Slide background




Radiazioni ottiche: ICNIRP Guidelines

ID 3483 | | Visite: 9420 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/3483

Radiazioni ottiche: ICNIRP Guidelines

Guide sulle radiazioni ottiche dell'ICNIRP la più autorevole organizzazione internazionale:

1. Protecting Workers from Ultraviolet Radiation [Guideline]
1. On protection of workers against Ultraviolet radiation [Statement]
2. On limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation [Guideline]
3. On limits of exposure to laser radiation of Wavelengths between 180 nm and 1,000 μm [Guideline] 
4. Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo (1 hz - 100 khz) (IT) [Guideline]
5. For limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time‐varying magnetic fields below 1 hz
6. Linee guida sui limiti di esposizione a campi magnetici statici [Guideline]

Fonte PAF: Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

- Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

- Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.
Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali)  sono di origine artificiale, cioè sono generate artificialmente da apparati e non dal Sole.

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella Tabella:
 
Lunghezza d’onda (nm) Tipo Occhio Pelle
100 - 280 UV C 
fotocheratite
foto congiuntivite
Eritema
(scottatura della pelle)
Tumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della pelle
280 - 315 UV B 
315 - 400 UV A  cataratta fotochimica Reazione di foto sensibilità
400 – 780 Visibile lesione fotochimica e termica della retina Bruciatura della pelle
780 - 1400 IR A 
cataratta
bruciatura della retina

 

1400 - 3000 IR B 
cataratta,
bruciatura della cornea
3000 - 106 IR C bruciatura della cornea

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali:

- sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
- rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
e ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc.
La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione radiante, dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che è una caratteristica geneticamente determinata.
Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in:

- effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni;
- effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.
In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto della quale l’effetto non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine (tumori:carcinoma cutaneo) hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità    è tanto maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall’individuo.
Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito. 
L'Art. 216 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le buone prassi”. Oppure dati del  fabbricante.
 
La valutazione dei rischi deve prendere in esame:
  1. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  2. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
  3. qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  4. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  5. qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  6. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  7. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  8. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  9. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  10. una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  11. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
Innanzitutto, ai fini della valutazione del rischio,  occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure ovvero  nelle abituali condzioni di impiego  "innocue" o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti. 

ICNIRP
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni artificiali

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 25, 2025 31

Decreto 23 dicembre 2024

Decreto 23 dicembre 2024 ID 23687 | 25.03.2025 Decreto 23 dicembre 2024 Modifica-integrazione della composizione del tavolo operativo per la lotta al caporalato in agricoltura. (GU n.70 del 25.03.2025) ... Art. 1. Modifiche al decreto 4 luglio 2019 1. A parziale integrazione di quanto stabilito con… Leggi tutto
Mar 25, 2025 75

Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025

Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025 ID 23686 | 25.03.2025 / In allegato Decreto ministeriale n. 36 del 21 marzo 2025 - Nomina in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Articolo 1 1. Il dott. Sergio Iavicoli è nominato, in seno alla Commissione… Leggi tutto
Mar 25, 2025 77

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 ID 23684 | 25.03.2025 / In allegato Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 - Aggiornamento della composizione della Commissione esperti di radioprotezione di cui al DM 09 agosto 2022 ... Articolo unico (Aggiornamento della composizione della… Leggi tutto
Mar 22, 2025 178

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008

Lettera Circolare Prot. n. DCSPT.427 del 31 marzo 2008 ID 23670 | 22.03.2025 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall'Osservatorio. Collegati[box-note]Decreto 9 maggio… Leggi tutto
Mar 22, 2025 235

Circolare MLPS n. 44 del 22 dicembre 2010

Circolare MLPS n. 44 del 22 dicembre 2010 / Requi­siti di sicurezza delle motoagricole ID 23669 | 22.03.2025 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requi­siti di sicurezza delle motoagricole Con precedenti circolari n. 11 del 2005 e n. 3 del 2007 questo Ministero,… Leggi tutto
Mar 20, 2025 326

Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023

Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023 / Libretto individuale di formazione macchina (LIFM) ID 23664 | 20.03.2025 Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023 Oggetto: Libretto individuale di formazione macchina (LIFM) – Chiarimenti. Com’è noto, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del… Leggi tutto
Mar 15, 2025 523

Decreto 27 febbraio 2025

Decreto 27 febbraio 2025 ID 23635 | 15.03.2025 Decreto 27 febbraio 2025 Revisioni al corso «Sopravvivenza e salvataggio». (GU n.62 del 15.03.2025) Entrata in vigore: 16.03.2025 ... Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla… Leggi tutto

Più letti Sicurezza