Nota INL prot. n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017
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Nota INL prot. n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017
Attività di vigilanza - Commissioni di programmazione
Premessa
L'art. 3 del protocollo sottoscritto con l'INPS il 21 febbraio u.s. prevede l'istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività di vigilanza "allo scopo di realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di cui all'art. 2 [modelli di analisi del rischio e metodologie di accertamento], nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale e regionale (...)".
Con la presente si forniscono le prime indicazioni in ordine alla metodologia di lavoro da seguire per il conseguimento dei predetti scopi, adottate dalla Commissione centrale nel corso delle sedute del 20 marzo e del 3 aprile 2017.
1. Commissioni regionali: composizione
Preliminarmente, si ricorda quanto previsto dall'art. 4 del citato protocollo, secondo il quale "allo scopo di favorire l'applicazione dei modelli di analisi e delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva nell'ambito del territorio di competenza, è istituita la Commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia previdenziale, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INPS". Il protocollo prevede inoltre che la "predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive".
Ciò premesso, si chiede anzitutto agli Ispettorati interregionali del lavoro di comunicare i nominativi dei soggetti individuati quali partecipanti, titolari ed eventuali supplenti, alle Commissioni regionali. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzione dell'INL entro il 19 aprile p.v., la quale provvederà a condividere tali informazioni con la Direzione centrale entrate e recupero crediti (DCERC) dell'INPS.
Per quanto concerne i rappresentanti dell'INL, si ritiene opportuno che di ciascuna Commissione regionale, ferme restando eventuali e successive sostituzioni, faccia parte comunque il Capo dell'Ispettorato
interregionale o suo delegato. Per quanto concerne i rappresentanti dell'INPS, in linea con la comunicazione inoltrata dalla DCERC del predetto Istituto il 10 marzo 2017, per ogni Commissione regionale dovrà essere individuato il dirigente regionale dell'Area entrate, recupero crediti e vigilanza documentale e ispettiva dell'INPS e, per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania, anche il dirigente della medesima Area delle Direzioni di coordinamento Metropolitano rispettivamente di Milano, Roma e Napoli dell'Istituto (di seguito, in ambedue i casi, "dirigente regionale dell'Area entrate"). Si ricorda infine che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, i componenti delle predette Commissioni possono avvalersi del personale INL e INPS di volta in volta individuato.
2. Commissioni centrale e regionali: attività
Le Commissioni regionali dovranno riunirsi di norma due volte al mese. Sul piano metodologico, la programmazione e l'organizzazione dell'attività ispettiva sarà condotta attraverso lo sviluppo di modelli di analisi del rischio preordinati ad intercettare fenomeni di irregolarità in materia di lavoro e dei correlati obblighi di contribuzione sociale, basati sull'utilizzo delle informazioni desumibili dalle basi dati pubbliche di interesse.
In particolare, per quanto concerne gli accertamenti che hanno per oggetto il controllo dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale, l'attività ispettiva sarà pianificata sulla base delle seguenti fonti informative:
a) settori produttivi ovvero istituti previdenziali¹ con annesso elenco dei soggetti contribuenti a rischio, individuati dalla Commissione centrale. Sul piano operativo, dette informazioni sono trasmesse dalla DCERC ai Direttori regionali dell'INPS attraverso l'utilizzo dei sistemi di comunicazione interna idonei a favorire la tutela della riservatezza delle informazioni medesime. Le strutture territoriali amministrative dell'Istituto, coordinate dal dirigente regionale dell'Area entrate, effettuano l'analisi dei predetti dati allo scopo di consolidare l'elenco dei soggetti contribuenti da sottoporre ad accertamento ispettivo. Le risultanze della predetta attività di analisi sono valutate e condivise nell'ambito delle periodiche sessioni di lavoro delle Commissioni regionali;
b) settori produttivi ovvero istituti previdenziali individuati dalla Commissione centrale. In questo caso, i soggetti contribuenti a rischio sono individuati dalle strutture amministrative territoriali dell'INPS attraverso l'utilizzo delle basi dati e delle procedure informatiche disponibili a livello territoriale. Nell'ambito delle sessioni di lavoro della Commissione regionale si procede alla condivisione delle risultanze dell'attività;
c) settori produttivi ovvero istituti previdenziali, nonché soggetti a rischio identificati dalla Commissione regionale, anche in funzione delle specificità della realtà territoriale e delle segnalazioni pervenute da parte amministrazioni pubbliche, organismi investigativi e di controllo, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, assicurati, ecc.
Ad esito delle predette attività di analisi, le "liste" degli accertamenti ispettivi in materia previdenziale saranno definitivamente concordate in sede di Commissione di programmazione e conseguentemente avviate, senza necessità di ulteriori procedure di carattere autorizzatorio da parte dell'INL, consentendo al dirigente INPS competente per territorio (il dirigente provinciale ovvero il dirigente dell'Area entrate), assistito dal RUO, di disporre e monitorare gli accertamenti in materia previdenziale. Resta evidentemente ferma la necessità di verificare preventivamente, da parte dell'Ispettorato, l'esistenza di precedenti accertamenti o di accertamenti in corso - al fine di evitare la c.d. sovrapposizione degli interventi ispettivi - e/o la necessità di affiancare personale dell'Ispettorato o, ancora, di integrare gli obiettivi già individuati.
In sede di Commissione verranno altresì previsti monitoraggi sull'andamento della vigilanza previdenziale, così come previsto dallo stesso protocollo del 21 febbraio u.s.
Per quanto attiene la vigilanza lavoristica, dovranno essere poste in evidenza le iniziative di vigilanza che, a priori, suggeriscono l'attivazione di accertamenti sia sotto il profilo lavoristico che sotto il profilo più strettamente contributivo (c.d. congiunte).
Anche in tale ambito va richiamata la necessità di avvalersi di tutte le informazioni già a disposizione sia dell'INL che degli Istituti previdenziali, al fine di individuare con un buon margine di certezza dove orientare più produttivamente gli accertamenti. Va peraltro segnalato che è stato dato avvio ai lavori finalizzati alla condivisione, in via informatica, di una banca dati delle aziende già sottoposte ad accertamenti ispettivi, lavori che dovrebbero potersi concludere entro pochissimi mesi.
Ferma restando la comunicazione di ulteriori indicazioni, si invitano gli Ispettorati interregionali e comunicare tempestivamente eventuali problematicità circa il funzionamento delle Commissioni operanti presso ciascun territorio di competenza.
3. Verbalizzazione degli accertamenti
In sede di Commissione centrale di programmazione sono stati altresì condivise alcune indicazioni sulla verbalizzazione e notificazione degli accertamenti, siano questi di natura lavoristica, previdenziale o assicurativa.
Pertanto va chiarito che, anche sulla base della vigente disciplina normativa (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004), l'obbligo della "verbalizzazione unica" trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione ("all'ammissione alla procedura di regolarizzazione... nonché alla contestazione delle violazioni amministrative..., si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione...").
3.1 Verbalizzazione di accertamenti che riguardano profilli sia lavoristici che previdenziali/assicurativi
Ciò premesso si ritiene che, in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – e pertanto con eventuale contestazione di violazioni amministrative - sia ad aspetti previdenziali/assicurativi, la notifica di un unico verbale appare non sempre percorribile né opportuna. Ciò in ragione della diversa tempistica legata alle diverse tipologie di accertamento e dei destinatari dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative il trasgressore è sempre persona fisica).
Pertanto, qualora la notificazione di un unico verbale non sia possibile - per le ragioni sopra evidenziate - si provvederà a notificare distinti verbali.
Inoltre, tenuto conto che la definizione di un verbale amministrativo è di norma più celere rispetto alla definizione di un verbale previdenziale/assicurativo, nel primo dovrà essere inserita una formula che dia contezza che sono ancora in corso gli accertamenti legati al corretto adempimento degli obblighi previdenziali/assicurativi e che pertanto si fa riserva di notificarne successivamente gli eventuali esiti.
3.2 Verbalizzazione di altri accertamenti
Appare inoltre opportuno ricordare che, nel caso in cui gli accertamenti abbiano riguardato alcuni specifici profili (lavoristici, previdenziali o assicurativi), di tale circostanza dovrà essere data evidenza nel relativo verbale.
In altri termini, occorrerà puntualizzare che l'accertamento si è limitato esclusivamente alla verifica di tali profili in relazione ai quali è stata peraltro acquisita la relativa documentazione, facendo così salvi eventuali futuri controlli in ordine alla regolarità degli altri obblighi, siano essi attinenti alla materia lavoristica, previdenziale o assicurativa.
In tale ipotesi si ritiene pertanto opportuno riportare in premessa nei verbali, come peraltro già oggi avviene, l'ambito dell'accertamento e, in conclusione agli stessi, formule del seguente tenore:
"Il presente verbale, che si riferisce al periodo dal ___________al __________;
- non preclude la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o elementi ulteriori, rispetto a quelli già esaminati ed indicati nel presente verbale d'accertamento, i quali potranno essere contestati successivamente;
- non costituisce atto certificativo di correntezza e/o regolarità contributiva per la partecipazione a gare o per la liquidazione di conti finali. Richieste di tali certificazioni dovranno essere inoltrate alle competenti sedi dell'Inps e dell'Inail".
IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Paolo Pennesi
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(1) Nell'accezione "istituti previdenziali" sono da intendersi ricompresi anche i comportamenti preordinati alla truffa ai danni dello Stato ovvero dell'INPS (simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione illegittima di prestazioni previdenziali, simulazione di anticipazione di prestazioni per conto dell'INPS finalizzata alla realizzazione di conguagli indebiti, assolvimento degli obblighi contributivi con l'utilizzo di falsi crediti verso l'Erario, ecc.).
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