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Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine Ed. 2017

ID 557 | | Visite: 19774 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine 

Procedura Gestione e aggiornamento Fascicoli Tecnici di Costruzione Direttiva macchine

UNI EN ISO 9001:2015 - par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Manuale della Qualità Capitolo _____
Dir. 2006/42/CE All. VII A punto 1 lettera a) e b)
Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010

EN ISO 9001:2015 - Par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.

La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE), per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione (F.T.C.), di cui All. VII A punto 1 lettera a), e b. Tutti i documenti di cui al punto 1 dell’allegato VII, sezione A devono essere sottoposti a riesame e aggiornamento regolari quando vengono apportate delle modifiche alla progettazione o alla fabbricazione della macchina in questione.

Il FTC, come descritto all’allegato VII sezione A della Direttiva macchine, deve essere costituito dal fabbricante o suo mandatario, per prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine:

- Macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Il FTC deve consentire di dimostrare la conformità la conformità della macchina (nel senso più ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza (RESS) di cui all’All. I.

La strutturazione del FT, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:

- Descrizioni e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Istruzioni per l’Uso,

deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.

Valutazione Conformità



Procedura

1. Finalità
2. Oggetto
2.1 Fasciolo tecnico
2.2 Modifiche sostanziali
2.3 Modifiche sostanziali e valutazione di conformità
3. Attività
4. Procedura e responsabilità
5. Riferimenti normativi
Appendice n.1
Appendice n.2
Appendice n.3

Formato doc

Elaborato Rev. Data
Certifico S.r.l. 04/2014 20.01.2014
Certifico S.r.l. 05/2016 20.12.2016

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ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ID 1242 | | Visite: 74517 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover ISO TR 14121 2 Metodi analisi rischio

ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store

3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I

Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita.
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.

L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

[box-warning]Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)

E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.[/box-warning]

Excursus
...

I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:

- Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.

- Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.

Figura 1
...

Probabilità che si verifichi un danno

Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.

Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:

a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).

Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.

Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010

Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno

Figura 2

...

Metodi di stima del rischio

Strumento ibrido

Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.

Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.

Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio

Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.

Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.

Pre-stima del rischio

Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.

Stima intermedia del rischio

La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.

Stima finale del rischio

Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.

Numero di riferimento (N° rif.)

Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.

Numero del tipo di pericolo (N° tipo)

Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.

Pericolo

Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.

Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.

Gravità, Se

"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:

1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;

2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;

3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;

4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.

Frequenza, Fr

Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:

2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;

3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;

4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;

5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;

5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.

Probabilità, Pr

Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.

1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.

2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.

3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.

4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.

5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.

Evitabilità, Av

Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:

1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.

2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.

5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.

Classe, Cl

Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.

Stima del rischio

Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.

Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.

Dettagli

Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.

Figura 3
...

Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013 

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 
©Copia autorizzata Abbonati

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Rev. Data Oggetto Autore
3.0 26.10.2020 Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013  Certifico Srl
1.0 2017 1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio;
2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute;
3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio;
4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio.
Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda[/box-note]

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Guide ufficiali UE Nuovo Approccio

ID 2746 | | Visite: 22676 | Guide Nuovo Approccio

Guide ufficiali marcatura CE

Guide Nuovo Approccio / Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025

ID 2746 | 16.03.2025: N° 90 Guide

Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025

10. Download Scheda Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025
9. 
Download Scheda Rev. 8.0 del 06 Novembre 2024
8. Download Scheda Rev. 7.0 del 30 Novembre 2023
7. Download Scheda Rev. 6.0 del 23 Ottobre 2023
6. Download Scheda Rev. 5.0 del 12 Maggio 2023
5. Download Scheda Rev. 4.0 del 02 Febbraio 2023
4. Download Scheda Rev. 3.0 del 08 Luglio 2022
3. Download Scheda Rev. 2.0 del 21 Aprile 2022
2. Download Scheda Rev. 1.0 del 19 Dicembre 2021
1. 
Download Scheda Rev. 00 del 09 Dicembre 2021

Guide ufficiali Direttive/Regolamenti Nuovo Approccio che prevedono marcatura CE (di Prodotto)

Le Guide Ufficiali della Commissione sono pubblicate sul sito dell'Unione Europea e sono estremamente importanti per l'interpretazione dettagliata di numerosi passaggi delle relative Direttive/Regolamenti di Prodotto.

Ci scusiamo per eventuali aggiornamenti tardivi, controllare la Sezione:

La sezione Guide Nuovo Approccio

Guide to application of the lifts directive 2014 33 EU   01 2025 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU January 2025
Guide application of the Regulation  EU  2016 424 on cableway installations Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations November 2024
Linee guida DPI Regolamento  UE  2016 425 Ed  4 0 Ottobre 2024 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024 October 2024
Guide to application of the Regulation EU 2016 424  1 1 2023 Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations December 2023
Guide to application of the lifts directive 2014 33 EU   June 2024 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024 June 2024
Linee guida direttiva ATEX 2014 34 UE   Aprile 2024 Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 5a Edizione Aprile 2024 April 2024
Guida direttiva macchine 2006 42 CE   Ed  2 3   Aprile 2024 EN Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
April 2024
Guidance Sheets GAR Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) September 2023
     
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli Dicembre 2023
     

Linee guida DPI Regolamento  UE  2016 425   Ottobre 2023

Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 3.0 Ottobre 2023 Ottobre 2023
     
Linea guida Regolamento Dispositivi medici Settembre 2023
     

Linee guida 2023 DPI Regolamento  UE  2016 425

Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425 Aprile 2023
     
Linee guida ATEX 2014 34 UE 4 edizione Novembre 2022 Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 4a Edizione Novembre 2022 November 2022
     
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Cover Guida blu 2022 Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 Giugno 2022
     
Guidances regulation 2016 426   10 2021 Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 (version Oct. 2021) Maggio 2022
     
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Guida Regolamento 2016 624 Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations December 2021
     
Toy safety directive 2009 48 EC 1 1 2021 Linee guida Direttiva giocattoli Settembre 2021
     
Guideline Ecodesign for space and water heaters April 2021
     
Documento di orientamento Reg  UE 2019 515 Marzo 2021 Guidance for the application of Regulation (EU) 2019/515 March 2021
     
Guidance Reg 2019 2010 Guidelines of Art. 4 of Regulation (EU) 2019/1020 March 2021
     
Guidance document labbellimg fertilising products 18 02 2021 Guidance document labelling EU fertilising products February 2021
     
Guidance RED 11 2020 Guidance on Article 10 (10) of RED (Directive 2014/53/EU) November 2020
     
Linea guida nuova Direttiva PED 2014/68/UE V.6.0 June 2020
     
 Regulation EU 2016 426 Guidance point 3 7 of Annex I GAR  Regulation (EU) 2016/426: Guidance point 3.7 of Annex I (GAR)  October 2020
     
Linee guida ATEX Maggio 2020

Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE

May 2020
     

Raccolta Linee guida Direttiva giocattoli

Update February 2020
     
9b5b1a8f7637a2a621572754f8a98a12

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update December 2019
     
Guida direttiva macchine 200642CE   Ed  2019 EN

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.2 2019

Update October 2019
     
FAQ Ecodesign directive 06 2019

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update June 2019
     
Guide LVD 2018

Guidelines LVD 2014/35/EU

August 2018
     
Guide 2014 33

Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU

May 2018
     
Guide EMC

Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU

Update December 2018
     
Guideline RED 12 2018

Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Update December 2018
     

FAQ Ecodesign directive 11 2018

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update November 2018
     

Guidelines SPVD

Guidelines SPVD Directive 2014/29/EU

October 2018
     
Guide RED 2018

Guide RED Directive 2014/53/EU

June 2018
     
RCD Guidelines 2018

 

Guidelines RCD Directive 2013/53/EU

 

June 2018
     
PPE Guidelines 2018 Linee Guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425
April 2018
     
Supplementary Guidance LVD EMCD RED Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED April 2018
     
Guide for the EMCD Directive 2014 30 EU   March 2018 Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU Final
2018
     
Linee guida alla applicazione direttiva 2014/34/UE Final
2017
     
FAQ Regulation (EU) 2016/426 burning gaseous fuels (GAR) Final
2017
     
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC Final
2017
     
Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi gas Final
2017
     
Guide to application of the PPE Directive 89/686/EEC Final
2017
     

FAQS - Radio Equipment Directive (RE-D) 2014/53/EU

Final
2017
     
Guide machinery directive 2006/42/EC Ed. 2.1 - July 2017 Final
2017
     
Line guida emissione acustica macchine aperto - June 2016 Final
2017
     
Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU Final
2017
     
FAQs - radio equipment directive (RE-D) Final
2017
     
Guidance transition Directive PPE to Regulation PPE Final
2017
     
Guidelines marketing and use of explosives precursors Final
2017
     
FAQ Ecodesign Directive 2009/125/EC Final
2017
     
Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines Final
2016
     
Guide EMC Transiction Dir. 2004/108/CE to 2014/30/EU Draft
2015
     
Guide for the EMC Directive 2014/30/EU Draft
2015
     
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione Draft
2016
     
Linee guida nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU Final
2016
     
Linea guida passaggio Direttiva ATEX 94/9/CE a nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE Final
2015
     
Linea guida Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE Final
2016
     
Linea guida transizione Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE alla nuova 2014/35/UE Draft
2015
     
La marcatura CE dei Prodotti da Costruzione ---
     
Applicazione Direttiva ATEX Prodotti ad equipaggiamenti specifici ---
     
Direttiva Ascensori 95/16/CE - Linee Guida 10.2009 - EN

---
     
Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Linee Guida 12.2013 - EN ---
     
Direttiva BT 2006/95/CE - Linee Guida 01.2012 - EN ---
     
Direttiva DPI 89/686/CEE - Linee Guida 04.2010 - EN ---
     
Direttiva EMC 2004/108/CE - Linee Guida 02.2010 - EN ---
     
Direttiva Giocattoli 2009/48/CE - Linee Guida 02.2014 - EN ---
     
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Linee Guida 06.2010 - IT 2010
     
Direttiva PED 97/23/CE - Linee Guida 04.2014 - EN ---
     
Direttiva R&TTE 1999/5/CE - Linee Guida 04.2009 - EN --
     
RoHS II FAQ Guidance Document ---

La sezione Guide Nuovo Approccio

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Rev. Data Oggetto Autore
9.0 16.03.2025 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU Certifico Srl
8.0  06.11.2024 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024
Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 5a Edizione Aprile 2024
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR)
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli
Certifico Srl 
7.0 30.11.2023 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 3.0 Ottobre 2023 Certifico Srl
6.0 23.10.2023 Linea guida Regolamento Dispositivi medici Certifico Srl
5.0 12.05.2023 Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Certifico Srl
4.0 02.02.2023 Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 4a Edizione Novembre 2022
Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / Sept. 2022
Certifico Srl
3.0 08.07.2022 Guida blu all'attuazione della normativa UE prodotti 2022
Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Guidances Regulation (EU) 2016/426 (V. Oct. 2021)
Certifico Srl
2.0 21.04.2022 Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Orientamenti appl. Art. 9 Regolamento (UE) 2019/1020
Guidelines RCD Directive 2013/53/EU
Certifico Srl
1.0 19.12.2021 Guide Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations Certifico Srl
0.0 09.12.2021 --- Certifico Srl

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Norme armonizzate Click[/box-note]

La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni

ID 3814 | | Visite: 14067 | Documenti Riservati Direttiva macchine

La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni

Update 1.0 Settembre 2017

Nella presente revisione 1.0 Settembre 2017, il documento è stato elaborato facendo riferimento alla Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 - Luglio 2017 (traduzione IT non ufficiale), e tabella le relazioni tra la Direttiva macchine e le altre Direttive di Prodotto di cui all’Art. 3 “Direttive specifiche”, in 3 casi:

1. Direttive specifiche che si applicano in luogo della direttiva macchine alle macchine da esse disciplinate
LVD Bassa tensione
DT Giocattoli
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
DDM Dispositivi medici
DA Ascensori
CR Impianti a fune
VAFR Veicoli agricoli forestali

2. Direttive specifiche che possono applicarsi alle macchine in luogo della direttiva macchine in caso di pericoli specifici
ATEX Atmosfere esplosive
MOCA Materiali a contatto sostanze alimentari
SPVD Recipienti semplici a pressione
GAD Apparecchi a gas
PED Attrezzature a pressione

3. Direttive che possono essere d’applicazione alle macchine, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine
CPR Prodotti da Costruzione
NRMMD Emissioni sostanze
RED Apparecchiature radio
OND Emissioni acustiche
ROHS II Sostanze pericolose apparecchiature elettriche
EMCD Compatibilità elettromagnetica
EuP Progettazione ecocompatibile

Fonte:
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.1 - July 2017

Matrice Revisioni

Rev. Data Fonte Autore
1.0 09.2017 Guide MD 2006/42/EC  - Ed.2.1 - July 2017 Certifico S.r.l.
0.0 03.2017 Guida DM 2006/42/CE - Ed. 2 - Giugno 2010 Certifico S.r.l.

Certifico Srl - IT
©Copia autorizzata Abbonati

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[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE [/box-note]

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Rumore macchine: conformità in fase di acquisto di una macchina

ID 3235 | | Visite: 16522 | Documenti Riservati Direttiva macchine

 

Rumore macchine: conformità in fase di acquisto di una macchina

In allegato scheda di Valutazione Conformità rischio rumore macchine UNI EN 11690 - 1:1998

Il Datore di lavoro, in qualità di utilizzatore, ha l’obbligo al momento dell’acquisto, di appurare la conformità del macchinario, verificando la marcatura CE e la dichiarazione di conformità che l’accompagna, andando a scegliere quella macchina che, a parità di prestazioni, tenendo conto dell’insieme dei rischi presenti, proponga valori inferiori di rumore emesso.

Prima di acquistare un nuovo macchinario o impianto è opportuno che l’utilizzatore segua una procedura ben precisa, idonea al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. La procedura comprende i passi indicati nel seguito, in accordo con quanto raccomandato dalla norma UNI EN 11690 - 1:1998.

a) Analisi delle informazioni disponibili sul rumore ambientale nel luogo di lavoro in cui la macchina andrà in funzione, oppure, se non esistono, in altri luoghi di lavoro di simile tipologia.

b) Analisi delle informazioni disponibili presso l’azienda sull'emissione di rumore per macchinari simili a quello che verrà installato.

c) Individuazione dei livelli di rumorosità ambientale da rispettare presso l’area di lavoro ove verrà installato il macchinario e presso gli altri ambienti di lavoro potenzialmente interessati dall’emissione acustica del macchinario stesso, anche alla luce di azioni programmate di riduzione del rumore e bonifica acustica che l’azienda intende mettere in atto.

d) A seguito dell’analisi cui ai punti a) - c), individuazione delle informazioni da richiedere ai fornitori in relazione alla rumorosità emessa dal macchinario da acquistare.

e) Individuazione di particolari requisiti acustici da richiedere ai fini della riduzione della rumorosità  emessa dal macchinario da acquistare. In relazione alla fattibilità pratica degli stessi.

Le informazioni fondamentali da verificare, ed eventualmente da richiedere se mancanti, in fase di acquisto del macchinario comprendono, come previsto dalla Direttiva macchine, sono i seguenti dati sull’emissione del rumore.

- Livello dichiarato di potenza sonora ponderato A, LWA;

- Livelli dichiarati di pressione sonora sui posti di lavoro, LpA, e il livello massimo di picco ponderato C, LpC,picco se la macchina produce apprezzabili rumori impulsivi;

- Riferimento alla norma tecnica della procedura per prova di rumorosità utilizzata nella dichiarazione dei valori di cui ai punti a), b), oppure, se non esiste tale norma, descrizione completa del metodo di misurazione adottato per la determinazione dell’emissione di rumore del macchinario.

L’allegata scheda tecnica riporta un esempio di lista di riscontro relativa all’emissione di rumore che può essere utilizzata per richiedere al produttore/distributore del macchinario i dati relativi alla rumorosità da questo prodotta.

Se esiste una procedura per prove di rumorosità per la famiglia di macchine in questione, le suddette grandezze di emissione di rumore debbono rispettare quanto prescritto da tale procedura di prova.

Se la procedura per prove di rumorosità offre diverse alternative, riguardo alle condizioni di funzionamento, di montaggio, alle posizioni di misura, ecc., la dichiarazione di emissione di rumorosità deve fornire tutte le informazioni necessarie alla definizione di una chiara dichiarazione di rumorosità.

In base ad un accordo privato tra acquirente e potenziale fornitore, quest’ultimo potrà fornire anche dati complementari di emissione di rumore per cicli di lavorazione, montaggio e condizioni di funzionamento diversi da quelli precisati nella relativa procedura per prove di rumorosità, se esistente, in relazione alle condizioni di funzionamento di particolare interesse per l’acquirente.

Fonti:
- UNI EN ISO 11690-1:1998 
Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore
- La Valutazione Rischio rumore – INAIL

Certìfico Srl Rev. 00 2016
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RAPEX: Report Certifico

ID 3862 | | Visite: 6121 | RAPEX

Temi: RAPEX , Consumers , News

RAPEX EU

RAPEX: I Report tecnici settimanali Certifico

Direttiva LV, EMC, Toys, REACH, CLP, ecc <-- norme tecniche applicabili

Ogni settimana pubblichiamo un Report, sviluppato sulla notizia, completo delle informazioni tecniche di non conformità relative al ritiro dal mercato di un Prodotto pericoloso inserito nel database UE "RAPEX"(*).

I Prodotti segnalati "non conformi" nella banca dati UE dei prodotti pericolosi "RAPEX" rientrano nel campo di applicazione delle Direttive di Prodotto o Direttive/Regolamenti del EU-GROWTH (non Food).

Il download dei Report è Riservato:

Clienti+ Marcatura CE

Abbonati Marcatura CE (2X, 3x, 4X, Full)

Vedi e scarica i Report 2017

_____________

(*) RAPEX: Archivio prodotti pericolosi

L'UE con le Direttive sociali e le Direttive di prodotto ci aiuta ad avere condizioni di lavoro migliori e a difenderci i da prodotti non sicuri nei Paesi membri.

Con il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products), è stato introdotto un sistema di interscambio di informazioni tra gli stati membri su Prodotti non conformi a tutela della Salute e Sicurezza dei Consumatori.

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

L'archivio dei Report Certifico 2017

L'archivio dei Report Certifico 2016

L'archivio dei Report Certifico 2015

Info Social RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 14 del 07/04/2017 N.1 A12/0419/17 Spagna

ID 3856 | | Visite: 4593 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 14 del 07/04/2017 N.1 A12/0419/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Detersivo liquido in capsule

Il prodotto “Cápsulas Puntomatic Explosión de Perfume”, di marca Puntomatic, è stata sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ed al Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.

La capsula del prodotto non è sufficientemente resistente e potrebbe scoppiare se premuta. Di conseguenza, il liquido che contiene potrebbe essere proiettato negli occhi dell’utilizzatore.

Regolamento (CE) N. 1272/2008

ALLEGATO II
Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele

3.3 Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

3.3.1. I detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili monouso sono inseriti in un imballaggio esterno. L'imballaggio esterno soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.2 e l'imballaggio solubile soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.3.

3.3.2. L'imballaggio esterno:

i) è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole;

ii) fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 3, reca il consiglio di prudenza P102 «Tenere fuori dalla portata dei bambini» in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione;

iii) è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale;

iv) fatti salvi i requisiti di cui al punto 3.1, è munito di un dispositivo di chiusura che:

a) ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini;

b) mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno. 3.3.3. L'imballaggio solubile:

i) contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi;

ii) conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 °C;

iii) resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard.

Regolamento (CE) N. 648/2004

Articolo 11

Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 14 del 07_04_2017 N. 1 A12_0419_17 Spagna.pdf
Detersivo liquido in capsule
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Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

ID 2709 | | Visite: 28405 | Documenti Riservati Marcatura CE



Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

Con il modo positivo i guasti interni di un interblocco (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Focus 2016

Apertura positiva, ridondanza, diversificazione e autocontrollo

Modo positivo e modo negativo.

Secondo la normativa EN ISO 12100, se un componente meccanico in movimento trascina inevitabilmente un altro componente, per contatto diretto o mediante elementi rigidi, si dice che questi componenti sono collegati in modo positivo.

Quando invece lo spostamento di un elemento meccanico consente ad un secondo elemento di muoversi liberamente (per esempio gravità, effetto di una molla, ecc..) il collegamento tra i due è in modo negativo.

Il modo positivo consente con una manutenzione preventiva di sottrarsi dai guasti pericolosi schematizzati sopra. Con il modo negativo invece i guasti sono interni all’interruttore e quindi di difficile rilevazione.

Con il modo positivo i guasti interni (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’ apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Utilizzo degli interruttori nelle applicazioni di sicurezza

Quando è impiegato un solo interruttore in una funzione di sicurezza, l’interruttore stesso deve essere azionato in modo positivo. Va utilizzato per le applicazioni di sicurezza il contatto d’apertura (normalmente chiuso) che deve essere del tipo ad “apertura positiva”, tutti gli interruttori che riportano il simbolo -> sono dotati di contatti NC ad apertura positiva.

Se gli interruttori sono due o più è bene farli operare in modi opposti, ad esempio:

- Il primo con un contatto normalmente  chiuso (contatto di apertura) azionato dal riparo in modo positivo.
- l’altro con un contatto normalmente aperto (contatto di chiusura), azionato dal riparo in modo non positivo.

Questa è una pratica comune che non esclude, quando giustificato, l’uso dei due interruttori azionati in modo positivo (vedi diversificazione).


Diversificazione

La sicurezza nei sistemi ridondanti viene aumentata con la diversificazione. Essa si ottiene applicando due interruttori con diversità di progettazione e/o tecnologia, in modo da evitare guasti determinati dalla stessa causa. Esempi di diversificazione sono: l’utilizzo di un interruttore ad azione positiva accoppiato ad uno ad azione non positiva, da un interruttore a comando meccanico ed uno non meccanico (es. sensore elettronico) o dall’utilizzo di due interruttori a comando meccanico ad azione positiva ma di diverso principio di azionamento ( es. un interruttore a chiave F e un interruttore a perno).


Autocontrollo

L’ autocontrollo consiste nel verificare automaticamente il funzionamento di tutti i dispositivi che intervengono nel ciclo della macchina.

Di conseguenza il ciclo successivo può essere vietato o autorizzato.

segue

Elaborato Certifico Srl - IT 2016
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Fonte: Rockwell Automation

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

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Allegato riservato Interblocchi e Sicurezza positiva Rev. 1.0 2016.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2016
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Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE

ID 1940 | | Visite: 20167 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato V)

ID 1940 | 06.07.2025 / La posizione ufficiale della Commissione UE

Introduzione
Le recinzioni di sicurezza sono un elemento rilevante per rendere sicure le macchine e soddisfare i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Lo scopo di questo documento è quindi quello di dare indicazioni su recinzioni di sicurezza in termini di classificazione come componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato V.

Il documento si concentra sulla condizioni in cui una recinzione di sicurezza possa essere considerata immessa sul mercato in modo indipendente.

Questo documento chiarisce tre scenari per l'immissione di recinzioni di sicurezza sul mercato.

Si sottolinea che la domanda in base alla quale le recinzioni di sicurezza possono essere considerate come immesse sul mercato in modo indipendente, non modifica il fondamentale principio della Direttiva Macchine che per la quale ogni macchina deve essere fornita completa di tutte dispositivi di protezione prima dell'immissione sul mercato.

Inoltre, i produttori di macchine sono sempre responsabili dell'immissione sul mercato delle stesse che devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e gli stessi devono fornire la dichiarazione CE di conformità ed apporre la marcatura CE sulla macchina.

Fonte: Commissione Europea
Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

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Allegato riservato Safety fences as safety component under the Machinery Directive 2006 42 EC.pdf
Europea Commission
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Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 504 | | Visite: 22297 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022

ID 504 | Agg. 11.0 Settembre 2022

Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE 

Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:

1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.

Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.

Direttiva macchine 2006/42/CE

Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina

La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
________

Certifico Srl - IT | Rev. 11.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
11.0 2022 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 del 13.04.2022
Decisione di esecuzione UE) 2021/377 del 02.03.2021
Certifico Srl
10.0 2020 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 del 02 Aprile 2020
Certifico Srl
9.0 2019 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 del 19 marzo 2019
Certifico Srl
8.0 2017 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Giugno 2017 (2017/C 183/02)
Certifico Srl
7.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Settembre 2016 (2016/C 332/01)
Certifico Srl
6.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 15 Gennaio 2016 (2016/C 014/01)
Certifico Srl
5.0 2015 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 13 Febbraio 2015 (2015/C 054/01)
Certifico Srl
4.0 2014 Aggiornamento normativo
Comunicazione dell’11 aprile 2014 (2014/C 110/02)
Certifico Srl
3.0 2014 ---  


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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM) [/box-note]

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Check list norme Documenti 9.0 2019
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317 kB 108
Allegato riservato 20161011-m-CheckNorme.pdf
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385 kB 55
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313 kB 79
Allegato riservato 20160321-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 6.0 2016
320 kB 112
Allegato riservato 20150203-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 5.0 2015
252 kB 218
Allegato riservato 20140428-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 4.0 2014
252 kB 211

RAPEX Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

ID 3820 | | Visite: 4317 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

Approfondimento tecnico: Mini moto

Il prodotto, di marca Husqvarna, KTM, modelli TC 50 e 50 SX, è stato segnalato dal Fabbricante come non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006  relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

La catena di trasmissione potrebbe rompersi causando la caduta, anche a velocità elevate, dell’utilizzatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

− al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

− al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati. 

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 13 del 31_03_2017 N. 17 A12_0403_17 Austria.pdf
Mini moto
318 kB 1

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

ID 765 | | Visite: 51393 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100 nell'Appendice B distingue chiaramente:

1. Pericoli 
2. Situazioni pericolose
3. Eventi pericolosi

La appendice fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

EN ISO 12100  Cap. 3 Termini e definizioni

Pericolo: Potenziale sorgente di danno (3.6)

Nota 1
Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).

Nota 2
Il pericolo trattato nella presente definizione:

- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure

- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).

Nota 3
Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.

Evento pericoloso: Evento che può causare danno (3.9)

Nota
Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.

Situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo (3.10)

Nota
L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

In allegato è riportato un estratto relativo all'Appendice Informativa B sulla differenza tra:

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

Vedi il File CEM importabile in CEM4 (Link 1)

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Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

_____________

EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
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Allegato riservato EN ISO 12100 Appendice B Pericoli.pdf
Pericoli | Situazione Pericolosa | Evento pericoloso
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Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni

ID 1019 | | Visite: 27769 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 1019 Barriere di protezione CEI EN IEC 62046 2021

Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni / CEI EN IEC 62046:2021

ID 1019 | Aggiornamento del 23.07.2021

Documento di sintesi sull’applicazione della norma tecnica CEI EN IEC 62046:2021 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone”.

La CEI EN IEC 62046:2021 è la prima edizione della norma che annulla e sostituisce la Norma CEI CLC/TS 62046:2011-04 (rimasta applicabile fino al 02.05.2021) e di cui ne costituisce una revisione tecnica.

[panel]La norma CEI EN IEC 62046:2021 include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto la CEI CLC/TS 62046:2011-04:

a) sono stati aggiunti Allegati relativi ai sistemi di neutralizzazione (muting) e di visione,
b) sono stati aggiornati i requisiti di neutralizzazione (muting),
c) sono stati aggiornati i requisiti di blanking.[/panel]

Gli esempi forniti dalla norma CEI EN IEC 62046:2021 non sono destinati a costituire le uniche soluzioni per un’applicazione data né a limitare l’innovazione o il progresso tecnologico. Gli esempi sono forniti solo come soluzioni rappresentative per illustrare alcuni concetti di applicazione di apparecchi di protezione e sono stati semplificati per chiarezza, quindi sono incompleti. Le figure sono illustrative e non in scala.

[box-info]CEI EN IEC 62046:2021 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone”

Data di pubblicazione: Marzo 2021

La norma è la traduzione in italiano della CEI EN IEC 62046:2019.

Inizio validità: Febbraio 2019[/box-info]

[...]

0.1 Relazione tra la CEI EN IEC 62046:2021 e le altre norme

Figura 0   Diagramma Relazione tra la CEI EN IEC 620462021 e le altre norme

Figura 0 - Diagramma Relazione tra la CEI EN IEC 62046:2021 e le altre norme

1. Caratteristiche degli apparecchi di protezione

1.1 Tipi di ESPE

La norma considera ESPE che utilizzano le seguenti tecnologie di rilevamento:

[panel]- dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD) costituiti da cortine di luce e dispositivi con fasci luminosi singoli o multipli specificati nella I EC 61496-2;
- dispositivi di protezione fotoelettrici attivi rispondenti alla riflessione diffusa (AOPDDR) specificati nella IEC 61496-3;
- dispositivi di protezione basati sulla visione (VBPD) che utilizzano dispositivi di rilevamento di immagini specificati nella IEC TS 61496-4-2 o IEC TS 61496-4-3.[/panel]

1.2 AOPD

Un AOPD utilizza il principio dell’interruzione di uno o più fasci luminosi tra l’elemento emittente e quello ricevente. Quando un oggetto opaco (per esempio una persona o parte del suo corpo) interrompe un fascio di luce, il ricevitore non riceve più la luce emessa e viene generato un segnale di uscita. Questo principio è illustrato in Figura 1.

Figura 1   Principio di rilevamento di AOPD a fascio passante

Figura 1 - Principio di rilevamento di AOPD a fascio passante

[...]

4.2 Muting per consentire l’accesso dei materiali

Il muting può essere utilizzato per consentire l’accesso dei materiali solo quando la sicurezza è mantenuta con altri mezzi, per esempio quando la presenza di un bancale carico su un trasportatore impedisce l’accesso delle persone all’area pericolosa. Devono essere previste le misure seguenti laddove applicabile:

[panel]- scelta, posizionamento e configurazione dei sensori di muting in modo da distinguere una persona dal materiale al quale è consentito il passaggio attraverso la zona di rilevamento;
- scelta e posizionamento dei sensori di muting in modo da rilevare il carico trasportato ma non il bancale o l’unità di trasporto, al fine di impedire l’accesso alla zona da parte di persone, arrampicandosi sul bancale o sull’unità di trasporto;
- rilevamento che le merci da trasportare sono in posizione tale da impedire l’accesso all’area pericolosa;
- installazione dei sensori di muting sufficientemente vicini all’ESPE, in modo che non sia possibile che una persona sfugga al rilevamento entrando nell’area pericolosa precedendo o seguendo da vicino il bancale o il sistema di trasporto, quando la funzione di muting è attiva;
- posizionamento dell’ESPE o dei sensori di muting, in modo da evitare i rischi derivanti dalla possibilità di intrappolamento di parti del corpo, per esempio tra l’ESPE o i sensori di muting (o gli elementi fissi dell’installazione) e un’unità di trasporto o il prodotto. (Esempio di una soluzione: porte flessibili, a battenti oscillanti di 500 mm controllate da sensori di posizione);
- progettazione dell’accesso all’area pericolosa, in modo che non sia possibile che una persona sfugga al rilevamento passando attraverso lo spazio tra il carico trasportato e gli elementi fissi dell’installazione, quando la funzione di muting è attiva e il prodotto o l’unità di trasporto è in movimento o ferma nell’area di muting (dovrebbero essere considerati anche i pericoli di intrappolamento e di schiacciamento); limitazione della funzione di muting a un tempo sufficiente al solo passaggio del materiale attraverso la zona di rilevamento. Al superamento di tale intervallo, la funzione di muting deve essere annullata e ogni movimento pericoloso fermato.[/panel]

[...]

8. Barriera perimetrale

Figura 14   Utilizzo di un sensore di attraversamento

Figura 14 – Utilizzo di un sensore di attraversamento

L’esempio mostrato in Figura 14 utilizza un dispositivo a più fasci luminosi come sensore di attraversamento. È prescritto un interblocco al riavvio, posto all’esterno dell’area pericolosa, ripristinato da un’azione umana deliberata. Possono essere necessarie ulteriori misure quando non è possibile ubicare l’attuatore di ripristino in una posizione tale da rendere visibile l’intera area pericolosa.

Il calcolo della distanza minima considera sia la massima estensione del movimento pericoloso della macchina sia la prestazione di arresto delle varie parti della macchina.

12. Esempi di configurazione dei sensori fotoelettrici di muting quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali

I seguenti esempi si basano sui seguenti presupposti:

[panel]- i sensori fotoelettrici di muting sono utilizzati per avviare e concludere la muting;
- la zona di rilevamento dei sensori di muting è compresa entro 30º rispetto all’orizzontale;
- la zona di rilevamento dei sensori di muting è ad un’altezza idonea a rilevare la o le gambe di una persona.[/panel]

Gli esempi forniti hanno lo scopo di illustrare i principi delle configurazioni di muting. Altre Norme (ad es. ISO 13854) e norme per macchine specifiche (Norme di tipo C) possono contenere disposizioni specifiche per applicazioni particolari.

NOTA 1 Le figure nel presente Allegato sono illustrative e non in scala.

Nel presente Allegato sono considerate le configurazioni seguenti in termini di numero, tipo, disposizione e comando dei sensori.

Due fasci:

[panel]Configurazione a T (vedi Figura 23), con il controllo della tempistica dei sensori (entrata/uscita).
Configurazione a L (vedi Figura 24), con il controllo della tempistica dei sensori (solo uscita). [/panel]

Quattro fasci:

[panel]Fasci paralleli (vedi Figura 25), con il controllo della tempistica dei sensori (entrata/uscita).
Fasci paralleli (vedi Figura 25), con il controllo della sequenza (entrata/uscita).[/panel]

NOTA 2 I principi di tali esempi possono applicarsi ad altre configurazioni.

Figura 23   Configurazione a T con il controllo della tempistica

Figura 23 - Configurazione a T con il controllo della tempistica

Figura 24   Configurazione a L con il controllo della tempistica

Figura 24 - Configurazione a L con il controllo della tempistica

Figura 25   Fasci paralleli con il controllo della tempistica o della sequenza

Figura 25 - Fasci paralleli con il controllo della tempistica o della sequenza

[...]

13.10 Altezza del punto di intersezione dei fasci dei sensori di muting

Il punto di intersezione dei due fasci dei sensori di muting dovrebbe essere posto allo stesso livello, o più in alto, del fascio più basso dell’ESPE, per evitare di manipolare il sistema con la punta del piede. Vedi Figura 48 e Figura 49.

Figura 48   Altezza del punto di intersezione

Figura 48 - Altezza del punto di intersezione

[...]

