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Decisione (UE) 2024/2779

ID 22821 | | Visite: 518 | Marcatura CE

Decisione (UE) 2024/2779

ID 22821 | 29.10.2024

Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile)

(GU L 2024/2779 del 29.10.2024)

...

Articolo 1 Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, il forum sulla progettazione ecocompatibile («il gruppo»).

Articolo 2 Compiti

Il gruppo:

svolge i compiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1781;

assiste la Commissione nello svolgimento delle sue attività a norma del regolamento (UE) 2017/1369;

assiste la Commissione nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione menzionati all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento e all’articolo 12, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1369, prima che vengano presentati al comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011;

realizza uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore dei prodotti sostenibili.

Articolo 3 Consultazione

I servizi competenti della Commissione possono consultare il gruppo su qualsiasi questione riguardante l’elaborazione e l’attuazione di politiche nel settore dei prodotti sostenibili e dell’etichettatura energetica.

Articolo 4 Composizione

1. I membri sono persone nominate per rappresentare un interesse comune, organizzazioni, autorità degli Stati membri o altri soggetti pubblici.

2. Il gruppo è composto da un massimo di 250 membri.

3. I membri nominati per rappresentare un interesse comune non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento strategico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi.

4. Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri soggetti pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze.

5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere dei servizi competenti della Commissione, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato. Anche i servizi competenti della Commissione interessati possono porre fine all’adesione di tali membri.

Articolo 5 Procedura di selezione

1. La selezione delle persone nominate per rappresentare un interesse comune e delle organizzazioni è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature sempre aperto, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all’attività da svolgere.

2. Ai fini della nomina è necessario che le persone che rappresentano un interesse comune e le organizzazioni siano iscritte nel registro per la trasparenza.

3. I membri del gruppo sono nominati dai servizi competenti della Commissione, che li selezionano tra i candidati competenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3.

4. I membri sono nominati per un periodo di cinque anni, che si rinnova automaticamente salvo decisione contraria dei servizi competenti della Commissione. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione.

Articolo 6 Presidenza

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dei servizi competenti della Commissione.

Articolo 7 Funzionamento

1. Il gruppo agisce su richiesta dei servizi competenti della Commissione in conformità delle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti («norme orizzontali»).

2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.

3. I servizi competenti della Commissione assicurano i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4. D’intesa con la presidenza, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo deve essere informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, esso si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.

Articolo 8 Sottogruppi

1. È istituito un sottogruppo composto da esperti designati dagli Stati membri («gruppo di esperti degli Stati membri»).

2. I servizi competenti della Commissione hanno la facoltà di istituire ulteriori sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dagli stessi servizi. Questi sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle norme orizzontali.

Articolo 9 Esperti invitati

Su base ad hoc, i servizi competenti della Commissione possono invitare esperti con competenze specifiche su una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 10 Osservatori

1. È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature.

2. Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.

3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo o dei suoi sottogruppi.

Articolo 11 Regolamento interno

Su proposta dei servizi competenti della Commissione, e di concerto con essi, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano nel rispetto del regolamento interno del gruppo.

Articolo 12 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 13 Trasparenza

1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).

2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

- il nome delle autorità degli Stati membri;

- il nome degli altri soggetti pubblici, compreso il nome delle autorità di paesi terzi;

- il nome delle persone nominate per rappresentare un interesse comune; gli interessi rappresentati;

- il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati;

- il nome degli osservatori.

3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 14 Sostegno finanziario

La Commissione può fornire sostegno finanziario ai membri, in particolare alle organizzazioni dei consumatori, alle ONG ambientaliste o ai rappresentanti delle PMI, specialmente quelli delle microimprese quali definite all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, per consentire la loro effettiva partecipazione al gruppo, entro i limiti degli stanziamenti disponibili nell’ambito delle dotazioni dei pertinenti programmi dell’UE.

Articolo 15 Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del forum sulla progettazione ecocompatibile e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del forum sulla progettazione ecocompatibile e dei sottogruppi a un rappresentante per Stato membro e agli esperti invitati a norma dell’articolo 9. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Regolamento delegato (UE) 2024/2770

ID 22809 | | Visite: 724 | Regolamento fertilizzanti

Regolamento delegato  UE  2024 2770

Regolamento delegato (UE) 2024/2770 / Criteri di biodegradabilità agenti di rivestimento e polimeri idroretentori

ID | 28.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

GU L 2024/2770 del 28.10.2024

Entrata in vigore: 17.11.2024

L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Conformemente alle prescrizioni per la categoria di materiali costituenti 9 di cui all’allegato II di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere polimeri finalizzati a controllare il rilascio di nutrienti («agenti di rivestimento»), aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell’UE («polimeri idroretentori») o legare materiale. Gli agenti di rivestimento sono utilizzati in particolare nella produzione di fertilizzanti a rilascio controllato. Il loro scopo è quello di rilasciare lentamente e al momento opportuno i nutrienti alle piante e ridurre quindi la lisciviazione dei nutrienti. L’uso di tali prodotti è molto importante per raggiungere l’obiettivo stabilito nella comunicazione della Commissione sulla strategia «Dal produttore al consumatore» di ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. I polimeri idroretentori possono essere utilizzati anche in altre categorie di prodotti fertilizzanti dell’UE, quali ammendanti e substrati di coltivazione. Essi contribuiscono direttamente, tra l’altro, a un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura. I materiali leganti a base di polimeri possono essere utilizzati nei substrati di coltivazione. Tali prodotti non devono essere utilizzati a contatto con il suolo.

(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell’UE che sono successivamente rilasciati nell’ambiente. Per rispondere a questa preoccupazione diffusa, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2055, che introduce nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio una restrizione generale all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici. Alcuni tipi di polimeri (come i polimeri naturali non modificati chimicamente) e i polimeri che soddisfano determinati criteri di biodegradabilità o di solubilità non sono interessati dalla restrizione generale e possono continuare a essere immessi sul mercato.

Il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione di valutare, entro il 16 luglio 2024, i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione ha valutato, con il sostegno di uno studio esterno («studio»), i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori e i metodi di prova per verificare la conformità a tali criteri.

(3) Lo studio ha prodotto uno strumento per prevedere il comportamento di biodegradabilità dei polimeri utilizzando un modello matematico, che dimostra la correlazione tra la biodegradabilità in condizioni di prova e in ambienti naturali rappresentativi delle diverse regioni dell’Unione. A tal fine lo studio ha valutato vari fattori, quali la temperatura, il pH e il tenore di umidità del suolo, la temperatura dell’acqua e altri fattori legati alle caratteristiche dei polimeri (struttura chimica, cristallinità, superficie e spessore). Lo studio ha avanzato proposte relative ai criteri di biodegradabilità nel suolo e nell’acqua.

(4) I criteri di biodegradabilità dovrebbero essere stabiliti sia per il suolo (il comparto principale nel quale sono applicati i prodotti) sia per gli ambienti acquatici (in caso di lisciviazione o altra presenza accidentale nei corpi idrici superficiali).

Per quanto concerne la biodegradazione nel suolo, dovrebbero essere ammessi come materiali costituenti solo i polimeri che possono raggiungere la degradazione ultima o la mineralizzazione entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Al fine di ridurre il periodo di prova, dovrebbe essere consentito un metodo di prova accelerato. Lo studio ha dimostrato un’adeguata correlazione tra le condizioni di utilizzo reale e temperature superiori a 25 °C, che è la temperatura utilizzata nelle condizioni di prova. Una temperatura di prova più elevata, ad esempio 37 °C, accelera la biodegradazione pur rimanendo accettabile in termini di microbiologia e fattori che dipendono dall’ambiente in condizioni di utilizzo reale. I risultati ottenuti dallo strumento per il comparto suolo sviluppato nell’ambito dello studio hanno dimostrato che il periodo di prova potrebbe essere ridotto in casi specifici. È pertanto opportuno introdurre una prova accelerata a 37 °C in condizioni specifiche come opzione alternativa per dimostrare una degradazione ultima o una mineralizzazione del 90 %.

(5) I criteri di biodegradabilità per gli ambienti acquatici dovrebbero tenere conto sia della funzione del polimero sia dei metodi di prova disponibili. Per quanto riguarda la funzione del polimero, lo scopo degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori è rilasciare nutrienti nel suolo lentamente e aumentare la ritenzione idrica, in media per 6-9 mesi. Tali polimeri sono pertanto progettati per degradarsi lentamente quando esposti a vari fattori nel suolo, come l’umidità. La biodegradazione nel suolo, che si verifica inevitabilmente durante il periodo di funzionalità, dovrebbe essere limitata in modo che il polimero possa ancora svolgere la sua funzione. I metodi di prova disponibili per misurare la biodegradabilità nell’acqua sono affidabili per un periodo di 12 mesi. Pertanto, applicare agli ambienti acquatici criteri rigorosi come quelli di cui al regolamento (UE) 2023/2055 inciderebbe negativamente sulla funzione primaria degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori biodegradabili nel suolo. La biodegradabilità negli ambienti acquatici dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello inferiore durante il periodo di prova, ma comunque sufficientemente elevato da garantire che non vi sia un accumulo di polimeri negli ambienti acquatici. Si presume che il processo di biodegradazione prosegua oltre il periodo di prova di 12 mesi e raggiunga il 90 % entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Sebbene tale degradazione ultima non possa essere dimostrata con i metodi di prova esistenti, è lecito supporre che essa abbia luogo in quanto il materiale ha già dimostrato un potenziale di biodegradazione e continuerà a essere esposto agli stessi fattori ambientali.

(6) In condizioni reali, gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori sono contenuti nei prodotti fertilizzanti dell’UE da applicare al suolo. Essi non dovrebbero raggiungere gli ambienti acquatici. Sebbene non sia possibile escludere completamente la lisciviazione, i potenziali rischi per gli ambienti acquatici sono ridotti in quanto i polimeri in questione raggiungerebbero i corpi idrici solo dopo aver già iniziato la loro degradazione nel suolo. Per limitare ulteriormente i rischi potenziali, è opportuno stabilire un obbligo di etichettatura che avverta gli utilizzatori finali di non utilizzare il prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali e di mantenere zone cuscinetto, conformemente alle misure nazionali sull’uso di fertilizzanti. In assenza di tali norme, dovrebbe essere rispettata una zona cuscinetto minima di 3 m.

(7) Al fine di garantire pari condizioni di concorrenza e conformemente ai requisiti relativi ai criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1009, è opportuno fornire un elenco dei metodi di prova atti a dimostrare la conformità ai criteri di biodegradabilità. Tali metodi di prova sono definiti in norme europee o internazionali e sono quindi affidabili e riproducibili.

(8) Per quanto riguarda i polimeri utilizzati come materiali leganti, la Commissione ha ricevuto informazioni sull’uso di polimeri biodegradabili come materiali leganti. Se soddisfano le condizioni stabilite per i polimeri che appartengono alla CMC 1, tali polimeri non suscitano preoccupazioni ambientali e le prescrizioni specifiche in materia di etichettatura relative all’uso e allo smaltimento dei prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tali polimeri non sono giustificate e non dovrebbero applicarsi.

(9) Il regolamento (UE) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni relative alla biodegradabilità dei polimeri introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009[/box-note]

Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)

ID 22774 | | Visite: 2230 | News Marcatura CE

Registro europeo dei prodotti per l etichettatura energetica

Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)

ID 22774 | 22.10.2024 / Download scheda allegata

A partire dal 1° gennaio 2019, i fornitori devono registrare i modelli dei loro prodotti sottoposti agli obblighi di etichettatura energetica nella "banca dati dei prodotti "prima di immettere sul mercato dell'Unione il primo prodotto di un modello che rientra nell'ambito di applicazione della normativa sull'etichettatura.

La "banca dati dei prodotti ", istituita in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/1369 regolamento sull'etichettatura energetica, è denominata" EPREL" (Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica).

[panel]Regolamento (UE) 2017/1369

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:

a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;

c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.

4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.

5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:

a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;

d) i parametri tecnici misurati del modello;

e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;

f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).

Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.

6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.

7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:

a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;

b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e

c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.

8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:

a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;

b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;

c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;

d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;

e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.

9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione. In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.

10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.

11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. [/panel]

I fornitori devono caricare i dati dei modelli in un "Sistema di conformità":

le informazioni pubbliche, divenute in seguito disponibili come "Scheda informativa del prodotto" (o "Scheda prodotto", come denominata nella Direttiva abrogata Direttiva 2010/30/UE) e come "etichetta energetica" da un diverso sistema pubblico

I dati relativi alla conformità, indicati nella normativa come "documentazione tecnica ", saranno accessibili solo in base alla necessità di conoscenza da parte delle autorità di controllo della conformità per svolgere i propri compiti di vigilanza del mercato.

Le informazioni del modello pubblico sono destinate a facilitare la scelta di acquisto, sia da parte dei cittadini comuni che negli acquisti all'ingrosso, come negli appalti pubblici verdi. Questi dati vengono anche utilizzati per stabilire criteri di ammissibilità in cui sono prese di mira le classi di prestazioni più elevate (ad esempio la classe superiore o le due classi più elevate), come nella Tassonomia verde o per incentivi o misure di riduzione dell'IVA a livello nazionale o per altre esigenze di analisi dei dati.

EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) è un database completo creato e gestito dalla Commissione Europea. Il suo scopo principale è rendere facilmente accessibili le informazioni sulle prestazioni energetiche e ambientali di tutti i modelli di prodotti che recano l'"etichetta energetica": tra questi rientrano i prodotti per la casa, così come i prodotti per il mercato business-to-business.

EPREL

Questa iniziativa è in linea con i requisiti del Regolamento quadro sull'etichettatura energetica dell'UE.

Istituito nell'ambito del regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369, il registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) apre nuove strade nell'aiutare i consumatori dell'UE, ma anche gli acquirenti e le aziende, a scegliere i prodotti più efficienti e a contribuire a ridurre l'impatto ambientale.

Dal 1° gennaio 2019 i fornitori devono caricare le informazioni sui loro prodotti nel database EPREL. L'accesso pubblico e illimitato è stato concesso da marzo 2021 semplicemente leggendo il codice QR sull'etichetta dei prodotti in vendita. Da aprile 2022 l'interfaccia web aiuta a selezionare e ordinare i modelli, per una scelta di acquisto più consapevole.

EPREL supporta inoltre le autorità pubbliche quando si definiscono azioni di appalto pubblico o sovvenzioni (secondo l' art. 7(2)) per identificare le classi più significativamente popolate dell'etichetta energetica). Per ogni prodotto nell'ambito del regolamento sull'etichettatura (compresi gli pneumatici), inoltre, EPREL è una bussola per determinare i prodotti ammissibili secondo la tassonomia verde dell'UE.

EPREL ha attualmente quasi 2 milioni di registrazioni per quasi 40 gruppi di prodotti coperti da circa 20 normative di etichettatura. 

L'EPREL comprende informazioni accessibili al pubblico (parte delle quali è riportata nell'etichetta energetica e la restante nella scheda informativa del prodotto o nella scheda prodotto) e informazioni necessarie ai fini del controllo della conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato (MSA) degli Stati membri per le loro funzioni.

I fornitori devono registrare nell'EPREL qualsiasi modello di prodotto rientrante nell'ambito della normativa sull'etichettatura energetica prima di immettere la prima unità di tale modello sul mercato dell'UE.

EPREL offre ai fornitori 3 opzioni per registrare i modelli di prodotto:

In modo interattivo nell'interfaccia online, inserendo manualmente ogni campo obbligatorio, per ogni singolo modello;

Registrando modelli di prodotto su larga scala in un file XML (modello di dati) e caricando il file tramite l'interfaccia online;

Tramite un'integrazione diretta con il componente e-Delivery della Commissione Europea, una comunicazione da sistema a sistema per registrare modelli di prodotto su larga scala in un file XML (utilizzato dai maggiori fornitori).

La responsabilità dei dati registrati ricade sui fornitori. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato sono le uniche responsabili del controllo e dell'applicazione della conformità (sia sui dati registrati che sul prodotto stesso).

EPREL è una risorsa inestimabile messa a disposizione delle autorità degli Stati membri (MSA) per svolgere i propri compiti. Inoltre, la notifica di sospetta non conformità è "crowdsourcing" in quanto le registrazioni sospette/errate possono essere segnalate da qualsiasi visitatore EPREL tramite la funzione "segnala un problema" nell'interfaccia pubblica EPREL.

Il sito web pubblico EPREL

Per accedere al sistema di conformità, l'utente deve prima creare un account nell'ambiente della Commissione, denominato EU Login.

In sintesi, i passaggi preliminari, da eseguire una volta sola, prevedono:

[box-info]Creazione dell'account utente EU-Login

- Creazione dell'organizzazione (mediante tale accesso UE, diventando quindi il principale amministratore fornitore per quel fornitore)

(facoltativo) Invito di utenti aggiuntivi (che possono ottenere ruoli diversi, con diritti di accesso diversi come attribuito dall'amministratore del fornitore)

- Superamento del processo di verifica del fornitore (da eseguirsi una sola volta dall'amministratore del fornitore).

- Solo dopo aver completato i passaggi sopra menzionati sarà possibile registrare i modelli dei prodotti.[/box-info]

Vedi: https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers/eprel-suppliers_en

In una fase transitoria era possibile registrare modelli di prodotti senza aver superato la "Verifica del fornitore", ma dal 22 ottobre 2024 ciò non sarà più possibile.

[box-warning]A partire dal 22 ottobre 2024, la verifica dell'identità digitale è obbligatoria per tutti i fornitori che registrano i modelli dei propri prodotti nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL).

Il requisito di verifica contribuirà a garantire la qualità, l'affidabilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e alle autorità pubbliche tramite il database EPREL, in cui tutti i prodotti con etichetta energetica devono essere registrati dai fornitori al momento dell'immissione sul mercato UE. I fornitori non verificati non saranno più in grado di registrare i prodotti e tutti i prodotti immessi sul mercato da fornitori non verificati dopo questa data non appariranno nelle ricerche generali nel database EPREL.[/box-warning] 

Fonte: CE

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994
Nuove etichette energetiche elettrodomestici dal 1° marzo 2021
Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo requisiti di etichettatura energetica/ecodesign
Piano di lavoro progettazione ecocompatibile etichettatura energetica 2022-2024[/box-note]

Safety Gate Report 39 del 27/09/2024 N. 32 A12/02707/24 Croazia

ID 22759 | | Visite: 439 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 39 del 27/09/2024 N. 32 A12/02707/24 Croazia

Approfondimento tecnico: Friggitrice

Friggitrice

Il prodotto, di marca KORKMAZ, mod. A486, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza Parte 1: Norme generali” e EN 60335-2-13:2010 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari”.

Le viti della friggitrice potrebbero danneggiare l’isolamento dei conduttori e l’utilizzatore potrebbe ricevere una scossa elettrica toccando l’oggetto.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

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Interazione uomo-macchina - L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?

ID 22744 | | Visite: 1577 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Interazione uomo macchina   L uso scorretto pu  essere ragionevolmente prevedibile

Interazione uomo-macchina - L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?

ID 22747 | 17.10.2024 / In allegato

Valutare e prevedere le prestazioni cognitive è fondamentale per qualsiasi disciplina che si occupi di operatori umani nel contesto di comportamenti critici per la sicurezza. In materia di sicurezza del macchinario, questo si traduce in una progettazione antropocentrica finalizzata ad un sistema di interazione che favorisce una condizione di comfort cognitivo dell’operatore, alta performance e comportamento sicuro.

Questo lavoro identifica gli stati cognitivi a cui sono ascrivibili comportamenti involontari/ragionevolmente prevedibili che possono determinare l’uso scorretto, nella convinzione che progettare in termini di sicurezza significhi produrre un’interazione che attivi stati cognitivi scientificamente associabili alla performance dell’operatore.

...

Fonte: INAIL

Collegati
[box-note]Interfaccia uomo-macchina: requisiti, illustrazioni e rif. normativi[/box-note]

Orientamenti CE - Compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine

ID 22726 | | Visite: 739 | Regolamento macchine

Orientamenti CE   Modalit  di compilazione modello raccolta dati art  6 par  5 Regolamento macchine

Orientamenti CE - Modalità di compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine

ID 22726 | 14.10.2024

Comunicazione della Commissione - Orientamenti agli Stati membri per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2024/6845

GU C C/2024/6142del  14.10.2024

______________

INDICE

Avviso importante

Introduzione

Orientamenti sulle modalità di compilazione del modello

Istruzioni generali

Istruzioni particolari

Allegato A - Numerazione delle colonne del modello 1

Allegato B - Elenco dei codici a 4 e 8 cifre della classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento 14

______________

AVVISO IMPORTANTE

Scopo del presente documento, basato sull'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine («regolamento»), è fornire orientamenti solo su questioni attinenti alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento e sulla compilazione del modello standardizzato di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).

Il presente documento è destinato agli Stati membri, ma interessa anche i paesi terzi - ossia i paesi che non sono Stati membri dell'Unione europea (UE) - che hanno concluso un accordo con l'UE finalizzato ad estendere agli stessi l'applicabilità del regolamento. Di conseguenza i riferimenti agli «Stati membri» o all'«UE» contenuti nel presente documento si intendono rivolti anche a tali paesi terzi.

Il presente documento ha uno scopo puramente orientativo. Solo il testo dell'atto di armonizzazione dell'Unione ha valore giuridico.

L'interpretazione vincolante della legislazione dell'Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri espressi nel presente documento non pregiudicano la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.

Il presente documento riflette la normativa vigente al momento della sua redazione e gli orientamenti proposti possono essere soggetti a successive modifiche.

INTRODUZIONE

Il regolamento, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e applicabile a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato dell'UE o la loro messa in servizio nell'UE, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza. Dal 20 gennaio 2027 esso inoltre abrogherà e sostituirà la direttiva 2006/42/CE.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, dello stesso regolamento. Un siffatto modello standardizzato ha lo scopo di garantire condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.

Il modello standardizzato vigente è quello che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento la Commissione emana inoltre orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità. Scopo del presente documento è fornire orientamenti agli Stati membri, come previsto all'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento.

ORIENTAMENTI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

Istruzioni generali

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento, il modello deve essere compilato e presentato entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni.

Il modello, presentato in un determinato anno (Y), raccoglie i dati e le informazioni afferenti a un periodo di cinque anni, come indicato nelle pertinenti colonne del modello stesso.

Nell'ambito del modello:

Y-2 (anno di presentazione meno 2): riguarda il secondo anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, precedente l'anno di presentazione della relazione;

Y-3 (anno di presentazione meno 3): riguarda il terzo anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;

Y-4 (anno di presentazione meno 4): riguarda il quarto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;

Y-5 (anno di presentazione meno 5): riguarda il quinto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;

Y-6 (anno di presentazione meno 6): riguarda il sesto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione.

