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Decreto Milleproroghe 2021 | Impianti a fune

ID 13042 | | Visite: 2391 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/13042

Decreto Milleproroghe 2021 Impianti a fune

Decreto Milleproroghe 2021 | Impianti a fune

ID 13042 | 09.03.2021

Il Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (Decreto Milleproroghe 2021), convertito in legge con la Legge 21/2021, ai comma 7-bis e 7-ter dell'art. 13 ha disposto la proroga:

- della scadenza degli adempimenti relativi all’esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica (entro il 28 Agosto 2021)
- della scadenza delle revisioni generali e speciali quinquennali (proroga di 12 mesi)
- dei termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti (proroga 24 mesi)

Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge con la Legge 21/2021

7 -bis . In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L’esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.

7 -ter . All’articolo 14 -ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:“Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune” sono inserite le seguenti:“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) al comma 2, dopo le parole:“per l’anno 2020” sono inserite le seguenti:“e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
c) al comma 3, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti:“ventiquattro mesi”.

L' art. 13, comma 7-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 dispone che, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (30 Aprile 2021), gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, sono eseguiti entro 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza (28 Agosto 2021). Nel frattempo, l’esercizio dei suddetti impianti è sospeso fino all’esecuzione degli adempimenti con esito favorevole.

L’articolo 14-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 13, comma 7-ter, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di 12 mesi.

La proroga è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Inoltre, per l'anno 2020, e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle citate verifiche e prove periodiche.

Infine, l’art. 14-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, prevede ora che le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di 24 mesi (invece di 12).

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