[panel]Indice

0. Premessa
1. Caratteristiche degli apparecchi di protezione
1.1 Tipi di ESPE
1.2 AOPD
1.3 AOPDDR
1.4 VBPD
1.4.1 VBPDST
1.4.2 VBPDPP
2. Tappeti e pavimenti sensibili alla pressione
3. Classificazione degli apparecchi di protezione
3.1 Classificazione di ESPE
3.2 Classificazione di tappeti sensibili alla pressione
4. Muting
4.1 Muting per consentire l’accesso alle persone
4.2 Muting per consentire l’accesso dei materiali
5. Blanking
6. Apparecchio di protezione utilizzato come sensore di attraversamento
7. Uso dell’apparecchio di protezione come sensore combinato di attraversamento e di presenza
7.1 Apparecchio di protezione utilizzato come sensore combinato di attraversamento e di presenza
7.2 Apparecchio di protezione utilizzato come sensore combinato di attraversamento e presenza
7.3 AOPD orizzontale
7.4 AOPD Verticale
7.5 Aumento della distanza minima di separazione
8. Barriera perimetrale
9. Ulteriori raccomandazioni per l’applicazione di AOPDDR
9.1 Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un macchinario fisso
9.2 Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un veicolo a guida automatica (AGV)
10. AOPDDR utilizzato per il rilevamento del corpo o di parti di esso con un avvicinamento ortogonale
10.1 Rilevamento del corpo intero
10.2 Rilevamento di parti del corpo
10.3 Esempi dell’utilizzo di un AOPDDR come sensore di attraversamento per il rilevamento di un corpo intero
10.4 Esempi di utilizzo di un AOPDDR come sensore di attraversamento con rilevamento di parti del corpo
11. Esempio di applicazione di un sistema di protezione basato sulla visione (VBPDST)
12. Esempi di configurazione dei sensori fotoelettrici di muting quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali
13. Quattro fasci
13.1 Quattro fasci – Posizionamento dei sensori
13.2 Quattro fasci – controllo della tempistica
13.3 Quattro fasci – controllo della sequenza
13.4 Quattro fasci con porte a battente supplementari
13.5 Metodi per evitare la manipolazione della funzione di muting
13.6 Connessione dei sensori a un dispositivo di controllo del muting a due ingressi
13.7 Due sensori – posizionamento dei sensori
13.8 Due sensori – Controllo della tempistica L
13.9 Due fasci sensori di muting combinati con porte a battente
13.10 Altezza del punto di intersezione dei fasci dei sensori di muting
14. Muting a due fasci paralleli - solo uscita
15. Protezione dei sistemi di trasporto operanti in modo coordinato[/panel]

[...] Segue in allegato

Fonti
CEI EN IEC 62046:2021

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 23.07.2021 Aggiornamento normativo CEI EN IEC 62046:2021 Certifico Srl
2.0 02.09.2014 Aggiornamento normativo CEI CLC/TS 62046:2011-04 Certifico Srl
1.0 13.01.2013 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

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Collegati
[box-note]CEI EN IEC 62046:2021
AOPDDR | Uso e sicurezza dei laser scanner
ESPE: Quadro normativo
EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione[/box-note]

RAPEX Report 11 del 17/03/2017 N.44 A11/0050/17 Polonia

ID 3761 | | Visite: 4270 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 11 del 17/03/2017 N.44 A11/0050/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Bambola

Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. GS004K, è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il materiale fibroso con il quale è imbottito il giocattolo è facilmente accessibile a causa di alcune cuciture deboli e, se messo in bocca dal bambino, può causare soffocamento.

I giocattoli imbottiti con materiale fibroso, in accordo al punto 5.2 della norma tecnica EN 71-1, devono essere sottoposti alle prove di trazione previste dalla norma. A seguito delle prove non deve essere possibile inserire uno stelo di 12 mm di diametro attraverso una qualsiasi apertura nella cuciture del giocattolo.

La prova di trazione avviene utilizzando delle pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze vengono collegate al giocattolo nella parte che si desidera testare e viene applicata, gradualmente, una foza di 70 ± 2 N per 10 s.


Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 11 del 17_03_2017 N. 44 A11_0050_17 Polonia.pdf
Bambola
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Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | | Visite: 44296 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | 16.03.2017 / In allegato

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco (non esaustivo) di macchine particolarmente pericolose, per le quali il processo di marcatura CE sia più cautelativo, transitando attraverso un Organismo Notificato o se è possibile applicare una norma armonizzata che copre completamente i RESS è sufficiente anche solo il Controllo Fabbricazione Interno (IFC).

Il Presente focus, con illustrazione e immagini, e con riportate le note dalla Guida Ufficiale, intende fornire un quadro generale del percorso di marcatura CE per tali macchine.

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco di categorie di macchine che possono essere soggette a una delle due procedure di valutazione della conformità a cura di un Organismo Notificato (ON):

1. Esame CE del tipo
2. Garanzia qualità totale 

Se per la valutazione dei Rischi è applicata una norma armonizzata che copre completamente i RESS è possibile:

3. Controllo Fabbricazione Interno (No ON)

Le macchine che appartengono ad una delle categorie elencate all’allegato IV possono anche essere oggetto delle procedure di valutazione della conformità con Controllo della Fabbricazione Interno, come detto, quando sono fabbricate conformemente alle norme armonizzate che disciplinano tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili.

L’elenco definito dall'allegato IV è esaustivo per le categorie di macchine riportate, ma non per tutte le macchine, ad esempio punto 1, relativo a macchine seghe circolari per la lavorazione del legno e di materiali con caratteristiche fisiche similari, che quindi possono essere varie.

Estratto
...



.
...

 



Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT dei punti 14 e 15

"I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica di cui al punto 14, comunemente noti come “alberi di presa di forza” (PTO) sono componenti amovibili di trasmissione dell’energia fra la macchina semovente o un trattore e la macchina azionata, ad esempio una macchina agricola trainata – cfr. § 45: commenti sull’articolo 2, lettera f).

I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica devono sempre essere immessi sul mercato insieme con un riparo adeguato.
I ripari per i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica possono anche essere immessi sul mercato singolarmente, come componenti di sicurezza - tali ripari sono coperti dal punto 15."




Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT del punto 16

"I ponti elevatori per veicoli di cui al punto 16 sono ponti elevatori fissi, mobili o amovibili progettati per il sollevamento di veicoli interi da terra allo scopo di effettuare ispezioni e lavorare sopra o sotto il veicolo mantenuto in posizione sollevata. I ponti elevatori per veicoli a corsa corta non destinati a lavorare al di sotto dei veicoli non sono coperti dal punto 16.
Essi comprendono le macchine destinate alla manutenzione di veicoli quali, ad esempio, automobili, motociclette, motoslitte, autocarri, autobus, tram, vagoni ferroviari e carrelli industriali.
Essi includono anche gli insiemi di dispositivi di sollevamento inseriti in un sistema sincronizzato di sollevamento dell’aeromobile ai fini di ispezione o manutenzione."

...

Indice

1. Premessa
2. Macchine Allegato IV
3. Procedure - Valutazione conformità
3.1 Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
3.2 Esame CE del tipo
3.2.1 Domanda d’esame CE del tipo
3.2.2 Contenuto dell’esame CE del tipo
3.2.3 L’attestato di esame CE del tipo
3.3 Garanzia qualità totale
3.3.1 Domanda di valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.2 Obiettivi e contenuto del sistema di garanzia qualità totale
3.3.3 Valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.4 Vigilanza sul sistema di garanzia qualità totale
3.3.5 Attuazione e modifica del sistema di garanzia qualità totale
4. Dichiarazione CE di conformita'
5. Marcatura CE

Bibliografia

Allegati

Fonti:
1. Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE 
2. Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT

Certifico Srl IT - Rev. 00 2017

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Certifico Srl. - Rev. 00 2017
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Manuale Istruzioni Uso Manutenzione Gru bandiera

ID 1505 | | Visite: 41001 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 1505 MIUM Gru a Bandiera

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Gru a Bandiera / Ed. Agosto 2021

ID 1505 | Aggiornamento del 13.08.2021

Modello di Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione è strutturato in accordo con:

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

[box-info] Dettagli versione Rev. 2.0 2021:

- aggiornato il modello di manuale con l'Ed.13 del prodotto "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021";
- aggiornati riferimenti legislativi/normativi;
- aggiornato contenuto manuale in accordo alla norma tecnica UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere". [/box-info]

Nella realizzazione delle le gru a bandiera devono essere prese in considerazione le seguenti norme e regole tecniche:

[panel]

1. Norme e riferimenti per la struttura del manuale

Direttiva Macchine 2006/42/CE  All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione;
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

2. Norme di tipo B/C principali armonizzate Direttiva 2006/42/CE Macchine

- CEI EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali;
- UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere (armonizzata EN 16851:2017 Gru - Sistemi di gru leggere);
- CEI EN 60204-32:2009 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine;
- UNI EN 13001-1:2015 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto principi e requisiti generali”;
- UNI EN 13001-2:2021 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto azioni dei carichi” (armonizzata UNI EN 13001-2:2014“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto azioni dei carichi”);
- UNI EN 13001-3-1:2018 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio”.

3. Altre Norme e Riferimenti

- ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”;
- UNI ISO 4310:2021 “Apparecchi di sollevamento – Codice e metodi di prova”;
- UNI ENV 1993-1-1:2014 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali e regole per gli edifici”;
- UNI ENV 1993-1-4:2021 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali – Criteri supplementari per acciai inossidabili”.

4. Classi Servizio

Determinazione classe di servizio in accordo alla ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”.

5. Info Direttiva macchine

Tutte le gru a bandiera devono essere progettate in considerazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, in relazione a quanto previsto all’Allegato VII della Direttiva stessa. Inoltre, gli eventuali equipaggiamenti elettrici delle gru a bandiera devono essere conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE ed alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE.

[/panel]

Elaborato sul Modello "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021"
Realizzazione Certifico S.r.l. 2021

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Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Fascicolo Tecnico Gru bandiera Ed. 6.0 2021
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Certifico MIUM & MIA SUITE Ed. 13.0 2021
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]

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Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2021
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Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2016
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Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2015
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Illustrazioni corretta progettazione igienica macchine alimentari: EN 1672-2 Allegato A/B

ID 2024 | | Visite: 22082 | Documenti Riservati Marcatura CE

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico

Illustrazioni di corretta progettazione igienica di macchine alimentari / UNI EN 1672-2:2021

ID 2024 | Rev. 1.0 del 02.07.2022 / Documento completo allegato

Illustrazioni di igiene e pulibilità di macchine alimentari di cui allegato B della norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) che ha sostituito l'Ed. 2009.

UNI EN 1672-2:2021
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità (*)  

[box-warning](*) EC 1-2022 UNI EN 1672-2:2021

Errata corrige 1 del 29/03/2022 alla UNI EN 1672-2:2021 

Il titolo diventa “Macchine per l’industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità” [/box-warning]

La norma stabilisce i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile.

Annex A Examples of machinery which can be covered by this document
...

Annex B  Examples of hygiene risks and acceptable solutions

...

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 14

 

Key
1 product-lubricated bearing

Figure B.14 — Bearing and shaft entry point

...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 16

Key
a dead space, air trap and condensation
b Short T-piece
c dimension ≤ inner pipe diameter
1 probe
2 swept T-piece

Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 21

Key
1 foot plate
2 threaded rod
3 seals

Figure B.21 — Height-adjustable foot
...

Figure B.1 — Accessibility and cleanability
Figure B.2 — Joints
Figure B.3 — Welded joints
Figure B.4 — Permanent joints – welded pipes
Figure B.5 — Dismountable joints (hygiene risk)
Figure B.6 — Dismountable joints (acceptable)
Figure B.7 — Dismountable joints
Figure B.8 — Seals (O-rings)
Figure B.9 — Drainage of vessel
Figure B.10 — Drainage of pump
Figure B.11 — Drainage of pipelines
Figure B.12 — Internal angles and corners
Figure B.13 — Bearing and shaft entry point
Figure B.14 — Bearing and shaft entry point
Figure B.15 — Instrumentation (e.g. temperature, pH, turbidity measurement
Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
Figure B.17 — Horizontal frameworks related to the mounting position
Figure B.18 — Control device with a durable cover (schematic figure)
Figure B.19 — Acceptable hinges
Figure B.20 — Turn locks
Figure B.21 — Height-adjustable foot

La norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) non è, alla data, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

La norma EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009) è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Il file CEM importabile in CEM4 (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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1.0 02.07.2022 UNI EN 1672-2:2021 Certifico Srl
0.0 06.11.2015 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
UNI EN 1672-2:2021
EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti
EN ISO 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - File CEM[/box-note]

RAPEX Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca

ID 3929 | | Visite: 3959 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca

Approfondimento tecnico: Anello

Il prodotto, di marca Dyrberg/Kern, è stato ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il quantitativo di nickel rilasciato dall’anello è troppo alto (6,1 µg/cm²/settimana). Il nichel può causare reazioni allergiche se viene in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

27. nickel

1. Non è consentito l’uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,

- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,

- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

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Sistemi di comando macchine: EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2

ID 3903 | | Visite: 12158 | Guide Marcatura CE INAIL

I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto a esse applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature, che devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (d.lgs. 81/08, art. 71).

Le attrezzature di lavoro conformi alla Direttiva Macchine (2006/42/CE) devono soddisfare i requisiti di sicurezza di tale direttiva.

Nell’Allegato I alla direttiva esiste un intero capitolo (1.2) relativo ai requisiti di sicurezza dei sistemi di comando delle macchine. In particolare: “I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:

- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose […]”
(Requisito 1.2.1 - Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando - All. I, direttiva 2006/42/CE)

La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I alla Direttiva Macchine.

La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.

L’Inail ha preso parte all'evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sull'argomento. Il presente lavoro è il risultato del monitoraggio, dell’analisi e del contributo portato nello sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare:

- la norma ISO 13849-1, edizione 2015, contenente le modifiche effettuate nel processo di Amendment e, in particolare:
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione richiesto per la parte del sistema di controllo che implementa una data funzione di sicurezza derivante dall’applicazione del processo di riduzione del rischio;
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione sulla base di specifici parametri della parte del sistema di controllo relativa alla sicurezza;
- le procedure per la valutazione dei parametri di interesse (MTTFD del canale, copertura diagnostica);
- la procedura per stimare se eventuali guasti di causa comune siano al di sotto di una certa frazione massima dei guasti pericolosi;
- le misure per limitare gli effetti dei guasti sistematici.
- La norma ISO 13849-2, edizione 2012, e, in particolare:
- le procedure di validazione della funzione di sicurezza, delle Categorie, del PL, ecc.;
- i principi base di sicurezza ed i principi di sicurezza ben provati.

È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature devono essere idonee o adattate allo scopo (d.lgs. 81/08, art. 71). Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.

INAIL 2017

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EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
EN ISO 13849-2: La validazione del Calcolo del PL
ISO/TR 22100-2: Criteri di relazione tra ISO 12100 e ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4 [/box-note]

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INAIL 2017
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RAPEX Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia

ID 3896 | | Visite: 3559 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia

Approfondimento tecnico: Lozione per il corpo


Il prodotto, di marca PRIMO BAGNO, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30  novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

La lozione contiene cinnamal (valore misurato: 0.168% in peso) che può causare reazioni allergiche della pelle.

Articolo  14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l’articolo  3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:

- sostanze vietate di cui all’allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;

[…]

ALLEGATO  III
Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti

76. Cinnamal

La presenza di questa sostanza dev’essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

— 0,01 % nei prodotti da sciacquare.

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Lozione per il corpo
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Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

ID 3888 | | Visite: 4946 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 29/1 del 12.4.2017

Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

ID 2385 | | Visite: 73527 | Direttiva PED

Cover PED small

PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2019

Disponibile il testo PDF Ed. 3.0 Gennaio 2019 copiabile/stampabile direttamente dal sito Ris. Abbonati

Testo consolidato del Decreto Legislativo 93/2000 PED (Pressure Equipment Directive) con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE) e Decreto 329/2004.

Ed. 3.0 del 17 Gennaio 2019:
Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità

Download Indice e novità Ed. 3.0 Gennaio 2019

Le norme consolidate:

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione.
(GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62)

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(GU n.53 del 04.03.2016)

Direttiva 2014/68/UE PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(GU L 189 del 27.6.2014)

Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 9
(GU n.22 del 28.01.2005 - SO n. 10)


Entrata in vigore
Con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t) , fermo restando la decorrenza disposta dall’articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all’articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

Moduli Valutazione di Conformità previsti:

  Moduli
I - A
II - A2
- D1
- E1
III - B (tipo di progetto) + D,
- B (tipo di progetto) + F,
- B (tipo di produzione) + E,
- B (tipo di produzione) + C2,
- H
IV - B (tipo di produzione) + D,
- B (tipo di produzione) + F,
- G,
- H1

Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo A2 - Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali
Modulo B - Esame CE di tipo
Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo C2 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
Modulo D - Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo D1 - Garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo E1 - Garanzia della qualità fornita dall’ispezione e dalla prova del prodotto finale
Modulo F - Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G - Conformità basata sulla verifica dell’unità
Modulo H - Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo H1 - Conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull’esame del progetto

Approccio Modulare: i Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

Decisione 768/2008/CE

Gratuito
Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Ed. 3.0
Pubblicato: 17/01/2019
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-8-8985-5048-7
Abbonati: Marcatura CE/3X/4X/Full

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[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329[/box-note]

RAPEX: la banca dati UE dei Prodotti pericolosi

ID 2336 | | Visite: 13206 | RAPEX

Temi: RAPEX , Consumers , News

RAPEX EU

RAPEX: la banca dati UE dei prodotti pericolosi

L'UE con le Direttive sociali e le Direttive di prodotto ci aiuta ad avere condizioni di lavoro migliori e a difenderci i da prodotti non sicuri nei Paesi membri.

Con il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products),è stato introdotto un sistema di interscambio di informazioni tra gli stati membri su Prodotti non conformi a tutela della Salute e Sicurezza dei Consumatori.

RAPEX: Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

L'archivio dei Report Certifico 2019

L'archivio dei Report Certifico 2018

L'archivio dei Report Certifico 2017

L'archivio dei Report Certifico 2016

L'archivio dei Report Certifico 2015

L'archivio dei Report Certifico 2014 

Info Social RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS

ID 1822 | | Visite: 31715 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS: un lavoro complesso

I fabbricanti devono chiaramente verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute del caso e non fare affidamento sulla sola pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale ed esaminare sempre tutte le informazioni disponibili in ordine alla completezza delle norme.

1. Individuazione delle norme armonizzate

Se si intraprende la strada della "Presunzione di Conformità", la prima analisi da effettuare è quella di verificare se la macchina/parti della stessa rientrano, con certezza o meno, nel campo di applicazione di una norma armonizzata (tipo C/B).

Accade sovente, che, per numerose tipologie di "macchine", non esistano norme armonizzate verticali (di tipo C), per le quali la strada percorribile per ottemperare agli obblighi della Direttiva macchine è preclusa la "Presunzione di Conformità" (o appunto delle norme armonizzate), es.:

- macchine non rientranti nel campo di applicazione di una norma armonizzata;
- linee in generale;
- macchine prototipi/non che deviano progettualmente dal campo di applicazione della norma propria della "macchina tipo".

Pertanto, i fabbricanti, dovranno verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) del caso e non fare affidamento alla sola pubblicazione dei titoli in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui, una norma armonizzata non sia applicabile in toto (norma di tipo C) o in parte alla macchina o elementi della stessa (norma di tipo B*), non è percorribile la "Presunzione di Conformità".

Di conseguenza, l'obbligo del rispetto dei RESS della Direttiva macchina è rimandato ad altre valutazioni con norme/specifiche tecniche/altro sempre da individuare.

L'esercizio risulta essere spesso complesso, in quanto devono essere analizzate numerose correlazioni, tra:

- norme di tipo B
- altre norme similari di tipo C
- specifiche tecniche
- altro

la cui applicazione combinata deve dare copertura completa di tutti i RESS della Direttiva macchine.

Come riportato nei nostri documenti, la via più breve, se praticabile, è l'applicazione di norme armonizzate in Presunzione di Conformità, ma questo, come evidenziato sopra, può non essere possibile.

-Ciò che deve alla fine essere verificato è il rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine, indipendentemente dalla via percorsa-.

2. Valutazione dei Rischi in presenza o non di norme armonizzate

Per effettuare una corretta procedura di Valutazione dei Rischi è applicabile la norma tecnica armonizzata EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi.

Quindi gli step da seguire, sono:

1) Individuazione delle norme tecniche armonizzate tipo B, C (campo di applicazione certo).

2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali norme citate e correlate nella stessa, la Valutazione effettuata sui Requisiti della stessa è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(**) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali norme citate e correlate nelle stesse e la Valutazione dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

4) Nel caso in cui non esistano o non sia possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il fabbricante non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è facoltativa l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il fabbricante potrà adottare sue personali soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS (porre molta attenzione).

Applicazione di Norme Tecniche Armonizzate C
Requisito RESS Norme Tecniche Armonizzate C Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norma Tecnica Armonizzata C Conformità al RESS
Descrizione Requisito Requisito Norma Tecnica Armonizzata C  Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti della norma C  SI SI
Applicazione "combinata" di Norme Tecniche Armonizzate A, B
Requisito RESS  Norme Tecniche Armonizzate A, B Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate "combinate" A,B Conformità al RESS
Descrizione Requisito  I Requisiti "combinati" delle Norme Tecniche Armonizzate A,B, coprono il RESS Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui Requisiti "combinati" delle norme A, B SI SI
Non applicazione di Norme Tecniche Armonizzate
Requisito RESS Norme o specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore  Valutazione dei rischi  Rispetto delle Norme o Specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore   Conformità al RESS
Descrizione Requisito I Requisiti di tali norme, specifiche tecniche, metodi, coprono il RESS (da poter dimostrare) Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi su tali Norme, Specifiche tecniche, metodi SI SI
(da poter dimostrare)


(*) Le norme di tipo B devono chiaramente menzionare nell'allegato Z quali RESS della Direttiva macchina sono coperti con la loro applicazione.

(**) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.

Settembre 2015

Ing. M. Maccarelli 
Certifico Srl - IT

Certifico Macchine 4: tutti i Modelli di Report stampabili/esportabili

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M. Maccarelli - Settembre 2015
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Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41

ID 3839 | | Visite: 12856 | Direttiva emisione acustica macchine

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Entrata in vigore: 19.04.2017

G.U. n. 79 del 04 aprile 2017
___________

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 è emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 1 delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Attuazione Direttiva 2000/14/CE).

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, attuazione della Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica delle macchine che lavorano all'aperto (OND - Outdoor Noise Directive) è armonizzato al nuovo pacchetto merci, Regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 è modificato come sotto riportato.
___________

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) , b) e c) .»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validità fi no alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c) , le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

Art. 3. Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifi che degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4. Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9 -bis . Le attività di accertamento, contestazione e notifi cazione delle violazioni sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5. Modifiche all’allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento»;

3) dopo il punto 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Gli organismi di certifi cazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;

4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All’allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6. Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

____________

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Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002

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ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)

Legge 30 ottobre 2014 n. 161


Legge 30 ottobre 2014, n. 161
...
Art. 19. Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
...
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/ CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fi siche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi

ID 3696 | | Visite: 36489 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Insiemi di macchine   definizioni  casi  obblighi

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi / Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e D.Lgs. 81/2008 TUS

ID 3696 | Rev.1.0 del 16.04.2024 / Documento completo allegato

La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69  c. 1a) del Titolo III.

La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).

La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).

Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.

Attrezzature di lavoro   macchine

Fig. 1 - Attrezzature di lavoro e macchine ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.

Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Vedi[/box-note]

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2  Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

[..]

Vedi[/box-note]

[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN

§38 Assemblies of machinery

The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.

The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;

- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;

 - the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]

See other[/box-note]

[box-note]Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[...]

Vedi[/box-note]

...

segue

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.04.2024 Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 04.04.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione: Check list di Validazione in 41 punti

ID 1887 | | Visite: 18820 | Documenti Riservati Marcatura CE

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Check list di Validazione

41 punti di verifica per la Validazione della struttura del Manuale Istruzioni Uso Manutenzione, in accordo con:

- Direttiva 2006/42/CE
- EN ISO 12100

Le istruzioni per l’uso, che devono sempre accompagnare una macchina recante la marcatura CE, sono uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza delle attività connesse all'impiego della macchina durante tutto il suo ciclo di vita (dal montaggio, all'installazione, alla messa in servizio, all'utilizzo, alla messa fuori servizio ed allo smantellamento).

E’ quindi indispensabile che l’acquirente/utilizzatore della macchina possa disporre di uno strumento per valutare la completezza dei contenuti di tali istruzioni.

Formato doc

Rev. 1.0 2015

Il Documento è compreso nel Prodotto MIUM e MIA 5

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check list Validazione MIUM Rev. 1.0 2015.doc
Rev. 1.0 2015 - Certifico S.r.l.
87 kB 539

Check list FT Direttiva Macchine

ID 3554 | | Visite: 17118 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Check list FT Direttiva Macchine

Check list verifica Fascicolo Tecnico e Documentazione Tecnica Pertinente Direttiva macchine 2006/42/CE

La presente check list consente una rapida e completa verifica dei contenuti minimi del Fascicolo Tecnico previsti dall'Allegato VII della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.
Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

INDICE
1. ALLEGATO VII DIRETTIVA 2006/42/CE
2. COMMENTO GUIDA UFFICIALE DIRETTIVA MACCHINE 2nd Edizione 2010
3. CHECK LIST VERIFICA ALLEGATO VII
4. MODELLI FASCICOLO TECNICO

Certifico S.r.l - IT Rev. 00 2017
Formato: pdf/doc

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Allegato riservato Check list FT Direttiva macchine.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
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Allegato riservato Check list FT Direttiva macchine.docx
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
2089 kB 439

RAPEX Report 12 del 24/03/2017 N.6 A12/0345/17 Islanda

ID 3789 | | Visite: 5370 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 12 del 24/03/2017 N.6 A12/0345/17 Islanda

Approfondimento tecnico: Sedia a sdraio

Il prodotto “Mysingso”, di marca Ikea, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norme tecnica EN 581:

Ikea product recalls

Se il tessuto viene rimosso, è possibile ruotare il telaio in modo da rivolgere i ganci di plastica verso il terreno nel momento in cui il tessuto viene nuovamente agganciato. La sedia, montata in questo modo, può causare la caduta dell’utilizzatore o lo schiacciamento delle dita.

