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Raccomandazione 2003/670/CE

ID 16673 | | Visite: 1676 | Legislazione Sicurezza UE

Raccomandazione 2003 670 CE

Raccomandazione 2003/670/CE / Malattie professionali

Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali [notificata con il numero C(2003) 3297]

GU n. L 238/28 del 25/09/2003

Raccomandazione sostituita dalla Raccomandazione (UE) 2022/2337 (GU L 309/12 del 30.11.2022)

...

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali.

(2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano.

(3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.

(4) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.

(5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco sulla governance europea. In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.

(6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

(7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.

(8) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, ha il compito, fra l'altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l'Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell'ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I;

2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II;

3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell'elenco di cui all'allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I;

5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

_______

ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

100 Acrilonitrile

101 Arsenico o suoi composti

102 Berillio (glucinio) o suoi composti

103.01 Ossido di carbonio

103.02 Ossicloruro di carbonio

104.01 Acido cianidrico

104.02 Cianuro e suoi composti

104.03 Isocianati

105 Cadmio o suoi composti

106 Cromo o suoi composti

107 Mercurio o suoi composti

108 Manganese o suoi composti

109.01 Acido nitrico

109.02 Ossido di azoto

109.03 Ammoniaca

110 Nichel o suoi composti

111 Fosforo o suoi composti

112 Piombo o suoi composti

113.01 Ossidi di zolfo

113.02 Acido solforico

113.03 Solfuro di carbonio

114 Vanadio o suoi composti

115.01 Cloro

115.02 Bromo

115.04 Iodio

115.05 Fluoro o suoi composti

116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina

117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici

118 Alcool butilico, metilico e isopropilico

119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo

120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene

121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesanone

122 Esteri organofosforici

123 Acidi organici

124 Formaldeide

125 Nitroderivati alifatici

126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6)

126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12)

126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene

127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi

128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri

128.05 Benzochinoni

129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati

129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati

130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici

130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi

131 Antimonio e derivati

132 Esteri dell'acido nitrico

133 Acido solfidrico

135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:

201.01 Alla fuliggine

201.03 Al catrame

201.02 Al bitume

201.04 Alla pece

201.05 All'antracene o ai suoi composti

201.06 Agli oli e ai grassi minerali

201.07 Alla paraffina grezza

201.08 Al carbazolo o ai suoi composti

201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile

202 Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci

3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci

301 Malattie dell'apparato respiratorio e cancri

301.11 Silicosi

301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare

301.21 Asbestosi

301.22 Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto

301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati

302 Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale

303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati

304.01 Alveoliti allergiche estrinseche

304.02 Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa

304.04 Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite

304.05 Siderosi

305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno

304.06 Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto

307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori

308 Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti

310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas

4 Malattie infettive e parassitarie

401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali

402 Tetano

403 Brucellosi

404 Epatite virale

405 Tubercolosi

406 Amebiasi

407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione

5 Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche

502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti

503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo

504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche

505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche

505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche

506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione

506.11 Borsite pre e sottorotulea

506.12 Borsite oleocranica

506.13 Borsite della spalla

506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee

506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo

506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee

506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata

506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione

506.45 Sindrome del canale carpale

507 Nistagmo dei minatori

508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo

2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

2.101 Ozono

2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I

2.103 Difenile

2.104 Decalina

2.105 Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati

2.106 Ossido di difenile

2.107 Tetraidrofurano

2.108 Tiofene

2.109 Metacrilonitrile

Acetonitrile

2.111 Tioalcoli

2.112 Mercaptani e tioeteri

2.113 Tallio o suoi composti

2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I

2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I

2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I

2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I

2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I

2.119 Furfurolo

2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati

2.121 Argento

2.122 Selenio

2.123 Rame

2.124 Zinco

2.125 Magnesio

2.126 Platino

2.127 Tantalio

2.128 Titanio

2.129 Terpeni

2.130 Borani

2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla

2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali

2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina

2.160 Ossido di silicio

2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci

2.190 Dimetilformammide

2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I

2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci

2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo

2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all'esposizione

- alla fuliggine

- al catrame

- al bitume

- alla pece

- all'antracene o suoi composti

- agli oli e grassi minerali

2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali

2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche

2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I

2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I

2.401 Malattie parassitarie

2.402 Malattie tropicali

2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici

2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose

2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo

2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali

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Commissione parlamentare di inchiesta sicurezza lavoro 2019

ID 16652 | | Visite: 1543 | News Sicurezza

Commissione Parlamentare di Inchiesta Condizioni di lavoro  sfruttamento  sicurezza nei luoghi di lavoro   Relazione intermedia del 20 aprile 2022

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

ID 16652 | In allegato Doc. XXII-bis n. 9

Update 21 aprile 2022

Relazione intermedia sull’attività svolta approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022 (Relatore: senatore BRESSA)
Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2022

Commissione

Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica il 31 ottobre 2019) (composta dai senatori: Bressa, Presidente, Romano, Vice Presidente, Maffoni, Vice Presidente, Causin, Segretario, Doria, Segretario, Caligiuri, Carbone, De Vecchis, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Grassi, Laforgia, Laus, Montevecchi, Pisani, Pittella, Romagnoli, Ruotolo e Stabile.

PREMESSA
INTRODUZIONE
1. Una panoramica sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle forme di sfruttamento alla luce dell’attività svolta dalla Commissione d’inchiesta
2. L’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
2.1. Valutazione del fenomeno e degli impatti economici e sociali
2.2. L’importanza dei dati
2.3. Impatto economico
2.4. Costi per l’azienda/datore di lavoro
2.5. Costi per la società
2.6. Impatto sociale
2.7. Studi condotti in altri Paesi
2.8. Riflessioni conclusive
3. Le nuove forme di sfruttamento in un mondo del lavoro in trasformazione: il caporalato digitale e le cooperative spurie
4. La sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore della logistica
4.1. Premessa: la logistica nel sistema delle catene di produzione del valore
4.2. La catena del valore
4.3. Catene globali del valore e ruolo delle multinazionali
4.4. Il settore della logistica
4.5. Lo sfruttamento del lavoro nel comparto italiano del facchinaggio
4.6. Comparti principali della logistica italiana e le cooperative di facchinaggio
4.7. Cooperative e sfruttamento del lavoro: appalto e subappalto
4.8. I dati risultanti del Rapporto INL 2020
4.9. L’indagine fiorentina nel settore dello sfruttamento del lavoro nella logistica
4.10. I limiti del contrasto normativo
5. L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori
6. Il Covid 19 e la sicurezza sui luoghi di lavoro
7. Le principali proposte di intervento normativo
8. Le audizioni svolte dalla Commissione

APPENDICE I
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DEI SOPRALLUOGHI SVOLTI

APPENDICE II
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DELLE AUDIZIONI SVOLTE

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Messaggio INPS n. 1399 del 29 marzo 2018

ID 16649 | | Visite: 2139 | Documenti Sicurezza Enti

Messaggio INPS n. 1399 del 29 marzo 2018

Polo unico per le visite fiscali, riepilogo e aggiornamento delle disposizioni vigenti

...

INDICE
1. Premessa
2. Categorie di dipendenti pubblici Polo Unico
3. Budget disponibile
4. Modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro
5. Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio
6. Certificati cartacei e giustificativi prodotti dai lavoratori pubblici
7. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
8. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
9. Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori all’estero

Fonte: INPS

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DPCM 14 marzo 2022

ID 16643 | | Visite: 3694 | Legislazione Sicurezza

DPCM 14 marzo 2022

DPCM 14 marzo 2022 / Adozione Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari

ID 16643 | 14.05.2022

Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

(GU n.112 del 14.05.2022)

...

Art. 1. Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari

1. È adottato il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari di cui al comma 2, dell’art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità del presente decreto.

Art. 2. Oneri

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 è abrogato.

[...]

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
.
..

Art. 182 Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, e' emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati affinchè sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano e' trasmesso altresì a tutte le altre amministrazioni interessate.

3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente articolo sono predisposti dall'ISIN.

4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonché degli esiti della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario e internazionale.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

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Cassazione Civile Sez. L n. 19668 | 22 Luglio 2019

ID 16641 | | Visite: 1481 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. L del 22 luglio 2019 n. 19668

La causa era stata promossa nei confronti dell’INPS che non aveva erogato per alcuni giorni l’indennità di malattia, ritenendo ingiustificata l’assenza del dipendente alla visita domiciliare di controllo, motivata con l’intento di andare a ritirare i risultati di alcune analisi cliniche e dal dentista. In proposito, la Corte ribadisce il principio che il lavoratore può sottrarsi alla verifica medica solo per serie e comprovate ragioni, come l’indifferibile necessità di recarsi in altro luogo. Conseguente, cassa con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di erogazione dell’indennità, senza accertare la ricorrenza o non dell’indifferibile necessità del dipendente di allontanarsi dall’abitazione durante le fasce orarie di reperibilità.
Sezione: rapporto di lavoro.

Civile Sent. Sez. L Num. 19668 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 22/07/2019

Fatti di causa

1. Con sentenza depositata il 15.7.2013 la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ha accolto l’appello proposto da G.V. nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dell’indennità di malattia nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 18 giugno 2008.

La Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente aveva provato che in occasione dell’allontanamento dal domicilio durante le due visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche alle quali si era sottoposto ed inoltre aveva fatto ricorso all’intervento dell’odontoiatra.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’Inps con un motivo.

3. Resiste G.V. con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, D.L. n. 463 del 1983 (convertito in L. n. 638 del 1983) nonché degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. assumendo che la Corte d’appello ha violato le norme richiamate, limitandosi a verificare che il lavoratore nell’arco temporale di reperibilità, si era recato presso il laboratorio di analisi cliniche e presso l’odontoiatra, senza che si accertasse la ricorrenza di un giustificato motivo, ritenuto socialmente apprezzabile in quanto caratterizzato dalla indifferibilità ed urgenza dell’attività da svolgere nelle fasce orarie previste per le visita di controllo nel proprio domicilio.

