Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 27944 | 26 Giugno 2019
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Operaio sepolto vivo durante lo svuotamento del silos. Rischio interferenziale
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27944 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 17/04/2019
1. Con sentenza del 16.11.2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e per il resto ha confermato la declaratoria di responsabilità di E.T. e G.R. per il reato di omicidio colposo in danno di P.G.N., aggravato per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sulla base della ricostruzione operata in sede di merito, il fatto può essere sintetizzato come segue. La mattina del 22.10.2007 il P.G.N., autista dipendente della Truciolo S.r.l., raggiungeva insieme al collega C.M. lo stabilimento della ditta Stilsedia, presso il quale doveva svuotare il silos contenente trucioli di legno. Gli operai posizionavano il cassone del camion sotto l'imbocco del silos, che conteneva il materiale di scarto della lavorazione del legno che, attraverso due botole quadrate situate all'estremità inferiore, veniva raccolto direttamente per essere poi trasportato fino allo stabilimento della ditta Truciolo, dove veniva riciclato nella produzione di pallet. P.G.N. era all'interno del cassone quando veniva travolto dalla repentina caduta del materiale, da cui rimaneva schiacciato e completamente sepolto, con conseguente decesso per asfissia meccanica violenta da soffocazione indiretta.
La Corte territoriale, sulla base di quanto processualmente emerso, ha addebitato al G.R., quale committente, ed al E.T., quale datore di lavoro, condotte di cooperazione colposa causative dell'evento, per non avere costoro adempiuto all'onere di informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per non aver promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento fra le rispettive ditte per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell'attività data in appalto e dai rischi interferenziali. Al G.R. in particolare è stato addebitato di non aver messo a disposizione attrezzature sicure e di non aver redatto il d.u.v.r.i. per la valutazione dei rischi interferenziali; al E.T. di non aver fornito ai lavoratori una adeguata e specifica formazione e di non avere messo a disposizione degli stessi adeguati strumenti di lavoro.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati.
3. G.R. lamenta quanto segue.
I) Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Deduce il travisamento delle risultanze probatorie, con particolare riguardo alla testimonianza resa da C.M., unica persona presente sul luogo al momento dei fatti. Erroneamente la Corte territoriale deriva la piena attendibilità del C.M. dalla svalutazione della deposizione dallo stesso resa in dibattimento, contrastante con quelle rese a s.i.t. nell'immediatezza. L'intera deposizione del teste appare costellata da contraddizioni in ordine alla ricostruzione del sinistro, ed in contrasto con gli altri elementi probatori acquisiti, quali: il mancato rinvenimento del forcone asseritamente utilizzato dal P.G.N. per lo scarico del materiale; l'abbigliamento del C.M. il giorno dell'infortunio, non vestito da lavoro e totalmente pulito, come riferito dal altri testi; la deposizione del teste Gasparetto in ordine alla condotta tenuta dal C.M. subito dopo lo "scarico fatale", secondo cui questi aveva chiesto aiuto, dimostrando di non sapere dove si trovasse il suo collega; elementi indicativi del fatto che la botola del silos potesse essere aperta solo dall'esterno del cassone e che l'unico che potesse averlo fatto fosse il C.M..
Lamenta l'illogicità dell'analisi operata nella sentenza impugnata in punto di nesso di causa, effettuata sulla base della errata ricostruzione della dinamica del sinistro. Ciò a fronte della assoluta idoneità alla normativa di sicurezza del silos in questione, che negli anni era stato adeguato inserendo, per l'apertura delle botole, un sistema di rinvio esterno per il tramite di volani; erano stati, inoltre, posizionati una serie di pianerottoli sul corpo esterno per eventuali ispezioni e/o interventi dall'esterno, proprio al fine di consentire eventuali operazioni di scuotimento della segatura e del truciolo in caso di "impaccatura" del materiale.
Assume la contraddittorietà dei riscontrati profili colposi riguardanti la mancata valutazione dei rischi e di una precisa direttiva sulle modalità esecutive del lavoro, nonostante la sentenza abbia poi riconosciuto che una addetta della ditta (la signora G.R.) si fosse fatta carico di indicare agli operai le modalità di apertura delle botole e che fosse stato considerato il rischio da seppellimento dei lavoratori addetti allo scarico del silos.
Denuncia l'insussistenza di una effettiva interferenza tra i lavoratori della Truciolo S.r.l. e quelli della Stilsedia, stante l'intervenuto accordo secondo cui il prelievo del materiale dal silos avvenisse tra le ore 6.00 e le ore 7.30, prima dell'arrivo dei dipendenti della Stilsedia.
Rileva nella specie la macroscopica imprudenza commessa dai due lavoratori, il P.G.N. per essere salito sopra il cassone ed essersi posizionato sotto la botola durante le fasi di scarico del materiale; il C.M. per aver azionato il volano di apertura della botola con il collega posizionato sopra il camion. Tali condotte configurano un comportamento abnorme idoneo ad esonerare da responsabilità il datore di lavoro ed il committente.
II) Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Deduce la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avuto riguardo alla evidente imprudenza compiuta dal P.G.N., riconosciuta dalla stessa Corte di merito.
4. E.T. lamenta la violazione di legge, in quanto al momento dell'infortunio non era datore di lavoro del P.G.N., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'abnormità della condotta della vittima.
1. Con atto pervenuto il 18.3.2019 il difensore di E.T. ha fatto pervenire il certificato di morte del suo assistito.
Il decesso del E.T., avvenuto in data 11.1.2017, come da certificato in atti, determina l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.
2. Per quanto attiene alle doglianze avanzate dal G.R., si deve osservare che la sentenza impugnata affronta motivatamente tutti i punti attinti dal ricorso con motivazione esauriente, congrua e logica, mentre le censure in molti punti attingono al fatto, dilungandosi il ricorrente sulla tematica relativa alle dichiarazioni rese da C.M. Cesare, unica persona presente sul luogo al momento dei fatti, criticando la vicenda per come ricostruita dai giudici, a suo parere frutto di una erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).
Va, inoltre, rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).
3. Con particolare riferimento alla ricostruzione della vicenda va, peraltro, puntualizzato che, nell'economia del giudizio di responsabilità, il ricorrente attribuisce eccessiva importanza alla testimonianza del C.M..
Infatti, anche ammesso che i fatti non siano andati come ricostruito (peraltro in maniera logica e plausibile) dalla Corte territoriale, ma ipotizzando invece che, al contrario, il C.M. non si trovasse sul cassone del camion accanto al P.G.N. ma avesse aperto la botola tramite il volano esterno, il giudizio di responsabilità nei confronti del G.R. sostanzialmente non muterebbe, visto che il punto dolente della vicenda, per come correttamente giudicato dai giudici di merito, è costituito dal fatto che i lavoratori dovessero svuotare a mano il silos, utilizzando un forcone dal basso per far scendere il materiale "impaccato" nel silos.
In questa prospettiva, al G.R. è stato correttamente addebitato non soltanto il mancato adeguamento del silos, sprovvisto di sistemi di svuotamento automatici, ma anche e soprattutto di aver omesso di coordinarsi con l'azienda appaltatrice e di non aver redatto il d.u.v.r.i., tenuto conto del rischio interferenziale comunque sussistente in relazione alla struttura in questione.
Infatti, la nozione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini dell'individuazione di responsabilità colpose, al riferimento alle sole circostanze che riguardino "contatti rischiosi" tra il personale delle diverse imprese, ma deve necessariamente ricomprendere anche tutte quelle attività preventive poste in essere nella fase antecedente ai contatti rischiosi. Gli obblighi di sicurezza devono, infatti, essere adempiuti anche nella fase prodromica all'esecuzione dei lavori, allorché il dovere di coordinamento obbliga il responsabile ad esigere l'allestimento delle protezioni (Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto). In sostanza, il personale della ditta appaltatrice, ancorché operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro dell'appaltante, deve essere, a cura di quest'ultimo, posto in condizioni di conoscere preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro. Gli obblighi di informazione di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 si estendono, infatti, alla dettagliata e compiuta analisi dei rischi specifici inerenti alle lavorazioni conferite in appalto ossia a tutte quelle situazioni e insidie che, dipendendo proprio dal luogo di lavoro e dalla natura dei materiali esistenti e delle mansioni da svolgere, devono essere poste a conoscenza dell'appaltatore, affinché questi possa regolarsi di conseguenza (Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, Del Papa). Dunque, a norma dell'art. 26, comma 2, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e, qualora ricevano risposta negativa, a sopperire personalmente all'individuazione del rischio, collaborando con il committente (Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini; Sez. 4, n. 5420 del 15/12/2011 - dep. 2012, Intrevado).
Da questo punto di vista la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G.R. non avesse ottemperato all'obbligo di redigere il documento (d.u.v.r.i.) di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 (nel testo in vigore dal 22 agosto 2007) in relazione al rischio connesso all'esecuzione dell'attività appaltata su attrezzatura (il silos) presente nel luogo di lavoro, avendo plausibilmente ritenuto sussistente un rischio da interferenza tra l'attività di scarico del silos e l'attività produttiva della ditta committente.
I giudici di merito hanno evidenziato che fra la ditta committente e l'appaltatore non vi era stato nessun reale coordinamento in relazione alle modalità più sicure da seguire per lo scarico del silos, essendo stato rimesso inadeguatamente all'iniziativa dell'impiegata amministrativa di Stilsedia di indicare le novità apportate al silos e alla diligenza degli operai de "Il Truciolo" di adeguare le modalità di scarico, senza alcuna valutazione dei rischi ed una precisa direttiva sulle modalità esecutive da osservare e sulle cautele da tenere in caso di difficoltà nell'esecuzione dello scarico.
Da quanto sopra la sentenza di merito ha tratto plausibili considerazioni sia in ordine alla sussistenza di profili colposi a carico del G.R., sia in ordine alla configurabilità del nesso causale fra le omissioni addebitate e l'evento, avuto riguardo alla concreta verificazione del rischio che la normativa cautelare violata intendeva neutralizzare, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori di diritto, come tale insindacabile in cassazione.
4. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, si deve osservare che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento in equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante speciale oggetto di contestazione, avendo congruamente ritenuto che le stesse avessero pari consistenza.
Si tratta di motivazione in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, afferma che non solo è ammessa la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma stabilisce che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 22929801), evenienza che non sussiste nel caso di specie.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del E.T. per essere il reato estinto per morte del medesimo.
Deve essere, invece, rigettato il ricorso del G.R., cui consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'Imputato E.T. perché estinto il reato per morte del medesimo. Rigetta il ricorso di G.R. che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17 aprile 2019.
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