Questions & Answers Direttiva 2014/28/UE - Direttiva 2008/43/CE
Questions & Answers Direttiva 2014/28/UE - Direttiva 2008/43/CE
This document gathers some questions and answers concerning the interpretation of certain provisions of Directive 2014/28/EU and of Commission Directive 2008/43/EC.
The answers were discussed between the relevant Commission services and members and observers of the Group of Experts on Explosive, of the AdCo group on Explosives for Civil Uses, and/or with the Forum of Notified Bodies for Explosives. The document attempts to provide guidance to Member States' competent authorities, market surveillance authorities, notified bodies and economic operators.
The answers represent the opinion of the relevant Commission services but may not necessarily represent the opinion of the Commission. This guidance document does not constitute any formal commitment on behalf of the Commission. Only the European Court of Justice can give an authoritative interpretation of Union legislation.
This guidance document was last updated in October 2017. It will continue to be regularly updated and published on CIRCABC and on the dedicated webpage of DG GROW.
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Table of contents
1. Introduction
2. CE marking of on-site mixed explosives
3. If one notified body has type-certified a product (Module B), can the manufacturer turn to another notified body to take care of the complementary conformity assessment module (Modules C2, D, E or F) for the same product?
4. Which notified body is responsible in case of a product found to be not in conformity with the Directive after having been placed on the market: the notified body responsible for module B or the notified body responsible for the modules C2, D, E or F?
5. Which notified body is responsible for allowing the manufacturer to CE-mark the product?
6. Can certificates [for the different modules] be withdrawn? If yes, at which occasions and how?
7. Do propellant cartridges for powder actuated fastening tools (PAT) fall under the Explosives Directive because their UN Number is not listed in Annex I of Directive 2014/28/EU?
8. Distinction between civil explosives and military explosives in the context of intra-EU transfers
9. What is the status of shock tubes under the Directive?
10. What is the procedure for attributing manufacturing site codes to non-EU manufacturing sites under Commission Directive 2008/43/EC, as amended by Directive 2012/4/EU?
11. How should the term 'end-user' be understood for the purposes of Commission Directive 2008/43/EC?
12. Marking of various explosives in compliance with Directive 2008/43/EC, as amended by Directive 2012/4/EU
13. Interpretation of "use for own purposes" pursuant to the Explosives Directive
14. Date of application of rules on explosives traceability
15. The case when a quarry or mine mixes its own explosive on site for blasting on its own site: does it fall under the definition of a manufacturer using an explosive for own purposes?
16. How shall the wording “product, type, batch or serial number” in the example for the declaration of conformity (see Annex IV of the Directive 2014/28/EU) be interpreted in the case of explosives?
17. Are explosives in transit through the territory of the EU subject to the traceability provisions of Directive 2008/43/EC?
18. Applicability of Directive 2008/43/EC to two-or multi-component explosives
...
Fonte: EU
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/28/UE
Direttiva 2008/43/CE[/box-note]
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Questions Answers Direttiva 2014 28 UE - Direttiva 2008 43 CE.pdf |
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Riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA
Riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA
ID 13112 | 15.03.2021
INAIL, Marzo 2021
Documento riepilogativo dell'applicazione della metodologia dell’emissione acustica anche alle verifiche di integrità dei serbatoi per GPL interrati, ricoperti (o tumulati) e fuori terra con capacità:
- non superiore a 13 m3 (decreto interdirettoriale del 17 gennaio 2005) (eX ISPESL)
- superiore a 13 m3 (Determina DG n. 58 del 18 dicembre 2020 (INAIL)
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Riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA
Destinatari
Proprietari e/o gestori dei serbatoi per GPL, Soggetti Abilitati (Organismi Competenti Abilitati)
Descrizione dell’attività
Con il decreto interdirettoriale del 17 gennaio 2005 è stata adottata la procedura operativa elaborata dall’ex Ispesl per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi interrati per GPL con capacità non superiore a 13 m3 attraverso il metodo delle emissioni acustiche. La procedura operativa costituisce l’allegato I al sopra richiamato decreto.
Analogamente, l’art. 64-bis comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estende l’applicazione della metodologia dell’emissione acustica anche alle verifiche di integrità dei serbatoi per GPL interrati, ricoperti (o tumulati) e fuori terra con capacità superiore a 13 m3. Sulla base di tale disposizione di legge l’Inail ha elaborato una specifica procedura operativa, il documento è stato pubblicato con Determina del Direttore Generale dell’Istituto n. 58 del 18 dicembre 2020.
La tecnica utilizzata in entrambe le procedure si basa sul metodo di emissione acustica.
Tuttavia gli approcci sono sostanzialmente diversi, in particolare:
[alert]- la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi interrati con capacità non superiore a 13 m3 è conforme allo standard UNI EN 12817 (già UNI EN 12818) e prevede criteri di tipo statistico di aggregazione dei serbatoi in lotti omogenei per fabbricazione, capacità, orientamento e tipologia di rivestimento,
- la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi interrati, ricoperti e fuori terra con capacità superiore a 13 m3 è conforme allo standard UNI EN 12819 e prescinde da qualsiasi approccio di tipo statistico.[/alert]
Procedura EA per serbatoi GPL fino a 13 m3
Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL di capacità non superiore a 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità.
Premessa
La procedura costituisce l’Allegato I al decreto interdirettoriale del 17 gennaio 2005 emanato a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 (Modifica del D.M. 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3).
La procedura definisce le modalità tecnico-operative per l’effettuazione delle verifiche di integrità di serbatoi per GPL interrati, di capacità non superiore a 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) e relativi requisiti tecnici dei soggetti abilitati (gli Organismi Competenti Abilitati, OCA) ad effettuare le verifiche. La procedura prevede un approccio di tipo statistico mediante l’effettuazione delle prove EA su serbatoi campioni rappresentativi di lotti omogenei per caratteristiche di fabbricazione, capacità, orientamento e tipologia di rivestimento (resina epossidica, guscio in polietilene, cassa di contenimento in conglomerato cementizio).
Campo di applicazione
La procedura EA è applicabile a serbatoi interrati con configurazione verticale o orizzontale che abbiano i seguenti requisiti essenziali:
[alert]- capacità non superiore a 13 m3;
- membrature metalliche protette da un idoneo sistema (rivestimento con resine epossidiche e anodi sacrificali, guscio in polietilene, cassa di contenimento in conglomerato cementizio);
- pressione massima ammissibile non superiore a 17,65 bar;
- accessibilità, sia pur limitata, al serbatoio in pressione.[/alert]
La procedura EA deve essere applicata esclusivamente da Organismi Competenti Abilitati con decreto dell’Autorità competente ai sensi del decreto interdirettoriale del 17 gennaio 2005.
Caratteristiche della procedura EA
La procedura definisce:
[alert]- le modalità di esecuzione delle prove integrative preliminari alla prova EA;
- le modalità organizzative necessarie alla conduzione della prova EA;
- le caratteristiche tecniche della strumentazione necessaria allo svolgimento della prova EA;
- il protocollo di prova con tecnica basata sul metodo EA;
- il procedimento interpretativo dei dati di prova in accordo al modello analitico messo a punto da Inail;
- i criteri di classificazione della prova EA;
- le modalità di redazione del rapporto di prova e della sua trasmissione al Centro Banca Dati EA dell’Inail;
- le modalità di certificazione del lotto omogeneo a cui afferiscono i serbatoi campioni sottoposti a prova EA.[/alert]
Schema descrittivo della metodica
La pressurizzazione del serbatoio deve essere ottenuta utilizzando uno specifico impianto che adotti una delle due possibili metodiche:
[alert]- ciclo aperto, immissione di GPL in fase vapore da una sorgente esterna;
- ciclo chiuso, prelievo del GPL in fase liquida e re-immissione dello stesso in fase vapore.[/alert]
La pressione deve essere costantemente rilevata mediante un idoneo sensore installato sul serbatoio o sulla linea dell'impianto di pressurizzazione ad esso direttamente connessa.
La tecnica prevede l'installazione di due sensori EA. I segnali EA acquisiti devono essere caratterizzati da alcuni parametri descrittori più significativi, in conformità alla norma UNI EN 13554. Tali segnali, opportunamente elaborati ed interpretati, vengono impiegati per il calcolo di due indici di valutazione ICSE ed ISRE e quindi per la determinazione di un indicatore sintetico. Il valore massimo dell'indicatore sintetico registrato nel corso della prova EA viene, infine, utilizzato per la definitiva classificazione del serbatoio.
Architettura del sistema
Il sistema prevede l’interazione dei quattro soggetti di seguito sinteticamente definiti:
il Proprietario, il soggetto che possiede il serbatoio e ne dispone l’installazione e ne cura l’esercizio in conformità alle prescrizioni e alle raccomandazioni fornite dal Fabbricante;
l’Inail (già Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), designato dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo Nazionale Competente ai fini della definizione, aggiornamento e corretta applicazione della “Procedura per la verifica decennale di serbatoi interrati per GPL mediante tecnica di controllo basata sul metodo di Emissioni Acustiche”;
l’Organismo Competente Abilitato, il soggetto abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante apposito decreto, ad espletare le attività connesse all’applicazione della procedura EA;
il Ministero dello Sviluppo Economico, che sovraintende le attività.
Le attività ed i flussi informativi tra i vari soggetti sono articolati secondo lo schema di seguito illustrato
Trasmissione domande di riqualificazione decennale dei piccoli serbatoi interrati per GPL
Le domande di riqualificazione e i relativi elenchi dei serbatoi contenenti i dati necessari per l’individuazione dei lotti omogenei devono essere trasmessi dai soggetti interessati, con dovuto anticipo rispetto ai termini di scadenza, tramite l’accesso al portale istituzionale dell’Inail immettendo le credenziali dispositive nella sezione “accedi ai servizi online” -> “My Home” -> “Certificazione e verifica” -> Emissioni Acustiche.
Attività
Il Centro Banca Dati EA (CBDEA) di Inail svolge correntemente alcune attività connesse all'applicazione della procedura EA che possono sinteticamente essere così descritte:
discriminazione dei lotti omogenei;
analisi delle prove EA;
analisi dei lotti;
certificazione dei lotti.
In allegato:
Sintesi attività EA aggiornamento: 31 dicembre 2020
Procedura EA
Chiarimenti applicativi
Procedura EA per serbatoi GPL oltre 13 m3
Procedura per l’accertamento dell’integrità strutturale dei grandi serbatoi (GS) per GPL con il metodo di Emissione Acustica (EA).
In attuazione dell’art. 64-bis comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Inail ha approvato, con Determina del Direttore Generale dell’Istituto n. 58 del 18 dicembre 2020 la “Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica d’integrità”. Il documento rappresenta la sintesi dell’attività di studio, ricerca e sperimentazione pluriennale condotta da Inail, e in precedenza dall’Ispesl, in materia di messa a punto di tecniche diagnostiche sui metodi di controllo non distruttivo e in particolare di emissione acustica.
La procedura è conforme allo standard UNI EN 12819 e definisce le modalità tecnico-operative per l’effettuazione delle verifiche di integrità di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 (Grandi Serbatoi, GS) con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) e relativi requisiti tecnici dei soggetti abilitati (gli Organismi Competenti Abilitati, OCA) ad effettuare le verifiche.
La verifica di integrità effettuata in accordo alla procedura operativa EA – GS è riferita al singolo serbatoio e prescinde da qualsiasi approccio di valutazione statistica basata su aggregazione in lotti omogenei di costruzione.
Campo di applicazione
La procedura EA-GS è applicabile unicamente a serbatoi installati in Italia interrati, ricoperti o fuori terra che abbiano:
- capacità maggiore di 13 m3;
- membrature metalliche protette da un idoneo sistema (es: protezione catodica, coibentazione, cassa di contenimento).
La procedura EA-GS deve essere applicata esclusivamente da Organismi Competenti Abilitati con decreto dell’Autorità competente ai sensi del decreto interdirettoriale 17 gennaio 2005 e che soddisfino specifici requisiti tecnici riportati in appendice A del documento esplicativo della procedura stessa.