2. Ciò a fronte della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3921 del 2007) che ha considerato tale giustificato motivo quale clausola elastica che implica la necessità di accertare la sussistenza o di una causa di forza maggiore o di una situazione che, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da comportare la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato. Peraltro, ricorda il ricorrente, secondo Corte Cost. n. 78 del 1988, la nozione di giustificato motivo va intesa rimarcando l’esistenza per il lavoratore di un onere di reperibilità alla visita medica di controllo che non contrasta con il carattere pubblico dell’assicurazione, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e disponibilità, atteso l’ambito molto limitato delle fasce di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio.

3. Il motivo è fondato.

4. Questa Corte ha affermato che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).

5. In particolare, il potere dell’ente previdenziale – debitore di verificare il fatto generatore del debito (prima di pagare) verrebbe vanificato dalla contrapposta facoltà del preteso creditore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo (usualmente la giurisprudenza ha valutato l’ipotesi di allontanamento dal domicilio per esigenza improcrastinabile di recarsi presso l’ambulatorio del medico curante: (cfr. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718).

6. L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati (cfr. Cass. 9 novembre 2002, 15766).

7. Nella fattispecie la Corte d’Appello di Lecce ha fondato la propria decisione senza procedere allo specifico accertamento delle peculiarità delle circostanze che sole giustificano l’assenza e che risiedono nella necessaria dimostrazione dell’indifferibilità della allontanamento dal proprio domicilio ed il motivo di ricorso risulta idoneo a dimostrare che non risulta accertato dalla sentenza impugnata che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari.

Invero, l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.

8. L’accertamento giudiziale, dunque, deve essere effettuato in ragione della finalità di appurare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal proprio domicilio allegate dal lavoratore e di verificare i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale, sia che si tratti di un caso di forza maggiore, di una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, oppure di una mera evenienza.

9. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, al fine di procedere all’accertamento delle circostanze sulle quali si fonda, alla luce dei principi sopra esposti, il diritto del lavoratore, assente dal proprio domicilio in occasione delle visite di controllo, a mantenere intero l’importo dell’indennità di malattia erogata dall’Inps.

10. La Corte d’appello designata regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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Decreto 22 marzo 2022 n. 48

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Decreto 22 marzo 2022 n  48

Decreto 22 marzo 2022 n. 48

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.111 del 13.05.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2022

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Collegati

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 18413 | 10 Maggio 2022

ID 16631 | | Visite: 1034 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 maggio 2022 n. 18413

Infortunio con una macchina operatrice e mancanza di un modello organizzativo aziendale. Colpa di organizzazione dell'ente, reato presupposto e nesso causale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18413 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 15/02/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 11.1.2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto la S.r.l. Cartotecnica Grafica Vicentina (d'ora in poi, Cartotecnica) responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, per avere - come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa I.R., rimasta ferita alla mano sinistra durante una operazione di raddrizzamento di un cartone che non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso - consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso - secondo l'accusa - nell'interesse dell'ente, in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse (incidente avvenuto il 14.4.2011).

La Corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'ente, ha dato atto della mancanza - nel macchinario e all'epoca dei fatti - di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di toccamento delle lamiere, solo successivamente integrato nel dispositivo; ha, quindi, individuato l'interesse della società, idoneo a configurare la responsabilità della Cartotecnica, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello in esame, avvenuto nel 2011, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Cartotecnica, lamentando quanto segue.

Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, da una parte, riconosciuto come la lavoratrice fosse esperta e istruita adeguatamente quanto a conoscenza delle procedure e dei rischi, e ciononostante avesse, in occasione dell'infortunio, agito d'istinto, spostando il foglio con la mano senza fermare la macchina per non rallentare il lavoro; dall'altra, nonostante la lavoratrice avesse tenuto un comportamento antitetico al modello insegnato e conosciuto, i giudici di merito hanno omesso di riconoscere l'interruzione del nesso causale ovvero, in subordine, non hanno reso specifica motivazione sulle ragioni per le quali la società sia tenuta a rispondere "oggettivamente" di qualsivoglia atteggiamento istintuale, posto in essere persino da una lavoratrice esperta.

Deduce, inoltre, la contraddizione in cui incorre la sentenza impugnata, laddove addebita alla società la mancata rivalutazione in ordine all'adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, nonostante abbia in precedenza dato conto degli esiti dei controlli del 2008 effettuati dall'Organismo Notificato CE nonché di quelli del 2009 ad opera del dott. M., tecnico incaricato dall'ente allo scopo.

Rileva come la Corte territoriale non abbia fornito alcuna risposta in merito all'esistenza dell'interesse in capo all'ente, direttamente derivante dall'omessa adozione del c.d. modello organizzativo, a fronte di costi assai elevati sostenuti dall'ente in materia di sicurezza, come documentato in appello, a dimostrazione di una costante scelta aziendale di investimento e spese in sicurezza, incompatibile con l'affermata finalità orientata al risparmio sui conti d'impresa.

Osserva, infine, come nella specie non sia stato evidenziato alcun concreto collegamento finalistico tra la violazione prevenzionistica e l'interesse dell'ente, né alcun concreto vantaggio di cui avrebbe beneficiato la società ricorrente dalle riscontrate omissioni.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre prendere le mosse dalla struttura dell'addebito contestato all'ente, che attiene all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001; il reato presupposto indicato è quello di lesioni personali subite dalla dipendente I.R., aggravato dalla- violazione di norme prevenzionistiche, commesso da soggetti rivestenti posizioni apicali nell'ente; il fatto ascritto alla Cartotecnica è quello di avere "reso possibile" il verificarsi del detto reato, in quanto commesso nel suo interesse, stante l'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'assenza di un organo di vigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza delle macchine operatrici.

Non si può fare a meno di osservare che già dalla descrizione del capo d'accusa non emerga con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società Cartotecnica ai sensi della disciplina del decreto n. 231, avuto riguardo al menzionato interesse dell'ente rapportato alla riscontrata assenza di un "modello organizzativo", nozione che si riconduce a quei "modelli di organizzazione e di gestione" richiamati dagli art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001, la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.

3. In proposito, sarà utile accennare ad alcune nozioni che attengono al sistema di responsabilità dei soggetti collettivi delineato dal decreto legislativo n. 231/2001, dando conto di alcuni principi giurisprudenziali sviluppati sul tema, trattandosi di materia aventi indubbie peculiarità sotto il profilo giuridico.

E' noto che sussistono due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale, nel senso che l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso (v. art. 5 del d.lgs. 231 cit.); si tratta di concetti alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (cfr. S.U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113-01).

La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Ciò consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché il giudice di legittimità ha affermato "la necessità che sussista la c.d. 'colpa di organizzazione' dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende 'per rimbalzo' dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666).

Si tratta di un'interpretazione che attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.

Sotto questo profilo, la già citata Sez. 4, n. 32899/2021 ha efficacemente osservato che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.

Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.

4. Le superiori considerazioni spiegano le iniziali perplessità manifestate dal Collegio con riferimento alla struttura dell'illecito delineata nel capo di imputazione, nel quale, in buona sostanza, ci si limita ad addebitare all'ente la mera assenza di un modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione" da cui sarebbe derivato il reato presupposto, che è cosa diversa dalla colpa riconducibile ai soggetti apicali autori del reato. Questi ultimi, infatti, sono stati ritenuti colpevoli del reato in ragione della commissione di specifiche omissioni e violazioni della normativa prevenzionistica, nella loro qualità di datori di lavoro; l'ente, di contro, risponde - a diverso titolo - di un illecito distinto, sia pure derivante dal medesimo reato.

5. La motivazione della sentenza impugnata rispecchia la carente ed ambigua formulazione dell'editto accusatorio, offrendo a sua volta un percorso argomentativo carente e contraddittorio in punto di responsabilità dell'ente, per certi versi sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato degli amministratori/datori di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della Cartotecnica.

Ciò appare evidente nella parte in cui la sentenza impugnata, sostanzialmente, addebita alla Cartotecnica la riscontrata mancanza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l'evento, e l'omessa verifica periodica dei macchinari; profili colposi indubbiamente ascrivibili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.

6. I giudici di merito, in definitiva, fondano la responsabilità amministrativa della Cartotecnica sulla "accertata mancanza del modello organizzativo" e sul conseguente "risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione", richiamando, genericamente, ulteriori voci di (possibile) risparmio di spesa (si accenna ai costi sulle consulenze, sugli interventi strumentali e sulle attività di formazione e di informazione del personale, peraltro senza spiegarne la rilevanza specifica al caso in esame).

Ebbene, si è già visto che l'affermata "mancanza del modello organizzativo" non può costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo in contestazione, per la cui sussistenza occorre invece fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell'ente, aspetto che non è stato minimamente affrontato dalla Corte territoriale.
Peraltro, i giudici di appello cadono anche in contraddizione laddove, da una parte, affermano che nel caso vi sarebbe stata una mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, rispetto alla data dell'infortunio, avvenuto nel 2011; dall'altra, accennano ad un esame visivo e funzionale del macchinario ad opera dell'Organismo notificato CE, avvenuto nel 2008, circostanza che, unitamente al riscontrato documento di valutazione dei rischi redatto nel giugno 2009 dal dott. M. (che rispetto al rischio relativo alla presa e trascinamento degli arti aveva ritenuto adeguate le protezioni esistenti), sembra smentire l'assunto iniziale della Corte di merito.

È bene, tuttavia, ribadire e sottolineare che gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli riguardanti il macchinario specifico sul quale si è verificato l'infortunio, attengono essenzialmente a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro; quindi, a profili colposi degli amministratori della società cui è stato addebitato il reato, in relazione alla riscontrata violazione della normativa per tutela della sicurezza sul lavoro. Tali profili, di per sé, nulla hanno a che vedere con l'elemento "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente. Tale elemento costituisce, per così dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato.

In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

Ciò rafforza l'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato.

7. La conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, è che la Corte territoriale non ha motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell'ente, né ha stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.

Invero, la sentenza impugnata appare affetta da evidenti errori in diritto, in quanto ha offerto una inammissibile lettura della norma di cui all'art. 25-septies cit., in base alla quale l'affermazione della responsabilità dell'ente consegue indefettibilmente alla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell'agente; il tutto, fra l'altro, attribuendo all'organismo di vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (dei macchinari aziendali) del tutto estranei ai compiti che l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 assegna a tale organismo, che sono essenzialmente quelli di sorvegliare e verificare regolarmente la funzionalità e l'osservanza dei modelli organizzativi richiamati dallo stesso art. 6 cit.

I giudici di merito, invece, avrebbero dovuto approfondire anche e soprattutto l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di ... dei reati della specie di quello del quale ci si occupa i maniera tale da evidenziare la sussistenza di eventuali deficit di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

8. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito individuato in dispositivo, che si atterrà ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 15 febbraio 2022

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Protocollo condiviso misure covid-19 cantieri edili | 06.05.2022

ID 16620 | | Visite: 5936 | News Sicurezza

Protocollo condiviso misure covid 19 cantieri edili 06 05 2022

Protocollo sicurezza condiviso regolamentazione misure COVID-19 cantieri edili | 06.05.2022

ID 16620 | 06.05.2022 / Protocollo allegato

Aggiornato con Ordinanza Ministero della Salute dell'08.05.2022 (GU n.113 del 16.05.2022) il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 2020.
_______

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione (06 maggio 2022 / ndr) e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
_______

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI S.p.A., ANCE, Associazioni Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, CLAAI Edilizia, Fiae Casartigiani e Confapi Aniem Alleanza delle Cooperative Produzione e Servizi, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, le seguenti Linee Guida, al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”. Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida.

I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio. In particolare, si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

I datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale. L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente – nel rispetto della privacy - segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
...

Il Protocollo è contenuto nel DPCM 23 marzo 2021 - Allegato 13 cessato il 31 marzo 2022.

L'adozione dei Protocolli come misure di contenimento (dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021) è comunque prevista da:

- Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.
- Art. 10-bis isciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19) del  Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 / Convertito Legge 17 giugno 2021, n. 87.

Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52

Art. 10-bis Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

...
segue in allegato

Collegati

Decreto 21 Maggio 1976

ID 16614 | | Visite: 1973 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 21 Maggio 1976

Medicinali, oggetti di medicazione e utensili di cui debbono essere provviste le navi mercantili senza medico di bordo.

(GU n. 182 del 13 luglio 1976)

 

Decreto 24 dicembre 1986

ID 16613 | | Visite: 1338 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 24 dicembre 1986

Modificazione alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

(GU n.66 del 20.03.1987)

Decreto 1 ottobre 2015

ID 16609 | | Visite: 1665 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 1 ottobre 2015

Decreto 1 ottobre 2015 

Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. 

(GU n.269 del 18.11.2015)
_______

Abrogato

Abrogato dal Decreto 10 marzo 2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici. (GU n.108 del 10-05-2022)

Collegati

Cassazione Civile Sez. L n. 3226 | 11 Febbraio 2008

ID 16604 | | Visite: 1705 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3226 del 11 febbraio 2008

In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al tribunale di Bolzano, quale giudice del lavoro, C.L.B.H. conveniva in giudizio la società "System Service s.r.l." al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, intimatogli in data 7.2.2005, dal rapporto di lavoro che egli intratteneva a far tempo dai 1.3.2004 (ovvero dal 1.1.2005, allorquando era stato riassunto dopo il subentro della System Service alla precedente datrice di lavoro) in qualità di cuoco, con le conseguenti condanne alla reintegrazione, al pagamento dell'indennità di legge ed al risarcimento del danno (oltre al pagamento di una differenza retributiva relativa al periodo iniziale del rapporto). Il ricorrente rappresentava di essersi assentato dal lavoro il giorno 22.1.2005 (sabato) e di essere stato sottoposto a visita dal medico curante il successivo 24.1.2005 che gli aveva rilasciato un certificato medico attestante malattia durevole sino al 1.2.2005, certificato inviato alla società datrice di lavoro e all'INPS; che in seguito gli era stata contestata l'assenza ingiustificata di un giorno e la sanzione di un giorno di sospensione e poi gli era stata ancora contestata l'assenza ingiustificata per ulteriori giorni (più di cinque), sul presupposto che era risultato assente vuoi alla visita di controllo domiciliare vuoi alla visita di controllo ambulatoriale da espletarsi rispettivamente in data 25/27.1.2005 e 26/28.1.2005.

Addotta la giustificazione di detta assenza (e cioè il fatto di essersi recato durante la malattia presso il domicilio di una cugina onde farsi assistere, nell'ignoranza di essere soggetto all'obbligo di reperibilità per la visita ispettiva), l'appellante aveva ricevuto comunicazione della sanzione disciplinare espulsiva, adottata con lettera dell'1.2.2005 ai sensi dell'art. 167 c.c.n.l. per i dipendenti di pubblici esercizi che la prevedeva per l'assenza ingiustificata superiore a giorni 5, e l'aveva impugnata prima avanti al collegio di conciliazione e poi nella sede giudiziaria.

2. La convenuta datrice di lavoro si costituiva e resisteva alla domanda.

3. Senza espletamento della richiesta istruttoria orale, il giudice adito, con sentenza n. 360/05 del 25.11.2005, respingeva la domanda di accertamento del licenziamento (ed accoglieva invece quella di condanna al pagamento delle differenze retributive, liquidate nel più ridotto importo di Euro 400,90).

4. Di tale pronuncia si doleva con atto d'appello il lavoratore. Deduceva che il giudice di primo grado aveva scelto (tra i due diversi orientamenti giurisprudenziali individuati e confrontati) quello secondo cui l'assenza ingiustificata alla visita di controllo può comportare non solo la decadenza dal diritto al trattamento economico (ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 5), ma anche l'applicazione di una sanzione disciplinare in quanto la condotta integra anche violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro. L'appellante insisteva sull'erroneità della anzidetta impostazione, atteso che la malattia (nella specie non contestata) era idonea a giustificare di per sé l'assenza ed essendo la mera assenza al controllo già sanzionata ex lege con la perdita del trattamento economico.

L'appellante censurava inoltre la pronuncia del primo giudice per avere ritenuto che la sanzione inflitta fosse proporzionata alla asserita violazione delle regole di condotta, per quanto semplicemente connessa alla mera assenza ai controlli ispettivi e per quanto fosse stato implicitamente riconosciuto (e comunque in difetto della prova contraria) che la malattia denunciata era vera e reale.

Non trattandosi di assenteismo arbitrario e neppure di omessa trasmissione del certificato di malattia, ma di semplice assenza al controllo ispettivo, l'irrogazione della sanzione espulsiva avrebbe dovuto considerarsi del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'addebito ed avrebbe dovuto perciò essere dichiarata illegittima. In difetto di situazioni di "particolare gravità" (e non potendosi contestare la recidiva, perchè l'assenza del 22.1.2005 si era di fatto inserita nel medesimo contesto di inabilità, che non poteva considerarsi parcellizzato per il fatto della duplice contestazione), l'appellante deduceva anche che la previsione contrattuale relativa alla assenza di durata superiore ai cinque giorni non poteva ritenersi applicabile ai fatti di causa appunto perchè afferente alle assenze ingiustificate e non anche alla fattispecie di omessa reperibilità alla visita di controllo.

5. Radicatosi il contraddittorio, la parte appellata contestava le censure avversarie e chiedeva rigettarsi l'impugnazione.

6. L'adita Corte di appello di Trento, sez. di Bolzano, con sentenza del 21 - 26 giugno 2006, rigettava l'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado e compensava integralmente tra le parti le spese anche per questo grado di giudizio.

7. Avverso questa pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la società intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Può la violazione, da parte del lavoratore, dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche di controllo costituire ragione di licenziamento disciplinare anche nelle ipotesi in cui il fatto in sè non sia idoneo a smentire la sussistenza della malattia ovvero, ed a maggior ragione, nell'ipotesi in cui la sussistenza della malattia non sia contestata dal datore di lavoro o risulti altrimenti provata?".

Con il secondo motivo il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "In considerazione del principio generale della proporzionalità in materia sanzionatoria (art. 2106 c.c.) e del divieto costituzionale di trattamento uguale in situazioni tutt'affatto diseguali (art. 3 Cost.) il datore di lavoro può adottare nei confronti del lavoratore la massima sanzione disciplinare del licenziamento, oltre che in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per difetto di malattia vera e reale nonché (eventualmente) in caso di assenza ingiustificata dal lavoro per omessa trasmissione al datore di lavoro del certificato di malattia, anche in caso di mera assenza ingiustificata alle visite mediche di controllo (e dunque in presenza di malattia vera e reale e pur essendo stato regolarmente trasmesso al datore di lavoro il relativo certificato)?".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa o insufficiente in riferimento alle ragioni per cui il fatto addebitato era stato considerato di particolare gravità.

Con il quarto motivo il ricorrente di duole ancora del vizio di motivazione omessa o insufficiente in riferimento alle ragioni per cui sono state rigettate le istanze istruttorie orali formulate nell'atto di appello.

Con il quinto motivo il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 139, comma 5, lett. b), c.c.n.l. 10 febbraio 1999 per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, che prevede la assenza ingiustificata del lavoratore quale giusta causa di licenziamento se protratta oltre cinque giorni, devono intendersi come "ingiustificate" solo le assenze non riconducibili alla sussistenza di una malattia vera e reale (o, al più, anche al mancato inoltro al datore di lavoro del certificato medico) oppure anche le assenze alla visita medica di controllo pur essendo previsto per tale ipotesi dall'art. 117, comma 4, c.c.n.l. cit. il solo obbligo di rientro immediato in azienda? L'obbligo di immediato rientro in azienda in ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di reperibilità per le visite mediche di controllo previsto dall'art. 117, comma 4, c.c.n.l. cit. deve essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore o prescinde da questo? In caso di violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di reperibilità per le visite mediche di controllo l'obbligo di immediato rientro in azienda previsto dall'art. 117, comma 4, c.c.n.l. cit. è subordinato all'invito fattogli pervenire dal datore di lavoro? In caso di assenza alla visita medica di controllo il lavoratore è obbligato all'immediato rientro in azienda indipendentemente dal fatto che egli sappia o non sappia che il medico si è recato nel suo domicilio e non lo ha ivi trovato?". 2.1 primi due motivi del ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi - sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 13 dicembre 2005, n. 27429) ha da tempo affermato che la giustificazione dell'assenza nelle fasce di reperibilità deve essere fondata su motivi seri che determinano l'impossibilità di osservare l'obbligo di reperibilità e che la violazione dell'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo può giustificare il licenziamento; la valutazione complessiva della gravità dell'infrazione deve tener conto delle violazioni anteriori e delle sanzioni disciplinari inflitte. Cfr. anche Cass., sez. lav., 3 maggio 1997 n. 3837 secondo cui l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - oltre a dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell'obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (D.L. n. 496 del 1983, art. 5, comma 14, conv. in L. n. 638 del 1983) - può integrare anche un inadempimento sanzionabile (nel rispetto delle regole del contraddittorio poste dall'art. 7 Stat. lav.) con una sanzione disciplinare, quale il licenziamento disciplinare, ove la condotta del dipendente importi anche la violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Quindi, al fine della giustificatezza del licenziamento, rileva la violazione di un obbligo, quale quello di reperibilità, che inficia il nesso fiduciario ex se, senza necessità che risulti la falsità della allegazione della malattia.

La valutazione dell'incidenza di questa violazione sul vincolo fiduciario è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non potendo predicarsi invece - come fa il ricorrente - un generale difetto di proporzionalità e quindi di inidoneità ad integrare un'ipotesi di giusta causa di licenziamento.

Nella specie la Corte d'appello ha correttamente preso le mosse in diritto dal principio secondo cui la violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l'applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa (la perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla cit. L. n. 683 del 1983), ma anche per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

Quanto alla valutazione della gravità del fatto la Corte d'appello ha osservato che l'inizio del periodo di congedo per malattia (il giorno 22.1.2005) è stato connotato da una riconosciuta indifferenza del lavoratore rispetto all'obbligo di diligenza, atteso che egli non ebbe ad avvisare in alcun modo la datrice di lavoro e neppure si recò quello stesso giorno dal medico per munirsi della opportuna certificazione; indifferenza che aveva una particolare connotazione di gravità stante le mansioni specifiche del lavoratore - quelle di cuoco - che non erano agevolmente fungibili. Aggiunge la Corte d'appello che tutto ciò si saldava poi con la natura della patologia invalidante, successivamente certificata, che non era sicuramente tale da impedire di provvedere alla pronta e tempestiva comunicazione al datore di lavoro del luogo di provvisoria dimora e per dare ragguagli sul luogo di sua pronta reperibilità; ciò che invece il lavoratore omise di fare fino alla data del suo rientro e cioè fino al 2.2.2005.

Osserva anche la Corte che la prolungata ingiustificata assenza del lavoratore non poteva non aver provocato disagi rilevanti per la società, soprattutto a causa della rilevata qualifica specializzata da quello rivestita che implicava specifiche difficoltà di sua sostituzione, specie in termini rapidi e senza preavviso.

Infine la Corte d'appello ha considerato che la stessa contrattazione collettiva applicabile al rapporto considerava sufficiente un periodo di assenza ingiustificata protrattasi per più di cinque giorni ai fini della applicazione della sanzione espulsiva; limite nella specie ampiamente superato con conseguente ritenuta congruità della sanzione rispetto all'addebito.

In definitiva i giudici di merito, di primo e di secondo grado, hanno ritenuto che la condotta contestata costituiva ragione di irreversibile lesione del vincolo fiduciario e perciò idoneo supporto per l'adozione del più grave dei provvedimenti disciplinari, vale a dire quello espulsivo.

4. Anche il terzo motivo è infondato non sussistendo il denunciato vizio di motivazione. L'impugnata sentenza è infatti dotata di motivazione ampia e coerente che, muovendo - come già rilevato - dall'enunciato principio di diritto in ordine alla rilevanza, al fini della legittimità del licenziamento disciplinare, della violazione dell'obbligo di reperibilità, ha proceduto a valutare la gravità dell'inadempimento considerando le peculiarità del caso di specie e nient'affatto ipotizzando l'insussistenza della malattia del lavoratore.

5. Il quarto motivo è inammissibile atteso che le circostanze di fatto in ordine alle quali non è stata ammessa la prova testimoniale da parte dei giudici di merito (assistenza del lavoratore ammalato da parte della cugina in luogo diverso da quello dell'abituale dimora; mancata consegna, da parte del coinquilino del lavoratore, dell'avviso di presentarsi alla visita ambulatoriale) sono irrilevanti considerato che i giudici di merito hanno ritenuto che la violazione dell'obbligo di reperibilità in sè, e non già la (non ipotizzata) insussistenza della malattia, avesse leso l'indefettibile vincolo fiduciario del rapporto.

6. Infine il quinto motivo è parimenti infondato.

La Corte d'appello ha fatto riferimento alla nozione legale di giusta causa di licenziamento ed ha evocato la norma contrattuale (art. 139 c.c.n.l. 10 febbraio 1999 per i dipendenti da aziende turistiche) unicamente per trarre da essa un parametro di valutazione al fine di verificare la proporzionalità della sanzione espulsiva all'addebito; sanzione che la norma contrattuale raccorda all'assenza ingiustificata per più di cinque giorni. Gli artt. 116 e 117 del medesimo contratto collettivo - e segnatamente l'art. 117 nella parte in cui prevede come conseguenza della violazione dell'obbligo di reperibilità in caso di malattia l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 5, "nonchè l'obbligo dell'immediato rientro in azienda" - non contraddicono la valutazione fatta dai giudici di merito. Anzi il fatto che il lavoratore, assente alla visita di controllo, non sia rientrato in azienda (nè - può aggiungersi - abbia comunicato il luogo, diverso dall'abituale dimora, in cui era reperibile), come prescritto dalla citata norma contrattuale, comporta proprio che il prolungamento dell'assenza, in mancanza di una situazione di impedimento che giustifichi la mancata reperibilità, sia stato considerato da tale normativa come assimilabile all'assenza ingiustificata ed autorizza la considerazione dei Giudici di merito che, al fine di valutare la gravità dell'inadempimento, hanno anche tenuto conto della previsione dell'art. 139 cit., che appunto prevede la sanzione espulsiva in caso di assenza ingiustificata protrattasi per più di cinque giorni.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione (ex art. 92 c.p.c., comma 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2) stante la peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008.

Resistenza Antimicrobica lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli

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Resistenza Antimicrobica lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli

Resistenza Antimicrobica lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli

INAIL - 10.05.2022

Prevenzione e controllo della resistenza Antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli

La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo acquisisce la resistenza all’azione di farmaci antimicrobici, inclusi gli antibiotici, ai quali generalmente risulta sensibile per il trattamento per le infezioni da esso causate.

Attraverso la presentazione di schede tecniche contenenti suggerimenti per svolgere in sicurezza quelle attività che, a seguito di un processo valutativo, sono risultate a maggior rischio di esposizioni a batteri antibiotico-resistenti, questa monografia intende essere uno strumento di informazione per incrementare la conoscenza delle misure che possono contribuire a proteggere i lavoratori di allevamenti avicoli e suinicoli esposti a tale rischio.

...

Fonte: INAIL

Decreto 22 aprile 2022

ID 16577 | | Visite: 2260 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 22 aprile 2022

Decreto 22 aprile 2022 / Modalita' e livelli di esposizione lavoratori e personale di intervento

Decreto 22 aprile 2022 - Modalita' e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

(GU n.105 del 06.05.2022)

Entrata in vigore: 07.05.2022

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Art. 124 co. 12 Esposizioni accidentali o di emergenza
[...]
12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.

_______

Art. 1. Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 3. Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell’esposizione di emergenza

1. Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi:

a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione;
b) la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente;
c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento;
d) l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Art. 4. Attività su scenari di intervento

1. Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono:

a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo;
b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi;
c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;
d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti;
e) la delimitazione delle aree contaminate;
f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;
g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento;
h) la bonifica di ambienti contaminati.

Art. 5. Valutazione dello scenario operativo

1. Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:

a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.

Art. 6. Misure protettive per la gestione dell’emergenza

1. Sono considerate misure protettive efficaci per la gestione dell’emergenza:

a) l’applicazione dei principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza, come indicati dall’art. 173 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) la delimitazione e suddivisione dell’area operativa, all’interno della quale è presente una condizione che possa determinare un’esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le diverse categorie;
c) l’impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
d) il monitoraggio ambientale dell’area operativa;
e) il controllo dell’esposizione professionale o accidentale degli addetti all’emergenza che accedono all’area operativa;
f) la sorveglianza degli accessi all’area operativa;
g) l’applicazione di tecniche operative che non espongono direttamente gli operatori agli effetti delle radiazioni, anche mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.

Art. 7. Strategie di gestione dell’emergenza

1. Sono considerate strategie e azioni efficaci per la gestione dell’emergenza:

a) la predisposizione da parte della Prefettura dei piani di emergenza per le installazioni e gli impianti, nei casi previsti dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per la pianificazione
dell’emergenza radiologica e nucleare», con i contenuti previsti dall’allegato XXXII dello stesso decreto;
b) la capacità di condividere da parte del responsabile della segnalazione dell’emergenza, nell’immediatezza, tutte le informazioni finalizzate alla gestione dell’intervento con il Comando dei vigili del fuoco, la prefettura, la questura, il servizio di emergenza sanitaria 118, l’ARPA/APPA e il sindaco;
c) l’adozione di un modello di intervento in grado di assicurare la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti impegnati nell’emergenza e lo svolgimento coordinato delle attività operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in capo al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, con l’attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno fare riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani di emergenza; per la gestione delle operazioni il direttore tecnico dei soccorsi si avvale dell’esperto di radioprotezione dell’esercente, anche riguardo al controllo dell’esposizione professionale e accidentale di emergenza;
d) la definizione di specifiche misure protettive, anche comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti della popolazione, nonché di informazione pubblica;
e) l’impiego delle squadre speciali di intervento laddove previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 8. Squadre speciali di intervento

1. Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili.
3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza che, in relazione all’attività cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del personale non facente parte dei nuclei di intervento N-R, in ottemperanza all’art. 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le misure idonee ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020. In caso di avvenuta esposizione di emergenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 124, comma 10, del decreto legislativo n. 101 del 2020, tale personale è comunque sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 141 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Per quanto non riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

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Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020

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Sorveglianza radiometrica   fine regime transitorio e nuovo Allegato XIX

Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020 

ID 15931 | Rev. 1.0 del 15.05.2022 / Documento completo allegato

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la fine del regime transitorio (Art. 72 c.4 e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Il nuovo comma 3-bis dell’Art. 72 introdotto dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 stabilisce che le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022).

Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34

Ai sensi del nuovo Articolo 72 comma 3-bis le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022) con eccezione dell’articolo 10 dell’ Allegato XIX (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi) - vedi.

Timeline normativa

Update 15.05.2022
Legge 27 aprile 2022 n. 34 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.98 del 28.04.2022) 

Update 02.03.2022
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la decadenza del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 sostituendo i comma 3 e 4 del D.lgs 101/2020, definisce il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici, la quale risultava essere articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”. Tale regime transitorio sui controlli radiometrici è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Il novello comma 3 stabilisce che la sorveglianza radiometrica venga effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX  D.lgs 101/2020, contenente condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell’articolo 72, comma 3.

L'allegato XIX D.lgs 101/2020 disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

L'allegato stabilisce:

- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- contenuti della formazione da impartire al personale;
- le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
...

Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (in rosso le modifiche apportate dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34)

Art. 40 Sorveglianza radiometrica

1.All’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali li sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (entrata in vigore 02 Marzo 2022 / decorrenza 30 giugno 2022 / ndr), ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.

Schema di raffronto art. 72 modifiche apportate dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34

In blu il testo dei nuovi comma, di cui al Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (in rosso le modifiche della Legge di conversione - colonna 3)

comma

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
fino all'01.03.2022 (ante Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17)

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
dal 02.03.2022
(Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17)

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
dal 28.04.2022
(post Legge 27 aprile 2022 n. 34)

 1

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti.  La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali

 I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali
 2

L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

 ---

 ---
 3

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, sono determinate:

a)  le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosita' e diffusione, nonche' prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

c)  i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.

La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

 

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

 

La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

 

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3 bis

 

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
 4

Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 5

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.  Il

Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISIN.

 

 
 6

I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorita' di cui al comma 4.  Il materiale contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

 

 
 7

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il rischio disposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.

 

 

 [...]

Nuovo Allegato XIX, così come sostituito dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17

Allegato XIX (articolo 72, comma 3)
CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3

Art 1 (Definizioni)
Art 2 (Finalità)
Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione)
Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica)
Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche)
Art 9 (Informazione e formazione del personale)
Art 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

Allegato 1
Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito
...

Il D.Lgs. n. 101/2020 Consolidato

...
segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 15.05.2022 Legge 27 aprile 2022 n. 34 Certifico Srl
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Censimento apparecchiature di risonanza magnetica al 31 12 2021

Censimento apparecchiature di risonanza magnetica al 31.12.2021

INAIL - 16.05.2022

Censimento delle apparecchiature di risonanza magnetica total body a scopo medico alla data del 31 dicembre 2021: la banca dati dell’Inail

La Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni è depositaria della banca dati delle installazioni di risonanza magnetica a scopo medico che costituisce uno strumento essenziale per quelle attività istituzionali di vigilanza e controllo che l’art. 7.2 del DPR 542/94 assegna all'Istituto.

Al fine di condividere con l'utenza alcune delle risultanze statistiche emergenti dall'aggiornamento della banca dati medesima, con periodicità tipicamente quinquennale si procede alla pubblicazione dei principali dati di censimento, che, anche in questo caso, ci si auspica possano risultare di utile riflessione per il lettore.

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Fonte: INAIL

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Proroga validità regime transitorio controlli radiometrici

ID 13467 | | Visite: 8341 | News Sicurezza

Proroga regime transitorio controlli radiometrici

Proroga validità regime transitorio controlli radiometrici / Termine regime transitorio con il D.L. n. 17/2022

ID 13467 | Update 15.05.2022 / Documento completo in allegato

02.03.2022 - Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (GU n.98 del 28.04.2022), recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la fine del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Il nuovo comma 3-bis dell’Art. 72 introdotto dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 stabilisce che le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022).

26.01.2022 - La Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022, ha disposto all’art. 9 che:

1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

La Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (conversione decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172pertanto porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 31° marzo 2022.

31.12.2021 - Pubblicato nella GU n. 309 del 30 dicembre 2021 il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Decreto mille proroghe 2022), ha disposto all’art. 11 co. 5 che:

5. Il termine di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 pertanto porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 1° marzo 2022.
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Pubblicato nella GU n. 231 del 27.09.2021 il Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, che ha fissato all'articolo 4 la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometri al 30 novembre 2021 (stabilita precedentemente dal DL 56/2021 per il 30 settembre 2021).

28.11.2021 - Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021) porta la proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici al 31 dicembre 2021.

Art. 9. Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

28.09.2021 - L'art. 4 comma 3 del Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130

3. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

30.04.2021 - L’art 9 del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56  Misure urgenti in materia di controlli radiometrici, dispone che:

1. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021(*), continua ad applicarsi l’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al presente decreto.

[panel]Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 al 15.05.2022

Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Art. 72

- in blu le modifiche apportate dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (GU n. 50 del 01.03.2022)
- in rosso le modifiche apportate dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34 (GU n.98 del 28.04.2022)
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Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3-bis Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 15.05.2022 Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 Certifico Srl
3.0 25.02.2022 Legge 21 gennaio 2022 n. 3 Certifico Srl
2.0 31.12.2021 Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Certifico Srl
1.0 28.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
0.0 28.09.2021 --- Certifico Srl

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DL PNRR 2: Misure miglioramento standard di SSL e contrasto lavoro sommerso

ID 16522 | | Visite: 1811 | News Sicurezza

DL 36 2022   Misure SSL e lavoro sommerso

DL PNRR 2: Misure miglioramento standard di SSL e contrasto lavoro sommerso

ID 16522 | 01.05.2022 / Nota in allegato

Pubblicato nella GU n. 100 del 30 aprile 2022 il Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 1° Maggio 2022.

Il Decreto in parola, dispone all'art. 19, l'istituzione del portale nazionale del sommerso (PNS) ed all'articolo 20 prevede inoltre, una serie di misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel PNS confluiscono le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. 

Mentre, per attuare misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è prevista la promozione da parte dell’INAIL di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:

- di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel dettaglio:

Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36

Art. 19. Portale nazionale del sommerso

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l’anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall’anno 2023 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l’anno 2022, del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

....segue in allegato

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Decreto 29 marzo 2022 n. 49

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Decreto 29 marzo 2022 n  49

Decreto 29 marzo 2022 n. 49

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.111 del 13.05.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2022

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Decreto 22 marzo 2022 n. 47

ID 16638 | | Visite: 1523 | Prevenzione Incendi

Decreto 22 marzo 2022 n  47

Decreto 22 marzo 2022 n. 47

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU Serie Generale n.111 del 13.05.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2022

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Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto

ID 15133 | | Visite: 3435 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto

Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto

ID 15133 | INAIL, 2021

Lo studio analizza la diffusione, la produzione e gli infortuni nonché la gestione della sicurezza nelle due grandi famiglie estrattive, pietre ornamentali e inerti e fornisce una disamina su alcune nuove tecnologie implementabili in cava come Internet of Things (IoT), la connettività mobile anche di quinta generazione, nonché i Sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID).

Lo studio fa il punto sulle potenzialità future sottese da tali tecnologie, la cui diffusione è incentivata da recenti provvedimenti del legislatore e delle Istituzioni preposte, ai fini della prevenzione degli infortuni in cava e della modernizzazione dei prodotti e processi.

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Introduzione
SEZIONE 1 - LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE IN CAVE A CIELO APERTO
1.1 Le attività estrattive da cave e miniere
1.2 Settore cave e miniere: addetti, lavoratori assicurati Inail e infortuni

SEZIONE 2 - LA SICUREZZA

2.1 Norme di sicurezza nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto
2.2 Sicurezza dei fronti di cava
Best Practice 2.2
2.3 Sicurezza elettrica nelle cave a cielo aperto
Best Practice 2.3
2.4 Rischi dovuti alle macchine e alle attrezzature di lavoro e risultanze dell’accertamento tecnico
2.5 Rischi di caduta dall’alto nei lavori in quota
Best Practice 2.5
2.6 Rischi dovuti a esplosioni
Best Practice 2.6
2.7 Formazione, informazione e addestramento
2.8. Un modello di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) per il settore estrattivo in cave a cielo aperto

SEZONE 3 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROSPETTIVE FUTURE

3.1 Tecnologie innovative per la gestione della sicurezza
Best Practice 3.1
3.2 Uso di sistemi a identificazione a radio frequenza per la sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo in cave a cielo aperto Risultati, conclusioni e sviluppi futuri

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Fonte: INAIL

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Libro Unico del Lavoro (LUL) / Note

ID 16488 | | Visite: 20736 | Documenti Sicurezza

Libro unico del lavoro

Libro Unico del Lavoro (LUL) / Note

ID 16488 | 27.04.2022 / Nota completa in allegato

Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell’impresa.

