Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 3705 | 30 gennaio 2023
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Cassazione Penale Sez. 3 del 30 gennaio 2023 n. 3705
Qualificazione del sequestro del parco macchine aziendale operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3705 Anno 2023
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CERRONI CLAUDIO
Data Udienza: 24/11/2022
1. Con Ordinanza del 19 luglio 2022 il Tribunale di Brescia quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto del 21 dicembre 2021 in forza del quale il Pubblico Ministero aveva convalidata il sequestro del parco macchine aziendale della ditta Giorinox di G.G. indagato per contravvenzioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che - laddove l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che il sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla p.g. doveva essere solamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari su istanza del Pubblico ministero, e non essere invece convalidato dal Pubblico ministero stesso quale sequestro probatorio - competeva all'organo della pubblica accusa la qualificazione giuridica del sequestro operato dalla polizia giudiziaria.
Al riguardo, a prescindere dalle scelte del Pubblico ministero non sarebbe stato in ogni caso eluso il controllo giurisdizionale a norma degli artt. 355, comma 3 e 324 cod. proc. pen., ed in specie il vincolo reale presentava un tipico scopo probatorio.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione all'unico motivo di censura, vero è che la qualificazione del sequestro operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria spetta al Pubblico ministero, al di là della qualificazione operata dalla stessa polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 21000 del 26/04/2016, Scifo, Rv. 266863; Sez. 3, n. 26916 del 14/05/2009, Viola e altri, Rv. 244241; Sez. 6, n. 2061 del 17/12/2003, dep. 2004, Di Maio, Rv. 227896; Sez. 3, n. 1038 del 30/03/1995, Viola, Rv. 202953).
In proposito, infatti, è stato ripetutamente osservato che il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1 stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (nella fattispecie decisa da Sez. 3, n. 1038 cit. era stato così disatteso il ricorso, col quale si era dedotta violazione dell'art. 321 cit. sull'assunto che il Pubblico ministero non poteva, senza adeguata motivazione, riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il G.I.P. della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).
4.2. Ciò posto, in specie il Pubblico ministero ha osservato, procedendo espressamente alla convalida come probatorio dell'intervenuto sequestro (la polizia giudiziaria ebbe per sua parte a qualificare come preventivo il sequestro dei macchinari "che costituivano grave rischio infortunistico"), che il mantenimento in sequestro "deve ritenersi indispensabile per l'esecuzione di ulteriori accertamenti inerenti l'ipotesi accusatoria, giacché è ipotizzabile la sussistenza dei reati [...] in quanto dalla lettura degli atti redatti dalla polizia giudiziaria risulta che siano diverse e plurime le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia, pertanto, necessario procedere a tutti gli accertamenti volti a verificare se i macchinari sequestrati siano perfettamente funzionanti e se presentino profili di effettivo rischio per la salute dei lavoratori rispetto al loro utilizzo".
4.2.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, e dell'intatto potere di qualificazione spettante al Pubblico ministero, che ha inteso giustificare il proprio potere nei termini indicati, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente a norma dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà tenuto conto dei principi richiamati.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..
Così deciso in Roma il 24/11/2022
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