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Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65

ID 13242 | | Visite: 7306 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/13242

Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n  65

Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65

ID 13242 | Update 20.01.2024

Attuazione delle direttive 1999/45/CE2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

(GU n. 87 del 14 aprile 2003 - SO n. 61)

...

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa al sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 13 e 16, camma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.
3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.
4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.
5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati:
a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.
6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresì:
a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

________

In allegato Testo consolidato 03.2021 contenente le seguenti modifiche/abrogazioni:

05/11/2004
Decreto Legislativo 28 luglio 2004, n. 260 (in SO n.163, relativo alla G.U. 05/11/2004, n.260)
31/01/2005
Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/01/2005, n.24) convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1/4/2005, n. 74)
15/11/2011
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (in G.U. 15/11/2011, n.266)
31/03/2021

In allegato Testo consolidato 08.2021 contenente le seguenti modifiche/abrogazioni:

Decreto 28 dicembre 2020 (in G.U. 31/03/2021, n.78)

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