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Cassazione Civile, Sez. 3, 25 ottobre 2016, n. 21465

ID 3160 | | Visite: 3573 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. 3, 25 ottobre 2016, n. 21465 - Contratto di affitto di azienda: macchinari e attrezzature non conformi

1. Avendo con atto del 26 marzo 2014 A. S.r.l. citato Fornace O. S.r.l. davanti al Tribunale di Voghera perché fosse dichiarato nullo per violazioni di norme imperative il contratto di affitto di azienda che essa, in qualità di affittuaria, aveva stipulato con la convenuta il 19 dicembre 2002, ovvero perché fosse annullato o ne fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento di controparte (causa RG 232/2004), ed avendo in altro giudizio (RG 770/2004), poi riunito a quello avviato da A., Banca Popolare Emilia Romagna s.c. a r.l. agito per accertare che Fornace O. non aveva il diritto di escutere la fideiussione che essa il 5 dicembre 2002 aveva rilasciato quanto al pagamento dei canoni d'affitto d'azienda - aderendo la banca alla prospettazione di A. -, ed essendosi in entrambi giudizi costituita Fornace O. resistendo, il Tribunale, con sentenza del 2-15 febbraio 2010 rigettava le domande di A., dichiarava risolto il contratto per inadempimento di quest'ultima, che condannava al pagamento dei canoni, dichiarando la banca tenuta ad adempiere alla fideiussione.
Presentava appello A., e si costituiva Fornace O., resistendo. Con sentenza del 25 settembre-11 ottobre 2013 la Corte d'appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione dei canoni che l'appellante è condannata a pagare, per il resto confermandola.
2. Ha presentato ricorso A. sulla base di un unico articolato motivo - sviluppato anche con memoria ex articolo 378 c.p.c. -, da cui si difende con controricorso O. Fornace.

Diritto

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

Piano sicurezza ed emergenza: musei e luoghi cultura statali

ID 3158 | | Visite: 20517 | Decreti Sicurezza lavoro

Piano della sicurezza e dell’emergenza: musei e luoghi cultura statali

Note relative alla sicurezza dal "Decreto 30 giugno 2016 Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali".

Decreto 30 giugno 2016
Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali.

...
Art. 2. Sicurezza e vigilanza
...

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi,
è svolta secondo le modalità stabilite, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell’emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell’accoglienza del pubblico.

Il piano è redatto dal direttore dell’istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell’allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano è adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale.
...

Allegato tecnico

Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è fi nalizzato ad assicurare l’integrità dei beni e l’incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l’accoglienza dei visitatori.

Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l’utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell’istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.

Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.

Il Piano si compone di:

- il Piano della sicurezza e dell’emergenza, che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali;

- il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell’intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura; 

il Piano dell’accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell’emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell’assistenza del pubblico.

I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fi sica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.

I parametri sotto riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo.

In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.

Il Piano della sicurezza e dell’emergenza è elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, e individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali.
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GU 247 del 21.10.2016

Accordo Formazione RSPP 2016: i nuovi percorsi formativi

ID 2793 | | Visite: 37463 | Conferenza Stato-Regioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 / Formazione RSPP e ASPP

Pubblicato in GU n. 193 del 19 Agosto 2016

Vedi il Focus

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Revisione Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006)

GU n. 193 del 19 Agosto 2016

Conferenza Stato-Regioni
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Entrata in vigore: 3 Settembre 2016 (15 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta n. 193 del 19 Agosto 2016 - Art. 13)
Periodo transitorio: 2 Settembre 2017 (dodici mesi dall'entrata in vigore possono essere attivati Corsi secondo Accordo 20.01.2006 - Art. 14)

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e· degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);

VISTA la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che è stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;

CONSIDERATO che, per l'esame del documento in parola è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi", specificamente:

1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP;
2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP;
3. Il Progetto formativo;
4. Verifiche in itinere e finale;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che è stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;

ACQUISITO, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEl PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEl SERVIZI Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE

e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del14 febbraio 2006;

- è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativa delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro-del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;

- analogamente, è stata rawisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato l all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato Il al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;

- si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art1. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008;

- si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente "le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;

- infine, in attuazione di quanto previsto dalll'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:

- al punto 2.7 "Sperimentazione" dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;

- ai commi 4 e 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato. 

Allegato A

ACCORDO SULLA DURATA E SUl CONTENUTI MINIMI DEl PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEl SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).

Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. responsabili e gli addetti dei servizi dì prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.

Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato Il.

1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI Al FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA Al CORSI DI FORMAZIONE

L'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra le Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato ne! supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; laurea conseguita nella classe USNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652. 

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-8-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e te relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Nell'allegato l è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

2. INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; 

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) I'INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l'amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- Ministero della salute; 

- Ministero dello sviluppo economico; 

- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; 

- Formez;

- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o awalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GUAI del 23 gennaio 2009.

Considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]", si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

l suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

3. REQUISITI DEl DOCENTI

l corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.fgs. n. 81/2008.

4. ORGANIZZAZIONE DEl CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;

b) indicare i nominativi dei docenti;

c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;

d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;

e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell'allegato IV; nell'allegato Il sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

Le indicazioni previste nell'allegato IV sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 del presente Accordo.

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. 

La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.

È consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato Il del presente Accordo.

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere: 

- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;

- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;

- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;

- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;

- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

UNITÀ DIDATTICA A1 -  8 ORE 
Obiettivi formativi Contenuti del modello
Presentazione e apertura del corso Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo Gli obiettivi didattici del Modulo.
L'articolazione del corso in termini di programmazione.
Le metodologie impiegate.
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni organizzative.
Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008 Conoscere l'aproccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro. L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore,riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale 
II quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri).
I profili di responsabilita amministrativa.
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc ..
II d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislative antincendio.
Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008
Il sistema di vigilanza e assistenza Conoscere il funzionamento del sistema pubblico di prevenzione. Vigilanza e controllo.
II sistema delle prescrizioni e delle sanzioni.
Le omologazioni, le verifiche periodiche.
lnformazione, assistenza e consulenza.
Organismi paritetici e Accordi di categoria.
Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.
UNITÀ DIDATTICA A2 -  4 ORE 
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/2008 Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità. II sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:
- datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP;
- Medico Competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza terrirtoriale e di sito;
- addetti alia prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;
- lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;
- lavoratori autonomi;
- imprese familiari.
UNITÀ DIDATTICA A3 -  8 ORE 
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Il processo di valutazione dei rischi Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.

Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.

Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.

Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi
Concetti di pericolo, rischio danno, prevenzione e protezione.
Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza. alle differenze di genere, all'età, alla provenieza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Analisi degli infortuni: cause, modalià di accadimento, indicatori, analisi statistica, e andamento nel tempo, registro infortuni.
Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accedimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo.
Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.
Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.
Fasi e attività del processo valutativo.
Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.
Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione dei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
UNITÀ DIDATTICA A4 -  4 ORE 
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione. La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.
La segnaletica di sicurezza.
I dispositivi di protezione individuale: criteri scelta utilizzo.
La gestione delle emergenze Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso.

Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza.
Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione.

Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.
La sorveglianza sanitaria Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria. Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.
UNITÀ DIDATTICA A5 -  4 ORE
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione. Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione. Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008.
La consultazione aziendale della sicurezza.
Le relazioni tra i soggeti del sistema prevenzione.

 6.2 Modulo B

 
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo 8 è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specia!izzazione indicati nella tabella sotto riportata.
Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specialìzzazione.
Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
 
Moduli B di specializzazione
 
Modulo
Riferimento codice settori Ateco 2007 
Lettera - Descrizione macrocategoria
Durata
Modulo B-SP1
Agricoltura - Pesca
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore
Modulo B-SP2
Cave - Costruzioni
B - Estrazioni di minerali da cave e miniere
F - Costruzioni
16 ore
Modulo B-SP3
Sanità residenziale
Q - sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale) 12 ore
Modulo B-SP4
Chimico - Petrolchimico
C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici) 16 ore

 
Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
 
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:
- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i OPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
 
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
 
l contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.
 
L'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.
 
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativa e la precisa definizione degli stessi.
 
L'attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico- organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.
 
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore)
 
UD1 Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2 Ambiente e luoghi di lavoro
UD3 Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
UD4 Rischi infortunistici:
Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5 Rischi infortunistici:
Cadute dall'alto
UD6 Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Attrezzature munite di videoterminali
UD7 Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome burn-out
UD8 Agenti fisici
UD9 Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10 Agenti biologici
UD11 Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinanti e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
____________________________________________
Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12 Organizzazione dei processi produttivi

 Articolazione dei contenuti minimi Moduli B di specializzazione

________________________________________________________________________________

Modulo B-SP1 : Agricoltura - Pesca (12 ore)

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico.
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca
Macchine. attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilìzzati in agricoltura
Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione. nel settore agricolo e ittico
Rischio incendio e gestione dell'emergenza
Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo
Movimentazione dei carichi
Atmosfere iperbariche


Modulo B-SP2: Attività Estrattive- Costruzioni (16 ore)

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri
Il piano operativo di sicurezza (POS)
Cenni sul PSC e PSS
Cave e miniere
Dispositivi di protezione individuali
Cadute dall'alto e opere provvisionalì
Lavori di scavo
Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
Attività su sedi stradali

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
Dispositivi di protezione individuali
Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario
Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario
Rischio incendio e gestione dell'emergenza
Le atmosfere iperbariche
Gestione dei rifiuti ospedalieri
Movimentazione dei carichi

Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti
Impianti nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico
Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza
Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori
6.3 Modulo C
 
Il Modulo C è il corso dì specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:
- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.
 
 
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C
________________________________________________________________________________
 
UNITA' DIDATTICA C1 - 8 ore Obiettivi formativi Contenuti del modello
Presentazione e apertura del corso Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.  Gli obiettivi didattici del Modulo.
L'articolazione del corso in termini di programmazione.
Le metodologie impiegate.
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni organizzative.
Presentazione dei partecipanti.
Ruolo dell'informazione della formazione Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione.

Effettuare una ampia panoramica delle metologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro.

Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica.
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee).
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. 
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.).
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, awisi, news, sistemi in rete, ecc.).
la formazione: il concetto di apprendimento.
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia.
Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.
UNITA' DIDATTICA C2 - 8 ore
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Organizzazione e sistemi di gestione Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative.
Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti.
Conoscere i principali elementi di "organizzazione aziendale".

La valutazione del rischio come:

- processo di pianificazione della prevenzione;

- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e ranalisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative;

- elaborazione d i metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei prowedimenti di sicurezza adottati.

Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.).

Il processo del miglioramento continuo.

Organizzazione e gestione integrata:

- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001);

- procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014};

- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); programma. pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n.  231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 91 legge n. 123/2007).

UNITA' DIDATTICA C3 - 4 ore
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Il sistema delle relazioni e della comunicazione Identificare il sistema di relazioni intemo/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso comunicativo.
Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza.
Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo.
Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro. medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. 
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.
lndividuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.
La rete di comunicazione in azienda.
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.
Attività post-riunione.
La percezione individuale dei rischi.
Aspetti sindacali Comprendere cosa si intende per relazioni sindacali.
Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.
Art. 9 della legge n. 300/1970.
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.
Criticità e punti di forza.
UNITA' DIDATTICA C4 - 4 ore
Obiettivi formativi
Contenuti del modello
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale. 
Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone.
Cultura della sicurezza:
 - analisi del clima aziendale; 
- elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone.
 Benessere organizzativo:
- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto;
- fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato.
Team building:
- aspetti metodo logici per la gestione del team bullding finalizzato al benessere organizzativo .

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.

7.1 MODULO A

La verifica dell'apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.

7.2 MODULO B

La verifica dell'apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative {esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di ASPP e ASPP nel contesto lavorativo;

- eventuale colloquio di approfondimento.

7.3. MODULO C

La verifica dell'apprendimento si svolge con le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

- colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

7.4 VERBALI D'ESAME

l verbali d'esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;

- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);

- elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;

- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;

- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;

- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'intero o di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Accordo Stato - Regioni
del 26 gennaio 2006
CORSO FREQUENTATO
Credito riconosciuto sul presente accordo Stato  -Regioni
  Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore TOTALE --
Modulo B5 - 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore -- --
Modulo B7 - 60 ore  TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore  -- --
Modulo B9 - 12 ore -- --

 

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo 8 comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. AGGIORNAMENTO

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

L'aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;

- sistemi di gestione e processi organizzativi;

- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore nel quinquennio

- RSPP: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato Il.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

ASPP: 10 ore;

RSPP: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. l corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo "lNDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida. 

Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell'aggiornamento per RS!PP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

9.1 Modifiche all' Allegato XIV del d.lgs. 81/08

In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEl CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente:

"L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti." 

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al punto 8, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;

• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al perìodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11. ATTESTAZIONI

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

a) denominazione del soggetto formatore;

b) dati anagrafici del partecipante al corso;

c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione );

d) periodo di svolgimento del corso; ·,

e) firma del soggetto formatore.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.  Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- dati anagrafici del partecipante;

- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di favoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perchè collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.

12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell'Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:

La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3

Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell'accettazione di ulteriori "progetti sperimentali in e-!earning", purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell'awenuta formazione dei seguenti riferimenti:

- estremi dell'atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali;

- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.

12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella 1abella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learn:ing, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo cilel paragrafo 4 ucondizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011.

A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

La lettera a) del paragrafo 1. "INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO" dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  23 gennaio 2009;

L'allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

12.9 Modifiche all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011).

La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) è così sostituita:

h) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

La NOTA del Paragrafo 1 è così sostituita:

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione. 

12.10 Modifiche all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, cosi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglìo 2012).

12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012).

La lettera i) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEl SOGGElTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.) sottosessione 1.1 è così sostituita:

i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee). del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

Il punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è sostituito dal seguente:

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

12.12 Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati

Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entra1a in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;

- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all'emanazione delle linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori suil luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.

Allegato l

Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S Architettura e Ingegneria edile

25/S l ngegneria aerospaziale e astronautica

26/S l ngegneria biomedica

27/S Ingegneria chimica

28/S Ingegneria civile

29/S Ingegneria dell'automazione

30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

31/S Ingegneria elettrica

32/S Ingegneria elettronica

33/S Ingegneria energetica e nucleare

34/S Ingegneria gestionale

35/S Ingegneria informatica

36/S l ngegneria meccanica

37/S Ingegneria navale

38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

L7 Ingegneria civile e ambientale

L8 l ngegneria dell'informazione

L9 Ingegneria Industriale

L17 Scienze dell'architettura

L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale

9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione

10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

USNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

Allegato Il

REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING

A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEl SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A;

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);

- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);

- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;

- la partecipazione attiva del discente;

- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;

- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);

- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;

- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche

- in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.

Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti .

Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

D. DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

1) il programma completo del corso, ne !la sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;

2} le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);

3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;

4) i nomi dei relatorI/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità; 

6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;

8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;

9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);

10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.

Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

Allegato III

Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013

Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero daVdai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.

Legenda crediti

TOTALE: si intende il r;iconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
    CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore * DL 48 ore *










RSPP Formazione Modulo A+B+C










Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006


Presente accordo
RSPP con Modulo A 

PARZIALE

Credito:
- Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico/organizzatlvo: 16 ore
-  Parte pratica: 24 ore

RSPP con Modulo A e Modulo B3
o
RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2

PARZIALE
- Modulo giuridico: 28 ore
-  Modulo tecnico: 52 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore
- Parte pratica: 24 ore











   
 TOTALE










         
TOTALE










       

TOTALE

RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

Presente accordo
FREQUENZA TOTALE
TOTALE
TOTALE

A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:
• il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
• deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).
 
FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
    CSP/CSE DL 16 ore * DL 32 ore * DL 48 ore *










RSPP Formazione Modulo A+B+C










Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006


Presente accordo
RSPP con Modulo A 

PARZIALE

Credito:
- Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico/organizzatlvo: 16 ore
-  Parte pratica: 24 ore

RSPP con Modulo A e Modulo B3
o
RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2

PARZIALE
- Modulo giuridico: 28 ore
-  Modulo tecnico: 52 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore
- Parte pratica: 24 ore








PARZIALE

Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4








PARZIALE


Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4








PARZIALE

Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4

       


RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006

Presente accordo
FREQUENZA PARZIALE

Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4
PARZIALE

Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4
PARZIALE

Credito:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

Necesseria Frequenza:
Modulo 4

* L'accordo ex art. 34 del 21 dicembre 2011 stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI
    RSPP Moduli A+B+C RSPP esonerato Modulo C
CSP/CSE DL 16 ore DL 32 ore  DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 PARZIALE

Credito:
Modulo A - 28 ore
Modulo B3 - 60 ore (Accordo 26.1.2006)
o
 
Modulo B comune
Modulo B -SP2

Necessaria frequenza:
Eventuali Moduli B-SP1, SP3 o SP4

Modulo C
FREQUENZA -- TOTALE TOTALE TOTALE
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 PARZIALE

Credito:
Modulo A (UD A1:8 ore + UD A2: 4 ore)

Necessaria frequenza:
Modulo A (UD A3:8 ore + UD A4: 4 ore+ UD A5 4 ore)
Modulo B comune
Eventuali moduli B Specialistici
Modulo C
FREQUENZA FREQUENZA -- PARZIALE 
necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti
PARZIALE 
necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 PARZIALE

Credito:
Modulo A - 28 ore

Necessaria frequenza:
Modulo B comune
Eventuali moduli B Specialistici
Modulo C
FREQUENZA PARZIALE

Credito:
Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore
 - Parte pratica: 24 ore

TOTALE -- PARZIALE 
necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 PARZIALE

Credito:
Modulo A - 28 ore

Necessaria frequenza:
Modulo B comune
Eventuali moduli B Specialistici
Modulo C
FREQUENZA PARZIALE

Credito:
Modulo giuridico: 28 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore
 - Parte pratica: 24 ore
TOTALE TOTALE --
RLS Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  PARZIALE

Credito:
Modulo A
(UD A1:8 ore + UD A2: 4 ore + UD A5: 4 ore)

Necessaria frequenza:
Modulo A
 (UD A3:8 ore + UD A4: 4 ore)
Modulo B comune
Eventuali moduli B Specialistici
Modulo C
FREQUENZA FREQUENZA ESONERO 

Modulo 1


Necessaria frequenza:
Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
ESONERO 

Modulo 1


Necessaria frequenza:
Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
ESONERO 

Modulo 1


Necessaria frequenza:
Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
DIRIGENTE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA TOTALE PARZIALE
necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti
PARZIALE
necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
LAVORATORE
Formazione generale
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE
Formazione specifica
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
PREPOSTO Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA

 

FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI
    RLS LAVORATORE
Formazione generale

LAVORATORE
Formazione specifica
DIRIGENTE PREPOSTO
RSPP 
Formazione Modulo
A+B+C
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RSPP con esonero art. 32
Formazione Modulo C
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
ASPP 
Formazione Modulo A + B
Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
ASPP con esonero art. 32 Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE TOTALE TOTALE*

TOTALE TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 TOTALE TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 16 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 32 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
DDL autonominato RSPP - 48 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA TOTALE TOTALE* TOTALE TOTALE
RLS Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  -- TOTALE FREQUENZA PARZIALE
- Modulo giuridico

Necessaria frequenza:
- Modulo gestionale
- Modulo tecnico
- Modulo relazionale
TOTALE
LAVORATORE
Formazione generale
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA -- FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE
Formazione Specifica
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011  FREQUENZA -- -- FREQUENZA FREQUENZA
DIRIGENTE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 PARZIALE

Necessaria frequenza:
n. 16 ore e contenuti 
TOTALE TOTALE* -- TOTALE
PREPOSTO Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 PARZIALE 

Necessaria frequenza:
n. 24 ore e contenuti *
FREQUENZA FREQUENZA PARZIALE
- Modulo giuridico

Necessaria frequenza:
- Modulo gestionale
- Modulo tecnico
- Modulo relazionale
--

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, In ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

 
Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.
 
