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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 25133 | 05 Giugno 2018

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Sentenze cassazione penale

Responsabilità penali per omessa gestione del rischio interferenziale

 

Operaio folgorato da una corrente elettrica di 5 Ampere

Penale Sent. Sez. 4 Num. 25133 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 17/05/2018

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinte per prescrizione le fattispecie contravvenzionali contestate a L.M., la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di S.N., S.C., N.M.L., A.R. e L.M.. La Corte territoriale ha, quindi, confermato la condanna degli imputati in relazione al reato previsto dagli artt.40, primo e secondo comma, 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen. commesso in Pratola Serra il 7 febbraio 2008.
2. Agli imputati si addebitava, sia in concorso di condotte colpose indipendenti che con cooperazione colposa, di aver cagionato la morte del lavoratore R.M. il cui corpo era stato attraversato da una corrente elettrica di 5 Ampere, mentre era intento ad operare un getto di calcestruzzo reggendo in mano il tratto terminale del braccio di ull'autopompa, a causa del contatto del braccio metallico dell'autopompa o della creazione di un arco elettrico con la linea elettrica di Kv.20 passante sopra il cantiere. L'evento era stato imputato a S.N. in qualità di amministratore della Naltus Immobiliare s.r.l., committente dei lavori di recupero di n.27 unità abitative oggetto di permesso di costruire n.86 del 20 ottobre 2005 rilasciato dal Comune di Pratola Serra, a S.C. nella qualità di responsabile e direttore dei lavori nominato dal committente, nonché di responsabile di cantiere e amministratore di fatto della società Eurogroup s.r.l. appaltatrice dei lavori, a N.M.L. nella qualità di titolare della Edil F.E.M.A., subappaltatrice e datore di lavoro del R.M., a A.R. nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, a L.M. nella qualità di amministratore della M. s.r.l., fornitrice del calcestruzzo, e datore di lavoro di P.C., addetto al pompaggio del calcestruzzo mediante autopompa.
3. Il giudice di primo grado aveva cosi ricostruito i fatti: il 7 febbraio 2008 R.M. si trovava nel cantiere in Frazione Serra via Toppe nel Comune di Pratola Serra, ove erano in corso lavori edili autorizzati con permesso rilasciato in favore di S.N.; alle ore 11:00 il R.M. era intento alla posa in opera del calcestruzzo nelle casseformi di contenimento della paretina di un fabbricato destinato a garage e svolgeva tale attività orientando con le mani il tubo flessibile del braccio di un'autopompa; nel compiere questa attività, era rimasto folgorato, decedendo all'istante, in quanto P.C., nel manovrare il braccio snodabile dell'autopompa a mezzo di apposito radiocomando, aveva posizionato la relativa parte metallica ad una distanza di molto inferiore ai cinque metri dalla linea elettrica prescritti dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, cosicché per la vicinanza, se non per il contatto, si era formato un arco elettrico.
4. Secondo quanto accertato dal Tribunale, la conformazione dei luoghi in cui si eseguiva l'opera non avrebbe consentito di posizionare gli stabilizzatori dell'autopompa in modo diverso, per cui l'unico rimedio per impedire qualunque rischio per i lavoratori sarebbe stato quello di concordare con l'E.N.E.L. la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, in quel tratto della linea aerea che attraversava il cantiere, per il tempo necessario ad eseguire il getto del calcestruzzo. Con riguardo ai ruoli svolti dagli imputati, era stato accertato che S.N. fosse il committente dell'opera, che S.C. fosse responsabile e direttore dei lavori per incarico del committente, ma anche datore di lavoro di fatto delle maestranze in cantiere a seguito della grave malattia che, dal gennaio 2007, aveva colpito il legale rappresentante della società appaltatrice Eurogroup s.r.l., che N.M.L. fosse legale rappresentante della Edil Fema Costruzioni, dalla quale dipendeva formalmente il lavoratore infortunato, ma si era limitata a somministrare manodopera in favore dello S.N., che A.R. avesse ricevuto dal committente l'incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e che L.M. fosse legale rappresentante della M. s.r.l., ossia dell'impresa fornitrice del calcestruzzo e datore di lavoro dell'operaio che aveva manovrato l'autopompa.
Nel corso del dibattimento, era poi stato svelato dall'imputato S.C. che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) non fosse stato redatto nella data risultante dal frontespizio (ossia il 1 aprile 2007), ma solo venti giorni dopo l'infortunio. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che, in ogni caso, gli imputati A.R., S.C. e S.N. fossero rispettivamente venuti meno agli obblighi previsti dagli artt.4, comma 1, e 6, comma 2, d. lgs. 14 agosto 1996, n.494 in quanto, anche nel caso in cui il PSC fosse stato redatto tempestivamente, alla data dell'infortunio erano stati già eseguiti numerosi getti di calcestruzzo senza che fosse stato verificato il rispetto delle procedure prescritte dal predetto piano di sicurezza.
5. La Corte di Appello, ritenendo pienamente credibili le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da S.C., ha dunque ritenuto accertato che i lavori nel cantiere si fossero svolti in assenza di Piano di Sicurezza e Coordinamento. La Corte territoriale ha, quindi, confermato il giudizio di responsabilità a carico di S.N. in qualità di committente ingeritosi nell'attività subappaltata, ritenendo provato che tale imputato corrispondesse la retribuzione ai dipendenti della Edil Fema Costruzioni, ha ritenuto che lo S.C. dovesse rispondere del reato in virtù delle svolte funzioni di direttore e responsabile dei lavori, nonché di datore di lavoro di fatto dei dipendenti della Eurogroup s.r.l., ha escluso che la pattuizione verbale di somministrazione di manodopera esonerasse N.M.L. dall'obbligo di informare i suoi dipendenti circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi ai lavori di cui al contratto di somministrazione, ed ha ritenuto che a L.M. fossero ascrivibili l'omessa redazione del POS e l'omessa formazione ed informazione del dipendente quanto ai rischi di grave elettrocuzione nel getto del calcestruzzo in zona attraversava da corrente elettrica ad altissimo voltaggio.
6. S.N. e Naltus Immobiliare s.r.l. propongono ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in materia di successione di leggi penali e di prescrizione del reato in quanto la pena edittale stabilita per il reato contestato vigente al tempo dell'illecito era pari a cinque anni di reclusione, onde il termine massimo sarebbe spirato alla data dell'8 agosto 2015;
b) mancanza della motivazione in relazione alla censura concernente la l'inutilizzabilità della prova orale chiesta dal pubblico ministero, per omessa indicazione nella lista depositata ai sensi dell'art.468 cod.proc.pen. delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame, posto che il ricorrente era stato chiamato a rispondere per un profilo di colpa specifica non contestato con l'imputazione originaria;
c) mancanza della motivazione in relazione alle censure svolte a proposito dell'asserita qualità di garante della salute dei lavoratori assunta dal ricorrente S.N. per profili diversi da quelli che incombono sul committente.
7. S.C. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.40, secondo comma, cod. pen. per aver i giudici di merito trascurato che il ricorrente non avrebbe potuto sopperire alle mancanze ascrivibili al datore di lavoro dell'operaio manovratore dell'autopompa o al datore di lavoro della vittima, né all'omessa redazione del piano di sicurezza; con riguardo a tale ultimo adempimento, sarebbe stato onere del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva segnalare tempestivamente al direttore dei lavori eventuali inosservanze alle disposizioni previste dal PSC, mancando la prova dell'ingerenza dello S.C. nell'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa subappaltatrice e dalla fornitrice di calcestruzzo. Non è stata indicata la condotta che il ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare o impedire l'evento;
b) vizio di motivazione per avere la Corte di Appello motivato con mero richiamo alla sentenza di primo grado, omettendo di valutare i grafici di progetto approvati dal Comune, dai quali non emergeva la presenza dei cavi di alta tensione, la cui percezione era impedita dalla fitta vegetazione;
c) eccessività della pena, nella cui determinazione non si è tenuto conto del comportamento collaborativo dell'Imputato.
