Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338

ID 3925 | | Visite: 3259 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3925

Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338 - Legittimo il licenziamento disciplinare del responsabile della produzione che indica ai lavoratori il modo di eludere le procedure di sicurezza

Con ricorso al Tribunale di Ancona del 4.4.2012 R. T., già dipendente della società O. spa con profilo di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.7.2011 per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti alla macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.9.2013 (nr. 469/2013), accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento.

Con sentenza del 7.3.2014 (nr. 28/2014) la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla società O. spa, rigettava la domanda originaria del T.

La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.

La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria.

La violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa consisteva nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza; ciò con il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.

La condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro; era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. T., articolando sette motivi.

Resiste con controricorso la società O. spa, illustrato con memoria.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338.pdf
Cassazione civile Sez. Lav.
206 kB 9

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 03, 2024 46

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 83

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Modulo di rettifica istanza Patente a crediti
Ott 31, 2024 233

Modulo di rettifica istanza Patente a crediti

Modulo di rettifica istanza Patente a crediti ID 22839 | 31.10.2024 / In allegato Al fine di gestire errori materiali segnalati da parte degli utenti in fase di compilazione dell’istanza della patente a crediti, INL ha predisposto una apposita modulistica, oggetto di continuo aggiornamento in… Leggi tutto

Più letti Sicurezza