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Piano nazionale tutela e salute ambienti confinati

ID 16928 | | Visite: 1371 | Documenti Sicurezza Enti

Piano nazionale di prevenzione per la tutela e la promozione della salute degli ambienti confinati 

Il presente Rapporto elaborato dalla Commissione Tecnico scientifica per l’elaborazione di proposte di intervento in materia di inquinamento indoor, in seguito denominata “Commissione indoor”, evidenzia l’esistenza in Italia di situazioni di rischio per la salute, riconducibili all’inquinamento degli ambienti confinati, e propone un Piano di azione per la gestione ed il controllo di tali rischi, nel quadro degli obiettivi di salute pubblica individuato dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Nel contesto descritto, la salute umana è elemento essenziale per la valutazione della qualità degli ambienti di vita e di lavoro e criterio di riferimento per uno sviluppo “sostenibile”. Per le attività di prevenzione dei rischi ambientali vengono indicate strategie ed interventi, compatibili con i vincoli economici, sociali e culturali esistenti nel paese. Il Piano prevede, infatti, non solo interventi sugli edifici esistenti e su quelli da costruire, ma anche norme che incidono sul comportamento e lo stile di vita dei cittadini. Le strategie per la realizzazione del Piano vengono promosse a livello governativo e devono seguire, tra loro opportunamente correlati, i due indirizzi strategici della prevenzione primaria: interventi di tipo normativo ed impositivo ed interventi di tipo educativo e persuasivo.

Questi ultimi interventi diventano prevalenti nel caso della IAQ (Indoor Air Quality) e richiedono un adeguato coinvolgimento delle componenti interessate quali: lavoratori (insegnanti, impiegati, ecc.), proprietari e gestori degli stabili, studenti, ingegneri progettisti, architetti, costruttori, ditte interessate alla produzione di materiali da utilizzare negli ambienti interni, aziende costruttrici di impianti di condizionamento, di attrezzature per la casa (fornelli, cucine, stufe, mobili, ecc.), e quelle che sovraintendono alla manutenzione degli stabili. Nel caso della IAQ, l’intimo convincimento di tutti questi “attori” a concorrere, ognuno per la sua parte, alla riduzione dell'inquinamento indoor avrà una efficacia superiore rispetto ad ogni intervento che ponga obblighi e/o divieti di difficile attuazione ed ancora più difficile controllo.

Commissione tecnico-scientifica per l’elaborazione di proposte d’intervento in materia di inquinamento indoor (D.M. 8 Aprile 1998)

Scaffalature: UNI EN 15635:2009 Responsabile “PRSES”

ID 4064 | | Visite: 19069 | Documenti Sicurezza Enti

EN 15635 PRSES

UNI EN 15635:2009  Responsabile scaffalature “PRSES”

ID 4064 | 24.05.2017

Le scaffalature industriali da interni, sulla base di un Parere del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro, prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995, sono state equiparate ad attrezzature di lavoro. Tale parere è stato recepito da tutti i produttori di scaffalature nella redazione dei manuali di montaggio, uso e manutenzione delle scaffalature da loro prodotte (vedi anche Guida alla sicurezza delle scaffalature industriali e dei soppalchi a cura del gruppo di lavoro ACAI “scaffalature metalliche” - aprile 2008).

Persona responsabile della sicurezza dell'attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES):

persona nominata dalla direzione del magazzino con la responsabilità di mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio del magazzino.

Allegato parere del Ministero del Lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995.
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Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/3/95, n. 115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art. 4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro".

Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

1) normativa comunitaria, oppure in mancanza di essa
2) normativa nazione vigente, oppure, in mancanza di essa
3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e soli in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art. 6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art. 6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonchè alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs. 17/3/95 n. 115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art. 3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art. 4).

Vedi Documenti

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche   Quadro normativo e Check list 2023

 

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Min Lavoro 1995
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Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08

ID 1503 | | Visite: 10655 | Legislazione Sicurezza

Crediti formativi medici competenti   Art  38 D Lgs  81 2008

Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08

ID 1503 | 13.06.2022 / Documento completo allegato

Documento sulla formazione ECM dei medici competenti, con modalità di accreditamento MC nel Registro nazionale MLPS e autocertificazione Crediti Formativi triennale (modulo allegato) / normativa.

L'art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 stabilisce al comma 3 ed al comma 4 che:

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti (Download Modulo allegato).

La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della salute: 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Decreto ministeriale 4 marzo 2009

Art. 1.
1. L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio indicato all’art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
...

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Entro il triennio 2011-2013 i Medici Competenti avrebbero dovuto ottenere 150 crediti formativi, di cui il 70% nella disciplina Medicina del Lavoro.

I crediti sarebbero dovuti essere comunicati al Ministero della Salute entro il 31 Marzo 2015, ai fini della registrazione del Medico Competente nel Registro Nazionale.

I Medici Competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti prevista decadono dall'incarico a partire dal 01.01.2014.

I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il possesso dei crediti da parte del Medico Competente prima della nomina.
________

I medici che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L'elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio 4 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009.

Come iscriversi nell'elenco

Attività preliminare: registrazione nella banca dati

- Per accreditarsi come medico competente si dovrà compilare un modulo online.
- Al termine della compilazione si raccomanda di selezionare il pulsante "Salva Dati".
- Il documento salvato andrà stampato, datato, firmato e inviato in formato pdf, corredato da un documento valido di riconoscimento al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Tale procedura è finalizzata esclusivamente all’acquisizione dei dati identificativi del professionista nella banca dati, sulla base del codice fiscale inserito all’atto della registrazione.
- L'accreditamento va effettuato una sola volta: per i medici neospecialisti e per i medici che non abbiano mai effettuato precedentemente l’accreditamento.
- Una volta accreditato, il medico avrà un suo numero di iscrizione identificativo; successivamente ogni eventuale  modifica relativa a residenza, provincia di iscrizione albo, mail di posta certificata, titoli e requisiti, dovrà essere necessariamente comunicata con autocertificazione datata e firmata, in formato pdf, da inviare all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- In base  all'art. 38 d-bis del suddetto Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per i medici appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è prevista la possibilità di iscrizione in elenco, attestando  il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni nelle forze armate di appartenenza.
- Tali medici, possono svolgere le funzioni di medico competente esclusivamente nell’ambito lavorativo delle forze armate.
- Qualora cessino il rapporto con le stesse decadono i titoli di possibilità di esercitare la funzione di medico competente.
- Qualora gli stessi medici vogliano iscriversi nell’elenco dei medici competenti ex art. 38, devono possederne in toto i requisiti previsti.

Permanenza nell’elenco dei medici competenti

- Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i medici, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”  e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale, l’autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del percorso formativo specificando il triennio di riferimento.
- L’autocertificazione dovrà essere munita di data e firma, corredata da un documento valido di riconoscimento ed eventuale estratto degli ECM del Co.Ge.A.P.S., da inviarsi in formato pdf, all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
- Per i neospecialisti il requisito degli ECM andrà comunicato a fine del successivo triennio formativo.
- I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non posseggano il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Riduzioni dell’obbligo formativo standard (obbligo formativo individuale)

E’ possibile usufruire di riduzioni dell’obbligo formativo standard (pari a 150 crediti)  nei seguenti casi:

- in relazione ai crediti ECM maturati nel triennio precedente
- esoneri o esenzioni

In tal caso nell’autocertificazione dovranno essere espressamente riportate:

- le motivazioni circa la riduzione dell’obbligo formativo standard, tra quelle sopra indicate
- il numero ridotto dei crediti conseguiti (obbligo formativo individuale)
- la relativa percentuale ridotta nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

Il termine massimo per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio 2017-2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 “come stabilito con delibera del 10 giugno 2020 della Commissione per la formazione continua ECM”

L’autocertificazione andrà trasmessa al Ministero della salute entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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segue in allegato

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Allegato riservato Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81.2008 Rev. 00 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
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Legge 30 settembre 2004 n. 252

ID 16900 | | Visite: 1385 | Prevenzione Incendi

Legge 30 settembre 2004 n. 252

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU n.240 del 12.10.2004)
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Aggiornamenti all'atto

01/04/2005
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 (in G.U. 01/04/2005, n.75) convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 (in G.U. 31/5/2005, n. 125)

12/07/2006
LEGGE 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12/07/2006, n.160) - Testo consolidato 06.2022

Legge 27 dicembre 1941 n. 1570

ID 16898 | | Visite: 2272 | Prevenzione Incendi

Legge 27 dicembre 1941 n. 1570

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

(GU n.27 del 03.02.1942)
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Aggiornamenti all'atto

08/11/1946
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 271 (in G.U. 08/11/1946, n.254)

25/11/1946
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 326 (in G.U. 25/11/1946, n.268)

10/06/1948
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 630 (in G.U. 10/06/1948, n.133)

29/11/1950
LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913 (in G.U. 29/11/1950, n.274)

22/11/1955
LEGGE 24 ottobre 1955, n. 1077 (in G.U. 22/11/1955, n.269)

05/04/1958
LEGGE 14 marzo 1958, n. 251 (in G.U. 05/04/1958, n.83)

15/06/1961
LEGGE 13 maggio 1961, n. 469 (in G.U. 15/06/1961, n.145)

17/11/1961
LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1169 (in G.U. 17/11/1961, n.285)

24/11/1973
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734 (in G.U. 24/11/1973, n.303)

12/12/1988
LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521 (in G.U. 12/12/1988, n.290)

04/09/2000
LEGGE 10 agosto 2000, n. 246 (in G.U. 04/09/2000, n.206)

05/04/2006
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (in SO n.83, relativo alla G.U. 05/04/2006, n.80)

08/05/2010
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) - Testo consolidato 06.2022

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Legge 10 agosto 2000 n. 246

ID 16885 | | Visite: 1608 | Prevenzione Incendi

Legge 10 agosto 2000 n. 246

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU n.206 del 04-09-2000)
_______

Aggiornamenti all'atto

10/09/2001
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 (in G.U. 10/09/2001, n.210) convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n. 262)

05/04/2006
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (in SO n.83, relativo alla G.U. 05/04/2006, n.80)

14/06/2019
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186)

09/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186)

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228) - Testo consolidato 06.222

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23127 | 14 giugno 2022

ID 16866 | | Visite: 1741 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 14 giugno 2022 n. 23127

Imprudente tentativo di raggiungere la postazione lavorativa passando sotto un tornio in movimento. Nessun comportamento abnorme se il datore viola le norme di sicurezza

Nel caso di specie l'addebito colposo, per come contestato, è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall'inesistenza di forme minime di tutela, per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico. A ciò si aggiunge il non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.

Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, in quanto l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo.

Invero, la condotta della vittima, nella specie, anche a prescindere dall'accertata situazione di gravissima illegalità per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può dirsi abnorme in quanto volta al raggiungimento della propria postazione lavorative tramite l'attraversamento a ciò deputato.

Cassazione Penale Sez. 4 del 14 giugno 2022 n. 23127

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano con la statuizione indicata in epigrafe, avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano il 16 dicembre 2019 ha condannato C.C. in ordine alla fattispecie di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. (commessa il 16 dicembre 2012), pur confermando le statuizioni civili e in particolare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa (con provvisionale di euro 27.000,00).

2. L'imputato, in particolare, all'esito del giudizio di merito è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella sua qualità di datore di lavoro di A.P.. Nel dettaglio, C.C. è stato ritenuto responsabile di aver cagionato lesioni personali colpose con esiti permanenti alla testa in offesa del dipendente A.P. a seguito di «ferita lacero contusa a scalpo del cuoio capelluto, con estesa perdita di sostanza ed asportazione completa del cuoio capelluto». Trattasi di evento verificatosi mentre il dipendente era intento a raggiungere la parte retrostante all'officina passando al di sotto di un tornio in movimento al quale gli si impigliavano i capelli e dal quale, in regione dell'assenza dei necessari dispositivi di protezione, sporgeva un tubo in lavorazione al punto tale da ostruire il regolare passaggio. L'addebito colposo è stato mosso per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico, oltre che per non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.

3. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con i primi due motivi si deducono mancanza e/o carenza nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al punto della sentenza che ha escluso l'interruzione del nesso causale in forza della condotta del lavoratore.

Quest'ultima è invece prospettata dal ricorrente come «abnorme e imprevedibile» in quanto il lavoratore, pur avendo a disposizione altro comodo e vicino passaggio (un corridoio distante pochi metri), avrebbe inteso raggiungere altro luogo dell'officina passando al di sotto del tornio in movimento.

Sotto tale aspetto la motivazione è tacciata anche di travisamento delle prove.

I giudici, tanto di primo grado (pag. 15 della sentenza) quanto d'appello (pag. 4 della sentenza), in ipotesi ritenuta dal ricorrente di «doppia conforme» in merito all'accertamento della responsabilità, avrebbero omesso di considerare, quale elemento decisivo ai fini del giudizio circa la dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, il dato dell'esistenza di altro comodo e vicino passaggio ancorché pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale, conclude la doglianza in esame, pur avendo dato atto che con l'appello la presenza di altro vicino e comodo passaggio fosse stata indicata come essere «la circostanza più importante del processo», travisando al pari del primo giudice il concorde compendio probatorio, non avrebbe considerato l'elemento probatorio e avrebbe ritenuto quale «unico varco agevolmente accessibile dal lavoratore» lo spazio sottostante al tornio in funzione.

Il ricorso, indicandone a pag. 8 le udienze di assunzione e le pagine delle relative trascrizioni, contestualizza il travisamento con rife1·imento alle prove dichiarative acquisite. Si tratterebbe, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'imputato, per le quai vi sarebbe stato oltre al passaggio centrale anche altro passaggio, per una persona, adiacente al muro e dietro le seghe circolari, e delle deposizioni rese in primo grado, anch'esse in parte riportate in virgolettato per esigenze di specificità in termini di «autosufficienza», dei lavoratori Maria A., collega della persona offesa all'epoca dei fatti, e P., intento all'epoca dei fatti nell'utilizzo del tornio in questione. Il ricorrente riporta altresì quanto relazionato in dibattimento dal tecnico M. (esccsso su indicazione della difesa dell'imputato). Quest'ultimo, per quanto trascritto in ricorso, avrebbe testualmente dichiarato: «...Da come mi sono state spiegate le cose, da come erano posizionate le macchine c'era un altro passaggio, passando praticamente vicino al muro. Perché io ho un corridoio centrale con le macchine posizionate a lisca di pesce, con la testa frontale rispetto alle altre. Però dietro le macchina c'era comunque un passaggio fra le macchine e il muro, diciamo. Il muro dell'immobile, dell'officina».