8. A.R. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) vizio di motivazione in merito all'eccezione di violazione degli artt.516,521 e 522 cod.proc.pen., sollevata nell'atto di appello per essere stata pronunciata una sentenza di condanna per un fatto, ossia per la mancata redazione del P.S.C., diverso da quello contestato;
b) violazione dell'art.192, commi 1 e 3, cod.proc.pen. per erronea valutazione della prova in quanto la decisione è frutto di infondati e generici sospetti legati alle false dichiarazioni rese da S.C. a fronte di dichiarazioni testimoniali che dimostravano la presenza del P.S.C. in cantiere al momento dei primi accertamenti;
c) violazione dell'art.603 cod.proc.pen. per diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con escussione di un testimone che corroborasse la tesi difensiva circa l'inattendibilità delle dichiarazioni dello S.C.;
d) vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del ricorrente, che aveva redatto un puntuale ed esaustivo Piano di sicurezza e di coordinamento, nel quale era previsto un obbligo di specifica comunicazione dell'operazione al coordinatore della sicurezza, mai adempiuto, tanto più che l'infortunio si è verificato in un periodo di sospensione dell'attività di cantiere;
e) illogicità della motivazione e contraddittorietà tra aspetto soggettivo e dato oggettivo;
f) omessa motivazione circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato;
g) omessa motivazione circa la conferma del trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo.
9. L.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) inosservanza o erronea applicazione di legge penale in ordine all'obbligo di redazione del P.O.S.;
b) manifesta carenza e illogicità della motivazione sul nesso di causalità tra tale omissione e l'evento in quanto il ricorrente, in qualità di mero fornitore di calcestruzzo, non era tenuto alla redazione del P.O.S.;
c) manifesta carenza e illogicità della motivazione per indebita selezione della prova, contraddittorietà di argomentazioni, inadeguatezza dei passaggi argomentativi, evidente contrasto con il senso comune delle massime di esperienza, travisamento del fatto;
d) manifesta carenza e illogicità della motivazione sul nesso di causalità tra condotta del M. ed evento mortale, posto che l'evento è stato originato dal mancato distacco dell'energia elettrica e dal concorso della vittima piuttosto che dalla mancata formazione e informazione del dipendente del ricorrente o da un'errata manovra della pompa;
e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla quantificazione della pena, rimasta immutata nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali;
f) manifesta carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla condanna ad un anno di reclusione, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche;
g) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
10. N.M.L. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) violazione degli artt.27 Cost., 192, comma 2, cod.proc.pen. per attribuzione del fatto tipico all'imputata a titolo di responsabilità oggettiva e sulla base della posizione formale di legale rappresentante della società di cui era dipendente il lavoratore deceduto; assenza grafica di motivazione sui motivi di appello. La sentenza impugnata ha confermato che M.E., fratello della vittima, si era limitato a somministrare manodopera allo S.N. in assenza di delega scritta della N.M.L. e, ciononostante, ha omesso di indicare almeno un elemento concreto dal quale inferire che la N.M.L. avesse partecipato moralmente o materialmente all'intermediazione;
b) violazione degli artt.9, comma 1, lett.c-bis e comma 2, d. lgs. n. 494/96, art. 11 d.P.R. n. 164/56, art.589 cod. pen. nonché assenza di motivazione sulla doglianza riguardante l'assenza dell'obbligo di redazione del P.O.S. a carico del somministratore di manodopera e sull'inesigibilità della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del somministratore, tenuto esclusivamente ad un controllo cartaceo; l'art. 11 d.P.R. n.164/56 impone che i lavori in prossimità di linee elettriche aeree avvengano a distanza non inferiore a cinque metri ma, nel caso concreto, era stata indicata la distanza di circa sette metri tra l'autopompa e l'elettrodotto in assenza di una precisa misurazione; posto che si è affermato che l'unico rimedio sarebbe stato quello d'interrompere l'erogazione di energia elettrica, la motivazione è contraddittoria laddove ha indicato nel committente l'unico soggetto che avrebbe dovuto provvedervi senza spiegare quale contributo causale avrebbe offerto il mero somministratore di manodopera; la Corte ha omesso di affrontare il tema della compatibilità logica del controllo cartolare spettante al somministratore con l'obbligo imposto a quest'ultimo di formare i propri lavoratori su un pericolo non conosciuto né conoscibile;
c) violazione degli artt. 11 d.P.R. n.164/1956, 9, comma 1, lett. c-bis) e comma 2, d. lgs. n.494/1996, 2 cod. pen., 117 d. lgs. n.81/2008 come modificato dal d. lgs. n.106/2009; omessa motivazione sui motivi di appello in cui si affermava che la distanza tra il fabbricato ed i ponteggi non dovesse essere di cinque metri ma di metri 3,5 sulla base della successione di leggi nel tempo e dell'applicazione della legge più favorevole. La Corte ha omesso di esaminare la doglianza svolta nell'appello in cui si invocava l'applicazione di normativa sopravvenuta alle norme dettate dall'art.11 d.P.R. n.164/1956 e 9 d. lgs. n.494/1996 in quanto pià favorevole, in particolare dell'art.117 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81.