 
FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI
CREDITI
    ASPP 20 ore RSPP 40 ore
CSP/CSE 40 ore DL 6 ore DL 10 ore  DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
RSPP 40 ore Presente accordo TOTALE
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 TOTALE PARZIALE 
necessaria frequenza n. 12 ore 
PARZIALE 
necessaria frequenza n. 12 ore 
TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore Presente accordo -- PARZIALE 
necessaria frequenza n. 20 ore 
PARZIALE 
necessaria frequenza n. 20 ore 
TOTALE TOTALE TOTALE
CSP/CSE 40 ore Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.LGS. N. 81/2008 TOTALE TOTALE -- TOTALE TOTALE TOTALE
DL 6 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA -- PARZIALE
necessaria frequenza n. 4 ore
PARZIALE
necessaria frequenza n. 8 ore
DL 10 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA TOTALE -- PARZIALE
necessaria frequenza n. 4 ore
DL 14 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA TOTALE TOTALE --
DIRIGENTE 6 ore Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA TOTALE PARZIALE
necessaria frequenza n. 4 ore
PARZIALE
necessaria frequenza n. 8 ore
RLS 4/8 ore annue Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
LAVORATORE
Formazione specifica 6 ore
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
PREPOSTO 6 ore Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA FREQUENZA
 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008
NORME DI RIFERIMENTO CREDITI CREDITI
CREDITI
CREDITI
    RLS 4/8 ore LAVORATORE 6 ore DIRIGENTE 6 ore PREPOSTO 6 ore
RSPP 40-60-100 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006
-- TOTALE TOTALE TOTALE

       


RSPP 40 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 

Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 28 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 

Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
ASPP 20 ore Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 
Presente accordo
-- TOTALE TOTALE TOTALE
CSP/CSE 40 ore Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE
DL 6 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
DL 10 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
DL 14 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
-- TOTALE TOTALE TOTALE
RLS 4/8 ore annue Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  -- TOTALE TOTALE TOTALE
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA -- FREQUENZA TOTALE
DIRIGENTE 6 ore Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE -- TOTALE
PREPOSTO 6 ore Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 
accordo 21 dicembre 2011
FREQUENZA TOTALE TOTALE --

Allegato IV
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
 
1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP
Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l'attuazione di quanto indicato dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 "individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione".
 
L'attribuzione di tali compiti rendono in particolare il coordinatore del servizio, I'RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.
 
Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.
 
Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.
 
L'RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alfa gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.
 
2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP
Le competenze professionali del ASPP/RSPP si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:
• conoscenza della norma·tiva di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
• capacità di individuare e valutare adegua1amente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contes1i lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale.
• capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.
 
In particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di:
• sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
• evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate; 
• sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
• fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
• evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
• sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi.
 
Nella fase di progettazione e sviluppo dell'azione formativa bisognerà considerare che il d.lgs. 81/2008 prevede come titolo di studio per l'accesso al percorso formativo almeno il diploma di istruzione secondaria, dunque non necessariamente una preparazione di tipo tecnico. Pertanto in termini di fabbisogni formativi si rende necessario colmare con i! Modulo 8 comune il gap tra le competenze e le conoscenze richieste per svolgere il ruolo e quelle in ingresso (si danno per acquisite le competenze derivanti dalla frequenza del Modulo A). Ciò comporta, in sede di progettazione, una particolare attenzione nella scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche.
 
3. IL PROGETTO FORMATIVO
Declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l'ambito dell'obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di "trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".
 
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti quali: 
- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale;
 
Seguendo un approccio modular·e come previsto nel presente accordo, oltre all'articolazione oraria dell'intero corso Modulo B, nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:
- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e le metodologia didattica;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprerndimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).
 
L'articolazione oraria dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessità, esaustività, tenendo conto dei diversi contesti e processi lavorativi in cui si innesta l'azione formativa.
 
- Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica
 
É necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire., delineare etc.
Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. t risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante te attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di competenze e abilità (nella dimensione del saper fare e del saper essere) che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio essere in grado di, saper individuare, saper svolgere, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti etc.
 
- l contenuti dell'unità didattica e la durata
 
Nel presente accordo sono riportati, per ciascuna delle dodici unità didattiche, la tipologia dell'argomento da trattare, ma non vengono riportati i contenuti di dettaglio. Ciò al fine di rispondere in modo più puntuale, già in sede di progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e ad eventuali esigenze di una particolare strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti. In tutti i casi dovranno essere definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell'ambito dell'unità didattica e i contenuti dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l'azione formativa. Nella definizione dei contenuti è necessario inoltre tenere presente che il corso Modulo B comune risponde all'esigenza di formare un RSPP/ASPP con competenze trasversali, che potrà svolgere il suo ruolo strategico in svariati settori produttivi e realtà lavorative.
 
- La strategia formativa e la metodologia didattica
 
Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. E' necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall'adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell'intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica. Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale risultando particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità come nel caso delle figure di RSPP/ASPP
 
Tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere più efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale si ricordano:
 
- Lavori di gruppo. Il lavoro di gruppo è la metodologia più utilizzata tra le quelle attive e si è dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. L'efficacia del lavoro di gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell'articolazione dell'unità didattica.
- Casi di studio. E' una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi.
- Simulazioni. Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa. 
 
Anche le lezioni frontali, previste nell'articolazione didattica, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra docenti e discenti.
 
- Il documento progettuale
Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.
Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
- gli obiettivi e risultati attesi
- l'articolazione oraria delle unità didattiche
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica
le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):
- la strategia formativa e le metodologia didattica
- il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto
- eventuali azioni di tutoraggio 
le specifiche per il controllo e la verifica:
- le modalità .e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali)
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).
 
4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE
 
La verifica dell'apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
In particolare:
- le conoscenze tecniche e metodologiche
- la capacità di analisi e di decisione
- la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo
 
Tale momento favorisce anche la memorizzazione di nozioni, concetti, principi e pertanto l'uso integrato e appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar modo ai discenti non solo di riscontrare l'utilità di quanto appreso in aula ai fini dell'esercizio delle proprie competenze professionali, ma anche permette loro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di esperienza.
 
La verifica dell'apprendimento dovrà sviluppata secondo quanto previsto al punto 7.
 
Si consiglia di somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso, formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica e applicativa.
 
La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel modulo.
 
In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro.
 
Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l'elaborato finale potrà essere presentato in plenaria. Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.
 
ALLEGATO V
Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione
 
CORSI DI FORMAZIONE BASE - l
 
SOGGETTI 81 NORME DI RIFERIMENTO CATEGORIA RISCHIO SOGGETTI FORMATORI REQUISITI DEI DOCENTI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI MODALITA' VALUTAZIONE N. MASSIMO PARTECIPANTI INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo n. 223  21 dicembre 2011 n. 3 categorie

Basso
Medio 
Alto
soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si Colloquio o test 35 Si Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo Modulo B
comune + evemntuali 4 moduli specialistici (Agricoltura Edilizia sanità Petrolchimico)
soggetti indicati all' art. 32 d.lgs. n. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si Modulo A
 test ed eventuale colloquio

Modulo B
test, simulazione ed eventuale colloquio

Modulo C
test e colloquio
35 Si Possibile solo per Modulo A
RLS*

* fatto salvo diverse indicazioni CCNL
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo e CCNL / / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si* /* 35* No* No*
DIRIGENTE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo n. 221 21 dicembre 2011 / / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si Colloquio o test 35 Si Possibile per tutto il corso
PREPOSTO Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo n. 221 21 dicembre 2011 / / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si Colloquio o test 35 Si Possibile solo da punto 1 a punto 5
LAVORATORE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo n. 3 categorie

Basso
Medio 

Alto
/ requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 solo per e-learning secondo la piattaforma e-learning 35 Si Possibile per la formazione generale e specifica basso rischio
CORSI DI FORMAZIONE BASE - lI
 
SOGGETTI 81 NORME DI RIFERIMENTO CATEGORIA RISCHIO SOGGETTI FORMATORI REQUISITI DEI DOCENTI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI MODALITA' VALUTAZIONE N. MASSIMO PARTECIPANTI INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA EROGABILI IN E-LEARNING
ADDETTO PRIMO SOCCORSO d.m. 388/2003 3 Gruppi
A B C 
/ medici
(con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)
/ / 35 Si No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI d.m. 10 marzo 1998 allegato IX 3 livelli di rischio

Basso 
Medio 

Alto
/ / / / 35 Si No
COORDINATORE SICUREZZA Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV No ope legis requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 Si simulazione e test Modulo teorico 60

Modulo pratico 30
Si Possibile solo per Modulo Normativo - giuridico

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO
 
SOGGETTI 81 NORME DI RIFERIMENTO CATEGORIA RISCHIO SOGGETTI FORMATORI REQUISITI DEI DOCENTI VALUTAZIONE  N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA EROGABILI IN E-LEARNING PERIODICITA' CONVEGNI E SEMINARI
DDL che svolge le funzioni di RSPP Art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo n. 223  21 dicembre 2011 n. 3 categorie

Basso
Medio 
Alto
medesimi dei corsi di formazione requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si
RSPP e ASPP Art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo / medesimi dei corsi di formazione requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si
RLS*

* fatto salvo diverse indicazioni CCNL
Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  per numero di addetti - 2 classificazioni / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35* /* annuale Si*
DIRIGENTE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  No / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si
PREPOSTO Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  No / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si
LAVORATORE Art. 37 d.lgs. n. 81/2008  No  / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si
ADDETTO PRIMO SOCCORSO d.m. 388/2003 3 Gruppi
A B C 
/ medici
(con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)
No 35 No 3 anni almeno per la capacità di intervento pratico No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI d.m. 10 marzo 1998 allegato IX Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto
COORDINATORE SICUREZZA Art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV No / requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 No 35 Si 5 anni Si

GU n. 193 del 19 Agosto 2016

Vedi Mappa Accordi CSR sicurezza lavoro

Collegati:

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503 - Polveri di amianto nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru

I La sentenza n.549/2010 della Corte d‘Appello sezione lavoro di cui al ricorso R.G. 01798/2011.

Con sentenza n.549/2010, pubblicata il 13.10.2012, la Corte d'Appello di Genova sez. lavoro, rigettava l'appello proposto da V.V. e S.M., eredi di S.L. - dipendente del Consorzio Autonomo del Porto deceduto per mesotelioma pleurico il 18.11.2001 - avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento richiesto iure hereditatis a titolo di danno biologico e morale, sulla scorta della violazione dell'art. 2087 c.c. posto che la stessa patologia, già indennizzata dall'Inail con rendita all'80%, sarebbe stata contratta per colpa datoriale, oltre che nell'occasione ed a causa dell'attività lavorativa svolta dal loro congiunto. Attività che lo esponeva alle polveri di amianto presente nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru alla quale era stato addetto dal 1963 al 1987. La Corte d'Appello, nel confermare il giudizio del primo giudice, premesso che in base alla sentenza della Corte Cost. 312/1996 la colpa del datore andasse misurata col criterio della "sicurezza generalmente praticata" in luogo di quello della "massima tecnologicamente possibile", ha sostenuto che all'epoca in cui S.L. aveva contratto il male non fosse ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto, ed in particolare il fatto che anche una sola fibra potesse bastare ad innescare la malattia. Che, pertanto, in base agli standard di sicurezza generalmente applicati, considerata l'epoca di insorgenza ed i tempi lunghi dì latenza, per evitare il mesotelioma l'unica precauzione possibile sarebbe stata quella di abolire l'uso dell'amianto. Sosteneva inoltre che la normativa sulle polveri invocata dagli appellanti non fosse sufficiente allo scopo, perché non idonea ad impedire l'aspirazione delle polveri ultrafini. Rilevava che le stesse protezioni prescritte dalla normativa potessero essere invocate "ora per allora", "col senno di poi", solo qualora l'amianto fosse stato presente nell'ambiente sotto forma di polvere, secondo il significato comune del termine, e ne fosse avvertibile (visibile) la presenza; cosa che, invece, nel caso In esame era da escludere anche perché secondo la ctu espletata in primo grado "la presenza in sala macchine di prodotti di usura delle guarnizioni di amianto non poteva aver prodotto uno stato di polverosità, posto che il quantitativo di usura prodotto dalle frenature era complessivamente meno di un grammo ai giorno (0,812 g/giorno), sicché egli stesso esclude l'applicabilità alla fattispecie della normativa di cui all'art. 21 del DPR 303 del 1956 richiamata dall'appellante pertanto, a giudizio della Corte genovese, anche a voler ritenere sussistente il nesso causale con l'attività lavorativa, doveva essere comunque escluso che potesse configurarsi una colpa del datore di lavoro per la mancata adozione delle cautele esigibili all'epoca.

Avverso questa sentenza gli attori, eredi del lavoratore deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione incentrato su un unico articolato motivo di impugnazione. L'Autorità Portuale di Genova e l'INA Assitalia hanno resistito con controricorso.

Valutazione del Rischio in prossimità di linee elettriche

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Valutazione dei Rischio lavori in prossimità di linee elettriche / INAIL 2016

ID 3137 | 20.10.2016

Lavori in prossimità di linee elettriche aere: la la valutazione del rischio e misure di prevenzione

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, artt. 83 e 117) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non possano essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.

L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio anche in tale campo.

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:

- Le disposizioni legislative e normative;
- La statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL;
- Esempi e procedure per la gestione del rischio;
- Schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro.

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INAIL 2016
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Rischio movimentazione manuale dei carichi AULSS Veneto

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Rischio movimentazione manuale dei carichi AULSS Veneto

Linea guida AULSS17 Regione Veneto

Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

Le patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro sono diventate da alcuni anni oggetto di crescente attenzione da parte di chi si occupa di prevenzione negli ambienti di lavoro, ma anche di tutti gli altri enti e soggetti impegnati nelle attività di sorveglianza sanitaria e nel riconoscimento della loro origine lavorativa.

Particolare interesse e coinvolgimento - in considerazione anche degli obblighi normativi specifici - si è andato contemporaneamente determinando in tutti gli ambiti relativi al processo di valutazione dei rischi sia di natura ergonomica che organizzativa e psicosociale.

A richiamare maggiore attenzione ed impegno su queste tematiche è stato da un lato la crescita dell’incidenza e prevalenza di queste patologie nei paesi industrializzati, dall’altro la maggiore disponibilità “sociale” al loro riconoscimento come malattie da lavoro.

Quest’ultima evidenza ha trovato consolidamento normativo nel Decreto 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”.

Ritornando alla valutazione del rischio, è indubbio che questa attività rappresenti per tutti i soggetti del sistema della prevenzione, in particolare per l’RSPP ed il medico competente, l’«asse portante» su cui poggia, ed attorno al quale si costruisce l’organizzazione aziendale della sicurezza.

Ruolo organizzativo centrale e globale che viene confermato e rinforzato dal D.Lgs. 81/08 di recente pubblicazione, che all’art. 2, lettera q), definisce la “valutazione dei rischi” come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Le patologie muscolo-scheletriche sono classificate come “correlate al lavoro” dove la “multifattorialità” è elemento caratterizzante e dove, quindi, “più cause agenti individuali ed ambientali, di origine professionale o extraprofessionale” devono essere considerate.

I principali fattori di rischio occupazionale (movimentazione manuale dei carichi, sforzi, flessione e torsione del tronco, posture incongrue, vibrazioni trasmesse al corpo intero) sono stati analizzati attraverso vari metodi, più o meno validati ed unanimamente riconosciuti.

Questo manuale, in continuazione con le “Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori” e con il documento “Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” presenta, con approfondimenti sull’utilizzo e sui limiti e tenendo conto del titolo VI e dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 nonché delle norme tecniche della serie ISO 11228, i metodi di valutazione NIOSH, Snook e Ciriello, OWAS, TLV ACGIH, Criteri Guida del SUVA, MAPO e MAPO-MCG del SUVA tra i più adoperati attualmente nelle aziende.

Vengono fornite, inoltre, indicazioni su come programmare ed organizzare la sorveglianza sanitaria specifica.

Regione Veneto
SPISAL AULSS 17
Linea: Pratiche Ergonomiche - Linee di indirizzo
Documento a cura del Gruppo di Lavoro del C.R.R.E.O

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41314

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41314 - Infortunio mortale durante la pulizia della macchina mescolatrice. Mancanza del dispositivo di blocco antinfortunistico-fine corsa a doppia chiave

1. Con sentenza del 24 novembre 2014 la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato quella del Tribunale di Lecce del 12 novembre 2012, che aveva condannato alla pena stimata di giustizia G.M., titolare della omonima ditta, in concorso con altra persona (il legale rappresentante della ditta assemblatrice ed installatrice dell'impianto di betonaggio di G.M.), per avere, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato la morte del dipendente S.C., che, intento alla pulizia della macchina mescolatrice, cadeva dentro l'apposita vasca ove le pale meccaniche di mescolamento del calcestruzzo ancora in azione lo dilaniavano provocandogli eviscerazione addominale con conseguente shock emorragico; il 17 maggio 2006.

2. Ricorre per cassazione il difensore di G.M. (la sentenza è in giudicato per il coimputato) evocando promiscuamente i parametri della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione sia all'art. 589 cod. pen. sia all'art. 41 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ed invocando l'annullamento della sentenza.

2.1. In primo luogo il ricorrente, premesso espressamente che la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale ha ricostruito i fatti in modo del tutto aderente alle risultanze investigative, come peraltro già evidenziato con l'impugnazione proposta nell'interesse di G.M. (pp. 1-2 del ricorso), ritiene la motivazione viziata per avere erroneamente stimato colposa la condotta del datore di lavoro che sarebbe, invece, immune da profili di censura.
Nessun addebito potrebbe, infatti, muoversi al datore di lavoro, che ha acquistato due distinti macchinari omologati CE, un mescolatore di calcestruzzo ed un quadro elettrico, necessario a far funzionare il mescolatore, che li ha fatti installare ed assemblare da ditta specializzata (quella di cui è titolare il coimputato non ricorrente), che ha personalmente fornito ai dipendenti, in apposita giornata di formazione, indicazioni puntali sul comportamento da tenere e sui rischi.

Il profilo di colpa riconosciuto in sentenza, l'avere cioè fatto installare e messo a disposizione dei lavoratori un meccanismo che non impediva l'apertura del carter di protezione della vasca al cui interno ruotavano le pale mentre tali pericolosi organi meccanici erano ancora in movimento, sarebbe, secondo il ricorrente, infondato in quanto, secondo la difesa di G.M., il cosiddetto "dispositivo di sicurezza di fine corsa a doppia chiave", non attivato nel caso di specie ed il cui funzionamento è descritto in sentenza, era un meccanismo, stando al manuale di istruzioni dell'impianto di produzione del calcestruzzo, meramente facoltativo ed alternativo a quello, in effetti installato, che concentrava in un unico pulsante la disattivazione delle pale. Il tempo di ulteriore movimento delle pale, pur dopo la disattivazione del pulsante di comando, in ragione della energia cinetica già presente, tempo stimato in circa 18 secondi, sarebbe, di per sé, presidio sufficiente ad evitare infortuni poiché, pur essendo a partire dal momento dalla disattivazione dell'interruttore centrale già possibile aprire il carter di protezione sovrastante la vasca, cionondimeno i 18 secondi durante i quali si protrae il movimento inerziale delle pale sarebbero un tempo inferiore a quello occorrente al lavoratore per raggiungere a piedi, dal punto in cui è concretamente collocato l'interruttore, la piattaforma sovrastante la vasca. Con la conseguenza, in definitiva, che l'intero impianto, derivante, appunto, dall'assemblaggio di due distinti meccanismi entrambi in regola, non sarebbe insicuro.

2.2. Sotto un secondo profilo si denunzia la violazione della disciplina codicistica sul nesso di causalità, poiché, secondo l'istruttoria svolta, il lavoratore, che aveva partecipato ad un apposito corso di formazione dedicato alla impastatrice, avrebbe avuto nella concreta vicenda un comportamento abnorme, atipico e, dunque, imprevedibile, tale da interrompere il nesso eziologico.

Circolare MI 11973 5 Ottobre 2016

ID 3104 | | Visite: 5735 | Prevenzione Incendi

Circolare MI 11973 5 Ottobre 2016

Assoggettabilita all'attivita n.58 dell'All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni.

mobili, di cui all'art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell' All. I, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.

Pertanto, perle pratiche ricomprese all'art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all'obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VVF territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".

Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, m relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego; il Comando provinciale VVF potrà, infine, richiedere, al responsabile dell'attività, l'obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.

Con l'occasione, e bene rammentare, infine, che le sorgenti di radiazioni mobili in argomento vengono sovente impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 15112011.

Per tale fattispecie, quindi, nell'ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, e tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

In particolare, infatti, si ritiene necessaria prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VVF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.

Att. 58
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

D. Lgs. 230/95 e s.m.i. Art. 27 comma 1 bis 
Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

Professioni tecniche verso il futuro della SSL

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Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione: professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro

Atti del 9° Seminario Contarp

La Contarp - consulenza dell'Inail dedicata all’accertamento del rischio professionale e alla prevenzione – presenta gli atti del 9° seminario, come proprio contributo nel seguire l’evoluzione del mondo del lavoro in tutti i suoi aspetti, attraverso la messa a disposizione di competenze, strumenti, soluzioni tecniche, organizzative e procedurali al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica.

La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) è chiamata a fornire il proprio supporto tecnico e professionale in modo sempre più appropriato all’evoluzione del mondo del lavoro in tutti i suoi aspetti, mettendo a disposizione dell’Istituto, e dunque di aziende e lavoratori, competenze e strumenti che le sono propri: valutazione del rischio nell’ambito del rapporto assicurativo, indicazioni di soluzioni tecniche, organizzative e procedurali al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica, trasmissione del patrimonio conoscitivo attraverso nuove modalità di formazione ed informazione.

L’appropriatezza delle valutazioni e del proprio operato è un tema tradizionale per l’attività della Consulenza che trova oggi nuova applicazione nelle attività di sostegno economico alle attività di prevenzione delle imprese, così come in quelle più tradizionali, quali la trattazione delle richieste di indennizzo o di inquadramento dei processi aziendali ai fini dell’applicazione del premio assicurativo.

L’apporto professionale e tecnico della Consulenza risulta di importanza crescente nelle valutazioni che consentono la corretta attribuzione di benefici e risorse. In ogni sua attività la Contarp opera in maniera sempre più integrata nel modello organizzativo Inail e nel sistema delle relazioni con il mondo delle istituzioni, delle aziende, dei lavoratori, della comunità scientifica e professionale, in un’ottica di dinamica proiezione verso il futuro della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In tale contesto, la Contarp propone il suo 9° Seminario di aggiornamento, organizzato congiuntamente alla Sovrintendenza sanitaria dell’Istituto, con il comune auspicio di approfondire temi fondamentali per la tutela della salute e sicurezza, quale ad esempio quello dell’appropriatezza, trattato nella sessione congiunta di apertura.

L’evento si svilupperà successivamente in sessioni parallele, per poi tornare a tracciare in comune i risultati dei lavori di un evento che, nel rendere conto delle esperienze maturate, si propone di delineare ulteriori obiettivi e nuove attività per raggiungere traguardi importanti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, coltivando il sogno di “zero infortuni”.

INAIL 2016

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331

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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331 - Taglierina non dotata del sistema di protezione dal contatto delle lame. Prescrizione

Motivazione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 546-615 c.p.p. e art. 173 disp. Att. C.p.p..

1. A.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 24.05.2013 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S.Elpidio a Mare, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, ha rideterminato la pena.

In breve il fratto: I.P., dipendente della società "IDEA 84 s.r.l.", di cui l'imputato era legale rappresentante, esercente la produzione di accessori per calzature, nel mentre, il giorno 18.03.2008, era intento alla sua attività lavorativa, entrava in contatto con le mani con una taglierina subiva le lesioni, come indicate nel capo d'imputazione. Il Giudice di primo grado riteneva, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi B., ispettore del lavoro, e R., responsabile per la sicurezza) che le modalità che avevano causato l'infortunio fossero state compiutamente accertate e che fosse ravvisabile una responsabilità dell'A.F. per violazione degli obblighi impostigli dall'art. 35 d.lvo n. 626/1994, per avere messo a disposizione dei lavoratori una taglierina avente un non idoneo sistema di protezione dal contatto delle lame.

La Corte d'Appello, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della contestata colpa, riteneva infondati i motivi del gravame, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena inflitta in primo grado.

2. Il ricorrente, sostanzialmente con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, si contesta la sentenza laddove non è stato affrontato lo specifico motivo di gravame relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, si evidenzia l'erronea valutazione della testimonianza del teste B., ispettore del lavoro, circa la presenza al momento dell'infortunio della defensa in plexiglas applicata alla taglierina.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2016, n. 8077

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2016, n. 8077 - Infortunio sul lavoro subito dal socio. Azione di regresso

Con la sentenza n. 128/2012, pubblicata il 20.2.2012, la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello promosso dalla società B.M. & C. SNC contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno che, respinta la chiamata in garanzia verso la Toro Ass.ni Spa, la condannava a pagare all'Inail a titolo di regresso la somma di € 69.428,16, rideterminata dalla Corte territoriale in € 37.089,19, oltre le spese di lite, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito dal socio T.G. 

La Corte d'Appello sosteneva quanto alla chiamata in causa della Toro Ass.ni Spa l'inammissibilità ex art. 2722 c.c. della prova per testi dedotta dalla B.M. & C. SNC per dimostrare l'estensione della copertura assicurativa anche ai danni che avessero attinto i soci. Quanto alla responsabilità della società in merito al regresso dell'INAIL la Corte affermava che essa discendesse dalla sentenza di patteggiamento (con cui era stata definito il procedimento penale a carico di B.M., ritenuto datore di lavoro e responsabile legale), dalla contestazione penale, dalla negligenza strutturale propria dell'impianto del cantiere (secondo il rapporto in atti e la conferma di un testimone) e dalla reciprocità dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei soci.
Avverso detta sentenza la società B.M. & C. SNC propone ricorso affidando le proprie censure a tre motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza.
Resiste INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Circolare ISPESL 16 LUGLIO 1997 n. 71/97

ID 3053 | | Visite: 6781 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare ISPESL 16 LUGLIO 1997 n. 71/97

Disposizioni applicative del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, terzo comma, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. circolare 25 giugno 1997, n. 162054.

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato di cui all'oggetto, si riportano appresso i necessari chiarimenti tecnici ed amministrativi al fine
dell'attuazione delle disposizioni in essa contenute e che dovranno essere messe in atto alla data di ricezione della presente circolare. Di conseguenza le disposizioni emanate con la circolare n. 90/96 sono abrogate.

Tutte le macchine denunciate in conformita’ all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24/1996, n. 459 devono essere immatricolate secondo le modalita’ previste dalla circolare n. 8/1997 e con le procedure gia’ note provvedendo eventualmente alla regolarizzazione della denuncia.

Devono essere attivate, per le macchine del punto 1, le procedure di addebito secondo le modalita’ vigenti e con le tariffe in vigore di cui al decreto ministeriale 851996 (tariffa XI, punti 2, 3, 4, e 5).

Il servizio deve essere effettuato secondo le procedure gia’ esplicitate nella circolare n. 64/94 e successive integrazioni. Per quanto riguarda la compilazione del verbale di prima verifica «Libretto delle verifiche» non possono essere richiesti all'utente dati costruttivi, ma devono essere riportati esclusivamente i dati caratteristici rilevabili direttamente sulla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa, l'eventuale non rilevabilita’ o non riscontrabilita’ dal manuale di istruzione di qualche dato deve essere indicata alla corrispondente voce del libretto. Per l'espletamento del servizio devono essere utilizzati i modelli gia’ in dotazione
dei Dipartimenti, sovrapponendo alla voce «Omologazione» la voce «prima verifica».

I Dipartimenti periferici devono inviare agli organi di vigilanza competenti per territorio gli elenchi delle denunce di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, contenenti la data della denuncia, il nome della ditta, il tipo di di apparecchio, il numero di fabbrica e la localita’ di installazione, al fine di consentire ai suddetti organi di vigilanza l'esercizio della loro attivita’.

Per le macchine gia’ in servizio provviste di Libretto di immatricolazione e messe a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive o variazioni di modalita’ di utilizzo, i Dipartimenti periferici devono accettare le relative denunce solo se tali modifiche costruttive o variazioni di utilizzo hanno comportato la marcatura CE della macchina in conformita’ al combinato disposto dell'art. 1, commi terzo e quarto; dell'art. 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996.

Qualora l'intervento su macchina omologata non comporti «nuova immissione sul mercato» o «nuova messa in servizio», la verifica sara’ di competenza esclusiva degli organi di vigilanza
territoriale. A tale proposito i Dipartimenti periferici ed il Dipartimento centrale omologazione terranno a disposizione degli organi di vigilanza le documentazioni depositate agli atti dell'Istituto.

Al fine di una rapida definizione delle pratiche di omologazione di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i Dipartimenti periferici, l'esame della documentazione presentata ai
sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 dovra’ vertere nel controllo della sola completezza formale di quanto richiesto dalla circolare stessa.

A chiarimento di alcune problematiche operative si allega la nota CE1.

NOTA TECNICA CE

1) In relazione all'art. 1, commi terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, si ritiene che non debbano considerarsi «modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione» o «variazioni delle modalita’ di utilizzo» quelle contenute nell'ambito delle caratteristiche progettuali o delle prestazioni previste dal costruttore originario. In particolare:

a) Il cambiamento di automezzo di una «gru su autocarro», omologata in conformita’ alle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, qualora le caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle minimali previste nella documentazione gia’ a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non costituisce nuova immissione sul mercato e non richiede che sia presentata all'ISPESL denuncia di installazione. Al riguardo si allega la nota del Ministero
dell'industria sull'argomento (allegato 1).

Pertanto l'utente di una gru su autocarro, immessa sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e non accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita’ che trasferisca il braccio idraulico su un nuovo autocarro, dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 1291959,
all'organo di vigilanza competente per territorio fornendo anche la documentazione necessaria a valutarne la correttezza dell'installazione.

Sara’ cura dell'organo di vigilanza effettuare tutti gli accertamenti sulla macchina e le nuove prove di carico in conformita’ alle disposizioni previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.

b) Qualora una gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o accessori di sollevamento, venga reinstallata in una configurazione/allestimento diverso o dotato di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento (ad esempio: gru a torre 27/9/2016 CIRCOLARE ISPESL 16 LUGLIO 1997, N. 71/97 reinstallata con altezza torre o con lunghezza braccio diverse da quelle riportate nel certificato di omologazione; gru su autocarro o autogru equipaggiate con prolunghe o altre attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento dell'omologazione, ecc.) gia’ previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 presentata all'ISPESL per l'omologazione, non si ha nuova immissione sul mercato e non è richiesta quindi nuova denuncia all'ISPESL.

Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 1291959, l'utente dovra’ darne comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio attestando che tale nuovo assetto della macchina era gia’ previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista dal costruttore.

L'organo di vigilanza effettuera’ sulla macchina tutti gli accertamenti e le prove di propria competenza.

c) La sostituzione di componenti della macchina di sollevamento (ad es.: paranco, carrello, motori, ecc.) con altri aventi caratteristiche tali da non determinare incrementi di sollecitazioni sulle strutture della macchina non costituisce nuova immissione sul mercato. L'organo di vigilanza effettuergli accertamenti e le prove che si renderanno necessari.

d) In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura stessa (ad esempio riduzione dello scartamento di una gru a ponte a seguito di spostamento su altre vie di corse, ecc.) non costituisce nuova immissione sul mercato e quindi non richiede nuova denuncia all'ISPESL, ma comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, in base all'art. 16 del decreto ministeriale 1291959.

2) L'installazione di un sistema di comando ad onde elettromagnetiche (vedi anche al riguardo nota ISPESL del 1511997, n. 588 di trasmissione del relativo parere del Ministero dell'industria,
commercio e artigianato), così come l'inserimento o l'aggiunta di qualsiasi altro componente di sicurezza, rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato, su una gru gia’ omologata, per
una maggiore funzionalita’ con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'utilizzazione, mantenendo l'apparecchio nei limiti di utilizzazione previsti dal costruttore, non
costituisce nuova immissione sul mercato dell'intera macchina e pertanto non richiede una nuova denuncia di installazione all'ISPESL.

L'utente deve comunicare all'organo di vigilanza competente per territorio l'avvenuta installazione del sistema di comando ad onde elettromagnetiche, secondo l'art. 16 del decreto ministeriale 1291959, per i conseguenti accertamenti di competenza.

Al riguardo si allegano il parere 77 del Comitato permanente (allegato 2) e lo schema sulle parti principali dei sistemi di comando del prEN 12077 (allegato 3).

3) Non fanno parte della macchina, e quindi della Dichiarazione CE di conformita’, le strutture fisse di appoggio quali le vie di corsa di gru a torre, a ponte, a cavalletto e simili, le travi di scorrimento dei carrelli di gru monorotaia, gli elementi di sospensione dei paranchi fissi, ecc. Per l'installazione rimangono ferme le responsabilità di cui all'art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 circa la corretta installazione della macchina secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27056

ID 3032 | | Visite: 3456 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27056 - Infortunio con una macchina avvolgitrice di racchette: l'elemento mobile era privo di protezione. La delega di gestione non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro

"La delega di gestione (specie se "di fatto"), in proposito conferita ad uno o più dipendenti può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita datore di lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega (sez. 4, del 11/12/2007, n. 6280). Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo."

Decreto 28 febbraio 2014

ID 3023 | | Visite: 8234 | Prevenzione Incendi

DM 28 febbraio 2014

Decreto 28 febbraio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

(GU n. 61 del 14 marzo 2014)
_______

Att. n. 66 del D.P.R. 151/2011 (in parte)

Modifica

Decreto 2 luglio 2019 modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone. (GU  n.162 del 12-07-2019)

In allegato testo coordinato Aggiornato Giugno 2021

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DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento

ID 869 | | Visite: 25448 | Documenti Sicurezza Enti



DVR 2013: La modulistica standard per la redazione del documento

DVR 2013: Indicazioni stesura DVR - [doc]

Allegato 1: Ambiente di lavoro - lista controllo - [doc]
Allegato 2: Macchine-Impianti-Attrezzature-lista controllo - [doc]
Allegato 2: bis: Macchine-imp-attrez settore pubblici esercizi-commercio al dettaglio-lista controllo - [doc]
Allegato 3: Movimentazione manuale carichi-lista controllo - [doc]
Allegato 4: Rischio rumore-lista controllo - [doc]
Allegato 5: Rischio Vibrazioni-lista controllo - [doc]
Allegato 6: Rischio chimico-lista controllo - [doc]
Allegato 7: Rischio cancerogeno-mutageno-lista controllo - [doc]
Allegato 8: Rischio esplosione-lista controllo - [doc]
Allegato 9: Rischio Incendio-lista controllo - [doc]
Allegato 10: Rischio Stress lavoro correlato-lista controllo-MA - [doc]
Allegato 11: Formazione - lista controllo - [doc]
Allegato 11A: Esempio registrazione attività formative - [xls]
Allegato 12: Sorveglianza sanitaria-lista controllo - [doc]
Allegato 13: Dispositivi protezione individuale-lista controllo - [doc]

UPA - Padova

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Allegato riservato DVR_UPA_Padova.pdf
UPA Padova
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Bozza di DDL Revisione Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008

ID 2847 | | Visite: 8961 | Decreti Sicurezza lavoro



Bozza di DDL Revisione Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008

Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori

Disponibile presso gli Atti del Senato una prima Bozza di DDL per la Revisione sostanziale del D. Lgs. 81/2008.

Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

In breve sintesi:

1. Semplificazione struttura:

L'impianto si ridurrebbe notevolmente sul numero degli Articoli e sulla struttura che dovrebbe essere meno rigida del D.Lgs. 81/2008.

2. Norme più flessibili:

Il datore di lavoro adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottando ed efficacemente attuando le migliori soluzioni tecniche ed organizzative disponibili, contenute nelle pertinenti “norme tecniche”, “linee guida” o “buone prassi” o nelle indicazioni delle associazioni professionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché validate dalla Commissione nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Adozione di MOGSL come adempimento obblighi sicurezza

L’adempimento si considera ottemperato in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. Certificazione di medici e Professionisti sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda:

Il datore di lavoro può chiedere a un medico del lavoro o a un professionista competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti previsti, di certificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione da essa previste.

5. Abilitazioni Professionisti competenti sicurezza:

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni unicamente gli iscritti all’elenco nazionale dei professionisti competenti in materia di sicurezza del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’elenco nazionale è composto da sezioni riservate a professionisti appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i medici del lavoro, e da sezioni riservate a professionisti non appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
I criteri per l’iscrizione all’elenco, che devono comprendere il possesso di adeguata esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per il mantenimento dell’iscrizione sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Periodo transitorio:

Per un periodo di tre anni successivo alla entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro può dimostrare, in tutto o in parte, di avere adempiuto ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e i relativi provvedimenti di attuazione.

- Bozza del del DDL in allegato (18.09.2016)
- Atto depositato (01.12.2016)

Tutte le Revisioni del TUS D.Lgs. 81/2008 MLPS

Guide sicurezza lavori in quota D-A-CH-S

ID 3159 | | Visite: 7313 | Documenti Sicurezza Enti

Guide sicurezza lavori in quota D-A-CH-S

D-A-CH-S è un gruppo di lavoro internazionale formato da esperti provenienti dalla Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige, con lo scopo di perseguire regolamenti standardizzati internazionali per sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota.

01. DPI anticaduta  
Indicazioni alla scelta corretta e all’uso di DPI contro la caduta dall’alto

02. Reti percorribili 
Lista di controllo per l’uso e il montaggio sicuro di reti da lavoro percorribili. Viene fatto riferimento alla BGI 662 “Raccomandazione per l’uso sicuro di reti percorribili”

03. Allestimenti di sicurezza e classificazione delle superfici dei tetti per uso e manutenzione 
Raccomandazione per la pianificazione di sistemi anticaduta per lavori da eseguirsi su tetti

04. Montaggio e verifica dei dispositivi di ancoraggio 
Come vengono installati in maniera corretta i nuovi punti d’ancoraggio, come deve essere documentata l’installazione e come vengono verificate installazioni esistenti? Il documento evidenzia soluzioni chiare, le quali sono da applicare

05. Accesso e lavori in sospensione a funi portanti  
Indicazioni e informazioni relativi all'accesso e lavori in sospensione a funi, rope access

06. DPI contro la caduta dall’alto durante l’uso di PLE
Indicazioni e informazioni per l’uso di DPI contro la caduta dall’alto durante l’uso di PLE  a braccio estensibile e attrezzature multifunzionali

07. Uscire da e risalire su cestelli da lavoro e PLE 
Indicazioni e informazioni per l’uscire dalla piattaforma in posizione sollevata, p. e. PLE, cestello gru, attrezzature multifunzionali, ecc.

08. Pericoli da fenomeni naturali  
Indicazioni e informazioni relativi ai lavori esposti in siti naturali difficili

09. Ponteggio di facciata 
Indicazioni e informazioni in riguardo alle protezioni contro le cadute dall’alto per i lavori di montaggio di ponteggi di facciata

10. Fattore rischio scala 
Aiuto decisionale per la selezione dello strumento di lavoro sicuro per le vie di circolazione e posti di lavoro - Pianificazione/predisposizione lavori

11. Montaggio in sicurezza di case a elementi prefabbricati in legno 
Per poter eseguire un progressivo montaggio veloce, le misure di sicurezza devono essere pianificate e attuate in maniera sistematica

http://www.bauforumplus.eu/absturz/

Check list Agenti chimici pericolosi - AUSL RE

ID 2721 | | Visite: 8038 | Documenti Sicurezza ASL

Check list Agenti chimici pericolosi

Check list sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza degli agenti chimici pericolosi.

Disponibili 2 Check list ispettive sulla Valutazione del Rischio Chimico:

1. Applicazione del titolo IX capo I del d.l.gs. 81/08
2. Rischio chimico stampaggio materie plastiche

In riferimento ai seguenti punti:

1. Il Datore di Lavoro ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza degli agenti chimici pericolosi?
2. L’esito della valutazione dei rischi ha portato ad una chiara identificazione rispetto alle classificazioni del rischio per la salute e la sicurezza?
3. Sono state applicate le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi di cui agli Artt. 224 comma 1 del D.L.gs. 81/08?
4. RLS
5. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori dispongano di adeguata formazione e informazione specifica?
6. Il datore di lavoro ha adottato le misure specifiche indicate nell’art. 225 comma 1 D.Lgs. 81/08?
7. Salvo che il DDL possa dimostrare di controllare l’esposizione in altro modo, sono state effettuate le misurazioni periodiche degli agenti chimici pericolosi?
8. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi indicati al comma 1 dell’art. 229 D.Lgs. 81/08?
9. Viene effettuato il monitoraggio biologico?
10. Il datore di lavoro ha adottato le misure specifiche indicate negli artt. 225 e 226 del D.Lgs. 81/08?
11. Addetti alle emergenze
Verifica aspirazioni

AUSL Reggio Emilia
Anno 2014

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Allegato riservato MO50 CL chimico plastiche.pdf
MO50 - AUSL RE
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Allegato riservato MO30_CL chimico Titolo IX.pdf
MO30 - AUSL RE
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Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini

ID 2073 | | Visite: 21765 | Circolari Sicurezza lavoro

Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini 

ID 2073 | 24.10.2016

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Circolare n.18 del 23 maggio 2013   

Con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti”, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, tenuto conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013 di questo Ministero.

1. Contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)

L'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivole prove non distruttive, le prove funzionali le prove di funzionamento

Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. 

Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. 

Più in particolare si evidenzia:

a) Esame visivo: L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessaria lo smontaggio della macchina o di parti di essa).

b) Prove non distruttive: A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali.

c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali: Dovranno essere controllati i componenti delle macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.
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Allegato riservato Cicolare n.18 del 23 maggio 2013 MLPS.pdf
MLPS
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2016, n. 44327

ID 3146 | | Visite: 4061 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2016, n. 44327 - Elusione del dispositivo di interblocco del macchinario e amputazione di un dito: responsabilità datoriale o condotta abnorme?

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498: in motivazione la Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina é in concreto utilizzata).

Orbene, nel caso di specie, il fatto stesso che fosse presente sulla cesoia una protezione mobile in corrispondenza della zona taglio, e che a fronte di ciò fosse frequente (per come emerso in dibattimento) che tale protezione venisse manomessa dagli operai per ragioni di speditezza, rende evidente che il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.

Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

ID 3133 | | Visite: 15866 | Decreti Sicurezza lavoro

D Lgs  624 1996 Indistrie estrattive

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

GU n. 293 del 14 dicembre 1996 - SO n. 219
________

Art. 1 (Attivita' soggette)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; 
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 ottobre 2016, n. 20051

ID 3120 | | Visite: 3631 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 ottobre 2016, n. 20051 - Movimentazione manuale dei carichi e infortunio. Formazione del lavoratore

La Corte territoriale osservava che le prove assunte non avevano consentito di ricostruire la esatta dinamica dell'Incidente ed, in particolare, di accertare in quale fase della lavorazione in corso si fosse verificato l'evento traumatico sicché non era possibile stabilire se esso fosse effettivamente dovuto al sollevamento della carriola.
Su tale punto la sentenza non era stata specificamente impugnata.
Inoltre lo stesso ricorrente aveva riferito nel corso dell' interrogatorio di essere stato operato per ernia del disco - circostanza sconosciuta al datore di lavoro- sicché vi era una generale predisposizione al verificarsi di nuove protusioni discali pur in assenza di traumi rilevanti. Quanto agli obblighi dì formazione/informazione lo stesso ricorrente aveva dichiarato che tale signor C. gli aveva spiegato come compiere l'operazione, sollevando la carriola e versando la malta nel carrello; il teste R. aveva affermato che al ricorrente era stata spiegata la procedura per la manutenzione del carrello e che gli era stato detto di svuotare la carriola con il badile per renderla più leggera e di non svuotarla quando era ancora completamente piena dell'impasto.

Erano state dunque fornite le direttive di lavoro e nemmeno risultava una prassi contraria ad esse.
Da ultimo, era stata fornita documentalmente la prova dell'adempimento da parte del datore dì lavoro agli obblighi di sicurezza ex lege 626/94 con la redazione del documento programmatico per la sicurezza, in cui si individuavano i fattori di rischio anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.S., articolando tre motivi.

Resiste con controricorso ANCAP spa.

Circolare n. 31 del 2 Settembre 2016: Abolizione Registro infortuni

ID 3112 | | Visite: 6522 | Circolari Sicurezza lavoro

Cruscotto infortuni

INAIL Circolare n. 31 del 2 Settembre 2016 / Cruscotto infortuni

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

In proposito, il citato d.lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403.

Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs.n. 151/20155 articolo 21, comma 1, lett. b).

RILASCIO DEL “CRUSCOTTO INFORTUNI” PER I DATORI DI LAVORO E LORO INTERMEDIARI. MODALITÀ DI FRUIZIONE

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.

In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs.n. 151/2015, l’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.

Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it - macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale - tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:

- Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
- Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
- Località per il settore Agricoltura.

Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail:

https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TARGET=https://www.inail.it/cs/RedirectLogin

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Impresa sicura: Guida comparto metalmeccanico

ID 669 | | Visite: 30345 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Impresa sicura: Guida comparto metalmeccanico

ID 669 | 21.01.2016

Guida sicurezza del Settore metalmeccanico

L’industria meccanica comprende varie fasi di lavorazione dei metalli in questa guida descriveremo la LAVORAZIONE DEI METALLI CON MACCHINE UTENSILI ed i LAVORI DI CARPENTERIA intesi come ultime fasi di lavoro per la produzione di manufatti.

Le lavorazioni che verranno descritte sono diffuse in aziende di dimensioni disparate con prodotto finito estremamente diversificato o possono anche essere parte di cicli produttivi non propriamente del comparto metalmeccanico (molte aziende di discrete dimensioni hanno ad esempio il loro reparto officina).

Queste lavorazioni possono essere presenti sia nella piccola ditta metalmeccanica che nella grande industria.

Al rischio infortunistico (dovuto all’elevato numero di macchine che si usano e spesso alla gravosita del lavoro) si possono aggiungere, a seconda delle fasi lavorative considerate, rischi di esposizione a:

- GAS E FUMI DI SALDATURA
- VAPORI E NEBBIE DI SOLVENTI E VERNICI
- FUMI, VAPORI, NEBBIE E SCHIZZI DI FLUIDI LUBROREFRIGERANTI
- RUMORE

La diffusione dei fattori di rischio e legata soprattutto all'utilizzo di macchine di cui non sono conosciuti e quindi trascurati gli apprestamenti antinfortunistici, e all'assenza di misure di prevenzione nelle lavorazioni a rischio (aspirazioni in saldatura e verniciatura, insonorizzazione delle macchine rumorose, isolamento delle lavorazioni che espongono a rumore).

Capitolo 1 Introduzione
1.1 Situazioni da valutare in azienda
1.2 Il comparto
1.3 Informazione, formazione e addestramento

Capitolo 2 Sicurezza
2.1 Sicurezza elettrica
2.2 Sicurezza generale delle macchine
2.3 Impianti elettrici delle macchine
2.4 Principali macchine
2.5 Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
2.6 Apparecchi a pressione

Capitolo 3 Igiene del lavoro
3.1 Rumore
3.2 Vibrazioni
3.3 Saldatura
3.4 Verniciatura
3.5 Fluidi lubrorefrigeranti
3.6 Impianti di ventilazione e aspirazione localizzata
3.7 Movimentazione manuale dei carichi
3.8 Sovraccarico biomeccanico arti superiori

Capitolo 4 Ambienti di lavoro e emergenze
4.1 Luoghi di lavoro
4.2 Illuminazione
4.3 Microclima
4.4 Antincendio
4.5 Segnaletica

Capitolo 5 Dispositivi di protezione individuale
5.1 Parte generale comune a tutte le lavorazioni
5.2 Dispositivi di protezione della testa
5.3 Dispositivi di protezione dell’udito
5.4 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
5.5 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5.6 Dispositivi di protezione delle mani
5.7 Dispositivi di protezione dei piedi
5.8 Dispositivi di protezione del corpo
5.9 Dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto
5.10 Dispositivi di protezione individuale nel comparto Metalmeccanico

Capitolo 6 Aspetti sanitari
6.1 Sorveglianza sanitaria
6.2 Pronto soccorso
6.3 Lavoratori minorenni
6.4 Lavoratrici madri


Ente Bilaterale Artigianato Emilia Romagna (EBER)
Ente Bilaterale Artigianato Marche (EBAM)
Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna
Direzione Regionale INAIL Marche
Servizio Sanita Pubblica della Regione Emilia-Romagna
P.F Prevenzione e promozione Salute nei luoghi di vita e di lavoro - ARS - Regione Marche
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica - Regione Emilia-Romagna
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR - Regione Marche 

Via dè Preti 8- 40121 Bologna
051 2964311
051 6569507
www.eber.org

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 ottobre 2016, n. 19709

ID 3093 | | Visite: 3272 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 ottobre 2016, n. 19709 - Nessun risarcimento se il lavoratore non prova l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condizioni pericolose del macchinario

Con ricorso al Tribunale di Udine, S.F. chiedeva la condanna del datore di lavoro F.B. al risarcimento del danno subito a seguito di infortunio su lavoro del 14.6.2000, in tesi occorsole mentre stava levigando un arco in legno, utilizzando apposito macchinario (macchina levigatrice), risultato poi difettoso.

Disposta c.t.u. medico legale, il Tribunale respingeva la domanda, condannando la S.F. al pagamento delle spese.
Proponeva appello la lavoratrice, resisteva il F.B..

Con sentenza depositata rii novembre 2011, la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame, condannando la S.F. al pagamento delle spese. Riteneva la Corte di merito non provato il nesso causale tra il danno e l'attività lavorativa svolta, evidenziando che la contestualità tra lesione e lavoro non equivaleva a causalità dell'evento dannoso (rispetto alle lavorazioni svolte).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S.F., affidato a due motivi. Resiste il F.B. con controricorso.

Impianti protezione scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche

ID 3084 | | Visite: 10598 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.

A tal fine, il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del d.p.r. 462/01 e della L. 122/2010, all’Inail è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro. Pertanto, il prodotto ha l’obiettivo di presentare le attività di controllo svolte dall’Inail e di definire la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura e le modalità di svolgimento delle verifiche.

INAIL -  2016

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Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27107

ID 3063 | | Visite: 3222 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27107 - Infortunio di una operaia colpita alla testa dalla leva di movimentazione di una pressa a caldo

1. Con decreto in data 06/10/2014, il GIP presso il Tribunale di Modena ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di soggetto da identificare per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. relativo ad un infortunio sul lavoro, avendo il P.M. richiedente rilevato che l'inchiesta sull'Infortunio non aveva evidenziato profili di colpa e il giudice ritenuto che il fatto non costituisce reato.

Il procedimento era stato instaurato a seguito della denuncia querela di C.F., la quale aveva esposto di essere sin dall'età di sei anni portatore di miopia, con correzione; di svolgere mansioni di operaia in una maglieria (la B.B. s.r.l. con sede in Carpi); di provvedere, in particolare, all'apposizione sui tessuti di termoadesivi con l'utilizzo di una pressa a caldo denominata LOTUS; di essere rimasta vittima di un incidente sul lavoro il giorno 15/02/2013, allorché, intenta ad utilizzare la macchina che aveva provveduto a chiudere, chinandosi a raccogliere un altro capo da trattare, veniva colpita dalla leva di movimentazione della stessa, a causa dell'Improvviso sganciamento del coperchio, riportando lesioni all'occhio destro, per frantumazione della lente correttiva; di avere saputo che anche altre colleghe avevano riscontrato il malfunzionamento del macchinario in fase di pressatura e di avere personalmente constatato detto malfunzionamento anche in un'altra occasione, senza però che in dette occasioni si producessero conseguenze. Concludeva chiedendo, tra l'altro, di essere informata in caso di archiviazione.

2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione la querelante, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto violazione di norme processuali per omessa notifica alla p.o. della richiesta di archiviazione, avendo la stessa conosciuto dell'archiviazione, intervenuta già il 06/10/2014, su richiesta del P.M. in data 22/07/2014, solo in data 13/04/2015, come da attestazione allegata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria datata 26/02/2016, ha chiesto l'annullamento del decreto di archiviazione senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Modena, rilevando la nullità dello stesso per omesso avviso alla p.o. che ha fatto richiesta di riceverlo e che è stata, quindi, privata della facoltà di formulare opposizione alla archiviazione.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2016, n. 9062

ID 3033 | | Visite: 3480 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2016, n. 9062 - Licenziamento di un quadro capofabbrica e sindacalista per la denuncia di omessa sicurezza degli impianti. Licenziamento antisindacale

La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento del ricorso ex art 28 Stat. Lav. della Filcea CGIL Territoriale del Sulcis Iglesiante con cui il primo giudice aveva dichiarato antisindacale il licenziamento del dipendente della soc E. spa, O.M., quadro come capofabbrica e sindacalista, per avere questi dichiarato nel corso di un'assemblea convocata dalle rappresentanze sindacali unitarie il 12/10/2001, che l'azienda trascurava il problema della sicurezza sul lavoro tanto che solo nel maggio di quell'anno, in occasione di una fermata degli impianti per manutenzione, egli si era accorto, dallo stato delle tubature, che l'impianto stesso fino a quel momento aveva funzionato in condizioni di pericolo e che ciò era stato segnalato alla direzione aziendale fin dal 22 gennaio precedente quando il servizio tecnico di processo di direzione aziendale aveva redatto una relazione su un guasto verificatosi il 7 gennaio. Secondo il sindacato il licenziamento era ingiustificato, ritorsivo ed intimidatorio e chiedeva pertanto la reintegra del O.M. ed ogni altro provvedimento idoneo.

La Corte ha precisato con riferimento all'accezione dell'azienda secondo cui il O.M. era a conoscenza dell'incidente del 7 gennaio e del rapporto tecnico redatto sullo stesso, che, pur essendo il lavoratore certamente a conoscenza che il 7 gennaio si era verificata un'anomalia di funzionamento dell'impianto (ciò sia perché le prime avvisaglie si erano manifestate nella notte quando il O.M. era di turno sia perché vi era stata un'annotazione sul registro da parte del capofabbrica subentratogli ) era impossibile stabilire se egli fosse informato dell'effettiva portata tecnica dell'incidente stante le discordanti dichiarazioni dei testi e la mancanza di prova documentale dell'invio del rapporto tecnico ai capi fabbrica o al loro ufficio. La Corte ha poi sottolineato che l'azienda non aveva neppure comunicato il rapporto tecnico dell'incidente alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di cui anche il O.M. faceva parte, né tale rappresentanza era stata convocata alla riunione tenutasi dopo l'incidente del 7 gennaio.
La Corte ha quindi rilevato che, comunque, solo nel maggio del 2001 in occasione dello smontaggio delle tubature per manutenzione straordinaria il O.M. si era reso conto del grave stato delle incrostazioni interne e che pertanto secondo la Corte non destava stupore che nel corso dell'assemblea dell'ottobre egli avesse manifestato lo sgomento provato nel vedere lo stato delle tubature ed avesse considerato che solo per fortuna non si erano verificati incidenti gravi; che il O.M. aveva espresso, nella riunione, una sua opinione sulla sicurezza degli impianti dettata dagli elementi a sua disposizione in quel momento senza peraltro trascendere in affermazioni offensive.

La Corte ha poi esposto che il licenziamento era stato comminato, oltre che per il comportamento asseritamente diffamatorio del lavoratore, anche per due ulteriori fatti e che cioè il O.M. in violazione dei suoi compiti di capofabbrica non aveva provveduto a relazionare subito su quanto riteneva stesse accadendo circa la situazione della sicurezza e le iniziative che, secondo le sue convinzioni maturate sulla base del fatto del 7 gennaio e di indagini personali svolte, sarebbe stato necessario adottare, né aveva riferito le sue valutazioni tecniche ai superiori.

Secondo la Corte anche tali ulteriori motivazioni del licenziamento erano infondate atteso che il rapporto tecnico sull'Incidente del 7 gennaio era stato inviato a tutti gli organi principali dell'azienda e secondo la Corte il O.M. non avrebbe potuto aggiungere nulla che non fosse già a conoscenza dell'azienda. Ha osservato che invece tale rapporto non era stato inviato alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e secondo la Corte una migliore informazione nei confronti dei sindacati e delle rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, avrebbe, probabilmente evitato le dichiarazioni allarmiste lamentata dalla società.

Avverso la sentenza ricorre la soc E. spa con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc. Resiste il sindacato.

Liste Controllo Sicurezza SUVAPRO

ID 1367 | | Visite: 16909 | Documenti Riservati Sicurezza



Liste Controllo Sicurezza SUVAPRO

Raccolta di tutte le Liste di Controllo Sicurezza SUVA pubblicate al 10.2015

Aggiornamento Ottobre 2015

Le Liste di Controllo sono suddivise in 2 portfoli rispettivamente per:

1. Tema interdisciplinare

1.1 Legislative, base
1.2 Installazioni e apparecchi tecnici
1.3 Ergonomia
1.4 Psicologia, comportamento umano
1.5 Sostanze che generano dipendenza
1.6 Equipaggiamenti individuali di protezione
1.7 Circolazione interna aziendale
1.8 Trasporto e immagazzinamento
1.9 Protezione contro il rumore
1.10 Altre profilassi di malattie professionali
1.11 Protezione da esplosioni e incendi

2. Tema settoriale

2.1 Edilizia, aziende dell'installazione
2.2 Legno
2.3 Aziende forestali
2.4 Altre aziende industriali e artigianali
2.5 Metallo
2.6 Ufficio
2.7 Movimentazione e stoccaggio

SUVA, è un'azienda autonoma di diritto pubblico, è l'assicuratore più grande in Svizzera nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Le sue prestazioni comprendono la prevenzione (SuvaPro, SuvaLiv), l’assicurazione (SuvaRisk) e la riabilitazione (SuvaCare).

Fonte: www.suva.ch
Elaborazione: Certifico S.r.l. Perugia - IT

_____________

Aggiornamenti

Aggiornamento: Febbraio 2015
Dim: 140,00 Mb

Aggiornamento: Ottobre 2015
Dim: 150,00 Mb

Strutture ricettive in aria aperta nota VVF: nota VVF

ID 3022 | | Visite: 6818 | Prevenzione Incendi

Strutture ricettive in aria aperta nota VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016 recante "DM 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle struttura turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone " - Chiarimenti."

Decreto 28 febbraio 2014

13° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

ID 3020 | | Visite: 8135 | Decreti Sicurezza lavoro


13° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

Settembre 2016

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 9 Settembre 2016

Con il decreto direttoriale del 9 settembre  2016 è stato adottato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 19 settembre 2016

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Consulta il database dei Soggetti abilitati

Codice internazionale di etica operatori di medicina del lavoro

ID 3011 | | Visite: 5579 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro

La ICOH, International commission on occupational health, ha redatto la terza edizione del "Codice internazionale di etica".

La presente edizione è la versione in lingua italiana, curata dall'Inail, del testo originale in lingua inglese.

Il Codice è richiamato dall'art. 39 del d.lgs. 81/2008 ed esplicita i principi etici che sono alla base dell’attività professionale del medico competente.

D.lgs. 81/2008
...
Art. 39 Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Inail 2016

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