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono la mancanza assoluta e/o la carenza di motivazione della sentenza per aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante, senza motivazione alcuna (al pari del giudice di primo grado), la perizia sollecitata dalla difesa e avente a oggetto la compatibilità delle lesioni con un contatto accidentale tra i capelli della persona offesa e «la barra del tornio lavorata a bassi giri». La doglianza è formulata in relazione alla prospettata omessa considerazione da parte del giudice di merito della relazione tecnica della difesa dell'imputato, agli atti del processo, che evidenzierebbe l'incompatibilità dell'evento lesivo con i fatti denunciati dalla persona offesa. Il ricorrente aggiunge peraltro che i vizi motivazionali di cui innanzi acquisirebbero decisiva pregnanza in considerazione delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla testimone D., della cui considerazione non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata, circa un litigio verificatosi proprio tra la persona offesa e P., il lavoratore impegnato nell'esecuzione di attività lavorativa con il tornio al di sotto del quale, secondo la prospettazione accusatoria e la ricostruzione dei giudici di merito, sarebbe passato A.P..

Con ultimi righi del motivo in esame, infine, il ricorrente critica la condanna al pagamento della provvisionale «pari addirittura al 50% di quanto richiesto dalla parte civile». Si tratterebbe, per la censura, di «richiesta non ancorata ad alcun elemento concreto poiché priva di qualsiasi riscontro medico-legale mancando agli atti anche una consulenza di parte».

3. Ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno concluso per iscritto la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, nel senso dell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e la difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Con i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova, nella parte in cui la Suprema Corte ha escluso nella specie l'interruzione del nesso causale tra condotta del datore di lavoro e evento nonostante la prospettata eccentricità del rischio attivato dal lavoratore con comportamento abnorme. I giudici, di primo grado e d'appello, in ipotesi ritenuta dallo stesso ricorrente di c.d. «doppia conforme» in merito all'accertamento della responsabilità, avrebbero omesso di valutare, quale elemento decisivo ai fini del giudizio circa la dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, il dato dell'esistenza di altro comodo e vicino passaggio ancorché pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale.

2.1. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d. «doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o, come prospettato nella specie, per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).

Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d. «doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando, come prospettato nella specie, entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01).

2.2. Orbene, il motivo, pur ammissibile in quanto correttamente dedotto nei termini innanzi evidenziati, è infondato in quanto l'errore, già come prospettato dal ricorrente, non rende illogica la motivazione, presente (pag. 5) ancorché succinta sul punto, per l'assenza della necessaria forza dimostrativa dell'elemento ignorato (la sussistenza di altro passaggio).

2.3. Rileva dunque nella specie la tematica dell'eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale causa interruttiva del nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.

2.4. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni ere gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex plurimis: Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222-01; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695-01).

Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, si è precisato, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (ex plurimis: Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914-01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01; ma si veda anche Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, RV. 249313-01). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un «rischio eccentrico», è necessario poi che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242-01).

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991-01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721-01). A quanto innanzi è stato però aggiunto, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124/2016, dep. 2017, Gerosa, cit.; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01).

Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante e colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è stata considerata quindi solo quella esorbitante dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto su cui grava la relativa gestione (sul punto, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Viga, Rv. 281748-01).

2.4.1. In quanto rilevante nella specie, è infine necessario precisare che la Suprema Corte ha chiarito che qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-0l).

2.5. Nel caso di specie l'addebito colposo, per come contestato, è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall'inesistenza di forme minime di tutela, per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico. A ciò si aggiunge il non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.

Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, in quanto l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo.

Invero, la condotta di A.P., nella specie, anche a prescindere dall'accertata situazione di gravissima illegalità per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può dirsi abnorme in quanto volta al raggiungimento della propria postazione lavorative tramite l'attraversamento a ciò deputato.

La condotta del lavoratore si è difatti sostanziata solo nell'imprudente tentativo di raggiungere la propria postazione lavorativa che, invece, egli avrebbe dovuto astenersi dal tenere, vista la situazione innanzi descritta, rivolgendosi al datore di lavoro. Per converso, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, A.P. non avrebbe dovuto certo tenere l'altra condotta, contraria alle più elementari norme di sicurezza, consistente nell'utilizzare altro percorso che avrebbe comportato il passaggio tra il muro e la parte retrostante ai macchinari in funzione, come chiarito dallo stesso consulente della difesa dell'imputato le cui dichiarazioni sono trascritte in ricorso.

3. I profili dedotti con il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

3.1. Occorre premettere che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/:2021, Maggio, Rv. 280245-01) .

In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

3.2. Orbene, nella specie la Corte d'appello, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha accertato l'evento lesivo, anche medicalmente accertato in termini di «ferita lacero contusa a scalpo del cuoio capelluto, con estesa perdita di sostanza ed asportazione completa del cuoio capelluto», e l'ha ritenuto compatibile con la ricostruita dinamica innanzi più volte sintetizzata, peraltro confermata anche dalle deposizioni tanto della persona offesa quanto del lavoratore intento all'utilizzo del tornio.

Ne conseguono, dunque, tanto l'irrilevanza, nella specie, di una non disposta perizia quanto l'inammissibilità della censura nella parte in cui mira a sostituire proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, a quelle del giudice al fine di accreditare una ipotesi ricostruttiva meramente ipotetica e congetturale, per la quale le lesioni sarebbero state conseguenza di un litigio tra lavoratori.
Nel tentativo di cui innanzi, peraltro, il ricorrente prospetta un travisamento della prova con riferimento alla deposizione di D. in termini inammissibili sia per difetto di specificità, per la totale mancanza di indicazione dell'elemento dichiarativo oggetto di travisamento, sia per manifesta infondatezza.

Invero, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte territoriale si sono fatti carico della detta ipotesi ricostruttiva, escludendola, con apparato motivazionale esente dalle prospettate censure, in considerazione del complesso delle risultanze probatorie, anche di natura dichiarativa, e evidenziando le ragioni sottese alle originarie false dichiarazioni rese dalla persona offesa e inerenti a una prospettata aggressione subita in altro luogo. Tali false dichiarazioni sono state ritenute aventi la finalità di evitare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato per il quale, all'epoca dei fatti, A.P. prestava attività lavorativa in assenza di regolare e formale assunzione.

3.3. Parimenti inammissibile è il profilo di censura, di cui al terzo motivo di ricorso, inerente alla provvisionale dovendosi dare seguito al consolidato principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 44859, del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01).

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 maggio 2022

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Nota INL prot. n. 1229 del 16 giugno 2022

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Nota prot  n  1229 2022

Nota prot. n. 1229 del 16 giugno 2022 | Modello Unirete -  chiarimenti 

ID 16856 | 16.06.2022 / Nota INL in allegato

Oggetto: D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 - modello Unirete - chiarimenti.

Sono stati formulati alla scrivente Direzione alcuni quesiti in ordine alla comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete, nonché relativamente all’utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 nelle ipotesi in cui operi una rete con soggettività giuridica.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con note prot. n. 3403 del 7 aprile u.s. e n. 5235 dell’8 giugno u.s., si rappresenta quanto segue.

Comunicazione Unirete e lavoratori in distacco

Il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 disciplina, fra l’atro, “le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni nell’ambito di un contratto di rete” (art. 1, comma 2).

Al riguardo, si pone il tema se l’utilizzo della modulistica Unirete operi limitatamente ai soli rapporti di lavoro in regime di codatorialità, oppure interessi anche i lavoratori in semplice distacco nell'ambito di un contratto di rete tra imprese.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate appare ragionevole ritenere che le imprese della rete debbano utilizzare il modello in questione sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.

In tal senso, il modello Unirete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

Una diversa interpretazione, infatti, non spiegherebbe il necessario coinvolgimento della impresa “referente” per comunicare il distacco di un lavoratore dipendente di altra impresa non co-datore, senza contare che nella modulistica allegata al D.M. risulta presente esclusivamente il riferimento ai “co-datori”.

Rete “soggetto”

La “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete. È stato quindi chiesto se rispetto ai dipendenti della stessa, ove vengano occupati presso le imprese retiste, debba effettuarsi la comunicazione attraverso il modello Unirete.

In proposito, si ritiene che la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto sia consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro; ciò in quanto l’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete.

Di conseguenza, non essendovi una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.

In tale ipotesi, come per la rete-contratto, sarà necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini e con le modalità di cui al D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 e secondo le indicazioni operative fornite con la nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022 tenendo altresì conto, per quanto concerne l’individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, dei criteri fissati all’art. 3 del D.M.

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Fonte: INL

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Circolare Inail n. 25 del 14 giugno 2022

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Circolare Inail n  25 del 14 giugno 2022

Circolare Inail n. 25 del 14 giugno 2022

ID 16840 | 14.06.2022 / In allegato Circolare INAIL

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

L’articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, per brevità, “TU n. 1124/1965”) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

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Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 6885 | 14 Febbraio 2017

ID 16836 | | Visite: 2203 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 14 Febbraio 2017 n. 6885

Visita medica ai lavoratori: nessun protocollo sanitario correlato ai rischi specifici della mansione. Responsabilità del medico

Sulla base della normativa di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un'efficace prevenzione che, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate.

Ritenuto in fatto

1. B.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall'esame delle cartelle sanitarie e di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore. Reato accertato in Trapani il data 19.1.2012.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva quattro motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale per manifesta illogicità della motivazione sull'assunto che il Tribunale ha ritenuto che la mancata prescrizione di esami strumentali volti ad accertare la funzionalità degli organi bersaglio (RM ed audiometria), avesse determinato una non conforme valutazione della capacità lavorativa dei due lavoratori e che detta ipotesi avesse comportato la violazione dell'art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, senza considerare che il protocollo sanitario allegato ed adottato dal ricorrente, in uno al datore di lavoro, prevedeva che ogni singolo lavoratore sottoposto a visita fornisse già al Medico competente tutti i dati fondamentali onde valutare la funzionalità degli organi bersaglio, salvo ulteriore approfondimento con eventuali altri accertamenti diagnostici. Nessun elemento nel giudizio è stato fornito in ordine ad un'eventuale e non dimostrata esistenza di una compromissione delle funzioni dei singoli lavoratori né sulla erroneità del giudizio di idoneità alla mansione espressa dal ricorrente o, ancora, in ordine all'efficacia delle misure adottate, con la conferma che l'obiettivo primario della norma, cioè assicurare che il lavoratore venisse assegnato a mansioni che garantissero la tutela delle proprie condizioni di salute, era stato comunque realizzato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per erronea applicazione degli articoli 25 e 41 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che l'articolo 41 n. 4 del decreto sopra richiamato testualmente prescrive che "Le visite mediche di cui al comma 2 (indi sia quelle preventive che quelle periodiche), a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente".
In altri termini, la norma affida all'esperienza ed alla discrezionalità del medico competente la valutazione in ordine ai presidi da adottare (nel nostro caso, prescrivendo l'adozione di presidi di sicurezza: cuffie, caschi, cinture etc.) in favore dell'Integrità del singolo lavoratore e della salute dei lavoratori, affidandola a due parametri: il primo è quello relativo ai presidi medici adottabili per scongiurare il verificarsi del rischio tipizzato in relazione all'attività svolta (desumibili dal protocollo acquisito); il secondo è quello desumibile dall'anamnesi del lavoratore, dalle condizioni fisiche, dall'età ed affidato alla discrezionalità del medico, cosicché il giudizio sulla correttezza o meno delle scelte diagnostiche adottate dal ricorrente non poteva essere basato esclusivamente sulla aderenza o meno da parte del medico a quanto richiesto dall'organismo di vigilanza, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il giudizio di innocenza o colpevolezza sulla valutazione oggettiva del caso concreto, con riferimento alla specifica situazione nella quale il medico si è trovato a dover prendere la decisione della cui correttezza si discute.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per l'erronea applicazione dell'art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 secondo il quale il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle linee guida maggiormente accreditate nel determinare quali possano essere le misure adottabili onde evitare il rischio di esposizione, la discrezionalità del medico non può essere asetticamente ritenuta fonte di responsabilità penale laddove alla mancata prescrizione di un esame strumentale non segua la prova, nel caso in esame mancante, in ordine alla violazione delle regole dell'arte medica.
Nella specie, infatti, la lamentata mancata esplicazione di esami strumentali non ha comportato alcun rischio in capo ai due lavoratori in termini di idoneità alla mansione, risultando, ancora oggi, questi ultimi idonei alla medesima mansione. 
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per la violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 81 del 2008 e dell'articolo 43 del codice penale.
Assume che le linee guida, sulle quali pure il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità, possono assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità penale solo quando vengono indicati gli standard precisi ai quali ogni medico deve ispirare la propria condotta, ma esse non possono assurgere quale parametro per l'accertamento dei profili di responsabilità in considerazione dell'estrema flessibilità dovuta al singolo caso concreto.
L'errata interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, secondo la quale la mancata prescrizione di esami strumentali equivale a connotare un profilo di responsabilità penale in capo al medico, va dunque corretta nella misura in cui sarebbe stato necessario premettere e ritenere che le linee guida o i protocolli non possono acriticamente assurgere a rango di fonti di regole cautelari codificate, secondo il paradigma dell'articolo 43 del codice penale poiché, in tal modo, si arriverebbe all'evidente paradosso di ritenere che l'attività medica sia retta dall'adozione di regole rigorose e predeterminate.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2. I motivi di impugnazione, essendo tra loro intimamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Il Tribunale, a seguito di una complessa istruttoria dibattimentale, è pervenuto, avuto riguardo alla documentazione acquisita e ai chiarimenti offerti dai funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ad affermare la responsabilità penale dell'Imputato sulla base del fatto che non era stato attuato nei confronti di due lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici, cui gli stessi lavoratori risultavano esposti, ed in particolare, MMC (Movimenti Manuali da carico) e rumore, trattandosi di operai edili, circostanze emerse dall'esame delle cartelle cliniche ed all'esito della visita ispettiva effettuata il 19 gennaio 2012. 
Dal testo della sentenza impugnata, si apprende poi che i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.
Con specifico riferimento alle omissioni contestate al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che - per i lavoratori esposti, come nella specie, a determinati rischi professionali trattandosi di operai edili - il "medico competente", che procede alla visita, non può basarsi soltanto sul dato anamnestico, che potrebbe essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore, né può accontentarsi di prescrivere esami clinici, emettendo al contempo un giudizio di piena idoneità, come invece è accaduto nel caso di specie, senza attendere l'esito dell'accertamento dagnostico-strumentale, che, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto fin dalla visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive. E ciò nondimeno, come emerso dal testimoniale, il ricorrente emise il giudizio di idoneità sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante per via delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore, e ciò a dimostrazione di un modus procedendi superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.
3. Sulla base di tali acquisizioni, le doglianze sollevate dal ricorrente non sono fondate perché i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilità non è necessario che dalla violazione dell'obbligo derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario è preordinata ad evitare tali evenienze perché il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez. 3, n. 26539 del 21/05/2008, in motiv.).
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo mentre, quanto alle restanti doglianze (secondo, terzo e quarto motivo) tutte incentrate sulla ritenuta non precettività delle linee guida e dei protocolli in considerazione dell'autonomia professionale del medico e delle scelte di natura tecnica e discrezionale che senza dubbio gli competono, lo stesso ricorrente si mostra avvertito del fatto che, sulla base della normativa di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un'efficace prevenzione che, con accertamento di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate.
Né può ritenersi maturata la prescrizione del reato contestato, sul rilievo che la contravvenzione si consuma al momento della visita medica, perché l'incriminazione ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza all'obbligo di legge che, nel caso in esame, è stato osservato successivamente alla data di accertamento del reato con l'adempimento delle prescrizioni imposte.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/11/2016

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 6885 Anno 2017.pdf
 
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Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON

ID 13857 | | Visite: 6218 | News Sicurezza

Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON  Industrie NORM  2022

Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON (Industrie NORM) | Legge n. 15/2022

ID 13857 | Rev. 2.0 del 14.05.2022 / Documento completo allegato

Proroga al 30 giugno 2022

Con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il termine per i controlli radiometrici delle industrie NORM è prorogato al 30 giugno 2022.

Proroga al 31 dicembre 2021

Con la Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  (GU n.96 del 22.04.2021) che ha disposto anche l'abrogazione del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 (GU n.103 del 30.04.2021) (Proroghe in materia di termini legislativi), con l'Art. 11- undecies modifica (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) il D.Lgs. 101/2020 Art. 22 e proroga le pratiche degli esercenti per l'impiego di materiali contenenti RADON per le attività cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020 al 31 dicembre 2021 (anziché al 27 Agosto 2021).

Settori interessati nella tabella II-1 di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020, cd industrie NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), (vedasi a seguire).

La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 31 Dicembre 2021.

Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica».

Sorveglianza radiometrica / Note

Inoltre per la Sorveglianza radiometrica la proroga al 30 Settembre 2021, è ulteriormente prorogata al 01.03.2022 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 cd Milleproroghe 2022 (GU n.309 del 30.12.2021), successiva proroga al 31.03.2022 dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (GU n.19 del 25.01.2022) di conversione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021). Segue la fine del regime transitorio con il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (GU n. 50 del 01.03.2022).

(Vedi Articolo su Proroga

radon

Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101
...

Sezione III PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI

PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
...

Art. 20. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:

a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Art. 21. Registrazione dati (direttiva 59/2013/ EURATOM, articolo 104)

1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all’allegato II. L’ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell’apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio. 2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 22, comma 8, all’ISIN.

Art. 22. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10- quinques).

1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
...

Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Allegato II

SEZIONE II - PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE

1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1.

Tabella II-1.

Settori industriali

Classi o tipi di pratiche

Centrali elettriche a carbone

manutenzione di caldaie

Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto

Industria dello zircone e dello zirconio

Lavorazione delle sabbie zirconifere produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle
produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico

Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro

Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno;
estrazione di piombo estrazione di rame
estrazione di ferro- niobio da pirocloro; estrazione di alluminio da bauxite; lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione

Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici

produzione di fosforo con processo termico; produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio

Produzione del pigmento TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio

Produzione di cemento

manutenzione di forni per la produzione di clinker

Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas

Produzione di energia geotermica

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto

Produzione di gas e petrolio

estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori

Impianti per la filtrazione delle acque di falda

gestione e manutenzione dell’impianto

Cartiere

manutenzione delle tubazioni

Lavorazioni di taglio e sabbiatura

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi

...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 14.05.2022 Legge 25 febbraio 2022 n. 15 Certifico Srl
1.0 02.01.2022 Legge 17 giugno 2021, n. 87 Certifico Srl
0.0 26.06.2021 --- Certifico Srl

 

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Nota INL prot. n. 1159 del 7 giugno 2022

ID 16803 | | Visite: 3671 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  1159 7 giugno 2022

Nota INL prot. n. 1159 del 7 giugno 2022

ID 16803 | 08.06.2022 / In allegato Nota INL

Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 Provvedimenti di sospensione - Attività non differibili.

È pervenuta a questa Direzione una richiesta di parere concernente l’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14D.Lgs. n. 81/2008 a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Al riguardo, acquisito il parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4916 del 26 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.

A seguito dell’introduzione del “nuovo” provvedimento di sospensione, l’attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva - in forza del comma 4 dell’art. 14 - la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Ciò premesso, la circolare di questo Ispettorato n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull’applicazione sul novellato istituto della sospensione, nel paragrafo “condizioni per l’adozione del provvedimento” ha comunque ribadito - richiamando alcuni passaggi della precedente circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 - indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nelle ipotesi prospettate, si ritiene pertanto che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).

Analogamente è possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive - ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione - la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

È evidente che laddove, medio tempore, stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, dovessero verificarsi le condizioni indicate nel comma 9 dell’art. 14, lo stesso provvedimento potrà essere revocato.

Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

...

Fonte: INL

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Schema DM: Modifiche decreto 26 giugno 1984 reazione al fuoco materiali

ID 16786 | | Visite: 3911 | Prevenzione Incendi

Schema DM Modifiche DM 26 giugno 1984 Classificazione di reazione al fuoco

Schema DM modifiche decreto 26 giugno 1984 / Classificazione di reazione al fuoco materiali 

ID 16786 | Update 26.10.2022

Schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005, concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.”

Update 26.10.2022

Pubblicato nella  n.251 del 26.10.2022, il Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022  - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

__________

Update 06.06.2022

Schema di decreto ministeriale recante “Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005, concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.”

Numero di notifica CE: 2022/390/I 

Data di ricezione: 06/06/2022

Termine dello status quo: 07/09/2022

_________

Il decreto apporta delle modifiche, in tema di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di 13 articoli, e precisamente:

­ art. 1: Modifica l’art. 1 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 2: Modifica l’art. 2 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 3: Modifica l’art. 3 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 4: Modifica l’art. 4 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 5: Modifica l’art. 10 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 6: Modifica l’art. 11 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 7: Modifica dell’allegato A.2.1 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 8: Modifica l’art. 1 del decreto 10 marzo 2005;
­ art. 9: Modifica l’art. 2 del decreto 10 marzo 2005;
­ art. 10: Modifiche al decreto 10 marzo 2005;
­ art. 11: Modifica l’art. 4 del decreto 26 giugno 1984;
­ art. 12: Modifica alla Sezione S1 del decreto 3 agosto 2015;
­ art. 13: Riporta le norme finali.

Si è ravvisata la necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n.305/2011, e la necessità di prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio e di rimodulazione delle categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

...

Fonte: CE

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Allegato riservato Schema DM - Modifiche classificazione di reazione al fuoco materiali .pdf
CE - 06.06.2022
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Decreto 15 marzo 2005

ID 16793 | | Visite: 3047 | Prevenzione Incendi

Decreto 15 marzo 2005 

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. 

(GU n.73 del 30.03.2005)
_______

Modificato da:

Decreto 16 febbraio 2009
_______

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Visite di Controllo Medico (fiscali) / Note

ID 16592 | | Visite: 6059 | Documenti Riservati Sicurezza

Visite di controllo medico

Visite di controllo medico (fiscali) / Note Rev. 0.0 Maggio 2022

ID 16592 | 16.05.2022 / In allegato documento completo

Le presenti note illustrano la disciplina afferente le visite di controllo medico (fiscali) in caso di assenza dal lavoro per malattia del dipendente (privato e pubblico).

...

Fonti normative

- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. (GU n.250 del 12.09.1983)

- D.M. 15 luglio 1986 Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638. (GU n. 170 del 24 luglio 1986)

- D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU  n.302 del 29.12.2017)

Polo unico per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Malattia

In caso di assenza dal lavoro per malattia il dipendente (privato e pubblico) è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni lavorativi e festivi compresi, entro le quali possono essere effettuate, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio da parte dell’Inps, delle visite di controllo medico (VCM) per verificare lo stato della malattia.

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione, tale reperibilità può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l’ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio.

Reperibilità lavoratore durante la malattia o l’infortunio / Fasce orarie

Le fasce di reperibilità sono le seguenti:

lavoratori privati: ore 10-12 e ore 17-19 (D.M. 15 luglio 1986, art. 4);

lavoratori pubblici: ore 9-13 e ore 15-18 (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i prestatori di lavoro la cui assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

- lavoratori privati:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

- - stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;

- dipendenti pubblici:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- - causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Per i lavoratori tossicodipendenti rimane valido l’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, anche presso le Comunità terapeutiche.

INPS - Immagine Assenza per malattia

Visite di Controllo Medico   Immagine 1

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Esclusiva competenza Inail su accertamenti infortunio sul lavoro/malattia professionale

Il Messaggio Inps n. 1399/2018 del 29 marzo dispone l’esclusiva competenza dell’Inail sugli accertamenti medico-legali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale del lavoratore e l’improcedibilità da parte dell’Inps, su richiesta del datore di lavoro, all’effettuazione di qualsiasi visita fiscale.{

Sanzioni

L’assenza ingiustificata del lavoratore alle visite di controllo da parte del medico fiscale sono così sanzionate

- assenza alla prima visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo l’indennità verrà corrisposta in misura intera;
- assenza a una seconda visita medica di controllo (o prima visita ambulatoriale): perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia e del 50% fino a conclusione dell’evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto);
-  assenza a una terza visita medica di controllo: sospensione della prestazione economica di malattia;
- presenza a visita ambulatoriale dopo assenza a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all’ambulatorio, se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita ambulatoriale dopo assenza giustificata a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita medica di controllo, seguita da un’ambulatoriale a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di controllo a cui l’interessato risulti assente ingiustificato: applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

L’applicazione delle sanzioni è esclusa:

- per i periodi di ricovero ospedaliero;
- per i periodi già accertati di precedente visita di controllo, conseguentemente la decorrenza per la sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, deve essere calcolata a partire dal giorno successivo all’ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.

Oltre alla decurtazione dell’indennità di malattia, il dipendente, nei casi di reiterata violazione dell’obbligo di reperibilità domiciliare, senza aver prodotto giustificati motivi, può essere sanzionato disciplinarmente dal datore di lavoro fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.

Giurisprudenza

Cassazione Civile Sez. L del 22 luglio 2019 n. 19668

La causa era stata promossa nei confronti dell’INPS che non aveva erogato per alcuni giorni l’indennità di malattia, ritenendo ingiustificata l’assenza del dipendente alla visita domiciliare di controllo, motivata con l’intento di andare a ritirare i risultati di alcune analisi cliniche e dal dentista. In proposito, la Corte ribadisce il principio che il lavoratore può sottrarsi alla verifica medica solo per serie e comprovate ragioni, come l’indifferibile necessità di recarsi in altro luogo. Conseguente, cassa con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di erogazione dell’indennità, senza accertare la ricorrenza o non dell’indifferibile necessità del dipendente di allontanarsi dall’abitazione durante le fasce orarie di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro del 02 dicembre 2016 n. 24681

Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3226 del 11 febbraio 2008

In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.

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Sicurezza in caso di incendio: chiusure d'ambito / Reazione al fuoco

ID 16913 | | Visite: 2285 | Prevenzione Incendi

Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d ambito  sulla reazione al fuoco

Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d'ambito, sulla reazione al fuoco

ID 16913 | 24.06.2022 / In allegato Atti del seminario

Il 22 giugno la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha organizzato in videoconferenza un seminario per aggiornare le Direzioni regionali e i Comandi dei Vigili del fuoco sullo stato delle norme di prevenzione incendi vigenti in materia di facciate e di prodotti. Nel seminario sono stati illustrati i più importanti elementi di novità su tali prodotti scaturiti dall’attività del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (CCTS) negli ultimi due anni.Dopo l'introduzione del Direttore centrale, l'Arch Sergio Schiaroli ha descritto lo stato della normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza dei sistemi di facciata, approfondendo le questioni attualmente discusse in Europa sul metodo di prova più idoneo a rappresentare le complesse condizioni di incendio che si verificano quando questi sistemi sono soggetti ad un innesco ed alla successiva propagazione della combustione.L'ing Massimo Nazzareno Bonfatti ha poi descritto lo schema di decreto approvato recentemente dal CCTS ed inviato alla Commissione Europea per la procedura di informazione. Tale schema modificherà la normativa nazionale di reazione al fuoco, aggiornandone i metodi di prova.

L’ing Massimo Nazzareno Bonfatti ha poi descritto lo schema di decreto approvato recentemente dal CCTS ed inviato alla Commissione Europea per la procedura di informazione. Tale schema modificherà la normativa nazionale di reazione al fuoco, aggiornandone i metodi di prova.

L’ing. Michele Mazzaro ha infine esposto la complessa attività messe in atto dal corpo nazionale dei vigili del fuoco per aumentare i controlli sui prodotti in circolazione, analizzando in particolare il requisito di sicurezza in caso di incendio. Tale attività di controllo scaturisce dagli indirizzi forniti dalla Commissione Europea, resi necessari dalle elevate elevate percentuali di prodotti non conformi circolanti sul territorio comunitario.

Il seminario si inquadra in una serie di iniziative volte a favorire la più ampia diffusione delle informazioni sulle attività di regolamentazione della sicurezza antincendio, sia per le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che per i professionisti ed i cittadini.

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Fonte: VVF

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SPP Organizzare il Servizio Interno o Esterno

ID 8314 | | Visite: 28448 | Documenti Riservati Sicurezza

Organizzare il SPP

SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) Organizzare il Servizio Interno o Esterno / Update 25 Maggio 2022

ID 8314 | Rev. 2.0 del 25.05.2022 / Documento completo allegato

Documento allegato sull'Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Interno o Esterno, con legislazione, interpelli, giurisprudenza, schema grafico.

Premessa
1. Gli articoli del D.Lgs. 81/2008
2. Schema Organizzazione SPP
3. RSPP e ASPP
4. Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP
5. Obbligo SPP interno Note Art.31 c. 6 lett. c
6. Tavola di concordanza D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020
7. Lauree specialistiche formative
8. Interpelli
9. Giurisprudenza

Update Rev. 2.0 del 25.05.2022

Nella Rev. 2.0 del 25.05.2022, aggiunti: il nuovo Cap. 3 RSPP e ASPP, Tavola di concordanza D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020 (per le attività con obbligo RSPP interno Art. 31 c. 6 lett. c) di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, aggiunto Art. 35 (Riunione periodica), Interpello 2/2017 e Sentenze CP su Responsabilità RSPP.

Update Rev. 1.0 del 03.07.2020

Nella Rev. 1.0 del 03.07.2020, aggiunto capitolo relativo all'Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP in accordo UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e inserita tabella Codici ATECO / Livello di rischio (sintesi).

Excursus

Premessa

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’Art. 31 c.1 del D.lgs. n. 81/2008, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in azienda (fatto salvo lo svolgimento diretto di cui all’Art. 34 D.lgs. n. 81/2008).

L’Organizzazione del SPP è il punto fondamentale sul quale, si baserà tutto il Sistema di Gestione della Sicurezza. Non sono individuate, come palese, modalità di scelta predefinite, ma l’Organizzazione dovrà essere pesata in funzione del tipo e della dimensione dell’azienda e dalle capacità individuali dei soggetti incaricati del SPP sia di ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o di un solo RSPP. La scelta, dovrà, in via prioritaria, ricadere su soggetti interni dell’azienda come ben precisato dal D.lgs. n. 81/2008.

La Responsabilità dell’Organizzazione è del Datore di Lavoro, ma il supporto di una Consulenza di esperti, anche in questa fase, risulta importante.

Il documento che segue illustra la legislazione, gli interpelli, e la giurisprudenza sull’Organizzazione di un SPP interno o esterno, nei casi o meno previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Si illustra la norma in merito con uno schema grafico.
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Sul tema degli RSPP interni ed esterni l’Italia è stata sottoposta, nel 2013, dalla Commissione Europea, ad una procedura d’infrazione; la procedura richiamava il nostro Paese ad un più corretto recepimento delle direttive europee circa l’ordine di preferenza nella scelta fra servizio interno ed esterno.

La procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013, è stata avviata per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

La contestazione riguardava la designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione: il Testo Unico di Sicurezza (all'art. 31) permetteva al Datore di lavoro di optare per addetti e responsabili dei servizi interni o esterni.

Invece, la normativa europea prescrive (comma 3 articolo 7 della direttiva 89/391/CEE), che "Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento".

Quindi, mentre il Testo Unico (prima della modifica per la risoluzione della Procedura), lasciava libertà al datore di lavoro, di indicare collaboratori esterni, la normativa europea richiede che prima venga ricercata (in via prioritaria) una professionalità interna all'azienda e, solo se questa non è reperibile, diventa possibile cercarla esternamente all'azienda.

Procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013 Vedi

Differentemente dalla normativa italiana, la direttiva 89/391/CEE indica invece un ordine di priorità: 

una figura esterna all’azienda potrà essere ricercata solo se non è presente una professionalità adeguata interna.

La Procedura 2013/4117 è stata risolta poi attraverso le novità introdotte dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e le modifiche all’art. 31 del D.lgs. n. 81/2008: ora il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Convertito con modificazioni nella Legge n. 98/2013 (GU n.194 del 20-8-2013 - S.O. n. 63))

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (G.U. 21 giugno 2013, n. 69 - S.O. n. 50)

Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la seguente «prioritariamente»;

 

SPP Priorita
Fig. 1 - Priorità scelta SPP

1. Gli Articoli del D.Lgs. n. 81/2008

Titolo I PRINCIPI COMUNI
...
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
...
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31.  
Servizio di prevenzione e protezione (1)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. (2)

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; (Vedi tavola conversione D.Lgs. 101/2020 / ndr)
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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(1) Interpello 13 dicembre 2017, n. 2 - Risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (3)

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. (1)
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (2)

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
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(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dispone all'art. 32, c. 1, lett. c), l'inserimento del comma 5 bis.

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. [abrogato] (1);
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. (3)
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (2) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
_______

(1) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(2) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 2 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(3) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR)
...
Art. 35 
Riunione periodica
...

2. Schema Organizzazione SPP

Scmesa organizzazione SPP
Fig. 2 - Schema Organizzazione SPP

SPP 1 Art. 31 
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

SPP 2 Art. 31
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
...

3. RSPP e ASPP
...

NB

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno,a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, quando sia C nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno (Interpello 24/2014).

RSPP interno

Fig. 3  - RSPP interno

4. Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP


Impegno stimato SPP

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5. Obbligo SPP interno Note Art.31 c. 6 lett. c

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
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Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l’utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; 
...
Art. 28. Impiego di categoria A

1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA (comma 1 modificato dal decreto legislativo 241/2000). 
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7. Lauree specialistiche formative

Art. 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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Esonero dalla frequenza ai corsi di formazione Art. 32 c 2 (RSPP/ASPP)

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007
(GU n. 155 del 6 luglio 2007, SO n. 153)

Laurea L7, L8, L9, L17, L23,

Laurea magistrale LM26 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000
(GU n. n. 245 del 19 ottobre 2000 SO n. 170)

Classi 8, 9, 10, 4,

Altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente

 

8. Interpelli

 

1/2012

Data

15 novembre 2012

Soggetto

 CNAPPC 

Oggetto

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Premessa

Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “Questioni sull’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.”
Più in particolare l’istante chiede di conoscere “... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.”
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”; mentre ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: ‘‘Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 

Risposta

L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile. 

Firma

Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

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9. Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30883 Anno 2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43271 Anno 2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34373 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2406 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16713 Anno 2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34311 Anno 2018
...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 25.05.2022 Aggiornamento normativo
Nuovo Cap. 3 RSPP e ASPP

Inserito Art. 35 Riunione periodica
Tavola di concordanza
D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020 (d’interesse)
Interpello 2/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2406 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34311 Anno 2018
Certifico Srl
1.0 03.07.2020 UNI PdR 87/2000 Certifico Srl
0.0 05.05.2019 --- Certifico Srl

Collegati

Civa: nuovi servizi del settore apparecchi a pressione dal 1° luglio 2022

ID 16907 | | Visite: 2346 | News Sicurezza

CIVA nuovi settori apparecchi a pressione

Civa: nuovi servizi del settore apparecchi a pressione dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 sono attivi i nuovi servizi online per la richiesta di prestazioni del settore apparecchi a pressione, attraverso il sistema informatico Civa.

Dal 1° luglio 2022 saranno accessibili online sul portale dell’Istituto i nuovi servizi del settore apparecchi a pressione, che consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulenti per le attrezzature e impianti, installatori, etc.) di richiedere all’Inail prestazioni di tarature valvole, scorrimento viscoso, omologazione attrezzature con parti elettriche attive, approvazione generatori modulari, prova manichette GPL, revisione recipienti di trasporto gas (vecchio parco).

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Fonte: INAIL

Collegati

Legge 13 maggio 1961 n. 469

ID 16899 | | Visite: 1595 | Prevenzione Incendi

Legge 13 maggio 1961 n. 469

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU n.145 del 15.06.1961 - SO)
_________

Aggiornamenti all'atto

25/07/1962
LEGGE 26 giugno 1962, n. 884 (in G.U. 25/07/1962, n.186)

16/12/1970
LEGGE 8 dicembre 1970, n. 996 (in G.U. 16/12/1970, n.317)

24/11/1973
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734 (in G.U. 24/11/1973, n.303)

31/12/1973
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 850 (in G.U. 31/12/1973, n.334)

23/08/1978
LEGGE 5 agosto 1978, n. 472 (in G.U. 23/08/1978, n.234)

22/01/1979
LEGGE 11 gennaio 1979, n. 14 (in G.U. 22/01/1979, n.21)

12/12/1988
LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521 (in G.U. 12/12/1988, n.290)

04/09/2000
LEGGE 10 agosto 2000, n. 246 (in G.U. 04/09/2000, n.206)

05/04/2006
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (in SO n.83, relativo alla G.U. 05/04/2006, n.80) - Testo consolidato 06.2022

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Protocollo d'intesa ANAC-Sindacati: Codice appalti e sicurezza lavoro

ID 16896 | | Visite: 1026 | Documenti Sicurezza Enti

Protocollo di intesa ANAC    Cgil Cisl Uil del 16 giugno 2022

Protocollo d'intesa ANAC-Sindacati: Codice appalti e sicurezza lavoro 

ID 16896 | 20.06.2022 / Protocollo allegato

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall’attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

L’Autorità si impegna a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all’adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 3 (Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche. Le Parti potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Al fine dello svolgimento delle attività previste dall’articolo 2, l’Autorità potrà coinvolgere le Organizzazioni Sindacali attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici e altre forme di collaborazione. I gruppi di lavori di cui sopra potranno essere coinvolti nella predisposizione di linee guida, bandi tipo e contratti tipo, con particolare riferimento:

a) all’individuazione della documentazione necessaria sia in fase di aggiudicazione che ai fini della autorizzazione anche in fase esecutiva, della verifica delle condizioni di parità di trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo CCNL ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 in caso di ricorso a subappalti;
b) all’integrazione delle verifiche del DURC contributivo e di congruità di cui all’art. 105, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e all’art. 8, comma 10-bis, della L. 120/2020, anche ai sensi e per gli effetti dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di registrazione in tempo reale della stessa;
c) all’individuazione di specifiche clausole finalizzate alla tutela dei trattamenti economici e normativi e della salute e sicurezza, anche nell’ambito di eventuali “contratti tipo" che saranno adottati ai sensi dell’art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici, ciò anche ai fini della corretta verifica, in capo alle stazioni appaltanti, per l’autorizzazione di cui all’art. 105 comma 4, delle condizioni di cui al comma 14 del medesimo articolo, nonché per i riflessi e gli effetti di cui all’articolo 80, commi 4 e 5.

L’Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCP con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l’INPS, e l’INAIL, al fine di promuovere l’utilizzo della BDNCP nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.
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ANAC
CGIL
CISL
UIL

segue in allegato

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Trasportatori a rulli: Sicurezza / Note

ID 13669 | | Visite: 9289 | Documenti Riservati Sicurezza

Trasportatori a rulli   Sicurezza

Trasportatori a rulli: Sicurezza / Note

ID 13669 | 30.05.2021 / Documento completo allegato

In allegato documento sui rischi e relative misure dei trasportatori a rulli (rulliere), prendendo a riferimento quanto riportato dalla norma (di tipo B) UNI EN ISO 19085-1:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (Cap. 5.10), replicabile a rulliere di altre tipologie di macchine.

I trasportatori a rulli possono presentare rischi di:

- schiacciamento o cesoiamento
- impigliamento nei punti d’imbocco
- trascinamento nelle parti rotanti dell’impianto

Rischio presenti nello spazio tra rulli

Rischi di impigliamento / trascinamento si presentano se tra rulli trainati sono presenti zone aperte e non sono progettati nel rispetto di dimensioni e presenza di protezioni adeguate (esaminare anche il rischio tra rulli trainati e rulli folli).
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Trasportatori a rulli   Sicurezza 03

Fig. 1 - Esempio trasportatore a rulli
...

Si prende a riferimento, per trasportatori a rulli, la Norma UNI EN ISO 19085-1:2021 che tratta i Requisiti di sicurezza comuni per macchine per la lavorazione del legno, ma estensibile anche ad altre tipologie di trasportatori a rulli per altre macchine.

UNI EN ISO 19085-1:2021

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per ridurre i rischi derivanti durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione, il trasporto, il montaggio, lo smantellamento, la disattivazione e la demolizione, relativi alle macchine per la lavorazione del legno in grado di utilizzare la produzione continua. Tali requisiti e misure di sicurezza sono quelli comuni alla maggior parte delle macchine, quando sono utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante; è stato considerato anche un utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile.

5.10 Supporti e guide del pezzo da lavorare

Devono essere forniti mezzi per supportare e guidare il pezzo durante la lavorazione, ad es. tavole, carrelli, rulli di alimentazione, dispositivi di bloccaggio pezzo, dispositivi di pressione, recinzioni.

Ovunque vengano utilizzati trasportatori a rulli e vi siano rischi di taglio / schiacciamento tra un pezzo in lavorazione alimentato automaticamente e i rulli (ad esempio all'estremità di uscita della macchina), gli spazi tra i rulli devono essere chiusi da piastre di riempimento. Gli spazi tra i rulli e le piastre di riempimento e tra il primo rullo e l'estremità della macchina devono essere di 4 mm (vedi Figura 3).

La piastra di riempimento tra i rulli deve avere una profondità massima al di sotto della parte superiore dei rulli di 8 mm (vedi Figura 3)

Trasportatori a rulli   Sicurezza 01

Figura 3 - Protezioni degli spazi tra i rulli con tavole di riempimento
...

In via eccezionale, le piastre di riempimento non sono richieste per rulliere con larghezza non superiore a 25 mm, diametro rullo non superiore a 30 mm e distanza tra due rulli folli consecutivi di massimo 6 mm, che sono noti come supporti profilo. (vedere la Figura 4).

(!) La chiusura tra gli spazi dei rulli oltre a prevenire il rischio di trascinamento tra i rulli, può essere una protezione da catene/cinghie di trasporto/altro sottostanti i rulli (dispositivi di movimentazione delle parti rotanti dell’impianto).

Nel caso sia possibile l’accesso al trasportatore a rulli.

Trasportatori a rulli   Sicurezza 02

Figura 4 -  Progettazione supporti profilo

...
segue in allegato

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Cognitive Computing e linguaggio naturale per l’analisi dell’evoluzione dei Bandi Isi 2014-2018

ID 16857 | | Visite: 1212 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Cognitive computing   INAIL 2022

Cognitive Computing e linguaggio naturale per l’analisi dell’evoluzione dei Bandi Isi 2014-2018

INAIL 2022

Attraverso il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, lo studio analizza i dati contenuti nella documentazione inviata dalle aziende che hanno beneficiato dei finanziamenti Inail per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando i volumi di amianto rimossi e la riduzione del rischio vibrazioni mediante l’introduzione di macchine moderne in sostituzione di quelle ormai obsolete.

Gli Avvisi pubblici a favore delle imprese che investono in sicurezza (nel seguito denominati anche Bandi ISI) costituiscono una interessante opportunità per avviare azioni di prevenzione volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Bandi ISI consentono di raccogliere grandi quantità di informazioni sulle imprese che annualmente accedono ai contributi a scopo prevenzionale messi a disposizione dall’Istituto e sui progetti ammessi a finanziamento; tuttavia esiste una gran quantità di dati che non sono immediatamente evincibili da una lettura standardizzata dei campi presenti nella procedura informatica ISI Back Office utilizzata per l’istruttoria dei progetti.

Ogni domanda di finanziamento presentata dalle imprese collocatesi in posizione utile nell’elenco cronologico a seguito del click day, corredata dalla relativa documentazione, è sottoposta a una duplice verifica di congruità: tecnica e amministrativa. Tale duplice verifica viene a sua volta effettuata in due momenti successivi: nella fase di verifica, quando l’impresa richiede il finanziamento, e nella fase di rendicontazione, quando il progetto è stato ultimato e l’impresa deve dimostrarne la realizzazione conforme rispetto a quanto approvato dall’Istituto. In entrambi i momenti viene effettuata un’attenta valutazione della corrispondenza tra quanto richiesto e i requisiti fissati dal bando e dagli allegati tecnici di riferimento Le verifiche tecniche assicurano il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza legato alla realizzazione del progetto.

Il progetto ha riguardato la verifica della possibilità di effettuare un approccio innovativo allo studio dei progetti ISI, codificando informazioni e dati non codificati e non standardizzati, contenuti nella grande mole di documentazione cartacea prodotta dalle aziende nelle diverse fasi di finanziamento del progetto.

L’estrazione di tali dati, definiti “non strutturati”, è stato effettuato con applicativi complessi, basati sull’intelligenza artificiale, ma alimentati e guidati con istruzioni semplici quali quelle riconducibili al linguaggio naturale.

La conoscenza delle informazioni che ne deriva diventa di fondamentale ausilio sia per la messa a punto dei criteri tecnici da implementare nei bandi successivi, sia per l’analisi dell’efficacia prevenzionale dei progetti finanziati.

...

Introduzione
2. Architettura del dato di riferimento
3. approccio e tecnologie utilizzate
3.1 Datacap
3.2 Watson
4. Bandi ISI
4.1 Progetti di bonifica amianto
4.2 Progetti di riduzione del rischio da vibrazioni
5. Conclusioni

Fonte: INAIL

Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali

ID 16841 | | Visite: 2175 | Documenti Sicurezza Enti

Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali

Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali

ID 16841 | 14.06.2022 / In allegato Documento ANCE e CNI

Il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08”. Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito TU sicurezza). Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno 2022, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati. Pertanto, al fine di supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali, a seguito di numerosi quesiti pervenuti sul tema, ANCE e CNI, nell’ambito di un protocollo d’intesa rinnovato nel gennaio 2021, hanno condiviso il presente documento recante alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento.

...

Fonte: CNI / Circ. CNI n.904/XIX Sess./2022 

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Sospensione attività per gravi e reiterate violazioni: Norme e Note

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Provvedimento sospensione attivit  imprenditoriale   3 0 2022

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale: la norma e le note di precisazioni 2022

ID 6114 | Rev. 3.0 dell'08 giugno 2022 / In allegato documento completo

In allegato Documento e Circolari/Note/altro la norma e le note di precisazioni MLPS/INL/INPS inerenti il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e iterate violazioni sicurezza.

Rev. 3.0 dell’8 giugno 2022

Nota INL prot. n. 1159 del 7 giugno 2022 - Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 Provvedimenti di sospensione - Attività non differibili.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito/ Legge 17 dicembre 2021 n. 215) ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Gli elementi di maggior criticità sono stati commentati nelle circolari INL:

- Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 - D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni
- Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - D.L. n. 146/2021 - Allegato I del D.lgs. n. 81/2008, Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 - D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni
Nota INL prot. n. 1159 del 7 giugno 2022 - Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 Provvedimenti di sospensione - Attività non differibili. (Rev. 3.0 dell'08.06.2022)

Schema 1 - Nuovo articolo 14 TUS

Schema 1   Nuovo articolo 14 TUS

Art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

(1)(2)

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute (3) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (9), nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. (4) (5)

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (3). Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3). A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero (3) infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione. (3)

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo (3) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano (9) le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati (3) fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 (3) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d) , del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia (3).

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Note

(1) Articolo completamente sostituito dall'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (GU n.252 del 21.10.2021)

(2) Circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021 - Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni.

(3) Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)

(4) Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29 - Art. 13, decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 conv. da Legge 17 dicembre 2021 n. 215 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

(5) Nota INL 27 gennaio n. 109 - Obbligo comunicazione INL lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti

[...] Segue in allegato

____________

Update: 10.05.2018

La sospensione dell'attività imprenditoriale è prevista dal legislatore nel D.Lgs. 81/2008 all'Art. 14 in 2 casi:

1. Per il contrasto del lavoro irregolare:
"riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro";

2. Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:
"in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro indicate il allegato I al D.Lgs. 81/2008" (in attesa di apposito Decreto da adottare da parte del MPLS che individui le violazioni gravi e reiterate)

Per quanto riguarda il punto 2, nel caso di riscontro sia:

- della presenza di gravi violazioni
che
- della reiterazione

in materia di sicurezza sul lavoro, gli organi di vigilanza possano adottare il provvedimento di sospensione delle attività
 imprenditoriali....

D.Lgs. 81/2008
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Violazioni previste per la sospensione attività

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando:

1. riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
2. in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. 

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. 

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6..

5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
...

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.



Confisca amministrativa della cosa oggetto di violazioni gravi e reiterate

Il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (art. 9), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti."

Appendice prassi

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Circolare 10 novembre 2009, n. 33 

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. 106/2009

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota 9 gennaio 2012, n. 337 
Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 28 aprile 2015, n. 7127
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del Dlgs. n. 81/2008 - Decisione della DIL Milano, prot. n. 1701 del 2.03.2015, di accoglimento del ricorso ex art. 14, comma 9 D.lgs. il 81/2008.

INPS, Messaggio 19 luglio 2017, n. 3016
Ispettorato Nazionale del Lavoro  Nota prot. n. 5546/2017 e FAQ in materia di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

INL, nota 11 luglio 2017, prot. n. 6210
FAQ in materia di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

INL, Nota 20 giugno 2017, n. 5546
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale - attività formativa

Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019
Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni.

N.B.: Per esigenze di reperibilità e lettura alcune note/circolari sono riportati non nel formato ufficiale

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT - Rev. 3.0 2022
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 08.06.2022 Nota INL prot. n. 1159 del 7 giugno 2022  Certifico Srl
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- Circolare n. 3 del 9 novembre 2021
- Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021
Certifico Srl
1.0 11.03.2020 - Aggiornamenti normativi
Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019
Certifico Srl
0.0 10.05.2018 --- Certifico Srl

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"Sicuri, insieme, si deve"

ID 16804 | | Visite: 886 | News Sicurezza

Sicuri insieme si deve

"Sicuri, insieme, si deve"

ID 16804 | 08.06.2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro, lancia una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro.

Di fronte al fenomeno degli incidenti sul lavoro, il Ministero ritiene essenziale lanciare un appello collettivo al fine di accrescere e incoraggiare un senso diffuso di responsabilità.

La campagna, infatti, ribadisce che solo l'impegno e l'attenzione di tutti possono cambiare davvero gli eventi e nasce per dare un segno della presenza istituzionale rispetto ai tragici incidenti sul lavoro che caratterizzano la cronaca.

Obiettivi

L'iniziativa di comunicazione persegue i seguenti obiettivi: evidenziare il rinnovato impegno delle Istituzioni per fronteggiare l'emergenza; segnalare le misure introdotte per arginare l'emergenza: rafforzamento del sistema di vigilanza e delle sanzioni, interventi di formazione per lavoratori e imprese; evidenziare che per superare la drammatica situazione attuale è necessario l'impegno congiunto di tutti; evidenziare l'importanza della prevenzione e accrescere il senso di responsabilità di ognuno.

Target

Il messaggio si rivolge principalmente a lavoratori e datori di lavoro ma coinvolge fortemente anche opinione pubblica, parti sociali, stakeholders.

Contenuto

La campagna, attraverso la proposta creativa, evidenza la necessità di "dire basta" con forza al fenomeno degli incidenti sul lavoro e sottolinea come la sicurezza sul lavoro sia un obiettivo comune.

Strumenti e mezzi

La campagna è in programmazione sulle reti Rai, radiofoniche e televisive, a partire dal 7 giugno 2022.

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Fonte: MLPS

Documento CIIP sulla formazione SSL - 2022

ID 16790 | | Visite: 4438 | Documenti Sicurezza

Proposte CIIP  01 06 2022

Documento CIIP sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ID 16790 | 06.06.2022 / In allegato Documento Proposte CIIP 01.06.2022

Testo Unico Accordo Stato Regioni: 

Sulla base di queste premesse e con riferimento alla modifica dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla legge 215/21 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), il gruppo FORMAZIONE di CIIP si è confrontato sull’ipotesi di definizione di un unico Accordo Stato Regioni per la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Accordo atteso entro il 30 giugno 2022

D.Lgs. 81/2008

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
...

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. (Periodo aggiunto dal D.L n. 146/2021 / convertito L. n. 215/2021 / ndr)

________

Il quadro normativo previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni appare complessivamente troppo intricato ed eterogeneo e necessita tuttora di interventi significativi di razionalizzazione e di semplificazione.

Il primo aspetto da considerare riguarda la necessità di evitare una divisione concettuale e temporale tra la formazione al lavoro e quella sulla sicurezza. È necessario un passaggio ad una formazione integrata che formi al lavoro sicuro e in salute.

In prospettiva, per i nuovi ingressi nel mondo del lavoro, sarebbe fondamentale che la formazione al lavoro sano e sicuro non fosse un “dopo” staccato dalla formazione al lavoro: risolvere questa “storica” crasi temporale aiuterebbe certamente a non considerare i temi della salute e sicurezza sul lavoro quasi un’opzione separata, “meno importante” rispetto all’acquisizione di competenze e professionalità nel proprio lavoro.

Negli ultimi 20 anni il mondo del lavoro è mutato profondamente, venendo sempre più caratterizzato da molteplicità di rapporti, da instabilità e varietà delle mansioni e da un progressivo stravolgimento del concetto di “sede e luogo di lavoro” oltre che di lavoro “collettivo”, e questo - di per sé - richiede un adeguamento delle modalità di formazione e dei percorsi formativi, con necessità di una ben maggiore flessibilità.

La formazione deve quindi sempre considerare il contesto dove opera il lavoratore e deve essere finalizzata a creare conoscenze e competenze a partire dai fabbisogni individuali oltre che collettivi.

Inoltre, un processo educativo efficace non può prescindere dall’acquisizione di una vera cultura della salute e della sicurezza che consenta di sviluppare una sensibilizzazione tale da determinare comportamenti virtuosi e coerenti.

È indispensabile, pertanto, il coinvolgimento del sistema dell’istruzione.

Per quanto riguarda i percorsi formativi specifici per i professionisti (RSPP, Medici del lavoro, operatori della prevenzione, consulenti) e per le altre figure della prevenzione aziendale (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS) sono necessari in prima istanza interventi sui programmi dei corsi di laurea o di specializzazione, per fornire conoscenze e competenze più aderenti al mondo del lavoro attuale.

Al contempo è indispensabile una qualificazione degli enti formatori per garantire un adeguato livello della formazione specifica.

Un ruolo determinante negli insuccessi e nelle distorsioni del sistema della formazione delineato è determinato anche dalle difficoltà e dalle carenze del sistema dei controlli.

In aggiunta alle carenze del sistema dei controlli, va anche segnalata l’assenza diffusa di un sistema di verifiche ex post dell’efficacia della formazione e dell’addestramento impartiti ai destinatari della funzione formativa, in primis evidentemente i lavoratori, ma non certo solo essi. Tale carenza risulta decisiva per l’incapacità complessivamente mostrata dal sistema della formazione di auto correggersi eliminando strozzature ed inefficienze.

Per questi motivi diventa inderogabile intervenire definendo competenze (Piano Nazionale dei Controlli) e individuando strumenti adeguati per i controlli nei confronti degli enti erogatori di formazione, soprattutto in merito all’efficacia della formazione.

Tra le necessità di fondo, peraltro avanzate da tutti i soggetti istituzionali e non, c’è quella di operare una semplificazione dei percorsi formativi per evitare sovrapposizioni e ridondanze. Citiamo in proposito, a titolo esemplificativo: il riconoscimento dei crediti, della formazione scolastica, la riduzione delle ore per rischio basso e la riduzione dell’esternalizzazione.

TESTO UNICO ACCORDO STATO REGIONI

Sulla base di queste premesse e con riferimento alla modifica dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla  legge 215/21 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), il gruppo FORMAZIONE di CIIP si è confrontato sull’ipotesi di definizione di un unico Accordo Stato Regioni per la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’ipotesi di lavoro si è pensato a un documento che contenga gli elementi organizzativi fondamentali unici e validi per tutti i percorsi formativi e a una serie di allegati con i contenuti e le modalità specifiche per la formazione delle diverse figure, comprese quelle attualmente non ricomprese negli attuali Accordi Stato Regioni (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE, addetti attrezzature, addetti lavori in quota, montaggio e smontaggio ponteggi, lavori in ambienti confinati, addetti rimozione amianto, ecc.).

Verrebbero in tal modo definiti gli aspetti organizzativi fondamentali per tutti i percorsi formativi previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le sole esclusioni della formazione degli addetti all’emergenza e degli addetti al primo soccorso in quanto i criteri e i con-tenuti sono già stabiliti con legislazione specifica.

Nel documento unico che dovrebbe definire le questioni organizzative, e con riferimento ai contenuti dei vigenti Accordi Stato Regioni, dovrebbero essere affrontati i seguenti aspetti:

1. Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento
2. Requisiti dei docenti
3. Organizzazione della formazione
4. Modalità formativa
5. Verifica di apprendimento ed efficacia della formazione
6. Verbali e rilascio attestati
7. Riconoscimento della formazione pregressa
8. Aggiornamenti

Le articolazioni dei percorsi formativi e le metodologie didattiche per la formazione delle diverse figure saranno oggetto di singoli allegati.

In questa prima fase sono stati presi in considerazione i percorsi formativi di lavoratori, preposti e dirigenti e sono state fatte alcune riflessioni sulla formazione dei “datori di lavoro”.

Al presente documento viene allegata una specifica proposta per la formazione in ambito scolastico

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

- Gli attuali Accordi Stato Regioni non sono univoci nell’individuazione dei soggetti formatori abilitati a erogare corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Sono indicati i soggetti formatori “Ope legis” legittimati dalla Legge con il D.Lgs. 81/2008 (art. 32 e art. 98) che, di fatto, possono svolgere la formazione su tutto il territorio nazionale

- L’art. 32 del  D. Lgs. 81/2008 indica altresì “ulteriori soggetti formatori” definiti da specifici Accordi Stato Regioni.

- Nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 viene indicata la possibilità che il soggetto organizzatore del corso sia anche il Datore di lavoro, senza indicare quali sarebbero i soggetti autorizzati

- Nell’’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (formazione RSPP/ASPP) vengono individuati i soggetti formatori in un unico elenco che comprende sia gli autorizzati ex lege che gli enti accreditati (enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008).

CIIP ha più volte evidenziato come l’incertezza interpretativa e, soprattutto, la mancanza di controlli ha comportato un proliferare di proposte formative assolutamente inadeguate con formatori non qualificati e spesso improvvisati che hanno creato un mercato di adempimenti formali e in alcuni casi truffaldino.

Gli stessi datori di lavoro, autorizzati alla organizzazione diretta dell’attività formativa dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) hanno molto spesso preferito rivolgersi a soggetti esterni che offrono soluzioni immediate a costi contenuti proprio per la loro bassa qualità.

Attualmente è estremamente semplice per chiunque acquistare via web pacchetti di slide preconfezionati e proporre corsi di formazione standardizzati senza alcuna competenza specifica e, soprattutto, senza aver preventivamente effettuato una minima verifica dei bisogni formativi. Sugli attestati rilasciati da questi improvvisati formatori compaiono normalmente loghi vari di soggetti formatori autorizzati ex lege che, a fronte di un corrispettivo, concedono l’uso del logo senza alcun controllo sulle competenze e sulla correttezza di quanto rilasciato a loro nome.

Ogniqualvolta le ASL effettuano verifiche e controlli non limitandosi alla acquisizione di attestati, emergono palesi violazioni e inosservanze e, soprattutto, viene evidenziata l’assoluta inefficacia della presunta formazione erogata. Tale situazione è emersa in modo evidente proprio durante gli accertamenti sulle cause di infortuni particolarmente drammatici.

Inoltre solo per gli enti accreditati dalle Regioni è previsto un controllo (iniziale e periodico) circa il possesso dei requisiti con i quali ottenere l’accreditamento. Requisiti consistenti essenzialmente nella idoneità della sede e della struttura organizzativa. Non è previsto un controllo sulla reale capacità di organizzare e somministrare la formazione.

Nessun controllo è previsto per gli organismi “ope legis”, legittimati.

In entrambi i casi manca qualsiasi controllo sullo svolgimento dei corsi.

Oltre alla vigilanza ex post svolta da ASL e INL si ritiene indispensabile un controllo periodico su tutti gli enti formatori e sui metodi, procedure, programmi, docenti, ecc. dei corsi erogati.

IPOTESI DI LAVORO CIIP

- Sostituire “soggetto formatore” con “ente formatore” per differenziare dai “docenti formatori”
- Riduzione del numero degli enti formatori autorizzati ex lege e individuazione di incompatibilità per gli enti deputati al controllo della formazione (ad esempio ASL/ATS e INAIL)
- Limitazione dell’ambito di competenza degli enti formatori specialisti alle sole materie di competenza
- Limitazione dell’ambito di competenza alla formazione delle sole proprie figure interne per Ministeri, Istituti d’istruzione, ecc. o ai propri iscritti per Ordini e collegi professionali
- Obbligo di accreditamento per tutte le strutture che operano per conto di enti autorizzati ex lege quali Università, fondi interprofessionali, associazioni datoriali, associazioni sindacali o come strutture operative di Organismi paritetici
- Sistema di accreditamento che dovrebbe essere, in prima istanza, unico, o comunque omogeneo nelle diverse Regioni e riconoscimento reciproco dei soggetti accreditati. Superamento dell’attuale sistema di accreditamento basato essenzialmente su requisiti strutturali e organizzativi e implementazione delle verifiche sulla competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Istituzione di un elenco (repertorio nazionale) degli enti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro autorizzati
- Definizione di un sistema di controllo di qualità degli enti autorizzati:
1) controllo sull’attività di formazione esercitata direttamente sugli enti formatori da parte delle istituzioni pubbliche che accreditano (Regioni o nuovo sistema di accreditamento nazionale) o da organismi statali deputati per il controllo dei soggetti “ope legis” (ad es. INAIL, INL);
2) controllo sull’attività di formazione direttamente in azienda da parte degli organismi di vigilanza (ASL/ATS, INL, VVF). Tale controllo, oltre alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi formali, dovrebbe essere mirato alla verifica di efficacia della formazione.
- Valutazione circa la possibilità di istituire una funzione pubblica di accertamento dell’efficacia della formazione e dell’addestramento mediamente erogati nei diversi settori produttivi e ambiti territoriali, mirata a scopi conoscitivi e orientativi delle politiche di sostegno, priva di ricadute sanzionatorie.
- Attivazione del libretto formativo con obbligo di aggiornamento a carico degli enti formatori. In assenza del libretto formativo generale è possibile utilizzare piattaforme specifiche quali, ad esempio, i registri regionali degli addetti alle attrezzature, o prevedere la registrazione sul SINP
- Possibilità di organizzare la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti in ambito aziendale sotto la responsabilità del Datore di lavoro (ente formatore), anche utilizzando competenze in-terne (formazione on the job)
- Introduzione di momenti formativi nella scuola per la diffusione della cultura della sicurezza, con inserimento curriculare, e facoltà per le scuole superiori di erogare ai loro studenti la “formazione dei lavoratori” direttamente in ambito scolastico prima dell’avvio al lavoro o al tirocinio (che andrà poi completata in modo contestualizzato dall’azienda). Vedi allegato “Scuola”.

Al fine di garantire un sistema per l’accreditamento omogeneo sul territorio nazionale e basato su effettivi principi di efficienza ed efficacia dell’attività formativa erogata, sarebbe opportuno ridefinire i criteri, eventualmente ipotizzando una autorizzazione unica nazionale.

Sistemi di questo tipo sono attualmente già vigenti per il rilascio di autorizzazioni o abilitazioni a soggetti privati che devono svolgere funzioni per conto dello Stato quali verifiche e controlli periodici di attrezzature e impianti, oppure funzioni di tipo omologativo (soggetti notificati per il rilascio di certificazioni CE).

2. REQUISITI DEI DOCENTI

- Il D.I. 6 marzo 2013 definisce i requisiti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha esteso l’obbligo di possesso dei requisiti di cui al D.I. 6/3/2013 ai docenti di tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (esclusione solo laddove sono previsti requisiti specifici)
- Il D.I. 6/3/2013 stabilisce (art. 3) che, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore, la Commissione consultiva valuti ed eventualmente elabori proposte migliorative.

Il giudizio su detta disciplina non può che essere di grave insufficienza, poiché accolla interamente al committente dei servizi formativi (il datore di lavoro) l’apprezzamento dell’idoneità e preparazione del docente ingaggiato.

Per quanto la materia sia attratta nelle competenze dirette dello Stato ed esuli quindi dal campo di intervento della CSR, la sua strettissima interconnessione con le materie trattate dalla CSR dovrebbe legittimare quest’ultima a farsi portavoce nei confronti dei competenti organi statali, segnatamente alla Commissione consultiva ex art. 6, d. lgs. 81/2008, di alcune basilari richieste di perfezionamento e aggiornamento della disciplina.

Va ristrutturata l’individuazione dei criteri mediante i quali attualmente il formatore in materia di SSL si autoqualifica, evitando di confondere quantità e qualità della sua personale forma-zione e sottoponendo a verifica soprattutto la sua qualificazione rispetto ad ogni singola “tematica" - es. MMC, Rumore, Vibrazioni, DPI, ecc.

Va individuata e riconosciuta la figura dell’istruttore/addestratore per le attività pratiche (anche on the job - es. manutentore elettrico aziendale per la parte pratica del corso PES/PAV) che il D.I. del 2013 non conosce.
Andrebbero differenziati i profili professionali di docente, formatore e istruttore in funzione della scala di valutazione EQF per meglio allinearsi al sistema europeo.

IPOTESI DI LAVORO CIIP

È necessario che i docenti posseggano competenze tecnico-professionali adeguate in SSL nei precisi ambiti di insegnamento, con una dimostrabile esperienza pratica e al contempo competenze didattiche.

- Prevedere una formazione specifica o esperienza diretta e pratica documentabile in ambito salute e sicurezza sul lavoro per tutti i docenti. Il solo possesso di una laurea o di un titolo di studio di secondo grado, quando ritenuto sufficiente, non può essere considerato elemento sufficiente per valutare conoscenza ed esperienza sulla materia.

Definire meglio i requisiti di conoscenza ed esperienza per evitare margini interpretativi (es.: individuare i KPI per ogni categoria come: Conoscenze - tecnico-specifiche, organizzative, comunicative / Capacità - intellettuale, gestionale, relazionale, emozionale, creativa-innovativa - Esperienza - in relazione alle attività svolte nel tempo sul campo - ecc...)

- Fornire indicazioni per l’individuazione delle aree tematiche di competenza (normativo/giuridica/organizzativa - rischi tecnici/igienico sanitari - relazioni/comunicazioni), già individuate dal legislatore, ma da puntualizzare e articolare in aree ben più specifiche, in particolare per ciò che concerne l’area “rischi tecnici/igienico sanitari”, prossima alla tuttologia.

- Prevedere un percorso differenziato con requisiti differenti per i docenti “aziendali” (formazione on the job). Le docenze potrebbero essere effettuate anche da personale interno alle aziende, che abbia frequentato il corso da preposto e che abbia il possesso dell’esperienza professionale triennale

- Garantire una effettiva parità di requisiti tra docenti aziendali interni e docenti esterni. Infatti, presumibilmente quello interno potrebbe disporre di una conoscenza più approfondita della Valutazione dei rischi aziendali. Tuttavia la formazione dello stesso esclusivamente on the job dovrebbe essere considerata non sufficiente; è in ogni caso necessaria la dimostrazione della sua conoscenza anche sul piano teorico e scientifico.

Per i docenti esterni deve essere prevista obbligatoriamente l’acquisizione della Valutazione dei rischi del Cliente per contestualizzare meglio l’attività formativa prima di erogare il corso.

- Definire i requisiti degli “istruttori per le parti pratiche dei corsi”. (Le parti pratiche dei corsi di formazione possono essere svolte da persone in possesso di esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche che comportano l’impiego di specifiche attrezzature o presidi, in relazione agli argomenti da trattare in ciascun specifico corso).

3. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Gli Accordi Stato Regioni attuali stabiliscono che il soggetto formatore deve:

a) Indicare il responsabile del progetto formativo
b) Indicare i nominativi dei docenti
c) Definire il numero massimo di partecipanti (35)
d) Predisporre il registro presenze
e) Verificare la partecipazione (minimo 90% delle ore per essere ammessi alla verifica dell’apprendimento

IPOTESI DI LAVORO CIIP

Prioritariamente si ritiene che il numero di 35 partecipanti sia troppo elevato per la forma-zione sia in aula (si propone 30) che in particolare in videoconferenza (massimo 20). Non è tuttora chiarito se il numero massimo di 35 partecipanti sia riferibile anche ai corsi di formazione in modalità e-learning.

Per alcuni percorsi formativi particolari che riguardano numeri molto grandi di discenti, potrà essere valutata la possibilità di avere un numero di discenti più ampio previa definizione di modalità di verifica dell’apprendimento più stringenti.

L’ente formatore che ha rilasciato gli attestati, sia un ente esterno oppure lo stesso datore di lavoro, deve conservare per un periodo congruo (ad es. 10 anni) il “Fascicolo del corso” contenente:

- Dati del corso (tipologia, analisi dei bisogni formativi, durata, contenuti)
- Dati anagrafici dei partecipanti
- Nominativi docenti (con CV)
- Registro del corso con elenco e firme dei partecipanti (per i corsi in videoconferenza o e-learning la registrazione con i tempi di fruizione)
- Verbali di verifica apprendimento (con data e ora)
- Elenco partecipanti idonei
- Copia degli attestati rilasciati

Qualora venga attivato il libretto formativo on line, l’ente formatore deve poter esibire copia di quanto registrato.

4. MODALITÀ FORMATIVA

Gli attuali Accordi Stato Regioni precisano che occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente.

La scelta delle modalità da adottare è determinata dagli obiettivi didattici specifici (acquisizione di conoscenze, o di capacità, oppure di atteggiamenti) che devono discendere dall’analisi dei fabbisogni formativi dei soggetti destinatari. In particolare per i lavoratori devono essere considerate le caratteristiche (stranieri, anziani/giovani, grado di esperienza e di specializzazione ...) e le tipologie contrattuali (temporanei, flessibili, somministrazione ...).

Per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti deve essere preferita la forma-zione in azienda utilizzando, ad esempio il training on the job e altre metodologie interattive. Il tempo dedicato alle lezioni frontali non dovrebbe superare il 50% del tempo di formazione. Per questi motivi, in particolare per la formazione dei lavoratori e dei preposti, pur considerando che la normativa attuale prevede la possibilità di utilizzare modalità da remoto (e-learning e videoconferenza), tali modalità dovrebbero essere il più possibile evitate.

