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Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857

ID 3986 | | Visite: 3518 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 02 maggio 2017, n. 20857 - Mancata nomina del RSPP. Nessuna specifica formalità di notificazione

1. Con sentenza in data 7.1.2016 il Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione, ha condannato P.G. alla pena di € 8.000,00 di ammenda, pena sospesa, e revoca del decreto penale di condanna n. 390/14. L'imputato era stato chiamato a rispondere dei reati di cui al capo A), art. 29, comma 1, e 55, comma 1, sub a), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, e di cui al capo B), art. 17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, sub b), d. Lgs. 81/08, perché il datore di lavoro non aveva proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; in Roma, via Casale del Finocchio, 198, accertamento del 3.10.2012. 

2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per erronea applicazione di norme giuridiche processuali in relazione all'art. 161 c.p.p. Espone che era stato tratto a giudizio, a seguito di decreto penale opposto, per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di valutazione dei rischi né all'autocertificazione, nonché per non aver proceduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La violazione del reato era stata accertata a seguito di un infortunio sul lavoro occorso a I.B. che, come meccanico, aveva eseguito un intervento di cambio dell'olio sul camion del figlio, P.A.. La sua qualità di datore di lavoro era stata accertata solo attraverso la dichiarazione resa all'operante G.R. dell'ASL Roma B, che, a seguito della segnalazione della persona offesa, si era recato presso la sede della P. Service Group a r.l. ove aveva assunto informazioni. Dagli atti di causa non risultava notificata alcuna contravvenzione ma era stato redatto solo il verbale di elezione di domicilio in data 3.10.2012 per un reato ancora non perfezionato e poi era stata elevata la contravvenzione il 4.1.2013, dopo il decorso del termine indicato per l'esecuzione delle prescrizioni. Le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d. Lgs. 758/94 erano illegittime e nulle perché notificate presso un domicilio eletto esclusivamente per le notifiche relative al procedimento penale e non per gli adempimenti di carattere amministrativo.

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Cassazione Penale, Sez. 3
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Rischio MMC e ISO/TR 12295:2014

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Rischio MMC e ISO/TR 12295:2014

Valutazione rapida MMC
Rischio Movimentazione Manuale dei carichi

Il rapporto tecnico ISO/TR 12295:2014 consente con delle tabelle predefinite di stabilire se è presente o meno il Rischio MMC, (Valutazione rapida/Quick assessment) e se del caso quali norme della Serie 11228 e 11226 applicare.

E’ così possibile fare uno screening documentato di applicabilità o meno del Rischio MMC in accordo con quanto previsto il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo VI Allegato XXIII.

1. Documento estratto dal Rapporto Tecnico formato doc*
2. Versione ISO (Estratto)

*Attenzione Traduzione IT non Ufficiale

La serie ISO 11228 e ISO 11226 stabiliscono raccomandazioni ergonomiche per differenti per azioni di sollevamento manuali e posture di lavoro.

Tutti le loro parti si applicano alle attività occupazionali e non.

Le norme forniscono informazioni per i progettisti, datori di lavoro, dipendenti e altre persone coinvolte nel lavoro, posti di lavoro e prodotti, come anche professionisti della salute e sicurezza sul lavoro.

ISO 11228 è composta dalle seguenti parti, sotto il titolo generale, Ergonomia - Movimentazione manuale: 

- Parte 1: Sollevamento e trasporto;
- Parte 2: Spinta e traino;
- Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

ISO 11226, Ergonomia Valutazione delle posture di lavoro statiche, è raccomandato limitatamente a posture di lavoro statico o meno, o con il minimo esercizio di forze esterne, tenendo conto di angoli e durata del corpo.

È stato predisposto per fornire una guida sulla valutazione di diverse tipi di operazioni valutando i rischi per la salute della popolazione lavorativa.

Mentre ISO 11228 e ISO 11226 sono entrambe autonome rispetto ai dati e metodi, gli utenti potrebbero aver bisogno di una guida nella selezione o utilizzando gli standard nella loro applicazione specifica.

Il Rapporto Tecnico ISO/TR 12295 serve come una guida applicativa che offre una semplice metodologia di valutazione del rischio per le piccole e medie imprese e per le attività non professionali. 

Per gli utenti esperti, sono presenti più dettagliate metodologie di valutazione negli allegati.

ISO TR 12295, consente di “disporre di valori di ‘riferimento’ nella valutazione delle attività di sollevamento in sostituzione del valore esplicito di 30 Kg che era previsto nel D.Lgs. 626/94 All. VI”.

Questi i principali punti trattati nel ANNEX A - lifting/carrying con specifico riferimento alla norma:

A) masse di riferimento da utilizzare se si tiene conto di età e genere;
B) introduzione del concetto di LI (Lifting Index - Indice di sollevamento);
C) metodo per l'analisi di sollevamenti eseguiti da 2 o più lavoratori.

Questi sono invece i punti principali ad integrazione della norma:

D) articolazione della Classificazione derivata dal LI;
E) metodo per l'analisi di sollevamenti eseguiti con un arto;
F) valutazione delle operazioni di sollevamento variabile con esempi di calcolo del VLI (Variable Lifting Index).

In particolare si riporta la tabella: "Popolazione lavorativa e genere di età/Masse di Riferimento"

_______

Dettagli

D.Lgs. 81/2008
...

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili.
Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
...

Allegato XXXIII

...

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

Norme

UNI ISO 11228-1:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto

UNI ISO 11228-2:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino

UNI ISO 11228-3:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

ISO 11226:2000
Ergonomics - Evaluation of static working postures

ISO/TR 12295:2014
Ergonomics - Application document for International Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2017, n. 10145

ID 3949 | | Visite: 3209 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2017, n. 10145 - Lavoratore scivola dalla scala. Risarcimento del danno e onere della prova. Attività produttiva subordinata ai valori di sicurezza, di libertà e dignità del lavoratore

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr. Cass. n. 15156/11).

Al riguardo, è altresì da sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al sistema precedente “ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato’’, in considerazione del fatto che l'attività produttiva - anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all'iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma. Cost.) - è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. Da ciò consegue che la concezione "patrimonialistica" dell'individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute - anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa momenti tutti che "costituiscono il centro di gravità del sistema”, ponendosi come valori apicali dell’ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, nonché le diposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute del D.Lg.vo n. 626/94 - attuativo, come è noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa - ed altresì dell’art. 2087 c.c. che, imponendo la tutela del'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione "di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio’’. ...

Fatte tali premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui il ricorrente rettamente deduce la violazione sub 5, dovendosi ritenere la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio occorso al M.C. e l’attività svolta dallo stesso in un ambiente in cui per la scivolosità del pavimento e degli strumenti connessi all’attività lavorativa, causata dal particolare tipo di lavorazione, era altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta si verificassero eventi dannosi per il personale.

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2017, n. 10145.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
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Contenitori distributori rimovibili normativa di Prevenzione Incendi

ID 2189 | | Visite: 9582 | Prevenzione Incendi

Contenitori distributori rimovibili normativa di Prevenzione Incendi

Update 06.12.2017

Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.

Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:

1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)

2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)

...segue in allegato

Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

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Allegato riservato Contenitori distributori rimovibili Rev. 2015.pdf
REV. 2015 VVF
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Metodologia prove rigidezza e resistenza dispositivi collegamento ponteggi

ID 3935 | | Visite: 4066 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Metodologia per prove di rigidezza e resistenza per i dispositivi di collegamento montante-traverso nei ponteggi metallici fissi di facciata

L’attuazione del sistema normativo europeo presuppone una serie di verifiche di carattere progettuale e sperimentale in correlazione fra loro, finalizzate alla corretta modellazione strutturale dell’opera provvisionale sottoposta alle azioni previste per il suo esercizio.

Lo studio riportato nel Quaderno ha avuto come finalità l’individuazione di una metodologia sperimentale che consentisse la caratterizzazione dei nodi strutturali di un ponteggio sia in termini di rigidezza che di resistenza, come previsto dalla UNI EN 12810-2 e dalla UNI EN 12811-3.

L’attività si inserisce in quella descritta nel Quaderno di ricerca n. 6 e ne rappresenta il proseguimento: comprende una fase analitica e una sperimentale che ha avuto lo scopo di acquisire elementi utili per la messa a punto della metodologia proposta.

INAIL 2017

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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2017, n. 18779

ID 3926 | | Visite: 2935 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2017, n. 18779 - Introduzione della mano nella macchina per lo stampaggio a caldo. Il fatto non costituisce reato se manca la prova di un concreto e specifico profilo di colpa del DL

Il Tribunale di Bologna con sentenza 17/2/2014 dichiarava B.R. e C.L. responsabili del reato di cui agli artt. 113 e 590 commi 1 e 3 c.p., poiché, nelle rispettive qualità di titolare con delega alla sicurezza (il primo) e di caporeparto e addetto all'installazione dell'attrezzatura di lavoro (il secondo) presso la ditta "B.RO. snc di C.e.R.. B.", per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, avevano contribuito a cagionare a S.M. - dipendente della suddetta ditta - lesioni personali (amputazione indice alla F3 della mano destra) della durata superiore a giorni 40, e comunque comportanti un indebolimento permanente dell'organo della prensione a seguito della introduzione della mano nella zona di lavoro del pistone pneumatico della macchina semiautomatica per lo stampaggio a caldo marca Mapelli n. matricola 78510.

In particolare il B.R. veniva ritenuto responsabile di non aver disposto che la macchina sopra citata, messa a disposizione della S.M., fosse conforme ai requisiti di sicurezza ex art. 71 comma 1 d lgs.vo 81/08; mentre il C.L. veniva ritenuto responsabile per la mancata tempestiva segnalazione al datore di lavoro dell'assenza di protezione o sistemi protettivi che impedissero l'accesso a zone pericolose o che arrestassero i movimenti pericolosi in caso di accesso a dette zone (artt. 19 comma 1 lett. f) e 56 comma 1 lett. a) d. lgs.vo 81/08).

In punto di trattamento sanzionatorio, il Tribunale condannava entrambi gli imputati alla pena (condizionalmente sospesa) di euro 2.000 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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ICT e lavoro: salute e sicurezza sul lavoro

ID 3911 | | Visite: 3904 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul lavoro

La diffusione delle Information and Communication Technology (ICT) ha comportato profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle abitudini di vita delle persone.

I nuovi processi collegati alle ICT, oltre a creare nuove opportunità di lavoro e migliorarne la qualità, possono anche determinare l’insorgenza di nuovi rischi che devono essere individuati e valutati in un’ottica di salute e sicurezza sul lavoro.

Il digitale inoltre sta cambiando il modo di fruire delle informazioni sui luoghi di lavoro e i processi formativi stanno abbandonando il tradizionale contesto d’aula orientandosi verso l’adozione di strumenti social.

INAIL 2016

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396

ID 3898 | | Visite: 3207 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396 - Visita dei Carabinieri nel cantiere edile. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si parla di rapporto di lavoro subordinato?

Già prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251...) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche se l'attività è prestata a mero titolo di favore.

La definizione di "lavoratore" fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è definizione più ampia di quelle che l'hanno preceduta, che facevano riferimento, invece, al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).

Sicché, a prescindere dal fatto che un "lavoratore" possa essere titolare o meno di un'impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell'impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell'imprenditore. Per cui stabilire se lo I.E. fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall'imputato; quel che rileva è che egli sia stato impiegato nei lavori d'impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel cantiere ove operava l'impresa stessa.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
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Check list Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008

ID 513 | | Visite: 21058 | Documenti Riservati Sicurezza



Check list Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008

Attrezzature di lavoro

D. Lgs. 81/2008
Allegato V: Requisiti Sicurezza attrezzature di lavoro

file .CEM importabile in CEM4

1. File .CEM di Requisiti dell’All. V D. Lgs. 81/2008 importabile in CEM4
2. Testo Requisiti Allegato V TUSL

Con CEM4 puoi effettuare Valutazioni dei Rischi di attrezzature di lavoro conformi ad EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2.

Allegato V
Requisiti di Sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

Download CEM4 Trial 30 gg

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Allegato riservato DLgs81-2008-All_V.zip
Check list Requisiti Allegato V TUS
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Linee indirizzo esecuzione sicurezza attività in autostrada

ID 3884 | | Visite: 6086 | Documenti Sicurezza Enti

Linee di indirizzo per l'esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare

Scopo del presente documento è quello di individuare prassi condivise di riferimento per le Società Concessionarie aderenti a FISE-ACAP con riguardo alle attività lavorative in presenza di traffico in autostrada.

Sulla base del Quaderno AISCAT n. 85 edizione 2004, rivisitato successivamente da Autostrade per l’Italia con il suo “Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada”, il documento è stato elaborato raccogliendo le conoscenze ed esperienze comuni alle Società Concessionarie aderenti a FISE ACAP, con la finalità di condividere prassi operative e norme comportamentali omogenee nell’ambito del settore, nell’interesse di favorire il miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori e degli utenti autostradali in un contesto operativo complesso.

Vengono pertanto definiti i criteri minimi da adottarsi rivolti ad integrare le azioni di prevenzione nel quadro più generale della valutazione e riduzione dei rischi professionali.

Nelle presenti “Linee di indirizzo per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” sono recepiti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare espressi dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013.

FISE ACAP 2015

Riduzione del rischio nelle attività di scavo 2016

ID 3871 | | Visite: 9017 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Riduzione del rischio nelle attività di scavo

Il grande interesse suscitato dalla prima edizione 2002 della pubblicazione “Riduzione del rischio nelle attività di scavo” ha spinto gli autori a predisporre un aggiornamento, anche alla luce del mutato quadro normativo.

Nella nuova edizione gli autori si propongono di mettere a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori in generale, uno strumento di semplice e pratica consultazione che possa essere di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi a questa particolare attività. Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, delle possibili dinamiche infortunistiche, vengono riportate pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche.

Inoltre, al fine di fornire indicazioni più esaustive sulle misure di prevenzione e protezione da realizzare, sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.

La pubblicazione è inoltre un esempio di come la gestione di attività peculiari e complesse, quali quelle di scavo, richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere aspetti di natura tanto ingegneristica quanto geologica.

Come per l’edizione precedente, in appendice, viene riportato un riepilogo delle principali disposizioni legislative e normative riguardanti la sicurezza nelle attività di scavo.

Inoltre, si affronta il tema della sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nell'attività di scavo.

INAIL 2016

Vedi l'Edizione 2002

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Principali norme generali di prevenzione

D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - S.O. n.108, coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009 n.106, T.u.)

D.p.c.m. 14 ottobre 1997, n. 412, Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997).

Principale normativa tecnica specifica per scavi e lavori in sotterraneo

D.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 maggio 1956).

D.p.r. 20 marzo 1956, n. 321, Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 5 maggio 1956).

Decreto Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 e Circolare del Ministero dei lavori pubblici 24/09/88 n.30483, Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Ministero dei lavori pubblici -

Circolare 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3, Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica.

D.m. 14 gennaio 2008, Nuove norme tecniche per le costruzioni (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - S.O. n. 30)

D.P.R. del 14 settembre 2011, n. 177, Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

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INAIL 2016
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2017, n. 17179

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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2017, n. 17179 - Pulizia del macchinario con uno straccio. Infortunio di un lavoratore interinale: prevedibile un suo errore nello svolgimento delle mansioni

L'art. 70 dlgs. 81/2008 prevede: "1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui ai comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V". E il contestato punto 6.1 dell'allegato V di tale norma, che disciplina i rischi dovuti agli elementi mobili, prevede che: "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

Tutta la difesa si è incentrata sull'imprudenza commessa dalla persona offesa per essersi avvicinata alla macchina, mentre era in funzione, con in mano uno straccio. E sulla circostanza che nelle istruzioni di lavoro non era contemplato l'utilizzo di stracci.

Tuttavia, inconfutabile è apparso, sin dal processo di primo grado, che fino al verificarsi dell'infortunio l'impianto non risultava in alcun modo intercluso, nel senso che lo stesso, con l'organo lavoratore in movimento, poteva essere avvicinato dai lavoratori senza che il suo funzionamento subisse alcun tipo di interruzione.

Corretta, appare, dunque, la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'infortunio appare riconducibile all'omessa adozione da parte del datore di lavoro della cautela che lo avrebbe evitato, in particolare se si fossero previsti ripari fissi o mobili tali da impedire al lavoratore di avvicinarsi con le mani alla zona pericolosa prima che questa fosse stata ferma.
Del resto, la circostanza che lo stesso datore di lavoro aveva espressamente previsto un divieto di accesso alla macchina mentre era in movimento esclude che tale rischio possa essere considerato imprevedibile ed, inoltre, risulta accertato, nel corso del processo che i lavoratori erano soliti utilizzare stracci nelle operazioni di pulizia quando la macchina girava lentamente (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
Infine, non va dimenticato, che il lavoratore vittima dell'incidente era un lavoratore interinale e, pertanto, sebbene istruito sui compiti da svolgere e sulle regole di sicurezza era, per forza di cose, certamente meno esperto e, pertanto, maggiormente prevedibile può essere considerato un suo errore nello svolgimento delle proprie mansioni.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Radiazioni ottiche: ICNIRP Guidelines

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Radiazioni ottiche: ICNIRP Guidelines

Guide sulle radiazioni ottiche dell'ICNIRP la più autorevole organizzazione internazionale:

1. Protecting Workers from Ultraviolet Radiation [Guideline]
1. On protection of workers against Ultraviolet radiation [Statement]
2. On limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation [Guideline]
3. On limits of exposure to laser radiation of Wavelengths between 180 nm and 1,000 μm [Guideline] 
4. Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo (1 hz - 100 khz) (IT) [Guideline]
5. For limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time‐varying magnetic fields below 1 hz
6. Linee guida sui limiti di esposizione a campi magnetici statici [Guideline]

Fonte PAF: Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

- Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

- Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.
Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali)  sono di origine artificiale, cioè sono generate artificialmente da apparati e non dal Sole.

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella Tabella:
 
Lunghezza d’onda (nm) Tipo Occhio Pelle
100 - 280 UV C 
fotocheratite
foto congiuntivite
Eritema
(scottatura della pelle)
Tumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della pelle
280 - 315 UV B 
315 - 400 UV A  cataratta fotochimica Reazione di foto sensibilità
400 – 780 Visibile lesione fotochimica e termica della retina Bruciatura della pelle
780 - 1400 IR A 
cataratta
bruciatura della retina

 

1400 - 3000 IR B 
cataratta,
bruciatura della cornea
3000 - 106 IR C bruciatura della cornea

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali:

- sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
- rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
e ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc.
La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione radiante, dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che è una caratteristica geneticamente determinata.
Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in:

- effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni;
- effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.
In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto della quale l’effetto non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine (tumori:carcinoma cutaneo) hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità    è tanto maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall’individuo.
Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito. 
L'Art. 216 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le buone prassi”. Oppure dati del  fabbricante.
 
La valutazione dei rischi deve prendere in esame:
  1. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  2. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
  3. qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  4. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  5. qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  6. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  7. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  8. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  9. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  10. una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  11. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
Innanzitutto, ai fini della valutazione del rischio,  occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure ovvero  nelle abituali condzioni di impiego  "innocue" o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti. 

ICNIRP
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 2017, n. 15123

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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 2017, n. 15123 - Operaio scivola sul pavimento sdrucciolevole durante le operazioni di pulizia e viene agganciato dal nastro trasportatore: mancanza di paratie laterali di sicurezza

Con sentenza del 10\2\2016 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di DM.I. per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per lesioni colpose in danno di R.R. (acc. in Staranzano il 22\2\2010).

All'imputato, in qualità di datore di lavoro e presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. SAGER, azienda dedita al compostaggio di rifiuti, era stato addebitato di avere fatto lavorare il R.R. presso un nastro trasportatore dell'impianto, privo di idonea protezione ed in assenza di precauzioni relativamente al rischio di caduta su pavimento sdrucciolevole; di tal che il R.R., mentre era intento con una scopa alla pulizia di residui di macinazione, scivolando sul pavimento reso sdrucciolevole dalla pioggia, cadeva sul nastro in movimento che agganciava il suo avambraccio destro procurando lesioni guarite in un anno, con probabile Indebolimento permanente dell'arto.

Con il rigetto dell'appello dell'imputato, veniva anche confermata la sanzione amministrativa in danno della società ai sensi dell'art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001.

Osservava la Corte di merito che, indipendentemente dalla individuazione della specifica causa della caduta della vittima, era indubbio che il nastro trasportatore fosse privo di paratie di sicurezza al momento dell'incidente; paratie solo successivamente apposte. Tale violazione delle norme di sicurezza era in evidente legame causale con l'infortunio patito dal R.R.. Peraltro, ad escludere la responsabilità dell'imputato, non valeva richiamare le disposizioni che imponevano il fermo del macchinario durante la manutenzione e pulizia dell'impianto, ciò in quanto l'incidente non era avvenuto in tali circostanze, bensì mentre il lavoratore si trovava a ramazzare il pavimento.

Quanto alla responsabilità dell'azienda, essa sussisteva in quanto la condotta omissiva, che aveva determinato l'incidente, non era frutto di una condotta posta in essere nell'esclusivo interesse dell'imputato o di terzi.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tabella di corrispondenza ISO 45001 e OHSAS 18001

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Tabella di corrispondenza ISO/DIS 45001:2016 / OHSAS 18001

Notizia seguita, allegati Documenti di Lavoro (C-Documenti)

Dopo la bocciatura del primo Draft ISO/DIS 45001 nel 2016 è stata rivista la timeline per la pubblicazione del nuovo Standards ISO 45001, ripresa dei lavori del nuovo DIS (inchiesta pubblica) a Marzo 2017, a seguire il Final Draft (FDIS) e ISO finale previsto Dicembre 2017 / Febbraio 2018(*).

ISO/DIS 45001:2016
Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Il British Standard BS OHSAS 18001:2007, insieme con la guida di riferimento OHSAS 18002, fino ad ora ha fornito le basi per lo sviluppo e il rispetto del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro riconosciuto a livello internazionale. 

OHSAS 18001 è strutturata analogamente agli altri standard internazionali più utilizzati per sistemi di gestione - come ad esempio per la qualità (ISO 9001) e l'ambiente (ISO 14001).

Cambiamenti ed effetti nel 2018

A seguito della pubblicazione della ISO 45001, è previsto che il British Standard BS OHSAS 18001 del 2007 venga ritirato dal “British Standards Institution” (BSI). 

La pubblicazione della ISO 45001:2017 è pianificata per Dicembre 2017 / Febbraio 2018.

Le aziende che sono certificate BS OHSAS 18001:2007 dovranno cambiare i propri sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro quando lo IAF confermerà la nuova ISO 45001 come nuovo criterio di certificazione, con periodo di transizione previsto di 3 anni dalla pubblicazione del nuovo Standard.

La nuova ISO 45001 avrà la stessa struttura di ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

La nuova timeline di sviluppo dello standard ISO 45001:



(*) Fonte ISO - Notizia seguita

ISO/CD 45001 Occupational health and safety management systems - Annex A

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Indice ISO 45001 (ISO/DIS 45001 12 maggio 2016)
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Tabella di corrispondenza ISO 45001 (ISO/DIS 45001:2016) con OHSAS 18001
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771 - Mansioni incompatibili con lo stato di salute della lavoratrice: diritto di chiedere l’accertamento della compatibilità attraverso la sorveglianza sanitaria

Con ricorso al Tribunale di Urbino, C.C. esponeva di essere stata avviata al lavoro ex lege n. 68/99 e di essere stata assunta dalla D.M.M. s.p.a. in data 2.4.03 come operaia addetta all’imballaggio di accessori di metallo; lamentava di essere stata adibita, nel corso degli anni, anche a mansioni diverse e non compatibili con le sue condizioni di salute (epilessia focale ed esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale); che i sanitari le prescrissero un periodo di assoluto riposo dal 18.11.10 al 13.12.10, periodo poi prorogato, sulla base di certificazione sanitaria, sino al 29.3.11; di essersi subito dopo messa a disposizione dell’azienda, chiedendo la visita del medico competente, visita che le fu tuttavia negata in quanto le mansioni espletate non erano soggette alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs n. 81/2008, con conseguente valutazione della sua assenza dal lavoro come ingiustificata. Esponeva che un iniziale procedimento disciplinare venne archiviato dall’azienda, che tuttavia non le corrispose più la retribuzione. Chiedeva dunque la riammissione in servizio con le mansioni di operaia addetta all’imballaggio, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali sin dal 30.3.11.

Il Tribunale accoglieva le domande, condannando peraltro la società alla riammissione in servizio previa verifica sanitaria dell’idoneità alla mansione. Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva la lavoratrice. Con sentenza depositata il 22 gennaio 2013, la Corte d’appello di Ancona riformava la decisione impugnata, rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a cinque motivi.

Resiste la società con controricorso.

 

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Prevention of Accidents due to Overheated or Burning Tyres

ID 3980 | | Visite: 3466 | Documenti Sicurezza Enti

Prevention of Accidents due to Overheated or Burning Tyres

Safety Info 17/17

Transport vehicle tyre fires mainly occur when travelling on highways, but can also break out when parked after travelling. The industry continues to experience these incidents.

This Safety Information sheet identifies potential causes of tyre fires. It provides guidance on what to do in the event of an overheating or burning tyre and on prevention.

It is a revision of an existing information sheet but has been extensively revised to reflect current good practices and experience from recent incidents.

The Safety Information is intended for all personnel involved in transport operations.

Transport vehicle tyre fires mainly occur when travelling on highways, but can also break out when parked after travelling.

Causes of tyre fires

There are various causes for the overheating and ignition of a tyre, including:

- badly adjusted or badly maintained brakes,
- poorly maintained, or failure of axle component(s),
- use of non-original equipment manufacturer (OEM) or approved replacement parts or components,
- overloading of the vehicle,
- inadequate inflation of the tyres,
- loss of inflation of the tyre whilst travelling,
- overloading of one twin tyre when the other deflates,
- excessive use of the brakes,
- tyres in bad condition.

In some cases, a fire can occur after stopping because there is no longer any cooling effect from air flow during travelling.

EIGA 2017

Fondo per le vittime dell’amianto

ID 3955 | | Visite: 5068 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fondo per le vittime dell’amianto

Quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti

Tra le diverse competenze che qualificano la sua attività istituzionale, l’Inail si distingue per il ruolo svolto nella lotta all’amianto e per l’adozione degli strumenti più idonei a garantire la tutela dei lavoratori. Uno di questi strumenti è la prestazione economica aggiuntiva per i titolari di rendite per malattie asbesto-correlate, erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata dalla legge finanziaria del 2008.

Questo opuscolo illustra la composizione e il funzionamento del Fondo, chiarendo le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo le novità normative più recenti: dall'estensione in via sperimentale dei benefici del Fondo ai malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie asbesto-correlate.

Come sottolineato da Giuseppe D’Ercole, presidente del Comitato amministratore del Fondo, "per le vittime 'non professionali' l’esperienza di questi primi due anni ci segnala due problemi sottovalutati. Il primo è la forte carenza di informazione. Questa pubblicazione, merito dell’Istituto che ha accolto prontamente la sollecitazione del Comitato amministratore del Fondo, ha il compito di sopperire a questa lacuna che ha colto tutti di sorpresa. Il secondo, che deve far riflettere, è che il dramma del mesotelioma, nei casi in cui la diagnosi arriva in una fase molto avanzata della malattia, non lascia nemmeno le energie per chiedere aiuto. La diffusione di questo opuscolo nei centri specialistici ospedalieri potrebbe essere di pronto supporto".
...

Indice:

- Amianto, una questione sempre attuale
- Il ruolo dell’Inail
- Il Fondo per le vittime dell’amianto
- Le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva
- L’estensione ai malati di mesotelioma non professionale
- Il Comitato amministratore del Fondo
- I beneficiari del Fondo
- La nuova prestazione per gli eredi dei lavoratori portual
- Ulteriori informazioni
- La tutela da migliorare e stabilizzare

INAIL 2017

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19040

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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19040 - Amputazione di un dito per la pulizia scorretta dell'affettatrice di un ristorante. Responsabilità del DL

1. La Corte di appello di Trento il 27 gennaio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto del 24 luglio 2014, ha concesso a M.Z. il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta; con conferma nel resto.
All'imputato, socio ed amministratore della "Ristorante pizzeria alla Torre s.n.c." e datore di lavoro dell'aiuto-cuoca K.A., si addebita il reato di lesioni colpose gravi in danno della dipendente, che, procedendo alla pulizia dell'affettatrice, spenta ma con la presa elettrica collegata, aveva avuto un dito della mano amputata per un improvviso avvio dell'apparecchio in conseguenza dell'Inavvertito schiacciamento del pulsante di avvio; il 20 luglio 2011.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a tre motivi con i quali evidenza promiscuamente violazioni di legge e difetto motivazionale.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sulla formazione del dipendente (artt. 16, 37 e 73 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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DPR 547/1955 integrato nel D.Lgs 81/2008

ID 3937 | | Visite: 46653 | Decreti Sicurezza lavoro

D P R  547 1955

DPR 547/1955 e D.Lgs. 81/2008

Testo del DPR 547/1955 con indicazione del trasferimento delle prescrizioni e relative sanzioni nel decreto legislativo 81/2008

__________

D.P.R 27 aprile 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

G.U. 12 luglio 1955, n. 158 Suppl. Ord.

__________

Il Testo de DPR 547/1955 è stato integrato con 

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

G.U. 30 aprile 1956, n. 105 Suppl. Ord.

I ponteggi metallici fissi di facciata 2017

ID 3904 | | Visite: 5672 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

I ponteggi metallici fissi di facciata

Dispositivi di collegamento montante-traverso realizzati con sistemi modulari. Definizione di una metodologia per prove di rigidezza e resistenza secondo la UNI EN 12811-3:2005

Le prove sperimentali previste dalla normativa di fatto individuano il carico massimo per il dispositivo da sottoporre a prova come il fattore da cui partire per poter eseguire le prove stesse.

Il carico massimo non può essere noto prima della esecuzione delle prove, è necessario quindi  eseguire delle prove preliminari, cosiddette pilota, per la stima di tale fattore.

È stata dunque ipotizzata una metodologia per la valutazione del dispositivo di collegamento montante traverso, compatibile con i requisiti generali imposti dalla UNI EN 12811-3:2005.

Lo studio comprende una fase analitica e una fase sperimentale che ha avuto lo scopo di acquisire elementi utili per la messa a punto della metodologia proposta.

INAIL 2017

UNI EN 12811-3:2005
Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 12811-3 (edizione novembre 2002).
La norma specifica le regole per le prove di carico, la documentazione e la valutazione dei risultati di prova nel campo delle attrezzature di lavoro provvisionali ad azionamento non meccanico.
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12811-3-2005.html

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INAIL 2017
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338 - Legittimo il licenziamento disciplinare del responsabile della produzione che indica ai lavoratori il modo di eludere le procedure di sicurezza

Con ricorso al Tribunale di Ancona del 4.4.2012 R. T., già dipendente della società O. spa con profilo di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.7.2011 per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti alla macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.9.2013 (nr. 469/2013), accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento.

Con sentenza del 7.3.2014 (nr. 28/2014) la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla società O. spa, rigettava la domanda originaria del T.

La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.

La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria.

La violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa consisteva nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza; ciò con il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.

La condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro; era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. T., articolando sette motivi.

Resiste con controricorso la società O. spa, illustrato con memoria.

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
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Informativa per l’utilizzo in sicurezza dei sistemi laser

ID 3902 | | Visite: 5981 | Documenti Riservati Sicurezza

Informativa per l’utilizzo in sicurezza dei sistemi laser

D.lgs.81/2008 Titolo III capo V | norma CEI EN 60825-1 | In Norma CEI 76

2. OGGETTOE SCOPO

2.1 Oggetto

Descrizione delle modalità dell’utilizzo in sicurezza dei sistemi laser, con richiamo alle norme esistenti,in particolare alle norme CEI.

2.2 Scopo

La corretta applicazione del promemoria consente di:

- standardizzare le procedure operative;
- garantire la tutela dell’operatore e dell’ambiente;
- rendere le modalità operative conformi alla normativa vigente e alle norme di buona tecnica. 

Inoltre il presente promemoria si propone che:

- siano utilizzati i dispositivi di sicurezza;
- siano utilizzati i dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei;
- siano informati i responsabili e gli operatori sulle singole responsabilità.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del seguente documento valgono le seguenti definizioni:

Responsabile dell’Attività di ricerca o di didattica in Laboratorio (LSO)
Persona che coordina o dirige le attività di ricerca o di didattica che si svolgono in laboratorio e che risponde direttamente dell’applicazione e dell’osservanza delle norme operative sulla sicurezza dei sistemi laser.

Operatore laser
Lavoratore che, avendo ricevuto adeguata formazione ed informazione sui rischi dei sistemi laser e sulle procedure da adottare ai fini della sicurezza utilizza i laser di cui conosce i parametri di controllo. L’operatore laser, di seguito denominato Operatore, deve essere autorizzato dal Responsabile dell’Attività di ricerca o di didattica in laboratorio e deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ove previsto.

Lavoratore

Personale docente, ricercatore, tecnico, dipendente…………, personale non organicamente strutturato e quello di Enti convenzionati, sia pubblici che privati, nonché studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati che partecipino a corsi o svolgano attività in cui si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici o biologici.

Laser
Ogni dispositivo che può essere realizzato per produrre o amplificare una radiazione elettromagnetica coerente compresa nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 180 nm e 1 mm essenzialmente con il fenomeno dell’emissione stimolata.

Livello Emissione Accessibile (LEA)

Livello massimo di emissione accessibile permesso in una particolare classe di laser.

Esposizione Massima Permessa (EMP)
Livello massimo di radiazione a cui possono essere esposti l’occhio o la pelle senza subire danno a breve o a lungo termine; i valori di EMP sono correlati alla lunghezza d’onda, al tempo di esposizione, alla modulazione e all’organo colpito. Tali valori sono ricavabili dalla norma CEI EN 60825-1
I TLV sono fissati anche dall’ACGH.

Radiazione laser accessibile
La radiazione laser accessibile è quella radiazione a cui può essere sottoposto l’occhio o la pelle durante il normale utilizzo del sistema laser.

Attenuatore del fascio
Dispositivo che riduce la radiazione laser ad un valore uguale o inferiore ad un determinato livello.

Connettore di blocco a distanza
Connettore che permette la connessione di comandi esterni separati dagli altri componenti dello strumento.

Accesso umano
Possibilità per una parte del corpo umano di venire in contatto con radiazione laser pericolosa emessa da un’apertura o possibilità per una sonda diritta con diametro di 12 mm e lunga 80 mm di intercettare radiazione laser di classe 2, 2M o 3R non superiore a 5 volte i LEA della Classe 2 nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 nm e 700 nm; oppure, per livelli di radiazione laser all’interno dell’involucro che superano i limiti sopra indicati, la possibilità per una qualsiasi parte del corpo umano di venire in contatto con radiazione laser pericolosa che può essere riflessa direttamente da una qualunque superficie piatta dall’interno dell’apparecchio attraverso una qualunque apertura dell’involucro di protezione.

Blocco di sicurezza
Dispositivo automatico associato all’involucro di protezione di un apparecchio laser con lo scopo di impedire l’accesso umano a radiazioni di classe 3 o di classe 4 quando questa parte dell’involucro viene rimossa.

Manutenzione
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo:
- manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso dell’apparecchiatura laser e che possono essere eseguite anche dall’Operatore al fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura.
- manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …) e che normalmente sono realizzati da tecnici specializzati.

Zona controllata
Per zona controllata s’intende una zona al cui interno la presenza e l’attività delle persone al suo interno sono regolate da apposite procedure finalizzate alla protezione da rischi da radiazioni.

segue

Fonte: Università di Brescia

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Certifico Srl. - Rev. 00 2017
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 aprile 2017, n. 9152

ID 3897 | | Visite: 3280 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 aprile 2017, n. 9152 - Insulti, rifiuto di presiedere al carico e abbandono del posto di lavoro: non sono fatti connessi al mobbing. Licenziamento

Gli addebiti oggetto della lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento, decisivi per valutare la legittimità o meno del provvedimento espulsivo, sono stati presi in considerazione da parte della corte d'Appello che ne ha offerto una valutazione di sussistenza e di gravità, cosi come già effettuato dal primo giudice: rifiuto di presiedere al carico dell'automezzo, insulti in direzione del superiore responsabile della filiale, abbandono del posto di lavoro.

La corte ha ritenuto che tali fatti non potevano ritenersi connessi alle condotte mobbizzanti precedentemente poste in essere e riconosciute dalla sentenza di primo grado.

Dunque il dipendente, seppur mobbizzato viene, comunque, licenziato.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Rapporto Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato ISS 2017

ID 3891 | | Visite: 6272 | Documenti Sicurezza Enti

Rapporto Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato ISS 2017

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni - Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol-CNESPS sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute Rapporto 2017

ISS 12/04/2017

La valutazione epidemiologica del rischio alcol-correlato finalizzata all’incremento di solide basi conoscitive, in supporto al Piano Nazionale di Prevenzione e all’implementazione del Piano Nazionale Alcol e Salute, è stata valorizzata dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), inserita nel Programma Statistico Nazionale per l’anno 2011-2013, e di recente nell’aggiornamento per il triennio 2014-2016.

Le informazioni fornite dalle attività di monitoraggio sull’andamento delle Problematiche e Patologie Alcol-Correlate (PPAC), a livello sia nazionale che regionale e di Provincie Autonome consentono una valutazione del soddisfacimento dei bisogni sanitari e dell’adempimento di quanto richiesto dal PSN a livello delle singole regioni. Gli indicatori di consumo e delle patologie alcol-correlate utilizzate per le attività di monitoraggio, forniscono inoltre gli elementi utili per la valutazione periodica delle azioni a suo tempo identificate dal Piano Nazionale Alcol e Salute e attualmente recepite dal Piano Nazionale Prevenzione; informazioni evidentemente indispensabili per orientare l’adozione di adeguate iniziative strategiche. A partire dl 2012 le elaborazioni per il monitoraggio, dei dati dell’indagine Multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana, svolte dall’ISTAT, e della banca dati sulla mortalità dell’ISTAT sono state inserite nel PSN e affidate formalmente all’ONA-ISS; rispetto alle statistiche prodotte dall’ISTAT, a cui si integrano, hanno quale valore aggiunto l’utilizzo di procedure e metodologie originali sviluppate dal gruppo di ricerca dell’ONA in collaborazione con i principali gruppi attivi a livello europeo e internazionale al fine di provvedere alla definizione di flussi informativi e di stime armonizzate sviluppate in Europa in una chiave di interpretazione più aderente alla prospettiva di salute pubblica.

L’ONA si avvale della collaborazione del Ministero della Salute, del Servizio di Statistica dell’Istituto Superiore di Sanità e ove possibile delle Regioni per l’analisi di dati socio-sanitari e dei flussi informativi rientranti nelle competenze del Sistema Informativo Sanitario, come quello della banca dati di mortalità e della rilevazione periodica delle attività dei gruppi per la riabilitazione degli alcol-dipendenti.

Per la redazione del report annuale l’ONA-ISS si collega non solo alle strutture istituzionali dedicate all’elaborazione statistica ma anche ad altri enti pubblici, società scientifiche o associazioni che possano favorire la disponibilità e facilitare l’elaborazione delle banche dati esistenti. In funzione dell’esigenza di poter fruire dei dati europei per la comparazione con il contesto nazionale vengono assicurati anche i contatti europei e internazionali tramite il WHO CC Research on alcohol che ha sede presso l’ONA-ISS; anche le associazioni europee di advocacy quali EUROCARE (European Alcohol Policy Alliance) collaborano al reperimento, aggiornamento ed elaborazione dei database che non sono usualmente nelle disponibilità istituzionali e nazionali. L’aggiornamento in tempo reale delle fonti statistiche e dei database è garantito anche dalla partecipazione attiva alle riunioni formali nazionali ed europee dedicate al monitoraggio alcol correlato.

Sono in aumento in Italia i consumi di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovanissimi. Aumento dei consumi pro-capite che sono coerenti con le tendenze rielaborate sui dati ISTAT di oltre 35 milioni di consumatori di più di 11 anni di almeno una bevanda alcolica con prevalenza maggiore tra gli uomini rispetto alle donne con una evidente crescita dei consumi al di fuori dei pasti (nel 2013 erano il 25,8%, nel 2014 erano il 26,9%, nel 2015 risultano il 27,9%) e dei consumatori occasionali (dal 38,6%del 2014 al 42,3% del 2015). Sono soprattutto le donne e naturalmente i giovani, adolescenti e minori a bere fuori pasto.

"I nuovi modelli del bere proposti dal marketing e dalle mode sostenute negli anni da strategie di mercato sono una realtà ben evidenziata in tutta Europa. L’Italia è oggi sotto l’effetto dell’onda lunga di abitudini di consumo avviate in realtà nord-europee - commenta Emanuele Scafato, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’ISS che elabora i dati per la Relazione al Parlamento del Ministro alla Salute appena pubblicata - tuttavia, grazie a importante campagne di sensibilizzazione, si è già incominciata a verificare tra i giovani la sostituzione di queste abitudini con alternative culturali più salutari e socializzanti ad esempio legate al fitness o al cibo".

In Italia il fenomeno del binge drinking ha coinvolto all’incirca l’11 % dei consumatori e poco più del 3 % delle consumatrici con oltre 3.700.000 binge drinkers di età superiore a 11 anni e valori massimi registrati nell’adolescenza e tra i 18-24enni, fascia in cui 1 maschio su 5 e 1 femmina su 10 bevono sino all’intossicazione episodica ricorrente. Sono i maschi a superare significativamente le femmine in ogni classe di età, ad eccezione degli adolescenti, dei minori per i quali la forbice si restringe accomunando i pari in termini di rischio; una fascia di popolazione per la quale sarebbe attesa una frequenza pari a zero considerando il divieto, rafforzato dall’ultima normativa di febbraio 2017, che vieta vendita e somministrazione di bevande alcoliche al di sotto 18 anni. Divieto ampiamente disapplicato e che suggerisce una riflessione sull’esigenza di iniziative a supporto del rispetto della legalità.

Nell’ambito della Joint Action europea RARHA (Reducing Alcohol Related Harm) – conclusa a dicembre 2016 – l’Ona è stato designato dal ministero della Salute come partner formale di riferimento per collaborare nel coordinamento della produzione dell’evidenza scientifica e dei principali elementi di orientamento per la definizione e implementazione di Linee guida europee basate su definizioni comuni di “consumo a più basso rischio”, delle indicazioni degli elementi nutrizionali (e non) da porre in etichetta, dei contenuti e delle modalità relative ai possibili messaggi per la tutela della salute e in particolare per i minori, dei “warning message” sul rischio di patologie (come il cancro) causato dall’alcol, e sui contenuti e le modalità di comunicazione e prevenzione basate sull’evidenza scientifica. L’Istituto superiore di sanità ha prodotto e presentato alla Commissione europea e a tutti gli Stati membri un rapporto di buone pratiche per la definizione di linee guida sul consumo a basso rischio a cura delle istituzioni preposte e dei policy makers. Le stime dei consumatori a rischio, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, fanno emergere una vasta platea d’intervento orientato all’identificazione precoce per quasi 8.500.000 individui che sono considerati consumatori rischiosi secondo i limiti stabiliti dalle Linee Guida correnti di recente condivise anche attraverso la Joint Action Europea RARHA. Circa il 23% degli uomini e il 9% delle donne di età superiore a 11 anni potrebbero essere ricondotti ad un consumo moderato anche con l’intervento dei medici che possono suggerire nuovi stili di vita.