Per «normativa dell'UE sulle macchine» si intende: il regolamento, oppure la direttiva 2006/42/CE oppure la normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE.

È preferibile che il modello sia compilato in lingua inglese.

Ciascuno Stato membro dovrebbe compilare e presentare un solo modello, in formato Excel, comprendente tutti i dati relativi a tale Stato membro.

Il modello può essere trasmesso per via elettronica tramite la casella funzionale di posta elettronica pertinente.

Istruzioni particolari

Parte superiore del modello (da sinistra a destra)

- Anno («Y») di presentazione della relazione [campo numerico intero]

In questo campo deve essere indicato l'anno civile in cui lo Stato membro presenta alla Commissione il modello compilato.

- Stato membro [campo di testo, massimo 10 parole]

In questo campo deve essere indicato il nome del paese che presenta i dati e le informazioni.

Tabella principale del modello (da sinistra a destra)

Per agevolare la lettura dell'ordine delle colonne si è provveduto a numerare queste ultime nell'allegato A dei presenti orientamenti.

- Prima colonna (1): Categoria nell’allegato I del regolamento [scelta a scorrimento verso il basso]

Il termine «categoria» fa riferimento alle categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento al momento della presentazione del modello alla Commissione (nella prima colonna: «Sì») o ad altre categorie che gli Stati membri reputano potenzialmente inseribili in tale allegato (nella prima colonna: «No»).

Tutti i dati e le informazioni di cui alle colonne successive (dalla seconda alla trentanovesima) si riferiscono alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta in questa prima colonna.

Gli spazi del modello possono essere estesi al fine di includere, nella quantità necessaria, eventuali altre categorie di macchine e prodotti correlati che in futuro potrebbero essere aggiunte all'allegato I del regolamento tramite un atto delegato pertinente.

In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa prima colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.

- Seconda colonna (2): Parte dell’allegato I del regolamento in cui si trova la categoria [scelta a scorrimento verso il basso]

Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «Sì») occorre indicare in quale parte di tale allegato sono elencate: nella parte A (nella seconda colonna: «A») oppure nella parte B (nella seconda colonna: «B»).

Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).

In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa seconda colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.

- Terza colonna (3): Numero della categoria (se la categoria è compresa nell’allegato I del regolamento) [scelta a scorrimento verso il basso]

Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento occorre indicare il numero assegnato a ciascuna categoria di macchine e prodotti correlati nello stesso allegato.

Al momento della stesura dei presenti orientamenti vi sono sei (6) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte A, e diciannove (19) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte B.

Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).

In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa terza colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.

- Quarta colonna (4): Descrizione della categoria (se la categoria non è compresa nell’allegato I del regolamento) [campo di testo, massimo 100 parole]

Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento non occorre indicare alcunché in questa colonna, in quanto la descrizione della categoria di macchine e prodotti correlati è già compresa nel suddetto allegato.

Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No» e nella seconda colonna: «N/A») occorre fornire una descrizione breve ma chiara di ciascuna nuova categoria di macchine o prodotti correlati che si propone di aggiungere a tale allegato.

In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa quarta colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.

- Quinta colonna (5): Articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento: indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]

L'espressione «indicazioni del danno» si riferisce a informazioni quali:

- la natura del pericolo, che ha causato il danno, intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- la durata dell'esposizione al pericolo;
- la gravità del danno subito, incluso il grado di reversibilità del danno;
- il numero di persone interessate dal danno;
- altre informazioni pertinenti.
- Dalla sesta alla decima colonna (6-10): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Quantità di unità di macchine o prodotti correlati trovati difettosi per anno [campo numerico intero]

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi d'informazione rapida; la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche nazionali degli infortuni sul lavoro; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nell'undicesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

- Undicesima colonna (11): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.

Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.

In questo campo deve essere inoltre fornita una descrizione dei principali difetti e cause di avarie riscontrati nonché dei potenziali danni che tali difetti o avarie potrebbero causare.

- Dodicesima colonna (12): Articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento: informazioni sugli infortuni noti (sul lavoro o in contesto non lavorativo) e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]

In questo campo deve essere fornita una descrizione delle principali caratteristiche degli infortuni o dei quasi infortuni, quali:

- scenari principali d'infortunio;

- cause principali degli infortuni;

- individuazione dei rischi residui durante gli infortuni;

- numero di vittime;

- altre informazioni pertinenti.

- Dalla tredicesima alla diciassettesima colonna (13-17): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (mortali) per anno [campo numerico intero]

Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Per «incidente mortale» si intende un incidente causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente.

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.

Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla tredicesima alla diciassettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:

- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e

- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:

- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;

- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;

- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.

«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (4).

La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.

- Dalla diciottesima alla ventiduesima colonna (18-22): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (gravi) per anno [campo numerico intero]

Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Per «incidente grave» si intende un incidente (non mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che provoca danni permanenti alla vittima o danni fisici significativi, come l'amputazione di una parte del corpo.

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.

Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla diciottesima alla ventunesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:

- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e

- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:

- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;

- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;

- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.

«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (5).

La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.

- Dalla ventitreesima alla ventisettesima colonna (23-27): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (altro) per anno [campo numerico intero]

Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Per «altro incidente» si intende qualsiasi incidente (non grave o mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che richieda un ricovero ospedaliero e/o un'assenza dal lavoro di almeno quattro giorni.

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.

Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla ventitreesima alla ventisettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:

- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e

- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:

- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;

- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;

- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.

«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) — Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (6).

La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.

- Dalla ventottesima alla trentaduesima colonna (28-32): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (mortali) per anno [campo numerico intero]

Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Per «incidente mortale» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente in contesto non lavorativo.

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.

Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nell'ambito di una categoria di macchine o prodotti correlati, è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:

- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;

- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;

- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.

- Dalla trentatreesima alla trentasettesima colonna (33-37): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (gravi o altro) per anno [campo numerico intero]

Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Per «grave o altro» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che non sia un incidente mortale.

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.

Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.

Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.

Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nelle colonne dalla trentatreesima alla trentasettesima, in riferimento a una categoria di macchine o prodotti correlati (dalla prima alla quarta colonna), è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione.

Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:

- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;

- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;

- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.

- Trentottesima colonna (38): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.

Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.

In questo campo deve essere inserita anche la descrizione dei principali motivi per cui la macchina o il prodotto correlato era difettoso.

- Trentanovesima colonna (39): Altre informazioni utili [campo di testo, massimo 500 parole]

Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati possono essere inserite in questo campo informazioni (nella misura in cui siano disponibili e siano considerate dallo Stato membro idonee a facilitare ulteriormente la valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare) quali:

- la quantità di unità di macchine o prodotti correlati vendute nel territorio dello Stato membro;

- il numero di lavoratori del settore;

- quando la macchina o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato dell'UE;

- se non esistevano norme armonizzate (e, per quanto riguarda il regolamento, specifiche comuni stabilite a norma del regolamento) relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;

- i rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, che comportano infortuni gravi o mortali o danni alla salute ricorrenti;

- l'applicazione erronea delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;

- l'incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove tecnologie;

- la conformità o meno della macchina o del prodotto correlato alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento della sua immissione sul mercato dell'UE. In caso di non conformità: se sono state applicate le pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, le eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento); o se la non conformità era dovuta a lacune nelle pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, in eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento);

- per quanto riguarda la quantità totale di macchine o prodotti correlati difettosi segnalata a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento:

- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati:

- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:

- del regolamento;

- della direttiva 2006/42/CE;

- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;

- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati segnalati;

- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;

- per quanto riguarda il numero totale di infortuni comunicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento:

- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati:

- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;

- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:

- del regolamento;

- della direttiva 2006/42/CE;

- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;

- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati coinvolti negli infortuni comunicati;

- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;

- altre informazioni pertinenti.

[panel]Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità

1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.

3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.

4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:

a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.

5. Nello svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:

a) le indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) le informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato e gli elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione;
c) le informazioni sugli infortuni noti e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni;
d) i dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per almeno i quattro anni precedenti. In particolare le informazioni ottenute, tra l'altro, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, i sistemi d'informazione rapida, la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB), le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO).

Oltre alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi altra informazione disponibile pertinente per la valutazione di cui al paragrafo 4.

6. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), sono forniti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 9.

7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.
Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.

8. Uno Stato membro che nutra preoccupazioni in merito a una categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.

La Commissione effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 immediatamente dopo essere stata informata dallo Stato membro.

Dopo aver effettuato tale valutazione, la Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 2.

9. Entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, comprese le informazioni indicanti che non si è verificato nessuno degli eventi di cui al paragrafo 5, per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, qualora la non inclusione sia motivo di preoccupazione per lo Stato membro.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono e, ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, aggiornano un modello riguardante la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d).

Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione emana orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato al più tardi il 20 luglio 2024.

11. Se necessario dopo aver presentato la relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il paragrafo 5 del presente articolo specificando gli obblighi incombenti agli Stati membri di fornire i dati e le informazioni richiesti a norma del presente articolo attraverso la creazione di una metodologia comune relativa ai dati e alle informazioni da raccogliere, compresi i metodi per la loro raccolta e compilazione e le procedure per la loro trasmissione, nonché le pertinenti definizioni, in modo da garantire che la Commissione disponga di dati sufficienti e comparabili per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4.[/panel]

...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Dichiarazione di conformità UE macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine
Procedure di Valutazione della Conformità Regolamento macchine[/box-note]

Safety Gate Report 37 del 13/09/2024 N. 34 A12/02601/24 Germania

ID 22674 | | Visite: 543 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 37 del 13/09/2024 N. 34 A12/02601/24 Germania

Approfondimento tecnico: Slime

Slime giocattolo

Il prodotto Crystal Sojl Hello Summer, mod. H-1689, è stato respinto durante la procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.

La migrazione del boro del giocattolo è troppo elevata (valore misurato: 854 mg/kg). L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il sistema riproduttivo.

Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza

III. Proprietà Chimiche

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

Boro

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): FAQ

ID 22651 | | Visite: 1634 | Documenti Riservati Marcatura CE

Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR   FAQ

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): FAQ / 25.09.2024

ID 22651 | 02.10.2024

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): Frequently Asked Questions (FAQ)

This document provides answers to questions frequently asked by stakeholders related to Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products (ESPR).

Any views expressed in this document are the preliminary views of the European Commission (EC) services and may not under any circumstances be regarded as stating an official position of the EC.

The information transmitted intends to clarify Regulation 2024/1781. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret EU law.

__________

Contents

1. Scope of the ESPR
1.1. General Scope
1.2. Spare Parts and Components
1.3. Vehicles and Mobile Machinery (and components/(spare)parts thereof)
1.4. Miscellaneous Product Categories
1.5. Product Parameters in scope

2. ESPR Interplay with Other Regulations

3. ESPR Timeline and Application

4. Ecodesign Forum incl. Member State Expert Group
4.1. Establishment & Membership
4.2. Member States Expert Group
4.3. Transition between the Consultation Forum and the Ecodesign Forum

5. Digital Product Passport (DPP)
5.1. General questions on DPP - timeline, scope and content
5.2. DPP technical aspects
5.3. DPP Value chain aspects and complex products
5.4. DPP Compliance and Enforcement

6. Energy Label and ‘Old’ Ecodesign

7. Working plan and preparation of delegated acts
7.1. Working plan and product prioritisation
7.2. Preparation of delegated acts (general)
7.3. Preparation of delegated acts (specific product groups or aspects)
7.4. Delegated acts on intermediate products
7.5. Product Prioritisation report of the JRC

8. Methodology for Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) and ESPR methodology, including Product Environmental Footprint (PEF)

9. Self-Regulation

10. Substances of Concern

11. Provisions on unsold consumer products

12. ESPR Label and classes of performance

13. Green Public Procurement (GPP)

14. Guidance, funding, SMEs & competitiveness

15. Online Marketplaces

16. Transition / Application

17. Enforcement & Market surveillance

18. Verification & Conformity

19. International & Trade

[...]

Fonte: EC

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note
Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR[/box-note]

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Allegato riservato ESPR - Frequently Asked Questions - 25.09.2024.pdf
EC - 25.09.2024
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Safety Gate Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria

ID 22633 | | Visite: 563 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria

Approfondimento tecnico: Gilet gonfiabile per il nuoto

Gilet gonfiabile

Il prodotto, di marca Abuytwo, venduto online, in particolare tramite Amazon (ASIN: B0C61J19PH), è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Del prodotto non esiste nessuna documentazione tecnica e nessuna valutazione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, quindi potrebbe essere pericoloso.

Regolamento (UE) 2016/425

Capo II Obblighi degli operatori economici

Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Safety Gate Report 35 del 30_08_2024 N. 68 A12_02422_24 Austria.pdf
Gilet gonfiabile per il nuoto
129 kB 0

In evidenza Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

ID 22566 | | Visite: 3117 | News Direttiva macchine

In evidenza Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

In evidenza Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024

ID 22566 | 17.09.2024 / Download Scheda

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), si segnalano le seguenti 2 norme che entrano in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine":

1a

UNI EN 13557:2024 / Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando

ID 21863 | Update 16.09.2024 / Preview in allegato

UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando

La norma specifica i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di comando e le stazioni di comando delle loro postazioni operative per tutte le tipologie di apparecchi di sollevamento.

Data entrata in vigore: 16 maggio 2024

Sostituisce: UNI EN 13557:2008

Recepisce: EN 13557:2024

[box-info]EN 13557:2024 Armonizzata Direttiva macchine

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), la EN 13557:2024 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" a partire dalla data del 16 Settembre 2024. La norma sostituita, EN 13557:2003+A2:2008, è soppressa dal 16 marzo 2026 (cessazione Presunzione di Conformità).[/box-info]

Vedi

 

2a

EN 1570-1:2024 / Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili 2 livelli

ID 21804 | Update 16.09.2024 / Preview in allegato

UNI EN 1570-1:2024 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco

La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili con le seguenti caratteristiche:
- non servono più di 2 livelli fissi ma possono superare un livello fisso, e
- con una velocità di spostamento verticale non superiore a 0,15 m/s, a meno che la posizione non sia sicura, e
- per il sollevamento o l'abbassamento di merci (con o senza operatore/i e/o persona/e autorizzata/e, oppure
- per il sollevamento o l'abbassamento di operatori e/o persone autorizzate con o senza merci, in posizioni in cui possono svolgere il lavoro da un tavolo di sollevamento fisso o mobile che è guidato solo durante la sua corsa verticale.

La norma specifica le misure tecniche appropriate per eliminare e ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi elencati nell'Allegato B.

Data entrata in vigore: 16 maggio 2024

Sostituisce: UNI EN 1570-1:2015

Recepisce: EN 1570-1:2024

[box-info]EN 1570-1:2024 Armonizzata Direttiva macchine

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), la EN 1570-1:2024 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" a partire dalla data del 16 Settembre 2024. La norma sostituita, EN 1570-1:2011+A1:2014, è soppressa dal 16 marzo 2026 (cessazione Presunzione di Conformità)[/box-info]

Vedi

Collegati
[box-note]Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408
Direttiva macchine 2006/42/CE
UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando
EN 1570-1:2024 / Safety requirements for lifting tables[/box-note]

Safety Gate Report 33 del 16/08/2024 N. 207 A12/02113/24 Svezia

ID 22523 | | Visite: 743 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 16/08/2024 N. 207 A12/02113/24 Svezia

Approfondimento tecnico: Altoparlante senza fili

Altoparlante senza fili

Il prodotto, di marca sconosciuta, Mod. HM11, è stato sottoposto alla procedura che ne impone la rimozione dai siti internet sui quali era in vendita perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III, al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.

Le saldature nel prodotto presentano una concentrazione eccessiva di piombo e cadmio (valori misurati: oltre il 70% e lo 0,27% in peso, rispettivamente).

Il materiale plastico del cavo e del prodotto presenta una concentrazione eccessiva di DEHP e DBP (valori misurati: 0,8% e 0,17% in peso, rispettivamente).

Il prodotto presenta, infine, una concentrazione eccessiva di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato: 1,6 % in peso).

Il piombo è pericoloso per l’ambiente.

Il cadmio si bioaccumula ed è pericoloso per l'ambiente.

Gli ftalati sono pericolosi sia per la salute umana che per l'ambiente.

Le SCCP persistono nell'ambiente, sono tossiche per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si bioaccumulano nella fauna selvatica e nell'uomo. L'esposizione prolungata attraverso la pelle può causare il cancro. 

Direttiva 2011/65/UE […]

Articolo 4 – Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. […]

[…] Allegato II

Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

Regolamento (CE) n .1907/2006

Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)

1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) […]

Allegato I

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

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Decreto 23 luglio 2024 n. 124

ID 22512 | | Visite: 2135 | Direttiva Imbarcazioni

Decreto 23 luglio n  124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica 

ID 22512 | 05.09.2024

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

(GU n. 208 del 05.09.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2024

__________

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell’articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (di seguito, denominato «Codice»).

Art. 2. Domanda di riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale presentano domanda, tramite posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.
2. La domanda contiene:
a) la denominazione dell’associazione o dell’ente nautico di livello nazionale e l’indirizzo della sede legale;
b) la documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, ove ammessa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 49-octies, comma 5, del Codice;
c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato mediante posta elettronica certificata.

Art. 3. Requisiti di idoneità

1. Ai fini del riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale devono possedere, all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 2, i seguenti requisiti:

a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro;
b) avere svolto attività di istruzione o di formazione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque articolazioni o affiliazioni locali, costituite da al- meno tre anni, presenti sul territorio di almeno tre regioni e con almeno cinquanta soci ciascuna.

[...]

Art. 4. Sede e locali

Art. 5. Strumenti tecnici e didattici

Art. 6. Unità da diporto

Art. 7. Attività di insegnante teorico e di istruttore pratico

Art. 8. Attività di formazione e di preparazione dei candidati

Art. 9. Modalità di svolgimento dei controlli

Art. 10. Diffida, sospensione e interdizione dall’esercizio

Art. 11. Trattamento dei dati e misure di tutela degli interessati

Art. 12. Abrogazioni

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

Allegato I (ai sensi dell’articolo 8)

_________

[panel]Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 49-octies Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.

5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.

6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.

7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.

8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.

10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.

11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.

13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.

14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
d) requisiti di idoneità;
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.[/panel]

...

Collegati
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

ID 22479 | | Visite: 815 | Regolamento impianti fune persone

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023.

Collegati
[box-note]Decreto dirigenziale ANSFISA 07 dicembre 2023
Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo[/box-note]

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

ID 22477 | | Visite: 1141 | Regolamento impianti fune persone

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». 

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo[/box-note]

Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR

ID 22473 | | Visite: 2634 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione UE di conformit  Regolamento ESPR

Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR / Update 26 Agosto 2024

ID 22473 | 26.08.2024 / Modello allegato doc/pdf

Il 18 Luglio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024), relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation)che ha abrogato la direttiva 2009/125/CE (ERP - Energy Related Products). Previsti transitori.

Da ERP a ESPR

All'articolo 44 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) è previsto che il fabbricante rediga e fornisca la dichiarazione UE di conformità di un prodotto ESPR, in accordo con la struttura tipo di cui all'allegato V.

Procedura di valutazione della conformità prevista: Controllo interno della produzione (Modulo A) di cui all'Allegato IV.
________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;
f) ai prodotti di origine umana;
g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.

[...]

Articolo 44 Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4 o l’applicazione della presunzione di conformità conformemente all’articolo 41.

2. La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V e contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

3. Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti giuridici dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti giuridici dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 45 Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 46 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

3. La marcatura CE di un prodotto in fase di controllo della produzione a cui partecipa un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.

4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

________

ALLEGATO IV Controllo interno della produzione (Modulo A)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 

- una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato; 
- progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto; 
- un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per rispettare i requisiti, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.; 
- i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; 
- i verbali delle prove; e 
- una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

4. Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.
________

ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (di cui all’articolo 44)

1) N. … (identificazione univoca del prodotto):

2) Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:

3) La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

4) Oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine):

5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione:

6) Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7) Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto … (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione … (numero):

8) Se del caso, il riferimento ad altro diritto dell'Unione applicato che dispone l'apposizione del marchio CE:

9) L'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il mandatario del fabbricante:

10) Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):

[...]

segue allegato

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781
Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]

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Safety Gate Report 31 del 02/08/2024 N. 03 A11/00085/24 Polonia

ID 22468 | | Visite: 505 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 31 del 02/08/2024 N. 03 A11/00085/24 Polonia

Approfondimento tecnico: Giocattolo morbido

Giocattolo morbido

Il prodotto, di marca STAWSCY, mod. PB3503, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.

Il materiale fibroso dell'imbottitura del giocattolo è facilmente accessibile grazie alla cerniera presente. Un bambino piccolo potrebbe mettere in bocca il materiale di riempimento e soffocare.

La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:

4. […]

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

[…]

Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al paragrafo 5.2, stabilisce che nei giocattoli morbidi imbottiti non sono accettabili delle aperture se rappresentano un pericolo. Inoltre, i prodotti devono essere testati tramite una specifica prova di trazione e, in seguito alla prova, non deve essere possibile inserire uno stelo di 12 mm di diametro attraverso una qualsiasi cucitura. La prova serve a verificare che le cuciture del peluche non permettano l’inserimento di due dita del bambino all’interno del prodotto e la conseguente estrazione del materiale di riempimento.

Il test prevede l’utilizzo di apposite pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze devono essere posizionate, ad esempio, tra la gamba ed il corpo del peluche ed in modo che siano equidistanti dalle cuciture.

Gradualmente deve essere applicata una forza di 70 ± 2 N per un periodo di 5 s.

A seguito della prova di trazione, è necessario verificare l’inserimento, in una qualsiasi cucitura, di uno stelo di 12 mm di diametro, applicando una forza massima di 10 N. Lo stelo non deve entrare per più di 6 mm.

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Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

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Decreto 20 giugno 2024

ID 22456 | | Visite: 1206 | Direttiva RoHS II

Decreto 20 giugno 2024 / Modifica Alleg. III Dlgs 27/2014 (ROHS II)

ID 22456 | 22.08.2024

Decreto 20 giugno 2024 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

(GU n.196 del 22.08.2024)

...

Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è aggiunto il seguente punto:

«46 Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso «PVC rigido recuperato»), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1% in peso per il cadmio e l’1,5% in peso per il piombo.
A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d) , del regolamento (CE) n. 1907/2006.
I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1% in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di piombo». La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo.
I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano all’autorità di vigilanza di cui all’art. 19 del presente decreto, su sua richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.
Si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028.».


Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2024.

...

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014[/box-note]

Safety Gate Report 29 del 19/07/2024 N. 21 A12/01923/24 Repubblica Ceca

ID 22418 | | Visite: 614 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 19/07/2024 N. 21 A12/01923/24 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Lampada LED

Lampada LED

Il prodotto, 200L LED KULOVÉ SVĚTLO, mod. HK2030-18PCS, è stato sottoposto alla procedura che ne impone il divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Il cavo di alimentazione non è ancorato saldamente alla lampada e non è sufficientemente protetto. In questo modo le parti sotto tensione sono accessibili facilmente dall’utilizzatore.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I

Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT

ID 22810 | | Visite: 2546 | Regolamento CPR

Cover CPR 2024 small

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT / Update Ed. 6.0 Novembre 2024

ID 22810 | Ed. 6.0 | Aggiornamento Novembre 2024

Disponibile, in allegato il testo in formato PDF/EPUB coordinato del Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) con il D.Lgs. 106/2017 con Guida alla marcatura CE. 

I testi sono aggiornati a Ottobre 2024, ultima modifica al CPR è prevista nel Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione del 30 maggio 2024 (GU L 2024/2769 del 28.10.2024)

[box-info]Update Ed. 6.0 del 27.11.2024

CPR consolidato 2024 - Il testo del Regolamento (UE) n. 305/2011 tiene conto delle modifiche/abrogazione introdotte dal:

Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026

Modifiche:
Articolo 2 punto 29) e 30). Inserita nota (N)
Articolo 38 bis. Inserita nota (N)
Articolo 38 ter. Inserita nota (N)
Articolo 38 quater. Inserita nota (N)
Articolo 38 quinquies. Inserita nota (N)
Articolo 64 comma 2 bis. Inserita nota (N)[/box-info]

_______

Il Regolamento (UE) 305/2011 armonizzato con il D.Lgs. 106/2017 e Guida marcatura CE Prodotti da costruzione.

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation) sui prodotti da costruzione ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE (CPD).

La transizione dalla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 (CPR) è avvenuta, tecnicamente, nel 2013.

Con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 del 10 Luglio 2017, si è provveduto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).

Completa il testo il documento “La Marcatura CE dei prodotti da costruzione passo a passo” edita dalla Commissione europea nel 2015.

Download Preview Ed. 6.0 2024
[panel]

Ed. 6.0 Novembre 2024

CPR consolidato 2024 - Il testo del Regolamento (UE) n. 305/2011 tiene conto delle modifiche/abrogazione introdotte dal:

[001L]Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026

Modifiche:
Articolo 2 punto 29) e 30). Inserita nota (N)
Articolo 38 bis. Inserita nota (N)
Articolo 38 ter. Inserita nota (N)
Articolo 38 quater. Inserita nota (N)
Articolo 38 quinquies. Inserita nota (N)
Articolo 64 comma 2 bis. Inserita nota (N)

Ed. 5.0 Ottobre 2024

[001L]Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione. (GU L 2024/2769 del 28.10.2024). Entrata in vigore: 17.11.2024

Modifiche:
Allegato V. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)

Ed. 4.0 Giugno 2019

[001L]
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019
(GU L 169/1 del 25.06.2019)

Ed 3.0 Ottobre 2017

[001L]
Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014
(GU L 157 76 27.5.2014)

[002L]
Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 
(GU L 159 41 28.5.2014)

[003L]
Rettifica, GU L 103 del 12.4.2013, pag. 10 (305/2011)

Ed 2.0 Luglio 2017

[001L]
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 
(GU n. 159 del 10 luglio 2017)

[002L]
La marcatura ce dei prodotti da costruzione passo a passo (Commissione europea).

[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Ed 1.0 Gennaio 2013

[001L]
Regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 
(OJ n. L 088 del 04/04/2011 pag. 0005 - 0043)[/panel]

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Pubblicato: 27/11/2024
Editore: Certifico s.r.l.
A Cura: Ing. Marco Maccarelli
Dimensioni: 120 pagine
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-71-5
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus

Tutta la legislazione CPR

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Regolamento delegato (UE) 2024/2769

ID 22808 | | Visite: 1493 | Regolamento CPR

Regolamento delegato  UE  2024 2769

Regolamento delegato (UE) 2024/2769 / Modifica Reg. CPR: Caratteristiche essenziali sostenibilità ambientale - Nuovo sistema VVCP 3+

ID 22808 | 28.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.

C/2024/3480

GU L 2024/2769 del 28.10.2024

Entrata in vigore: 17.11.2024
________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera e), e l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

(1) Gli sviluppi tecnologici consentono un approccio di modellizzazione per la valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Tale progresso tecnologico permette di stabilire un sistema di valutazione e verifica quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software.

(2) Nella sua risoluzione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 il Parlamento europeo ha accolto con favore l’obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione, come annunciato nel piano d’azione per l’economia circolare. Nelle conclusioni sull’economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 2019 il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione. La comunicazione della Commissione del 2020 «Una nuova strategia industriale per l’Europa» ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell’Europa verso la neutralità climatica. La comunicazione della Commissione del 2021 «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» ha individuato nell’edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e la cui competitività dipende dalla sua capacità di affrontare tali sfide. A causa degli sviluppi tecnologici nella valutazione del ciclo di vita, determinate caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base delle opere di costruzione 3 (igiene, salute e ambiente) e 7 (uso sostenibile delle risorse naturali) sono disponibili per essere attuate nel quadro normativo per i prodotti da costruzione. È pertanto opportuno stabilire norme per dichiarare la prestazione in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

(3) Al fine di rispondere al progresso tecnologico, l’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbe essere adeguato aggiungendo un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione VVCP 3+ che definisca i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.

(4) Al fine di consentire ai fabbricanti di accedere al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo in tal modo a una maggiore competitività dell’intero settore delle costruzioni, un nuovo sistema di VVCP 3+ dovrebbe essere applicabile alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. L’aggiunta di un nuovo sistema di VVCP non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi per i fabbricanti che già beneficiano della presunzione che i loro prodotti raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli. È pertanto opportuno chiarire che il nuovo sistema di VVCP 3+ non si applica ai prodotti che attualmente non richiedono prove o calcoli.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente legate in quanto si riferiscono a chiarimenti sul sistema di VVCP applicabile per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, alla necessità di tenere conto dei cambiamenti tecnologici che permettono una valutazione modellistica di tali caratteristiche e all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP 3+). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è necessario includere in un unico regolamento i chiarimenti sul sistema applicabile per la valutazione delle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione e la conseguente modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 305/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La costanza della prestazione dei prodotti da costruzione è valutata e verificata in relazione alle loro caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale conformemente ai sistemi di cui all’allegato I.

Articolo 2

L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

...

ALLEGATO I

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi di VVCP) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 sono applicati come segue.

Tabella 1

Per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale

Riga

Sottofamiglie di prodotti

Sistema di VVCP

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori

4

2

Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie di cui alla riga 1

3+

ALLEGATO II

L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è così modificato:

(1) il punto 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 1.4 bis Sistema 3+:

«1.4 bis Sistema 3+

a) Il fabbricante effettua:

i) la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione;

ii) il controllo della produzione in fabbrica;

b) l’organismo notificato di convalida della valutazione decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;

ii) convalida della valutazione del fabbricante;

iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;

iv) convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione;

v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.»;

b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

Gli organismi notificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4, lettera b), 1.4 bis, lettera a), punto i), e 1.5, lettera a), punto i).»;

(2) al punto 2 è aggiunto il seguente punto 4:

«4) organismo di convalida della valutazione: un organismo notificato ai sensi del capo VII per convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione.»;

(3) al punto 3 è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Sostenibilità ambientale.».

...

Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Regulation (EU) n. 305/2011: Summary list harmonised standards in OJ
FAQ: Proposta di revisione Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
DoP - Regolamento CPR 305/2011[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

ID 22773 | | Visite: 1033 | Direttiva Ecodesign

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti

ID 22773 | 22.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GU 2024/994 del 2.4.2024

Entrata in vigore: 22.04.2024

Applicazione a decorrere dallo stesso giorno. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2024.

...

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità operative per il funzionamento della banca dati dei prodotti istituita in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e le norme particolareggiate applicabili ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione:

a) i prodotti connessi all’energia disciplinati dagli atti delegati che integrano il regolamento (UE) 2017/1369 e la direttiva 2010/30/UE;

b) gli pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o da atti delegati che lo integrano.

2. Le modalità operative e le norme riguardano:

a) il processo di verifica che consente alle persone fisiche e giuridiche di diventare fornitori verificati e di garantire la riservatezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni da esse registrate;

b) le informazioni necessarie per registrare i modelli di prodotti;

c) i modelli di scambio dei dati e la gestione delle versioni del software;

d) la disponibilità del sistema e dei dati.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, punti 5) «autenticazione», 12) «firma elettronica qualificata», 19) «prestatore di servizi fiduciari», 20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», 27) «sigillo elettronico qualificato» e 30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», del regolamento (UE) n. 910/2014 e di cui all’articolo 3, punto 16) «distributore», del regolamento (UE) 2020/740.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling) o «registro europeo delle etichette energetiche», la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;

2) «processo di verifica», processo mediante il quale la persona fisica o giuridica dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell’Unione ed è così autorizzata a registrare prodotti in EPREL;

3) «identificativo del registro delle imprese» o «ID del registro», codice alfanumerico assegnato dall’autorità dello Stato membro, o da una persona che agisce per suo conto, alla sezione o all’ufficio del registro delle imprese che assegna il numero di iscrizione dell’impresa alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale. Se la persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione;

4) «numero di iscrizione dell’impresa», codice alfanumerico attribuito da un registro delle imprese a livello nazionale alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività professionale e che dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nello Stato membro in cui è istituito il registro. Se la persona rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042;

5) «fornitore verificato», fornitore EPREL che ha superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL a norma degli articoli 4, 5, e 6;

6) «fornitore non verificato», fornitore EPREL che non ha ancora superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL, compreso il fornitore che non ha rinnovato il sigillo elettronico qualificato entro il termine prescritto;

7) «fornitore EPREL», persona fisica o giuridica nella veste di fornitore ai fini della registrazione dei modelli di prodotti nella banca dati dei prodotti;

8) «modello di scambio dei dati», modello XML usato per definire la struttura e la semantica dei dati dei prodotti mediante il linguaggio a marcatori XML, che consente di importare i valori parametrici del modello di prodotto dalla banca dati del fornitore alla banca dati dei prodotti;

9) «sistema di conformità EPREL», la banca dati e il software per gestirne il contenuto, accessibili previa autenticazione dell’utente attraverso il sito web EPREL dedicato alla conformità, che consentono ai fornitori di registrare nella banca dati dei prodotti sia i dati pubblici che i dati di conformità e alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di svolgere le loro attività;

10) «sito web EPREL dedicato alla conformità», sito web che dà accesso, previa registrazione e autenticazione degli utenti, alla banca dati dei prodotti a fini di verifica della conformità, in cui solo le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro e il personale della Commissione possono accedere a qualsiasi informazione pubblica e tecnica dei modelli di prodotti registrati e alle informazioni sui fornitori EPREL;

11) «sistema pubblico EPREL», la banca dati e il software per accedere al suo contenuto, accessibili liberamente attraverso il sito web pubblico EPREL, che consentono ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;

12) «sito web pubblico EPREL», il sito web accessibile liberamente che consente ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;

13) «API» (Application Programming Interface) o «interfaccia di programmazione delle applicazioni», insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;

14) «registro delle imprese» o «registro del commercio», organismo nazionale del settore pubblico dello Stato membro che assegna i numeri di iscrizione delle imprese alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale e che dimostrano il loro stabilimento nello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale del settore pubblico;

15) «GTIN» o «Global Trade Item Number», identificativo unico riconosciuto a livello internazionale assegnato dall’ente internazionale GS1, usato per designare gli articoli di natura commerciale e facilitarne l’accurata identificazione. I GTIN possono essere inseriti in un’etichetta con codice a barre, apposta sui prodotti o sull’imballaggio, o in un’etichetta di identificazione a radiofrequenza (RFID);

16) «data di immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato la prima unità del modello di prodotto;

17) «data di fine immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato l’ultima unità del modello di prodotto;

18) «modello registrato» o «modello di prodotto registrato», modello di prodotto i cui valori parametrici sono stati inseriti in EPREL. Il modello registrato può non essere necessariamente visibile al pubblico;

19) «sistema di produzione della conformità EPREL», copia del sistema di conformità in cui la Commissione installa le ultime versioni del software e in cui i fornitori registrano i modelli reali di prodotto prima di immetterli sul mercato;

20) «sistema di accettazione della conformità EPREL», sistema in cui la Commissione installa le ultime versioni del software di produzione della conformità e in cui i fornitori possono registrarsi come fornitori fittizi e inserire modelli fittizi di prodotti a fini di prova. Le nuove versioni del software sono messe a disposizione dapprima su questo sistema e solo in un secondo tempo sul sistema di produzione della conformità EPREL, dopo la scadenza del relativo periodo di prova e accettazione;

21) «protocollo di trasferimento», il protocollo di comunicazione elettronica via Internet che consente uno scambio di informazioni sicuro tra i sistemi informatici del fornitore e quelli della Commissione;

22) «portale online», sito web che dà accesso alla parte pubblica e alla parte relativa alla conformità di EPREL e contiene le informazioni di cui all’allegato I, punto 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e altre informazioni pertinenti sull’efficienza energetica dei prodotti (11);

23) «NTR», acronimo di identificazione basato sull’identificativo del registro nazionale del commercio, di cui al punto 5.1.4 della norma EN 319 412-1.

Articolo 3 Obbligo di verifica dei fornitori

1. I fornitori dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono fornitori verificati.

2. Solo i fornitori verificati possono registrare modelli di prodotto in EPREL e apportare qualsiasi modifica a quelli esistenti. Questo principio vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.

Articolo 4 Verifica delle persone giuridiche

1. I fornitori che sono persone giuridiche dimostrano la loro identità e il loro stabilimento nell’Unione presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. Non si ammette la firma elettronica del mandatario di un fornitore che è persona giuridica perché non dimostra lo stabilimento nell’Unione di tale persona giuridica.

2. Il certificato qualificato di sigillo elettronico che corrobora il sigillo elettronico qualificato contiene il nome della persona giuridica esattamente come figura nel registro delle imprese dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato deve essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3.

3. Il campo «Subject» del certificato qualificato di sigillo elettronico ha un attributo «organizationIdentifier» (identificativo dell’organizzazione) che contiene informazioni presentate secondo la struttura e l’ordine seguenti:

a) il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica, impostato sul valore «NTR»;

b) il codice del paese ISO 3166 a due caratteri, indicante il paese di stabilimento;

c) trattino/segno meno «-» (U+002D);

d) l’identificativo secondo il riferimento del tipo di identità per «NTR» presentato utilizzando la struttura e l’ordine seguenti, che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 indica come identificativo unico europeo (EUID):

i) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero di iscrizione dell’impresa alla persona giuridica;

ii) punto «.» (U+002E);

iii) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona giuridica dal registro nazionale delle imprese di cui al punto i).

Il codice del paese, che fa parte dell’EUID e precede i tre campi summenzionati, così come il carattere di controllo, sono facoltativi.

4. Le persone fisiche che registrano modelli per conto di fornitori che sono persone giuridiche non devono sottoporsi al processo di verifica elettronica al loro posto.

Articolo 5 Verifica delle persone fisiche

1. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata.

2. Il certificato qualificato di firma elettronica che corrobora la firma elettronica qualificata contiene il nome della persona fisica così come figura nel registro delle imprese o del commercio dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato è conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-2.

3. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano anche di essere stabiliti nell’Unione e, se del caso, di aver ricevuto un mandato scritto di rappresentanza da un fabbricante non stabilito nell’Unione che li autorizza a registrare in EPREL a suo nome i suoi modelli di prodotti, presentando le informazioni supplementari seguenti:

a) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero del registro delle imprese o del commercio alla persona fisica a livello nazionale;

b) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona fisica a livello nazionale;

c) mandato scritto di uno o più fabbricanti che enumera tutte le marche/i marchi a cui si applica il mandato.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in un documento:

i) firmato digitalmente dalla persona fisica; e

ii) sigillato digitalmente o firmato digitalmente dall’autorità competente a livello nazionale per il registro delle imprese o del commercio oppure, in caso ciò non sia possibile, sigillato digitalmente, con conferma della veridicità, da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Le informazioni di cui alla lettera c) sono comunicate in un documento:

i) firmato digitalmente da ciascuno dei fabbricanti extra UE; o

ii) firmato digitalmente dal/dai loro rappresentante/i legale/i.

Articolo 6 Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e d), e fino al 22 aprile 2025, i fornitori che sono persone giuridiche possono presentare un sigillo elettronico qualificato in cui il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica può essere impostato su uno dei seguenti valori:

a) «VAT» per l’identificazione basata sul numero nazionale di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) «PSD» per l’identificazione basata sul numero nazionale di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di pagamento);

c) «LEI» per l’identificativo globale della persona giuridica secondo la norma ISO 17442. Il codice paese a due caratteri ISO 3166-1 è impostato su «XG»;

d) due caratteri che, secondo la definizione locale all’interno del paese e l’autorità di registrazione dei nomi, identificano un regime nazionale ritenuto appropriato a livello nazionale ed europeo, seguiti dal carattere «:» (due punti).

L’identificativo (in base al paese e al riferimento del tipo di identità) deve essere coerente con il riferimento a tre caratteri utilizzato per il tipo di identità della persona giuridica.

2. Entro 22 aprile 2027 i fornitori che sono stati verificati con un sigillo elettronico secondo il formato di cui al paragrafo 1 rinnovano la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato di cui all’articolo 4.

Articolo 7 Modelli di prodotti registrati da fornitori non verificati

1. I modelli registrati in EPREL da soggetti non verificati non figurano tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si consulta uno di questi modelli in EPREL scansionando un codice QR o con qualsiasi altro mezzo, un testo informa che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato.

2. Le informazioni sui modelli registrati da fornitori non verificati non sono esportate mediante interfacce di programmazione di applicazioni né mediante qualsiasi altra funzione di esportazione.

3. Le informazioni e la loro accessibilità nella parte relativa alla conformità rimangono invariate.

[...]

Collegati
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369 [/box-note]

Safety Gate Report 38 del 20/09/2024 N. 09 A11/00107/24 Germania

ID 22758 | | Visite: 439 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 20/09/2024 N. 09 A11/00107/24 Germania

Approfondimento tecnico: Tritacarne

Tritacarne

Il prodotto, di marca Mateka, mod. EPG 32T, è stato sottoposto alle procedure che ne richiedono il ritiro dal mercato ed il richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Il dispositivo di protezione installato è facile da manipolare e consente un facile accesso alla coclea. Questo determina un elevato rischio di lesioni, in particolare di schiacciamento e amputazione delle dita.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

[…] 1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione

1.4.1. Requisiti generali

I ripari e i dispositivi di protezione:

- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.

Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. […]

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922

ID 22727 | | Visite: 921 | Regolamento macchine

Regolamento di esecuzione  UE  2024 1922

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 / Modello raccolta dati categorie macchine All. I Regolamento macchine

ID 22727 | 14.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione, del 12 luglio 2024, che stabilisce il modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2024/4804

GU L 2024/1922 del 15.7.2024

Entrata in vigore: 04.08.2024

...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) 2023/1230, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Un siffatto modello standardizzato garantisce condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.

(2) È pertanto opportuno stabilire un modello da utilizzarsi da parte degli Stati membri per la raccolta di tali dati e informazioni. Ai fini di una razionalizzazione degli obblighi comunicativi, il modello standardizzato limita allo stretto necessario i dati e le informazioni da fornirsi, in particolare richiedendo soltanto dati e informazioni specifici in relazione a specifiche macchine o prodotti correlati e unicamente per le finalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1230, dato che tali informazioni e dati specifici per le finalità specifiche previste non sono richiesti da nessun'altra normativa dell'Unione.

(3) Nell'ambito dei lavori preparatori del modello di cui al presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha anche consultato il gruppo di esperti del settore.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230, gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento»)

Regolamento di esecuzione  UE  2024 1922   Allegato

[...]

[panel]Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità

1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.

3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.

4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:

a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.

5. Nello svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:

a) le indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) le informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato e gli elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione;
c) le informazioni sugli infortuni noti e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni;
d) i dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per almeno i quattro anni precedenti. In particolare le informazioni ottenute, tra l'altro, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, i sistemi d'informazione rapida, la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB), le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO).

Oltre alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi altra informazione disponibile pertinente per la valutazione di cui al paragrafo 4.

6. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), sono forniti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 9.

7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.
Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.

8. Uno Stato membro che nutra preoccupazioni in merito a una categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.

La Commissione effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 immediatamente dopo essere stata informata dallo Stato membro.

Dopo aver effettuato tale valutazione, la Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 2.

9. Entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, comprese le informazioni indicanti che non si è verificato nessuno degli eventi di cui al paragrafo 5, per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, qualora la non inclusione sia motivo di preoccupazione per lo Stato membro.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono e, ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, aggiornano un modello riguardante la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d).

Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione emana orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato al più tardi il 20 luglio 2024.

11. Se necessario dopo aver presentato la relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il paragrafo 5 del presente articolo specificando gli obblighi incombenti agli Stati membri di fornire i dati e le informazioni richiesti a norma del presente articolo attraverso la creazione di una metodologia comune relativa ai dati e alle informazioni da raccogliere, compresi i metodi per la loro raccolta e compilazione e le procedure per la loro trasmissione, nonché le pertinenti definizioni, in modo da garantire che la Commissione disponga di dati sufficienti e comparabili per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4.[/panel]

...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Dichiarazione di conformità UE macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine
Procedure di Valutazione della Conformità Regolamento macchine[/box-note]

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639

ID 22701 | | Visite: 500 | News Marcatura CE

Regolamento di esec UE 2024 2639

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 / Ruoli e i compiti dei punti di contatto Safety Gate

ID 22701 | 10.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 della Commissione, del 9 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate

C/2024/6963

GU L 2024/2639 del 10.10.2024

Entrata in vigore: 30.10.2024

Applicazione dal 13.12.2024

__________

Articolo 1

I ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988 («punti di contatto Safety Gate») sono i seguenti:

a) verificare e convalidare la completezza delle notifiche ricevute da altre autorità nazionali nel proprio Stato membro prima di trasmetterle alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/988;

b) verificare, prima dell’invio di una notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, se il prodotto interessato è già stato notificato in tale sistema e, in caso affermativo e ove appropriato, in cooperazione con l’autorità nazionale pertinente, trasmettere una notifica di follow-up conformemente all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988;

c) garantire che le notifiche degli altri Stati membri nel sistema di allarme rapido Safety Gate convalidate dalla Commissione pervengano alle autorità nazionali competenti, comprese le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, nel proprio Stato membro per un seguito adeguato a livello nazionale;

d) promuovere l’uso dell’applicazione Product Safety eSurveillance Webcrawler e, se del caso, di altri strumenti analoghi all’interno del proprio Stato membro, in particolare il follow-up dei risultati pertinenti da parte delle autorità nazionali;

e) addestrare all’uso del sistema di allarme rapido Safety Gate, e assistere, tutte le autorità nazionali;

f) facilitare nel proprio Stato membro l’esecuzione dei compiti relativi al sistema di allarme rapido Safety Gate previsti dal regolamento (UE) 2023/988 e dal regolamento delegato (UE) della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (6), in particolare la comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2023/988;

g) cooperare e scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti con gli altri punti di contatto Safety Gate e partecipare alle discussioni tra i punti di contatto Safety Gate coordinate dalla Commissione;

h) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’autorità che è membro della rete per la sicurezza dei consumatori di cui all’articolo 30 del rregolamento (UE) 2023/988, qualora sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;

i) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’ufficio unico di collegamento designato a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, qualora tale ufficio sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;

j) informare senza indugio la Commissione di ogni problema tecnico nel funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;

k) gestire le richieste di accesso alle applicazioni collegate al sistema di allarme rapido Safety Gate da parte degli utenti della propria rete nazionale Safety Gate e informare la Commissione di ogni modifica del personale che incida sui diritti di accesso;

l) rispondere alle richieste relative al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate nel proprio Stato membro da parte dei portatori di interessi, compresi gli operatori economici e i fornitori di mercati online;

m) se del caso, mettersi in contatto con l’autorità del proprio Stato membro che ha trasmesso la pertinente notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate, in relazione a qualsiasi informazione supplementare che possa considerarsi da aggiungere a tale notifica, su richiesta di operatori economici o fornitori di mercati online, in particolare qualora tali imprese possano essere danneggiate dalla natura incompleta di una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate.

Articolo 2

La Commissione e le autorità nazionali, in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, hanno i ruoli e le responsabilità specificati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/988
Obblighi fabbricanti / Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)[/box-note]

Safety Gate Report 36 del 06/09/2024 N. 05 A12/02557/24 Svezia

ID 22673 | | Visite: 667 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 06/09/2024 N. 05 A12/02557/24 Svezia

Approfondimento tecnico: Scarpe di plastica

Scarpe di plastica

Il prodotto, mod. 996, ZHI210705107YE41, 2308031 74420773001, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La plastica del prodotto presenta una concentrazione eccessiva di dibutilftalato (DBP) (valore misurato: 29% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute causando possibili danni al sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)

1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.

4. Il punto 3 non si applica:

a) agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle;
b) agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili;
c) ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli;
d) agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020;
e) agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti;
f) ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 o del regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione;
g) ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici;
h) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE;
i) al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE;
j) ai giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.

5. Ai fini dei punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), valgono le seguenti definizioni:

a) «materiali plastificati», uno dei seguenti materiali omogenei:

- il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani;
- qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;
- i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe;
- gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.

b) «contatto prolungato con la pelle», contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata.
c) «articoli di puericultura», qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene e al loro nutrimento o al succhiamento.

6. Ai fini del punto 4, lettera b), per «aeromobile» si intende uno dei seguenti:

a) un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 216/2008 o a un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
b) un aeromobile militare.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

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Safety Gate European Commission

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Regolamento (UE) 2024/2516

ID 22635 | | Visite: 1282 | Regolamento fertilizzanti

Regolamento  UE  2024 2516 Etichettatura digitale prodotti fertilizzanti

Regolamento (UE) 2024/2516 / Etichettatura digitale prodotti fertilizzanti

ID 22635 | 30.09.2024

Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE

PE/13/2024/REV/1

GU L 2024/2516 del 30.9.2024

Entrata in vigore: 20.10.2024

Applicazione a decorrere dal 1° maggio 2027

...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009[/box-note]

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

ID 22594 | | Visite: 5087 | Direttiva Imbarcazioni

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

ID 22594 | 21.09.2024

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

(GU n.222 del 21.09.2024 - SO n. 35)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2024

...

[panel]Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 65 Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) (LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229);
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.[/panel]

Collegati
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]

Safety Gate Report 34 del 23/08/2024 N. 22 A12/02359/24 Paesi Bassi

ID 22556 | | Visite: 675 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 34 del 23/08/2024 N. 22 A12/02359/24 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Bicchieri di vetro

Bicchieri di vetro

Il prodotto “POKAL glass”, di marca IKEA, è stato sottoposto alla procedura che prevede di contrassegnarlo con le opportune avvertenze sui rischi perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Il prodotto è realizzato in vetro temperato ma potrebbe non resistere sufficientemente allo shock termico se viene graffiato, ad esempio a causa dell’impilamento di più bicchieri, della pulizia in lavastoviglie e/o con spugne abrasive.

Direttiva 2001/95/CE 
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee

Articolo 3

1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.

Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:

a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.

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Info Safety Gate Certifico

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Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato

ID 22521 | | Visite: 3779 | Documenti Riservati Marcatura CE

Regolamento UE 2024 1781 Consolidato Cover SMALL

Regolamento (UE) 2024/1781 / Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR

ID 22521 | Update 28.04.2025 / Ed. 2.0 del 28 Aprile 2025

Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.

[box-note]Update Ed. 2.0 del 28.04.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2025/90356 del 28.4.2025) 

Rettifiche:
- Articolo 20, secondo comma, lettera d). Inserita nota (N)
- Articolo 41, paragrafo 4. Inserita nota (N)
- Articolo 65, paragrafo 3, quinto comma. Inserita nota (N)
- Articolo 69, paragrafo 5. Inserita nota (N)[/box-note]

L'ebook è così strutturato:

Sezione I - Normativa

1. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2024/1781 del 28.6.2024). Entrata in vigore: 18.07.2024

2. Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2025/90356 del 28.4.2025) [Ed. 2.0 2025] 

Sezione II - Atti delegati

(in attesa di pubblicazione)

...

Disponibile il testo del "Regolamento (UE) 2024/1781 - Nuovo Regolamento ESP" in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE

L'ebook sarà modificato e consolidato dagli interventi normativi di modifica/abrogazione che avverranno e completato dagli atti delegati che nel tempo verranno pubblicati.

[box-warning]Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.[/box-warning]

Download Indice Ed. 2.0 2025
_________

Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tempistiche stimate

L’implementazione del Regolamento avverrà secondo la seguente pianificazione prevista:

- istituzione del Forum Ecodesign (entro terzo trimestre 2024);
- adozione primo piano di lavoro (entro 19 aprile 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e esenzioni (secondo trimestre 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
- adozione delle prime misure ESPR (2026);
- entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).

I singoli atti delegati, oltre a imporre nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto, prescriveranno nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE), tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 Regolamento (CE) 1907/2006), rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Atti delegati

I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:

- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Articolo 57 Regolamento (CE) 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.

La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta i requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- Prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
...

Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:

a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:

i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;

ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;

b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.

La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
_______

Formato: pdf
Pagine: +95
Ed.: 2.0 2025
Pubblicato: 28.04.2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-88-3
Abbonati: Marcatura/2X/3X/Full/Full Plus

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Safety Gate Report 32 del 09/08/2024 N. 70 A12/02049/24 Slovacchia

ID 22497 | | Visite: 618 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 del 09/08/2024 N. 70 A12/02049/24 Slovacchia

Approfondimento tecnico: Multimetro digitale

Multimetro digitale

Il prodotto, di marca REBEL, mod. MIE-RB-838, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 61010-1:2010 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Parte 1: Prescrizioni generali” e EN IEC 61010-2-033/A11:2021 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio Parte 2-033: Prescrizioni particolari per multimetri portatili, per utilizzo domestico e professionale, in grado di misurare  la tensione di alimentazione”.

La parte metallica del connettore del multimetro non è fissata in modo adeguato e l’utilizzatore potrebbe ricevere una scossa elettrica durante l’uso.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

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Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

ID 22478 | | Visite: 1620 | Regolamento impianti fune persone

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023.

Collegati
[box-note]Decreto dirigenziale ANSFISA 07 dicembre 2023
Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Impianti a fune trasporto persone: Quadro normativo[/box-note]

Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR

ID 22474 | | Visite: 4504 | Documenti Marcatura CE UE

Ecodesign for Sustainable Products Regultion ESPR   EC 2024

Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR / EC 2024

ID 22474 | 27.08.2024 / Presentazione ESPR EC

Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro" permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tempistiche stimate

L’implementazione del Regolamento avverrà secondo la seguente pianificazione prevista:

- istituzione del Forum Ecodesign (entro terzo trimestre 2024);
- adozione primo piano di lavoro (entro 19 aprile 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e esenzioni (secondo trimestre 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
- adozione delle prime misure ESPR (2026);
- entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).

I singoli atti delegati, oltre a imporre nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto, prescriveranno nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE), tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 Regolamento (CE) 1907/2006), rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Atti delegati

I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:

- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Articolo 57 Regolamento (CE) 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.

La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta i requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- Prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

A seguire la presentazione EC del nuovo Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR.

Index

1. Overview - ESPR legal text
2. Provisions on Unsold Consumer Goods
3. Digital Product Passport
4. Substances of Concern (SoC)
5. New Ecodesign Forum & transition from the consultation forum
6. Transitional regime
7. Working Plan & Product Priorities
8. Focus on SMEs
9. Wrap-Up

1. Overview - ESPR legal text

ESPR establishes a framework legislation

ESPR establishes a framework legislation

 

Setting product requirements under ESPR

Setting product requirements under ESPR

 

ESPR sets a new sustainability   ecodesign approach

ESPR sets a new sustainability & ecodesign approach 

 

Key product aspects under ESPR

Key product aspects under ESPR

 
Art  4   Empowerment

Art. 4 - Empowerment


Ecodesign requirements

Ecodesign requirements

 

Art  21   Self regulation measures 

Art. 21 - Self-regulation measures


ESPR is adding new tools

ESPR is adding new tools

 

Art  65   Green Public Procurement  GPP

Art. 65 - Green Public Procurement (GPP)

[...]

5. New Ecodesign Forum & transition from the consultation forum

ESPR   tentative timeline   milestones

ESPR: tentative timeline & milestones

[...]

add attached

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note
Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR[/box-note]

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Allegato riservato Ecodesign for Sustainable Products Regultion ESPR - EC 2024.pdf
EC 2024
4028 kB 61

Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note

ID 22469 | | Visite: 4519 | Documenti Riservati Marcatura CE

Regolamento UE 2024 1781 ESPR   Obblighi di informazione   Note

Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) - Obblighi di informazione / Note

ID 22469 | 26.08.2024 / Note complete allegate

Note allegate sugli obblighi di informazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR).

Il 18 Luglio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024) relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation) che ha abrogato la direttiva 2009/125/CE (ERP - Energy Related Products). Previsti transitori.

Da ERP a ESPR

E' possibile che gli obblighi di informazione, si debbano integrare con quanto previsto da altre Direttive/Regolamenti applicabili al prodotto.

Gli obblighi di informazione, di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 2024/1781, includono:

- almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto e
- requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione

A seconda dei casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da informazioni:

- sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;
- ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;
- per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;
- che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita.

Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme:

- sul prodotto stesso;
- sull'imballaggio del prodotto;
- su un'etichetta;
- nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;
- su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Le informazioni che consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.

Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio.

[...]

Schema 1 - Obblighi informazione

Regolamento UE 2024 1781 ESPR   Schema 1

[...]

[panel]Regolamento (UE) 2024/1781

Articolo 7 Obblighi di informazione

1. I prodotti devono essere conformi agli obblighi di informazione relativi agli aspetti del prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

2. Gli obblighi di informazione:

a) includono almeno i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto stabiliti al capo III e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione stabiliti al paragrafo 5;

b) secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da:

i) informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;

ii) informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;

iii) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;

iv) altre informazioni che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita;

c) sono chiari, facilmente comprensibili e adattati alle caratteristiche particolari dei gruppi di prodotti interessati e dei destinatari delle informazioni.

Può essere definito un obbligo di informazione per uno specifico parametro di prodotto indipendentemente dal fatto che per tale specifico parametro di prodotto sia definito un requisito di prestazione.

Se un atto delegato contiene requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la lettera a) del presente paragrafo non si applica.

3. Gli obblighi di informazione basati sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non riguardano l'etichettatura di sostanze o miscele per motivi legati principalmente ai pericoli per la salute o per l'ambiente ad esse associati.

4. Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), la Commissione determina, se del caso, tenuto conto della specificità del gruppo di prodotti, le classi di prestazione.

La Commissione può basare le classi di prestazione su singoli parametri o su punteggi aggregati. Dette classi di prestazione possono essere espresse in termini assoluti o in qualsiasi altra forma che consenta ai potenziali clienti di scegliere i prodotti con le prestazioni migliori.

Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi dei livelli di prestazione.

Se le classi di prestazione sono basate su parametri in relazione ai quali sono definiti requisiti di prestazione, la classe più bassa corrisponde alla prestazione minima richiesta nel momento in cui le classi di prestazione iniziano ad applicarsi.

5. Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

a) il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, come segue:

i) il nome nella nomenclatura dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), o un altro nome internazionale se la denominazione IUPAC non è disponibile;

ii) altri nomi, compresi il nome corrente, il nome commerciale, l'abbreviazione;

iii) il numero della Comunità europea (CE), quale indicato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), nella lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o nell'elenco ex polimero (NLP), o il numero assegnato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), se disponibile e appropriato;

iv) il nome e il numero del Chemical Abstract Service (CAS), se disponibili;

b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;

c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio;

d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;

e) informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita.

Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.

6. Qualora definisca obblighi di informazione in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, la Commissione, se del caso:

a) stabilisce le date di applicazione di tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5, operando ove necessario una differenziazione tra le sostanze che destano preoccupazione;

b) prevede esenzioni debitamente giustificate a tali obblighi di informazione di cui al primo comma del paragrafo 5 per le sostanze che destano preoccupazione o per tali obblighi di informazione, in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati; le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), non sono esentate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso; e

c) garantisce la coerenza con gli obblighi di informazione esistenti nel quadro del diritto dell'Unione e riduce al minimo l'onere amministrativo, anche attraverso soluzioni tecniche adeguate.

7. Gli obblighi di informazione indicano il modo in cui le informazioni prescritte devono essere rese disponibili. Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme:

a) sul prodotto stesso;

b) sull'imballaggio del prodotto;

c) su un'etichetta di cui all'articolo 16;

d) nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto;

e) su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Le informazioni che consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione a norma del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un supporto dati incluso nel prodotto.

8. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio.[/panel]

[panel]CAPO III

PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO

Articolo 9 Passaporto digitale di prodotto

1. Gli obblighi di informazione prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 e conformemente agli articoli 10 e 11. I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.

2. I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue:

a) i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell'allegato III;

b) uno o più supporti dati da utilizzare;

c) la configurazione del supporto dati e la sua posizione;[/panel]

[...]

[panel]ALLEGATO I Parametri di prodotto

Sono utilizzati, secondo il caso, individualmente o in combinazione tra loro, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto:

a) durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;

b) facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità, tempi di consegna e accessibilità economica delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con gli strumenti e le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi ed eventuale necessità di strumenti specializzati, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;

c) facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;

[...][/panel]

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781
Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR
Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]

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Allegato riservato Reg. (UE) 2024 1781 (ESPR) - Obblighi di informazione Note Rev. 00 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
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Safety Gate Report 30 del 26/07/2024 N. 01 A11/00084/24 Francia

ID 22467 | | Visite: 509 | Safety Gate 2024

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 26/07/2024 N. 01 A11/00084/24 Francia

Approfondimento tecnico: Acqua micellare

Acqua micellare NUXE

Il prodotto, di marca NUXE, mod. VN051302, è stato sottoposto alla procedura che ne impone il ritiro dal mercato ed il richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il prodotto è contaminato dal batterio Burkholderia Cepacia, che è potenzialmente pericoloso per le persone con un sistema immunitario debole (ad esempio persone ospedalizzate e affette da fibrosi cistica).

Regolamento (CE) n. 1223/2009
Capo III - Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica
Articolo 10
Valutazione della sicurezza

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I. […]

Regolamento (CE) n. 1223/2009
Allegato I
Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

[…] 3. Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

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Acqua micellare
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Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

ID 22444 | | Visite: 838 | News Marcatura CE

Orientamenti CE   status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell UE

Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

ID 22444 | 20.08.2024 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi alla domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE da parte di un'impresa, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip)

C/2024/5264

GU C/2024/4911 del 20.8.2024

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La presente comunicazione (denominata anche «orientamenti») fornisce orientamenti in merito alla procedura di domanda che consente a un'impresa di ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1781 («regolamento sui chip»). L'articolo 15 del regolamento sui chip impone alla Commissione l'obbligo di fornire orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato per la presentazione di una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.

Il regolamento sui chip è entrato in vigore il 21 settembre 2023 e fa parte di un pacchetto di misure più ampio volto a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'UE.

Il regolamento sui chip si articola attorno a tre pilastri:

- il pilastro 1 istituisce l'iniziativa «Chip per l'Europa» che sostiene lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'UE al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione;

- il pilastro 2 crea un quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza promuovendo l'attrazione degli investimenti e il rafforzamento delle capacità produttive nel contesto della fabbricazione, dell'imballaggio avanzato, del collaudo e dell'assemblaggio di semiconduttori;

- il pilastro 3 istituisce un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione volto a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e tra di essi a fini di monitoraggio e risposta alle crisi, nell'ambito della governance del consiglio europeo dei semiconduttori.

Nel quadro del pilastro 2, gli impianti «primi nel loro genere» (ossia impianti di fabbricazione di semiconduttori nuovi o sostanzialmente aggiornati che offrono una dimensione di innovazione non ancora presente nell'UE) possono presentare domanda per ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Tale quadro fornisce a detti impianti i mezzi per agevolarne la creazione e il funzionamento nell'UE. Richiede inoltre il rispetto di determinati criteri al fine di garantire il contributo di detti impianti agli obiettivi dell'UE e la loro affidabilità in veste di fornitori di chip in tempi di crisi.

Al fine di fornire orientamenti in merito alla procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE, il presente documento è strutturato come segue:

- la sezione II presenta il concetto di «impianto primo nel suo genere» nell'UE, in particolare il modo in cui tale innovazione unica dovrebbe essere dimostrata ai fini del regolamento sui chip (ossia in che modo un impianto deve essere riconosciuto come un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE). La sezione II illustra inoltre in dettaglio i benefici e le sinergie con il procedimento in materia di aiuti di Stato, nonché gli obblighi previsti dal regolamento sui chip una volta ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE;

- la sezione III fornisce orientamenti pratici alle imprese in merito alle modalità per la presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE e in merito al modo in cui la Commissione valuta tali domande. In particolare, la sezione III individua le fasi principali della procedura di domanda e specifica le modalità con cui i richiedenti dovrebbero presentare il modulo di domanda, i documenti giustificativi e gli impegni;

- la sezione IV contiene una lista di controllo destinata alle imprese che illustra tutti gli aspetti importanti da considerare nella preparazione della domanda, nonché alcuni orientamenti tecnici in merito alle modalità di utilizzo dei sistemi applicativi informatici «Futurium» e «S-CIRCABC».

[...]

Indice

I. Introduzione 

II Impianti «primi nel loro genere» 

1. Definizione di «primo nel suo genere» 

2. Definizione di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

3. Vantaggi dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

A. Sinergie con gli aiuti di Stato e differenze rispetto agli stessi 

B. Fase antecedente la presentazione della domanda 

4. Obblighi derivanti dallo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

A. Fase di crisi 

B. Ordini classificati come prioritari 

III. Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE 

1. Chi può presentare domanda per l’ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE? 

2. Quali sono i requisiti presi in considerazione dalla Commissione nell’ambito della valutazione della domanda? 

A. Qualifica di «primo nel suo genere» 

B. Impegno a rispettare i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sui chip 

C. Piano aziendale (articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sui chip. 

D. Documentazione attestante l’esperienza del richiedente (articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui chip. 

E. Documento attestante la disponibilità da parte dello Stato membro o degli Stati membri sul cui territorio sarà stabilito l’impianto a facilitare la creazione di detto impianto (articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui chip. 

F. Esistenza di politiche e piani in materia di proprietà intellettuale (PI) (articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui chip

G. Impegno a dare priorità agli ordini in tempo di crisi (articolo 26 del regolamento sui chip)

3. Qual è la procedura seguita dalla Commissione per valutare le domande? 

A. Ricezione della domanda e valutazione di primo livello verifica del modulo web. 

B. Valutazione di secondo livello completezza della domanda. 

C. Valutazione di terzo livello rispetto dei criteri per lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE. 

D. Parere e decisione del consiglio europeo dei semiconduttori 

4. Una volta concesso lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, la Commissione monitora l’attuazione del progetto? 

A. Modifiche dello status 

B. Revoca dello status 

5. Come funziona la presentazione elettronica della domanda? 

IV. Lista di controllo e strumenti informatici 

A. Lista di controllo

B. Strumenti informatici per la procedura di domanda 

...

[panel]Regolamento (UE) 2023/1781

Articolo 15 Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE.

2. La Commissione, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori, valutala domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

a) la conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 14, paragrafo 2, e l’impegno a rispettare, rispettivamente, i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;
c) l’esperienza comprovata del richiedente nella realizzazione e nella gestione di impianti analoghi;

d) la presentazione di un opportuno documento che attesti la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenerne la creazione;

e) l’esistenza di politiche adeguate, comprese protezione tecnica e misure di attuazione, volte a garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di PI, in particolare al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

La Commissione fornisce orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato.

3. La Commissione esamina le domande, adotta decisioni e informa i richiedenti entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. La decisione della Commissione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto.

4. La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.

5. Il gestore dell’impianto può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, se ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo o accettare la modifica dei piani di attuazione.

6. Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione dà al gestore dell’impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell’UE la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

7. La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE non soddisfa i requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi dell’abrogazione proposta. Qualsiasi decisione di revoca dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso da parte dell’operatore.

8. Gli impianti il cui status di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE sia stato abrogato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, tali impianti restano soggetti all’obbligo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 3 del presente articolo o, in caso di revisione dello status, alla durata applicabile conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.[/panel]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1781[/box-note]

Safety Gate Report 28 del 12/07/2024 N. 09 A12/01835/24 Ungheria

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Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 28 del 12/07/2024 N. 09 A12/01835/24 Ungheria

Approfondimento tecnico: Vestito per bambine

Vestito per bambine

Il prodotto, di marca Glass Bear, mod. YB-0004, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

I piccoli elementi decorativi (perline) si staccano facilmente. I bambini piccoli potrebbero metterli in bocca e soffocare.

Direttiva 2001/95/CE 
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee

Articolo 3

1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.

Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:

a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.

Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024

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