Si ritiene possibile consentire la formazione e-learning per quelle macro-categorie che si caratterizzano per avere particolari esigenze di ordine organizzativo quali ad esempio:

- elevata numerosità della popolazione lavorativa ed elevata mobilità interna;
- una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità;
- presenza di competenze ad elevato profilo professionale.

La soluzione tecnologica a supporto dello strumento formativo e-learning deve essere integrata all’interno di un più complesso sistema informativo aziendale, e deve garantire:

- accessibilità attraverso il sito intranet aziendale e integrata ai sistemi presenti;
- gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso l’utilizzo di fornitori esterni;
- tracciamento e reportistica sia dei tempi di fruizione sia dell’esito delle verifiche di apprendi-mento;

I singoli corsi dovranno inoltre garantire:

- elevata integrazione tra le procedure aziendali ed il materiale didattico;
- metodologie didattiche differenti, immagini, testi, filmati ecc, per favorire l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine.

La validità dello strumento deve essere assicurata dalle figure responsabili, Dirigenti e Preposti, che assumono un ruolo fondamentale nel processo di individuazione di eventuali debiti formativi, ne verificano l’effettiva fruizione e verificano sul campo le competenze acquisite dando evidenza dell’efficacia dell’intervento formativo.

Per le figure che dovranno acquisire specifiche competenze tecniche e professionali (ad esempio RSPP, ASPP, Formatori, CSP, CSE, in parte RLS, ecc.) è possibile utilizzare modalità e metodologie differenti considerando:

- Formazione in aula 8
- Videoconferenza sincrona
- E-learning

Note:

- Preso atto che il legislatore ha riconosciuto la modalità della videoconferenza sincrona come un valido strumento per la formazione (legge 19 maggio 2022, n. 52 - art 9 bis), si ritiene indispensabile definire i requisiti di trasparenza, tracciabilità e interattività, fermo restando l’impossibilità di utilizzare questa modalità per le parti pratiche dei corsi di formazione.
- Ridurre al minimo la possibilità di accedere alla formazione e-learning. Proprio per l’uso dif-fuso di questa modalità, sarebbe opportuna una verifica di tutti gli enti che fanno formazione in e-Learning, ad esempio sottoponendo ad autorizzazione/abilitazione preventiva gli enti autorizzati (da affidare ad esempio a INAIL) e sulla effettiva efficacia laddove si è proceduto in tal modo.
- L’uso della modalità e-learning per la formazione di soggetti che si occuperanno di sicurezza professionalmente (RSPP, Coordinatori della sicurezza in edilizia, ecc.) dovrebbe prevedere un formale riconoscimento con un sistema abilitativo a cura dell’istruzione pubblica attraverso Università e scuole superiori, con una verifica di apprendimento affidata ad una commissione “terza”.

5. VERIFICA DI APPRENDIMENTI ED EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Premesso che si ritiene sempre indispensabile la rilevazione preventiva dei bisogni formativi individuali e collettivi, è comunque opportuno prevedere sempre anche verifiche iniziali prima dell’avvio del corso

Valutare l’opportunità di prevedere che la verifica di apprendimento e il conferimento dell’abilitazione vengano effettuati da organismi “terzi”, indipendenti o pubblici, soprattutto per le figure professionali (RSPP, CSP/CSE) e per la formazione in modalità e-learning.

In alternativa, per i corsi di formazione e di aggiornamento svolti in modalità e-Learning e per i corsi in videoconferenza sincrona l’ente soggetto formatore dovrà definire preventivamente le modalità con le quali verrà effettuata la verifica finale dell’apprendimento.

Le verifiche devono essere registrate, anche con l’utilizzo di supporti informatici, e devono evidenziare il nominativo del lavoratore coinvolto, data, tipologia del corso svolto, nominativo leggibile con firma del Docente o del Responsabile del progetto formativo.

Passaggi per le verifiche:

1. Rilevazione dei bisogni formativi e/o verifica iniziale
2. Verifiche intermedie
3. Valutazione alla fine del corso con metodologie più probanti rispetto al questionario (ad esempio con esercitazioni, presentazione e discussione su project work, colloquio)
4. Valutazione d’impatto
5. Verifica d’efficacia durante le prestazioni lavorative

Le verifiche di efficacia della formazione e dell’aggiornamento devono essere svolte durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e sono predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione che ne definisce argomenti, attrezzature, modalità, procedure nonché la periodicità, anche in funzione dei processi produttivi e dei corrispondenti rischi associati alle mansioni.

Nella elaborazione e predisposizioni delle verifiche di efficacia sono coinvolti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Un ruolo importante dovrà essere svolto dal preposto che dovrà essere appositamente formato per lo svolgimento di questo ruolo.

Per le aziende che hanno implementato il sistema di gestione MOG SSGL (verifica monito-raggio e miglioramento), la verifica di efficacia della formazione potrà avvenire nell’ambito di questo sistema.

Si ritiene opportuno che, sotto la responsabilità del datore di lavoro, vengano registrati e siano riscontrabili tutti controlli e le verifiche sulla coerenza dei comportamenti durante le prestazioni lavorative rispetto alla formazione erogata.

Da valutare l’ipotesi che l’efficacia complessiva del sistema possa essere monitorata con metodi “tipo INVALSI”: permetterebbe di verificare l’efficacia dell’intero sistema in maniera slegata dalla “vigilanza” e per scopi “statistici” utili alla sua eventuale ritaratura. Senza nulla togliere alla necessità che sia condotta una valutazione ad hoc rispetto ai singoli momenti formativi, necessaria sia all’impresa che ai “controlli”.

6. VERBALI E RILASCIO ATTESTATI

L’intero sistema non può più fare a meno di un libretto formativo del cittadino, sul quale siano registrati tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non solo.

In attesa della completa attuazione ad opera delle Regioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003 relative al “libretto formativo del cittadino”, autorizzare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro o l’INAIL a predisporre un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione da inserire nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni”.

Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto.

I verbali con i risultati delle verifiche di apprendimento devono essere disponibili nel fascicolo del corso presso l’ente organizzatore o presso l’azienda qualora lo stesso sia organizzato e gestito sotto la responsabilità aziendale.

Per quanto riguarda la formazione dei professionisti (RSPP/ASPP, CSP/CSE) e le formazioni qualificanti (addetti alle attrezzature, lavori in ambienti confinati, addetti rimozione amianto, montaggio e smontaggio ponteggi, lavori in quota, ecc.) e indispensabile prevedere una registrazione formalizzata unica a livello nazionale (SINP o altra modalità).

7. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 contiene le tabelle di equiparazione che consentono di evitare duplicazioni nei percorsi formativi richiesti.

Tuttavia si ritiene indispensabile una riflessione sulla possibilità di valorizzare per tutte le figure in formazione, compresi quindi lavoratori, dirigenti e preposti, le specifiche esperienze lavorative svolte (apprendimento informale o non formale), comprese quelle effettuate nell’ambito scolastico.

Si ritiene necessaria una semplificazione dei diversi percorsi formativi qualificanti proprio per evitare ripetitività e ridondanza di alcuni concetti.

8. AGGIORNAMENTI

L’aggiornamento è quello che rende la formazione un processo continuo, quale deve essere: occorre evitare che esso consista - come spesso avviene attualmente - nella somministrazione di un corso standardizzato di un numero fissato di ore entro la scadenza.

L’aggiornamento va realizzato - anche al di fuori di schemi normativi - ad ogni modifica significativa del processo produttivo (modifiche dei reparti, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose) e dell’organizzazione del lavoro ma anche a seguito di infortuni e malattie professionali o di altri eventi significativi nella gestione della SSL, coerentemente con l’aggiornamento del DVR ma non solo.

L’aggiornamento deve essere realizzato sul posto di lavoro, con modalità e durata variabili in funzione delle necessità, assicurando comunque la periodicità minima stabilita, introducendo un sistema con crediti annuali (tipo ECM o simili).

Per l’aggiornamento dei lavoratori e dei preposti è opportuna una formazione in azienda, possibilmente sul posto di lavoro, al fine di riprendere gli aspetti formativi che hanno evidenziato carenze e correggere procedure inadeguate.

L’aggiornamento dovrebbe essere programmato per ogni cambiamento delle condizioni di lavoro o in caso di eventi significativi (come sopra).

L’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali e specialistiche può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 25% del totale di ore previste.

Possono essere assegnate al massimo 2 ore di aggiornamento per ciascun evento.

I crediti formativi sono rilasciati dagli enti soggetti formatori che possono organizzare o patrocinare Convegni e seminari di studio.

ALLEGATI

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

La base di partenza è rappresentata dal percorso formativo attualmente previsto per i datori di lavoro RSPP delle aziende a rischio basso (16 ore). Infatti i contenuti di questa formazione si sovrappongono a quanto previsto per la formazione dei dirigenti.

È comunque opportuno prevedere perlomeno due diverse tipologie di datori di lavoro:

1. Titolari di grandi aziende - Amministratori delegati - Direttori generali - Direttori di stabilimento con delega
2. Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti - con collaboratori

Per i datori di lavoro di cui al punto 1, che normalmente dispongono di strutture di supporto, la formazione deve avere un approccio culturale qualitativo con taglio prevalentemente organizzativo, gestionale, strategico, economico oltre che tecnico.

Per i datori di lavoro di cui al punto 2 la formazione deve essere mirata anche alla gestione dei rischi specifici presenti in queste attività lavorative. Anche in questo caso è necessario prevedere un momento formativo sugli aspetti normativi, gestionali e organizzativi.

Per le imprese artigiane e le microimprese, dove spesso il datore di lavoro opera a contatto con i propri collaboratori, sarebbe opportuno prevedere momenti formativi comuni tra lavoratori e datori di lavoro.

LE FIGURE AZIENDALI DELLA PREVENZIONE

La formazione deve:

- essere specifica per settore lavorativo, per mansione e per tipologia contrattuale;
- privilegiare le metodologie attive idonee a ottimizzare i processi di apprendimento degli adulti
nel contesto considerato;
- basarsi sulla centralità del discente, ricercandone partecipazione e coinvolgimento: in relazione a questo la modalità “lezioni frontali” non deve superare il 50% del tempo di formazione.
- bilanciare gli aspetti nozionistici e tecnici con quelli motivazionali e comportamentali o socio- relazionali (”trasversali”)
- sviluppare nei discenti capacità di autonoma analisi del contesto lavorativo, di lettura dei documenti aziendali e di interazione con gli altri soggetti aziendali della prevenzione;
- essere integrata con l’organizzazione aziendale, riducendosi per quanto possibile l’esternalizzazione in modo che almeno una quota significativa della formazione venga condotta nel luogo di lavoro o sia comunque legata alla realtà lavorativa aziendale:
-- avvalendosi delle competenze e della collaborazione di figure aziendali (RSPP, MC, RLS, di-rigenti, preposti o lavoratori senior o esperti)
-- utilizzando quali supporti della formazione i documenti aziendali di gestione della SSL (DVR, procedure e disposizioni interne, manuali di istruzioni di macchine, schede di sicurezza, protocollo sanitario, dati infortunistici e di malattia ecc.)
-- impiegando metodi di affiancamento, mentoring o coaching.
- utilizzare ai fini didattici appropriati esempi di eventi infortunistici o di malattie da lavoro relativi all’andamento di tali fenomeni nella azienda e/o nel comparto/settore di appartenenza al fine dell’apprendimento dei fattori causali, dell’acquisizione di consapevolezza dei rischi e delle conseguenze di salute.

LAVORATORI

Il percorso formativo deve essere per quanto possibile personalizzato sulla base delle necessità e della formazione pregressa, per costruire un curriculum formativo individuale. I fabbisogni devono essere formalmente riportati nella pianificazione della formazione, a sostegno della motivazione nella scelta delle modalità in relazione agli obiettivi (che possono consistere nell’acquisizione di conoscenze, capacità e comportamenti), ai contesti formativi, ai discenti.

Gli schemi formativi definiti - al fine di garantire l’adeguamento della formazione al contesto, ai fabbisogni, ai destinatari, alle imprese - possono essere applicati con la necessaria flessibilità, che deve essere motivata.

Ciò deve essere realizzato in particolare nelle situazioni caratterizzate da rapporti di lavoro flessibili, luoghi di lavoro destrutturati o non definiti, lavori in appalto/sub-appalto, lavoro in solitario, smart working, instabilità o variabilità occupazionale, ecc. per le quali è necessario prevedere modalità speciali volte a:

- fornire ai lavoratori capacità di lettura dell’organizzazione aziendale;
- fornire consapevolezza in merito ai propri diritti;
- permettere di riconoscere le particolarità dell’applicazione delle norme di tutela di salute e sicurezza nel proprio ambito.

Sulla base della formazione pregressa e dei fabbisogni formativi il tempo della formazione può essere rimodulato con possibilità di riduzione fino al 50% nel caso di precedenti corsi in parte sovrapponibili, onde evitare ripetizioni.

La formazione per la categoria di “rischio basso” dovrebbe essere semplificata e, probabilmente, ridotta nei tempi.

La formazione è propedeutica all’addestramento effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art.37 c.5).

PREPOSTI

La formazione deve garantire ai preposti le conoscenze specifiche del contesto di lavoro in cui operano, dei pericoli e dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione ma, al contempo, le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti, con attenzione quindi agli aspetti relazionali, comunicativi, psico-sociali.

La formazione dei preposti deve adottare modalità in grado di costruire capacità:

- di rilevare le carenze dei luoghi, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
- di avere un quadro dei rischi e delle possibili conseguenze degli stessi;
- di svolgere i compiti di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge dei lavoratori, sulle misure di sicurezza collettive e di protezione personale, sulle disposizioni aziendali in materia;
- di intervenire sui comportamenti dei lavoratori e delle ditte presenti in regime di appalto.

Durata: 16 ore (aumento di 8 ore) con ripetizione biennale (L. 215) solo di 8 ore?

DIRIGENTI

La formazione per i dirigenti deve essere sovrapponibile a quella dei datori di lavoro per argomenti e per modalità, ad esclusione di quanto concerne gli obblighi non delegabili di cui all’art. 17.

La formazione deve garantire ai dirigenti le conoscenze specifiche del contesto di lavoro in cui operano, dei pericoli, dei rischi, dei possibili danni, delle misure di prevenzione e protezione adottabili e al contempo le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal loro ruolo e incarico e dalle deleghe ricevute (dirigente del personale, degli acquisti, della manutenzione, ecc.) compresi gli aspetti relazionali, comunicativi, psico-sociali.

Le modalità per la formazione dei dirigenti devono permettere di costruire capacità:

- di collaborare alla valutazione dei rischi della propria azienda, compresi i rischi di interferenza in caso di appalti e subappalti, e alla definizione delle soluzioni tecniche, organizzative, procedurali;
- di rilevare carenze dei luoghi, attrezzature, macchine e impianti;
- di saper comunicare con le figure aziendali (preposti, RLS, medico competente, incaricati del primo soccorso...) coinvolgendole ai fini di creare un’organizzazione efficiente e proattiva alle finalità di prevenzione;
- di svolgere i compiti di direzione sull’osservanza degli obblighi di legge dei preposti e dei lavoratori, sulle misure di sicurezza collettive e di protezione personale, sulle disposizioni aziendali, con attenzione anche alle modalità operative dei lavoratori e delle ditte presenti in regime di appalto.

Durata: 16 ore con ripetizione biennale (L. 215)

ALLEGATO SULLA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL) NELLE SCUOLE

A cura di Sergio Piazzolla e Maria Grazia Fulco

Le scuole superiori sono obbligate a formare alla Sicurezza sul lavoro i propri alunni che nella didattica utilizzano laboratori ed attrezzature, sia per la parte Generale sia per la parte specifica. Qualora ci siano le condizioni, ciascuna scuola può erogare agli alunni la formazione generale e la formazione specifica direttamente, oppure in alternativa può scegliere di avvalersi di formatori esterni o di attuare forme miste. In caso di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), la formazione specifica ricevuta a scuola potrebbe non essere sufficiente e quindi va necessariamente integrata e contestualizzata da parte dell’azienda ospitante. Nella progettazione/realizzazione dei PCTO vanno ricordati i ruoli fondamentali dei tutor scolastici e aziendali.

Tuttavia, parlando con studenti e professori, sembra che la formazione alla SSL sia ancora vissuta come un obbligo da assolvere e non come una necessità da fare propria e da interiorizzare.

Per ovviare a ciò si propone di adottare il percorso proposto in “Scuola Sicura”, ovvero di accompagnare lo studente, dalle scuole materne fino alle superiori, con le conoscenze in materia di SSL, che dovranno essere declinate in base all’età e sviluppate in un continuum didattico. Viene proposto che gli insegnanti ”aggancino” le tematiche di SSL alle proprie materie, offrendo così spunti concreti e pertinenti di riflessione e di rielaborazione in merito.

Appare anche strategico, accanto alla formazione obbligatoria “standard” prevista per le scuole (generale e specifica), avvalersi di approfondimenti tematici, che ogni scuola potrà sviluppare sulla scorta delle sollecitazioni interne e del proprio territorio, finalizzate a sviluppare consapevolezza nei confronti di SSL da parte dei propri studenti.

Tali approfondimenti/sollecitazioni sono ancora più necessari in questo momento storico in cui la formazione generale viene erogata on line. Bisogna allenare gli studenti a ragionare nei termini di causa ed effetto e aiutarli ad immaginare le conseguenze delle azioni/situazioni, etc.

Gli psicologi ci insegnano che per ricordare è bene legare gli eventi alle emozioni, per cui è necessario anche nella scelta degli approfondimenti, tenere in considerazione questi aspetti. Potrebbe essere funzionale allo scopo, per esempio la visione di un pezzo teatrale, della lettura di un passo di letteratura, di un film, etc...

Il recente reinserimento dell’Educazione civica può rappresentare una opportunità per la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole.

Il vero salto culturale sarebbe quello di realizzare l’inserimento curricolare della cultura della salute e sicurezza nelle scuole. Come si diceva prima, Scuola sicura, potrebbe rappresentare un utile strumento.

Tuttavia per facilitare questo processo anche gli insegnanti andrebbero accompagnati e sostenuti. Dal nostro punto di vista gli insegnanti rivestono il duplice ruolo, ovvero quello di lavoratori e quello di educatori.

Si tratta di un connubio prezioso, che va tenuto presente in occasione della loro formazione obbligatoria in qualità di lavoratori. La formazione dedicata agli insegnanti dovrebbe essere progettata e strutturata già con l’ottica che questi possano ritrasferirla ai propri studenti, con metodologie didattiche opportune da loro elaborate e declinate per età, contesto scolastico e ambientale.

Nelle more che avvenga questo cambio di paradigma si potrebbe agire offrendo degli aggiornamenti agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo i Servizi PSAL dei Dipartimenti di Prevenzione.

In questo duplice processo dovrebbero essere coinvolti i Dipartimenti di Prevenzione con i propri PSAL, previa intesa fra MIUR, Ministero del Lavoro e Ministero della salute.

Tale mission andrebbe inserita nei LEA della sanità e nei corsi obbligatori di aggiornamento degli insegnanti, in modo che non si verifichino costi aggiuntivi per lo Stato. Inoltre si realizzerebbe quella tanto auspicata collaborazione fra enti. E’ un processo lungo, che darà i suoi frutti sul lungo periodo.

Questi atti sono necessari per permettere l’inserimento di SSL nei piani delle offerte formative e nei curricula scolastici.

Si aggiunge che anche nei percorsi universitari è opportuno che si inserisca un insegnamento di SSL. In particolare nel Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria, che prepara i futuri docenti delle scuole d’infanzia e primarie, è importante insegnare e sperimentare queste competenze, come attuato per tre anni accademici presso l’Università di Bergamo. Si ritiene opportuno sensibilizzare le Università, attraverso il Ministero dell’Università.

Di seguito si riportano le esperienze svolte fino ad oggi da ATS Bergamo e da ATS CM Milano, insieme ad una tabella che riassume diverse proposte.

Esperienze:

ATS Bergamo:

“La Scuola Sicura" in fase di sperimentazione a Bergamo, con le Unità di apprendimento e gli strumenti di osservazione e valutazione che sono stati messi a punto finora (visionabili liberamente al sito www.lascuolasicurabergamo.it).

Percorsi universitari relativi al mondo scolastico: Ideazione e realizzazione sperimentale (con docenza di personale ATS) di un corso “Salute e sicurezza del lavoro dell’insegnante, del tirocinante presso le istituzioni scolastiche ed educative, e degli allievi delle scuole.

Didattica della promozione della salute nelle scuole e nei servizi educativi” di 16 ore, attuato da personale di ATS Bergamo per 3 anni accademici (2017-2019) presso l’Università di Bergamo. È a disposizione il materiale didattico, il programma del corso e le valutazioni di gradimento.

ATS Città Metropolitana MILANO:

Ideazione e sperimentazione da parte di ATS Servizio PSAL Milano di un percorso formativo dedicato ai docenti della scuola primaria (elementari e medie) al fine di introdurre nel piano dell’offerta formativa l’inserimento di SSL. L’iniziativa è stata apprezzata dai docenti e dalla dirigenza scolastica, che ha chiesto una nuova edizione da presentare ai nuovi docenti poiché la scuola si è trovata ad affrontare un grande turn-over a causa del pensionamento della maggior parte dei docenti.

Ideazione e sperimentazione di un percorso formativo per far approfondire e sviluppare le tematiche di SSL all’interno di un PCTO fra un liceo di scienze umane e una scuola elementare per promuovere in quest’ultima, sede di PCTO, il trasferimento di aspetti di SSL da parte degli studenti liceali ai bambini più piccoli. Per tale progetto il servizio PSAL ha vinto nel 2018 il Premio qualità di ATS.

Realizzazione di percorsi prima in Alternanza scuola lavoro e successivamente in PCTO presso le nostre unità operative.

Si riporta la seguente tabella utilizzabile come riassunto/proposta:

Questione Norma attuale Riflessione Proposta

1) La scuola ha già oggi l’obbligo di formare alla sicurezza i suoi alunni che nella didattica utilizzano laboratori ed attrezzature (equiparati al lavoratore, e spesso cominciano ad utilizzarle già in classe prima...)

Ai sensi dell’Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché gli Allievi delle scuole di ogni ordine e grado siano impegnati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro ovvero quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) ovvero se usano videoterminali

La scuola DEVE garantire agli alunni almeno le 4 ore di formazione generale e 8 ore (rischio medio x Istruzione) di formazione specifica come da art. 37 D.Lgs 81/2008)

Esplicitare in quali modi alternativi:

1) erogandola direttamente a scuola

2) affidandola a enti esterni

3) Forma mista tra le 2 precedenti

4) Attuando l’inserimento curricolare permanente della cultura della SSL, suddiviso tra le varie discipline di insegnamento

E’ già in vigore l’obbligo per le scuole superiori, che riguarda quasi tutti gli allievi

Formalizzare - esplicitare che la scuola può erogare agli alunni la formazione direttamente, oppure in alternativa può scegliere di avvalersi di formatori esterni

Prevedere il rilascio dell’attestato di formazione da parte delle scuole, in caso di formazione in autonomia

2)La scuola superiore deve formare alla sicurezza gli alunni che fanno l’ex Alternanza scuola- lavoro (ora PCTO), equiparati ai lavoratori

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado è necessaria la formazione da effettuare per tutti gli studenti (equiparati ai lavoratori poiché entrano nell’azienda ospitante) tenendo anche conto dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ossia Alternanza Scuola-Lavoro), per i quali, sempre e comunque, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive dell'integrità fisicopsichica di cui D.Lgs. n. 81/2008

Come sopra, la scuola può formare direttamente o scegliendo di concordare e affidare il compito all’azienda ospitante (che comunque deve assicurare la parte rimanente della formazione specifica che si è definita "CONTESTUALIZZATA")

Come da art. 37 D.Lgs (81/2008) e Accordo del 2011 art.5 c.2

 

E’già un obbligo in vigore per le scuole superiori, che riguarda tutti gli allievi (perché tutti devono fare PCTO)

Formalizzare- esplicitare che la scuola può erogare agli alunni la formazione generale e specifica direttamente (esclusa la parte di "specifica contestualizzata" riservata

all’azienda ospitante) oppure in alternativa può scegliere di avvalersi di formatori esterni

Prevedere il rilascio dell’attestato di formazione da parte delle scuole

 

3)Insegnamento della CULTURA della sicurezza, che è più ampia della Formazione mirata, è un percorso quinquennale che dà una forma mentis e delle competenze che si basano su conoscenze

E’una cultura più vasta, da cittadino

preparato ed attento, che prevede un numero più elevato di ore svolte nelle normali lezioni curricolari, per tutti gli anni di corso.

Esempio:

"A scuola di sicurezza": manuale guida della Regione Lombardia sulle

competenze di sicurezza da trasmettere nelle scuole

 

Inserimento curricolare della salute e sicurezza sul lavoro i docenti delle varie discipline di insegnamento veicolano ciascuno alcuni concetti ed aspetti culturali di sicurezza, legandoli alla propria materia.

Si può solo a titolo di esempio utilizzare eventualmente e liberamente il materiale di "lascuolasicu

rabergamo.it" ma anche altri analoghi.

 

La scuola può decidere liberamente di inserirlo nella sua proposta curricolare in modo trasversale tra le varie materie/discipline

oppure

si può anche trasmettere utilizzando il percorso obbligatorio trasversale di Educazione Civica (33 ore/anno scolastico, da erogare da parte dei docenti delle varie materie/discipline)

 

4) Percorsi universitari relativi al mondo scolastico

E’ opportuno che almeno nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria si introduca un insegnamento con CFU sull’igiene e Sicurezza dei docenti e degli allievi

 

Attualmente i percorsi con CFU di questo Corso di Laurea non prevedono questo insegnamento

La Sicurezza deve essere un bagaglio culturale dei futuri insegnanti delle scuole d’infanzia e primarie. Ed anche le modalità di base per trasmetterla.

Proporre al Ministero dell’università l’inserimento di questo insegnamento almeno nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria


Formazione/aggiornamento insegnanti elementari e medie per introdurre SSL nei POF.

Introduzione di momenti formativi ad hoc da affiancare alla formazione generale e specifica già prevista per elevare il livello di consapevolezza nei confronti di SSL degli studenti.

...

Fonte: CIIP

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Allegato riservato Documento CIIP sulla formazione - 2022.pdf
 
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Principles For Evaluating Health Risks To Reproduction Associated With Exposure To Chemicals

ID 16782 | | Visite: 1323 | Documenti Sicurezza Enti

Principles For Evaluating Health Risks To Reproduction Associated With Exposure To Chemicals

This report contains the collective views of an international group of experts and does not necessarily represent the decisions or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organization or the World Health Organization.

Environmental Health Criteria 225

 

 

Decreto 4 maggio 2022 - Elenco medici autorizzati Dlgs 101/2020

ID 16634 | | Visite: 4054 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 4 maggio 2022

Decreto 4 maggio 2022 / Elenco medici autorizzati sorveglianza sanitaria Dlgs 101/2020

ID 16634 | 13.05.2022 / In allegato Decreto

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

...

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
2. L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.

Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall'istituto superiore di sanità;
e) un componente designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall'ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4 (Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera d), è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.
2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".

Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione.
2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo articolo 9.

Articolo 7 (Iscrizione negli elenchi)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto:
a) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
b) il possesso della qualifica di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) il conseguimento di un corso di studio di specializzazione che prevede l'insegnamento della materia di radioprotezione o, in alternativa, il conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico della durata minima di 40 ore con didattica frontale con la previsione di una parte pratica di 40 giorni lavorativi.

Articolo 9 (Contenuto dell'esame di abilitazione)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni. È richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.
2. Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

Articolo 10 (Aggiornamento professionale)

1. I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30 per cento dei crediti, di cui all'articolo 38, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsti esclusivamente per il medico competente nel triennio.
3. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui all'articolo 138, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute" si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono esplicitamente tra le proprie finalità la radioprotezione medica, e che siano maggiormente rappresentative in ambito medico radioprotezionistico.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 11 (Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell'iscritto.
2. La sospensione dall'elenco dei medici autorizzati è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. 

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

________

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 138 co.2 Elenco dei medici autorizzati

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita.

Fonte: MLPS

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Le molestie e le vittime e contesto
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Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

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