Slide background




Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 28774 | 02 Luglio 2019

ID 8681 | | Visite: 2067 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 02 luglio 2019, n. 28774

Mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative per la movimentazione dei carichi

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28774 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
Data Udienza: 26/03/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 giugno 2015 il Tribunale di Messina dichiarava S.V., nella qualità di legale responsabile della omonima s.r.l. esercente il commercio di materiali edili, responsabile dei reati ascritti e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dell'INAIL rinviando per la quantificazione al giudice civile.
1.1. Al predetto imputato era ascritto:
capo a) il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. per avere, per colpa generica e per violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 32 d.lgs. n. 626/94, cagionato all'operaio C.S. lesioni personali gravi.
In Gaggi il 31 maggio 2011;
capo b) il reato di cui all'alt. 71 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 perché non adottava le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la scelta degli accessori di sollevamento (c.d. brache) in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio nonché del modo e della configurazione della imbracatura.
In Gaggi il 31 maggio 2011.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, P.N. aveva commissionato al legale rappresentante della s.r.l. S.V. la fornitura di diverso materiale edile il quale provvedeva, in data 31 maggio 2011, ad inviare presso il cantiere un autocarro condotto dal dipendente C.S. con il carico da consegnare. Durante le operazioni di scarico di un blocco di legname per carpenteria avvenuto a mezzo di autogrù telecomandata dal predetto lavoratore, quest'ultimo veniva colpito da un blocco di tavole di legno, della lunghezza di circa quattro metri, che scivolavano dall'imbracatura che era posta solo al centro mentre avrebbero dovuto essere trattenute anche da fasce a doppia mandata, poste ad entrambe le estremità in senso antiorario in modo da far sì che il carico, durante la movimentazione, fosse ben bilanciato. Veniva escluso che la oscillazione delle tavole potesse essere ricondotta ad eventuali urti subiti dal gancio della gru nel corso dell'attività di sollevamento.
2. Con sentenza del 14 febbraio 2018 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del S.V. per il reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in euro 1.00 di multa, confermando nel resto.
3. Avverso la predetta sentenza propone ricorso S.V. deducendo il vizio motivazionale.
Evidenzia che gli accessori di sollevamento erano idonei in funzione del carico, dei punti di presa e del dispositivo di aggancio e che 'le imbracature erano state poste alle estremità, come da regole cautelari, mentre lo sbilanciamento era avvenuto solo dopo che C.S. aveva avuto indicazione dagli operai del cantiere di spostare il carico da un'altra parte rispetto al sito ove lo stava scaricando. Lamenta che è stata omessa la valutazione del comportamento dello C.S. e degli operai della società che stavano eseguendo i lavori nel cantiere i quali avevano deciso inopinatamente di effettuare lo scarico del materiale scavalcando un pilastro e non come originariamente previsto.
Inoltre il controllo da parte del ricorrente, mero venditore del materiale, poteva essere esercitato solo sino al momento della partenza del mezzo e in relazione alla fornitura degli accessori di carico esorbitando, invece, dalla sua sfera di controllo le condotte imprudenti poste in essere dall'operatore o dai terzi sui luoghi della consegna.
4. In data 14 marzo 2019 S.V. ha depositato motivi nuovi contestando la ricostruzione dei fatti operata dal teste G., ispettore del lavoro, atteso che il Comandante della Stazione Carabinieri e i testimoni oculari avevano dato opposte versioni dell'accaduto.
Lamenta altresì l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra accusa e difesa posto che la Corte distrettuale ha incentrato il giudizio di responsabilità sulla omessa vigilanza. Inoltre ribadisce che non è stato adeguatamente considerato che esorbitavano dalla sua sfera di controllo del S.V. le condotte imprudenti poste in essere dall'operatore o dai terzi sul luogo di consegna del materiale.
5. L'INAIL ha depositato memoria difensiva in data 7 marzo 2019 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, è inammissibile sia per genericità che per manifesta infondatezza alla stregua di quanto qui di seguito esposto.
2. Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133). 
In linea generale si osserva che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., quando «attacca» le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
3. Orbene, nel caso in esame i motivi di ricorso sono già proposti con l'atto di appello e riprodotti pedissequamente in questa sede, in assenza di una censura argomentata alle ragioni contenute nella decisione impugnata.
4. Inoltre i predetti motivi poggiano su considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
5. I motivi di ricorso vengono valutati unitariamente in quanto strettamente connessi.
5.1. Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha ritenuto dirimente, ai fini dell'attribuibilità dell'evento lesivo al S.V., in conformità al giudice di primo grado, la circostanza della mancanza della doppia imbracatura alle estremità delle tavole ed in senso antiorario in violazione delle norme cautelari prescritte in caso di movimentazione dei carichi ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 3.1.6. dell'allegato VI del d.lgs. n. 81/2008.
Nel predetto contesto fattuale i giudici di secondo grado hanno valutato, con argomentazioni congrue, del tutto irrilevante la circostanza riferita da alcuni testimoni della presenza di due fasce di imbracature al centro delle tavole risultando comprovata la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza.
5.2. Manifestamente infondata risulta pertanto il dedotto difetto di correlazione tra accusa e difesa.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4. N. 35666 del 19/06/2007 Rv. 237469), in tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. È consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.
5.3. I giudici di merito hanno correttamente addebitato l'infortunio a S.V., datore di lavoro di C.S., in quanto titolare della posizione di garanzia per avere consentito che l'operazione in questione si svolgesse senza l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
5.4. Né può assumere alcuna rilevanza l'asserito comportamento colposo dell'infortunato che, a dire del ricorrente, avrebbe deciso inopinatamente ed improvvidamente di effettuare lo scarico, non così originariamente previsto ma scavalcando un pilastro, atteso che l'eventuale condotta imprudente dell'operaio non può in ogni caso valere ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo il costante dictum della Suprema Corte (Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 - dep. 2015 -Rv. 261946), il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautele, sicché la sua responsabilità può essere esclusa per causa sopravvenuta soló in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute connotandosi come del tutto inopinabile.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 26/03/2019

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 28774 Anno 2019.pdf
 
295 kB 7

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 27944 | 26 Giugno 2019

ID 8664 | | Visite: 2727 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Operaio sepolto vivo durante lo svuotamento del silos. Rischio interferenziale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27944 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 17/04/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16.11.2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e per il resto ha confermato la declaratoria di responsabilità di E.T. e G.R. per il reato di omicidio colposo in danno di P.G.N., aggravato per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sulla base della ricostruzione operata in sede di merito, il fatto può essere sintetizzato come segue. La mattina del 22.10.2007 il P.G.N., autista dipendente della Truciolo S.r.l., raggiungeva insieme al collega C.M. lo stabilimento della ditta Stilsedia, presso il quale doveva svuotare il silos contenente trucioli di legno. Gli operai posizionavano il cassone del camion sotto l'imbocco del silos, che conteneva il materiale di scarto della lavorazione del legno che, attraverso due botole quadrate situate all'estremità inferiore, veniva raccolto direttamente per essere poi trasportato fino allo stabilimento della ditta Truciolo, dove veniva riciclato nella produzione di pallet. P.G.N. era all'interno del cassone quando veniva travolto dalla repentina caduta del materiale, da cui rimaneva schiacciato e completamente sepolto, con conseguente decesso per asfissia meccanica violenta da soffocazione indiretta.
La Corte territoriale, sulla base di quanto processualmente emerso, ha addebitato al G.R., quale committente, ed al E.T., quale datore di lavoro, condotte di cooperazione colposa causative dell'evento, per non avere costoro adempiuto all'onere di informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per non aver promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento fra le rispettive ditte per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell'attività data in appalto e dai rischi interferenziali. Al G.R. in particolare è stato addebitato di non aver messo a disposizione attrezzature sicure e di non aver redatto il d.u.v.r.i. per la valutazione dei rischi interferenziali; al E.T. di non aver fornito ai lavoratori una adeguata e specifica formazione e di non avere messo a disposizione degli stessi adeguati strumenti di lavoro.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati.
3. G.R. lamenta quanto segue.
I) Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Deduce il travisamento delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alla testimonianza resa da C.M., unica persona presente sul luogo al momento dei fatti. Erroneamente la Corte territoriale deriva la piena attendibilità del C.M. dalla svalutazione della deposizione dallo stesso resa in dibattimento, contrastante con quelle rese a s.i.t. nell'immediatezza. L'intera deposizione del teste appare costellata da contraddizioni in ordine alla ricostruzione del sinistro, ed in contrasto con gli altri elementi probatori acquisiti, quali: il mancato rinvenimento del forcone asseritamente utilizzato dal P.G.N. per lo scarico del materiale; l'abbigliamento del C.M. il giorno dell'infortunio, non vestito da lavoro e totalmente pulito, come riferito dal altri testi; la deposizione del teste Gasparetto in ordine alla condotta tenuta dal C.M. subito dopo lo "scarico fatale", secondo cui questi aveva chiesto aiuto, dimostrando di non sapere dove si trovasse il suo collega; elementi indicativi del fatto che la botola del silos potesse essere aperta solo dall'esterno del cassone e che l'unico che potesse averlo fatto fosse il C.M..
Lamenta l'illogicità dell'analisi operata nella sentenza impugnata in punto di nesso di causa, effettuata sulla base della errata ricostruzione della dinamica del sinistro. Ciò a fronte della assoluta idoneità alla normativa di sicurezza del silos in questione, che negli anni era stato adeguato inserendo, per l'apertura delle botole, un sistema di rinvio esterno per il tramite di volani; erano stati, inoltre, posizionati una serie di pianerottoli sul corpo esterno per eventuali ispezioni e/o interventi dall'esterno, proprio al fine di consentire eventuali operazioni di scuotimento della segatura e del truciolo in caso di "impaccatura" del materiale.
Assume la contraddittorietà dei riscontrati profili colposi riguardanti la mancata valutazione dei rischi e di una precisa direttiva sulle modalità esecutive del lavoro, nonostante la sentenza abbia poi riconosciuto che una addetta della ditta (la signora G.R.) si fosse fatta carico di indicare agli operai le modalità di apertura delle botole e che fosse stato considerato il rischio da seppellimento dei lavoratori addetti allo scarico del silos.
Denuncia l'insussistenza di una effettiva interferenza tra i lavoratori della Truciolo S.r.l. e quelli della Stilsedia, stante l'intervenuto accordo secondo cui il prelievo del materiale dal silos avvenisse tra le ore 6.00 e le ore 7.30, prima dell'arrivo dei dipendenti della Stilsedia.
Rileva nella specie la macroscopica imprudenza commessa dai due lavoratori, il P.G.N. per essere salito sopra il cassone ed essersi posizionato sotto la botola durante le fasi di scarico del materiale; il C.M. per aver azionato il volano di apertura della botola con il collega posizionato sopra il camion. Tali condotte configurano un comportamento abnorme idoneo ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro ed il committente.
II) Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 
Deduce la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avuto riguardo alla evidente imprudenza compiuta dal P.G.N., riconosciuta dalla stessa Corte di merito.
4. E.T. lamenta la violazione di legge, in quanto al momento dell'infortunio non era datore di lavoro del P.G.N., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'abnormità della condotta della vittima.

Considerato in diritto

1. Con atto pervenuto il 18.3.2019 il difensore di E.T. ha fatto pervenire il certificato di morte del suo assistito.
Il decesso del E.T., avvenuto in data 11.1.2017, come da certificato in atti, determina l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.
2. Per quanto attiene alle doglianze avanzate dal G.R., si deve osservare che la sentenza impugnata affronta motivatamente tutti i punti attinti dal ricorso con motivazione esauriente, congrua e logica, mentre le censure in molti punti attingono al fatto, dilungandosi il ricorrente sulla tematica relativa alle dichiarazioni rese da C.M. Cesare, unica persona presente sul luogo al momento dei fatti, criticando la vicenda per come ricostruita dai giudici, a suo parere frutto di una erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).
Va, inoltre, rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).
3. Con particolare riferimento alla ricostruzione della vicenda va, peraltro, puntualizzato che, nell'economia del giudizio di responsabilità, il ricorrente attribuisce eccessiva importanza alla testimonianza del C.M..
Infatti, anche ammesso che i fatti non siano andati come ricostruito (peraltro in maniera logica e plausibile) dalla Corte territoriale, ma ipotizzando invece che, al contrario, il C.M. non si trovasse sul cassone del camion accanto al P.G.N. ma avesse aperto la botola tramite il volano esterno, il giudizio di responsabilità nei confronti del G.R. sostanzialmente non muterebbe, visto che il punto dolente della vicenda, per come correttamente giudicato dai giudici di merito, è costituito dal fatto che i lavoratori dovessero svuotare a mano il silos, utilizzando un forcone dal basso per far scendere il materiale "impaccato" nel silos.
In questa prospettiva, al G.R. è stato correttamente addebitato non soltanto il mancato adeguamento del silos, sprovvisto di sistemi di svuotamento automatici, ma anche e soprattutto di aver omesso di coordinarsi con l'azienda appaltatrice e di non aver redatto il d.u.v.r.i., tenuto conto del rischio interferenziale comunque sussistente in relazione alla struttura in questione.
Infatti, la nozione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini dell'individuazione di responsabilità colpose, al riferimento alle sole circostanze che riguardino "contatti rischiosi" tra il personale delle diverse imprese, ma deve necessariamente ricomprendere anche tutte quelle attività preventive poste in essere nella fase antecedente ai contatti rischiosi. Gli obblighi di sicurezza devono, infatti, essere adempiuti anche nella fase prodromica all'esecuzione dei lavori, allorché il dovere di coordinamento obbliga il responsabile ad esigere l'allestimento delle protezioni (Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto). In sostanza, il personale della ditta appaltatrice, ancorché operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro dell'appaltante, deve essere, a cura di quest'ultimo, posto in condizioni di conoscere preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro. Gli obblighi di informazione di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 si estendono, infatti, alla dettagliata e compiuta analisi dei rischi specifici inerenti alle lavorazioni conferite in appalto ossia a tutte quelle situazioni e insidie che, dipendendo proprio dal luogo di lavoro e dalla natura dei materiali esistenti e delle mansioni da svolgere, devono essere poste a conoscenza dell'appaltatore, affinché questi possa regolarsi di conseguenza (Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, Del Papa). Dunque, a norma dell'art. 26, comma 2, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e, qualora ricevano risposta negativa, a sopperire personalmente all'individuazione del rischio, collaborando con il committente (Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini; Sez. 4, n. 5420 del 15/12/2011 - dep. 2012, Intrevado).
Da questo punto di vista la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G.R. non avesse ottemperato all'obbligo di redigere il documento (d.u.v.r.i.) di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 (nel testo in vigore dal 22 agosto 2007) in relazione al rischio connesso all'esecuzione dell'attività appaltata su attrezzatura (il silos) presente nel luogo di lavoro, avendo plausibilmente ritenuto sussistente un rischio da interferenza tra l'attività di scarico del silos e l'attività produttiva della ditta committente.
I giudici di merito hanno evidenziato che fra la ditta committente e l'appaltatore non vi era stato nessun reale coordinamento in relazione alle modalità più sicure da seguire per lo scarico del silos, essendo stato rimesso inadeguatamente all'iniziativa dell'impiegata amministrativa di Stilsedia di indicare le novità apportate al silos e alla diligenza degli operai de "Il Truciolo" di adeguare le modalità di scarico, senza alcuna valutazione dei rischi ed una precisa direttiva sulle modalità esecutive da osservare e sulle cautele da tenere in caso di difficoltà nell'esecuzione dello scarico.
Da quanto sopra la sentenza di merito ha tratto plausibili considerazioni sia in ordine alla sussistenza di profili colposi a carico del G.R., sia in ordine alla configurabilità del nesso causale fra le omissioni addebitate e l'evento, avuto riguardo alla concreta verificazione del rischio che la normativa cautelare violata intendeva neutralizzare, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori di diritto, come tale insindacabile in cassazione.
4. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si deve osservare che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento in equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante speciale oggetto di contestazione, avendo congruamente ritenuto che le stesse avessero pari consistenza.
Si tratta di motivazione in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, afferma che non solo è ammessa la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma stabilisce che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 22929801), evenienza che non sussiste nel caso di specie.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del E.T. per essere il reato estinto per morte del medesimo.
Deve essere, invece, rigettato il ricorso del G.R., cui consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'Imputato E.T. perché estinto il reato per morte del medesimo. Rigetta il ricorso di G.R. che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17 aprile 2019.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 27944 Anno 2019.pdf
 
