Proroga validità regime transitorio controlli radiometrici
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Proroga validità regime transitorio controlli radiometrici / Termine regime transitorio con il D.L. n. 17/2022
ID 13467 | Update 15.05.2022 / Documento completo in allegato
02.03.2022 - Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (GU n.98 del 28.04.2022), recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la fine del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.
Il nuovo comma 3-bis dell’Art. 72 introdotto dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 stabilisce che le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022).
26.01.2022 - La Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022, ha disposto all’art. 9 che:
La Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (conversione decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172) pertanto porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 31° marzo 2022.
31.12.2021 - Pubblicato nella GU n. 309 del 30 dicembre 2021 il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Decreto mille proroghe 2022), ha disposto all’art. 11 co. 5 che:
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 pertanto porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 1° marzo 2022.
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Pubblicato nella GU n. 231 del 27.09.2021 il Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, che ha fissato all'articolo 4 la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometri al 30 novembre 2021 (stabilita precedentemente dal DL 56/2021 per il 30 settembre 2021).
28.11.2021 - Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021) porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 31 dicembre 2021.
Art. 9. Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
28.09.2021 - L'art. 4 comma 3 del Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130
30.04.2021 - L’art 9 del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 Misure urgenti in materia di controlli radiometrici, dispone che:
[panel]Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 al 15.05.2022
Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Art. 72
- in blu le modifiche apportate dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (GU n. 50 del 01.03.2022)
- in rosso le modifiche apportate dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34 (GU n.98 del 28.04.2022)
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Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157).
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
3-bis Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 15.05.2022 | Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 | Certifico Srl |
3.0 | 25.02.2022 | Legge 21 gennaio 2022 n. 3 | Certifico Srl |
2.0 | 31.12.2021 | Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 | Certifico Srl |
1.0 | 28.11.2021 | Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 | Certifico Srl |
0.0 | 28.09.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228
Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56
Vademecum Sorveglianza radiometrica
Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020
Attestazione sorveglianza radiometrica | Dlgs 101/2020
Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
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