"Dei circa 6.000.000 di consumatori rischiosi di bevande alcoliche e dei 2.500.000 di consumatrici a maggior rischio che nel 2015 non si sono attenuti alle indicazioni di salute pubblica riguardo alle quantità da non superare nel consumo di bevande alcoliche, circa 710.000 seguono modalità di consumo che hanno già procurato un danno all’organismo o un’alcoldipendenza - conclude Scafato - Si tratta di pazienti che si trovano in necessità di un trattamento che oggi è fornito a poco più di 72.000 alcolisti nei 499 servizi alcologici del SSN. La sfida è intercettare il rischio prima che possa evolvere in danno e alcoldipendenza e quindi far salire la quota dei pazienti in carico ai servizi che oggi intercettano poco più del 10 % di quanti avrebbero necessità di cure specifiche".

Una risposta di Salute Pubblica richiesta ai policy-makers per i quali è stato realizzato, in collaborazione con l’OMS, un manuale di interventi per la riduzione del danno alcol-correlato, tradotto in italiano dall’ISS e presentato nel corso dell’Alcohol Prevention Day. Un manuale indirizzato principalmente a coloro che operano nei ministeri della Salute o che sono responsabili, a livello regionale o locale, dello sviluppo di strategie e piani d’intervento volti a ridurre il danno alcol-correlato. È la versione italiana, curata dall’Ona, del documento “Handbook for action to reduce alcohol-related harm” pubblicato nel 2009 dall’Oms Europa. Il manuale evidenzia le infrastrutture necessarie per un valido piano di azione sull'alcol, per poi descrivere le 10 aree di azione fondamentali per un intervento efficace. Per ciascuna area, il manuale delinea le strategie specifiche, elenca una serie di questioni da prendere in considerazione, formula le opzioni di intervento, individua le collaborazioni necessarie e fornisce spunti bibliografici per l'individuazione di strumenti e materiali di supporto.

Il rapporto risulta essere così strutturato:

Prefazione
Consumo di bevande alcoliche in Europa
Health for All, il database europeo della WHO
Consumo di alcol e mortalità alcol-attribuibile nella Regione europea della WHO tra il 1990-2014
Consumo di alcol in Europa
Mortalità alcol-attribuibile in Europa
Consumi nella popolazione italiana generale
Consumatori di alcol (di almeno una bevanda alcolica)
Consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici
Comportamenti a rischio
Linee guida sul consumo di alcol a basso rischio della Joint Action RARHA
Indagine conoscitiva sull’implementazione delle linee guida sul consumo di alcol
Opinione di esperti RARHA sul linee guida sul consumo di alcol
Consumatori abituali eccedentari
Consumatori fuori pasto
Consumatori binge drinking
Consumatori a rischio (criterio ISS)
Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni
Italia nord-occidentale
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-orientale
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna
Italia centrale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia meridionale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Italia insulare
Sicilia
Sardegna
Mortalità per decessi totalmente alcol-attribuibili
Mortalità alcol-attribuibile per età e genere
Mortalità alcol-attribuibile per regione di residenza
Consumo di alcol tra i giovani
Consumatori di 11-17 anni
Consumatori di 18-20 anni
Consumatori di 21-25 anni
Consumo di alcol tra gli anziani
Consumatori giovani anziani (65-74 anni)
Consumatori anziani (75-84 anni)
Consumatori grandi anziani (≥ 85anni)
Conclusioni
Bibliografia

Fonte: Istituto Superiore di Sanità

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Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso

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Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso

L'interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza) Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso

Gli interventi eseguiti durante l'esercizio particolare, ad es. l'eliminazione di guasti, i lavori di pulizia e manutenzione, sono spesso causa di infortuni dovuti all'avviamento involontario della macchina o all'improvvisa liberazione di energie a causa di un guasto tecnico o a un errore umano.

L'interruttore per la revisione è uno strumento valido per evitare simili infortuni.

La presente pubblicazione fornisce informazioni sui requisiti imposti agli interruttori per la revisione e spiega come utilizzarli in modo corretto.

Indice
1. Definizione
2. Leggi, direttive e norme
3. Scopo dell'interruttore per la revisione
4. Requisiti di base
5. Modalità di intervento dell'interruttore per la revisione
5.1 Disinserimento diretto
5.2 Disinserimento indiretto
6 Integrazione dell'interruttore per la revisione in un sistema (creazione di unità funzionali)
7 Interruttore generale utilizzato come interruttore per la revisione
8 Istruzione

SUVA 2016

EN 1037 Prevenzione avviamento inatteso

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SUVA 2012
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HazChem@Work project to estimate occupational exposure chemicals

ID 3859 | | Visite: 4156 | Documenti Sicurezza UE

Model to estimate the occupational exposure chemicals

The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

Service contract to create a database and develop a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in the Member States of the European Union and in the EFTA/EEA countries No VT/2013/079

Despite long-existing EU legislation for workers’ protection and sometimes even longer national traditions, aggregated data on workplace risks from chemical exposure only exists at national level in a selected number of Member States. There has not been a collection of such data in a harmonised way at EU-level. Although employers are obliged to report on use of and exposure to carcinogens and mutagens (Directive 2004/37/EC), they only have to do this when asked by authorities; the same with the number of employees exposed to these substances.

There is no specific legal requirement to provide information on the exposed working population. Such information should be readily available for political decision-makers, trade associations, workers and unions.

The implementation of political measures and strategies for targeted workplace risk assessment and risk management requires knowledge on which substances are used at which workplaces (sectors, occupations) and via which technologies. The HazChem@Work project was initiated by DG EMPL to support implementation of EU OSH requirements on chemicals. The overall aim of the HazChem@Work database was to make available valuable information on the exposure of groups of workers to chemical agents in the EU Member States and the EFTA to allow interested stakeholders to access and use this exposure data for risk management measures at enterprise level and for improving occupational health, for example by setting priorities for prevention, regulatory risk management, as well as occupational disease recognition at national and European level, for example for:

- Policymakers developing risk assessment and management programs for workplaces  Employers and safety and health practitioners assessing workplace risks and improving conditions
- The EU Commission and its Directorates that target further policies and worker protection programmes
- Substance manufacturers and importers conducting chemical safety assessments in the context of registrations under REACH etc.

The HazChem@Work addresses the following key questions:

1. Which hazardous substances are being used in EU workplaces?
2. What are the industries / employment sectors involved?
3. What type of companies (e.g. micro enterprises, SMEs and their proportion) are involved?
4. What are the use categories (e.g. sector of use, process categories as used in the REACH registration database)?
5. How many workers are exposed (e.g. per sector / per industry / per country)?
6. What is the type, level and duration of exposure to these workers?
7. What type of risk management measures (RMM) are in use and indication?

The HazChem@Work project started in September 2014 and ended in October 2106.

The consortium consisted of three partners (KOOP, INCDPM, BAuA (until January 2016)) and one subcontractor (Claudia Berg – design & development). The project was supported by a Monitoring Committee (MonCom) comprising members of the tri-partite Working Party on Chemicals -WPC (MS authorities, employer and worker representatives). The essential outcomes of the project are

- Collection of data from national databases and data sources in a harmonised way
- Methodological criteria for a list of substances, including the list itself
- Description of main challenges for the generation of exposure data on a collective level
- A database containing the data in an easily accessible way including instructions, update and maintenance plans and technical documentation
- An analysis of models for estimating exposure levels with recommendations for future use of models in the database.
-  Recommendations for improvement and continuation of the HazChem@Work database

EC November 2016

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 aprile 2017, n. 8597

ID 3857 | | Visite: 3675 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 aprile 2017, n. 8597 - Decesso di un conducente di autobetoniere per shock anafilattico dovuto a puntura di insetto: è un infortunio sul lavoro

1. Nell'agosto del 2006 C. B., lavoratore alle dipendenze della Cantieri Stradali Gallo s.p.a., mentre era alla guida di un'autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. A seguito dell'infortunio, l'Inail con provvedimento del 5/12/2007 comunicò alla società datrice di lavoro l'aumento del tasso di premio applicabile per l'anno 2008, pari al 127 x 1000, mentre per l’anno 2007/tasso applicato era stato dell'81 x 1000.

2. La società si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l'anno 2008, senza che si tenesse conto dell'infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda.

3. Proposto appello dall'istituto assicuratore, con sentenza pubblicata in data 19/11/2010, la Corte d'appello di Torino ha accolto l'impugnazione e ha rigettato la domanda della società. A fondamento della sua decisione ha affermato che l'evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell'imprenditore, non esclude l'occasione di lavoro essendo l'infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall'istituto assicuratore.

4. Contro la sentenza la Cantieri Stradali Gallo S.p.A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo. L'Inail resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Decreto 17 marzo 2017

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Decreto 17 marzo 2017

Approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per l’anno 2017.

Art. 5. Approvazione dell’elenco ufficiale

1. È approvato l’allegato elenco aggiornato degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per l’anno 2017.
L’elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto direttoriale.

2. L’elenco di cui al precedente comma sostituisce interamente l’elenco di cui al decreto direttoriale 31 marzo 2016 che è abrogato.

G.U. n. 77 del 01 aprile 2017 - S.O. n. 19

Entrata in vigore: 01 Aprile 2017

Decreto direttoriale 31 marzo 2016

Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 marzo 2017, n. 7786

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 marzo 2017, n. 7786 - Attività di saldatore e malattia professionale. Accolto il ricorso del lavoratore

Con sentenza depositata il 14.2.2012, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di GA.G. volta a condannare l'INAIL ad attribuirgli la rendita per malattia professionale.

La Corte, per quanto qui interessa, riteneva che in specie non fosse stata provata l'esposizione a rischio, in considerazione della genericità delle allegazioni svolte dall'assistito nel ricorso e della non univocità delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio.

Contro tali statuizioni ricorre GA.G., affidandosi a due motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462

ID 3791 | | Visite: 2898 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462 - Infortunio con la macchina di confezionamento sottovuoto: sarebbe bastato apporre un riparo a chiusura della fessura

1. M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen., perché, in qualità di delegato alla sicurezza e all'igiene del lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 35, comma 1, d. lgs. n. 626 del 1994, cagionava alla dipendente B.A., che stava lavorando alla macchina di confezionamento sottovuoto, trauma da schiacciamento del dorso della mano sinistra, con conseguente inabilità per giorni 52. In Villafranca di Verona il 23 novembre 2007.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'organo accertatore confonde l'apertura di 20 mm, generata dall'integrazione della macchina Cryovac, con l'apertura che deve avere una protezione in relazione alla distanza dell'organo lavoratore. La Corte d'appello, muovendo dal rilievo che l'imputazione concerne la mancata protezione della fessura che si era formata tra i due piani, individua, a differenza del Tribunale, la regola cautelare rilevante non nella norma tecnica UNI/EN ma nel punto 1.3.7 della Direttiva Macchine, il quale impone che gli elementi mobili della macchina debbano essere disposti in modo tale da evitare rischi. Contraddittoriamente, tuttavia, la Corte d'appello ritiene che la situazione di pericolo sia creata non dalla presenza di elementi mobili, come previsto dalla Direttiva Macchine, ma dall'apertura di 2 cm ubicata proprio davanti alla postazione del lavoratore, che, dunque, poteva venire a contatto con l'apertura, non tenendo conto che, senza quell'apertura, il macchinario non avrebbe potuto operare.

2.1. Non sussiste nemmeno la colpa generica consistente nell'aver omesso di predisporre quelle generali misure tecniche idonee ad evitare un evento certamente prevedibile. E' infatti la stessa lavoratrice a riconoscere che le era stato insegnato che i pezzi in uscita potevano essere prelevati solamente quando il ciclo di lavorazione era terminato e il nastro trasportatore era fermo. I giudici del merito non hanno dato conto di aver valutato la ricostruzione del funzionamento della macchina.

2.2. Manca inoltre, ex art. 41, comma 2, cod. pen., il nesso di causalità, atteso l'intervento di una causa da sola sufficiente a determinare l'evento, consistente nel comportamento tenuto dalla lavoratrice, la quale assunse l'iniziativa di prelevare la confezione dal nastro trasportatore allorché il medesimo era ancora in movimento, in contrasto con gli insegnamenti ricevuti e con le direttive del datore di lavoro e così originando un decorso causale autonomo, eccezionale e imprevedibile. Dagli atti emerge, d'altronde, come l'azienda avesse svolto un'adeguata attività di formazione e informazione dei propri lavoratori, per quanto riguarda sia il funzionamento delle macchine che la prevenzione degli infortuni, tanto che la dipendente era pienamente consapevole della condotta da tenere. Erano stati individuati e valutati tutti i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro ed erano state adottate le cautele più adatte ad eliminare gli stessi.

2.3.Sussiste comunque la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che il ricorrente ha pagato la sanzione amministrativa e ha liquidato alla dipendente la somma di euro 1500, a titolo di risarcimento del danno.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13462.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
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Manuale di Alcologia - ASL brescia

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Manuale di Alcologia - ASL brescia

Il manuale di alcologia prodotto da ASL Brescia rappresenta uno strumento di aggiornamento professionale che aiuti a formare una visione comune dell’approccio all’alcool dipendenza tra gli operatori sanitari conducendo ad un impegno efficace nell’affrontare una delle aree di fragilità più complessa.

Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica risultando responsabile in Europa del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% degli anni di vita persi a causa di disabilità (Disability-Adjusted Life Years, DALYs) attribuibili all’alcol.

L’Unione Europea (UE) è la regione con il consumo alcolico più alto al mondo, con 11 litri di alcol puro per adulto consumati ogni anno. Secondo il recente rapporto del progetto europeo Alcohol Measures for Public Health Alliance (AMPHORA), nella UE un decesso su 7 per gli uomini e un decesso su 13 per le donne è attribuibile al consumo di alcol.

A livello italiano, la necessità di un sistema formalizzato di monitoraggio alcol-correlato si è consolidata a partire dall’approvazione della Legge 125/2001 che, valorizzando le attività già avviate dal Decreto Ministeriale rivolto alla rilevazione periodica delle attività dei gruppi di lavoro dedicati alla riabilitazione degli alcoldipendenti, richiamava la necessità di provvedere annualmente alla produzione di una relazione annuale del Ministro della Salute sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla stessa legge per il contrasto al fenomeno dell’alcoldipendenza in Italia.

Fonte: 

ASL Brescia

Articoli Certifico S.r.l.:

Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro

Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo

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