11. All'odierna udienza la parte civile CGIL Regione Campania ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Osserva preliminarmente il Collegio, con riguardo al relativo motivo del ricorso di S.N., di A.R. e di L.M., che il reato per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna nei due gradi di merito non è prescritto. Trattasi di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro il cui termine di prescrizione è raddoppiato a norma dell'art.157, comma 6, cod. pen. come modificato dall'art.6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.251, vigente all'epoca del fatto, dunque va determinato in quindici anni.
2. Sempre in via preliminare, risulta che la difesa del ricorrente S.N. ha sollevato sin dalla prima udienza del 14 gennaio 2011 l'eccezione d'inammissibilità della prova orale con i testimoni ed i consulenti del pubblico ministero per omessa articolazione delle circostanze sulle quali la prova avrebbe dovuto vertere ma che il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione ritenendo che vi fosse un implicito richiamo all'imputazione in fatto con l'indicazione dei reati contestati agli imputati e sottolineando che, essendovi indicazione dei medesimi testimoni anche nella lista depositata dalla parte civile, la regolare indicazione delle circostanze in tale lista elidesse ogni dubbio circa l'ammissibilità della testimonianza.
2.1. In merito ai requisiti di ammissibilità della prova dichiarativa ed alle conseguenze che la violazione di essi comporta circa l'utilizzabilità della prova, con particolare riguardo all'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame, nella giurisprudenza della Corte di legittimità si è chiarito che la ratio di tale obbligo risiede nell'esigenza di garantire il diritto di difesa, evitando le prove a sorpresa e consentendo alla controparte di predisporre tempestivamente le controdeduzioni.
2.2. In funzione di tale esigenza, si era inizialmente affermato che fosse sufficiente il semplice riferimento all'oggetto della imputazione, quando la formulazione di quest'ultima contenesse l'indicazione degli elementi essenziali della fattispecie (Sez. 4, n. 10453 del 25/09/1995, Migliò, Rv. 20227701), con la successiva precisazione che l'obbligo in questione potesse ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze fossero state indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando fosse possibile dedurre per relationem che la persona indicata era tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e che le circostanze sulle quali era chiamata a deporre fossero ricomprese in esso o in altri atti noti alle parti (Sez. 3, n. 10504 del 30/06/1999, Cola C, Rv. 21444401).
2.3. Per contro, una espressa indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame è necessaria sia quando esse si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 43361 del 05/10/2005, Grispo, Rv. 23297801), sia I, quando il fatto descritto nel capo d'imputazione non sia storicamente semplice, gli imputati siano più di uno o vi siano plurime imputazioni (Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 24822101).
2.4. La censura qui formulata non supera, tuttavia, il vaglio di ammissibilità, posto che il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione su un'eccezione concernente la violazione di norme processuali, che il giudice di merito avrebbe potuto implicitamente rigettare, ritenendola infondata (Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 24473101; Sez. 3, n. 10504 del 30/06/1999, Cola C, Rv. 21444201). In ogni caso, la genericità del motivo di ricorso non avrebbe consentito al Collegio di verificare di quale delle testimonianze ammesse, peraltro coincidenti con la prova orale richiesta dalla parte civile, si sarebbe dovuta rilevare l'inutilizzabilità in quanto vertente su circostanze estranee ai fatti descritti nel capo d'imputazione.
3. Vanno, quindi, esaminati i motivi di ricorso che non superano il vaglio di ammissibilità in quanto, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, si tratta di censure meramente reiterative di motivi di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto Ignorato.
Risultano, per tale ragione, inammissibili i seguenti motivi di ricorso:
a) il secondo motivo del ricorso di S.C., che sembra ignorare la specifica motivazione svolta dai giudici di entrambi i gradi di merito per chiarire che, al momento dell'Infortunio, la fitta vegetazione che impediva percepire la presenza della linea elettrice era stata abbattuta; 
b) il terzo motivo del ricorso di S.C., che trascura il principio enunciato dalla Corte territoriale in merito al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena;
c) il primo e l'ultimo motivo del ricorso di A.R., che trascurano i principi interpretativi, pacifici nella giurisprudenza di legittimità, enunciati al foglio n.5 della sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso risulta, inoltre, genericamente formulato perché, a fronte dell'acquisizione nel primo grado di giudizio della prova dell'omessa redazione del P.S.C., non risulta indicato quali argomenti difensivi sarebbero stati conculcati;
d) il primo ed il secondo motivo del ricorso di L.M., che trascurano la precisazione presente già nella sentenza di primo grado a proposito della sussistenza dell'obbligo di redazione del P.O.S. a carico del fornitore di calcestruzzo che, con l'ingresso e la manovra dell'autopompa da parte di un suo dipendente, aveva preso parte all'attività di cantiere incidendo sulla dinamicità dell'opera;
e) il sesto motivo del ricorso di L.M., che sembra ignorare che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse sin dal primo grado di giudizio.
4. Ulteriore considerazione inerente all'ammissibilità dei motivi di ricorso deve farsi con riguardo alle censure che, deducendo violazione dell'art.192 cod.proc.pen. o vizi della motivazione, ripropongono in realtà valutazioni di merito già sottoposte all'esame del giudice di appello o tendono ad ottenere una nuova, più favorevole, lettura delle emergenze istruttorie. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il vizio della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, per cui, ancorché sia consentito il controllo della corrispondenza della motivazione alle premesse fattuali acquisite nel corso dell'istruttoria e se siano state date risposte esaustive alle obiezioni delle parti, non è tuttavia ammissibile la censura che tenda ad ottenere una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501; Sez. 4,n. 5693 del 31/03/1999, Laghi, Rv. 21379801; Sez. 2, n. 3383 del 28/02/1997, Santilli, Rv. 20741201). La Corte regolatrice ha, infatti, rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 23550701; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).
Risultano, per tale ragione, inammissibili il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di A.R., elencati con riferimento alla ripartizione adottata nella parte in fatto della presente sentenza in quanto il testo del ricorso consente con difficoltà di ricondurre al testo i titoli dei motivi elencati nella parte iniziale dell'atto (in particolare, si rinviene un motivo rubricato con il numero VI che non corrisponde ad alcun testo, mentre nel testo si rinviene una generica censura alle statuizioni civili priva di argomenti specificamente rivolti a tale punto della decisione). Si tratta di censure che ripropongono, invero genericamente, la tesi difensiva dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese da S.C., trascurando l'elenco dei riscontri esterni individualizzanti fornito a foglio 9 e 10 dai giudici di merito per sostenere la conclusione di «incondizionata credibilità» di tali dichiarazioni (a tacer d'altro, l'incongruenza cronologica della dettagliata descrizione del rischio da elettrocuzione presente nel P.S.C. in un momento in cui, pacificamente, era ignota la presenza della linea elettrica, venuta alla luce solo allorché era stato effettuato il disboscamento per la realizzazione dei getti in calcestruzzo per i garages interrati), nonché la puntuale replica all'argomento difensivo inerente all'attestazione del Maresciallo M. di aver preso visione del Piano in occasione degli accertamenti ispettivi immediatamente successivi all'infortunio.
5. Con riguardo alle censure ammissibili, si osserva in primo luogo che la censura svolta nel terzo motivo di ricorso di A.R. è infondata.
5.1. La Corte di Appello ha motivatamente replicato all'istanza di rinnovazione istruttoria, affermando la possibilità di pervenire alla decisione allo stato degli atti. Sussumendo la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art.603, comma 1, cod. proc. pen., si ricorda che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in più occasioni, evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201).
5.2. Per altro verso, la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata esaminata dalla Corte di legittimità con particolare attenzione alla diversa ipotesi in cui il giudice di appello sia pervenuto alla condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. 2, n.46065 del 8/11/2012, Consagra, Rv. 25472601). In quest'ultima pronuncia, in particolare, si è tra l'altro osservato: «È importante, a tal proposito, rilevare come il principio per cui la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado - stabilito nell'art. 603, comma 1, cod.proc.pen. - sia subordinata ad una duplice circostanza (in particolare: a) che i dati probatori già acquisiti siano incerti; b) che l'incombente richiesto sia decisivo e, quindi, idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza) è perfettamente coincidente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan C. Moldavia), secondo il quale il giudice di appello non può decidere sulla base delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado limitandosi ad una mera rivalutazione - in termini di attendibilità - delle medesime (in senso peggiorativo per l'imputato) quando siano decisive», ferma restando dunque l'eccezionalità dell'istituto quando il giudice di appello ritenga di pervenire alla conferma della decisione di condanna assunta in primo grado.
6. L'esame degli ulteriori motivi d'impugnazione non può, ora, prescindere da un inquadramento generale del tema della responsabilità penale per omessa gestione del rischio interferenziale, posto che l'infortunio di cui si tratta si è verificato in un cantiere nel quale si trovavano ad interagire i lavoratori dipendenti di diverse imprese e che il rischio concretizzatosi non può definirsi rischio specifico dell'attività di una piuttosto che dell'altra impresa ivi operanti.
6.1. La nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e la conseguente, doverosa, redazione di un piano di sicurezza e coordinamento sono, peraltro, indici sintomatici della scelta e della necessità di attribuire ad un professionista diverso dai datori di lavoro, dirigenti e preposti il compito di realizzare un piano prevenzionistico tendente a regolare proprio il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere. Ed i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per la sicurezza risalgono all'entrata in vigore del d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e piu' articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità' correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità' di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art.5 d. lgs. 14 agosto 1996, n.494 (attualmente trasfuso nell'art.92 d. lgs. n. 81 del 2008), a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità' del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività' nonché' la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; a dare comunicazione alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'omessa ed immotivata adozione, da parte del committente o del responsabile dei lavori, di provvedimenti in merito alla segnalazione; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto).
6.2. è altresì opportuno, qui, richiamare una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 25409401) che ha fornito un analitico quadro delle attuali posizioni di garanzia nel sistema della sicurezza del lavoro, sottolineando come le stesse si conformino intorno all'idea centrale di rischio. La vigente tutela penale dell'Integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonché su un modello «collaborativo» di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti - anche dotati di specifiche professionalità -, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto.
6.3. Ne discende una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico, ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. In coerenza con tale diversa prospettiva, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità il principio interpretativo secondo il quale la posizione di garanzia attribuita dalla legge al committente ed al responsabile dei lavori comprende l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta accertare che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv. 26301401).
6.4. Non dissimile, sebbene di più complessa definizione, è la logica che presiede alla gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici, somministratori o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso (art.8 d. lgs. n.494/96), sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez.4, n.5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez.4, n.36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez.4, n.32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.).
6.5. Risulta, pertanto, evidente l'infondatezza delle censure, come quelle svolte nel primo motivo del ricorso di S.C. o nel terzo e quarto motivo del ricorso di L.M., tendenti ad escludere il nesso di causalità tra la condotta inerte del responsabile dei lavori e del datore di lavoro dell'operaio manovratore dell'autopompa coinvolti in ull'attività di cantiere che i giudici di merito hanno accertato essersi svolta in totale assenza di piano di coordinamento e senza la preventiva redazione dei P.O.S. da parte delle imprese esecutrici dei lavori, giacché è nella mancanza di pianificazione che si concreta, in simili ipotesi, la cooperazione colposa nell'omessa prevenzione del rischio.
7. Nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi nel secondo motivo del ricorso di S.C., la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalchè - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 19122901; Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 21690601).
Analizzata alla luce del principio sopra affermato, la sentenza impugnata presenta un impianto motivazionale esente da vizi. Contrasta frontalmente, in particolare, con il tenore del provvedimento impugnato l'assunto secondo il quale la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che i grafici di progetto approvati dal Comune non evidenziavano la presenza dei cavi di alta tensione e che all'inizio dei lavori non vi fossero elementi dai quali desumere l'esistenza di linee elettriche aeree, ove si consideri che in entrambe le pronunce di merito è stato affermato a chiare lettere che, nel momento in cui si è verificato l'infortunio, era stato da tempo eseguito il disboscamento del sito; lo stesso S.C. aveva dichiarato che, alla data del 7 febbraio 2008, erano stati effettuati numerosi getti di calcestruzzo, tanto che l'attività letale atteneva ad una fase pressoché ultimativa dei lavori.
8. Il terzo motivo del ricorso di S.N. è infondato.
8.1. Va, in primo luogo, specificato che le censure concernenti il profilo di colpa specifica contestato nel capo d'imputazione avevano già trovato riscontro nella sentenza di primo grado laddove, a pag.13 della sentenza, il giudice aveva ritenuto di concordare con la difesa circa l'inidoneità delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire a fondare la posizione di garanzia dell'imputato, onde su tale punto ogni ulteriore motivazione si sarebbe rivelata ultronea.
