Slide background
Slide background




Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

ID 22444 | | Visite: 36 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/22444

Orientamenti CE   status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell UE

Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

ID 22444 | 20.08.2024 / In allegato

Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi alla domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE da parte di un'impresa, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip)

C/2024/5264

GU C/2024/4911 del 20.8.2024

________

La presente comunicazione (denominata anche «orientamenti») fornisce orientamenti in merito alla procedura di domanda che consente a un'impresa di ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1781 («regolamento sui chip»). L'articolo 15 del regolamento sui chip impone alla Commissione l'obbligo di fornire orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato per la presentazione di una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.

Il regolamento sui chip è entrato in vigore il 21 settembre 2023 e fa parte di un pacchetto di misure più ampio volto a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'UE.

Il regolamento sui chip si articola attorno a tre pilastri:

- il pilastro 1 istituisce l'iniziativa «Chip per l'Europa» che sostiene lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'UE al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione;

- il pilastro 2 crea un quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza promuovendo l'attrazione degli investimenti e il rafforzamento delle capacità produttive nel contesto della fabbricazione, dell'imballaggio avanzato, del collaudo e dell'assemblaggio di semiconduttori;

- il pilastro 3 istituisce un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione volto a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e tra di essi a fini di monitoraggio e risposta alle crisi, nell'ambito della governance del consiglio europeo dei semiconduttori.

Nel quadro del pilastro 2, gli impianti «primi nel loro genere» (ossia impianti di fabbricazione di semiconduttori nuovi o sostanzialmente aggiornati che offrono una dimensione di innovazione non ancora presente nell'UE) possono presentare domanda per ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Tale quadro fornisce a detti impianti i mezzi per agevolarne la creazione e il funzionamento nell'UE. Richiede inoltre il rispetto di determinati criteri al fine di garantire il contributo di detti impianti agli obiettivi dell'UE e la loro affidabilità in veste di fornitori di chip in tempi di crisi.

Al fine di fornire orientamenti in merito alla procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE, il presente documento è strutturato come segue:

- la sezione II presenta il concetto di «impianto primo nel suo genere» nell'UE, in particolare il modo in cui tale innovazione unica dovrebbe essere dimostrata ai fini del regolamento sui chip (ossia in che modo un impianto deve essere riconosciuto come un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE). La sezione II illustra inoltre in dettaglio i benefici e le sinergie con il procedimento in materia di aiuti di Stato, nonché gli obblighi previsti dal regolamento sui chip una volta ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE;

- la sezione III fornisce orientamenti pratici alle imprese in merito alle modalità per la presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE e in merito al modo in cui la Commissione valuta tali domande. In particolare, la sezione III individua le fasi principali della procedura di domanda e specifica le modalità con cui i richiedenti dovrebbero presentare il modulo di domanda, i documenti giustificativi e gli impegni;

- la sezione IV contiene una lista di controllo destinata alle imprese che illustra tutti gli aspetti importanti da considerare nella preparazione della domanda, nonché alcuni orientamenti tecnici in merito alle modalità di utilizzo dei sistemi applicativi informatici «Futurium» e «S-CIRCABC».

[...]

Indice

I. Introduzione 

II Impianti «primi nel loro genere» 

1. Definizione di «primo nel suo genere» 

2. Definizione di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

3. Vantaggi dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

A. Sinergie con gli aiuti di Stato e differenze rispetto agli stessi 

B. Fase antecedente la presentazione della domanda 

4. Obblighi derivanti dallo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE 

A. Fase di crisi 

B. Ordini classificati come prioritari 

III. Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE 

1. Chi può presentare domanda per l’ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE? 

2. Quali sono i requisiti presi in considerazione dalla Commissione nell’ambito della valutazione della domanda? 

A. Qualifica di «primo nel suo genere» 

B. Impegno a rispettare i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sui chip 

C. Piano aziendale (articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sui chip. 

D. Documentazione attestante l’esperienza del richiedente (articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui chip. 

E. Documento attestante la disponibilità da parte dello Stato membro o degli Stati membri sul cui territorio sarà stabilito l’impianto a facilitare la creazione di detto impianto (articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui chip. 

F. Esistenza di politiche e piani in materia di proprietà intellettuale (PI) (articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui chip

G. Impegno a dare priorità agli ordini in tempo di crisi (articolo 26 del regolamento sui chip)

3. Qual è la procedura seguita dalla Commissione per valutare le domande? 

A. Ricezione della domanda e valutazione di primo livello verifica del modulo web. 

B. Valutazione di secondo livello completezza della domanda. 

C. Valutazione di terzo livello rispetto dei criteri per lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell’UE. 

D. Parere e decisione del consiglio europeo dei semiconduttori 

4. Una volta concesso lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, la Commissione monitora l’attuazione del progetto? 

A. Modifiche dello status 

B. Revoca dello status 

5. Come funziona la presentazione elettronica della domanda? 

IV. Lista di controllo e strumenti informatici 

A. Lista di controllo

B. Strumenti informatici per la procedura di domanda 

...

Regolamento (UE) 2023/1781

Articolo 15 Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE.

2. La Commissione, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori, valutala domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

a) la conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 14, paragrafo 2, e l’impegno a rispettare, rispettivamente, i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3;

b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;
c) l’esperienza comprovata del richiedente nella realizzazione e nella gestione di impianti analoghi;

d) la presentazione di un opportuno documento che attesti la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenerne la creazione;

e) l’esistenza di politiche adeguate, comprese protezione tecnica e misure di attuazione, volte a garantire la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di PI, in particolare al fine di prevenire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

La Commissione fornisce orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato.

3. La Commissione esamina le domande, adotta decisioni e informa i richiedenti entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. La decisione della Commissione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto.

4. La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell’UE e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.

5. Il gestore dell’impianto può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, se ritiene tale riesame debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base di tale riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 3 del presente articolo o accettare la modifica dei piani di attuazione.

6. Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione dà al gestore dell’impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell’UE la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

7. La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE, se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l’impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell’UE non soddisfa i requisiti di cui rispettivamente all’articolo 13, paragrafo 3, o all’articolo 14, paragrafo 3. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi dell’abrogazione proposta. Qualsiasi decisione di revoca dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell’UE è adeguatamente motivata e soggetta a un diritto di ricorso da parte dell’operatore.

8. Gli impianti il cui status di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell’UE sia stato abrogato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, tali impianti restano soggetti all’obbligo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 3 del presente articolo o, in caso di revisione dello status, alla durata applicabile conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE.pdf)Orientamenti CE - status di impianto di produzione integrata
 
IT1309 kB4

Tags: Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Decisione di esecuzione  UE  2024 2120
Ago 01, 2024 140

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120 ID 22367 | 31.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120 della Commissione, del 30 luglio 2024, che rinnova la designazione degli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1975
Lug 26, 2024 171

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 ID 22236 | 26.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione,… Leggi tutto
Lug 12, 2024 156

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 Discipline dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica (GU n. 16 del 17.01.1981) Leggi tutto
Draft standardisation Regulation  EU  2023 1230   Regulation on machinery
Lug 08, 2024 428

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery ID 22202 | 08.07.2024 Draft standardisation request to the European Committee for Standardization and to the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards machinery and related products in support… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1834
Lug 04, 2024 317

Regolamento (UE) 2024/1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore ID 22174 | 04.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 113244

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto