Slide background




Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396

ID 3898 | | Visite: 3651 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3898

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396 - Visita dei Carabinieri nel cantiere edile. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si parla di rapporto di lavoro subordinato?

Già prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251...) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche se l'attività è prestata a mero titolo di favore.

La definizione di "lavoratore" fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è definizione più ampia di quelle che l'hanno preceduta, che facevano riferimento, invece, al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).

Sicché, a prescindere dal fatto che un "lavoratore" possa essere titolare o meno di un'impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell'impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell'imprenditore. Per cui stabilire se lo I.E. fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall'imputato; quel che rileva è che egli sia stato impiegato nei lavori d'impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel cantiere ove operava l'impresa stessa.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
215 kB 5

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 02, 2025 349

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 695

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 189

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 265

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Giu 30, 2025 232

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto

Più letti Sicurezza