Procura nazionale del lavoro | Note
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Procura nazionale del lavoro | Note
ID 13756 | 10.06.2021
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Update 2 marzo 2021
DDL n. 2052
Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Il disegno di legge (10 articoli) propone di istituire una procura nazionale del lavoro in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il legislatore intende uniformare in tutto il territorio nazionale e centralizzazione dell'attività investigativa in un pool di magistrati specialistici con metodi di indagine più avanzati che possano porre rimedio all'attuale frammentazione delle indagini.
Obiettivo del provvedimento è fare in modo che si possa contare su una procura "esperta" e specializzata per le ipotesi di reato più complesse in materia di sicurezza sul lavoro.
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Art. 2. (Procuratore nazionale del lavoro)
1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:
« Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) –
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447»
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