8.2. Nè può tralasciarsi di osservare che la condotta omissiva contestata nel capo d'imputazione a S.N. era congrua in relazione al comportamento alternativo corretto, consistente nella richiesta di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica nella linea aerea sovrastante il cantiere, che nel corso dell'istruttoria è stato pacificamente individuato quale unico concreto rimedio, date le condizioni del luogo, che avrebbe evitato l'evento, rimanendo percorribile la strada dell'individuazione di una diversa fonte dell'obbligo giuridico gravante su tale imputato (Sez. 4, n. 47365 del 10/11/2005, Codini, Rv. 23318201).
8.3. Poste tali premesse, non è condivisibile l'assunto difensivo sul quale si basa il motivo di ricorso in esame, ossia che la sentenza impugnata ha riconosciuto allo S.N. la qualità di garante della salute dei lavoratori per profili diversi da quelli che incombono sul committente, ove si consideri che la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità sia in relazione all'omesso controllo esercitato dal committente sull'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza, sia sull'ingerenza esercitata dallo S.N. in qualità di committente nell'attività di subappalto a seguito della grave patologia cerebrale occorsa all'appaltatore titolare della Eurogroup s.r.l.
8.4. Occorre, in proposito, ricordare che il committente è titolare ex lege (artt.6 e 4 d. lgs. n.494/96) di una posizione di garanzia che non viene meno, ancorché abbia designato un responsabile dei lavori, con riguardo alla redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi oltre che alla vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla, Rv. 25663501).
8.5. La censura è, peraltro, infondata. In primo luogo, si osserva che la Corte territoriale ha svolto ampia motivazione per giustificare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo S.C. in merito all'assenza di P.S.C. alla data dell'infortunio, integrando la già ampia disamina della questione svolta dal Tribunale; secondariamente, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107'1; Sez.4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701). Ed è quanto avvenuto nel caso di cui si tratta; gli argomenti difensivi, tendenti a contestare l'ingerenza dello S.N. nei confronti delle maestranze della Eurogroup s.r.l., sono stati trascurati in quanto implicitamente ritenuti inconferenti rispetto al diverso tema, trattato nelle sentenze, dell'omessa redazione del P.S.C. e dell'ingerenza del ricorrente nell'attività svolta da R.M., dipendente da altra impresa, ossia la subappaltatrice Edil Fema Costruzioni.
9. Il quinto motivo del ricorso di L.M. è fondato.
9.1. La Corte di Appello, nonostante la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali contestati al ricorrente, ha confermato senza alcuna espressa motivazione il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado. è principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità ritenere che l'art.597 cod.proc.pen. imponga al giudice d'appello di diminuire la pena originariamente inflitta, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, qualora abbia dichiarato l'estinzione per prescrizione di taluni di essi (Sez. 2, n. 28042 del 05/04/2012, Vannucci, Rv. 25324501; Sez. 4, n. 41585 del 04/11/2010, Pizzi, Rv. 24854901; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 24496101).
9.2. Considerato che, nonostante l'intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali per decorso del termine di prescrizione, la sanzione irrogata dalla Corte di Appello è la medesima che era stata determinata nel giudizio di primo grado, la sentenza dovrà essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli affinchè valuti l'incidenza sul trattamento sanzionatorio dell'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali. Tale valutazione non potrà, tuttavia, trascurare la singolarità del caso, posto che l'imputato era stato condannato, sin dal primo grado, alla sola pena della reclusione.
10. Un'analisi a parte merita l'impugnazione dell'imputata N.M.L., la cui posizione di garanzia è stata affermata in relazione all'accertato ruolo di titolare dell'Impresa che aveva assunto alle proprie dipendenze la vittima e che somministrava manodopera in favore di S.N. in difetto di contratto scritto.
10.1. Nelle ipotesi di contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (denominato contratto di somministrazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n.276, artt.20 ss. ed ora espressamente disciplinato, quanto agli obblighi prevenzionistici, dall'art.3, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81), la ripartizione degli obblighi prevenzionistici gravanti sul somministratore e sull'utilizzatore è disciplinata dall'art. 23, comma 5, d. lgs. n.276/2003, a mente del quale «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi».
