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Ordinanza Regione Puglia n. 182/2021: limitazioni lavoro agricolo al sole

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Ordinanza Regione Puglia n  18e 2021   Limitazioni lavoro agricolo al sole

Ordinanza Regione Puglia n. 182 del 26 Giugno 2021: limitazioni lavoro agricolo al sole

ID 13858 | 26.06.2021 / Allegata Ordinanza

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale che vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021 sull'intero territorio regionale, con "Attività fisica intensa" e livello di rischio di calore ALTO secondo il www.worklimate.it.

Ordinanza Regione Puglia n. 182 del 26 Giugno 2021: Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica.

Estratto

È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al Sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito:

www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta

riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

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Ratifica Convenzioni ILO salute e sicurezza lavoratori n. 155/1981 e 187/2006

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Ratifica Convenzioni ILO salute e la sicurezza dei lavoratori n  155 1981 e 187 2006

Ratifica Convenzioni ILO salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155/1981 e 187/2006 / Ratificate IT

Update 03 luglio 2023: Ratifica IN GU

 

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

 

Update 16 giugno 2021: in corso di esame in commissione (Atto Camera n. 3039)

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

Update 20 aprile 2021: approvato Senato (DdL 986)

Disegno di legge S. 986. - "Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006" (3039)

Estratto Seduta Commissione 16 Giugno 2021

Laura BOLDRINI (PD), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, riguarda tre atti adottati nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del lavoro: la Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, risalente al giugno 1981, il relativo Protocollo del 2002 e infine la Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, del giugno 2006.

Segnala che un disegno di legge di ratifica d’identico contenuto (A.S. 2072) era già stato esaminato ed approvato nell’ottobre 2017 dalla Commissione Affari esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo iter di esame, in Senato e poi alla Camera dei deputati, a causa della conclusione della XVII legislatura. Rileva che in questa legislatura è stata presentata la proposta di legge C. 1103, d’iniziativa dell’onorevole Quartapelle Procopio, anch’essa concernente l’autorizzazione alla ratifica dei tre strumenti adottati in seno all’OIL.

Sottolinea che l’intento sotteso ai tre atti internazionali in via di ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l’approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i princìpi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione, al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7).

Il documento chiede, altresì, agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

Osserva che la Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro, ma anche alla collaborazione fra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell’ambito della sicurezza e dell’igiene (articoli 16-21).

Segnala che il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

A suo avviso, si tratta di un progresso molto significativo, dal momento che – secondo il celebre motto « no data, no problem, no policy » – in assenza di dati precisi risulta assai complessa l’individuazione delle carenze e delle relative soluzioni normative.

Rileva che la Convenzione n. 187 del 2006, composta di quattordici articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

Sottolinea che la Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo convenzionale prevede, altresì, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, le autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché le misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione fra le parti (articolo 4).

Evidenzia che gli Stati hanno poi l’obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5).

Sottolinea che, se la ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque all’esigenza meramente tecnico-giuridica di conformarsi agli obblighi derivanti dall’essere il nostro Paese parte dell’OIL senza ulteriori adeguamenti normativi, assai rilevante è la sua approvazione sul piano politico, poiché pienamente funzionale alla promozione di una cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In conclusione, pur evidenziando che l’ordinamento italiano è già conforme alle Convenzioni in esame, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, dal momento che le morti sul lavoro rappresentano ancora una grave piaga sociale, che il nostro Paese non è riuscito a sanare.

Ricordando l’emozione collettiva suscitata dalla tragica morte sul lavoro di Luana D’Orazio, giovane addetta di una impresa tessile, ricorda che nei primi tre mesi del 2021 l’INAIL ha registrato 185 casi di morti sul lavoro, 19 in più dello stesso periodo del 2020.

Si tratta di una media di due decessi al giorno, un incremento certamente legato anche al contagio da COVID-19, ma che segnala la drammatica condizione di alcuni luoghi di lavoro in termini di sicurezza.

Al riguardo, rileva che gli sforzi per promuovere il rilancio delle attività economiche, dopo la crisi dovuta la pandemia, non possono in alcun modo andare a scapito della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Non a caso, tutte le forze sociali invocano più controlli e la promozione di una cultura della prevenzione, principi che sono alla base dei tre atti oggetto della ratifica.

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Protocollo ILO 22 giugno 1995

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Protocollo ILO 22 giugno 1995

Protocollo alla Convenzione sulle ispezioni 81/1947 - Integrazione 22 giugno 1995

Entrata in vigore: 9 giugno1998

Ratifica: Non ratificato dall'Italia

Protocollo ILO 22 giugno 1995

Geneva, 22 giugno 1995

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Eighty-second Session on 6 June 1995, and
Noting that the provisions of the Labour Inspection Convention, 1947, apply only to industrial and commercial workplaces, and
Noting that the provisions of the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969, apply to workplaces in commercial and non-commercial agricultural undertakings, and
Noting that the provisions of the Occupational Safety and Health Convention, 1981, apply to all branches of economic activity, including the public service, and
Having regard to all the risks to which workers in the non-commercial services sector may be exposed, and the need to ensure that this sector is subject to the same or an equally effective and impartial system of labour inspection as that provided in the Labour Inspection Convention, 1947, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to activities in the non-commercial services sector, which is the sixth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Protocol to the Labour Inspection Convention, 1947,
adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-five the following Protocol, which may be cited as the Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947:

PART I. SCOPE, DEFINITION AND APPLICATION


Article 1
1. Each Member which ratifies this Protocol shall extend the application of the provisions of the Labour Inspection Convention, 1947 (hereunder referred to as "the Convention" ), to activities in the non-commercial services sector.
2. The term "activities in the non-commercial services sector" refers to activities in all categories of workplaces that are not considered as industrial or commercial for the purposes of the Convention.
3. This Protocol applies to all workplaces that do not already fall within the scope of the Convention.

Article 2
1. A Member which ratifies this Protocol may, by a declaration appended to its instrument of ratification, exclude wholly or partly from its scope the following categories:
(a) essential national (federal) government administration;
(b) the armed services, whether military or civilian personnel;
(c) the police and other public security services;
(d) prison services, whether prison staff or prisoners when performing work, if the application of the Convention to any of these categories would raise special problems of a substantial nature.
2. Before the Member avails itself of the possibility afforded in paragraph 1, it shall consult the most representative organizations of employers and workers or, in the absence of such organizations, the representatives of the employers and workers concerned.
3. A Member which has made a declaration as referred to in paragraph 1 shall, following ratification of this Protocol, indicate in its next report on the application of the Convention under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization the reasons for the exclusion and, to the extent possible, provide for alternative inspection arrangements for any categories of workplaces thus excluded. It shall describe in subsequent reports any measures it may have taken with a view to extending the provisions of the Protocol to them.
4. A Member which has made a declaration referred to in paragraph 1 may at any time modify or cancel that declaration by a subsequent declaration in accordance with the provisions of this Article.

Article 3
1. The provisions of this Protocol shall be implemented by means of national laws or regulations, or by other means that are in accordance with national practice.
2. Measures taken to give effect to this Protocol shall be drawn up in consultation with the most representative organizations of employers and workers or, in the absence of such organizations, the representatives of the employers and workers concerned.

PART II. SPECIAL ARRANGEMENTS

Article 4
1. A Member may make special arrangements for the inspection of workplaces of essential national (federal) government administration, the armed services, the police and other public security services, and the prison services, so as to regulate the powers of labour inspectors as provided in Article 12 of the Convention in regard to:
(a) inspectors having appropriate security clearance before entering;
(b) inspection by appointment;
(c) the power to require the production of confidential documents;
(d) the removal of confidential documents from the premises;
(e) the taking and analysis of samples of materials and substances.
2. The Member may also make special arrangements for the inspection of workplaces of the armed services and the police and other public security services so as to permit any of the following limitations on the powers of labour inspectors:
(a) restriction of inspection during manoeuvres or exercises;
(b) restriction or prohibition of inspection of front-line or active service units;
(c) restriction or prohibition of inspection during declared periods of tension;
(d) limitation of inspection in respect of the transport of explosives and armaments for military purposes.
3. The Member may also make special arrangements for the inspection of workplaces of prison services to permit restriction of inspection during declared periods of tension.
4. Before a Member avails itself of any of the special arrangements afforded in paragraphs (1), (2) and (3), it shall consult the most representative organizations of employers and workers or, in the absence of such organizations, the representatives of the employers and workers concerned.

Article 5
The Member may make special arrangements for the inspection of workplaces of fire brigades and other rescue services to permit the restriction of inspection during the fighting of a fire or during rescue or other emergency operations. In such cases, the labour inspectorate shall review such operations periodically and after any significant incident.

Article 6
The labour inspectorate shall be able to advise on the formulation of effective measures to minimize risks during training for potentially hazardous work and to participate in monitoring the implementation of such measures.

PART III. FINAL PROVISIONS

Article 7
1. A Member may ratify this Protocol at the same time as or at any time after its ratification of the Convention, by communicating its formal ratification of the Protocol to the Director-General of the International Labour Office for registration.
2. The Protocol shall come into force 12 months after the date on which ratifications of two Members have been registered by the Director-General. Thereafter, this Protocol shall come into force for a Member 12 months after the date on which the ratification has been registered by the Director-General and the Convention shall then be binding on the Member concerned with the addition of Articles 1 to 6 of this Protocol.

Article 8
1. A Member which has ratified this Protocol may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Protocol first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified the Protocol and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Protocol at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 9
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations of this Protocol.
2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification of this Protocol, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Protocol will come into force.
3. The Director-General shall communicate full particulars of all ratifications and denunciations of this Protocol to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 10
The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritative.

Convenzione ILO n. 81/1947

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Convenzione ILO n  81 1947

Convenzione ILO n. 81/1947 / Allegato PDF

Convenzione sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio

Data di entrata in vigore: 07/04/1950

Ratifica: Legge 2 agosto 1952, n. 1305

A
ggiornamento: Protocollo ILO 22 giugno 1995

Convenzione ILO n. 81/1947

Ginevra, 11 luglio 1947

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 19 giugno 1947 per la sua trentesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi undici luglio millenovecentoquarantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947.

PARTE I - ISPEZIONE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA

Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione deve mantenere un sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.


Articolo 2
1. Il sistema di ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.
2. La legge nazionale potrà esentare dall’applicazione della presente convenzione le imprese minerarie e di trasporto o parti di tali imprese.

Articolo 3
1. Il sistema di ispezione del lavoro provvederà a :
a. garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, quali le disposizioni relative alla durata del lavoro, ai salari, alla sicurezza, all’igiene ed al benessere, all’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, e ad altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni ;
b. fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le disposizioni di legge ;
c. sottoporre all’attenzione dell’autorità competente le insufficienze o gli abusi che non sono specificamente coperti dalle disposizioni di legge esistenti.
2. Qualsiasi altro compito che venga affidato agli ispettori del lavoro non dovrà ostacolare l’esercizio delle loro principali funzioni né pregiudicare, in qualsiasi modo, l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e i lavoratori.

Articolo 4
1. Per quanto compatibile con la pratica amministrativa dello Stato membro, l’ispezione del lavoro dovrà essere posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un’autorità centrale.
2. Se si tratta di uno Stato federale, il termine « autorità centrale » potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di uno Stato federato.

Articolo 5
L’autorità competente dovrà adottare le misure appropriate per favorire :
a. una effettiva cooperazione tra i servizi di ispezione, da un lato, e altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività similari, dall’altro ;
b. la collaborazione dei funzionari dell’ispezione del lavoro, con i datori di lavoro ed i lavoratori o le loro organizzazioni.

Articolo 6
Il personale di ispezione sarà composto di funzionari pubblici la cui situazione giuridica e le cui condizioni di servizio garantiscano la stabilità del loro impiego e li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di governo e da qualsiasi indebita influenza esterna.

Articolo 7
1. Fatta riserva delle condizioni alle quali la legge nazionale sottoporrà il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno reclutati unicamente in base all’attitudine del candidato ad adempiere ai compiti che gli saranno affidati.
2. L’autorità competente determinerà il modo per verificare queste attitudini.
3. Gli ispettori del lavoro dovranno ricevere una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8
Le donne, quanto gli uomini, potranno essere designate quali membri del personale del servizio di ispezione ; ove necessario, alcune funzioni particolari potranno essere assegnate rispettivamente agli ispettori o alle ispettrici.

Articolo 9
Ogni Stato membro adotterà le misure necessarie per garantire la collaborazione di esperti e di tecnici debitamente qualificati, fra i quali tecnici in medicina, in meccanica, in elettrotecnica e in chimica, al funzionamento dell’ispezione, secondo i metodi considerati più appropriati alle condizioni nazionali, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative all’igiene ed alla sicurezza dei lavoratori nell’esercizio della loro professione, e di accertare i risultati dei procedimenti applicati, dei materiali utilizzati e dei metodi di lavoro, in materia di igiene e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 10
Il numero degli ispettori del lavoro dovrà essere sufficiente a garantire l’esercizio efficace delle funzioni del servizio di ispezione e sarà determinato tenendo conto :
a. dell’importanza dei compiti ai quali gli ispettori dovranno adempiere, e in particolare :
i. del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione ;
ii. del numero e della diversità delle categorie di lavoratori che sono occupati in questi stabilimenti ;
iii. del numero e della complessità delle disposizioni di legge la cui applicazione deve essere garantita ;
b. dei mezzi materiali di esecuzione messi a disposizione degli ispettori ;
c. delle condizioni pratiche nelle quali si dovranno effettuare le visite di ispezione affinché siano efficaci.

Articolo 11
1. L’autorità competente adotterà le misure necessarie al fine di fornire agli ispettori del lavoro :
a. uffici locali sistemati in modo adeguato alle necessità del servizio e accessibili a tutti gli interessati ;
b. le facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni nel caso che non esistano facilitazioni di trasporto pubblico adeguate.
2. L’autorità competente adotterà le misure necessarie per rimborsare agli ispettori del lavoro ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa necessaria all’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12
1. Gli ispettori del lavoro, muniti di documenti giustificativi delle loro funzioni, saranno autorizzati :
a. ad accedere liberamente senza preavviso, in ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi stabilimento soggetto al controllo dell’ispezione ;
b. ad accedere di giorno in qualsiasi locale, quando abbiano motivo ragionevole di supporre che esso sia soggetto al controllo dell’ispezione ;
c. a procedere a qualsiasi esame, controllo o inchiesta che ritengano necessari per sincerarsi che le disposizioni di legge vengano effettivamente osservate, e in particolare :
i. ad interrogare, soli o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’impresa su tutte le questioni relative all’applicazione delle disposizioni di legge ;
ii. a richiedere la presentazione di tutti i libri, registri e documenti che la legislazione relativa alle condizioni di lavoro prescrive di tenere, al fine di verificare che siano in conformità con le disposizioni di legge e di copiarli o ottenerne degli estratti ;
iii. ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è richiesta dalle disposizioni di legge ;
iv. a prelevare ed a portare via, al fine di farli analizzare, campioni dei materiali e delle sostanze utilizzate o manipolate nello stabilimento, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito che materiali o sostanze sono stati prelevati e portati via a tale scopo.
2. In occasione di una visita di ispezione, l’ispettore dovrà informare della sua presenza il datore di lavoro o il suo rappresentante, a meno che egli ritenga che tale avviso possa pregiudicare l’efficacia del controllo.

Articolo 13
1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a fare adottare misure destinate ad eliminare i difetti riscontrati negli impianti, nelle installazioni o nei metodi di lavoro, quando abbiano un ragionevole motivo per considerarli una minaccia alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.
2. Al fine di essere in grado di fare adottare queste misure, gli ispettori avranno il potere, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o far ordinare :
a. che vengano apportate alle installazioni, in un termine fissato, le modifiche che sono necessarie per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni di legge relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori ;
b. che vengano adottate misure di immediata applicazione in caso di pericolo imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Quando il procedimento prescritto al paragrafo 2 non sia compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria dello Stato membro, gli ispettori avranno il diritto di rivolgersi all’autorità competente affinché formuli ingiunzioni o faccia adottare misure di immediata applicazione.