La norma UNI EN 581-1:2006 stabilisce i requisiti generali di sicurezza che i tavoli e le sedie da esterno devono possedere per un relax in tutta sicurezza:

- bordi, spigoli ed angoli devono essere smussati per evitare abrasioni;

- eventuali fori, aperture, interstizi non devono risultare accessibili durante l'utilizzo per scongiurare il rischio di infortuni alle mani;

- i punti di torsione, compressione, taglio non devono rappresentare un pericolo per l'utilizzatore.

Questi punti critici sono tollerati esclusivamente se si presentano nelle fasi di montaggio e di smontaggio delle attrezzature; viceversa, non sono assolutamente accettabili i punti di torsione, compressione e taglio che si vengono a creare durante il normale uso del prodotto a causa di movimenti spontanei di chi lo sta utilizzando, ad esempio cercando di regolare l'inclinazione dello schienale della sdraio.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 12 del 24_03_2017 N. 6 A12_0345_17 Islanda.pdf
Sedia a sdraio
269 kB 1

Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI

ID 3778 | | Visite: 13186 | Guide Nuovo Approccio

Guida sulla transizione DPI dalla Direttiva 89/686/CEE al Regolamento (UE) 2016/425

Il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425 è il risultato dell'allineamento della precedente direttiva DPI 89/686/CEE, al "Nuovo quadro normativo" (NQN), in particolare alla decisione n. 768/2008/CE, nonché alle disposizioni del trattato sul funzionamentodell'Unione europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona. 

Anche se la direttiva DPI 89/686/CEE sostanzialmente è stata in grado di raggiungere gli obiettivi previsti, c'è stato un ampio consenso sulla necessità di alcuni miglioramenti.

Le principali modifiche del Regolamento (UE) 2016/425 sono le seguenti:

- Strumento giuridico: un regolamento, direttamente applicabile, al posto di una direttiva che richiede atti nazionali di recepimento
- Scopo: ampliata per includere DPI progettati e fabbricati per uso privato per proteggere contro il calore
- I requisiti essenziali di salute e sicurezza: il DPI devono assicurare una protezione contro "i rischi per i quali si intende per proteggere", non più "contro tutti i rischi incontrati".

Altre modifiche minori:

- categorie di rischio: solo le definizioni basate sul rischio e gli elenchi esclusivi di rischio, la semplificazione
- procedure di valutazione della conformità: adattato ai moduli di NQN
- Definizioni: aggiunte orizzontali dell'NQN
- operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) ei loro obblighi: descrizioni più dettagliate dal NQN
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 sulla armonizzazione europea
- marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- organismi notificati: requisiti più dettagliate e modalità dal NQN
- Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia: le attività di rinforzo e di nuovo procedure semplificate
- comitato DPI e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) n 182/2011, relativa esecuzione della Commissione, decisioni in merito formale obiezioni contro norme armonizzate, clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti e sfide sulla competenza degli organismi notificati
- dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati, e un modello, dal NQN
- UE del tipo di esame: condizioni di validità e la data di scadenza del NQN

Il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425 è applicabile dal 21 aprile 2018, ad eccezione del articoli sulla notifica degli organismi notificati, comitato di DPI e sanzioni che diventano applicabili a diversi stadi precedenti.

Il presente documento contiene una lista di "domande e risposte frequenti" sulla passaggio al regolamento DPI (UE) 2016/425, che riguardano sia questioni "orizzontali" che domande "settoriali", ovvero, quelli comuni a tutta la normativa comunitaria allineata al "Nuovo quadro normativo" che e quelle proprie del regolamento (UE) 2016/425.

Va notato che il presente documento è preliminare, in attesa della pubblicazione di i nuovi orientamenti di DPI.

Al completamento delle linee guida DPI (previsto per il secondo la metà del 2017) questo documento deve essere considerato come i principali riferimenti per la interpretazione del regolamento DPI.
Per questioni orizzontali, il documento di riferimento è la "Guida Blu" .

Un elenco di documenti di riferimento per l'orientamento è previsto alla fine del documento.

European Commission
Marzo 2017

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

Direttiva 89/686/CEE DPI

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guidance transition Directive PPE to Regulation PPE.pdf
European Commission 2017
393 kB 124

Tabella Funzioni di sicurezza e Norme tecniche di riferimento

ID 1160 | | Visite: 20449 | Documenti Riservati Marcatura CE



Tabella Funzioni di Sicurezza e Norme Tecniche di riferimento

Se non è possibile ottenere una riduzione dei rischi soltanto tramite la progettazione, si rende necessario l'impiego di parti di comando legate alla sicurezza e la definizione delle relative funzioni di sicurezza.

Queste funzioni vengono selezionate in base all'applicazione e alla protezione richiesta.

La descrizione delle funzioni legate alla sicurezza e della loro realizzazione è descritta in modo completo nelle norme internazionali EN ISO 13849 e IEC 62061.

Di seguito sono elencate le funzioni di sicurezza più comuni con le relative norme:


Segue in allegato

Matrice revisioni

2.0 Giugno 2017 Update normativo Certifico Srl
1.0 Aprile 2014 --- Certifico Srl
       

Decreto 3 marzo 2017

ID 3759 | | Visite: 6896 | Direttiva RoHS II

 

Decreto 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
26 Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.
Scade il 30 giugno 2021

26. Piombo in
- saldature per circuiti stampati,
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,
- saldature per la connessione di fili e cavi,
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021

b) il punto 31 è soppresso:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31 ------------ ----------- Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2021


c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31-bis Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»
------------- ------------

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

  Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
43 Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 -------- --------

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

GU 62 del 15.03.2017

Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine: EN ISO 14159 Allegato B

ID 1961 | | Visite: 18744 | Documenti Riservati Marcatura CE



Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine (Parte I)

ID 1961 | 14.03.2017 / In allegato

EN ISO 14159 
Sicurezza del macchinario
Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario - Allegato B (informativo)

Le Figure da B.1 a B.14 mostrano esempi di soluzioni o esempi di problemi particolari per una corretta progettazione igienica.

In molti casi, soluzioni alternative per un equivalente livello di progettazione igienica, potrebbero non essere trovate.

Buoni esempi di progettazione igienica sono illustrati sul lato sinistro della pagina (accettabili) e cattivi esempi sul lato destro (rischio igiene).
...

Es: Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)


Zoom
...

Es: Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti


Zoom
...


Figura B.1 - Drenaggio di vasi
Figura B.2 - Drenaggio di tubazioni
Figura B.3 - Spazio morto
Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)
Figura B.5 - Giunti smontabili
Figure B.6 - Angoli interni
Figura B.7 - Compressione controllata e dilatazione termica degli elastomeri e polimeri
Figura B.8 - Progettazione di elementi di fissaggio
Figure B.9 - Progettazione alberi di entrata
Figura B.10 - Cuscinetti lubrificati
Figure B.11 - Apertura coperchi
Figura B.12 - Quadro supporti
Figura B.13 - Pavimenti e rivestimenti supporti
Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti

La norma EN ISO 14159:2008 è armonizzata per la Direttiva macchine ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Elaborato Certifico Srl - IT 2015

Disponibile un estratto Utenti registrati, documento completo Abbonati marcatura CE

Il file CEM importabile in Certifico Macchine 4

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Illustrazioni di corretta progettazione igienica - Estratto
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Illustrazioni di corretta progettazione igienica
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EN ISO 13857:2008 Distanze di sicurezza zone pericolose arti

ID 327 | | Visite: 31289 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13857:2008 Distanze sicurezza zone pericolose arti

Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori 

La presente norma internazionale stabilisce i valori delle distanze di sicurezza, in ambienti industriali e non industriali, per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per strutture di protezione.

La norma fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso con gli arti inferiori (vedere punto 4.3).

La presente norma internazionale si riferisce a persone a partire dai 14 anni di età (la statura di un quattordicenne al 5° percentile è di circa 1400 mm). 

Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni per i bambini oltre i 3 anni di età (la statura di un bambino di 3 anni al 5° percentile è di circa 900 mm) quando deve essere considerato l'accesso attraverso aperture.

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Distanze Sicurezza Prospetto 2
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RAPEX Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

ID 3731 | | Visite: 4603 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

Approfondimento tecnico: Sveglia


Il Prodotto, di marca sconosciuta, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto a delle procedure per la salvaguardia dei consumatori stabilite dallo Stato Membro notificante perché non conforme con la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La sveglia ha un interruttore ad inclinazione contenente circa 10 µl di mercurio. L’utilizzatore può così essere esposto al mercurio in caso di danneggiamento del prodotto. Il mercurio è una delle tossine ambientali più pericolose per l’ambiente ed, attraverso l’ambiente, anche per l’uomo.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4
Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

5. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.

ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 10 del 10_03_2017 N. 10 A12_0287_17 Germania.pdf
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