347 kB 11

VVF: Jova Beach Party - misure di sicurezza

ID 8646 | | Visite: 5822 | Prevenzione Incendi

misure di sicurezza antincendio

Jova Beach Party - misure di sicurezza

Dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0009456.20-06-2019

Oggetto: Jova Beach Party - misure di sicurezza

Si forniscono con la presente indicazioni finalizzate ad uniformare e a supportare i Comandi nella definizione delle misure di sicurezza antincendio per la manifestazione in oggetto, nell'ambito delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico, dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e degli altri eventuali tavoli tecnici attivati in sede locale.

1. Effetti speciali con fiamme di fuoco

[...]

2. Incendi esterni - zone boscate

Alcuni siti tra quelli individuati per le manifestazione sono ubicati in adiacenza a pinete o ad aree boscate. Al fine di prevenire incendi che coinvolgano la vegetazione, potranno essere indicate misure preventive, quali una scrupolosa pulizia del sottobosco nei giorni precedenti l'evento, cosi come una "bagnatura" preventiva dell'area boscata nelle ore immediatamente precedenti e durante la manifestazione. Nei casi di maggiore criticità potrà essere prescritta nell'ambito della CPV un'integrazione del servizio di vigilanza antincendio con personale destinato alla sorveglianza dell'area boscata.

3. Lancio di polveri colorate

E' necessario che l'organizzatore individui preventivamente le zone in cui sarà ammesso il lancio di polveri. In tali zone dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti finalizzati alla prevenzione delle esplosioni, ivi incluse le condizioni di esercizio.

4. Apparecchi di cottura

Sono assolutamente da evitare, all'interno dell'area della manifestazione, apparecchi di cottura alimentati a gas.

5. Materiali combustibili

Per minimizzare il rischio di incendio è necessario ridurre al minimo i materiali combustibili presenti. I prodotti e i materiali devono rispettare ii punto 2.3.2 del DM 19 agosto 1996

...

Fonte: VVF

Relazione annuale INAIL 2018

ID 8641 | | Visite: 3896 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Relazione annuale 2018

Relazione annuale INAIL 2018

Relazione annuale Inail 2018: infortuni in calo, aumentano i casi mortali

INAIL, 26.06.2019

I dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico e i risultati più rilevanti ottenuti dall’Istituto sul fronte della ricerca, della prevenzione e degli investimenti presentati a Roma, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dal presidente Massimo De Felice. Tra le novità principali, il varo delle nuove tariffe dei premi di assicurazione. Positivo il risultato economico-finanziario.

INFORTUNI SUL LAVORO

Nel 2018 l’Inail ha registrato poco più di 645mila denunce di infortunio. La lieve diminuzione rispetto al 2017 (-0,3%) sarebbe più accentuata se non si considerassero, per omogeneità, le “comunicazioni obbligatorie”. Dall’ottobre 2017, infatti, tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, devono comunicare all’Istituto tutti gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 409mila (-4,3% rispetto al 2017), di cui circa il 19% occorsi “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”. Delle 1.218 denunce di infortunio mortale, in crescita del 6,1% rispetto al 2017, i casi accertati “sul lavoro” sono invece 704, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente, di cui 421, pari a circa il 60% del totale, avvenuti “fuori dell’azienda” (35 casi sono ancora in istruttoria).

Come emerge dagli ultimi dati pubblicati nella sezione “Open data” del sito Inail, nei primi cinque mesi del 2019 i casi mortali denunciati sono stati 391, due in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Sostanzialmente stabile il numero delle denunce di infortunio sul lavoro nel complesso, che tra gennaio e maggio sono state 269.431, in crescita dello 0,04% rispetto alle 269.332 presentate all’Istituto nei primi cinque mesi dell’anno scorso.

MALATTIE PROFESSIONALI

Le malattie denunciate nel 2018 sono state circa 59.500, il 2,6% in più rispetto all’anno precedente. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37%, mentre il 3% è ancora “in istruttoria”.

Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 43mila, di cui quasi il 40% per causa professionale riconosciuta. I lavoratori con malattia asbesto-correlata sono stati poco meno di 1.400, mentre quelli deceduti nel 2018 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.177 (-16,4% rispetto al 2017), di cui 257 per silicosi/asbestosi (il 74% con età al decesso maggiore di 79 anni).

Le rilevazioni più recenti mostrano un lieve aumento delle denunce anche nei primi cinque mesi del 2019. Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail tra gennaio e maggio, infatti, sono state 27.385, 372 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1,4%).

POSIZIONI ASSICURATIVE E RENDITE

Nel 2018 l’Inail ha censito circa tre milioni e 739mila posizioni assicurative territoriali, con una riduzione minima (-0,23%) rispetto al 2017. Al 31 dicembre erano in essere circa 709mila rendite per inabilità permanente e ai superstiti, in calo del 2,40% rispetto all’anno precedente. Le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 14.600.

Le prestazioni aggiuntive alla rendita a carico del Fondo vittime dell’amianto sono ammontate a circa 44 milioni di euro, mentre la prestazione “una tantum” a favore dei malati di mesotelioma è stata di circa 1,5 milioni di euro.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Per fronteggiare le conseguenze di infortuni e malattie, nel 2018 sono state fornite più di 7,6 milioni di prestazioni sanitarie. Le prestazioni per “prime cure” presso i 123 ambulatori dell’Inail sono state circa 690mila, mentre negli 11 centri di fisiochinesiterapia, attivi in cinque regioni, sono state effettuate 125mila prestazioni su circa 3.400 assistiti e oltre 9.500 visite fisiatriche.

Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua filiale di Roma hanno registrato l’afflusso di circa 13.300 assistiti, ai quali sono state erogate circa 24.700 prestazioni di assistenza, alle quali si aggiungono oltre 27.200 trattamenti riabilitativi in favore di 623 assistiti. Nel giugno 2018 il Centro ha ottenuto la nuova “certificazione di qualità”, a conferma dell’eccellenza dei servizi erogati.

In attuazione dell’accordo quadro del 2012, è proseguita l’azione di coinvolgimento delle Regioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative integrative, rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale in favore dei disabili da lavoro. Nel 2018 sono state erogate 403.654 prestazioni integrative riabilitative a circa 16mila assistiti. Con l’apertura di nuovi “centri” e “presidi” a Macerata, Cagliari, Genova, Torino, Palermo e Lamezia Terme, è stata inoltre potenziata la rete di assistenza per garantire i vantaggi della “prossimità”.

La legge di bilancio 2019 ha portato il potenziamento delle prestazioni economiche verso gli assicurati dell’Inail (50 milioni di euro nel 2019, 105 nel 2020, 118 nel 2021) per le rendite a superstiti, per l’assegno una tantum ai familiari di vittime di infortuni sul lavoro, per l’indennizzo del danno biologico e per la riforma in melius dell’istituto della “vivenza a carico”. Sono state inoltre rafforzate le tutele e ampliato l’insieme dei beneficiari dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.

Le modifiche al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, adottate con la determina presidenziale n. 527 dello scorso 19 dicembre, hanno introdotto importanti novità con l’obiettivo di facilitare e incentivare l’accesso alle misure di sostegno garantite dall’Inail. Le novità principali riguardano la semplificazione degli adempimenti e una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Istituto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adattamento delle postazioni e la formazione. Con l’ultima legge di bilancio sono stati previsti, tra l’altro, anche il rimborso del 60% della retribuzione dei lavoratori destinatari di progetti personalizzati e il concorso dell’Inail al funzionamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

Nel 2018 si è concluso il progetto di revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che ha richiesto un lungo lavoro per la ridefinizione dei cosiddetti “nomenclatori tariffari”, in modo da tenere conto dei nuovi processi di lavoro e di produzione che incidono su forme e intensità dell’esposizione al rischio, per il ricalcolo dei tassi di premio e per le verifiche di sostenibilità economica.

I nuovi tassi, entrati in vigore con l’ultima legge di bilancio, segnano per il 2019 una diminuzione stimata di 502 milioni di euro dell’onere a carico delle imprese, circa il 6% in meno rispetto all’importo previsto con la tariffa precedente, già ridotta dalla legge di stabilità 2014. Le stime del minor onere per i due anni successivi si attestano sostanzialmente allo stesso livello, con un andamento lievemente crescente. Nel 2018, in attesa della revisione delle tariffe, è stata applicata la riduzione del 15,81% dei premi e contributi dovuti dalle imprese.

Continua l’impegno delle imprese nell’attività di mitigazione dei rischi negli ambienti di lavoro: nel 2018 sono state presentate circa 29mila istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione (nel 2017 erano state 27mila). Circa 300mila ditte hanno beneficiato della riduzione del 7,09% dell’importo del premio per le imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2016-2017, a cui sono stati destinati 27 milioni di euro. Altre riduzioni del premio hanno riguardato, anche nel 2018, il settore edile, la pesca e la navigazione.

In settembre si è conclusa la fase di assegnazione degli incentivi a fondo perduto messi a disposizione con il bando Isi 2017. Lo scorso 14 giugno, nel “click day” del bando Isi 2018, con cui l’Inail ha stanziato circa 370 milioni di euro per sostenere le aziende che investono in prevenzione, sono stati presentati più di 16.600 progetti. A partire dal 2010, attraverso le nove edizioni dell’iniziativa, l’Istituto ha messo complessivamente a disposizione delle imprese più di due miliardi di euro per contribuire al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

All’inizio dell’anno scorso l’Inail ha sottoscritto la convenzione con Ministero del Lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro e Inps per lo scambio di informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza, primo passo verso un controllo integrato. Per ora, comunque, l’Istituto mantiene il suo “corpo” ispettivo, nel “ruolo a esaurimento”, e nel 2018 ha continuato a svolgere un’azione di controllo di tipo amministrativo, per la verifica dell’appropriatezza del rischio assicurato e il contrasto all’evasione.

Nel dettaglio, sono state controllate 15.828 aziende, l’89,35% delle quali sono risultate irregolari. I lavoratori regolarizzati in seguito ai controlli sono stati 41.674, di cui 3.336 “in nero”. Sono state inoltre accertate retribuzioni imponibili evase per circa 3,5 miliardi di euro e sono stati richiesti premi per circa 76 milioni. Oltre all’attività di contrasto all’evasione, sono stati effettuati circa tremila accertamenti relativi a infortuni gravi, mortali, “in itinere” e per malattie professionali.

I risultati confermano la qualità della procedura informatica di “business intelligence” che ha sostenuto l’attività ispettiva e il grande lavoro – sempre più impegnativo, per la progressiva riduzione della forza disponibile – svolto dai 284 ispettori Inail (erano 299 nel 2017, 350 nel 2014).

RICERCA E FORMAZIONE

Dopo la conclusione del piano delle attività di ricerca 2016-2018, nel dicembre scorso è stato approvato il nuovo piano per il triennio 2019-2021, che nella sua componente “istituzionale” garantisce il ruolo dell’Inail come organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale muovendosi sulla frontiera dell’innovazione tecnica e tecnologica: per l’individuazione dei rischi emergenti, per la costruzione di strumenti e processi che possano fronteggiarli, per il ricorso alle nuove tecnologie nella prevenzione dei rischi e per avanzare proposte normative. Ne deriva anche il sostegno all’attività di certificazione e verifica di macchinari e processi di lavoro.

Nella componente “scientifica” del nuovo piano triennale le azioni della ricerca Inail sono strutturate in nove programmi, ciascuno articolato in obiettivi – 45 in tutto – da raggiungere anche con il coinvolgimento di università e centri di ricerca nazionali e internazionali. Tra i temi affrontati, la gestione integrata del rischio attraverso metodologie innovative, come la “ambient intelligence” e la sensoristica, i mutamenti sociali e demografici, con particolare attenzione alla disabilità e all’invecchiamento attivo, i sistemi innovativi di gestione della salute e sicurezza per rischi connessi all’evoluzione dei processi produttivi, e l’innovazione dei processi connessi alla digitalizzazione, alla robotizzazione, alle nanotecnologie e alle biotecnologie.

L’Inail avrà un ruolo anche in tre “competence center” costituiti a seguito del bando del Ministero dello Sviluppo economico del gennaio 2018, in attuazione del piano nazionale Industria 4.0, che hanno come capofila la Scuola Sant’Anna di Pisa, Sapienza Università di Roma e il Politecnico di Milano. L’obiettivo è di fornire alle imprese un sostegno concreto per il trasferimento tecnologico e l’innovazione negli ambiti della robotica, della sicurezza informatica e del settore manifatturiero.

Nel frattempo è proseguita la collaborazione molto proficua del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e del Centro di riabilitazione motoria di Volterra con l’Istituto italiano di tecnologia (IIT), con la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, con l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche e con l’Università Campus Bio-medico di Roma, per lo sviluppo di esoscheletri e protesi ad alta tecnologia e lo studio di tecnologie e metodiche innovative per la riabilitazione neuro-motoria. L’avvio a Vigorso di Budrio, lo scorso luglio, del progetto “Handbike Kneeler” conferma l’impegno dell’Inail per fornire un contributo tecnico alle strumentazioni per lo sport paralimpico.

Nel 2018 si è conclusa la prima edizione del master biennale interfacoltà di secondo livello sulla “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”, promosso e gestito da Sapienza Università di Roma e Inail per dare un profilo nuovo e al passo coi tempi alla figura professionale del “risk manager del lavoro”. Nel bando di concorso per l’edizione 2019-2020, in corso di predisposizione, il piano didattico è sostanzialmente confermato, mentre l’importante contributo, economico e di competenza, fornito dagli enti partner – Aeroporti di Roma, Confindustria, Enel, Eni, Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Fondazione Rubes Triva, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Terna – è destinato a essere ulteriormente rafforzato grazie al coinvolgimento di Aci, Fondazione Caracciolo, Banca d’Italia, Fondazione IBM e Uni, ente nazionale italiano di unificazione.

INVESTIMENTI MOBILIARI E IMMOBILIARI

L’attività di investimento dell’Inail è proseguita anche nel 2018 con l’obiettivo di garantire il principio di solvibilità nella “copertura” delle riserve, ottimizzare la gestione degli immobili e rispondere all’impegno dell’utilità sociale.

Nel dettaglio, sono stati investiti circa 73 milioni di euro in titoli di Stato, a tasso fisso e a tasso variabile legati all’inflazione italiana ed europea. Il portafoglio titoli detenuto dall’Inail al 31 dicembre scorso ammonta a un miliardo di euro, in valore di carico. Per gli “investimenti indiretti” si è ottemperato al “piano dei richiami”, conferendo 78,6 milioni di euro nel fondo “Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3-core” gestito da InvImit Sgr Spa.

Sono state cedute 100 unità immobiliari – 53 residenziali, 40 commerciali e sette terreni – per un incasso complessivo di circa 15 milioni di euro. In ottobre, nell’ambito del piano di interventi di razionalizzazione degli immobili a uso istituzionale finalizzato ad abbattere i costi delle locazioni passive, è stato acquistato l’immobile per la sede della Direzione regionale Abruzzo.

In merito alle iniziative urgenti nell’edilizia sanitaria, su proposta del Ministro della Salute sono stati individuati gli interventi valutabili dall’Inail nell’ambito dei piani triennali di investimento, per i quali sono stati stanziati circa due miliardi e 600 milioni di euro.

È stato pubblicato il bando europeo per il primo dei cosiddetti investimenti “a sviluppo”, ovvero iniziative che prevedono la realizzazione dell’opera da concedere poi in locazione agli enti locali, per la costruzione a Vaprio d’Adda di una scuola secondaria da realizzare sull’area che l’Inail ha acquistato dal Comune lo scorso novembre.

Per fare fronte alla discrepanza tra gli importi stanziati e gli importi effettivamente impiegati nelle realizzazioni delle iniziative immobiliari di elevata utilità sociale, a causa dell’impianto normativo che spesso rallenta l’iter progettuale, l’Istituto ha dato impulso alla realizzazione delle “scuole innovative” e dei “poli per l’infanzia” facendosi carico, con uno stanziamento complessivo di 13,5 milioni di euro, delle spese di progettazione, che saranno recuperate sul costo di acquisizione delle aree su cui edificare.

RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI

I dati del preconsuntivo 2018 mostrano che si sono avute entrate di competenza per 10 miliardi e 571 milioni di euro, pari a circa 250 milioni in più rispetto al 2017. Le uscite di competenza si sono attestate a otto miliardi e 777 milioni, con prestazioni istituzionali in aumento di circa il 2%. Sono positivi il risultato finanziario e il risultato economico. Si hanno riserve tecniche di circa 33 miliardi e 435 milioni. Le riserve sono “coperte” per circa l’87% da liquidità, quasi totalmente versata nella Tesoreria dello Stato, senza remunerazione.

Fonte: INAIL

Collegati:

Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

ID 8251 | | Visite: 25074 | News Prevenzioni Incendi

Prove evacuazione emergenza scuole

Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

Allegati Documento Quadro normativo e Linee guida sulle Prove evacuazione emergenza scuole.

Vedi anche: Prevenzione Incendi scuole: la normativa

Con la nota VVF 5264/2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole deve essere almeno 4/anno scolastico.

Le norme:

1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).

2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).

 D.M. 26 Agosto 1992
...
12. Norme di esercizio
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
...

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 
DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
...
d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
...

Prevenzione Incendi scuole | Quadro normativo

Collegati

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 26882 | 18 Giugno 2019

ID 8605 | | Visite: 2430 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Infortunio di un operaio durante un intervento sul macchinario bloccato

Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26882 Anno 2019

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 08/02/2019

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Firenze del 23 dicembre 2016, ha condannato G.A., I.A. e I.AL. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (in Barberino Val D'Elsa il 17 novembre 2010).
B.M., dipendente della Icet Industrie s.p.a., della quale gli imputati erano consiglieri di amministrazione, subiva l'amputazione di quattro dita della mano destra a seguito di un intervento effettuato su di un macchinario Finn Power piegatrice di lamiere, in funzione presso la sede di Barberino Val D'Elsa.
Il macchinario funzionava in modo automatico. Per impedire eventuali trattenimenti o trascinamenti accidentali dei lavoratori negli organi in movimento, l'area era interdetta all'accesso con un recinto: se la porta era aperta, il macchinario si bloccava.
Il giorno dell'accaduto, B.M., addetto alla lavorazione della piegatrice da dieci anni, unitamente a R.A., entrava nel recinto di protezione, perché la macchina si era bloccata. Non riuscendo ad individuare la causa del blocco, decidevano di uscire dal recinto e di riattivare la macchina in modalità passo - passo occorrente verificare il punto critico; per comprendere il tipo di guasto, decidevano di uscire dal recinto a macchina in funzione, attraversando la griglia dalla quale fuoriscivano le lamiere piegate; in tal modo, il dispositivo di sicurezza costituito dal blocco della porta era bypassato: mentre B.M. esaminava la macchina, R.A. usciva dal recinto, passando dalla porta, e ciò determinava la riattivazione della macchina, col conseguente movimento dell'unità portautensili che amputava le dita dell'operaio. Si trattava di modalità di intervento improprie, perché si doveva entrare nel recinto soltanto passando dalla porta e perché gli interventi di manutenzione erano riservati alla ditta di assistenza Finn Power, con modalità di richiesta telefonica urgente.
1.1. Secondo il Tribunale, la responsabilità dell'infortunio era ascrivibile al solo preposto R.A. (giudicato separatamente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), il quale non aveva avvertito l'assistenza tecnica in occasione del sinistro, mentre i vertici della società non avevano conoscenza di prassi difformi, risultando dimostrati interventi di manutenzione da parte della ditta di assistenza. Le modalità di prevenzione del rischio erano contenute nel manuale delle istruzioni del macchinario ed erano note agli operai, ai quali era imputabile una condotta gravemente negligente.
1.2. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, attribuendo la responsabilità a carico dei tre imputati, datori di lavoro dell'autore materiale delle lesioni e membri del Consiglio di Amministrazione. 
La Corte territoriale ha osservato che la Icet era una società articolata e con numerosi dipendenti, ma priva di deleghe specifiche in ordine alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come dichiarato dal teste N. della ASL, dalla visura della CCIAA nonché esplicitamente e specificamente dal documento modello di gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 prodotto dalla difesa. In assenza di esplicite deleghe di funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione dovevano rispondere quali datori di lavoro. La richiesta di intervento dell'ASL, peraltro, perveniva dopo ben quattro mesi, circostanza indicativa dell'Intento di non accelerare i dovuti controlli.
B.M., sebbene dipendente da circa dieci anni, preposto a quel macchinario in via esclusiva, non aveva mai svolto corsi di formazione specifica, salvo quella ordinaria. B.M. e R.A. dichiaravano che, come prassi, in caso di guasti, sentivano telefonicamente l'assistenza della Finn - Power e ne richiedevano l'intervento solo se non erano in grado di rimediare da soli. Il fermo di tale macchina, infatti, comportava il fermo di tutta la produzione.
La Corte di merito ha configurato un'ipotesi di negligente disattenzione del Consiglio di Amministrazione della Icet verso gli specifici problemi di sicurezza del macchinario in questione e che tale prassi era incoraggiata, in quanto i dipendenti erano tenuti ad "arrangiarsi”' in situazioni del genere di quella verificatasi (in particolare, R.A. riferiva che avevano fretta). Anche dalla medesima documentazione prodotta dalla Icet emergeva la mancanza di richieste di interventi di riparazione alla Finn - Power.
2. I tre imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1 Violazione degli artt. 590, 42 e 43 cod. pen., per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, non essendo rimproverabile nessuna condotta giuridica all'imputato.
Si deduce che la responsabilità era stata attribuita sulla base di un criterio meramente formale, in assenza di una condotta rimproverabile sotto il profilo soggettivo.
La macchina in questione aveva smesso di funzionare e il lavoratore, eludendo i sistemi di sicurezza, era penetrato all'interno del recinto di protezione, passando attraverso la griglia dalla quale fuoriuscivano le lamiere, eludendo il dispositivo di sicurezza, che bloccava automaticamente il funzionamento. Quale preposto a quella macchina era stato designato R.A., tecnico di lavorazione della lamiera, responsabile della macchina, del ciclo produttivo e della sua manutenzione.
Inoltre, era stato designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione G.A., figlio del ricorrente, mai indagato per i fatti in questione. La macchina era dotata di dispositivi autobloccanti di sicurezza ed era confinata, al fine di evitare contatti con l'operatore, che non aveva la necessità di toccare la macchina.
I vertici aziendali non erano a conoscenza dell'adozione di prassi improprie. F. illustrava le prassi anomale solo a G.A. , che a sua volta riferiva di non aver informato la dirigenza delle problematiche emerse sulla valutazione dei rischi.
2.2. Violazione degli artt. 590, 41 e 42 cod. pen., in quanto il comportamento abnorme del lavoratore escludeva ogni rapporto di causalità tra la presunta carenza organizzativa e l'infortunio.
Si rileva che B.M., addetto da dieci anni alla macchina piegatrice, non doveva eseguire la manutenzione della medesima; sapeva - come R.A. - di non poter effettuare la manovra anomala che causava l'incidente. Ammetteva di aver eluso i dispositivi di sicurezza unitamente a R.A..
2.3. Vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 5 CEDU, 192, 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..
Il Tribunale aveva assolto l'imputato, affermando che non era emerso con certezza se di tale prassi fosse a conoscenza G.A.. La Corte di appello, senza riascoltare G.A., F.S., B.M. e R.A., perveniva ad una diversa rivisitazione delle prove dichiarative assunte in primo grado.
2.4. Vizio di motivazione per violazione della regola del "ragionevole dubbio" e sul travisamento della prova circa la conoscenza da parte dell'imputato di uno specifico rischio per la sicurezza connesso alla manutenzione della macchina.
Si sostiene che le dichiarazioni del teste R.A. erano state del tutto travisate, perché dalle medesime assolutamente non emergeva una scelta aziendale di incoraggiare le prassi di riparazione della macchina senza chiamare l'assistenza. La ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello era diametralmente opposta e, trattandosi di riforma totale della sentenza di primo grado, sussisteva un obbligo di motivazione rafforzata.
3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (17/11/2010) e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..
4. Quanto alla valutazione dei motivi posti a base del ricorso, ai fini del controllo di una valida instaurazione del rapporto processuale, deve rilevarsi che alcuni di essi non possono ritenersi manifestamente infondati, soprattutto con riferimento alle censure riguardanti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex artt. 6 CEDU e 603 cod. proc. pen. e la inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata.
La Corte territoriale, infatti, ha ribaltato la decisione assolutoria del Tribunale, senza espletare attività istruttoria in violazione del consolidato principio, secondo il quale il ribaltamento della prima sentenza assolutoria obbliga il giudice di appello alla rinnovazione istruttoria in relazione al compendio dichiarativo ritenuto decisivo ai fini della affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267490).
Non era consentita alla Corte di merito una ulteriore e nuova valutazione della rilevanza della prova orale ai fini della rinnovazione, rispetto al compendio probatorio del quale, peraltro, la stessa Corte di merito ha rilevato la decisività ai fini del giudizio, dovendosi ricomprendere nella rinnovazione istruttoria di alcune prove orali già escusse in primo grado, con riferimento alle audizioni di B.M. e R.A.. Il ribaltamento della pronunzia di assoluzione, infatti, si basava sulle loro dichiarazioni sulle illegittime prassi tollerate dall'azienda in caso di guasti al macchinario.
La sentenza va dunque annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma l'8 febbraio 2019.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 26882 Anno 2019.pdf
 
232 kB 9

Direttiva (UE) 2019/983

ID 8599 | | Visite: 9544 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva UE 2019983

Direttiva (UE) 2019/983

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 164/23 del 20 giugno 2019

Entrata in vigore: 10.07.2019 

Direttiva recepita con il Decreto 11 Febbraio 2021

Decreto 11 Febbraio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

...

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:
«Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.»;
2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Al punto A dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte le righe seguenti:

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Nota

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3(5)

Ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3(5)

Ppm (6)

f/ml (7)

Cadmio e suoi composti inorganici

0,001 (11)

 

Valore limite 0,004 mg/m3  (12) fino all'11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

0,0002 (11)

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13)

Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026.

Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

0,01 (11)

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

sensibilizzazione cutanea (14)

Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024.

4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

Cute (10)

 

(11)  Frazione inalabile.

(12)  Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

(13)  La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(14)  La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

 ______

Collegati:

DM 25 gennaio 2019: Sicurezza edifici di civile abitazione

ID 8560 | | Visite: 9640 | Prevenzione Incendi

DM 25 gennaio 2019

DM 25 gennaio 2019: Sicurezza edifici di civile abitazione

Amministrazione Provincia di Bolzano, 2019

L’Amministrazione provinciale di Bolzano ha messo a disposizione sul proprio sito materiale informativo sulla gestione della sicurezza ai fini della prevenzione incendio per gli edifici di civile abitazione di cui al DM. 25.01.2019, che entrerà in vigore a partire dal 6 maggio 2020 precisamente:

Fogli informativi da adattare alle diverse situazioni, presentare in assemblea ai condomini ed esporre in bacheca:

- Informazioni utili per i Vigili del Fuoco;

- Istruzioni antincendio;

- La Chiamata di emergenza.

Registro dei controlli periodici e la linea guida per il piano di emergenza:

- Linee guida per l'elaborazione del piano di emergenza per gli edifici di tipo civile aperti al pubblico ed edifici scolastici (D.M. 10 marzo 1998);

- Registro dei controlli - edifici provinciali e Spiegazioni registro dei controlli - edifici provinciali;

- Registro dei controlli - Scuole dell’infanzia e Spiegazioni esecuzione dei controlli - scuole dell'infanzia;

- Registro dei controlli - scuole superiori e statali e Spiegazioni per l’esecuzione dei controlli - scuole superiori e statali.

Gli amministratori vengono informati dall’ANACI con apposita lettera dell’Ufficio prevenzione Incendi.

...

Fonte: Amministrazione Provincia di Bolzano

Collegati:

Legge 1 ottobre 2012 n. 177

ID 8557 | | Visite: 3141 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge 1 ottobre 2012 n. 177

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

(GU n.244 del 18-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 2/11/2012
_______

Modifiche:

30/12/2015
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) - Consolidato 2024

Collegati

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

ID 8554 | | Visite: 3807 | News Sicurezza

Procedura d'Infrazione n. 2010/4227

In data 30 marzo 2010 è stata dichiara ricevibile la petizione 1919/2009 presentata dal Sig. Marco Bazzoni (RLS) e la Commissione europea è stata invitata a fornire informazioni in merito.

La Petizione 1909-09 è in merito al mancato recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva quadro 89/391/CEE e in misura minore della direttiva 2002/14/CE, la Commissione europea ha inviato il 30 settembre 2011 alla Repubblica Italiana la lettera di messa in mora C(2011)6692, del 29 settembre 2011, per la procedura d'infrazione n. 2010/4227.

Il 30 settembre 2011 è stata inviata all'Italia una lettera di costituzione di messa in mora, contenente i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;
2. violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
3. proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
4. posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
5. posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro per le persone appartenenti a cooperative sociali e a organizzazioni di volontariato della protezione civile;
6. proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 199

Il 21 novembre 2012 la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alle autorità italiane. Nonostante lo Stato italiano avesse inviato l'8 dicembre 2011 le sue spiegazioni, la Commissione europea ha confermato la lettera di costituzione in mora per i seguenti punti:

1. deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
2. proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).

Lo Stato italiano aveva tempo fino al 21 gennaio 2013 per adeguarsi alle disposizioni europee.

Chiusura Procedura d'infrazione n. 2010/4227

La Procedura è stata chiusa inserendo l'Art. 13 nella Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2013-bis), che ha modificato il D.Lgs. 81/08 con le integrazioni all'Art. 28 con il comma 3-bis e all'Art. 29 con il comma 3.

Legge 30 ottobre 2014, n. 161
...

Art. 13 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

D.Lgs. 81/2008 / Art. 28 Aggiornato 07.2021

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)

(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".

(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio 

______

Interpelli (0)

Interpello n. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Interpello n. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Interpello n. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”
Interpello n.12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie
Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, ai POS
Interpello n. 6/2016 del 12/05/2016 - Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.
Interpello n. 9/2016 del 12/05/2016 - Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati
Interpello n. 11/2016 del 25/10/2016 - La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
Interpello n. 6/2018 del 18/07/2018 - Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo
Interpello n. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

...

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
...
segue in allegato

Rimozione in sicurezza tubazioni idriche interrate in cemento amianto

ID 8551 | | Visite: 5387 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Rimozione tubazioni amianto

Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto

INAIL, Giugno 2019

Le istruzioni operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza, omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita.

Sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria e aziende del settore.

________

Premessa
Elenco degli acronimi
Gruppo di lavoro amianto Inail Dit
Introduzione
Contesto di riferimento
1. Quadro normativo
2. Rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto: attività programmabili
2.1. Istruzioni tecnico-operative
2.2. Procedure di sicurezza, dispositivi di protezione e controlli
3. Rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto: attività in pronto intervento
3.1. Istruzioni tecnico-operative
3.2. Procedure di sicurezza, dispositivi di protezione e controlli
4. Conclusioni
Allegato 1 - Impiego della tecnica del “Pipe-Bursting” su tubazioni in cemento amianto con generazione di rifiuti pericolosi
Allegato 2 - Parere tecnico in merito al campionamento di suoli con possibile presenza di amianto ed altre fibre asbestiformi
Allegato 3 - Gestione dei Rca prodotti nel corso di interventi di urgenza per la riparazione di tubazioni in cemento-amianto
Frequently asked questions (Faq)
Ringraziamenti
Bibliografia
Riferimenti normativi

Fonte: INAIL

Collegati:

Disastro all’Umbria Olii del 25 novembre 2006

ID 8547 | | Visite: 2554 | News Sicurezza

Disastro Umbria Olii 25 novembre 2006

Disastro all’Umbria Olii del 25 novembre 2006

Quattro morti e un ferito è il pesante bilancio di un'esplosione avvenuta intorno alle 13 di sabato 25 novembre 2006 nello stabilimento Umbria Olii, in provincia di Perugia. La fabbrica sorge a Campello sul Clitumno, ai margini della vecchia statale tra Foligno e Spoleto. A scopo precauzionale la prefettura didspose l'evacuazione delle 500 persone che abitavano nei dintorni. Sull'oleificio sprigionò una densa colonna di fumo grigio visibile a chilometri di distanza e alimentata alla base da fiamme intense.

Al momento dello scoppio erano in corso lavori di manutenzione condotti da una ditta esterna al silos 95.

L'8 marzo 2019 è entrato nel carcere di Maiano di Spoleto (Perugia) Giorgio Del Papa, allora titolare dell’Umbria Olii, per scontare una condanna per omicidio colposo plurimo a quattro anni, nove mesi e 15 giorni di reclusione, così come rideterminata il 21 settembre 2017 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, a cui la Cassazione aveva rinviato con sentenza del 3 giugno 2015 (confermando anche un ‘terzo’ di colpa alla ditta Manili che stava lavorando nella raffineria).

La prima sentenza nei confronti di Giorgio del Papa era stata emessa dal Tribunale di Spoleto il 13 dicembre 2011, con una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione (il PM ne aveva chiesti 12).

Motivazioni attese

Artigiani e i piccoli commercianti : Obblighi di sicurezza

ID 8536 | | Visite: 6379 | Documenti Riservati Sicurezza

Artigiani e i piccoli commercianti Obblighi di sicurezza

Artigiani e i piccoli commercianti : Obblighi di sicurezza

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. (1)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
________
(1) La Legge 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " [...] Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente."

Disastro della motonave Elisabetta Montanari 1987

ID 8530 | | Visite: 5478 | News Sicurezza

Disastro della motonave Elisabetta Montanari 1987

Disastro della motonave Elisabetta Montanari 1987

L'incidente sul lavoro più grave della storia italiana del dopoguerra italiano con 13 vittime. 

Il 13 marzo 1987 a Ravenna avvenne il disastro della motonave Elisabetta Montanari, un incidente sul lavoro durante le operazioni di manutenzione straordinaria della omonima nave gassiera: L'evento fu scatenato da un incendio nella stiva n. 2 dell'imbarcazione: le esalazioni sprigionate della combustione causarono la morte per asfissia di 13 operai impegnati nel cantiere di manutenzione.

L’INCIDENTE
Il 13 marzo 1987 nel cantiere Mecnavi, di proprietà dei fratelli Arienti, al porto di Ravenna tredici operai morirono soffocati dai gas tossici sprigionati durante un incendio nella stiva della nave gasiera Elisabetta Montanari. Un incidente che tocca particolarmente la città  che si considera «un territorio con una cultura  del lavoro alta» spiega Elsa Signorino, assessore alla Cultura.
In contemporanea sulla nave stanno lavorando due squadre che non sanno l’una dell’altra: nella stiva si usa la fiamma ossidrica per tagliare delle lamiere, mentre nei doppifondi i picchettini, gli operai addetti a questo tipo di pulizie, stanno lavorando nei cunicoli, stesi sulla schiena o sul ventre, in uno spazio che non va oltre gli 80-90 cm di altezza. Le scintille della fiamma ossidrica incendiano dell’olio combustibile che scatena gas tossici che asfissiarono gli operai, senza via di scampo. L’allarme scattò verso le 9, l’ultima salma fu estratta poco dopo le 14.
Mancava completamente un piano di sicurezza dell’intera nave: gli impianti elettrici, i ponteggi, le opere provvisionali, i parapetti, l’illuminazione e la segnaletica non erano a norma di legge.
Secondo la perizia depositata nel dicembre del 1988: «per nessuno degli operai rimasti intrappolati nella stiva dopo lo sviluppo dell’incendio vi era alcuna possibilità di fuga perché non erano state previste vie alternative d’uscita».

IL PROCESSO
Il processo cominciò tre anni dopo la strage: in primo grado i fratelli Enzo e Fabio Arienti, proprietari della Mecnavi, furono condannati a 7 anni e mezzo. Due anni dopo in appello le condanne passarono da 9 a 13, la Cassazione estromise i sindacati come parte civile e dispose un nuovo processo di secondo grado. Nel ‘94 gli Arienti furono condannati a 5 anni, pena diminuita a 4 dopo pochi mesi e a pene inferiori due dirigenti.

LE VITTIME
Tredici le vittime che morirono in quel terribile giorno, tre non ancora ventenni, otto non in regola, per alcuni era il primo giorno di lavoro, per uno era l’ultimo prima della pensione. Filippo Argnani, 40 anni, Marcello Cacciatore, 23, Alessandro Centioni, 21, Gianni Cortini, 19, Massimo Foschi, 26, Marco Gaudenti, 18, Domenico La Polla, 25, Mohamed Mosad 36, Vincenzo Padua, 60, che stava per andare in pensione, e si trovò lì per puro caso, chiamato all’ultimo momento in mancanza di personale, Onofrio Piegari, 29, Massimo Romeo, 24, Antonio Sansovini, 29, e infine Paolo Seconi, 24.
I responsabili del cantiere corsero a casa dei dipendenti per recuperarne i libretti di lavoro e tentare di metterli in regola.

REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro 2017

ID 8677 | | Visite: 3507 | Documenti Sicurezza Enti

Applicazione REACH lavoro

REACH e CLP: L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro

Il volume costituisce l’insieme degli atti del Convegno Nazionale “REACH 2017 - REACH e CLP.

L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro” (Modena, 13 settembre 2017) e del Convegno Nazionale “REACH_METALMECCANICA - L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico” (Modena, 14 settembre 2017), promossi ed organizzati dall’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, dall’Autorità Competente per i controlli REACH e CLP del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dall’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

REACH 2017 e REACH METALMECCANICA si propongono al mondo della prevenzione come un momento d’aggiornamento, di riflessione e di confronto sulle tematiche propriamente indirizzate all’applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze chimiche con particolare riferimento al Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) e al Regolamento (UE) N.830/2015 (SDS) nell’ambito della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. In particolare, il Convegno REACH 2017 approfondirà le novità e le problematiche sullo stato di avanzamento dell’applicazione dei Regolamenti europei delle sostanze chimiche (REACH e CLP), in considerazione dell’informazione e dell’assistenza da fornire alle imprese nell’ultima fase della Registrazione delle sostanze phase-in con scadenza 31 maggio 2018, in stretto legame con l’Autorizzazione, la Restrizione e il controllo sulla possibile presenza di sostanze che destano molta preoccupazione negli articoli e nei prodotti di consumo che vengono impiegati nei luoghi di vita e di lavoro

Inoltre, il Convegno REACH METALMECCANICA offrirà anche la possibilità di sviluppare una riflessione sulla tutela della salute e della sicurezza chimica sia dei lavoratori nelle attività tipiche del comparto metalmeccanico, che del consumatore e della popolazione in generale relativamente all’uso delle macchine, delle attrezzature da lavoro, delle autovetture, con particolare attenzione alla consapevolezza che costruire sotto controllo ed in sicurezza, con sostanze di cui si conosce l’identità, significa, corrispondentemente, vivere in un ambiente di vita e di lavoro più sicuro e più sano per tutti. Pertanto, entrambe le iniziative caratterizzate dalla desinenza REACH si propongono di far comprendere l’importanza che rivestono l’applicazione e l’integrazione corretta dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambito delle normative sociali impattanti la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. I Convegni Nazionali in oggetto si rivolgono prevalentemente ai Responsabili e agli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, normalmente chiamati a gestire le problematiche di salute e di sicurezza durante il lavoro, ma anche ai Tecnici esperti di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Ambientali (di area pubblica e privata), ai Consulenti, ai Rappresentanti dei lavoratori, ai Medici Competenti, ai Liberi Professionisti e agli Organi di Vigilanza. Inoltre, è opportuno sottolineare che tali iniziative congressuali sono state inserite nella proposta italiana per l’anno 2015, 2016 e 2017 relativa al CSA Programme Work package 2.1: DU support package (2014-2020) dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). A questo punto sono doverosi i ringraziamenti, ricordando che i Convegni si sono potuti svolgere grazie alla promozione e all’organizzazione dell’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, dell’Autorità Competente per i controlli REACH e CLP del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena e dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (GTISSLL), il Coordinamento delle Autorità Competenti REACH e CLP della Regione Emilia-Romagna (CRREACH), l’UnionCamere dell’Emilia-Romagna, il Gruppo Tecnico Interregionale

REACH e CLP, il Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale – REACH (CTC), l’Ordine dei Chimici della Provincia di Modena, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena ed il fattivo sostegno scientifico dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). Un ultimo ringraziamento è rivolto ai Moderatori, ai Comitati Scientifici ed Organizzativi, a tutti i Relatori, agli Autori dei contributi scientifici presenti negli Atti, ai Partecipanti ai Convegni e alle persone che col proprio impegno, interesse e disponibilità hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative. Un auspicio finale deve essere espresso affinché questa pubblicazione possa costituire un valido supporto di consultazione per tutti coloro che vorranno approfondire la tematica.

Convegno Nazionale REACH 2017

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Reach e CLP Luoghi di lavoro 2017.pdf
 
9213 kB 45

Decreto 8 settembre 1999

ID 8662 | | Visite: 3054 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 8 settembre 1999

Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

GU n. 223 del 22 settembre 1999

Decreto 8 settembre 1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Ritenuta la necessità , sulla base dei criteri di massima stabiliti nel citato decreto, di limitare la tipologia delle infrastrutture ferroviarie soggette al livello di rischio di incendio elevato, di cui al punto 9.2 degli allegati IX e X del decreto stesso alle sole stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico superiore ai 5000 m2;

Sulla proposta delle "Ferrovie dello Stato S.p.A.";

Decreta:

Articolo unico
Le parole "infrastrutture ferroviarie" riportate alla lettera h) degli allegati IX (punto 9.2) e X al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono sostituite dalle parole "stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 ".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Collegati

Schema DM servizio steward impianti sportivi

ID 8657 | | Visite: 7062 | News Sicurezza

steward schema DM

Schema DM servizio steward negli impianti sportivi

Update 23 agosto 2019

Pubblicato il Decreto 3 Agosto 2019

Pubblicato il Decreto 3 Agosto 2019 (GU n. 197 del 23.08.2019) che abroga il precedente Decreto 8 agosto 2007, stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche "steward", di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi e le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Istituito il libretto professionale personale dello "steward".

Update 28 giugno 2019

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

Atto Governo n. 093 - 28.06.2019

Stato iter: In corso di esame

Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' Articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41

Annuncio all'Assemblea: 27 giugno 2019

Assegnazione ed esito: Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione) (Assegnato il 27 giugno 2019 - Termine il 26 agosto 2019)

Fonte: Camera dei Deputati

...

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Atto del Governo 093.pdf
 
1212 kB 21

Quesito D.M. 3 Agosto 2015 | Criteri di valutazione Rambiente

ID 8645 | | Visite: 5609 | Prevenzione Incendi

Criteri di valutazione Rambiente

Quesito D.M. 3 Agosto 2015 | Criteri di valutazione Rambiente pavimentazioni contenenti fibre di amianto

VVF, 20.06.2019

Con il profilo di rischio R ambiente, il codice di prevenzione incendi ha inteso introdurre nel quadro della progettazione antincendio un parametro, seppur qualitativo, per discriminare la possibilità che l'incendio ragionevolmente credibile sviluppabile all'interno di una specifica attività possa comportare effetti dannosi significativi sull'ambiente.

In caso di Rambiente non significativo, l'applicazione delle misure antincendio connesse all'Rvita e all'Rbeni, consente di mitigare anche il rischio ambientale; in caso di Rambiente significativo, invece, si dovranno applicare per tutte le misure antincendio del codice di prevenzione incendi i livelli di prestazione conseguenti ai diversi criteri di attribuzione.

Nel caso prospettato nel quesito in argomento, è lecito desumere che i professionisti citati da codesto Comando si siano limitati ad individuare nelle pavimentazioni viniliche con fibre di amianto una possibilità fonte di pericolo senza, tuttavia, procedere ad una più approfondita e specifica valutazione del rischio ambiente, richiesta da decreto.

Come meglio esplicitato nella proposta di modifica dell'allegato al DM 03/08/2015, presentata nella seduta del C.C.T.S. del 9 aprile u.s.,  tale valutazione del profilo di rischio Rambiente deve tenere conto dell'ubicazione dell'attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti de/la combustione da questi sviluppati in caso di incendio, de/le misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.

...segue in allegato

Fonte: VVF

Collegati:

IAF MD 22

ID 8615 | | Visite: 7706 | Documenti Sicurezza Enti

IAF MD 22 2018

IAF MD 22:2018

Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)

This document is mandatory for the consistent application of ISO/IEC 17021-1:2015 for the accreditation of Certification Bodies providing certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS).

All clauses and Annexes of ISO/IEC 17021-1:2015 continue to apply and this document does not supersede any of the requirements of that standard. This document not only applies for certification to OHSAS 18001 but shall also be used for certification to other OH&SMS such as the upcoming ISO 45001 and other standards. National legislation will prevail in case of conflict with this document.

IAF

IAF MD 22:2018

Documento IAF obbligatorio per accreditare le certificazioni secondo la nuova norma ISO 45001

Elaborato da un gruppo di lavoro internazionale sotto la guida di Accredia, il nuovo IAF MD 22:2018 ha l’obiettivo di garantire un approccio armonizzato all’accreditamento delle certificazioni secondo la norma ISO 45001.
Regole uniformi per gli organismi accreditati che certificano i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e criteri condivisi a livello internazionale per verificare le organizzazioni che richiedono la certificazione secondo la norma di riferimento BS OHSAS 18001:2007 e, a breve, la nuova ISO 45001:2018.

Questi gli obiettivi del documento IAF MD 22:2018 “Application on ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)”, obbligatorio dal 25 gennaio scorso per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR) che vengono accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1:2015.

Il documento è stato elaborato da una Task Force IAF coordinata da Marco Cerri, ispettore Accredia, già alla guida dei lavori che hanno prodotto il documento europeo EA 3/13 M:2016 “EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)”, di cui lo IAF MD 22:2018 rappresenta l’evoluzione, dal momento che sarà applicato dagli Enti di accreditamento che aderiscono alla rete IAF.

Negli ultimi anni, l’incremento a livello mondiale delle certificazioni BS OHSAS ha messo in luce le marcate differenze che caratterizzano l’approccio all’accreditamento degli organismi competenti per lo schema SCR da parte dei vari Enti firmatari degli IAF MLA. Approcci diversi che, se incidono sui tempi di audit e sui costi per le organizzazioni, possono alimentare la concorrenza sleale, fino a minare la credibilità dell’accreditamento e delle certificazioni stesse.

I vantaggi per gli organismi accreditati e le organizzazioni certificate

La politica di armonizzazione alla base del nuovo documento IAF permetterà di superare eventuali criticità dovute al fatto che, per esempio, alcuni Enti, seguendo il trend di un mercato in crescita, hanno applicato la norma di accreditamento ISO/IEC 17021-1 senza valutare che il rischio associato a una certificazione SCR è più alto rispetto a quello degli altri sistemi di gestione. Altri Enti hanno invece focalizzato la loro attenzione sugli aspetti di rischio, definendo requisiti addizionali più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma.

Il vantaggio per le organizzazioni certificate dagli organismi accreditati sarà quello di ottenere un’ulteriore garanzia – oltre a quelle della competenza, indipendenza e imparzialità della valutazione del proprio sistema di gestione – in termini di omogeneità delle modalità di conduzione delle verifiche e di riconoscimento delle certificazioni a fonte della nuova norma internazionale ISO 45001, che a breve sostituirà la BS OHSAS 18001.

La struttura tecnica del nuovo IAF MD 22

Dal punto di vista strutturale, il nuovo IAF MD 22:2018 è omogeneo all’EA 3/13M:2016, che comprende una sezione principale e 5 appendici obbligatorie:

La sezione principale include diversi requisiti aggiuntivi, specifici per gli schemi SCR, rispetto alle corrispondenti clausole della ISO/IEC 17021-1:2015.
L’Appendice A integra i requisiti generici sulla competenza contenuti nell’Allegato A della ISO/IEC 17021-1 con ulteriori requisiti specifici per gli auditor dello schema SCR. Questa Appendice è la base per l’elaborazione della futura ISO/IEC TS 17021-10.
L’Appendice B per la determinazione dei tempi di audit aggiunge diversi requisiti specifici per lo schema SCR, rispetto a quelli riportati nel documento IAF MD 5:2015 “Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems” al momento applicabile solo ai sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e ambientale (SGA).
Il metodo di calcolo dei tempi di audit per lo schema SCR resta simile a quello per gli schemi SGQ e SGA, ma fa riferimento a tre categorie di complessità (alta, media e bassa), in base alla natura e severità dei rischi che l’organizzazione affronta nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che possono influenzare in modo significativo i tempi di audit. In ultima analisi, per lo schema SCR ci sono regole più stringenti per le situazioni che impongono incrementi obbligatori dei tempi di audit rispetto allo schema SGA, applicabili senza modificare la tabella con cui si calcola il tempo totale di audit in base all’equivalente numero di personale impiegato.
L’Appendice C introduce requisiti aggiuntivi per il mantenimento della conformità legislativa basati su quelli già obbligatori per gli SGA e definiti dal documento EA 7/04M:2017 Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification”.
L’Appendice D integra il documento IAF ID 1:2014 “Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation” con esempi di rischi che possono incidere sul sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori IAF.
L’Appendice E estende allo schema SCR le tabelle dei cluster tecnici del documento IAF MD 17:2015 “Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies” per la pianificazione delle verifiche in accompagnamento, a oggi applicabile solo agli schemi SGQ e SGA.

Accredia

Collegati

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 27186 | 19 Giugno 2019

ID 8606 | | Visite: 2560 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Omessa valutazione del rischio, seppur raro, insito nelle operazioni di rimozione del materiale plastico dall'estrusore di una pressa ad iniezione

Responsabilità del datore di lavoro e del RSPP

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27186 Anno 2019

Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 10/01/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17 gennaio 2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con cui G.D., nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della M.M.T. s.r.l. e B.DV., nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in cooperazione colposa fra di loro, sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, per avere cagionato a P.DN., operaio addetto alla produzione con macchine di stampaggio ad iniezione, lesioni personali gravi -ustioni di primo e secondo grado al volto ed alla mano destra- da cui era derivata l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. La condotta colposa rimproverata, sotto il profilo dell'imprudenza, della negligenza e dell'imperizia, nonché dell'inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare dell'art. 2087 cod. civ. e 29 comma 1A del d.lgs. 81/2008, è consistita nell'avere entrambi omesso di valutare il rischio cui erano esposti i lavoratori durante le operazioni di rimozione del materiale plastico dall'estrusore di una pressa ad iniezione, e conseguentemente nel non avere indicato nel documento di valutazione dei rischi le misure di prevenzione e protezione da attuare ovvero una procedura delle misure da realizzare per l'operazione.
2. Il fatto, per quanto qui non contestato, può essere riassunto nel modo che segue: l'operaio P.DN., con mansioni di addetto allo stampaggio a mezzo di macchina ad iniezione Sandretto S9/500, mentre, intorno alle ore una di notte, si accingeva a rimuovere, mediante mazzetta e scalpello, un grumo di materiale plastico formatosi nell'estrusore, veniva investito da un getto di materiale plastico ad elevata temperatura, causato dalla pressione prodottasi per il riscaldamento del materiale residuato nell'apparecchiatura, rimasta inutilizzata dalle ore sedici del giorno precedente. L'esplosione era stata provocata proprio a cagione dell'occlusione sia del foro di ingresso del materiale, sia dell'ugello che aveva provocato, a seguito della permanenza del materiale all'Interno della macchina, la degradazione del materiale con la formazione di gas.
3. Le sentenze di primo e secondo grado hanno ritenuto la responsabilità di entrambi gli imputati per l'omessa valutazione del rischio di esplosione verificatosi per la mancata adozione di un procedimento da seguire nelle ipotesi di necessaria pulitura del macchinario per la formazione di un grumo di materiale al suo interno, nonché per la mancata previsione della ostruzione concomitante di entrambi gli ugelli, evento da considerarsi infrequente ma non straordinario od eccezionale, e quindi non tale da inserirsi come causa autonoma ed interruttiva della sequenza causale fra condotta ed evento. Le decisioni hanno parimenti reputato fattore inidoneo ad escludere la responsabilità degli imputati l'errata scelta del capo reparto di tenere spento il macchinario per un tempo rilevante (dalle sedici all'una di notte), così favorendo la creazione delle condizioni dell'esplosione, trattandosi, anche in questo caso, di condotta non estranea alla mansioni svolte e prevedibile dai titolari delle posizioni garanzia. La decisione del giudice di appello, inoltre, ha precisato, su sollecitazione dell'imputato B.DV., che la sussistenza della sua posizione di garanzia era resa evidente dal fatto che egli -pur privo di poteri decisionali e di spesa che gli consentissero un intervento diretto per la rimozione delle situazioni di rischio- rivestiva la qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e come tale non aveva segnalato la pericolosità della situazione e la necessità di adozione di misure idonea a neutralizzarla, o quantomeno non aveva allegato di averlo fatto.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo a tre motivi.
5. Con il primo fanno valere, ex art. 606, primo comma, lett. b ed e) cod. proc. pen. la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 comma 2A, 590, commi 1A e 3A cod. pen. e 29 comma 1A d. lgs. 81/2008 ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale trascurato di verificare se in concreto ed ex ante la chiusura contemporanea di ugello e del foro di ingresso del materiale fosse un fattore di rischio prevedibile, posto che un simile evento non si era mai verificato in azienda, benché l'operazione fosse giornaliera, come emerso dalla testimonianza di C.T., dipendente dell'azienda sin dal 1992 e responsabile della produzione al momento del fatto. Secondo quest'ultimo, infatti, l'operazione era priva di ogni criticità, non presentando alcun problema esecutivo. Sicché, in assenza di ogni forma di esperienza diretta e di prevedibilità, avuto riguardo alla migliore evoluzione della scienza tecnica in ordine alla casistica concretamente verificabile, non poteva ritenersi l'obbligo di predisposizione di modalità di esecuzione dell'operazione diverse da quelle adottate. Conseguentemente nessuna colpa poteva essere addebitata ai titolari delle posizioni di garanzia.
6. Con il secondo motivo lamentano ex art. 606, comma 1A lett. b) ed e) cod. proc. pen. la violazione della legge penale con riferimento agli artt. 41, comma 2, 45 cod. pen. e 27 Cost., nonché il vizio di motivazione. Osservano che la Corte territoriale, mal interpretando il combinato disposto degli artt. 41, comma 2 e 45 cod. pen., non ha tenuto in considerazione che l'oggettiva non prevedibilità dell'evento elimina in radice qualsiasi addebito per qualsivoglia genere di responsabilità e che l'evento imprevedibile ex ante deve sol per questo considerarsi inevitabile. Aggiunge che l'evento verificatosi non poteva dirsi prevedibile, perché, come ben spiegato dal consulente della difesa F., la duplice occlusione era situazione da lui riscontrata, in trent'anni di attività, solo in due altre occasioni. La sentenza impugnata, invece, eludendo le argomentazioni difensive svolte con l'atto di appello, così manifestando assoluta carenza di motivazione, si era uniformata acriticamente alla sentenza di primo grado, senza esaminare le critiche mosse con il gravame.
7. Con il terzo motivo censurano la sentenza per erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e per vizio di motivazione nella parte in cui afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e dei profili di colpa addebitati, nonostante la non rappresentabilità del pericolo e l'imprevedibilità dell'evento impedissero di valutare la necessità di adeguare la normativa cautelare. Rilevano che l'accertamento della prevedibilità deve avvenire a mezzo della c.d. prognosi postuma, mentre entrambi i giudici di merito dimostrano di essere caduti nell'errore cognitivo, cioè nell'errore di giudizio retrospettivo che tende a ritenere prevedibile un risultato- esagerandone la possibilità di verificazione- allorquando questo si sia prodotto. Sostengono che, nondimeno, così facendo, si finisce per costruire la responsabilità penale sulla responsabilità oggettiva da posizione. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata, (allegando le deposizioni testimoniali dei testi C.T. e Casa e del consulente di parte F.):

Considerato in diritto

1. I ricorsi debbono essere rigettati.
2. Le doglianze proposte vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
3. La principale critica che viene mossa alla sentenza impugnata, affrontata trasversalmente da tutti i motivi di ricorso, è quella di avere formulato un giudizio ex post, anziché ex ante sulla prevedibilità e, quindi sull'evitabilità dell'evento. Al tipo di anomalia verificatasi, infatti, dovrebbe riconoscersi il carattere dell'eccezionalità, posto che la contemporanea occlusione di ugello e del foro di ingresso del materiale, non solo non si era mai avverata in azienda nel corso dei vent'anni di utilizzazione del macchinario, nonostante il quotidiano svolgimento delle operazioni di pulizia dell'estrusore, ma era stata osservata dal consulente F., esperto in materia, solo in altre due occasioni, in trent'anni di attività. La straordinarietà dell'evento prodottosi, proprio in quanto imprevedibile, non consentirebbe di rimproverare al titolare delle posizioni di garanzia alcuna omissione, posto che la non conoscibilità del rischio, comporta la sua conseguente non prevenibilità.
4. Nel caso di specie, la sentenza, confermando integralmente la decisione del primo giudice, ha escluso il carattere di straordinarietà dell'evento, occorso durante l'effettuazione di una manovra quotidianamente svolta, con modalità da lungo collaudate (utilizzo di uno scalpello e di un martello per colpire il grumo formatosi all'interno del macchinario, e contestuale azionamento meccanico di una vite posta all'interno della medesima tramoggia allo scopo dì favorirne il movimento), ritenendo che lo scoppio, dovuto allo sprigionamento violento ed improvviso del gas formatosi nella tramoggia della macchina ad iniezione Sandretto S9/500, durante il fermo dell'apparecchiatura -rimasta comunque accesa- dalle ore 16 alle ore 1 di notte, in quanto evenienza 'possibile' fosse comunque prevedibile e quindi evitabile.
5. La Corte territoriale ricalcando gli argomenti spesi dai ricorrenti sulla prevedibilità esperienziale del rischio realizzatosi in concreto giunge a conclusioni antitetiche.
Afferma, infatti, che l'adempimento degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza sul lavoro, avendo ad oggetto la tutela della salute dei lavoratori, impone al datore di lavoro l'adozione del massimo grado di diligenza e di perizia, così da annoverare "fra gli eventi prevedibili anche quelli meramente possibili", come quello verificatosi, il cui prodursi poteva essere evitato con adeguata procedimentalizzazione delle modalità operative. Dunque, proprio il dato empirico dell'essersi l'anomalia già presentata, benché in sole due occasioni nei precedenti trent'anni, rende l'evento prevedibile come evento 'possibile', il che avrebbe dovuto condurre il garante ad individuarne il rischio, al fine di prevenire la sua realizzazione.
6. Occorre, innanzitutto introdurre una prima puntualizzazione, poiché la questione da affrontare non è, come sembra ritenere il ricorrente, quella relativa all'estensione degli obblighi del datore di lavoro alla previsione dell'evento 'raro', ovverosia di quell'evento che sebbene sporadico, è 'possibile', in quanto esito dell'infrequente attivazione di una concatenazione di cause non ignote, ma quella dell'individuazione degli strumenti volti ad evitare il rischio noto.
7. Diversamente impostando il problema si finisce, infatti, per affermare che solo l'evento con una qualche rilevanza statistica, impone al datore di lavoro di predisporre tutele per evitare il rischio, lasciando al di fuori degli obblighi di valutazione e prevenzione tutti i rischi che sebbene 'non ignoti' si realizzino con tale infrequenza da essere ritenuti appunto 'rari'.
8. E' necessario, invece, mutare prospettiva, pur potendosi egualmente muovere dalle stesse considerazioni introdotte dai ricorrenti, con il richiamo del fondamentale principio enunciato dalla Sezioni unite, e ribadito da questa Sezione, secondo il quale "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'Interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110901; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Serafica e altro, Rv. 26725301).
9. I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l'analisi e la previsione dei rischi sono, dunque, in primo luogo, la 'propria esperienza', l'evoluzione della scienza tecnica ed infine 'la casistica' verificabile nell'ambito della lavorazione considerata.
10. E' chiaro che, su questa base, la previsione e prevenzione del rischio deve 'coprire' qualsiasi fattore di pericolo evidenziato nell'evoluzione della 'scienza tecnica' e non solo dall'esperienza che l'imprenditore sviluppi su una certa attività o su uno specifico macchinario, che egli abbia potuto direttamente osservare. Non basta, cioè, a giustificare la mancata previsione del pericolo nel documento di valutazione dei rischi, né che la sua realizzazione non si sia mai presentata nello svolgimento dell'attività concreta all'interno dell'impresa, né che esso non rientri nell'esperienza indiretta del datore di lavoro, per considerare 'non noto' il rischio occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l'evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l'obbligo previsionale del datore di lavoro, cui non può richiedersi di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico, con un pronostico individuale.
11. La conclusione che deve trarsi da questa premessa è che l'evento 'raro', in quanto 'non ignoto', è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile. L'evento raro, infatti, non è l'evento impossibile. Anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica, ma il suo positivo realizzarsi è connotato da una 'bassa' frequenza statistica.
Ciò comporta, nondimeno, che nel caso in cui la lavorazione comporti un elevato numero di azioni ripetitive particolare cura debba assicurarsi alla previsione del concretizzarsi di rischi riguardanti il prodursi di un 'evento raro', la cui realizzazione non sia ignota all'esperienza ed alla conoscenza della scienza tecnica.
12. Nell'ipotesi in esame, dato per scontato che il blocco di entrambi gli ugelli non si fosse mai presentato in precedenza nell'utilizzo del macchinario, la Corte, tuttavia, sulla scorta di quanto riferito dal consulente F., ha preso atto che un simile inconveniente si era già verificato almeno altre due volte su quel tipo di macchinario, ancorché in un lasso temporale molto dilatato.
L'anomalia, pertanto, benché rara -e sinanco molto rara, tenendo conto dello svolgimento quotidiano di quelle operazioni e della loro ripetitività - non era ignota e come tale doveva essere considerata nel documento di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro -in quanto titolare della posizione di garanzia- anche attraverso la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - cui compete la conoscenza e la segnalazione di eventuali rischi non effettivamente previsti dal documento di valutazione, sempre emendabile ed integrabile- rientrando fra i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, con l'obbligo, una volta individuato il rischio, di predisporre le misure precauzionali e quelle procedimentali, se necessarie, ad evitare l'evento e quindi idonee ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
13. Venendo al profilo sollevato con il secondo motivo di doglianza va rilevato che la prospettazione formulata si concentra sulla configurabilità dell'evento come eccezionale e quindi imprevedibile, il che, secondo il ricorrente comporrebbe l'inquadramento del fatto nell'ipotesi del caso fortuito di cui all'art. 45 cod. pen., esclusivo della punibilità dell'agente. Si tratta di una costruzione che è smentita da quanto fin qui osservato, posto che il caso fortuito "consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (ex multis Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012 - dep. 12/02/2013, D'Amico, Rv. 25447901) e che l'evento che forma oggetto di questa decisione non era di per sé imprevedibile.
14. I ricorsi, pertanto, deve essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/1/2019.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 27186 Anno 2019.pdf
 
360 kB 8

Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione

ID 8484 | | Visite: 20549 | Documenti Riservati Sicurezza

Procedura gestione infortuni e mancati infortuni

Infortuni e malattie lavoro: Procedura e Moduli di gestione

In allegato Procedura e Moduli ad uso DL/RSPP per la gestione di infortuni e malattie professionali. L'obiettivo è definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l’eventuale aggiornamento del DVR.

Documento completo di (fonte ISPRA, da adattare):

1. Procedura
2. Modulo 1 - Verbale rilevazione infortuni
3. Modulo 2 - Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti
4. Modulo 3 - Proposta di Azione correttiva (AC) in materia di sicurezza

Si accenna alla legislazione per la gestitione dei dati di infortuni sul lavoro da parte degli ENTI preposti (INAIL) in riferimento alla loro trasmissione alla UE, in accordo con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e Regolamento (UE) n. 349/2011.

Si veda anche documento: Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL - UNI 7249

Monitoraggio Infortuni e mancati infortuni

Monitorare Infortuni e mancati infortuni è una attività importante preventiva che consente di agire su carenze di sicurezza e salute prima del verificarsi di potenziali altri infortuni similari, suggeriamo di organizzare sempre una attività in merito.

Excursus

Procedura di definizione degli infortuni e dei mancati infortuni (near miss)

1 Premessa - L’infortunio sul lavoro
Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa “violenta” è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

In sintesi, una causa “violenta” è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. Per occasione di lavoro si intendono, invece, tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere:

- elementi dell’apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio.

Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Per l’Inail sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

In questo senso, pur essendo una originalità nella statistica europea, l’Italia riconosce l’infortunio in itinere, dove per infortunio si intende l’incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute dall’Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l’infortunio legato all’utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per memoria preme ricordare il rapporto fra infortunio e posizione assicurativa.

Sono considerate attività soggette a indennizzo tutte le attività rischiose svolte dall’operatore nell’esercizio delle attività lavorative.

Un lavoratore è assicurato secondo quanto previsto per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore in ogni caso ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato per ogni tipologia di rischio connessa alla mansione o si trovi in luoghi di lavoro che non siano nella giuridica disponibilità della propria agenzia.

6.2 Scopo
La presente procedura stabilisce i criteri per l’osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose. Lo scopo del presente documento è di definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l’eventuale aggiornamento del DVR.

6.3 Campo di applicazione
La presente procedura è attuata dal Datore di lavoro e si applica al:
- verificarsi di infortuni o incidenti;
- segnalazioni di situazioni di rischio da parte del RLS, dei Preposti, del RSPP, del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli Addetti all’emergenza e primo soccorso, dell’organo di vigilanza ed enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi.

Per quanto riguarda i lavoratori delle imprese o i lavoratori autonomi, gli adempimenti contenuti nella presente procedura devono essere inclusi negli accordi e relativi documenti contrattuali.

6.4 Riferimenti e definizioni
D.Lgs. n.81/2008.
Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
ESAW - (European Statistic of Accidents at Work – Statistiche europee degli infortuni sul lavoro).
...

Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza

L’azienda ha inoltre l’obbligo di segnalare all’organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all’utilizzo all’utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art. 240, D.Lgs 81/08) e di agenti biologici (art. 277, D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08).

Art. 240. Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
...
Art. 277. Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

...
segue in allegato

Statistiche infortuni e malattie lavoro: obbligo di trasmissione alla Commissione

Origine dei dati

Nel dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il regolamento è concepito per garantire che le statistiche sanitarie forniscano informazioni adeguate a tutti gli Stati membri dell'UE per monitorare le azioni comunitarie nel campo della salute pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Nell'aprile 2011 è stato adottato un Regolamento (UE) n. 349/2011 sulle statistiche in materia di incidenti sul lavoro che specifica in dettaglio le variabili, le disaggregazioni e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a fornire; questa legislazione viene implementata in una serie di fasi.

Le statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (ESAW - European Statistics on Accidents at Work) sono la principale fonte di dati per le statistiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'ESAW include dati sugli infortuni sul lavoro che comportano almeno quattro giorni di calendario di assenza dal lavoro, compresi gli incidenti mortali. L'espressione "durante il lavoro" significa impegnata in un'attività lavorativa o durante il tempo trascorso al lavoro. Questo include generalmente casi di incidenti stradali nel corso del lavoro, ma esclude incidenti durante il viaggio tra casa e luogo di lavoro.

Le statistiche presentate per gli infortuni sul lavoro si riferiscono a dichiarazioni rese a enti pubblici (amministrazioni di sicurezza sociale) o private, o ad altre autorità nazionali competenti (ad esempio, quelle che controllano le ispezioni sul lavoro o sul luogo di lavoro). Gli indicatori relativi agli infortuni sul lavoro possono essere presentati come valori assoluti, come distribuzioni percentuali, come tassi di incidenza in relazione a ogni 100 000 persone occupate (il denominatore è fornito dalle autorità degli Stati membri dell'UE responsabili della raccolta di dati ESAW o dal LFS (Labour Force Survey) sulla forza lavoro dell'UE o come tassi di incidenza standardizzati.

I dati si riferiscono generalmente a tutte le attività economiche. Poiché la frequenza degli incidenti sul lavoro varia tra le attività della NACE (Statistical classification of economic Activities in the European Community) - attività ad alto rischio comprendono agricoltura, produzione, costruzione e trasporto - viene effettuato un processo di standardizzazione per facilitare il confronto dei dati nazionali. Viene utilizzato un metodo di standardizzazione diretto con pesi calcolati per la popolazione di riferimento europea (EU-28): i pesi rappresentano la proporzione della popolazione di riferimento (di lavoro) in ciascuna attività NACE. Per ciascuno Stato membro dell'UE i tassi di incidenza nazionali sono calcolati per ciascuna attività della NACE e questi sono combinati utilizzando l'insieme fisso di ponderazioni UE per produrre un tasso di incidenza standardizzato globale per lo Stato membro interessato (nota metodologica).

Le statistiche relative agli infortuni sul lavoro possono riflettere una copertura insufficiente o insufficiente.

La sottostima esiste quando la popolazione non è coperta dalla fonte di dati per incidenti, per esempio quando è escluso un certo settore economico o tipo di occupazione. La sottostima riguarda la situazione in cui si verifica un incidente ma non viene segnalato, sebbene sia incluso il relativo settore economico. 

L'entità della sottostima dei dati ESAW può essere analizzata parzialmente confrontando la popolazione di riferimento (dei lavoratori) in ESAW con i dati derivati ​​dalla LFS. 

Metodi di stima

Un metodo consiste nel confrontare i risultati dei sistemi di segnalazione utilizzati per l'obbligo legale di segnalare un incidente con sistemi basati su rapporti assicurativi; ciò potrebbe indicare una mancata segnalazione nel sistema dell'obbligo legale di incidenti o di sovrastimare nei sistemi assicurativi. 

Un altro metodo è quello di confrontare (geograficamente o nel tempo) il rapporto tra incidenti mortali e non mortali, poiché si ritiene che la segnalazione di incidenti mortali sia più probabile che sia accurata a causa della loro natura grave. Si possono fare anche paragoni con i dati provenienti da indagini condotte sulle famiglie, ad esempio dall'LFS (che includeva un modulo ad hoc nel 2013 sugli infortuni sul lavoro e problemi di salute legati al lavoro).

Inoltre, i cambiamenti nel modo in cui i dati vengono raccolti e trattati negli Stati membri dell'UE possono influire sul numero e sull'incidenza degli infortuni sul lavoro in un determinato anno. 

Ad esempio, il 30 giugno 2016 una serie di deroghe alle disposizioni del regolamento UE che disciplina l'ESAW hanno influito sui dati in diversi Stati membri. 

Ciò ha avuto un effetto significativo sui dati relativi agli incidenti sul lavoro per l'anno di riferimento 2014.

Ad esempio, per la prima volta i dati francesi comprendevano la copertura completa di tutti i dipendenti nei settori economici coperti dalle sezioni NACE AS; ciò ha portato ad un evidente aumento apparente del numero di incidenti registrati in Francia (rispetto al 2013). In modo simile, per la prima volta i dati del 2014 per il Belgio includevano informazioni relative agli incidenti nel settore pubblico e questo ha comportato anche un aumento del numero di incidenti segnalati. 

Allo stesso tempo, nel 2016 alcuni fattori di correzione sono stati rimossi dai dati greci dall'ufficio statistico nazionale a causa di problemi metodologici che hanno causato una riduzione considerevole del numero di incidenti segnalati per l'anno di riferimento 2014 (rispetto al 2013); si prevede che nei prossimi anni verrà ricevuto un set di dati più completo, che dovrebbe portare nuovamente a un numero più elevato di incidenti segnalati.

Contesto

Un ambiente di lavoro sano e sicuro è un fattore cruciale nella qualità della vita di un individuo ed è anche una preoccupazione collettiva. I governi degli Stati membri dell'UE riconoscono i benefici sociali ed economici di una migliore salute e sicurezza sul lavoro. Informazioni statistiche affidabili, comparabili e aggiornate sono fondamentali per definire obiettivi politici e adottare misure politiche adeguate e prevenire azioni.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 153) stabilisce che "[...] l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere salute e sicurezza dei lavoratori; [...]'.

I principi fondamentali che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono stabiliti nella direttiva quadro del 1989 89/391/CEE, il cui obiettivo fondamentale è quello di incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, sono coperti da questa legislazione, che stabilisce il principio che il datore di lavoro ha il dovere di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti relativi al lavoro, mentre il lavoratore ha l'obbligo di seguire il datore di lavoro istruzioni di salute e sicurezza e segnalare potenziali pericoli.
...

Comunicazione dati

L’articolo 2 e l’allegato IV al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, stabiliscono l’obbligo di fornire statistiche sugli incidenti sul lavoro alla Commissione (Eurostat).

Le statistiche devono essere trasmesse con cadenza annuale e i dati devono essere forniti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011, adottato l’11 aprile 2011, attua il regolamento quadro per quanto riguarda le statistiche sugli infortuni sul lavoro, stabilisce le variabili, le definizioni di classificazione, nonché la suddivisione delle caratteristiche.
__________

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354 31.12.2008)

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le statistiche sono prodotte nel rispetto delle norme in materia di imparzialità, affidabilità, obiettività, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

2. Le statistiche includono, nella forma di una serie di dati armonizzata e comune, le informazioni necessarie per l’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, per appoggiare le strategie nazionali di sviluppo di un’assistenza sanitaria di qualità, universalmente accessibile e sostenibile e per l’azione comunitaria nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Le statistiche forniscono dati per gli indicatori strutturali, gli indicatori di sviluppo sostenibile e gli indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI - European Core Health Indicators) e per le altre serie di indicatori che è necessario sviluppare per monitorare le azioni comunitarie nei settori della sanità pubblica e della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sui settori seguenti:
- stato di salute e determinanti della salute, come definiti nell’allegato I;
- assistenza sanitaria, come definita nell’allegato II;
- cause di decesso, come definite nell’allegato III;
- infortuni sul lavoro, come definiti nell’allegato IV;
- malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati con il lavoro, come definiti nell’allegato V.
...

ALLEGATO IV

Settore: Infortuni sul lavoro

a) Obiettivi Il presente settore ha per oggetto la trasmissione di statistiche sugli infortuni sul lavoro.
b) Ambito di applicazione Un infortunio sul lavoro è definito come «un evento distinto che si verifica nel corso di un’attività professionale e che causa un danno fisico o mentale».

I dati sono desunti, per l’intera forza lavoro, per gli infortuni mortali sul lavoro e per quelli che provocano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, da fonti amministrative integrate da altre fonti pertinenti ogniqualvolta risulti necessario e praticabile per determinati gruppi di lavoratori o determinate situazioni nazionali.

Un sottoinsieme limitato di dati di base sugli infortuni che provocano un’assenza dal lavoro inferiore a quattro giorni può essere compilato, se i dati sono disponibili e su base facoltativa, nel quadro della collaborazione con l’OIL.

ALLEGATO V
Settore: Malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati al lavoro

a) Obiettivi
Il presente settore ha per oggetto la trasmissione di statistiche sui casi riconosciuti di malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati al lavoro.

b) Ambito di applicazione
- Un caso di malattia professionale è definito come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali responsabili del riconoscimento delle malattie professionali. I dati sono raccolti per i nuovi casi di malattie professionali e i decessi dovuti ad una malattia professionale.
- I problemi di salute e le malattie collegati al lavoro sono quelli che possono essere causati, aggravati o concausati dalle condizioni di lavoro. Sono inclusi i problemi di salute fisici e psicosociali.

Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un’autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l’indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey - EHIS) o altre indagini sociali.

__________

Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 349/2011

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;

b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;
...

https://appsricercascientifica.inail.it/infmp/esaw.asp

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics

Fonte:
ISPRA
European Statistics on Accidents at Work (ESAW)

Certfico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Riapertura termini Commissione consultiva permanente SSL

ID 8595 | | Visite: 2142 | News Sicurezza

Riapertura termini Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

MLPS, 19 giugno 2019

Il 22 marzo 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero l'invito a presentare manifestazioni di interesse per la procedura di rinnovo della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, a seguito delle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 151 del 2015 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2016.

In vista della scadenza del mandato dell'attuale Commissione consultiva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura per il rinnovo della stessa, sono nuovamente aperti i termini per la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse non comunicate in occasione del precedente avviso.

Pertanto, le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 gennaio 2016) e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016) potranno manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di rinnovo della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro designando propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti.

Termini e modalità di trasmissione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al Ministero del Lavoro esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro il 19 luglio 2019.

Saranno in ogni caso considerate ai fini della successiva valutazione tutte le manifestazioni di interesse già trasmesse a questo Ministero dal 22 marzo 2016 (data di pubblicazione del primo Avviso) alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

Per consentire la selezione degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro), queste ultime possono trasmettere, contestualmente alle designazioni, ogni utile documentazione che consenta di dimostrare la sussistenza degli elementi indicati all'articolo 3, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2016 ovvero fare espresso riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso della Pubblica amministrazione (specificando l'ufficio).

Per eventuali informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, divisione III.

...

Fonte: MLPS

MalProf - Approfondimento delle malattie professionali segnalate

ID 8564 | | Visite: 4713 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof

MalProf - Approfondimento delle malattie professionali segnalate

INAIL, 13 Giugno 2019

Update 17 Luglio 2019

Il Sistema di sorveglianza nazionale MalProf, nato nel 1999 come progetto di ricerca e attualmente inserito nel Piano nazionale di prevenzione, è finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori.

Le Schede informative pubblicate analizzano le principali patologie professionali al fine di individuare i fattori di rischio per la salute e le misure preventive per ridurne l’incidenza, anche con approfondimenti per specifici settori di attività economica.

MalProf, Tumori professionali: analisi per comparti di attività economica - Schede

In Italia, negli ultimi dieci anni, si è registrata un’attenzione crescente in merito alla disponibilità di dati sulle malattie professionali e sono stati rivisti gli strumenti per favorirne l’emersione attraverso le segnalazioni e le denunce. Infatti, da un lato si è provveduto ad aggiornare le liste delle patologie per le quali la legge prevede la denuncia obbligatoria da parte del medico, dall’altro sono stati previsti appositi archivi come il Registro nazionale delle neoplasie di sospetta origine professionale, suddiviso in tre sezioni relative a mesoteliomi, neoplasie naso-sinusali e casi di neoplasie a bassa frazione eziologica.
Nonostante ciò, considerato quanto stimato da Doll e Peto, gran parte delle neoplasie da lavoro probabilmente non viene ancora segnalata (ad esclusione dei tumori ad elevata frazione eziologica) e sono poche le banche dati che riportano l’anamnesi lavorativa. Tra queste rientra il Sistema di sorveglianza MalProf, che consente di valutare le professioni ed i settori di attività da cui hanno avuto origine le malattie attraverso le segnalazioni raccolte dai Servizi di prevenzione delle Asl. I medici del lavoro di tali servizi analizzano le storie lavorative per attribuire l’eventuale nesso di causa alle patologie segnalate. Istituzioni internazionali sottolineano l’importanza delle misure preventive e protettive per la riduzione delle esposizioni lavorative a sostanze cancerogene. In tale quadro l’Unione europea (UE) ha intrapreso azioni a carattere normativo per orientare le politiche degli Stati membri. Una comunicazione della Commissione europea del 2009 fissa l’obiettivo per tutti gli Stati membri di dotarsi di piani nazionali integrati di lotta contro il cancro, in modo da ridurre il fenomeno del 15% entro il 2020. Inoltre, attraverso le direttive quadro 89/391 CE e 2004/37 CE vengono stabilite le regole cardine a cui attenersi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni. I Paesi membri hanno poi la possibilità di adottare valori limite nazionali più bassi rispetto a quelli fissati dall’UE.
Secondo la Iarc (International agency for research on cancer), il cancro provoca annualmente tra la popolazione mondiale 8,2 milioni di decessi e le previsioni sull’incidenza e sulla mortalità risultano in crescita. Concentrando l’attenzione sui soli tumori professionali, le stime a livello mondiale prodotte dall’Ilo (International labour office) riferiscono che è associabile ai tumori il 32% dei decessi conseguenti ad attività lavorativa. In Europa, tale percentuale arriva al 53% che, in valore assoluto, corrisponde ad una oscillazione tra i 60 mila ed i 100 mila lavoratori deceduti in un anno a causa di neoplasie.

MalProf, Ipoacusia da rumore un problema di salute ancora attuale sul lavoro - Schede

In tutto il mondo, circa 360 milioni di persone oggi convivono con una riduzione dell’udito da moderata a grave dovuta a cause diverse, quali esposizione al rumore, difetti genetici, complicanze alla nascita, malattie infettive, otiti croniche, uso di farmaci ototossici e conseguenze dell’invecchiamento. Si stima che circa la metà di tutti questi casi di perdita dell’udito siano dovuti a fattori evitabili, tra cui il rumore [Who, 2015].
L’effetto del rumore sul sistema uditivo (ipoacusia) è in diretta relazione col livello sonoro e la durata dell’esposizione per cui, superati determinati limiti, c’è rischio di danno irreversibile all’apparato uditivo il cui grado dipende anche da altri fattori come la suscettibilità individuale, la variabilità interpersonale, l’età del soggetto, pregresse e/o concomitanti patologie dell’orecchio [Ipoacusia da rumore, 2010].
Quando il rumore è particolarmente violento, può bastare anche un unico evento (detonazione, ecc.) per provocare il danno. La perdita dell’udito si accompagna molto spesso ad acufeni (percezione di ronzii, fischi, ecc.), quasi sempre bilaterali e a carattere continuo, che in alcuni soggetti divengono col tempo l’handicap più insopportabile della malattia.
Gli alti livelli di rumore rappresentano, dunque, uno dei principali rischi nell’ambiente di lavoro praticamente in tutti i paesi. Negli Stati uniti d’America, si stima che più di 30 milioni di lavoratori siano esposti a livelli pericolosi di rumore [Usa Department of labour, 2004]. Un ulteriore studio sui dati americani, stimava che nel 2000 il 16% delle ipoacusie negli adulti fosse di natura professionale [Nelson et al., 2005], mentre uno studio del 2008 dell’Università della California [Dobie RA, 2008] ridimensionava al 10% questa stima. In Germania, si è valutato che tra i 4 e i 5 milioni di persone (12 - 15% della forza lavoro) fossero esposte a livelli pericolosi di rumore [Who, 2004] e nel 2011 si sono registrati 6.125 nuovi casi di perdita dell’udito legati al lavoro nelle attività industriali e di servizio pubblico [Maue, 2012].
È importante osservare che i dati variano molto da paese a paese e a seconda dell’anno di rilevazione. Poco prima degli anni 2000, mettendo a confronto i dati europei, l’ipoacusia da rumore rimaneva la prima causa di malattia professionale in Italia, Germania, Austria e Portogallo, la seconda causa in Svizzera, la terza causa in Danimarca, Spagna e Francia [D’Amico et al., 2002]. In tutti i paesi menzionati l’80% delle denunce di ipoacusia provenivano da quattro settori principali: industria metalmeccanica, edilizia, industria estrattiva, industria del legno, con numeri inferiori per l’industria tessile e chimica. Nell’ultimo decennio, i dati europei vedono al primo posto le patologie muscoloscheletriche, con valori che superano anche la metà dei casi rilevati annualmente.
Una ricerca più recente [Masterson, 2013] illustra che negli Usa i settori lavorativi minerario, lavorazione del legno, costruzione, settore immobiliare (affitto e vendita) hanno una maggiore associazione con la perdita dell’udito rispetto ad altri settori.
In generale, dalle varie statistiche a livello internazionale si osserva che le occupazioni a più alto rischio per la perdita dell’udito indotta da rumore includono quelle nel settore manifatturiero, nei trasporti, nell’industria mineraria, nell’edilizia, nell’agricoltura e nell’esercito.

Fonte: INAIL

Collegati:

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 25837 | 12 Giugno 2019

ID 8562 | | Visite: 2085 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 12 giugno 2019, n. 25837

Caduta del lavoratore all'interno di una vasca non protetta

Penale Sent. Sez. 4 Num. 25837 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 13/03/2019

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Brescia - che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in punto di pena - ha confermato l'affermazione di colpevolezza di A.B. di San Pietro, riconosciuto responsabile, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società A.B. Trattamenti Termici S.r.L., nonché di delegato per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, del reato di lesioni colpose gravi in danno del dipendente E.S.G., commesso con violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in Brescia, il 07/03/2009).
2. Il fatto, per come ricostruito dal Tribunale, si verificava presso il reparto "nigel- titano" dello stabilimento di Brescia della suindicata società - che realizza impiantistica industriale -nella quale si eseguono, a mezzo forni di "pre-riscaldo" e di vasche di raffreddamento, trattamenti termici di materiali metallici. Il lavoratore E.S.G., nell'eseguire operazioni di movimentazione, per il tramite di carroponte, di un manufatto prelevato dal forno e destinato alla vasca di raffreddamento, indietreggiando cadeva all'interno di un'altra vasca, priva di copertura, profonda circa due metri e mezzo, procurandosi in tal modo la frattura del malleolo tibiale sinistro, con malattia durata 147 giorni. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato e dal collega P.B.I. emergeva che la vasca in questione, realizzata da poco tempo, era stata inizialmente coperta con una lamiera di metallo che era stata, tuttavia, rimossa qualche giorno prima dell'infortunio perché danneggiata dalla caduta dall'alto di un pezzo in lavorazione. A protezione della vasca erano stati allora collocati dei paletti, uniti tra loro da catenelle, alti circa mezzo metro da terra, già caduti peraltro al momento dell'incidente ovvero, secondo il P.B.I., un semplice nastro bianco e rosso, all'altezza di circa un metro da terra.
In particolare, il profilo di colpa specifica ascritto all'odierno ricorrente è di non aver provveduto a difendere in modo idoneo le aperture esistenti nel suolo dei posti di lavoro e di passaggio contro il rischio di caduta di persone al loro interno.
3. Avverso la prefata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore interpone ricorso fondandolo su tre motivi. Con il primo, deduce manifesta illogicità della motivazione sulla prova della sussistenza del nesso causale: la Corte di appello ha riconosciuto l'imprudenza della condotta del lavoratore e tuttavia ha dichiarato l'inidoneità delle misure predisposte in assenza di un vaglio rigoroso. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si censura che la sentenza impugnata abbia proceduto a contrario perché, invece di individuare prima la pena base, ha anteposto la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen, con conseguente argomentazione contraddittoria. Evidenziando, pertanto, in primo luogo la gravità delle lesioni e del danno subito dalla persona offesa e, solo in secondo luogo il comportamento imprudente del lavoratore - cui pure viene riconosciuta efficienza causale alla verificazione dell'evento - si trascura come proprio questo comportamento sia funzionale alla determinazione della pena nel minimo edittale. Se si afferma, come pure fa la sentenza di appello, che la condotta imprudente del lavoratore ha contribuito alla verificazione dell'Infortunio deve risultare ridimensionata, almeno in parte, la gravità dell'omissione del datore di lavoro. Se è vero, in generale, che la gravità del danno cagionato é uno dei parametri che devono orientare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.), nel caso delle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la gravità della lesione è già parte integrante dell'elemento materiale del reato. Ed allora, proprio perché la gravità della lesione incide già sull'aumento del quadro edittale, la stessa non potrà poi essere anche utilizzata come dato fattuale ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quanto ai precedenti penali dell'imputato, si rileva che gli stessi sono stati ritenuti rilevanti dalla Corte di appello sotto quattro profili: per il mancato riconoscimento delle generiche, per non aver disposto la pena pecuniaria prevista in via alternativa dall'art. 590 cod. pen., per la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/81, per la mancata sospensione condizionale della pena, così integrando una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Manca, peraltro, un'analisi dettagliata, oltre che sulla natura, sulla consistenza dei precedenti penali dell'imputato al quale in un solo caso veniva contestato un delitto, trattandosi di contravvenzioni negli altri casi. La motivazione è poi contraddittoria laddove - rispetto alla Convenzione stipulata il 20/10/2008 (in epoca precedente l'infortunio per cui è causa) tra la società dell'imputato e l'Associazione Italiana Formatori sicurezza sul Lavoro, acquisita in primo grado - si limita a certificarne la sostanziale inutilità ai fini di prevenzione dell'infortunio occorso nel caso di specie, escludendo quindi che tale dato possa avere alcuna incidenza in tema di concedibilità della sospensione condizionale. La provata stipula di detto accordo - in epoca successiva a tutti i precedenti penali a carico del ricorrente - è anzi indicativa di una maggior sensibilizzazione riguardo la tematica della sicurezza dei lavoratori, anche perché comportante l'investimento di risorse nella partecipazione ad un progetto sperimentale di prevenzione infortuni. Dissonante si appalesa, infine, la sentenza laddove esclude la sostituzione con la pena pecuniaria «in quanto sanzione che, alla luce delle precedenti condanne, si è dimostrata inidonea a fungere da valido deterrente». La mancata sospensione condizionale costituisce il tema della terza doglianza, censurandosi con essa l'omesso giudizio prognostico. Peraltro, si evidenzia un profilo di contraddittorietà laddove la sentenza afferma che il A.B. di San Pietro non ha mai usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena proprio in considerazione della scarsa gravità dei resati contestati che hanno sempre  comportato la condanna alla sola pena pecuniaria. Risulta, infine, del tutto illogico il richiamo alla citata Convenzione in relazione al giudizio prognostico di non recidività.
4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'alt. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.
E poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U., n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 13 marzo 2019

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 25837 Anno 2019.pdf
 
207 kB 12

I transpallet manuali

ID 8553 | | Visite: 7988 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

traspallet manuali

I transpallet manuali

Il prodotto si propone di approfondire le principali misure di prevenzione atte ad impedire il verificarsi di infortuni e/o incidenti che vedano il coinvolgimento di transpallet manuali.

L’analisi è stata svolta partendo dai casi di infortuni mortali e gravi che hanno visto la presenza attiva di un transpallet e contenuti nella banca dati Infor.Mo.

Il transpallet è comunemente definito come un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo (in genere su una pedana) munito di forche e adibito alla sola movimentazione di merci, non al sollevamento né alla impilatura: il sollevamento da terra è quindi solo funzionale alla movimentazione. Due sono le tipologie principali di transpallet (di seguito TP): uno di tipo manuale, la cui movimentazione e innalzamento/abbassamento delle forche avviene esclusivamente grazie allo sforzo fisico dell’operatore, e in cui c’è un timone preposto sia alla trazione che alla manovra; uno di tipo elettrico, in cui invece un motore elettrico (comandato in genere da appositi tasti posti sul timone) è di ausilio alle operazioni di sollevamento e traslazione.

Per un approfondimento sui rischi nell’uso dei transpallet si rimanda alla banca dati Infor.Mo, il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni sul lavoro che cataloga attualmente oltre 8.200 casi di infortuni mortali e gravi avvenuti tra il 2002 e il 2015.

Tra i casi in archivio è possibile individuare 48 casi gravi e 10 mortali in cui un TP manuale interviene nella dinamica infortunistica, il che consente quindi di avere una panoramica abbastanza esauriente sulle criticità più rilevanti alla base dell’infortunio e sulle misure preventive da adottare.

...

Fonte: INAIL 2019

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e sicurezza nella manutenzione

ID 8552 | | Visite: 7391 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Manutenzione sicurezza sul lavoro

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione

INAIL, Giugno 2019

L’incremento dei rischi dovuti alla manutenzione ha come conseguenza la necessità di ponderare con attenzione tale attività durante la valutazione dei rischi.

Problemi specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con affidamento in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di lavoratori di più imprese. Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono sottoposti gli altri. La pubblicazione è utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti.

_______

1. Effetti della manutenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro
1.1. Introduzione
1.2. Pericoli a cui sono esposti i lavoratori operanti nella manutenzione
1.3. Infortuni e malattie professionali tra i lavoratori
1.4. I problemi di una manutenzione carente o scarsa
1.5. Progettare la manutenzione, eseguirla e verificarla
2. Soluzioni per una manutenzione sicura
2.1. Introduzione
2.2. Pericoli che si incontrano durante l’attività manutentiva
2.3. Incidenti
2.4. Rischi specifici associati alle attività di manutenzione
2.5. Lezioni apprese dalle buone pratiche
2.6. Fattori di successo per la prevenzione dei rischi nei lavori di manutenzione
2.7. Ridurre i rischi: alcune raccomandazioni pratiche
3. La manutenzione nel d.lgs. 81/2008
3.1. Introduzione
3.2. Manutenzione dei luoghi di lavoro
4. La manutenzione delle attrezzature di lavoro
4.1. Introduzione
4.2. Commento sugli articoli del d.lgs. 81/2008 relativi alle attrezzature
4.3. Informazione, formazione e addestramento
4.4. Le verifiche delle attrezzature di lavoro dell’Allegato VII, d.lgs. 81/2008
4.5. Obblighi dei lavoratori
5. La manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
5.1. Introduzione
5.2. Definizione
5.3. Obbligo di uso dei DPI
5.4. Requisiti di sicurezza dei DPI e marcatura CE
5.6. Contenuti delle istruzioni e informazioni del fabbricante
5.7. Scelta dei DPI
5.8. La manutenzione dei DPI
6. La manutenzione degli impianti
6.1. Introduzione
6.2. Parametri da valutare ai fini della manutenzione
6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria
6.4. Manutenzione dell’impianto e manutenzione dei componenti
7. Aspetti legislativi e normativi riguardanti la manutenzione
e le verifiche degli impianti elettrici
7.1. La protezione dai rischi di natura elettrica nei luoghi di lavoro
7.2. Scopo di manutenzione, verifiche, misure e prove
7.3. Tipi di verifica
7.4. Il d.p.r. 462/01
7.5. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
7.6. Le verifiche degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
7.7. Le verifiche straordinarie degli impianti
7.8. Controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008
7.9. Chi può effettuare i controlli?
7.10. Cosa si intende per lavori elettrici e chi può eseguirli?
7.10.1 I lavori sotto tensione in bassa tensione
7.10.2 I lavori sotto tensione in media e alta tensione
7.10.3 I lavori in vicinanza di parti attive
7.11. Considerazioni sulle verifiche nel contesto dei lavori sugli impianti elettrici
7.12. Considerazioni su misure, prove e ricerca di guasti
7.13. Considerazioni sulla sicurezza delle attività di manutenzione (CEI 11-27, punti 7.1, 7.2, 7.5 e 7.6)
7.14. Predisposizione di procedure operative
8. Cenni di affidabilità
8.1. Definizione di affidabilità di un componente o sistema
8.2. Classificazione dei guasti
8.3. Richiami quantitativi relativi alla definizione di affidabilità
8.4. L’andamento temporale del tasso di guasto
8.5. Il Tempo Medio tra due Guasti
8.6. Tecniche per la valutazione dell’affidabilità
8.7. Affidabilità logistica
8.8. Disponibilità di un sistema
9. Politiche di pianificazione della manutenzione
9.1. Introduzione
9.2. La manutenzione orientata all’affidabilità
9.3. Suggerimenti utili
10. Metodi analitici di pianificazione della manutenzione
10.1. Introduzione
10.2. Utilità della manutenzione
10.3. Basi di dati e manutenzione
10.4. Modelli del ciclo di vita di un dispositivo riparabile
10.5. Analisi del modello 2
11. La tecnologia RFId al servizio della manutenzione
11.1. Introduzione
11.2. Uso come chiave di sicurezza
11.3. Uso come interblocco
11.4. Uso per l’accesso ad aree protette
11.5. Uso come inventario di sicurezza
11.6. Uso come ausilio in tempo reale per la manutenzione
11.7. Uso come soluzione impiantistica
11.8. Necessità della conoscenza degli RFId per i manutentori
12. L’esternalizzazione del servizio di manutenzione
12.1. La qualificazione di appaltatori e fornitori. Aspetti legislativi e normativi
12.1.1. Il sistema di gestione integrata
12.1.2. La responsabilità d’impresa. Il d.lgs. 231/2001
12.1.3. La qualificazione nella legislazione vigente
12.2. La selezione e la gestione di appaltatori e fornitori
12.3. La valutazione e il controllo di appaltatori e fornitori. Sistema di Vendor Rating
12.4. La sicurezza sul lavoro nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. Rischi da interferenza
12.5. Sintesi della gestione degli appaltatori
13. Riferimenti
13.1. Legislazione
13.2. Norme tecniche
13.3. Guide
13.4. Bibliografia

Fonte: INAIL

Collegati:

Infor.MO: Sistema di Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi - Schede

ID 3699 | | Visite: 9638 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Infor.MO: Sistema di Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi 

Update 22.04.2024

Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause

La sorveglianza degli infortuni mortali e gravi è attuata in collaborazione con i Servizi di prevenzione delle Asl, che nel corso delle loro indagini approfondiscono l’analisi della dinamica infortunistica degli eventi accaduti al fine di evidenziarne le cause. Da tale attività scaturiscono i dati contenuti nell’applicativo Infor.MO, in cui i fattori di rischio infortunistico individuati costituiscono una base di conoscenza utile per la programmazione degli interventi di prevenzione. 
Nella sezione è possibile consultare:

- il Software riservato ai referenti regionali del progetto ed agli operatori di prevenzione espressamente abilitati alle attività di registrazione automatizzata dei dati.

- gli Eventi formativi e comunicativi programmati sul territorio;

Nella collana “Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: schede informative” vengono analizzate modalità di accadimento e specifici fattori di rischio degli eventi mortali avvenuti nei luoghi di lavoro e indagati dai Servizi di prevenzione delle ASL.

Le schede della collana sono articolate secondo una struttura editoriale standard in quattro sezioni dati descrittive, analisi delle dinamiche infortunistiche, possibili misure preventive, riferimenti bibliografici/normativi e storiografia. Nella presente scheda è illustrata la struttura del Sistema Infor.MO, il modello multifattoriale di analisi adottato per la ricostruzione delle dinamiche infortunistiche e le principali risultanze che emergono dai casi in archivio.

1. [Fattori di rischio e cause] (2017)
2. [Le cadute dall’alto dei lavoratori] (2017)
3. [Cadute dall’alto dei gravi] (2017)
4. [Il ribaltamento dei mezzi] (2017)
5. [Il contatto elettrico diretto] (2017)
6. [Il rischio chimico] (2017)
7. [La formazione a distanza] (2017)
8. [Investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro]( 2017)
9. [Avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote] (2017)
10. [Lavoratori immigrati] (2017)
11. [Gli ambienti confinati] (2017)
12. [Gli infortuni mortali in agricoltura] (2018)
13. [Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche in ambito portuale] (2019)
14. [Lavoratori anziani - Schede] (2019) 
15.[Infor.MO | Gli infortuni mortali causati da esplosioni] (2020)

16.[Infor.MO | Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche settore rifiuti] (2021)
17. [Infor.MO | Cantieri navali. Analisi infortuni e piano mirato di prevenzione] (2021)
18. 
[Infor.MO | Infortuni in edilizia] (2022)
19. [Infor.MO | Fattori causali e dinamiche infortunistiche settore gomma, materie plastiche e prodotti chimici] (2023)
20. [Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nell’industria alimentare] (2023)
21. [Infor.MO | Utilizzo dei carrelli elevatori] 
22. [Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nel ciclo del trasporto ferroviario] (2024)
23. [Infor.MO | Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica(2024)

Fonte: INAIL

https://appsricercascientifica.inail.it/im/

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom

ID 8542 | | Visite: 2684 | Legislazione Sicurezza UE

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom 

GU L 152/128 dell'11.06.2019

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014)

...

Pagina 40, allegato II, titolo:

anziché: «Fattori di peso per la radiazione e per il tessuto di cui all'articolo 4, paragrafi 25 e 33»
leggasi: «Fattori di peso per la radiazione e per il tessuto di cui all'articolo 4, punti 25) e 33)»;

Pagina 41, allegato III, titolo:

anziché: «Valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all'articolo 4, paragrafo 43»
leggasi: «Valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all'articolo 4, punto 41)».

 

_______

Collegati:

Definizione sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi

ID 8535 | | Visite: 30685 | Documenti Riservati Sicurezza

Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi D Lgs  81 2008

Definizione sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi: il D.Lgs. 81/2008

Decreto in attesa (Art. 6. c. g)

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
...
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...
g) elaborare i(1) criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (2)
...
Art. 27.  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (3)(4)

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. (5)

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
__________

(1) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. c, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(2) Lettera modificata dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

(4) Commissione Consultiva Permanente, 18 aprile 2012 - Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011

(5) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Collegati

Età minima ingresso al lavoro

ID 8528 | | Visite: 7133 | Circolari Sicurezza lavoro

Nota MLPS prot. 9799 del 20 luglio 2007

Età minima ingresso al lavoro anni 16

L'art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. E' proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in particolare ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro.

Premesso quanto sopra, poiché la stessa legge fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", dal 1° settembre 2007 decorre anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
...
Principi su istruzione scolastica obbligatoria
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza