Slide background
Slide background




Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

ID 2709 | | Visite: 27869 | Documenti Riservati Marcatura CE



Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

Con il modo positivo i guasti interni di un interblocco (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Focus 2016

Apertura positiva, ridondanza, diversificazione e autocontrollo

Modo positivo e modo negativo.

Secondo la normativa EN ISO 12100, se un componente meccanico in movimento trascina inevitabilmente un altro componente, per contatto diretto o mediante elementi rigidi, si dice che questi componenti sono collegati in modo positivo.

Quando invece lo spostamento di un elemento meccanico consente ad un secondo elemento di muoversi liberamente (per esempio gravità, effetto di una molla, ecc..) il collegamento tra i due è in modo negativo.

Il modo positivo consente con una manutenzione preventiva di sottrarsi dai guasti pericolosi schematizzati sopra. Con il modo negativo invece i guasti sono interni all’interruttore e quindi di difficile rilevazione.

Con il modo positivo i guasti interni (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’ apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Utilizzo degli interruttori nelle applicazioni di sicurezza

Quando è impiegato un solo interruttore in una funzione di sicurezza, l’interruttore stesso deve essere azionato in modo positivo. Va utilizzato per le applicazioni di sicurezza il contatto d’apertura (normalmente chiuso) che deve essere del tipo ad “apertura positiva”, tutti gli interruttori che riportano il simbolo -> sono dotati di contatti NC ad apertura positiva.

Se gli interruttori sono due o più è bene farli operare in modi opposti, ad esempio:

- Il primo con un contatto normalmente  chiuso (contatto di apertura) azionato dal riparo in modo positivo.
- l’altro con un contatto normalmente aperto (contatto di chiusura), azionato dal riparo in modo non positivo.

Questa è una pratica comune che non esclude, quando giustificato, l’uso dei due interruttori azionati in modo positivo (vedi diversificazione).


Diversificazione

La sicurezza nei sistemi ridondanti viene aumentata con la diversificazione. Essa si ottiene applicando due interruttori con diversità di progettazione e/o tecnologia, in modo da evitare guasti determinati dalla stessa causa. Esempi di diversificazione sono: l’utilizzo di un interruttore ad azione positiva accoppiato ad uno ad azione non positiva, da un interruttore a comando meccanico ed uno non meccanico (es. sensore elettronico) o dall’utilizzo di due interruttori a comando meccanico ad azione positiva ma di diverso principio di azionamento ( es. un interruttore a chiave F e un interruttore a perno).


Autocontrollo

L’ autocontrollo consiste nel verificare automaticamente il funzionamento di tutti i dispositivi che intervengono nel ciclo della macchina.

Di conseguenza il ciclo successivo può essere vietato o autorizzato.

segue

Elaborato Certifico Srl - IT 2016
Formato doc/pdf
Fonte: Rockwell Automation

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Interblocchi e Sicurezza positiva Rev. 1.0 2016.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2016
1326 kB 597

Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE

ID 1940 | | Visite: 19860 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato V)

La posizione ufficiale della Commissione UE

Introduzione
Le recinzioni di sicurezza sono un elemento rilevante per rendere sicure le macchine e soddisfare i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Lo scopo di questo documento è quindi quello di dare indicazioni su recinzioni di sicurezza in termini di classificazione come componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato V.

Il documento si concentra sulla condizioni in cui una recinzione di sicurezza possa essere considerata immessa sul mercato in modo indipendente.

Questo documento chiarisce tre scenari per l'immissione di recinzioni di sicurezza sul mercato.

Si sottolinea che la domanda in base alla quale le recinzioni di sicurezza possono essere considerate come immesse sul mercato in modo indipendente, non modifica il fondamentale principio della Direttiva Macchine che per la quale ogni macchina deve essere fornita completa di tutte dispositivi di protezione prima dell'immissione sul mercato.

Inoltre, i produttori di macchine sono sempre responsabili dell'immissione sul mercato delle stesse che devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e gli stessi devono fornire la dichiarazione CE di conformità ed apporre la marcatura CE sulla macchina.

Fonte: Commissione Europea
Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Safety fences as safety component under the Machinery Directive 2006 42 EC.pdf
Europea Commission
291 kB 385

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 504 | | Visite: 21953 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022

ID 504 | Agg. 11.0 Settembre 2022

Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE 

Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:

1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.

Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.

Direttiva macchine 2006/42/CE

Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina

La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
________

Certifico Srl - IT | Rev. 11.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
11.0 2022 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 del 13.04.2022
Decisione di esecuzione UE) 2021/377 del 02.03.2021
Certifico Srl
10.0 2020 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 del 02 Aprile 2020
Certifico Srl
9.0 2019 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 del 19 marzo 2019
Certifico Srl
8.0 2017 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Giugno 2017 (2017/C 183/02)
Certifico Srl
7.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Settembre 2016 (2016/C 332/01)
Certifico Srl
6.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 15 Gennaio 2016 (2016/C 014/01)
Certifico Srl
5.0 2015 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 13 Febbraio 2015 (2015/C 054/01)
Certifico Srl
4.0 2014 Aggiornamento normativo
Comunicazione dell’11 aprile 2014 (2014/C 110/02)
Certifico Srl
3.0 2014 ---  


Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM) [/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato 20220910-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 11.0 2022
233 kB 94
Allegato riservato 20200404-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 10.0 2020
256 kB 107
Allegato riservato 20191008-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 9.0 2019
729 kB 118
Allegato riservato 20170403-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 8.0 2017
317 kB 108
Allegato riservato 20161011-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 7.0 2016
385 kB 55
Allegato riservato 20130508-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 3.0 2014
313 kB 79
Allegato riservato 20160321-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 6.0 2016
320 kB 112
Allegato riservato 20150203-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 5.0 2015
252 kB 218
Allegato riservato 20140428-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 4.0 2014
252 kB 211

RAPEX Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

ID 3820 | | Visite: 4231 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

Approfondimento tecnico: Mini moto

Il prodotto, di marca Husqvarna, KTM, modelli TC 50 e 50 SX, è stato segnalato dal Fabbricante come non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006  relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

La catena di trasmissione potrebbe rompersi causando la caduta, anche a velocità elevate, dell’utilizzatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

− al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

− al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati. 

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 13 del 31_03_2017 N. 17 A12_0403_17 Austria.pdf
Mini moto
318 kB 1

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

ID 765 | | Visite: 49985 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100 nell'Appendice B distingue chiaramente:

1. Pericoli 
2. Situazioni pericolose
3. Eventi pericolosi

La appendice fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

EN ISO 12100  Cap. 3 Termini e definizioni

Pericolo: Potenziale sorgente di danno (3.6)

Nota 1
Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).

Nota 2
Il pericolo trattato nella presente definizione:

- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure

- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).

Nota 3
Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.

Evento pericoloso: Evento che può causare danno (3.9)

Nota
Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.

Situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo (3.10)

Nota
L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

In allegato è riportato un estratto relativo all'Appendice Informativa B sulla differenza tra:

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

Vedi il File CEM importabile in CEM4 (Link 1)

Vedi il File CEM importabile in CEM4 (Link 2)

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

_____________

EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN ISO 12100 Appendice B Pericoli.pdf
Pericoli | Situazione Pericolosa | Evento pericoloso
559 kB 704

Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni

ID 1019 | | Visite: 27126 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 1019 Barriere di protezione CEI EN IEC 62046 2021

Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni / CEI EN IEC 62046:2021

ID 1019 | Aggiornamento del 23.07.2021

Documento di sintesi sull’applicazione della norma tecnica CEI EN IEC 62046:2021 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone”.

La CEI EN IEC 62046:2021 è la prima edizione della norma che annulla e sostituisce la Norma CEI CLC/TS 62046:2011-04 (rimasta applicabile fino al 02.05.2021) e di cui ne costituisce una revisione tecnica.

[panel]La norma CEI EN IEC 62046:2021 include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto la CEI CLC/TS 62046:2011-04:

a) sono stati aggiunti Allegati relativi ai sistemi di neutralizzazione (muting) e di visione,
b) sono stati aggiornati i requisiti di neutralizzazione (muting),
c) sono stati aggiornati i requisiti di blanking.[/panel]

Gli esempi forniti dalla norma CEI EN IEC 62046:2021 non sono destinati a costituire le uniche soluzioni per un’applicazione data né a limitare l’innovazione o il progresso tecnologico. Gli esempi sono forniti solo come soluzioni rappresentative per illustrare alcuni concetti di applicazione di apparecchi di protezione e sono stati semplificati per chiarezza, quindi sono incompleti. Le figure sono illustrative e non in scala.

[box-info]CEI EN IEC 62046:2021 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone”

Data di pubblicazione: Marzo 2021

La norma è la traduzione in italiano della CEI EN IEC 62046:2019.

Inizio validità: Febbraio 2019[/box-info]

[...]

