Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
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Regolamento (UE) 2024/1781 / Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)
ID 22521 | 09.09.2024 / Ed. 1.0 del 09 Settembre 2024
Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.
L'ebook è così strutturato:
Sezione I - Normativa
1. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2024/1781 del 28.6.2024). Entrata in vigore: 18.07.2024
Sezione II - Atti delegati
(in attesa di pubblicazione)
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Disponibile il testo del "Regolamento (UE) 2024/1781 - Nuovo Regolamento ESP" in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE.
L'ebook sarà modificato e consolidato dagli interventi normativi di modifica/abrogazione che avverranno e completato dagli atti delegati che nel tempo verranno pubblicati.
Download Indice Ed. 1.0 2024
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Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.
Tempistiche stimate
L’implementazione del Regolamento avverrà secondo la seguente pianificazione prevista:
- istituzione del Forum Ecodesign (entro terzo trimestre 2024);
- adozione primo piano di lavoro (entro 19 aprile 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e esenzioni (secondo trimestre 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
- adozione delle prime misure ESPR (2026);
- entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).
I singoli atti delegati, oltre a imporre nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto, prescriveranno nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE), tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 Regolamento (CE) 1907/2006), rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Atti delegati
I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:
- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Articolo 57 Regolamento (CE) 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.
La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta i requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- Prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
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Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:
a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:
i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;
ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.
La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
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Formato: pdf
Pagine: +95
Ed.: 1.0 2024
Pubblicato: 09.09.2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-88-3
Abbonati: Marcatura/2X/3X/Full/Full Plus
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Regolamento UE 2024 1781_ESPR - Consolidato Ed. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Settembre 2024 |
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