Il datore di lavoro privato, a meno che non sia un datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il libro unico del lavoro si realizza mediante uno dei seguenti sistemi:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)
- a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.

La richiesta di autorizzazione alla vidimazione in stampa laser è presentata dalla Ditta o dall’intermediario (sempre a nome della ditta) tramite l’apposito servizio on line “Autorizzazione stampa laser” presente sul sito www.inail.it.

In caso di tenuta del libro unico su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, invece, bisogna fare comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Il libro unico è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

- la sede legale dell’impresa
- lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato
- i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Il datore di lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria che detengono il libro unico del lavoro hanno l'obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Sanzioni

Art. 36 co. 6 e 7 Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112

La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell’obbligo di compilazione coi dati , per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

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Normativa di riferimento

Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).

Art. 39 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi’ contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori é annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 é la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 é sostituito dal seguente: “Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresi’ il trattamento retributivo ove previsto”.

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 2, é abrogato il comma 3; b) nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 é sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda é obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro”; c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 é sostituito dal seguente: “Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso”; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole “e 10, primo comma”, al comma 4 sono abrogate le parole “3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma”.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)” sono soppresse.

_______

Decreto 9 luglio 2008

Modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.

(GU n.192 del 18.08.2008)

...

Art. 1. Modalità di tenuta

1. Fermo restando l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall’Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell’Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.

Art. 2. Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati

1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all’Inail, entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

Art. 3. Luogo di tenuta e modalità di esibizione

1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all’art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

Art. 4. Elenchi riepilogativi mensili

1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all’ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l’inizio dell’accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all’art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 5. Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all’art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all’art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.

Art. 6. Obbligo di conservazione

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore della semplificazione di cui all’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7. Regime transitorio e disposizioni finali

1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

3. Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati.

....segue in allegato

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Decreto 28 febbraio 2012

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Decreto 28 febbraio 2012

Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. 

(G.U. 7 agosto 2012 n. 183)

Aggiornamento delle tabelle allegate al decreto ministeriale del 25 maggio 1988 n. 279 alla luce dell’evoluzione in materia di farmaci e presidi medico-chirurgici e anche di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle dotazioni sanitarie di bordo previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l’ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto.

Abrogato

Abrogato dal Decreto 1 ottobre 2015 Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. (GU n.269 del 18.11.2015)


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Decreto 25 maggio 1988 n. 279

ID 16612 | | Visite: 1688 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 25 maggio 1988 n. 279

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

(GU n.170 del 21.07.1988)

Aggiornamento Tabelle di cui al Decreto 24 dicembre 1986
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Cassazione Civile Sez. L n. 24681 | 02 dicembre 2016

ID 16605 | | Visite: 1390 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione civile Sez. Lavoro del 02 dicembre 2016 n. 24681

Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1266/2013, depositata il 13/12/2013, la Corte di appello di Catania rigettava il gravame di G.M. e confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa, che ne aveva respinto il ricorso diretto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento con preavviso intimatogli dalla S.p.A. P.I. per assenza al controllo domiciliare di malattia, non preventivamente comunicata al datore di lavoro, del giorno 29/2/2008.

La Corte osservava che il lavoratore era stato rinvenuto ripetutamente assente alla visita domiciliare di controllo della malattia; che nessuna giustificazione, neppure ex post, aveva fornito per l’ultima assenza, che aveva portato al licenziamento, e che, per le precedenti quattro, non ne aveva fornito di adeguate; che si doveva tenere conto del particolare ruolo ricoperto dal ricorrente, caratterizzato, quale direttore di ufficio postale, dall’esercizio di compiti di coordinamento e controllo di altri dipendenti.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 5, co. 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella I. 11 novembre 1983, n. 638, censura la sentenza impugnata per non avere la Corte, capovolgendo la gerarchia di valori stabilita dalla norma, ritenuto prevalenti le esigenze di tutela della salute del lavoratore rispetto a quelle poste a giustificazione dell’obbligo di comunicare preventivamente al datore di lavoro la necessità di assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità.

Con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione di norme del CCNL dell’11/7/2007 per il personale non dirigente di P.I. S.p.A. (art. 43, co. 9; art. 55, commi 4 e 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte applicato le richiamate disposizioni collettive in modo non coerente alla necessità di un contemperamento tra l’esigenza di punire una condotta disciplinarmente rilevante e la indispensabile valutazione dei fattori, nelle medesime espressamente indicati, volti alla commisurazione della gravità della condotta e della gradazione/proporzionalità della sanzione applicabile.

Il primo motivo è infondato.

Nel fissare i limiti dell’obbligo di reperibilità del lavoratore alle visite di controllo questa Corte ha infatti precisato, con orientamento risalente e consolidato, che, mediante la previsione di cui all’art. 5 I. n. 638/1983, si è imposto al lavoratore un comportamento (e cioè la reperibilità nel domicilio durante prestabilite ore della giornata) che è, ad un tempo, un onere all’interno del rapporto assicurativo ed un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, ma il cui contenuto resta, in ogni caso, la “reperibilità” in sé; con la conseguenza che l’irrogazione della sanzione può essere evitata soltanto con la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto e non anche con quella della effettività della malattia, la quale resta irrilevante rispetto allo scopo, che la legge ha inteso concretamente assicurare, dell’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli della stessa da parte delle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza ovvero dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 legge 20 maggio 1970 n. 300.

In particolare, a dimostrazione che il giudizio sull’osservanza dell’obbligo di reperibilità non dipende dal fatto dell’esistenza della malattia (nel senso della necessità di ritenere il lavoratore assolto da tale obbligo soltanto perché effettivamente malato), è stato precisato che – in presenza di una contrattazione collettiva contenente (quale anche il CCNL per il personale non dirigente di P.I.: cfr. art. 43, commi 8 e 9) detto obbligo di reperibilità a carico del lavoratore – che il dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica, ma deve dare dimostrazione delle “comprovate necessità” che impediscono l’osservanza delle fasce orarie, e cioè che la visita non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce, “ovvero che la necessità della visita era sorta negli orari di reperibilità, tenuto conto che il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, di cui all’art. 5 della normativa sopra indicata, si identifica in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato” (cfr. Cass. n. 2756/1995; conforme Cass. n. 13982/1991).

Tale principio di diritto è stato ancora e più di recente ribadito da Cass. n. 3226/2008 (già citata nella sentenza impugnata), per la quale “in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell’assenteismo e basati sull’introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell’art. 5, co. 14°, d.l. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di rendersi disponibile per l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento”.

Nel caso di specie, la Corte, con motivazione adeguata e comunque non oggetto di censure, ha accertato come l’appellante non solo non avesse mai documentato, neppure ex post, alcuna causa di giustificazione in relazione all’assenza dal domicilio del 29/2/2008, ma avesse, per le quattro assenze precedenti (in data 25/10/2007, 10/12/07, 18/12/2007 e 18/1/2008), prodotto certificati medici, oggetto di specifico esame, inidonei a provare un serio e fondato motivo che giustificasse l’assenza alle visite domiciliari di controllo (cfr. sentenza, p. 5).

La Corte territoriale risulta altresì avere esaminato la relazione di consulenza medico legale depositata dal ricorrente, traendone il convincimento che neppure da essa fosse possibile ritenere provata la sussistenza di un giustificato motivo di assenza, atteso che – come riconosciuto dallo specialista che l’aveva redatta – la cura praticata dal M. si attua secondo appuntamenti concordati con il centro terapeutico (p. 6).

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte ha, infatti, accertato come il lavoratore fosse stato rinvenuto ripetutamente assente alle visite domiciliari di controllo della malattia e come avesse reiterato il medesimo comportamento rilevante sul piano disciplinare, pur dopo l’applicazione della prima sanzione (della multa) e di quelle (sospensione dal servizio) in seguito, e secondo una progressione crescente (un giorno, cinque e dieci giorni), adottate dal datore di lavoro: comportamento, questo, per la cui valutazione, ai fini del giudizio di proporzionalità in rapporto alla più grave misura espulsiva da ultimo inflitta, non poteva restare indifferente il contenuto delle mansioni assegnate, e cioè di preposto ad un ufficio, tali da comportare compiti di coordinamento e di controllo di altri dipendenti.

Su tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte.

L’art. 43, comma 9, CCNL per il personale non dirigente di P.I. S.p.A. prevede esplicitamente che il “constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi” indicati al precedente co. 8 (e cioè l’obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel domicilio comunicato al datore “in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19” nonché l’obbligo di dare “preventiva comunicazione alla Società” nel caso in cui, durante tali fasce orarie, egli debba assentarsi dal proprio domicilio “per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi”), “comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare”.

Non rileva, d’altra parte, che l’applicazione di una sanzione sia configurata come una “possibilità” (laddove risulta affermato che il mancato rispetto degli obblighi a carico del lavoratore è sanzionabile) e non come “effetto automatico” dell’infrazione, posto che l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro rientra comunque, su di un piano generale, nella sfera della sua discrezionalità e che la previsione della “possibilità” di tale esercizio, quale delineata dalle parti collettive con la norma in esame, assicura di per sé della rispondenza della decisione datoriale di farvi eventuale ricorso alla comune volontà dei contraenti.

La sentenza si sottrae altresì alle censure del ricorrente con riguardo alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 55 CCNL di riferimento.

In particolare, e diversamente da quanto sembra sostenere il lavoratore, che imputa alla sentenza di non avere tenuto in debito conto l’assenza di intenzionalità/mala fede nel comportamento sanzionato, il co. 4 prevede esplicitamente che nella valutazione dell’entità afflittiva del provvedimento disciplinare si debba avere riguardo non solo alla intenzionalità del comportamento ma anche al “grado di negligenza” dimostrato da esso, elemento soggettivo rispetto al quale la Corte territoriale ha correttamente evidenziato la reiterazione in un contenuto periodo di tempo della identica condotta e la sua costante riproduzione pur a fronte della relativa e conseguente progressione sanzionatoria, consumatasi a partire dall’ottobre 2007.

Né, sulla scorta di tali valutazioni, può ritenersi che la Corte abbia trascurato l’ulteriore previsione del comma 4, là dove è stabilito che la verifica dell’osservanza del principio di “gradualità e proporzionalità” nell’applicazione delle sanzioni debba volgersi anche a comprendere la valutazione del “comportamento complessivo del lavoratore”, avendo le parti collettive espressamente precisato sul punto che tale valutazione debba avere ” particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio”; o la previsione di cui al comma 5 dello stesso art. 55, che per “mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio” (come nella fattispecie) consente l’irrogazione, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, di una sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta: profilo che la Corte risulta aver preso in considerazione attraverso gli elementi già posti in evidenza e il rilievo della mancanza di alcuna giustificazione, neppure ex post, a proposito dell’assenza all’ultima visita domiciliare di controllo, nel quadro di un codice disciplinare (art. 56) che vede la “recidiva plurima, nell’anno, delle mancanze previste nel precedente gruppo” sanzionata proprio con la misura (recesso con preavviso) da ultimo adottata da P.I. e oggetto di impugnazione.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

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Direttiva 92/29/CEE

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Direttiva 92 29 CEE

Direttiva 92/29/CEE / Consolidato 11.2019

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

GU L 113 del 30.4.1992

Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284/1 31.10.2003)
Direttiva 2007/30/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165/21 del 27.6.2007)
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311/1 21.11.2008)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 25.7.2019) - Testo consolidato 07.2019
Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019) - Testo consolidato 11.2019

Aggiornamento tecnico 2019

In data 31.10.2019 in GU L 279 pubblicata Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della Direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici / Recepimento Decreto 10 marzo 2022 (GU n. 108 del 10.05.2022)

...
Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse
— le imbarcazioni per la navigazione fluviale;
— le navi da guerra;
— le imbarcazioni da diporto impiegate a fini non commerciali e non fornite di equipaggio professionale e
— i rimorchiatori che navigano nelle zone portuarie.
Le navi sono classificate in tre categorie secondo l'allegato I;
b) lavoratore, qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei piloti portuali e del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio;
c) armatore, il proprietario registrato di una nave, salvo qualora la nave sia stata noleggiata a guscio nudo o sia gestita, in tutto o in parte, da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato, ai sensi di un accordo di gestione; in tal caso viene considerato armatore colui che noleggia a guscio nudo o la persona fisica o giuridica che assicura la gestione della nave;
d) dotazione medica, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti di cui nell'allegato II è fornito un elenco non esauriente;
e) antidoto, sostanza impiegata per prevenire o per curare l'effetto o gli effetti deleteri diretti o indiretti provocati da una o più sostanze riportate nell'elenco delle materie pericolose dell'allegato III.

Articolo 2 Medicinali e attrezzature mediche - Locale per le cure mediche - Medico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè:
1) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione abbia a bordo in permanenza una dotazione medica qualitativamente almeno conforme all'allegato II sezioni I e II per la categoria alla quale la nave stessa appartiene;

b) i quantitativi di medicinali e di materiale medico da imbarcare siano rispondenti alle caratteristiche del viaggio (segnatamente: scali, destinazione, durata), del/dei tipo/i di attività da effettuare durante detto viaggio, delle caratteristiche del carico, nonché del numero di lavoratori;
c) il contenuto della dotazione medica, per quanto attiene ai medicinali e alle attrezzature mediche, sia riportato su un documento di controllo conforme per lo meno allo schema generale stabilito nell'allegato IV, sezioni A, B e C, punti II 1 e II 2;
2) a) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione disponga, per ciascuna delle zattere e scialuppe di salvataggio, di una cassetta di medicinali a tenuta d'acqua il cui contenuto sia almeno conforme alla dotazione medica prevista nell'allegato II, sezioni I e II per le navi della categoria C;
b) il contenuto delle cassette di medicinali sia parimenti riportato sul documento di controllo previsto al punto 1, lettera c);
3) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione di più di 500 tonnellate di stazza lorda il cui equipaggio comprenda 15 o più lavoratori e che effettui in viaggio di durata superiore a tre giorni, disponga di un locale che consenta di somministrare cure mediche in condizioni materiali e igieniche soddisfacenti;
4) ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione il cui equipaggio comprenda 100 o più lavoratori e che effettui un tragitto internazionale di più di tre giorni abbia a bordo un medico incaricato dell'assistenza medica dei lavoratori.

Articolo 3 Antidoti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) tutte le navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione che trasportano una o più materie pericolose riportate nell'allegato III dispongano a bordo nella dotazione medica almeno degli antidoti previsti nell'allegato II, sezione III;
2) tutte le navi del tipo trasbordatore battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione le cui condizioni di esercizio non consentono sempre di conoscere con un anticipo o preavviso sufficiente la natura delle materie pericolose trasportate dispongano a bordo nella dotazione medica almeno di tutti gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;
Peraltro, nel caso in cui su una linea regolare la traversata abbia una durata prevista inferiore a due ore, gli antidoti possono essere limitati a quelli la cui somministrazione, nei casi di estrema urgenza, deve essere effettuata entro un termine non superiore alla durata normale della traversata stessa;
3) il contenuto della dotazione medica, per quanto riguarda gli antidoti, sia indicato in un documento di controllo conforme almeno al quadro generale di cui all'allegato IV, sezioni A, B e C, punto II.3

Articolo 4 Responsabilità

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) a) la fornitura e il rinnovo della dotazione medica di ogni nave battente la sua bandiera o registrata sotto la sua piena giurisdizione siano effettuati sotto la responsabilità esclusiva dell'armatore senza alcun onere finanziario per i lavoratori;
b) la gestione della dotazione medica sia posta sotto la responsabilità del capitano; ferma restando tale responsabilità, il capitano può delegare l'uso e la manutenzione della dotazione a uno o più lavoratori specificamente designati a motivo della loro competenza;
2) la dotazione medica venga mantenuta in buono stato e completata e/o rinnovata, non appena possibile e comunque quale elemento prioritario durante le normali procedure di rifornimento;
3) in caso d'urgenza medica, costatata dal capitano, sentito se possibile il parere di un medico, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti che risultano necessari ma non esistono a bordo siano resi disponibili al più presto.

Articolo 5 Informazione e formazione

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché:
1) la dotazione medica sia accompagnata da una o più guide comprendenti le modalità di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III;
2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita;
3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V.

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ALLEGATO I CATEGORIE DI NAVI

Articolo 1, lettera a)

A. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.
B. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico ( 1 ).
C. Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.

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Decreto 15 luglio 1986

ID 16596 | | Visite: 2449 | News Sicurezza

Decreto 15 luglio 1986

Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

(GU n. 170 del 24 luglio 1986)

Integrazioni:

Decreto 18 aprile 1996
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Articolo 4

L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
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Nota MLPS n. 37 del 12 gennaio 2015

ID 16595 | | Visite: 836 | Circolari Sicurezza lavoro

Nota MLPS n. 37 del 12 gennaio 2015

Oggetto: Art. 53 DPR 1124/65 - commi 1, 5 e 8. Inail - Richiesta certificato medico a Datore di lavoro. Mancato inoltro ad Inail nei termini. Sanzionabilità.

Con la nota su richiamata, codesta Direzione regionale ha formulato istanza di parere alla scrivente in merito ai profili sanzionatoli relativi alla violazione dell'art. 53, commi 1 e 5, conseguenti alla mancata o tardiva trasmissione del certificato medico da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il certificato non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore qualora alla denuncia di infortunio o di malattia professionale, effettuata tramite procedura telematica, non segua la trasmissione della certificazione nei termini fissati dall'Inail.

Sul punto si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'art. 53, commi 1 e 5, del D.P.R. 1124/1965, nella loro originaria formulazione, prevedevano rispettivamente che "La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico", e che "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La mancata o tardiva trasmissione della certificazione medica, pertanto, costituivano comportamento direttamente sanzionabile ai sensi del co. 8 del medesimo art. 53.

Il DM del 15.7.2005, previsto dall'art. 14. co. 1, del D.Lgs. n. 38/2008. ha approvato e recepito la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione dell'Inail dell'8.11.2004. Il suddetto DM ha modificato l'art. 53 del DPR 1124/1965 aggiungendo, dopo il comma 1 il seguente periodo "qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Analogamente si è proceduto con il DM il 30.7.2010 in tema di malattie professionali.

In ossequio alla interpolazione normativa, l'attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni/malattie professionali prevede che la trasmissione del certificato medico non sia punibile in via contestuale, ma debba avvenire in un momento successivo solo dopo che l'Inail ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini per tale adempimento.

Valutata la portata dell'art. 13 del D.P.R. 1124/1965 ("Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo), si ritiene che la procedura attualmente utilizzata non introduca elementi di novità, quanto ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall'art. 53, co. 8. D.P.R. 1124/1965, non potendosi attribuire al periodo aggiunto ai comma 1 e 5 del citato articolo una autonoma rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, bensì una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità dell'adempimento, la cui inosservanza (sia per omissione che per intempestività) contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della disposizione normativa, che sostanzialmente impone l'obbligo della trasmissione sia della denuncia che del certificato medico.

La denuncia dell'infortunio e della malattia professionale, infatti, deve essere ottemperata "con le modalità di cui all'art. 13 (art. 53 cit., commi 1 e 5), che rinvia alla normazione di dettaglio introdotta dei citati DM 15/07/2005 e 30/07/2010.

Pertanto, il datore di lavoro che non ottemperi o adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell’INAIL deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 53, comma del DPR n. 1124/1965. Tale comma infatti prescrive che "i contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda [...], disposizioni che possono essere lette, per i motivi sopra espressi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 53 cit. dal DM 15.7.2005 e dal DM 30.7.2010.

È appena il caso di rammentare che la norma in oggetto ricade nel campo di applicazione della Legge Finanziaria 2007, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Nello specifico, anche il mancato rispetto dei termini indicati nella richiesta dell'Inail per l'invio del certificato medico costituisce inadempimento della disposizione normativa citata, integrando la violazione del comportamento previsto dal primo periodo del comma 1 in tema di denuncia infortuni o del comma 5 in tema di malattie professionali, così come integrati, quanto alla procedura applicativa, da un atto amministrativo dell'Inail che indica le modalità temporali per l'adempimento.

Una diversa interpretazione secondo la quale non sarebbe sanzionabile, ai sensi della norma in oggetto la tardiva trasmissione del certificato medico effettuata oltre i termini indicati dalla richiesta dell'INAIL consentirebbe, infatti, al datore di lavoro inottemperante di poter sanare l'inadempimento in qualsiasi momento successivo, e comporterebbe ovvie ripercussioni negative sul procedimento amministrativo volto alla liquidazione della prestazione assicurativa nei confronti del lavoratore, e conseguenze pregiudizievoli sia per quest'ultimo che per l'Istituto.

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Lista di controllo Stress Lavoro-Correlato

ID 15698 | | Visite: 10725 | Documenti Riservati Sicurezza

Lista di controllo valutazione preliminare

Lista di controllo valutazione preliminare e questionario indicatore valutazione approfondita stress lavoro-correlato (SLC)

ID 15698 | 08.02.2022 / Liste di controllo allegate

In allegato:

1. Lista di controllo valutazione preliminare stress lavoro-correlato SLC
2. Questionario-strumento indicatore per la valutazione approfondita SLC

Per il Documento di Valutazione Stress L-C completo, vedasi: Modello DVR Stress lavoro-correlato

In allegato, Lista di controllo valutazione preliminare stress lavoro-correlato (SLC) nella rilevazione, in tutte le aziende, di “indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili”, a solo titolo esemplificativo individuati dalla Commissione Consultiva Permanente (vedi Circolare MLPS 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP). In allegato, inoltre, il Questionario-strumento indicatore per la valutazione approfondita, versione italiana del Management standard indicator tool sviluppato dall’HSE.

In accordo con le indicazioni della CCP (Circolare MLPS 18 novembre 2010), sono state elaborate le Linee guida Streess lavoro-correlato INAIL 2010 e 2017 sulle quali si basa sia la Lista di controllo valutazione preliminare SLC che il Questionario-strumento indicatore per la valutazione approfondita proposto.

Circolare MLPS 18 novembre 2010
Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

NB

In accordo con le indicazioni della CCP (Circolare MLPS 18 novembre 2010) sono state elaborate le Linee guida Streess lavoro-correlato INAIL 2010 e 2017.

Percorso metodologico di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione Consultiva

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, di certo un ruolo di primo piano assume la definizione, mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di “salute” intesa quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o), premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori anche nei confronti dei rischi psicosociali.

Contestualmente, con la definizione anche del concetto di “sistema di promozione della salute e sicurezza” come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori” (art. 2, comma 1, lett. p), viene introdotta una visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro che rimanda a quelli che sono i principi della “Responsabilità Sociale” definita (art. 2, comma 1, lett. ff) come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende ed organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

Nel complesso delle attività di prevenzione, un ruolo di primo piano è assegnato allo studio dell’organizzazione del lavoro, concretizzato nell’inserimento all’art. 15, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08, del “…rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro…” e nella conferma, in linea con quanto peraltro già disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f del D.Lgs. 626/94, del “…rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

Inoltre, l’art. 32, comma 2 dello stesso D.Lgs. 81/08 sottolinea che la formazione del RSPP deve riguardare anche i rischi “di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato.

Per quanto riguarda, in particolare, la “valutazione dei rischi”, il D.Lgs. 81/08 stabilisce che essa deve fare riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004” (art. 28, comma 1).

Con le integrazioni successivamente apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09, la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata, (art. 28, c. 1-bis), “nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”, termine, quest’ultimo, successivamente prorogato al 31 dicembre 2010 dalla L.122/10.

D.Lgs. 81/08

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

È la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, (di seguito nel testo denominata Commissione Consultiva), destinataria del compito di elaborare le indicazioni di cui all’art. 6 comma 8 lettera m-quater del D.Lgs. 81/08, al fine di dare piena attuazione allo specifico obbligo valutativo; in data 17/11/2010, la Commissione Consultiva ha approvato le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, diffuse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet, con Lettera Circolare prot. 15/SEGR/0023692 (Circolare MLPS 18 novembre 2010) e successivamente rese note anche con Comunicato ufficiale del Ministero stesso (G.U. 304 del 30/12/2010).

Indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

Come riportato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di accompagnamento alle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, le linee di indirizzo che hanno guidato l’elaborazione delle stesse sono:

a) “brevità e semplicità”;
b) “individuazione di una metodologia applicabile ad ogni organizzazione di lavoro”;
c) “applicazione di tale metodologia a gruppi di lavoratori esposti in maniera omogenea allo stress lavoro-correlato”;
d) “individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima, ma eventuale” da utilizzare nel caso in cui la conseguente azione correttiva
non abbia abbattuto il rischio;
e) “valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti”;
f) “individuazione di un periodo transitorio per quanto di durata limitata per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati”.

Premessa indispensabile che la Commissione Consultiva opera è quella di precisare che “il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro…”, sottolineando così che l’approccio per fasi alla valutazione (percorso metodologico) viene vincolato a prescrizioni minime (livello minimo) non precludendo, quindi, la possibilità di un percorso più articolato e basato sulle specifiche necessità e complessità delle aziende stesse.

Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva viene ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è “parte integrante della valutazione dei rischi” ed è effettuata dal datore di lavoro (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la data di decorrenza dell’obbligo, il 31 dicembre 2010, è da intendersi come “…data di avvio delle attività di valutazione…” la cui programmazione temporale e l’indicazione del termine “…devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi” (DVR). Viene altresì precisato che la valutazione va fatta prendendo in esame “non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori…esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale…” e che “…le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti”.

L’intero percorso metodologico individuato dalla Commissione Consultiva è riportato nella Figura 1.

Percorso metodologico di valutazione del rischio da stress lavoro correlatonsecondo le indicazioni della Commissione Consultiva

Fig. 1 - Percorso metodologico di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione Consultiva

Valutazione preliminare

Consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di “indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili”, a solo titolo esemplificativo individuati dalla Commissione Consultiva, appartenenti “quanto meno” a tre famiglie distinte:

1) eventi sentinella;
2) fattori di contenuto del lavoro;
3) fattori di contesto del lavoro.

Relativamente agli strumenti da utilizzare, in tale prima fase “possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione…”.

Per quanto concerne il ruolo delle figure della prevenzione presenti in azienda, viene precisato che “in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto…occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori”; la modalità attraverso cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro “anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata”. È proprio tale marcato coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti che caratterizza e rende peculiare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato rispetto a quella degli altri rischi che, al momento, si limita a prevedere solo una consultazione preliminare degli RLS.

Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio da stress lavoro-correlato e, quindi, si conclude con un “esito negativo”, tale risultato è riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio.

Nel caso in cui la valutazione preliminare abbia un “esito positivo”, cioè emergano elementi di rischio “tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi…”; se questi ultimi si rilevano “inefficaci”, si passa alla valutazione successiva, cosiddetta “valutazione approfondita”.

Questionario indicatore valutazione approfondita SLC

Valutazione approfondita

Come in precedenza riportato, tale fase va intrapresa, come approfondimento, nel caso in cui nella fase precedente, a seguito dell’attività di monitoraggio, si rilevi l’inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente “ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche”. A tal fine, le indicazioni della Commissione Consultiva prevedono la “valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori… sulle famiglie di fattori/indicatori…” già oggetto di valutazione nella fase preliminare con la possibilità, per le aziende di maggiori dimensioni, del coinvolgimento di “…un campione rappresentativo di lavoratori”.

Gli strumenti indicati per la suddetta valutazione della percezione soggettiva sono individuati a titolo esemplificativo, tra “…questionari, focus group, interviste semistrutturate…”, fermo restando che, per le imprese fino a 5 lavoratori, in sostituzione, il datore di lavoro “può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia”.

Si riporta la versione italiana del Management standard indicator tool sviluppato dall’HSE. Questionario suggerito dalla linea guida INAIL per un eventuale valutazione approfondita.

Il Questionario strumento indicatore è uno strumento multidimensionale che misura gli aspetti del Contenuto e del Contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di SLC. Lo strumento, sviluppato a partire dal modello dei Management standard, è stato validato sia nella versione inglese che in quella italiana.

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Agricoltura sociale: processi, pratiche e riflessioni per l’innovazione sociosanitaria

ID 16576 | | Visite: 1422 | Documenti Sicurezza

Rapporti ISTISAN 22 9

Agricoltura sociale: processi, pratiche e riflessioni per l’innovazione sociosanitaria

Rapporti ISTISAN 22/9

L’ambiente naturale viene riconosciuto come un fattore di contesto importante per la prevenzione e la promozione della salute, inclusa la salute mentale. Questo rapporto propone una riflessione sulle pratiche e i processi in atto in Italia sul tema dell’agricoltura sociale.

Utilizzando risorse agricole, come animali e piante, l’agricoltura sociale è in grado di soddisfare esigenze sociali specifiche, tra cui la riabilitazione, l’occupazione protetta, l’istruzione permanente e attività che contribuiscono all’inclusione sociale, allo stesso tempo, rafforzando la redditività economica e sociale delle comunità rurali.

I contributi raccolti in questo rapporto sono il frutto del lavoro di una rete di ricercatori e ricercatrici italiani/e che in diverse università e istituti di ricerca svolgono attività di studio e analisi su questi temi. Vengono proposte riflessioni che coniugano analisi di pratiche territoriali con processi istituzionali più ampi che vogliono accompagnare e informare l’evoluzione dei sistemi sociosanitari, anche alla luce del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 e del recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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Fonte: ISTISAN

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Giu 26, 2024 140

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Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

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