Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Direttiva 2012/19/UE

ID 2403 | | Visite: 23439 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2403

Direttiva 2012 19 UE Rifiuti RAEE

Direttiva 2012/19/UE / RAEE / Testo consolidato Aprile 2024

ID 2403 | Update 09.05.2024

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 197/38 del 24.7.2012

Decreto attuazione:

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30)

_______

Modificata da:
- M1 Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 93 14.6.2018)
- M2 Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (GU L 2024/884 del 19.3.2024) (Testo consolidato 08.04.2024)

Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 103 del 19.4.2016, pag. 55 (2012/19/UE)
_______

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;
b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III.
L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto).

2. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, e di quella specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.

3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
c) lampade a incandescenza.

4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

5. Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
______

ALLEGATO III CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2.
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Testo consolidato 08.04.2024.pdf)Direttiva 2012 19 UE Testo consolidato 08.04.2024
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT506 kB140
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Consolidato 2018.pdf)Direttiva 2012/19/UE Consolidato 2018
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT433 kB263
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Consolidato 2012.pdf)Direttiva 2012/19/UE Consolidato 2012
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT441 kB1251
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE.pdf)Direttiva 2012/19/UE
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT985 kB1462

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3084
Dic 06, 2024 108

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 ID 23068 | 06.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a… Leggi tutto
RENTRI   Vademecum digitale per imprese e associazioni
Nov 28, 2024 285

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni ID 23033 | 28.11.2024 / In allegato Con il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI. Ma chi è tenuto a iscriversi al… Leggi tutto
Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3 bis ANGA
Nov 28, 2024 192

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categ. 3-bis ANGA

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3-bis ANGA ID 23.09 | 28.11.2024 / In allegato Guida operativa per facilitare il processo di iscrizione al portale CdC RAEE per distributori, installatori, centri di assistenza tecnica di AEE e trasportatori di RAEE ex categoria… Leggi tutto

Più letti Ambiente