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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2016, n. 9062

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2016, n. 9062 - Licenziamento di un quadro capofabbrica e sindacalista per la denuncia di omessa sicurezza degli impianti. Licenziamento antisindacale

La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento del ricorso ex art 28 Stat. Lav. della Filcea CGIL Territoriale del Sulcis Iglesiante con cui il primo giudice aveva dichiarato antisindacale il licenziamento del dipendente della soc E. spa, O.M., quadro come capofabbrica e sindacalista, per avere questi dichiarato nel corso di un'assemblea convocata dalle rappresentanze sindacali unitarie il 12/10/2001, che l'azienda trascurava il problema della sicurezza sul lavoro tanto che solo nel maggio di quell'anno, in occasione di una fermata degli impianti per manutenzione, egli si era accorto, dallo stato delle tubature, che l'impianto stesso fino a quel momento aveva funzionato in condizioni di pericolo e che ciò era stato segnalato alla direzione aziendale fin dal 22 gennaio precedente quando il servizio tecnico di processo di direzione aziendale aveva redatto una relazione su un guasto verificatosi il 7 gennaio. Secondo il sindacato il licenziamento era ingiustificato, ritorsivo ed intimidatorio e chiedeva pertanto la reintegra del O.M. ed ogni altro provvedimento idoneo.

La Corte ha precisato con riferimento all'accezione dell'azienda secondo cui il O.M. era a conoscenza dell'incidente del 7 gennaio e del rapporto tecnico redatto sullo stesso, che, pur essendo il lavoratore certamente a conoscenza che il 7 gennaio si era verificata un'anomalia di funzionamento dell'impianto (ciò sia perché le prime avvisaglie si erano manifestate nella notte quando il O.M. era di turno sia perché vi era stata un'annotazione sul registro da parte del capofabbrica subentratogli ) era impossibile stabilire se egli fosse informato dell'effettiva portata tecnica dell'incidente stante le discordanti dichiarazioni dei testi e la mancanza di prova documentale dell'invio del rapporto tecnico ai capi fabbrica o al loro ufficio. La Corte ha poi sottolineato che l'azienda non aveva neppure comunicato il rapporto tecnico dell'incidente alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di cui anche il O.M. faceva parte, né tale rappresentanza era stata convocata alla riunione tenutasi dopo l'incidente del 7 gennaio.
La Corte ha quindi rilevato che, comunque, solo nel maggio del 2001 in occasione dello smontaggio delle tubature per manutenzione straordinaria il O.M. si era reso conto del grave stato delle incrostazioni interne e che pertanto secondo la Corte non destava stupore che nel corso dell'assemblea dell'ottobre egli avesse manifestato lo sgomento provato nel vedere lo stato delle tubature ed avesse considerato che solo per fortuna non si erano verificati incidenti gravi; che il O.M. aveva espresso, nella riunione, una sua opinione sulla sicurezza degli impianti dettata dagli elementi a sua disposizione in quel momento senza peraltro trascendere in affermazioni offensive.

La Corte ha poi esposto che il licenziamento era stato comminato, oltre che per il comportamento asseritamente diffamatorio del lavoratore, anche per due ulteriori fatti e che cioè il O.M. in violazione dei suoi compiti di capofabbrica non aveva provveduto a relazionare subito su quanto riteneva stesse accadendo circa la situazione della sicurezza e le iniziative che, secondo le sue convinzioni maturate sulla base del fatto del 7 gennaio e di indagini personali svolte, sarebbe stato necessario adottare, né aveva riferito le sue valutazioni tecniche ai superiori.

Secondo la Corte anche tali ulteriori motivazioni del licenziamento erano infondate atteso che il rapporto tecnico sull'Incidente del 7 gennaio era stato inviato a tutti gli organi principali dell'azienda e secondo la Corte il O.M. non avrebbe potuto aggiungere nulla che non fosse già a conoscenza dell'azienda. Ha osservato che invece tale rapporto non era stato inviato alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e secondo la Corte una migliore informazione nei confronti dei sindacati e delle rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, avrebbe, probabilmente evitato le dichiarazioni allarmiste lamentata dalla società.

Avverso la sentenza ricorre la soc E. spa con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc. Resiste il sindacato.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

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