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Convenzione ILO C127 del 07 giugno 1967

ID 14440 | | Visite: 1263 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C127 del 07 giugno 1967

ID 14440 | 01.09.2021

Convenzione ILO C127 Peso massimo, 1967.

Ginevra, 07 giugno 1967

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «trasporto manuale dei carichi» indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
b) l’espressione «trasporto manuale regolare di carichi» indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
c) l’espressione «giovane lavoratore» indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Articolo 3
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere né richiesto né ammesso.

Articolo 4
Ai fini dell’applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Articolo 5
Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Articolo 6
Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Articolo 7
1. L’impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sarà limitato.
2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Articolo 8
Ciascuno Stato membro adotterà, con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 9
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 10
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Articolo 11
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 12
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 14
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 11, denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 10 Marzo 1970

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ILO 1967
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Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili

ID 7725 | | Visite: 13715 | Prevenzione Incendi

Guida tecnica facciate negli edifici civili

Guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili"

Nota DCPREV 5093 del 15/04/2013

La guida è uno strumento utile a limitare la probabilità di propagazione di un incendio:

-originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali delle facciate degli edifici, o da interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata; 
- originato all'esterno dell'edificio (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio).

Inoltre, intende prevenire la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Al Paragrafo 2 sono contenute le principali Definizioni, che si riferiscono alle diverse tipologie di facciate (semplice, a doppia parete, a parete ventilata non ispezionabile, facciata continua) e delle parte ((aperta, chiusa) e di Kit (nell'accezione della Direttiva Prodotti da Costruzione (DPC) e del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione - Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2011 (CPR), un kit è equivalente ad un prodotto da costruzione)

Il Paragrafo 3 è dedicato ai Requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione riferiti a Facciate semplici e curtain walls, ai diversi tipi di Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili e di Facciate a doppia parete ventilate ispezionabili.
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Fonte: VVF

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Nota DCPREV 5093 del 15/04/2013
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VVF 20213
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Nota Ministero dell’Istruzione prot. 30 agosto 2021 n. 1260

ID 14437 | | Visite: 2308 | News Sicurezza

Ministero Istruzione prot  30 agosto 2021 n  1260

Nota Min. Istruzione prot. 30 agosto 2021 n. 1260 | Verifica green pass

Ministero dell’Istruzione, prot. 30 agosto 2021, n. 1260 - Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti

...

1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

2. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI

È atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l’adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App “Verifica C19”.

Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app “Verifica C19”, così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all’interno dell’istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione

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Convenzione ILO C124 del 02 giugno 1965

ID 14435 | | Visite: 1242 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C124 del 02 giugno 1965

ID 14435 | 30.08.2021

Convenzione ILO C124 Esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965.

Ginevra, 02 giugno 1965

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’esame medico attitudinale degli adolescenti per l’impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sull’esame medico degli adolescenti (industria), 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all’impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l’impiego di un fanciullo e di un adolescente di età inferiore ai 18 anni non potrà essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell’esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovrà prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari; Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l’esame medico attitudinale all’impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all’età di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovrà determinare gli impieghi o categorie d’impieghi per i quali questo obbligo s’impone oppure attribuire a un’autorità idonea il potere di farlo; Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, è opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all’impiego sotterraneo nelle miniere nonché esami medici periodici fino all’età di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965.

Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione il termine «miniera» si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto è l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l’impiego in sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all’impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all’impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.

Articolo 2
1. Un esame medico approfondito per l’attitudine all’impiego ed esami periodici successivi a intervalli che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dell’impiego e del lavoro in sotterraneo nelle miniere.
2. L’adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sarà nondimeno permessa quando l’autorità competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure sono equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o più efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate od ottenuto il loro accordo.

Articolo 3
1. Gli esami medici previsti dall’articolo 2 debbono:
a) essere effettuati sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dall’autorità competente;
b) essere certificati in maniera appropriata.
2. Una radiografia dei polmoni sarà richiesta all’atto dell’esame medico di ammissione e ugualmente, se ciò è considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese né per gli adolescenti né per i loro genitori o tutori.

Articolo 4
1. Ogni misura necessaria, compresa l’adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall’autorità competente per assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) le indicazioni sulla natura dei compiti;
c) un certificato attestante l’attitudine all’impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d’ordine medico.
5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 5
L’autorità competente di ciascun paese è tenuta a consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 11
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione riguardante la revisione totale o parziale della convenzione stessa.

Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 13 Dicembre 1967

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Allegato riservato Convenzione ILO C124 del 02 giugno 1965.pdf
ILO 1965
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Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 10 - 18 febbraio 1988

ID 14431 | | Visite: 2561 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 10 - 18 febbraio 1988

ID 14431 | 30.08.2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 134, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 254). (Cost., art. 38, secondo comma) (088C0234) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 24-2-1988)
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La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede chel'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro

Si passa da un sistema “a lista chiusa” (malattie tabellate) ad un sistema “misto”, in cui è ammessa l’indennizzabilità di tutte le affezioni per le quali il richiedente sia in grado di dimostrare il nesso di causalità con l’attività lavorativa o addirittura una semplice concausalità.
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segue in allegato

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Convenzione ILO C122 del 17 giugno 1964

ID 14425 | | Visite: 1368 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C122 del 17 giugno 1964

ID 14425 | 29.08.2021

Convenzione ILO C122 Politica dell’impiego, 1964.

Ginevra, 17 giugno 1964

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l’attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l’elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita; Considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all’Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell’impiego, alla luce dell’obiettivo fondamentale secondo cui « tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità » ; Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che « ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione » ; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell’impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sull’orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 1958; Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l’espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell’impiego che sono comprese nell’ottava questione all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964.

Articolo 1
1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
c) che vi sarà libera scelta dell’occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell’impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Articolo 2
Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:
a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all’articolo 1;
b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l’applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Articolo 3
Nell’applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell’impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Articolo 4
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 5
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Articolo 6
1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 7
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 8
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Articolo 9
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 10
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dall’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 11
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 15 Luglio 1966

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ILO 1964
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Convenzione ILO C119 del 05 giugno 1963

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Convenzione ILO C119 del 05 giugno 1963

ID 14423 | 29.08.2021

Convenzione ILO C119 Protezione dalle macchine, 1963.

Ginevra, 05 giugno 1963

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1963 nella sua quarantasettesima sessione ; Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all’ordine del giorno della sessione ; Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana.
2. L’autorità competente di ciascun paese determinerà se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l’integrità fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell’applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L’iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni.
3. Le disposizioni della presente convenzione:
a) non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida;
b) non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego è in rapporto con tali macchine.

PARTE II - VENDITA, AFFITTO, CESSIONE A QUALSIASI ALTRO TITOLO ED ESPOSIZIONE

Articolo 2
1. La vendita e l’affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci.
2. Ogni altra forma di cessione, nonché l’esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione debbono, nella misura determinata dall’autorità competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l’asportazione provvisoria, durante l’esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sarà considerata infrazione al presente paragrafo, sempreché vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi.
3. Tutti i bulloni, viti d’arresto e chiavette, nonché ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall’autorità competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, allogati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.
4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a coulisse, nonché in quanto indicati dall’autorità competente gli alberi, comprese le loro estremità ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine debbono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Articolo 3
1. Le disposizioni dell’articolo 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all’articolo anzidetto che:
a) offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione;
b) sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2, non comporta l’applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato articolo 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.
3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell’articolo 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato articolo 2.

Articolo 4
L’obbligo dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 competerà al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all’espositore, nonché, in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competerà al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Articolo 5
1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell’articolo 2.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché, occorrendo, quelle dei fabbricanti.

PARTE III - UTILIZZAZIONE

Articolo 6
1. L’utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev’essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l’utilizzazione della macchina, essa dovrà quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.
2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Articolo 7
L’obbligo dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 comporterà al datore di lavoro.

Articolo 8
1. Le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli articolo 6 e 11, purché vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell’articolo 6.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 10
1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l’impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.
2. Il datore di lavoro dovrà disporre e mantenere l’ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Articolo 11
1. Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. Non potrà essere chiesto ad alcun lavoratore di utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto.
2. Nessun lavoratore deve rendere inefficienti i dispositivi di protezione di cui è dotata la macchina che egli utilizza. I dispositivi di protezione di cui è dotata una macchina destinata ad essere utilizzata da un lavoratore non debbono essere resi inefficienti.

Articolo 12
La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza o di assicurazione sociale.

Articolo 13
Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicheranno anche ai lavoratori indipendenti se ed in quanto, e nella misura in cui, l’autorità competente dovesse così stabilire.

Articolo 14
Ai fini dell’applicazione della presente parte della convenzione, il termine «datore di lavoro» comprende altresì, occorrendo, anche il mandatario del datore di lavoro, nel senso in cui l’intende la legislazione nazionale.

PARTE IV - NORME DI APPLICAZIONE

Articolo 15
1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incaricherà idonei servizi ispettivi del controllo dell’applicazione delle sue norme, o si accerterà che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Articolo 16
La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sarà elaborata dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonché, occorrendo, di quelle dei fabbricanti.

PARTE V - SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 17
1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell’attività economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all’atto di ratifica.
2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l’applicazione delle norme della presente convenzione:
a) le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attività economica che l’autorità competente, previa consultazione dei servizi d’ispezione del lavoro e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considererà utilizzino macchine in misura rilevante; l’iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette;
b) lo Stato membro indicherà, nei rapporti da trasmettere ai termini dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una più ampia applicazione delle norme della convenzione.
3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potrà, in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 19
1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri dell’organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, per ciascuno Stato membro, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 20
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo resterà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 21
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 22
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e denunce che egli avrà registrato ai termini degli articoli precedenti.

Articolo 23
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale, tutte le volte che lo riterrà necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 24
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreché la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti :
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente articolo 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 25
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 21 Aprile 1965

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ILO 1963
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Convenzione ILO C118 del 06 giugno 1962

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Convenzione ILO C118 del 06 giugno 1962

ID 14419 | 28.08.2021

Convenzione ILO C118 Parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962.

Ginevra, 06 giugno 1962

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1962 nella sua quarantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla uguaglianza di trattamento dei cittadini e degli stranieri in materia di sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantadue la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’uguaglianza di trattamento (sicurezza sociale), 1962.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «legislazione» comprende le leggi e i regolamenti nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
b) il termine «prestazioni» riguarda qualsiasi prestazione, pensione, rendita e assegno, compreso ogni eventuale supplemento o maggiorazione;
c) il termine «prestazioni accordate in base a regimi transitori» indica sia le prestazioni accordate alle persone che abbiano superato una certa età al momento dell’entrata in vigore della legislazione applicabile, sia le prestazioni accordate, a titolo transitorio, in considerazione di eventi sopravvenuti o di periodi compiuti al di fuori dei limiti attuali del territorio di uno Stato membro;
d) il termine «assegni di morte» indica qualsiasi somma versata una tantum in caso di morte
e) il termine «residenza» indica la residenza abituale;
f) il termine «prescritto» significa determinato dalla legislazione nazionale nel senso del precedente punto a);
g) il termine «rifugiato» ha il significato, di cui all’art. 1 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;
h) il termine «apolide» ha il significato di cui all’art. 1 della convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro può accettare gli obblighi della presente convenzione per quanto riguarda uno o più dei seguenti rami della sicurezza sociale, per i quali abbia una legislazione effettivamente applicata ai propri cittadini sul suo territorio:
a) le cure mediche;
b) le indennità di malattia;
c) le prestazioni di maternità;
d) le prestazioni d’invalidità;
e) le prestazioni di vecchiaia;
f) le prestazioni ai superstiti;
g) le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) gli assegni familiari.
2. Ogni Stato membro, per il quale la presente convenzione è in vigore, deve applicarne le disposizioni per quanto riguarda il ramo o i rami della sicurezza sociale per i quali ha accettato gli obblighi della presente convenzione.
3. Ogni Stato membro deve specificare nella propria ratifica il settore o i settori per i quali esso accetta le obbligazioni derivanti dalla convenzione.
4. Ogni Stato membro che ha ratificato la convenzione può, in seguito, notificare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro che esso accetta le obbligazioni derivanti dalla convenzione per uno o più rami della sicurezza sociale che non sono stati specificati nella ratifica.
5. Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno considerati come parte integrante della ratifica e comporteranno effetti identici sino dalla data della loro notifica.
6. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, ogni Stato membro che ne accetta gli obblighi per quanto riguarda un ramo qualsiasi della sicurezza sociale, deve, se del caso, notificare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro le prestazioni previste dalla sua legislazione che considera come:
a) prestazioni diverse da quelle la cui concessione dipende sia da una partecipazione finanziaria diretta delle persone protette o del loro datore di lavoro, sia da un’attività di addestramento professionale;
b) prestazioni accordate a titolo di regime transitorio.
7. La notifica prevista al paragrafo precedente deve essere effettuata al momento della ratifica o della notifica prevista al paragrafo 4 del presente articolo e, per quanto concerne la legislazione adottata successivamente, entro un termine di tre mesi a partire dalla sua adozione.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro per il quale la convenzione è in vigore deve accordare, sul proprio territorio, ai cittadini di ogni altro Stato membro per il quale la convenzione e in vigore, l’uguaglianza di trattamento rispetto ai propri cittadini in riferimento alla propria legislazione, sia per quanto riguarda l’assoggettamento ad essa, sia per il diritto alle prestazioni in ogni ramo della sicurezza sociale per il quale ha accettato gli obblighi della convenzione.
2. Per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti, questa uguaglianza di trattamento deve essere inoltre accordata ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro per il quale la presente convenzione e in vigore, senza tener conto della nazionalità dei superstiti.
3. Tuttavia, per ciò che concerne le prestazioni di un determinato ramo della sicurezza sociale, uno Stato membro può derogare alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo nei confronti dei cittadini di ogni altro Stato membro che, sebbene abbia una legislazione relativa a questo ramo, non accordi, per il detto ramo, l’uguaglianza di trattamento ai cittadini del primo Stato.

Articolo 4
1. Per quanto riguarda il godimento delle prestazioni, l’uguaglianza di trattamento deve essere assicurata prescindendo dalla condizione della residenza. Tuttavia essa può esservi subordinata, in riferimento alle prestazioni di un determinato ramo della sicurezza sociale, nei confronti dei cittadini di ogni Stato membro la cui legislazione subordina la concessione delle prestazioni dello stesso ramo alla condizione della residenza sul proprio territorio.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente il godimento delle prestazioni previste al paragrafo 6 a) dell’art. 2 — fatta eccezione delle cure mediche, delle indennità di malattia, delle prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e degli assegni familiari — può essere subordinato alla condizione che il beneficiario abbia avuto la residenza sul territorio dello Stato membro dal quale tali prestazioni sono dovute o, se si tratti di prestazioni ai superstiti, che il defunto vi abbia risieduto per un periodo di tempo che non può, secondo i casi, superare:
a) i sei mesi immediatamente precedenti la domanda di prestazioni per prestazioni di maternità e di disoccupazione;
b) i cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la domanda di prestazioni per le prestazioni d’invalidità, o precedenti il decesso per le prestazioni ai superstiti;
c) i dieci anni dopo il diciottesimo anno di età — di cui cinque anni consecutivi possono essere richiesti immediatamente prima della domanda di prestazioni — per le prestazioni di vecchiaia.
3. Disposizioni particolari possono essere prescritte per quanto riguarda le prestazioni accordate in base a regimi transitori.
4. Le disposizioni intese ad evitare il cumulo delle prestazioni saranno stabilite, nel caso sia necessario, mediante accordi particolari tra gli Stati membri interessati.

Articolo 5
1. Oltre alle disposizioni dell’art. 4, ogni Stato membro, che ha accettato gli obblighi della presente convenzione, per uno o più rami di sicurezza sociale di cui al presente paragrafo, deve, ai suoi cittadini e a quelli di ogni altro Stato membro che ha accettato gli obblighi della convenzione stessa per un ramo corrispondente, assicurare, in caso di residenza all’estero, il servizio delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti, e degli assegni di morte, nonché il servizio delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, sotto riserva delle misure da prendere a questo effetto nel caso sia necessario, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8.
2. Tuttavia, in caso di residenza all’estero, il servizio delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti del tipo previsto al paragrafo 6 a) dell’art. 2 può essere subordinato alla partecipazione degli Stati membri interessati al sistema di conservazione dei diritti di cui all’art. 7.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni accordate in base a regimi transitori.

Articolo 6
Oltre alle disposizioni dell’art. 4, ogni Stato membro — che ha accettato le disposizioni della presente convenzione per le prestazioni alle famiglie — dovrà garantire il godimento degli assegni familiari ai suoi cittadini ed ai cittadini di ogni Stato membro che ha accettato gli obblighi della convenzione per lo stesso ramo, per quanto riguarda i giovani che risiedono sul territorio di uno di questi Stati, alle condizioni e nei limiti da fissare di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 7
1. Gli Stati membri per i quali la presente convenzione e in vigore dovranno, sotto riserva delle condizioni da stabilire di comune accordo tra gli Stati membri interessati in conformità alle norme dell’art. 8, sforzarsi di partecipare ad un sistema di conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, riconosciuti, in applicazione della rispettiva legislazione, ai cittadini degli Stati membri per i quali la convenzione è in vigore, in relazione a ogni ramo di sicurezza sociale per il quale gli Stati considerati abbiano accettato gli obblighi della convenzione.
2. Questo sistema dovrà prevedere in particolare il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza e dei periodi assimilati per l’attribuzione, la conservazione ed il recupero dei diritti e per il calcolo delle prestazioni.
3. Gli oneri per le prestazioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti così liquidate dovranno essere ripartiti tra gli Stati membri interessati oppure saranno sostenuti dallo Stato membro sul cui territorio i beneficiari risiedono, secondo le modalità da determinarsi di comune accordo tra gli Stati interessati.

Articolo 8
Gli Stati membri per i quali la convenzione è in vigore potranno soddisfare ai loro obblighi risultanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, sia ratificando la convenzione sulla conservazione del diritto alla pensione per i lavoratori emigranti, 1935, sia applicando reciprocamente le disposizioni di questa convenzione in base ad accordo, sia adottando uno strumento bilaterale o multilaterale che garantisca l’esecuzione di tali obblighi.

Articolo 9
Gli Stati membri possono derogare alla presente convenzione a mezzo di accordi particolari, senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi degli altri Stati membri e con riserva di regolare la conservazione dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione, nel caso che le condizioni, nel loro insieme, siano almeno altrettanto favorevoli di quelle previste dalla convenzione.

Articolo 10
1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili ai rifugiati e agli apolidi, senza condizione di reciprocità.
2. La presente convenzione non si applica ai regimi speciali dei funzionari e delle vittime di guerra né all’assistenza pubblica.
3. La presente convenzione non obbliga alcuno Stato membro ad applicare le sue disposizioni alle persone che, in virtù di atti internazionali, sono esonerate dall’applicazione delle disposizioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

Articolo 11
Gli Stati membri per i quali la presente convenzione è in vigore devono prestarsi reciprocamente, a titolo gratuito, l’assistenza amministrativa richiesta in vista di facilitare l’applicazione della convenzione e l’esecuzione delle rispettive legislazioni di sicurezza sociale.

Articolo 12
1. La presente convenzione non si applica alle prestazioni dovute prima della entrata in vigore, per lo Stato membro interessato, delle disposizioni della convenzione stessa per quanto concerne ilramo di sicurezza sociale per il quale le prestazioni sono dovute.
2. La misura in cui la convenzione si applica alle prestazioni dovute dopo l’entrata in vigore, per lo Stato membro interessato, delle disposizioni relative al ramo di sicurezza sociale per il quale le prestazioni stesse sono dovute, per eventi sopraggiunti prima della stessa entrata in vigore, sarà determinata con atti multilaterali o bilaterali o, in mancanza, dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Articolo 13
La presente convenzione non deve essere considerata di revisione di alcuna delle convenzioni esistenti.

Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopa che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata.

Articolo 16
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione a Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, da questi registrata. La denuncia avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, nel termine di un anno dopo la fine del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni, e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione stessa.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 18
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e le denunce registrate in virtù degli articoli precedenti.

Articolo 19
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà la eventualità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente art. 16, denuncia immediata della presente convenzione, sempre che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione cesserebbe ogni possibilità di ratifica della presente convenzione.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 21
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 13 Luglio 1966, n. 657
Entrata in vigore: 25 Aprile 1964

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ILO 1962
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Convenzione ILO C115 del 01 giugno 1960

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Convenzione ILO C115 del 01 giugno 1960

ID 14413 | 27.08.2021

Convenzione ILO C115 Protezione contro le radiazioni, 1960.

Ginevra, 01 giugno 1960

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-fourth Session on 1 June 1960, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of workers against ionising radiations, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty the following Convention, which may be cited as the Radiation Protection Convention, 1960:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to give effect thereto by means of laws or regulations, codes of practice or other appropriate means. In applying the provisions of the Convention the competent authority shall consult with representatives of employers and workers.

Article 2
1. This Convention applies to all activities involving exposure of workers to ionising radiations in the course of their work.
2. This Convention does not apply to radioactive substances, whether sealed or unsealed, nor to apparatus generating ionising radiations which substances or apparatus, owing to the limited doses of ionising radiations which can be received from them, are exempted from its provisions by one of the methods of giving effect to the Convention mentioned in Article 1.

Article 3
1. In the light of knowledge available at the time, all appropriate steps shall be taken to ensure effective protection of workers, as regards their health and safety, against ionising radiations.
2. Rules and measures necessary for this purpose shall be adopted, and data essential for effective protection shall be made available.
3. With a view to ensuring such effective protection:
(a) measures for the protection of workers against ionising radiations adopted after ratification of the Convention by the Member concerned shall comply with the provisions thereof;
(b) the Member concerned shall modify, as soon as practicable, measures adopted by it prior to the ratification of the Convention, so as to comply with the provisions thereof, and shall promote such modification of other measures existing at the time of ratification;
(c) the Member concerned shall communicate to the Director-General of the International Labour Office, when ratifying the Convention, a statement indicating the manner in which and the categories of workers to which the provisions of the Convention are applied, and shall indicate in its reports on the application of the Convention any further progress made in the matter;
(d) at the expiration of three years from the date on which this Convention first enters into force the Governing Body of the International Labour Office shall submit to the Conference a special report concerning the application of subparagraph (b) of this paragraph and containing such proposals as it may think appropriate for further action in regard to the matter.

PART II. PROTECTIVE MEASURES

Article 4
The activities referred to in Article 2 shall be so arranged and conducted as to afford the protection envisaged in this Part of the Convention.

Article 5
Every effort shall be made to restrict the exposure of workers to ionising radiations to the lowest practicable level, and any unnecessary exposure shall be avoided by all parties concerned.

Article 6
1. Maximum permissible doses of ionising radiations which may be received from sources external to or internal to the body and maximum permissible amounts of radioactive substances which can be taken into the body shall be fixed in accordance with Part I of this Convention for various categories of workers.
2. Such maximum permissible doses and amounts shall be kept under constant review in the light of current knowledge.

Article 7
1. Appropriate levels shall be fixed in accordance with Article 6 for workers who are directly engaged in radiation work and are:
(a) aged 18 and over;
(b) under the age of 18.
2. No worker under the age of 16 shall be engaged in work involving ionising radiations.

Article 8
Appropriate levels shall be fixed in accordance with Article 6 for workers who are not directly engaged in radiation work, but who remain or pass where they may be exposed to ionising radiations or radioactive substances.

Article 9
1. Appropriate warnings shall be used to indicate the presence of hazards from ionising radiations. Any information necessary in this connection shall be supplied to the workers.
2. All workers directly engaged in radiation work shall be adequately instructed, before and during such employment, in the precautions to be taken for their protection, as regards their health and safety, and the reasons therefor.

Article 10
Laws or regulations shall require the notification in a manner prescribed thereby of work involving exposure of workers to ionising radiations in the course of their work.

Article 11
Appropriate monitoring of workers and places of work shall be carried out in order to measure the exposure of workers to ionising radiations and radioactive substances, with a view to ascertaining that the applicable levels are respected.

Article 12
All workers directly engaged in radiation work shall undergo an appropriate medical examination prior to or shortly after taking up such work and subsequently undergo further medical examinations at appropriate intervals.

Article 13
Circumstances shall be specified, by one of the methods of giving effect to the Convention mentioned in Article 1, in which, because of the nature or degree of the exposure or a combination of both, the following action shall be taken promptly:
(a) the worker shall undergo an appropriate medical examination;
(b) the employer shall notify the competent authority in accordance with its requirements;
(c) persons competent in radiation protection shall examine the conditions in which the worker's duties are performed;
(d) the employer shall take any necessary remedial action on the basis of the technical findings and the medical advice.

Article 14
No worker shall be employed or shall continue to be employed in work by reason of which the worker could be subject to exposure to ionising radiations contrary to qualified medical advice.

Article 15
Each Member which ratifies this Convention undertakes to provide appropriate inspection services for the purpose of supervising the application of its provisions, or to satisfy itself that appropriate inspection is carried out.

PART III. FINAL PROVISIONS

Article 16
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 17
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 18
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 19
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 20
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 21
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 22
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 18 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 23
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its Forty-fourth Session which has held at Geneva and declared closed the twenty-third day of June 1960.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 17 Giugno 1962

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RSPP e ASPP: Formazione pregressa riconosciuta fino al 03.09.2021

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RSPP e ASPP Formazione pregressa riconosciuta fino al 03 09 2021

RSPP e ASPP: Formazione pregressa riconosciuta fino al 03.09.2021

ID 12677 | 27 Gennaio 2021 / Documento completo allegato

L'Accordo SR 07/07/2016, al punto 8, ha ridefinito la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del precedente Accordo SR del 26/01/2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

Inoltre, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore dell'Accordo SR 07/07/2016 (e quindi fino al 03/09/2021), la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo SR del 26/01/2006.

Accordo SR 07/07/2016
...
6.2 MODULO B

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo 8 è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.

Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

Le durate dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

1. Modulo B comune a tutti i settori di attività

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

2. Moduli B di specializzazione

RSPP e ASPP Formazione pregressa riconosciuta fino al 03 09 2021 00
Tabella 1 - Moduli B di specializzazione

Modulo B

Il Modulo B comune riguarda la tematica della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa ed è esauriente per quasi tutti settori, ad eccezione di Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione.

RSPP e ASPP Formazione pregressa riconosciuta fino al 03 09 2021 01

Fig. 1 - Modulo B (comune) + Modulo B (specializzazione) per i settori Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico

Accordo SR 07/07/2016
...
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'intero o di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Tabella 2 Ore integrative RSPP e ASPP

Tabella 2 - Ore integrative RSPP e ASPP in caso di passaggio ad altro settore produttivo

Accordo SR 07/07/2016

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (03 Settembre 2016 / 03 Settembre 2021), la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006

RSPP e ASPP Formazione pregressa riconosciuta fino al 03 09 2021 000

Fig. 2 - Percorso formativo RSPP e ASPP effettuato in vigenza Accordo SR del 26/01/2006
...
RSPP e ASPP Formazione pregressa riconosciuta fino al 03 09 2021 001
...

segue in allegato

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Convenzione ILO C111 del 04 giugno 1958

ID 14373 | | Visite: 1366 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C111 del 04 giugno 1958

ID 14373 | 24.08.2021

Convenzione ILO C111 Discriminazione (impiego e professione), 1958.

Ginevra, 04 giugno 1958

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia d’impiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e con uguali possibilità, Considerato inoltre che la discriminazione costituisce una violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adotta oggi ventotto giugno millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958.

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «discriminazione» comprende:
a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione;
b) ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.
2. Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
3. Ai fini della presente convenzione, le parole «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.

Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore s’impegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.

Articolo 3
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore, deve, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali:
a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli altri organismi idonei, per favorire l’accettazione e l’applicazione di questa politica;
b) promulgare leggi e incoraggiare programmi di educazione rivolti ad assicurare questa accettazione ed applicazione;
c) abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria a detta politica;
d) assicurare l’applicazione di questa politica nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento sottoposti al controllo di una autorità nazionale;
e) indicare nei propri rapporti annuali sull’applicazione della convenzione, le misure adottate conformemente a questa politica ed i risultati ottenuti.

Articolo 4
Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.

Articolo 5
1. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.
2. Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o culturale.

Articolo 6
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s’impegna ad applicarla nei territori non metropolitani conformemente alle disposizioni dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 06 Febbraio 1963, n. 405
Entrata in vigore: 15 Giugno 1960

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ILO 1958
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Convenzione ILO C108 del 29 aprile 1958

ID 14363 | | Visite: 1756 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C108 del 29 aprile 1958

ID 14363 | 23.08.2021

Convenzione ILO C108 Documenti di identità dei marittimi, 1958.

Ginevra, 29 aprile 1958

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 29 aprile 1958, nella sua quarantunesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al riconoscimento reciproco o internazionale di un documento d’identità nazionale per i marittimi, problema che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale; adotta oggi, tredici maggio millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà chiamata Convenzione sui documenti d’identità dei marittimi, 1958.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a ogni marittimo impiegato, a qualsiasi titolo, a bordo di ogni tipo di nave che non sia da guerra, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore, e che sia normalmente destinata alla navigazione marittima.
2. In caso di dubbio circa il problema di sapere se alcune categorie di persone debbano essere considerate marittimi ai fini della presente convenzione, questo problema sarà deciso, in ogni paese, dall’autorità competente, dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore rilascerà a ciascuno dei suoi cittadini che eserciti la professione di marittimo, dietro sua richiesta, un «documento di identità dei marittimi», conforme alle disposizioni del seguente articolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile rilasciare tale documento a determinate categorie di marittimi, detto Stato membro potrà rilasciare, in luogo di esso, un passaporto che specifichi che il titolare è un marittimo e che abbia, ai fini della presente convenzione, i medesimi effetti del documento di identità dei marittimi.
2. Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore potrà rilasciare un documento d’identità dei marittimi a ogni altro marittimo impiegato a bordo di una nave immatricolata sul suo territorio o iscritto a un ufficio di collocamento del suo territorio, se l’interessato ne fa domanda.

Articolo 3
Il documento di identità dei marittimi sarà conservato in ogni momento dal marittimo.

Articolo 4
1. Il documento di identità dei marittimi sarà di un modello semplice, fatto in materiale resistente e compilato in modo tale che ogni modificazione sia facilmente riconoscibile.
2. Il documento di identità dei marittimi indicherà il nome e la qualifica dell’autorità che lo rilascia, la data e il luogo del rilascio e conterrà una dichiarazione che esso costituisce un documento di identità dei marittimi ai fini della presente convenzione.
3. Il documento di identità dei marittimi conterrà i seguenti dati riguardanti il titolare:
a) nome per intero (nome e cognome se possibile);
b) data e luogo di nascita;
c) nazionalità;
d) connotati;
e) fotografia;
f) firma del titolare o, se questi è incapace di firmare, impronta del pollice.
4. Se uno Stato membro rilascia un documento di identità dei marittimi a un marittimo straniero, non sarà tenuto a includere una dichiarazione relativa alla sua nazionalità; d’altra parte tale dichiarazione non costituirà una prova decisiva della sua nazionalità.
5. Ogni limitazione della durata della validità del documento di identità dei marittimi sarà chiaramente indicata sul documento stesso.
6. Ferme restando le disposizioni contenute ai paragrafi precedenti, la forma e il tenore del documento di identità dei marittimi saranno stabiliti dallo Stato membro che lo rilascia, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
7. La legislazione nazionale potrà prescrivere l’iscrizione di dati complementari sul documento d’identità della gente di mare.

Articolo 5
1. Ogni marittimo che possiede un documento di identità dei marittimi valido, rilasciato dall’autorità competente di un territorio per il quale la convenzione è in vigore, sarà riammesso in quel territorio. L’interessato dovrà parimenti essere riammesso nel territorio indicato al paragrafo precedente per il periodo di almeno un anno dopo la data di scadenza eventuale della validità del documento di identità dei marittimi di cui è titolare.

Articolo 6
1. Ogni Stato membro autorizzerà l’ingresso in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore a ogni marittimo in possesso di un documento di identità dei marittimi valido, quando tale entrata sia domandata per un permesso a terra di durata temporanea durante lo scalo della nave.
2. Se il documento di identità dei marittimi contiene spazi liberi per le annotazioni necessarie, ogni Stato membro dovrà parimenti permettere l’entrata in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore ad ogni marittimo in possesso di un documento di identità dei marittimi valido, quando l’ingresso sia richiesto dall’interessato:
a) per imbarcarsi a bordo della sua nave o per essere trasferito su un’altra nave;
b) per un passaggio di transito al fine di ricongiungersi alla sua nave in un altro paese o per essere rimpatriato;
c) per ogni altro fine consentito dalle autorità dello Stato membro interessato.
3. Prima di autorizzare l’entrata sul suo territorio per uno dei motivi elencati al paragrafo precedente, ogni Stato membro potrà esigere una prova soddisfacente, ivi compresa una dichiarazione scritta da parte del marittimo, dell’armatore, dell’agente interessato o del console interessato, sull’intenzione del marittimo e sulla sua possibilità di mettere in esecuzione il suo proposito. Lo Stato membro potrà anche limitare la durata del soggiorno del marittimo ad un periodo considerato ragionevole in rapporto allo scopo del soggiorno.
4. Il presente articolo non dovrà affatto essere interpretato come restrittivo del diritto di uno Stato membro di impedire a qualsiasi individuo di entrare o di soggiornare sul suo territorio.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione sarà obbligatoria solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il periodo di un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni con le modalità previste nel presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una convenzione che apporti una revisione totale o parziale alla presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione che apporta una revisione implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 9, la denuncia immediata della presente convenzione, salvo che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1660
Entrata in vigore: 19 Febbraio 1961

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Allegato riservato Convenzione ILO C108 del 29 aprile 1958.pdf
ILO 1958
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Convenzione ILO C106 del 05 giugno 1957

ID 14361 | | Visite: 1241 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C106 del 05 giugno 1957

ID 14361 | 22.08.2021

Convenzione ILO C106 Riposo settimanale (commercio e uffici), 1957.

Ginevra, 05 giugno 1957

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fortieth Session on 5 June 1957, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to weekly rest in commerce and offices, which is the fifth item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-seven the following Convention, which may be cited as the Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957:

Article 1
The provisions of this Convention shall, in so far as they are not otherwise made effective by means of statutory wage fixing machinery, collective agreements, arbitration awards or in such other manner consistent with national practice as may be appropriate under national conditions, be given effect by national laws or regulations.

Article 2
This Convention applies to all persons, including apprentices, employed in the following establishments, institutions or administrative services, whether public or private:
(a) trading establishments;
(b) establishments, institutions and administrative services in which the persons employed are mainly engaged in office work, including offices of persons engaged in the liberal professions;
(c) in so far as the persons concerned are not employed in establishments referred to in Article 3 and are not subject to national regulations or other arrangements concerning weekly rest in industry, mines, transport or agriculture:
(i) the trading branches of any other establishments;
(ii) the branches of any other establishments in which the persons employed are mainly engaged in office work;
(iii) mixed commercial and industrial establishments. 

Article 3
1. This Convention shall also apply to persons employed in such of the following establishments as the Member ratifying the Convention may specify in a declaration accompanying its ratification:
(a) establishments, institutions and administrative services providing personal services;
(b) post and telecommunications services;
(c) newspaper undertakings; and
(d) theatres and places of public entertainment.
2. Any Member which has ratified this Convention may subsequently communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting the obligations of the Convention in respect of establishments referred to in the preceding paragraph which are not already specified in a previous declaration.
3. Each Member which has ratified this Convention shall indicate in its annual reports under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation to what extent effect has been given or is proposed to be given to the provisions of the Convention in respect of such establishments referred to in paragraph 1 of this Article as are not covered in virtue of a declaration made in conformity with paragraphs 1 or 2 of this Article, and any progress which may have been made with a view to the progressive application of the Convention in such establishments.

Article 4
1. Where necessary, appropriate arrangements shall be made to define the line which separates the establishments to which this Convention applies from other establishments.
2. In any case in which it is doubtful whether an establishment, institution or administrative service is one to which this Convention applies, the question shall be settled either by the competent authority after consultation with the representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, or in any other manner which is consistent with national law and practice.

Article 5
Measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in each country to exclude from the provisions of this Convention:
(a) establishments in which only members of the employer's family who are not or cannot be considered to be wage earners are employed;
(b) persons holding high managerial positions.

Article 6
1. All persons to whom this Convention applies shall, except as otherwise provided by the following Articles, be entitled to an uninterrupted weekly rest period comprising not less than 24 hours in the course of each period of seven days.
2. The weekly rest period shall, wherever possible, be granted simultaneously to all the persons concerned in each establishment.
3. The weekly rest period shall, wherever possible, coincide with the day of the week established as a day of rest by the traditions or customs of the country or district.
4. The traditions and customs of religious minorities shall, as far as possible, be respected.

Article 7
1. Where the nature of the work, the nature of the service performed by the establishment, the size of the population to be served, or the number of persons employed is such that the provisions of Article 6 cannot be applied, measures may be taken by the competent authority or through the appropriate machinery in each country to apply special weekly rest schemes, where appropriate, to specified categories of persons or specified types of establishments covered by this Convention, regard being paid to all proper social and economic considerations.
2. All persons to whom such special schemes apply shall be entitled, in respect of each period of seven days, to rest of a total duration at least equivalent to the period provided for in Article 6.
3. Persons working in branches of establishments subject to special schemes, which branches would, if independent, be subject to the provisions of Article 6, shall be subject to the provisions of that Article.
4. Any measures regarding the application of the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be taken in consultation with the representative employers' and workers' organisations concerned, where such exist.

Article 8
1. Temporary exemptions, total or partial (including the suspension or reduction of the rest period), from the provisions of Articles 6 and 7 may be granted in each country by the competent authority or in any other manner approved by the competent authority which is consistent with national law and practice:
(a) in case of accident, actual or threatened, force majeure or urgent work to premises and equipment, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the establishment;
(b) in the event of abnormal pressure of work due to special circumstances, in so far as the employer cannot ordinarily be expected to resort to other measures;
(c) in order to prevent the loss of perishable goods.
2. In determining the circumstances in which temporary exemptions may be granted in accordance with the provisions of subparagraphs (b)and (c) of the preceding paragraph, the representative employers' and workers' organisations concerned, where such exist, shall be consulted.
3. Where temporary exemptions are made in accordance with the provisions of this Article, the persons concerned shall be granted compensatory rest of a total duration at least equivalent to the period provided for under Article 6.

Article 9
In so far as wages are regulated by laws and regulations or subject to the control of administrative authorities, there shall be no reduction of the income of persons covered by this Convention as a result of the application of measures taken in accordance with the Convention.

Article 10
1. Appropriate measures shall be taken to ensure the proper administration of regulations or provisions concerning the weekly rest, by means of adequate inspection or otherwise.
2. Where it is appropriate to the manner in which effect is given to the provisions of this Convention, the necessary measures in the form of penalties shall be taken to ensure the enforcement of its provisions.

Article 11
Each Member which ratifies this Convention shall include in its annual reports under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
(a) lists of the categories of persons and the types of establishment subject to special weekly rest schemes as provided for in Article 7; and
(b) information concerning the circumstances in which temporary exemptions may be granted in accordance with the provisions of Article 8.

Article 12
None of the provisions of this Convention shall affect any law, award, custom or agreement which ensures  more favourable conditions to the workers concerned than those provided for in the Convention.

Article 13
The provisions of this Convention may be suspended in any country by the government in the event of war or other emergency constituting a threat to the national safety.

Article 14
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 16
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1660
Entrata in vigore: 04 Marzo 1959

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Allegato riservato Convenzione ILO C106 del 05 giugno 1957.pdf
ILO 1957
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Convenzione ILO C103 del 04 giugno 1952

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Convenzione ILO C103 del 04 giugno 1952

ID 14359 | 22.08.2021

Convenzione ILO C103 Protezione della maternità (riveduta), 1952.

Ginevra, 04 giugno 1952

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternità, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonché alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine «imprese industriali» si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare:
a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell’energia elettrica e della forza motrice in generale;
c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d’acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti.
3. Ai fini della presente convenzione, il termine «attività non industriali» si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento:
a) gli stabilimenti commerciali;
b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale è impiegato principalmente in un lavoro d’ufficio;
d) le imprese di stampa;
e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffè e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni;
f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani;
g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento;
h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonché a tutte le altre attività non industriali a cui l’autorità competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione.
4. Ai fini della presente convenzione, il termine «attività agricole» si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate.
5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un’impresa, a un settore d’impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall’autorità competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano.
6. La legislazione nazionale può esonerare dall’applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegate solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.

Articolo 2
Ai fini della presente convenzione, il termine «donna» designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua età, la nazionalità, la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine «bambino» designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.

Articolo 3
1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternità.
2. La durata di questo congedo sarà di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovrà essere presa obbligatoriamente dopo il parto.
3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sarà determinata dalla legislazione nazionale ma non potrà in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potrà essere utilizzato, secondo quanto deciderà la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda.
4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente è in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovrà essere ridotta.
5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima può essere fissata dall’autorità competente.
6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo postnatale la cui durata massima può essere fissata dall’autorità competente.

Articolo 4
1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtù delle disposizioni dell’articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche.
2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente.
3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l’ospedalizzazione quando sia necessaria; la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate.
4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell’uno e nell’altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano i requisiti richiesti.
5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell’assistenza pubblica, salvo l’accertamento delle condizioni economiche prescritte dall’assistenza pubblica.
6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione.
7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternità, ed ogni prelevamento che sarà calcolato sulla base dei salari pagati e che sarà incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.
8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.

Articolo 5
1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale.
2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa ; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.

Articolo 6
Quando una donna si assenta dal lavoro in virtù delle disposizioni dell’articolo 3 della presente convenzione, è illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l’assenza succitata.

Articolo 7
1. Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all’applicazione della convenzione per quanto riguarda:
a) certe categorie di lavori non industriali;
b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni;
c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private;
d) le lavoratrici salariate a domicilio;
e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci.
2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verrà fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione.
3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione può in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva.
4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attività e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtù di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attività e le imprese in questione.
5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale circa l’applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterrà opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.

Articolo 8
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 9
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dieci mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 10
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 11
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 12
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 13
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 14
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 15
Ogni volta che lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 16
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l’articolo 12 precedente, denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 17
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 07 Settembre 1955

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Circolare Min. della Salute n. 37560 del 18 agosto 2021

ID 14354 | | Visite: 1431 | News Sicurezza

Circolare Min  della Salute n  37560 del 18 agosto 2021

Circolare Min. della Salute n. 37560 del 18 agosto 2021 | Requisiti minimi di formazione della gente di mare

Estensione validità della certificazione dei corsi di primo e secondo livello First Aid e Medical Care per il personale imbarcato o in malattia

Premesso che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71, emanato in attuazione della Direttiva 2012/35/UE, che modifica la Direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, individua il Ministero della Salute quale Autorità competente per il rilascio dei certificati di addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, allegato I, definiti ai sensi dell’articolo 11, comma 2 (First Aid e Medical Care), si ricorda che le disposizioni contenute nella predetta normativa sono state rese operative dal Decreto del Ministro della Salute 16 giugno 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale serie generale del 22 agosto 2016 n. 195.

Ai sensi dell’art 7 e dell’art 10 del predetto decreto, è stata effettuata una attività di verifica e di ricognizione dei corsi di formazione First Aid e Medical Care attivati sul territorio nazionale dal quale è emersa una sostanziale saturazione dei posti disponibili per i corsi di aggiornamento (c.d. refresh training), in particolare per quelli Medical care refresh per il secondo semestre 2021, nonostante l’aumento dei posti messi a disposizione da parte degli enti autorizzati. Si auspica che gli Enti sanitari accreditati possano venire incontro alla crescente domanda di corsi di aggiornamento First Aid e Medical Care anche rafforzando e flessibilizzando le modalità di erogazione dei corsi on-line, sincrona e asincrona, in sinergia con gli Usmaf-Sasn territorialmente competenti.

Tenuto conto di quanto sopra riportato e del perdurare dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire anche al personale navigante imbarcato o in malattia di poter programmare in tempo la frequenza dei corsi di aggiornamento First Aid e Medical Care presso gli Enti sanitari autorizzati, si dispone che per quei marittimi ai quali il certificato di addestramento scade mentre sono imbarcati o in malattia, comunque entro la data del 31/12/2021, l’ammissione al solo corso di aggiornamento (sia First Aid che Medical Care) possa essere accettata entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sbarco o dalla data di fine della malattia. Pertanto, il 60° giorno successivo allo sbarco o alla data di fine malattia è da considerarsi il termine ultimo entro cui poter essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento (c.d. refresh training) senza necessità di ripetere il relativo corso di addestramento nella sua interezza. Decorsi i 60 gg. di cui sopra, si dovrà necessariamente ripetere l’intero corso di addestramento.

Al riguardo, appare opportuno ribadire che tale termine, utile per la frequenza del previsto aggiornamento (refresh), non deve essere inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato di addestramento il quale, pertanto, alla scadenza, non consentirà più al marittimo di poter prendere imbarco.

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Fonte: Ministero della Salute

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Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

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Convenzione ILO C100 del 06 giugno 1951

ID 14329 | 17.08.2021

Convenzione ILO C100 Uguaglianza di retribuzione, 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951.

Articolo 1
Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «retribuzione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
b) l’espressione «uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale» si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio dell’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.
2. Questo principio potrà essere applicato mediante:
a) la legislazione nazionale;
b) qualsiasi sistema di fissazione della retribuzione stabilito o riconosciuto dalla legislazione;
c) contratti collettivi stipulati fra datori di lavoro e lavoratori;
d) una combinazione di questi diversi mezzi.

Articolo 3
1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare l’applicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano.
2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire l’oggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni.
3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da effettuare, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale.

Articolo 4
Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e
d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione della presente convenzione.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 23 Maggio 1953

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Covid-19: linee guida per le diverse tipologie di trasporto 31.08.2021

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Linee guida COVID 19 trasporti 2021

Covid-19: linee guida per le diverse tipologie di trasporto 31.08.2021

31.08.2021 - Nuove linee guida predisposte dal Governo

Pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.

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Fonte: MIMS

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Confindustria | Nota di aggiornamento 18 agosto 2021

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Confindustria 18 08 2021 Nota

Nota Confindustria 18 agosto 2021 | Green pass ed accesso mense aziendali

Nota Confindustria di aggiornamento 18 agosto 2021 - Il green pass quale condizione per l’accesso alle mense aziendali

Il Governo, con una FAQ del 14 agosto scorso, ha chiarito che l’obbligo di esibire una delle certificazioni verdi Covid - 19 si applica anche alle mense aziendali.

La presente nota, nel ripercorrere i tratti normativi della questione e la posizione di Confindustria, propone alcune soluzioni operative alle principali questioni poste dalle imprese associate.

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Sommario
Abstract
1. Premessa
2. La certificazione verde
3. La FAQ sulle mense aziendali
4. La posizione generale sul tema della vaccinazione e del green pass espressa dal Presidente Bonomi nell’intervista al quotidiano La Stampa del 15 agosto 2021
5. I quesiti pervenuti
5.2 Per l’accesso alla mensa aziendale si applica il Protocollo aziendale o quanto previsto dal DL 105/2021 come chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.3 È coerente la condizione del possesso di certificazione valida per l’accesso alla mensa per lavoratori che hanno comunque fatto accesso in azienda senza bisogno di esibire il green pass?
5.4 In presenza di un Protocollo specifico relativo alla mensa, questo prevale o meno su quanto previsto dal DL 105/2021 come chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.5 Il concetto di mensa aziendale riguarda anche un eventuale spazio comune messo a disposizione dei lavoratori per una serie di attività non precisate, ma non lavorative né di ristorazione?
5.6 Da quando decorre l’obbligo? È possibile convenire una applicazione differita o graduale di quanto previsto dal DL 52/2021 e chiarito dalla FAQ del 14 agosto?
5.7 Il gestore della mensa è legittimato a chiedere una somma aggiuntiva al datore di lavoro che ha conferito l’appalto, legata all’onere di verificare il possesso del green pass?
5.8 Quale è l’efficacia giuridica della FAQ?
5.9 Perché la mensa aziendale è stata equiparata alla attività di ristorazione?
5.10 Posso equiparare la mensa aziendale al ristorante presso una struttura recettiva?
5.11 Il personale chiamato, per le necessità lavorative o dell’organizzazione del lavoro, a soggiornare per più giorni in una determinata sede di lavoro, con sistemazione in alloggio e relativo servizio di ristorazione fornito dal datore di lavoro attraverso un servizio sostanzialmente equiparato ad una sistemazione alberghiera (alloggio e vitto), può essere equiparato all’ipotesi prevista dalla FAQ relativa alle mense che accedono all’attività ricettiva?
5.12 Quale è la posizione di Confindustria in merito alla gestione della privacy?
5.13 Quale è la posizione giuridica dell’azienda e del datore di lavoro rispetto all’obbligo di green pass per accedere alla mensa aziendale affidata ad un gestore secondo quanto previsto dall’art. 3 del DL 105/2021 e chiarito dalla recente FAQ del 14 agosto us.?

1. Premessa

Facendo seguito alle precedenti note di aggiornamento sui diversi provvedimenti normativi, con la presente nota si intende fornire un aggiornamento sul tema delle certificazioni verdi Covid-19 e accesso alle mense aziendali.

Preliminarmente, merita ricordare che il certificato verde (nel seguito green pass) non attesta solamente l’avvenuta vaccinazione o la guarigione, ma anche il possesso di un tampone negativo che certifica la non presenza nel recente passato del virus (configurandosi, quindi, come prova della assenza del virus in atto).

Così come per il vaccino, il Legislatore ha scelto, per il momento, di non introdurre un obbligo generalizzato di possesso del green pass (che, comunque, non rappresenterebbe un sostanziale obbligo di vaccinazione, per quanto detto sopra), ma ha individuato le attività per le quali questo è richiesto come condizione per il loro svolgimento o per la fruizione di taluni servizi.

Tali attività devono, quindi, ritenersi tassativamente elencate, con esclusione - in presenza di un corredo sanzionatorio anche di rilevante entità, come la sospensione dell’attività prevista dall’art. 13 del DL n. 52/2021, riepilogate nella recente circolare del 10 agosto 2021 del Ministero dell’interno - di ogni interpretazione analogica o estensiva.

In tale cornice, manca una previsione che condizioni l’accesso all’attività lavorativa al possesso di un valido green pass.

Confindustria ha sostenuto la necessità di estendere il possesso del green pass anche al mondo del lavoro, ad integrazione e quale evoluzione doverosa del sistema dei Protocolli: questi, infatti, continuano a svolgere il proprio ruolo, ma sarebbe miope non integrarne l’efficacia, a fronte di varianti del virus maggiormente trasmissibili, con lo strumento oggi ampiamente disponibile e dalla efficacia ormai riconosciuta.

2. La certificazione verde

La certificazione verde è stata introdotta con il DL 52/2021 (art. 9) prima per una serie di attività funzionali agli spostamenti internazionali, inizialmente indicate nel medesimo DL 52/2021 (art. articoli 2, comma 1; 2-bis, comma 1; 2-quater; 5; 8-bis, comma 2), e poi per altre attività, previste prima nel DL 105/2021 (che ha introdotto le ipotesi del comma 9-bis) e poi nel DL 111/2021 (che ha introdotto le ipotesi dell’art. 9-ter e 9-quater).

Tra le ipotesi previste, con efficacia a decorrere dal 6 agosto 2021, il DL 105/2021 all’art. 3 dispone “l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”.

La richiamata disposizione normativa ha fatto sorgere, sin da subito, dubbi sulla sua applicabilità ai contesti lavorativi e, in particolare, sulla sua estensione o meno alle mense aziendali e Confindustria ha immediatamente sollecitato l’adozione di chiarimenti da parte delle Istituzioni competenti.

La questione è stata sollevata anche nel corso della riunione tenutasi il 6 agosto us. tra i Ministri del lavoro e della salute e le parti sociali, durante il quale è stata rinnovata la richiesta di un urgente chiarimento sul tema.

Al termine della riunione, il Ministro del lavoro ha riferito il parere positivo del Ministro della salute in ordine alla ricomprensione della mensa aziendale nel novero delle attività di ristorazione, legittimando così l’ulteriore richiesta di formalizzazione della dichiarazione.

Il 14 agosto scorso il Governo, con una serie di FAQ ha fornito indicazioni utili sulla interpretazione e applicazione delle disposizioni recate dal DL 105/2021, ivi compresa quella prevista dalla lett. a), del nuovo articolo 9-bis del DL 52/2021, come introdotta dall’art. 3 del DL 105/2021.

3. La FAQ sulle mense aziendali

Come accennato, la formalizzazione del chiarimento interpretativo già espresso nel corso dell’incontro con le parti sociali del 6 agosto scorso, è giunta nella serata del 14 agosto 2021 attraverso una FAQ pubblicata su sito del Governo² che reca la risposta al quesito se, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati, sia necessario esibire la certificazione verde COVID-19.

La risposta è, come visto, positiva, e certifica - ormai in modo definitivo - che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”.

Tre i principali aspetti di rilievo, si segnala:

a) la conferma della ampiezza della nozione di attività di ristorazione;
b) l’estensione dell’obbligo non solamente alle mense aziendali ma anche ai "locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti”;
c) il compito di vigilanza assegnato al gestore della mensa.

Sul valore delle FAQ, merita ricordare che anche la recente giurisprudenza ha evidenziato che esse “orientano i comportamenti degli interessati” e “contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame” e che "una volta suggerita, attraverso le FAQ la ratio propria /N.d.R. dell’atto o provvedimento ...] all’amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”.

A decorrere dal 6 agosto 2021, pertanto, in virtù di quanto previsto dal citato art. 3 del DL 105/2021, l’accesso alle mense aziendali e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti è precluso - salve le ipotesi previste per legge relative al requisito dell’età (compimento dei 12 anni) e delle condizioni sanitarie che legittimano l’esonero dalla vaccinazione - a chi non esibisce un green pass in corso di validità.

4. La posizione generale sul tema della vaccinazione e del green pass espressa dal Presidente Bonomi nell’intervista al quotidiano La Stampa del 15 agosto 2021

“Non vaccinarsi e rifiutare il green pass è un danno per la collettività” in quanto “quella contro il virus è una battaglia di tutti”: affermazioni che non lasciano adito a dubbi in merito alla posizione di Confindustria in ordine ai dati ed alle considerazioni della scienza e agli strumenti messi in campo dal decisore politico.

Il tema delle mense non deve essere affrontato da solo ma “devono essere messi in sicurezza tutti gli ambienti di lavoro”.

È evidente che la esigenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, quella stessa che ci ha visto convintamente promotori e sottoscrittori dell’iniziativa dei Protocolli, è ora coerente con la disponibilità del vaccino, del green pass e con la necessità di elevare il livello della lotta al virus disponendo di tutte le armi a disposizione.

Quindi, non superamento dei Protocolli, ma integrazione delle misure originarie con quelle più efficaci ed aggiornate (anche ai sensi della generica disposizione dell’art. 2087 del Codice civile).

[...] Segue in allegato

Fonte: Confindustria

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Prove Resistenza al fuoco elementi portanti, non portanti, impianti servizi: Norme UNI

ID 14103 | | Visite: 6128 | Prevenzione Incendi

Prove Resistenza al fuoco elementi portanti  non portanti  impianti di fornitura servizi  porte  note

Prove Resistenza al fuoco elementi portanti, non portanti, impianti di fornitura servizi, porte (note): Norme UNI Update Agosto 2021

ID 14123 | 10.08.2021

Le norme UNI EN per le prove di resistenza al fuoco delle serie:

- UNI EN 1363-X Resistenza al fuoco / Requisiti generali
- UNI EN 1364-X Resistenza al fuoco elementi non portanti
- UNI EN 1365-X Resistenza al fuoco elementi portanti
- UNI EN 1366-X Resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi 
- UNI EN 1634-X Resistenza al fuoco porte (note)

1. Resistenza al fuoco requisiti generali

UNI EN 1363-1:2020
Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali

La norma specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2.

UNI EN 1363-2:2001
Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1363-2 (edizione agosto 1999). La norma specifica le diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in circostanze particolari.

2. Resistenza al fuoco elementi non portanti

UNI EN 1364-1:2015
Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 1: Muri

La norma specifica un metodo per determinare la resistenza all'incendio delle murature non portanti e deve essere utilizzata congiuntamente alla EN 1363-1.

UNI EN 1364-2:2018
Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti - Parte 2: Soffitti

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di soffitti che possiedono una resistenza al fuoco indipendentemente da ogni elemento costruttivo soprastante. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1364-3:2014
Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 3: Facciate continue - Configurazione in grandezza reale (assemblaggio completo)

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1364-3 (edizione gennaio 2014). La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco dei sistemi di facciata continua.
La norma non tratta la reazione al fuoco delle facciate continue.
La norma si applica unitamente alla UNI EN 1363-1 e alla UNI EN 1363-2.

UNI EN 1364-4:2014
Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 4: Facciate continue - Configurazione parziale

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1364-4(edizione febbraio 2014) e tiene conto delle correzioni introdotte il 18 marzo 2014. La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco di parti di sistemi di facciata continua che incorporano elementi non resistenti al fuoco.
La norma non tratta la reazione al fuoco delle facciate continue.
La norma si applica unitamente alla UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.

UNI EN 1364-5:2017
Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione

La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle griglie di ventilazione.

3. Resistenza al fuoco elementi portanti

UNI EN 1365-1:2012
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 1: Pareti

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1365-1 (edizione ottobre 2012). La norma specifica un metodo di prova per valutare la resistenza all'incendio delle pareti portanti. Si applica sia alle pareti interne che esterne. La resistenza al fuoco delle pareti esterne può essere determinata con esposizione all’incendio dall’interno o dall’esterno. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1365-2:2014
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 2: Solai e coperture

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1365-2 (edizione novembre 2014). La norma specifica un metodo per valutare la resistenza dei solai e delle coperture esposte al fuoco. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1365-3:2002
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Travi

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1365-3 (edizione dicembre 1999). La norma specifica un metodo per determinare la resistenza all'incendio delle travi esposte al fuoco, secondo quanto indicato nella EN 1363-1.

UNI EN 1365-4:2002
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Pilastri

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1365-4 (edizione agosto 1999). La norma specifica un metodo per determinare la resistenza all'incendio dei pilastri esposti al fuoco su tutti i lati, secondo quanto indicato nella EN 1363-1.

UNI EN 1365-5:2005
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 5: Balconi e passerelle

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1365-5 (edizione novembre 2004). La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco, per quanto concerne la capacità portante e, in assenza di funzioni di separazione, dei balconi esposti al fuoco dall'esterno o dall'interno degli edifici, delle passerelle esposte al fuoco dall'esterno o dall'interno degli edifici. La norma si applica unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1365-6:2005
Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Parte 6: Scale

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1365-6 (edizione novembre 2004). La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco delle scale con o senza applicazione di sistemi di protezione al fuoco, per quanto concerne la capacità portante e in assenza di funzione di separazione. La norma si applica congiuntamente alla UNI EN 1363-1.

4. Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi 

UNI EN 1366-1:2020
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza all'incendio di condotte di ventilazione verticali ed orizzontali compresi i pannelli di accesso, che sono parte integrante delle condotte sottoposte a prova. Le prove esaminano il comportamento delle condotte esposte al fuoco dall'esterno e dall'interno delle condotte.

UNI EN 1366-2:2015
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco

La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle serrande installate in elementi compartimentanti, secondo quanto indicato nella UNI EN 1363-1.

UNI EN 1366-3:2009
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1366-3 (edizione febbraio 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 12 agosto 2009. La norma si applica unitamente alla UNI EN 1363-1.La norma specifica un metodo di prova e i criteri per valutare la capacità di un sistema sigillante per attraversamenti di mantenere la resistenza al fuoco di un elemento di separazione nel punto in cui è attraversato da un impianto.

UNI EN 1366-4:2021
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari

La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle sigillature dei giunti lineari basata sul loro utilizzo finale previsto. La norma si applica congiuntamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1366-5:2021
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di canalizzazioni di servizio orizzontali e cavedi di servizio verticali, che passano attraverso pareti o pavimenti e racchiudono tubi e cavi. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1366-6:2005
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 6: Pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1366-6 (edizione novembre 2004). La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco dei pavimenti sopraelevati e dei pavimenti cavi, quando soggetti ad un incendio dall'interno della cavità al disotto del pavimento.

UNI EN 1366-7:2005
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 7: Sistemi di chiusura per trasportatori a nastro

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1366-7 (edizione giugno 2004). La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco del complesso sistema di chiusura a nastro trasportatore.

UNI EN 1366-8:2005
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 8: Condotte di estrazione fumo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1366-8 (edizione luglio 2004). La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle condotte di estrazione fumo. E' applicabile solo alle condotte di estrazione fumo che estraggono il fumo da un compartimento in cui c'è l'incendio e attraversano un altro compartimento.

UNI EN 1366-9:2008
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 9: Condotte di estrazione del fumo per singolo comparto

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1366-9 (edizione marzo 2008). La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco di condotte di estrazione del fumo utilizzate unicamente per applicazioni su un singolo comparto. In tali applicazioni si considera funzionante il sistema di estrazione fino al raggiungimento della temperatura di flashover (tipicamente 600 °C).

UNI EN 1366-10:2017
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

La norma specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio. La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonchè alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco. Sono da considerare anche i requisiti di installazione definiti nelle UNI EN 1366-8 e UNI EN 1366-9.

UNI EN 1366-11:2018
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati

La norma descrive il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio.

UNI EN 1366-12:2019
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di barriere tagliafuoco non meccaniche installate negli elementi di separazione resistenti al fuoco, progettati per resistere al calore e al passaggio di fumo e di gas ad alta temperatura. La norma è utilizzata congiuntamente alla UNI EN 1363-1 e UNI EN 1366-2.

UNI EN 1366-13:2019
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini

La norma specifica una procedura per determinare il tempo di resistenza al fuoco per le costruzioni del camino, le condotte del camino o elementi di penetrazione come parte di una costruzione di camino in condizioni di fuoco normalizzato.

5. Prove di resistenza al fuoco porte ecc (Note)

UNI EN 1634-1:2018
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi – Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

La norma stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali:
- porte incernierate o su perni;
- porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali;
- porte a libro;
- porte basculanti;
- sistemi di chiusura avvolgibili;
- finestre apribili;
- cortine flessibili apribili.
La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.

UNI EN 1634-2:2009
Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi
...
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Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965

ID 14434 | | Visite: 1491 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C123 del 02 giugno 1965

ID 14434 | 30.08.2021

Convenzione ILO C123 Età minima (lavori sotterranei), 1965.

Ginevra, 02 giugno 1965

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro età, ai lavori sotterranei nelle miniere; Rilevato che la convenzione (riveduta) sull’età minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di età inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali; Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralità delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un’età o delle età superiori a 15 anni per l’ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorità idonea il potere di farlo; Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, è opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una età superiore a 15 anni per l’ammissione a tali lavori; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.

Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, il termine «miniera» si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto è l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l’impiego sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all’impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l’impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.

Articolo 2
1. Le persone che non abbiano raggiunto una età minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all’interno delle miniere.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.
3. L’età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Articolo 3
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l’età minima specificata al momento della sua ratifica.

Articolo 4
1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l’adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall’autorità competente al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e che abbia superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) la data alla quale la persona è stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell’impresa per la prima volta.
5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l’età minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell’impresa, per la prima volta.

Articolo 5
L’età minima d’ammissione, che deve essere specificata in virtù degli artt. 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione obbligherà solo gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratifica.

Articolo 8
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà nessun effetto se non dopo un anno che è stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 11
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 12
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 13
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 10 Novembre 1967

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ILO 1965
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Protocollo sicurezza rientro a scuola a.s. 2021-2022

ID 14248 | | Visite: 23635 | News Sicurezza

Protocollo sicurezza rientro a scuola a s  2021 2022

Protocollo sicurezza rientro a scuola a.s. 2021-2022 / Firmato 14.08.2021

ID 14248 | 14.08.2021 / In allegato testo firmato al 14.08.2021

Vedi il Protocollo sviluppato in forma check list:

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

Ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
...

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
...

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
...
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Attività convittuale, semiconvittuale
Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza.
Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:
- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività
convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata;
- l’organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l’adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.
...

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal DL n. 111 del 2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.
Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (adesempio, in zona arancione).

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
...
10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO ELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2020 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
...
11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

a.attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
...
12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.
...
13. DISPOSIZIONI FINALI
...
14. DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.
...

F.to (non firmato da Gilda, Anief e ANP)


NOTE DI CHIUSURA
1 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021
2 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021
Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021

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Convenzione ILO C120 del 17 giugno 1964

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Convenzione ILO C120 del 17 giugno 1964

ID 14424 | 29.08.2021

Convenzione ILO C120 Igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

Ginevra, 17 giugno 1964

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.

PARTE I - OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 1
La presente convenzione si applica:
a) alle aziende commerciali;
b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio;
c) per quanto non siano già sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l’igiene nell’industria, nelle miniere, nei trasporti e nell’agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attività commerciali o in lavori di ufficio.

Articolo 2
L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, può escludere dall’applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell’articolo 1, quando le circostanze e le condizioni d’impiego siano tali da rendere non conveniente l’applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.

Articolo 3
In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sarà decisa dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.

Articolo 4
Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:
a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l’applicazione dei princìpi generali contenuti nella parte II;
b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 5
La legislazione che dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procederà per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Articolo 6
1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l’effettiva applicazione della legislazione prevista dall’articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi.
2. Se i mezzi con cui si dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l’effettiva applicazione della legislazione suddetta con l’istituzione di un adeguato sistema di sanzioni.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 7
Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonché il relativo arredamento, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Articolo 8
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere aerati naturalmente, o ventilati artificialmente, oppure aerati con i due predetti sistemi, sempre in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.

Articolo 9
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l’illuminazione per quanto è possibile, deve essere naturale.

Articolo 10
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze.

Articolo 11
I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.

Articolo 12
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantità sufficiente.

Articolo 13
Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e devono essere mantenuti in buono stato.

Articolo 14
Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilità di utilizzarli in modo ragionevole.

Articolo 15
Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.

Articolo 16
I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro devono rispondere a particolari norme d’igiene.

Articolo 17
I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l’autorità competente deve prescrivere l’impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Articolo 18
I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto è possibile con provvedimenti idonei e praticabili.

Articolo 19
Le aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:
a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
c) disporre di uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 21
1. La presente convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 22
1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell’iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà agli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avrà registrato in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 25
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 29 Marzo 1966

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Formazione rivenditori ed installatori bombole GPL | Slide VVF

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Formazione lavoratori GPL

Formazione rivenditori ed installatori bombole GPL PTTX | Slide VVF

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Corso di formazione rivolti ai rivenditori ed agli installatori di bombole GPL secondo quanto previsto dal D.M. 15 gennaio 2007 ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128.

D.M. 15 gennaio 2007

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. (GU n.18 del 23.01.2007)

D.Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128
...
Art. 11  Formazione degli addetti

1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.

2. Il corso puo' essere svolto da privati, enti o societa' qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
...

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Convenzione ILO C117 del 06 giugno 1962

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Convenzione ILO C117 del 06 giugno 1962

ID 14418 | 28.08.2021

Convenzione ILO C117 Politica sociale (obiettivi e norme di base), 1962.

Ginevra, 06 giugno 1962

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-sixth Session on 6 June 1962, and Having decided upon the adoption of certain proposals concerning the revision of the Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947, which is the tenth item on the agenda of the Session, primarily with a view to making its continued application and ratification possible for independent States, and Considering that these proposals must take the form of an international Convention, and Considering that economic development must serve as a basis for social progress, and Considering that every effort should be made, on an international, regional or national basis, to secure financial and technical assistance safeguarding the interests of the population, and Considering that, in appropriate cases, international, regional or national action should be taken with a view to establishing conditions of trade which would encourage production at a high level of efficiency and make possible the maintenance of a reasonable standard of living, and Considering that all possible steps should be taken by appropriate international, regional and national measures to promote improvement in such fields as public health, housing, nutrition, education, the welfare of children, the status of women, conditions of employment, the remuneration of wage earners and independent producers, the protection of migrant workers, social security, standards of public services and general production, and Considering that all possible steps should be taken effectively to interest and associate the population in the framing and execution of measures of social progress, adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-two the following Convention, which may be cited as the Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962:

PART I. GENERAL PRINCIPLES

Article 1
1. All policies shall be primarily directed to the well-being and development of the population and to the promotion of its desire for social progress.
2. All policies of more general application shall be formulated with due regard to their effect upon the well-being of the population.

PART II. IMPROVEMENT OF STANDARDS OF LIVING

Article 2
The improvement of standards of living shall be regarded as the principal objective in the planning of economic development.

Article 3
1. All practicable measures shall be taken in the planning of economic development to harmonise such development with the healthy evolution of the communities concerned.
2. In particular, efforts shall be made to avoid the disruption of family life and of traditional social units, especially by:
(a) close study of the causes and effect of migratory movements and appropriate action where necessary;
(b) the promotion of town and village planning in areas where economic needs result in the concentration of population;
(c) the prevention and elimination of congestion in urban areas;
(d) the improvement of living conditions in rural areas and the establishment of suitable industries in rural areas where adequate manpower is available.

Article 4
The measures to be considered by the competent authorities for the promotion of productive capacity and the improvement of standards of living of agricultural producers shall include:
(a) the elimination to the fullest practicable extent of the causes of chronic indebtedness;
(b) the control of the alienation of agricultural land to non-agriculturalists so as to ensure that such alienation takes place only when it is in the best interests of the country;
(c) the control, by the enforcement of adequate laws or regulations, of the ownership and use of land resources to ensure that they are used, with due regard to customary rights, in the best interests of the inhabitants of the country;
(d) the supervision of tenancy arrangements and of working conditions with a view to securing for tenants and labourers the highest practicable standards of living and an equitable share in any advantages which may result from improvements in productivity or in price levels;
(e) the reduction of production and distribution costs by all practicable means and in particular by forming, encouraging and assisting producers' and consumers co-operatives.

Article 5
1. Measures shall be taken to secure for independent producers and wage earners conditions which will give them scope to improve living standards by their own efforts and will ensure the maintenance of minimum standards of living as ascertained by means of official inquiries into living conditions, conducted after consultation with the representative organisations of employers and workers.
2. In ascertaining the minimum standards of living, account shall be taken of such essential family needs of the workers as food and its nutritive value, housing, clothing, medical care and education.

PART III. PROVISIONS CONCERNING MIGRANT WORKERS

Article 6
Where the circumstances under which workers are employed involve their living away from their homes, the terms and conditions of their employment shall take account of their normal family needs.

Article 7
Where the labour resources of one area are used on a temporary basis for the benefit of another area, measures shall be taken to encourage the transfer of part of the workers' wages and savings from the area of labour utilisation to the area of labour supply.

Article 8
1. Where the labour resources of a country are used in an area under a different administration, the competent authorities of the countries concerned shall, whenever necessary or desirable, enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Convention.
2. Such agreements shall provide that the worker shall enjoy protection and advantages not less than those enjoyed by workers resident in the area of labour utilisation.
3. Such agreements shall provide for facilities for enabling the worker to transfer part of his wages and savings to his home.

Article 9
Where workers and their families move from low-cost to higher-cost areas, account shall be taken of the increased cost of living resulting from the change.

PART IV. REMUNERATION OF WORKERS AND RELATED QUESTIONS

Article 10
1. The fixing of minimum wages by collective agreements freely negotiated between trade unions which are representative of the workers concerned and employers or employers' organisations shall be encouraged.
2. Where no adequate arrangements exist for the fixing of minimum wages by collective agreement, the necessary arrangements shall be made whereby minimum rates of wages can be fixed in consultation with representatives of the employers and workers, including representatives of their respective organisations, where such exist.
3. The necessary measures shall be taken to ensure that the employers and workers concerned are informed of the minimum wage rates in force and that wages are not paid at less than these rates in cases where they are applicable.
4. A worker to whom minimum rates are applicable and who, since they became applicable, has been paid wages at less than these rates shall be entitled to recover, by judicial or other means authorised by law, the amount by which he has been underpaid, subject to such limitation of time as may be determined by law or regulation.

Article 11
1. The necessary measures shall be taken to ensure the proper payment of all wages earned and employers shall be required to keep registers of wage payments, to issue to workers statements of wage payments and to take other appropriate steps to facilitate the necessary supervision.
2. Wages shall normally be paid in legal tender only.
3. Wages shall normally be paid direct to the individual worker.
4. The substitution of alcohol or other spirituous beverages for all or any part of wages for services performed by the worker shall be prohibited.
5. Payment of wages shall not be made in taverns or stores, except in the case of workers employed therein.
6. Unless there is an established local custom to the contrary, and the competent authority is satisfied that the continuance of this custom is desired by the workers, wages shall be paid regularly at such intervals as will lessen the likelihood of indebtedness among the wage earners.
7. Where food, housing, clothing and other essential supplies and services form part of remuneration, all practicable steps shall be taken by the competent authority to ensure that they are adequate and their cash value properly assessed.
8. All practicable measures shall be taken--
(a) to inform the workers of their wage rights;
(b) to prevent any unauthorised deductions from wages; and
(c) to restrict the amounts deductible from wages in respect of supplies and services forming part of remuneration to the proper cash value thereof.

Article 12
1. The maximum amounts and manner of repayment of advances on wages shall be regulated by the competent authority.
2. The competent authority shall limit the amount of advances which may be made to a worker in consideration of his taking up employment; the amount of advances permitted shall be clearly explained to the worker.
3. Any advance in excess of the amount laid down by the competent authority shall be legally irrecoverable and may not be recovered by the withholding of amounts of pay due to the worker at a later date.

Article 13
1. Voluntary forms of thrift shall be encouraged among wage earners and independent producers.
2. All practicable measures shall be taken for the protection of wage earners and independent producers against usury, in particular by action aiming at the reduction of rates of interest on loans, by the control of the operations of money lenders, and by the encouragement of facilities for borrowing money for appropriate purposes through co-operative credit organisations or through institutions which are under the control of the competent authority.

PART V. NON-DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE, COLOUR, SEX, BELIEF, TRIBAL ASSOCIATION OR TRADE UNION AFFILIATION 

Article 14
1. It shall be an aim of policy to abolish all discrimination among workers on grounds of race, colour, sex, belief, tribal association or trade union affiliation in respect of--
(a) labour legislation and agreements which shall afford equitable economic treatment to all those lawfully resident or working in the country;
(b) admission to public or private employment;
(c) conditions of engagement and promotion;
(d) opportunities for vocational training;
(e) conditions of work;
(f) health, safety and welfare measures;
(g) discipline;
(h) participation in the negotiation of collective agreements;
(i) wage rates, which shall be fixed according to the principle of equal pay for work of equal value in the same operation and undertaking.
2. All practicable measures shall be taken to lessen, by raising the rates applicable to the lower-paid workers, any existing differences in wage rates due to discrimination by reason of race, colour, sex, belief, tribal association or trade union affiliation.
3. Workers from one country engaged for employment in another country may be granted in addition to their wages benefits in cash or in kind to meet any reasonable personal or family expenses resulting from employment away from their homes.
4. The foregoing provisions of this Article shall be without prejudice to such measures as the competent authority may think it necessary or desirable to take for the safeguarding of motherhood and for ensuring the health, safety and welfare of women workers.

PART VI. EDUCATION AND TRAINING

Article 15
1. Adequate provision shall be made to the maximum extent possible under local conditions, for the progressive development of broad systems of education, vocational training and apprenticeship, with a view to the effective preparation of children and young persons of both sexes for a useful occupation.
2. National laws or regulations shall prescribe the school-leaving age and the minimum age for and conditions of employment.
3. In order that the child population may be able to profit by existing facilities for education and in order that the extension of such facilities may not be hindered by a demand for child labour, the employment of persons below the school-leaving age during the hours when the schools are in session shall be prohibited in areas where educational facilities are provided on a scale adequate for the majority of the children of school age.

Article 16
1. In order to secure high productivity through the development of skilled labour, training in new techniques of production shall be provided in suitable cases.
2. Such training shall be organised by or under the supervision of the competent authorities, in consultation with the employers' and workers' organisations of the country from which the trainees come and of the country of training.

PART VII. FINAL PROVISIONS

Article 17
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 18
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratification have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered. 

Article 19
The coming into force of this Convention shall not involve the ipso jure denunciation of the Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947, by any Member for which that Convention continues to remain in force, nor shall it close that Convention to further ratification.

Article 20
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 21
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 22
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 23
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 24
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 20 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 25
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 13 Luglio 1966, n. 657
Entrata in vigore: 23 Aprile 1964

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Convenzione ILO C114 del 03 giugno 1959

ID 14412 | | Visite: 1274 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C114 del 03 giugno 1959

ID 14412 | 27.08.2021

Convenzione ILO C114 Contratto di assunzione dei pescatori, 1959.

Ginevra, 03 giugno 1959

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-third Session on 3 June 1959, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to fishermen's articles of agreement, which is included in the fifth item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-nine the following Convention, which may be cited as the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959:

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term fishing vessel includes all registered or documented ships and boats of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing in salt waters.
2. The competent authority may exempt from the application of the provisions of this Convention fishing vessels of a type and size determined after consultation with the fishing-boat owners' and fishermen's organisations concerned, where such exist.
3. The competent authority may, if satisfied that the matters dealt with in this Convention are adequately regulated by collective agreements between fishing-boat owners or fishing-boat owners' organisations, and fishermen's organisations, exempt from the provisions of the Convention concerning individual agreements owners and fishermen covered by such collective agreements.

Article 2
For the purpose of this Convention, the term fisherman includes every person employed or engaged in any capacity on board any fishing vessel and entered on the ship's articles. It excludes pilots, cadets and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of a government.

Article 3
1. Articles of agreement shall be signed both by the owner of the fishing vessel or his authorised representative and by the fisherman. Reasonable facilities to examine the articles of agreement before they are signed shall be given to the fisherman and, as the case may be, also to his adviser.
2. The fisherman shall sign the agreement under conditions which shall be prescribed by national law in order to ensure adequate supervision by the competent public authority.
3. The foregoing provisions shall be deemed to have been fulfilled if the competent authority certifies that the provisions of the agreement have been laid before it in writing and have been confirmed both by the owner of the fishing vessel or his authorised representative and by the fisherman.
4. National law shall make adequate provision to ensure that the fisherman has understood the agreement.
5. The agreement shall not contain anything which is contrary to the provisions of national law.
6. National law shall prescribe such further formalities and safeguards in respect of the completion of the agreement as may be considered necessary for the protection of the interests of the owner of the fishing vessel and of the fisherman.

Article 4
1. Adequate measures shall be taken in accordance with national law for ensuring that the agreement shall not contain any stipulation by which the parties purport to contract in advance to depart from the ordinary rules as to jurisdiction over the agreement.
2. This Article shall not be interpreted as excluding a reference to arbitration.

Article 5
A record of employment shall be maintained for every fisherman by or in a manner prescribed by the competent authority. At the end of each voyage or venture a record of service in regard to that voyage or venture shall be available to the fisherman concerned or entered in his service book.

Article 6
1. The agreement may be made either for a definite period or for a voyage or, if permitted by national law, for an indefinite period.
2. The agreement shall state clearly the respective rights and obligations of each of the parties.
3. It shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws or regulations:
(a) the surname and other names of the fisherman, the date of his birth or his age, and his birthplace;
(b) the place at which and date on which the agreement was completed;
(c) the name of the fishing vessel or vessels on board which the fisherman undertakes to serve;
(d) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
(e) the capacity in which the fisherman is to be employed;
(f) if possible, the place at which and date on which the fisherman is required to report on board for service;
(g) the scale of provisions to be supplied to the fisherman, unless some alternative system is provided for by national law;
(h) the amount of his wages, or the amount of his share and the method of calculating such share if he is to be remunerated on a share basis, or the amount of his wage and share and the method of calculating the latter if he is to be remunerated on a combined basis, and any agreed minimum wage;
(i) the termination of the agreement and the conditions thereof, that is to say--
(i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
(ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the fisherman shall be discharged;
(iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission: Provided that such period shall not be less for the owner of the fishing vessel than for the fisherman;
(j) any other particulars which national law may require.

Article 7
If national law provides that a list of crew shall be carried on board the agreement shall either be recorded in or annexed to the list of crew.

Article 8
In order that the fisherman may satisfy himself as to the nature and extent of his rights and obligations the competent authority shall lay down the measures to be taken to enable clear information to be obtained on board as to the conditions of employment.

Article 9
An agreement entered into for a voyage, for a definite period, or for an indefinite period, shall be duly terminated by:
(a) mutual consent of the parties;
(b) death of the fisherman;
(c) loss or total unseaworthiness of the fishing vessel;
(d) any other cause that may be provided for in national law.

Article 10
National law, collective agreements or individual agreements shall determine the circumstances in which the owner or skipper may immediately discharge a fisherman. 

Article 11
National law, collective agreements or individual agreements shall also determine the circumstances in which the fisherman may demand his immediate discharge.

Article 12
Except as otherwise provided therein, effect may be given to the provisions of this Convention by national law or by collective agreements.

Article 13
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 14
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 15
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 16
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 17
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 18
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 19
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 15 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 20
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
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Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1549
Entrata in vigore: 07 Novembre 1961

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Convenzione ILO C112 del 03 giugno 1959

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Convenzione ILO C112 del 03 giugno 1959

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Convenzione ILO C112 Età minima (pescatori), 1959.

Ginevra, 03 giugno 1959

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959 nella sua quarantatreesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’età minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959.

Articolo 1
1. Agli effetti della presente convenzione, il termine «battello da pesca» deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.
2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, né alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.

Articolo 2
1. I fanciulli di età inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.
2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attività a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attività:
a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
3. Inoltre la legislazione nazionale può autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l’autorità scolastica - o un’altra appropriata autorità, designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all’interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l’impiego considerato può per lui comportare.

Articolo 3
I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a carbone, in qualità di addetti alla stiva o di fuochisti.

Articolo 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorità.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 10
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 11
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 07 Novembre 1961

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ILO 1959
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Convenzione ILO C109 del 29 aprile 1958

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Convenzione ILO C109 del 29 aprile 1958

ID 14364 | 23.08.2021

Convenzione ILO C109 Salari, durata lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958.

Ginevra, 29 aprile 1958

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-first Session on 29 April 1958, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the general revision of the Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949, which is the second item on the agenda of the session, and Considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this fourteenth day of May of the year one thousand nine hundred and fifty-eight the following Convention, which may be cited as the Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
Nothing in this Convention shall be deemed to prejudice any provision concerning wages, hours of work on board ship, or manning, by law, award, custom or agreement between shipowners and seafarers, which ensures the seafarers conditions more favourable than those provided for by this Convention.

Article 2
1. This Convention applies to every vessel, whether publicly or privately owned, which is:
(a) mechanically propelled;
(b) registered in a territory for which the Convention is in force;
(c) engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade; and
(d) engaged in a voyage by sea.
2. This Convention does not apply to:
(a) vessels of less than 500 gross register tons;
(b) wooden vessels of primitive build such as dhows and junks;
(c) vessels engaged in fishing or in operations directly connected therewith;
(d) estuarial craft.

Article 3
This Convention applies to every person who is engaged in any capacity on board a vessel except:
(a) a master;
(b) a pilot not a member of the crew;
(c) a doctor;
(d) nursing staff engaged exclusively on nursing duties and hospital staff;
(e) a chaplain;
(f) persons engaged exclusively on educational duties;
(g) a musician;
(h) persons whose duties are connected solely with the cargo on board;
(i) persons working exclusively on their own account or remunerated exclusively by a share of profits or earnings;
(j) persons not remunerated for their services or remunerated only by a nominal salary or wage;
(k) persons, excluding those in the service of a wireless telegraphy company, who are employed on board by an employer other than the shipowner;
(l) travelling dockers (longshoremen) not members of the crew;
(m) persons employed in whale-catching, floating factory or transport vessels or otherwise for the purpose of whaling or similar operations under conditions regulated by legislation or by the provisions of a special collective whaling or similar agreement determining hours of work and other conditions of service concluded by an organisation of seafarers;
(n) persons who are not members of the crew (whether working on or off articles) but are employed while the vessel is in port on repairing, cleaning, loading or unloading the vessel or similar work or on port relief, maintenance, watch or caretaking duties.

Article 4
In this Convention:
(a) the term officer means a person other than a master who is described in the ship's articles as an officer or who is serving in a capacity which by law, collective agreement or custom is recognised as that of an officer;
(b) the term rating means a member of the crew other than a master or officer and includes a certificated seaman;
(c) the term able seaman means any person who by national laws or regulations, or in the absence of such laws or regulations by collective agreement, is deemed to be competent to perform any duty which may be required of a rating serving in the deck department other than the duties of a leading or specialist rating;
(d) the term basic pay or wages means the remuneration of an officer or rating in cash exclusive of the cost of food, overtime, premiums or any other allowances either in cash or in kind.

Article 5
Each Member ratifying this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude from its ratification Part II of the Convention.
2. Subject to the terms of any such declaration, the provisions of Part II of the Convention shall have the same effect as the other provisions of the Convention.
3. Any Member which makes such a declaration shall also supply information showing the basic pay or wages for a calendar month of service of an able seaman employed in a vessel to which the Convention applies.
4. Any Member which makes such a declaration may subsequently, by a new declaration, notify the Director-General that it accepts Part II; as from the date of the registration of such notification by the Director-General the provisions of Part II shall be applicable to the Member in question.
5. While a declaration made under paragraph 1 of this Article remains in force in respect of Part II, the Member may declare its willingness to accept Part II as having the force of a Recommendation.

PART II. WAGES

Article 6
1. The basic pay or wages for a calendar month of service of an able seaman employed in a vessel to which this Convention applies shall not be less than sixteen pounds in currency of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or sixty-four dollars in currency of the United States of America or the equivalent thereof in other currency.
2. In respect of any change in the par value of the pound or the dollar notified to the International Monetary Fund since 29 June 1946, or in the event of any further such change being notified subsequent to the adoption of this Convention--
(a) the minimum basic wage prescribed in paragraph 1 of this Article in terms of the currency in respect of which such notification has been made shall be adjusted so as to maintain equivalence with the other currency;
(b) the adjustment shall be notified by the Director-General of the International Labour Office to the Members of the International Labour Organisation; and
(c) the minimum basic wage so adjusted shall be binding upon Members which have ratified the Convention in the same manner as the wage prescribed in paragraph 1 of this Article, and shall take effect for each such Member not later than the beginning of the second calendar month following that in which the Director-General communicates the change to Members.

Article 7
1. In the case of ships in which are employed such groups of ratings as necessitate the employment of larger groups of ratings than would otherwise be employed the minimum basic pay or wages of an able seaman shall be an amount fixed as the adjusted equivalent of the minimum basic pay or wages stipulated in the preceding Article.
2. The adjusted equivalent shall be fixed in accordance with the principle of equal pay for equal work and due allowance shall be made for--
(a) the extra number of ratings of such groups who are employed; and
(b) any increase or decrease in cost to the shipowner consequent on the employment of such groups of ratings.
3. The adjusted equivalent shall be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned or, failing such agreement and subject to both countries concerned having ratified the Convention, by the competent authority of the territory of the group of seafarers concerned.

Article 8
If meals are not provided free of charge, the minimum basic pay or wages shall be increased by an amount to be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned or, failing such agreement, by the competent authority.

Article 9
1. The rate to be used for determining the equivalent in other currency of the minimum basic pay or wages prescribed in Article 6 shall be the ratio between the par value of that currency and the par value of the pound of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or of the dollar of the United States of America.
2. In the case of the currency of a Member of the International Labour Organisation which is a Member of the International Monetary Fund, the par value shall be that currently in effect under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
3. In the case of the currency of a Member of the International Labour Organisation which is not a Member of the International Monetary Fund, the par value shall be the official rate of exchange, in terms of gold or of the dollar of the United States of America of the weight and fineness in effect on 1 July 1944, currently in effect for payments and transfers for current international transactions.
4. In the case of any currency which cannot be dealt with under the provisions of either of the two preceding paragraphs--
(a) the rate to be adopted for the purpose of this Article shall be determined by the Member of the International Labour Organisation concerned;
(b) the Member concerned shall notify its decision to the Director-General of the International Labour Office, who shall forthwith inform the other Members which have ratified this Convention;
(c) within a period of six months from the date on which the information is communicated by the Director-General, any other Member which has ratified the Convention may inform the Director-General of the International Labour Office that it objects to the decision, and the Director-General shall thereupon inform the Member concerned and the other Members which have ratified the Convention and shall report the matter to the Committee provided for in Article 22;
(d) the foregoing provisions shall apply in the event of any change in the decision of the Member concerned.
5. A change in basic pay or wages as a result of a change in the rate for determining the equivalent in other currency shall take effect not later than the beginning of the second calendar month following that in which the change in the relative par values of the currencies concerned becomes effective.

Article 10
Each Member shall take the necessary measures:
(a) to ensure, by way of a system of supervision and sanctions, that remuneration is paid at not less than the rate required by this Convention; and
(b) to ensure that any person who has been paid at a rate less than that required by this Convention is enabled to recover, by an inexpensive and expeditious judicial or other procedure, the amount by which he has been underpaid.

PART III. HOURS OF WORK ON BOARD SHIP

Article 11
This Part of this Convention does not apply to:
(a) a chief officer or chief engineer;
(b) a purser;
(c) any other officer in charge of a department who does not keep watch;
(d) a person employed in the clerical or catering department of a vessel who is:
(i) serving in a superior grade as defined by a collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned; or
(ii) working chiefly on his own account; or
(iii) remunerated solely on a commission basis or chiefly by a share of profits or earnings.

Article 12
In this Part of this Convention:
(a) the term near trade ship means a vessel exclusively engaged in voyages upon which it does not proceed farther from the country from which it trades than the near-by ports of neighbouring countries within geographical limits which:
(i) are clearly specified by national laws, regulations or by collective agreement between organisations of shipowners and seafarers;
(ii) are uniform in respect of the application of all the provisions of this Part of the Convention;
(iii) have been notified by the Member when registering its ratification by a declaration annexed thereto; and
(iv) have been fixed after consultation with the other Members concerned;
(b) the term distant trade ship means a vessel other than a near trade ship;
(c) the term passenger ship means a vessel licensed to carry more than twelve passengers;
(d) the term hours of work means time during which a person is required by the orders of a superior to do work on account of the vessel or the owner.

Article 13
1. This Article applies to officers and ratings employed in the deck, engine-room and radio departments of near trade ships.
2. The normal hours of work of an officer or rating shall not exceed:
(a) when the vessel is at sea, twenty-four hours in any period of two consecutive days;
(b) when the vessel is in port:
(i) on the weekly day of rest, such time not exceeding two hours as is necessary for ordinary routine and sanitary duties;
(ii) on other days, eight hours except where a collective agreement provides for less on any day;
(c) one hundred and twelve hours in a period of two consecutive weeks.
3. Time worked in excess of the limits prescribed in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 2 shall be regarded as overtime for which the officer or rating concerned shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of Article 18 of this Convention.
4. When the total number of hours worked in a period of two consecutive weeks, excluding hours regarded as overtime, exceeds one hundred and twelve, the officer or rating concerned shall be compensated by time off in port or otherwise as may be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned.
5. National laws or regulations or collective agreements shall determine when a ship is to be regarded as being at sea and when it is to be regarded as being in port for the purposes of this Article.

Article 14
1. This Article applies to officers and ratings employed in the deck, engine room and radio departments of distant trade ships.
2. When the vessel is at sea and on days of sailing and arrival, the normal hours of work of an officer or rating shall not exceed eight hours in any one day.
3. When the vessel is in port, the normal hours of work of an officer or rating shall not exceed--
(a) on the weekly day of rest, such time not exceeding two hours as is necessary for ordinary routine and sanitary duties;
(b) on other days, eight hours except where a collective agreement provides for less on any day.
4. Time worked in excess of the daily limits prescribed in the preceding paragraphs shall be regarded as overtime for which the officer or rating shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of Article 18 of this Convention.
5. When the total number of hours worked in a period of one week, excluding hours regarded as overtime, exceeds forty-eight, the officer or rating shall be compensated by time off in port or otherwise as may be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned.
6. National laws or regulations or collective agreements shall determine when a ship is to be regarded as being at sea and when it is to be regarded as being in port for the purposes of this Article.

Article 15
1. This Article applies to persons employed in the catering department of a vessel.
2. In the case of a passenger ship, normal hours of work shall not exceed:
(a) when the vessel is at sea and on days of sailing and arrival, ten hours in any consecutive period of fourteen hours;
(b) when the vessel is in port:
(i) when passengers are on board, ten hours in any period of fourteen hours;
(ii) in other cases:
on the day preceding the weekly day of rest, five hours;
on the weekly day of rest, five hours for persons engaged in messing duties and such time not exceeding two hours as is necessary for ordinary routine and sanitary duties in the case of other persons;
on any other day, eight hours.
3. In the case of a vessel not a passenger ship, normal hours of work shall not exceed--
(a) when the vessel is at sea and on days of sailing and arrival, nine hours in any period of thirteen hours;
(b) when the vessel is in port:
on the weekly day of rest, five hours;
on the day preceding the weekly day of rest, six hours;
on any other days, eight hours in any period of twelve hours.
4. When the total number of hours worked in a period of two consecutive weeks exceeds one hundred and twelve the person concerned shall be compensated by time off in port or otherwise as may be determined by collective agreement between the organisations of shipowners and seafarers concerned.
5. National laws or regulations or collective agreements between the organisations of shipowners and seafarers concerned may make special arrangements for the regulation of the hours of work of night watchmen.

Article 16
1. This Article applies to officers and ratings employed in near and distant trade ships.
2. Time off in port should be the subject of negotiations between the organisations of shipowners and seafarers concerned on the basis that officers and ratings should receive the maximum time off in port that is practicable and that such time off should not count as leave.

Article 17
1. The competent authority may exempt from the application of this Part of this Convention officers not already excluded therefrom by virtue of Article 11, subject to the following conditions:
(a) the officers must be entitled in virtue of a collective agreement to conditions of employment which the competent authority certifies constitute full compensation for the non-application of this Part of the Convention;
(b) the collective agreement must have been originally concluded before 30 June 1946 and the agreement or a renewal thereof must be still in force.
2. A Member having recourse to the provisions of paragraph 1 shall supply to the Director-General of the International Labour Office full particulars of any such collective agreement and the Director-General shall lay a summary of the information received by him before the Committee referred to in Article 22.
3. The said Committee shall consider whether the collective agreements reported to it provide for conditions of employment which constitute full compensation for the non-application of this Part of this Convention. Each Member ratifying the Convention undertakes to give consideration to any observations or suggestions made by the Committee concerning such agreements and further undertakes to bring any such observations or suggestions to the notice of the organisations of shipowners and officers who are parties to such agreements.

Article 18
1. The rate or rates of compensation for overtime shall be prescribed by national laws or regulations or be fixed by collective agreement, but in no case shall the hourly rate of payment for overtime be less than one-and-a-quarter times the basic pay or wages per hour.
2. Collective agreements may provide for compensation by equivalent time off duty and off the vessel in lieu of cash payment or for any other method of compensation.

Article 19
1. The consistent working of overtime shall be avoided whenever possible.
2. Time spent in the following work shall not be included in normal hours of work or be regarded as overtime for the purpose of this Part of this Convention:
(a) work that the master deems to be necessary and urgent for the safety of the vessel, cargo or persons on board;
(b) work required by the master for the purpose of giving assistance to other vessels or persons in distress;
(c) musters, fire, lifeboat and similar drills of the kind prescribed by the International Convention for the Safety of Life at Sea for the time being in force;
(d) extra work for the purposes of customs or quarantine or other health formalities;
(e) normal and necessary work by officers for the determination of the position of the ship and for making meteorological observations;
(f) extra time required for the normal relieving of watches.
3. Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right and duty of the master of a vessel to require, or the duty of an officer or rating to perform, any work deemed by the master to be necessary for the safe and efficient operation of the vessel.

Article 20
1. No person under the age of sixteen years shall work at night.
2. For the purpose of this Article, night means a period of at least nine consecutive hours between times before and after midnight to be prescribed by national laws or regulations or collective agreements.

PART IV. MANNING

Article 21
1. Every vessel to which this Convention applies shall be sufficiently and efficiently manned for the purposes of:
(a) ensuring the safety of life at sea;
(b) giving effect to the provisions of Part III of this Convention; and
(c) preventing excessive strain upon the crew and avoiding or minimising as far as practicable the working of overtime.
2. Each Member undertakes to maintain, or to satisfy itself that there is maintained, efficient machinery for the investigation and settlement of any complaint or dispute concerning the manning of a vessel.
3. Representatives of the organisations of shipowners and seafarers shall participate, with or without other persons or authorities, in the operation of such machinery.

PART V. APPLICATION OF THE CONVENTION

Article 22
1. Effect may be given to this Convention by (a) laws or regulations; (b) collective agreements between shipowners and seafarers (except as regards paragraph 2 of Article 21); or (c) a combination of laws or regulations and collective agreements between shipowners and seafarers. Except as may be otherwise provided herein, the provisions of this Convention shall be made applicable to every vessel registered in the territory of the ratifying Member and to every person engaged on any such vessel.
2. Where effect has been given to any provision of this Convention by a collective agreement in pursuance of paragraph 1 of this Article, then notwithstanding anything contained in Article 10 of this Convention the Member shall not be required to take any measures in pursuance of Article 10 of this Convention in respect of the provisions of the Convention to which effect has been so given by collective agreement.
3. Each Member ratifying this Convention shall supply to the Director-General of the International Labour Office information on the measures by which the Convention is applied, including particulars of any collective agreements in force which give effect to any of its provisions.
4. Each Member ratifying this Convention undertakes to take part, by means of a tripartite delegation, in any Committee representative of governments and shipowners' and seafarers' organisations, and including, in an advisory capacity, representatives of the Joint Maritime Commission of the International Labour Office, which may be set up for the purpose of examining the measures taken to give effect to the Convention.
5. The Director-General shall lay before the said Committee a summary of the information received by him under paragraph 3 above.
6. The Committee shall consider whether the collective agreements reported to it give full effect to the provisions of the Convention. Each Member ratifying the Convention undertakes to give consideration to any observations or suggestions concerning the application of the Convention made by the Committee, and further undertakes to bring to the notice of the organisations of shipowners and of seafarers who are parties to any of the collective agreements mentioned in paragraph 1 any observations or suggestions of the aforesaid Committee concerning the degree to which such agreements give effect to the provisions of the Convention.

Article 23
1. Each Member which ratifies this Convention shall be responsible for the application of its provisions to vessels registered in its territory and shall, except where effect is given to the Convention by collective agreements, maintain in force laws or regulations which:
(a) determine the respective responsibilities of the shipowner and the master for ensuring compliance therewith;
(b) prescribe adequate penalties for any violation thereof;
(c) provide for adequate public supervision of compliance with Part IV of the Convention;
(d) require the keeping of the records of hours worked necessary for the purposes of Part III of the Convention and of the compensation granted in respect of overtime and of excess hours of work;
(e) ensure to seafarers the same remedies for recovering payments due to them in respect of compensation for overtime and for excess hours of work as they have for recovering other arrears of pay.
2. The organisations of shipowners and seafarers concerned shall, so far as is reasonable and practicable, be consulted in the framing of all laws or regulations for giving effect to the provisions of this Convention.

Article 24
For the purpose of giving mutual assistance in the enforcement of this Convention, every Member which ratifies the Convention undertakes to require the competent authority in every port in its territory to inform the consular or other appropriate authority of any other such Member of any case in which it comes to the notice of such authority that the requirements of the Convention are not being complied with in a vessel registered in the territory of that other Member.

PART VI. FINAL PROVISIONS

Article 25
1. This Convention revises the Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Conventions, 1946 and 1949.
2. For the purpose of Article 28 of the Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936, this Convention shall also be regarded as a Convention revising that Convention.

Article 26
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 27
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall first come into force six months after the date at which the following conditions have been fulfilled:
(a) the ratifications of nine of the following Members have been registered: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, Federal Republic of Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Yugoslavia;
(b) at least five of the Members whose ratifications have been registered have at the date of registration each not less than 1 million gross register tons of shipping;
(c) the aggregate tonnage of shipping possessed at the time of registration by the Members whose ratifications have been registered is not less than 15 million gross register tons.
3. The provisions of the preceding paragraph are included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by member States.
4. After the Convention has first come into force, it shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 28
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 29
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all the Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 30
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 31
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 32
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 28 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 33
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: ---

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Lavoratori e vaccinazione anti Covid-19

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Lavoratori e vaccinazione anti Covid 19

Lavoratori e vaccinazione anti-Covid-19 | Note al 17 Agosto 2021

ID 12545 | Rev. 4.0 del 17.08.2021 / Nota completa allegata / News in divenire

La situazione pandemica da COVID-19 è presente nel mondo, da ormai oltre un anno. La vaccinazione anti-COVID-19 sarà la soluzione alla pandemia (salvo individuazione di farmaci e loro autorizzazione), sicuramente non in tempi brevi.

Al momento, sia in ambito di comunità / lavoro, non è prevista una vaccinazione anti-Covid-19 obbligatoria (previsto Green pass in alcune attività e servizi di cui a seguire / nota Update 17.08.2021 e Fig. 4) e non esiste norma diretta/correlata al riguardosalvo l’obbligo per gli operatori sanitari a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021), vedasi a seguire.

Le presenti note analizzano in prospettiva la vaccinazione anti-COVID-19 in ambito di lavoro quale definitiva misura di prevenzione salute al rischio COVID-19, che come accertato e normato, è un rischio per la salute dei lavoratori ed in particolare per i lavoratori fragili, nella evidenza normativa che l'infezione stessa, è equiparata INAIL, ad "Infortunio sul lavoro".

Update 17.08.2021

1. Obbligo Green pass lavoratori accesso mense aziendali
A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
(GU n.175 del 23.07.2021), è previsto dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso a determinate servizi e attività. Con la FAQ del 16 Agosto 2021, le mense aziendali rientrano in tali servizi e attivita in cui è necessario il Green pass con le modalità del DPCM 17 giugno 2021.

FAQ 16.08.2021
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

2. Obbligo Green pass scuole (docenti e ATA) dal 1° Settembre 2021
A seguito dell’emanazione de ldecreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU n.187 del 06.08.2021), è previsto l’obbligo del Green pass per docenti e ATA, infatti l’articolo 9 riporta:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.”

_______

Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111

Art. 1
(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Vedi Decreto

Update 11.04.2021

A seguito della stipula del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro del 06.04.2021, e della pubblicazione delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL, è possibile, in forma volontaria, che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori indipendentemente dalle tipologie contrattuali, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, con la Predisposizione di un Piano aziendale di Punti Straordinario di Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 luoghi di lavoro.

Il Piano deve essere trasmesso alla ASL competente che ne stabilirà la sua attuazione.

Documenti:

1. Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinaridi Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro06.04.2021.
2. Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL.
3. Piano aziendale Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Piano vaccinazione aziendale   Requisiti

Fig. 1 - Piano di vaccinazione aziendale sviluppato in accordo con il Protocollo generale vaccini  del 06.04.2021 e le Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL.

Update 02.04.2021

A seguito della pubblicazione in GU n. 79 del 1° aprile 2021 del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 riguardante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici si evidenzia che:

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

6...l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8…il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Vedi Decreto

Obbligo vaccinazione anti-Covid-19 Operatori sanitari

Vedi Documento Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note

Update 02.04.2021

Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12

Rifiuto di vaccinarsi di dieci operatori sanitari di una RSA: "inidoneità al servizio" e ferie forzate / Ricorso rigettato

Vedi 

Operatori sanitari vaccino DL responsabile provvedimenti

Fig. 2 - Obbligo vaccinazione Operatori sanitari / farmacie (DL. N. 44/2021)

(*) Ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44
_______

La vaccinazione anti-COVID-19 potrà essere considerata una misura di prevenzione salute/sicurezza per i lavoratori in obbligo in capo al Datore di Lavoro / Medico Competente (nelle rispettive competenze), se emanata norma ad hoc in ambito lavoro e qualora la stessa non sia stata effettuata dai lavoratori stessi in ambito di comunità (salvo Operatori sanitari per i quali è stata emanato il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021).

Al momento il DL può accedere solo ai Giudizi di idoneità del MC (che dovrà tener conto del rischio COVID-Lavoro nella Sorveglianza Sanitaria), ed attuare eventuali misure espresse nel Giudizio.

Le misure anti-COVID-19 al momento in vigore ed inserite nei Protocolli sicurezza lavoro (si veda Protocollo 24.04.2020), potrebbero essere compensate in toto dalla vaccinazione dei lavoratori che sia avvenuta in ambito di comunità o in ambito di lavoro.

E' estremamente probabile che la questione vaccinazione in ambito di lavoro e che non sia stata effettuata in ambito di comunità, sarà frutto di molte discussioni, sia perchè è assente ad oggi una norma lavoro ad hoc ed in quanto improbabile al momento una sua emanazione, nei concetti di "Valutazione del Rischio - Misure di prevenzione/protezione" cuore del contesto del D.Lgs. 81/2008.
...

Infezione da COVID-19 / Infortunio sul lavoro

Si ricorda che l’infezione da COVID-19 è equiparata un “infortunio sul lavoro” con le tutele INAL del caso (Art. 42 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27). (1)

....

Con una norma ad hoc, la vaccinazione potrà essere ritenuta una misura di prevenzione e protezione dagli attori del D.Lgs. 81/2008, in tal caso il Datore di Lavoro potrà richiedere evidenza dell’avvenuta vaccinazione del lavoratore in ambito di comunità o avrà l'obbligo di adottare tale misura in ambito lavorativo a tutela dell’incolumità del/i lavoratore/i esposti a rischio biologico COVID-19 o come potenziali vettori.

Si evidenzia la presente questione, restando del parere che tale misura dovrebbe essere un obbligo per DL/Lavoratori qualora la vaccinazione anti-COVID-19 non sia già stata effettuata in ambito di comunità (vedi Fig. 1).
...

FAQ Garante 17 Febbraio 2021

In data 17 Febbraio 2021, il garante si è espresso in merito, evidenziando i seguenti aspetti:

FAQ - Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) D.Lgs. 81/2008).

3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del D.Lgs. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008). 
...
Vedi tutte

...

Scenario 1: Norma anti-Covid 19 operatori sanitari

La norma anti-Covid 19 operatori sanitari è stata emanata con il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44, il DL è il soggetto responsabile provvedimenti per mancato adempimento

Operatori sanitari vaccino DL responsabile provvedimenti

Fig. 3 - Scenario 1 - La norma anti-Covid 19 operatori sanitari è il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44

(*) Ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44

Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Salvo Scenario 1

Fig  4   Scenario 2 Norma anti Covid 19 lavoro e comunita  assente

(*) Non obbligatoria
(**) Green pass obbligatorio Docenti e ATA scuole / lavoratori accesso mense aziendali
(***) Non obbligatoria, suggerita MC o da Protocolli / Accordi / VdR 81 / rif. Art. 2087 C.C.
(****) Piano di vaccinazione aziendale sviluppato in accordo con il Protocollo generale vaccini del 06.04.2021e le Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL.
(*****^) La Vaccinazione anti-COVID-19 compensa le misure di prevenzione salute/sicurezza attuate e che potranno essere rimosse (Ambito del MC)
(******) Il datore di lavoro attua eventuali misure espresse dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n. 81/2008). (Ambito DL)

Fig. 4 - Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Vaccinazione anti COVID-19 comunità / ambiente di lavoro (Ambiti MC / DL) (salvo Operatori sanitari di cui allo Scenario 1)

Ambiti Medico Competente / Datore di Lavoro (Da FAQ Garante)

Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008).

MC e DL Giudizio di idoneita

Fig. 5 - Il DL può acquisire il Giudizio di idoneità alla mansione dal MC

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021 Certifico / Maccarelli
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 17.08.2021 DPCM 17 giugno 2021
Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105
Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111
FAQ 16.08.2021
Certifico Srl
3.0 11.04.2021 Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinaridi Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro 06.04.2021
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL
Certifico Srl
2.0 02.04.2021 Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44
Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12
Certifico Srl
1.0 18.02.2021 FAQ Garante 
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Certifico Srl
0.0 06.01.2021 --- Certifico Srl

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Convenzione ILO C105 del 05 giugno1957

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Convenzione ILO C105 del 05 giugno1957

ID 14360 | 22.08.2021

Convenzione ILO C105 Abolizione del lavoro forzato,1957.

Ginevra, 05 giugno 1957

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione, Avendo esaminato la questione del lavoro forzato, che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo preso nota delle disposizioni della convenzione del lavoro forzato, 1930, Avendo rilevato che la convenzione del 1926 relativa alla schiavitù prevede che utili misure debbano essere prese al fine di evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù e che la convenzione supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende ad ottenere l’abolizione completa della servitù per debiti e dello stato servile, Avendo notato che la convenzione sulla protezione del salario, 1949, stabilisce che il salario debba essere pagato a intervalli regolari e vieta i sistemi di pagamento che privano il lavoratore di ogni reale possibilità di porre fine alla sua occupazione, Avendo deciso di adottare altre proposte relative all’abolizione di talune forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell’uomo quali propugnati dallo Statuto delle Nazioni Unite e denunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giungo millenovecentocinquantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957.

Articolo 1
Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma:
a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all’ordine politico, sociale ed economico costituito;
b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico;
c) come misura di disciplina del lavoro;
d) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Articolo 2
Ogni Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a prendere efficaci misure per l’abolizione immediata e completa del lavoro forzato od obbligatorio quale è descritto all’art. 1 della presente convenzione.

Articolo 3
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro registrazione.

Articolo 4
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 5
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 6
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 7
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 8
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 10
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 24 Aprile 1967, n. 447
Entrata in vigore: 17 Gennaio 1959

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Convenzione ILO C102 del 04 giugno 1952

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Convenzione ILO C102 del 04 giugno 1952

ID 14358 | 22.08.2021

Convenzione ILO C102 Sicurezza sociale (norme minime), 1952.

Ginevra, 04 giugno 1952

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla norma minima di sicurezza sociale, questione compresa nel quinto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «prescritto» significa determinato da o in virtù della, legislazione nazionale:
b) il termine «residenza» designa la residenza abituale sul territorio dello Stato membro, e il termine «residente» designa la persona che risiede abitualmente sul territorio dello Stato membro;
c) il termine «moglie» designa una moglie a carico di suo marito;
d) il termine «vedova» designa una donna che era a carico di suo marito al momento del decesso di questi;
e) il termine «bambino» designa un bambino di età inferiore a quella in cui la scolarità obbligatoria prende fine o un fanciullo di età inferiore ai quindici anni, secondo quanto sarà prescritto;
f) il termine «periodo» designa sia un periodo di contribuzione, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una combinazione qualsiasi di questi periodi, secondo quanto sarà prescritto.
2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49 il termine «prestazioni» si intende sia di cure fornite direttamente, sia di prestazioni indirette consistenti in rimborso delle spese sostenute dall’interessato.

Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore dovrà:
a) applicare:
i) la Parte I;
ii) almeno tre delle Parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, comprendenti una almeno delle Parti IV, V, VI, IX e X;
iii) le disposizioni corrispondenti delle Parti XI, XII e XIII;
iv) la Parte XIV;
b) specificare nella ratifica quali sono le Parti da II a X per cui accetta gli obblighi che derivano dalla convenzione.

Articolo 3
1. Uno Stato membro la cui economia e organizzazione medica non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente può, se l’autorità competente lo desidera e per tutto il tempo che lo riterrà necessario, riservarsi il beneficio, mediante dichiarazione annessa alla ratifica, delle deroghe temporanee figuranti negli articoli seguenti; 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d); e 61 d).
2. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve, nel rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, far conoscere a proposito di ciascuna delle deroghe di cui s’è riservato il beneficio:
a) se i motivi che hanno determinato la deroga sussistono ancora;
b) se esso rinuncia a partire da una data determinata a valersi della deroga in questione.

Articolo 4
1. Ogni Stato membro che ha ratificato la presente convenzione può in seguito notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto riguarda una o più delle Parti da II a X che non sono già state specificate nella ratifica.
2. Gli impegni previsti al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno effetti identici a partire dalla data della loro notifica.

Articolo 5
Quando, al fine dell’applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X della presente convenzione previste dalla sua ratifica, uno Stato membro è tenuto a proteggere categorie determinate di persone che formano in totale almeno una percentuale determinata dei salariati o dei residenti, questo Stato membro deve assicurarsi, prima di impegnarsi ad applicare detta Parte, che la percentuale in questione sia raggiunta.

Articolo 6
Allo scopo di applicare le Parti II, III, IV, V, VIII (per quanto concerne le cure mediche), IX o X della presente convenzione, uno Stato membro può tenere in considerazione la protezione che risulta da assicurazioni che, in virtù della legislazione nazionale, non sono obbligatorie per le persone protette, quando tali assicurazioni:
a) sono controllate dalle autorità pubbliche o amministrate in comune, in conformità a norme prestabilite, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
b) coprono gran parte delle persone il cui guadagno non oltrepassa quello dell’operaio maschio qualificato;
c) soddisfano, congiuntamente con le altre forme di protezione, ove applicabili, le disposizioni della convenzione relative ad esse.

PARTE II - CURE MEDICHE

Articolo 7
Ogni Stato membro per cui la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire l’attribuzione di prestazioni alle persone protette quando il loro stato richieda cure mediche di carattere preventivo o curativo in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 8
L’evento coperto deve comprendere qualsiasi stato morboso qualunque ne sia la causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.

Articolo 9
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati, nonché le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti, nonché le mogli e i figli degli appartenenti a queste categorie;
c) sia categorie determinate di residenti, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei residenti;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano 20 persone almeno, nonché le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie.

Articolo 10
1. Le prestazioni devono comprendere almeno:
a) in caso di malattia:
i) le cure di medici generici, ivi comprese le visite a domicilio;
ii) le cure di specialisti in ospedale a persone ospedalizzate o non ospedalizzate e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;
iii) la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro professionista qualificato;
iv) l’ospedalizzazione quando sia necessaria;
b) in caso di gravidanza, parto e di loro conseguenze:
i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postnatali, fornite sia da un medico sia da una levatrice diplomata;
ii) l’ospedalizzazione quando sia necessaria.
2. Il beneficiario o il capo famiglia può essere tenuto a concorrere alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato di malattia; le regole relative a questa partecipazione devono essere stabilite in modo da non comportare un carico troppo oneroso.
3. Le prestazioni fornite in conformità al presente articolo devono tendere a preservare, a ristabilire od a migliorare la salute della persona, protetta, come pure la sua possibilità di lavorare e di far fronte alle sue necessità personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che attribuiscono le prestazioni devono incoraggiare le persone protette, con ogni mezzo appropriato, a ricorrere ai servizi generali di sanità messi a loro disposizione dalle autorità pubbliche o da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Articolo 11
Le prestazioni citate all’articolo 10 devono, nell’eventualità prevista essere garantite almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo di prova o il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di prova che può essere considerato necessario per evitare gli abusi.

Articolo 12
1. Le prestazioni citate all’articolo 10 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento coperto, con questa eccezione che in caso di stato di malattia, la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per caso ; tuttavia le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui venga pagata un’indennità di malattia e devono essere prese disposizioni per elevare il limite succitato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali venga riconosciuta la necessità di cure prolungate.
2. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione allo articolo 3, la durata delle prestazioni può essere limitata a 13 settimane per caso.

PARTE III - INDENNITÀ DI MALATTIA

Articolo 13
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di indennità di malattia in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 14
L’evento coperto deve comprendere l’incapacità di lavoro risultante da uno stato di malattia comportante la sospensione del guadagno quale essa è definita dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie prescritte di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento, non eccedano limiti prestabiliti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano 20 persone almeno.

Articolo 16
1. Quando vengono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65 sia dell’articolo 66.
2. Quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prestabiliti, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 67.

Articolo 17
La prestazione citata all’articolo 16 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo che può essere considerato come necessario per evitare gli abusi.

Articolo 18
1. La prestazione citata all’articolo 16 deve essere accordata durante tutta la durata dell’evento, con la riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per causa di malattia, con la possibilità di non fornire la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
2. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, la durata della prestazione può essere limitata:
a) sia ad un periodo tale che il numero totale di giorni per il quale l’indennità di malattia è accordata nel corso d’un anno non sia inferiore a dieci volte il numero medio delle persone protette durante lo stesso anno;
b) sia a 13 settimane per causa di malattia, con la possibilità di non fornire la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

PARTE IV - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 19
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di disoccupazione, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 20
L’evento coperto deve comprendere la sospensione del guadagno, quale definita dalla legislazione nazionale, dovuta alla impossibilità di ottenere un impiego conveniente nel caso di una persona protetta che sia capace di lavorare e disponibile per il lavoro.

Articolo 21
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
c) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali le quali impiegano 20 persone almeno.

Articolo 22
1. Quando sono protette categorie di salariati, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 65 e dell’articolo 66.
2. Quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti, la prestazione sarà un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 67.

Articolo 23
La prestazione citata all’articolo 22 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo che può essere considerato come necessario per evitare gli abusi.

Articolo 24
1. La prestazione citata all’articolo 22 deve essere accordata durante tutta la durata dell’evento, con questa eccezione che la durata della prestazione può essere limitata:
a) quando sono protette categorie di salariati, a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi;
b) quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
2. Nel caso in cui la durata della prestazione sarà scaglionata, in virtù della legislazione nazionale, secondo la durata dei pagamenti delle quote o secondo le prestazioni anteriormente ricevute nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del capoverso a) del paragrafo 1 saranno ritenute soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
3. La prestazione può non venire versata durante un periodo di carenza corrispondente ai primi sette giorni in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione precedenti e susseguenti a un impiego temporaneo che non ecceda una durata prescritta come parte dello stesso caso di sospensione del guadagno.
4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di carenza possono essere adattati alle condizioni dell’impiego.

PARTE V - PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Articolo 25
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di vecchiaia, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 26
1. L’evento coperto sarà la sopravvivenza al di là di una età stabilita.
2. L’età stabilita non dovrà essere superiore ai sessantacinque anni. Tuttavia, potrà essere fissata un’età superiore dalle autorità competenti, tenendo conto della capacità di lavoro delle persone anziane nei paesi di cui si tratta.
3. La legislazione nazionale potrà sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita certe attività remunerate prestabilite, o potrà ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario ecceda un ammontare prescritto, e le prestazioni non contributive quando il guadagno del beneficiario o le sue altre risorse o le due insieme eccedano un ammontare prescritto.

Articolo 27
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.

Articolo 28
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) conformemente alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti

Articolo 29
1. La prestazione citata all’articolo 28 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 30 anni di contribuzione o di impiego, sia in 20 anni di residenza;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive vengono protette, alle persone protette che hanno compiuto un periodo prescritto di contribuzione e a nome delle quali sono state versate, nel corso del periodo attivo della propria vita, quote il cui numero medio annuale raggiunga una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo regole prescritte, un periodo di 15 anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive sono protette, le persone protette che abbiano compiuto un periodo prescritto di contribuzione e a nome delle quali è stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuale di contributi prescritto al quale si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unità a quella che è indicata nella tabella annessa a detta Parte per il beneficiario-tipo, è garantita almeno a ogni persona protetta che ha compiuto, secondo regole prescritte, sia 10 anni di contribuzione o di impiego, sia 5 anni di residenza.
4. Può essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 10 anni di contribuzione o di impiego ma inferiore a 30 anni di contribuzione o di impiego. Quando detto periodo è superiore a 15 anni, sarà attribuita una prestazione ridotta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Quando l’attribuzione della prestazione citata ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, deve essere garantita una prestazione ridotta, nelle condizioni prescritte, alle persone protette che, per il solo fatto della anzianità raggiunta quando le disposizioni di applicazione della presente Parte della convenzione sono state messe in vigore, non hanno potuto soddisfare alle condizioni prescritte in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che non sia attribuita una prestazione conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo a tali persone a un’età più elevata dell’età normale.

Articolo 30
Le prestazioni citate agli articoli 28 e 29 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.

PARTE VI - PRESTAZIONI NEI CASI DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 31
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 32
Gli eventi coperti devono comprendere i seguenti eventi quando sono dovuti ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali prescritte:
a) malattia;
b) incapacità di lavoro risultante da malattia e comportante la sospensione del guadagno in quanto definita dalla legislazione nazionale;
c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della capacità di guadagno oltre ad un grado prescritto, quando sia probabile che tale perdita totale o parziale sarà permanente, o diminuzione corrispondente dell’integrità fisica;
d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il fatto del decesso del capo famiglia ; nel caso della vedova il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità alla legge nazionale, che essa sia incapace di sovvenire ai propri bisogni.

Articolo 33
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati e, per le prestazioni a cui dà diritto il decesso del capo famiglia, egualmente le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie;
b) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano nelle imprese industriali che impiegano almeno 20 persone e, per le prestazioni a cui dà diritto il decesso del capo famiglia, egualmente le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie.

Articolo 34
1. Per quanto concerne uno stato di malattia, le prestazioni devono comprendere le cure mediche citate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo
2. Le cure mediche devono comprendere:
a) le cure di medici generici e di specialisti a persone ospedalizzate o non ospedalizzate, ivi comprese le visite a domicilio;
b) le cure dentarie;
c) le cure infermieristiche, sia a domicilio sia in un ospedale o in altro istituto medico;
d) il mantenimento in un ospedale, una casa di convalescenza, un sanatorio od un altro istituto medico;
e) le forniture dentarie, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e il loro mantenimento nonché gli occhiali;
f) le cure fornite da un membro di un’altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto sorveglianza di un medico o di un dentista.
3. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, le cure mediche devono comprendere almeno:
a) le cure di medici generici, ivi comprese le visite a domicilio;
b) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ospedalizzate o non ospedalizzate e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori dagli ospedali;
c) la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali dietro ricetta di un medico o di un altro praticante qualificato;
d) l’ospedalizzazione quando sia necessaria.
4. Le cure mediche fornite in conformità ai paragrafi precedenti devono tendere a preservare, ristabilire o migliorare la salute della persona protetta, nonché la sua attitudine al lavoro ed a far fronte alle sue necessità personali.

Articolo 35
1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, quando sia opportuno, con i servizi generali di rieducazione professionale, allo scopo di riadattare ad un lavoro appropriato le persone di diminuita capacità fisica.
2. La legislazione nazionale può autorizzare detti uffici o istituzioni a prendere misure allo scopo di realizzare la rieducazione professionale delle persone di diminuita capacità.

Articolo 36
1. Per quanto riguarda l’incapacità di lavoro, o la perdita totale di capacità di guadagno quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o la diminuzione corrispondente dell’integrità fisica, o il decesso del capo famiglia, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66.
2. In caso di perdita parziale della capacità di guadagno quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o in caso di una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, sarà costituita da un pagamento periodico fissato in una proporzione conveniente rispetto a quanto previsto in caso di perdita totale della capacità di guadagno o di una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica.
3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in un capitale versato in una sola volta:
a) sia quando il grado di incapacità è minimo;
b) sia quando la garanzia di un impiego idoneo sarà fornita alle autorità competenti.

Articolo 37
Le prestazioni citate agli articoli 34 e 36 devono, nello evento coperto, essere garantite almeno alle persone protette che erano impiegate come salariati sul territorio dello Stato membro al momento dell’incidente o al momento in cui la malattia è stata contratta, e, se si tratta di pagamenti periodici che risultano dal decesso del capo famiglia, alla vedova ed ai figli di questo.

Articolo 38
Le prestazioni citate agli articoli 34 e 36 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento, tuttavia, per quanto riguarda l’incapacità di lavoro, la prestazione potrà non essere fornita per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.

PARTE VII - PRESTAZIONI ALLE FAMIGLIE

Articolo 39
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni alle famiglie, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 40
L’evento coperto sarà il carico di figli secondo quanto verrà stabilito.

Articolo 41
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.

Articolo 42
Le prestazioni devono comprendere:
a) sia un pagamento periodico attribuito a qualsiasi persona protetta che abbia compiuto il periodo prescritto;
b) sia la fornitura ai figli, o per i figli, di nutrimento, vestiti, alloggio, soggiorno di vacanze o assistenza familiare;
c) sia un insieme delle prestazioni previste sotto a) e b).

Articolo 43
Le prestazioni citate all’articolo 42 devono essere garantite almeno alle persone protette che abbiano compiuto nel corso di un periodo prescritto un periodo che può consistere sia in tre mesi di contribuzione o di impiego sia in un anno di residenza secondo quanto sarà prescritto.

Articolo 44
Il valore totale delle prestazioni attribuite in conformità all’articolo 42 alle persone protette dovrà essere tale da rappresentare:
a) sia il 3 percento del salario di un manovale ordinario adulto maschio determinato in conformità alle regole poste dall’articolo 66, moltiplicato per il numero totale dei figli di tutte le persone protette;
b) sia l’1,5 percento del salario suddetto moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.

Articolo 45
Quando le prestazioni consistono in un pagamento periodico, esse devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.

PARTE VIII - PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

Articolo 46
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di maternità, conformemente agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 47
L’evento coperto sarà la gravidanza, il parto e le loro conseguenze e la sospensione del guadagno che ne risulta, così come definita dalla legislazione nazionale.

Articolo 48
Le persone protette devono comprendere:
a) sia tutte le donne appartenenti a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie;
b) sia tutte le donne che appartengono a categorie determinate della popolazione attiva, categorie che devono formare in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie;
c) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, tutte le donne che appartengono a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie.

Articolo 49
1. Per quanto riguarda la gravidanza, il parto e le loro conseguenze, le prestazioni mediche di maternità devono comprendere le cure mediche citate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere almeno:
a) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postnatali, fornite sia da un medico sia da una levatrice diplomata;
b) la ospedalizzazione quando è necessaria.
3. Le cure mediche citate al paragrafo 2 del presente articolo devono tendere a preservare, a ristabilire od a migliorare la salute della donna protetta, come pure la sua attitudine al lavoro ed a far fronte alle sue necessità personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che attribuiscono le prestazioni mediche in caso di maternità devono incoraggiare le donne protette, con tutti i mezzi considerati appropriati, a far ricorso ai servizi generali di sanità messi a loro disposizione dall’autorità pubblica o da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Articolo 50
Per quanto riguarda la sospensione del guadagno risultante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66. L’ammontare del pagamento periodico può variare nel corso dell’evento, a condizione che l’ammontare medio sia conforme alle disposizioni suddette.

Articolo 51
Le prestazioni citate agli articoli 49 e 50 devono, nell’evento coperto, essere garantite almeno ad una donna che appartiene alle categorie protette che ha compiuto un periodo di prova che può essere considerato come necessario per evitare eventuali abusi ; le prestazioni citate all’articolo 49 devono parimenti essere garantite alle mogli degli uomini delle categorie protette, quando questi hanno compiuto il periodo previsto.

Articolo 52
Le prestazioni citate agli articoli 49 e 50 devono essere accordate, durante tutta la durata dell’evento coperto; tuttavia i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane, a meno che un periodo più lungo di astensione dal lavoro non sia imposto o autorizzato dalla legislazione nazionale, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati a un periodo di durata inferiore.

PARTE IX - PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

Articolo 53
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di invalidità, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 54
L’evento coperto sarà costituito dalla incapacità di esercitare una attività professionale, di un grado prescritto, quando è probabile che questa incapacità sia permanente o quando sussista dopo la cessazione dell’indennità di malattia.

Articolo 55
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano nelle imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.

Articolo 56
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65 sia dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) in conformità alle disposizioni dell’articolo 67 quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti.

Articolo 57
1. La prestazione citata all’articolo 56 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano raggiunto, prima dell’evento, secondo le regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in 10 anni di residenza;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive vengono protette, alle persone protette che hanno compiuto un periodo di tre anni di contribuzione e a nome delle quali sono stati versati, nel corso del periodo attivo della loro vita, quote il cui numero medio annuale raggiunga una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo le regole prescritte, un periodo di cinque anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di principio tutte le persone attive sono protette, alle persone protette che abbiano compiuto un periodo di tre anni di contribuzione e a nome delle quali è stata versata, nel corso del periodo attivo della loro vita, la metà del numero medico annuale dei contributi scritti a cui si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di10 unità a quella che è indicata nella tavola annessa a questa Parte per il beneficiario- tipo, è garantita a ogni persona protetta che ha compiuto, secondo le regole prescritte, 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza
4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI può essere operata quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 5 anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta sarà attribuita conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 58
Le prestazioni citate agli articoli 56 e 57 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento o sino alla loro sostituzione da una prestazione di vecchiaia.

PARTE X - PRESTAZIONI AI SUPERSTITI

Articolo 59
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni ai superstiti, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.

Articolo 60
1. L’evento coperto deve comprendere la perdita di mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il decesso del il capo famiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità alla legislazione nazionale, che essa sia incapace di sovvenire alle proprie necessità.
2. La legislazione nazionale potrà sospendere la prestazione se la persona che vi avrebbe avuto diritto esercita certe attività rimunerate prescritte, o potrà ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario eccede un ammontare prescritto e le prestazioni non contributive quando il guadagno del beneficiario, o le sue altre risorse, o le due assieme, eccedano un ammontare prescritto.

Articolo 61
Le persone protette devono comprendere:
a) sia le mogli e i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia le mogli e i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate della popolazione attiva, categorie che devono formare in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia, quando hanno la qualità di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il capo famiglia e le cui risorse durante l’evento coperto non eccedano limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, le mogli ed i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate di salariati che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.

Articolo 62
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) in conformità alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) in conformità alle disposizioni dell’articolo 67, quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti.

Articolo 63
1. La prestazione citata all’articolo 62 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in 10 anni di residenza;
b) quando in linea di massima le donne ed i figli di tutte le persone attive sono protetti, a una persona protetta il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che siano state versate, a nome di questo capo famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, quote il cui numero medio annuale raggiunge una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, un periodo di 5 anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di principio le donne ed i figli di tutte le persone attive sono protetti, alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che sia stata versata, a nome di questo capo famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuale di quote prescritto a cui si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione è calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unità a quella indicata nella tabella annessa a questa Parte per il beneficiario-tipo, è garantita almeno ad ogni persona protetta il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza.
4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI può essere operata quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 5 anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta sarà attribuita in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Affinché una vedova senza figli che si presume sia incapace a sovvenire alle proprie necessità abbia diritto a una prestazione di sopravvivenza, deve essere prescritta una durata minima di matrimonio.

Articolo 64
Le prestazioni citate agli articoli 62 e 63 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.

PARTE XI - CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI

Articolo 65
1. Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, maggiorato dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti durante l’evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario-tipo considerato alla tabella annessa alla presente Parte, esso risulti almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata nella tabella suddetta in rapporto al totale del guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia e dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti a una persona protetta con gli stessi carichi di famiglia del beneficiario-tipo.
2. Il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia sarà calcolato in conformità a regole prescritte e, quando le persone i protette o i loro capi famiglia sono divisi in classi a seconda del guadagno, il guadagno anteriore potrà essere calcolato secondo i guadagni di base delle classi cui hanno appartenuto.
3. Potrà essere prescritto un massimo per l’ammontare della prestazione o per il guadagno di cui si tiene conto nel calcolo della prestazione, con riserva che tale massimo sia fissato in modo ch le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano osservate i quando il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia è inferiore o eguale al salario di un operaio maschio qualificato.
4. Il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia, il salario dell’operaio maschio qualificato, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi di base.
5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà tale da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considererà operaio maschio qualificato:
a) sia un aggiustatore o un tornitore nell’industria meccanica diversa dall’industria delle macchine elettriche;
b) sia un operaio qualificato tipo definito in conformità alle disposizioni del paragrafo seguente;
c) sia una persona il cui guadagno risulta eguale o superiore ai guadagni del 75 percento di tutte le persone protette, essendo questi guadagni determinati su base annuale o sulla base di un periodo più corto, a seconda di quanto verrà prescritto;
d) sia una persona il cui guadagno è eguale al 125 percento del guadagno medio di tutte le persone protette.
7. L’operaio qualificato tipo, ai fini dell’applicazione del capoverso b) del paragrafo precedente, sarà scelto nella classe che occupa il più gran numero di persone di sesso maschile protette per l’evento considerato, o di capi famiglia di persone protette, nel settore che occupa il più gran numero di queste persone protette o di questi capi famiglia ; a tale scopo sarà utilizzata la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori di attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenendo conto di qualsiasi modifica che possa venire apportata ad esso.
8. Quando le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio maschio qualificato potrà essere scelto in ciascuna delle regioni, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
9. Il salario dell’operaio maschio qualificato sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia mediante convenzioni collettive, sia, ove del caso, dalla legislazione nazionale o in virtù di questa, sia dalla consuetudine, ivi compresi gli assegni di caro vita ove esistano, quando i salari così determinati differiscono da una regione all’altra e quando il paragrafo 8 del presente articolo non è applicato, si terrà in considerazione il salario medio.
10. L’ammontare dei pagamenti periodici in corso assegnati per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono le incapacità di lavoro), per l’invalidità e per il decesso del capo famiglia saranno riveduti in seguito a sensibili variazioni del livello generale dei guadagni risultanti da variazioni sensibili del costo della vita.

Articolo 66
1. Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, maggiorato dell’importo degli assegni familiari corrisposti durante l’evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario-tipo considerato alla tabella allegata alla presente Parte, esso risulti almeno eguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in questa tabella in rapporto al totale del salario del manovale ordinario adulto maschio, e dell’importo degli assegni familiari corrisposti a una persona protetta che ha gli stessi carichi di famiglia del beneficiario-tipo.
2. Il salario del manovale ordinario adulto, maschio, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi di base.
3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà fissata in modo da risultare in rapporto ragionevole con quella del beneficiario-tipo.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il manovale ordinario maschio sarà:
a) sia un manovale-tipo nell’industria meccanica diversa dalla industria delle macchine elettriche;
b) sia un manovale-tipo definito in conformità alle disposizioni del paragrafo seguente.
5. Il manovale-tipo, per l’applicazione del capoverso b) del paragrafo precedente, sarà scelto nella classe che occupa il più gran numero di persone di sesso maschile protette per l’eventualità considerata, o di capi famiglia di persone protette, nel settore che occupa il più gran numero di queste persone protette o di questi capifamiglia ; a tale scopo sarà utilizzata la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori di attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e che è riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenendo conto di ogni modifica che potrebbe venire apportata.
6. Quando le prestazioni variano da una regione all’altra, un manovale ordinario adulto maschio potrà essere scelto in ognuna delle regioni, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
7. Il salario del manovale ordinario adulto maschio sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia mediante convenzioni collettive, sia, ove del caso, dalla legislazione nazionale o in virtù di questa, sia dalla consuetudine, ivi compresi gli assegni di caro vita ove esistano ; quando i salari così determinati differiscono da una regione all’altra e quando il paragrafo 6 del presente articolo non è applicato, si terrà in conto il salario medio. 8. L’ammontare dei pagamenti periodici in corso corrisposti per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l’incapacità di lavoro), per l’invalidità e per il decesso del capo famiglia saranno riveduti in seguito a variazioni sensibili del livello generale dei guadagni che risultano da variazioni sensibili del costo della vita.

Articolo 67
Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo:
a) l’ammontare della prestazione deve essere fissato secondo una tabella prescritta, o secondo una tabella fissata dalle autorità pubbliche competenti in conformità a regole prescritte;
b) l’ammontare della prestazione non può essere ridotto che nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario siano superiori a livelli di una certa entità prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti in conformità a regole prescritte;
c) il totale della prestazione e delle altre risorse, dopo deduzione dei montanti di una certa entità considerati al precedente capoverso b), deve essere sufficiente per assicurare alla famiglia del beneficiario condizioni di vita sane e convenienti e non deve essere inferiore all’ammontare della prestazione calcolata in conformità alle disposizioni dell’articolo 66;
d) le disposizioni del capoverso c) saranno considerate soddisfatte se l’ammontare totale delle prestazioni pagate in virtù della Parte in questione oltrepassi di almeno il 30 percento l’ammontare totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell’articolo 66 e le disposizioni di:
i) il capoverso b) dell’articolo 15 per la Parte III;
ii) il capoverso b) dell’articolo 27 per la Parte V;
iii) il capoverso b) dell’articolo 55 per la Parte IX;
iv) il capoverso b) dell’articolo 61 per la Parte X.

TABELLA (ALLEGATA ALLA PARTE XI) - PAGAMENTI PERIODICI AI BENEFICIARI-TIPO

Parte

Evento

Beneficiario-tipo

Percentuale

III

Malattia

Uomo sposato con figli

45

IV

Disoccupazione

Uomo con moglie e 2 figli

45

V

Vecchiaia

Uomo con moglie di età pensionabile

40

VI

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Incapacità di lavoro

Invalidità

Superstiti

 

 

Uomo con moglie e 2 figli

Uomo con moglie e 2 figli

Vedova con 2 figli

 

 

50

50

40

VIII

Maternità

Donna

45

IX

Invalidità

Uomo sposato con 2 figl

40

X

Superstiti

Vedova con 2 figli

40

PARTE XII - UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI RESIDENTI NON CITTADINI

Articolo 68
1. I residenti che non sono cittadini devono avere gli stessi diritti dei residenti che hanno la cittadinanza. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni o le frazioni di prestazioni finanziate esclusivamente o in modo preponderante da fondi pubblici, e per quanto riguarda i regimi transitori, potranno essere prescritte disposizioni particolari riguardanti i non cittadini e riguardanti i cittadini nati fuori del territorio dello Stato membro.
2. Nei sistemi di sicurezza sociale contributiva la cui protezione si applica ai salariati, le persone protette che sono cittadini di un altro Stato membro che ha accettato le obbligazioni derivanti dalla Parte corrispondente della convenzione devono avere, riguardo a detta Parte, gli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato. Tuttavia, l’applicazione del presente paragrafo può essere subordinata alla esistenza di un accordo bilaterale o multilaterale che prevede la reciprocità.

PARTE XIII - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 69
Una prestazione a cui una persona protetta avrebbe diritto in applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X della presente convenzione, può essere sospesa, in una misura che può essere prescritta:
a) per tutto il tempo in cui l’interessato non si trova sul territorio dello Stato membro;
b) per tutto il tempo in cui l’interessato è mantenuto da fondi pubblici o a spese di una istituzione o di un servizio di sicurezza sociale. Tuttavia se la prestazione oltrepassa il costo di questo mantenimento, la differenza deve essere corrisposta alle persone che sono a carico del beneficiario;
c) per tutto il tempo che l’interessato riceve in denaro un’altra prestazione di sicurezza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, per tutto il periodo durante il quale egli viene indennizzato per lo stesso evento da un terzo, sotto riserva che la parte della prestazione che è sospesa non oltrepassi l’altra prestazione o l’indennità proveniente da un terzo;
d) quando l’interessato ha tentato fraudolentemente di ottenere una prestazione;
e) quando l’evento è stato provocato da reato o delitto commesso dall’interessato;
f) quando l’evento è stato provocato da colpa intenzionale dell’interessato;
g) nei casi appropriati, quando l’interessato trascura di utilizzare i servizi medici o i servizi di riadattamento che sono a sua disposizione o non osserva le regole prescritte per la verifica dell’esistenza degli eventi o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni;
h) per quanto concerne la prestazione di disoccupazione, quando l’interessato trascura di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione;
i) per quanto riguarda la prestazione di disoccupazione, quando l’interessato ha perduto l’impiego in ragione diretta di una sospensione di lavoro dovuta a una controversia professionale, o ha lasciato volontariamente l’impiego senza legittimi motivi;
j) per quanto riguarda la prestazione ai superstiti, per tutto il tempo che la vedova vive in stato di concubinaggio.

Articolo 70
1. Ogni richiedente deve avere il diritto di presentare appello in caso di rifiuto di prestazione o di contestazione sulla sua qualità o la sua quantità.
2. Quando, nell’applicazione della presente convenzione, l’amministrazione delle cure mediche è affidata a un dipartimento governativo responsabile davanti a un parlamento, il diritto di appello previsto al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito dal diritto di fare esaminare dall’autorità competente qualsiasi reclamo concernente il rifiuto delle cure mediche o la qualità delle cure mediche ricevute.
3. Quando le richieste vengono portate davanti a tribunali appositamente costituiti per trattare le questioni di sicurezza sociale e in seno ai quali le persone protette sono rappresentate, non può essere accordato il diritto di appello.

Articolo 71
1. Il costo delle prestazioni attribuite in applicazione della presente convenzione e le spese di amministrazione di queste prestazioni devono essere finanziati collettivamente mediante contributi o imposte, o in questi due modi congiuntamente, secondo modalità dirette ad evitare che le persone di pochi mezzi non abbiano a sopportare un carico troppo grave e che tengano conto della situazione economica dello Stato membro e di quella delle categorie delle persone protette.
2. Il totale delle quote di assicurazione a carico dei salariati protetti non deve oltrepassare il 50 percento del totale delle risorse destinate alla protezione dei salariati, delle loro mogli e figli. Per determinare. se questa condizione è soddisfatta, tutte le prestazioni accordate dallo Stato membro in applicazione della convenzione potranno essere considerate nel loro insieme, ad eccezione delle prestazioni alle famiglie e ad eccezione delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, se queste ultime sono considerate da un settore speciale.
3. Lo Stato membro deve assumere una responsabilità generale per quanto riguarda il servizio delle prestazioni attribuite in applicazione della presente convenzione e prendere tutte le misure necessarie per raggiungere questo scopo. Ove sia necessario deve assicurarsi che gli studi e i calcoli attuariali necessari riguardanti l’equilibrio finanziario siano fatti periodicamente e in ogni caso preventivamente a qualsiasi modificazione di prestazioni, del tasso delle quote di assicurazione o delle imposte destinate a coprire gli eventi in questione.

Articolo 72
1. Quando l’amministrazione non è assicurata da una istituzione regolamentata dalle autorità pubbliche o da un dipartimento governativo responsabile davanti a un parlamento, devono partecipare all’amministrazione o esservi associati con poteri consultivi secondo condizioni prescritte rappresentanti delle persone protette. La legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.
2. Lo Stato membro deve assumere una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e servizi che concorrono all’applicazione della presente convenzione.

PARTE XIV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 73
La presente convenzione non si applicherà:
a) agli eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore della Parte corrispondente della convenzione per lo Stato membro interessato;
b) alle prestazioni attribuite per eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore della Parte corrispondente della convenzione per lo Stato membro interessato, nella misura in cui i diritti a queste prestazioni provengano da periodi anteriori alla data di detta entrata in vigore.

Articolo 74
La presente convenzione non deve essere considerata di revisione ad una qualsiasi delle convenzioni esistenti.

Articolo 75
Quando verrà così disposto in una convenzione adottata ulteriormente dalla Conferenza e riguardante una o più materie trattate dalla presente convenzione, le disposizioni della presente convenzione che saranno specificate nella nuova convenzione cesseranno di applicarsi a qualsiasi Stato membro che abbia ratificato quest’ultima, dalla data della sua entrata in vigore per lo Stato membro interessato.

Articolo 76
1. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a fornire nel rapporto annuale che deve presentare sull’applicazione della convenzione, in conformità all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
a) informazioni complete sulla legislazione che applica le disposizioni della convenzione;
b) le prove che ha soddisfatto alle esigenze statistiche formulate da:
i) gli articoli 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a) o b); 41 a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b), o d); 61 a), b) o d) circa il numero delle persone protette;
ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 circa l’ammontare delle prestazioni;
iii) il capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 18 circa la durata dell’indennità di malattia;
iv) il paragrafo 2 dell’articolo 24 circa la durata delle prestazioni di disoccupazione;
v) il paragrafo 2 dell’articolo 71 circa la proporzione delle risorse che provengono dalle quote di assicurazione dei salariati protetti; queste prove dovranno essere fornite conformandosi per quanto possibile, circa la loro presentazione, ai suggerimenti del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro effettuati in vista di realizzare una maggiore uniformità a questo scopo.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione invierà al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ad intervalli appropriati, secondo quanto deciderà il Consiglio d’amministrazione, rapporti sullo stato della sua legislazione e della sua pratica riguardanti le disposizioni di ognuna delle Parti da II a X della convenzione che non sono già state specificate nella ratifica dello Stato membro di cui si tratta o in una notifica ulteriore fatta in applicazione dell’articolo 4.

Articolo 77
1. La presente convenzione non si applica né ai marittimi né ai pescatori ; sono state adottate disposizioni per la protezione dei marittimi e dei pescatori dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella convenzione sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946, e nella convenzione sulle pensioni della gente di mare, 1946.
2. Uno Stato membro può escludere i marittimi ed i pescatori dal numero sia dei salariati sia delle persone della popolazione attiva sia dei residenti, preso in considerazione per il calcolo della percentuale dei salariati o dei residenti protetti in applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X coperte dalla ratifica.

PARTE XV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 79
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 80
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione o di alcune delle sue parti;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione od alcune delle sue parti con delle modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro si riserva la decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Articolo 81
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione o delle Parti alle quali esse si riferiscono saranno applicate nel territorio con o senza modifiche ; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione o di alcune delle sue Parti si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare in che cosa consistano dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto, di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 82
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, o una delle sue Parti da II a X, o un certo numero di esse mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione o una delle sue Parti da II a X o un certo numero di esse, allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 83
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 84
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 85
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 86
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 82 precedente, denuncia immediata della presente convenzione on riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 87
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Categoria

Classe

 

 

Settore 1 - Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca

11

 

Agricoltura e caccia.

 

111

Produzione agricola ed allevamento.

 

112

Attività annesse dell’agricoltura.

 

113

Caccia, caccia con trappole e ripopolamento di selvaggina.

12

 

Silvicoltura e industria forestale.

 

121

 

 

122

Industria forestale.

13

130

 

 

Settore 2 - Industrie estrattive

21

210

Estrazione del carbone.

22

220

Produzione di petrolio grezzo e di gas naturale.

23

230

Estrazione dei minerali metalliferi.

29

290

Estrazione degli altri minerali.

 

Settore 3 - Industrie manifatturiere

31

 

Fabbricazione delle derrate alimentari, bevande e tabacco.

 

311-312

Industrie alimentari.

 

313

Fabbricazione delle bevande.

 

314

Industria del tabacco.

32

 

Industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio.

 

321

Industria tessile.

 

322

Fabbricazione di articoli di abbigliamento ad esclusione della calzatura).

 

323

Industria del cuoio, degli articoli in cuoio ed in sostituti del cuoio, e della pelliccia, ad esclusione della calzatura e degli articoli di abbigliamento.

 

324

Fabbricazione delle calzature, ad esclusione delle calzature in gomma vulcanizzata o stampata e delle calzatura in materia plastica.

33

 

Industria del legno e fabbricazione di manufatti in legno, ivi compreso i mobili.

 

331

Industria del legno e fabbricazione di manufatti in legno e in sughero, ad esclusione dei mobili.

 

332

Fabbricazione di mobili ed accessori, ad esclusione dei mobili ed accessori realizzati principalmente in metallo.

34

 

Fabbricazione della carta ed di articoli di carta; stampa ed edizione.

 

341

Fabbricazione della carta ed di articoli di carta.

 

342

Stampa, edizione ed industrie connesse.

35

 

Industria chimica e fabbricazione di prodotti chimici, di derivati del petrolio e del carbone, e di manufatti in gomma e in materia plastica.

 

351

Industria chimica.

 

352

Fabbricazione di altri prodotti chimici.

 

353

Raffinerie di petrolio.

 

354

Fabbricazione di diversi derivati del petrolio e del carbone.

 

355

Industria della gomma.

 

356

Fabbricazione di manufatti in materia plastica non classificati altrove.

36

 

Fabbricazione di prodotti minerali non metallici, ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone.

 

361

Fabbricazione di ceramica, porcellana e maiolica.

 

362

Industria del vetro.

 

369

Fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici.

37

 

Industria metallurgica di base.

 

371

Siderurgia e prima trasformazione della ghisa, del ferro e dell’acciaio.

 

372

Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi.

38

 

Fabbricazione di manufatti metallici, di macchine e di materiale.

 

381

Fabbricazione di manufatti metallici, ad esclusione delle macchine e del materiale.

 

382

Costruzione di macchine, ad esclusione delle macchine elettriche.

 

383

Fabbricazione di macchine, apparecchi e materiale elettrico.

 

384

Costruzione di materiale di trasporto.

 

385

Fabbricazione di materiale medico-chirurgico, di strumenti di precisione, di apparecchi di misura e di controllo, non classificati altrove, di materiale fotografico e di strumenti ottici.

39

390

Altre industrie manifatturiere.

 

Settore 4 - Elettricità, gas e acqua

41

410

Elettricità, gas e vapore.

42

420

Istallazione di distribuzione d’acqua e distribuzione pubblica dell’acqua.

 

Settore 5 - Edilizia e lavori pubblici

50

500

Edilizia e lavori pubblici.

 

Settore 6 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; ristoranti e alberghi

61

610

Commercio all’ingrosso.

62

620

Commercio al dettaglio.

63

 

Ristoranti e alberghi.

 

631

Ristoranti, bar e altri punti di vendita di bevande.

 

632

Alberghi, hotel meublé e stabilimenti analoghi; campeggi.

 

Settore 7 - Trasporti, magazzini e comunicazioni

71

 

Trasporti e magazzini.

 

711

Trasporti terrestri.

 

712

Trasporti per vie d’acqua.

 

713

Trasporti aerei.

 

719

Servizi ausiliari dei trasporti.

72

720

 

 

Settore 8 - Banche, assicurazioni, affari immobiliari e servizi alle imprese

81

810

Stabilimenti finanziari

82

820

 

83

 

Affari immobiliari e servizi alle imprese.

 

831

Affari immobiliari.

 

832

Servizi alle imprese, ad esclusione del noleggio di macchine e di materiale.

 

833

Noleggio di macchine e di materiale.

 

Settore 9 - Servizi alla collettività, servizi sociali e servizi alle persone

91

910

Pubblica amministrazione e difesa nazionale.

92

920

Servizi sanitari e servizi analoghi

93

 

Servizi sociali e servizi connessi alla collettività.

 

931

 

 

932

Istituzioni scientifiche e centri di ricerca.

 

933

Servizi medicali e odontoiatrici e altri servizi sanitari, e servizi veterinari.

 

934

Opere sociali.

 

935

Associazioni commerciali, professionali e sindacali.

 

939

Altri servizi sociali e servizi connessi forniti alla collettività.

94

 

Servizi ricreativi e servizi culturali annessi

 

941

Film cinematografici e alti servizi ricreativi.

 

942

Biblioteche, musei, orti botanici e giardini zoologici, e altri servizi culturali non classificati altrove.

 

943

Intrattenimenti e servizi ricreativi non classificati altrove.

95

 

Servizi ai privati e alle famiglie.

 

951

Servizi di riparazione non classificati altrove.

 

952

Lavanderie e tintorie.

 

953

Servizi domestici.

 

959

Servizi personali vari.

96

960

Organizzazioni internazionali e altri organismi extraterritoriali.

 

Settore 0 - Attività non definite

00

000

Attività non definite.

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Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 27 Aprile 1955

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ILO 1952
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Convenzione ILO C101 del 04 giugno 1952

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Convenzione ILO C101 del 04 giugno 1952

14330 | 17.08.2021

Convenzione ILO C101 Ferie pagate (agricoltura), 1952.

Ginevra, 04 giugno 1952

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-fifth Session on 4 June 1952, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to holidays with pay in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-two the following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay (Agriculture) Convention, 1952:

Article 1
Workers employed in agricultural undertakings and related occupations shall be granted an annual holiday with pay after a period of continuous service with the same employer.

Article 2
1. Each Member which ratifies this Convention shall be free to decide the manner in which provision shall be made for holidays with pay in agriculture.
2. Such provision may be made, where appropriate, by means of collective agreement or by entrusting the regulation of holidays with pay in agriculture to special bodies.
3. Wherever the manner in which provision is made for holidays with pay in agriculture permits:
(a) there shall be full preliminary consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, and with any other persons, specially qualified by their trade or functions, whom the competent authority deems it useful to consult;
(b) the employers and workers concerned shall participate in the regulation of holidays with pay, or be consulted or have the right to be heard, in such manner and to such extent as may be determined by national laws or regulations, but in any case on a basis of complete equality.

Article 3
The required minimum period of continuous service and the minimum duration of the annual holiday with pay shall be determined by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.

Article 4
1. Each Member which ratifies this Convention shall be free to determine, after consultation with the most representative organisations of employers and workers concerned, where such exist, to which undertakings, occupations, and categories of persons referred to in Article 1 the provisions of the Convention shall apply.
2. Each Member which ratifies this Convention may exclude from the application of all or any of the provisions of the Convention categories of persons whose conditions of employment render such provisions inapplicable to them, such as members of the farmer's family employed by him.

Article 5
Where appropriate, provision shall be made, in accordance with the established procedure for the regulation of holidays with pay in agriculture, for:
(a) more favourable treatment for young workers, including apprentices, in cases in which the annual holiday with pay granted to adult workers is not considered adequate for young workers;
(b) an increase in the duration of the annual paid holiday with the length of service;
(c) proportionate holidays or payment in lieu thereof, in cases where the period of continuous service of a worker is not of sufficient duration to qualify him for an annual holiday with pay but exceeds such minimum period as may be determined in accordance with the established procedure;
(d) the exclusion from the annual holiday with pay of public and customary holidays and weekly rest periods, and, to such extent as may be determined in accordance with the established procedure, temporary interruptions of attendance at work due to such causes as sickness or accident.

Article 6
The annual holiday with pay may be divided within such limits as may be laid down by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.

Article 7
1. Every person taking a holiday in virtue of this Convention shall receive, in respect of the full period of the holiday, not less than his usual remuneration, or such remuneration as may be prescribed in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The remuneration payable in respect of the holiday shall be calculated as prescribed by national laws or regulations, collective agreement, or arbitration award, or by special bodies entrusted with the regulation of holidays with pay in agriculture, or in any other manner approved by the competent authority.
3. Where the remuneration of the person taking a holiday includes payments in kind, provision may be made for the payment in respect of holidays of the cash equivalent of such payments in kind.

Article 8
Any agreement to relinquish the right to an annual holiday with pay, or to forgo such a holiday, shall be void.

Article 9
A person dismissed for a reason other than his own misconduct before he has taken a holiday due to him shall receive in respect of every day of holiday due to him in virtue of this Convention the remuneration provided for in Article 7.

Article 10
Each Member which ratifies this Convention undertakes to maintain, or satisfy itself that there is maintained, an adequate system of inspection and supervision to ensure the application of its provisions.

Article 11
Each Member which ratifies this Convention shall communicate annually to the International Labour Office a general statement indicating the manner in which the provisions of the Convention are implemented, and in summary form, the occupations, categories and approximate number of workers covered, the duration of the holidays granted, and the more important of the other conditions, if any, established relevant to holidays  with pay in agriculture.

Article 12
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 14
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate:
(a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

Article 15
1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

Article 16
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United  Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 24 Luglio 1954

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ILO 1952
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Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

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Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951

ID 14323 | 16.08.2021

Convenzione ILO C99 Metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Ginevra, 06 giugno 1951

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell’agricoltura, questione che costituisce l’ottavo punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.

Articolo 1
1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonché nelle attività collegate.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.
3. L’autorità competente potrà escludere dall’applicazione dell’insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest’ultimo.

Articolo 2
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
2. Nei casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura è autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinché:
a) le prestazioni in natura servano all’uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Articolo 3
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonché le modalità della loro applicazione.
2. Prima che venga presa una decisione si dovrà procedere ad una consultazione preliminare approfondita delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l’autorità competente ritenga utile rivolgersi.
3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all’applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.
4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
5. L’autorità competente potrà, ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilità di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacità fisica o mentale ridotta.

Articolo 4
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d’altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili ; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e più opportuni in relazione alle condizioni dell’agricoltura del paese interessato.
2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.

Articolo 5
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalità di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprenderà indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure più importanti relative ai salari minimi.

Articolo 6
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 7
1. La presente convenzione non vincolerà che gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 8
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Articolo 9
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.

Articolo 10
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del
Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 11
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 12
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 13
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e determinerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.

Articolo 14
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l’articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 15
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 19 Ottobre 1970, n. 864
Entrata in vigore: 23 Agosto 1953

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Allegato riservato Convenzione ILO C99 del 06 giugno 1951.pdf
ILO 1951
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