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Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

ID 6394 | | Visite: 4008 | Guide Sicurezza lavoro INAILPermalink: https://www.certifico.com/id/6394

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Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Approccio alla valutazione del rischio

INAIL 22.06.2018

Questo lavoro intende fornire informazioni necessarie per accrescere la consapevolezza degli operatori del settore in merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RsPP e dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.

L’interazione tra le figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi, necessaria in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti, non risulta sempre ottimale.

Un esempio è rappresentato dalla difficoltà di interazione tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale l’esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica. Il presente lavoro intende fornire informazioni necessarie per accrescere la consapevolezza degli operatori in merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RSPP e dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.

L’ambiente ospedaliero è un complesso sistema operativo, generalmente ad elevata specializzazione, in cui un alto numero di operatori è impegnato in attività sanitarie. I rischi professionali presenti comprendono tutti i rischi convenzionali legati all’ambiente in cui si lavora (rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura), aggravati dai rischi specifici derivanti dalle attività sanitarie svolte (rischi chimici, fisici, biologici, cancerogeni, movimentazione manuale dei pazienti, ecc.).

Un rischio fisico importante nel settore sanitario è quello dell’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per attività a scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione.

Questi scenari, spesso molto complessi, comportano la necessità da parte di tutte le figure professionali coinvolte di lavorare in équipe e contribuire, ciascuno con le proprie competenze, a definire delle regole finalizzate alla protezione degli operatori e del paziente.

Nell’ambito delle attività di competenza della sezione supporto tecnico al servizio sanitario nazionale in materia di radiazioni dell’Inail, l’entrata in vigore del d.lgs. 159/2016, relativo all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici, ha costituito l’occasione per riesaminare con occhio critico il modus operandi degli operatori professionalmente coinvolti nella valutazione dei rischi, e ridelinearne le responsabilità.

Infatti l’interazione tra le figure professionali che si occupano di valutazione del rischio, necessaria soprattutto in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti e molto specifici che richiedono la partecipazione di più specialisti del settore, non risulta sempre ottimale. Un esempio è rappresentato dalla difficoltà di interazione, che si traduce in una scarsa collaborazione, tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RsPP) e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale ad esempio l’esperto qualificato (EQ) per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile (ER) per le radiazioni non ionizzanti in ambito di risonanza magnetica, problema che risulta ancora più rilevante nei casi in cui è richiesta una rapida risposta. Spesso, purtroppo, è assente una standardizzazione di approccio nella valutazione del rischio tra l’RsPP, per quanto di sua competenza, e gli esperti qualificati (nel caso di rischio da radiazioni ionizzanti) e gli esperti responsabili (nel caso di rischio da radiazioni non ionizzanti in RM).

Il decreto legislativo 81/2008, altrimenti detto testo unico, è una norma che ha tonificato il quadro normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e costituisce l’elemento centrale di riferimento di tutti i decreti specifici che recepiscono le direttive comunitarie relative alle problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo unico ha introdotto significative innovazioni, che mirano ad un sistema di gestione aziendale permanente, organico, diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. Il suo obiettivo è la ricerca e la valutazione sistematica dei rischi lavorativi, finalizzata alla loro eliminazione o riduzione prima che producano effetti indesiderati.

Affinché sia possibile raggiungere tale obiettivo, è necessaria la collaborazione tra tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel campo della prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e che sono individuati dalla legge ovvero il datore di lavoro (DL), il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RsPP), il medico competente (MC) ecc.

É, però, necessario evidenziare che l’attività consultiva non può sostituire le singole responsabilità dei soggetti appartenenti alla linea operativa, essendo i loro obblighi definiti in modo specifico dalla legge.

Il DL è sicuramente la figura centrale della normativa su cui ruota tutto il sistema di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è colui che, avendo titolarità, può imporre e chiedere atteggiamenti corretti da tenere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tra i compiti attribuiti dalla normativa al DL, in relazione alla natura dell’attività svolta, vi è la valutazione dei rischi (art. 28 del d.lgs. 81/2008) e la designazione delle figure deputate alla sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce il presupposto dell’intero sistema di prevenzione, ed è di fondamentale importanza per le misure generali di tutela.

Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli relativi all’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti e non. In questo senso la nomina di un consulente professionalmente competente sulla sicurezza, l‘RsPP, permette di impostare correttamente le attività di prevenzione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l’onere di guidare coloro che lavorano al rispetto della normativa prevista in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, considerato il suo ruolo strategico, rappresenta probabilmente la figura che, sin dall’emanazione del d.lgs. 626/1994, ha provocato il maggior numero di dibattiti in merito alle sue funzioni, ai suoi compiti, alle sue responsabilità.

É, dunque, necessario definire e chiarire i ruoli e le funzioni dell’RsPP e delle figure coinvolte nella stesura delle valutazioni di tipo specifico quali quelle relative all’esposizione a radiazioni ionizzanti e non.

Nell’ambito delle radiazioni ionizzanti, per i soggetti che a vario titolo utilizzano le medesime in ambito professionale, la protezione è normata esclusivamente dal d.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), come evidenziato anche dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, il quale, per quanto riguarda l’agente fisico di cui trattasi, rimanda interamente alla fonte legittimante sopra citata.

All’interno del d.lgs. 230/1995 vengono chiaramente identificate le figure professionali che sovraintendono alla gestione del ‘rischio radiologico’, ovvero l’esperto qualificato per quanto concerne l’attuazione dei principi di radioprotezione e la sorveglianza fisica, ed il medico addetto alla sorveglianza medica per quanto attiene la sorveglianza medica del personale esposto.

Per le radiazioni non ionizzanti, con particolare riferimento alla risonanza magnetica, la protezione dei lavoratori è normata dal d.p.r. 542/1994 e successive modifiche, e dal recente d.lgs. 159/2016 relativo all’esposizione professionale a campi elettromagnetici. Le procedure di valutazione in materia di radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti, sia specifiche che non, risultano strettamente correlate tra di loro; è quindi necessario che le regole di comportamento da adottare siano univoche.

__________

Introduzione
Rischio da esposizione a radiazioni – la normativa
Il caso specifico della risonanza magnetica
Le figure di interesse nella valutazione del rischio specifico
Le figure di prevenzione codificate dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni ionizzanti
Le figure di prevenzione nel rischio da radiazioni non ionizzanti
La valutazione del rischio
La gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini
Proposta di procedura per una efficace interazione tra le varie figure
professionali coinvolte
Conclusioni
Bibliografia
Sitografia
Riferimenti normativi
Acronimi

Fonte: INAIL

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