0.1 Relazione tra la CEI EN IEC 62046:2021 e le altre norme

Figura 0   Diagramma Relazione tra la CEI EN IEC 620462021 e le altre norme

Figura 0 - Diagramma Relazione tra la CEI EN IEC 62046:2021 e le altre norme

1. Caratteristiche degli apparecchi di protezione

1.1 Tipi di ESPE

La norma considera ESPE che utilizzano le seguenti tecnologie di rilevamento:

[panel]- dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD) costituiti da cortine di luce e dispositivi con fasci luminosi singoli o multipli specificati nella I EC 61496-2;
- dispositivi di protezione fotoelettrici attivi rispondenti alla riflessione diffusa (AOPDDR) specificati nella IEC 61496-3;
- dispositivi di protezione basati sulla visione (VBPD) che utilizzano dispositivi di rilevamento di immagini specificati nella IEC TS 61496-4-2 o IEC TS 61496-4-3.[/panel]

1.2 AOPD

Un AOPD utilizza il principio dell’interruzione di uno o più fasci luminosi tra l’elemento emittente e quello ricevente. Quando un oggetto opaco (per esempio una persona o parte del suo corpo) interrompe un fascio di luce, il ricevitore non riceve più la luce emessa e viene generato un segnale di uscita. Questo principio è illustrato in Figura 1.

Figura 1   Principio di rilevamento di AOPD a fascio passante

Figura 1 - Principio di rilevamento di AOPD a fascio passante

[...]

4.2 Muting per consentire l’accesso dei materiali

Il muting può essere utilizzato per consentire l’accesso dei materiali solo quando la sicurezza è mantenuta con altri mezzi, per esempio quando la presenza di un bancale carico su un trasportatore impedisce l’accesso delle persone all’area pericolosa. Devono essere previste le misure seguenti laddove applicabile:

[panel]- scelta, posizionamento e configurazione dei sensori di muting in modo da distinguere una persona dal materiale al quale è consentito il passaggio attraverso la zona di rilevamento;
- scelta e posizionamento dei sensori di muting in modo da rilevare il carico trasportato ma non il bancale o l’unità di trasporto, al fine di impedire l’accesso alla zona da parte di persone, arrampicandosi sul bancale o sull’unità di trasporto;
- rilevamento che le merci da trasportare sono in posizione tale da impedire l’accesso all’area pericolosa;
- installazione dei sensori di muting sufficientemente vicini all’ESPE, in modo che non sia possibile che una persona sfugga al rilevamento entrando nell’area pericolosa precedendo o seguendo da vicino il bancale o il sistema di trasporto, quando la funzione di muting è attiva;
- posizionamento dell’ESPE o dei sensori di muting, in modo da evitare i rischi derivanti dalla possibilità di intrappolamento di parti del corpo, per esempio tra l’ESPE o i sensori di muting (o gli elementi fissi dell’installazione) e un’unità di trasporto o il prodotto. (Esempio di una soluzione: porte flessibili, a battenti oscillanti di 500 mm controllate da sensori di posizione);
- progettazione dell’accesso all’area pericolosa, in modo che non sia possibile che una persona sfugga al rilevamento passando attraverso lo spazio tra il carico trasportato e gli elementi fissi dell’installazione, quando la funzione di muting è attiva e il prodotto o l’unità di trasporto è in movimento o ferma nell’area di muting (dovrebbero essere considerati anche i pericoli di intrappolamento e di schiacciamento); limitazione della funzione di muting a un tempo sufficiente al solo passaggio del materiale attraverso la zona di rilevamento. Al superamento di tale intervallo, la funzione di muting deve essere annullata e ogni movimento pericoloso fermato.[/panel]

[...]

8. Barriera perimetrale

Figura 14   Utilizzo di un sensore di attraversamento

Figura 14 – Utilizzo di un sensore di attraversamento

L’esempio mostrato in Figura 14 utilizza un dispositivo a più fasci luminosi come sensore di attraversamento. È prescritto un interblocco al riavvio, posto all’esterno dell’area pericolosa, ripristinato da un’azione umana deliberata. Possono essere necessarie ulteriori misure quando non è possibile ubicare l’attuatore di ripristino in una posizione tale da rendere visibile l’intera area pericolosa.

Il calcolo della distanza minima considera sia la massima estensione del movimento pericoloso della macchina sia la prestazione di arresto delle varie parti della macchina.

12. Esempi di configurazione dei sensori fotoelettrici di muting quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali

I seguenti esempi si basano sui seguenti presupposti:

[panel]- i sensori fotoelettrici di muting sono utilizzati per avviare e concludere la muting;
- la zona di rilevamento dei sensori di muting è compresa entro 30º rispetto all’orizzontale;
- la zona di rilevamento dei sensori di muting è ad un’altezza idonea a rilevare la o le gambe di una persona.[/panel]

Gli esempi forniti hanno lo scopo di illustrare i principi delle configurazioni di muting. Altre Norme (ad es. ISO 13854) e norme per macchine specifiche (Norme di tipo C) possono contenere disposizioni specifiche per applicazioni particolari.

NOTA 1 Le figure nel presente Allegato sono illustrative e non in scala.

Nel presente Allegato sono considerate le configurazioni seguenti in termini di numero, tipo, disposizione e comando dei sensori.

Due fasci:

[panel]Configurazione a T (vedi Figura 23), con il controllo della tempistica dei sensori (entrata/uscita).
Configurazione a L (vedi Figura 24), con il controllo della tempistica dei sensori (solo uscita). [/panel]

Quattro fasci:

[panel]Fasci paralleli (vedi Figura 25), con il controllo della tempistica dei sensori (entrata/uscita).
Fasci paralleli (vedi Figura 25), con il controllo della sequenza (entrata/uscita).[/panel]

NOTA 2 I principi di tali esempi possono applicarsi ad altre configurazioni.

Figura 23   Configurazione a T con il controllo della tempistica

Figura 23 - Configurazione a T con il controllo della tempistica

Figura 24   Configurazione a L con il controllo della tempistica

Figura 24 - Configurazione a L con il controllo della tempistica

Figura 25   Fasci paralleli con il controllo della tempistica o della sequenza

Figura 25 - Fasci paralleli con il controllo della tempistica o della sequenza

[...]

13.10 Altezza del punto di intersezione dei fasci dei sensori di muting

Il punto di intersezione dei due fasci dei sensori di muting dovrebbe essere posto allo stesso livello, o più in alto, del fascio più basso dell’ESPE, per evitare di manipolare il sistema con la punta del piede. Vedi Figura 48 e Figura 49.

Figura 48   Altezza del punto di intersezione

Figura 48 - Altezza del punto di intersezione

[...]

[panel]Indice

0. Premessa
1. Caratteristiche degli apparecchi di protezione
1.1 Tipi di ESPE
1.2 AOPD
1.3 AOPDDR
1.4 VBPD
1.4.1 VBPDST
1.4.2 VBPDPP
2. Tappeti e pavimenti sensibili alla pressione
3. Classificazione degli apparecchi di protezione
3.1 Classificazione di ESPE
3.2 Classificazione di tappeti sensibili alla pressione
4. Muting
4.1 Muting per consentire l’accesso alle persone
4.2 Muting per consentire l’accesso dei materiali
5. Blanking
6. Apparecchio di protezione utilizzato come sensore di attraversamento
7. Uso dell’apparecchio di protezione come sensore combinato di attraversamento e di presenza
7.1 Apparecchio di protezione utilizzato come sensore combinato di attraversamento e di presenza
7.2 Apparecchio di protezione utilizzato come sensore combinato di attraversamento e presenza
7.3 AOPD orizzontale
7.4 AOPD Verticale
7.5 Aumento della distanza minima di separazione
8. Barriera perimetrale
9. Ulteriori raccomandazioni per l’applicazione di AOPDDR
9.1 Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un macchinario fisso
9.2 Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un veicolo a guida automatica (AGV)
10. AOPDDR utilizzato per il rilevamento del corpo o di parti di esso con un avvicinamento ortogonale
10.1 Rilevamento del corpo intero
10.2 Rilevamento di parti del corpo
10.3 Esempi dell’utilizzo di un AOPDDR come sensore di attraversamento per il rilevamento di un corpo intero
10.4 Esempi di utilizzo di un AOPDDR come sensore di attraversamento con rilevamento di parti del corpo
11. Esempio di applicazione di un sistema di protezione basato sulla visione (VBPDST)
12. Esempi di configurazione dei sensori fotoelettrici di muting quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali
13. Quattro fasci
13.1 Quattro fasci – Posizionamento dei sensori
13.2 Quattro fasci – controllo della tempistica
13.3 Quattro fasci – controllo della sequenza
13.4 Quattro fasci con porte a battente supplementari
13.5 Metodi per evitare la manipolazione della funzione di muting
13.6 Connessione dei sensori a un dispositivo di controllo del muting a due ingressi
13.7 Due sensori – posizionamento dei sensori
13.8 Due sensori – Controllo della tempistica L
13.9 Due fasci sensori di muting combinati con porte a battente
13.10 Altezza del punto di intersezione dei fasci dei sensori di muting
14. Muting a due fasci paralleli - solo uscita
15. Protezione dei sistemi di trasporto operanti in modo coordinato[/panel]

[...] Segue in allegato

Fonti
CEI EN IEC 62046:2021

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 23.07.2021 Aggiornamento normativo CEI EN IEC 62046:2021 Certifico Srl
2.0 02.09.2014 Aggiornamento normativo CEI CLC/TS 62046:2011-04 Certifico Srl
1.0 13.01.2013 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

Collegati
[box-note]CEI EN IEC 62046:2021
AOPDDR | Uso e sicurezza dei laser scanner
ESPE: Quadro normativo
EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione[/box-note]

RAPEX Report 11 del 17/03/2017 N.44 A11/0050/17 Polonia

ID 3761 | | Visite: 4208 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 11 del 17/03/2017 N.44 A11/0050/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Bambola

Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. GS004K, è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il materiale fibroso con il quale è imbottito il giocattolo è facilmente accessibile a causa di alcune cuciture deboli e, se messo in bocca dal bambino, può causare soffocamento.

I giocattoli imbottiti con materiale fibroso, in accordo al punto 5.2 della norma tecnica EN 71-1, devono essere sottoposti alle prove di trazione previste dalla norma. A seguito delle prove non deve essere possibile inserire uno stelo di 12 mm di diametro attraverso una qualsiasi apertura nella cuciture del giocattolo.

La prova di trazione avviene utilizzando delle pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze vengono collegate al giocattolo nella parte che si desidera testare e viene applicata, gradualmente, una foza di 70 ± 2 N per 10 s.


Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 11 del 17_03_2017 N. 44 A11_0050_17 Polonia.pdf
Bambola
318 kB 4

Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | | Visite: 43482 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | 16.03.2017 / In allegato

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco (non esaustivo) di macchine particolarmente pericolose, per le quali il processo di marcatura CE sia più cautelativo, transitando attraverso un Organismo Notificato o se è possibile applicare una norma armonizzata che copre completamente i RESS è sufficiente anche solo il Controllo Fabbricazione Interno (IFC).

Il Presente focus, con illustrazione e immagini, e con riportate le note dalla Guida Ufficiale, intende fornire un quadro generale del percorso di marcatura CE per tali macchine.

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco di categorie di macchine che possono essere soggette a una delle due procedure di valutazione della conformità a cura di un Organismo Notificato (ON):

1. Esame CE del tipo
2. Garanzia qualità totale 

Se per la valutazione dei Rischi è applicata una norma armonizzata che copre completamente i RESS è possibile:

3. Controllo Fabbricazione Interno (No ON)

Le macchine che appartengono ad una delle categorie elencate all’allegato IV possono anche essere oggetto delle procedure di valutazione della conformità con Controllo della Fabbricazione Interno, come detto, quando sono fabbricate conformemente alle norme armonizzate che disciplinano tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili.

L’elenco definito dall'allegato IV è esaustivo per le categorie di macchine riportate, ma non per tutte le macchine, ad esempio punto 1, relativo a macchine seghe circolari per la lavorazione del legno e di materiali con caratteristiche fisiche similari, che quindi possono essere varie.

Estratto
...



.
...

 



Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT dei punti 14 e 15

"I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica di cui al punto 14, comunemente noti come “alberi di presa di forza” (PTO) sono componenti amovibili di trasmissione dell’energia fra la macchina semovente o un trattore e la macchina azionata, ad esempio una macchina agricola trainata – cfr. § 45: commenti sull’articolo 2, lettera f).

I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica devono sempre essere immessi sul mercato insieme con un riparo adeguato.
I ripari per i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica possono anche essere immessi sul mercato singolarmente, come componenti di sicurezza - tali ripari sono coperti dal punto 15."




Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT del punto 16

"I ponti elevatori per veicoli di cui al punto 16 sono ponti elevatori fissi, mobili o amovibili progettati per il sollevamento di veicoli interi da terra allo scopo di effettuare ispezioni e lavorare sopra o sotto il veicolo mantenuto in posizione sollevata. I ponti elevatori per veicoli a corsa corta non destinati a lavorare al di sotto dei veicoli non sono coperti dal punto 16.
Essi comprendono le macchine destinate alla manutenzione di veicoli quali, ad esempio, automobili, motociclette, motoslitte, autocarri, autobus, tram, vagoni ferroviari e carrelli industriali.
Essi includono anche gli insiemi di dispositivi di sollevamento inseriti in un sistema sincronizzato di sollevamento dell’aeromobile ai fini di ispezione o manutenzione."

...

Indice

1. Premessa
2. Macchine Allegato IV
3. Procedure - Valutazione conformità
3.1 Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
3.2 Esame CE del tipo
3.2.1 Domanda d’esame CE del tipo
3.2.2 Contenuto dell’esame CE del tipo
3.2.3 L’attestato di esame CE del tipo
3.3 Garanzia qualità totale
3.3.1 Domanda di valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.2 Obiettivi e contenuto del sistema di garanzia qualità totale
3.3.3 Valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.4 Vigilanza sul sistema di garanzia qualità totale
3.3.5 Attuazione e modifica del sistema di garanzia qualità totale
4. Dichiarazione CE di conformita'
5. Marcatura CE

Bibliografia

Allegati

Fonti:
1. Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE 
2. Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT

Certifico Srl IT - Rev. 00 2017

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Focus macchine All. IV Procedura marcatura CE.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
1404 kB 684

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione Gru bandiera

ID 1505 | | Visite: 40336 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 1505 MIUM Gru a Bandiera

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Gru a Bandiera / Ed. Agosto 2021

ID 1505 | Aggiornamento del 13.08.2021

Modello di Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione è strutturato in accordo con:

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

[box-info] Dettagli versione Rev. 2.0 2021:

- aggiornato il modello di manuale con l'Ed.13 del prodotto "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021";
- aggiornati riferimenti legislativi/normativi;
- aggiornato contenuto manuale in accordo alla norma tecnica UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere". [/box-info]

Nella realizzazione delle le gru a bandiera devono essere prese in considerazione le seguenti norme e regole tecniche:

[panel]

1. Norme e riferimenti per la struttura del manuale

Direttiva Macchine 2006/42/CE  All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione;
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

2. Norme di tipo B/C principali armonizzate Direttiva 2006/42/CE Macchine

- CEI EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali;
- UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere (armonizzata EN 16851:2017 Gru - Sistemi di gru leggere);
- CEI EN 60204-32:2009 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine;
- UNI EN 13001-1:2015 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto principi e requisiti generali”;
- UNI EN 13001-2:2021 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto azioni dei carichi” (armonizzata UNI EN 13001-2:2014“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto azioni dei carichi”);
- UNI EN 13001-3-1:2018 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio”.

3. Altre Norme e Riferimenti

- ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”;
- UNI ISO 4310:2021 “Apparecchi di sollevamento – Codice e metodi di prova”;
- UNI ENV 1993-1-1:2014 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali e regole per gli edifici”;
- UNI ENV 1993-1-4:2021 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali – Criteri supplementari per acciai inossidabili”.

4. Classi Servizio

Determinazione classe di servizio in accordo alla ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”.

5. Info Direttiva macchine

Tutte le gru a bandiera devono essere progettate in considerazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, in relazione a quanto previsto all’Allegato VII della Direttiva stessa. Inoltre, gli eventuali equipaggiamenti elettrici delle gru a bandiera devono essere conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE ed alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE.

[/panel]

Elaborato sul Modello "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021"
Realizzazione Certifico S.r.l. 2021

Acquista il documento singolo

Visualizza tutti i Documenti dell'Abbonamento Tematico Marcatura CE

Vedi il nostro Prodotto per la redazione del MIUM

Vedi il nostro Prodotto Fascicolo Tecnico Gru a Bandiera

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Fascicolo Tecnico Gru bandiera Ed. 6.0 2021
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Certifico MIUM & MIA SUITE Ed. 13.0 2021
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Manuale Gru a Bandiera 2.0 2021.docx
Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2021
1773 kB 246
Allegato riservato Manuale Gru a Bandiera 1.0 2016.doc
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2016
4162 kB 186
Allegato riservato Manuale Gru a Bandiera 0.0 2015.doc
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2015
4158 kB 158

Illustrazioni corretta progettazione igienica macchine alimentari: EN 1672-2 Allegato A/B

ID 2024 | | Visite: 21698 | Documenti Riservati Marcatura CE

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico

Illustrazioni di corretta progettazione igienica di macchine alimentari / UNI EN 1672-2:2021

ID 2024 | Rev. 1.0 del 02.07.2022 / Documento completo allegato

Illustrazioni di igiene e pulibilità di macchine alimentari di cui allegato B della norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) che ha sostituito l'Ed. 2009.

UNI EN 1672-2:2021
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità (*)  

[box-warning](*) EC 1-2022 UNI EN 1672-2:2021

Errata corrige 1 del 29/03/2022 alla UNI EN 1672-2:2021 

Il titolo diventa “Macchine per l’industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità” [/box-warning]

La norma stabilisce i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile.

Annex A Examples of machinery which can be covered by this document
...

Annex B  Examples of hygiene risks and acceptable solutions

...

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 14

 

Key
1 product-lubricated bearing

Figure B.14 — Bearing and shaft entry point

...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 16

Key
a dead space, air trap and condensation
b Short T-piece
c dimension ≤ inner pipe diameter
1 probe
2 swept T-piece

Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 21

Key
1 foot plate
2 threaded rod
3 seals

Figure B.21 — Height-adjustable foot
...

Figure B.1 — Accessibility and cleanability
Figure B.2 — Joints
Figure B.3 — Welded joints
Figure B.4 — Permanent joints – welded pipes
Figure B.5 — Dismountable joints (hygiene risk)
Figure B.6 — Dismountable joints (acceptable)
Figure B.7 — Dismountable joints
Figure B.8 — Seals (O-rings)
Figure B.9 — Drainage of vessel
Figure B.10 — Drainage of pump
Figure B.11 — Drainage of pipelines
Figure B.12 — Internal angles and corners
Figure B.13 — Bearing and shaft entry point
Figure B.14 — Bearing and shaft entry point
Figure B.15 — Instrumentation (e.g. temperature, pH, turbidity measurement
Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
Figure B.17 — Horizontal frameworks related to the mounting position
Figure B.18 — Control device with a durable cover (schematic figure)
Figure B.19 — Acceptable hinges
Figure B.20 — Turn locks
Figure B.21 — Height-adjustable foot

La norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) non è, alla data, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

La norma EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009) è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Il file CEM importabile in CEM4 (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 02.07.2022 UNI EN 1672-2:2021 Certifico Srl
0.0 06.11.2015 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
UNI EN 1672-2:2021
EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti
EN ISO 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - File CEM[/box-note]

Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto

ID 2179 | | Visite: 196027 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazioni CE

Modelli di Dichiarazioni CE di Conformità Direttive/Regolamenti di Prodotto / Update Luglio 2023

ID 2179 | Ultima Revisione 15.0 del 31.07.2023

Download Tabella Modelli Dichiarazioni CE/UE di Conformita' Rev. 15.0 2023

[box-info]Ultima Revisione 15.0 del 31 Luglio 2023

Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) batterie in accordo con l'Allegato IX Regolamento (UE) 2023/1542[/box-info]

I Modelli doc compilabili disponibili in relazione alla tipologia di Prodotto per le nuove Direttive EMC/BT/ATEX recepite il 18/19 Maggio 2016 (vedi) e altre Direttive/Regolamenti di Prodotto (Direttiva Click).

Le nuove Direttive di Prodotto 2014/2016 sono entrate definitivamente in vigore con i decreti di recepimento il 18/19 Maggio 2016, i Regolamenti dal 2018 al 2023, le nuove Dichiarazioni UE di Conformità possono menzionare più Direttive/Regolamenti (se le tipologie di Prodotto interessate sono sottostanti contemporaneamente a più di una Direttiva/Regolamento, da valutare di caso in caso).

Vedi Direttiva Click

Invitiamo i Gentili Clienti e Ospiti ad aggiornare i format secondo quanto indicato nelle Nuove direttive/Regolamenti, i modelli doc compilabili disponibili sono al momento per:

Dichiarazione di conformit  UE Regolamento  UE  2023 1542 Batterie

Regolamento (UE) 2023/1542

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Download Modello DdC
Cover Dichiarazione UR di conformit  macchine Regolamento 2023 1230  

Regolamento (UE) 2023/1230

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Cover Dichiarazione di incorporazione quasi macchine Regolamento 2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Download Modello DdI

Dichiarazione di conformit  UE Regolamento  UE  2016 424 Impianti a fune

Regolamento (UE) 2016/424

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81/1 del 31.3.2016)

Download Modello DdC

Dichiarazione conformita   direttiva MED

Direttiva 2014/90/UE

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

Download Modello DdC

Dichiarazione CE di Conformit  Giocattoli

Direttiva 2009/48

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. 

Download Modello DdC

Direttiva 2014/29/UE

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Download Modello DdC

Regolamento (UE) 2016/426 | GAR

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Download Modello DdC

 

Cover dichiarazione conformita MDR

Regolamento (UE) 2017/745 | MDR

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Direttiva 2000/14/CE | OND

Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto, recepita in Italia con il D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262.

Download Modello DoC

Regolamento (UE) 305/2011 | CPR

Regolamento (UE) N. 305/2011
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Download DoP

Dispositivi Protezione Individuale | DPI

Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Direttiva Macchine | BT | EMC

Direttiva 2006/42/CE - MD
Direttiva 2006/42/CE del consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Direttiva 2014/35/UE - BT (1)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Download Modello DdC

(
1) La conformità alla Direttiva BT è ridondante, comunque corretta

Apparecchi elettrici BT | EMC

Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva 2011/65/UE - RoHS III
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Download Modello DdC

Attrezzature a Pressione PED

Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Download Modello DdC

Apparecchi ATEX

Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Download Modello Dd

Direttiva RoHS III

Direttiva 2011/65/UE RoHS III
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Download Modello DdC

Direttiva RED

Direttiva 2014/53/UE - RED (Radio Equipment Directive)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Download Modello DdC

                                                             

Direttiva Ascensori

Direttiva 2014/33/UE | LIFT
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

Download Modello DdC

Direttiva Strumenti di misura | MID

Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

Download Modello DdC

Cover dichiarazione conformita Strumenti per pesare 2020

Direttiva Strumenti per pesare a funz. non autom.

Direttiva 2014/31/UE
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Download Modello DdC

 Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
15.0 31 Luglio 2023

- Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) batterie Regolamento (UE) 2023/1542

Certifico Srl - IT
14.0 02 Luglio 2023

Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) di macchine e prodotti correlati Regolamento (UE) 2023/1230
Modello di Dichiarazione di incorporazione (UE) di quasi-macchine Regolamento (UE) 2023/1230

Certifico Srl - IT 
13.0 25 Giugno 2023 Modello di Dichiarazione UE di Conformità Impianti a fune Regolamento (UE) 2016/424 Certifico Srl - IT
12.0 09 Luglio 2021 Modello Regolamento (UE) 2017/745 "MDR" - Dispositivi medici" Certifico Srl - IT
11.0 11 Novembre 2020 Modello Direttiva 2014/90/UE "MED"
Modello Direttiva 2009/48/CE "Giocattoli"
Certifico Srl - IT
10.0 20 Gennaio 2020 Modello Direttiva 2014/29/UE "Recipienti semplici a Pressione"
Modello Direttiva 2014/32/UE "Strumenti di misura"
Modello Direttiva 2014/31/UE "Strumenti per pesare a funz. non aut."
Certifico Srl - IT
9.0 22 Luglio 2019 Modello Apparecchi elettrici - EMC | BT | RoHS III Certifico Srl - IT
8.0 18 Luglio 2019 Modello Direttiva 2011/65/UE - RoHS III Certifico Srl - IT
7.0 02 Luglio 2018 Modello Direttiva 2014/68/UE - PED Certifico Srl - IT
6.0 05 Aprile 2018 Modello Regolamento (UE) 2016/426 "GAR" - Apparecchi a gas" Certifico Srl - IT
5.0 23 Gennaio 2018 Modello Regolamento (UE) 2017/745 "MDR" - Dispositivi medici" Certifico Srl - IT
4.0 05 Dicembre 2017 Modello Direttiva 2000/14/CE "OND - Emissione acustica macchine
all'aperto"
Certifico Srl - IT
3.0 05 Ottobre 2017 Modello Regolamento (UE) 305/2011 "CPR - Prodotti Costruzione" Certifico Srl - IT
2.0 29 Giugno 2017 Modello Direttiva 2014/53/UE "Apparecchiature radio RED" Certifico Srl - IT
1.0 30 Maggio 2017 Modello Direttiva 2014/33/UE "Ascensori" Certifico Srl - IT
0.0 08 Marzo 2017 Aggiornati i Modelli delle nuove
Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016
con inserimento spazio per immagine, che
può essere inserita per favorire la rintracciabilità.(*)
Certifico Srl - IT

Certifico Srl - IT | 2017-2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Direttiva click[/box-note]

Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

ID 3256 | | Visite: 48568 | Documenti Riservati Marcatura CE

Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

Breve guida alla Marcatura ed Informazioni dei guanti di protezione in accordo con la norma EN 420 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE dal 20 Aprile 2016, con periodo transitorio fino 21 Aprile 2018, al  norma la marcatura CE di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, l'applicazione delle Norme armonizzate è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS del Regolamento.

[box-warning]Norma EN 420:2010 sostituita dalla norma EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Vedi documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020[/box-warning]

La norma EN 420 definisce i requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto;
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

Estratto:
...

Marcatura e Informazioni

Tutte le informazioni devono essere precise e comprensibili e fornite nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese di destinazione.

Marcatura del guanto
Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni: a) nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato;
b) designazione del guanto (nome commerciale o codice che permetta all'utilizzatore di identificare chiaramente il prodotto nella gamma offerta dal rappresentante
autorizzato/fabbricante);
c) designazione della taglia; .
d) se pertinente, la marcatura in conformità al punto 7.2.3;
e) dove il guanto sia conforme ad una o più norme europee specifiche (vedere bibliografia), il(i) pittogramma(i) appropriato(i) alla( e) norma(e) (vedere appendice B).
Ogni pittogramma deve essere accompagnato dal riferimento della norma specifica applicabile e dai livelli di prestazione (vedere punto 7.3.5) che devono essere sempre nella stessa sequenza fissa cosi come definito nella norma corrispondente.

La marcatura deve essere applicata in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile
per tutta la durata di vita prevista del guanto. Indicazioni o diciture che potrebbero essere confuse con le indicazioni di cui sopra non devono essere applicate sui guanto.

Se non e possibile effettuare la marcatura sui guanto a causa delle caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere applicata sull'imballaggio.

Deve essere utilizzato un pittogramma solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della corrispondente norma specifica. Si deve evidenziare che anche le informazioni devono essere lette, aggiungendo una i, che significa informazioni, unitamente alla serie di pittogrammi (vedere il pittogramma corrispondente nell'appendice B).
...

Dove applicabile in conformità al punto 7.2.2 e), pittogramma(i) indicante(i) le categorie di pericolo seguite, se applicabile, dai livelli di prestazione.

0     indica che il guanto si colloca sotto il livello minima di prestazione per lo specifico pericolo individuale;
X indica che il guanto non e stato sottoposto alia prova oppure che il metodo di prova non sembra idoneo per la progettazione o materiale del guanto.

Inoltre, deve essere fornita uria spiegazione di base per aiutare la comprensione dei corrispondenti livelli di prestazione e deve(devono) essere indicata(e) la(e) norma(e)alla(e) quale(i) si riferiscono.

Esempio per guanto di protezione per l’uso contro pericoli termici:

 

Segue

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2016
Licenza UNI

Fonte: UNI
UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-420-2010.html


Collegati

[box-note]Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Marcatura e Informazioni Guanti di protezione EN 420.pdf
Certifico Srl. - 2016
458 kB 288

EU general risk assessment methodology

ID 2359 | | Visite: 13216 | Documenti Marcatura CE UE



EU general risk assessment methodology

This EU general risk assessment methodology implements Article 20 of Regulation (EC) No 765/2008.

This provision obliges Member States to ensure that products which present a serious risk requiring rapid intervention, including a serious risk the effects of which are not immediate, are recalled, withdrawn or that their being made available on their market is prohibited, and that the Commission is informed without delay thereof, in accordance with Article 22.

Article 20 specifies that the decision whether or not a product represents a serious risk must ‘be based on an appropriate risk assessment which takes account of the nature of the hazard and the likelihood of its occurrence’.

Therefore the objective of this methodology is to provide guidance to authorities on when rapid intervention is needed, whether a RAPEX notification should be made and on which measures to take in relation to the non-conformity of a product (proportionality).

The methodology builds on the RAPEX Guidelines, developed within the framework of the Directive on General Product Safety (GPSD) and extends them in two respects:

1) to make sure that the broader categories of public risk protected under EU harmonization legislation can be taken into account (see section 2.2 below);
2) to reflect the specific legal requirements on harmonised products (see sections 3.1 and 3.2).

In particular the risk assessment of a harmonised product does not replace the evaluation of the compliance of the product with the requirements laid down in EU legislation and the relevant harmonised standards. Product compliance or non-compliance remains the basis on which authorities decide whether corrective action is needed.

The risk assessment of a harmonised product complements the product compliance evaluation, as it allows the assessment of how serious the possible consequences of non-compliance could be. It therefore helps to determine the most appropriate type of follow up (rapid intervention, RAPEX notification, proportionate corrective action). More details on possible corrective action depending on the level of risk are given in section 4.

The risk assessment of a harmonised product is inherently linked to the evaluation of its compliance with legal requirements.

The application of this methodology does not entitle risk assessors to make abstraction of or freely interpret the applicable legal requirements and standards, which reflect the choice of the EU legislator as to the acceptable level of product risk. The application of the proposed methodology also adds transparency to the authority’s decisions. An economic operator may be able to better understand an authority’s risk management decision if he is able to understand the risk assessment considerations made by the authority.

This methodology is intended to assist market surveillance authorities when they assess the compliance of products that are subject to Union harmonization legislation.

1. PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION OF THE METHODOLOGY
2. BASIC PRINCIPLES FOR A GENERAL RISK ASSESSMENT METHODOLOGY
2.1. Terminology
2.2. A generalisation of existing methodologies beyond health and safety
2.3. The relevant phases of risk assessment
3. RISK ASSESSMENT PROCESS
3.1. Step 1: Defining the Product
3.2. Step 2: Identifying the hazard(s)
3.3. Step 3: Identifying the subject at risk
3.4. Step 4: Describing how the hazard may harm the subject, i.e. the relevant harm scenario
3.5. Step 5: Determining the potential harm
3.6. Step 6: Determining the severity of harm
3.7. Step 7: Determining the probability of harm
3.8. Step 8: Determining the risk level by combining the severity of harm and the probability of that harm occurring in the scenario described
3.9. Uncertainty concerning risk assessment
4. FROM RISK TO ACTION

European Commission 2016

Regolamento (CE) N. 765/2008

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EU general risk assessment methodology.pdf
European Commission 2016
1011 kB 311

Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | | Visite: 8150 | Guide Nuovo Approccio

Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | 07.03.2017

Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) n. 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.

01 March 2017

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1148
Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guidelines marketing and use of explosives precursors.pdf
EU 2017
663 kB 21

Vademecum bombole Acetilene

ID 3638 | | Visite: 47138 | Documenti Riservati Marcatura CE

Vademecum bombole acetilene Rev 3 0 2024

Vademecum bombole trasportabili Acetilene / Update Rev. 3.0 2024

ID 3638 | 08.04.2024 Rev. 3.0 2024 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di Acetilene disciolto (N. CE 200-816-9), rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.

Rev. 3.0 del 08.04.2024

[panel]Update Rev. 3.0 dell’08 Aprile 2024
- Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
[/panel]

_________

1. Premessa
2. Disposizioni TPED – Bombole acetilene
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi dei importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.4 Rivalutazione della conformità
2.5 Marchio π
3. Disposizioni ADR - Bombole acetilene
3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
3.2 Marcatura dei pacchi di bombole
3.3 Progettazione e costruzione
3.4 Equipaggiamento di servizio
3.5 Trasporto bombole acetilene
3.6 Imballaggio - Recipienti per gas
3.6.1 Istruzioni di imballaggio
3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto
3.6.3 Colorazione dell’ogiva
3.7 Pannellatura veicolo
4. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia

Preview

La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:

- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:

attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)

- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le

cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori

- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...

3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Figura 4

Figura 4 – Procedure di valutazione di conformità

Figura 5

Figura 5 – Procedure di valutazione di conformità

(*) 
ADR 2021 Capitolo 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire

...
2.5. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.

Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.

Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.

È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.

Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:


...

3. Disposizioni ADR - Bombole Acetilene

In rosso novità ADR 2023

3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili

I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.

Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.

A. Devono essere apposti i marchi di certificazione seguenti:

a) Marcatura TPED

Il marchio  è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

Esempio: π 00000

b) la norma tecnica utilizzata per la progettazione, la costruzione e le prove;

NOTA: Per le bombole di acetilene deve essere apposto anche il marchio della norma ISO 3807

c) la o le lettere indicanti il paese d'approvazione conformemente al simbolo distintivo utilizzato nei veicoli in circolazione stradale internazionale;

NOTA: Ai fini di tale marchio, per «paese d'approvazione» si intende il paese dell'autorità competente che ha autorizzato il controllo e la prova iniziali del recipiente individuale al momento della fabbricazione. 

 d) il simbolo distintivo o il punzone dell'organismo di controllo depositato presso l'autorità competente del paese che ha autorizzato la marcatura;

 e) la data e l'anno (4 cifre) del controllo iniziale seguito dal mese (due cifre) separate da una barra obliqua (cioè: "/").

NOTA: Quando la conformità di una bombola di acetilene è valutata conformemente al 6.2.1.4.4 b), e quando l'involucro della bombola e la bombola stessa non sono valutati dagli stessi organismi di controllo, devono essere apposti entrambi i rispettivi simboli distintivi (comma d). Deve essere indicata solo la data di controllo iniziale (comma (e)) della bombola di acetilene completa. Tuttavia, se il paese di approvazione dell'organismo incaricato dei controlli iniziali è diverso da quello dell'organismo incaricato delle prove iniziali, deve essere apposto un secondo simbolo distintivo (comma(c)).

B. Devono essere apposti i marchi operativi seguenti:

f) la pressione di prova in bar, preceduta dalla lettera "PH" e seguita dalla lettera "BAR";
...

Nel caso di recipienti a pressione per il n. ONU 1001 acetilene disciolto e per il n. ONU 3374 acetilene senza solvente, almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola, e per i recipienti a pressione inferiori a 1 kg, due decimali dopo la virgola;
...

C. Devono essere apposti i seguenti marchi di fabbricazione:

m) identificazione della filettatura della bombola;
...

Esempio di marchi iscritti su una bombola per gas:


...

3.5 Trasporto bombole acetilene

L’acetilene è un gas altamente infiammabile, endotermico che può decomporsi con estrema violenza. L’acetilene viene stoccato in bombole contenenti una massa adsorbente inerte, impregnata di solvente, che consente all’acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.

Le bombole di ACETILENE piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’acetilene è appartenente alla:

Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 4F
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 662
Istruzione di Imballaggio: P200

https://www.certificoadr.com/
...

3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto





1. Etichettatura secondo ADR

(N. 2.1) Gas infiammabili

Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore

2. Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP

Acetilene classificazione N. CE 200-816-9

Avvertenza (CLP): Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP): H220 Gas altamente infiammabile.

Consigli di prudenza Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione: P377  In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato.

Pittogramma di pericolo GHS02

Avvertenza (CLP): Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP): H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410: Proteggere dai raggi solari.

Pittogramma di pericolo GHS04

a. N° ONU e denominazione del gas
b. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
c. simboli di pericolo
d. frasi di rischio
e. consigli di prudenza
f. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".



Legenda etichetta:

a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".

...

3.6.3 Colorazione dell’ogiva

La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.


...

3.7 Pannellatura veicolo

Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).

I pannelli di pericolo previsti da ADR sono di due tipi:

- Pannelli di segnalazione (senza indicazione del pericolo): semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione (né scritte, né numeri, né altro).
Segnalano soltanto la presenza sul veicolo, o sulla cisterna, ecc., di sostanze pericolose, senza precisare il tipo né la natura del pericolo connesso.

Pannelli di identificazione pericolo: con colore e dimensioni uguali ai precedenti e, in più, due numeri:



Numero Kemler 239: gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

Un semplice criterio per l'utilizzazione dei pannelli di pericolo e il seguente:

- quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC, bombole, ecc.), sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio senza numeri;




- quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterne, occorrono anche i pannelli di identificazione del pericolo.

Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:



...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...

Ispezioni periodiche

UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche

Controlli durante il riempimento

UNI EN ISO 13088:2021 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

UNI EN ISO 11372:2012 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

...

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 Aprile 2024 - Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
Certifico Srl
2.0 Marzo 2021 ADR 2021
Aggiornamento norme tecniche
Certifico Srl
1.0 Febbraio 2020 Aggiornamento norme tecniche Certifico Srl
0.0 Marzo 2017 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento singolo

Documento compreso Abbonamento Tema Marcatura CE

Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
UNI EN ISO 10462:2019[/box-note]

Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

ID 3701 | | Visite: 7904 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

Elenco delle Linee Guida CIG.

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Marzo 2012)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 2.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Aggiornamenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017.pdf
Certifico Srl. - Rev. 2.0 2017
12368 kB 56

EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti

ID 1620 | | Visite: 30226 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 1672-2: requisiti di igiene di macchine alimentari

ID 1620 | 06.09.2018

EN 1672-2:2005 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene

Testo dei requisiti

Armonizzata Direttiva Macchine 2006/42/CE

La norma stabilisce i requisiti di igiene comuni alle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per escludere o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti.

Le zone dell'impianto definite dalla norma 
non devono essere confuse con quelle definite in altre norme (per esempio norme elettrotecniche), sono infatti:

Zona alimentare: superfici del macchinario esposte agli alimenti e da cui gli alimenti o altri materiali possono defluire, sgocciolare, diffondersi o essere rimandati (ritornare) negli alimenti o nel contenitore degli alimenti (vedere figura A.1).

Zona spruzzi: zona composta da superfici sulle quali gli alimenti possono schizzare o ricadere nelle normali condizioni di utilizzo senza ritornare negli alimenti (vedere figura A.1). 

Zona non alimentare

Zona non alimentare: tutte le zone diverse da quelle specificate sopra (vedere figura A.1).  

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI.

Si segnala EVS Ente normazione Estonia con la consultazione.

Rev. 1.0 2015

Il file CEM importabile in CEM4

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

 

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2:2021
Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari - EHEDG[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN 1672-2 2005 Testo Requisiti.pdf
Testo Requisiti
338 kB 384

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41

ID 3839 | | Visite: 12573 | Direttiva emisione acustica macchine

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Entrata in vigore: 19.04.2017

G.U. n. 79 del 04 aprile 2017
___________

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 è emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 1 delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Attuazione Direttiva 2000/14/CE).

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, attuazione della Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica delle macchine che lavorano all'aperto (OND - Outdoor Noise Directive) è armonizzato al nuovo pacchetto merci, Regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 è modificato come sotto riportato.
___________

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) , b) e c) .»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validità fi no alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c) , le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

Art. 3. Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifi che degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4. Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9 -bis . Le attività di accertamento, contestazione e notifi cazione delle violazioni sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5. Modifiche all’allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento»;

3) dopo il punto 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Gli organismi di certifi cazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;

4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All’allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6. Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

____________

Articoli correlati

Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine

Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002

Direttiva 2005/88/CE

Regolamento (CE) N. 765/2008

ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)

Legge 30 ottobre 2014 n. 161


Legge 30 ottobre 2014, n. 161
...
Art. 19. Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
...
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/ CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fi siche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi

ID 3696 | | Visite: 35607 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Insiemi di macchine   definizioni  casi  obblighi

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi / Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e D.Lgs. 81/2008 TUS

ID 3696 | Rev.1.0 del 16.04.2024 / Documento completo allegato

La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69  c. 1a) del Titolo III.

La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).

La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).

Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.

Attrezzature di lavoro   macchine

Fig. 1 - Attrezzature di lavoro e macchine ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.

Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Vedi[/box-note]

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2  Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

[..]

Vedi[/box-note]

[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN

§38 Assemblies of machinery

The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.

The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;

- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;

 - the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]

See other[/box-note]

[box-note]Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[...]

Vedi[/box-note]

...

segue

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.04.2024 Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 04.04.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione: Check list di Validazione in 41 punti

ID 1887 | | Visite: 18453 | Documenti Riservati Marcatura CE

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Check list di Validazione

41 punti di verifica per la Validazione della struttura del Manuale Istruzioni Uso Manutenzione, in accordo con:

- Direttiva 2006/42/CE
- EN ISO 12100

Le istruzioni per l’uso, che devono sempre accompagnare una macchina recante la marcatura CE, sono uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza delle attività connesse all'impiego della macchina durante tutto il suo ciclo di vita (dal montaggio, all'installazione, alla messa in servizio, all'utilizzo, alla messa fuori servizio ed allo smantellamento).

E’ quindi indispensabile che l’acquirente/utilizzatore della macchina possa disporre di uno strumento per valutare la completezza dei contenuti di tali istruzioni.

Formato doc

Rev. 1.0 2015

Il Documento è compreso nel Prodotto MIUM e MIA 5

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check list Validazione MIUM Rev. 1.0 2015.doc
Rev. 1.0 2015 - Certifico S.r.l.
87 kB 537

Check list FT Direttiva Macchine

ID 3554 | | Visite: 16834 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Check list FT Direttiva Macchine

Check list verifica Fascicolo Tecnico e Documentazione Tecnica Pertinente Direttiva macchine 2006/42/CE

La presente check list consente una rapida e completa verifica dei contenuti minimi del Fascicolo Tecnico previsti dall'Allegato VII della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.
Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

INDICE
1. ALLEGATO VII DIRETTIVA 2006/42/CE
2. COMMENTO GUIDA UFFICIALE DIRETTIVA MACCHINE 2nd Edizione 2010
3. CHECK LIST VERIFICA ALLEGATO VII
4. MODELLI FASCICOLO TECNICO

Certifico S.r.l - IT Rev. 00 2017
Formato: pdf/doc

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check list FT Direttiva macchine.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
350 kB 490
Allegato riservato Check list FT Direttiva macchine.docx
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
2089 kB 437

RAPEX Report 12 del 24/03/2017 N.6 A12/0345/17 Islanda

ID 3789 | | Visite: 5289 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 12 del 24/03/2017 N.6 A12/0345/17 Islanda

Approfondimento tecnico: Sedia a sdraio

Il prodotto “Mysingso”, di marca Ikea, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norme tecnica EN 581:

Ikea product recalls

Se il tessuto viene rimosso, è possibile ruotare il telaio in modo da rivolgere i ganci di plastica verso il terreno nel momento in cui il tessuto viene nuovamente agganciato. La sedia, montata in questo modo, può causare la caduta dell’utilizzatore o lo schiacciamento delle dita.

La norma UNI EN 581-1:2006 stabilisce i requisiti generali di sicurezza che i tavoli e le sedie da esterno devono possedere per un relax in tutta sicurezza:

- bordi, spigoli ed angoli devono essere smussati per evitare abrasioni;

- eventuali fori, aperture, interstizi non devono risultare accessibili durante l'utilizzo per scongiurare il rischio di infortuni alle mani;

- i punti di torsione, compressione, taglio non devono rappresentare un pericolo per l'utilizzatore.

Questi punti critici sono tollerati esclusivamente se si presentano nelle fasi di montaggio e di smontaggio delle attrezzature; viceversa, non sono assolutamente accettabili i punti di torsione, compressione e taglio che si vengono a creare durante il normale uso del prodotto a causa di movimenti spontanei di chi lo sta utilizzando, ad esempio cercando di regolare l'inclinazione dello schienale della sdraio.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 12 del 24_03_2017 N. 6 A12_0345_17 Islanda.pdf
Sedia a sdraio
269 kB 1

Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI

ID 3778 | | Visite: 12984 | Guide Nuovo Approccio

Guida sulla transizione DPI dalla Direttiva 89/686/CEE al Regolamento (UE) 2016/425

Il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425 è il risultato dell'allineamento della precedente direttiva DPI 89/686/CEE, al "Nuovo quadro normativo" (NQN), in particolare alla decisione n. 768/2008/CE, nonché alle disposizioni del trattato sul funzionamentodell'Unione europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona. 

Anche se la direttiva DPI 89/686/CEE sostanzialmente è stata in grado di raggiungere gli obiettivi previsti, c'è stato un ampio consenso sulla necessità di alcuni miglioramenti.

Le principali modifiche del Regolamento (UE) 2016/425 sono le seguenti:

- Strumento giuridico: un regolamento, direttamente applicabile, al posto di una direttiva che richiede atti nazionali di recepimento
- Scopo: ampliata per includere DPI progettati e fabbricati per uso privato per proteggere contro il calore
- I requisiti essenziali di salute e sicurezza: il DPI devono assicurare una protezione contro "i rischi per i quali si intende per proteggere", non più "contro tutti i rischi incontrati".

Altre modifiche minori:

- categorie di rischio: solo le definizioni basate sul rischio e gli elenchi esclusivi di rischio, la semplificazione
- procedure di valutazione della conformità: adattato ai moduli di NQN
- Definizioni: aggiunte orizzontali dell'NQN
- operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) ei loro obblighi: descrizioni più dettagliate dal NQN
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 sulla armonizzazione europea
- marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- organismi notificati: requisiti più dettagliate e modalità dal NQN
- Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia: le attività di rinforzo e di nuovo procedure semplificate
- comitato DPI e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) n 182/2011, relativa esecuzione della Commissione, decisioni in merito formale obiezioni contro norme armonizzate, clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti e sfide sulla competenza degli organismi notificati
- dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati, e un modello, dal NQN
- UE del tipo di esame: condizioni di validità e la data di scadenza del NQN

Il nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425 è applicabile dal 21 aprile 2018, ad eccezione del articoli sulla notifica degli organismi notificati, comitato di DPI e sanzioni che diventano applicabili a diversi stadi precedenti.

Il presente documento contiene una lista di "domande e risposte frequenti" sulla passaggio al regolamento DPI (UE) 2016/425, che riguardano sia questioni "orizzontali" che domande "settoriali", ovvero, quelli comuni a tutta la normativa comunitaria allineata al "Nuovo quadro normativo" che e quelle proprie del regolamento (UE) 2016/425.

Va notato che il presente documento è preliminare, in attesa della pubblicazione di i nuovi orientamenti di DPI.

Al completamento delle linee guida DPI (previsto per il secondo la metà del 2017) questo documento deve essere considerato come i principali riferimenti per la interpretazione del regolamento DPI.
Per questioni orizzontali, il documento di riferimento è la "Guida Blu" .

Un elenco di documenti di riferimento per l'orientamento è previsto alla fine del documento.

European Commission
Marzo 2017

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

Direttiva 89/686/CEE DPI

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guidance transition Directive PPE to Regulation PPE.pdf
European Commission 2017
393 kB 124

Tabella Funzioni di sicurezza e Norme tecniche di riferimento

ID 1160 | | Visite: 20160 | Documenti Riservati Marcatura CE



Tabella Funzioni di Sicurezza e Norme Tecniche di riferimento

Se non è possibile ottenere una riduzione dei rischi soltanto tramite la progettazione, si rende necessario l'impiego di parti di comando legate alla sicurezza e la definizione delle relative funzioni di sicurezza.

Queste funzioni vengono selezionate in base all'applicazione e alla protezione richiesta.

La descrizione delle funzioni legate alla sicurezza e della loro realizzazione è descritta in modo completo nelle norme internazionali EN ISO 13849 e IEC 62061.

Di seguito sono elencate le funzioni di sicurezza più comuni con le relative norme:


Segue in allegato

Matrice revisioni

2.0 Giugno 2017 Update normativo Certifico Srl
1.0 Aprile 2014 --- Certifico Srl
       

Decreto 3 marzo 2017

ID 3759 | | Visite: 6748 | Direttiva RoHS II

 

Decreto 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
26 Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.
Scade il 30 giugno 2021

26. Piombo in
- saldature per circuiti stampati,
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,
- saldature per la connessione di fili e cavi,
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021

b) il punto 31 è soppresso:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31 ------------ ----------- Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2021


c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31-bis Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»
------------- ------------

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

  Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
43 Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 -------- --------

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

GU 62 del 15.03.2017

Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine: EN ISO 14159 Allegato B

ID 1961 | | Visite: 18448 | Documenti Riservati Marcatura CE



Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine (Parte I)

ID 1961 | 14.03.2017 / In allegato

EN ISO 14159 
Sicurezza del macchinario
Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario - Allegato B (informativo)

Le Figure da B.1 a B.14 mostrano esempi di soluzioni o esempi di problemi particolari per una corretta progettazione igienica.

In molti casi, soluzioni alternative per un equivalente livello di progettazione igienica, potrebbero non essere trovate.

Buoni esempi di progettazione igienica sono illustrati sul lato sinistro della pagina (accettabili) e cattivi esempi sul lato destro (rischio igiene).
...

Es: Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)


Zoom
...

Es: Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti


Zoom
...


Figura B.1 - Drenaggio di vasi
Figura B.2 - Drenaggio di tubazioni
Figura B.3 - Spazio morto
Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)
Figura B.5 - Giunti smontabili
Figure B.6 - Angoli interni
Figura B.7 - Compressione controllata e dilatazione termica degli elastomeri e polimeri
Figura B.8 - Progettazione di elementi di fissaggio
Figure B.9 - Progettazione alberi di entrata
Figura B.10 - Cuscinetti lubrificati
Figure B.11 - Apertura coperchi
Figura B.12 - Quadro supporti
Figura B.13 - Pavimenti e rivestimenti supporti
Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti

La norma EN ISO 14159:2008 è armonizzata per la Direttiva macchine ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Elaborato Certifico Srl - IT 2015

Disponibile un estratto Utenti registrati, documento completo Abbonati marcatura CE

Il file CEM importabile in Certifico Macchine 4

Il file CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN ISO 14159 Requisiti di igiene machine - Illustrazioni di corretto design igienico - Estratto.pdf
Illustrazioni di corretta progettazione igienica - Estratto
327 kB 452
Allegato riservato EN ISO 14159 Requisiti di igiene machine - Illustrazioni di corretto design igienico.pdf
Illustrazioni di corretta progettazione igienica
613 kB 272

EN ISO 13857:2008 Distanze di sicurezza zone pericolose arti

ID 327 | | Visite: 30898 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13857:2008 Distanze sicurezza zone pericolose arti

Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori 

La presente norma internazionale stabilisce i valori delle distanze di sicurezza, in ambienti industriali e non industriali, per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per strutture di protezione.

La norma fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso con gli arti inferiori (vedere punto 4.3).

La presente norma internazionale si riferisce a persone a partire dai 14 anni di età (la statura di un quattordicenne al 5° percentile è di circa 1400 mm). 

Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni per i bambini oltre i 3 anni di età (la statura di un bambino di 3 anni al 5° percentile è di circa 900 mm) quando deve essere considerato l'accesso attraverso aperture.

Download file CEM

Download file CEM sito cem4.eu

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN ISO 13857 Distanze Sicurezza Prospetto 2.pdf
Distanze Sicurezza Prospetto 2
136 kB 457

RAPEX Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

ID 3731 | | Visite: 4522 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

Approfondimento tecnico: Sveglia


Il Prodotto, di marca sconosciuta, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto a delle procedure per la salvaguardia dei consumatori stabilite dallo Stato Membro notificante perché non conforme con la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La sveglia ha un interruttore ad inclinazione contenente circa 10 µl di mercurio. L’utilizzatore può così essere esposto al mercurio in caso di danneggiamento del prodotto. Il mercurio è una delle tossine ambientali più pericolose per l’ambiente ed, attraverso l’ambiente, anche per l’uomo.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4
Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

5. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.

ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 10 del 10_03_2017 N. 10 A12_0287_17 Germania.pdf
Sveglia
368 kB 6

Decreto EMC Prodotti: Testo Coordinato 2016

ID 2661 | | Visite: 12034 | Direttiva EMC



Decreto EMC Prodotti 
Testo Coordinato 2016

Testo coordinato del Decreto Legislativo 194/2007 attuazione della Direttiva 2004/108/CE con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 80/2016, Attuazione nuova Direttiva EMC 2016/30/UE.

Nel presente testo sono messe in evidenza, con colorazioni, le abrogazioni e le modifiche del nuovo Decreto EMC Prodotti D.Lgs. 80/2016 che "modifica" il Decreto 194/2007.

Direttiva EMC Decreto attuazione IT
Direttiva 2004/108/CE Decreto Legislativo 194/2007
Direttiva 2014/30/UE Decreto Legislativo 80/2016
  Testo Coordinato EMC Prodotti 2016

Elaborazione Certifico Srl - IT  2016
Attenzione, il testo non riveste carattere di ufficialità, vedere:

Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007

Decreto Legislativo 80/2016 EMC

https://www.certifico.com/store

 

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto EM Prodotti - Testo coordinato 2016.pdf
Certifico Srl - 2016
590 kB 404

Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | | Visite: 65241 | Regolamento DPI

Regolamento DPI 2019

Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | Rev. 1.0 Marzo 2019

La Marcatura CE dei DPI in accordo con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE.

[box-info]Focus Rev. 1.0 2019 

Documento aggiornato a seguito della pubblicazione nella GU n. 59 dell'11 marzo 2019 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
Modifiche al D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 e abrogazione D.Lgs. 02/01/1997 n. 10[/box-info]

Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il documento sintetizza con schemi e immagini i concetti del Regolamento e il processo per la Marcatura CE dei DPI.

Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.

Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.

Come schematizzato nel paragrafo successivo, il Regolamento (UE) 2016/425 andrà a sostituire la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare il regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto alla direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire. Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:

Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Procedure di valutazione conformità DPI

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI:

Processo di marcatura CE

Il Processo di marcatura CE, è sintetizzabile nello schema seguente, in funzione della categoria di rischio del DPI:

In un approfondimento successivo, si metteranno in evidenza le implicazioni con il TUSL D.Lgs. 81/2008.

1. Premessa
1.1 Quadro normativo
1.2 Entrata in vigore ed applicazione
1.3 Disposizioni transitorie
2. Ambito di applicazione
3. Obblighi degli operatori economici
3.1 Obblighi del fabbricante
3.2 Obblighi del mandatario
3.3 Obblighi degli importatori
3.4 Obblighi dei distributori
4. Suddivisione/Categorie di rischio
5. Conformità’ dei DPI
5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS
5.2 Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
5.3 Processo di marcatura CE
5.4 Procedure di valutazione conformità DPI
5.5 Marcatura di conformità CE
5.6 Marcatura dei DPI
5.7 Norme armonizzate
5.8 Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
6. Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17

Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X
Certifico S.r.l - IT
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2019 D.Lgs. 17/2019 Certifico Srl
0.0 2016 --- Certifico Srl

Acquista da Store il Documento singolo

Collegati:
[box-note]DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2018
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Focus Regolamento DPI UE 2016 425 Rev. 1.0 2019.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019
963 kB 308
Allegato riservato Focus Regolamento DPI UE 2016 425 Rev. 0.0 2016.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2016
1161 kB 261

Studio preparatorio: compressori a bassa pressione e senza olio

ID 3718 | | Visite: 3715 | Direttiva Ecodesign

 

Studio preparatorio: compressori a bassa pressione e senza olio

A Maggio 2012 sono iniziati i lavori per la stesura di un Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei compressori (Direttiva 2009/125/CE).

Lo studio ha lo scopo di fornire alla Commissione Europea una analisi tecnica, ambientale ed economica dei compressori azionati da motori elettrici (Art. 15, Direttiva 2009/125/CE). 

La prima parte dello studio è stata conclusa a Maggio 2014 e si è concentrata sui compressori ad aria ambiente.

La seconda parte dello studio (draft final report pubblicato il 10 Febbraio 2017) si è concentrata sui compressori a bassa pressione e senza olio.

10 Febbraio 2017

Direttiva 2009/125/CE

Fonte:

European Commission

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

ID 1731 | | Visite: 33303 | Guide Nuovo Approccio



Linea Guida Nuova Direttiva PED 2014/68/EU

Disponibile la V.6.0 Giugno 2020

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

This working group is composed of representatives of Member States, European federations, the Notified Bodies Forum and CEN and chaired by a representative of the Commission services.

In order to ensure a coherent application of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (replacing the Directive 97/23/EC (PED) as of 19 July 2016), Guidelines are developed and agreed by the Commission's Working Group "Pressure" (WGP).

The PED Guidelines developed for Directive 97/23/EC will systematically be reviewed and possibly issued as a PED Guideline under the new Directive 2014/68/EU.

Also new Guidelines may be issued to support the implementation of the Directive. This work is in progress and the new or updated Guidelines will be made available as soon as they are endorsed by the Working Group "Pressure" (WGP). 

Remarks or questions concerning this document should be addressed via the email to the unit in the European Commission dealing with the Pressure Equipment Directive:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Status of the guidelines

The PED Guidelines are not a legally binding interpretation of the Directive. The legally binding text remains that of the Directive. However, the PED Guidelines represent a reference for ensuring consistent application of the Directive. They represent, unless indicated differently in the respective guideline text, the unanimous opinion of the Member States.

Classification of the guidelines

The guidelines carry a x/yy type identification

- (x) relates to the subject (A, B, C etc…),
- the second (yy) is a sequential numbering.

Remark:
To facilitate the transition to the new Guidelines the sequential number is maintained as far as possible (e.g. Guideline A-24 under the new PED 2014/68/EU corresponds to Guideline 1-24 under PED 97/23/EC)

The letter x refers to one of the following subjects:

A. SCOPE AND EXCLUSIONS OF THE DIRECTIVE
B. CLASSIFICATION AND CATEGORIES
C. ASSEMBLIES
D. EVALUATION ASSESSMENT PROCEDURES
E. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON DESIGN
F. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MANUFACTURING
G. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MATERIALS
H. INTERPRETATION OF OTHER ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS
I. MISCELLANEOUS
J. GENERAL-HORIZONTAL QUESTIONS

Document history

Version Date Comment
6.0 11.06.2020 Includes PED Guidelines A-44, B-28, D-17, H-16 and J-09 + Correction in C18 reference to “Annex IV
5.2 07.01.2019 Correction, reference to E-10 in stead of B-42 in the note
5.0 12/10/2018 Includes PED Guidelines B-21 (update), B-33, C-14, E-10, H-04 and H-20 adopted by WGP on 13/9/2018 + minor editorial changes to A-46, B-41, C13 and C-15. PED Guideline A-45 is withdrawn and therefore removed from this document.
4.0 12/5/2017 Includes PED Guidelines B-25 and F-19 adopted by WGP on 21/3/2017 + minor editorial corrections to A-12, A-39, B-04, B-35, I-07and I-18
3.0 3/1/2017 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 20/6/2016. It concerns: WPG B-19, WPG E-04, WPG F-10, WPG F-15, WPG H-05, WPG J-02, WPG J-03
2.0 13/6/2016 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 8/1/2016 and 15/1/2016 (links will be added in next version when all guidelines are included)
1.0 31/3/2015 Includes PED 2014-68-EU Guidelines from the WGP meeting of 11/03/2015

European Commission 2015 - V 1.0 March 2015 for Directive 97/23/EC, see together:

PED Guidelines Pressure Equipment Directive 97/23/EC - V. 1.5 April 2014

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Collegati
[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Linee guida attrezzature PED e Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S: PdR
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Norme armonizzate direttiva PED[/box-note]

RAPEX Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

ID 3702 | | Visite: 4304 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

Approfondimento tecnico: Decespugliatore


Il prodotto, di marca Sentar, mod. PRO 48 G / SBC 653 KD, è stato sottoposto alla procedura di avviso dei consumatori circa i rischi presenti durante l’uso dell’attrezzatura perché non conforme con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Se il cavo dietro il riparo non viene fissato correttamente si può facilmente staccare, ostacolando l’arresto della macchina. L’utilizzatore potrebbe così venire in contatto con la parte tagliente.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.4 Arresto
1.2.4.1 Arresto normale

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza.

Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.

Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l’alimentazione dei relativi azionatori.

I requisiti di cui al punto 1.2.4.1 mirano a garantire che l’operatore possa sempre arrestare la macchina in condizioni di sicurezza. A parte l’esigenza di arrestare la macchina in condizioni di sicurezza per ragioni operative, è anche essenziale che l’operatore possa arrestare la macchina in caso di malfunzionamento che potrebbe produrre situazioni pericolose.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 9 del 03_03_2017 N. 43 A11_0025_17 Francia.pdf
Decespugliatore
215 kB 9

Focus EN ISO 13732-1 e 3: Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 1490 | | Visite: 59259 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13732 1 3

Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 14190 | Update Rev. 1.0 Novembre 2017

Le norme tecniche EN ISO 13732-1 e 3 sono armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, l'applicazione è Presunzione di conformità al rispetto dei RESS 1.1.6, 1.5.5, 1.7.2 dell'Allegato I.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

Direttiva macchine 2006/42/CE Allegato I - RESS
...


1.1.6 Ergonomia

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.

1.5.5 Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-1 fornisce i valori limite della temperatura al di là dei quali si possono avere ustioni quando la pelle umana è a contatto con superfici solide calde.
Descrive anche i metodi per la valutazione dei rischi di ustione quando le persone possono toccare una superficie calda avendo la pelle non protetta.
La norma fornisce, inoltre, una guida per i casi in cui è necessario specificare i valori limite di temperatura per le superfici calde; non stabilisce valori limite di temperatura delle superfici.
La norma riguarda periodi di contatto di durata minima pari a 0,5 s

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-3 descrive metodi per la valutazione del rischio di lesioni o di altri effetti indesiderati dovuti al freddo quando la pelle nuda di una mano o di un dito tocca una superficie fredda.
La norma fornisce dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici fredde solide.
I valori stabiliti possono essere utilizzati nello sviluppo di norme particolari in cui siano richiesti valori limite di temperatura superficiale.
I dati della norma sono applicabili in tutti i campi in cui superfici fredde solide causano un rischio di effetti acuti: dolore, intorpidimento e congelamento.
I dati non sono limitati alle mani, ma si applicano alla pelle umana in generale.


EN ISO 13732-1:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-1-2009.html

EN ISO 13732-3:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-3-2009.html

Indice
1. Premessa generale
2. Superfici calde EN ISO 13732-1 - Premessa
3. Definizioni
4. Soglia di ustione
5. Analisi del rischio
6. Stima del periodo di contatto
7. Esempi di misure di protezione contro l’ustione
8. Segnaletica superfici calde
9. Superfici fredde EN ISO 13732-3 - Premessa
10. Definizioni
11. Definizioni
12. Analisi del rischio
13. Stima del periodo di contatto
14. Esempi di misure di protezione contro l’ustione da freddo
15. Segnaletica superfici fredde
Fonti

Matrici Revisioni

Rev. Anno Ogg. Autore
1.0 2017 Signs Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

Correlati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB[/box-note]

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 13, 2025 490

Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005 ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio… Leggi tutto
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n  517
Apr 25, 2025 862

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ID 23880 | 25.04.2025 Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva… Leggi tutto
Apr 25, 2025 791

Direttiva delegata (UE) 2015/13

Direttiva delegata (UE) 2015/13 ID 23879 | 25.04.2025 Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua. (GU L 3 del… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 783

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Apr 01, 2025 844

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025 ID 23718 | 31.03.2025 Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e… Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 478

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 124574

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto