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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503 - Polveri di amianto nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru

I La sentenza n.549/2010 della Corte d‘Appello sezione lavoro di cui al ricorso R.G. 01798/2011.

Con sentenza n.549/2010, pubblicata il 13.10.2012, la Corte d'Appello di Genova sez. lavoro, rigettava l'appello proposto da V.V. e S.M., eredi di S.L. - dipendente del Consorzio Autonomo del Porto deceduto per mesotelioma pleurico il 18.11.2001 - avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento richiesto iure hereditatis a titolo di danno biologico e morale, sulla scorta della violazione dell'art. 2087 c.c. posto che la stessa patologia, già indennizzata dall'Inail con rendita all'80%, sarebbe stata contratta per colpa datoriale, oltre che nell'occasione ed a causa dell'attività lavorativa svolta dal loro congiunto. Attività che lo esponeva alle polveri di amianto presente nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru alla quale era stato addetto dal 1963 al 1987. La Corte d'Appello, nel confermare il giudizio del primo giudice, premesso che in base alla sentenza della Corte Cost. 312/1996 la colpa del datore andasse misurata col criterio della "sicurezza generalmente praticata" in luogo di quello della "massima tecnologicamente possibile", ha sostenuto che all'epoca in cui S.L. aveva contratto il male non fosse ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto, ed in particolare il fatto che anche una sola fibra potesse bastare ad innescare la malattia. Che, pertanto, in base agli standard di sicurezza generalmente applicati, considerata l'epoca di insorgenza ed i tempi lunghi dì latenza, per evitare il mesotelioma l'unica precauzione possibile sarebbe stata quella di abolire l'uso dell'amianto. Sosteneva inoltre che la normativa sulle polveri invocata dagli appellanti non fosse sufficiente allo scopo, perché non idonea ad impedire l'aspirazione delle polveri ultrafini. Rilevava che le stesse protezioni prescritte dalla normativa potessero essere invocate "ora per allora", "col senno di poi", solo qualora l'amianto fosse stato presente nell'ambiente sotto forma di polvere, secondo il significato comune del termine, e ne fosse avvertibile (visibile) la presenza; cosa che, invece, nel caso In esame era da escludere anche perché secondo la ctu espletata in primo grado "la presenza in sala macchine di prodotti di usura delle guarnizioni di amianto non poteva aver prodotto uno stato di polverosità, posto che il quantitativo di usura prodotto dalle frenature era complessivamente meno di un grammo ai giorno (0,812 g/giorno), sicché egli stesso esclude l'applicabilità alla fattispecie della normativa di cui all'art. 21 del DPR 303 del 1956 richiamata dall'appellante pertanto, a giudizio della Corte genovese, anche a voler ritenere sussistente il nesso causale con l'attività lavorativa, doveva essere comunque escluso che potesse configurarsi una colpa del datore di lavoro per la mancata adozione delle cautele esigibili all'epoca.

Avverso questa sentenza gli attori, eredi del lavoratore deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione incentrato su un unico articolato motivo di impugnazione. L'Autorità Portuale di Genova e l'INA Assitalia hanno resistito con controricorso.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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