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Gli addebiti oggetto della lettera di contestazione che ha preceduto il licenziamento, decisivi per valutare la legittimità o meno del provvedimento espulsivo, sono stati presi in considerazione da parte della corte d'Appello che ne ha offerto una valutazione di sussistenza e di gravità, cosi come già effettuato dal primo giudice: rifiuto di presiedere al carico dell'automezzo, insulti in direzione del superiore responsabile della filiale, abbandono del posto di lavoro.
La corte ha ritenuto che tali fatti non potevano ritenersi connessi alle condotte mobbizzanti precedentemente poste in essere e riconosciute dalla sentenza di primo grado.
Dunque il dipendente, seppur mobbizzato viene, comunque, licenziato.

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ID 17899 | 21.10.2022
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