Caratteristiche della procedura EA – GS
La procedura definisce:
[alert]- i requisiti tecnici degli Organismi Competenti Abilitati – Grandi Serbatoi (OCA-GS);
- le modalità di esecuzione delle prove integrative preliminari alla prova EA;
- le modalità organizzative necessarie alla conduzione della prova EA;
- le caratteristiche tecniche della strumentazione necessaria allo svolgimento della prova EA;
- il protocollo di prova con tecnica basata sul metodo EA;
- il procedimento interpretativo dei dati di prova in accordo al modello analitico messo a punto da Inail;
- i criteri di classificazione della prova EA;
- le modalità di redazione del rapporto di prova e della sua trasmissione al Centro Banca Dati EA dell’Inail;
- le modalità di redazione del verbale della verifica d’integrità.[/alert]
La prova EA può essere svolta solo a valle della presentazione del progetto di fattibilità della prova EA elaborato a cura dell’OCA-GS indicato dal Proprietario al Centro Banca Dati EA e del parere positivo espresso da apposita Commissione Tecnica dell’Inail.
L’OCA-GS, preliminarmente ad ogni prova EA, deve elaborare specifiche procedure interne di complemento alla procedura EA-GS, di seguito elencate:
Procedura per l’analisi dei rischi connessi all’esecuzione della prova EA e l’individuazione delle misure da adottare per la eliminazione o mitigazione degli stessi;
Procedura di gestione in sicurezza dell’impianto di pressurizzazione;
Procedura per l’esecuzione delle prove integrative preliminari;
Procedura delle prove non distruttive (PND) di dettaglio a fronte delle indicazioni emerse nell’analisi di follow up.
Schema descrittivo della metodica
La pressurizzazione del serbatoio deve essere ottenuta utilizzando uno specifico impianto che immetta gas inerte (tipicamente azoto).
La pressione deve essere costantemente rilevata mediante un idoneo sensore installato sul serbatoio o sulla linea dell'impianto di pressurizzazione ad esso direttamente connessa.
La tecnica prevede l'installazione di una rete di sensori EA sulle membrature del serbatoio. I segnali EA acquisiti devono essere caratterizzati da alcuni parametri descrittori più significativi, in conformità alla norma UNI EN 13554. Tali segnali, opportunamente elaborati ed interpretati, vengono impiegati per il calcolo un indicatore sintetico utilizzato per la classificazione del serbatoio.
Architettura del sistema
Il sistema prevede l’interazione dei soggetti di seguito sinteticamente definiti:
il Proprietario, il soggetto che possiede il serbatoio e ne dispone l’installazione e ne cura l’esercizio in conformità alle prescrizioni e alle raccomandazioni fornite dal Fabbricante;
l’Inail (già Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), quale Organismo Nazionale Competente ai fini della definizione, aggiornamento e corretta applicazione della “Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica d’integrità”;
l’Organismo Competente Abilitato ad espletare le attività connesse all’applicazione della procedura EA, il soggetto abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante apposito decreto, che soddisfi gli specifici requisiti tecnici riportati in appendice A della stessa procedura.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, che sovraintende le attività.
Trasmissione istanze ai fini della verifica di integrità di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3
Le domande corredate dagli allegati previsti dalla procedura devono essere trasmesse dai soggetti interessati, con dovuto anticipo rispetto ai termini di scadenza, tramite l’accesso al portale istituzionale dell’Inail immettendo le credenziali dispositive nella sezione “accedi ai servizi online” -> “My Home” -> “Certificazione e verifica” -> Applicazioni e procedure -> CIVA -> “Verifiche d'integrità decennale con EA per serbatoi con capacità > 13 mc”.
Attività
Il Centro Banca Dati EA (CBDEA) di Inail svolge correntemente alcune attività connesse all'applicazione della procedura EA che possono sinteticamente essere così descritte:
- Verifica del progetto di fattibilità della prova EA;
- rilascio del nulla osta alla esperibilità della prova EA;
- acquisizione ed analisi dei dati di prova;
- sorveglianza degli Organismi Competenti Abilitati.
In allegato: Procedura EA - GS aggiornamento: 18 dicembre 2020
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Circolare Inail n. 10 dell'11 marzo 2021
Determina del Direttore Generale n. 58 del 18 dicembre 2020
Controllo periodico decennale serbatoi interrati GPL metodo EA
Verifiche periodiche attrezzature a pressione
Depositi GPL: Quadro normativo Prevenzione Incendi
Periodicità e metodi dei controlli sui serbatoi interrati[/box-note]
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Riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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Sintesi attività EA_dicembre 2020.pdf 31 dicembre 2020 |
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Procedura EA - Rev. 2 Dicembre 2008.pdf ISPLES - Rev. 2 Dicembre 2008 |
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Chiarimenti applicativi.pdf |
370 kB | 12 | |
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Procedura EA-GS 18.12.2020.pdf Aggiornamento 18 dicembre 2020 |
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Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda
Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda
ID 13083 | 12.03.2021 / Documento di esempio e scheda applicazione in allegato
La norma ISO/TR 14121-2 (Rapporto Tecnico) Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi, fornisce una guida pratica per l'esecuzione della valutazione del rischio per il macchinario in conformità alla EN ISO 12100 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo. Fornisce esempi di differenti misure che possono essere utilizzate per ridurre il rischio ed è destinata ad essere utilizzata per la valutazione del rischio di una estesa varietà di macchinari in termini di complessità e di potenziale di danno.
I suoi utilizzatori previsti sono le persone coinvolte nella progettazione, installazione o modifica del macchinario.
[panel]Nel Documento è illustrato uno dei metodi riportati nella ISO/TR 14121-2, il “Punteggio Numerico” (p. 6.4), con esempio / scheda di valutazione del rischio e processo di riduzione del rischio per una Macchina formatrice a mandrino verticale, in cui l'identificazione dei pericoli è limitata, in questo esempio, alla fase di utilizzo e, in particolare, alla messa a punto e al funzionamento della macchina.
Nel rapporto tecnico ISO/TR 14121-2, nell’esempio relativo la macchina formatrice, viene usato il metodo grafico. In questo documento, allo stesso esempio viene applicato un metodo a punteggio numerico usando i parametri riportati al capitolo 2.[/panel]
[box-info]Metodi di Stima del Rischio ISO/TR 14121-2
Nella ISO/TR 14121-2 sono illustrati 4 metodi per la Stima del rischio:
1. Matrice del rischio (6.2)
2. Grafico del rischio / Metodo grafico (6.3)
3. Punteggio numerico (6.4)
4. Metodo ibrido (6.5)
Si ricorda che la EN ISO 12100 demanda all'uso dei metodi illustrati nella ISO/TR 14121-2 (anche se non armonizzata) per la valutazione dei rischi relativi alle macchine:
"EN ISO 12100
...
Scopo e campo di applicazione ...L’uso pratico di diversi metodi per ogni fase della valutazione del rischio è descritto nell’ISO/TR 14121-2".[/box-info]
Figura 0 - ISO/TR 14121-2 Metodi di Stima del rischio
1. Punteggio numerico
Gli strumenti basati sul punteggio numerico considerano due o più parametri che sono suddivisi in un certo numero di classi come le matrici e i grafici del rischio. Tuttavia, alle classi sono associati diversi valori numerici invece di un termine qualitativo. Per ogni parametro è scelta una classe e i valori (o punteggi) associati sono combinati tra di loro (per esempio, attraverso addizione e/o moltiplicazione) per ottenere un punteggio numerico per il rischio stimato. In alcuni casi, questi valori assegnati sono rappresentati in prospetto(i) e, pertanto, il loro uso è molto simile a quello di una matrice.
I sistemi basati sul punteggio consentono una ponderazione semplice ed esplicita dei parametri. L'uso di numeri può trasmettere un'impressione di obiettività del livello di rischio anche se l'assegnazione dei punteggi per ogni elemento del rischio è altamente soggettiva. Comunque questo effetto può essere eliminato raggruppando i punteggi in classificazioni qualitative del rischio, come "alto", "medio" e "basso".
Esistono diversi strumenti a punteggio numerico utilizzati per la stima del rischio.
2. Esempio di uno strumento basato sul punteggio numerico del rischio o metodo
In questo esempio vi sono due parametri, (gravità e probabilità del verificarsi del danno) e ognuno di questi parametri è suddiviso nelle quattro classi indicate.
Al parametro della gravità sono attribuiti i seguenti punteggi (Severity Scores - SS):
[panel]- Catastrofica, SS=100;
- Grave, 99≥SS≥90;
- Moderata, 89≥SS≥30;
- Minore, 29≥SS≥0.[/panel]
Il parametro della probabilità di verificarsi del danno ha i seguenti punteggi di probabilità (Probability Scores - PS):
[panel]- Molto probabile, PS=100, probabile o certo che accada;
- Probabile, 99≥PS≥70, può accadere (ma non è probabile);
- Improbabile, 69≥PS≥30, non probabile che accada;
- Remota, 29≥PS≥0, la probabilità che si verifichi è così remota da essere praticamente uguale a zero.[/panel]
In questo esempio, la formula che combina la probabilità che si verifichi il danno e la gravità è data dall’equazione seguente:
Dove RS è il punteggio del rischio (Risk Score).
Il punteggio del rischio può essere quindi interpretato secondo la tabella 1.
Tabella 1 - Categorie di punteggio del rischio utilizzate
[...]
9. Descrizione della concezione della macchina
Nota) Vedere figura 1.
Il processo di fresatura è eseguito da una fresa montata su un mandrino verticale. Il mandrino ruota in una sola direzione e può essere sollevato e abbassato mediante un volantino (unità mandrino). Il mandrino può ruotare a quattro diverse velocità (vedere di seguito velocità del mandrino), azionato da un motore elettrico e da una serie di pulegge (unita di azionamento).
L'unità del mandrino e l'unità di azionamento sono fissate a una tavola di ghisa che poggia su di un armadio di acciaio. La tavola e l'armadio forniscono un buon sostegno per il pezzo da lavorare e sono di altezza tale da garantire una postura eretta ergonomica.
La macchina è dotata di apposite guide per mantenere la corretta posizione del pezzo da lavorare durante la lavorazione.
La velocità del mandrino è selezionata manualmente spostando una cinghia di trasmissione da una puleggia a un'altra.
Figura 1 - Concezione della macchina
[...]
13. Determinazione dei limiti del macchinario
13.1. Descrizione delle diverse fasi dell'intero ciclo di vita del macchinario
Le fasi del ciclo di vita di questo macchinario considerate significative in questo esempio sono le seguenti:
[panel]Trasporto
Tutte le attività di trasporto che possono essere eseguite dall'utilizzatore della macchina, in questo caso trasporto interno, rimozione, ecc.
Montaggio, installazione e messa in funzione
Rimozioni di parti associate al trasporto (per esempio, coperture, bulloni di fissaggio) che fissano la macchina al pavimento, collegamento alla fonte di energia, verifica della corretta installazione (corretta direzione di rotazione dell'utensile), verifica del funzionamento di tutti i comandi e della capacità della macchina di svolgere le operazioni richieste.
Messa a punto
Sostituzione di un utensile sul mandrino, montaggio e regolazione delle guide, modifica della velocità del mandrino e prove.
Utilizzo
Fresatura alimentata a mano.
Pulizia, manutenzione
lngrassaggio degli elementi rotanti e di trasmissione, sostituzione delle cinghie, pulizia delle parti interne della macchina.
Ricerca e riparazione delle avarie
Operazioni in caso di malfunzionamento della macchina e dopo l'attuazione dei dispositivi di protezione.
Messa fuori servizio, smantellamento
Smaltimento di tutte le parti della macchina da parte dell'utilizzatore.[/panel]
[...]
16. Stima, valutazione e riduzione del rischio
Le abbreviazioni utilizzate nel prospetto 2 hanno i seguenti significati.
Tabella 2 - Abbreviazioni
[...]
B. Valutazione del rischio (stima del rischio e ponderazione del rischio) e riduzione del rischio
Prospetto 2
...
Segue in allegato (Documento di esempio e scheda applicazione in allegato)
Fonti
ISO/TR 14121-2:2012
EN ISO 12100:2010
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 12.03.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
ISO/TR 14121-2 Risk assessment Hybrid Tool - File CEM
EN ISO 12100 Valutazione del Rischio | File CEM
EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
Direttiva macchine 2006/42/CE
ebook Guida Tecnica Direttiva macchine Ed. 6.0 2020
ebook Direttiva macchine e Norme Tecniche Armonizzate[/box-note]
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Stima del Rischio ISO TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Scheda Rev. 00 2021.docx Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
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Decreto 25 gennaio 2021 n. 28
Decreto 25 gennaio 2021 n. 28
Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' degli impianti a fune.
(GU n.60 del 11.03.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2021
...
Art. 1. Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’attuazione dell’articolo 14 -ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, nonché definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell’esercizio.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi;
b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione;
c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non distruttive.
Art. 2. Revisione generale e speciale quinquennale
Art. 3. Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremità
Art. 4. Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione
Art. 5. Esclusioni
1. Non sono ricompresi nell’ambito di applicazione del presente regolamento:
1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3
dell’Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
...
Allegato 1 (articolo 2, comma 1)
SCHEMA DICHIARAZIONE
Proroga della scadenza della revisione generale o speciale quinquennale ai sensi dell’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Allegato 2 (articolo 3, comma 1)
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
Proroga della scadenza inerente agli scorrimenti, alla sostituzione delle funi ed al rifacimento degli attacchi di estremità ai sensi dell’art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
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Collegati
[box-note]Decreto Milleproroghe 2021 | Impianti a fune[/box-note]
Guidance for the application of Regulation (EU) 2019/515
Documento di orientamento sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/515 / IT
ID 13055 | Update 07.11.2022 / / In allegato IT/EN
Documento di orientamento per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008
Il regolamento (UE) 2019/515 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro si applica dal 19 aprile 2020 e ha sostituito il regolamento (CE) n. 764/2008.
Il regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato unico migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio (articolo1, paragrafo 1, del regolamento).
Lo scopo del presente documento di orientamento è coadiuvare le imprese e le autorità nazionali competenti nell'applicazione del regolamento. Solo il testo del regolamento ha però valore giuridico.
L'interpretazione della legislazione dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento).
Gli articoli 34 e 36 TFUE si applicano in assenza di norme di armonizzazione dell'UE in merito a merci o a determinati aspetti delle merci.
A norma dell'articolo 34 TFUE "sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente"
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Indice
INTRODUZIONE
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO)
1 Merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
- Merci
- Legalmente commercializzate in un altro Stato membro
2 "Decisioni amministrative" ai sensi del regolamento
- Che cos'è una decisione amministrativa?
- Primo criterio: regole tecniche nazionali - base della decisione amministrativa
- Secondo criterio: l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione
- Regole tecniche nazionali e procedure di autorizzazione preventiva
- Casi in cui non si applica il regolamento (UE) 2019/515
COME OPERA IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO?
1 Commercializzazione legale di merci nello Stato membro d'origine
2 Vendita delle merci in un altro Stato membro
3 Informazioni relative alla valutazione
4 La "dichiarazione sul reciproco riconoscimento" (articolo 4 del regolamento)
- Contenuto e struttura della dichiarazione
- Lingua della dichiarazione
- Chi può redigere la dichiarazione?
- Cosa avviene se la dichiarazione viene compilata solo in parte?
- Come e quando è possibile utilizzare la dichiarazione?
- Come presentare i documenti
5 Valutazione dell'autorità competente (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento)
- Legittimi motivi di interesse generale
- Il principio di proporzionalità
6 Sospensione temporanea dell'accesso al mercato (articolo 6 del regolamento)
7 Decisione amministrativa (articolo 5, paragrafi da 9 a 13, del regolamento)
8 Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri
9 Mezzi di ricorso contro una decisione amministrativa
10 Che cos'è SOLVIT
11 SOLVIT e la procedura di risoluzione dei problemi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
12 Il parere della Commissione nel contesto della procedura di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 8 del regolamento
13 Il ruolo dei punti di contatto per i prodotti (articolo 9 del regolamento)
14 Cooperazione amministrativa (articolo 10 del regolamento)
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE REGOLE TECNICHE NAZIONALI – LA DIRETTIVA (UE) 2015/1535 E LA CLAUSOLA DEL MERCATO UNICO
RAPPORTO TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/515 E LA DIRETTIVA 2001/95/CE
1 Misure riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori
2 Misure concernenti prodotti di consumo che presentano altri rischi
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Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/515
Regolamento (CE) N. 764/2008
Regolamento (CE) N. 765/2008
Decisione 768/2008/CE
Nuovo Quadro Normativo (NQN)[/box-note]
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Documento di orientamento sull'applicazione del Regolamento UE 2019 515.pdf CE Marzo 2021 |
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Guidance for the application of Regulation EU 2019 515.pdf EC March 2021 |
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Decreto Milleproroghe 2021 | Impianti a fune
Decreto Milleproroghe 2021 | Impianti a fune
ID 13042 | 09.03.2021
Il Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (Decreto Milleproroghe 2021), convertito in legge con la Legge 21/2021, ai comma 7-bis e 7-ter dell'art. 13 ha disposto la proroga:
- della scadenza degli adempimenti relativi all’esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica (entro il 28 Agosto 2021)
- della scadenza delle revisioni generali e speciali quinquennali (proroga di 12 mesi)
- dei termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti (proroga 24 mesi)
[panel]Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge con la Legge 21/2021
7 -bis . In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L’esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
7 -ter . All’articolo 14 -ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:“Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune” sono inserite le seguenti:“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) al comma 2, dopo le parole:“per l’anno 2020” sono inserite le seguenti:“e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
c) al comma 3, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti:“ventiquattro mesi”.[/panel]
L' art. 13, comma 7-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 dispone che, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (30 Aprile 2021), gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, sono eseguiti entro 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza (28 Agosto 2021). Nel frattempo, l’esercizio dei suddetti impianti è sospeso fino all’esecuzione degli adempimenti con esito favorevole.
L’articolo 14-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 13, comma 7-ter, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di 12 mesi.
La proroga è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Inoltre, per l'anno 2020, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle citate verifiche e prove periodiche.
Infine, l’art. 14-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, prevede ora che le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di 24 mesi (invece di 12).
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Collegati
[box-note]Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
Legge 26 febbraio 2021 n. 21
Proroga dei termini adempimenti impianti a fune in servizio pubblico
Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto 18 febbraio 2011
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012[/box-note]
Guidelines of Art. 4 of Regulation (EU) 2019/1020
Guidelines of Art. 4 of Reg. (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products
Brussels, 5.3.2021
Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products (‘the Regulation’) introduces a comprehensive framework to protect consumers from unsafe and non-compliant products and to provide a level playing field for economic operators.
The EU single market gives economic operators access to consumers and other end-users in all the Member States, provided they and their products meet EU legal requirements aimed at delivering safety, environmental performance and other public interests. Market surveillance authorities and the authorities in charge of controls on products entering the EU market (‘border authorities’) have to verify and enforce those requirements. This can be challenging, especially for distance sales.
The new rules on market surveillance and product compliance should ensure compliance with the requirements. They help to create a level playing field, i.e. protect businesses manufacturing compliant products from unfair competition. They also spare market surveillance authorities from incurring undue costs in their investigations.
These guidelines concern the implementation of a key provision of the Regulation: Article 4 on the ‘tasks of economic operators regarding products subject to certain Union harmonisation legislation’ (see section 6). Article 4 requires in essence that for certain products placed on the EU market there must be an economic operator in the EU who on request provides the authorities with information or takes certain action. This will apply as from 16 July 2021 (Article 44 of the Regulation).
These guidelines provide guidance on how economic operators should implement Article 4:
[alert]- Section 2 explains its scope and which economic operator should act as the economic operator referred to in Article 4 for a given product;
- Section 3 clarifies the tasks of the economic operator referred to in Article 4; and
- Section 4 provides more detail on the practical application of Article 4 according to the type of economic operator acting as the economic operator referred to in Article 4.[/alert]
Further, as the aim of Article 4 is to facilitate the work of the market surveillance and border authorities, Section 5 sets out how the authorities can make use of this requirement in practice.
The guidelines are designed to help economic operators and authorities and facilitate consistent implementation. They concern the implementation of Article 4 only and do not apply to EU product legislation not covered by it, which may impose similar but different requirements . They refer to requirements under EU harmonisation legislation as they apply at the date of adoption of this guidance. Comprehensive guidance on EU harmonisation legislation is available in the Blue Guide, to which these guidelines refer. The Commission will update this guidance in the light of further legislative developments in other areas, like for instance the Digital Services Act.
This document is purely for guidance - only the text of the Regulation itself has legal force.
The guidelines reflect the views of the European Commission and as such are not legally binding. The binding interpretation of EU legislation is the exclusive competence of the Court of Justice of the European Union. The views expressed here cannot prejudge the position that the Commission might take before the Court of Justice. Neither the Commission nor anyone acting on its behalf is responsible for the use that might be made of the following information.
...
[panel]Regolamento (UE) 2019/2010
Articolo 4 Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.
2. Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:
a) il fabbricante stabilito nell'Unione;
b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.
3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:
a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.
4. Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
5. Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE)2016/425 e (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE , 2011/65/UE , 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE , 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE , 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[/panel]
Fonte: EU
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (CE) N. 765/2008[/box-note]
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Guidelines of Art. 4 of Reg. EU 2019 1020.pdf EU, 05.03.2021 |
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RAPEX Report 07 del 19/02/2021 N. 13 A12/00210/21 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 19/02/2021 N. 13 A12/00210/21 Slovenia
Approfondimento tecnico: Biocida
Il prodotto VADESEPT 110, di marca VADES, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
Il prodotto non ha nessun principio attivo biocida, quindi non può agire come disinfettante.
Articolo 1 Scopo e oggetto
1. Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.
2. Il presente regolamento disciplina:
a) la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
b) l’autorizzazione dei biocidi;
c) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;
d) la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione;
e) l’immissione sul mercato di articoli trattati.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Un elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con le rispettive descrizioni, è riportato nell’allegato V. […]
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «biocidi»: qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;
b) «microrganismo», qualsiasi entità microbiologica, cellulare o non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi funghi inferiori, virus, batteri, lieviti, muffe, alghe, protozoi ed elminti parassiti microscopici;
c) «principio attivo», una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi;
d) «principio attivo esistente», una sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall’attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi;
e) «principio attivo nuovo», una sostanza non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall’attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi; […]
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RAPEX Report 07 del 19_02_2021 N. 13 A12_00210_21 Slovenia.pdf Biocida |
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Regolamento delegato (UE) 2021/340
Regolamento delegato (UE) 2021/340
Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
(GU L 68/62 del 26.2.2021)
Modifiche/abrogazioni:
- Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 - 07.10.2021
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
RAPEX Report 06 del 12/02/2021 N. 01 A12/00175/21 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 12/02/2021 N. 01 A12/00175/21 Lituania
Approfondimento tecnico: Sedia da ufficio
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma europea EN 1335-2:2018 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza”.
La sedia non è sufficientemente stabile e la resistenza al rotolamento è troppo bassa. La sedia, pertanto, può ribaltarsi facilmente, causando la caduta dell’utilizzatore.
La norma EN 1335-2:2018 stabilisce che ogni sedia deve essere sottoposta alle seguenti prove di stabilità descritte nella EN 1022:2018:
- stabilità sull’angolo;
- ribaltamento in avanti;
- ribaltamento in avanti per sedie con poggiapiedi;
- ribaltamento laterale per sedie senza braccioli;
- ribaltamento laterale per sedie con braccioli;
- ribaltamento all’indietro per sedie senza indicazione dello schienale e per sedie con inclinazione dello schienale che può essere bloccata;
- ribaltamento all’indietro di sedie con schienale inclinabile.
Per quanto riguarda, invece, la resistenza al rotolamento, la sedia deve rispettare i seguenti requisiti:
- le rotelle devono essere tutte identiche;
- la resistenza al rotolamento deve essere ≥12 N.
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RAPEX Report 06 del 12_02_2021 N. 01 A12_00175_21 Lituania.pdf Sedia da ufficio |
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Position paper Revision of Machinery Directive 2006/42/EC ANEC
Revision of Machinery Directive (2006/42/EC) - Position Paper ANEC
ANEC, May 2020
This position paper expresses ANEC’s preliminary views on the revision of the Machinery Directive (2006/42/EC). For ease of reference, we present our comments with reference to the numbering of European Commission slides (for the Machinery WG) in tabular format.
ANEC European Association for the Co-ordination of Consumers Representation in Standardisation aisbl
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery
Position paper Revision of Machinery Directive 2006 42 EC ANEC
Position Paper FEM 2020 | Revisione direttiva macchine
Position Paper Orgalim | Impact Assessment of the Machinery Directive[/box-note]
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Position paper Revision of Machinery Directive 2006 42 EC ANEC.pdf ANEC 2020 |
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Decreto 18 luglio 2012
Decreto 18 luglio 2012
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante recepimento della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2011/100/UE.
(GU n.233 del 5.10.2012)
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Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 332 del 8 Settembre 2000
Direttiva 2011/100/UE
Direttiva click[/box-note]
Direttiva 2011/100/UE
Direttiva 2011/100/UE
Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 341, 22.12.2011, p. 50–51)
[box-warning]Abrogata dal 25.05.2020 dal Regolamento (UE) 2017/746[/box-warning]
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Collegati
[box-note]Direttiva 98/79/CE[/box-note]
RAPEX Report 05 del 05/02/2021 N. 02 A12/00119/21 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 05/02/2021 N. 02 A12/00119/21 Ungheria
Approfondimento tecnico: Lampada da scrivania
Il prodotto, di marca Globo Lighting, mod. 28963, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60598-1:2015 “Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove”.
Il cavo non è adeguatamente fissato ed i fili accessibili sono a contatto con spigoli vivi. Un utilizzatore potrebbe toccare le parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 05 del 05_02_2021 N. 02 A12_00119_21 Ungheria.pdf Lampada da scrivania |
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L’Etichetta Energetica 2021
L’Etichetta Energetica 2021
ENEA 2021
L’Unione Europea ha affrontato concretamente la questione a partire dal 1992, quando la direttiva 92/75/CEE ha stabilito la necessità di applicare una etichetta energetica ai principali elettrodomestici: si è partiti nel 1998 con i frigoriferi e congelatori, a cui sono seguiti lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, lavasciugatrice, lampade ad uso domestico, forni elettrici e infine condizionatori d’aria nel 2003. L’etichetta contiene una a scala colorata dal verde al rosso con sette classi – dette classi di efficienza energetica - dalla A alla G. Nel 2003 sono state introdotte, solo per gli elettrodomestici per la refrigerazione domestica, due nuove classi di efficienza energetica (A+ e A++) per rispondere ad una crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti sempre più eco-efficienti.
Nel 2010 la direttiva 2010/30/UE ha esteso la possibilità di applicare l’etichetta a tutti i “prodotti connessi all’energia”, cioè a qualsiasi bene che consumi energia nella fase d’uso (impatto diretto) o che – pur non consumando direttamente energia – contribuisca alla sua conservazione durante l’uso (impatto indiretto). L’etichetta prevede tre nuove classi di efficienza energetica per tutti i prodotti: A+, A++ e A+++. Inoltre, il materiale promozionale di ciascun prodotto coperto deve necessariamente riportare il riferimento alla classe di efficienza energetica in aggiunta al prezzo di vendita e alle caratteristiche tecniche dello specifico modello. A partire dal settembre 2010 sono state quindi riviste le etichette per i grandi elettrodomestici, i condizionatori d’aria e le sorgenti luminose, mentre lo schema di etichettatura è stato introdotto per nuovi apparecchi. In totale i prodotti etichettati alla fine del 2020 erano:
- frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, cantinette per il vino
- lavatrici e lavasciugatrici
- asciugatrici (elettriche e a gas)
- lavastoviglie
- sorgenti luminose e apparecchi per l’illuminazione
- televisori/monitor
- forni (elettrici e a gas)
- cappe da cucina
- condizionatori d’aria
- caldaie (elettriche, a gas, a fonti rinnovabili)
- scaldaacqua (elettrici, a gas, a fonti rinnovabili)
- stufe e caminetti (a combustibile solido e liquido)
- unità di ventilazione residenziali
- armadi refrigerati professionali (detti anche frigoriferi professionali). Il significato pratico dei segni “+”, in termini di maggiore efficienza energetica, varia da prodotto a prodotto: per esempio per frigoriferi e congelatori: i modelli in classe A+++ sono il 60% più efficienti dei modelli in classe A, per le lavatrici: i modelli in classe A+++ sono il 32% più efficienti dei modelli in classe A, per le lavastoviglie: i modelli in classe A+++ sono il 30% più efficienti dei modelli in classe A. Nel 2017 il Regolamento 2017/1369 ha sostituito la Direttiva 2010/30/UE introducendo alcune novità: rimane la scala colorata dal rosso al verde ma si ritorna alla tradizionale classificazione iniziale da A a G, che può essere “accorciata” nel caso la definizione di sette classi non sia possibile.
A partire dal marzo 2021 ancora una volta sono state riviste le etichette per i grandi elettrodomestici e le sorgenti luminose ma non l’etichetta per gli apparecchi di illuminazione che quindi non hanno più l’obbligo di essere etichettati. Lo schema di etichettatura per la prima volta è stato introdotto per un prodotto commerciale: gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per gli altri apparecchi oggi etichettati la nuova etichetta sarà implementata al momento della revisione della relativa legislazione. Le date da ricordare per l’applicazione delle etichette energetiche ai diversi prodotti sono indicate di seguito.
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Nuove etichette energetiche elettrodomestici dal 1° marzo 2021
Nuovi Modelli di etichetta energetica elettrodomestici: template e tools
Regolamento (UE) 2017/1369
Direttiva 2010/30/UE[/box-note]
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Etichetta energetica 2021 ENEA.pdf Enea 2021 |
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Nuove procedure di autorizzazione e notifica Reg. (UE) n. 305/2011
Nuove procedure di autorizzazione e notifica Reg. (UE) n. 305/2011
Nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Prodotti da costruzione)
Le Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni e notifiche ai sensi del Reg.(UE) n.305/2011 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica), in applicazione del comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs. n.106/2017 hanno sottoscritto, in data 28 ottobre 2020, una Convenzione con l’Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato in ACCREDIA, al fine di procedere con le previste autorizzazioni mediante accreditamento.
Con nota prot. CSLLPP n. 983 del 28 gennaio 2021 le stesse Amministrazioni hanno fornito agli interessati indicazioni operative ai fini della gestione della Convenzione in parola, sulla base delle quali a far data dal 29 gennaio 2021, tutti i soggetti interessati a svolgere le attività di Organismo Notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovranno presentare apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, redatta secondo il modello di cui all’allegato A al Decreto Legislativo n.106 del 16/06/2017 in cui dovranno essere indicati gli estremi di uno o più specifici certificati di accreditamento, rilasciati dall’Organismo unico nazionale di accreditamento, ACCREDIA, che attestino la competenza a svolgere le attività per le quali è richiesta l’autorizzazione ai fini della notifica.
...
Fonte: MISE/VVF
Collegati
[box-note]Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Comunicazione CE 02.06.2020 | Etichettatura energetica
Comunicazione CE 02.06.2020 | Etichettatura energetica
Comunicazione della Commissione sul tema «Applicazione dei requisiti di etichettatura energetica per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico, e applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni»
(2020/C 182/02)
______
I regolamenti delegati 2019/2013 (UE), 2019/2014 (UE), 2019/2016 (UE), 2019/2017 della Commissione («regolamenti sull’etichettatura energetica»), adottati nel 2019, impongono nuovi obblighi di etichettatura per display elettronici, lavatrici per uso domestico, lavasciuga biancheria per uso domestico, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie per uso domestico. I regolamenti si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2021, ma dal 1° novembre 2020 i fornitori devono apporre un’etichetta riscalata ai prodotti che immettono sul mercato e sono inoltre tenuti a inserire i parametri della nuova scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti.
Il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni si applica a decorrere dal 1° aprile 2020 e fissa nuovi obblighi sulle informazioni da fornire agli utilizzatori finali, alle autorità di sorveglianza del mercato e ad altri interlocutori. Tra gli obblighi figura la ridefinizione delle targhette dati apposte alle apparecchiature immesse sul mercato.
[alert]In diversi Stati membri fabbriche e laboratori sono stati chiusi o hanno ridotto la forza lavoro e le capacità a causa della pandemia di Covid-19; può quindi essere difficile se non impossibile, per i fabbricanti, sottoporre a prova i prodotti in modo da ottenere le informazioni necessarie alla documentazione tecnica o alla scheda informativa e all’etichetta del prodotto, secondo i casi. La mancanza di domanda per chiusura degli esercizi commerciali si è tradotta in un accumulo di prodotti con le etichette attuali (targhette dati nel caso degli alimentatori esterni) nei depositi dei fabbricanti. Stando così le cose, è verosimilmente impossibile per i fabbricanti ottenere ed esporre etichette riscalate o nuove targhette dati su tutti i prodotti immessi sul mercato dal 1° novembre 2020 (dal 1° aprile 2020 nel caso degli alimentatori esterni), come previsto dalla normativa. Secondo le stime questi problemi dovrebbero essere in gran parte risolti prima del 1° marzo 2021 per quanto riguarda le etichette energetiche (quando diventeranno applicabili gli ultimi obblighi dei rispettivi regolamenti) e prima del 1° ottobre 2020 per gli alimentatori esterni.[/alert]
Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di essere consapevoli delle difficoltà che il settore dovrà affrontare per rispettare i nuovi obblighi e di seguire la situazione con la massima attenzione. Anche varie associazioni di categoria hanno contattato la Commissione per segnalare le difficoltà incontrate.
La conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione, in questo caso i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, è monitorata e applicata mediante la vigilanza del mercato a cura delle autorità preposte allo scopo dagli Stati membri, secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro per l’etichettatura energetica, e agli articoli 11 e da 14 a 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
A fronte delle difficoltà che probabilmente si incontreranno nel conformarsi agli obblighi sia di etichettatura energetica sia di progettazione ecocompatibile in ordine alla fornitura d’informazioni sugli alimentatori esterni, la Commissione formula diverse considerazioni da tenere presenti in sede di applicazione.
In primo luogo va rilevato che l’obbligo delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di monitorare la conformità è una costante non legata a date specifiche dopo l’inizio dell’applicazione, rispettivamente il 1° aprile 2020 (progettazione ecocompatibile) e il 1° novembre 2020 (etichettatura energetica).
In secondo luogo la Commissione rammenta il requisito di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, secondo il quale le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità.
In terzo luogo tutte le etichette attualmente esposte nei negozi dovranno comunque essere sostituite dalle etichette riscalate tra il 1° e il 15 marzo 2021 conformemente all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369.
La Commissione rammenta che né la Commissione né i singoli Stati membri hanno il potere di disattendere termini vincolanti o altri obblighi stabiliti nella normativa dell’Unione, a meno che detti termini od obblighi non siano modificati con le procedure del caso.
Tuttavia, nell’applicare il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a prendere in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto gli Stati membri, quando applicano il diritto dell’UE e fanno rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti pertinenti, sono invitati a tener conto di tutte le condizioni seguenti:
- le circostanze eccezionali e impreviste dovute alla crisi della Covid-19, che impediscono ai fabbricanti, prove alla mano, di adempiere gli obblighi previsti dai regolamenti sull’etichettatura energetica;
- la durata relativamente limitata del problema, dato il tempo relativamente breve durante il quale i fabbricanti potrebbero continuare a immettere sul mercato prodotti recanti solo l’etichetta attuale;
- l’esigenza per i fabbricanti di poter continuare a immettere sul mercato i loro prodotti, in particolare quelli accumulati nei depositi.
Se dal 1° novembre 2020, in linea con le suddette condizioni, le autorità nazionali di vigilanza del mercato non applicano l’obbligo di presentare un’etichetta riscalata con il prodotto quando lo immettono sul mercato e di inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa del prodotto, la Commissione si asterrà dall’avviare procedure d’infrazione purché la mancata esecuzione non vada al di là di quanto necessario, sia limitata nel tempo, ossia dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 2021 e i fornitori trasmettano le etichette mancanti ai distributori prima del 1° marzo 2021.
Alle specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla fornitura d’informazioni per gli alimentatori esterni di cui al regolamento (UE) 2019/1782 si dovrebbe applicare un approccio analogo fino al 1° ottobre 2020.
Collegati
[box-note]Nuovi Modelli di etichetta energetica elettrodomestici: template e tools
Nuove etichette energetiche elettrodomestici dal 1° marzo 2021
Regolamento (UE) 2017/1369
Regolamento delegato (UE) 2019/2017
Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Regolamento delegato (UE) 2019/2015
Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Regolamento delegato (UE) 2019/2018
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign 2009/125/CE Marzo 2018
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]
ISO/TR 22100-1:2021 | Guida applicazione norme tecniche
ISO/TR 22100-1:2021 Guida applicazione norme tecniche
ID 12729 | 02.02.2021 / Documento di sintesi allegato
Documento di analisi per l’individuazione e l’applicazione delle norme tecniche armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE di tipo A, tipo B, tipo C aggiornato alla 2a Ed. 2021 (precedente Ed. 2015).
La ISO/TR 22100-1:2021 è stata scritta per assistere il progettista/fabbricante di macchine e relativi componenti nella comprensione e nell'uso dei diversi tipi di norme di sicurezza ISO.
Il rapporto presenta i diversi tipi di documenti e spiega la struttura delle norme relative la sicurezza delle macchine di tipo A, tipo B e tipo C.
Questo documento può essere utile anche ai comitati che si occupano della redazione delle norme. Tuttavia, non fornisce le specifiche del contenuto generale che dovrebbe essere incluso nelle diverse norme di sicurezza delle macchine.
La ISO/TR 22100-1:2021 include una rappresentazione grafica di molte norme relative la sicurezza delle macchine per aiutare a migliorare la comprensione delle interazioni e dei collegamenti tra questi documenti.
[panel]ISO/TR 22100-1:2021 “Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards”
Data di pubblicazione: Gennaio 2021
Comitato Tecnico: ISO/TC 199 Safety of machinery[/panel]
Tab. 1 - Tipologie di documenti ISO che possono essere sviluppati per la gestione della sicurezza delle macchine
_________
Main changes compared to ISO/TR 22100-1:2015
The main changes compared to the previous edition are as follows.
[panel]- the wording "…, hazardous situation(s) or hazardous event(s)" has been deleted from 5.3.2 (NOTE and last paragraph) and 6.2.2 (subheading "Step 4B"and the following two paragraphs as well as Step 4C, fifth paragraph), eight times, in total;
- in 6.2.1, second paragraph, second sentence "this part of ISO 22100" has been corrected to "that type-C standard";
- the sentence given in 6.2.2, Step 4C, as paragraph below the Note has also been inserted as new penultimate paragraph to Step 4B.[/panel]
____________
Practical application of ISO 12100, type-B and type-C standards
Fig. 1 - Recommended steps for the practical use of ISO 12100 and existing type-B and type-C standards within this system
Steps
Step 1 - Search for a type-C standard
Machine designers and manufacturers should search for an appropriate type-C standard because it provides the most relevant guidance regarding safety of machinery for a particular machine.
Step 2 - Check the scope
If an appropriate type-C standard exists for the machine in question, the designer/manufacturer needs to check carefully if the scope of this type-C standard is fully covering the actual machine in question regarding the limits of the machine (this corresponds to ISO 12100:2010, 5.3).
Step 3 - Check significant hazards according to the type-C standard
If the outcome of step 2 shows that an appropriate type-C standard exists for the machine in question, the designer/manufacturer needs to check carefully that this type-C standard is covering all significant hazards to be associated with the actual machine in question and its application (this corresponds to ISO 12100:2010, 5.4). In addition, the designer should check carefully that the protective measures/risk reduction measures specified in the type-C standard are appropriate for the application to the particular machine in question.
NOTE Through this process, the risk estimation (see ISO 12100:2010, 5.5) is already covered. For those significant hazards covered by a type-C standard, individual risk estimation by the designer/manufacturer is not necessary anymore.
Step 4A - Application of type-C standard
If steps 2 and 3 are fulfilled, the protective measures/risk reduction measures contained in the type-C standard should be applied (This corresponds to ISO 12100:2010, Clause 6).
The application of the protective measures/risk reduction measures specified in the type-C standard is assumed to achieve tolerable risk for the particular machine in question by adequate risk reduction.
Next, go to step 5.
...
Segue in allegato (Documento di sintesi allegato)
Fonti
ISO/TR 22100-1:2021
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 02.02.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]ISO/TR 22100-1:2021
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - File CEM
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf[/box-note]
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ISO TR 22100-1 Guida applicazione norme tecniche Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
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Direttiva 2008/43/CE
Direttiva 2008/43/CE
Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
(GU L 94/8 del 5.4.2008)
_____
Testo consolidato al 14.03.2012
Modifiche:
Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012 , che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 50 del 23.2.2012, pagg. 18–20)
...
Collegati
[box-note]Direttiva click
Direttiva 2014/28/UE
Decreto Legislativo N. 7 del 2 Gennaio 1997[/box-note]
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Direttiva 2008 43 CE Testo consolidato 2012.pdf |
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RAPEX Report 09 del 05/03/2021 N. 04 A11/00013/21 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 05/03/2021 N. 04 A11/00013/21 Svezia
Approfondimento tecnico: Caricabatterie USB
Il prodotto, di marca Huawei, mod. HW-100400E00, è stato sottoposto alla procedura di rimozione dal listino dal mercato online perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60950-1:2006 “Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione – Sicurezza | Parte 1: Requisiti generali”.
L'isolamento elettrico e le distanze di dispersione sono inadeguate. L'utente potrebbe ricevere una scossa elettrica dalle parti in tensione. Il dispositivo, inoltre, potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 09 del 05_03_2021 N. 04 A11_00013_21 Svezia.pdf Caricabatterie USB |
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Circolare Inail n. 10 dell'11 marzo 2021
Circolare Inail n. 10 dell'11 marzo 2021 | Controllo di serbatoi per GPL
Controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra: procedura con tecnica basata sul metodo di emissione acustica
Con circolare n. 10 dell'11 marzo 2021 sono fornite indicazioni per le verifiche da effettuare sui serbatoi GPL di capacità maggiore di 13 m³ tramite la tecnica di controllo basata sull’EA.
L’art. 64-bis, comma 3, del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020, estende la disciplina di verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³. Contestualmente affida all’Inail la definizione della procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche.
La circolare n. 10 dell'11 marzo 2021, nel richiamare la determina del Direttore Generale n. 58 del 18 dicembre 2020 che ha approvato la “Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m³ con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica d’integrità”, chiarisce quali sono i destinatari della disposizione, il campo di applicazione e le caratteristiche della procedura.
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Determina del Direttore Generale n. 58 del 18 dicembre 2020
Controllo periodico decennale serbatoi interrati GPL metodo EA
Verifiche periodiche attrezzature a pressione
Depositi GPL: Quadro normativo Prevenzione Incendi
Periodicità e metodi dei controlli sui serbatoi interrati[/box-note]
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Testo integrale della circolare Inail n. 10 dell'11 marzo 2021.pdf |
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Allegato alla circolare Inail n. 10 11 marzo 2021.pdf |
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Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 dell'11 Marzo 2021
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 dell'11 Marzo 2021
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione
GU L 84/27 dell'11 Marzo 2021
_____
Pagina 82, articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. Tuttavia, l’articolo 7, primo comma, e l’articolo 11 si applicano a decorrere dal 14 novembre 2019.»
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1781
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]
Bozza decreto attuazione Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
Bozza decreto attuazione Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
Una Bozza di decreto contenente disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è stato inviato alla CE il 15 febbraio 2021, il termine dello status quo è fissato per il 17 maggio 2021.
L’obiettivo del suddetto provvedimento è quello di disciplinare la materia, mediante una rielaborazione organica della precedente normativa, adeguata e integrata anche con le disposizioni atte a soddisfare i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune.
Il progetto di decreto è costituito da cinque articoli ed un allegato tecnico.
Con l'articolo 1 sono approvate le disposizioni e prescrizioni tecniche per la sicurezza di cui all'allegato; l'articolo 2 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento notificato, ai progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone elaborati secondo il Regolamento (UE) 2016/424 si applicano le disposizioni recate dall'allegato tecnico. L'articolo 3 prevede che le disposizioni e prescrizioni di cui al progetto siano sottoposte a verifica entro tre anni dalla loro entrata in vigore al fine di accertare l'eventuale necessità di aggiornamento o revisione. L’articolo 4 abroga il decreto dirigenziale precedentemente notificato che approvava le precedenti disposizioni e prescrizioni tecniche delle infrastrutture degli impianti a fune adibite al trasporto di persone. L’articolo 5 dispone la pubblicazione e la notifica.
L'allegato tecnico recante: "Disposizioni e prescrizioni tecniche delle infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone" è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari specifici requisiti riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.
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Fonte: CE
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA[/box-note]
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Bozza decreto Impianti a fune.pdf CE 15.02.2021 |
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RAPEX Report 08 del 26/02/2021 N. 46 A12/00231/21 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 26/02/2021 N. 46 A12/00231/21 Svezia
Approfondimento tecnico: Peluche giocattolo
Il prodotto Olof, di marca Ty Nordic, mod. 0918/18539, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Piccole parti del prodotto possono staccarsi. Il bambino può metterle in bocca e soffocare.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili. […]
Inoltre, in accordo alla norma tecnica EN 71-1:2018, ogni giocattolo o suo componente deve superare la prova del cilindro per le piccole parti (Rif. paragrafo 8.2)
Ogni giocattolo o componente non deve entrare completamente nel cilindro di prova previsto dalla norma.
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RAPEX Report 08 del 26_02_2021 N. 46 A12_00231_21 Svezia.pdf Peluche giocattolo |
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Elenco Organismi Notificati CE per DPI | UNI EN 149
Elenco Organismi Notificati CE per DPI | UNI EN 149
ID 13001 | 16.01.2022 / Documento di sintesi e scheda esempio Organismo Notificato in allegato
Elenco degli Organismi notificati CE XXXXX (XXXX numero Organismo Notificato) per la Marcatura CE dei DPI per le vie respiratorie (ai sensi degli allegati V, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425). L'intento è quello di riportare una modalità per rintracciare, dal numero presente sul DPI (tipo CE XXXX), il nome ed i riferimenti dell'Organismo Notificato. I riferimenti di confronto allegati degli ON sono quelli presenti nella banca dati dell'Unione Europea (Nando).
In allegato, inoltre, documento di sintesi ed analisi dei percorsi di conformità necessari alla Marcatura CE di un DPI per la protezione delle vie respiratorie rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 149:2009 in accordo al Regolamento (UE) 2016/425.
Le semimaschere filtranti antipolvere rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425.
[panel]UNI EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”
Data entrata in vigore: 22 ottobre 2009
Recepisce: EN 149:2001+A1:2009
Norma tecnica armonizzata Regolamento (UE) 2016/425
L’applicazione della norma dà la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS - Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) (Vedi Allegato ZA della norma UNI EN 149:2009) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta della Marcatura CE.[/panel]
[panel]Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 24. Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'uso o nella manutenzione di DPI che esso valuta può essere ritenuto un organismo siffatto a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei DPI sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei DPI valutati che sono necessari al funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali DPI per fini privati.
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'uso o nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati V, VII e VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che essi siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo di DPI per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) le procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del DPI in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;
d) la capacità di elaborare certificati, documenti e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti di cui agli allegati V, VII e VIII ovvero di ogni altra disposizione di diritto nazionale che vi dia effetto, ma non nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 36 o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Articolo 25. Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti orme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.
Articolo 26. Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino i requisiti di cui all'articolo 24 e ne informa l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro svolto da questi ultimi ai sensi degli allegati V, VII e VIII.[/panel]
[box-info]Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR “Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie”) devono essere Marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.[/box-info]
Fig. 2 - Processo di marcatura CE
Il Processo di marcatura CE, è sintetizzabile nello schema seguente, in funzione della categoria di rischio del DPI:
* Numero identificativo Organismo
Fig. 3 – Processo di marcatura CE dettagliato
[panel]ALLEGATO V ESAME UE DEL TIPO (Modulo B)
1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti del presente regolamento applicabili ad esso.
2. L'esame UE del tipo prevede la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del DPI tramite esame della documentazione tecnica, nonché all'esame di un campione di DPI completo, rappresentativo della produzione prevista (tipo di produzione).
3. Domanda di esame UE del tipo
Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un solo organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica descritta nell'allegato III;
d) il campione o i campioni di DPI rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove. Per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, i campioni forniti devono essere rappresentativi della gamma dei diversi utilizzatori e per i DPI prodotti come unità singole, per soddisfare le esigenze specifiche di un singolo utilizzatore, deve essere fornito un modello di base.
4. Esame UE del tipo
L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del DPI. Nella conduzione di tale esame, non occorre tenere conto dell'allegato III, lettera j);
b) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, esamina la descrizione delle misure al fine di valutarne l'adeguatezza;
c) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, esamina le istruzioni per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato, per valutarne l'adeguatezza;
d) verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi progettati conformemente ad altre specifiche tecniche;
e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, tali soluzioni siano state applicate correttamente;
f) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre specifiche tecniche applicate, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza e siano state applicate correttamente.
5. Relazione di valutazione
L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Certificato di esame UE del tipo
6.1. Se il tipo soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo.
Il periodo di validità di un certificato di nuova emissione e, se del caso, di un certificato rinnovato non è superiore a cinque anni.
6.2. Il certificato di esame UE del tipo deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e numero di identificazione dell'organismo notificato;
b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest'ultimo;
c) l'identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del tipo);
d) una dichiarazione in cui si attesta che il tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse;
f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti;
g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI;
h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato;
i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;
j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;
k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).
6.3. Il certificato di esame UE del tipo può avere uno o più allegati.
6.4. Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. Riesame del certificato di esame UE del tipo
7.1. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriore indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.
7.2. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo omologato e di tutte le modifiche apportate alla documentazione tecnica che potrebbero incidere sulla conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di supplemento del certificato di esame UE del tipo originario.
7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili alla luce dello stato della tecnica.
7.4. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di rivedere il certificato di esame UE del tipo:
a) in caso di una modifica del tipo omologato di cui al punto 7.2; o
b) in caso di un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3; o
c) al più tardi, prima della data di scadenza del certificato. Affinché l'organismo notificato possa adempiere ai suoi compiti, il fabbricante presenta la propria domanda non più di dodici mesi e non meno di sei mesi prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.
7.5. L'organismo notificato esamina il tipo di DPI e, se necessario alla luce delle modifiche apportate, esegue le prove pertinenti per assicurare che il tipo omologato continui a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Se l'organismo notificato constata che il tipo omologato continua a soddisfare i requisiti di salute e di sicurezza applicabili, rinnova il certificato di esame UE del tipo. L'organismo notificato garantisce che la procedura di riesame sia conclusa prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.
7.6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 7.4, lettere a) e b), si applica una procedura di riesame semplificata. Il fabbricante fornisce all'organismo notificato quanto segue:
a) il proprio nome e indirizzo, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;
b) la conferma che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo omologato di cui al punto 7.2, compresi materiali, sottocomponenti o sottoinsiemi, né alle norme armonizzate pertinenti o ad altre specifiche tecniche applicate;
c) la conferma che non sia avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3;
d) se non ancora fornite, copie di disegni e immagini attuali del prodotto, delle marcature del prodotto e delle informazioni messe a disposizione dal fabbricante; e
e) per i prodotti della categoria III, se non ancora a disposizione dell'organismo notificato, informazioni sui risultati delle prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali in conformità all'allegato VII oppure sui risultati degli audit del suo sistema di qualità effettuati in conformità all'allegato VIII.
Se l'organismo notificato ha confermato che non sono state apportate modifiche al tipo omologato di cui al punto 7.2 e che non è avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3, è applicata la procedura di riesame semplificata, e non sono effettuati gli esami e le prove di cui al punto 7.5. In tali casi l'organismo notificato rinnova il certificato di esame UE del tipo.
I costi connessi a tale rinnovo sono proporzionati agli oneri amministrativi della procedura semplificata.
Se l'organismo notificato constata che è avvenuta un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3, si applica la procedura di cui al punto 7.5. 7.7. Se, in seguito alla revisione, l'organismo notificato conclude che il certificato di esame UE del tipo non è più valido, lo revoca e il fabbricante cessa di immettere sul mercato il relativo DPI.
8. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle proprie autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei relativi supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.
Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati, e, su richiesta, in merito ai certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per un periodo di cinque anni dalla scadenza della validità di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.
10. Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7.2, 7.4 e 9, purché siano specificati nel mandato.[/panel]
__________
2. Elenco Organismi Notificati
Gli elenchi seguenti sono tratti dal sistema NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations). Gli Stati membri, i paesi EFTA (membri del SEE) e altri paesi con i quali l'UE ha concluso accordi di mutuo riconoscimento (MRA) e protocolli agli accordi europei sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), hanno designato organismi notificati, stabiliti per direttiva. Gli elenchi degli organismi notificati possono essere ricercati sul sito web di NANDO. Gli elenchi includono il numero di identificazione di ciascun organismo notificato nonché i compiti per i quali è stato notificato e sono soggetti a regolari aggiornamenti.
[box-warning]L’elenco riportato è aggiornato alla data del 16.01.2022. Verificare eventuali aggiunte/rimozioni sul sito ufficiale del sistema NANDO.[/box-warning]
3. UNI EN 149:2009
[box-info]UNI EN 149:2009 | Marcatura ce semimaschere filtranti FFP
Il documento riporta la corretta procedura per la Marcatura CE delle semimaschere filtranti antipolvere FFP utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga, rientranti nel campo di applicazione della norma tecnica UNI EN 149:2009.
Le semimaschere filtranti antipolvere FPP di cui alla UNI EN 149:2009 rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425 DPI.[/box-info]
Fig. 4 – Numero identificativo Organismo Notificato
....
Segue in allegato (Documento di sintesi, esempio scheda Organismo Notificato)
Fonti
UNI EN 149:2009
Regolamento (UE) 2016/425
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 16.01.2022 | Aggiornamento elenco Organismi Notificati | Certifico Srl |
0.0 | 04.03.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]UNI EN 149:2009 | Marcatura ce semimaschere filtranti FFP
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Coronavirus: Corretto uso delle mascherine
Vademecum illustrato | Scelta APVR[/box-note]
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Elenco ufficiale Organismi notificati CE DPI UNI EN 149 Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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Elenco ufficiale Organismi notificati CE DPI UNI EN 149 Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
561 kB | 144 | |
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NB 0121 IFA Scheda ON.pdf Scheda Regolamento (UE) 2016/425 |
4 kB | 72 |
Regolamento (UE) 2021/341
Regolamento (UE) 2021/341 / Diritto alla riparazione (non osbolescenza)
Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
(GU L 68/108 del 26.2.2021)
Entrata in vigore: 01 Marzo 2021
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo
Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo
Gli obblighi in capo ai costruttori relativi alla progettazione di macchine e apparecchiature con la minore emissione acustica e vibratoria stabiliti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CEE e dalle direttive di prodotto, riguardano tipicamente la singola macchina (trattore, macchina operatrice).
Tuttavia, l’accoppiamento trattore-macchina operatrice può generare comportamenti dinamici non prevedibili analizzando separatamente i singoli componenti e potenzialmente eccedenti i limiti per l’esposizione alle vibrazioni e rumore. Pertanto, i datori di lavoro spesso devono attuare interventi tecnici per la riduzione di questi rischi, come previsto dagli articoli 192 e 203 del d.lgs. 81/2008. Il Manuale si propone di supportare i costruttori e gli utilizzatori in questi importanti adempimenti.
Il presente manuale è stato predisposto nell’ambito del progetto BRIC Inail ID26, dal titolo ‘Definizione di linee guida innovative, basate sullo stato dell’arte attuale, ai fini della progettazione, costruzione, certificazione e bonifica di macchine, attrezzature e ambienti di lavoro a basso rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori’.
L’intero progetto ha avuto lo scopo di definire le procedure e le tecniche più adeguate da utilizzare nei vari ambiti, con l’obiettivo di ridurre il rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori. I principali settori oggetto di studio sono stati i seguenti:
[alert]- progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non;
- progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo;
- certificazione acustica e vibratoria delle macchine.[/alert]
Per ciascuno dei suddetti settori sono stati studiati uno o più casi studio nell’ambito dei quali sono state eseguite sperimentazioni, analisi e simulazioni. Gli esempi descritti nei casi studio hanno permesso di eseguire specifici approfondimenti e contribuiscono a semplificare il trasferimento delle conoscenze e l’applicazione delle procedure descritte nei manuali.
I manuali prodotti nell’ambito di questo progetto non sono rivolti solo a tecnici altamente qualificati ma si prestano anche ad una fruizione da parte di personale di diverso livello come progettisti, costruttori, utilizzatori di macchine ed apparecchiature, datori di lavoro, responsabili della sicurezza ed altri.
Per quanto riguarda il presente manuale sulla ‘Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo’, oltre ad un quadro generale legislativo e normativo e alle tecniche di modellazione acustica e vibratoria delle macchine, è stato effettuato un approfondito censimento delle lavorazioni colturali in agricoltura e dei trattori agricoli, in combinazione con le varie macchine operatrici portate o trainate. Il manuale affronta gli aspetti relativi alla modellazione dell’emissione acustica e vibratoria delle macchine agricole, al duplice fine di capire quali sono le sorgenti più significative e quali sono le combinazioni trattore/attrezzatura che causano il maggior rischio di esposizione per gli operatori.
Il manuale si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti e ai costruttori di macchine e attrezzature agricole gli strumenti per progettare e realizzare macchine a minore emissione di rumore e vibrazioni, sia per quanto riguarda macchine nuove che usate, vista la particolare vetustà del parco macchine agricole italiane. A tale scopo, gli strumenti utilizzati sono la modellazione sotto strutturale dinamica e la SEA (Statistical Energy Analysis), corredati da numerosi esempi pratici e casi studio relativi ai principali interventi tecnici per la riduzione dell’esposizione a rumore e vibrazioni al posto di guida, quali sedili antivibranti, cabine antivibranti, assali ammortizzati. Tali strumenti, uniti a quelli già presenti nel Portale Agenti Fisici (PAF), contribuiranno alla riduzione dei livelli di rischio dovuti all’esposizione professionale a rumore e vibrazioni, come previsto dall’art. 28, comma 3ter del d.lgs. 81/2008.
_______
Indice
1 Obiettivi e destinatari del manuale
2 Vibroacustica: elementi di base
2.1 Vibrazioni di un sistema meccanico: elementi di base
2.1.1 Sistemi ad 1 grado di libertà
2.1.2 Sistemi a più gradi di libertà
2.2 Trasmissibilità
2.3 Acustica: grandezze fisiche coinvolte
2.3.1 Propagazione del suono
2.3.2 Irradiazione
3 Effetto delle vibrazioni e del rumore sull’uomo
3.1 Effetto delle vibrazioni sul corpo umano
3.2 Stima dell’esposizione alle vibrazioni: quadro normativo
3.3 Effetti del rumore sull’uomo
3.4 Stima dell’esposizione al rumore: quadro normativo
4 Trasmissione ed isolamento delle vibrazioni e del rumore
4.1 Vibrazioni
4.1.1 Sospensioni passive
4.1.2 Sospensioni semi-attive
4.1.3 Sospensioni attive
4.1.4 Assorbitori dinamici passivi
4.1.5 Assorbitori semi-attivi
4.1.6 Assorbitori attivi
4.1.7 Risonatori passivi, semi-attivi e attivi
4.2 Rumore
5 Trattori per uso agricolo
5.1 Classificazione dei trattori
5.2 Vibrazioni e rumore sui trattori
5.2.1 Sospensione assale
5.2.2 Sospensione sedile con eventuale controllo attivo
5.2.3 Sospensione cabina
5.3 Sistemi di attacco dei trattori
5.3.1 Gancio da traino
5.3.2 Attacco a tre punti
5.3.3 Presa di forza
6 Macchine operatrici per uso agricolo
6.1 Catalogazione in base al tipo di lavorazione
6.1.1 Macchine per la lavorazione del terreno
6.1.2 Macchine per semina, trapianto e concimazione
6.1.3 Macchine per la raccolta
6.1.4 Macchine per il trattamento e la protezione delle colture
6.1.5 Macchine per l’irrigazione
6.2 Catalogazione ai fini dell’analisi vibrazionale
6.2.1 Tipologie di macchine ai fini della modellazione
6.2.2 Tipologie di macchine in base alle principali sorgenti di vibrazione
7 Modellazione vibrazionale e acustica della macchina agricola
7.1 Sotto strutturazione dinamica
7.2 Modelli delle sottostrutture della macchina agricola
7.2.1 Modellazione dei trattori agricoli
7.2.2 Modellazione delle macchine operatrici: portate e semi-portate
7.2.3 Modellazione degli attacchi a tre punti anteriori e posteriori
7.2.4 Modellazione della macchina trainata e gancio di traino
7.2.5 Riduzione mediante metodo di Craig-Bampton
7.3 AccoppIamento delle sottostrutture
7.4 Validazione sperimentale dei modelli per lo studio vibrazionale
7.5 Modelli SEA per l’analisi acustica alle medie alte frequenze
8 Mitigazione degli effetti delle vibrazioni e del rumore sulla macchina agricola
8.1 Influenza delle sorgenti di vibrazione sul sedile dell’operatore
8.1.1 Analisi delle vibrazioni generate dal contatto delle ruote del trattore con il terreno
8.1.2 Analisi delle vibrazioni generate dal movimento di parti del trattore
8.1.3 Analisi delle vibrazioni generate dal contatto delle ruote dell’operatrice con il terreno
8.1.4 Analisi delle vibrazioni generate dal movimento di parti dell’operatrice e dell’interazione con il terreno
8.2 Influenza delle macchine operatrici sulle vibrazioni trasmesse al sedile dell’operatore
8.2.1 Effetto di una macchina operatrice sulla trasmissibilità ruote trattore - sedile operatore
8.2.2 Effetto del contrappeso anteriore per macchine portate posteriori
8.2.3 Effetto di una macchina operatrice sulle accelerazioni trasmesse all’operatore
8.3 Modifiche ai sistemi di collegamento per la riduzione delle vibrazioni sul sedile dell’operatore
8.3.1 Attacco anteriore modificato: terzo punto ammortizzato
8.4 Modifiche ai trattori per la riduzione delle vibrazioni sul sedile dell’operatore
8.4.1 Effetto dello smorzamento delle sospensioni sulle vibrazioni del sedile dell’operatore
8.4.2 Inserimento di un sedile ammortizzato
8.5 Modifiche alle macchine operatrici per la riduzione delle vibrazioni sul sedile dell’operatore
8.6 Insonorizzazione della cabina per l’attenuazione delle medie alte frequenze
8.6.1 Progettazione acustica di una cabina di un trattore attraverso la Statistical Energy Analysis
Appendici
Appendice A Modelli a parametri concentrati di trattori gommati
A.1 Trattore senza sospensioni (2 GdL)
A.2 Trattore con sospensione sul sedile (3 GdL)
A.3 Trattore con sospensione sul sedile e sull’assale (4 GdL)
A.4 Trattore con sospensione sul sedile, sull’assale e sulla cabina (6 GdL)
Appendice B Modelli a parametri concentrati di macchine operatrici
B.1 Macchina operatrice portata
B.2 Macchina operatrice semiportata
Appendice C Modelli di attacchi a tre punti
C.1 Attacco a tre punti posteriore
C.2 Attacco a tre punti anteriore
C.2.1 Terzo punto ammortizzato
Appendice D Modello di macchina trainata e di gancio di traino
Appendice E Metodo di riduzione modale di craig-bampton
Bibliografia e norme tecniche 1
Acronimi
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
UNI CEN/TS 1459-8:2018 | Trattori agricoli a braccio telescopico
Formazione lavoratori attrezzature agricole[/box-note]
D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497
D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497
Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Entrata in vigore del provvedimento: 1/12/1963, ad eccezione delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme che entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
(GU n.298 del 16.11.1963 - Suppl. Ordinario)
_______
Aggiornamenti all'atto
02/05/1988
Avviso di rettifica (in G.U. 02/05/1988, n.101)relativo all'allegato II.
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999[/box-note]
Guidance document labelling EU fertilising products
Guidance document labelling EU fertilising products
Brussels, 18.2.2021 C(2021) 726 final
Visual appearance of the label on EU fertilising products referred to in Annex III to Regulation (EU) No 2019/1009 of the European Parliament and of the Council
Pursuant to Article 4(3) of Regulation (EU) No 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (the ‘Fertilising Products Regulation’ or the ‘FPR’), the Commission shall publish a guidance document for manufacturers and market surveillance authorities with clear information and examples concerning the visual appearance of labels referred to in Annex III to that Regulation.
[panel]Regolamento (UE) 2019/1009
Articolo 4 Prescrizioni sui prodotti
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:
a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;
b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e
c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III.
2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.[/panel]
A task force of representatives of EU Member States and industry stakeholders, representing all the Product Function Categories (PFCs) falling under the scope of the FPR, was created by the Commission in July 2019 in order to support its services (DG GROW/D2) in fulfilling this task. The mandate of this task force was to write a first draft of this document.
This document was shared and discussed with members and observers of the Commission Expert Group on Fertilising Products in 2019 and 2020.
This document is not legally binding and seeks only to provide useful guidance to stakeholders including manufacturers and market surveillance authorities. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret Union law.
This guidance document provides explanations on the practical implementation of the labelling requirements set in Annex III to the FPR. It includes examples of labels for the different PFCs of EU fertilising products. These examples are purely indicative. The position of each part, as well as the colours used in this guidance document are not mandatory. It is up to the manufacturer to decide where to place and how to format the information on the label, while respecting the requirements in the FPR.
Unless otherwise provided in this guidance document or no colours are used at all, the following colour codes are used in the label examples:
- In blue: general requirements;
- In orange: specific requirements for each PFC;
- In black: other information that has to be provided on the label;
- In green: indicated nutrients.
_______
Example for general labelling requirements and visual appearance
...
Examples of a label
The following examples assume that the blending does not lead to a change of nature of each of the component of the respective fertilising product blends.
Example 1: Labelling of a fertilising product blend composed of 2 EU fertilising products from the same PFC (an already EU compliant PFC 1 (C) in light blue with another already EU compliant PFC 1 (C) in dark blue)
...
[...] Segue in allegato
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)
Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guidance document lebelling EU fertilising products EN.pdf CE 18.02.2021 |
1917 kB | 6 | |
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ANNEXE~2.PDF CE 18.02.2021 |
467 kB | 6 |
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 37
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 37
Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
(GU del 13 marzo 2010 n. 60)
Entrata in vigore del provvedimento: le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 e le previsioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore il 21 marzo 2010.
...
Collegati
[box-note]Direttiva click[/box-note]
Direttiva 93/68/CEE
Direttiva 93/68/CEE
Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)
(GU L 220, 30.8.1993, p. 1–22)
...
Collegati
[box-note]Direttiva click[/box-note]
Direttiva 92/75/CEE
Direttiva 92/75/CEE
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
(GU L 297 del 13.10.1992)
Abrogata da: Direttiva 2010/30/UE
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/30/UE
Regolamento (UE) 2017/1369 [/box-note]
RAPEX Report 04 del 29/01/2021 N. 15 A12/00087/21 Croazia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 29/01/2021 N. 15 A12/00087/21 Croazia
Approfondimento tecnico: Bambola
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. B1063663, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione e richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il materiale plastico del prodotto contiene una quantità eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), diisononilftalato (DINP) (valori misurati fino a 21,9%, 0,3% e 7,8% in peso, rispettivamente).
Questi ftalati possono nuocere alla salute dei bambini, provocando danni al loro sistema riproduttivo e al fegato.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo. […]
52. Diisononilftalato (DINP) | Diisodecilftalato (DIDP) | Ftalato di diottile (DNOP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.
2. Tali giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 04 del 29_01_2021 N. 15 A12_00087_21 Croazia.pdf Bambola |
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Applicazione Direttiva 2014/34/UE ATEX con altre Direttive / Regolamenti: Linee Guida
Applicazione Direttiva 2014/34/UE ATEX con altre Direttive / Regolamenti: Linee Guida
ID 12758 | 06.02.2021 / A seguire esttratto, Documento completo allegato
Documento di analisi su casi di possibili applicazioni della Direttiva 2014/34/UE ATEX contemporaneamente ad altre Direttive/Regolamenti applicabili al prodotto.
In linea di principio, se un prodotto rientra nel campo di applicazione di altre Direttive o Regolamenti contemporaneamente alla Direttiva 2014/34/UE ATEX, tutte devono essere applicate in parallelo per soddisfare le disposizioni di ciascuna.
Di seguito le Direttive/Regolamenti analizzati:
[panel]Direttiva 2006/42/CE (MD)
Direttiva 2014/30/UE (EMC)
Direttiva 2014/35/UE (LVD)
Direttive 2008/68/CE e 98/91/CE (ADR)
Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425 (PPE)
Direttiva 2014/68/UE (PED)
Direttiva 2014/29/UE (SPVD)
Direttiva 2014/53/UE (RED)
Direttiva 2009/142/CE e Regolamento (UE) 2016/426 (GAD)
Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Direttiva 2014/90/UE (MED)[/panel]
L’analisi riporta un dettaglio maggiore per la Direttiva 2006/42/CEin quanto il rapporto con la Direttiva 2014/34/UE ATEXè diverso da quello con le altre Direttive/Regolamenti.
Il documento è redatto in accordo a quanto riportato nelle ATEX 2014/34/EU Guidelines.
___________
Direttiva 2006/42/CE (MD)
Il rapporto tra la Direttiva 2014/34/UE ATEX e la Direttiva macchine 2006/42/CE (MD) è diverso. La Direttiva 2014/34/UE ATEX, che è una Direttiva più specifica, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva Macchine, contiene requisiti molto specifici e particolareggiati per evitare i pericoli derivanti da atmosfere potenzialmente esplosive, mentre la Direttiva Macchine contiene solo requisiti di carattere molto generale relativi alla sicurezza contro i rischi di esplosioni (allegato I, paragrafo 1.5.7 della Direttiva Macchine).
[box-note]Apparecchio (Macchina) ATEX: Conformità ATEX ---> Conformità RESS 1.5.7 Macchine (condizione sufficiente)
Per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, prevale e deve essere applicata la Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Pertanto, un apparecchio che è in conformità con la ATEX, e che è anche una macchina, può essere ritenuto conforme agli specifici requisiti essenziali di sicurezza concernenti i rischi di innesco in relazione alle atmosfere esplosive di cui alla Direttiva Macchine (RESS 1.5.7).[/box-note]
Fig. 1 - Apparecchio (macchina) conforme Direttiva ATEX è conforme al RESS 1.5.7 della Direttiva macchine (condizione sufficiente)
Per tutti gli altri rischi riguardanti le macchine, devono essere applicati anche i requisiti di cui alla Direttiva Macchine.
Il luogo di installazione “all’interno, presso o accanto” un’atmosfera potenzialmente esplosiva non è decisivo per l’applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX. L’elemento decisivo è l’esistenza o meno di un contatto, o di un’interfaccia, tra le potenziali sorgenti di innesco di un apparecchio e un’atmosfera potenzialmente esplosiva, con la conseguenza che la combustione può propagarsi all’insieme della miscela incombusta (v. definizione di “miscela esplosiva”). In tale caso, la potenziale sorgente di innesco si trova all’interno dell’atmosfera potenzialmente esplosiva.
L’apparecchio può avere una miscela esplosiva interna (senza limitazioni relative a quantità pericolose), che ha un’interfaccia nel senso di una propagazione della combustione ad un’atmosfera potenzialmente esplosiva anche nel caso in cui l’apparecchio non sia installato completamente all’interno di un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Un esempio potrebbe essere rappresentato da un sistema di estrazione vapori da un serbatoio di stoccaggio, installato al di fuori dell’atmosfera potenzialmente esplosiva con un ventilatore (potenziale sorgente di innesco propria) che scarica l’atmosfera esplosiva all’esterno oppure in un’altra atmosfera potenzialmente esplosiva, attraverso una tubazione che funge da interfaccia di connessione.
In questo contesto, è importante sottolineare che devono essere prese in considerazione le macchine che hanno un’atmosfera potenzialmente esplosiva all’interno in condizioni operative, ma che non hanno interfacce con atmosfere potenzialmente esplosive esterne. Tali macchine, nel loro insieme, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Tuttavia, il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.5.7 "Esplosione" di cui all'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, richiede che "La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
___________
[panel]1.5.7 Esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all’utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie
Il requisito di cui al primo paragrafo del punto 1.5.7 si applica ai rischi di esplosione dovuti al funzionamento stesso della macchina o ai materiali o sostanze usati o prodotti dalla macchina.
Si possono verificare esplosioni se la combustione di talune concentrazioni di sostanze infiammabili quali gas, vapori, nebbie o polveri nell’aria è innescata da una fonte d’accensione avente l’energia sufficiente. L’esplosione comporta una propagazione molto rapida e autoalimentata della reazione di combustione, con un accumulo di alta pressione. Il danno provocato dalle esplosioni a persone e cose è dovuto alla violenta irradiazione di fiamme, calore, onde di pressione e l’emissione di frammenti volanti e sostanze pericolose. La gravità del danno potenziale dipende principalmente dalla quantità di miscela esplosiva presente e dalla sua natura.
I principi applicabili alla prevenzione del rischio di esplosione sono simili a quelli per la prevenzione del rischio di incendio. La prevenzione del rischio di esplosione comporta una combinazione dei seguenti accorgimenti:
- evitare l’accumulo di miscele esplosive nei settori all’interno della macchina o nelle zone vicine, evitando i materiali e le sostanze infiammabili o mantenendo in permanenza la loro concentrazione nell’aria con valori diversi dai limiti di esplosione minimi o massimi;
- evitare la presenza di fonti di accensione nelle zone pericolose;
- ridurre la concentrazione di ossigeno nelle zone pericolose (nella misura in cui ciò non genera un ulteriore rischio per le persone).
Qualora il rischio di esplosione non possa essere completamente evitato, si devono adottare misure di prevenzione aggiuntive per limitare le conseguenze di un’eventuale esplosione. Tali misure comprendono, ad esempio, una progettazione resistente alle esplosioni, la dotazione di dispositivi di scarico delle esplosioni (sfiatatoi), la dotazione di sistemi o dispositivi automatici di rilevamento e soppressione delle esplosioni per evitare la propagazione delle fiamme e dell’esplosione.
Le specifiche generali per la valutazione, la prevenzione e la protezione contro il rischio d’esplosione sono indicate dalla norma EN 1127-1.
Conformemente al secondo paragrafo del punto 1.5.7, le macchine destinate ad essere utilizzate all’interno di atmosfere potenzialmente esplosive o in collegamento con queste sono soggette alle disposizioni della direttiva ATEX. Il concetto di atmosfera potenzialmente esplosiva è definito dalle linee guida concernenti l’applicazione della direttiva ATEX.
Le macchine disciplinate dalla direttiva ATEX sono soggette a specifici requisiti di marcatura.
Benché la direttiva ATEX non sia applicabile in quanto tale ai rischi di esplosione generati all’interno della macchina, occorre installare le attrezzature conformi alle prescrizioni della direttiva ATEX nei settori della macchina in cui è presente il rischio di accumulo di un’atmosfera potenzialmente esplosiva.[/panel]
...
2. L’apparecchio “non elettrico” utilizzato all’interno di questa macchina deve essere anch’esso conforme alla Direttiva 2014/34/UE ATEX?
L’apparecchio utilizzato all’interno deve essere conforme alla normativa applicabile. All’epoca della stesura della Direttiva Macchine originaria 89/392/CEE, le direttive europee disciplinavano solo gli apparecchi elettrici da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive; pertanto, gli apparecchi non elettrici non erano contemplati
Tuttavia, è opinione comune del Comitato permanente che, dopo la data di applicazione della Direttiva 94/9/CE (1° luglio 2003), sia gli apparecchi elettrici che quelli non elettrici utilizzati in macchine contenenti al loro interno un’atmosfera potenzialmente esplosiva devono conformarsi alla Direttiva ATEX. Tale posizione è rispecchiata anche dal progetto di revisione della Direttiva Macchine.
Il presente documento tenta di fornire un orientamento sull’applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX agli apparecchi destinati ad operare con interfacce connesse a diverse atmosfere potenzialmente esplosive.
A questo punto, occorre osservare che l’apparecchio che contiene un’atmosfera potenzialmente esplosiva, ma non è né collegato né destinato ad essere utilizzato in un’atmosfera potenzialmente esplosiva connessa al processo, non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE ATEX.
Tuttavia, qualsiasi apparecchio all’interno di questo “contenitore” dovrà conformarsi alle relative disposizioni, nella misura in cui soddisfa i criteri di inclusione nel campo di applicazione.
Il fabbricante o il suo mandatario devono stabilire la categoria di appartenenza di un apparecchio in base alla valutazione del rischio di innesco e in base all’interfaccia tra l’atmosfera di processo dell’apparecchio e qualsiasi atmosfera esterna.
...
Fig. 2 - Macchina che contiene atmosfera esplosiva – Casi macchina che contiene atmosfera esplosiva
Il seguente diagramma illustra questo concetto:
Fig. 3 - Categorizzazione dell’apparecchio
....
Fig. 4 – Esempi casi applicazione Direttiva 2014/34/UE ATEX | Direttiva 2006/42/CE Macchine
[box-warning]UNI EN 1127-1 Armonizzazione
UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
Armonizzata:
- Febbraio 2020, per la Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti)
- Aprile 2020, per la Direttiva 2006/42/CE (macchine) tipo B.[/box-warning]
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Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425 (PPE)
Gli apparecchi contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (PPED) sono specificamente esclusi dalla Direttiva 2014/34/UE ATEX. Tuttavia, la produzione di questi dispositivi da utilizzare in atmosfere esplosive è contemplata nei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute di cui all’allegato II, paragrafo 2.6, della Direttiva 89/686/CEE. I dispositivi di protezione individuale destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e costruiti in modo da non poter causare archi elettrici, elettrostatici o dovuti agli urti, o scintille suscettibili di dar luogo all’innesco di una miscela esplosiva. L’osservanza dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute di cui alla Direttiva 2014/34/UE ATEXè un modo per dimostrarne la conformità.
Il Regolamento sui DPI (UE) 2016/425 è stato pubblicato nella GUUE L 81 del 31 marzo 2016 ed abroga la Direttiva 89/686/CEE dal 21 aprile 2018.
Il regolamento prevedeva un periodo di transizione fino al 20 aprile 2019.
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Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Circa il rapporto tra la Direttiva 2014/34/UE ATEX e il Regolamento (UE) 305/2011 relativo ai prodotti da costruzione, durante i lavori di normalizzazione, si è rilevato che (per alcuni aspetti) i rispettivi campi di applicazione potrebbero sovrapporsi. I settori già identificati sono quelli in cui:
- i sistemi di protezione contro le esplosioni e i sistemi antincendio che utilizzano gli stessi materiali;
- entrambi i sistemi utilizzano lo stesso tipo di componenti per i sistemi di distribuzione, come tubi, supporti pendenti, ugelli, ecc.
In generale, si può affermare che, in caso di dubbio, il regolamento sui prodotti da costruzione è applicabile se il prodotto in questione è fissato a un edificio diventandone parte integrante, o se è configurabile come una struttura a sé stante (ad esempio, un silo). In tali casi, il regolamento sui prodotti da costruzione e la Direttiva 2014/34/UE ATEX si applicano parallelamente. In genere, la conformità con i requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute della Direttiva 2014/34/UE ATEX dimostra la conformità con i requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute della Direttiva sui prodotti da costruzione, per quanto riguarda i rischi di innesco.
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Segue in allegato Documento completo
Fonti
Direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2014/35/UE
Direttive 2008/68/CE
Direttiva 98/91/CE
Direttiva 89/686/CEE
Regolamento (UE) 2016/425
Direttiva 2014/68/UE
Direttiva 2014/29/UE
Direttiva 2014/53/UE
Direttiva 2009/142/CE
Regolamento (UE) 2016/426
Regolamento (UE) 305/2011
Direttiva 2014/90/UE
ATEX 2014/34/EU Guidelines
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
UNI EN 1127-1:2019
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 06.02.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Direttiva 2008/68/CE
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Direttiva 2009/142/CE
Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Maggio 2020
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Applicazione Direttiva 2014 34 UE con altre Direttive Regolamenti Linee Guida Rev. 00 2021.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
771 kB | 324 |
Nuovi Modelli di etichetta energetica elettrodomestici: template e tools
Nuovi Modelli di etichetta energetica elettrodomestici: template e tools 2021
ID 12730 | 01.02.2021 / In allegato Modelli template ufficiali
Le etichette energetiche di cinque gruppi di prodotti in accordo con il Regolamento (UE) 2017/1369 e i Regolamenti delegati pubblicati, saranno "riscalati" (dalla A alla G) a partire dal 1° marzo 2021 (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, display elettronici inclusi televisori e lampade). (Vedi Documento Nuove etichette elettrodomestici dal 1° marzo 2021)
Una nota di orientamento sul riscaling delle etichette e sui periodi di transizione è disponibile all'attenzione di produttori e rivenditori (Nota).
Energy labelling tools
Questi modelli di etichette energetiche (InDesign) possono essere utilizzati per creare e stampare etichette energetiche ad alta risoluzione per tutti i gruppi di prodotti.
InDesign format:
- Electronic displays – 2019 rescaled label (updated 2 July 2020)
- Household washing machines – 2019 rescaled label
- Household dishwashers – 2019 rescaled label
- Household refrigerating appliances – 2019 rescaled label
- Lamps – 2019 rescaled label
- Refrigerating appliances with a direct sales function (new - no rescaled label)
- Arrows for lighting packaging – 2019 colour and monochrome arrows for lighting packaging
- Arrows with energy efficiency classes – 2019 colour and monochrome arrows for promotional material, distance or Internet selling
- Household air conditioners (part1)
- Household air conditioners (part2)
- Household television
- Household tumble driers
- Household washing machines
- Household dishwashers
- Household refrigerating appliances
- Lamp
- Local space heaters
- Luminaires
- Oven
- Professional refrigerated storage cabinets
- Range hoods
- Space heaters
- Solid fuel boilers
- Vacuum cleaners
- Ventilation units
- Washer drier
- Water heaters
- Wine storage appliances
- Nested display arrows for labels
Il generatore di etichette energetiche è uno strumento complementare per la creazione di un'etichetta energetica su misura (es. per la stampa o per la pubblicazione on-line), derivante dalle normative adottate prima del 2016.
Vedi (allegato)
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Segue in allegato Modelli e Note
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Nuove etichette energetiche elettrodomestici dal 1° marzo 2021
Regolamento (UE) 2017/1369
Regolamento delegato (UE) 2019/2017
Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Regolamento delegato (UE) 2019/2015
Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Regolamento delegato (UE) 2019/2018
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign 2009/125/CE Marzo 2018
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Nuovi Modelli di etichetta energetica elettrodomestici - Template e tools Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
267 kB | 8 | |
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01. Electronic displays.zip European Commission |
1665 kB | 1 | |
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02. Household washing machines.zip European Commission |
2580 kB | 1 | |
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03. Household dishwashers.zip European Commission |
2690 kB | 1 | |
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04. Household refrigerating appliances.zip European Commission |
2453 kB | 1 | |
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05. Lamps.zip European Commission |
3522 kB | 1 | |
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06. Refrigerating appliances.zip European Commission |
3312 kB | 2 | |
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07. Arrows for lighting packaging.zip European Commission |
583 kB | 2 | |
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08. Arrows with energy efficiency classes.zip European Commission |
635 kB | 1 | |
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09. Household air conditioners (part1).zip European Commission |
49431 kB | 1 | |
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10. Household air conditioners (part2).zip European Commission |
48422 kB | 1 | |
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11. Household television.zip European Commission |
2657 kB | 2 | |
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12. Household tumble driers.zip European Commission |
20178 kB | 1 | |
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13. Household washing machines.zip European Commission |
10262 kB | 2 | |
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14. Household dishwashers.zip European Commission |
8678 kB | 1 | |
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15. Household refrigerating appliances.zip European Commission |
16602 kB | 2 | |
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16. Lamp.zip European Commission |
3864 kB | 1 | |
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17. Local space heaters.zip European Commission |
4108 kB | 1 | |
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18. Luminaires.zip European Commission |
4019 kB | 1 | |
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19. Oven.zip European Commission |
4263 kB | 1 | |
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20. Professional refrigerated storage cabinets.zip European Commission |
6304 kB | 1 | |
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21. Range hoods.zip European Commission |
4852 kB | 1 | |
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22. Space heaters.zip European Commission |
48894 kB | 2 | |
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23. Solid fuel boilers.zip European Commission |
11811 kB | 1 | |
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24. Vacuum cleaners.zip European Commission |
7098 kB | 1 | |
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25. Ventilation units.zip European Commission |
4010 kB | 1 | |
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26. Washer drier.zip European Commission |
1883 kB | 2 | |
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27. Water heaters.zip European Commission |
7965 kB | 1 | |
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28. Wine storage appliances.zip European Commission |
5605 kB | 1 | |
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29. Nested display arrows for labels.zip European Commission |
12420 kB | 2 |
RAPEX Report 03 del 22/01/2021 N. 34 INFO/00004/21 Estonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 22/01/2021 N. 34 INFO/00004/21 Estonia
Approfondimento tecnico: Mascherina di protezione
Il prodotto, di marca DMC, è stato sottoposto al alla procedura di ritiro e rimozione dal mercato, compreso il mercato online, perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura”.
Il prodotto ha un marchio CE ma non è certificato come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da nessun Organismo Notificato.
Di conseguenza, il prodotto potrebbe non soddisfare i requisiti di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 e proteggere adeguatamente le vie respiratorie.
Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui devono proteggere l’utilizzatore.
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come le mascherine, sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di III Categoria.
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 17
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.
2. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
3. Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 19
Procedure di valutazione della conformità
Le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all'allegato I, sono le seguenti:
a) categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV;
b) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;
c) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII.
A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b).
Regolamento (UE) 2016/425
ALLEGATO I
Categorie di rischio dei DPI
[...] Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo. [...]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 03 del 22_01_2021 N. 34 INFO_00004_21 Estonia.pdf Mascherina di protezione |
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