Articolo 14
L’ispezione del lavoro dovrà essere informata degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nei casi e nel modo che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
Fatta riserva delle eccezioni che la legislazione nazionale potrebbe prevedere, gli ispettori del lavoro:
a. non dovranno avere interessi di qualsiasi genere, diretti o indiretti, nelle imprese poste sotto il loro controllo;
b. saranno obbligati, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rilevare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o di fabbricazione o i procedimenti di sfruttamento di cui essi possono essere venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni ;
c. dovranno considerare assolutamente confidenziale l’origine di qualsiasi reclamo che segnali loro un difetto nelle installazioni o un’infrazione alle disposizioni di legge e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante che la visita di ispezione è stata effettuata in seguito ad un reclamo.

Articolo 16
Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati con la frequenza e la cura necessarie per garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni di legge in questione.

Articolo 17
1. Le persone che violeranno, o trascureranno di osservare, le disposizioni di legge la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di procedimenti legali immediati, senza alcun preavviso. Tuttavia la legislazione nazionale potrà prevedere eccezioni per i casi in cui si dovrà dare un preavviso affinché si apporti rimedio alla situazione o si adottino misure preventive.
2. È lasciata alla discrezione degli ispettori del lavoro la libera decisione di dare avvertimenti o consigli anziché intentare o promuovere un procedimento legale.

Articolo 18
La legislazione nazionale prescriverà sanzioni appropriate che dovranno essere effettivamente applicate nei casi di violazione delle disposizioni di legge, la cui applicazione è sottoposta al controllo di ispettori del lavoro, e nei casi di ostruzionismo nei confronti degli ispettori del lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 19
1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici di ispezione locali, a seconda dei casi, saranno obbligati a sottoporre all’autorità centrale di ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati delle loro attività.
2. Questi rapporti saranno redatti nella forma prescritta dall’autorità centrale e verteranno su materie indicate di volta in volta dall’autorità centrale ; saranno presentati, con la frequenza determinata dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Articolo 20
1. L’autorità centrale di ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi di ispezione posti sotto il suo controllo.
2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole che non superi in alcun caso dodici mesi, a partire dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annuali verranno presentate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un termine ragionevole dalla loro pubblicazione, non superiore in alcun caso a tre mesi.

Articolo 21
Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale di ispezione riguarderà le seguenti questioni :
a. leggi e regolamenti concernenti la competenza dell’ispezione del lavoro ;
b. personale del servizio di ispezione del lavoro ;
c. statistiche degli stabilimenti soggetti al controllo dell’ispezione e numero dei lavoratori occupati in questi stabilimenti;
d. statistiche delle visite di ispezione;
e. statistiche delle infrazioni commesse e delle sanzioni imposte;
f. statistiche degli infortuni sul lavoro;
g. statistiche delle malattie professionali, nonché qualsiasi altro aspetto relativo a queste materie nei limiti in cui tali questioni e aspetti siano di competenza del controllo di tale autorità centrale.

PARTE II - ISPEZIONE DEL LAVORO NEL COMMERCIO

Articolo 22
Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore questa parte della presente convenzione deve avere un sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali.

Articolo 23
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali si applica alle imprese per le quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Articolo 24
Il sistema di ispezione del lavoro nelle imprese commerciali dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli 3 a 21 della presente convenzione, per quanto applicabili.

PARTE III - MISURE DIVERSE

Articolo 25
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante una dichiarazione annessa alla sua ratifica, escludere dalla sua accettazione la parte II della convenzione.
2. Ogni Stato membro che abbia formulato tale dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento mediante un’ulteriore dichiarazione.
3. Ogni Stato membro per il quale sia in vigore una dichiarazione formulata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, la situazione della sua legislazione e della sua prassi rispetto alle disposizioni della parte II della presente convenzione, precisando in quale misura è stato dato seguito o ci si propone di dare seguito a dette disposizioni.

Articolo 26
Nei casi in cui vi siano dubbi sul fatto che la presente convenzione sia applicabile ad un’impresa o ad una parte o ad un servizio di un’impresa, spetterà all’autorità competente risolvere la questione.

Articolo 27
Nella presente convenzione il termine « disposizioni di legge » comprende, oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione.

Articolo 28
Informazioni dettagliate concernenti tutta la legislazione nazionale che pone in esecuzione le disposizioni della presente convenzione saranno contenute nei rapporti annuali da presentare in conformità all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 29
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprende vaste regioni in cui, dato lo scarso insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente consideri impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione in modo generale, oppure con le eccezioni che essa ritenga appropriate nei confronti di determinate imprese o di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel primo rapporto annuale che dovrà sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, ogni regione per la quale si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a dette disposizioni. In seguito nessuno Stato membro potrà invocare le disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni.

Articolo 30
1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro quale è stato emendato dallo strumento di emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo quale emendato, ogni Stato membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che indichi :
a. i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della convenzione senza modifiche;
b. i territori per i quali si impegna ad applicare le disposizioni della Convenzione con modifiche, ed il contenuto di tali modifiche;
c. i territori nei cui confronti la convenzione non è applicabile e, in questi casi, le ragioni per le quali essa è inapplicabile;
d. i territori per i quali si riserva una decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno i medesimi effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte o parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto ogni altro riguardo, i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che renda nota la situazione di determinati territori.

Articolo 31
1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione rientrano nella sfera di competenza propria della autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, in accordo col governo di detto territorio, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di questo territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro :
a. da due o più Stati membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta ;
b. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore nei riguardi di questo territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche ; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche essa deve specificare la natura di dette modifiche.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto concerne l’applicazione di questa convenzione.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 33
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 34
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 35
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 36
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 37
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 38
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 34 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 39
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Rumore: Capitolato per l'acquisto di una macchina e scheda EN ISO 11690-1

ID 13024 | | Visite: 4650 | Documenti Riservati Sicurezza

Rumore EN ISO 11690 1

Rumore: Capitolato per l'acquisto di una macchina e scheda EN ISO 11690-1

ID 13024 Rev. 0.0 del 07.03.2021 / Documento allegato e Scheda ISO 11690-1:2020

Il presente elaborato fornisce un documento scheda dati compilabile, d'immediato utilizzo al datore di lavoro che intenda acquistare un macchinario, così da valutarne l'emissione di rumore ambientale.

Ogni macchina rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo. Il Fabbricante è soggetto a tale obbligo per poter immettere sul mercato e mettere in servizio il prodotto.

L’articolo 5 della Direttiva 2006/42/CE Macchine impone al Fabbricante l’obbligo del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) indicati dall'allegato I prima immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina.

Direttiva 2006/42/CE Macchine

Articolo 5 Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicate dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da alter direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste alter direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

Per il rumore esiste un RESS specifico (1.5.8) nell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE Macchine, ma l’obbligo di riportare i risultati ottenuti in termini di riduzione del rischio e valori misurati viene indicato anche al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I.

Allegato I Direttiva 2006/42/CE

1.5.8. Rumore

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.

Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
[…]
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
[…]
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione Acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, nel caso della Direttiva 2006/42/CE Macchine il D.lgs. 17/2010.

D.lgs 81/2008

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
[...]

EN ISO 11690-1:2020 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore”

La norma EN ISO 11690-1:2020 riporta una serie di raccomandazioni/verifiche che il Datore di Lavoro può effettuare prima di acquistare il macchinario.

La scheda seguente è un esempio dei controlli da effettuare basata sulla norma EN ISO 11690-1:2020.

EN ISO 11690-1:2020 “Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:2020)”

Data entrata in vigore: 18 novembre 2020

La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN ISO 11690-1:2021 entrata in vigore il 21 gennaio 2021.

Tabella verifica EN ISO 11690 1

...

Segue in allegato (Documento di lavoro e scheda verifica dati in allegato)

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Workplace exposure to dusts and aerosols - diesel exhaust

ID 13791 | | Visite: 1905 | Documenti Sicurezza UE

Workplace exposure to dusts and aerosols   diesel exhaust

Workplace exposure to dusts and aerosols - diesel exhaust

ID 13791 | 14.06.2021

EU OSHA 10.06.2021 Workplace exposure to dusts and aerosols - diesel exhaust

Diesel engines are widely used for transport and power-supply and, therefore, occupational exposure to diesel exhaust is common.

In 2012, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified diesel exhaust as carcinogenic to humans, mainly based on the increased lung cancer risk observed in epidemiological studies.

In recent years, tightened emission regulations in the EU and other parts of the world have caused a significant evolution of diesel technologies, resulting in a change in the emission and composition of the exhaust.

Introduction

Diesel engines are widely used for transport and power-supply and, therefore, occupational exposure to diesel exhaust is common. In 2012, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified diesel exhaust as carcinogenic to humans, mainly based on the increased lung cancer risk observed in epidemiological studies. In recent years, tightened emission regulations in the EU and other parts of the world have caused a significant evolution of diesel technologies, resulting in a change in the emission and composition of the exhaust. The present article reviews the health effects of diesel exhaust, exposure at workplaces and the means available to reduce the exposure.

Composition of diesel exhaust

Diesel exhaust is a complex mixture of gaseous and particulate components produced in the combustion of diesel fuels. The emission rate and composition of the exhaust depend, for example, on the type, operational condition and maintenance of the engine, on the composition and properties of the fuel, and on the exhaust after-treatment techniques in use. The main gaseous components of diesel exhaust are carbon dioxide, oxygen, nitrogen, water vapour, nitrogen oxides and carbon monoxide. In addition, sulphur dioxide and various organic compounds, such as low-molecular-weight carbonyls, carboxylic acids, alkanes, alkenes and aromatics may be emitted in the gas phase.

In addition to the gases and vapours, diesel exhaust contains tiny particles which are formed in the combustion process and in the subsequent condensation of gas phase compounds. These particles are composed of elemental carbon, adsorbed organic compounds, sulphates, nitrates and trace amounts of other elements[1]. Diesel exhaust particles are respirable; approximately 90% of the particle mass exists in the fine size range (≤2.5 µm). Nanoscale particles (≤50 nm) make up to 90% of the particle number concentration. Due to their small size, the particles may reach the pulmonary alveoli, the sensitive gas-exchange region of the lungs.

It has been reported that the use of biodiesel instead or as a blend with a fossil fuel may moderately reduce the emissions of particles, total hydrocarbons and carbon monoxide but at the same time, the emission of nitrogen oxides often increases[4]. In general, the biodiesel-derived exhaust gases contain less of genotoxic polycyclic aromatic hydrocarbons but more of irritative aldehydes and ketones.

[...]

Health effects

Respiratory and cardiovascular effects

Exposure to diesel exhaust may evoke irritation of eyes, nose and throat and the experience of unpleasant smells. A mild airway inflammatory response and increased airway resistance has been detected in volunteers exposed to relatively high levels of diesel exhaust (particles: 100–350 µg/m3; NO2: 0.2–1.6 ppm) for 1–2 hours (see and references therein). In addition to the respiratory effects, indications on cardiovascular effects, such as changes in the function of blood vessels, have been observed in the studies[10] [11]. Furthermore, epidemiological studies have associated ambient air pollution, especially particulate matter, with acute cardiac effects and development of chronic cardiovascular diseases. However, the underlying mechanisms and relative importance of the different constituents of diesel exhaust to the observed effects are not fully understood.

In animal studies, exposure to diesel exhaust has been associated with increased response to allergens and decreased viral and bacterial clearance from the lungs[9]. In rats, long-term exposure to high levels of diesel exhaust has triggered inflammatory and histological changes in the lungs[1]. At very high exposure levels, lung tumours have also been detected.

Carcinogenicity of diesel exhaust

In June 2012, the International Agency for Research on Cancer (IARC) updated its evaluation on the carcinogenicity of diesel exhaust and re-classified diesel exhaust as carcinogenic to humans (Group 1). The update was mainly based on the recently published epidemiological studies on lung cancer risk related to diesel exhaust exposure among non-metal miners, railroad workers and workers in the trucking industry. Most notably, a large study among the US non-metal miners has showed an increased lung cancer risk with increasing exposure to diesel exhaust. The lung cancer risk among the workers with the highest exposure was nearly threefold in comparison with the lowest exposure group. Miners, especialy underground workers, are exposed to diesel exhausted during activities such as ore extraction, haulage, maintenance, and the use of vehicles. The extensive use of diesel-powered equipment in underground mines and the fact that underground work increases the possibility for exhaust to accumulate, makes it challenging to control workers’ exposure.

There is also limited epidemiological evidence linking diesel exhaust exposure with increased incidence of bladder cancer. Since diesel exhaust is genotoxic to bacteria and mammalian cells, the IARC has concluded that diesel exhaust is likely to induce cancer through genotoxicity.

... Segue in allegato

Fonte: EU OSHA

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EU OSHA 10.06.2021
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Piano aziendale PSV anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

ID 13290 | | Visite: 14312 | Documenti Riservati Sicurezza

PSV 2 0 2021

Piano aziendale Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

ID 13290 | Rev. 2.0 del 17 maggio 2021 / In allegato Modello PSV e moduli consenso e triage

In allegato modello di piano aziendale, compilabile ed adattabile alle differenti realtà aziendali, per l'attivazione di un punto straordinario di vaccinazione diretta dei lavoratori, che a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell’azienda. Inoltre disponibili in allegato moduli di consenso vaccinale anticovid-19 e moduli di triage prevaccinale in formato .doc/pdf.

Update del 17.05.2021 Rev. 2.0 2021:

- Aggiornato Modello PSV, a seguito della pubblicazione del Documento tecnico operativo avvio vaccinazioni nei luoghi di lavoro.
Inseriti al parag. 3 e 4 rispettivamente criteri quantitavi e criteri qualitativi.
Aggiunto Allegati I Modulo comunicazione ASL.

- Aggiunto in allegato il Modulo comunicazione ASL in formato doc/pdf)

Il modello è utile a comunicare alla ASL competente, la volontà di realizzare ed attivare, un punto di vaccinazione straordinario ed a richiedere il numero di dosi di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 necessarie.

Tale attività costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Il datore di lavoro nell’elaborazione del presente piano aziendale deve attenersi al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

A data documento si attendono le specifiche inerenti la modalità di comunicazione del piano aziendale da parte di Regioni o Province Autonome (il documento sarà suscettibile di modifiche/integrazioni a seguito di ulteriori interventi normativi).

Il documento è soggetto alla supervisione dell’Azienda Sanitaria di riferimento, tramite il Dipartimento di Prevenzione.

Riferimenti normativi 

- Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 06 Aprile 2021 
- Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2
- “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV- 2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021 
- Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il modello risulta essere così strutturato:

Indice

0. Premessa
1. Riferimenti normativi
2. Nuovo coronavirus e Covid-19
3. Criteri quantitativi
4. Criteri qualitativi
5. Vaccini disponibili
6. Attività aziendale
7. Popolazione lavorativa
8. Struttura organizzativa
8.1 Ambienti destinati all’attività di vaccinazione
8.2 Personale impiegato nei PSV (Punto straordinario vaccinale)
8.3 Personale sanitario designato PSV (Punto straordinario vaccinale)
8.4 Caratteristiche del PSV
9. Equipaggiamento per la vaccinazione in azienda
10. Informazione
11. Costi
12. Conclusioni
Allegato I

Estratto

[...]

7. Popolazione lavorativa

La popolazione lavorativa è di .... unità (preferibilmente >50).

Le adesioni volontarie della popolazione lavorativa è pari a ..... unità.

Figura 1

(*) Adesione volontaria espressa tramite consegna e sottoscrizione del modello Adesione volontaria nel rispetto della protezione del trattamento dei dati personali.

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino sono realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

 Figura 2

8. Struttura organizzativa

8.1 Ambienti destinati all’attività di vaccinazione

L’azienda ha designato quale ambiente idoneo per l’attività, commisurandolo al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione) il seguente:

Figura 3

 (*) LV Luogo/postazione vaccinale dove viene eseguita la vaccinazione al singolo soggetto nella unità di tempo

[...]

8.4 Caratteristiche del PSV

Il punto di vaccinazione deve essere adeguatamente segnalato sia all’esterno che internamente al fine di individuare facilmente i percorsi e le aree del PSV (cartellonistica ad hoc).

I servizi igienici dovranno essere disponibili e facilmente raggiungibili.

Figura 4

[...] Segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 17 Maggio 2021

- Aggiornato Modello PSV, a seguito della pubblicazione del Documento tecnico operativo avvio vaccinazioni nei luoghi di lavoro.
Inseriti al parag. 3 e 4 rispettivamente criteri quantitavi e criteri qualitativi.
Aggiunto Allegati I Modulo comunicazione ASL.

- Aggiunto in allegato il Modulo comunicazione ASL in formato doc/pdf

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1.0 13 Aprile 2021 - Modulo di consenso [doc/pdf]
- Modulo standard di triage prevaccinale [doc/pdf]
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 22271 | 08 Giugno 2021

ID 13766 | | Visite: 1616 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 08 giugno 2021 n. 22271

Caduta dalla struttura metallica (rack) durante l'allestimento del negozio. Utilizzo di un presidio inadatto al lavoro in quota e obblighi del responsabile del reparto

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22271 Anno 2021
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 26/05/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, appellata da F.F., già condannato per lesioni colpose ai danni di A.F., reato aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ha assolto il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
2. Questa, in sintesi, la vicenda.
L'infortunio è accaduto all'interno di uno stabilimento della LEROY Merlin s.r.l. nel corso delle operazioni di allestimento di una zona di esposizione di prodotti promozionali. L'infortunato si era trovato su una struttura metallica (rack) senza uso del mezzo usualmente utilizzato per la movimentazione dei carichi in quota e ne era caduto procurandosi le lesioni descritte nella imputazione. Al F.F. si era addebitato di avere, nella qualità di responsabile dei reparti di falegnameria e sistemazione dello stabilimento in questione, omesso di sovrintendere e vigilare sulla osservanza delle disposizioni aziendali sull'uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione (il tutto avveniva in Ciampino il 24/08/2009).
3. La sentenza è stata impugnata con ricorso, limitatamente agli effetti civili, dalla parte civile A.F., con proprio difensore, il quale ha formulato due motivi.
Con il primo, la parte ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge quanto alla valutazione della regola cautelare a presidio dell'area di rischio considerato. In particolare, si è contestata la conclusione dei giudici d'appello, secondo cui nella specie non vi sarebbe stata alcuna norma cautelare specifica, non risultando che per le lavorazioni in altezza fosse precluso ai lavoratori l'utilizzo di comuni scale a libretto, il cui grado di sicurezza non sarebbe stato inferiore a quello degli elevatori. A tal proposito, la difesa ha richiamato le previsioni contenute nel Piano di Sicurezza aziendale redatto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/08 e acquisito all'udienza del 8/11/2006, alla luce del quale ha rilevato che l'altezza in cui doveva svolgersi la lavorazione era superiore a quella di sicurezza e che, nella specie, non doveva essere impiegata una semplice scala a libro, bensì una scala a castello o un muletto, strumento che, tuttavia, in quel momento si trovava in un altro reparto.
Quanto all'altezza, la circostanza che la lavorazione doveva effettuarsi a quota superiore ai due metri e mezzo (a fronte di una scala a libro avente un'altezza di due metri) era stata confermata dalle testimonianze acquisite e dagli accertamenti dell'organo ispettivo, così come la temporanea indisponibilità dello strumento a presidio della sicurezza di quel tipo di lavorazione, nonostante il reparto in cui era avvenuto l'infortunio avesse la precedenza nell'uso di esso.
Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione quanto al nesso di causalità tra la condotta contestata nella qualità e l'evento, anche con riferimento all'effetto interruttivo ravvisabile nel comportamento del lavoratore infortunato. Il deducente ha, sotto il primo profilo, evidenziato la circostanza che era stato lo stesso F.F. a posizionare sul pianale delle tavole tagliate all'occorrenza per sostituire quelle che si erano rotte, senza fissarle e senza prevedere un riempi tratta; inoltre, egli era consapevole del maggior rischio derivante dal fatto che il piano di lavoro era superiore ai due metri e cinquanta, così come era edotto dell'obbligo di utilizzare il Tucano, in quel momento indisponibile, e della impossibilità di salire oltre il terzo gradino della scala a libro, il che avrebbe posto il piano di lavoro a un'altezza superiore. Cionostante, egli, quale preposto, aveva omesso di vigilare affinchè l'A.F. non eseguisse il lavoro in quelle condizioni rischiose e non aveva neppure predisposto gli strumenti più idonei previsti dal POS.
Quanto al secondo profilo, la vittima, nel momento in cui avvenne l'infortunio, stava eseguendo proprio le direttive impartite dal capo settore F.F. e sotto la sua direzione ed era stato costretto a salire sulla struttura per posizionare la merce senza che gli fosse messo a disposizione l'elevatore, presidio di sicurezza espressamente contemplato nel POS. Pertanto, non poteva parlarsi di un comportamento abnorme di costui, interruttivo del nesso causale e tale da innescare una categoria di rischio eccentrica rispetto a quella determinata dal mancato utilizzo degli strumenti di sicurezza previsti per quel tipo di lavorazione.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, quanto agli effetti civili.
4. Anche la difesa del F.F. ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile, con la conseguente conferma del gravato provvedimento.
5. Per la parte civile la difesa ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.
2. La Corte capitolina, dato atto dei motivi di appello formulati nell'interesse del F.F. e del responsabile civile (con i quali, secondo quanto esposto in sentenza, si era sostanzialmente rilevata l'abnormità del comportamento della vittima, la quale sarebbe caduta non per l'inidoneità della scala utilizzata, ma per essere salita sulla scaffalatura in corso di allestimento e dedotta la circostanza che, all'epoca dell'infortunio, il F.F. non sarebbe stato neppure capo settore) ha intanto ritenuto accertata l'attribuzione in capo al F.F. della qualifica di responsabile del reparto.
Ciò posto, quanto alla dinamica dell'infortunio, ha ritenuto provato che, nell'occorso, l'A.F. stava procedendo alla collocazione di merce su apposito rack (espositore), struttura che andava allestita in altezza, utilizzando all'uopo una scala. Il lavoratore era caduto perché aveva perso l'equilibrio a causa del colpo ricevuto in testa per la rottura di una delle tavole provvisoriamente posizionate sul piano di quell'espositore per ovviare alla rottura di quelle preesistenti.
La Corte territoriale, pertanto, alla stregua delle stesse dichiarazioni della persona offesa, ha ritenuto che la caduta non si era verificata perché l'imputato aveva approntato una scala che non raggiungeva l'altezza dovuta per raggiungere l'ultimo ripiano dell'espositore in allestimento, ma perché la vittima aveva improvvidamente messo un piede su un asse precariamente appoggiato su detta scaffalatura, affermando, quanto alla rilevanza del comportamento alternativo lecito, che la caduta sarebbe comunque avvenuta anche se per raggiungere l'espositore fosse stato usato il Tucano invece della scala a libro ordinaria. Peraltro, secondo la Corte di merito, nessun regolamento precludeva l'uso delle scale a libretto per le lavorazioni in altezza, il cui grado di sicurezza non poteva di certo considerarsi inferiore a quello di un elevatore. Lo strumento, peraltro, si trovava in quel momento in un altro reparto, dal quale avrebbe potuto essere agevolmente prelevato.
3. I motivi sono fondati.
La valutazione giudiziale riguardante gli obblighi connessi alla ritenuta posizione di garanzia del F.F. e la verifica del nesso causale, questa anche con riferimento al comportamento eventualmente imprudente del lavoratore, è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera giuridicamente non corretta, con un ragionamento esplicativo non congruo, nè immune da profili di contraddittorietà.
3.1. La corte territoriale, infatti, ha ritenuto accertata la qualità di preposto dell'imputato, ma non vi ha ricondotto gli obblighi propri di quella posizione, come puntualmente richiamati nella imputazione, vale a dire quello di vigilanza sulla osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e, segnatamente, di quella che prevede l'uso dei presidi collettivi e individuali disponibili per movimentare i carichi in quota.
Trattasi di un obbligo espressamente contemplato dall'art. 19 c. 1 lett. a), d.lgs. 81/08, a mente del quale, per l'appunto, il preposto deve < <sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti>>.
3.2. A fronte di tale specifico obbligo e di esiti istruttori incontestabilmente dimostrativi del fatto che, nell'occorso, non era stato utilizzato il presidio previsto (muletto o elevatore), siccome temporaneamente spostato in altro reparto dello stesso stabilimento, ma una ordinaria scala a libro che non raggiungeva l'altezza del piano di lavoro, la Corte capitolina ha apoditticamente affermato, da un lato, l'equivalenza dei due strumenti di lavoro (elevatore e comune scala a libro); dall'altro, attribuito a una scelta improvvida del lavoratore l'accesso alla scaffalatura per raggiungere la quota di lavoro . Così facendo, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto la diversa altezza raggiungibile con i due strumenti, né valutato se, per quel tipo di lavorazione, lo strumento di sicurezza aziendale consentisse l'utilizzo dell'uno, piuttosto che dell'altro, limitandosi ad affermare che sul punto non esistevano indicazioni in < <alcun regolamento>>.
Entrambi gli assunti sono fallaci, non solo alla luce dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ma anche da un punto di vista logico.
3.3. Sotto il primo profilo, infatti, si è già chiarito, in tema di infortuni sul lavoro, che il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (cfr. sez. 4 n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv. 275577, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, nonostante la nomina di un preposto presente al momento dell'infortunio, riconducendo la mancata conoscenza della decisione di ricorrere a modalità esecutive diverse da quelle previste ad una violazione del suo obbligo di controllare personalmente l'andamento dei lavori in cantiere). Ciò costituisce diretto precipitato del principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972, in cui, in motivazione, la Corte ha richiamato i criteri di ripartizione degli obblighi gravanti sulle singole figure di garanti, all'interno di strutture complesse, come fissati dal Supremo Collegio in Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn ed altri).
Pertanto, l'obbligo del preposto andava, nella specie, commisurato alla previsione del documento di valutazione dei rischi - al quale la corte d'appello omette ogni accenno, limitandosi a parlare genericamente di "regolamenti" - circa l'utilizzo di appositi presidi per la esecuzione di lavori in quota, una volta accertato, per come emerge dalla stessa sentenza, che - nell'occorso - era stata certamente utilizzata una scala a libro, in luogo di un elevatore, e dovendo l'attenzione focalizzarsi non solo sulla quota raggiungibile attraverso i due diversi presidi, ma anche sulla tipologia degli strumenti, a seconda, cioè, che essi fossero o meno dotati di un piano di calpestio che consentisse al lavoratore di procedere all'allestimento senza accedere all'interno della scaffalatura.
Così facendo, la Corte di merito ha trascurato, da un lato, la centralità del documento di valutazione dei rischi, vero e proprio statuto della sicurezza aziendale, nel quale confluisce l'analisi preventiva dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08 e la previsione delle misure che il datore di lavoro appronta a garanzia delle singole aree lavorative; dall'altro, il contenuto dell'addebito mosso al F.F. in imputazione, quello, cioè, di non aver vigilato affinché l'A.F. si astenesse dall'esecuzione della lavorazione in assenza del presidio previsto per la movimentazione dei carichi in quota.
3.4. Quanto al comportamento del lavoratore, peraltro, con riferimento alla sua rilevanza, sotto il profilo causale, più volte, in materia di prevenzione antinfortunistica, si è precisato che esso può ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta contestata al garante e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT e/ Musso Paolo, rv. 275017); oppure ove sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte dell'agente, oppure vi rientri, ma si sia tradotto in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (cfr. sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
Ciò che, nella specie, sembra essere escluso alla stregua della ricostruzione della dinamica dell'infortunio operata dal giudice d'appello, atteso che l'accesso alla scaffalatura da parte dell'A.F. era strettamente collegato alle mansioni affidategli e alla assenza del presidio di sicurezza normalmente utilizzato per lo svolgimento di quei compiti.
3.5. Per le stesse ragioni, deve pure rilevarsi la manifesta illogicità del ragionamento esplicativo del giudizio controfattuale: in base ad esso, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato, anche se per salire sulla scaffalatura l'A.F. avesse utilizzato l'elevatore. Ancora una volta, la fallacia dell'incedere argomentativo deriva dall'erroneità delle premesse da cui muove, per le quali l'infortunio sarebbe derivato dal calpestio della scaffalatura, piuttosto che dall'utilizzo di un presidio che non consentiva il lavoro in quota senza accedere alla scaffalatura stessa, così dimostrando il giudice d'appello di non aver esattamente valutato l'area di rischio garantito dalla norma di sicurezza la cui violazione è stata contestata al F.F..
4. La sentenza deve essere, quindi, annullata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul punto, al quale deve essere rimessa anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

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Allegato riservato Cassazione Penale Sez. 4 08 giugno 2021 n. 22271.pdf
 
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Nota INL prot. n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017

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Nota INL prot. n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017

Attività di vigilanza - Commissioni di programmazione

Premessa

L'art. 3 del protocollo sottoscritto con l'INPS il 21 febbraio u.s. prevede l'istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività di vigilanza "allo scopo di realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di cui all'art. 2 [modelli di analisi del rischio e metodologie di accertamento], nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale e regionale (...)".

Con la presente si forniscono le prime indicazioni in ordine alla metodologia di lavoro da seguire per il conseguimento dei predetti scopi, adottate dalla Commissione centrale nel corso delle sedute del 20 marzo e del 3 aprile 2017.

1. Commissioni regionali: composizione

Preliminarmente, si ricorda quanto previsto dall'art. 4 del citato protocollo, secondo il quale "allo scopo di favorire l'applicazione dei modelli di analisi e delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva nell'ambito del territorio di competenza, è istituita la Commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia previdenziale, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INPS". Il protocollo prevede inoltre che la "predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive".

Ciò premesso, si chiede anzitutto agli Ispettorati interregionali del lavoro di comunicare i nominativi dei soggetti individuati quali partecipanti, titolari ed eventuali supplenti, alle Commissioni regionali. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzione dell'INL entro il 19 aprile p.v., la quale provvederà a condividere tali informazioni con la Direzione centrale entrate e recupero crediti (DCERC) dell'INPS.

Per quanto concerne i rappresentanti dell'INL, si ritiene opportuno che di ciascuna Commissione regionale, ferme restando eventuali e successive sostituzioni, faccia parte comunque il Capo dell'Ispettorato
interregionale o suo delegato. Per quanto concerne i rappresentanti dell'INPS, in linea con la comunicazione inoltrata dalla DCERC del predetto Istituto il 10 marzo 2017, per ogni Commissione regionale dovrà essere individuato il dirigente regionale dell'Area entrate, recupero crediti e vigilanza documentale e ispettiva dell'INPS e, per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania, anche il dirigente della medesima Area delle Direzioni di coordinamento Metropolitano rispettivamente di Milano, Roma e Napoli dell'Istituto (di seguito, in ambedue i casi, "dirigente regionale dell'Area entrate"). Si ricorda infine che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, i componenti delle predette Commissioni possono avvalersi del personale INL e INPS di volta in volta individuato.

2. Commissioni centrale e regionali: attività

Le Commissioni regionali dovranno riunirsi di norma due volte al mese. Sul piano metodologico, la programmazione e l'organizzazione dell'attività ispettiva sarà condotta attraverso lo sviluppo di modelli di analisi del rischio preordinati ad intercettare fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e dei correlati obblighi di contribuzione sociale, basati sull'utilizzo delle informazioni desumibili dalle basi dati pubbliche di interesse.

In particolare, per quanto concerne gli accertamenti che hanno per oggetto il controllo dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale, l'attività ispettiva sarà pianificata sulla base delle seguenti fonti informative:

a) settori produttivi ovvero istituti previdenziali¹ con annesso elenco dei soggetti contribuenti a rischio, individuati dalla Commissione centrale. Sul piano operativo, dette informazioni sono trasmesse dalla DCERC ai Direttori regionali dell'INPS attraverso l'utilizzo dei sistemi di comunicazione interna idonei a favorire la tutela della riservatezza delle informazioni medesime. Le strutture territoriali amministrative dell'Istituto, coordinate dal dirigente regionale dell'Area entrate, effettuano l'analisi dei predetti dati allo scopo di consolidare l'elenco dei soggetti contribuenti da sottoporre ad accertamento ispettivo. Le risultanze della predetta attività di analisi sono valutate e condivise nell'ambito delle periodiche sessioni di lavoro delle Commissioni regionali;

b) settori produttivi ovvero istituti previdenziali individuati dalla Commissione centrale. In questo caso, i soggetti contribuenti a rischio sono individuati dalle strutture amministrative territoriali dell'INPS attraverso l'utilizzo delle basi dati e delle procedure informatiche disponibili a livello territoriale. Nell'ambito delle sessioni di lavoro della Commissione regionale si procede alla condivisione delle risultanze dell'attività;

c) settori produttivi ovvero istituti previdenziali, nonché soggetti a rischio identificati dalla Commissione regionale, anche in funzione delle specificità della realtà territoriale e delle segnalazioni pervenute da parte amministrazioni pubbliche, organismi investigativi e di controllo, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, assicurati, ecc.

Ad esito delle predette attività di analisi, le "liste" degli accertamenti ispettivi in materia previdenziale saranno definitivamente concordate in sede di Commissione di programmazione e conseguentemente avviate, senza necessità di ulteriori procedure di carattere autorizzatorio da parte dell'INL, consentendo al dirigente INPS competente per territorio (il dirigente provinciale ovvero il dirigente dell'Area entrate), assistito dal RUO, di disporre e monitorare gli accertamenti in materia previdenziale. Resta evidentemente ferma la necessità di verificare preventivamente, da parte dell'Ispettorato, l'esistenza di precedenti accertamenti o di accertamenti in corso - al fine di evitare la c.d. sovrapposizione degli interventi ispettivi - e/o la necessità di affiancare personale dell'Ispettorato o, ancora, di integrare gli obiettivi già individuati.

In sede di Commissione verranno altresì previsti monitoraggi sull'andamento della vigilanza previdenziale, così come previsto dallo stesso protocollo del 21 febbraio u.s.

Per quanto attiene la vigilanza lavoristica, dovranno essere poste in evidenza le iniziative di vigilanza che, a priori, suggeriscono l'attivazione di accertamenti sia sotto il profilo lavoristico che sotto il profilo più strettamente contributivo (c.d. congiunte).

Anche in tale ambito va richiamata la necessità di avvalersi di tutte le informazioni già a disposizione sia dell'INL che degli Istituti previdenziali, al fine di individuare con un buon margine di certezza dove orientare più produttivamente gli accertamenti. Va peraltro segnalato che è stato dato avvio ai lavori finalizzati alla condivisione, in via informatica, di una banca dati delle aziende già sottoposte ad accertamenti ispettivi, lavori che dovrebbero potersi concludere entro pochissimi mesi.

Ferma restando la comunicazione di ulteriori indicazioni, si invitano gli Ispettorati interregionali e comunicare tempestivamente eventuali problematicità circa il funzionamento delle Commissioni operanti presso ciascun territorio di competenza.

3. Verbalizzazione degli accertamenti

In sede di Commissione centrale di programmazione sono stati altresì condivise alcune indicazioni sulla verbalizzazione e notificazione degli accertamenti, siano questi di natura lavoristica, previdenziale o assicurativa.

Pertanto va chiarito che, anche sulla base della vigente disciplina normativa (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004), l'obbligo della "verbalizzazione unica" trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione ("all'ammissione alla procedura di regolarizzazione... nonché alla contestazione delle violazioni amministrative..., si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione...").

3.1 Verbalizzazione di accertamenti che riguardano profilli sia lavoristici che previdenziali/assicurativi

Ciò premesso si ritiene che, in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – e pertanto con eventuale contestazione di violazioni amministrative - sia ad aspetti previdenziali/assicurativi, la notifica di un unico verbale appare non sempre percorribile né opportuna. Ciò in ragione della diversa tempistica legata alle diverse tipologie di accertamento e dei destinatari dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative il trasgressore è sempre persona fisica).

Pertanto, qualora la notificazione di un unico verbale non sia possibile - per le ragioni sopra evidenziate - si provvederà a notificare distinti verbali.

Inoltre, tenuto conto che la definizione di un verbale amministrativo è di norma più celere rispetto alla definizione di un verbale previdenziale/assicurativo, nel primo dovrà essere inserita una formula che dia contezza che sono ancora in corso gli accertamenti legati al corretto adempimento degli obblighi previdenziali/assicurativi e che pertanto si fa riserva di notificarne successivamente gli eventuali esiti.

3.2 Verbalizzazione di altri accertamenti

Appare inoltre opportuno ricordare che, nel caso in cui gli accertamenti abbiano riguardato alcuni specifici profili (lavoristici, previdenziali o assicurativi), di tale circostanza dovrà essere data evidenza nel relativo verbale.

In altri termini, occorrerà puntualizzare che l'accertamento si è limitato esclusivamente alla verifica di tali profili in relazione ai quali è stata peraltro acquisita la relativa documentazione, facendo così salvi eventuali futuri controlli in ordine alla regolarità degli altri obblighi, siano essi attinenti alla materia lavoristica, previdenziale o assicurativa.

In tale ipotesi si ritiene pertanto opportuno riportare in premessa nei verbali, come peraltro già oggi avviene, l'ambito dell'accertamento e, in conclusione agli stessi, formule del seguente tenore:

"Il presente verbale, che si riferisce al periodo dal ___________al __________;

- non preclude la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o elementi ulteriori, rispetto a quelli già esaminati ed indicati nel presente verbale d'accertamento, i quali potranno essere contestati successivamente;

- non costituisce atto certificativo di correntezza e/o regolarità contributiva per la partecipazione a gare o per la liquidazione di conti finali. Richieste di tali certificazioni dovranno essere inoltrate alle competenti sedi dell'Inps e dell'Inail".

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Paolo Pennesi

_______

(1) Nell'accezione "istituti previdenziali" sono da intendersi ricompresi anche i comportamenti preordinati alla truffa ai danni dello Stato ovvero dell'INPS (simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione illegittima di prestazioni previdenziali, simulazione di anticipazione di prestazioni per conto dell'INPS finalizzata alla realizzazione di conguagli indebiti, assolvimento degli obblighi contributivi con l'utilizzo di falsi crediti verso l'Erario, ecc.).

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Aggiornamento proroga scadenze antincendio al 29.10.2021

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Aggiornamento proroga scadenze sicurezza antincendio al 29 10 2021

Aggiornamento proroga scadenze sicurezza antincendio al 29.10.2021

Circolare CNI XIX Sessione n. 750 del 07.06.2021

Emergenza epidemiologica COVID-19: Aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio

Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 2021.

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 luglio 2021.

...

Fonte: VVF

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Nota prot. n. P3770/4101 sott. 72/C.1(17) del 9 maggio 2000

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Nota prot. n. P3770/4101 sott. 72/C.1(17) del 9 maggio 2000

OGGETTO: Impianti idrici antincendio. – Requisito di continuità. –

Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l’avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che il requisito di continuità dell’alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad un acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell’erogazione dovuta ad interventi di manutenzione.

Parere del Comando

Nell’esaminare i progetti relativi agli impianti idrici antincendio, a servizio di attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando verifica che per gli stessi siano garantire, con continuità, le
caratteristiche di pressione e portata, previste dalle varie norme o, in mancanza di queste, dettando idonee prescrizioni in relazione alle caratteristiche dell’insediamento, il livello di rischio, ecc.

Per quanto riguarda l’aspetto della continuità dell’alimentazione idrica, le varie normative (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.) indicano che gli impianti devono essere alimentati normalmente dagli acquedotti cittadini e che, qualora non sia possibile garantire le caratteristiche di pressione, portata e continuità temporale richieste, si dovrà fare ricorso ad idonea riserva idrica.

Al riguardo, si è avuto modo di constatare che, di norma, le aziende erogatrici del servizio idrico, pur assicurando le caratteristiche di portata e pressione, non ritengono di potersi assumere la responsabilità di garantire la continuità temporale richiesta.

Questo Comando ha, fino ad oggi, ritenuto l’allaccio all’acquedotto cittadino condizione sufficiente al fine di garantire le caratteristiche di continuità di alimentazione idrica degli impianti, interpretando che preoccupazione del legislatore non fosse quella dell’episodica mancanza di acqua (ad es. per manutenzione dell’acquedotto), quanto l’eventuale inaffidabilità dell’acquedotto stesso, dovuta alle caratteristiche geografiche della zona (periodi dell’anno di forte siccità ecc.).

A conferma di tale interpretazione potrebbe essere richiamata la differenziazione che opera il D.M. 9.04.94, al punto 11.3.2.4, quando definisce le caratteristiche di un’alimentazione ad alta affidabilità, prescritta per le attività ricettive con più di 500 posti letto.

Proprio in considerazione di quest’ultima differenziazione operata dalla norma, si chiede a codesto Ministero di volere far conoscere se le considerazioni e le interpretazioni di questo Comando siano corrette ovvero se debba, comunque, essere richiesta sempre l’installazione di un’idonea riserva idrica al fine di garantire le caratteristiche di continuità del flusso idrico a servizio degli impianti antincendio.

...

Fonte: VVF

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Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 | Indicazioni ad interim ambienti indoor

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Rapporto ISS 11 2021

Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021| Indicazioni ad interim  prevenzione e gestione degli ambienti indoor

Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021| Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021.

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell’aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

...

Fonte: ISS

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Tutti i Decreti Elenchi soggetti abilitati lavori sotto tensione

ID 13615 | | Visite: 1508 | News Sicurezza

Tutti i Decreti Elenchi soggetti abilitati lavori sotto tensione / Estratto TUSSL / Link

ID 13615 | 23.05.2021 / Download

Il Decreto 4 febbraio 2011 Definisce dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(0)(1)(2)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.


Note
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
_______

(0) Soggetti abilitati lavori sotto tensione

Decreto dirigenziale MLPS 30 maggio 2013 - Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Dirigenziale MLPS 15 gennaio 2014 - Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto dirigenziale MLPS 31 marzo 2014 - Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto dirigenziale MLPS 21 luglio 2014 - Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Dirigenziale MLPS 1° agosto 2016 - Quinto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Direttoriale MLPS n. 46 del 1° giugno 2017 - Sesto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Direttoriale MLPS n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Settimo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Direttoriale MLPS n. 58 del 18 Settembre 2019 - Ottavo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).
Decreto Direttoriale MLPS n.2 del 20 Gennaio 2021 - Nono elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).

Gestione degli incidenti procedura per la segnalazione dei Near Miss

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Gestione incidenti segnalzione near miss

Gestione degli incidenti procedura per la segnalazione dei Near Miss

INAIL, 2021

La procedura di gestione degli incidenti rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità. Ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento.

La procedura di gestione degli incidenti qui proposta, che rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità rilevate, fornirà gli elementi per:

- identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;
- valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche,
procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
- individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;
- garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale.

La procedura ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento.

Saranno indicati compiti e responsabilità per ognuna delle fasi di gestione degli incidenti:

- redazione/registrazione/archiviazione
- coinvolgimento
- verifica
- approvazione
- attuazione.

La procedura è basata sulle esperienze delle aziende associate ad Utilitalia ma è applicabile ad una qualsiasi altra attività o settore.

...

Indice
INTRODUZIONE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. GESTIONE DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE, REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DI INCIDENTI
4.1 Le figure ed i gruppi coinvolti nel flusso di comunicazione
4.2 Modalità operative e di comunicazione
4.3 Modalità operative e di comunicazione nei cantieri edili
4.4 Verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione
5. MODULISTICA
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE
7.1 IMPIEGO DEI DATI A FINI STATISTICI
E DI PREVENZIONE: INFOR.MO
7. Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche
7.2 Definizioni
7.3 Rappresentazione grafica del mancato infortunio (near miss) e dell’infortunio
7.4 Near miss a variazione di energia
7.5 Near miss a variazione di interfaccia
7.6 Infortunio a variazione di energia
7.7 Infortunio a variazione di interfaccia
7.8 Applicazione del metodo: il software
8. CONCLUSIONI

Fonte: INAIL

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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.05.2021

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Linee guida riaperture 28 05 2021

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 28.05.2021

ID 13659 | 28.05.2021

Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Anche in Italia, uno straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, è offerto dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, allo stato attuale, si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita. Un’elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d’infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi.

In continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell’accorpamento dei molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.

Per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici.
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SOMMARIO

RISTORAZIONE E CERIMONIE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
SERVIZI ALLA PERSONA
COMMERCIO
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
SAGRE E FIERE LOCALI
CORSI DI FORMAZIONE

Fonte: Regioni

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Allegato riservato Cinema e spettacoli dal vivo.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Allegato riservato Piscine termali e centtri benessere.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Allegato riservato Commercio.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
160 kB 42
Allegato riservato Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
139 kB 26
Allegato riservato Parchi tematici e di divertimento.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
165 kB 22
Allegato riservato Circoli culturali e ricreativi.pdf
Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività 28.05.2021
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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Maggio 2021

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Scheda nazionale 25 06 21

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 31 Maggio 2021

INAIL, 24.06.2021

Covid-19, dall’inizio della pandemia denunciati all’Inail 175mila contagi sul lavoro

Alla data dello scorso 31 maggio segnalate all’Istituto 3.519 infezioni di origine professionale in più rispetto al 30 aprile (+2,0%). I decessi sono 639. Come emerge dal 17esimo report curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alle schede regionali aggiornate, dopo il picco registrato nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021, nell’ultimo quadrimestre analizzato l’incidenza sul totale dei casi è scesa all’8,4%

ROMA - Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 maggio, i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 175.323, pari a quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,2% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Come emerge dal 17esimo report nazionale sulle infezioni da nuovo Coronavirus di origine professionale, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, rispetto alle 171.804 denunce rilevate dal monitoraggio precedente del 30 aprile 2021, i casi in più sono 3.519 (+2,0%), di cui 757 riferiti a maggio, 960 ad aprile, 541 a marzo, 249 a febbraio e 273 a gennaio di quest’anno, 201 a dicembre, 297 a novembre e 183 a ottobre 2020, mentre i restanti 58 casi sono riconducibili agli altri mesi dell’anno scorso. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti.

Confermato il maggiore impatto della “seconda ondata”. Il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail conferma che la “seconda ondata” di contagi, che in ambito lavorativo può essere circoscritta al periodo ottobre 2020-gennaio 2021, con il 59,6% dei casi ha avuto un impatto più intenso rispetto alla “prima ondata” del periodo marzo-maggio 2020 (29,0%). Lo scorso novembre, in particolare, con 40.029 denunce è il mese col maggior numero di infezioni di origine professionale, e precede marzo 2020, che con 28.600 casi è al secondo posto per numero di contagi denunciati. Nell’ultimo quadrimestre febbraio-maggio 2021, invece, l’incidenza sul totale dei casi registrati da inizio pandemia è scesa all’8,4%.

Il 55% dei casi mortali nel trimestre marzo-maggio 2020. La “prima ondata” della pandemia ha avuto un impatto maggiore della seconda per i decessi: il 55,0% dei casi mortali, infatti, è stato denunciato all’Inail nel trimestre marzo-maggio 2020 (il 30,2% nel solo mese di aprile) contro il 29,6% del trimestre novembre 2020-gennaio 2021, percentuale che sale al 41,5% se si considera il periodo novembre 2020-maggio 2021. Le morti da Covid-19 segnalate all’Istituto alla fine dello scorso mese sono 639, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro segnalati all’Istituto dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al totale dei deceduti nazionali da nuovo Coronavirus registrati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 600 casi rilevati dal monitoraggio del mese precedente, i casi mortali sono 39 in più, di cui otto a maggio, 11 ad aprile, cinque a marzo, due a febbraio e due a gennaio 2021, quattro a dicembre e tre a novembre dello scorso anno, mentre i restanti quattro decessi sono riconducibili ai mesi precedenti.

La distribuzione territoriale. L’analisi territoriale, approfondita anche attraverso le schede regionali, evidenzia una distribuzione delle denunce del 43,2% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,6%), del 24,5% nel Nord-Est (Veneto 10,6%), del 15,1% al Centro (Lazio 6,5%), del 12,6% al Sud (Campania 5,7%) e del 4,6% nelle Isole (Sicilia 3,1%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,7%), Torino (7,1%), Roma (5,2%), Napoli (3,8%), Brescia, Verona e Varese (2,5% ciascuna), e Genova (2,4%). Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di contagi professionali accaduti nel solo mese di maggio, seguita da Roma, Napoli, Torino, Messina, Venezia e Firenze. Le province che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di aprile sono però quelle di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Agrigento, Caltanissetta, Sud Sardegna, Messina, Pordenone, Bolzano, Grosseto, Terni, Cosenza, Brindisi e Catanzaro. Prendendo in considerazione solo i decessi, la percentuale del Nord-Ovest scende al 40,2% (prima la Lombardia con il 28,3%), mentre il Sud, con il 24,4% dei casi mortali denunciati (Campania 11,6%), contro il 12,6% riscontrato sul complesso delle denunce, precede Centro (17,1%), Nord-Est (12,7% rispetto al 24,5% delle denunce totali) e Isole (5,6%). Le province che contano più morti dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo, Milano e Roma (con il 7,5% ciascuna), Napoli (6,9%), Brescia (4,7%), Torino (3,8%), Cremona (3,0%), Genova (2,7%), Caserta e Parma (2,5% ciascuna).

Più contagi tra le lavoratrici, ma a morire sono soprattutto gli uomini. La maggioranza dei decessi riguarda gli uomini (83,6%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (72,3%), over 64 anni (18,5%) e 35-49 anni (8,4%), mentre tra gli under 35 si registra lo 0,8% dei casi mortali. Allargando l’analisi a tutti i contagi sul lavoro da Covid-19, il rapporto tra i generi si inverte. La quota femminile sul totale delle denunce, infatti, è pari al 68,8%. Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 48,5%, del 46,2% e del 44,4%. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi (59 per i deceduti). Il 42,5% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,7%), under 35 anni (18,9%) e over 64 anni (1,9%). L’86,3% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 13,7% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (12,8%), albanesi (8,1%), moldavi (4,5%) ed ecuadoriani (4,2%). Nove morti su 10 sono italiani (90,3%), mentre la comunità straniera con più decessi denunciati è quella peruviana (con il 14,5% dei casi mortali dei lavoratori stranieri), seguita da quelle albanese (12,9%) e rumena (9,7%).

Circa 2.700 i casi tra insegnanti, professori e ricercatori. La stragrande maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 97,1% e 89,8%) riguarda l’Industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Sono circa 2.700, in particolare, le infezioni di origine professionale di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi.

I settori più colpiti. Il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – è sempre al primo posto tra le attività produttive con il 65,9% delle denunce e il 25,1% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 10,4% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, secondo per numero di decessi con il 12,8% del totale, il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale).

Nella sanità e assistenza sociale infezioni in calo grazie ai vaccini. Il nuovo report conferma l’inversione di tendenza osservata a partire dallo scorso mese di febbraio rispetto al trend dei mesi precedenti. Se la sanità e assistenza sociale nell’ultimo quadrimestre è scesa sotto la soglia del 45% dei casi codificati, riposizionandosi sugli stessi livelli dell’estate 2020 grazie all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto prioritariamente il personale sanitario, altri settori produttivi registrano infatti una crescita dell’incidenza di contagi professionali, pur rilevando un calo in valori assoluti rispetto alla “seconda ondata” del periodo ottobre 2020-gennaio 2021. È il caso, in particolare, dei trasporti, del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi di informazione e comunicazione e del manifatturiero, che raccolgono complessivamente il 31,4% dei casi, contro l’8,4% della “prima ondata”, il 29,0% del periodo estivo e il 10,6% della “seconda ondata”.

Oltre un terzo dei contagi riguarda i tecnici della salute. L’analisi per professione dell’infortunato conferma che circa un terzo dei decessi riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta dai contagi, con il 37,7% delle denunce complessive, l’82,7% delle quali relative a infermieri, e il 10,7% dei casi mortali codificati (il 67,2% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,5% delle denunce (e il 4,5% dei decessi), i medici con l’8,6% (5,9% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,0% (2,7% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (3,7% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,5% delle denunce e il 10,6% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, i conduttori di veicoli con l’1,3% delle denunce e il 7% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia e gli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta.

L’andamento per professione e mese di accadimento. L’andamento dei contagi per mese di accadimento mostra per le professioni sanitarie una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi tra la fase di “lockdown” (fino a maggio 2020 compreso) e quella di “post lockdown” (da giugno a settembre 2020), una risalita nella “seconda ondata” di contagi (ottobre 2020-gennaio 2021) e un nuovo calo nell’ultimo quadrimestre analizzato. I tecnici della salute (prevalentemente infermieri), in particolare, sono passati infatti dal 39,1% del primo periodo al 23,2% del secondo, per poi ritornare al 39,3% nella fase di “seconda ondata” e scendere al 25,0% tra febbraio e maggio di quest’anno. Analogo l’andamento dei casi rilevati tra i medici, scesi dal 10,1% della fase di “lockdown” al 5,5% di quella “post lockdown”, per poi registrare l’8,6% nella “seconda ondata” dei contagi e passare al 4,6% negli ultimi quattro mesi. Altre professioni, con la ripresa delle attività, hanno visto invece aumentare l’incidenza delle infezioni tra le prime due fasi della pandemia, registrato una riduzione nella terza e un nuovo incremento nella quarta. È il caso, per esempio, degli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre, allo 0,6% tra ottobre e gennaio fino all’1,3% tra febbraio e maggio 2021), degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 4,3%, allo 0,1% fino allo 0,6%) e degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (passati dallo 0,6% all’1,6%, poi allo 0,9% fino all’1,8% dell’ultimo quadrimestre).

Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 31 Maggio 2021)
Abruzzo 31 Maggio 2021
Basilicata 31 Maggio 2021
Calabria 31 Maggio 2021
Campania 31 Maggio 2021
Emilia Romagna 31 Maggio 2021
Friuli Venezia Giulia 31 Maggio 2021
Lazio 31 Maggio 2021
Liguria 31 Maggio 2021
Lombardia 31 Maggio 2021
Marche 31 Maggio 2021
Molise 31 Maggio 2021
Piemonte 31 Maggio 2021
Provincia autonoma di Bolzano 31 Maggio 2021
Provincia autonoma di Trento 31 Maggio 2021
Puglia 31 Maggio 2021
Sardegna 31 Maggio 2021
Sicilia 31 Maggio 2021
Toscana 31 Maggio 2021
Umbria 31 Maggio 2021
Valle d’Aosta 31 Maggio 2021
Veneto 31 Maggio 2021

...

Fonte: INAIL

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Convenzione ILO n. 187/2006

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Convenzione ILO n. 187/2006

ID 13842 | 03.07.2023 / Ratifica IT

C187 - Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006

Ratifica IT

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Data di adozione: 15/06/2006
Data di entrata in vigore: 20/02/2009.
Status: strumento aggiornato (convenzione tecnica)

Convenzione 187/2006

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;

Riconoscendo l’estensione della diffusione a livello mondiale delle lesioni e malattie professionali e dei decessi riconducibili al lavoro nonché la necessità di perseguire l’azione volta a ridurre tali fenomeni;

Ricordando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti riconducibili al lavoro figura tra gli obiettivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro così come enunciati nella sua Costituzione;

Riconoscendo che le lesioni e malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro hanno un effetto negativo sulla produttività e sullo sviluppo economico e sociale;

Prendendo nota del paragrafo III g) della Dichiarazione di Filadelfia, secondo la quale l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha il solenne obbligo di assecondare, nelle diverse nazioni del mondo, l’attuazione di programmi volti a realizzare una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;

Tenendo presente la Dichiarazione dell’ILO relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro e il suo seguito del 1998;

Prendendo nota della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 e la Raccomandazione (n. 164) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, e degli altri strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;

Ricordando che la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro fa parte del programma dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per un lavoro dignitoso per tutti;

Ricordando le conclusioni relative alle attività normative dell’ILO in materia di sicurezza e di salute sul lavoro - una strategia globale, adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 91ª sessione (2003), in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di vigilare a che venga riconosciuta alla sicurezza e alla salute sul lavoro una priorità a livello nazionale;

Sottolineando l’importanza di promuovere in modo continuo una cultura della prevenzione nazionale in materia di sicurezza e di salute;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

a) l’espressione «politica nazionale» significa la politica nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e nel luogo di lavoro definita in conformità ai principi dell’articolo 4 della Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981;
b) l’espressione «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro» oppure «sistema nazionale» significa l’infrastruttura che costituisce il quadro principale per l’attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro;
c) l’espressione «programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro» oppure «programma nazionale» significa ogni programma nazionale che include obiettivi da realizzare secondo un calendario predefinito, priorità e mezzi di azione stabiliti in vista di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché mezzi destinati a valutare i progressi;
d) l’espressione «cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute» significa una cultura nella quale il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre viene rispettato a tutti i livelli, dove il governo, i datori di lavoro e i lavoratori si impegnano attivamente per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema di diritti, di responsabilità e di obblighi definiti, e dove viene riconosciuta la massima priorità al principio di prevenzione

II. OBIETTIVI

Articolo 2

1. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione deve promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l’elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Ogni Membro deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
3. Ogni Membro deve valutare periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni rilevanti dell’ILO relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

III. POLITICA NAZIONALE

Articolo 3

1. Ogni Membro deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso l’elaborazione di una politica nazionale.
2. Ogni Membro deve promuovere e far progredire, a tutti i livelli rilevanti, il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. Nell’elaborare la propria politica nazionale, ogni Membro deve promuovere, alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, principi di base quali: valutare i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; combattere alla fonte i rischi o i pericoli riconducibili al lavoro; e sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute, che includa l’informazione, la consultazione e la formazione.

IV. SISTEMA NAZIONALE

Articolo 4

1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.
2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:
a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
b) una o più autorità, o uno o più organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.

3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:

e) uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
f) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
g) l’offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
h) servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
i) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
j) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell’ILO;
k) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
l) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l’economia informale.

V. PROGRAMMA NAZIONALE

Articolo 5

1. Ogni Membro deve elaborare, attuare, controllare, valutare e riesaminare periodicamente un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative.

2. Il programma nazionale deve:

a) promuovere lo sviluppo di una culture nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute;
b) contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i pericoli e i rischi legati al lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali, per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro, e promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
c) essere elaborato e riesaminato in base ad una analisi della situazione nazionale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, includendo una analisi del sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro;
d) prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso;
e) essere sostenuto, ove possibile, da altri programmi e piani nazionali complementari che aiuteranno a raggiungere progressivamente l’obiettivo di un luogo di lavoro sicuro e salubre.

3. Il programma nazionale deve ricevere ampia diffusione e, per quanto possibile, deve ricevere il sostegno delle più alte autorità nazionali che provvederanno anche al suo avvio.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 8

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 9

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 9 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

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Convenzione ILO n. 155/1981

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Convenzione ILO n. 155/1981

ID 13839 | 03.07.2023 / Ratifica IT

Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981

Ratifica IT

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981

Data di adozione: 22/06/1981
Status: strumento aggiornato (convenzione tecnica)

C155 - Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981

Collegate
R164 - Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981
P155 - Protocollo relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981
C187 - Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006
R197 - Raccomandazione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006

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Agenti chimici TUS: Elenchi Sostanze

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Agenti chimici TUSSL 2021

Agenti chimici TUS: Elenchi Sostanze nuove Direttive UE

ID 9409 | Rev. 2.0 2021 del 18 Giugno 2021

Il Documento illustra lo stato di applicazione delle Direttive UE sulla esposizione professionale per agenti chimici (non cancerogeni) che sono/devono essere inseriti nel TUS D.Lgs. 81/2008 con l'elenco completo previsto in proiezione.

Update Rev. 2.0 del 18 Giugno 2021

Decreto 18 Maggio 2021

Recepimento della Direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

La Direttiva di riferimento è la Direttiva 98/24/CE (XIV Direttiva particolare) del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

La situazione di recepimento delle Direttive agenti chimici (non cancerogeni):

Direttiva (UE) 2019/1831 5° Elenco (recepita con il Decreto 18 Maggio 2021
Direttiva (UE) 2017/164
 4° Elenco (recepita con il Decreto 2 maggio 2020)
Direttiva 2009/161/UE 3° Elenco (recepita con il Decreto 6 agosto 2012)
Direttiva 2006/15/CE 2° Elenco (recepita)
Direttiva 2000/39/CE 1° Elenco (recepita)

Direttiva 91/322/CEE (in vigore)

In vigore anche la Direttiva della Commissione del 29 maggio 1991 relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177/22 del 5.7.1991)

ALLEGATO XXXVIII TUS

Valori limite di esposizione professionale:

Agenti chimici TUS Rev 2 2021
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 18.06.2021 Decreto 18 Maggio 2021 Certifico Srl
1.1 07.11.2020 Nota Art. 2 Decreto 2 maggio 2020 Certifico Srl
1.0 15.05.2020 4° Elenco Decreto 2 maggio 2020 Certifico Srl
0.0 01.11.2018 -- Certifico Srl

Collegati

Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998)

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Decreto Interministeriale del 18 maggio 2021

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Decreto Interministeriale del 18 05 2021

Decreto Interministeriale del 18/05/2021 | 5° Elenco valori esposizione (10 nuovi agenti)

5° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici - Modifica TUS

Recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Vedi TUSSL / Link - Allegato XXXVIII Dlgs 81/2008

... 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO, in particolare, l'articolo 232, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale ai commi 1 e 2 dispone che:

"1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIXXLXLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi";

VISTA la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione;
SENTITO il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
SENTITO il Ministro dello sviluppo economico in data 22 marzo 2021; 
SENTITE le Parti sociali nell'incontro del 14 aprile 2021;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 5 maggio 2021;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell'Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE

Decretano

Articolo 1 (Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. In attuazione della  direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato XXXVIII (in rosso i 10 nuovi agenti inseriti dal Decreto 18 Maggio 2021 all'Allegato XXXVIII del TUSSL

Valori limite di esposizione professionale

N.CE(1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

NOTAZIONE
(3)

8 ore (4)

Breve Termine (5)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

252-104-2

34590-94-8

1-(3-methoxypropoxy)propan-l-ol

308

50

Cute

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Cute

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

204-661-8

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

Cute

203-400-5

106-46-7

1,4-Diclorobenzene,
p- Diclorobenzene

12

2

60

10

Cute

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

Cute

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Cute

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Cute

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-l-olo

5,4

1

203-804-1

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

Cute

203-839-2

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

Cute

202-704-5

98-82-8

2-fenilpropano (Cumene)(15)

50

10

250

50

Cute

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Cute

203-713-7

109-86-4

2-Metossietanolo

0,5

Cute

203-772-9

110-49-6

2-Metossietil acetato

0,5

Cute

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Cute

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1468

400

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

241

50

723

150

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

50

723

150

203-545-4

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

Cute

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

10

50

20

201-177-9

79-10-7

Acido acrilico,
Acido prop-2-enoico

29

10

59(l4)

20(l4)

Cute

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

6,7

2

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

 

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

2,6

1

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

2

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

231-977-3

7783-06-4

Acido solfidrico

7

5

14

10

231-639-5

7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) (10)(11)

0,05

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

 

203-453-4

107-02-8

Acroleina, Acrilaldeide, 
Prop-2-enale

0,05

0,02

0,12

0,05

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12.1

5

Cute

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamilico

18

5

37

10

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

 

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9000

5000

 

231-195-2

7446-09-5

Anidride solforosa

1,3

0,5

2,7

1

200-539-3

62-53-3

Anilina (15)

7,74

2

19,35

5

Cute

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

 

231-131-3

7440-22-4

Argento metallico

0,1

 

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

0,3

Cute

 

 

Bario (composti solubili come Ba)

0.5

 

 

233-272-6

10102-44-0

Biossido di azoto

0,96

0,5

1,91

1

 

201-245-8

80-05-7

Bisfenolo A,
4,4'-Isopropilidenedifenolo

2 (12)

Cute

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diolo

0,5

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Cute

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

Cute

200-821-6

74-90-8

Cianuro di idrogeno
(espresso come cianuro)

1

0,9

5

4,5

Cute

205-792-3

151-50-8

Cianuro di potassio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

205-599-4

143-33-9

Cianuro di sodio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Cute

231-959-5

7782-50-5

Cloro

1,5

0.5

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

Cute

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

200-838-9

75-09-2

Cloruro di metilene,

Diclorometano

175

50

353

100

Cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene,

1,1- Dicloroetilene

8

2

20

5

 

 

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5

202-704-5

98-82-8

Cumene (16)

