~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.536
// Documenti scaricati n: 38.472.787
// Documenti disponibili n: 47.536
// Documenti scaricati n: 38.472.787
Gli addebiti oggetto della lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento, decisivi per valutare la legittimità o meno del provvedimento espulsivo, sono stati presi in considerazione da parte della corte d'Appello che ne ha offerto una valutazione di sussistenza e di gravità, cosi come già effettuato dal primo giudice: rifiuto di presiedere al carico dell'automezzo, insulti in direzione del superiore responsabile della filiale, abbandono del posto di lavoro.
La corte ha ritenuto che tali fatti non potevano ritenersi connessi alle condotte mobbizzanti precedentemente poste in essere e riconosciute dalla sentenza di primo grado.
Dunque il dipendente, seppur mobbizzato viene, comunque, licenziato.

ID 4401 | Rev. 1.0 del 17.03.2024 / In allegato documento completo
Le norme di Prodotto EN 14470-1 e 2 dettano le ...

ID 23181 | 23.12.2024 / In allegato
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195, è st...

ID 19995 | 17.07.2023 / In allegato
Tale documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione qu...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024