Slide background
Slide background




Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

ID 1398 | | Visite: 63589 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/1398

Regolamento (CE) n. 2023/2006 / Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices

ID 1398 | Update news 26.04.2021

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices)

...

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti.

Il presente regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza. Le norme specifiche stabilite nell’allegato si applicano ai processi pertinenti, indicati singolarmente, come opportuno.

Le GMP (Good Manufacturing Practices - buone pratiche di fabbricazione) sono gli aspetti di assicurazione della qualità per i materiali e gli oggetti tali che, siano, costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.
...

(GU L 384/75 del 29.12.2006)

Modifiche:

Regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86  del 28 marzo 2008)
_________

In relazione al Regolamento GMP, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
...
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 (abrogato da Regolamento (UE) 2017/625 / ndr) gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , e dell’articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifi che, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all’allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000
...

MOCA - GMP | Consolidato

MOCA GMP Consolidato small

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP).
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.

Download

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento CE n. 2023 2006 Consolidato 2008.pdf
Regolamento GMP
46 kB 105
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 2023 2006.pdf)Regolamento CE n. 2023/2006
Regolamento GMP
IT41 kB4293

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Gen 16, 2025 87

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto
Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 108

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 149

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 185

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 90067

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto