Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
Linea guida sull’usabilità dei dispositivi medici FDA
1. Applying human factors and usability engineering to medical devices
2. List of highest priority devices for human factors review
Nel 2016 FDA ha pubblicato una nuova versione della linea guida sull’usabilità, “Applying human factors and usability engineering to medical devices”. Tale documento conferma l’attenzione dell’Agenzia per la sicurezza dei dispositivi medici, sicurezza che potrebbe essere compromessa da errori e pericoli durante l’utilizzo degli stessi.
La linea guida ha come oggetto principale i requisiti di usabilità che dovrebbe avere l’interfaccia utente dei dispositivi e include tutti i punti di interazione tra il prodotto e l’utilizzatore ossia display, controlli, packaging, etichette prodotto, istruzioni per l’uso ecc.
Per alcune categorie di dispositivi, identificate nella linea guida “List of highest priority devices for human factors review”, il CDRH raccomanda ai fabbricanti di dispositivi medici di includere nella relativa procedura di approvazione o notifica pre-market gli aspetti di usabilità legati al dispositivo e contenuti nella linea guida in oggetto.
FDA 2016
Collegati
[box-note]Usabilità e personalizzazione del Dispositivo Medico
Dispositivi medici: usabilità | Note
CEI EN 60601-1-6
CEI EN 62366-1
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
EN ISO 14971 Dispositivi medici: Gestione e Valutazione del rischio
Norme armonizzate MD[/box-note]
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Applying Human Factors and Usability Engineering MD - FDA.pdf FDA 2016 |
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List of Highest Priority Devices for Human Factors Review - FDA.pdf FDA 2016 |
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RAPEX Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania
Approfondimento tecnico: Portachiavi
Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il metallo del portachiavi contiene cadmio (valore misurato: 91% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e può causare il cancro.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i. monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii. parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. [...]
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RAPEX Report 03 del 18_01_2019 N. 24 A12_0068_19 Germania.pdf Portachiavi |
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RAPEX Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania
Approfondimento tecnico: Imbracatura da arrampicata
Il prodotto, di marca GHB, mod. SG-626, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale) ed alla norma tecnica EN 12277:2015 (Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova).
La resistenza del prodotto è inadeguata in quanto le connessioni tra la cintura e i cosciali e la connessione tra la cintura e la fibbia possono lacerarsi.
Ciò può portare alla caduta dello scalatore da un'altezza significativa.
L’imbracatura è di tipo C (in accordo alle definizioni della norma EN 12277:2015) ed è formata da una cintura e da un supporto subpelvico collegato ad essa disposto in modo da sostenere in posizione seduta una persona allo stato conscio.
La norma tecnica EN 12277:2015 descrive tutte le prove da eseguire per la verifica della resistenza di una imbracatura di tipo C.
Al termine delle prove:
- nessuna delle parti che trasmette il carico deve rompersi completamente;
- il manichino non deve essersi liberato dall’imbracatura e nessuna delle fibbie portanti o dei dispositivi di regolazione deve slittare di oltre 20 mm.
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RAPEX Report 02 del 11_01_2019 N. 4 A12_0003_19 Germania.pdf Imbragatura da arrampicata |
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Decreto 5 dicembre 2018 | Fenolo sicurezza giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 | Fenolo sicurezza nei giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 - Recepimento della direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo.
(GU Serie Generale n.9 del 11-01-2019)
...
Art. 1
Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore 1. Nell'allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e' aggiunta la seguente voce:
Sostanza | Numero CAS | Valori limite |
Fenolo |
108-95-2 |
5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
...
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/738[/box-note]
EU RAPEX 2017 results per country
EU Rapid Alert System for dangerous non-food products 2017 results per country
The Rapid Alert System enables Alerts per country in 2017 national authorities to quickly exchange information about dangerous products, thus allowing other member countries to screen their market and take appropriate action should the same product be found.
2201 ALERTS The number of alerts received in the system on measures taken against dangerous products.
3952 follow up actions The number of follow up actions taken by other members in the network in response to the alerts concerning dangerous products.
RAPEX Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia
Approfondimento tecnico: Disinfettante
Il prodotto, di marca Silcare, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il prodotto contiene alcol isopropilico, etanolo, perossido di idrogeno e metanolo (valori misurati rispettivamente: 39%, 23%, 1% e 1%), ma manca dell'etichettatura e delle indicazioni appropriate.
Il consumatore non è consapevole dei rischi e, utilizzando in modo errato, il prodotto potrebbe causare intossicazione e danni agli organi.
TITOLO III
Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
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RAPEX Report 01 del 04_01_2019 N. 4 A12_1992_18 Francia.pdf Disinfettante |
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Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
FEM, 18 Dicembre 2018
Regolamento UE 2016/1628 Requisiti relativi ai limiti di emissione di gas inquinanti e particolati e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali (Regolamento NRMM).
Per le costruzioni, l'agricoltura, la movimentazione dei materiali, i macchinari per giardini, i settori delle attrezzature comunali e generatori.
L'obiettivo di queste domande frequenti (in prosieguo: la «FAQ») è quello di contribuire a una chiara comprensione del regolamento (UE) 2016/1628 (di seguito «regolamento») e della relativa normativa complementare:
A) Regolamento (UE) 2017/654 delegato della Commissione per quanto riguarda i requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali
B) Regolamento delegato dalla Commissione (UE) 2017/655 sul monitoraggio delle emissioni di gas inquinanti provenienti da motori a combustione in servizio installati su macchine mobili non stradali
C) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione sui requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.
Questo regolamento:
- riguarda i limiti di emissione e le procedure di omologazione dei tipi di motori installati o destinati ad essere installati in macchine mobili non stradali
- è applicabile anche alle macchine mobili non stradali in cui sono installati questi motori
- è entrato in vigore il 6 ottobre 2016 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017
FEM, insieme a CECE, CEMA, EGMF, Eunited Municipal Equipment, EUROMOT e EUROPGEN hanno pubblicato il 18 dicembre 2018, una versione aggiornata del documento Domande frequenti (FAQ) sul regolamento NRMM (UE) 2017/1628 e la sua integrazione legislativa (atti delegati e di attuazione).
Le principali modifiche inserite nel documento, rispetto alla prima pubblicazione delle FAQ, sono indicate di seguito:
[alert]- Introduzione modificata (per includere i nuovi riferimenti per integrare la legislazione - Atti delegati e di esecuzione)
- Nuove domande e risposte aggiunte, principalmente relative ai motori di transizione, nelle seguenti sezioni: 2.13, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 4.5
- Aggiuntivi o testo modificato, relativo ai requisiti di marcatura dei motori per motori Stage V e non Stage, marcatura delle macchine, spedizione separata e immissione sul mercato dei motori di ricambio, nelle seguenti sezioni: 3.5, 3.13, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.7, 9.2
- Bibliografia aggiornata e dettagli di contatto[/alert]
_________
EU Regulation 2016/1628: Requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery.
For construction, agricultural, materials handling, garden machinery, municipal equipment sectors and generator sets.
The purpose of this frequently asked questions (hereinafter ‘FAQ’) document is to contribute to a clear understanding of the Regulation (EU) 2016/1628 (hereafter referred to as ‘the regulation’) and the relevant supplementing legislation:
a) Commission Delegated Regulation (EU)2017/654 with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery
b) Commission Delegated Regulation (EU)2017/655 on monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service combustion engines installed in non-road mobile machinery
c) Commission Implementing Regulation (EU)2017/656 on administrative requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for nonroad mobile machinery.
This regulation:
- concerns emission limits and type approval procedures for engines installed or intended to be installed in non-road mobile machinery
- it is also applicable to non-road mobile machinery where these engines are fitted
- entered into force on 6 October 2016 and is applicable from 1 January 2017 This FAQ:
- is intended to provide answers to key questions that are likely to be asked by users of the regulations, focusing especially on relevant provisions and obligations for the machine manufacturer (original equipment manufacturer (OEM)), importers and distributors
- does not cover the type-approval of the engine
...
Fonte: FEM- December 2018
Articoli correlati
[box-note] Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide [/box-note]
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Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide.pdf FEM - CECE 18.12.2018 |
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Regolamento (UE) n. 801/2013
Regolamento (UE) n. 801/2013
Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 225 del 23.8.2013
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 1275/2008
Regolamento (CE) N. 642/2009[/box-note]
RAPEX Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia
Approfondimento tecnico: Collana
Il prodotto, di marca Fashion.ND, è stato sottoposto alle procedure di rimozione dal sito web del venditore e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il metallo del pendente contiene cadmio (valore misurato: 68% in peso).
Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e può causare il cancro.
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
23. Cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. [...]
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RAPEX Report 51 del 21_12_2018 N. 2 A12_1964_18 Svezia.pdf Collana |
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RAPEX Report 50 del 14/12/2018 N. 58 A12/1901/18 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 14/12/2018 N. 11 A12/1827/18 Germania
Approfondimento tecnico: Stampante 3D
Il prodotto, di marca CTC, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Mancano le istruzioni per l'uso nella lingua nazionale e manca l'isolamento nella parte inferiore del dispositivo.
L'utente toccando alcune parti del prodotto può ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I – RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e salute)
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
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RAPEX Report 50 del 14_12_2018 N. 58 A12_1901_18 Germania.pdf Stampante 3D |
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RAPEX Report 49 del 07/12/2018 N. 1 A12/1827/18 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 07/12/2018 N. 11 A12/1827/18 Germania
Approfondimento tecnico: Gioielli
Il prodotto, di marca iB, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La quantità di nichel rilasciato dagli orecchini è troppo alta (valore misurato: 0,42 mg/cm²/settimana).
Il nichel può causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 49 del 07_12_2018 N. 1 A12_1827_18 Germania.pdf Gioielli |
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Verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva OND
Verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva OND
Update November 2018
Consolidated minutes - Expert Working Group on Noise Emissions of Outdoor Equipment under Directive 2000/14/EC
Consolidated minutes from 2009-01-08 to 2018-01-23
Fonte: Commissione Europea
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Collegati:
[box-note]Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Emissione acustica macchine all'aperto (OND) [/box-note]
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Consolidated minutes - Expert Working Group on Noise Emissions of Outdoor Equipment under Directive 2000 14 EC.pdf Expert Working Group on Noise Emissions of Outdoor Equipment under Directive 2000/14/EC |
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Vademecum SPV sicurezza recipienti semplici a pressione
Vademecum SPV sicurezza recipienti semplici a pressione | Rev. 2.0 Aprile 2024
ID 7306 | Rev. 2.0 del 22 Aprile 2024 / Vademecum completo in allegato
Il Presente Vademecum illustra in forma schematica gli aspetti normativi principali per la sicurezza di costruzione e funzionamento degli SPV.
[box-note]Update Rev. 2.0 del 22.04.2024
- Inserito paragrafo 2. “Guidelines related to the Simple Pressure Vessels Directive 2014/29/EU (SPVD)”
- Inserita nota paragrafo 3 “Norme tecniche armonizzate”.[/box-note]
I recipienti semplici a Pressione (SPV - Simple Pressure Vessels) sono Prodotti soggetti a:
[alert]- Direttiva 2014/29/UE (Marcatura CE)
- Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991 (Recepimento IT)
- Norme armonizzate per la PdC ai RESS dell’All. I della Direttiva 2014/29/UE
- Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 (messa in servizio)
- Decreto 11 aprile 2011 (verifiche periodiche D.Lgs. 81/2008)[/alert]
Struttura del vademecum:
[box-note]Premessa
1. Marcatura CE
1.1 Decreto di riferimento
1.2 Articoli
1.3 Allegati
2. Guidelines related to the Simple Pressure Vessels Directive 2014/29/EU (SPVD) [Rev. 2.0 2024]
3. Norme tecniche armonizzate [Rev. 2.0 2024]
4. Messa in servizio
4.1 Decreto di riferimento
4.2 Articoli
5. Verifiche periodiche
5.1 Norma di riferimento
5.2 Articoli
6. Verifiche periodiche TUS
6.1 Norma di riferimento
6.2 Allegati
7. Tabella adempimenti
Fonti[/box-note]
...
Excursus
1. Marcatura CE (Costruzione)
Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991
Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonchè della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.
(GU n.233 del 4-10-1991)
Campo di applicazione
Iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli
1. Marcatura CE e iscrizioni
1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE.
1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:
a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);
c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);
d) capacita' del recipiente (V in l);
e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.
2. Norme tecniche armonizzate
Ultima Comunicazione
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 326/01) GU C 326/12 del 14.09.2018
OEN | Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) | Prima pubblicazione GU | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita |
CEN | EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai | 9.2.2018 | --- | --- |
CEN | EN 10207:2017 Acciai per recipienti a pressione semplici - Condizioni tecniche di fornitura per lamiere, nastri e barre | Questa è la prima pubblicazione | EN 10207:2005 Nota 2.1 | La data di questa pubblicazione |
CEN | EN ISO 15614-1:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:2004) (*) | 20.4.2016 | --- | --- |
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 | 20.4.2016 | Nota 3 | --- | |
EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 | 20.4.2016 | Nota 3 | --- | |
CEN | EN ISO 15614-2:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 2: Saldatura ad arco dell’alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005) | 20.4.2016 | --- | --- |
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 | 20.4.2016 | --- | --- |
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione
[box-note](*) Norma ritirata con sostituzione
ISO 15614-1:2017 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
Sostituisce:
ISO 15614-1:2004/AMD 1:2008,
ISO 15614-1:2004/AMD 2:2012,
ISO 15614-1:2004/COR 1:2005,
ISO 15614-1:2004[/box-note]
3. Messa in servizio
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329.
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
(GU n.22 del 28-1-2005 - SO n. 10)
[panel]Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.[/panel]
[panel]Esclusioni applicazione
Art. 2. Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai seguenti oggetti:
...
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;[/panel]
[panel]Esclusioni messa in servizio
Art. 5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio
...
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar x l[/panel]
[panel]Norme transitorie
Art. 15. Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali e' stata già presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione già presentata e' integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.[/panel]
...
01. Modello Denuncia messa in servizio SPV INAIL
02. Modello Richiesta verifica messa in sevizio SPV INAIL
03. Modello Richiesta 1a verifica periodica SPV INAIL
...
CIVA | Servizi telematici di certificazione e verifica impianti e apparecchi
Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi INAL si richiedono on line: Civa.
Il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature. Una parte residuale dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.
A partire dal 27 maggio 2019, accedendo dal portale dell’Istituto e seguendo le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019, devono essere richiesti attraverso l’applicativo Civa i seguenti servizi:
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.
Dal 1° luglio 2022 sono attivi i nuovi servizi online per la richiesta di prestazioni del settore apparecchi a pressione, attraverso il sistema informatico Civa.
Dal 1° luglio 2022 accessibili online sul portale dell’Istituto i nuovi servizi del settore apparecchi a pressione, che consentono ai legali rappresentanti o loro delegati (consulenti per le attrezzature e impianti, installatori, etc.) di richiedere all’Inail prestazioni di tarature valvole, scorrimento viscoso, omologazione attrezzature con parti elettriche attive, approvazione generatori modulari, prova manichette GPL, revisione recipienti di trasporto gas (vecchio parco).
Tabella adempimenti
Recipienti semplici a pressione (SPV) conformi alla Direttiva 2014/29/UE
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 22.04.2024 | - Inserito paragrafo 2. “Guidelines related to the Simple Pressure Vessels Directive 2014/29/EU (SPVD)” - Inserita nota paragrafo 3 “Norme tecniche armonizzate”. |
Certifico Srl |
1.0 | 06.06.2022 | Inserita Tabella adempimenti Recipienti semplici a pressione (SPV) | Certifico Srl |
0.0 | 29.11.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Decreto Recipienti Semplici Pressione (SPV): Testo Coordinato 2016
Norme armonizzate SPVD Recipienti semplici a pressione
Decreto Legislativo N. 311 del 27 Settembre 1991
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 [/box-note]
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Vademecum SPV Sicurezza recipienti semplici a pressione Rev. 2.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2024 |
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Vademecum SPV Sicurezza recipienti semplici a pressione Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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Vademecum SPV Sicurezza recipienti semplici a pressione.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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RAPEX Report 47 del 23/11/2018 N. 2 A12/1751/18 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 23/11/2018 N. 2 A12/1751/18 Lituania
Approfondimento tecnico: Tavolo da campeggio pieghevole
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla norma tecnica EN 581-3:2017 - Mobili per esterno - Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività - Parte 3: Requisiti meccanici di sicurezza per i tavoli.
Il tavolo è instabile è può collassare sotto carico ferendo gli utilizzatori.
In accordo alla norma tecnica EN 581-3:2017 il tavolo deve essere sottoposto ad una prova di carico statico.
La norma tecnica EN 581-2:2015, indica la norma tecnica EN 1730:2012 “Mobili - Tavoli - Metodi di prova per la determinazione della stabilità, della resistenza e della durabilità” come riferimento per le condizioni da rispettare per lo svolgimento della prova di carico statico.
Il carico applicato deve essere pari a 300 N (campeggio), 750 N (domestico), 1000 N (collettività) per tavoli con superficie del piano del tavolo maggiore di 0,25 m2.
Il carico applicato deve essere pari a 150 N (campeggio), 300 N (domestico), 500 N (collettività) per tavoli con superficie del piano del tavolo minore o uguale a 0,25 m2.
La prova deve durare 30 min ± 10 s e deve essere ripetuta per 10 volte.
Al termine della prova si deve verificare che:
- non ci siano rotture di qualsiasi giunzione, elemento o componente;
- non ci siano allentamenti dei giunti destinati ad essere rigidi;
- il tavolo adempia alle sue funzioni dopo la rimozione dei carichi di prova.
Il prodotto non deve rovesciarsi durante le prove di stabilità.
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RAPEX Report 47 del 23_11_2018 N. 2 A12_1751_18 Lituania.pdf Tavolo da campeggio pieghevole |
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DPI: Schema Decreto adeguamento normativa regolamento (UE) 2016/425
DPI: Schema Decreto di adeguamento normativa nazionale regolamento (UE) 2016/425
Update 11.03.2018 Pubblicazione
Pubblicato nella GU n. 59 dell'11 marzo 2019 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 e abrogazione D.Lgs. 02/01/1997 n. 10
Update 18.02.2019 Parere espresso
In allegato Bozza di schema di decreto legislativo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
....
[alert]14.02.2019
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento (UE) 2016/425.
L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.[/alert]
Stato iter: Parere espresso
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
Annuncio all'Assemblea: 22 novembre 2018
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018)
(favorevole - 9 gennaio 2019)
V Bilancio (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'11 dicembre 2018)
(favorevole - 19 dicembre 2018)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 31 dicembre 2018)
(favorevole con osservazioni - 18 dicembre 2018)
...
Il D.Lgs. è previsto dalla Legge di delegazione europea 2016/2017, Legge 25 ottobre 2017 n. 163, di cui all'Art. 6 delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge delega (data prevista 21/11/2018).
[panel]Legge 25 ottobre 2017 n. 163 (Legge delegazione 2016/2017)
...
Art. 6. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’interno.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) , e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.[/panel]
Fonte: Camera dei Deputati
Collegati
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento (UE) 2016/425 DPI - Documento orientativo su disposizioni transitorie
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Legge 25 ottobre 2017 n. 163[/box-note]
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Relazione illustrativa Schema Dlgs adeguamento normativa nazionale Regolamento DPI.pdf |
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Schema Dlgs adeguamento normativa nazionale Regolamento DPI.pdf |
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Revisione del regolamento prodotti da costruzione (CPR)
Revisione del regolamento prodotti da costruzione (CPR): Relazione finale
Relazione finale JRC - 20.11.2018
Questa relazione finale presenta i risultati e le conclusioni in relazione alla valutazione del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR.
Il rapporto, in lingua inglese, è strutturato come segue:
- Il capitolo 2 definisce lo scenario per la valutazione descrivendone le caratteristiche principali e lo stato attuale del settore dei prodotti da costruzione.
- Il capitolo 3 presenta gli obiettivi e la metodologia della valutazione.
- I capitoli da 4 a 8 contengono i risultati della valutazione, sulla base dei dati primari e secondari raccolti. Questa parte è strutturata in base ai cinque principali criteri di valutazione: efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto UE.
- Infine, le risposte a ciascuna domanda di valutazione e le conclusioni sono illustrate nel capitolo 9.
Gli allegati di questo rapporto includono un elenco di riferimenti, una tabella di prove di valutazione, nonché strumenti di raccolta dei dati e risultati delle attività di raccolta dei dati. Questi sono forniti in un volume separato, come è un riassunto esecutivo del presente rapporto.
_______
Table of Contents
1. INTRODUCTION
2. BACKGROUND: THE CPR AND THE CONSTRUCTION PRODUCTS SECTOR
2.1. Main features and state of play of the CPR
2.2. State of play of the construction products sector
3. EVALUATION OBJECTIVES AND METHODOLOGY
3.1. Objectives of the evaluation
3.2. Scope of the evaluation
3.3. Intervention logic
3.4. Evaluation framework
3.5. Data sources and analysis
3.6. Limitations of the data and methodology
4. EVALUATION FINDINGS: EFFECTIVENESS
4.1. Achieving the internal market: Cross border trade trends, export and import of construction products
4.1.1. Simplification
4.1.2. Standardisation
4.1.3. Product Contact Points for Construction
4.1.4. CE marking and the DoP
4.1.5. Product choice for end-users
4.1.6. Providing means for public authorities to set performance requirements and to check compliance
4.2. Compliance and market surveillance
4.3. Factors that have influenced the achievements observed
4.4. Remaining obstacles to the internal market for construction products
4.5. Innovation
4.6. Summary of findings on CPR effectiveness
5. EVALUATION FINDINGS: EFFICIENCY
5.1. Benefits
5.1.1. Types of benefits identified
5.1.2. Analysis of benefits
5.2. Costs
5.2.1. Total costs compared to the 2008 IA expectations
5.3. Cost-effectiveness
5.3.1. Cost-effectiveness
5.3.2. Proportionality of costs
5.4. Summary of findings on CPR efficiency
6. EVALUATION FINDINGS: RELEVANCE
6.1. Appropriateness of the objectives to meet the needs
6.1.1. Product safety
6.1.2. Fitness for use
6.2. Is there potential for more cross-border trade between Member States?
6.3. Summary of findings on CPR relevance
7. EVALUATION FINDINGS: COHERENCE
7.1. Internal coherence
7.2. External coherence with other legislation
7.3. Summary of findings on CPR coherence
8. EVALUATION FINDINGS: EU ADDED VALUE
8.1. EU added value
8.2. Correspondence with needs of the EU internal market and continued need for harmonisation at EU level
8.3. Consequences of repealing the CPR
8.4. Summary of findings on CPR added value
9. CONCLUSIONS
9.1. Effectiveness
9.1.1. To what extent has the CPR made the internal market for construction products a reality? To what extent has the CPR achieved its specific objectives?
9.1.2. To what extent has the simplification potential expected at the time of the adoption of the CPR been achieved?
9.1.3. : What are the factors that have influenced positively and negatively the achievements observed? In particular, which obstacles to the internal market for construction products still remain?
9.1.4. Has the CPR had unintended positive or negative consequences or collateral effects? To what extent has the CPR followed/allowed for technological, scientific and social development (or do adaptation mechanisms in place allow the CPR to do so?)
9.2. Efficiency
9.2.1. What are the benefits and how beneficial are they for the various stakeholders’ groups?
9.2.2. What are the regulatory and administrative costs and are they affordable for the various stakeholders’ groups? Is there evidence that the CPR has caused unnecessary regulatory burden?
9.2.3. To what extent has the CPR been cost effective? Are the costs proportionate to the benefits attained? What are the factors influencing the proportionality of costs?
9.3. Relevance .
9.3.1. To what extent are the objectives of the CPR appropriate to meet the needs and problems it is expected to solve?
9.3.2. Is there a demand / a potential for more cross-border trade between Member States?
9.4. Coherence
9.4.1. To what extent do the CPR features work together sufficiently well? Are there any inconsistencies, overlaps or gaps?
9.4.2. To what extent is the CPR consistent with other legislation pieces applying to the same stakeholders? Are there any inconsistencies, overlaps or gaps?
9.5. EU Added value
9.5.1. What is the added value of the CPR compared to what could be achieved at merely national level?
9.5.2. Do the needs and challenges addressed by the CPR correspond to the needs of an EU internal market? Do the needs and challenges addressed by the CPR continue to require (harmonisation) action at EU level?
9.5.3. What would be the most likely consequences of repealing the CPR?
[...]
[panel] Il 19 giugno 2017 La Commissione Europea ha avviato una consultazione, della durata di quattro settimane, riguardo una possibile revisione del Regolamento (UE) n. Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR Prodotti da Costruzione - CPR.
Nella valutazione d’impatto iniziale sono suggeriti differenti scenari:
Opzione I - Scenario di base: nessuna modifica legislativa.
Opzione II: Revisione del CPR
II.A: La revisione CPR limitata che affronta solo le questioni esplicitamente identificate nella relazione di attuazione del luglio 2016, ciò comprenderebbe:
- Revisione delle disposizioni di semplificazione, in particolare quelle relative alle PMI
- norme di sorveglianza del mercato specifico e specifiche di applicazione che integrano quelle orizzontali
- norme dettagliate in materia di organismi notificati, distinguendo il CPR dal nuovo quadro legislativo
- chiarire la relazione tra CPR e il regolamento 1025/2012 sulla standardizzazione e altri Questioni di standardizzazione, tra cui migliorare la coerenza tra la legislazione CPR e la progettazione ecocompatibile.
II.B: una revisione più ampia del CPR che tocca anche i principi fondamentali che sottendono il CPR.
È possibile prevedere diverse varianti (e combinazioni di esse) nelle sotto opzioni:
- L'armonizzazione CPR per rimanere obbligatoria per alcuni prodotti da costruzione, ma essere facoltativa per altri
- linguaggio tecnico comune per rimanere obbligatorio per alcuni attori, ma essere facoltativo per gli altri
- il quadro istituzionale e i ruoli degli organi coinvolti per essere rivisti.
II.C: Revisione profonda CPR che sposta l'equilibrio nella presente ripartizione dei compiti tra l'UE e gli Stati membri
È possibile prevedere diverse varianti (e combinazioni di esse) nelle sotto opzioni:
- Questo potrebbe essere fatto scegliendo l'approccio del nuovo quadro legislativo, che lo consentirebbe mantenendo la marcatura CE per i prodotti da costruzione, o sviluppando un mezzo alternativo, per definire i dettagli tecnici delle caratteristiche del prodotto.
- L'armonizzazione più profonda potrebbe essere resa obbligatoria per alcuni prodotti da costruzione, ma facoltativi per gli altri prodotti da costruzione;
- il campo di applicazione di un'armonizzazione più profonda potrebbe essere definito inserendo le famiglie di prodotti da coprire;
Per le famiglie di prodotti non elencate, l'attuale sistema CPR potrebbe essere mantenuto o abbandonato.
- Il quadro istituzionale ed i ruoli degli organi coinvolti potrebbero essere rivisti.
Opzione III: Abrogazione del Regolamento CPR senza pubblicazione di un disposto legislativo sostitutivo. In questo caso la libera circolazione dei prodotti da costruzione si baserebbe sul principio del riconoscimento reciproco.
Vedi Consultazione CE valutazione e revisione CPR [/panel]
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Consultazione CE valutazione e revisione CPR [/box-note]
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Evaluation annexes to the final report.pdf Annexes to the Final report EC 2018 |
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Supporting study for the review of the Construction Products Regulation.pdf Final Report EC 2018 |
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RAPEX Report 45 del 09/11/2018 N.28 A11/0085/18 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 45 del 09/11/2018 N. 28 A12/0085/18 Lituania
Approfondimento tecnico: Asciugamano
Il prodotto, di marca O’right, mod. OREE003004A, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
A causa della sua forma caratteristica, aspetto, colore e dimensioni, il prodotto può essere confuso con un prodotto alimentare (ciliegia).
I bambini potrebbero metterlo in bocca correndo il rischio di soffocare.
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.
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RAPEX Report 45 del 09_11_2018 N. 28 A11_0085_18 Estonia.pdf Asciugamano |
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FAQ on the Ecodesign Directive update november 2018
FAQ on the Ecodesign Directive update november 2018
Update November 2018
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations.
This document will be regularly updated.
This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations.
The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States. The answers as such are not legally binding. A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23. The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Table of Contents
[panel]- Ecodesign Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
- Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions
- Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
- Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
- Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances
- Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 06 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies
- Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps - Amended by Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015
- Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
- Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes
- Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
- Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions
- Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines
- Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers
- Commission Regulation (EC) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW
- Commission Regulation (EC) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps
- Commission Regulation (EC) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, for light emitting diode lamps and related equipment
- Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans
- Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers
- Commission Regulation (EC) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners
- Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters
- Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
- Commission Regulation (EC) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods
- Commission Regulation (EC) No 548/2014 of 21 May 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for small, medium and large power transformers
- COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units
- COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers
- COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers
- COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units[/panel]
...
Fonte: European Commission
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign[/box-note]
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FAQ on the Ecodesign Directive update november 2018.pdf EC - 06.11.2018 |
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Comunicazione 26/01 del 21.01.2019
Comunicazione 26/01/ del 21.01.2019
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
...
(2019/C 26/01)
ITALIA
...
Articolo 4 regolamento (UE) 2016/426 Condizioni di fornitura del gas
1. Entro il 21 ottobre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato II e nel formato appropriato, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio. Essi comunicano le relative modifiche entro sei mesi dall'annuncio delle previste modifiche.
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas [/box-note]
Direttiva Macchine Consultazione pubblica CE
Direttiva Macchine Consultazione pubblica CE fino all'11.02.2019
14 Gennaio 2019
La Commissione europea ha pubblicato il documento di Inception impact assesment sulla revisione della direttiva macchine. E' possibile fornire commenti fino all’11 Febbraio.
Gli obiettivi specifici della revisione sono:
[alert]1. creazione di condizioni di parità per gli operatori economici e promozione della competitività del settore dei macchinari nel mercato globale e digitale; e
2. aumentare il livello di fiducia dei consumatori e degli operatori nelle tecnologie digitali[/alert]
Le opzioni politiche che verranno prese in considerazione sono le seguenti:
- opzione 0 - scenario di base (nessuna modifica);
- opzione 1 - allineamento della direttiva con il "nuovo quadro legislativo", senza modifiche sostanziali del contenuto attuale (campo di applicazione, definizioni, requisiti essenziali di salute e sicurezza);
- opzione 2 - allineamento della direttiva con il "nuovo quadro legislativo", con modifiche a:
-- Campo di applicazione e definizioni, ad es. adeguare l'elenco dei prodotti esclusi in quanto soggetti alla direttiva bassa tensione, escludere o migliorare la definizione di "quasi-macchina” e / o
-- i requisiti essenziali di salute e sicurezza, in modo da:
consentire la documentazione digitale; e / o
trattare esplicitamente aspetti relativi alle tecnologie digitali emergenti, ad es. AI, sicurezza informatica, IoT.
- opzione 3 - adeguare lo scopo e le definizioni della direttiva e / o i requisiti essenziali di sicurezza e salute (come nell'opzione 2) senza allinearla al "nuovo quadro legislativo"; e
- opzione 4 (unitamente all'opzione 1, 2 o 3) - convertire la direttiva in un regolamento.
....
Fonte: CE
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE [/box-note]
Decreto 5 dicembre 2018 | Bisfenolo A sicurezza giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 | bisfenolo A sicurezza nei giocattoli
Decreto 5 dicembre 2018 - Recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli.
(GU Serie Generale n.9 del 11-01-2019)
...
Art. 1
Modifiche alla tabella dell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e relativa entrata in vigore
1. Nella tabella dell'allegato II, appendice C del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al bisfenolo A e' sostituita dalla seguente:
Bisfenolo A | 80-05-07 | 0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
________
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/898 [/box-note]
Circolare MIT prot. 33607 del 28/12/2018
Circolare protocollo 33607 del 28/12/2018
Nuova regolamentazione relativa alle prescrizioni per le emissioni e gli inquinanti gassosi e per l’omologazione dei motori a combustione interna destinate alle macchine mobili non stradali.
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
...
La regolamentazione delle emissioni inquinanti relative alle macchine mobili non stradali è stata disciplinata a partire dal giugno 1998 dalla direttiva 97/68/CE e successive modifiche ed integrazioni.
La direttiva europea sopra indicata ha introdotto sia limiti di emissione per quanta riguarda gli inquinanti gassosi ed ii particolato sia modalità di omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, comprendendo in tale definizione una pluralità di macchine individuate non solo nelle macchine operatrici industriali (art. 58 del Codice della strada nazionale) e agricole (art. 57 comma 1 lettera b CdS) ma anche nelle autogru, nelle automotrici ferroviarie, apparecchiature portatili, ecc.
La normativa, come è noto, prevede più fasi di riduzione dei limiti di emissione in funzione della fascia di potenza e caratteristiche dei motori; per alcune categorie di motori si è pervenuti alla attuale fase IV.
L'Unione Europea, al fine di aggiornare le norme di omologazione, semplificarne le procedure ed armonizzarle a quanto già in vigore per i veicoli stradali, ha emanato, seguendo la procedura del nuovo approccio normativo, il Regolamento (UE) n. 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo "alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE'' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE n. 252 del 16 settembre 2016.
