Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331

ID 3092 | | Visite: 3377 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3092

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331 - Taglierina non dotata del sistema di protezione dal contatto delle lame. Prescrizione

Motivazione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 546-615 c.p.p. e art. 173 disp. Att. C.p.p..

1. A.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 24.05.2013 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S.Elpidio a Mare, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, ha rideterminato la pena.

In breve il fratto: I.P., dipendente della società "IDEA 84 s.r.l.", di cui l'imputato era legale rappresentante, esercente la produzione di accessori per calzature, nel mentre, il giorno 18.03.2008, era intento alla sua attività lavorativa, entrava in contatto con le mani con una taglierina subiva le lesioni, come indicate nel capo d'imputazione. Il Giudice di primo grado riteneva, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi B., ispettore del lavoro, e R., responsabile per la sicurezza) che le modalità che avevano causato l'infortunio fossero state compiutamente accertate e che fosse ravvisabile una responsabilità dell'A.F. per violazione degli obblighi impostigli dall'art. 35 d.lvo n. 626/1994, per avere messo a disposizione dei lavoratori una taglierina avente un non idoneo sistema di protezione dal contatto delle lame.

La Corte d'Appello, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della contestata colpa, riteneva infondati i motivi del gravame, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena inflitta in primo grado.

2. Il ricorrente, sostanzialmente con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, si contesta la sentenza laddove non è stato affrontato lo specifico motivo di gravame relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, si evidenzia l'erronea valutazione della testimonianza del teste B., ispettore del lavoro, circa la presenza al momento dell'infortunio della defensa in plexiglas applicata alla taglierina.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 41331 del 03 ottobre 2016.pdf)n. 41331 del 03 ottobre 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT171 kB846

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 289

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 300

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto
Mag 26, 2025 382

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025

Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 / Applicativo “Verifiche periodiche” ID 24021 | 26.05.2025 Circolardel 23 maggio 2025 - dee n. 11 del 23 maggio 2025 - Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza