Slide background




Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

ID 14019 | | Visite: 2484 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929

ID 14019 | 14.07.2021

Convenzione ILO C27 Indicazione del peso sui colli trasportati con navi, 1929.

Ginevra, 21 giugno 1929

La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione, dopo aver risolto d’adottare diverse proposte relative all’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l’indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima di essere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.
2. La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo.
3. L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
4. Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Articolo 3
1. La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d’un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione alla fine d’ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 6
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 7
1. Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d’un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denunzia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l’art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.
3. La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.

Articolo 8
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDL 08 maggio 1933, n. 676
Entrata in vigore: 14 giugno 1930

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C27 del 21 giugno 1929.pdf
ILO 1929
87 kB 0

Legge 14 gennaio 1929 n. 417

ID 14012 | | Visite: 1413 | News Sicurezza

Legge 14 gennaio 1929 n. 417

Approvazione delle Convenzioni concernenti il «Rimpatrio dei marinai» ed il «Contratto di arruolamento dei marinai», adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 192

(GU n.86 del 12.04.1929)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1929

Convenzione ILO C23 del 07 giugno 1926

ID 14007 | | Visite: 1907 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C23 del 07 giugno 1926

ID 14007 | 13.07.2021

Convenzione ILO C23 Rimpatrio dei marittimi, 1926.

Ginevra, 07 giugno 1926

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the repatriation of seamen, which is included in the first item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-six the following Convention, which may be cited as the Repatriation of Seamen Convention, 1926, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. This Convention shall apply to all sea-going vessels registered in the country of any Member ratifying this Convention, and to the owners, masters and seamen of such vessels.
2. It shall not apply to:
(a) ships of war,
(b) Government vessels not engaged in trade,
(c) vessels engaged in the coasting trade,
(d) pleasure yachts,
(e) Indian country craft,
(f) fishing vessels,
(g) vessels of less than 100 tons gross registered tonnage or 300 cubic metres, nor to vessels engaged in the home trade below the tonnage limit prescribed by national law for the special regulation of this trade at the date of the passing of this Convention.

Article 2
For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them, viz.:
(a) the term vessel includes any ship or boat of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in maritime navigation;
(b) the term seaman includes every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles. It excludes masters, pilots, cadets and pupils on training ships and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a Government;
(c) the term master includes every person having command and charge of a vessel except pilots;
(d) the term home trade vessel means a vessel engaged in trade between a country and the ports of a neighbouring country within geographical limits determined by the national law.

Article 3
1. Any seaman who is landed during the term of his engagement or on its expiration shall be entitled to be taken back to his own country, or to the port at which he was engaged, or to the port at which the voyage commenced, as shall be determined by national law, which shall contain the provisions necessary for dealing with the matter, including provisions to determine who shall bear the charge of repatriation.
2. A seaman shall be deemed to have been duly repatriated if he has been provided with suitable employment on board a vessel proceeding to one of the destinations prescribed in accordance with the foregoing paragraph.
3. A seaman shall be deemed to have been repatriated if he is landed in the country to which he belongs, or at the port at which he was engaged, or at a neighbouring port, or at the port at which the voyage commenced.
4. The conditions under which a foreign seaman engaged in a country other than his own has the right to be repatriated shall be as provided by national law or, in the absence of such legal provisions, in the articles of agreement. The provisions of the preceding paragraphs shall, however, apply to a seaman engaged in a port of his own country.

Article 4
The expenses of repatriation shall not be a charge on the seaman if he has been left behind by reason of--
(a) injury sustained in the service of the vessel, or
(b) shipwreck, or
(c) illness not due to his own wilful act or default, or
(d) discharge for any cause for which he cannot be held responsible.

Article 5
1. The expenses of repatriation shall include the transportation charges, the accommodation and the food of the seaman during the journey. They shall also include the maintenance of the seaman up to the time fixed for his departure.
2. When a seaman is repatriated as member of a crew, he shall be entitled to remuneration for work done during the voyage.

Article 6
The public authority of the country in which the vessel is registered shall be responsible for supervising the repatriation of any member of the crew in cases where this Convention applies, whatever may be his nationality, and where necessary for giving him his expenses in advance.

Article 7
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 9
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1928, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 14 gennaio 1929, n. 417
Entrata in vigore: 16 aprile 1928

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C23 del 07 giugno 1926.pdf
ILO 1926
89 kB 0

Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021

ID 14003 | | Visite: 1847 | News Sicurezza

Nota INL prot  10962 del 5 luglio 2021

Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021 | Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili

Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021, s.o. n. 21) - Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (pubblicata nella G.U. n. 146 del 21.06.2021).

In relazione alle disposizioni normative di natura emergenziale afferenti ai lavoratori in condizioni di rischio, facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione, si rende opportuno rappresentare quanto segue.

Con l’art. 26 del decreto legge n. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), così come da ultimo modificato dall’art. 15 del  Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 è statuito (comma 2) che “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”

Inoltre, ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione è statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ciò posto, atteso che non risultano intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, ovvero alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si rappresenta altresì quanto segue.

Per effetto dell’art. 11 della legge n. 87 del 17 giugno u.s. di conversione del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Ai sensi dell’art. 83 citato “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Ciò posto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive di questa Amministrazione in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.

Ciò non di meno, richiamando la precedente nota di questa Direzione prot. 14972 del 29.09.2020 relativamente ai dipendenti ‘fragili’ che manifestano l’esigenza di prestare la propria attività lavorativa in ufficio, sarà cura del dirigente acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) al fine di valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro, oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.

Tanto si rappresenta fino a diverse determinazioni che sia necessario adottare per effetto del mutamento delle situazioni di fatto o di diritto nella materia in esame.

...

Fonte: INL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota INL prot. 10962 del 5 luglio 2021.pdf
 
270 kB 17

Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

ID 13993 | | Visite: 1538 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925

ID 13993 | 12.07.2021

Convenzione ILO C18 Malattie professionali, 1925.

Ginevra, 19 maggio 1925

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1.  Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.
2.  I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.

Articolo 2
Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.

Elenco delle malattie e delle sostanze tossiche

Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti

Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi composti), con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco.
Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani. Fabbricazione d’oggetti di piombo fuso o di leghe contenenti piombo.
Industrie poligrafiche.
Fabbricazione dei composti di piombo.
Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.
Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.
Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.
Lavori d’imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il maneggio d’intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.

Intossicazione mercuriale (dal mercurio, le sue amalgame e i suoi composti) con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali di mercurio.
Fabbricazione dei composti di mercurio.
Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.
Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.
Doratura a fuoco.
Uso delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza.
Fabbricazione delle micce al fulminato di mercurio.

Infezione carbonchiosa.

Operai in contatto con animali carbonchiosi.
Manipolazione di carogne o di resti di animali.
Caricamento, scaricamento o trasporto di merci.

Articolo 3
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 4
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 5
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Orga­nizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione della ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 6
Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Articolo 7
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 9
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 04 dicembre 1933, n. 1792
Entrata in vigore: 01 aprile 1927

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C18 del 19 maggio 1925.pdf
ILO 1925
91 kB 0

Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921

ID 13982 | | Visite: 1415 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921

ID 13982 | 11.07.2021

Convenzione ILO C16 Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 25 ottobre 1921, per la sua terza sessione, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti l’obbligo dell’esame obbligatorio per i fanciulli e i giovani impiegati a bordo (questione elencata come ottavo punto nell’agenda della sessione) e avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta la convenzione seguente che sarà denominata «Convenzione sull’esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 1921,» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro;

Articolo 1
Per l’applicazione della presente convenzione, il termine «nave» comprende tutti I battelli, navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Articolo 2
Fatta eccezione per le navi sulle quali sono occupati soltanto i membri di una stessa famiglia, i fanciulli e i giovani di meno di diciotto anni potranno essere impiegati a bordo soltanto mediante presentazione di un certificato medico che attesti la loro attitudine a questo lavoro e che sia firmato da un medico approvato dall’autorità competente.

Articolo 3
L’impiego di questi fanciulli o giovani potrà essere continuato soltanto a condizione che l’esame sia rinnovato a intervalli non superiori a un anno e verso presentazione, dopo ogni esame, di un certificato medico che attesti l’attitudine al lavoro marittimo. La validità di un certificato che scade durante un viaggio può, tuttavia, essere prorogata fino alla fine dello stesso.

Articolo 4
Nei casi urgenti, l’autorità competente può permettere a un giovane di età inferior ai 18 anni di imbarcarsi senza essere stato sottoposto agli esami previsti negli articoli 2 e 3, a condizione che quest’esame sia subito nel primo porto di scalo.

Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione entra in vigore dopo che il direttore generale avrà registrato la ratificazione di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
2. Essa sarà vincolante soltanto per quei Membri la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione all’Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 7
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i membri della Organizzazione. Egli notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno communicate ulteriormente dagli altri Membri.

Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 6, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, al più tardi entro il 1o gennaio 1924, e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

Articolo 9
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti e protettorati, conformemente all’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro.6

Articolo 10
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

Articolo 11
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 24 marzo 1924, n. 587
Entrata in vigore: 20 novembre 1922

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C16 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
285 kB 1

Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921

ID 13980 | | Visite: 1793 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921

ID 13980 | 11.07.2021

Convenzione ILO C14 Riposo settimanale (industria), 1921.

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale, adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizza­zione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «sta­bili­menti industriali»:
a) le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;
b) le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
d) il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
2. L’enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d’ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott’ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali6, e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.
3. A compimento dell’enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l’industria da una parte, e il commercio e l’agricoltura dall’altra.

Articolo 2
1. Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr’ore consecutive.
2. Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.
3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Articolo 3
Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.

Articolo 4
1. Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell’art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.
2. Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l’applicazione della legislazione in vigore.

Articolo 5
Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi dei riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell’art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.

Articolo 6
1.  Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all’Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.
2.  L’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:
a) nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
b) quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d’un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell’autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d’indicare questo regime.

Articolo 8
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 9
1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 10
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 11
Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1o gennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Articolo 12
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 13
Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d’un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 14
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica­zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 agosto 1924, n. 580
Entrata in vigore: 12 giugno 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C14 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
290 kB 0

Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | | Visite: 14767 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio FCR 1 0 2021

Rischio Fibre ceramiche refrattarie (FCR)

ID 11071 | Rev. 1.0 del 28.04.2021

Documenti e riferimenti sulle fibre ceramiche refrattarie (FRC) alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44, attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che introduce nel D.Lgs. 81/2008 quali agenti cancerogeni nell'allegato XLIII, le fibre ceramiche refrattarie, definendone il valore limite di esposizione professionale.

Update Rev. 1.0 del 28.04.2021

Decreto 11 Febbraio 2021 - Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate nel settore industriale per l’isolamento di altoforno, di forni, di stampi di fonderia, di condutture e di cavi ma anche nel settore automobilistico, aeronautico e nella protezione incendio.

Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro

Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:

Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232)
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245)
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 264)
...

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.



La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro

Con la nuova direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) sono aggiunte, come agenti cancerogeni, le “Fibre ceramiche refrattarie” nell’elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 con il valore limite di esposizione professionale pari a 0,3 f/ml.

Direttiva 2004/37/CE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)

Entrata in vigore: 19.07.2004

Direttiva modificata da:

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUUE L 345/87 del 27.12.2017).

Entrata in vigore: 16.01.2018

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la direttiva Direttiva 2004/37/CE modificando l’Allegato III introduce:

- 11 nuovi agenti cancerogeni, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) definendone il Valore limite di esposizione professionale.

D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU n.145 del 09-06-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008:

- 11 nuovi agenti cancerogeni nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra cui le Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), definendone il Valore limite di esposizione professionale.


Figura 1
...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m 3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5) 

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

-

-

2 (8)

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 3 mg /m3 fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

 

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1 (9)

-

-

-

-

-

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

-

-

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,2 -Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

4,4 '- Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

-

-

-

-

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

 

-

-

-

-

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Cute (10)

 

ldrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

-

-

-

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

-

-

-

-

-

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

---

-

-

-

---

 

Valore limite 0,004 mg/m3 (13) fino all' 11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002 (12)

---

-

 

-

 

-

---

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all' 11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

 

 

0,01(12)

---

-

-

-

---

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall' 11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

---

0,74

0,6

---

Sensibilizzazione cutanea (15)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3)   per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all' 11 luglio 2024.

4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)  202-918-9  1 01-14-4  0,01 ---  ---  ---  ---  ---  Cute (10)   
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel     0,05 (11)            

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, ii valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti  benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37                 Cute (10)   
Oli minerali precedentemente usati nei motori combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore                 Cute (10)   

NOTE
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): e ii numero ufficiale della sostanza all' intero dell' Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte I, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

NB 

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come sostituito dal Decreto 11 Febbraio 2021

Fibre ceramiche refrattarie - FCR

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

La normativa europea in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele in completa attuazione dal 1° giugno 2015.

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) sono classificate nell'Allegato VI del Regolamento CLP:
Fibre ceramiche refrattarie - FCR- Numero Indice 650-017-00-8
Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO +MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in peso.

I criteri di classificazione tengono conto del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES) delle fibre e del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

L'attribuzione della classificazione "cancerogeno" è strettamente collegata al diametro medio geometrico della fibra e alla presenza degli ossidi alcalini e alcalino terrosi.

Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ≤ 6μm, sono da classificare come cancerogene di classe 1 B oppure di classe 2, a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi.

Le fibre ceramiche (Numero Indice 650-0 17-00-8) si classificano come cancerogene 1 B in quanto il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ≤ 18%.

Lo schema sottostante illustra la classificazione secondo CLP come riportata in allegato VI del CLP.

Tabella. Classificazione delle FCR (tratta da tabella 3.1 Allegata VI del CLP)

Figura 3

Nota A

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.

Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generate del tipo «composti di ... » o «solidi ... ».

In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.

Nota R

La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.

L'applicazione delle nota R alla FCR, ai fini della loro possibile declassificazione come cancerogeno, è rappresentata graficamente in figura:

Figura. Classificazione delle FCR

Figura 4

 

(*) per Diametro si intende il diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (DLG-2ES)
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia Autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.04.2021 Decreto 11 Febbraio 2021 Certifico Srl
0.0 25.06.2020 --- Certifico Srl

Collegati:

Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

ID 13974 | | Visite: 1490 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

ID 13974 | 09.07.2021

Convenzione ILO C11 Diritto di associazione (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d’associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell’agri­coltura gli stessi diritti d’associazione e di coalizione dei lavoratori dell’industria, e ad abrogare qual­siasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 3
1.  La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2.  Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Uf­ficio internazionale del Lavoro.
3.  In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazio­nale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
Con riserva delle disposizioni dell’art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni dell’art. 1 entro il 1o gennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 6
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spira­re di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 601
Entrata in vigore: 11 maggio 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
85 kB 0

Infezione da COVID-19 e COVID lunga - guida per i dirigenti

ID 13954 | | Visite: 1529 | News Sicurezza

Infezione da COVID 19 e COVID lunga   guida per i dirigenti

Infezione da COVID-19 e COVID lunga - guida per i dirigenti

EU OSHA, 06.07.2021

I dirigenti svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i dipendenti a rientrare al lavoro dopo la COVID-19 in forma grave o lunga. Questa guida spiega le misure che i dirigenti dovrebbero adottare per agevolare ai propri dipendenti il rientro sul luogo di lavoro e la continuità dell’impiego.

Affronta vari aspetti, quali contattare il dipendente, concordare un rientro graduale ed eventuali adeguamenti delle mansioni e degli orari di lavoro di tale dipendente per gestire al meglio il rientro. La guida presenta altresì il sostegno messo a disposizione dei dirigenti dai servizi sanitari aziendali e dalle risorse umane.

Per ciascun lavoratore è necessario fornire un diverso tipo di sostegno a seconda della posizione ricoperta e dei sintomi ancora eventualmente presenti, pertanto è fondamentale ascoltare le esigenze di ciascuno e monitorare l’evoluzione della situazione

____

Indice
Cosa sono il «post COVID» e la «COVID lunga»?
Perché i dirigenti sono importanti per sostenere il rientro al lavoro?
Cosa dovrebbero fare i dirigenti per aiutare collaboratori con COVID lunga a tornare al lavoro?
Fase 1: rimanete in contatto con il lavoratore mentre è assente dal lavoro
Fase 2: preparate il ritorno del lavoratore
Fase 3: programmate un colloquio di rientro al lavoro
Fase 4: fornite sostegno nei primi giorni successivi al rientro al lavoro
Fase 5: fornite sostegno costante e riesaminate la situazione periodicamente
Esempi di modifiche del lavoro
Rientro e orario di lavoro progressivi
Altri esempi
In che modo i servizi di medicina del lavoro possono aiutare i dirigenti e i lavoratori che rientrano al lavoro?
Responsabilità generali del dirigente

Collegati

dBA2020 - Microclima luoghi di lavoro in una emergenza epidemica

ID 13911 | | Visite: 2521 | Documenti Sicurezza Enti

dBA2020   Microclima luoghi di lavoro in una emergenza epidemica

dBA2020 - La gestione del microclima nei luoghi di lavoro in presenza di una emergenza epidemica

ID 13911 | Bologna - Giovedì 3 dicembre 2020 / Atti allegati

La pandemia di Coronavirus - COVID-19 ha naturalmente coinvolto anche i luoghi di lavoro, evidenziando aspetti critici tra i quali la necessità di gestire ed utilizzare gli impianti di climatizzazione, sia estiva che invernale, per prevenire e limitare il rischio di diffusione di SARS-CoV2-19, i rischi da ROA derivanti dall’utilizzo di lampade germicide a UV, nonché il disconfort termico conseguente all’utilizzo prolungato di mascherine chirurgiche e filtranti facciali durante l’attività lavorativa.

Il Convegno ha l’obiettivo di fornire alle Imprese e a tutti gli attori della prevenzione le evidenze scientifiche e le migliori prassi oggi disponibili relativamente alla riduzione del rischio di propagazione per via area (aerosol) del SARS-CoV2-19 tramite un impiego corretto degli impianti di climatizzazione ambientale e di ventilazione, delle lampade germicide a UV e dei DPI per le vie respiratorie.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato dBA2020 - Microclima luoghi di lavoro in una emergenza epidemica.pdf
Regione ER - 201820
34096 kB 175

Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920

ID 13940 | | Visite: 1639 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920

ID 13940 | 07.07.2021

Convenzione ILO C9 Collocamento dei marittimi, 1920.

Genova, 15 giugno 1920

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office, on the 15th day of June 1920, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the "supervision of articles of agreement; provision of facilities for finding employment for seamen; application to seamen of the Convention and Recommendations adopted at Washington in November last in regard to unemployment and unemployment insurance", which is the second item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Placing of Seamen Convention, 1920, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term seamen includes all persons, except officers, employed as members of the crew on vessels engaged in maritime navigation.

Article 2
1. The business of finding employment for seamen shall not be carried on by any person, company, or other agency, as a commercial enterprise for pecuniary gain; nor shall any fees be charged directly or indirectly by any person, company or other agency, for finding employment for seamen on any ship.
2. The law of each country shall provide punishment for any violation of the provisions of this Article.

Article 3
1. Notwithstanding the provisions of Article 2, any person, company or agency, which has been carrying on the work of finding employment for seamen as a commercial enterprise for pecuniary gain, may be permitted to continue temporarily under Government licence, provided that such work is carried on under Government inspection and supervision, so as to safeguard the rights of all concerned.
2. Each Member which ratifies this Convention agrees to take all practicable measures to abolish the practice of finding employment for seamen as a commercial enterprise for pecuniary gain as soon as possible.

Article 4
1. Each Member which ratifies this Convention agrees that there shall be organised and maintained an efficient and adequate system of public employment offices for finding employment for seamen without charge. Such system may be organised and maintained, either--
(a) by representative associations of shipowners and seamen jointly under the control of a central authority, or,
(b) in the absence of such joint action, by the State itself.
2. The work of all such employment offices shall be administered by persons having practical maritime experience.
3. Where such employment offices of different types exist, steps shall be taken to co-ordinate them on a national basis.

Article 5
Committees consisting of an equal number of representatives of shipowners and seamen shall be constituted to advise on matters concerning the carrying on of these offices. The Government in each country may make provision for further defining the powers of these committees, particularly with reference to the committees' selection of their chairmen from outside their own membership, to the degree of State supervision, and to the assistance which such committees shall have from persons interested in the welfare of seamen.

Article 6
In connection with the employment of seamen, freedom of choice of ship shall be assured to seamen and freedom of choice of crew shall be assured to shipowners.

Article 7
The necessary guarantees for protecting all parties concerned shall be included in the contract of engagement or articles of agreement, and proper facilities shall be assured to seamen for examining such contract or articles before and after signing.

Article 8
Each Member which ratifies this Convention will take steps to see that the facilities for employment of seamen provided for in this Convention shall, if necessary by means of public offices, be available for the seamen of all countries which ratify this Convention, and where the industrial conditions are generally the same.

Article 9
Each country shall decide for itself whether provisions similar to those in this Convention shall be put in force for deck-officers and engineer-officers.

Article 10
1. Each Member which ratifies this Convention shall communicate to the International Labour Office all available information, statistical or otherwise, concerning unemployment among seamen and concerning the work of its seamen's employment agencies.
2. The International Labour Office shall take steps to secure the co-ordination of the various national agencies for finding employment for seamen, in agreement with the Governments or organisations concerned in each country.

Article 11
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing --
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing.

Article 12
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 14
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, and it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 15
Subject to the provisions of Article 14, each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 16
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 17
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 18
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 588
Entrata in vigore: 23 novembre 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C9 del 15 giugno 1920.pdf
ILO 1920
89 kB 2

Convenzione ILO C7 del 15 giugno 1920

ID 13930 | | Visite: 1839 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C7 del 15 giugno 1920

ID 13930 | 06.07.2021

Convenzione ILO C7 Età minima (lavoro marittimo), 1920.

Washington, 15 giugno 1920

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office, on the 15th day of June 1920, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the application to seamen of the Convention adopted at Washington last November prohibiting the employment of children under fourteen years of age, which is the third item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2
Children under the age of fourteen years shall not be employed or work on vessels, other than vessels upon which only members of the same family are employed.

Article 3
The provisions of Article 2 shall not apply to work done by children on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of sixteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 5
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing:
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing.

Article 6
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 8
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, but it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 9
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 591
Entrata in vigore: 27 settembre 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C7 del 15 giugno 1920.pdf
ILO 1920
85 kB 2

Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | | Visite: 1504 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | 06.07.2021

Convenzione ILO C4 Lavoro notturno (donne).

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in materia di occupazione femminile; durante la notte, che fa parte del terzo punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno (donne), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o impianti telefonici, impianti elettrici, lavori del gas, acquedotti o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nei paesi in cui non si applica ancora alcuna normativa governativa all'impiego notturno delle donne nelle imprese industriali, il termine notte può essere provvisoriamente, e per un periodo massimo di tre anni, essere dichiarato dal governo per significare un periodo di soli dieci ore, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Articolo 3
Le donne senza distinzione di età non possono essere impiegate durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, che non sia un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia.

Articolo 4
L'articolo 3 non si applica:
a) nei casi di "forza maggiore", quando in qualsiasi impresa si verifica un'interruzione del lavoro che era impossibile prevedere e che non ha carattere ricorrente;
b) nei casi in cui il lavoro ha a che fare con materie prime o in corso di trattamento soggette a rapido deterioramento, quando tale lavoro notturno è necessario per preservare detti materiali da perdite certe.

Articolo 5
In India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione può essere sospesa dal governo nei confronti di qualsiasi impresa industriale, ad eccezione delle fabbriche come definite dalla legislazione nazionale. La notifica di ciascuna di tali sospensioni deve essere presentata all'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 6
Nelle imprese industriali condizionate dalle stagioni e in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano, il periodo notturno può essere ridotto a dieci ore in sessanta giorni dell'anno.

Articolo 7
Nei paesi dove il clima rende il lavoro diurno particolarmente dannoso per la salute, il periodo notturno può essere più breve di quanto prescritto negli articoli precedenti, purché durante il giorno sia accordato un riposo compensativo.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ma sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione in intero o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919 .pdf
ILO 1919
135 kB 2

Convenzione ILO C2 del 28 novembre 1919

ID 13918 | | Visite: 1839 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C2 del 28 novembre 1919

ID 13918 | 05.07.2021

Convenzione ILO C2 Disoccupazione.

Washington, 28 novembre 1919

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America, il 29 ottobre 1919, dopo aver risolto d’adottare diverse proposte «relative ai provvedimenti per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze», questione che costituisce il secondo punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e dopo d’aver stabilito che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione, 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione comunicherà all’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli più brevi che sia possibile, e non saranno superiori a tre mesi, ogni informazione disponibile, statistica o d’altro carattere, concernente la disoccupazione, compresi tutti i ragguagli sulle misure prese o da prendere per combattere la disoccupazione. Ogni qualvolta sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che ne possa essere data comunicazione entro i tre mesi che seguono la fine del periodo a cui si riferiscono.

Articolo 2
1. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà istituire un sistema di uffici pubblici di collocamento gratuito posto sotto il controllo di un’autorità centrale. Saranno nominati dei Comitati composti di rappresentanti dei padroni e degli operai e saranno consultati per tutto quanto concerne il funzionamento di questi uffici.
2. Coesistendo degli uffici gratuiti pubblici e privati, dovranno essere presi dei provvedimenti per coordinare le operazioni di questi uffici secondo un piano nazionale.
3. Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall’Ufficio internazionale del Lavoro, d’accordo con i paesi interessati.