100

20

250

50

Cute

207-069-8

431-03-8

Diacetile, Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1,2-

122

20

306

50

Cute

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

Cute

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

215-137-3

1305-62-0

Diidrossido di calcio

1 (13)

4 (13)

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

200-843-6

75-15-0

Disolfuro di carbonio

3

1

Cute

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori)(8)

10

40

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Cute

204-065-8

115-10-6

Etere dimetilico

1920

1000

205-438-8

140-88-5

Etilacrilato

21

5

42

10

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Cute

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Cute

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

1 203-632-7

108-95-2

Fenolo

8

2

16

4

Cute

1 231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

203^481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

50

250

100

Cute

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

231-484-3

7580-67-8

Idruro di litio

0,02(12)

210-868-3

624-83-9

Isocianato di metile

0,02

Cute

201-142-8

78-78-4

Isopentano

2000

667

 

 

Manganese e composti inorganici del manganese
(espresso come manganese)

0,2 (12)
0,05(13)

 

 

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)(9)

0,02

Cute

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

201-297-1

80-62-6

Metacrilato di metile

50

100

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

Cute

202-500-6

96-33-3

Metilacrilato

7

2

36

10

Cute

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2,1 -

375

100

568

150

Cute

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

233-271-0

10102-43-9

Monossido di azoto

2,5

2

 

 

211-128-3

630-08-0

Monossido di carbonio

23

20

117

100

 

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Cute

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Cute

200-679-5

68-12-2

N,N-Dimetilformamide

15

5

30

10

Cute

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Cute

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3000

1000

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

Cute

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

Cute

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

62

20

312

100

Cute

212-828-1

872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40

10

80

20

Cute

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato di tetraetile

44

5

215-138-9

1305-78-8

Ossido di calcio

1 (13)

4(13)

216-653-1

1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5

50

367

100

202^122-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Cute

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

203-692-4

109-66-0

Pentano

2000

667

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

203-808-3

110-85-0

Piperazina (polvere e vapore)(8)

0,1

0,3

 

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Cute

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

Cute

262-967-7

61788-32-7

Terfenile idrogenato

19

2

48

5

204-825-9

127-18-4

Tetracloroetilene

138

20

275

40

Cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio,
tetraclorometano

6,4

1

32

5

Cute

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Cute

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

Cute

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0.064

0,01

0,12

0,02

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Cute

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

Cute

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Cute

 
(1) N. CE: numero CE (Comunità Europea) - identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’unione europea.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) La notazione che riporta il termine “cute” per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m : milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) II metodo di rilevazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.
(9) Durante il monitoraggio dell’esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite dell’esposizione professionale.
(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell’esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione respirabile.
(14) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.
(15) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal Comitato Scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(16) Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva n. 2019/1831/UE il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.

Fonte: MLPS

Collegati

Check list rischio di infortunio mortale in ambienti confinati

ID 12000 | | Visite: 6983 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list rischio infortunio ambienti confinati

Check list rischio di infortunio mortale in ambienti confinati

ID 12000 | 09.11.2020 / Doc. pdf/doc in allegato

Rischio di infortunio mortale in ambienti confinati: check list di autocontrollo in formato .doc/pdf

I lavori in spazi confinati sui quali prestare attenzione sono: serbatoi, silos, reti fognarie, sistemi di drenaggio chiusi, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno dei forni, tubazioni.

Carenza di informazione e addestramento

Si tratta per lo più di lavori in appalto o subappalto dove le modalità di accadimento si ripetono e sono imputabili sempre alle stesse cause: carenza di informazione ed addestramento sui rischi presenti nell’area di lavoro, mancato coordinamento tra impresa appaltante e imprese o lavoratori autonomi appaltatori.

...

Check list estratto

[...] Segue in allegato

Fonte: Dipartimento di prevenzione SPISAL – Regione Veneto

Collegati:

Esposizione occupazionale a farmaci antineoplastici in ambito sanitario

ID 13770 | | Visite: 2009 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Esposizione occupazionale a farmaci antineoplastici in ambito sanitario

Esposizione occupazionale a farmaci antineoplastici in ambito sanitario

Attualmente vengono utilizzati più di 100 farmaci antineoplastici di cui molti classificati come cancerogeni certi per l'uomo e fin dal 1970 studi epidemiologici condotti su infermieri che manipolavano farmaci antiblastici senza l'utilizzo di dispositivi di protezione hanno mostrato aumentato il rischio di tumori ed effetti sul sistema riproduttivo.

Il documento presenta una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa all'esposizione occupazionale a farmaci antineoplastici in ambito sanitario.

...

Fonte: INAIL 2021

Procura nazionale del lavoro | Note

ID 13756 | | Visite: 2080 | News Sicurezza

Procura nazionale del lavoro   Note

Procura nazionale del lavoro | Note

ID 13756 | 10.06.2021
______

Update 2 marzo 2021

DDL n. 2052

Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
________

Il disegno di legge (10 articoli) propone di istituire una procura nazionale del lavoro in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il legislatore intende uniformare in tutto il territorio nazionale e centralizzazione dell'attività investigativa in un pool di magistrati specialistici con metodi di indagine più avanzati che possano porre rimedio all'attuale frammentazione delle indagini.

Obiettivo del provvedimento è fare in modo che si possa contare su una procura "esperta" e specializzata per le ipotesi di reato più complesse in materia di sicurezza sul lavoro.

________

Art. 2. (Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

« Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) – 

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447»
...
segue in allegato

Collegati

Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010

ID 13754 | | Visite: 3103 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) - Istruzioni operative al personale ispettivo.

Facendo seguito alle previsioni dell'art. 33, Legge n. 183/2010 con la presente Circolare il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l'attività ispettiva.

Il personale ispettivo, previo adempimento dell'obbligo di identificarsi, accede ai luoghi di lavoro in base alla previsioni di legge.

Il verbale di primo accesso ispettivo dovrà indicare tassativamente: l'identificazione dei lavoratori impegnati nel lavoro, la descrizione delle attività lavorative svolte e delle modalità del loro impiego, la rappresentazione delle attività compiute dagli ispettori, l'annotazione di eventuali dichiarazioni del trasgressore o di chi lo assiste, ogni richiesta, anche documentale, utile a proseguire l'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

Il verbale di primo accesso dovrà essere redatto obbligatoriamente prima della conclusione dell'accesso ispettivo ed essere consegnato ad datore di lavoro od ad altro soggetto presente all'ispezione. Nel caso di rifiuto da parte del datore di lavoro a sottoscrivere e ritirare il verbale l'ispettore dovrà annotare tale rifiuto ed inoltrare il verbale per posta. Solo in caso di assenza dei soggetti indicati la consegna potrà essere omessa, dandone atto nel verbale. In caso di ispezione che richieda più accessi, l'ispettore rilascerà tanti verbali interlocutori contenenti l'indicazione della documentazione eventualmente esaminata, la richiesta di documenti od informazioni effettuata con l'espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso.

I destinatari del provvedimento di diffida obbligatoria sono il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, pertanto, nel caso di più responsabili ciascuno sarà obbligato al pagamento delle rispettive sanzioni. La regolarizzazione delle inosservanze, materialmente sanabili, dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di notificazione del verbale unico. Nel caso si adempia al pagamento della sanzione entro 15 gg. dalla scadenza del termine fissato dalla diffida la sanzione sarà ridotta ad un importo minimo ovvero ad un quarto. Il termine complessivo dei 45 gg. dalla notifica del verbale unico è perentorio.

L'adozione della diffida interrompe i termini per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi, pertanto, in caso di: mancata ottemperanza alla diffida, di illeciti insanabili, di mancato pagamento della sanzione minima o di mancata prova dell'avvenuto pagamento il verbale varrà quale notificazione dell'illecito amministrativo. l'estinzione del provvedimento sanzionatorio è subordinato non solo al pagamento della sanzione minima ma all'effettiva ottemperanza di quanto previsto nella diffida.
La titolarità del potere di diffida obbligatoria spetta agli ispettori del lavoro e degli Istituti previdenziali nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il verbale di accertamento e notificazione dovrà essere un "verbale unico" e dovrà contenere la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati, la c.d. motivazione del provvedimento con l'indicazione delle fonti di prova degli illeciti, la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e l'indicazione degli strumenti difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Il personale ispettivo sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata alla presente Circolare anche per gli accertamenti in corso alla data del 24/11/2010 non ancora conclusi
Resta inteso che contestualmente al verbale di primo accesso potrà essere emanato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

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Nota DCPREV prot. n. 9102 del 14 luglio 2014

ID 13725 | | Visite: 2536 | News Prevenzioni Incendi

Nota DCPREV prot. n. 9102 del 14 luglio 2014

OGGETTO: Utilizzo di piscine come riserva idrica antincendio. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, l’organo competente dell’UNI, interessato al riguardo dallo scrivente Ufficio, ha rappresentato che la norma UNI 10779 non prevede l’utilizzo dell’acqua di una piscina natatoria per uso antincendio; ogni eventuale utilizzo dovrà avvenire in conformità ai requisiti tecnici e legislativi di sicurezza ed affidabilità.

Parere della Direzione Regionale

Pervengono a questa Direzione quesiti intesi a conoscere se è consentito alimentare le reti idriche antincendio con l’acqua presente nelle piscine natatorie ad uso dell’attività per la quale è prevista l’installazione di detta rete idrica. Tale soluzione è auspicata soprattutto dai titolari delle attività turistico ricettive in quanto consente di abbattere il costo dell’impianto antincendio.

Il dubbio sulla possibilità di adottare tale modalità di alimentazione sorge leggendo la norma UNI 10779/2007 che al punto 5.2.3. 1^ capoverso stabilisce che “Le reti di idranti devono avere alimentazione idriche adibite a loro esclusivo servizio con eccezione per gli acquedotti e le riserve virtualmente inesauribili.”

Questa Direzione ritiene che la norma UNI, per “esclusivo servizio” della riserva idrica, intenda che non debbano essere presenti altre utenze che, emungendo acqua dalla riserva idrica, potrebbero rendere non efficiente la rete antincendio. Tale considerazione deriva anche dalla lettura del secondo capoverso del citalo punto 5.2.3.

Conseguentemente si considera praticabile l’ipotesi dell’alimentazione di una rete idrica antincendio con l’acqua contenuta in una piscina a servizio dell’attività nella quale deve essere installata detta rete idrica.

Tanto si comunica ai fini dell’acquisizione del parere di codesta Direzione Centrale.

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Fonte: VVF

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Nota prot. n. P320/4101 sott. 72/C.1(17) del 16 luglio 2008

ID 13723 | | Visite: 2970 | News Prevenzioni Incendi

Nota prot. n. P320/4101 sott. 72/C.1(17) del 16 luglio 2008

Ammissibilità delle alimentazioni da pozzo di cui alla norma UNI 12845. – Quesito. –

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota indicata a margine con la quale si chiede di avere un chiarimento in merito all'idoneità dell'impianto idrico antincendio, alimentato tramite pozzo e supportato da apposita relazione geologica, questo Ufficio ritiene che non sia casuale il fatto che la norma UNI 12845, che ha sostituito la UNI 9490, non preveda detta alimentazione.

Pertanto, si è del parere che l'alimentazione degli impianti idrici antincendio non possa avvenire tramite pozzo ma in tal caso sia necessario anche un'idonea riserva idrica antincendio.

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Fonte: VVF

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Le schede di dimissione ospedaliera nell’epidemiologia occupazionale

ID 13701 | | Visite: 1360 | News Sicurezza

Le schede di dimissione ospedaliera nell’epidemiologia occupazionale

INAIL, 2021

Le fonti informative più utilizzate nell’epidemiologia occupazionale sono i registri d’incidenza dei tumori e i certificati di morte.

Le schede di dimissione ospedaliera, compilate da tutti gli Istituti di cura e archiviate nel registro nazionale dal Ministero della salute, contengono informazioni utili anche per finalità epidemiologiche. Tramite l’analisi fattoriale è stata verificata la loro coerenza informativa rispetto alla silicosi e all’asbestosi (patologie ad alta frazione occupazionale). I dati hanno fornito un quadro generale atteso e trend temporali utili alla valutazione delle politiche nazionali di prevenzione. Future applicazioni riguardo i costi ospedalieri anche del mesotelioma e del tumore del naso.

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Fonte: INAIL

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Defibrillatori nei luoghi di lavoro

ID 6649 | | Visite: 57043 | Documenti Riservati Sicurezza

Defibrillatori luoghi di lavoro

Defibrillatori nei luoghi di lavoro: Quadro normativo e Prevenzione

ID 6649 | Rev. 1.0 del 17.09.2020 - Documento completo allegato

Estratto

Con il Decreto 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui comma 46, della Legge n. 191/2009" (Finanziaria 2010), si è inteso avere uno strumento normativo per diffondere in modo capillare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DEA) sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l’utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio.

Legge n. 191/2009
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Art. 46.
E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

Le finalità, infatti, indicate nell'Art. 1 comma 1 e 2, del Decreto 18 marzo 2011 sono:

1. La finalità del presente decreto è quella di individuare i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti. 

Alla luce delle intenzioni del  Decreto 18 marzo 2011, è da considerare, anche, la promozione della diffusione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro.

Non c'è obbligo di predisporre di defibrillatori nei luoghi di lavoro, ma la loro presenza, (contesto anche non determinato), è sicuramente una misura fondamentale di prevenzione da rischi cardiovascolari quali fibrillazione / arresto cardiaco (vedasi facscheet di INAIL 2016).

Le "misure generali di tutela" di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 riconoscono di fondamentale importanza le "misure di emergenza" da attuare in caso di primo soccorso.

L’esito degli infortuni sul lavoro dipende non soltanto dall’entità del danno, ma anche dalla prontezza ed efficacia dei primi soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente. Questo vale anche per la morte cardiaca improvvisa, evento che in molti casi si verifica sul posto di lavoro.

Inail sconta il premio per prevenzione alle imprese che adottano il defibrillatore (Intervento trasversale C8)

Il dispositivo semiautomatico per la rianimazione in caso di arresto cardiaco, e i corsi rivolti ai dipendenti per imparare a utilizzarlo sono inclusi nel modello OT24 tra gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro che garantiscono una riduzione del tasso di premio.

Estratto domanda Oscillazione per prevenzione OT24

C INTERVENTI TRASVERSALI
INTERVENTO SETTORI E PUNTEGGI TIPO
C8 L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation). 40 T
Nota: Ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione nell’anno 2018. Documentazione ritenuta probante:
- Dichiarazione datata e firmata nel 2018 che attesti che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione è obbligatoria per legge
- Fattura d’acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all’anno 2020, o contratto di noleggio valido per l’anno 2020
- Elenco, firmato e datato nell’anno 2018, dei partecipanti nel medesimo 2018 al corso BLSD con copia degli attestati rilasciati

Vedi OT23 2021

...

Fattori lavorativi aggravanti

Pur dovendo discriminare una malattia cardiovascolare che può essere causa di fibrillazione/arresto cardiaco, non lavoro-correlata, che, indipendentemente, con l'uso di un DAE presente può salvare il colpito, esistono dei fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare eventuali malattie cardiovascolari, quali monossido di carbonio, piombo, inalazione di gas tossici, condizioni lavorative stressanti, esposizione al caldo o al freddo estremi, sforzi fisici eccessivi, elettrocuzione e altri.

Con l'Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015 "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011 (Decreto sui criteri e modalità di diffusione dei DAE).

La facscheet di INAIL 2016 allegata, mette in evidenza gli aspetti della defibrillazione veloce nei luoghi di lavoro, con fibrillatore ti tipo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

E' opportuno, come aspetto di prevenzione, predisporre in azienda DAE

In un'ottica di prevenzione lavoro (e non), è opportuno, in numerosi ambiti lavorativi e mansioni, come ad esempio in lontananza da punti di PS, predisporre di DAE in azienda, da utilizzare da personale adeguatamente formato.

La presenza del DAE è particolarmente consigliato:

- nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici;
- nei luoghi di lavoro all’aperto, dove possono cadere fulmini o dove si lavora su linee elettriche;
- in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc.;
- in luoghi di transito o permanenza di molte persone.

La Legge 120/2001 ha consentito l'uso dei DAE al di fuori dell'ambito ospedaliero:

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"
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Art. 1
1. È’ consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2-bis (introdotto dal Decreto-Legge 30 dicembre 2005 n.273)
La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
...

Formazione personale non sanitario uso DAE

La formazione del personale non sanitario puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione (Legge 3 aprile 2001, n. 120 Art. 2-bis).

Accordo  n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo sul documento di Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE)

Stato di necessità - Tutela operatore all'uso DAE

CP Articolo 54. Stato di necessità.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo

Il defibrillatore semiautomatico (DAE)

Che cos’è?
Il DAE è un apparecchio intelligente che riconosce la fibrillazione ventricolare e con uno shock elettrico la interrompe.
L’apparecchio è in grado di riconoscere il ritmo defibrillabile senza possibilità di errore.

Da chi può essere utilizzato?
La Legge 120/2001 ha consentito l’uso del DAE anche a personale non sanitario, purché formato. La formazione del soccorritore è semplice ed è garantita dal superamento di un corso (BLSDa) della durata di 5 ore, con le caratteristiche internazionalmente convenute (Linee guida ERC 2015) su contenuti didattici, rapporto allievi/istruttore, esercitazione sul manichino, forme di verifica e di retraining organizzato da soggetti abilitati di cui all'Accordo  n. 127/CSR del 30 luglio 2015.

Nota
Anche se non propriamente rconducibile ai luoghi di lavoro, ad oggi persiste l'obbligo per le società sportive non dilettantistiche dopo varie proroghe, dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, che è entrato definittivamente in vigore il 1° luglio 2017, i Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi.

DAE in azienda 2017

Download DAE Vademecum per le aziende RL

La normativa:

Legge 3 aprile 2001, n. 120
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
GU n. 88 del 14 aprile 2001 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).  (GU n.302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243)

Decreto 18 marzo 2011
Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defi brillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
GU n. 129 del 6 Giugno 2011

Circ. Min. Salute prot. 13917 DGPROGS del 20/05/2014
Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del Decreto 18 marzo 2011.

Rep.Atti n. 127/CSR del 30 luglio 2015
Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, letters b) e 4, comma 1 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di "lndirizzi per ii riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Estemo (DAE) - ai sensi del Decreto 18 marzo 2011".

Decreto 26 giugno 2017
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
GU n.149 del 28 giugno 2017

Normativa regionale:

Delibera RL n. IX 4717 del 23.01.2013 
Determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione semiautomatica sul territorio lombardo.


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Infor.MO | Cantieri navali. Analisi infortuni e piano mirato di prevenzione

ID 13677 | | Visite: 1693 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Informo scheda 17 2021

Infor.MO, Cantieri navali. Analisi degli infortuni e piano mirato di prevenzione

INAIL, Scheda 17 2021

La scheda tratta specifiche tematiche di salute e sicurezza legate allo svolgimento del lavoro nella cantieristica navale.

Dopo una panoramica del fenomeno infortunistico nel settore, realizzato attraverso l’analisi dei dati di fonte assicurativa, viene sviluppato un approfondimento delle dinamiche e dei fattori di rischio specifici attraverso le informazioni registrate nella banca dati di InforMo; l’approfondimento riporta anche l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la corretta gestione del rischio.

Il quadro informativo si completa con i risultati (soluzioni tecnologiche, miglioramenti organizzativi) ottenuti nel piano mirato di prevenzione realizzato insieme alla Asp di Messina nelle realtà lavorative caratteristiche delle Pmi del comparto.

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Fonte: INAIL

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CIIP | Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ID 13663 | | Visite: 2245 | Documenti Sicurezza Enti

CIIP 24 05 2021

CIIP | Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CIIP, 24.05.2021

La recente esperienza del COVID ha svelato l’esistenza di un “fabbisogno formativo” diffuso, legato a deficit e arretratezze di natura culturale oltre che scientifica, in tutta la società. A ciò si lega anche l’esigenza di inserire il tema della formazione SSL dentro un più grande disegno strategico di formazione di cui il nostro Paese avrebbe estremo bisogno, per una crescita reale. La formazione del lavoratore a "lavorare bene e in sicurezza", così come quella dei preposti e dirigenti, dei lavoratori autonomi, dei progettisti, dei datori di lavoro, non è qualcosa di diverso dalla formazione di cui c’è necessità ad ogni livello per essere/diventare un Paese migliore, ma anche più "competitivo" (non solo economicamente), più equo, più in salute e anzi ne è (ne dovrebbe essere) una parte imprescindibile.

Se - come sappiamo - la formazione per i lavoratori e per i soggetti aventi ruoli nel mondo del lavoro ha preso in questi anni una strada spesso formale e “burocratica” e non è riuscita a penetrare realmente nella conoscenza e quindi nell’evoluzione “informata” dei soggetti coinvolti, bisogna porsi qualche prospettiva per “cambiare”, tenendo conto di alcuni aspetti di fondo.

Il primo, forse il più importante, è che bisognerebbe modificare in prospettiva il principio della formazione al lavoro sicuro e sano, che ne prevede la divisione temporale e concettuale in due parti: prima si forma al lavoro (quando lo si fa) e poi si danno alcune informazioni integrative su come svolgerlo in sicurezza e salute (quando lo si fa). Bisognerebbe modificare dalle fondamenta questo assunto e cercare sempre di più di accostare/contemporaneizzare la formazione al lavoro e i principi di sicurezza e salute, rendendola tout court formazione al lavoro sicuro e in salute.

Il secondo, da tempo ripetuto, è che il mondo del lavoro è profondamente mutato negli ultimi 20 anni, e sta mutando tuttora sotto vari profili: nel lavoro che si fa, nei rapporti di lavoro che si hanno, nell’instabilità e nella varietà delle mansioni che ogni persona si trova ad espletare nel corso della propria vita, nello svolgimento di attività fuori dalle sedi tradizionali, a volte scollegate da un ambiente di lavoro collettivo. Nel secolo scorso fare bene il saldatore poteva essere il vademecum per un operaio per tutta la sua vita lavorativa: oggi ciò è sempre meno prevalente e abituale; quanto accaduto dal 2020 a causa della pandemia ha introdotto ulteriori variabili con la grande diffusione dello smart working o del lavoro da remoto.

In sostanza, in aderenza alla concezione ergonomica di “sistema lavoro” (unicum inscindibile formato da lavoratore/strumenti di lavoro/ambiente, ove l’ambiente include altri lavoratori o persone presenti e in relazione reciproca), la prospettiva dovrebbe essere di dedicare attenzione non solo all’attività lavorativa ed al luogo in cui la stessa si svolge ma anche al singolo lavoratore, alle sue reali conoscenze ed esperienze e quindi alle sue concrete e specifiche necessità formative.

Il terzo: nel secolo scorso i lavoratori in grande numero - anche se non tutti ma in molti almeno nei luoghi industriali - “lavoravano assieme”, e ciò permetteva evidentemente (o dava la possibilità) di imparare dagli altri, di scambiarsi informazioni e di condividere approcci. Oggi non è più così per moltissimi, il lavoro è individuale, addirittura per molti si svolge “in solitaria” e forse un’attività formativa sarà, per un numero considerevole di soggetti, uno dei pochi momenti in cui gruppi di lavoratori si trovano realmente insieme, nel quale “sperimentare la partecipazione”.

Il quarto, apparentemente tecnico, è che tra i temi utili per approcciare la sicurezza e la salute sul lavoro dovrebbe essere inserita anche la conoscenza delle conseguenze di un lavoro svolto non in sicurezza e con modalità poco favorevoli a scongiurarne la possibile nocività: sarebbe quindi opportuno dedicare un po’ di tempo informativo/formativo a questi aspetti, non solo e non tanto illustrando statistiche sui danni in quella categoria di lavoratori quanto mostrando “plasticamente“ cosa può succedere a chi svolge quelle mansioni e perché accade. Che un’organizzazione del lavoro in tutta la catena gestionale e quindi anche i singoli lavoratori non riconoscano i rischi e non ne siano consapevoli è certamente uno degli aspetti emblematici che stanno alla radice dei fenomeni di danno nei luoghi di lavoro (si può cambiare e qualcuno lo sta già facendo, vedansi esempi come le “storie d’infortunio” o le rappresentazioni di incidenti senza infortunio, esperienze che qua e là meritoriamente si vanno concretizzando).

Se si ragiona in questi termini, il primo passo per un efficace processo educativo trasformativo nella prospettiva di un processo di acquisizione di una vera “cultura della salute e della sicurezza”, che consenta di sviluppare una sensibilizzazione tale da determinare reali e convinti comportamenti virtuosi e coerenti, non può prescindere da un coinvolgimento della scuola che, intervenendo con strumenti adeguati nella fase di formazione generale dell’individuo, offre maggiori garanzie sull’efficacia del processo educativo.

La formazione generale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe pertanto essere affidata alle scuole, in particolare a quelle secondarie superiori, provvedendo preliminarmente ad un’adeguata preparazione dei docenti.

Diversa impostazione dovrebbe essere, invece, prevista per la formazione dei professionisti che dovranno occuparsi di prevenzione in modo professionale, quali RSPP/ASPP, Medici del Lavoro, Operatori della prevenzione oppure delle diverse figure che, pur non svolgendo specifica attività professionale su questi temi, dovranno occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro con competenze e conoscenze adeguate, quali i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti ma anche i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

In prima istanza appare inderogabile la necessità di interventi sui programmi dei corsi di laurea o di specializzazione proprio al fine formare professionisti con conoscenze e competenze più aderenti alle esigenze dell’attuale panorama del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda i percorsi formativi specifici previsti dal D.Lgs. 81/08  e articolati nell’ambito degli Accordi Stato Regioni, l’esperienza delle Associazioni aderenti a CIIP ha messo in evidenza la necessità di razionalizzare e semplificare il quadro normativo con una maggiore attenzione agli obiettivi e alle finalità della formazione.

Un unico testo degli Accordi Stato-Regioni

La regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è unicamente contenuta nel D.Lgs. 81/08  e s.m.i., ma anche in altre fonti di rango legislativo e in una pluralità di altre disposizioni, applicabili di volta in volta a seconda della tipologia di formazione da erogare. Nel corso degli anni, infatti, si è creata, in materia di formazione su salute e sicurezza, una sovrapposizione di norme le quali, per quanto riferite a principi tendenzialmente comuni, recano tra loro significative differenze determinando una complessiva regolamentazione fin troppo intricata ed eterogenea.

Nello specifico, sono attualmente in vigore 7 Accordi Stato-Regioni (anche se in parte ripresi all’interno del D.Lgs. 81/08 ), in molte parti similari ma con differenze interpretative ed organizzative che favoriscono confusione ed incertezze applicative.
Al di là di altri aspetti critici strutturali che saranno trattati nei punti successivi, queste incertezze applicative, come CIIP ha più volte ribadito, hanno favorito il proliferare di proposte formative assolutamente inadeguate con soggetti formatori non qualificati che hanno creato talvolta un mercato parallelo di adempimenti formali e, in alcuni casi, di vendita di attestati di formazione falsi, svilendo questa importante e fondamentale misura di prevenzione.
CIIP ha inviato diverse sollecitazioni agli organismi competenti al fine di proporre una revisione degli Accordi Stato- Regioni e per sollecitare un maggiore controllo sul territorio.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 alcune proposte sono state recepite, ma una mancata completa armonizzazione con gli Accordi precedenti e, soprattutto, le carenze di controlli efficaci, hanno comportato che la situazione non sia affatto migliorata.

Proposte

Il primo intervento essenziale, tenendo fermi i riferimenti alla formazione di cui al D.Lgs. 81/08 , appare la definizione, in un unico contesto documentale, di tutte le disposizioni applicabili alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo una lettura unitaria e la definizione di corrette procedure per applicare i precetti legislativi da parte degli operatori.

Un Unico testo degli accordi potrebbe contenere indicazioni valide per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio sull’organizzazione della formazione e sulla individuazione dei soggetti formatori), mentre potrebbe articolare con modalità diverse i vari percorsi formativi (RSPP, Lavoratori, Dirigenti, Preposti, Datori di lavoro, Attrezzature, Coordinatori, Ponteggi, Funi, ecc.). In questo ambito dovrebbero essere ricondotte e uniformate le procedure per tutti i corsi di formazione su queste materie (addetti rimozione amianto, lavori in quota, lavori in ambienti confinati, ecc.)

Questo nuovo Unico Accordo dovrebbe essere semplificato nella parte relativa a programmi e durata dei percorsi formativi, evitando eccessive specifiche di contenuti e di tempi, ma fissando piuttosto chiari obiettivi di risultato e ampliando gli indirizzi relativi alle diverse metodologie applicabili alla erogazione di una formazione efficace.
In particolare, per i lavoratori deve essere privilegiata la formazione in azienda (on the job, coaching, action learning ecc.), evitando le esternalizzazioni non necessarie, sviluppando anche le competenze formative interne (da accreditare con modello a parte).

Per quanto riguarda gli aspetti applicativi dell’Accordo nelle diverse Regioni, è indispensabile definire criteri univoci per evitare differenti chiavi interpretative, con particolare riferimento al rilascio di attestati e alle modalità di registrazione dei soggetti formati.

Revisione del sistema di identificazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gli Accordi Stato-Regioni non sono univoci nella individuazione dei soggetti formatori autorizzati ex lege per la erogazione di attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’Accordo del 21/12/2011, relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, non vengono indicati i soggetti abilitati ma viene richiamata solamente la possibilità che il Datore di Lavoro svolga il ruolo di soggetto formatore.

Nell’unico elenco riportato nell’Accordo del 7/7/2016 sono ricompresi i soggetti formatori “legittimati” (un elenco che riprende sostanzialmente i diversi soggetti previsti nei vari Accordi) e i soggetti formatori “accreditati” dal sistema regionale. Le procedure per l’avvio dei corsi e per i controlli sono unificate per tutti i soggetti formatori.

Inoltre, in quest’ultimo Accordo si ribadisce che le associazioni datoriali e sindacali nonché gli organismi paritetici (soggetti formatori “legittimati”) possono avvalersi di strutture formative di “loro diretta ed esclusiva emanazione” ma, comunque, queste strutture formative devono essere accreditate secondo i modelli regionali definiti dall’Accordo del 20/3/08.

Nonostante queste precisazioni si assiste a continue violazioni di quanto sopra poiché moltissimi soggetti privati, non qualificati e spesso anche non accreditati, erogano formazione utilizzando semplicemente loghi di associazioni datoriali o sindacali oppure di organismi paritetici compiacenti.

L’indicazione “diretta ed esclusiva emanazione” viene continuamente aggirata con accordi discutibili.

Anche quando queste attività vengono svolte da soggetti accreditati, nonostante sia assodato che l’accreditamento regionale è valido solamente nella Regione dove viene acquisito, si assiste ad attività di formazione effettuate in Regioni differenti da quella dove è avvenuto l’accreditamento, sempre con l’avallo di associazioni datoriali, sindacali o di organismi paritetici compiacenti.

Nel caso della formazione “e-learning”, che può essere organizzata ed erogata solamente dai soggetti formatori indicati nell’Accordo del 7/7/2016 e in tutte le attività di formazione a distanza, il limite del “confine regionale” per i soggetti accreditati viene inevitabilmente ampiamente superato.

L’aggiramento e la violazione di quanto previsto dagli Accordi ha permesso che la formazione su queste materie venisse gestita anche da soggetti senza alcuna competenza verificata.

In molti casi si tratta di soggetti privati sprovvisti di strutture, di attrezzature e di personale competente e qualificato.

La funzione preventiva fondamentale della formazione rischia, di fatto, di essere svuotata e marginalizzata.

Le ampie possibilità di scelta sul mercato e di prezzi concorrenziali portano facilmente le aziende ad acquisire attestati di formazione senza preoccuparsi della bontà e dell’efficacia di tale processo. Peraltro, l’assenza di controlli ha favorito il proliferare anche di truffe con rilascio di attestati falsi. Al momento il problema rilevante sta nell’impossibilità di intervenire con sanzioni su soggetti non autorizzati che svolgono attività di formazione e neppure sui soggetti legittimati, in quanto il D.Lgs. 81/08 non prevede alcun obbligo a carico delle strutture formative, e le Regioni riferiscono di poter agire solo sui soggetti sottoposti al loro controllo (accreditati).

Gli interventi degli organi di controllo delle ASL possono solo essere rivolti al datore di lavoro, con la contestazione di una insufficiente o inadeguata formazione all’interno della propria azienda e, eventualmente, con denunce alla Autorità Giudiziaria per possibili reati quali la truffa o il falso.

Proposte

Per evitare le anomalie sopradescritte è necessario rivedere il sistema per l’individuazione dei soggetti formatori e definire specifiche responsabilità.

Fatta salva l’abilitazione ex lege per i soggetti istituzionali, per tutti gli altri soggetti, comprese le associazione datoriali e sindacali e gli organismi paritetici, deve essere previsto un nuovo sistema di accreditamento unico sull’intero territorio nazionale, specificamente mirato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Modificando o integrando l’Accordo Stato-Regioni del 23/3/08, che stabilisce i criteri per l’accreditamento regionale, con l’aggiunta, ad esempio, di uno specifico allegato, si potranno definire i criteri per l’accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’Accordo Unico proposto si potrebbe inserire questa nuova indicazione con le precisazioni sotto riportate:

Sono soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
a) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della Prevenzione (ASL) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale
b) Università
c) INAIL
d) Vigili del Fuoco
e) Amministrazione della Difesa
f) Scuola superiore della P.A.
g) Scuole superiori delle singole amministrazioni
h) Enti di formazione accreditati
i) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
j) Organismi paritetici
k) Fondi interprofessionali
l) Ordini e Collegi professionali
I soggetti formatori indicati dalla lettera h) alla lettera l), per poter operare sull’intero territorio nazionale devono essere in possesso di accreditamento regionale, secondo i nuovi modelli di accreditamento fissati a livello nazionale, acquisito presso la Regione dove ha sede la struttura.


Per quanto riguarda le capacità e i contenuti, questi Soggetti Formatori da accreditare dovranno garantire la realizzazione dei percorsi formativi con le modalità seguenti:

- corretta analisi dei fabbisogni formativi individuali e collettivi in base, sì, alla valutazione dei rischi effettivi e potenziali del posto di lavoro ma tenuto conto delle esigenze e delle competenze dei soggetti da formare
- definizione di un percorso formativo coerente con le necessità emerse e con le prescrizioni di legge
- integrazione della formazione su salute e sicurezza sul lavoro con la formazione specifica richiesta dall’attività operativa svolta e dal ruolo del lavoratore nel processo operativo
- verifica con indicatori opportuni della reale efficacia dell’intervento formativo.

Inoltre, sempre ai fini di questa nuova modalità di accreditamento unica nazionale, i soggetti formatori dovranno documentare:
- Bilancio annuale certificato da Revisore dei conti
- Organismo di Vigilanza ex L.231/01
- Elenco docenti e verifica del possesso dei requisiti dei docenti utilizzati
- Verifica del possesso dei requisiti dei docenti istruttori per le attività pratiche
- Conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Messa a disposizione della Regione di tutti gli elementi identificativi del corso, con accesso ai dati anche su supporto informatico
- Eventuali ulteriori certificazioni della qualità del servizio erogato .

In alternativa alla modifica dell’Accordo Stato Regioni del 2008 è possibile procedere estendendo la possibilità di operare sull’intero territorio nazionale a soggetti in possesso di particolari requisiti (vedi elenco sopraindicato), attraverso il combinato disposto delle precisazioni poste in calce al punto 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08  e al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.

“Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati in sede di Conferenza Stato Regioni” 

L’altro aspetto fondamentale è rappresentato dalla necessità di rafforzare i controlli.

Nell’ambito del Piano Nazionale dei Controlli effettuati dagli organi di vigilanza è necessario attivare un sistema di controlli più diffuso ed efficace sulla “formazione” che preveda anche sanzioni per i soggetti formatori (sospensione accreditamento, sanzioni amministrative) e sanzioni più gravi per soggetti non autorizzati che svolgono questa attività (sanzioni da individuare). La previsione di un sistema sanzionatorio efficace per i soggetti formatori è considerata una misura essenziale.
Il problema dei soggetti formatori non abilitati che svolgono in modo illecito queste attività può essere affrontato alla radice rendendo operativo il libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 276/03 e introducendo l’obbligo di riportare

su questo libretto gli esiti dei corsi realizzati, come peraltro previsto dall’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/08 .

Infatti, sarebbe sufficiente consentire l’accesso ai libretti formativi su piattaforma online solamente ai soggetti autorizzati e, quindi, permettere solamente a loro l’aggiornamento dei libretti formativi.

Considerate le premesse sulla questione fondamentale dell’efficacia dei percorsi formativi è, infine, opportuno evitare confusioni tra il ruolo della formazione e l’attività di informazione che viene attivata nell’ambito della partecipazione a convegni/seminari informativi. Per questo motivo dovrebbe essere vietata l’acquisizione di crediti “formativi” attraverso la partecipazione a questi momenti informativi o, quantomeno, limitata al massimo.

Requisiti dei docenti

Attualmente i requisiti dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013.

Considerato che il decreto presenta molti punti interpretabili, ad esempio laddove prevede il possesso di laurea coerente con l’oggetto della docenza, sarebbe opportuna una migliore definizione dei requisiti.

Peraltro, la questione delle lauree che danno diritto a svolgere l’attività di docenza senza un momento di verifica della effettiva conoscenza ed esperienza del docente, appare poco coerente con l’obiettivo di consentire questa attività solamente a soggetti preparati adeguatamente e dotati di competenze didattiche.

Si ricorda a tale proposito che in pochissimi corsi di laurea, e tutti molto specifici, sono previsti corsi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. E le competenze formative non sono contemplate nei curricula.

Si segnala, infine, che il Decreto non stabilisce le modalità di verifica del possesso dei requisiti (peraltro, non è nemmeno chiarissimo da quando parte l’obbligo di aggiornamento) per cui sarebbe opportuno indicare modalità più precise. 

Proposte

Sulla base di queste osservazioni e considerato quanto già previsto dall’art. 3 del D.I. 6 marzo 2013 (entro il 6 marzo del 2015, la Commissione elabora nuove proposte migliorative) si propone di predisporre un nuovo D.I. che, sulla base dell’esperienza applicativa, possa fornire le precisazioni proposte.

In alternativa si potrebbe predisporre un decreto o una circolare interpretativa condivisa in ambito Commissione consultiva permanente (art. 6 D.Lgs. 81/08 ).

Gli elementi da considerare per il nuovo DI o per il provvedimento interpretativo sono:

• Ridefinire con maggiore chiarezza i requisiti dei docenti prevedendo, comunque, la necessità di partecipare a corsi specifici sulla materia oggetto della docenza;
• Superare la questione delle lauree indicando comunque l’obbligo di formazione specifica e didattica per tutti i futuri formatori (per i laureati si potrà prevedere uno sconto in termini di durata del corso eventualmente differenziato tra laurea breve e laurea magistrale);
• Chiarire da quale momento è acquisita la qualifica di “formatore/docente” e, quindi, da quale data scatta l’obbligo di aggiornamento triennale;
• Chiarire che per poter svolgere attività di docenza nelle tre aree tematiche indicate dal D.I.
(area normativa/giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni), è necessario verificare il possesso dei requisiti per ognuna delle tre aree. Ovviamente anche l’aggiornamento triennale dovrà essere previsto per ognuna delle tre aree (il docente abilitato per più aree dovrà svolgere 24 ore di aggiornamento per ognuna delle aree di abilitazione);
• Demandare al soggetto formatore l’onere e la responsabilità di verificare la sussistenza dei requisiti dei docenti e degli istruttori. 

Formazione in modalità e-learning

La formazione in modalità e-learning è utilizzata da tempo dalle scuole, università e dai centri di formazione professionali in molti paesi anche per la preparazione del personale incaricato di operare in ambienti difficili.

Vari centri di formazione di grandi aziende utilizzano la formazione a distanza e altre analoghe modalità (gamification, simulatori, ecc.) per addestrare il personale destinato ad operare con apparecchiature e/o impianti complessi.

La qualità dei corsi di formazione a distanza può essere valutata in base al tipo di tecnologia impiegata, all’efficace interazione tra tutor e discente ed al controllo dell’effettiva partecipazione delle parti interessate.

Ma, come per i corsi in presenza, la qualità didattica dipende anche dalla corrispondenza dei contenuti erogati ai reali fabbisogni formativi del singolo discente, quindi anche da una corretta valutazione del livello di conoscenza/apprendimento del discente al termine del corso, rapportata ad una analoga valutazione iniziale.

Tuttavia, è possibile constatare che la modalità di formazione e-learning è efficace solamente se la materia stimola l’interesse dei partecipanti. Il soggetto che segue con interesse un corso con modalità e-learning si applicherà per raggiungere il massimo risultato. Il soggetto che è obbligato a seguire un corso per cui non ha alcun interesse cercherà in ogni modo di eludere l’obbligo o di risolvere la questione con il minor impegno possibile.

Tuttora la formazione a distanza e, quindi, anche la modalità e-learning presenta facilità di elusione in quanto la verifica del partecipante avviene attraverso la password di accesso.
In questa ottica, considerato che spesso nelle aziende la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è considerata un obbligo eccessivo e gravoso, si ritiene che la modalità e-learning non sia efficace.

Prima di procedere consentendo l’applicazione di questa modalità sarebbe opportuna una verifica della effettiva efficacia laddove si è proceduto in tal modo.

L’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 definisce quando è possibile utilizzare la formazione e-learning, i requisiti e le specifiche per l’attivazione (allegato II).

Il primo punto dell’allegato stabilisce che possono erogare formazione e-learning solamente i soggetti formatori che hanno le medesime caratteristiche di quelli previsti per la formazione in aula (soggetti legittimati o accreditati). Attualmente sul mercato molti soggetti privati senza alcun accreditamento e, soprattutto, senza competenza specifica di formazione d’aula, “vendono” questa formazione a prezzi sempre più concorrenziali.

L’assenza dei requisiti stabiliti dall’allegato sembra una costante così come l’assenza di qualsiasi forma di controllo.

Alle segnalazioni di irregolarità che ricevono, i settori Formazione delle Regioni rispondono precisando che il controllo di loro competenza riguarda solamente i soggetti accreditati.

Come nel caso della formazione d’aula, per i soggetti legittimati e, paradossalmente, per i soggetti senza accreditamento non esiste alcun tipo di controllo sul rispetto dei requisiti e tantomeno sulla bontà dell’operato.

Peraltro, con l’attuale assetto normativo è impossibile impedire l’operato di questo soggetti formatori ne tantomeno procedere con sanzioni efficaci.

Inoltre, anche quando i soggetti erogatori della formazione e-learning sono accreditati, in difformità con quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni, di fatto, svolgono la loro attività per utenti localizzati sull’intero territorio nazionale. L’accreditamento in una regione diventa un lasciapassare per operare in tutte le regioni senza alcun controllo. 

Proposte

Per le considerazioni sopra espresse sarebbe opportuno ridurre al minimo la possibilità di accedere alla formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La modalità e-learning dovrebbe essere limitata significativamente anche per i soggetti che si occuperanno di sicurezza professionalmente (RSPP, Coordinatori dell’edilizia, RLS, ecc.) prevedendo che le eventuali parti di corso e-learning siano svolte in modalità blended (con programmi predisposti da soggetti formatori accreditati e approvati dalle Regioni).

Per eventuali corsi svolti completamente in modalità e-learning (es. dirigenti) è opportuno prevedere una verifica dell’apprendimento più efficace, ad esempio, effettuata “in presenza” da soggetti terzi rispetto all’ente erogatore del percorso e-learning (funzionari ASL, commissioni regionali o enti formatori “terzi” appositamente abilitati).

Naturalmente, tutti i soggetti che intendono organizzare i corsi in modalità e-learning dovranno essere accreditati e, quindi, essere organizzati con strutture, personale, attrezzature, ecc., per poter svolgere anche formazione in aula. Si propone di prevedere per questi soggetti formatori l’obbligatorietà di realizzare anche corsi in aula.

Nell’ambito del Nuovo Accordo Unico è opportuno semplificare l’attuale allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 introducendo anche per i soggetti formatori che erogano corsi e-learning l’obbligo di disporre di strutture adeguate per i corsi in aula.

Per evitare l’aggiramento degli obblighi sopradescritti è opportuno che sia vietata la possibilità di operare per conto di altri soggetti legittimati o accreditati.

La piattaforma di ciascun ente accreditato dovrà essere registrata per i controlli della Regione sulla qualità e sulla erogazione dei corsi.

I soggetti formatori accreditati che erogano formazione in modalità e-learning devono poter operare sull’intero territorio nazionale. Occorre definire una procedura unica per l’accreditamento come proposto per tutti i soggetti formatori; l’accreditamento dovrà essere attivato nella Regione dove ha sede il soggetto formatore.

Proprio al fine di valutare la bontà di questa modalità formativa, gli organi di controllo dovrebbero predisporre un protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning e avviare controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.

Si ricorda a tale proposito che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede la definizione di un nuovo accordo per attivare il monitoraggio e controllo della formazione (vedi punto 12.12 dell’allegato A).

Formazione in modalità videoconferenza sincrona

La videoconferenza è uno strumento formativo che permette di erogare corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, tramite una piattaforma informatica che garantisce il monitoraggio dell’attività svolta.

L’equiparazione della modalità videoconferenza all’aula è contenuta nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (attuativo dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 ). In esso, infatti, si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi debba effettuarsi “in presenza”, specificando che si intende presenza fisica da attuarsi anche per il tramite “videoconferenza”.

Dunque, esiste già un atto ufficiale a valenza normativa in cui viene enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”, evidentemente perché essa consente di controllare i discenti - per quanto “a distanza” - come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente e permette l’interazione tra docente e discente. La ratio della previsione è, quindi, di evidenziare come dal punto di vista concreto la videoconferenza sia modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente.

Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona.

Le indicazioni esposte, condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedevano che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi fossero idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Diverse Regioni, successivamente alle indicazioni formulate dal gruppo tecnico interregionale “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, hanno recepito le indicazioni formulate e permesso lo svolgimento di corsi in materia di salute e sicurezza in tale modalità.

Anche il Ministero del Lavoro, con una nota ufficiale (U.0007386.28-04-2020), si è dichiarato favorevole all’utilizzo della modalità della videoconferenza durante il periodo di emergenza da COVID-19, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Nella fase post-emergenziale si dovrà obbligatoriamente stare al passo con la nuova organizzazione del lavoro: è cambiato il modo di lavorare, deve cambiare la formazione e deve essere garantito l’uso delle nuove tecnologie.

Proposte

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene fondamentale che il legislatore intervenga con un chiarimento formale e definitivo che riconosca la modalità della videoconferenza, come un valido strumento per la formazione sincrona, da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale, in quanto equiparata a tutti gli effetti all’aula.

Naturalmente, dovranno essere fornite dal legislatore indicazioni chiare relativamente ai seguenti aspetti:
soggetti formatori: saranno i medesimi previsti per le diverse tipologie di corsi in base al D.Lgs. 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni;
tipologie di corsi: la videoconferenza dovrà essere consentita limitatamente ai moduli teorici dei corsi in materia di salute e sicurezza, senza alcuna apertura allo svolgimento in videoconferenza delle parti pratiche dei corsi;
requisiti docenti: i docenti dovranno possedere i requisiti di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013 ed essere in grado di utilizzare lo strumento informatico. Sarà inoltre utile prevedere la presenza di un tutor in grado di assistere i partecipanti nei problemi di utilizzo della piattaforma.
requisiti piattaforma: la piattaforma dovrà garantire la massima trasparenza relativa alla partecipazione dei discenti in modo tracciato, nonché garantire la massima interattività tra docente e discenti. Ad esempio, dovranno essere previsti i seguenti aspetti che dovrà possedere la piattaforma scelta:
• garantire la tracciabilità in entrata ed uscita dei discenti, con report dettagliato degli accessi e delle disconnessioni (registro presenze);
• garantire la possibilità di utilizzo della webcam e del microfono da parte dei partecipanti;
• garantire l’interattività attraverso l’utilizzo di strumenti come ad esempio, lavagna, sondaggi, chat, suddivisione in sottogruppi di lavoro;
• garantire la condivisione dello schermo per visualizzare i materiali usati dal docente e dai discenti
• garantire la fruizione di verifiche intermedie e finali direttamente compilabili dai partecipanti in modalità on-line.

...

Fonte: CIIP

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