Schema D.I. sorveglianza radiometrica elenco prodotti
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Schema D.I. sorveglianza radiometrica elenco prodotti semilavorati metallici
Schema di decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.
Con il decreto sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. In particolare, oltre ad adeguare, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, i codici identificativi delle categorie merceologiche relativi all’elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011, sono stabiliti i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati ai soggetti sui quali incombe l’obbligo della sorveglianza radiometrica in questione.
Vengono altresì stabilite talune disposizioni in ordine al mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di importazione, provenienti da Paesi terzi, effettuati nel luogo di origine dei carichi, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Con l’emanazione di questo decreto si conclude, pertanto, il regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, poiché le relative disposizioni vengono superate e sostituite da quelle del presente decreto a partire dalla data della sua entrata in vigore.
Il provvedimento è costituito da 10 articoli e due allegati. Nell'articolato sono individuati e stabiliti:
Articolo 2 - Criteri della sorveglianza radiometrica;
Articolo 3 - Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica;
Articolo 4 - Attestazione della sorveglianza radiometrica;
Articolo 5 - Personale addetto all’espletamento della sorveglianza radiometrica;
Articolo 6 - Formazione del personale;
Articolo 7 - Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici provenienti da Paesi terzi;
Articolo 8 - Prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica;
Articolo 9 - Invarianza degli oneri;
Articolo 10 - Entrata in vigore.
L'Allegato I raffigura il Modello IRME90 - Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici.
L'Allegato II riporta l’elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.
Estratto:
Articolo 1 Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, di cui al comma 1 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.
2. Il presente decreto stabilisce altresì i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici soggetti alla sorveglianza radiometrica che abroga l’Allegato I del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, nonché il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici di importazione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Articolo 2 Criteri della sorveglianza radiometrica
1. La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici è effettuata mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 157 del suddetto decreto legislativo. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.
2. La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici.
3. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
4. Nell’ambito di una programmata attività di controllo qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell’impianto.
5. Per i rottami e per gli altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, la sorveglianza radiometrica si effettua sui carichi via via formati.
[...]
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
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Fonte: Commissione Europea
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Sorveglianza radiometrica sui rottami: Ordinanza RL n. 57671/1997
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Schema di DI attuazione 157 co. 3 Dlgs 17 marzo 1995.PDF |
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