Il Regolamento base prevede l'emanazione di regolamenti delegati da parte della Commissione ed i conseguenti atti delegati sono al momento:
[alert]- RUE/2017/654 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/989, che fissa i requisiti tecnici e le modalità di prova;
- RUE/2017/655 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/987, concernente ii monitoraggio in servizio delle emissioni di inquinanti gassosi;
- RUE/2017/656 del 19.12.2016 da ultimo modificato dal RUE/2018/988, concernente le prescrizioni amministrative.
Le nuove norme sono applicabili dal 1° gennaio 2017, con opportuni tempi e procedure di passaggio rispetto alle norme preesistenti.[/alert]
Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni e informazioni sull'applicazione delle nuove norme e sulla fase di transizione da quelle precedenti. Al fine di non appesantire la lettura, si prenderanno in considerazione solo le disposizioni relative ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali semoventi, rinviando alla lettura della norma per tutti i restanti argomenti.
... segue in allegato
Fonte: MIT
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM [/box-note]
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circolare_protocollo_33607_del _28-12-2018.pdf |
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RAPEX: Report annuale Certifico 2018
RAPEX: Report annuale Certifico 2018
Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2018:
Vedi tutti i Report pubblicati Certifico 2018
https://www.facebook.com/certifico.rapex
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
Resp.: Giuseppe Zappia
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
RAPEX 2019
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Regolamento (UE) 2016/2282
Regolamento (UE) 2016/2282
Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (C/2016/7767)
GU L 346 del 20.12.201
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: dal CEI info sicurezza
Giocattoli elettronici, luci e tecnologia: dal CEI info per la sicurezza
31.12.2018
Norme di riferimento
- Direttiva giocattoli 2009/48/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE
- Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE
- Regolamento alimentatori (CE) 1275/2008
- Regolamento MOCA (CE) n. 1935/2004
- Regolamento GMP (CE) 2023/2006
- Direttiva RAEE 2012/19/UE
Premessa
Come ogni anno in questo periodo, il CEI richiama l’attenzione sugli oggetti elettrici ed elettronici per prevenire incidenti domestici come cortocircuiti, incendi e scosse elettriche: per fare questo è perciò necessario acquistare prodotti sicuri e affidabili, conformi alle normative e alle Direttive e Regolamenti Comunitari vigenti.
LA MARCATURA CE
In primo luogo, su tutti i prodotti acquistati all’interno del territorio comunitario, dev’essere presente la marcatura CE, che indica la rispondenza ai requisiti essenziali di tutte le Direttive dell’Unione Europea ad essi applicabili. La conformità alle norme tecniche armonizzate, elaborate dagli Organismi di normazione europei, è accettata come strumento valido per dimostrare che i prodotti sono conformi ai requisiti tecnici previsti dalla Legislazione Europea e, come tali, possono quindi essere immessi sul mercato comunitario. Il consumatore può inoltre trovare sul prodotto un marchio di qualità, rilasciato da un Organismo indipendente di certificazione, che attesta la conformità del prodotto alle norme per le quali è stato sottoposto a prove da parte dello stesso e che la relativa produzione è sottoposta a costante sorveglianza.
GIOCATTOLI ELETTRICI
In primo luogo, è importante mettere in primo piano la sicurezza e la salute dei bambini, e quindi, di conseguenza, dei giochi. La legislazione europea si basa sulla Direttiva giocattoli 2009/48/CE, che riguarda la sicurezza dei giocattoli, inclusa la loro libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda i giochi che hanno almeno una funzione che dipende dall’elettricità, come i “toys computer” (apparecchi con fattezze di computer, ad esempio pc e tablet per bambini) e “computer toys” (dispositivi ludici che si collegano a un pc o a un apparecchio audio-video), la Norma CEI, che può essere individuata sulle confezioni e sulle istruzioni dei giocattoli, è la CEI EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli elettrici”, armonizzata ai fini della Direttiva menzionata che si applica anche a giocattoli che usano l’elettricità per funzioni secondarie rispetto a quella principale. Questa norma, come requisito generale, stabilisce che i giocattoli debbano essere costruiti in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di persone vicine quando gli stessi giocattoli sono utilizzati come previsto o nei modi prevedibili, tenendo in considerazione il normale comportamento dei bambini.
Altre norme armonizzate ai fini della Direttiva giocattoli 2009/48/CE sono la serie EN 71 “Sicurezza dei giocattoli”, suddivisa in diverse parti che, a titolo di esempio, trattano le proprietà meccaniche e quelle fisiche, l’infiammabilità, gli aspetti chimici, ecc. dei giocattoli prodotti o importati in Europa. La norma per il collegamento dei giocattoli all’alimentazione elettrica tramite trasformatori è la CEI EN 62115 “Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per giocattoli”, che riguarda la sicurezza elettrica, termica e meccanica dei trasformatori per giocattoli e delle unità di alimentazione che incorporano trasformatori per giocattoli. Tale norma fornisce, ad esempio, indicazioni per garantire temperature ridotte per le parti accessibili ai bambini, prevenire il pericolo derivante dal loro possibile surriscaldamento e garantire una sufficiente tenuta meccanica dell’involucro.
Per i giocattoli, oltre alla già citata Direttiva giocattoli 2009/48/CE, è anche applicabile la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
DECORAZIONI LUMINOSE NATALIZIE
Dal punto di vista normativo, le decorazioni luminose natalizie (catene luminose) sono apparecchi di illuminazione. Le norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) sono le CEI EN 60598-2-20 e la CEI EN 60598-2-21. La prima specifica i requisiti di sicurezza per le catene luminose munite di sorgenti luminose collegate in serie o in parallelo, o una loro combinazione in serie/parallelo, per uso interno o esterno, alimentate con tensione non superiore a 250 V. La CEI EN 60598-2-21 riguarda i tubi luminosi (catene luminose sigillate) muniti di sorgenti luminose non sostituibili, collegate in serie o in parallelo o con una loro combinazione in serie/parallelo, per uso interno o esterno, alimentate con tensioni non superiori a 250 V. Entrambe queste norme devono essere lette congiuntamente alla norma generale Norma CEI EN 60598-1.
Le norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) sono le CEI EN 61547 (prescrizioni di immunità EMC), CEI EN 61000-3-2 (limiti per le emissioni di corrente armonica), CEI EN 61000-3-3 (limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker) e CEI EN 55015 (radiodisturbi).
Al momento dell’acquisto di una catena luminosa è importante accertarsi che siano presenti almeno le seguenti informazioni: i dati identificativi del costruttore o del venditore responsabile, il simbolo per la classe di isolamento II o III (che indica, per la classe II, che la protezione contro la scossa elettrica prevede un isolamento supplementare, mentre per la classe III che la protezione contro la scossa elettrica si basa su un’alimentazione a bassissima tensione ottenuta mediante un trasformatore di sicurezza), la tensione nominale della catena completa e il grado di protezione (IP) contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità (per le catene luminose per “uso esterno”, il grado IP deve essere IP 44 o superiore); se invece la catena è prevista per il solo uso interno, occorre riportare la dicitura “solo per uso interno”. Tutte le caratteristiche elencate sono in genere riportate su un’etichetta indelebile, non rimovibile, applicata sulla catena stessa.
È utile infine ricordare che la sezione dei cavi deve essere appropriata in base all’utilizzo e alla costruzione della catena: 0,5 mm2 per le catene di classe II con lampade collegate in serie oppure 0,15 mm2 per le catene di classe III.
TECNOLOGIA AUDIO, VIDEO E ICT
Per gli apparecchi elettronici destinati alla ricezione, generazione, registrazione o riproduzione di segnali audio e video – quali ad esempio ricevitori e amplificatori, strumenti musicali, apparecchi didattici, videoproiettori, monitor,
videocamere, videogiochi – si applica la Norma CEI EN 60065 “Requisiti di sicurezza per apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari”, che tratta gli aspetti della sicurezza elettrica dei suddetti apparecchi quando destinati ad usi domestici o in comunità e luoghi pubblici.
Per apparecchiature riguardanti la tecnologia dell’informazione, quali ad esempio personal computer, si applica invece la Norma CEI EN 60950-1 “Requisiti generali di sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell’informazione”, che specifica le prescrizioni di sicurezza previste per ridurre i rischi d’incendio, di scossa elettrica e di lesioni per gli operatori e per i non addetti che possono venire a contatto con le suddette apparecchiature. Per dovere di informazione si precisa che le due norme sopra citate potranno essere applicate fino al 20.12.2020, in quanto nel febbraio 2016 è stata pubblicata un’unica norma applicabile ai prodotti sopra menzionati, la CEI EN 62368-1 “Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni – Parte 1: Requisiti di sicurezza”. Quest’ultima, alla data indicata, sostituirà completamente sia la Norma CEI EN 60065 sia la Norma CEI EN 60950-1.
Questi apparecchi, oltre ad essere conformi ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE, devono essere conformi anche ai requisiti della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE) e, se muniti di dispositivi in radiofrequenza, alla Direttiva RED 2014/53/UE (Radio Equipment Directive)
Per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica richiesti dalla Direttiva ErP (Energy related Products) 2009/125/CE, meglio conosciuta come Direttiva Ecodesign, che rimanda per la definizione dei limiti energetici al Regolamento (CE) 278/2009 per i limiti di efficienza energetica degli alimentatori degli apparati di Information Technology e Regolamento (CE) 1275/2008 con il suo emendamento Regolamento (CE) 801/2013 per i limiti di consumo in Off Mode/Stand By, le Norme di riferimento per l’efficienza energetica degli alimentatori esterni e del consumo in Off Mode/Stand By sono la Norma CEI EN 50563: “Alimentatori esterni a.c. – d.c. e a.c. – a.c. – Determinazione della potenza nel modo senza-carico e della efficienza media nel modo attivo” e indirettamente la Norma CEI EN 50564: “Apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico e per ufficio – Misura del consumo di energia in bassa potenza”.
Inoltre, tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti correttamente a fine vita secondo le indicazioni della Direttiva RAEE 2012/19/UE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come specificato nelle etichette o nei fogli di istruzione d’uso e manutenzione.
HOVERBOARDS
In questi ultimi anni sono sempre più diffusi e proposti all’attenzione dei consumatori i dispositivi di trasporto personali auto-bilancianti, denominati più semplicemente monocicli elettrici auto-bilancianti o, più commercialmente, “hoverboards”. Questi prodotti, da quando sono presenti sul mercato, hanno subito ottenuto il consenso dei consumatori, in particolare di quelli più giovani, in quanto risultano essere alla moda nonché divertenti nel loro utilizzo se adoperati con criterio e con le dovute protezioni. Tali prodotti risultano essere semplici ed intuitivi da utilizzare, nonché comodi mezzi di trasporto per percorrere brevi distanze in città permettendo così spostamenti più rapidi rispetto alla camminata. La tecnologia di questi prodotti sfrutta sensori e microprocessori che, attraverso il principio della fisica della stabilità dinamica, riescono a mantenere il monociclo in equilibrio; sono composti da due pedane che si muovono su due assi con, alle estremità, due ruote parallele. I comandi per il loro spostamento vengono attivati attraverso leggere pressioni dei piedi sulla pedana, uno per volta o contemporaneamente. Ogni piede infatti comanda una ruota e deve essere inclinato in avanti per partire e accelerare, o indietro per frenare o andare in retromarcia. Le Direttive applicabili per questi apparecchi sono le medesime di quelle segnalate per gli altri prodotti tecnologici citati in questo articolo e per la verifica della loro sicurezza elettrica, in attesa che venga recepita la versione europea EN, ad oggi è applicabile la Norma IEC 60335-2-114:2018 ED 1.0 “Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-114: Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes”.
BATTERIE E RICICLO
Per i prodotti alimentati a batteria, si raccomanda di utilizzare pile del tipo indicato dal costruttore e, soprattutto per le batterie ricaricabili, seguire le indicazioni per il loro corretto utilizzo. Inoltre, per tutelare i più piccoli e i più curiosi, è importante non lasciare le pile incustodite e accertarsi che i coperchi dei contenitori nei quali sono alloggiate le batterie siano stati adeguatamente chiusi.
A salvaguardia dell’ambiente, infine, si ricorda di smaltirle correttamente nelle aree previste per il riciclaggio o negli appositi raccoglitori, secondo quanto indicato nella Direttiva RAEE 2012/19/UE.
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Per chi cerca un regalo di Natale originale, l’offerta proposta dal mercato dei piccoli elettrodomestici è davvero notevole e, a seconda della loro tipologia, possono essere applicate Norme CEI diverse. Per molti di essi, come ad esempio i mescolatori, i frullatori, gli spremiagrumi, gli estrattori centrifughi, i macinacaffè, gli apparecchi per la preparazione degli alimenti ed altri, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-14 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina”. Per la tipologia di apparecchi che hanno la funzione di cottura quali ad esempio i tostapane, i fornetti mobili, le griglie a contatto o a radiazione, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-9 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura similari”; per la tipologia di apparecchi che hanno la funzione di preparare le bevande quali, sempre a titolo di esempio, le macchine per caffè, i bollitori e le yogurtiere, è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-15 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi”.
Per i forni a microonde è applicabile la Norma CEI EN 60335-2-25 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2: Norme particolari per forni a microonde, compresi forni a microonde combinati”. Da segnalarsi che questa norma, tra le altre, prevede anche le verifiche relativamente alla dispersione dalla superficie esterna dell’apparecchio delle microonde misurandone la densità del loro flusso che dovrà rimanere al di sotto di un determinato valore.
Le sopra indicate norme, che devono essere applicate congiuntamente alla Norma CEI EN 60335-1“Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 1: Norme generali”, considerano i pericoli di elettrocuzione, non trascurando quelli meccanici, che comunemente si potrebbero incontrare durante l’utilizzo degli stessi apparecchi negli ambienti domestici.
Nel momento dell’acquisto di un piccolo elettrodomestico, oltre a valutare la sua utilità e il suo design, è anche importante constatare la sua sicurezza e, quindi, che sia stato sottoposto a verifiche e prove come richiesto dalle suddette norme. Questo è riscontrabile assicurandosi che sul prodotto sia riportata dal costruttore la marcatura CE e un Marchio di conformità, rilasciato da un Ente terzo, che appunto attestino la bontà in termini di sicurezza dell’apparecchio. Inoltre, essendo apparecchi che possono venire a contatto o trattano prodotti alimentari, è altresì importante assicurarsi che le parti dell’apparecchio a contatto con gli alimenti siano adatte allo scopo. In quest’ultimo caso, su queste parti, viene apposto un logo a testimonianza della loro compatibilità alimentare. Ai fini dell’utilizzo corretto ed in sicurezza degli apparecchi è di particolare rilevanza attenersi a quanto viene riportato nei libretti d’istruzione e nelle avvertenze che sono presenti all’interno delle confezioni degli stessi.
Ai fini legislativi i piccoli elettrodomestici sono soggetti ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e a quelli della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE). Se al loro interno vi sono dispositivi in radiofrequenza, come per gli apparecchi tecnologici trattati precedentemente, la Direttiva RED 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio, deve anch’essa essere presa in considerazione. Inoltre è anche applicabile la Direttiva RAEE 2012/19/UE, relativa allo smaltimento corretto a fine vita dell’apparecchio, e per i materiali (e oggetti) destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere osservati i Regolamenti dell’Unione Europea che trattano questo aspetto, primi fra tutti il Regolamento MOCA (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento GMP (CE) 2023/2006.
Fonte CEI 2018
Guide to the radio equipment directive 2014/53/EU | December 2018
Guide to the radio equipment directive 2014/53/EU | December 2018
Version 12 December 2018
This Guide is intended to serve as a manual for all parties directly or indirectly affected by the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED). It should assist in the interpretation of the RED but cannot take its place; it explains and clarifies some of the most important issues related to the Directive’s application. The Guide also aims to disseminate widely the explanations and clarifications reached by consensus among Member States and other stakeholders.
This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.
This Guide is publicly available, but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the RED and this Guide, the provisions of the RED prevail.
The services of the European Commission undertake to maintain this guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this guide. The information:
- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- is not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission has no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- does not constitute legal advice.
Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the RED only and radio equipment only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the
provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.
The purpose of this document is to give guidance, subject to the preceding disclaimer, on certain matters and procedures pertaining to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (hereinafter referred to as 'the RED'), which is applicable as of 13th June 2016. This Guide brings together information previously available in several TCAM documents and related Commission’s websites.
The Guide is based on the RED and on the “New Legal Framework ” described in the “Blue Guide 2016” (the “Blue Guide”) and does not duplicate what is already contained in the Blue Guide which addresses horizontal issues. Hence, this Guide should be read in conjunction with the Blue Guide. Moreover, other more specific guidance or documents might be issued by the Commission services, TCAM or ADCO RED providing guidance or information on specific issues or items, for example:
-Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED (combined equipment);
-Subclasses: class 1 equipment;
-Notification of draft interface regulations;
-National language requirements of the national implementation of the RED.
This version replaces the previous versions of 19 May 2017 and 5 June 2018.
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Contents
Introduction
1 Scope
1.1 General
1.2 Geographic application
1.2.1 Application in non-EU States, countries & territories
1.2.2 Mutual Recognition Agreements (MRAs)
1.2.2.1 MRA with Switzerland
1.2.3 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (ACAAs)
1.3 Placing on the market
1.4 Putting into service
1.5 Special measures regarding radio equipment at trade fairs, etc
1.6 Radio equipment
1.6.1 What is radio equipment?
1.6.2 What is explicitly excluded from the scope of the RED?
1.6.2.1 Radio equipment exclusively used for activities concerning public security, defence, State security
1.6.2.2 Radio equipment used by radio amateurs
1.6.2.3 Marine equipment
1.6.2.4 Airborne equipment
1.6.2.5 Custom-built evaluation kits
1.6.3 Specific cases / examples (non-exhaustive)
1.6.3.1 Non-radio products which function with radio equipment/electrical and electronic equipment with non-electrical products
1.6.3.2 Infrared devices (IR)
1.6.3.3 Products that use electromagnetic waves exclusively for other purposes than radio communication and/or radiodetermination
1.6.3.4 Antennas
1.6.3.5 Amplifiers and other equipment intended to be connected to antennas
1.6.3.6 DVB receivers
1.6.3.7 Jammers
1.6.3.8 Construction kits
1.6.3.9 Specific components (radio)
1.6.3.10 Radio equipment installed in vehicles
1.6.3.11 Fixed Installations
1.6.3.12 Power plugs attached to radio equipment
1.6.3.13 RFID TAG
1.6.3.14 Cabling and wiring
2 Obligations of the economic operators
2.1 General
2.2 Manufacturer
2.3 Authorised representative
2.4 Importer
2.5 Distributor
2.6 Description of the manufacturer’s responsibilities
3 Essential requirements
3.1 General
3.2 Essential requirements applicable to all radio equipment
3.3 Essential requirements applicable only to a certain type of radio equipment
4 Interface regulations & specifications
4.1 Notification of radio interface specifications
4.2 Assignment of radio equipment classes
5 Harmonised Standards
5.1 Introduction
5.2 Generic harmonised standards vs product specific harmonised standard
5.3 Revision of harmonised standards
6 Notified bodies
6.1 Introduction
6.2 General concept
6.2.1 Annex III procedure — EU-type examination and conformity to type based on internal production control
6.2.2 Annex IV procedure — Conformity based on full quality assurance
6.4 Coordination between notified bodies
7 Market surveillance and enforcement
8 Delegated Acts, Implementing Acts and Commission Decisions
8.1 Delegated and Implementing acts
8.1.1 Delegated acts
8.1.2 Implementing Acts
8.1 Commission Decisions adopted under the R&TTED
9 Other applicable or related EU legislation
9.1 General
9.2 EU Environmental legislation
9.3 Applicability of RED with other EU acts on safety or EMC
9.4 General Product Safety Directive 2001/95/EC (GPSD)
9.5 Relationship between the RED and LVD/EMCD
10 Comparison R&TTED – RED
10.1.1 Changes between the scopes
10.1.2 Other changes (non-exhaustive list)
10.1.3 What happens with Commission Decisions taken according to R&TTED?
10.1.4 What happens with the “Alert sign”?
11 Transitional provisions for products falling under the scope of the RED
11.1 Applicability of the RED and the new LVD/EMC
11.2 General comments
11.3 Overview of the applicability of the Directives 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU(LVD) and 2014/30/EU(EMCD)
11.3.1 Products within old LVD/EMCD and continue to be within new LVD/EMCD (even after applicability of RED)
11.3.2 Products within R&TTE that remain within the scope of RED
11.3.3 Products within old/new LVD/EMCD but then fall within RED (after applicability of RED)
For example pure television and sound broadcasting receivers
11.3.4 Products within R&TTED and then outside RED
For example pure wired telecom terminal equipment
ANNEX 1 — Organisations and committees mentioned in this document
ANNEX 2 — Acronyms and abbreviations
6.3 Information exchange
_________
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate direttiva RED[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide to the Radio Equipment Directive 2014 53 EU.pdf Version 19 December 2018 |
1317 kB | 53 |
Decreto MISE 2 novembre 2018
Decreto 2 novembre 2018
Ministero dello Sviluppo Economico
Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.
(GU Serie Generale n.285 del 07-12-2018)
...
Art. 1
Modifiche alla tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e relativa entrata in vigore.
1. Nella tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce per il piombo e' sostituita dalla seguente:
Piombo | 2,0 | 0,5 | 23,0 |
______
Collegati:
[box-note]decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54
direttiva 2009/48/CE
direttiva (UE) 2017/738[/box-note]
RAPEX Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria
Approfondimento tecnico: Girello
Il prodotto, di marca Chipolino, mod. PRAMR170XXX, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 1273:2005 – Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
La resistenza del girello è inadeguata e non esiste nessuna protezione per impedirgli di scendere i gradini.
Se il prodotto si rompe o scende delle scale durante l’uso potrebbe ferire il bambino.
I girelli dotati di vassoio devono essere sottoposti alla prova descritta al punto 6.8.2 della norma tecnica EN 1273:2005. La prova prevede che venga collocata una massa da 30 kg sul sedile ed una da 10 kg sul vassoio. Le masse devono essere mantenute per 24 ore, al termine delle quali il girello non deve essersi deformato.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di scendere i gradini, il punto 5.12 della norma EN 1273:2005 prevede che il girello venga testato con l’aiuto di una piattaforma specifica.
Durante le prove con la piattaforma il girello deve mantenere sempre il contatto ed essere sostenuto dalla piattaforma stessa.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 48 del 30_11_2018 N. 10 A12_1793_18 Ungheria.pdf Girello |
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 42
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 42
Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione. (GU n.54 del 6-3-1997 - SO n. 48)
Abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2016 n. 82 (Attuazione direttiva 20014/29/UE SPV)
[box-note]Direttiva 93/68/CEE
Decreto Legislativo 82/2016 Recipienti semplici a pressione
Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE[/box-note]
SAPAF 2018 | Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
SAPAF 2018 Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
INAIL 2018
Atti convegno 2018
L'evento SAPAF “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e punto di riferimento nazionale di confronto tecnico-scientifico del settore delle attrezzature a pressione.
A 130 anni dalla prima legge sulla sicurezza delle caldaie a vapore, il volume raccoglie le relazioni che illustrano sotto diversi punti di vista il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione.
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Fonte: INAIL
[panel]Edizioni precedenti disponibili
Sapaf 2010 - Atti del convegno
Safap 2012 - Atti del convegno
SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
SAPAF 2016: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione[/panel]
Collegati:
[box-note]Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE [/box-note]
GAR: Schema decreto di adeguamento normativa nazionale Regolamento (UE) 2016/426
GAR: Schema decreto di adeguamento normativa nazionale Regolamento (UE) 2016/426
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
....
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163
Annuncio all'Assemblea: 22 novembre 2018
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018)
V Bilancio (Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 31 dicembre 2018)
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Il D.Lgs. è previsto dalla Legge di delegazione europea 2016/2017, Legge 25 ottobre 2017 n. 163, di cui all'Art. 7 delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge delega (data prevista 21/11/2018).
[panel]Legge 25 ottobre 2017 n. 163 (Legge delegazione 2016/2017)
Art. 7. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d) , e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l’adozione delle norme regolamentari da modificare, dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.
5. Nell’esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.[/panel]
Fonte: Camera dei deputati
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426 [/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Relazione illustrativa Schema Dlgs adeguamento normativa nazionale Regolamento DPI.pdf |
964 kB | 4 | |
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Schema decreto di adeguamento normativa nazionale Regolamento UE 2016 426.pdf |
322 kB | 1 |
Certificato esame UE del tipo DPI: Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425
Certificato di esame UE del tipo e approvazione DPI: Direttiva 89/686/CEE e Regolamento 2016/425
CE 20.11.2018 - Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE): Approval decisions under the PPE Regulation based on EC type-examination certificates
Interpretazione della Commissione Europea riguardo la validità degli attestati di certificazione UE e le approvazioni rilasciati a norma della Direttiva 89/686/CEE prima dell'applicazione del Regolamento DPI e durante il periodo di transizione dalla Direttiva 89/686/CEE e Regolamento (UE) 2016/425.
Articolo 47 Regolamento 2016/425 Disposizioni transitorie
[panel]1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
2. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della Direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.[/panel]
L'interpretazione dell'articolo 47 Regolamento (UE) 2016/425, comma 1, dovrebbe essere quella di consentire agli organismi notificati ai sensi del Direttiva 89/686/CEE la possibilità di continuare ad emettere attestati di certificazione CE e le approvazioni in merito alla conformità dei prodotti a tale Direttiva fino al 20 aprile 2019. Ciò è pienamente in linea con il contenuto del documento orientativo sulla transizione dalla direttiva 89/686 / CEE al Regolamento (UE) 2016/425 "ed anche con il "documento sull'attuazione dell'articolo 47 sulle disposizioni transitorie", incluso nella Guida regolamento DPI - prima edizione - aprile 2018.
L'articolo 47 Regolamento (UE) 2016/425, secondo comma, estende la validità dei certificati di esame UE del tipo e le approvazioni rilasciate ai sensi della Direttiva 89/686/CEE e devono rimanere validi fino al 21 aprile 2023 a meno che non scadano prima di tale data.
Il periodo di transizione ed il collegamento tra certificati di esame UE del tipo e le approvazioni, la loro validità e scadenza prima e dopo il periodo transitorio, hanno sollevato a numerosi dubbi delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e organismi notificati.
Le considerazioni, che hanno lo scopo di guidare una pratica uniforme in tutta l'UE Mercato interno, riguardano:
1. Approvazioni rilasciate prima dell'applicazione del regolamento DPI
2. Approvazioni durante il periodo di transizione.
[...in allegato il documento ufficiale EC in lingua EN]
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Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Linee guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Norme armonizzate DPI[/box-note]
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Approval decisions under the PPE Regulation based on EC type-examination certificates.pdf EC 2018 |
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RAPEX Report 46 del 16/11/2018 N.2 A12/1715/18 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 46 del 16/11/2018 N. 2 A12/1715/18 Svezia
Approfondimento tecnico: Letto a castello
Il prodotto, di marca VIDAXL, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 747-1:2015 - Mobili - Letti a castello e letti alti - Parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata.
Ci sono degli spazi pericolosi tra le doghe e le aperture nel meccanismo di piegatura, inoltre, le doghe alla base del letto si piegano e cadono se sottoposte ad un carico. La scala è posizionata sul lato corto del letto superiore.
La testa di un bambino potrebbe rimanere intrappolata nelle aperture, con il rischio di strangolamento, oppure gli arti del bambino potrebbero rimanere intrappolati o schiacciati nel meccanismo di chiusura. Il bambino potrebbe cadere dal letto attraverso l'apertura per la scala o nel caso in cui le doghe si stacchino.
La norma tecnica EN 747-1 stabilisce che non devono essere presenti fori, luci o aperture accessibili con un diametro/larghezza maggiore di 7 mm e minore di 12 mm. Inoltre, tutte le luci tra i componenti della base del letto (doghe e molle) non devono essere maggiori di 75 mm e la posizione della scala per l’accesso deve trovarsi sul lato lungo del letto.
La resistenza delle doghe, invece, deve essere testata secondo quanto stabilito dalla EN 747-2 - Mobili - Letti a castello e letti alti - Parte 2: Metodi di prova.
La prova consiste nel sottoporre il punto dove è probabile che si verifichi la rottura ad una forza verticale di 1200 N verso il basso per 30 s (la prova deve essere ripetuta 10 volte).
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RAPEX Report 46 del 16_11_2018 N. 2 A12_1715_18 Svezia.pdf Letto a castello |
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Sentenza UE | Annullato regolamento etichettatura energetica aspirapolvere
Sentenza UE | Annullato regolamento etichettatura energetica aspirapolvere
Corte di Giustizia Europea, 08 Novembre 2018
Il Tribunale annulla il regolamento sull’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.
Le verifiche di efficienza energetica degli aspirapolvere condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, infatti, non riflettono le condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo.
Dal 1° settembre 2014, tutti gli aspirapolveri venduti nell’Unione europea sono sottoposti a un’etichettatura indicante il consumo di energia le cui modalità sono precisate dalla Commissione in un regolamento che integra la direttiva sull’etichettatura indicante il consumo d’energia.
L’etichettatura mira, in particolare, a informare i consumatori sull’efficienza energetica e sull’efficacia pulente dell’aspirapolvere. Il regolamento non prevede di verificare gli aspirapolvere con il serbatoio per la polvere pieno.
La società Dyson Ltd (in prosieguo: la “Dyson”) commercializza aspirapolvere che funzionano senza sacco della polvere. La Dyson sostiene che il regolamento indurrà i consumatori in errore in merito all’efficienza energetica degli aspirapolvere, poiché l’efficacia pulente non sarebbe misurata «durante l’uso», ma solamente con il contenitore per la raccolta della polvere vuoto. Secondo la Dyson, la Commissione avrebbe quindi violato, nell’adottare il regolamento, un elemento essenziale della direttiva il quale prevede che il metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolveri rifletta condizioni normali di utilizzo.
La Dyson ha chiesto al Tribunale di annullare il regolamento. Esso, con sentenza dell’11 novembre 2015, ha respinto il ricorso. La Dyson ha proposto impugnazione, che la Corte di Giustizia ha accolto con sentenza dell’11 maggio 2017. La Corte ha constatato che il Tribunale aveva riqualificato uno dei motivi di ricorso della Dyson, considerando che esso contestasse l’esercizio della competenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato. Secondo la Corte, era incontestabile che la Dyson addebitasse alla Commissione di non essere competente ad adottare tale regolamento. A parere della Dyson, infatti, si trattava della violazione di un elemento essenziale della direttiva e non di un errore manifesto di valutazione della Commissione. La Corte ha quindi rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse su tale motivo di ricorso della Dyson.
Con la sentenza dell'8 Novembre 2018, il Tribunale accoglie il motivo di ricorso della Dyson e annulla il regolamento sull’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.
[alert]Il Tribunale osserva che la Corte, nella sua sentenza, ha statuito che l’informazione al consumatore sul rendimento energetico dei dispositivi durante l’uso costituiva un obiettivo essenziale della direttiva e rifletteva una scelta politica del legislatore dell’Unione europea. Inoltre, Il Tribunale osserva, così come ha fatto la Corte, che la direttiva è volta ad armonizzare le misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia «durante l’uso», in modo che essi possano scegliere prodotti «più efficienti».
La Commissione aveva quindi l’obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva, di accogliere un metodo di calcolo che permettesse di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere nelle condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo. Ciò implica che il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere sia pieno fino a un certo livello, tenuto conto delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori.
Poiché la Commissione ha adottato un metodo di calcolo del rendimento energetico degli aspirapolvere basato su un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, il Tribunale stabilisce che tale metodo non è conforme agli elementi essenziali della direttiva.
Il Tribunale dichiara, dunque, che la Commissione ha violato un elemento essenziale della direttiva e annulla il regolamento poiché il metodo di calcolo del rendimento energetico non è un elemento separabile dal resto del regolamento.[/alert]
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Fonte: CURIA
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Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) N. 666/2013
Etichettatura energetica aspirapolvere[/box-note]
Evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC (OND)
Evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC (OND)
Evaluation Final report - 05.11.2018
Supporting study for an evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC on noise emission by outdoor equipment
The objective of this study is to analyse the performance of the Outdoor Noise Emission Directive 2000/14/EC through its evaluation and impact assessment and to examine to what extent it has met its strategic objectives.
The study builds on a significant existing evidence base, as well as primary data collection undertaken via semi-structured interviews, an online survey with Market Surveillance Authorities and Notified Bodies, a company phone survey, and an Open Public Consultation.
The evaluation results show that the Directive has had a positive impact on noise emissions in the EU, being the main driver of noise reduction for the covered equipment. However, noise levels may still be high enough to have negative impacts on citizens’ well-being.
The Directive has also prevented the emergence of different national regulations that would have hindered the intra-EU circulation of equipment in its scope. While the EU noise limits are stricter than limits in many third countries, there is no significant identifiable impact on extra-EU trade.
The level playing field is negatively impacted by insufficient market surveillance, which puts compliant manufacturers at a disadvantaged position against their non-compliant competitors.
Overall, the OND proved to be pivotal in the protection of the health and well-being of EU citizens although its application over the year highlighted a few shortcomings.
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Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine [/box-note]
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Supporting study for an evaluation and impact assessment of Directive 2000_14_EC.pdf EC 2018 |
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