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Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023

ID 18949 | | Visite: 1529 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023

ID | 11.02.2023

Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023 - Ricostituzione del Gruppo "Progetto OiRA" e costituzione della segreteria tecnica e organizzativa

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Articolo 1 (Costituzione del Gruppo “Progetto OiRA”)

1. Il Gruppo “Progetto OiRA” è ricostituito con la seguente composizione.

A) In rappresentanza dell’Inail

Ester Rotoli, con funzioni di Presidente Patrizia Anzidei
Ghita Bracaletti Paola Castellano Claudia Giliberti
Emma Incocciati Roberto Lauri Ruggero Maialetti Alessandra Menicocci Adriano Papale
Giusi Piga Loredana Quaranta
Maria Teresa Settino Laura Tomassini

B) In rappresentanza delle Amministrazioni centrali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudia Mancuso
Ministero delle imprese e del made in Italy
Maria Elena Greco
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Laura Barnaba
Ministero dell’interno
Stefano Lucidi
Ministero della difesa
Salvatore Cerasale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Mario Fargnoli
Ministero dell’Istruzione e del merito
Antonella Tozza, componente effettivo
Maristella Fortunato, componente supplente

C) In rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome

Regione Puglia Raffaello Maria Bellino
Regione Lombardia Andrea Negri
Regione Emilia - Romagna Mara Bernardini

Provincia autonoma di Trento
Marcello Cestari, componente effettivo Elena Leita, componente supplente

D) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Cgil
Sebastiano Calleri
Cisl
Cinzia Frascheri
Uil
Irene Delaria
Ugl
Antonio Ratini
Maria Cristina Pontarelli
Confsal
Michele de Nuntiis, componente effettivo Lucia Massa, componente supplente
Cisal
Paolo Varesi

E) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Confindustria Fabio Pontrandolfi Fabiola Leuzzi
Confcommercio Pierpaolo Masciocchi
Confesercenti Giuseppe Dell’Aquila Valeria Fedele
Confartigianato Imprese Fabrizio Monaco
Cna
Manuela Maria Brunati
Confagricoltura Tiziana De Vita
Confprofessioni
Francesco Lucrezio Monticelli

F) Esperto in medicina del lavoro
Giovanna Spatari

G) Esperto in igiene industriale
Domenico Maria Guido Cavallo

H) In rappresentanza dell’Anmil
Maria Giovannone

Articolo 2 (Costituzione della segreteria tecnica e organizzativa e disciplina dei contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA)

1. Il Gruppo “Progetto OiRA” ha sede presso l’Inail, che ne garantisce i servizi di segreteria in raccordo con il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al precedente comma è individuato nelle dottoresse Valeria Aquilani, Diletta Barco ed Antonella Pagani.
3. I contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sono curati dalla Referente Inail, dr.ssa Ghita Bracaletti e dal dr. Luigi Piccolo, con funzioni di supporto alla predetta Referente, congiuntamente con il citato personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 (Durata del Gruppo “Progetto OiRA”)

1. I componenti del Gruppo “Progetto OiRA” durano in carica dalla data del presente decreto e fino al termine del mandato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita per un quinquennio a decorrere dal 4 febbraio 2021.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Ai componenti del “Gruppo Progetto OiRA” non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

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Fonte: MLPS

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Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro

ID 18946 | | Visite: 1678 | Documenti Sicurezza Enti

Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro CE 1996

Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro / CE Ed. 1996

ID 18946 | 10.02.2023 / In allegato

Il presente documento è destinato agli Stati membri perché se ne servano o lo adattino al fine di fornire orientamenti ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle altre parti in causa qualora affrontino gli aspetti pratici dell'attuazione delle norme sulla valutazione dei rischi stabilite dalla direttiva del Consiglio 89/391/CEE [in particolare agli articoli 6, paragrafo 3, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera a)], sull'introduzione di misure volte ad incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della sanità dei lavoratori sul posto di lavoro.

In questo testo sono descritte le modalità con cui le strategie di identificazione dei pericoli e di controllo dei rischi dovrebbero essere basate sulla consultazione e la partecipazione di tutti gli interessati sul luogo di lavoro: datori di lavoro, dirigenti e lavoratori e/o i loro rappresentanti, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali.

Nel redigere questo documento non è stato possibile tener conto delle disposizioni particolari vigenti in ciascuno Stato membro per l'attuazione della direttiva quadro 89/391/CEE. Spetta quindi ai lettori decidere in quale modo se ne possa fare il miglior uso possibile nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Nella parte A, sezione 1, del documento sono presentati orientamenti riguardo alla realizzazione delle valutazioni dei rischi sul lavoro. Sono descritti i passi da compiere per l'identificazione dei mezzi più opportuni per eliminare i rischi o applicare provvedimenti di controllo, qualora necessari. Sono effettuati alcuni paragoni con i rischi che si incontrano nella vita di tutti i giorni, in modo da poter situare nel giusto contesto anche la valutazione dei rischi sul lavoro. Non si deve considerare che i contenuti di queste norme guida costituiscano l'unico metodo di realizzazione di una valutazione dei rischi, dato che lo stesso obiettivo può essere  perseguito e raggiunto con varie metodologie.

Nella sezione 2 della parte A sono presentate proposte riguardo al modo in cui i datori di lavoro possono fare ricorso a servizi esterni per collaborare alla definizione dei rischi sul lavoro e al modo in cui essi possono controllare l'efficacia e l'affidabilità di tali servizi. Si sottolinea, in questo ambito, che i servizi esterni non devono essere impiegati in sostituzione di una corretta gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza e alla sanità dei lavoratori, dato che la responsabilità giuridica di questi aspetti incombe comunque sul datore di lavoro.

La parte Β del documento è rivolta in modo particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese, in cui le risorse di esperienza e conoscenza possono risultare limitate. Sono formulate proposte sul modo in cui gli Stati membri possono consigliare le imprese di questo tipo ad affrontare in proprio la valutazione dei rischi sul lavoro o a ricorrere a servizi esterni.

Il tema principale del documento consiste nella valutazione dei rischi, anche se sono presi in esame, sia pure in modo limitato, alcuni aspetti della gestione dei rischi. Questa scelta è stata giudicata inevitabile, in quanto la linea di demarcazione tra la valutazione e la gestione dei rischi sul lavoro è spesso poco chiara sul piano pratico. La valutazione in quanto tale conduce spesso alla messa a punto di idee riguardanti le misure di controllo e sconfina quindi nel campo della gestione del rischio. Allo stesso modo, le persone che hanno acquisito una competenza nella valutazione dei rischi sono anche spesso in grado di fornire una consulenza sulle misure di controllo degli stessi, sia pure con qualche eccezione.
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segue in allegato

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Allegato riservato Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro CE 1996.pdf
CE 1996
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 3712 | 30 gennaio 2023

ID 18941 | | Visite: 1208 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 30 gennaio 2023 n. 3712

Folgorazione da arco voltaico. Ruolo del responsabile di linea operativo con funzioni di preposto

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3712 Anno 2023
Presidente:
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Data Udienza: 25/10/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7/5/2018 il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, dichiarava l'odierno ricorrente P.F., nonché i coimputati O.V., Z.C. e N.A. colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alla pena di anni due di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni derivati dalle parti civili costituite in solido con il responsabile civile RFI s.p.a., da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a complessivi euro 100.000 (50.000 € in favore di S.A. e 50.000 € in favore delle altre quattro parti civili costituite).
La contestazione si riferisce all'omicidio colposo del lavoratore S.V. che decedeva, il 24/9/2013, per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell'alta tensione posti sui binari della linea ferroviaria Napoli-Cancello; in particolare, mentre l'operaio era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo verso i fili dell'alta tensione determinava un arco voltaico che provocava una violenta scarica elettrica che lo colpiva, cagionandone l'immediata folgorazione e l'arresto cardiaco, fatale.
Gli imputati erano chiamati a rispondere di tale vicenda a vario titolo: O.V. quale datore di lavoro e responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.), nonché legale rappresentante della "Nuova Elettrofer" s.r.l., impresa esecutrice dei lavori; Z.C. nella qualità di capocantiere, preposto della suddetta società e responsabile della sicurezza; P.F. quale responsabile di linea operativo, con funzioni di preposto della società di gestione delle ferrovie R.F.I. s.p.a. e responsabile, anche sotto il profilo della sicurezza, del tratto ferroviario in esame; N.A. nella qualità di direttore dei lavori per conto di R.F.I. s.p.a. per interventi di pertinenza sulla linea ove avvenne l'incidente.
Per quanto di interesse in questa sede, a P.F. veniva contestato di avere omesso la dovuta vigilanza nel tratto in esame, consegnato alla ditta esecutrice il materiale e consentito l'avvio dei lavori violando tra l'altro le disposizioni aziendali di R.F.I. s.p.a. (che prevedevano prima dell'inizio dei lavori un incontro di coordinamento con l'elaborazione di un verbale relativo proprio ai fini della sicurezza sul lavoro) e di non avere impedito l'inizio e la prosecuzione dei lavori in assenza delle minime condizioni di sicurezza e non avere ordinato l'interruzione della circolazione e il distacco della linea elettrica dell'alta tensione, nonché per non avere messo a disposizione della ditta esecutrice un carrello ferroviario con il quale muoversi sulla linea, come invece previsto dal POS e dalle disposizioni aziendali.

..

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29/10/2021 in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da O.V., Z.C., P.F. e N.A., dichiarava non doversi procedere in ordine a N.A. per essere il reato a lui ascritto estinto per morte del reo e confermava nel resto, con condanna degli appellanti O.V., Z.C. e P.F. al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio e dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto ancora in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il P.F., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale Ricorda il ricorrente che la Corte di Appello fonda il suo convincimento, sulla responsabilità del ricorrente, per avere lo stesso disatteso gli adempimenti previsti dal D.U.V.R.I, dal P.O.S. e dal capitolato d'appalto. Ma il convincimento della Corte di Appello a parere della difesa sarebbe manifestamente illogico.
Si riporta in ricorso quanto contenuto a pag. 19, rigo 3 e ss. della sentenza impugnata e si rileva come, in buona sostanza, al ricorrente venga addebitato un comportamento omissivo che sarebbe stata la concausa del tragico incidente che causava la morte di S.V.. Ma tutto il materiale probatorio -si sostiene- si presterebbe ad una duplice lettura dei fatti. La mancanza, accertata, del verbale di accordo di secondo livello, in mancanza del quale non poteva essere avviato alcun lavoro, potrebbe e dovrebbe essere valutato in modo favorevole al ricorrente.
Se non è stato redatto - com'è documentato - alcun verbale di accordo di secondo livello e nonostante ciò l'appaltatore ordinava lo svolgimento dei lavori, il ricorrente si domanda in che modo il P.F. responsabile di funzioni e mansioni sull'intera area nolana, area estremamente più vasta di quella in cui si è verificato l'incidente, può essere chiamato a risponderne.
Vero è che il ricorrente consegnava del materiale occorrente per l'attuazione dei lavori, consegna avvenuta in due momenti successivi in data 20/9/2013 e 24/9/2013, ma oggettivamente sarebbe illogico pensare che la semplice consegna di materiale debba giocoforza significare la consapevolezza dell'avvio dei lavori su una linea ferroviaria, in assenza del verbale di accordo di secondo livello.
Inoltre, si sostiene che non possa essere addebitato al ricorrente un omesso intervento atto ad impedire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice, perché non vi è prova in atti, che all'atto del sopralluogo effettuato, poche ore prima del tragico incidente, il materiale consegnato (i trefoli) fossero già stati sistemati in quota e non solo allineati al di sotto della palificazione.

Nel contesto descritto, per il ricorrente, la pronuncia di condanna violerebbe il criterio di giudizio di cui all'art 530 cod. proc. pen., non consentendo le prove raccolte di fondare un convincimento di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio né scalfirebberoo le risultanze dell'inchiesta tecnico specialistica effettuata dalla Commissione di indagine delle R.FI.
Con un secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente evidenzia che il P.F. è stato per tutto il corso della sua vita umana e professionale immune da qualsiasi pregiudizio.
Il rilievo attribuito alle modalità della sua condotta -prosegue il ricorso­ omette di considerare le concause parallele e prevalenti che hanno contribuito in modo determinante alla concausazione dell'evento.
A quanto dichiarato deve aggiungersi, per quanto possa valere che è stato effettuato il risarcimento del danno a favore dei congiunti della vittima.
Viene precisato sul punto che se il risarcimento non è stato effettuato con immediatezza tale circostanza non può essere imputata al ricorrente.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto.
L'esame della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogici.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im­pugnato la tesi oggi riproposta, rimarcando come il P.F. fosse presente in cantiere il giorno dei fatti, quindi aveva potuto osservare che i lavori erano cominciati e proseguiti nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione, mentre appare decisamente poco credibile che RFI abbia consento la sola posa del trefolo sui binari per poi lasciarli incustoditi in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del verbale di secondo livello e di una disalimentazione che, per la sue serie conseguenza sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta ed autorizzata con largo anticipo; del resto il lavoro di srotola­mento era terminato e proprio il P.F. aveva incaricato due operai di andare a prelevare un'altra bobina di trefolo necessaria per andare aventi, segno evidente che quello ricevuto in precedenza era stato interamente posato e si stava procedendo alla sua sistemazione in quota.
E' lo stesso ricorrente che riporta il punto centrale della motivazione del provvedimento impugnato, senza confrontarvisi, laddove a pag. 19, rigo 3 e ss. di legge ".. .quanto al P.F., responsabile di linea operativo di R.F.I spa, vanno preliminarmente richiamate le condivisibili argomentazioni spiegate in primo grado alle pag 9 e ss, non superate da valide argomentazioni difensive di segno opposto: egli fa firmato la bolla di consegna del materiale necessario per i lavori (consegnato il 20 e 24 settembre) ed era presente in cantiere la mattina dell'incidente, sia pure fino a un paio di ore prima dello stesso ".
Non può sostenersi, come fa la difesa, che la semplice consegna del materiale non dimostri che l'imputato fosse a conoscenza dell'avvio dei lavori: ciò è fattualmente smentito dalla circostanza che il P.F. era presente in cantiere il giorno dei fatti e, quindi, aveva potuto osservare di certo che i lavori erano cominciati e proseguiti (nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione) . Né convince la tesi secondo la quale egli avrebbe constatato solo la stesura a terra dei trefoli: a tacere del fatto che, comunque, i lavori erano iniziati senza il rispetto delle regole de quibus (circostanza che, come detto, egli non poteva ignorare) e ciò ha una valenza causale evidente nella produzione della morte del S.V., non può sostenersi che il P.F. abbia autorizzato gli operai solo a tale attività in attesa della redazione del verbale e del distacco della corrente sia perché ciò è stato smentito dall'istruttoria (da cui è emerso che alla data del 24 non era stata neanche predisposta una riunione strumentale a tale adempimento documentale) e sia perché appare francamente inverosimile che R.F.I. spa avesse consentito la posa del trefolo sui binari per poi lasciarli lì incustoditi (sebbene gli episodi di furto siano più che frequenti e, inoltre, proprio il furto dei trefoli avesse imposto l'intervento in esame) in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del "verbale di secondo livello" e di una disalimentazione che, per le sue serie conseguenze sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta e autorizzata con largo anticipo. Non è vero, quindi, che i lavori fossero iniziati a sua insaputa, né può sostenersi ragionevolmente che proprio la mancata redazione del verbale fosse prova della mancanza di consapevolezza da parte del P.F. circa ìl concreto avvio dei lavori: egli ha consegnato agli operai materiale e non vi è ragione per ritenere che ciò non fosse attività prodromica all'immediato inizio degli stessi; dì più era presente nel cantiere e non può non aver osservato che i lavori erano iniziati e proseguiti anche mediante la tesa in quota del trefolo, lavoro che stava compiendo la vittima al momento del sinistro
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche la corte rimarca che non sono emersi elementi suscettibili di positiva valutazione non bastando il mero stato di incensuratezza, la gravità del grado della colpa e le conseguenze negative della loro condotta, in uno alla circostanza che nessuno degli imputati aveva portato un effettivo contributo alla ricostruzione del fatto erano elementi da valutare in senso negativo, mentre il risarcimento del danno era stato operato solo dalle compagnie assicurative.

La motivazione è dunque resa. Va rilevato che, secondo un principio ampia­ mente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022

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Decreto Ministeriale n.13 del 08 Febbraio 2023

ID 18936 | | Visite: 879 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n.13 del 08 Febbraio 2023

ID 18936 | 09.02.2023

Decreto Ministeriale n.13 del 08 Febbraio 2023 - Ricostituzione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, del 4 maggio 2022

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Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242

ID 18922 | | Visite: 2310 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

(GU n.104 del 06-05-1996 - SO n. 75)

Abrogato da: D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

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Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188

ID 18917 | | Visite: 1050 | Prevenzione Incendi

Lettera circolare 28 luglio 1990  n. 13148/4188 

ID 18917 | 06.02.2023

Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice - Criteri per la concessione di deroghe.

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Decreto Direttoriale n. 6 del 06 febbraio 2023

ID 18918 | | Visite: 1060 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  6 del 06 febbraio 2023

DD n. 6 del 06 febbraio 2023 / Decreto iscrizione OPP di Varese nel Repertorio nazionale degli Organismi Paritetici

ID 18918 | 06.02.2023

Decreto Direttoriale n. 6 del 06 febbraio 2023 - Iscrizione dell’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE SALUTE E SICUREZZA - OPP di Varese, nel Repertorio nazionale degli Organismi Paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE SALUTE E SICUREZZA” (d’ora in poi, in forma abbreviata, “OPP di Varese”), con sede in via Valle Venosta 4, Varese (VA), è iscritto al numero 1 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’ “OPP di Varese” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “OPP di Varese” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 3705 | 30 gennaio 2023

ID 18901 | | Visite: 1066 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 30 gennaio 2023 n. 3705

Qualificazione del sequestro del parco macchine aziendale operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3705 Anno 2023
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CERRONI CLAUDIO
Data Udienza: 24/11/2022

Ritenuto in fatto

1. Con Ordinanza del 19 luglio 2022 il Tribunale di Brescia quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto del 21 dicembre 2021 in forza del quale il Pubblico Ministero aveva convalidata il sequestro del parco macchine aziendale della ditta Giorinox di G.G. indagato per contravvenzioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che - laddove l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che il sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla p.g. doveva essere solamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari su istanza del Pubblico ministero, e non essere invece convalidato dal Pubblico ministero stesso quale sequestro probatorio - competeva all'organo della pubblica accusa la qualificazione giuridica del sequestro operato dalla polizia giudiziaria.
Al riguardo, a prescindere dalle scelte del Pubblico ministero non sarebbe stato in ogni caso eluso il controllo giurisdizionale a norma degli artt. 355, comma 3 e 324 cod. proc. pen., ed in specie il vincolo reale presentava un tipico scopo probatorio.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione all'unico motivo di censura, vero è che la qualificazione del sequestro operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria spetta al Pubblico ministero, al di là della qualificazione operata dalla stessa polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 21000 del 26/04/2016, Scifo, Rv. 266863; Sez. 3, n. 26916 del 14/05/2009, Viola e altri, Rv. 244241; Sez. 6, n. 2061 del 17/12/2003, dep. 2004, Di Maio, Rv. 227896; Sez. 3, n. 1038 del 30/03/1995, Viola, Rv. 202953).
In proposito, infatti, è stato ripetutamente osservato che il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1 stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (nella fattispecie decisa da Sez. 3, n. 1038 cit. era stato così disatteso il ricorso, col quale si era dedotta violazione dell'art. 321 cit. sull'assunto che il Pubblico ministero non poteva, senza adeguata motivazione, riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il G.I.P. della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).
4.2. Ciò posto, in specie il Pubblico ministero ha osservato, procedendo espressamente alla convalida come probatorio dell'intervenuto sequestro (la polizia giudiziaria ebbe per sua parte a qualificare come preventivo il sequestro dei macchinari "che costituivano grave rischio infortunistico"), che il mantenimento in sequestro "deve ritenersi indispensabile per l'esecuzione di ulteriori accertamenti inerenti l'ipotesi accusatoria, giacché è ipotizzabile la sussistenza dei reati [...] in quanto dalla lettura degli atti redatti dalla polizia giudiziaria risulta che siano diverse e plurime le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia, pertanto, necessario procedere a tutti gli accertamenti volti a verificare se i macchinari sequestrati siano perfettamente funzionanti e se presentino profili di effettivo rischio per la salute dei lavoratori rispetto al loro utilizzo".
4.2.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, e dell'intatto potere di qualificazione spettante al Pubblico ministero, che ha inteso giustificare il proprio potere nei termini indicati, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente a norma dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà tenuto conto dei principi richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..
Così deciso in Roma il 24/11/2022

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 3705 Anno 2023.pdf
 
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Circolare Min. Interno n. 18 del 21.10.1992 (Prot. n. 18379)

ID 18893 | | Visite: 959 | Prevenzione Incendi

Circolare Min. Interno n. 18 del 21.10.1992 (Prot. n. 18379)

Alcuni Ispettorati Regionali e Comandi Provinciali dei vigili del fuoco hanno risollevato la problematica in ordine al controllo che i Funzionari o Dirigenti del Corpo Nazionale VVF debbono effettuare sulla competenza alla firma apposta dai singoli professionisti su atti e documenti tecnici vari presentati a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

A tale riguardo, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai suddetti organi periferici del Corpo, questo Ministero ribadisce le determinazioni già assunte e divulgate con la circolare 24 MI.SA. (89) 19 del 30.09.1989.

Scontato, assodato il fatto che ogni progetto od altro tipo di elaborato debba risultare debitamente firmato da un tecnico iscritto nel proprio Albo o Collegio professionale, si conferma che la competenza alla firma rimane una precisa responsabilità del professionista con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative.

E' vero comunque che, in quelle particolari fattispecie dove fosse evidente la necessità di un approfondimento, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla suddetta competenza di firma non sono da considerarsi atti illegittimi ma le relative verifiche vanno condotte presso i vari Ordini o Collegi provinciali a cui leggi e regolamenti demandano la vigilanza sull'attività dei propri iscritti sia dal punto di vista professionale che disciplinare e deontologico.

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Indicazioni operative rischio agenti fisici ISS/INAIL 2022: Ultrasuoni

ID 18879 | | Visite: 2080 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative 2022   Utrasuoni

Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 7: UltrasuoniEd. Dicembre 2022

ID 18879 | 01.02.2023 / Approvate le nuove indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ISS/INAIL 

In data 5/12/2022 sono state approvate le Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.
_______

SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

A.0 Cosa sono gli ultrasuoni e quali sorgenti si trovano negli ambienti di lavoro?
A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sicurezza dovuti all’esposizione a ultrasuoni?
A.2 Quali sono le condizioni soggettive o i cofattori espositivi che incrementano il rischio da ultrasuoni? Come va effettuata la valutazione del rischio in tali casi?
A.3 Qual è il ruolo del medico competente per lavoratori esposti a ultrasuoni? Quando e con quali modalità attivare la sorveglianza sanitaria?

SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEGLI ULTRASUONI

B.1 Quali grandezze fisiche devono essere misurate o stimate per la valutazione del rischio da ultrasuoni in aria?
B.2 Con quale strumentazione devono essere effettuate le misure relative agli ultrasuoni in aria?
B.3 Quali fattori influenzano l’incertezza di misura?
B.4 Come definire una strategia di misura in termini di durata delle misure, numero di postazioni di misura e loro collocazione spaziale, per caratterizzare l’esposizione a ultrasuoni?

SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO

C.1 Secondo quale metodologia deve essere effettuata la valutazione del rischio?
C.2 È sempre necessario effettuare la valutazione con misurazioni?
C.3.1 Esistono limiti di esposizione e/o valori soglia raccomandati a livello internazionale per gli ultrasuoni che si propagano in aria?
C.3.2 Esistono limiti di esposizione e/o valori soglia raccomandati a livello internazionale per gli ultrasuoni che si propagano per contatto?
C.4 Secondo quale metodologia si effettua il confronto con i valori limite?
C.5 In quali condizioni l’esposizione ad US può essere considerata “giustificabile”?

SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO

D.1 Quando è necessario attuare misure tecniche e/o organizzative per ridurre i rischi? 
D.2 Quali interventi alla sorgente o lungo il cammino di propagazione adottare ai fini della riduzione del rischio da ultrasuoni?
D.3 Come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica dell’esposizione lavorativa a ultrasuoni?
D.4 Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?
D.5 Esistono dispositivi di protezione individuali certificati per gli ultrasuoni?
D.6 Informazione, formazione e addestramento: quando e con quali contenuti?
D.7 Quali sono le indicazioni su segnaletica e delimitazione delle aree a rischio?

SEZIONE E VIGILANZA ED ASPETTI MEDICO LEGALI

E.1 Quali informazioni si devono trovare sul manuale d’uso e manutenzione di un apparecchio che emette ultrasuoni?
E.2 Quali informazioni il datore di lavoro deve chiedere in fase di acquisto dei macchinari che emettono ultrasuoni?

Allegato 1. Valori limite raccomandati dalla IRPA-INIRC (FAQ C3.1)

Bibliografia

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Allegato riservato Indicazioni operative rischio agenti fisici ISS INAIL 2022 - Ultrasuoni.pdf
INAIL / ISS - 2022
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Decreto 27 aprile 2005

ID 18885 | | Visite: 938 | Prevenzione Incendi

Decreto 27 aprile 2005

Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

(GU n. 107 del 10 maggio 2005)

Abrogato da:

Decreto 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. G.U. n.198 del 26 agosto 2011

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Bando ISI 2022

ID 18881 | | Visite: 920 | News Sicurezza

Bando ISI 2022

Bando ISI 2022

ID 18881 | 01.02.2023

Il nuovo avviso pubblico di finanziamento, con cui l’Inail mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 333 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, è stato presentato il 1° febbraio 2023, dai vertici dell’Istituto nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e di Angelo Rossi, in rappresentanza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti:

L’iniziativa è rivolta:

- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro)
- agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2

Progetti ammessi a finanziamento:

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti:

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2022, entro il 21 febbraio 2023.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

Chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Allegato CalendarioScadenze Isi 2022
prossimo aggiornamento entro il 21 febbraio 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda in aggiornamento
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda in aggiornamento
Download codici identificativi in aggiornamento
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico in aggiornamento
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori  in aggiornamento
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)
in aggiornamento
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi in aggiornamento

...

Fonte: INAIL

D.Lgs. 101/2020: Documenti aggiornati 2023

ID 18575 | | Visite: 6418 | News Sicurezza

D Lgs  101 2022   Documenti aggiornati 2023

D.Lgs. 101/2020: Documenti aggiornati 2023

ID 18575 | 29.01.2023 / Scheda in allegato

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023), ha apportato significative modifiche al DLgs. 101/2020 Protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Si elencano i Documenti specifici aggiornati (in ordine di aggiornamento).

Download Scheda Rev. 2.0 2023 del 29.01.2023
Download Scheda Rev. 1.0 2023 del 08.01.2023
Download Scheda Rev. 0.0 2023 del 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Elenco:

01. Esperto in interventi di risanamento radon
02. Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro
03. Esperto di radioprotezione
04. Libretto personale di radioprotezione 
05. Il Medico Competente e il Medico Autorizzato
06. Documento Sanitario personale DoSP
07. Scheda personale dosimetrica
08. Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti
09. Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro / dosimetria radiazioni ionizzanti
10. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
11. Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro
12. Vademecum sorveglianza radiometrica
13. Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020
14. Radiazioni gamma emesse materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR
15. Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

16. Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022
17. Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

In dettaglio:

01. Esperto in interventi di risanamento radon

Esperto in interventi di risanamento radon

02. Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro

Piano nazionale d’azione radon e VR radon luoghi di lavoro

03. Esperto di radioprotezione

Esperto di radioprotezione

04. Libretto personale di radioprotezione 

Libretto personale di radioprotezione 

05. Il Medico Competente e il Medico Autorizzato

Il Medico Competente e il Medico Autorizzato

06. Documento Sanitario personale DoSP

Documento Sanitario personale DoSP

07. Scheda personale dosimetrica

Scheda personale dosimetrica

08. Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti

Documentazione Protezione radiazioni ionizzanti

09. Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro / dosimetria radiazioni ionizzanti

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro / dosimetria radiazioni ionizzanti

10. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

11. Radiazioni ionizzanti - Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro 

Radiazioni ionizzanti Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro

Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro

12. Vademecum Sorveglianza radiometrica 

Cover Vademecum sorveglianza radiometrica

Vademecum Sorveglianza radiometrica

13. Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020

Radiazioni ionizzanti industrie NORM

Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020

14. Radiazioni gamma emesse materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR

Radiazioni gamma Materiali da costruzione D lgs 101 2020 e Reg  CPR

Radiazioni gamma emesse materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR

15. Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

16. Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022

Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

17. Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

Radiazioni ionizzanti   Tabella correlazione Dlgs 101 2020 e TUS

Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

Segue in allegato
...

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 29.01.2023 Aggiornati documenti:
15. Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

16. Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022
17. Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008
Certifico Srl
1.0 08.01.2023 Aggiornati documenti:
11. Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro
12. Vademecum sorveglianza radiometrica
13. Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020
14. Radiazioni gamma emesse materiali da costruzione
Certifico Srl
0.0 06.01.2023 D.Lgs.25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl

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Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

ID 11370 | | Visite: 16865 | Documenti Riservati Sicurezza

Radiazioni ionizzanti   Tabella correlazione Dlgs 101 2020 e TUS

Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008 / Rev. 2.0 2023

ID 11370 | Rev. 2.0 del 29.01.2023 / Documento completo in allegato

Il Documento analizza, in maniera schematica, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM) in relazione ai riferimenti ed ai richiami al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Rev. 2.0 del 29.01.2023
- Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a seguito delle modifiche normative disposte dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

In particolare le disposizioni del decreto si applicano:

- alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
- alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
- alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
- alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
- alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
- all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
- alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
- alle esposizioni mediche;
- alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

Per quanto non diversamente previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 180 Definizioni e campo di applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita’ comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.

Estratto

Tabella correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

In rosso: Riferimenti Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81nelDecreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
In verde: modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disposte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215  (Conversione DL 21 ottobre 2021, n. 146)
In viola: Riferimenti Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 come modificato dal D.lgs 25 novembre 2022 n. 203

Tabella Figura1

[...] Segue in allegato

Testi normativi

D.Lgs. 81/2008  |Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

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Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

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Il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto
2.0 2023  - Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101a seguito delle modifiche normative disposte dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
1.0 2022 - Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101a seguito delle modifiche normative disposte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215  (Conversione DL 21 ottobre 2021, n. 146)
- Inseriti link articoli TUSSL.
0.0 2020 ---

Collegati:

Decreto Ministeriale n.10 del 26 gennaio 2023

ID 18868 | | Visite: 1393 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n.10 del 26 gennaio 2023

ID 18868 | 30.01.2023

Ricostituzione della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, del 9 agosto 2022

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Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023

ID 18948 | | Visite: 1487 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023

ID 18948 | 11.02.2023

Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023 - Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”

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Articolo 1 (Costituzione del gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”)

1. Il gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici” è costituito con la seguente composizione.

A) In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Claudia Mancuso

B) In rappresentanza dell’Inail
Ester Rotoli, con funzioni di Presidente Patrizia Anzidei
Ghita Bracaletti, Paola Castellano Claudia Giliberti Emma Incocciati Roberto Lauri Ruggero Maialetti Alessandra Menicocci Adriano Papale
Giusi Piga Loredana Quaranta
Maria Teresa Settino Laura Tomassini

C) In rappresentanza delle altre Amministrazioni pubbliche interessate
Ministero delle imprese e del made in Italy
Maria Elena Greco
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Laura Barnaba
Ministero dell’interno
Stefano Lucidi
Ministero della difesa Salvatore Cerasale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Mario Fargnoli
Ministero dell’Istruzione e del merito Antonella Tozza, componente effettivo Maristella Fortunato, componente supplente

D) In rappresentanza delle Regioni
Regione Lombardia Andrea Negri
Regione Emilia-Romagna Mara Bernardini

E) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Cgil
Sebastiano Calleri
Cisl
Cinzia Frascheri
Uil
Irene Delaria
Ugl
Antonio Ratini
Maria Cristina Pontarelli
Confsal
Michele de Nuntiis, componente effettivo Lucia Massa, componente supplente
Cisal
Paolo Varesi

F) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Confindustria Fabio Pontrandolfi Fabiola Leuzzi
Confcommercio Pierpaolo Masciocchi
Confartigianato Imprese Fabrizio Monaco
Cna
Manuela Maria Brunati
Confagricoltura Tiziana De Vita
Confprofessioni
Francesco Lucrezio Monticelli

Articolo 2 (Procedura relativa all’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA dedicato al settore “Uffici”)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2018, n. 61, l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA dedicato al settore “Uffici” è adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3 (Sede del gruppo di lavoro tecnico, servizi di segreteria e disciplina dei contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA)

1. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2018, n. 61, il gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA ha sede presso l’Inail, che garantisce i relativi servizi di segreteria, in raccordo con il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 del presente articolo è individuato nelle dottoresse Valeria Aquilani, Diletta Barco e Antonella Pagani.
3. I contatti operativi con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sono curati dalla Referente Inail, dr.ssa Ghita Bracaletti e dal dr. Luigi Piccolo, con funzioni di supporto alla predetta Referente, congiuntamente con il citato personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4 (Durata del Gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”)

1. I componenti del Gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento dello strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici” durano in carica dalla data del presente decreto e fino al termine del mandato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ricostituita per un quinquennio a decorrere dal 4 febbraio 2021.

Articolo 5 (Trattamento economico)

1. Ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

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Fonte: MLPS

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Proroga smart working per i fragili al 30.06.2023

ID 18942 | | Visite: 1805 | News Sicurezza

Proroga smart working 30 06 2023

Proroga smart working per i fragili al 30.06.2023

ID 18942 | 10.02.2023 / In allegato Comunicato stampa

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo prorogano fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato, lo smart working.

Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato.

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Fonte: MLPS

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Sentenza Corte Costituzionale del 09 febbraio 2023 n. 14

ID 18943 | | Visite: 2233 | News Sicurezza

Corte Costituzionale del 09 febbraio 2023 n  14

Corte Costituzionale del 09 febbraio 2023 n. 14 / Covid e obbligo vaccinale: personale sanitario

ID 18943 | 10.02.2023 / In allegato Sentenza

Corte Costituzionale del 09 febbraio 2023 n. 14 - Covid e obbligo vaccinale: personale sanitario

COVID-19: L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario.

Norme impugnate: Artt. 4, c. 1° e 2°, del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/2021, n. 76, e dell'art. 1 della legge 22/12/2017, n. 219.

Oggetto: Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali - Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche - Sospensione, nel caso di accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Consenso informato - Omessa previsione dell'esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Omessa previsione dell'esclusione dell'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.

Dispositivo: non fondatezza - manifesta inammissibilità

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Con la sentenza n.14 del 2023, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario.

Come anticipato con il comunicato del 1° dicembre scorso, la Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.

In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività.

In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte

al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall’analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei.
Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.

“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza - la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.

“Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza - adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

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Il monitoraggio biologico

ID 11184 | | Visite: 22368 | Documenti Riservati Sicurezza

Monitoraggio biologico

Il monitoraggio biologico esposizione agenti chimici cancerogeni

ID 11184 | 17.07.2020

Il monitoraggio biologico consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti.

I parametri studiati per questo scopo sono definiti "Indicatori Biologici / Indicatori Biologici di Esposizione" o “Biological Exposure Indeces”, acronimo “BEI”.

Preview monitoraggio biologico Rev. 00 2020

Oltre ai metodi chimico-fisici per la misura degli agenti cancerogeni e non, trova crescente applicazione l’uso di Indicatori Biologici di Esposizione (BEI) per la valutazione dell’esposizione al rischio agenti chimici, seppure le norme europee ed italiana non riporta valori di BEI nel D.Lgs. 81/2008 (salvo Pb), è prassi fare riferimento ai valori dei BEI dell’AICGQ.

La contemporanea rilevazione degli indicatori biologici di esposizione e delle concentrazioni ambientali potenzia la possibilità di effettuare una corretta valutazione dell’esposizione ed è pertanto la via preferenziale da seguire per la valutazione degli agenti cancerogeni e mutageni soprattutto a basse dosi.

Quindi lo scopo del monitoraggio biologico, per valutare la presenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori mediante la misurazione della quantità di composti tossici assorbita durante il lavoro, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il monitoraggio ambientale e la sorveglianza sanitaria:

Combinazione monitoraggio

I BEI possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui:

- materiale biologico (matrice biologica) in cui vengono analizzati (urine, sangue etc..)
- organo o tessuto in cui hanno origine o che li ha prodotti (renale, epatico, etc.)
- caratteristiche chimico-fisiche (volatili, liposolubili etc.)
- significato tossicologico che viene loro attribuito.

In base a quest’ultimo criterio si differenziano in:

- Indicatori di esposizione (indicano la quantità di sostanza assorbita (ad es. piombemia assorbita, metaboliti urinari dei solventi, cadmiuria, cromuria)
- Indicatori di effetto (o risposta) (ad es. ALA U, HbCO, Protoporfirina IX, acetilcolinesterasi)
- Indicatori di suscettibilità (genetica, ambiente) (N)

(N) Gli Indicatori di suscettibilità sono indicatori biologici di una condizione geneticamente determinata o acquisita che rende il soggetto portatore sensibile all’esposizione ad una specifica sostanza. La valutazione del rischio deve tener presente gli indicatori di suscettibilità disponibili, anche se il loro utilizzo può configurare situazioni di selezione ed addirittura di discriminazione dei lavoratori con implicazioni etiche non indifferenti per il comportamento del medico competente.

Indicatori Biologici di esposizione (BEI) Benzene / Norma UNI

UNI 11608:2015

Ambienti di lavoro - Indicatore d'esposizione occupazionale al benzene - Determinazione dell’acido trans, trans muconico (t,t-MA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelatore a spettrometria di massa (HPLC-MS)

La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione (μg/l) di acido trans, trans muconico (t,t-MA), utilizzato quale indicatore biologico d’esposizione (BEI) al benzene, in campioni di urine.

Per valutare l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici e il rischio correlato vengono utilizzati due metodi complementari:

1. la misurazione delle sostanze di lavoro nell'aria ambiente (airmonitoring).
2. il monitoraggio biologico unito agli esami clinici preventivi da parte del medico competente.

Valutazione esposizione

Il monitoraggio biologico è la valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle sostanze di lavoro mediante determinazione di un Indicatore Biologico / Indicatore Biologico di Esposizione in un materiale biologico. L’indicatore biologico può essere la sostanza di lavoro stessa, un suo metabolita o una sostanza propria dell'organismo che viene influenzata dalla sostanza di lavoro, mentre il materiale biologico è costituito per lo più da urina o sangue.

Dalla UNI 11608:2015 il monitoraggio biologico per il benzene può essere effettuato con:

UNI 11608

Il monitoraggio biologico permette di valutare il carico tossico interno causato da una sostanza specifica presente sul lavoro o la conseguente reazione del lavoratore esposto a tale sostanza. La concentrazione nell'aria ambiente descrive il carico esterno, mentre l'effetto sull'organo bersaglio consiste in una sollecitazione o in un effetto avverso.
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D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
...

Art. 222. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose1 di cui al predetto decreto. Sono esclusi le miscele pericolose1 solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'allegato XXXVIII;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
...

Art. 229. Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

_________

Valori Limite Europei

Lo SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits), sostituito dal RAC (Risk Assessment Committee dell’ECHA), nel 2014 aveva proposto valori limite biologici per 22 sostanze, fra i quali ad esempio acrilammide, anilina, benzene, cadmio, solfuro di carbonio, fenolo, percloroetilene e tricloroetilene:

List of BLVs and BGVs recommended by SCOEL (last update: June 2014)

SCOEL
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segue in allegato

Fonti
SUVA
SCOEL
AICQ
List of recommended health-based biological limit values (BLVs)
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

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Indicazioni operative rischio agenti fisici ISS/INAIL 2022: Radiazioni ottiche artificiali

ID 18880 | | Visite: 3263 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative 2022   ROA

Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08: Parte 6: Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)Ed. Dicembre 2022

ID 18880 | 01.02.2023 / Approvate le nuove indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ISS/INAIL 

In data 5/12/2022 sono state approvate le Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.

- aggiornamento del precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) in materia di: Radiazioni Ottiche
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SEZIONE A - EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

A.0 Cosa sono, dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le ROA nei luoghi di lavoro?
A.1 Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?
A.2 Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio dovuto alla esposizione alle ROA?
A.3 In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria?
A.3.1 ROA Coerenti e non Coerenti
A.3.2 Radiazioni Ottiche Coerenti: Laser
A.4 Quali sono i possibili criteri da seguire per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche?

SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DELLE ROA

B.1 Quali norme tecniche per la misura dell'esposizione a ROA?
B.2.1 Come si effettua la misura dell'esposizione ROA NON COERENTI ai fini del confronto con i VLE?
B.2.2 Come si effettua la misura dell'esposizione ROA COERENTI (LASER) ai fini del confronto con i VLE?
B.2.3 Che cosa sono la Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO) e la EMP di un Laser? Come si calcolano?
B.3 Come si stima l’incertezza di misura?
B.4 Come si tiene conto dell’incertezza di misura ai fini del confronto con i VLE?
B.5 Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsate di radiazioni non coerenti?
B.6 Quali requisiti deve avere la strumentazione di misura ?
B.6.1 Qual è la periodicità della taratura?
B.7 Come si valuta il livello di esposizione alla radiazione contemporanea di più sorgenti nel visibile?
B.8 Quale metodiche è possibile utilizzare per una misura delle esposizioni a radiazioni infrarosse generate da corpi caldi / incandescenti ai fini del confronto con i VLE?
B.9 Come si determina e che valori ha la dimensione angolare della sorgente di un fascio laser, ai fini del calcolo dei parametri C6 (usato nella norma CEI 60-825-1) e CE (usato nel D.Lgs. 81/08)

SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO

C.1 Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
C.2 Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
C.3 Come si valuta il rischio per sistemi LASER?
C.3.1 Come sono classificati i LASER ai sensi della norma CEI EN IEC 60825-1?
C.4 Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare l’esposizione?
C.5 Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
C.5.1 In quali casi un apparto laser può considerarsi “Giustificabile”?
C.5.2 Un prodotto laser di classe 1 al cui interno e’ incorporato un laser in classe 4 puo’ considerarsi “giustificabile?
C.6 È disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?
C.7 Come si valuta il rischio ROA da sorgenti per illuminazione?
C.7.1 Come valutare il rischio da infrarossi per sistemi LED/IR?
C.8 Quali sorgenti per illuminazione generale (GLS) dichiarate esenti richiedono una valutazione specifica per le operazioni di manutenzione?
C.9 Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili?
C.10 Come interpretare i valori limite presenti nelle Tabelle dell’Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08?
C.11 Come sono classificate le sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti secondo la CEN EN 62471?
C.12 Come si valuta il rischio ROA in saldatura?
C.13 Come valutare il rischio per sorgenti ROA non elettriche classificate secondo la norma UNI EN 16237?
C.14 Quali criteri per valutare il rischio da radiazioni infrarosse generate da corpi caldi / incandescenti e per la scelta appropriata dei DPI?
C.15 Quali criteri per valutare possibili disturbi da luce blu emessa da dispositivi a LED (monitor, tablet, smartphone, sistemi di illuminazione) impiegati sul lavoro?

SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO

D.1.1 Cosa si intende per “personale qualificato” per la sicurezza da radiazioni ottiche non coerenti e quali requisiti deve avere ai fini della valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti?
D.1.2 Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio LASER?
D.1.3 In quali casi secondo la norma tecnica ci si dovrebbe avvalere dell’Addetto Sicurezza LASER o del Tecnico Sicurezza LASER e quali sono i loro compiti?
D.1.4 Secondo la norma tecnica, in caso di utilizzo di un laser in classe 3B o 4, la presenza di un Addetto Sicurezza Laser o di un Tecnico Sicurezza Laser è prevista anche in una piccola azienda?
D.2 Come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica di supporto al documento di valutazione del rischio ROA?
D.3 In quali casi è necessario effettuare specifica informazione / formazione ?
D.4 Quali sono i contenuti della informazione / formazione?
D.5 Quali misure tecniche e organizzative adottare all’esito della valutazione ?
D.6.1 Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e della cute da radiazioni ottiche non coerenti
D.6.2 Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e della cute da radiazioni ottiche coerenti (LASER)?
D.7.1 In quali casi e con quali modalità deve essere effettuata la delimitazione delle aree di lavoro in cui sono presenti sorgenti ROA NON COERENTI?
D.7.2 In quali casi e con quali modalità deve essere effettuata la delimitazione delle aree di lavoro in cui sono presenti sorgenti ROA COERENTI (LASER)?
D.8 Quali criteri vanno adottati nella scelta dei DPI in presenza di radiazione infrarossa emessa da corpi caldi non incandescenti?
D.9 Quali criteri vanno adottati per la gestione del rischio derivante dall'impiego di lampade germicide UVC?
D.9.1 Quali criteri nella gestione del rischio per lampade germicide inserite nei condotti di impianti di ricambio aria?
D.10 Quali criteri per la gestione in sicurezza dei Laser ad uso scenico?

SEZIONE E ADEMPIMENTI NORMATIVI, VIGILANZA, ASPETTI MEDICO LEGALI

E.1 In quali casi sussiste l'obbligo di delimitazione delle aree ad accesso controllato in relazione all’emissione ROA?
E.2.1 Quali dati e informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi derivanti da esposizione a ROA NON COERENTI fabbricanti sono obbligati a fornire?
E.2.2 Quali dati e informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi derivanti da impiego dei LASER i fabbricanti sono obbligati a fornire?
E.3 Come deve essere gestito il rischio derivante da “ROA” nell’ambito della valutazione dei rischi all’interno dei cantieri (POS e PSC) e dei rischi interferenti (DUVRI)?
E.4 Quali informazioni deve chiedere il datore di lavoro in fase di acquisto di nuovi macchinari – attrezzature che emettono ROA?
E.5 Quali indicazioni nel caso in cui un laser presente in azienda sia privo di classificazione ai sensi della norma CEI EN IEC 60825-1?
E.6 Gli effetti avversi sulla salute dovuti a radiazione OTTICA ARTIFICIALE sono oggetto di riconoscimento di malattia professionale?

Bibliografia

ALLEGATI
Allegato 1.1 DPI ROA non coerenti (FAQ D.6.1)
Allegato 1.2 DPI ROA Coerenti (Laser) (FAQ D.6.2)
Allegato 2 Approfondimenti figura professionale Addetto Sicurezza Laser (FAQ. D.1.2)

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Direttiva 91/383/CEE

ID 18921 | | Visite: 1134 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 91/383/CEE

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

(GU L 206 del 29.7.1991)

Recepita da: Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242
________

Modificata da: Direttiva 2007/30/CE
________

Obbiettivo

La presente direttiva mira a garantire che i lavoratori con un rapporto di lavoro regolato da un contratto a tempo determinato o con un lavoro temporaneo godano dello stesso livello di protezione degli altri lavoratori.

Definizioni

Sono definiti i termini “rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore” e “rapporti di lavoro interinale tra un'impresa di lavoro interinale (il datore di lavoro) e il lavoratore”.

Contenuti

Ai lavoratori interessati devono essere garantite le stesse condizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli altri lavoratori dell'impresa. Non vi è alcuna giustificazione per qualsiasi differenza di trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza delle condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dispositivi di protezione individuale.

Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE e delle direttive specifiche si applicano integralmente fatte salve disposizioni più vincolanti e/o più specifiche stabilite nella presente direttiva.

Un lavoratore interinale deve essere preventivamente informato dei rischi che corre nell'attività che intraprende. Deve essere informato di qualsiasi qualifica o abilità professionale speciale o sorveglianza medica speciale richiesta e se vi sono maggiori rischi specifici connessi all'attività.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente, adeguata alle caratteristiche particolari del lavoro, tenuto conto delle sue qualifiche ed esperienza.

Gli Stati membri possono vietare l'impiego di lavoratori temporanei in compiti particolarmente pericolosi, in particolare lavori che richiedono una sorveglianza medica speciale. Qualora gli Stati membri non si avvalgano di tale facoltà, devono adottare le misure necessarie per garantire l'accesso ad essa dei lavoratori interinali e di coloro che sono chiamati a svolgere lavori che richiedono una sorveglianza sanitaria speciale.

Per la durata dell'incarico, l'impresa utilizzatrice è responsabile delle condizioni di sicurezza, salute e igiene in cui il lavoratore deve lavorare, ferma restando la responsabilità dell'impresa di lavoro interinale. L'eventuale assegnazione di lavoratori interinali deve essere comunicata alle persone o alle strutture deputate a vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione sanitaria.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie esistenti o future più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei.

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DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi Ed. VVF

ID 14160 | | Visite: 14553 | Prevenzione Incendi

DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi VVF

DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi / Ed. VVF con Note e chiarimenti Febbraio 2023

ID 14160 | Ed. 06 Febbraio 2023 / Testo edito VVF allegato

Testo consolidato edito VVF del Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015 raccolto in un unico file con Note e chiarimenti.

Decreto 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(G.U. 20 agosto 2015, n. 192 – SO n. 51)

Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.

_______

Il Documento PDF allegato comprende in un unico file:

- DM 3 agosto 2015 - Articoli del Decreto | Aggiornato al 06/02/2023 [inserita Nuova Nota art. 2]
- Codice di Prevenzione Incendi | Aggiornato al 27/12/2022 - in vigore dal 1° gennaio 2023
- Note e Chiarimenti relativi al Codice di Prevenzione Incendi | Aggiornato al 07/11/2022
- Technical fire prevention standards | Updated to 15/10/2020

Fonte VVF

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
12.0 06 Febbraio 2023 Codice PI Rev. 4.0 2023 VVF
11.0 31 Dicembre 2022 Codice PI Rev. 3.0 2022 VVF
10.0 09 Novembre 2022 Agg. CPI e Note e Chiarimenti CPI VVF
9.0 26 Agosto 2022 Agg. Note e Chiarimenti CPI VVF
8.0 18 Giugno 2022 Codice PI Rev. 2.0 2022 VVF
7.0 20 Maggio 2022 Codice PI Rev. 1.0 2022 VVF
6.0 13 Aprile 2022 Decreto 30 marzo 2022 VVF
5.0 12 Gennaio 2022 Agg. Articoli del Decreto VVF
4.0 10 Dicembre 2021 Decreto 24 novembre 2021 VVF
3.0 11 Novembre 2021 Codice PI Rev. 1.0 2021 VVF
2.0 28 Ottobre 2021 Decreto 14 ottobre 2021 VVF
1.0 9 maggio 2021 Decreto 29 marzo 2021 VVF

Testo Codice di Prevenzione incendi Certifico

Codice Prevenzione Incendi RTO II 2019

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 1/2023

ID 18892 | | Visite: 2442 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 / Istanza di Interpello n. 1 del 1° Febbraio 2023

ID 18892 | 02.02.2023  / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 1° Febbrario 2023 (n. 1/2023):

01/02/2023 - n. 01/2023 Destinatario: Confcommercio 
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working"

La Confcommercio - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita' produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 3, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”;

- l’articolo 18, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;

- lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”;

- l’articolo 25, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;

- l’articolo 39, del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;

- l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”

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Allegato riservato Interpello TUS n. 1 2023.pdf
 
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Circolare Min. Interno n. 24 del 30.9.1989 (Prot. N. 16627)

ID 18894 | | Visite: 1364 | Prevenzione Incendi

Circolare Min. Interno n. 24 del 30.9.1989 (Prot. N. 16627)

Circolare n. 24 MI.SA (89) 19 Prot. n° 16627/4101

Oggetto: Validità della certificazione e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi.

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti riguardanti la competenza o meno di determinati professionisti a firmare atti concernenti i vari tipi di documentazioni richieste a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

L’Ufficio studi, Affari legislativi e Infortunistica di questa Direzione generale interpellato a tale riguardo, nel merito legislativo delle questioni sollevate, si è dichiarato d’accordo con l’avviso espresso in proposito dal Servizio tecnico centrale e cioè con la circostanza che il controllo sulla competenza alla firma dei singoli professionisti non è di pertinenza dei funzionari o dirigenti dei Vigili del fuoco.

A tale riguardo il predetto Ufficio ha infatti ribadito quanto segue: “L’art. 2 del D.M. 25 marzo 1985, infatti, autorizza, nell’ambito delle rispettive competenze, i professionisti - di cui all’art. 1 - al rilascio delle certificazioni in materia antincendi.

Tale disposizione, pertanto, non prevede un controllo, da parte dei Comandi, del rispetto degli ambiti di competenza, ma una precisa responsabilità, come ben sottolineato nella circolare n. 9 MI.SA(85) 2 del 17 aprile 1985, da parte del professionista che rilascia la certificazione con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative”.

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Piattaforma Inail valutazione e gestione rischio SLC | Settore sanitario

ID 18898 | | Visite: 1340 | News Sicurezza

Piattaforma Inail valutazione e gestione rischio SLC   Settore sanitario

Piattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato: sezione dedicata al settore sanitario

ID 18898 | 02.02.2023

Attraverso il modulo contestualizzato, le aziende potranno elaborare i dati raccolti e ottenere i report previsti dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in piena autonomia.

Le aziende sanitarie che si apprestano a effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato attraverso il modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia Inail, pubblicato nel 2022 dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), tramite la piattaforma online potranno elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrati da misure specifiche per questo settore e ottenere i report di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in piena autonomia.

Invariate le modalità di accesso al servizio. Le modalità di accesso alla piattaforma restano invariate: è necessario essere registrati ai servizi online dell’Istituto con il profilo di utente con credenziali dispositive. Tale profilo è acquisibile tramite Spid, Carta di identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

Piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato

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Fonte: INAIL

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Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

ID 18889 | | Visite: 1998 | Documenti Sicurezza Enti

Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

ID 18889 | 01.02.2023 / In allegato

Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Come noto, nelle diverse norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori non è previsto alcun obbligo all’esecuzione di controlli sanitari per i lavoratori addetti specificamente a lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento su funi, così come definiti dal D. Lgs 235/03 e conseguente Art. 36 quinquies D. Lgs. 626/94.

Si tratta, ad esempio, di lavori su tetti e coperture di edifici, lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione, lavori su pareti e scarpate di strutture naturali, lavori su parti elevate di impianti, lavori su tralicci e pali, lavori su alberi di alto fusto, lavori in pozzi e luoghi profondi ecc. La sorveglianza sanitaria di questa categoria particolare di lavoratori troverebbe invece piena giustificazione se si considera che il lavoro su funi, indipendentemente dal contesto nel quale viene eseguito, ha specifiche peculiarità di rischio, quali il rischio da sospensione cosciente ovvero inerte, ed il rischio di caduta dall’alto.

La gravità dei danni potenzialmente derivanti, può a ben diritto rientrare in quanto previsto dagli artt.3 comma 1 lettera l) e 4 comma 5 lettera c) del D.Lgs.626/94, che prescrivono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria per qualsiasi rischio valutato e ritenuto in grado di causare danni alla salute degli esposti, laddove essa sia in grado di contribuire ad un’effettiva attività di prevenzione nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori. La stessa “Linea guida del Ministero del lavoro e del Ministero della salute ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” rimarca come uno degli elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto sia l’idoneità psico-fisica del lavoratore, in quanto elemento essenziale per garantire la piena capacità di saper gestire con competenza e professionalità tutti i sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto.

Scopo prioritario della presente Linea Guida è pertanto quello di proporre alla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome un accordo che vada a superare l’attuale indeterminatezza normativa in materia, in modo che i lavori che comportano sistemi di accesso e posizionamento su funi ricadano in termini specifici ed espliciti nella previsione normativa di obbligo di sorveglianza sanitaria.
...
segue in allegato

Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di Lavoro

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Decreto Ministeriale 30 aprile 1993

ID 18884 | | Visite: 1024 | Prevenzione Incendi

Decreto Ministeriale 30 aprile 1993

Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale di vigili del fuoco. Per la consultazione dei dati pubblicati nel presente supplemento consultare la Banca Dati "FIRE - Elenco professionisti prevenzioni incendi".

(GU n.154 del 03.07.1993 - S.O. n. 60)

Abrogato da:

Decreto 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. G.U. n.198 del 26 agosto 2011

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Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

ID 18861 | | Visite: 4702 | Documenti Riservati Sicurezza

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022

Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

ID 18861 | 29.01.2023 / Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203, pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, principalmente riguardo:

- alla trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti

L’art. 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.

- all’informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti

L’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l’art. 23 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203  introduce il comma 1-bis che conferma che la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (di cui al comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

- all’informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Per la formazione ed informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori porta da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

- alla tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti

L’Art. 25 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3.

La disposizione attiene al caso in cui un datore di lavoro si avvale di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Titolo XI Esposizione dei lavoratori

[…]

Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:

a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;

b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:

a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione.

4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all’esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all’organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.

5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate  dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2. (N)

10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito delle rispettive competenze. L’esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

__________

Note art. 109

(N) Comma 9 così sostituito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).

Art. 109 co. 9  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Tabella modifiche

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022 Tabella art  109

Art. 110. Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti

(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni (N) in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

1 -bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. (N1)

__________

Note art. 110

(N1) Comma 1-bis inserito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).
(N) Modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).

Art. 110 decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Tabella modifiche

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022 Tabella art  110

[...] Segue in allegato

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Decreto 3 maggio 1986

ID 18877 | | Visite: 1306 | Prevenzione Incendi

Decreto 3 maggio 1986

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professioni­sti nel campo della prevenzione incendi.

(GU n. 112 del 16.05.1986)

Abrogazione

Decreto abrogato da Decreto 5 agosto 2011

Collegati

Antincendio Norme tecniche UNI Status

ID 13721 | | Visite: 32968 | Prevenzione Incendi

ID 13721 Rev  4 0 2023

Antincendio Norme tecniche UNI / Status 2023 Rev. 4.0

ID 13721 | Elenco norme tecniche UNI antincendio aggiornato al 28.01.2023 / Documento completo allegato

Elenco di tutte le norme tecniche UNI antincendio n. 612 (in vigore n. 302, ritirate n. 310), 3a Revisione Gennaio 2023.

L’elenco risulta essere strutturato in base alle pubblicazioni delle norme da parte delle commissioni comportamento all’incendio e protezione attiva contro gli incendi e relative sotto commissioni, evidenziandone lo stato in vigore/ritirata con o senza sostituzione. Link alla Norma UNI nel file PDF allegato.

Nella Rev. 4.0 sono stati aggiornati tutti i link al nuovo store UNI

Download Elenco Preview Rev. 4.0 2023

Rev. 4.0 2023 dettaglio nuove norme inserite:

UNI EN 17020-1:2023
Applicazione estesa dei risultati di prova sulla durabilità delle auto chiusura per porte per resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte e finestre apribili - Parte 1: Durata della chiusura automatica di porte in acciaio a battente e a bilico

UNI EN 15269-20:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

UNI EN 15269-3:2023
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

UNI EN 15882-2:2022
Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

UNI EN 1366-10:2022
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

UNI CEN/TS 12101-11:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi

UNI EN 12101-6:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit

UNI EN 12101-13:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 13: Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione

Comportamento all'incendio

- Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
- Ingegneria della sicurezza contro l'incendio (misto Comportamento all'incendio/Protezione attiva contro gli incendi)
- Resistenza all’incendio
- Reazione al fuoco

Protezione attiva contro gli incendi

- Terminologia e mezzi manuali di lotta contro l'incendio
- Sistemi automatici di rivelazione di incendio
- Attrezzature di soccorso e di lotta contro l'incendio
- Sistemi e componenti ad acqua
- Sistemi e componenti ad agenti speciali
- Sistemi per il controllo di fumo e calore
- Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e di allarme anti intrusione, videosorveglianza e controllo accessi (misto UNI / CEI).

In calce all'articolo, scorrendo la pagina, allegato PDF elenco norme con link Store UNI riservato Abbonati Prevenzione Incendi. Dopo il login quale abbonato, scorri tutta la pagina per scaricare il PDF.

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023 / Pag. 83 / n° Norme 612
©Copia autorizzata Abbonati

_______

Elenco Norme tecniche UNI Antincendio aggiornato al 28.01.2023 n. 612 (in vigore n. 302, ritirate n. 310): 

Comportamento all'incendio

Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo

Norma UNI

Stato alla data

Norma sostituita da

UNI EN 17020-1:2023

Applicazione estesa dei risultati di prova sulla durabilità delle auto chiusura per porte per resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte e finestre apribili - Parte 1: Durata della chiusura automatica di porte in acciaio a battente e a bilico

 In vigore  

UNI EN 15269-20:2023

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili
 In vigore  

UNI EN 15269-3:2023

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

 In vigore  

UNI EN 17020-4:2021

Applicazione estesa dei risultati delle prove sulla durabilità dell'auto chiusura per porte e finestre apribili - Parte 4: Durabilità dell'auto chiusura di resistenza al fuoco e/o di tenuta di fumo di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

Recepisce: EN 17020-4:2021

In vigore

 

UNI EN 15269-20:2020

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili.

Recepisce: EN 15269-20:2020

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15269-20:2023

UNI EN 15269-1:2019

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 15269-1:2019

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 15269-1:2020

UNI EN 15269-11:2019

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili

Recepisce: EN 15269-11:2018+AC:2019

In vigore

 

UNI EN 15269-11:2018

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili

Recepisce: EN 15269-11:2018

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 15269-11:2019

UNI EN 15269-5:2016

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

Recepisce: EN 15269-5:2014+A1:2016

In vigore

 

UNI 11473-3:2014

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore

In vigore

 

UNI 11473-2:2014

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione

In vigore

 

UNI EN 15269-5:2014

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

Recepisce: EN 15269-5:2014

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 15269-5:2016

 

UNI 11473-1:2013

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione

In vigore

 

UNI EN 15269-3:2012

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni

Recepisce: EN 15269-3:2012

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15269-3:2023

UNI EN 15269-2:2012

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su cerniere o su perni

Recepisce: EN 15269-2:2012

In vigore

 

UNI EN 15269-10:2011

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 10: Resistenza al fuoco di chiusure avvolgibili in acciaio

Recepisce: EN 15269-10:2011

In vigore

 

UNI EN 15269-1:2010

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 15269-1:2010

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 15269-1:2019

EC 1-2010 UNI EN 1634-1:2009

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

Ritirata senza sostituzione

 

UNI EN 15269-7:2009

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 7: Resistenza al fuoco di porte scorrevoli in acciaio

Recepisce: EN 15269-7:2009

In vigore

 

UNI EN 15269-20:2009

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con telaio in legno o metallico

Recepisce: EN 15269-20:2009

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 15269-20:2020

UNI EN 1634-1:2009

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

Recepisce: EN 1634-1:2008

Ritirata con sostituzione

 

UNI EN 1634-1:2014

UNI EN 1634-2:2009

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi

Recepisce: EN 1634-2:2008

In vigore

 

EC 1-2008 UNI EN 1634-3:2005

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura.

Recepisce: EN 1634-3:2004/AC:2006

In vigore

 

UNI EN 1634-3:2005

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Prove di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura.

Recepisce:
EN 1634-3:2004

In vigore

 

Ingegneria della sicurezza contro l'incendio (misto Comportamento all'incendio/Protezione attiva contro gli incendi)

UNI ISO 16732-1:2020

Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Valutazione del rischio d'incendio - Parte 1: Generalità

Adotta:
ISO 16732-1:2012

In vigore

 

UNI ISO/TR 16732-2:2020

Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Valutazione del rischio d'incendio - Parte 2: Esempio di edificio per uffici

Adotta:
ISO/TR 16732-2:2012

In vigore

 

UNI ISO/TR 16732-3:2020

Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Valutazione del rischio d'incendio - Parte 3: Esempio di un complesso industriale

Adotta:
ISO/TR 16732-3:2013

In vigore

 

UNI ISO 23932-1:2019

Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Principi generali - Parte 1: Generalità

Adotta:
ISO 23932-1:2018

In vigore

 

UNI ISO/TR 13387-1:2008

Ingegneria della sicurezza antincendio - Parte 1: Applicazioni dei concetti prestazionali antincendio nella definizione degli obiettivi di progetto

Adotta: ISO/TR 13387-1:1999

Ritirata senza sostituzione

 

Resistenza all’incendio

UNI EN 15882-2:2022

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco
 In vigore  

UNI EN 1366-10:2022

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

 In vigore  

UNI EN 1366-4:2021

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

Recepisce: EN 1366-4:2021

In vigore

 

UNI EN 1366-5:2021

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi

Recepisce: EN 1366-5:2021

In vigore

 

UNI EN 1366-1:2020

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione

Recepisce: EN 1366-1:2014+A1:2020

In vigore

 

UNI EN 13381-1:2020

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane di protezione orizzontali

Recepisce: EN 13381-1:2020

In vigore

 

UNI EN 15269-1:2020

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce:
EN 15269-1:2019/AC:2020
EN 15269-1:2019

In vigore

 

UNI EN 13381-10:2020

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 10: Protezione applicata alle barre di acciaio massiccio in tensione

Recepisce: EN 13381-10:2020

In vigore

 

UNI EN 1363-1:2020

Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 1363-1:2020

In vigore

 

 UNI EN 1366-12:2019

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione

Recepisce: EN 1366-12:2014+A1:2019

In vigore

 

UNI EN 13381-7:2019

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno

Recepisce: EN 13381-7:2019

In vigore

 

UNI EN 15254-3:2019

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 3: Partizioni leggere

Recepisce: EN 15254-3:2019

In vigore

 

EC 1-2019 UNI EN 1366-13:2019

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini

In vigore

 

UNI EN 1366-13:2019

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini

Recepisce: EN 1366-13:2019

In vigore

 

UNI EN 1366-11:2018

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati

Recepisce: EN 1366-11:2018

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-11:2022

UNI EN 1366-11:2022

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati

In vigore   

UNI EN 15254-5:2018

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 5: Costruzioni in pannelli sandwich metallici

Recepisce:
EN 15254-5:2018

In vigore

 

 UNI EN 15254-7:2018

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco - Soffitti non portanti - Parte 7: Costruzioni in pannelli sandwich metallici

Recepisce: EN 15254-7:2018

In vigore

 

EC 1-2018 UNI EN 1634-1:2018

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

In vigore

 

UNI EN 1364-2:2018

Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti - Parte 2: Soffitti

Recepisce: EN 1364-2:2018

In vigore

 

UNI EN 1634-1:2018

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

Recepisce: EN 1634-1:2014+A1:2018

In vigore

 

UNI EN 15882-1:2018

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte

Recepisce: EN 15882-1:2011+A1:2017

In vigore

 

UNI EN 1364-5:2017

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione

Recepisce: EN 1364-5:2017

In vigore

 

UNI EN 1366-10:2017

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

Recepisce: EN 1366-10:2011+A1:2017

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-10:2022

UNI EN 13501-2:2016

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

Recepisce: EN 13501-2:2016

In vigore

 

UNI EN 13501-4:2016

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo

Recepisce: EN 13501-4:2016

In vigore

 

EC 1-2016 UNI EN 1151:2015

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

In vigore

 

UNI EN 1364-1:2015

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 1: Muri

Recepisce: EN 1364-1:2015

In vigore

 

UNI EN 1366-2:2015

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

Recepisce: EN 1366-2:2015

In vigore

 

UNI EN 13381-3:2015

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 3: Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo

Recepisce:
EN 13381-3:2015

In vigore

 

UNI EN 15882-2:2015

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

Recepisce: EN 15882-2:2015

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15882-2:2022

EC 1-2015 UNI EN 1366-12:2014

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1366-12:2019

EC 1-2015 UNI EN 13381-2:2014

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 2: Membrane di protezione verticali

In vigore

 

UNI EN 13381-5:2014

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 5: Protezione applicata ad elementi compositi di calcestruzzo/lastre profilate di acciaio

Recepisce: EN 13381-5:2014

In vigore

 

UNI EN 1365-2:2014

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Solai e coperture

Recepisce: EN 1365-2:2014

In vigore

 

UNI EN 13381-1:2014

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane di protezione orizzontali

Recepisce: EN 13381-1:2014

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 13381-1:2020

UNI EN 13381-2:2014

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 2: Membrane di protezione verticali

Recepisce: EN 13381-2:2014

 

 

UNI EN 1366-12:2014

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione

Recepisce: EN 1366-12:2014

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1366-12:2019

UNI EN 1366-1:2014

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione

Recepisce: EN 1366-1:2014

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1366-1:2020

EC 1-2014 UNI EN 1364-4:2014

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 4: Facciate continue - Configurazione parziale

In vigore

 

UNI EN 1364-3:2014

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 3: Facciate continue - Configurazione in grandezza reale (assemblaggio completo)

Recepisce: EN 1364-3:2014

In vigore

 

 UNI EN 1364-4:2014

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 4: Facciate continue - Configurazione parziale

Recepisce: EN 1364-4:2014

In vigore

 

UNI EN 15254-6:2014

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 6: Facciate continue

Recepisce: EN 15254-6:2014

In vigore

 

UNI EN 1634-1:2014

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

Recepisce: EN 1634-1:2014

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1634-1:2018

UNI EN 13381-4:2013

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 4: Protettivi passivi applicati ad elementi di acciaio

Recepisce: EN 13381-4:2013

In vigore

 

UNI EN 13381-8:2013

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio

Recepisce: EN 13381-8:2013

In vigore

 

EC 1-2013 UNI EN 1365-1:2012

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 1: Pareti

Recepisce: EN 1365-1:2012/AC:2013

In vigore

 

UNI EN 1363-1:2012

Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 1363-1:2012

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1363-1:2020

UNI EN 1365-1:2012

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 1: Pareti

Recepisce: EN 1365-1:2012

 

 

UNI EN 13381-6:2012

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 6: Protezione applicata a colonne cave di acciaio riempite con calcestruzzo

Recepisce: EN 13381-6:2012

In vigore

 

UNI EN 15254-7:2012

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco - Soffitti non portanti - Parte 7: Costruzioni in pannelli sandwich metallici

Recepisce: EN 15254-7:2012

In vigore

 

UNI EN 15882-4:2012

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature di giunti lineari

Recepisce: EN 15882-4:2012

In vigore

 

UNI 10898-1:2012

Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 1: Sistemi intumescenti

In vigore

 

UNI EN 15882-1:2012

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte

Recepisce: EN 15882-1:2011

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 15882-1:2018

 UNI EN 15254-4:2011

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate

Recepisce: EN 15254-4:2008+A1:2011

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 15254-4:2019

UNI EN 1366-10:2011

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

Recepisce: EN 1366-10:2011

Ritirata senza sostituzione

UNI EN 1366-10:2017

UNI EN 15080-12:2011

Applicazione estesa dei risultati di prove da resistenza al fuoco - Parte 12: Pareti portanti in muratura

Recepisce: EN 15080-12:2011

In vigore

 

EC 1-2010 UNI EN 1366-4:2010

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

Ritirata

 

 

UNI EN 1366-4:2010

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

Recepisce: EN 1366-4:2006+A1:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-4:2021

UNI EN 1366-5:2010

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi

Recepisce: EN 1366-5:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-5:2021

UNI EN 15254-5:2009

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 5: Costruzioni in pannelli sandwich metallici

Recepisce: EN 15254-5:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15254-5:2018

UNI EN 13501-2:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

Recepisce: EN 13501-2:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-2:2016

UNI EN 13501-3:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco

Recepisce: EN 13501-3:2005+A1:2009

In vigore

 

UNI EN 13501-4:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo

Recepisce: EN 13501-4:2007+A1:2009

In vigore

 

UNI EN 15080-8:2009

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco - Parte 8: Travi

Recepisce: EN 15080-8:2009

In vigore

 

EC 1-2009 UNI EN 1366-3:2009

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

In vigore

 

UNI EN 15254-2:2009

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 2: Blocchi di gesso e muratura

Recepisce: EN 15254-2:2009

In vigore

 

UNI EN 15882-3:2009

Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

Recepisce: EN 15882-3:2009

In vigore

 

UNI EN 1366-3:2009

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

Recepisce: EN 1366-3:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-3:2022

UNI EN 1366-3:2022

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

In vigore   

UNI EN 1366-9:2008

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 9: Condotte di estrazione del fumo per singolo comparto

Recepisce: EN 1366-9:2008

In vigore

 

UNI 10898-3:2007

Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati

In vigore

 

UNI EN 1364-4:2007

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 4: Facciate continue - Configurazione parziale

Recepisce: EN 1364-4:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1364-4:2014

UNI EN 1364-3:2007

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 3: Facciate continue - Configurazione in grandezza reale (assemblaggio completo)

Recepisce: EN 1364-3:2006

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1364-3:2014

UNI CEN/TS 13381-1:2006

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane orizzontali di protezione

Recepisce: CEN/TS 13381-1:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-1:2014

UNI EN 1365-5:2005

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 5: Balconi e passerelle

Recepisce: EN 1365-5:2004

In vigore

 

UNI EN 1365-6:2005

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 6: Scale

Recepisce: EN 1365-6:2004

In vigore

 

UNI EN 1366-6:2005

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 6: Pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi

Recepisce: EN 1366-6:2004

In vigore

 

UNI EN 1366-7:2005

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 7: Sistemi di chiusura per trasportatori a nastro

Recepisce: EN 1366-7:2004

In vigore

 

UNI EN 1366-8:2005

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 8: Condotte di estrazione fumo

Recepisce: EN 1366-8:2004

In vigore

 

EC 1-2004 UNI EN 1634-1:2001

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

Ritirata

 

UNI 11076:2003

Modalità di prova per la valutazione del comportamento di protettivi applicati a soffitti di opere sotterranee, in condizioni di incendio

In vigore

 

UNI 10898-2:2003

Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi in lastre

Ritirata con sostituzione

UNI 10898-2:2013

UNI EN 1634-3:2003

Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure a tenuta fumo

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1634-3:2005

UNI ENV 13381-2:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Membrane protettive verticali

Recepisce: ENV 13381-2:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-2:2014

UNI ENV 13381-3:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo

Recepisce: ENV 13381-3:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-3:2015

 

 UNI ENV 13381-5:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata ad elementi compositi di calcestruzzo/lastre profilate di acciaio

Recepisce: ENV 13381-5:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-5:2014

 

UNI ENV 13381-6:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata a colonne cave di acciaio riempite con calcestruzzo

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-6:2012

 

 

UNI ENV 13381-7:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata ad elementi di legno

Recepisce: ENV 13381-7:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-7:2019

 

UNI EN 1364-2:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Soffitti

Recepisce: EN 1364-2:1999

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1364-2:2018

 

UNI EN 1365-4:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Pilastri

Recepisce: EN 1365-4:1999

In vigore

 

UNI EN 1364-1:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Muri

Recepisce: EN 1364-1:1999

Ritirata con sostituzione


UNI EN 1364-1:2015

UNI EN 1365-2:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e coperture

Recepisce: EN 1365-2:1999

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1365-2:2014

UNI EN 1365-3:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Travi

Recepisce: EN 1365-3:1999

In vigore

 

UNI EN 1366-1:2001

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Condotte

Recepisce: EN 1366-1:1999

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-1:2014

UNI EN 1634-1:2001

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1634-1:2009

UNI EN 1363-2:2001

Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive

Recepisce: EN 1363-2:1999

In vigore

 

UNI 10898-1:2001

Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi intumescenti

Ritirata con sostituzione

UNI 10898-1:2012

UNI ENV 1363-3:2000

Prove di resistenza al fuoco - Verifica della prestazione del forno

Recepisce: ENV 1363-3:1998

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 9723:1990/A1:1996

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1634-1:2001

UNI 9723:1990

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1634-1:2001

UNI 9502:1989

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

Ritirata con sostituzione

UNI 9502:2001

UNI 9503:1989

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio.

Ritirata con sostituzione

UNI 9503:2007

UNI 9504:1989

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legno.

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 7678:1977/A100:1983

Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7678 (mag. 1977). Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1363-2:2001

UNI EN 1363-1:2001

UNI ISO 4736:1982

Prove al fuoco. Piccoli camini. Prova alle temperature elevate.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13216-1:2006

 

UNI ISO 3008:1978

Prove di resistenza al fuoco. Porte ed a ltri serramenti.

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 7678:1977

Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1363-1:2001

UNI EN 1363-2:2001

UNI 7557:1976

Materiali da costruzione. Determinazione del potere calorifico.

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1716:2005

Reazione al fuoco

UNI EN 13823:2022

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

In vigore  

UNI EN ISO 1182:2020

Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità

Recepisce: EN ISO 1182:2020

In vigore

 

UNI EN 13823:2020

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

Recepisce: EN 13823:2020

In vigore

 

UNI EN ISO 11925-2:2020

Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma

Recepisce: EN ISO 11925-2:2020

In vigore

 

UNI CEN/TS 16459:2019

Esposizione al fuoco dall'esterno dei tetti e delle coperture - Applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti secondo la CEN/TS 1187

Recepisce: CEN/TS 16459:2019

In vigore

 

UNI EN 13501-1:2019

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

Recepisce: EN 13501-1:2018

In vigore

 

UNI EN 13501-6:2019

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e comunicazione

Recepisce: EN 13501-6:2018

In vigore

 

UNI EN ISO 1716:2018

Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore

Recepisce: EN ISO 1716:2018

In vigore

 

UNI EN 13381-9:2016

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 9: Sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata

Recepisce: EN 13381-9:2015

In vigore

 

UNI EN 13501-5:2016

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Recepisce: EN 13501-5:2016

In vigore

 

UNI EN 16733:2016

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Determinazione della propensione di un prodotto da costruzione a essere sottoposto a fuoco covante continuo

Recepisce: EN 16733:2016

In vigore

 

UNI EN 13823:2014

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

Recepisce: EN 13823:2010+A1:2014

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13823:2020

 EC 1-2014 UNI EN 13501-6:2014

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici

Ritirata

 

UNI EN 13501-6:2014

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici

Recepisce: EN 13501-6:2014

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-6:2019

UNI CEN/TS 16459:2014

Esposizione al fuoco dall'esterno dei tetti e delle coperture - Applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti secondo la CEN/TS 1187

Recepisce: CEN/TS 16459:2013

Ritirata con sostituzione

UNI CEN/TS 16459:2019

UNI 9796:2014

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi - Metodo di prova ai fini della classificazione

In vigore

 

EC 1-2012 UNI EN 15725:2010

Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione

Recepisce: EN 15725:2010/AC:2012

 

In vigore

 

UNI CEN/TS 1187:2012

Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno

Recepisce: CEN/TS 1187:2012

In vigore

 

EC 1-2011 UNI EN ISO 11925-2:2010

Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma

Recepisce: EN ISO 11925-2:2010/AC:2011

Ritirata

 

EC 1-2011 UNI EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette

Recepisce: EN ISO 12863:2010/AC:2011

Ritirata

 

 UNI EN 16156:2011

Sigarette - Valutazione della propensione all'innesco - Requisiti di sicurezza

Recepisce: EN 16156:2010

In vigore

 

UNI CEI EN ISO 13943:2010

Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario

Recepisce: EN ISO 13943:2010

Ritirata con sostituzione


UNI EN ISO 13943:2017

UNI EN ISO 11925-2:2010

Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma

Recepisce: EN ISO 11925-2:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 11925-2:2020

UNI EN ISO 12863:2010

Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette

Recepisce: EN ISO 12863:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 12863:2016

UNI EN 13823:2010

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

Recepisce: EN 13823:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13823:2014

UNI EN 15725:2010

Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione

Recepisce: EN 15725:2010

In vigore

 

UNI 8456:2010

Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma

In vigore

 

UNI 8457:2010

Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma

In vigore

 

UNI 9174:2010

Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante

In vigore

 

UNI 9175:2010

Reazione al fuoco di manufatti imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma - Metodo di prova e classificazione

 In vigore  

UNI 9176:2010

Preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco

In vigore

 

UNI EN ISO 1716:2010

Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore

Recepisce: EN ISO 1716:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1716:2018

UNI EN ISO 9239-1:2010

Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante

Recepisce: EN ISO 9239-1:2010

In vigore

 

 UNI EN 13238:2010

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati

Recepisce: EN 13238:2010

In vigore

 

UNI EN 13381-8:2010

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio

Recepisce: EN 13381-8:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-8:2013

UNI EN ISO 1182:2010

Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità

Recepisce: EN ISO 1182:2010

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1182:2020

UNI EN 13501-1:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

Recepisce: EN 13501-1:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-1:2019

UNI EN 13501-5:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Recepisce: EN 13501-5:2005+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-5:2016

EC 1-2008 UNI EN 13501-5:2006

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Recepisce: EN 13501-5:2005/AC:2008

Ritirata

 

EC 2-2008 UNI EN 1634-1:2001

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili.

Recepisce: EN 1634-1:2000/AC:2006

Ritirata

 

UNI EN 15254-4:2008

Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate

Recepisce: EN 15254-4:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15254-4:2011

UNI 9177:2008

Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili

In vigore

 

UNI EN 13501-2:2008

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

Recepisce: EN 13501-2:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-2:2009

UNI ENV 1187:2007

Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno

Recepisce:
ENV 1187:2002/A1:2005
ENV 1187:2002

Ritirata con sostituzione

UNI CEN/TS 1187:2012

UNI EN 14390:2007

Prova al fuoco - Camera in grande scala: prova di riferimento relativa alla superficie dei prodotti

Recepisce: EN 14390:2007

In vigore

 

UNI EN 13501-1:2007

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

Recepisce: EN 13501-1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-1:2009

UNI EN 13501-4:2007

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco sui componenti dei sistemi di controllo del fumo

Recepisce: EN 13501-4:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-4:2009

UNI CEN/TS 15447:2006

Montaggio e fissaggio nelle prove di reazione al fuoco nell'ambito della Direttiva "Prodotti da costruzione"

Recepisce: CEN/TS 15447:2006

In vigore

 

UNI EN 1366-4:2006

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

Recepisce: EN 1366-4:2006

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-4:2010

UNI EN 13501-3:2006

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco

Recepisce: EN 13501-3:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-3:2009

UNI EN 13501-5:2006

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno

Recepisce: EN 13501-5:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-5:2009

UNI EN ISO 9239-1:2006

Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante

Recepisce: EN ISO 9239-1:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 9239-1:2010

UNI CEN/TS 15117:2006

Guida sull'applicazione diretta ed estesa

Recepisce: CEN/TS 15117:2005

In vigore

 

UNI EN 1366-3:2005

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillatura degli attraversamenti

Recepisce: EN 1366-5:2003

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-3:2009

UNI EN 14135:2005

Rivestimenti - Determinazione della capacità di protezione al fuoco

Recepisce: EN 14135:2004

In vigore

 

UNI EN ISO 11925-2:2005

Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma

Recepisce: EN ISO 11925-2:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 11925-2:2010

UNI EN 13823:2005

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione

Recepisce: EN 13823:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13823:2010

UNI EN 13501-2:2005

Classificazione al fuoco dei prodotti e elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione

Recepisce: EN 13501-2:2003

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-2:2008

UNI EN 13501-1:2005

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

Recepisce: EN 13501-1:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13501-1:2007

UNI EN ISO 1182:2005

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prova di non combustibilità

Recepisce: EN ISO 1182:2002

 

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1182:2010

UNI EN 1366-5:2005

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi

Recepisce: EN 1366-5:2003

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1366-5:2010

UNI EN ISO 1716:2005

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Determinazione del potere calorifico

Recepisce: EN ISO 1716:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1716:2010

UNI ENV 13381-4:2002

Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata ad elementi di acciaio

Recepisce: ENV 13381-4:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13381-4:2013

 UNI EN 13238:2002

Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13238:2010

UNI EN 1365-1:2002

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Muri

Recepisce: EN 1365-1:1999

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1365-1:2012

UNI EN 1363-1:2001

Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali

Recepisce: EN 1363-1:1999

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1363-1:2012

UNI 9176:1998

Preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.

Ritirata con sostituzione

UNI 9176:2008

UNI 9796:1998

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodo di prova e classificazione.

Ritirata con sostituzione

UNI 9796:2014

UNI 9796:1990/A1:1996

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodo di prova e classificazione.

Ritirata senza sostituzione

 

UNI ISO 1182:1995

Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità.

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 1182:2005

UNI 9796:1990

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodo di prova e classificazione.

Ritirata con sostituzione

UNI 9796:1998

UNI 8456:1987

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.

 

Ritirata con sostituzione

UNI 8456:2008

UNI 8457:1987 + A1:1996

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.

Ritirata con sostituzione

UNI 8457:2008

 UNI 9174:1987 + A1:1996

Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all' azione di un fiamma d' innesco in presenza di calore radiante.

Ritirata con sostituzione

UNI 9174:2008

UNI 9175:1987 + A1:1994

Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all' azione di una piccola fiamma.

Ritirata con sostituzione

UNI 9175:2008

UNI 9176:1987

Preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.

 

Ritirata con sostituzione

UNI 9176:1998

UNI 9177:1987

Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 9177:2008

UNI ISO 1182:1986

Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 1182:1995

Protezione attiva contro gli incendi

Terminologia e mezzi manuali di lotta contro l'incendio

UNI EN 3-8:2021

Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7

Recepisce: EN 3-8:2021

In vigore

 

EC 1-2021 UNI EN 1869:2019

Coperte antincendio

In vigore

 

 UNI EN 16856:2020

Dispositivi portatili di aerosol per scopi antincendio

Recepisce: EN 16856:2020

In vigore

 

UNI EN 1869:2019

Coperte antincendio

Recepisce: EN 1869:2019

In vigore

 

UNI 9994-2:2015

Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio

In vigore

 

EC 1-2014 UNI 9994-1:2013

Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

In vigore

 

UNI EN 1866-2:2014

Estintori d'incendio carrellati - Parte 2: Requisiti per la fabbricazione, resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-1

Recepisce: EN 1866-2:2014

In vigore

 

UNI EN 1866-3:2013

Estintori d'incendio carrellati - Parte 3: Requisiti per l'assemblaggio, la fabbricazione e la resistenza a pressione di estintori a CO2 conformi ai requisiti della EN 1866-1

Recepisce: EN 1866-3:2013

In vigore

 

UNI 9994-1:2013

Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

In vigore

 

UNI CEN/TR 14922:2012

Estintori d'incendio portatili - Modelli per laboratori - Rapporto in conformità alla EN 3-7

Recepisce: CEN/TR 14922:2004

In vigore

 

 UNI CEN/TR 15642:2011

Procedimenti di prova unificati per le prove della EN 3-7:2004+A1:2007

Recepisce: CEN/TR 15642:2011

In vigore

 

UNI EN 3-10:2010

Estintori d'incendio portatili - Parte 10: Disposizioni per l'attestazione di conformità degli estintori di incendio portatili in accordo con la EN 3-7

Recepisce:EN 3-10:2009

In vigore

 

UNI CEN/TR 15642:2008

Estintori d'incendio portatili - Procedimenti di prova unificati per le prove della EN 3-7

Recepisce: CEN/TR 15642:2008

Ritirata con sostituzione

UNI CEN/TR 15642:2011

 UNI EN 1866-1:2008

Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova

Recepisce: EN 1866-1:2007

In vigore

 

UNI EN 3-7:2008

Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 3-7:2004+A1:2007

In vigore

 

EC 1-2007 UNI EN 3-8:2007

Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar

Recepisce: EN 3-8:2006/AC:2007

In vigore

 

EC 1-2007 UNI EN 3-9:2007

Estintori d'incendio portatili - Parte 9: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2

Recepisce: EN 3-9:2006/AC:2007

In vigore

 

UNI EN 3-8:2007

Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar

Recepisce: EN 3-8:2006

In vigore

 

UNI EN 3-9:2007

Estintori d'incendio portatili - Parte 9: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2

Recepisce:EN 3-9:2006

In vigore

 

UNI EN 2:2005

Classificazione dei fuochi

Recepisce:
EN 2:1992/A1:2004
EN 2:1992

In vigore

 

UNI EN 3-7:2005

Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 3-7:2004

Ritirata con sostituzione

UNI EN 3-7:2008

UNI 9994:2003

Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Manutenzione

Ritirata con sostituzione

UNI 9994-1:2013

UNI EN 1869:2002

Coperte antincendio

Recepisce: EN 1869:1997

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1869:2019

UNI EN 3-6:2001

Estintori di incendio portatili - Disposizioni per l'attestazione di conformità degli estintori di incendio portatili in accordo con la EN 3, da parte 1 a parte 5.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 3-10:2010

UNI EN 3-1:1998

Estintori d'incendio portatili - Denominazione, durata di funzionamento, focolari di prova di classe A e B

Ritirata con sostituzione

UNI EN 3-7:2005

UNI EN 3-2:1998

Estintori d'incendio portatili - Tenuta, prova di dielettricità, prova di costipamento, disposizi

Ritirata con sostituzione

 UNI EN 3-7:2005

UNI EN 3-4:1998

Estintori d'incendio portatili - Cariche, focolari minimi esigibili

Ritirata con sostituzione

 UNI EN 3-7:2005

UNI EN 3-5:1998

Estintori d'incendio portatili - Specifiche e prove complementari

Ritirata con sostituzione

 UNI EN 3-7:2005

UNI EN 3-3:1995

Estintori d'incendio portatili. Costruzione, resistenza alla pressione, prove meccaniche.

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 9994:1992

Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Manutenzione.

Ritirata con sostituzione

 UNI 9994:2003

UNI 9492:1989

Estintori carrellati d' incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.

Ritirata con sostituzione

 UNI EN 1866-1:2008

Sistemi automatici di rivelazione di incendio

EC 1-2021 UNI 11744:2019

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio

In vigore

 

UNI EN 54-1:2021

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione

Recepisce: EN 54-1:2021

In vigore

 

UNI EN 54-3:2020

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

Recepisce: EN 54-3:2014+A1:2019

In vigore

 

UNI EN 54-22:2020

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili

Recepisce: EN 54-22:2015+A1:2020

In vigore

 

 UNI EN 54-13:2020

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

Recepisce: EN 54-13:2017+A1:2019

In vigore

 

EC 1-2019 UNI EN 54-2:2007

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione

In vigore

 

UNI 11224:2019

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

In vigore

 

 UNI 11744:2019

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio

In vigore

 

UNI CEN/TS 54-14:2018

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione

Recepisce: CEN/TS 54-14:2018

In vigore

 

UNI EN 54-7:2018

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Recepisce: EN 54-7:2018

In vigore

 

UNI EN 54-5:2018

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi

Recepisce: EN 54-5:2017+A1:2018

In vigore

 

EC 1-2018 UNI EN 54-17:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito

In vigore

 

 UNI/TR 11694:2017

Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione

In vigore

 

UNI EN 54-13:2017

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

Recepisce: EN 54-13:2017

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-13:2020

UNI EN 54-5:2017

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi

Recepisce: EN 54-5:2017

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2018

UNI EN 54-31:2016

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore

Recepisce: EN 54-31:2014+A1:2016

In vigore

 

UNI EN 54-28:2016

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 28: Rivelatori lineari di calore non ripristinabili

Recepisce: EN 54-28:2016

In vigore

 

UNI/TR 11607:2015

Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio

In vigore

 

UNI CEN/TS 54-32:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale

Recepisce: CEN/TS 54-32:2015

In vigore

 

UNI EN 54-12:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico

In vigore

 

UNI EN 54-26:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 26: Rivelatori per il monossido di carbonio - Rivelatori puntiformi

In vigore

 

UNI EN 54-29:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 29: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per fumo e calore

In vigore

 

UNI EN 54-30:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 30: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per monossido di carbonio e calore

In vigore

 

UNI EN 54-27:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte

In vigore

 

UNI EN 54-31:2015

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore

Recepisce: EN 54-31:2014

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-31:2016

UNI EN 54-3:2014

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-3:2020

UNI 9795:2013

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata con sostituzione

UNI 9795:2021

UNI 9795:2021

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio

In vigore   

UNI 11497:2013

Progettazione, installazione ed esercizio dei rivelatori autonomi di fumo trattati dalla UNI EN 14604

In vigore

 

EC 2-2012 UNI EN 54-25:2008

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio

Recepisce: EN 54-25:2008/AC:2012

In vigore

 

UNI 11224:2011

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

Ritirata con sostituzione

UNI 11224:2019

UNI EN 54-1:2011

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione

Recepisce: EN 54-1:2011

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-1:2021

UNI EN 54-1:2021

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione

In vigore   

UNI ISO 7240-19:2010

Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza

Adotta: ISO 7240-19:2007

In vigore

 

EC 1-2010 UNI EN 54-25:2008

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio

Recepisce: EN 54-25:2008/AC:2010

In vigore

 

UNI EN 54-23:2010

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio

Recepisce: EN 54-23:2010

In vigore

 

UNI 9795:2010

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizi

Ritirata con sostituzione

UNI 9795:2013

 

 EC 1-2009 UNI EN 54-20:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione

Recepisce: EN 54-20:2006/AC:2008

In vigore

 

EC 1-2008 UNI EN 14604:2005

Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico

Recepisce: EN 14604:2005/AC:2008

In vigore

 

UNI EN 54-16:2008

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 16: Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale

Recepisce: EN 54-16:2008

In vigore

 

UNI EN 54-24:2008

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti

Recepisce: EN 54-24:2008

In vigore

 

UNI EN 54-25:2008

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio

Recepisce: EN 54-25:2008

In vigore

 

UNI EN 54-4:2007

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione

Recepisce:
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997

In vigore

 

UNI EN 54-7:2007

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Recepisce:
EN 54-7:2000/A2:2006
EN 54-7:2000/A1:2002
EN 54-7:2000

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-7:2018

UNI EN 54-3:2007

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio

Recepisce:
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-3:2014

UNI EN 54-2:2007

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 2: Centrale di controllo e di segnalazione

Recepisce:
EN 54-2:1997/A1:2006
EN 54-2:1997/AC:1999
EN 54-2:1997

In vigore

 

UNI EN 54-20:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione

Recepisce: EN 54-20:2006

In vigore

 

UNI EN 54-21:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento

Recepisce: EN 54-21:2006

In vigore

 

UNI EN 54-10:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 10: Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi

Recepisce:
EN 54-10:2002/A1:2005
EN 54-10:2002

In vigore

 

UNI EN 54-11:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 11: Punti di allarme manuali

Recepisce:
EN 54-11:2001/A1:2005
EN 54-11:2001

In vigore

 

UNI EN 54-18:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita

Recepisce:
EN 54-18:2005/AC:2007
EN 54-18:2005

In vigore

 

UNI EN 54-17:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito

Recepisce: EN 54-17:2005

In vigore

 

UNI EN 14604:2005

Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico

Recepisce: EN 14604:2005

In vigore

 

UNI EN 54-13:2005

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema

Recepisce: EN 54-13:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-13:2017

UNI 9795:2005

Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali

Ritirata con sostituzione

UNI 9795:2010

UNI CEN/TS 54-14:2004

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione

Recepisce: CEN/TS 54-14:2004

Ritirata con sostituzione

UNI CEN/TS 54-14:2018

UNI EN 54-12:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso

Recepisce: EN 54-12:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-12:2015

UNI EN 54-10:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rivelatori puntiformi

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-10:2006

UNI EN 54-4:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-4:2007

UNI EN 54-11:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuali

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-11:2006

UNI EN 54-5:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi

Recepisce: EN 54-5:2000

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2017

 

UNI EN 54-7:2003

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Ritirata con sostituzione


UNI EN 54-7:2007

 

UNI EN 54-3:2002

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-3:2007

UNI EN 54-5:2002

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2003

 UNI EN 54-7:2002

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-7:2003

 UNI 9795:1999

Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali

Ritirata con sostituzione

UNI 9795:2005

 

 UNI EN 54-2:1999

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-2:2007

UNI EN 54-4:1999

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-4:2003

UNI EN 54-1:1998

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Introduzione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-1:2011

 

UNI EN 54/5 FA 1-89:1989

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore. Rivelatori puntiformi con un elemento statico.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2002

UNI EN 54/6 FA 1-89:1989

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d'incendio. Rivelatori di calore. Rivelatori velocimetrici di tipo puntiforme senza elemento statico.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2002

UNI EN 54/7 FA 1-89:1989

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori puntiformi di fumo. Rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.

Ritirata

 

UNI EN 54/8 FA 1-89:1989

Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d' incendio Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 54-5:2002

 

Attrezzature di soccorso e di lotta contro l'incendio

UNI EN ISO 14557:2021

Tubazioni antincendio - Tubi di aspirazione e tubi di aspirazione raccordati di gomma e di plastica

Recepisce: EN ISO 14557:2021

In vigore

 

UNI EN 17407:2020

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Collettori e divisori PN 16

Recepisce: EN 17407:2020

In vigore

 

UNI EN 15182-1:2019

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 15182-1:2019

In vigore

 

UNI EN 15182-2:2019

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 2: Lance combinate con portate e angolo di erogazione variabili PN 16

Recepisce: EN 15182-2:2019

In vigore

 

UNI EN 15182-3:2019

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 3: Lance a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16

Recepisce: EN 15182-3:2019

In vigore

 

UNI EN 15182-4:2019

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 4: Lance ad alta pressione PN 40

Recepisce: EN 15182-4:2019

In vigore

 

UNI EN 16712-4:2018

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 4: Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione

Recepisce: EN 16712-4:2018

In vigore

 

UNI EN 13204:2016

Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

Recepisce: EN 13204:2016

In vigore

 

UNI EN 16712-2:2015

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 2: Tubi raccoglitori

Recepisce: EN 16712-2:2015

In vigore

 

UNI EN 16712-3:2015

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 3: Tubo di diramazione PN 16 per schiuma portatile a bassa e media espansione

Recepisce: EN 16712-3:2015

In vigore

 

UNI CEN/TS 15989:2015

Veicoli e attrezzature antincendio - Simboli grafici per gli elementi di controllo dell'operatore e visualizzazioni e per la segnalazione

Recepisce: CEN/TS 15989:2015

In vigore

 

UNI EN 694:2014

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi

Recepisce: EN 694:2014

In vigore

 

UNI EN 14540:2014

Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi

In vigore

 

UNI EN 1947:2014

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide e tubazioni semirigide raccordate per pompe e per veicoli

In vigore

 

 UNI EN 16327:2014

Sistemi di lotta contro gli incendi - Miscelatori (sistemi proporzionatori) a pressione positiva (PPPS) e sistemi a schiuma ad aria compressa (CAFS)

Recepisce: EN 16327:2014

In vigore

 

UNI EN 14043:2014

Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e servizi di soccorso - Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 14043:2014

In vigore

 

UNI EN 14044:2014

Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e servizi di soccorso - Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 14044:2014

In vigore

 

UNI EN 1846-3:2013

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e prestazioni

In vigore

 

UNI EN 1846-2:2013

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

In vigore

 

UNI EN 13204:2012

Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

Recepisce: EN 13204:2004+A1:2012

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13204:2016

EC 1-2011 UNI EN 1846-1:2011

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 1: Nomenclatura e designazione

In vigore

 

UNI EN 15889:2011

Tubazioni antincendio - Metodi di prova

Recepisce: EN 15889:2011

In vigore

 

UNI EN 1846-1:2011

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 1: Nomenclatura e designazione

Recepisce: EN 1846-1:2011

In vigore

 

EC 2-2011 UNI EN 14384:2006

Idranti antincendio a colonna soprasuolo

In vigore

 

UNI EN 15767-3:2010

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 3: Dispositivi per schiuma

Recepisce: EN 15767-3:2010

In vigore

 

UNI EN 1147:2010

Scale portatili per servizi antincendio

Recepisce: EN 1147:2010

In vigore

 

UNI CEN/TS 15989:2010

Veicoli e attrezzature antincendio - Simboli per i controlli dell'operatore e ulteriori visualizzazioni

Recepisce: CEN/TS 15989:2010

Ritirata con sostituzione


CEN/TS 15989:2015

 UNI EN 1777:2010

Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove

Recepisce: EN 1777:2010

In vigore

 

UNI EN 15182-1:2010

Lance antincendio manuali - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce:EN 15182-1:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-1:2019

 

UNI EN 15182-2:2010

Lance antincendio manuali - Parte 2: Lance combinate con portate e angolo di erogazione variabili PN 16

Recepisce: EN 15182-2:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-2:2019

UNI EN 15182-3:2010

Lance antincendio manuali - Parte 3: Lance a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16

Recepisce: EN 15182-3:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-3:2019

UNI EN 15182-4:2010

Lance antincendio manuali - Parte 4: Lance ad alta pressione PN 40

Recepisce: EN 15182-4:2007+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-4:2019

UNI EN 1846-2:2010

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

Recepisce: EN 1846-2:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-2:2013

UNI EN 15767-1:2009

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 1: Requisiti generali per monitori portatili assemblati

Recepisce: EN 15767-1:2009

In vigore

 

 UNI EN 15767-2:2009

Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 2: Bocchelli per acqua

Recepisce: EN 15767-2:2009

In vigore

 

UNI EN 1846-2:2009

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

Recepisce: EN 1846-2:2001+A3:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-2:2010

UNI EN 14043:2009

Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 14043:2005+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14043:2014

UNI EN 14044:2009

Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce: EN 14044:2005+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14044:2014

UNI EN 1777:2009

Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove

Recepisce: EN 1777:2004+A1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1777:2010

UNI EN 14710-1:2009

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-1:2005+A2:2008

In vigore

 

 UNI EN 14710-2:2009

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-2:2005+A2:2008

In vigore

 

EC 1-2009 UNI EN 14384:2006

Idranti antincendio a colonna soprasuolo

In vigore

 

UNI EN 1846-3:2008

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e prestazioni

Recepisce: EN 1846-3:2002+A1:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-3:2013

UNI EN 1028-1:2008

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 1028-1:2002+A1:2008

In vigore

 

 UNI EN 14466:2008

Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di prestazione, prove

Recepisce: EN 14466:2005+A1:2008

In vigore

 

 UNI EN 14710-1:2008

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-1:2005+A1:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14710-1:2009

UNI EN 1028-2:2008

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 1028-2:2002+A1:2008

In vigore

 

 UNI EN 14710-2:2008

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-2:2005+A1:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14710-2:2009

EC 1-2008 UNI EN 1846-2:2006

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

Recepisce:
EN 1846-2:2001/A1:2004/AC:2007
EN 1846-2:2001/AC:2007

Ritirata

 

UNI EN 13731:2008

Cuscini di sollevamento pneumatici per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

Recepisce: EN 13731:2007

In vigore

 

UNI EN ISO 14557:2008

Tubazioni antincendio - Tubi di aspirazione e tubi di aspirazione raccordati di gomma e di plastica

Recepisce:
EN ISO 14557:2002/A1:2007
EN ISO 14557:2002

In vigore

 

UNI EN 14540:2007

Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi

Recepisce: EN 14540:2004+A1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14540:2014

UNI EN 694:2007

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi

Recepisce: EN 694:2001+A1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 694:2014

UNI EN 1947:2007

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide e tubazioni semirigide raccordate per pompe e per veicoli

Recepisce: EN 1947:2002+A1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1947:2014

UNI EN 15182-1:2007

Lance antincendio manuali - Parte 1: Requisiti generali

Recepisce: EN 15182-1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-1:2010

UNI EN 15182-2:2007

Lance antincendio manuali - Parte 2: Lance combinate con portate e angolo di erogazione variabili PN 16

Recepisce: EN 15182-2:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-2:2010

UNI EN 15182-3:2007

Lance antincendio manuali - Parte 3: Lance a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16

Recepisce: EN 15182-3:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-3:2010

UNI EN 15182-4:2007

Lance antincendio manuali - Parte 4: Lance ad alta pressione PN 40

Recepisce: EN 15182-4:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15182-4:2010

UNI EN 14043:2007

Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce:
EN 14043:2005/AC:2006
EN 14043:2005

 

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14043:2009

UNI EN 14044:2007

Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio - Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova

Recepisce:
EN 14044:2005/AC:2007
EN 14044:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14044:2009

 

UNI EN 13204:2007

Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione

Recepisce:
EN 13204:2004

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13204:2012

UNI EN 14466:2007

Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di prestazione, prove

Recepisce: EN 14466:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14466:2008

UNI EN 1028-1:2006

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 1028-1:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1028-1:2008

UNI EN 1028-2:2006

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 1028-2:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1028-2:2008

UNI EN 14710-1:2006

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-1:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14710-1:2008

 UNI EN 14710-2:2006

Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza

Recepisce: EN 14710-2:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14710-2:2008

UNI EN 1147:2006

Scale portatili per servizi antincendio

Recepisce: EN 1147:2000

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1147:2010

 

UNI EN 1777:2006

Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove

Recepisce: EN 1777:2004

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1777:2009

UNI EN 1846-2:2006

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni

Recepisce:
EN 1846-2:2001/A2:2006
EN 1846-2:2001/A1:2004
EN 1846-2:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-2:2009

UNI EN 14540:2006

Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi

Recepisce: EN 14540:2004

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14540:2007

UNI EN 1947:2006

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide e tubazioni semirigide raccordate per pompe e per veicoli

Recepisce: EN 1947:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1947:2007

UNI EN ISO 14557:2006

Tubazioni antincendio - Tubi di aspirazione e tubi di aspirazione raccordati di gomma e di plastica

Recepisce: EN ISO 14557:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 14557:2008

UNI EN 1846-3:2006

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e prestazioni

Recepisce: EN 1846-3:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-3:2008

UNI EN 14339:2006

Idranti antincendio sottosuolo

Recepisce: EN 14339:2005

In vigore

 

UNI EN 14384:2006

Idranti antincendio a colonna soprasuolo

Recepisce: EN 14384:2005

In vigore

 

UNI EN 694:2005

Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi

Recepisce:
EN 694:2001/AC:2003
EN 694:2001/AC:2002
EN 694:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 694:2007

UNI EN 1846-1:2001

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Nomenclatura e designazione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1846-1:2011

Sistemi e componenti ad acqua

UNI EN 14972-14:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 14: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

Recepisce: EN 14972-14:2021

In vigore

 

UNI EN 14972-15:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 15: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri non maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

Recepisce: EN 14972-15:2021

In vigore

 

UNI EN 14972-3:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 3: Protocollo di prova per uffici, aule scolastiche e hotel per sistemi di ugelli automatici

Recepisce: EN 14972-3:2021

In vigore

 

UNI CEN/TS 17551:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Guida per la protezione antisismica

Recepisce: CEN/TS 17551:2021

In vigore

 

UNI 10779:2021

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

In vigore

 

UNI EN 14972-1:2021

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 1: Progettazione, installazione, controllo e manutenzione

Recepisce: EN 14972-1:2020

In vigore

 

EC 1-2020 UNI 804:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili

In vigore

 

UNI/TR 11792:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Linea guida ai sistemi di protezione antisismica

In vigore

 

UNI 7421:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili

In vigore

 

UNI 804:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili

In vigore

 

UNI 814:2020

Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili

In vigore

 

UNI EN 12259-14:2020

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 14: Sprinkler per applicazioni residenziali

Recepisce: EN 12259-14:2020

In vigore

 

UNI EN 14972-8:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 8: Protocollo di prova per macchinari in involucri superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

Recepisce: EN 14972-8:2020

In vigore

 

UNI EN 14972-9:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 9: Protocollo di prova per macchinari in involucri non superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto

Recepisce: EN 14972-9:2020

In vigore

 

UNI EN 14972-16:2019

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 16: Protocollo di prova per cucine industriali ad olio con sistemi ad ugello aperto

Recepisce: EN 14972-16:2019

In vigore

 

UNI EN 16925:2019

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler residenziali - Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 16925:2018

In vigore

 

UNI EN 13565-1:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti

Recepisce: EN 13565-1:2019

In vigore

 

EC 1-2019 UNI EN 12845:2015

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Ritirata

 

EC 1-2020 UNI EN 12845:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

 In vigore  

UNI EN 12845:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

 In vigore  

UNI 11292:2019

Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali

In vigore

 

UNI EN 1568-1:2018

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-1:2018

In vigore

 

UNI EN 1568-2:2018

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-2:2018

In vigore

 

UNI EN 1568-3:2018

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-3:2018

In vigore

 

UNI EN 1568-4:2018

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-4:2018

In vigore

 

UNI/TR 11438:2016

Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)

In vigore

 

EC 1-2016 UNI 10779:2014

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata

 

EC 1-2016 UNI EN 12845:2015

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Ritirata

 

UNI EN 12845:2015

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 12845:2015

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12845:2020

UNI 10779:2014

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata con sostituzione

UNI 10779:2021

 

UNI/TS 11559:2014

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio

In vigore

 

EC 1-2014 UNI 11443:2012

Sistemi fissi antincendio - Sistemi di tubazioni - Valvole di intercettazione antincendio

In vigore

 

 UNI EN 671-1:2012

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide

Recepisce:EN 671-1:2012 

In vigore

 

UNI EN 671-2:2012

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili

Recepisce: EN 671-2:2012

In vigore

 

UNI 11443:2012

Sistemi fissi antincendio - Sistemi di tubazioni - Valvole di intercettazione antincendio

In vigore

 

UNI/TR 11438:2012

Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)

Ritirata con sostituzione

UNI/TR 11438:2016

UNI 11423:2011

Apparecchiature per estinzione incendi - Lance erogatrici di DN 70 a corredo di idranti per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa

In vigore

 

 UNI CEN/TS 14972:2011

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione

Recepisce: CEN/TS 14972:2011

Ritirata con sostituzione

UNI EN 14972-1:2021

UNI 7422:2011

Apparecchiature per estinzione incendi - Sistemi di fissaggio per tubazioni appiattibili prementi

In vigore

 

EC 2-2010 UNI EN 13565-2:2009

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione

Recepisce: EN 13565-2:2009/AC:2010

Ritirata

 

UNI/TR 11365:2010

Installazioni fisse antincendio - Chiarimenti applicativi relativi alla UNI EN 12845 (sprinkler)

In vigore

 

EC 1-2010 UNI EN 1568-1:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-1:2008/AC:2010

Ritirata

 

EC 1-2010 UNI EN 1568-2:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-2:2008/AC:2010

Ritirata

 

EC 1-2010 UNI EN 1568-3:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-3:2008/AC:2010

Ritirata

 

EC 1-2010 UNI EN 1568-4:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-4:2008/AC:2010

Ritirata

 

EC 1-2010 UNI EN 13565-2:2009

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione

Recepisce: EN 13565-2:2009/AC:2009

Ritirata

 

UNI 814:2009

Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI 814:2020

EC 1-2009 UNI 10779:2007

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata

 

UNI EN 13565-2:2009

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione

Recepisce: EN 13565-2:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13565-2:2018

UNI EN 12845:2009

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 12845:2004+A2:2009

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12845:2015

UNI EN 671-3:2009

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili

Recepisce: EN 671-3:2009

In vigore

 

UNI CEN/TS 14816:2009

Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: CEN/TS 14816:2008

In vigore

 

UNI CEN/TS 14972:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione

Recepisce: CEN/TS 14972:2008

Ritirata con sostituzione

UNI CEN/TS 14972:2011

 UNI 11292:2008

Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali

Ritirata con sostituzione

UNI 11292:2019

UNI EN 1568-1:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-1:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-1:2018

UNI EN 1568-2:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-2:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-2:2018

UNI EN 1568-3:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-3:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-3:2018

UNI EN 1568-4:2008

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua

Recepisce: EN 1568-4:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-4:2018

EC 1-2008 UNI EN 12845:2005

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Ritirata

 

UNI EN 13565-1:2008

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti

Recepisce: EN 13565-1:2003+A1:2007

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13565-1:2019

UNI 10779:2007

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata con sostituzione

UNI 10779:2014

UNI EN 12259-1:2007

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers

Recepisce:
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004
EN 12259-1:1999 + A1:2001

In vigore

 

UNI 7421:2007

Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI 7421:2020

UNI 804:2007

Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2020

UNI 810:2007

Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite

In vigore

 

UNI 811:2007

Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite

In vigore

 

UNI 9487:2006

Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa

In vigore

 

UNI EN 12259-2:2006

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2: Valvole di allarme idraulico

Recepisce:
EN 12259-2:1999/A2:2005
EN 12259-2:1999/AC:2002
EN 12259-2:1999/A1:2001
EN 12259-2:1999

In vigore

 

UNI EN 12259-3:2006

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3: Valvole d'allarme a secco

Recepisce:
EN 12259-3:2000/A2:2005
EN 12259-3:2000/A1:2001
EN 12259-3:2000

In vigore

 

EC 1-2006 UNI 10779:2002

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata

 

UNI EN 12259-1:2005

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers

Recepisce:
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004
EN 12259-1:1999 + A1:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12259-1:2007

EC 1-2005 UNI EN 671-3:2001

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili

Ritirata

 

UNI EN 12845:2005

Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 12845:2004

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12845:2009

UNI EN 671-2:2004

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili

Recepisce:
EN 671-2:2001/A1:2004
EN 671-2:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-2:2012

UNI EN 13565-1:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Requisiti e metodi di prova per componenti

Ritirata con sostituzione

UNI EN 13565-1:2008

UNI EN 12259-5:2003

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Indicatori di flusso

Recepisce: EN 12259-5:2002

In vigore

 

UNI EN 671-1:2003

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide

Recepisce: EN 671-1:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-1:2012

UNI EN 671-2:2003

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-2:2004

UNI EN 1568-3:2002

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-3:2008

 

UNI EN 1568-4:2002

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi miscibili con acqua

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-4:2008

UNI EN 1568-1:2002

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a media espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-1:2008

UNI EN 1568-2:2002

Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua

Ritirata con sostituzione

UNI EN 1568-2:2008

UNI EN 12259-2:2002

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo di acqua - Valvole di allarme idraulico

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12259-2:2006

UNI EN 12259-1:2002

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Sprinklers

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12259-1:2005

UNI EN 12259-3:2002

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole d'allarme a secco

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12259-3:2006

UNI EN 12259-4:2002

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua

Recepisce: EN 12259-4:2000

In vigore

 

UNI 10779:2002

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata con sostituzione

UNI 10779:2007

UNI EN 671-3:2001

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-3:2009

UNI 10779:1998

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

Ritirata con sostituzione

UNI 10779:2002

 

UNI EN 671-1:1996

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-1:2003

UNI EN 671-2:1996

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 671-2:2003

UNI 802:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Prospetto dei tipi unificati.

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 804:1975

Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2007

UNI 805:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2007

UNI 807:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2007

UNI 808:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2007

UNI 810:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite.

Ritirata con sostituzione

UNI 810:2007

UNI 811:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a madrevite.

Ritirata con sostituzione

UNI 811:2007

UNI 813:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 804:2007

UNI 814:1975

Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.

Ritirata con sostituzione

UNI 814:2009

 

Sistemi e componenti ad agenti speciali

UNI 11512:2021

Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti

In vigore

 

UNI EN 15004-4:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125

Recepisce: EN 15004-4:2020

In vigore

 

UNI EN 15004-5:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea

Recepisce: EN 15004-5:2020

In vigore

 

UNI EN 15004-6:2020

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23

Recepisce: EN 15004-6:2020

In vigore

 

UNI 11280:2020

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi

In vigore

 

EC 1-2019 UNI EN 15276-1:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti

In vigore

 

EC 1-2019 UNI EN 15276-2:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione

In vigore

 

UNI EN 15004-1:2019

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 15004-1:2019

In vigore

 

UNI EN 15276-1:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti

Recepisce:EN 15276-1:2019

In vigore

 

 UNI EN 15276-2:2019

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 15276-2:2019

In vigore

 

UNI CEN ISO/TS 21805:2019

Linee guida alla progettazione, selezione e installazione di prese d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad estinguenti gassosi

Recepisce: CEN ISO/TS 21805:2019

In vigore

 

 UNI EN 15004-10:2018

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541

Recepisce: EN 15004-10:2017

In vigore

 

UNI EN 15004-7:2018

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01

Recepisce: EN 15004-7:2017

In vigore

 

UNI EN 15004-8:2018

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100

Recepisce: EN 15004-8:2017

In vigore

 

UNI EN 15004-9:2018

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55

Recepisce: EN 15004-9:2017

In vigore

 

UNI EN 16750:2017

Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione

Recepisce: EN 16750:2017

Ritirata con sostituzione

UNI EN 16750:2020

EC 1-2014 UNI ISO 15779:2012

Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali

Ritirata

 

UNI 11280:2012

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi

Ritirata con sostituzione

UNI 11280:2020

UNI EN ISO 5923:2012

Attrezzature di protezione e di lotta contro l'incendio - Agenti estinguenti - Anidride carbonica

Recepisce: EN ISO 5923:2012

Ritirata

 

UNI ISO 15779:2012

Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi - Requisiti generali

Adotta: ISO 15779:2011

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15276-1:2019

UNI EN 15276-2:2019

UNI ISO/TS 13075:2010

Sistemi di estinzione a estinguenti gassosi - Sistemi di estinzione ingegnerizzati - Metodo per l'implementazione, la prova e la verifica del calcolo delle portate ai fini dell'approvazione

Adotta: ISO/TS 13075:2009

In vigore

 

UNI EN 615:2009

Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri (diverse dalle polveri di classe D)

Recepisce: EN 615:2009

In vigore

 

UNI CEN/TR 15276-1:2009

Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti

Recepisce: CEN/TR 15276-1:2009

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 15779:2012

UNI CEN/TR 15276-2:2009

Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: CEN/TR 15276-2:2009

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 15779:2012

UNI EN 15004-10:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541

Recepisce: EN 15004-10:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-10:2018

 UNI EN 15004-1:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione

Recepisce: EN 15004-1:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-1:2019

UNI EN 15004-2:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12

Recepisce: EN 15004-2:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-2:2020

UNI EN 15004-3:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 3: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HCFC Miscela A

Recepisce: EN 15004-3:2008

Ritirata senz sostituzione

 

UNI EN 15004-4:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125

Recepisce: EN 15004-4:2008

Ritirata con sostituzione

EN 15004-4:2020

UNI EN 15004-5:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea

Recepisce: EN 15004-5:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-5:2020

 UNI EN 15004-6:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23

Recepisce:
EN 15004-6:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-6:2020

 

UNI EN 15004-7:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01

Recepisce: EN 15004-7:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-7:2018

UNI EN 15004-8:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100

Recepisce: EN 15004-8:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-8:2018

 UNI EN 15004-9:2008

Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55

Recepisce: EN 15004-9:2008

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-9:2018

UNI 11280:2008

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi

Ritirata con sostituzione

UNI 11280:2012

EC 1-2007 UNI EN 615:2003

Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri (diverse dalle polveri di classe D)

Recepisce: EN 615:1994/AC:2006

Ritirata

 

UNI EN 12416-1:2007

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti

Recepisce: EN 12416-1:2001+A2:2007

In vigore

 

UNI EN 12416-2:2007

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione

Recepisce: EN 12416-2:2001+A1:2007

In vigore

 

UNI EN 12094-5:2006

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 5: Requisiti e metodi di prova per valvole direzionali e loro attuatori in alta e bassa pressione

Recepisce: EN 12094-5:2006

In vigore

 

UNI EN 12094-6:2006

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 6: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

Recepisce: EN 12094-6:2006

In vigore

 

UNI EN 12094-8:2006

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 8: Requisiti e metodi di prova per raccordi

Recepisce: EN 12094-8:2006

In vigore

 

UNI ISO 14520-10:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 10: Agente estinguente HFC 23

Adotta: ISO 14520-10:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-6:2008

UNI ISO 14520-11:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 11: Agente estinguente HFC 236fa

Adotta: ISO 14520-11:2005

Ritirata con sostituzione

UNI 10877-11:2000

UNI ISO 14520-12:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 12: Agente estinguente IG-01

Adotta: ISO 14520-12:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-7:2008

UNI ISO 14520-13:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 13: Agente estinguente IG-100

Adotta: ISO 14520-13:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-8:2008

UNI ISO 14520-14:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 14: Agente estinguente IG-55

Adotta: ISO 14520-14:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-9:2008

UNI ISO 14520-15:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 15: Agente estinguente IG-541

Adotta: ISO 14520-15:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-10:2008

UNI ISO 14520-1:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 1: Requisiti generali

Adotta: ISO 14520-1:2006

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-1:2008

UNI ISO 14520-2:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 2: Agente estinguente CF3I

Adotta: ISO 14520-2:2006

Ritirata con sostituzione

UNI 10877-2:2000

UNI ISO 14520-5:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 5: Agente estinguente FK-5-1-12

Adotta: ISO 14520-5:2006

Ritirata con sostituzione

ISO 14520-5:2016

 UNI ISO 14520-6:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 6: Agente estinguente HCFC, miscela A

Adotta: ISO 14520-6:2006

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-3:2008

 UNI ISO 14520-8:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 8: Agente estinguente HFC 125

Adotta: ISO 14520-8:2006

Ritirata con sostituzione

UNI EN 15004-4:2008

UNI ISO 14520-9:2006

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Parte 9: Agente estinguente 227ea

Adotta: ISO 14520-9:2006

Ritirata con sostituzione

ISO 14520-9:2016

UNI 11198:2006

Impianti di estinzione che utilizzano agenti estinguenti liquidi per la protezione antincendio nelle cucine di ristorazione - Proprietà fisiche, progettazione dell'impianto e metodi di prova - Requisiti generali

In vigore

 

UNI EN 12094-7:2005

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2

Recepisce:
EN 12094-7:2000/A1:2005
EN 12094-7:2000

In vigore

 

UNI EN 12094-4:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori

Recepisce: EN 12094-4:2004

In vigore

 

UNI EN 12416-1:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti

Recepisce:
EN 12416-1:2001/A1:2004
EN 12416-1:2001

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12416-1:2007

UNI EN 12094-10:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati

Recepisce: EN 12094-10:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-11:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici

Recepisce: EN 12094-11:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-12:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici

Recepisce: EN 12094-12:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-1:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Recepisce: EN 12094-1:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-5:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per valvole direzionali e loro attuatori per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12094-5:2006

UNI EN 12094-7:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12094-7:2005

UNI EN 12094-9:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali

Recepisce: EN 12094-9:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-2:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Recepisce: EN 12094-2:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-3:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio

Recepisce: EN 12094-3:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-16:2004

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi odorizzanti per sistemi a bassa pressione a CO2

Recepisce: EN 12094-16:2003

In vigore

 

UNI EN 12094-6:2003

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio per sistemi a CO2

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12094-6:2006

UNI EN 615:2003

Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri (diverse dalle polveri di classe D)

Ritirata con sostituzione

UNI EN 615:2009

UNI EN 12416-1:2003

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Requisiti e metodi di prova per componenti.

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12416-1:2004

UNI EN 12094-13:2002

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di non ritorno

Recepisce: EN 12094-13:2001

In vigore

 

UNI 10877-10:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HFC 23

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-10:2006

UNI 10877-11:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HFC 236fa

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-11:2006

UNI 10877-12:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente IG-01

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-12:2006

UNI 10877-13:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente IG-100

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-13:2006

UNI 10877-14:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente IG-55

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-14:2006

UNI 10877-15:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente IG 541

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-15:2006

UNI 10877-1:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Requisiti generali

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-1:2006

UNI 10877-2:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente CF3I

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-2:2006

UNI 10877-3:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente FC-2-1-8

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 10877-4:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente FC-3-1-10

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 10877-6:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HCFC, miscela A

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-6:2006

UNI 10877-7:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HCFC 124

Ritirata senza sostituzione

 

UNI 10877-8:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HFC 125

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-8:2006

UNI 10877-9:2000

Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Agente estinguente HFC 227ea

Ritirata con sostituzione

UNI ISO 14520-9:2006

 

UNI EN 12094-8:1999

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per raccordi flessibili per sistemi a CO2

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12094-8:2006

UNI EN 615:1997

Protezione contro l'incendio. Agenti estinguenti. Specifiche per polveri (diverse dalle polveri di classe D).

Ritirata con sostituzione

UNI EN 615:2003

UNI EN 25923:1995

Protezione contro l'incendio. Mezzi di estinzione incendio. Anidride carbonica.

Ritirata con sostituzione

UNI EN ISO 5923:2012

UNI EN 27201-1:1995

Protezione contro l'incendio. Agenti estinguenti - Idrocarburi alogenati. Specificazioni per halon 1211 e halon 1301.

Recepisce: EN 27201-1:1994

In vigore

 

UNI EN 27201-2:1995

Protezione contro l'incendio. Agenti estinguenti - Idrocarburi alogenati. Criteri per la manipolazione sicura ed il trasferimento.

Recepisce: EN 27201-2:1994

In vigore

 

Sistemi per il controllo di fumo e calore

UNI CEN/TS 12101-11:2022

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi
In vigore  

UNI EN 12101-6:2022

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit
In vigore  

UNI EN 12101-13:2022

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 13: Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione

In vigore  

UNI ISO 21927-9:2021

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

Adotta: ISO 21927-9:2012

In vigore

 

EC 1-2018 UNI EN 12101-2:2017

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore

In vigore

 

UNI EN 12101-2:2017

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore

Recepisce: EN 12101-2:2017

In vigore

 

UNI 9494-1:2017

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

In vigore

 

UNI 9494-2:2017

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

In vigore

 

UNI EN 12101-3:2015

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

Recepisce: EN 12101-3:2015

In vigore

 

UNI 9494-3:2014

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore

In vigore

 

EC 2-2014 UNI 9494-2:2012

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

Ritirata

 

EC 1-2012 UNI 9494-2:2012

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

Ritirata

 

UNI 9494-1:2012

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

Ritirata con sostituzione

UNI 9494-1:2017

UNI 9494-2:2012

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

Ritirata con sostituzione

UNI 9494-2:2017

UNI EN 12101-7:2011

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi

Recepisce: EN 12101-7:2011

In vigore

 

UNI EN 12101-8:2011

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi

Recepisce: EN 12101-8:2011

In vigore

 

EC 1-2007 UNI EN 12101-10:2006

Sistemi per il controllo del fumo e del calore - Parte 10: Apparecchiature di alimentazione

Recepisce: EN 12101-10:2005/AC:2007

In vigore

 

EC 1-2007 UNI EN 12101-6:2005

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit

Recepisce: EN 12101-6:2005/AC:2006

In vigore

 

EC 1-2007 UNI EN 12101-3:2004

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

Recepisce: EN 12101-3:2002/AC:2005

Ritirata

 

UNI EN 12101-1:2006

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo

Recepisce:
EN 12101-1:2005/A1:2006
EN 12101-1:2005

In vigore

 

UNI EN 12101-10:2006

Sistemi per il controllo del fumo e del calore - Parte 10: Apparecchiature di alimentazione

Recepisce:
EN 12101-10:2005/AC:2007
EN 12101-10:2005

In vigore

 

 UNI EN 12101-1:2005

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo

Recepisce: EN 12101-1:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12101-1:2006

UNI EN 12101-6:2005

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit

Recepisce:
EN 12101-6:2005/AC:2006
EN 12101-6:2005

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12101-13:2022

UNI EN 12101-2:2004

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

Recepisce: EN 12101-2:2003

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12101-2:2017

UNI EN 12101-3:2004

Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

Recepisce: EN 12101-3:2002

Ritirata con sostituzione

UNI EN 12101-3:2015

UNI 10365:1999

Apparecchiature antincendio - Dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco - Prescrizioni

Ritirata senza sostituzione

 

Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e di allarme anti intrusione, videosorveglianza e controllo accessi (misto UNI - CEI)

UNI CEI EN 50710:2021

Requisiti per la fornitura di servizi remoti sicuri per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Recepisce: EN 50710:2021

In vigore

 

UNI CEI EN 16763:2017

Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Recepisce: EN 16763:2017

In vigore

 

Fonte: UNI

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Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023

ID 18779 | | Visite: 2593 | Documenti Sicurezza

Nota INL n  162 2023

Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023 / Provvedimento di sospensione e microimpresa

ID 18779 | 25.01.2023 / Nota ufficiale in allegato

Oggetto: art. 14D.Lgs. n. 81/2008 - adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere.

Si riscontra il quesito relativo alla possibilità di procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.

Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.

Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 - ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP - da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

...

Fonte: INL

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