Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 28774 | 02 Luglio 2019
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Cassazione Penale Sez. 4 del 02 luglio 2019, n. 28774
Mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative per la movimentazione dei carichi
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28774 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
Data Udienza: 26/03/2019
1. Con sentenza del 19 giugno 2015 il Tribunale di Messina dichiarava S.V., nella qualità di legale responsabile della omonima s.r.l. esercente il commercio di materiali edili, responsabile dei reati ascritti e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dell'INAIL rinviando per la quantificazione al giudice civile.
1.1. Al predetto imputato era ascritto:
capo a) il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. per avere, per colpa generica e per violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 32 d.lgs. n. 626/94, cagionato all'operaio C.S. lesioni personali gravi.
In Gaggi il 31 maggio 2011;
capo b) il reato di cui all'alt. 71 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 perché non adottava le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la scelta degli accessori di sollevamento (c.d. brache) in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio nonché del modo e della configurazione della imbracatura.
In Gaggi il 31 maggio 2011.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, P.N. aveva commissionato al legale rappresentante della s.r.l. S.V. la fornitura di diverso materiale edile il quale provvedeva, in data 31 maggio 2011, ad inviare presso il cantiere un autocarro condotto dal dipendente C.S. con il carico da consegnare. Durante le operazioni di scarico di un blocco di legname per carpenteria avvenuto a mezzo di autogrù telecomandata dal predetto lavoratore, quest'ultimo veniva colpito da un blocco di tavole di legno, della lunghezza di circa quattro metri, che scivolavano dall'imbracatura che era posta solo al centro mentre avrebbero dovuto essere trattenute anche da fasce a doppia mandata, poste ad entrambe le estremità in senso antiorario in modo da far sì che il carico, durante la movimentazione, fosse ben bilanciato. Veniva escluso che la oscillazione delle tavole potesse essere ricondotta ad eventuali urti subiti dal gancio della gru nel corso dell'attività di sollevamento.
2. Con sentenza del 14 febbraio 2018 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del S.V. per il reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in euro 1.00 di multa, confermando nel resto.
3. Avverso la predetta sentenza propone ricorso S.V. deducendo il vizio motivazionale.
Evidenzia che gli accessori di sollevamento erano idonei in funzione del carico, dei punti di presa e del dispositivo di aggancio e che 'le imbracature erano state poste alle estremità, come da regole cautelari, mentre lo sbilanciamento era avvenuto solo dopo che C.S. aveva avuto indicazione dagli operai del cantiere di spostare il carico da un'altra parte rispetto al sito ove lo stava scaricando. Lamenta che è stata omessa la valutazione del comportamento dello C.S. e degli operai della società che stavano eseguendo i lavori nel cantiere i quali avevano deciso inopinatamente di effettuare lo scarico del materiale scavalcando un pilastro e non come originariamente previsto.
Inoltre il controllo da parte del ricorrente, mero venditore del materiale, poteva essere esercitato solo sino al momento della partenza del mezzo e in relazione alla fornitura degli accessori di carico esorbitando, invece, dalla sua sfera di controllo le condotte imprudenti poste in essere dall'operatore o dai terzi sui luoghi della consegna.
4. In data 14 marzo 2019 S.V. ha depositato motivi nuovi contestando la ricostruzione dei fatti operata dal teste G., ispettore del lavoro, atteso che il Comandante della Stazione Carabinieri e i testimoni oculari avevano dato opposte versioni dell'accaduto.
Lamenta altresì l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra accusa e difesa posto che la Corte distrettuale ha incentrato il giudizio di responsabilità sulla omessa vigilanza. Inoltre ribadisce che non è stato adeguatamente considerato che esorbitavano dalla sua sfera di controllo del S.V. le condotte imprudenti poste in essere dall'operatore o dai terzi sul luogo di consegna del materiale.
5. L'INAIL ha depositato memoria difensiva in data 7 marzo 2019 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
1. Il ricorso, è inammissibile sia per genericità che per manifesta infondatezza alla stregua di quanto qui di seguito esposto.
2. Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133).
In linea generale si osserva che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., quando «attacca» le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
3. Orbene, nel caso in esame i motivi di ricorso sono già proposti con l'atto di appello e riprodotti pedissequamente in questa sede, in assenza di una censura argomentata alle ragioni contenute nella decisione impugnata.
4. Inoltre i predetti motivi poggiano su considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
5. I motivi di ricorso vengono valutati unitariamente in quanto strettamente connessi.
5.1. Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha ritenuto dirimente, ai fini dell'attribuibilità dell'evento lesivo al S.V., in conformità al giudice di primo grado, la circostanza della mancanza della doppia imbracatura alle estremità delle tavole ed in senso antiorario in violazione delle norme cautelari prescritte in caso di movimentazione dei carichi ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 3.1.6. dell'allegato VI del d.lgs. n. 81/2008.
Nel predetto contesto fattuale i giudici di secondo grado hanno valutato, con argomentazioni congrue, del tutto irrilevante la circostanza riferita da alcuni testimoni della presenza di due fasce di imbracature al centro delle tavole risultando comprovata la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative e tecniche di sicurezza.
5.2. Manifestamente infondata risulta pertanto il dedotto difetto di correlazione tra accusa e difesa.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4. N. 35666 del 19/06/2007 Rv. 237469), in tema di reati colposi può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. È consentito, infatti, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.
5.3. I giudici di merito hanno correttamente addebitato l'infortunio a S.V., datore di lavoro di C.S., in quanto titolare della posizione di garanzia per avere consentito che l'operazione in questione si svolgesse senza l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
5.4. Né può assumere alcuna rilevanza l'asserito comportamento colposo dell'infortunato che, a dire del ricorrente, avrebbe deciso inopinatamente ed improvvidamente di effettuare lo scarico, non così originariamente previsto ma scavalcando un pilastro, atteso che l'eventuale condotta imprudente dell'operaio non può in ogni caso valere ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo il costante dictum della Suprema Corte (Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 - dep. 2015 -Rv. 261946), il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautele, sicché la sua responsabilità può essere esclusa per causa sopravvenuta soló in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute connotandosi come del tutto inopinabile.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 26/03/2019
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