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Regolamento (UE) 2023/1781

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Regolamento  UE  2023 1781

Regolamento (UE) 2023/1781 / Regolamento sui chip

ID 20416 | 18.09.2023

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip).

GU L 229/1 del 18.9.2023

Entrata in vigore: 21.09.2023

Obiettivi del Regolamento sui chip

Il regolamento sui chip punta a creare le condizioni per sviluppare una base industriale europea nel settore dei semiconduttori, attrarre investimenti, promuovere la ricerca e l'innovazione e preparare l'Europa a eventuali crisi future di approvvigionamento dei chip. Il programma dovrebbe mobilitare 43 miliardi di EUR in investimenti pubblici e privati (di cui 3,3 miliardi di EUR dal bilancio dell'UE), con l'obiettivo di raddoppiare la quota del mercato mondiale di semiconduttori detenuta dall'UE, portandola dall'attuale 10% ad almeno il 20% entro il 2030.

____________

Articolo 1 Oggetto e obiettivi generali

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori a livello dell’Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:

a) l’istituzione dell’iniziativa «Chip per l’Europa» («iniziativa»);
b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE che sono impianti primi nel loro genere e che promuovono la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;
c) l’istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per la mappatura e il monitoraggio del settore dei semiconduttori dell’Unione nonché per la prevenzione delle crisi e la risposta alle carenze di semiconduttori e, se del caso, la consultazione dei portatori di interessi del settore dei semiconduttori.

2. Il primo obiettivo generale del presente regolamento consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell’Unione e garantire l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali.

3. Il secondo obiettivo generale, distinto dal e complementare al primo obiettivo generale di cui al paragrafo 2, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell’Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori.

Articolo 2 Definizioni

[...]

Articolo 3 Istituzione dell’iniziativa

1. L’iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

2. È sostenuta da finanziamenti erogati tramite i il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, in particolare dell’obiettivo specifico 6 del programma Europa digitale, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,725 miliardi di EUR e di 1,575 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità dei regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/695.

Articolo 4 Obiettivi dell’iniziativa

1. L’obiettivo generale dell’iniziativa è realizzare lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell’Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia, di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e di tecnologie quantistiche all’avanguardia e l’innovazione delle tecnologie consolidate, con il risultato di rafforzare le capacità di progettazione avanzata, di integrazione dei sistemi e di produzione di chip nell’Unione e di aumentare in tal modo la competitività dell’Unione. L’iniziativa contribuisce inoltre al conseguimento della transizione verde e digitale, in particolare riducendo l’impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell’economia circolare, contribuisce a posti di lavoro di qualità nell’ecosistema dei semiconduttori e affronta i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la cibersicurezza.

2. L’iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:
a) obiettivo operativo 1: sviluppo di capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori;
b) obiettivo operativo 2: potenziamento delle linee pilota esistenti e sviluppo di nuove linee pilota avanzate in tutta l’Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e di tecnologie di semiconduttori di prossima generazione;
c) obiettivo operativo 3: sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all’avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;
d) obiettivo operativo 4: istituzione di una rete di centri di competenza in tutta l’Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;
e) obiettivo operativo 5: realizzazione di attività, da descrivere collettivamente come attività del fondo per i chip per facilitare l’accesso al finanziamento del debito e al capitale proprio, anche fornendo chiari orientamenti, in particolare per le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU e tramite il Consiglio europeo per l’innovazione.

3. Gli obiettivi operativi dell’iniziativa possono includere attività di sviluppo delle capacità e attività di ricerca e innovazione correlate. Tutte le attività di sviluppo delle capacità sono finanziate tramite il programma Europa digitale e le attività di ricerca e innovazione correlate sono finanziate tramite il programma Orizzonte Europa.

Articolo 5 Contenuto dell’iniziativa

L’iniziativa:
a) nell’ambito del suo obiettivo operativo 1:

i) crea e mantiene una piattaforma di progettazione virtuale, disponibile in tutta l’Unione, che integri i nuovi impianti di progettazione e quelli esistenti con librerie estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica (electronic design automation – EDA);

ii) amplia le capacità di progettazione promuovendo sviluppi innovativi, quali architetture di processori open source e altre architetture innovative, chiplet, chip programmabili, nuovi tipi di memoria, processori, acceleratori o chip a bassa potenza, costruiti in conformità dei principi della «sicurezza fin dalla progettazione»;

iii) amplia l’ecosistema dei semiconduttori integrando i settori di mercato verticali quali la salute, la mobilità, l’energia, le telecomunicazioni, la sicurezza, la difesa e lo spazio e contribuendo ai programmi dell’Unione relativi all’ambiente, al digitale e all’innovazione;

b) nell’ambito del suo obiettivo operativo 2:

i) rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione e nelle apparecchiature di fabbricazione di chip di prossima generazione, mediante l’integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, come i nodi all’avanguardia, le tecnologie di silicio completamente impoverito su isolante, i nuovi materiali semiconduttori o l’integrazione dei sistemi eterogenei e l’assemblaggio e l’incapsulamento di moduli avanzati per volumi elevati, medi o bassi;

ii) sostiene l’innovazione su larga scala attraverso l’accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, il test, il controllo del processo, l’affidabilità dei dispositivi finali e la convalida di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave;

iii) sostiene gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE tramite l’accesso preferenziale alle nuove linee pilota e garantisce altresì l’accesso a condizioni eque alle nuove linee pilota per un’ampia gamma di utilizzatori dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione;

c) nell’ambito del suo obiettivo operativo 3:
i) sviluppa librerie di progettazione innovative per chip quantistici;

ii) sostiene lo sviluppo di linee pilota, camere bianche e fonderie nuovi o esistenti destinati alla prototipazione e produzione di chip quantistici per l’integrazione dei circuiti quantistici e dell’elettronica di controllo;

iii) sviluppa impianti per testare e convalidare i chip quantistici avanzati prodotti attraverso le linee pilota, allo scopo di far circolare i riscontri sull’innovazione tra progettisti, produttori e utilizzatori di componenti quantistici;

d) nell’ambito del suo obiettivo operativo 4:

i) rafforza le capacità e offre un’ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le start-up e le PMI utilizzatrici finali, facilitando l’accesso alle capacità e strutture di cui al presente articolo e il loro utilizzo efficace;

ii) fa fronte alla carenza e allo squilibrio tra domanda e offerta di conoscenze e competenze, attirando, mobilitando e trattenendo nuovi talenti nella ricerca, progettazione e produzione e sostenendo l’emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) fino al livello post-dottorale per rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori, anche offrendo agli studenti opportunità di formazione adeguate, ad esempio programmi di studio duali e orientamento degli studenti, oltre alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze dei lavoratori;

e) nell’ambito del suo obiettivo operativo 5:

i) migliora l’effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell’Unione e ottiene un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

ii) fornisce sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affronta la necessità di sostenere la resilienza economica nell’insieme dell’Unione e degli Stati membri;

iii) accelera e rende più accessibili gli investimenti nell’ambito della progettazione dei chip e delle tecnologie di fabbricazione e integrazione dei semiconduttori e mobilita i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori per l’intera catena del valore dei semiconduttori.

Articolo 6 Sinergie con i programmi dell’Unione

L’iniziativa è attuata in sinergia con i programmi dell’Unione in conformità dell’allegato III. La Commissione garantisce che il conseguimento degli obiettivi non sia ostacolato quando si fa leva sul carattere complementare dell’iniziativa ai programmi dell’Unione.

Articolo 7 Consorzi europei per l’infrastruttura dei chip

1. Ai fini dell’attuazione delle azioni finanziate nel quadro dell’iniziativa, può essere costituito un soggetto giuridico sotto forma di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium – ECIC) in conformità del presente articolo. È possibile costituire più di un ECIC.

2. Un ECIC:
a) è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5;
b) in ciascuno Stato membro interessato ha la piena capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto nazionale di tale Stato membro e in particolare, la capacità di acquisire, possedere e alienare beni mobili, beni immobili e diritti di PI, stipulare contratti e stare in giudizio;
c) ha una sede legale unica ubicata nel territorio di uno Stato membro;
d) è costituito da almeno tre membri («membri fondatori»), segnatamente Stati membri, o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di conseguire un’ampia rappresentanza in tutta l’Unione;
e) garantisce che, a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 che costituisce l’ECIC, altri Stati membri possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri, che altri soggetti giuridici pubblici o privati possano aderirvi in qualsiasi momento in qualità di membri a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’ECIC e che gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possano aderirvi in qualità di osservatori senza diritto di voto, notificandolo all’ECIC;
f) designa un coordinatore.

3. Il coordinatore di un potenziale ECIC, per conto di tutti i membri fondatori, presenta alla Commissione una domanda scritta. Tale domanda contiene quanto segue:
a) una domanda di costituzione dell’ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei membri fondatori che compongono il consorzio;
b) una descrizione dei compiti principali, delle attività e delle risorse necessarie per completare le azioni stabilite nella domanda;
c) il progetto di statuto dell’ECIC che include almeno gli elementi seguenti:
i) la durata e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 10;
ii) il regime di responsabilità, a norma dell’articolo 8;
iii) la sede legale e la denominazione dell’ECIC;
iv) l’ambito dei compiti e delle attività dell’ECIC;
v) la composizione, comprese le condizioni e la procedura di modifica della composizione;
vi) il bilancio, comprese le modalità dei contributi finanziari e in natura dei suoi rispettivi membri;
vii) la titolarità dei risultati;

viii) la governance, compresi il processo decisionale e i ruoli specifici;

ix) se del caso, i diritti di voto;

d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’ECIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio a decorrere dalla sua costituzione, entro i limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, fissati in un accordo tra i membri dell’ECIC;

e) una descrizione che illustra nel dettaglio in che modo le azioni intraprese dall’ECIC contribuiscono agli obiettivi pertinenti di cui all’articolo 4, compresa una panoramica del previsto impatto degli eventuali finanziamenti pubblici;

f) una dichiarazione attestante che l’ECIC è tenuto a svolgere le proprie attività in conformità dei principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria.

4. La Commissione esamina le domande sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) competenze, know-how e capacità adeguati dei soggetti proposti come membri fondatori dell’ECIC in materia di semiconduttori;

b) capacità di gestione, personale e risorse adeguate necessarie per adempiere al suo scopo statutario;

c) i mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

d) un’adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante documenti contabili ed estratti conto bancari;

e) i contributi dei membri dell’ECIC che sarebbero messi a disposizione dell’ECIC, con le relative modalità;

f) l’apertura dell’ECIC a nuovi membri;

g) la capacità dell’ECIC di assicurare la copertura delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, comprese le start-up e le PMI;

h) il contributo dell’azione che si propone di attuare ai pertinenti obiettivi di cui all’articolo 4, in particolare il suo contributo a garantire la competitività a lungo termine del settore dei semiconduttori dell’Unione.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 riconoscendo il richiedente come un ECIC o respingendo la domanda. La Commissione ne dà di conseguenza notifica ai membri fondatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

6. L’atto di esecuzione che costituisce l’ECIC è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7. Le modifiche dello statuto dell’ECIC sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento. L’ECIC notifica tali modifiche alla Commissione entro dieci giorni dalla loro adozione. Le notifiche contengono gli elementi seguenti:

a) il testo delle modifiche proposte o, se del caso, adottate, compresa la data di entrata in vigore; e

b) la versione modificata consolidata dello statuto dell’ECIC.

La Commissione può opporsi a tali modifiche entro 60 giorni dalla ricezione di tale notifica, indicando le ragioni per cui le modifiche non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Le modifiche acquistano efficacia dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dopo che la Commissione ha rinunciato al suo diritto di opporsi o dopo che la Commissione ha ritirato la sua obiezione.

8. L’ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività comprende una valutazione dell’impatto ambientale e sociale delle azioni finanziate ed è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione trasmette senza indebito ritardo le relazioni annuali di attività degli ECIC al Parlamento europeo e al consiglio europeo dei semiconduttori.

9. Qualora ritenga che l’ECIC abbia rifiutato di accettare un nuovo membro nel consorzio senza fornire motivazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione del comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip», se necessario, raccomanda che l’ECIC adotti misure correttive, come una modifica dello statuto, conformemente all’articolo 137, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2085.

Articolo 8 Responsabilità dell’ECIC

1. L’ECIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ECIC è limitata ai rispettivi contributi all’ECIC. I membri possono precisare nello statuto dell’ECIC che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3. L’Unione non è responsabile dei debiti dell’ECIC.

Articolo 9 Diritto applicabile all’ECIC e foro competente

1. La costituzione e il funzionamento interno dell’ECIC sono disciplinati:
a) dal diritto dell’Unione, in particolare dal presente regolamento;
b) dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente;
c) dallo statuto dell’ECIC e dalle relative norme di attuazione.

2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a norma dei trattati, il diritto nazionale dello Stato membro in cui l’ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’ECIC, tra i membri e l’ECIC e tra un ECIC e i terzi.

Articolo 10 Scioglimento dell’ECIC

1. Lo statuto dell’ECIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento di tale ECIC a seguito di una decisione dei suoi membri.

2. Nel caso in cui l’ECIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’ECIC ha la propria sede legale.

Articolo 11 Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

1. Ai fini dell’obiettivo operativo 4 dell’iniziativa, è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, integrazione dei sistemi e progettazione («rete»). La rete è composta dai centri di competenza selezionati dall’impresa comune «Chip» conformemente al paragrafo 3.

2. I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione e in stretta cooperazione con essa, in particolare in relazione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, nonché alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, alle università e al settore pubblico come pure agli altri portatori di interessi nella catena del valore dei semiconduttori:

a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell’ambito dell’obiettivo operativo 1 dell’iniziativa, nonché alle linee pilota sostenute nell’ambito dell’obiettivo operativo 2 della stessa;

b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni in materia di tecnologie dei semiconduttori, fabbricazione di semiconduttori, apparecchiature, opzioni di progettazione e schemi di sistemi, nonché l’integrazione delle nuove tecnologie dei semiconduttori utilizzando efficacemente l’infrastruttura e le altre risorse disponibili della rete;

c) sensibilizzare e fornire o garantire l’accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le abilità e le competenze, sostenute dall’iniziativa;

d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e relative applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, nonché aumentare il numero di studenti e la qualità dell’istruzione nei pertinenti settori di studio fino al livello di dottorato nelle scuole ed università situate nell’Unione, agevolando le connessioni tra studenti e imprese di semiconduttori in tutta l’Unione, prestando nel contempo particolare attenzione alla partecipazione delle donne.

3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva.

Il programma di lavoro dell’impresa comune «Chip» stabilisce la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, nonché ulteriori dettagli sull’esecuzione dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo.

L’impresa comune «Chip» seleziona i centri di competenza che costituiscono la rete.

Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell’ambito di altre iniziative dell’Unione quali i poli europei dell’innovazione digitale.

4. I centri di competenza godono di una autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione, nonché i loro metodi di lavoro. L’organizzazione, la composizione e i metodi di lavoro dei centri di competenza sono conformi e contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento e dell’iniziativa.

Articolo 12 Attuazione

1. Gli obiettivi operativi da 1 a 4 dell’iniziativa sono affidati all’impresa comune «Chips» e attuati tramite azioni definite nel suo programma di lavoro.

2. Per rispecchiare i mutamenti tecnologici e gli sviluppi del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di modificare l’allegato I riguardo alle azioni ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi dell’iniziativa di cui all’articolo 4.

3. Per garantire un’attuazione e una valutazione efficaci dell’iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di modificare l’allegato II per quanto riguarda gli indicatori misurabili per monitorare l’attuazione e riferire in merito ai progressi dell’iniziativa nel conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 4.

4. Al fine di garantire l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione efficaci dell’iniziativa, la relazione annuale di attività dell’impresa comune «Chip» include informazioni sulle questioni relative agli obiettivi operativi da 1 a 4 dell’iniziativa, sulla base degli indicatori misurabili di cui all’allegato II.

5. La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo operativo 5 dell’iniziativa.

CAPO III Sicurezza dell’approvvigionamento e resilienza

Articolo 13 Impianti di produzione integrata

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori e, se del caso, compresa la progettazione, o per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori nell’Unione, che possono integrare altre fasi della catena di approvvigionamento e che contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, e del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori.

2. Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, un impianto di produzione integrata deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere.

3. Un impianto di produzione integrata soddisfa i requisiti seguenti:
a) la sua creazione ha un chiaro effetto positivo, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione nel medio-lungo periodo al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione;
b) garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;
c) investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione;
d) sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

4. Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli impianti di produzione integrata hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite in conformità dell’articolo 5, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 14 Fonderie aperte dell’UE

1. Le fonderie aperte dell’UE sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori nell’Unione che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento per il mercato interno e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, se del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.

2. Al momento della presentazione della domanda in conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, una fonderia aperta dell’UE deve qualificarsi come impianto primo nel suo genere.

3. Una fonderia aperta dell’UE soddisfa i requisiti seguenti:

a) la sua creazione ha chiari effetti positivi, con ricadute che vanno oltre l’impresa o lo Stato membro interessato, sulla catena del valore dei semiconduttori dell’Unione, nel medio-lungo periodo in vista di garantire la sicurezza dell’approv­ vigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita di start-up e PMI, e di contribuire alla transizione verde e digitale dell’Unione, tenendo conto, in particolare, della misura in cui offre capacità produttiva dell’unità di fabbricazione iniziale o finale, o entrambe, a imprese, che non sono collegate all’impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

b) garantisce di non essere soggetto all’applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell’impresa di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

c) investe nell’Unione nell’innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione;

d) sostiene il bacino di talenti dell’Unione attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l’aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente.

4. Qualora offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell’impianto, una fonderia aperta dell’UE stabilisce e mantiene un’adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.

5. Al fine di investire nell’innovazione continua conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, le fonderie aperte dell’UE hanno accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all’articolo 5, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l’accesso effettivo a condizioni eque alle linee pilota da parte di altre imprese interessate, in particolare start-up e PMI.

Articolo 15 Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE.

2. La Commissione, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori, valutala domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

a) la conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 14, paragrafo 2, e l’impegno a rispettare, rispettivamente, i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;
c) l’esperienza comprovata del richiedente nella realizzazione e nella gestione di impianti analoghi;

d) la presentazione di un opportuno documento che attesti la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenerne la creazione;

e) l’esistenza di politiche adeguate, comprese protezione tecnica e misure di attuazione, volte a garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di PI, in particolare al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

La Commissione fornisce orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato.

3. La Commissione esamina le domande, adotta decisioni e informa i richiedenti entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. La decisione della Commissione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto.

4. La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.

5. Il gestore dell’impianto può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, se ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo o accettare la modifica dei piani di attuazione.

6. Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione dà al gestore dell’impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell’UE la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

7. La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE non soddisfa i requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi dell’abrogazione proposta. Qualsiasi decisione di revoca dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso da parte dell’operatore.

8. Gli impianti il cui status di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE sia stato abrogato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, tali impianti restano soggetti all’obbligo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 3 del presente articolo o, in caso di revisione dello status, alla durata applicabile conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 16 Interesse pubblico e sostegno pubblico

1. Si ritiene che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell’UE contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione e, pertanto, che siano nell’interesse pubblico.

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, al fine di raggiungere la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE a norma dell’articolo 18.

Articolo 17 Centri di progettazione di eccellenza

1. La Commissione può attribuire il marchio di «centro di progettazione di eccellenza» a centri di progettazione stabiliti nell’Unione che migliorano in modo significativo le capacità dell’Unione in materia di progettazione di chip innovativi attraverso la loro offerta di servizi o tramite lo sviluppo, la promozione e il rafforzamento delle competenze e delle capacità di progettazione.

2. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 37 che integrano il presente regolamento stabilendo la procedura per le domande e i requisiti e le condizioni per la concessione, il monitoraggio e il ritiro del marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Si ritiene che i centri di progettazione di eccellenza siano nell’interesse pubblico, contribuendo in tal modo alla resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno ai centri di progettazione di eccellenza, in particolare se tali centri di eccellenza sono PMI.

Articolo 18 Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell’UE siano esaminate in modo efficiente, trasparente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico, nel pieno rispetto del diritto e delle procedure nazionali.

2. Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE è attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il presente paragrafo si applica solo qualora tale status più importante possibile a livello nazionale sia previsto dal diritto nazionale e non comporti l’obbligo per gli Stati membri di introdurre tale status.

3. La sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell’ecosistema dei semiconduttori possono essere considerate un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE possono essere pertanto considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. Il presente paragrafo non pregiudica l’applicabilità o l’attuazione di altre normative dell’Unione in materia di ambiente.

4. Per ogni impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell’UE, ciascuno Stato membro interessato può designare un’autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento.

Ogni autorità designata può nominare un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE.

Se la creazione di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell’UE prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, le autorità designate pertinenti possono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.

CAPO IV Monitoraggio e risposta alle crisi

Sezione 1 Monitoraggio

Articolo 19 Mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione

1. La Commissione effettua una mappatura strategica del settore dei semiconduttori dell’Unione in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori. La mappatura strategica fornisce un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’Unione nel settore globale dei semiconduttori e individua fattori quali:
a) i prodotti chiave e le infrastrutture critiche nel mercato interno che dipendono dall’approvvigionamento di semiconduttori;
b) le principali industrie utilizzatrici nell’Unione e le loro esigenze e dipendenze attuali e attese, compresa un’analisi dei possibili rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento legati anche a investimenti insufficienti;
c) i segmenti chiave della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione, tra cui progettazione, software per la progettazione, materiali, apparecchiature di fabbricazione, fabbricazione di semiconduttori e unità di fabbricazione finali esternalizzate;
d) le caratteristiche tecnologiche, le dipendenze da tecnologie e fornitori di paesi terzi e le strozzature del settore dei semiconduttori dell’Unione, compreso l’accesso ai fattori di produzione;
e) le esigenze attuali e previste in termini di competenze e l’accesso effettivo a una forza lavoro qualificata nel settore dei semiconduttori;
f) se del caso, il potenziale impatto delle misure di crisi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sul settore dei semiconduttori.

2. La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai risultati aggregati della mappatura strategica.

3. Sulla base dell’esito della mappatura strategica effettuata a norma del paragrafo 1 e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l’elenco degli indicatori di allerta precoce.

4. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, elabora un quadro e una metodologia per una mappatura strategica del settore dei semiconduttori. Se necessario, la Commissione aggiorna il quadro e la metodologia.

5. La mappatura strategica si basa, tra l’altro, su dati pubblicamente e commercialmente disponibili e su informazioni pertinenti non riservate fornite dalle imprese, sul risultato dello svolgimento di un’analisi analoga, anche nel contesto del diritto dell’Unione in materia di materie prime ed energia rinnovabile, nonché sulle valutazioni effettuate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1. Qualora ciò non sia sufficiente per sviluppare la mappatura strategica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può rivolgere richieste di informazioni su base volontaria agli attori della catena del valore dei semiconduttori nell’Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori. La Commissione utilizza mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, ai fini di tali richieste di informazioni.

6. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 32.

7. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, adotta orientamenti per la fornitura di informazioni a norma del paragrafo 5. La Commissione aggiorna tali orientamenti, se del caso.

Articolo 20 Monitoraggio e anticipazione

1. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, effettua un monitoraggio regolare della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l’approvvigionamento o il commercio di semiconduttori. Ai fini del presente regolamento, il monitoraggio consiste nelle attività seguenti:

a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce di cui all’articolo 19;

b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell’integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato individuati conformemente all’articolo 21 e comunicazione da parte degli Stati membri di eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività;

c) individuazione delle migliori pratiche per l’attenuazione preventiva del rischio e il rafforzamento della trasparenza nel settore dei semiconduttori.

La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, definisce la frequenza del monitoraggio sulla base delle esigenze del settore dei semiconduttori.

La Commissione coordina le attività relative al monitoraggio del settore dei semiconduttori, sulla base delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 19 o di altre fonti, quali i partner internazionali.

2. La Commissione presta particolare attenzione alle PMI per ridurre al minimo gli oneri amministrativi derivanti dalla raccolta di informazioni.

3. La Commissione invita gli operatori chiave del mercato, un gruppo rappresentativo di utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori e altri pertinenti portatori di interessi a fornire informazioni, su base volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono chiedere informazioni, su base volontaria, agli operatori chiave del mercato, se necessario e in misura proporzionata.

5. Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali competenti stabiliscono e mantengono un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio. Tale elenco è trasmesso alla Commissione. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l’elenco dei contatti al fine di garantire l’interoperabilità.

6. Tutte le informazioni acquisite a norma del presente articolo sono trattate in conformità dell’articolo 32.

7. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate al consiglio europeo dei semiconduttori in forma di aggiornamenti periodici. Il consiglio europeo dei semiconduttori si riunisce per valutare i risultati del monitoraggio. La Commissione invita le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori a partecipare a tali riunioni. Se del caso, la Commissione può invitare a tali riunioni gli operatori chiave del mercato, gli utilizzatori di semiconduttori dei settori critici, le autorità o le organizzazioni rappresentative dei paesi terzi partner e gli esperti del mondo accademico e della società civile.

Articolo 21 Operatori chiave del mercato

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione conformemente all’articolo 19, identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori stabiliti nei propri territori, tenendo conto degli elementi seguenti:

a) il numero di altre imprese dell’Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;

b) la quota di mercato detenuta a livello globale o dell’Unione dall’operatore chiave del mercato per tali servizi o beni;

c) l’importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell’Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;

d) l’impatto che una perturbazione dell’approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall’operatore di mercato può avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell’Unione e sui mercati dipendenti.

Sezione 2 Segnalazioni e attivazione della fase di crisi

Articolo 22 Segnalazioni e azione preventiva

1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o sia in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, un’autorità nazionale competente ne dà segnalazione alla Commissione senza indebito ritardo.

2. La Commissione, qualora a seguito di una segnalazione ai sensi del paragrafo 1 o attraverso i partner internazionali, venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell’approvvigionamento di semiconduttori o entri in possesso di informazioni concrete e attendibili riguardanti il concretizzarsi di qualunque altro fattore o evento di rischio, anche sulla base di indicatori di allerta precoce, intraprende senza indebito ritardo le azioni preventive seguenti:

a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:

i) discutere della gravità delle perturbazioni nell’approvvigionamento di semiconduttori;

ii) discutere se possa essere necessario e proporzionato l’avvio della procedura di cui all’articolo 23;

iii) discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime come misura preventiva («appalto congiunto»);

iv) avviare un dialogo con i portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori al fine di individuare, preparare ed eventualmente coordinare misure preventive;

b) per conto dell’Unione, avvia consultazioni o una cooperazione con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a perturbazioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali che può comprendere, se del caso, un coordinamento nell’ambito dei consessi internazionali pertinenti;

c) chiede alle autorità nazionali competenti di valutare lo stato di preparazione degli operatori chiave del mercato.

3. Qualsiasi appalto congiunto effettuato a seguito delle discussioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è eseguito dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e agli articoli 56 e 57 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

Articolo 23 Attivazione della fase di crisi

1. Si ritiene che una crisi dei semiconduttori si verifica quando:

a) vi sono gravi perturbazioni nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all’interno dell’Unione tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate; e

b) tali carenze significative impediscono la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull’economia e sulla sicurezza dell’Unione.

2. Qualora venga a conoscenza di una potenziale crisi dei semiconduttori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto dei potenziali impatti positivi e negativi e delle conseguenze della fase di crisi sull’industria dei semiconduttori e sui settori critici dell’Unione. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare la fase di crisi, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della fase di crisi è specificata nell’atto di esecuzione ed è al massimo pari a dodici mesi.

La Commissione riferisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni tre mesi, al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi.

4. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione valuta se sia opportuno prorogare la fase di crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi, e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare la fase di crisi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell’atto di esecuzione del Consiglio.

La Commissione può proporre di prorogare una volta o con maggior frequenza la fase di crisi qualora ciò sia debitamente giustificato.

5. Durante la fase di crisi la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l’opportunità di una cessazione anticipata della fase di crisi. Se la valutazione lo indica, la Commissione può proporre al Consiglio di cessare la fase di crisi.

Il Consiglio può cessare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

6. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, ove necessario.

(31) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(32) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione, informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori e coordinano tali misure.

7. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le misure adottate ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 cessano di applicarsi con effetto immediato.

8. La Commissione aggiorna la mappatura e il monitoraggio delle catene del valore dei semiconduttori a norma degli articoli 19 e 20 tenendo conto dell’esperienza acquisita con la crisi entro sei mesi dal termine della durata della fase di crisi.

Sezione 3 Risposta alla carenza

Articolo 24 Pacchetto di strumenti di emergenza

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23 e, se necessario al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell’Unione, la Commissione può adottare la misura prevista agli articoli 25, 26 o 27 alle condizioni ivi stabilite.

2. Previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione limita l’applicazione delle misure di cui agli articoli 26 e 27 ai settori critici il cui funzionamento è perturbato o rischia di essere perturbato a causa della crisi dei semiconduttori. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono settori critici dell’Unione e deve essere nell’interesse dell’Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati, in particolare alle PMI.

3. Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23 e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell’Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può:
a) valutare e consigliare misure di emergenza appropriate ed efficaci;
b) valutare l’impatto previsto dell’eventuale imposizione di misure di protezione nel settore dei semiconduttori dell’Unione, valutando se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1 e spiega i motivi della sua decisione.

5. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull’attuazione e sull’uso delle misure di emergenza.

Articolo 25 Raccolta di informazioni

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può chiedere alle imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di fornire informazioni in merito alle loro potenzialità produttive, capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell’Unione o nazionale. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri.

2. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione può effettuare una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa effettua la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.

3. Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza i mezzi sicuri e gestisce qualsiasi informazione acquisita ai sensi dell’articolo 32. A tal fine, le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione l’elenco dei contatti stabilito a norma dell’articolo 20, paragrafo 5.

La Commissione trasmette senza ritardo una copia della richiesta di informazioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell’impresa destinataria. Se l’autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall’impresa pertinente conformemente al diritto dell’Unione.

4. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è limitata al minimo necessario ed è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell’impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa precisa inoltre le sanzioni previste all’articolo 33.

5. L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell’impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

6. Qualora un’impresa fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisca le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell’articolo 33, tranne il caso in cui l’impresa abbia sufficienti motivi per non fornire le informazioni richieste.

7. Qualora un’impresa stabilita nell’Unione riceva da un paese terzo una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori, ne informa la Commissione, in tempo utile, in modo tale da consentire alla Commissione di richiedere all’impresa informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell’esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Articolo 26 Ordini classificati come prioritari

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può richiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi («ordine classificato come prioritario»). Tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.

2. Se del caso, l’obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto ad altre imprese di semiconduttori che hanno accettato tale possibilità nell’ambito della concessione del sostegno pubblico.

3. Quando un’impresa di semiconduttori stabilita nell’Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia un impatto significativo sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può richiedere a tale impresa, ove necessario e proporzionato, di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7.

4. Gli ordini classificati come prioritari sono limitati ai beneficiari che sono utilizzatori di semiconduttori appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione e che, dopo aver attuato adeguate misure di attenuazione dei rischi, non sono stati in grado di evitare e attenuare l’impatto della carenza. La Commissione può chiedere a un beneficiario di presentare prove adeguate al riguardo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo sono emanati come misura di ultima istanza dalla Commissione mediante decisione. La Commissione adotta tale decisione conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell’Unione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori e tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell’impresa interessata e dei costi, degli sforzi e degli adeguamenti tecnici necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell’ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l’ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché, ove applicabile, le sanzioni di cui all’articolo 33 in caso di inosservanza di tale obbligo. L’ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.

6. Prima di emanare ordini classificati come prioritari a norma del paragrafo 1, la Commissione dà al destinatario individuato di un ordine classificato come prioritario la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell’ordine. La Commissione non emana l’ordine classificato come prioritario quando:

a) l’impresa non è in grado di eseguire l’ordine classificato come prioritario a causa di un’insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell’ordine;

b) se l’accettazione dell’ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa.

7. Qualora sia tenuta ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, un’impresa non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l’ordine di priorità imposto.

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 27 Acquisti comuni

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell’articolo 23, la Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri disposti a partecipare (Stato membro partecipante) per i loro appalti pubblici di prodotti necessari in caso di crisi per i settori critici (acquisto comune). La partecipazione agli acquisti comuni non pregiudica altre procedure di appalto. La richiesta di acquisti comuni è motivata ed è utilizzata esclusivamente per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che hanno portato alla crisi.

2. La Commissione valuta l’utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.

3. La Commissione elabora una proposta di accordo che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi del ricorso al meccanismo di acquisto comune e le responsabilità da assumere, e stabilisce il mandato in base a cui la Commissione può agire per conto degli Stati membri partecipanti.

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme per i propri appalti stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il regolamento finanziario). La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l’acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.

5. Se l’appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici.

6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione, l’utilizzo o la rivendita dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti, conformemente all’accordo di cui al paragrafo 3.

7. Il ricorso agli acquisti comuni a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario.

CAPO V Governance

Sezione 1 Consiglio europeo dei semiconduttori

Articolo 28 Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori

1. È istituito il consiglio europeo dei semiconduttori.

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare:
a) fornendo consulenza sull’iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Chip»;
b) fornendo consulenza alla Commissione nella valutazione delle domande relative agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell’UE;
c) scambiando opinioni con la Commissione sulle modalità migliori per garantire, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, una protezione e un’applicazione efficaci dei diritti di PI, delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi, in relazione al settore dei semiconduttori;
d) discutendo e preparando l’individuazione di settori e tecnologie specifici che possono avere un impatto sociale o ambientale elevato, o importanza per la sicurezza, e per i quali è quindi necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri;
e) affrontando le questioni relative alla mappatura strategica, al monitoraggio, alle segnalazioni e all’azione preventiva e alla risposta alle crisi;
f) fornendo consulenza sugli strumenti della fase di crisi di cui agli articoli da 24 a 27;

(33) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

g) fornendo consulenza e raccomandazioni in merito all’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento.

3. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce consulenza alla Commissione su questioni concernenti la cooperazione internazionale relativa ai semiconduttori. A tal fine, può prendere in considerazione i pareri dei portatori di interessi, compresi quelli dell’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori discute periodicamente quanto segue, e informa la Commissione dell’esito di tali discussioni:

a) come rafforzare la cooperazione lungo la catena del valore globale dei semiconduttori tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto degli accordi di cooperazione internazionale esistenti con i paesi terzi;

b) a quali paesi terzi potrebbe essere data priorità per una cooperazione internazionale rafforzata in materia di semiconduttori, considerando:

i) complementarità e interdipendenze lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

ii) l’effetto sull’approvvigionamento di semiconduttori delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all’esportazione, degli ostacoli agli scambi, nonché dell’effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato dell’Unione da parte di soggetti stabiliti in paesi terzi sulla base di informazioni pubblicamente disponibili;

iii) il potenziale contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di semiconduttori, di prodotti intermedi e di materie prime necessarie per produrre semiconduttori o prodotti intermedi;
iv) gli accordi di cooperazione esistenti tra tale paese terzo e l’Unione.

Il presente paragrafo non pregiudica le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dei trattati.

4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell’Unione.

Articolo 29 Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri. Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio europeo dei semiconduttori.

2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti che ha.

3. In occasione della sua prima riunione, su proposta del presidente e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno.

4. Il presidente può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche.

Se del caso, il presidente invita le organizzazioni rappresentative della catena del valore dei semiconduttori, l’alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, i sindacati e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell’Unione a fornire un contributo a tali sottogruppi, in qualità di osservatori.

È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell’Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

Articolo 30 Funzionamento del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all’articolo 20 e all’articolo 23.

2. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni distinte per i compiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), e per i compiti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettere b), d), e) e f).

3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l’ordine del giorno, previa consultazione dei membri del consiglio europeo dei semiconduttori, in conformità dei compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.

La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell’articolo 28.

4. Se del caso, il presidente coinvolge le organizzazioni rappresentative del settore dei semiconduttori e invita esperti con competenze specifiche in materia, anche provenienti da organizzazioni di portatori di interessi, e nomina osservatori che partecipino alle riunioni, anche su suggerimento dei membri. Il presidente può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi e di esperti dell’Unione. A tal fine, il presidente invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore permanente ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori, in particolare alle riunioni riguardanti il capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi. Il presidente garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell’Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul monitoraggio e la risposta alle crisi.

Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi. Se del caso, il consiglio europeo dei semiconduttori può invitare tali osservatori ed esperti a contribuire con informazioni e approfondimenti.

5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate, in conformità dell’articolo 32.

Sezione 2 Autorità nazionali competenti

Articolo 31 Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente regolamento a livello nazionale.

2. Qualora designi più di un’autorità nazionale competente, lo Stato membro definisce chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantisce la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori («punto di contatto unico»). Se uno Stato membro designa soltanto un’autorità competente, quest’ultima è anche il punto di contatto unico.

4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell’autorità nazionale competente o di più di un’autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate.

La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

CAPO VI Riservatezza e sanzioni

Articolo 32 Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni acquisite nel corso dell’attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

2. Le informazioni acquisite a norma degli articoli 15, 20 e 25, e dell’articolo 26 paragrafo 3, sono protette dal segreto professionale e godono della protezione garantita dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione e dal pertinente diritto nazionale, compresa l’attivazione delle disposizioni applicabili alla violazione di tali norme.

3. La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell’articolo 28 e ai membri del comitato dei semiconduttori a norma dell’articolo 38, paragrafo 1.

4. La Commissione predispone mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento.

5. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, le informazioni acquisite a norma degli articoli 20 e 25 unicamente in forma aggregata, impedendo la divulgazione di conclusioni sulla situazione specifica di una società in uno Stato membro, con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali per garantire un livello di riservatezza adeguato. Prima di procedere ad uno scambio di informazioni, la Commissione o gli Stati membri notificano al consiglio europeo dei semiconduttori le informazioni da condividere e i pertinenti accordi di riservatezza.

Nello scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, la Commissione designa e utilizza un punto di contatto unico nell’Unione per agevolare il trasferimento di tali informazioni o dati in modo riservato conformemente alle pertinenti procedure della Commissione.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario sulla base dell’esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 33 Sanzioni

1. Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione può, adottare una decisione volta a:
a) infliggere ammende quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell’articolo 25, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;
b) infliggere ammende quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie all’obbligo di informare la Commissione in merito all’obbligo di un paese terzo a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, e dell’articolo 26, paragrafo 3;
c) infliggere penalità di mora quando un’impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetta l’obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell’articolo 26.

2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione dà alle imprese la possibilità di essere ascoltate conformemente all’articolo 36. Essa tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati da tale impresa al fine di determinare se le ammende o le penalità di mora siano ritenute necessarie e proporzionate.

3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), non superano i 300 000 EUR. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 150 000 EUR.
Se l’impresa interessata è una PMI, le ammende inflitte non superano i 50 000 EUR.

4. Le penalità di mora inflitte nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l’1,5 % del fatturato giornaliero corrente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 26 calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l’ordine classificato come prioritario è stato emesso.

Se l’impresa interessata è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero corrente.

5. Nel determinare l’importo dell’ammenda o della penalità di mora, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, anche, in caso di inosservanza dell’obbligo di accettare e trattare come prioritario l’ordine classificato come prioritario stabilito all’articolo 26, e se l’impresa abbia parzialmente rispettato l’ordine classificato come prioritario, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

6. Quando le imprese hanno adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l’importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

7. La Corte di giustizia ha giurisdizione illimitata per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 34 Termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell’articolo 33 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
a) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell’articolo 25;
b) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di informazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, e dell’articolo 26, paragrafo 3;

c) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell’articolo 26.

2. I termini di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui è stata commessa la violazione. In caso di violazioni continuate o ripetute, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è commessa l’ultima infrazione.

3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.

4. L’interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato alla violazione.

5. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un’ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 35 Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 33 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.

2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:
a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:
a) durante il periodo concesso per il pagamento;
b) per tutto il periodo nel quale l’esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 36 Diritto di essere ascoltati per l’imposizione di sanzioni

1. Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 33, la Commissione dà all’impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito:
a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2. Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4. I diritti di difesa dell’impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L’impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.

CAPO VII Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 37 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 settembre 2023.

3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 17, paragrafo 2, entra in vigore solo se né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato dei semiconduttori»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il sui articolo 5.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 39 Modifiche al regolamento (UE) 2021/694

Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:
1) l’articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. I sei obiettivi specifici interconnessi del Programma sono i seguenti:»;
b) è aggiunta la lettera seguente:
«f) obiettivo specifico 6 – Semiconduttori;»
2) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Obiettivo specifico 6 - Semiconduttori

Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)»

(*) Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1.)»;

3) all’articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 168 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a) 2 019 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
b) 1 663 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
c) 1 399 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
d) 507 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
e) 1 002 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;
f) 1 575 000 000 EUR per l’obiettivo specifico 6 - Semiconduttori.»;
4) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l’articolo 12.»;
5) all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.»;

6) all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le sinergie dell’obiettivo specifico 6 con altri programmi dell’Unione sono descritte all’articolo 6 e nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781»;
7) l’articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se le condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1781 sono soddisfatte, si applica tale articolo.»;
8) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.»;
9) nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1781.»;
10) nell’allegato II è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo specifico 6 sono indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1781.»;
11) nell’allegato III è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 - Semiconduttori

Le sinergie con i programmi dell’Unione per l’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781.».

Articolo 40 Valutazione e riesame

1. Entro il 20 settembre 2026 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.

2. Ai fini della valutazione e del riesame del presente regolamento, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.

3. Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Articolo 41 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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