10.2. Pur essendo pacifico che, nel caso in esame, l'utilizzatore non avesse assunto in via esclusiva la posizione di garanzia in relazione al rischio d'infortuni sul lavoro, la ricorrente, con un ragionamento che capovolge il senso del dettato normativo, ha sostenuto nel primo motivo di ricorso che la gestione di fatto del rapporto di somministrazione ad opera del coniuge M.E. in assenza di delega scritta avrebbe reso necessario che l'accusa fornisse la prova che la N.M.L. fosse consapevole dell'assunzione di fatto dei suoi dipendenti da parte di altri. Si tratta di argomentazione palesemente infondata e correttamente trascurata dai giudici di appello, ove si consideri che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario della normativa antinfortunistica, applicabile a norma del citato art.23, comma 5, d. lgs. n.276/2003 anche al somministratore, in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l’ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche (Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv. 26702601; Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 - dep. 08/08/2006, Bonora, Rv. 23494901). L'assenza di una valida delega, lungi dall'escludere la responsabilità del datore di lavoro, attribuisce anche a colui che abbia esercitato di fatto le funzioni datoriali la posizione di garanzia che si affianca a quella del datore di lavoro (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 26997301).
10.3. Nell'accertamento di tale aspetto della vicenda, i giudici di merito non hanno trascurato l'assunto difensivo secondo il quale il somministratore non sarebbe obbligato a redigere il P.O.S.; tale questione era stata già esaurientemente sviluppata nella sentenza di primo grado (pagg.14-16), ove si erano richiamate le regole che fondano la posizione di garanzia del somministratore di manodopera in materia antinfortunistica, sottolineando la portata del combinato disposto degli artt.2 lett. f-terd. lgs. n.494/96 e 4 d. lgs. n.626/94 quale fonte dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di valutare i rischi ed affermando che, nel caso concreto, la previa valutazione dei rischi connessi all'attività alla quale avrebbe dovuto essere adibito il R.M. avrebbe consentito alla N.M.L. di appurare la presenza dell'elettrodotto. Il giudice di appello, la cui motivazione integra quella di primo grado, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, sottolineando che l'utilizzatore non aveva assunto in forma scritta l'obbligo di formare ed informare i lavoratori in relazione ai rischi dell'attività alla quale sarebbero stati adibiti.
10.4. Giova ricordare, come anche precisato dai giudici di merito, che la stipulazione di un contratto di somministrazione di manodopera con l'utilizzatore, indipendentemente dall'autorizzazione dell'attività del somministratore o dalla forma o dal contenuto prescritti per la validità del contratto a fini civilistici, non comporta la cessazione del rapporto di lavoro, e degli obblighi prevenzionistici che ne derivano, tra il somministratore ed il lavoratore.
Si richiama, quale ulteriore sostegno al giudizio di infondatezza del secondo motivo di ricorso, quanto già espresso al par.6, con la precisazione che rientra nel generale obbligo di cooperazione sancito dall'art. 8 d. lgs. n.494/96 (in vigore all'epoca del fatto), il dovere del datore di lavoro i cui dipendenti siano impegnati in cantieri in cui operano, sia diacronicamente che sincrónicamente, altri lavoratori di sollecitare la redazione del P.S.C. al quale dovrà adeguare il proprio P.O.S. (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 27224001).
11. Il terzo motivo del ricorso di N.M.L. è infondato. La normativa sopravvenuta, la cui applicazione si invoca in questa sede, non soggiace alla regola posta dall'art.2 cod. pen., considerato che l'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le norme extrapenali che integrano la fattispecie incriminatrice. Ma, in tema di infortuni sul lavoro, le norme che disciplinano gli obblighi dei soggetti ai quali è affidato ¡I compito di tutelare la salute dei lavoratori non hanno una funzione integratrice del precetto penale, svolgendo piuttosto quella di individuare le persone sulle quali Incombe il dovere di osservare e far osservare le regole di cautela, per cui la loro modificazione nel senso di rimodulazione degli obblighi di tutela non ricade sotto la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo e non può, quindi, avere come effetto quello di rendere legittima una condotta precedentemente vietata in vista della valutazione della responsabilità penale dell'imputato (Sez. 4, n. 2604 del 25/10/2006, dep.2007, Cazzarolli, Rv. 23578001).
12. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di L.M., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
I ricorsi proposti da S.N., Naltus Immobiliare s.r.l., S.C., A.R. e N.M.L. sono infondati e vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile CGIL Regione Campania, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di L.M. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati e condanna i medesimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CGIL Regione Campania, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 17 maggio 2018.

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