Articolo 3
I Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione o che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, nelle condizioni stabilite di comune intesa tra i Membri interessati, stipulare degli accordi che permettano ai lavoratori sudditi di uno di questi Membri, lavoranti sul territorio d’un altro, di ricevere delle indennità d’assicurazione pari a quelle riscosse dai lavoratori sudditi di questo secondo Membro.

Articolo 4
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 5
1.  Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie o a quei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, con le riserve seguenti:
a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possano essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.

Articolo 6
Non appena le ratificazioni di tre Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare all’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito la presente Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda ogni altro Membro il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi il 1° luglio 1921, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare d’un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 10
«Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale».

Articolo 11
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 14 luglio 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C2 del 28 novembre 1919.pdf
ILO 1919
132 kB 6

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | | Visite: 2198 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928

ID 14018 | 14.07.2021

Convenzione ILO C26 Metodi di fissazione dei salari minimi, 1928.

Ginevra, 16 giugno 1928

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte relativo ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattando dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale, adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
1. Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi.
2. La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.

Articolo 2
Ciascun membro che ratifica la presento Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l’industria o ramo dell’industria di cui si tratta, a quale industria o rami d’industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di queste industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell’art. 1.

Articolo 3
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione.
2. Tuttavia:
1. prima di applicare i metodi ad un’industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l’autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare all’applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell’autorità competente, mediante contratto collettivo.

Articolo 4
1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall’altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili.
2. Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di ricuperare l’importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l’elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d’applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Articolo 6
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Articolo 7
1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Articolo 8
Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 9
1. Qualsiasi membro che ha ratificato la presento Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 26 aprile 1930, n. 877
Entrata in vigore: 16 giugno 1928

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C26 del 16 giugno 1928.pdf
ILO 1928
89 kB 0

Decreto 30 giugno 2021

ID 14008 | | Visite: 5217 | Prevenzione Incendi

Decreto 30 giugno 2021

Decreto 30 giugno 2021 | RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

Ministero dell'Interno

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. 

(GU n.166 del 13.07.2021)

Entrata in vigore: 12.08.2021

Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021

Pubblicato nella GU n. 52 del 02.03.2023 il Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», in vigore dal 01.04.2023.

Il testo consolidato del decreto 30 giugno 2021 con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023:

1. in calce alla pagina o

2. al Documento:

...

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. Ubicazione dell’impianto

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione
dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Art. 6. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Allegato 1 (articolo 3)

Indice
1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
2 Principi generali
3 Elementi costitutivi
4 Elementi pericolosi
5 Serbatoi criogenici di GNL
6 Pompe
7 Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura
8 Sistema di contenimento
9 Barriera di confinamento
10 Torcia fredda
11 Recinzione
12 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio
13 Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici
14 Tubazioni di GNL e GNC
15 Impianto elettrico
16 Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
17 Fognature e caditoie
18 Protezione antincendio
19 Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione
20 Convogliamento dei gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli
21 Apparecchi di distribuzione del GNL
22 Distanze di sicurezza
23 Distanze di protezione
24 Sosta dell’autocisterna
25 Norme di esercizio
26 Rifornimento in modalità self service
27 Stazioni di rifornimento mobili e movibili

...

Vedi Documento completo:

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto Ministero 30 giugno 2021 - Testo consolidato Ed. 1.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
1858 kB 11

Convenzione ILO C22 del 07 giugno 1926

ID 14006 | | Visite: 2031 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C22 del 07 giugno 1926

ID 14006 | 13.07.2021

Convenzione ILO C22 Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926.

Ginevra, 07 giugno 1926

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to seamen's articles of agreement, which is included in the first item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-six the following Convention, which may be cited as the Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. This Convention shall apply to all sea-going vessels registered in the country of any Member ratifying this Convention and to the owners, masters and seamen of such vessels.
2. It shall not apply to:
(a) ships of war,
(b) Government vessels not engaged in trade,
(c) vessels engaged in the coasting trade,
(d) pleasure yachts,
(e) Indian country craft,(f) fishing vessels,

(g) vessels of less than 100 tons gross registered tonnage or 300 cubic metres, nor to vessels engaged in
the home trade below the tonnage limit prescribed by national law for the special regulation of this trade at the date of the passing of this Convention.

Article 2
For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them, viz.:
(a) the term vessel includes any ship or boat of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in maritime navigation;
(b) the term seaman includes every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles. It excludes masters, pilots, cadets and pupils on training ships and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a Government;
(c) the term master includes every person having command and charge of a vessel except pilots;
(d) the term home trade vessel means a vessel engaged in trade between a country and the ports of a neighbouring country within geographical limits determined by the national law.

Article 3
1. Articles of agreement shall be signed both by the shipowner or his representative and by the seaman. Reasonable facilities to examine the articles of agreement before they are signed shall be given to the seaman and also to his adviser.
2. The seaman shall sign the agreement under conditions which shall be prescribed by national law in order to ensure adequate supervision by the competent public authority.
3. The foregoing provisions shall be deemed to have been fulfilled if the competent authority certifies that the provisions of the agreement have been laid before it in writing and have been confirmed both by the shipowner or his representative and by the seaman.
4. National law shall make adequate provision to ensure that the seaman has understood the agreement.
5. The agreement shall not contain anything which is contrary to the provisions of national law or of this Convention.
6. National law shall prescribe such further formalities and safeguards in respect of the completion of the agreement as may be considered necessary for the protection of the interests of the shipowner and of the seaman.

Article 4
1. Adequate measures shall be taken in accordance with national law for ensuring that the agreement shall not contain any stipulation by which the parties purport to contract in advance to depart from the ordinary rules as to jurisdiction over the agreement.
2. This Article shall not be interpreted as excluding a reference to arbitration.

Article 5
1. Every seaman shall be given a document containing a record of his employment on board the vessel. The form of the document, the particulars to be recorded and the manner in which such particulars are to be entered in it shall be determined by national law.
2. The document shall not contain any statement as to the quality of the seaman's work or as to his wages.

Article 6
1. The agreement may be made either for a definite period or for a voyage or, if permitted by national law, for an indefinite period.
2. The agreement shall state clearly the respective rights and obligations of each of the parties.
3. It shall in all cases contain the following particulars:
(1) the surname and other names of the seaman, the date of his birth or his age, and his birthplace;
(2) the place at which and date on which the agreement was completed;
(3) the name of the vessel or vessels on board which the seaman undertakes to serve;
(4) the number of the crew of the vessel, if required by national law;
(5) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
(6) the capacity in which the seaman is to be employed;
(7) if possible, the place and date at which the seaman is required to report on board for service;
(8) the scale of provisions to be supplied to the seaman, unless some alternative system is provided for by national law;
(9) the amount of his wages;
(10) the termination of the agreement and the conditions thereof, that is to say:
(a) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
(b) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire
after arrival before the seaman shall be discharged;
(c) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission; provided that such period shall not be less for the shipowner than for the seaman;
(11) the annual leave with pay granted to the seaman after one year's service with the same shipping company, if such leave is provided for by national law; (12) any other particulars which national law may require.

Article 7
If national law provides that a list of crew shall be carried on board it shall specify that the agreement shall either be recorded in or annexed to the list of crew.

Article 8
In order that the seaman may satisfy himself as to the nature and extent of his rights and obligations, national law shall lay down the measures to be taken to enable clear information to be obtained on board as to the conditions of employment, either by posting the conditions of the agreement in a place easily accessible from the crew's quarters, or by some other appropriate means.

Article 9
1. An agreement for an indefinite period may be terminated by either party in any port where the vessel loads or unloads, provided that the notice specified in the agreement shall have been given, which shall not be less than twenty-four hours.
2. Notice shall be given in writing; national law shall provide such manner of giving notice as is best calculated to preclude any subsequent dispute between the parties on this point.
3. National law shall determine the exceptional circumstances in which notice even when duly given shall not terminate the agreement.

Article 10
An agreement entered into for a voyage, for a definite period, or for an indefinite period shall be duly terminated by:
(a) mutual consent of the parties;
(b) death of the seaman;
(c) loss or total unseaworthiness of the vessel;
(d) any other cause that may be provided in national law or in this Convention.

Article 11
National law shall determine the circumstances in which the owner or master may immediately discharge a seaman.

Article 12
National law shall also determine the circumstances in which the seaman may demand his immediate discharge.

Article 13
1. If a seaman shows to the satisfaction of the shipowner or his agent that he can obtain command of a vessel or an appointment as mate or engineer or to any other post of a higher grade than he actually holds, or that any other circumstance has arisen since his engagement which renders it essential to his interests that he should be permitted to take his discharge, he may claim his discharge, provided that without increased expense to the shipowner and to the satisfaction of the shipowner or his agent he furnishes a competent and reliable man in his place.
2. In such case, the seaman shall be entitled to his wages up to the time of his leaving his employment.

Article 14
1. Whatever the reason for the termination or rescission of the agreement, an entry shall be made in the document issued to the seaman in accordance with Article 5 and in the list of crew showing that he has been discharged, and such entry shall, at the request of either party, be endorsed by the competent public authority.
2. The seaman shall at all times have the right, in addition to the record mentioned in Article 5, to obtain from the master a separate certificate as to the quality of his work or, failing that, a certificate indicating whether he has fully discharged his obligations under the agreement.

Article 15
National law shall provide the measures to ensure compliance with the terms of the present Convention.

Article 16
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 17
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 18
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 19
Subject to the provisions of Article 17, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 into operation not later than 1 January 1928, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 20
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 21
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 22
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 14 gennaio 1929, n. 417
Entrata in vigore: 04 aprile 1928

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C22 del 07 giugno 1926.pdf
ILO 1926
94 kB 0

Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925

ID 13994 | | Visite: 1909 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925

ID 13994 | 12.07.2021

Convenzione ILO C19 Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925.

Ginevra, 19 maggio 1925

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents, the second item in the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to grant to the nationals of any other Member which shall have ratified the Convention, who suffer personal injury due to industrial accidents happening in its territory, or to their dependants, the same treatment in respect of workmen's compensation as it grants to its own nationals.
2. This equality of treatment shall be guaranteed to foreign workers and their dependants without any condition as to residence. With regard to the payments which a Member or its nationals would have to make outside that Member's territory in the application of this principle, the measures to be adopted shall be regulated, if necessary, by special arrangements between the Members concerned.

Article 2
Special agreements may be made between the Members concerned to provide that compensation for industrial accidents happening to workers whilst temporarily or intermittently employed in the territory of one Member on behalf of an undertaking situated in the territory of another Member shall be governed by the laws and regulations of the latter Member.

Article 3
The Members which ratify this Convention and which do not already possess a system, whether by insurance or otherwise, of workmen's compensation for industrial accidents agree to institute such a system within a period of three years from the date of their ratification.

Article 4
The Members which ratify this Convention further undertake to afford each other mutual assistance with a view to facilitating the application of the Convention and the execution of their respective laws and regulations on workmen's compensation and to inform the International Labour Office, which shall inform the other Members concerned, of any modifications in the laws and regulations in force on workmen's compensation.

Article 5
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8
Subject to the provisions of Article 6, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, and 4 into operation not later than 1 January 1927 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 9
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic..

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 dicembre 1927, n. 2795
Entrata in vigore: 08 settembre 1926

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C19 del 19 maggio 1925.pdf
ILO 1925
86 kB 1

Convenzione ILO C15 del 25 ottobre 1921

ID 13981 | | Visite: 1468 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C15 del 25 ottobre 1921

ID 13981 | 11.07.2021

Convenzione ILO C15 Età minima (carbonai e fuochisti navali), 1921.

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the employment of any person under the age of eighteen years as trimmer or stoker, which is included in the eighth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2
Young persons under the age of eighteen years shall not be employed or work on vessels as trimmers or stokers.

Article 3
The provisions of Article 2 shall not apply:
(a) to work done by young persons on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority;
(b) to the employment of young persons on vessels mainly propelled by other means than steam;
(c) to young persons of not less than sixteen years of age, who, if found physically fit after medical examination, may be employed as trimmers or stokers on vessels exclusively engaged in the coastal trade of India and of Japan, subject to regulations made after consultation with the most representative organisations of employers and workers in those countries.

Article 4
When a trimmer or stoker is required in a port where young persons of less than eighteen years of age only are available, such young persons may be employed and in that case it shall be necessary to engage two young persons in place of the trimmer or stoker required. Such young persons shall be at least sixteen years of age.

Article 5
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of eighteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 6
Articles of agreement shall contain a brief summary of the provisions of this Convention.

Article 7
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 9
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10
Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 agosto 1924, n. 580
Entrata in vigore: 12 giugno 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C15 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
284 kB 0

Convenzione ILO C13 del 25 ottobre 1921

ID 13979 | | Visite: 1823 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C13 del 25 ottobre 1921

ID 13979 | 11.07.2021

Convenzione ILO C13 Impiego della biacca e dei sali di piombo, 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the use of white lead in painting, which is the sixth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the White Lead (Painting) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to prohibit, with the exceptions provided for in Article 2, the use of white lead and sulphate of lead and of all products containing these pigments, in the internal painting of buildings, except where the use of white lead or sulphate of lead or products containing these pigments is considered necessary for railway stations or industrial establishments by the competent authority after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.
2. It shall nevertheless be permissible to use white pigments containing a maximum of 2 per cent of lead expressed in terms of metallic lead.

Article 2
1. The provisions of Article 1 shall not apply to artistic painting or fine lining.
2. The Governments shall define the limits of such forms of painting, and shall regulate the use of white lead, sulphate of lead, and all products containing these pigments, for these purposes in conformity with the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention.

Article 3
1. The employment of males under eighteen years of age and of all females shall be prohibited in any painting work of an industrial character involving the use of white lead or sulphate of lead or other products containing these pigments.
2. The competent authorities shall have power, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, to permit the employment of painters' apprentices in the work prohibited by the preceding paragraph, with a view to their education in their trade.

Article 4
The prohibitions prescribed in Articles 1 and 3 shall come into force six years from the date of the closure of the Third Session of the International Labour Conference.

Article 5
Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to regulate the use of white lead, sulphate of lead and of all products containing these pigments, in operations for which their use is not prohibited, on the following principles:

 

(a) White lead, sulphate of lead, or products containing these pigments shall not be used in painting operations except in the form of paste or of paint ready for use;
(b) measures shall be taken in order to prevent danger arising from the application of paint in the form of spray;
(c) measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scraping.

(a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work;
(b) overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period;
(c) suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting material.

(a) Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified, and shall be subsequently verified by a medical man appointed by the competent authority;
(b) the competent authority may require, when necessary, a medical examination of workers.

IV. Instructions with regard to the special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

Article 6
The competent authority shall take such steps as it considers necessary to ensure the observance of the regulations prescribed by virtue of the foregoing Articles, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.

Article 7
Statistics with regard to lead poisoning among working painters shall be obtained:
(a) as to morbidity--by notification and certification of all cases of lead poisoning;
(b) as to mortality--by a method approved by the official statistical authority in each country.

Article 8
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 10
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11
Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C13 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
287 kB 0

Convenzione ILO C12 del 25 ottobre 1921

ID 13975 | | Visite: 1748 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C12 del 25 ottobre 1921

ID 13975 | 09.07.2021

Convenzione ILO C12 Risarcimento degli infortuni sul lavoro (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of agricultural workers against accident, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to extend to all agricultural wage-earners its laws and regulations which provide for the compensation of workers for personal injury by accident arising out of or in the course of their employment.

Article 2
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has
been registered with the International Labour Office.

Article 4
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 5
Subject to the provisions of Article 3, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 6
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 8
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 26 aprile 1930, n. 878
Entrata in vigore: 12 novembre 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C12 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
84 kB 2

Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

ID 13967 | | Visite: 1874 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 17 gennaio 1997 n  58 Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro

Decreto 17 gennaio 1997 n. 58

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

(GU n.61 del 14.03.1997)

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanita' pubblica e veterinaria.

2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita' soggette a controllo.

3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarita' rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualita' degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessita' di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attivita' e collabora con altre figure professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della propria attivita' professionale.

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita' di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e' richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita' professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK

Collegati

L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID - guida per i lavoratori

ID 13952 | | Visite: 2568 | News Sicurezza

Infezione da COVID 19 e sindrome post COVID

L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID – guida per i lavoratori

EU OSHA, 06.07.2021

Ritornare al lavoro dopo la COVID-19 in forma grave o la sindrome post-COVID può essere difficile. Alcuni sintomi possono persistere per molto tempo dopo la diagnosi e le condizioni di salute possono cambiare da un giorno all’altro. Questa guida pratica per i lavoratori in via di guarigione offre aiuto a chi ha già un lavoro e a chi ne cerca uno o è appena stato assunto.

Affronta vari aspetti quali restare in contatto con il datore di lavoro, gestire un rientro graduale e usufruire del sostegno messo a disposizione dai servizi sanitari aziendali.

Per molte persone rientrare al lavoro è un momento importante del processo di guarigione, anche se potrebbe rivelarsi necessario ridurre l’orario e adattare il ritmo di lavoro e le mansioni durante la fase di recupero.

_____

Indice
Collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro
Durante la malattia
Cosa fare se si manifestano i sintomi della COVID-19
Aspetti da discutere con il vostro responsabile se restate in malattia per un tempo più lungo, per esempio a causa della sindrome post-COVID
Il ruolo del responsabile
Il rientro al lavoro
L’incontro per il rientro al lavoro (o il «colloquio» in vista del rientro al lavoro)
Autorizzazione medica prima del rientro al lavoro
Modifiche alle mansioni lavorative
Esempi di modifiche alle mansioni lavorative
Rientro graduale
Altri esempi
Come possono aiutarvi i servizi sanitari aziendali?
Le responsabilità generali del vostro datore di lavoro

...

Fonte: EU OSHA

Collegati

Convenzione ILO C10 del 25 ottobre 1921

ID 13941 | | Visite: 1709 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C10 del 25 ottobre 1921

ID 13941 | 07.07.2021

Convenzione ILO C10 Età minima (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the employment of children in agriculture during compulsory school hours, which is included in the third item of the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
Children under the age of fourteen years may not be employed or work in any public or private agricultural undertaking, or in any branch thereof, save outside the hours fixed for school attendance. If they are employed outside the hours of school attendance, the employment shall not be such as to prejudice their attendance at school.

Article 2
For purposes of practical vocational instruction the periods and the hours of school attendance may be so arranged as to permit the employment of children on light agricultural work and in particular on light work connected with the harvest, provided that such employment shall not reduce the total annual period of school attendance to less than eight months.

Article 3
The provisions of Article 1 shall not apply to work done by children in technical schools, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 5
1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for any member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 6
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 7
Subject to the provisions of Article 5, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, and 3 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 8
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 9
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 10
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 585
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C10 del 25 ottobre 1921.pdf
ILO 1921
85 kB 5

Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920

ID 13939 | | Visite: 1407 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920

ID 13939 | 07.07.2021

Convenzione ILO C8 Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920.

Genova, 09 luglio 1920

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Genova dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, il 15 giugno 1920, avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti il controllo delle condizioni d’assunzione dei marinai, il collocamento e le condizioni di applicazione ai marinai della Convenzione e delle Raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso per quanto concerne la disoccupazione e l’assicurazione contro la disoccupazione (questione elencata quale secondo punto nell’agenda della sessione della Conferenza tenutasi a Genova) e avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale, adotta la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sulla indennità di disoccupazione (naufragio), 1920» e ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Per la presente convenzione il termine «marinai» comprende tutte le persone impiegate a bordo delle navi che effettuano una navigazione marittima.
2. Per la presente convenzione il termine «nave» comprende tutti i battelli, le navi o bastimenti di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettuano una navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Articolo 2
1. In caso di perdita di una nave per naufragio, l’armatore, o colui cui fu delegato di stipulare contratti d’arruolamento, dovrà pagare, a ciascun marinaio che serviva sulla nave, un’indennità per far fronte alla disoccupazione risultante dal naufragio.
2. Quest’indennità sarà pagata per tutti i giorni del periodo di disoccupazione effettiva del marinaio, all’aliquota del salario previsto dal contratto; l’indennità totale pagabile ad ogni marinaio in virtù della presente convenzione potrà, tuttavia, essere limitata a due mesi di salario.

Articolo 3
Queste indennità godranno gli stessi privilegi degli arretrati di salario guadagnati durante il servizio e i marinai le potranno ottenere mediante i metodi validi per ottenere tali arretrati.

Articolo 4
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie e ai suoi protettorati che non si governano in modo indipendente, con le seguenti riserve:
a. che le disposizioni della presente convenzione non risultino inapplicabili a cagione delle condizioni locali;
b. che possano essere introdotte nella convenzione le modificazioni necessarie ad adattarla alle condizioni locali.
2. Ogni Membro deve notificare all’Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non si governano in modo indipendente.

Articolo 5
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Articolo 6
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Articolo 7
La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui detta comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell’ufficio internazionale del lavoro, e sarà vincolante soltanto per i Membri dell’organizzazione la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione.

Articolo 8
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 7, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi entro il 1° luglio 1922 e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

Articolo 9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

Articolo 10
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 590
Entrata in vigore: 16 marzo 1923

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C8 del 09 luglio 1920.pdf
ILO 1920
131 kB 2

Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | | Visite: 1553 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919

ID 13929 | 06.07.2021

Convenzione ILO C6 Lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919.

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato dal Governo degli Stati Uniti d'America a Washington, il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in merito al "lavoro dei bambini: durante la notte", che fa parte del quarto punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno dei giovani (industria), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o installazione telefonica, impresa elettrica, lavori a gas, lavori idrici o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture;
d) trasporto di passeggeri o merci su strada o su rotaia, compresa la movimentazione di merci presso banchine, banchine, moli e magazzini, ma escluso il trasporto a mano.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere impiegati durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, diversa da un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia, salvo quanto di seguito previsto.
2. I giovani di età superiore ai sedici anni possono essere impiegati durante la notte nelle seguenti imprese industriali per lavori che, per la natura del processo, devono essere svolti ininterrottamente giorno e notte:
a) fabbricazione di ferro e acciaio; processi in cui si utilizzano forni a riverbero oa rigenerazione e zincatura di lamiere o fili (eccetto il processo di decapaggio);
b) vetrerie;
c) fabbricazione della carta;
d) fabbricazione di zucchero greggio;
e) lavori di riduzione dell'estrazione dell'oro.

Articolo 3
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nelle miniere di carbone e di lignite il lavoro può essere svolto nell'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino, se l'intervallo è ordinariamente di quindici ore, e comunque non inferiore a tredici ore, separa due periodi di lavoro.
3. Qualora il lavoro notturno nell'industria della panificazione sia vietato a tutti i lavoratori, l'intervallo tra le nove di sera e le quattro del mattino può essere sostituito nell'industria della panificazione con l'intervallo tra le dieci del sera e le cinque del mattino.
4. Nei paesi tropicali in cui il lavoro è sospeso durante le ore centrali della giornata, il periodo notturno può essere inferiore a undici ore se è concesso un riposo compensativo durante il giorno.

Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro notturno dei giovani di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in caso di emergenze non controllabili o prevedibili, che non abbiano carattere periodico e che interferiscano con il normale funzionamento dell'impresa industriale.

Articolo 5
Nell'applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 si applica solo ai giovani di età inferiore a quindici anni e successivamente si applica solo ai giovani di età inferiore a sedici anni.

Articolo 6
Nell'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine "impresa industriale" includerà solo "fabbriche" come definito nell'Indian Factory Act, e l'articolo 2 non si applica ai giovani di sesso maschile di età superiore ai quattordici anni.

Articolo 7
Il divieto di lavoro notturno può essere sospeso dal Governo, per i giovani di età compresa tra i sedici ei diciotto anni, quando in caso di grave emergenza l'interesse pubblico lo richieda.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione integrale o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C6 del 29 ottobre 1919.pdf
ILO 1919
88 kB 2

Convenzione ILO C3 del 28 ottobre 1919

ID 13927 | | Visite: 1817 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C3 del 28 ottobre 1919

ID 13927 | 06.07.2021

Convenzione ILO C3 Protezione della maternità.

Washington, 28 ottobre 1919

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29th day of October 1919, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to "women's employment, before and after childbirth, including the question of maternity benefit", which is part of the third item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts the following Convention, which may be cited as the Maternity Protection Convention, 1919, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes particularly:
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding and the generation, transformation, and transmission of electricity or motive power of any kind;
(c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, water work, or other work of construction, as well as the preparation for or laying the foundation of any such work or structure;
(d) transport of passengers or goods by road, rail, sea, or inland waterway, including the handling of goods at docks, quays, wharves, and warehouses, but excluding transport by hand.
2. For the purpose of this Convention, the term commercial undertaking includes any place where articles are sold or where commerce is carried on.
3. The competent authority in each country shall define the line of division which separates industry and commerce from agriculture.

Article 2
For the purpose of this Convention, the term woman signifies any female person, irrespective of age or nationality, whether married or unmarried, and the term child signifies any child whether legitimate or illegitimate.

Article 3
In any public or private industrial or commercial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, a woman:
(a) shall not be permitted to work during the six weeks following her confinement;
(b) shall have the right to leave her work if she produces a medical certificate stating that her confinement will probably take place within six weeks;
(c) shall, while she is absent from her work in pursuance of paragraphs (a) and (b), be paid benefits sufficient for the full and healthy maintenance of herself and her child, provided either out of public funds or by means of a system of insurance, the exact amount of which shall be determined by the competent authority in each country, and as an additional benefit shall be entitled to free attendance by a doctor or certified midwife; no mistake of the medical adviser in estimating the date of confinement shall preclude a woman from receiving these benefits from the date of the medical certificate up to the date on which the confinement actually takes place;
(d) shall in any case, if she is nursing her child, be allowed half an hour twice a day during her working hours for this purpose.

Article 4
Where a woman is absent from her work in accordance with paragraph (a) or (b) of Article 3 of this Convention, or remains absent from her work for a longer period as a result of illness medically certified to arise out of pregnancy or confinement and rendering her unfit for work, it shall not be lawful, until her absence shall have exceeded a maximum period to be fixed by the competent authority in each country, for her employer to give her notice of dismissal during such absence, nor to give her notice of dismissal at such a time that the notice would expire during such absence.

Article 5
The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing:
(a) except where owing to the local conditions its provisions are inapplicable; or
(b) subject to such modifications as may be necessary to adapt its provisions to local conditions.
2. Each Member shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates, and possessions which are not fully self-governing.

Article 7
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.

Article 8
This Convention shall come into force at the date on which such notification is issued by the Director-General of the International Labour Office, but it shall then be binding only upon those Members which have registered their ratifications with the International Labour Office. Thereafter this Convention will come into force for any other Member at the date on which its ratification is registered with the International Labour Office.

Article 9
Each Member which ratifies this Convention agrees to bring its provisions into operation not later than 1 July 1922, and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 10
A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.


________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: LN 02 agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C3 del 28 ottobre 1919.pdf
ILO 1919
89 kB 2

Convenzione ILO C1 del 28 ottobre 1919

ID 13917 | | Visite: 2162 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C1 del 28 ottobre 1919

ID 13917 | 05.07.2021

Convenzione ILO C1 Limitazione ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro nelle aziende industriali.

Washington, 28 ottobre 1919

La conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.
convocata a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,
dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative "all'applicazione del principio della giornata di otto ore e della settimana di quarantotto ore", questione che costituisce il primo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della conferenza tenuta a Washington, e
dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale,
adotta il progetto di convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai membri dell'organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919.

Articolo 1
Agli effetti della presente convenzione saranno considerate come "aziende industriali" specialmente:
a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;
b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti e demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e della forza motrice in qualsiasi genere;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvie, porti, docks , banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;
d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata o per via d'acqua, marittima o interna, compreso lo scarico delle merci nei docks, quais , depositi o magazzini generali ad eccezione del trasporto a mano.
Le prescrizioni relative al trasporto per mare e per via fluviale interna saranno determinate da una conferenza speciale sul lavoro dei marinai e battelieri.
In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Articolo 2
In tutte le aziende industriali, pubbliche o private, ovvero nelle loro dipendenze di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle nelle quali siano impiegati esclusivamente i membri di una stessa famiglia, la durata del lavoro del personale non potrà eccedere otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana, salvo le eccezioni previste qui appresso:
a) le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle persone che occupano posti di sorveglianza o di direzione ovvero posti di fiducia;
b) allorquando, in forza di legge o di consuetudine oppure di convenzioni fra le organizzazioni degli industriali o degli operai (o, in mancanza di tali organizzazioni, tra rappresentanti degli industriali e degli operai), la durata del lavoro di uno o più giorni della settimana è inferiore ad otto ore, un atto dell'autorità competente, oppure una convenzione tra le organizzazioni o rappresentanti predetti degli interessati, potrà autorizzare di oltrepassare il limite di otto ore negli altri giorni della settimana. In nessun caso, però, in forza delle disposizioni di questo paragrafo, il limite quotidiano di otto ore potrà essere oltrepassato di più di un'ora;
c) allorquando i lavori si effettuano a squadre, la durata del lavoro potrà essere prolungata al di là di otto ore per giorno e di quarantotto ore per settimana, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata su di un periodo di tre settimane o meno, non oltrepassi otto per giorno e quarantotto per settimana.

Articolo 3
Il limite di ore di lavoro previsto all'art. 2 potrà essere oltrepassato in caso di accidente sopravvenuto oppure imminente, ovvero in caso di lavori d'urgenza da effettuarsi al macchinario od all'impianto, oppure in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria ad evitare che venga un intralcio pregiudizievole al funzionamento normale dell'azienda.

Articolo 4
Il limite delle ore di lavoro previsto dall'art. 2 potrà essere oltrepassato nei lavori il cui funzionamento continuo deve per la natura stessa del lavoro, essere assicurato da squadre successive a condizione che le ore di lavoro non eccedano cinquantasei ore per settimana in media. Questa disposizione non avrà nessun effetto sui congedi che possono essere garantiti ai lavoratori dalle leggi nazionali per compensare il loro giorno di riposo ebdomadario.

Articolo 5
Esclusivamente nei casi eccezionali nei quali i limiti fissati nell'art. 2 fossero riconosciuti inapplicabili, mediante convenzioni fra le organizzazioni degli operai e degli industriali, se il governo, al quale esse dovranno essere comunicate, ne trasforma le disposizioni in regolamenti, potrà venir stabilito sulla base di un periodo di tempo più lungo un orario regolante la durata giornaliera di lavoro.
La durata media di lavoro, calcolata sul numero di settimane determinato da detto orario, non potrà in nessun caso eccedere quarantotto ore per settimana.

Articolo 6
Coi regolamenti dell'autorità pubblica saranno stabilite per industrie:
a) le deroghe di carattere permanente che potranno essere ammesse per i lavori preparatorii o complementari che debbono essere necessariamente eseguiti al di fuori del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda, ovvero per alcune categorie di persone, il lavoro delle quali è assolutamente intermittente;
b) le deroghe di carattere temporaneo che potranno essere ammesse per permettere alle aziende industriali di fronteggiare aumenti straordinari di lavoro.
Tali regolamenti debbono essere emanati, sentite le organizzazioni degli industriali e degli operai interessate, qualora esse esistano. Essi determineranno il numero massimo di ore supplementari che possono essere autorizzate in ciascun caso. Il tasso del salario per queste ore supplementari sarà aumentato del 25 per cento almeno rispetto a quello normale.

Articolo 7
Ogni governo comunicherà all'ufficio internazionale del lavoro:
a) un elenco dei lavori classificati come aventi un funzionamento necessariamente interrotto ai sensi dell'art. 4;
b) informazioni complete sulla pratica degli accordi previsti all'art. 5;
c) informazioni complete sulle disposizioni regolamentari adottate in forza dell'art. 6 e sulla loro applicazione.
L'ufficio internazionale del lavoro presenterà ogni anno un rapporto al riguardo alla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 8
Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, ogni industriale dovrà:
a) far conoscere, a mezzo di avvisi, affissi in modo manifesto nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altra maniera approvata dal governo, l'orario secondo cui incomincia e finisce il lavoro ovvero, se il lavoro si compie per squadre, l'orario secondo cui incomincia e finisce il turno di ciascuna squadra. Gli orari saranno determinati in modo da non oltrepassare i limiti previsti dalla presente convenzione e, una volta notificati, non potranno essere modificati che secondo le modalità e la forma di preavviso approvate dal governo;
b) far conoscere, nello stesso modo, i riposi accordati durante la durata del lavoro e considerati come non compresi, nell'orario di lavoro;
c) iscrivere su un registro, in conformità alle modalità prescritte dalla legislazione di ciascun paese, oppure da un regolamento dell'autorità competente, tutte le ore supplementari che si fanno in forza degli articoli 3 e 6 della presente convenzione.
Sarà considerato illegale l'impiegare una persona al di fuori delle ore stabilite in base al paragrafo a), oppure durante gli intervalli stabiliti in base al paragrafo b).

Articolo 9
L'applicazione della presente convenzione al Giappone verrà fatta con le modificazioni ed alle condizioni seguenti:
a) saranno considerate come "aziende industriali", principalmente:
le aziende enumerate al paragrafo a) dell'art. 1;
le aziende enumerate al paragrafo b) dell'art. 1 se esse occupano almeno dieci persone;
le aziende enumerate al paragrafo c) dell'art. 1 a condizione che queste aziende siano comprese nella definizione di "fabbriche", data dall'autorità competente;
le aziende indicate al paragrafo d) dell'art. 1, eccetto il trasporto di persone o di merci per via di terra, lo scarico di merci nei docks, quais, porti e depositi, come pure il trasporto a mano; e, senza alcuna considerazione al numero delle persone impiegate, quelle fra le aziende industriali indicate ai paragrafi b) e c) dell'art. 1 che l'autorità competente dichiarasse molto pericolose oppure implicanti lavoro insalubre;
b) la durata effettiva di lavoro di qualsiasi persona di età non inferiore a quindici anni, impiegata in un'azienda industriale, pubblica o privata, o nelle sue dipendenze, non oltrepasserà mai cinquantasette ore per settimana salvo nell'industria della seta grezza, nella quale la durata massima di lavoro potrà essere di sessanta ore per settimana;
c) la durata effettiva di lavoro non potrà in nessun caso oltrepassare quarantotto ore per settimana, né per i ragazzi di età inferiore ai quindici anni occupati nelle aziende industriali, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, né per le persone, qualsiasi la loro età, occupate nei lavori sotterranei delle miniere;
d) la limitazione delle ore di lavoro potrà essere modificata nelle condizioni previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente convenzione, senza d'altra parte che il rapporto fra la durata dell'orario straordinario e la durata della settimana normale possa essere superiore al rapporto risultante dalle disposizioni di detti articoli;
e) un periodo di riposo ebdomadario di ventiquattro ore consecutive sarà accordato a tutti i lavoratori senza distinzione di categorie;
f) le disposizioni della legislazione industriale del Giappone che limitano l'applicazione della legislazione stessa agli stabilimenti nei quali sono impiegate almeno 15 persone, saranno modificate in modo che questa legislazione si applichi d'ora innanzi alle aziende che impiegano almeno dieci persone;
g) le disposizioni dei paragrafi suindicati del presente articolo entreranno in vigore al più tardi il 1° luglio 1922; eccetto le disposizioni contenute all'art. 4, così come modificato dal paragrafo b) del presente articolo, le quali entreranno in vigore al più tardi al 1° luglio 1923;
h) il limite di quindici anni previsto al paragrafo c) del presente articolo verrà elevato a sedici anni non oltre il 1° luglio 1925.

Articolo 10
Nell'India britannica, il principio della settimana di sessanta ore dovrà essere adottato per tutti i lavoratori occupati in quelle industrie attualmente contemplate dalla legislazione industriale, messa in applicazione dal governo dell'India, come pure nelle miniere e nelle categorie di lavori di strade ferrate che saranno indicate a questo effetto dall'autorità competente. Questa autorità non potrà autorizzare modificazioni al limite sopra indicato se non tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della presente convenzione.
Per quanto si riferisce alle altre disposizioni, la presente convenzione non si applicherà all'India, ma una limitazione più rigorosa delle ore di lavoro dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della conferenza generale.

Articolo 11
Le disposizioni della presente convenzione non si applicheranno né alla Cina, né alla Persia, né al Siam, ma la limitazione della durata di lavoro in questi paesi dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della conferenza generale.

Articolo 12
Per l'applicazione della presente convenzione alla Grecia, la data alla quale le disposizioni di essa entreranno in vigore, in conformità all'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1923, per gli stabilimenti industriali seguenti:
1° fabbriche di solfato di carbonio;
2° fabbriche di acidi;
3° concerie;
4° cartiere;
5° tipografie;
6° segherie;
7° depositi di tabacco e stabilimenti nei quali si prepara il tabacco;
8° lavori allo scoverto nelle miniere;
9° fonderie;
10° fabbriche di calce;
11° tintorie;
12° vetrerie (soffiatori);
13° fabbriche di gaz (fuochisti);
14° carico e scarico di merci;
e non oltre il 1° luglio 1924, per le seguenti aziende industriali:
1° industrie meccaniche: costruzione di macchine, fabbricazione di casseforti, bilance, letti, punte, proiettili da caccia, fonderie di ferro e di bronzo, officine di stagno, officine per stagnatura ( étamage ), fabbriche di apparecchi idraulici;
2° industrie della costruzione: forni per calce, fabbriche di cemento, di stucco, di tegole, di mattoni, di mattonelle; manifattura di creta; cave e segherie di marmo; lavori di scavi e di costruzione;
3° industrie tessili: filature e tessiture di qualsiasi sorta, eccetto le tintorie;
4° industrie dell'alimentazione: mulini, panifici, fabbriche di paste alimentari, fabbriche di vini, di alcool e di bibite, oleifici, birrerie, fabbriche di ghiaccio e di acque gazose, fabbriche di prodotti di confetteria e di cioccolata, fabbriche di salumi e di conserve, mattatoi e beccherie;
5° industrie chimiche: fabbriche di colori sintetici, vetrerie (eccetto i soffiatori), fabbriche di assenza di trementina e di tartaro, fabbriche di ossigeno e di prodotti farmaceutici, fabbriche di olio di lino, fabbriche di glicerina, fabbriche di carburo di calcio, officine a gas (eccetto i fuochisti);
6° industrie del cuoio: fabbriche di calzature, fabbriche di articoli di cuoio;
7° industrie della carta e della tipografia: fabbriche di buste, di registri, di scatole, di sacchi; stabilimento di rilegatura, di litografia e di zincografia;
8° industrie del vestiario: sartorie, laboratori di biancheria, stirerie, fabbriche di coperte da letto, di fiori artificiali, di piume, passamanterie, fabbriche di cappelli e di ombrelli;
9° industrie del legno: opifici da falegname, fabbriche di botti, di carrozze, di mobili, di sedie, di cornici, di spazzole e di scope;
10° industrie elettriche: officine per la produzione dell'energia, opifici per impianti elettrici;
11° trasporti per terra: personale addetto alle ferrovie ed ai trams, fuochisti, cocchieri e carrettieri.

Articolo 13
Per l'applicazione della presente convenzione alla Romania, la data nella quale le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore in conformità dell'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1924.

Articolo 14
Le disposizioni della presente convenzione possono essere sospese in tutti i paesi per ordine del governo, in caso di guerra o in caso di altri avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Articolo 15
Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste nella parte XIII del trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al segretario generale della società delle nazioni per la registrazione.

Articolo 16
Ogni membro dell'organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie o a possedimenti o protettorati che non hanno governo interamente autonomo, sotto le seguenti riserve:
a) che le disposizioni della convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possono essere introdotte nella convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.
Ogni membro dovrà notificare all'ufficio internazionale del lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Articolo 17
Non appena le ratifiche di due membri dell'organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario, il segretario generale della società delle nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 18
La presente convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal segretario generale della società delle nazioni, ma essa vincolerà soltanto i membri, i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il segretario. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretario.

Articolo 19
Ogni membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Articolo 20
Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della società delle nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il segretariato.

Articolo 21
Il consiglio d'amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro presenterà almeno una volta ogni dieci anni, alla conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione, e delibererà sull'opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della revisione o della modificazione della convenzione.

Articolo 22
I testi francesi ed inglesi della presente convenzione faranno entrambi fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1429
Entrata in vigore: 13 giugno 1921

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C1 del 28 ottobre 1919.pdf
ILO 2019
120 kB 6

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 28, 2024 30

Decreto direttoriale 25 luglio 2024 n. 71

Decreto direttoriale 25 luglio 2024 n. 71 ID 22336 | 28.07.2024 Decreto direttoriale 25 luglio 2024 n. 71 - Cancellazione dell’“Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N.” (ora “Ente Bilaterale Intersettoriale e Organismo Paritetico del Territorio Nazionale in sigla E.B.I.TE.N.”)… Leggi tutto
Sentenze cassazione penale
Lug 24, 2024 70

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29105 | 18 Luglio 2024

Cassazione Penale Sez. 3 del 18 Luglio 2024 n. 29105 Individuazione del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29105 Anno 2024Presidente: GALTERIO DONATELLARelatore: LIBERATI GIOVANNIData Udienza: 17/05/2024 [panel]Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 marzo… Leggi tutto
Lug 23, 2024 64

Nota DCPREV. prot. n. 0002094 del 12 febbraio 2018

Nota DCPREV. prot. n. 0002094 del 12 febbraio 2018 ID 22309 | 23.07.2024 Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH_IMP in caso di impianti di controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco Con riferimento al quesito di cui… Leggi tutto
Lug 18, 2024 234

Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024

Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024 / Vigilanza imprese agrituristiche - corretto inquadramento ID 22281 | 18.07.2024 / In allegato Nota INL n. 5486 del 16 luglio 2024 - Oggetto: vigilanza imprese agrituristiche - corretto inquadramento. D’intesa con la Direzione centrale coordinamento giuridico,… Leggi tutto

Più letti Sicurezza