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Diagnostic devices using non-ionizing radiation

ID 4124 | | Visite: 4096 | Documenti Marcatura CE ENTI

Diagnostic devices using non-ionizing radiation

Diagnostic devices using non-ionizing radiation: existing regulations and potential health risks international commission on non-ionizing radiation protection

Use of non-ionizing radiation (NIR) for diagnostic purposes allows non-invasive assessment of the structure and function of the human body and is widely employed in medical care.

ICNIRP has published previous statements about the protection of patients during medical magnetic resonance imaging (MRI), but diagnostic methods using other forms of NIR have not been considered.

This statement reviews the range of diagnostic NIR devices currently used in clinical settings; documents the relevant regulations and policies covering patients and health care workers; reviews the evidence around potential health risks to patients and health care workers exposed to diagnostic NIR; and identifies situations of high NIR exposure from diagnostic devices in which patients or health care workers might not be adequately protected by current regulations.

Diagnostic technologies were classified by the types of NIR that they employ. The aim was to describe the techniques in terms of general device categories which may encompass more specific devices or techniques with similar scientific principles. Relevant legally-binding regulations for protection of patients and workers and organizations responsible for those regulations were summarized.

Review of the epidemiological evidence concerning health risks associated with exposure to diagnostic NIR highlighted a lack of data on potential risks to the fetus exposed to MRI during the first trimester, and on long-term health risks in workers exposed to MRI. Most of the relevant epidemiological evidence that is currently available relates to MRI or ultrasound. Exposure limits are needed for exposures from diagnostic technologies using optical radiation within the body.

There is a lack of data regarding risk of congenital malformations following exposure to ultrasound in utero in the first trimester and also about the possible health effects of interactions between ultrasound and contrast media.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
2017

MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo

ID 4113 | | Visite: 6630 | Direttiva MED

MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo

Circolare 15 maggio 2017, n°2/2017 (Prot. 31549) Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE. Regolamento 2017/306/UE

La circolare fornisce chiarimenti per garantire l’omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di collaudo e di ispezione a stazioni radio, installate a bordo di unità navali, costituite da apparati conformi alla Direttiva 2014/90/UE.

La direttiva 2014/90/UE, entrata in vigore a far data dal 17 settembre 2016, ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni al sistema sviluppato dalla precedente direttiva 96/98/CE.

L’emanazione del Regolamento di esecuzione 2017/306 della Commissione, in vigore a partire dal 16 marzo 2017, rappresenta una delle sopra accennate innovazioni.
Esso infatti contiene un nuovo quadro di riferimento, sia per la definizione e l’applicazione dei requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sia per l’individuazione delle rispettive norme di prova, necessarie per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi e per la loro commercializzazione e messa in servizio (installazione a bordo).

La direttiva 2014/90/UE al riguardo, infatti, prevede che i requisiti e le norme di prova siano indicati e resi obbligatori attraverso lo strumento normativo del “Regolamento di esecuzione della Commissione europea” (il Regolamento 2017/306 rappresenta la prima emanazione), immediatamente efficace, quindi, nella legislazione di tutti gli Stati membri, attraverso un elenco di items contenente tutte quelle informazioni utili per meglio indirizzare gli operatori economici e le autorità di controllo per una più corretta individuazione dei requisiti applicabili all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle unità soggette al campo di applicazione della direttiva.

Tale nuova impostazione, supera il precedente processo di recepimento delle direttive europee per l’adozione dell’Allegato A.1 e risolve l’incertezza applicativa delle specifiche tecniche dovuta alla non sempre puntuale trasposizione delle stesse all’interno delle legislazioni nazionali.
L’allegato A.2, invece, dedicato agli equipaggiamenti in attesa di definizione di standard internazionalmente riconosciuti, non è e non sarà più riproposto nei regolamenti emanati dalla Commissione e dal Consiglio europeo.

Disposizione applicative:

In ragione delle innovazioni introdotte e dell’esigenza di fornire le prime ed immediate indicazioni in merito alla corretta attuazione della nuova direttiva MED, si riportano di seguito gli elementi innovativi di particolare interesse, contenuti nel Regolamento di esecuzione 2017/306:

- Installazione a bordo di equipaggiamenti a far data dall’entrata in vigore della direttiva UE 2014/90
- Versione, edizione o emendamento delle norme contenute all’interno della lista equipaggiamenti
- Equipaggiamenti già installati a bordo
- Validità delle certificazioni rilasciate in accordo alla direttiva 96/98/CE e prodotti immessi sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE.

Fonte: MISE

Articoli correlati:

DIRETTIVA 2014/90/UE E DIRETTIVA 2014/93/UE EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306

Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori

ID 4092 | | Visite: 30284 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di conformità UE Direttiva 2014/33/UE (Ascensori)

Modello di Dichiarazione di Conformità UE Ascensori

Rev. 1.0 2017

Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

Recepimento:

D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
....

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
j) i treni a cremagliera;
k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

3. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.
...

ALLEGATO II
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:

a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere un’immagine;
d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori;
f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa;
g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.

ALLEGATO II
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI


La dichiarazione di conformità UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:

a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l’ascensore è installato;
d) anno di installazione dell’ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.

ALLEGATO III ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
4.b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.

Elaborato Certifico S.r.l.

Rev. 1.0 2016 (Nuova Direttiva in vigore dal 18 Aprile 2014 con applicazione definitiva il 20 Aprile 2016)

Note
...

Articolo 7 Obblighi degli installatori

1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 16. Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.

5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.

6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7. Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l’ascensore è immesso sul mercato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.

2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 15. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 10 Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
...

Articolo 11 Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 10, paragrafo 3.
...

Collegati: 

[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23[/box-note]

Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione

ID 4085 | | Visite: 3942 | Documenti Marcatura CE ENTI

Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione

La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alla prestazione di un prodotto da costruzione.

Il fabbricante di un simile prodotto deve redigere fondamentalmente una dichiarazione di prestazione per tutti i prodotti che rientrano nel settore armonizzato, ovvero fornire indicazioni sulla prestazione di un prodotto.

Il settore armonizzato comprende i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata (EN) o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment», ETA).

La dichiarazione di prestazione contiene unicamente indicazioni sulla prestazione fornita da un prodotto da costruzione e non definisce i requisiti che deve soddisfare il prodotto stesso.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Confederazione Svizzera CH

RAPEX Report 21 del 26/05/2017 N.17 A12/1671/17 Regno Unito

ID 4078 | | Visite: 4281 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 21 del 26/05/2017 N.17 A12/1671/17 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Ponte sollevatore per veicoli

Il prodotto, di marca SJR, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 1493.

La forza del sistema di bloccaggio dei bracci portanti è insufficiente e potrebbe portare alla caduta del veicolo. Inoltre, il sistema di discesa può essere azionato inavvertitamente.

In accordo alla norma tecnica EN 1493, punto 5.9.5, il sistema di bloccaggio dei bracci deve essere progettato per resistere ad una forza pari al 4,5% della capacità del sollevatore senza deformazioni permanenti e ad una forza pari al 6,75% senza rottura. Le forze usate non devono essere inferiori a 1500 N e 2250 N rispettivamente.

L’allegato B della norma riporta, inoltre, alcuni esempi per la progettazione dei dispositivi di comando in modo da impedire l’azionamento involontario del sollevatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.2. Dispositivi di comando

I dispositivi di comando devono essere:

chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,

disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,

progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando,

situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,

sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,

progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata,

fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione non è univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.

La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.

La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter leggere i suddetti indicatori.

Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.

Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.

Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una o più zone o posti prestabiliti.

Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza.

Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

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Ponte sollevatore per veicoli
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Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

ID 4071 | | Visite: 11680 | Guide Nuovo Approccio

Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Version of 19 th May 2017

The purpose of this document is to give guidance, subject to the preceding disclaimer, on certain matters and procedures pertaining to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU2 (hereinafter referred to as 'the RED'), which is applicable as of 13th June 2016.

This Guide brings together information previously available in several TCAM documents and related Commission’s websites. The Guide is based on the RED and on the “New Legal Framework3 ” described in the “Blue Guide 2016” (the “Blue Guide”) and does not duplicate what is already contained in the Blue Guide which addresses horizontal issues. Hence, this Guide should be read in conjunction with the Blue Guide.

This Guide is intended to serve as a manual for all parties directly or indirectly affected by the Radio Equipment Directive 2014/53/EU 1 (RED).

It should assist in the interpretation of the RED but cannot take its place; it explains and clarifies some of the most important issues related to the Directive’s application. The Guide also aims to disseminate widely the explanations and clarifications reached by consensus among Member States and other stakeholders.

This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.

This Guide is publicly available, but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the RED and this Guide, the provisions of the RED prevail.

The European Commission undertakes to maintain this guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this guide. The information:

- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- is not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission has no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- does not constitute legal advice.

Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the RED only and radio equipment only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.

EU May 2017

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Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128

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Allegato riservato Guide Radio Equipment Directive 2014 53 EU RED - May 2017.pdf
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D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012

ID 4062 | | Visite: 8519 | Regolamento impianti fune persone

D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

MIT 16 novembre 2012

[box-warning]Abrogato da:

Decreto Dirigenziale n. 172 del 18 giugno 2021 (GU n. 150 del 25.06.2021)

Articolo 4

È abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone » a far data dalle disposizioni del successivo art.5 del presente decreto.[/box-warning]

Collegati
[box-note]Decreto Dirigenziale n. 172 del 18 Giugno 2021
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto 18 febbraio 2011 
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]

Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)

ID 4054 | | Visite: 263549 | Documenti Riservati Marcatura CE

Regolamento Dispositivi Medici UE 2017 745 Focus

Il Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Regolamento (UE) 2017/745 / Rev. 1.2 Marzo 2023

ID 4054 | Rev. 1.2 del 15.03.2023 / Documento completo in allegato

Documento di sintesi, con schemi e tabelle, del nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), in pieno vigore dal 26 Maggio 2021.

Il nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. entra in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, decorso dal 26 maggio 2021.

Vedi il testo consolidato del Regolamento MDR

Regolamento MDR 2023

[box-warning]Nella GU L 130/18 del 24.04.2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/561 del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. In particolare, a seguito dell’emergenza COVID-19, il regolamento ha disposto il rinvio dell’applicazione del Regolamento MDR di un anno, ovvero al 26.05.2021[/box-warning]

Preview Focus - Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Rev. 1.2 2023

[box-note]Update Rev. 1.2 del 15.03.2023

- Aggiunto capitolo 19 Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI.
Pubblicato in data 02.12.2022 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 che pone deroga all’allegato VIII, punto 6.5, del regolamento (UE) 2017/745 per determinati gruppi di prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI. 

- Aggiunto paragrafo 17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati (art. 44 Regolamento DM modificato da Regolamento delegato (UE) 2023/502)

- Inserito riferimento/link Elenco Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici 2017/745/CE[/box-note]

[box-note]Update Rev. 1.1 del 24.04.2020

Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.[/box-note]

[box-note]Update Rev. 1.0 del 20.03.2020

Aggiunti paragrafi:
- Persona responsabile del rispetto della normativa
- Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF)
- Registrazione degli operatori economici
- Organismi notificati
- Regole di classificazione e prodotti borderline[/box-note]

Novità rilevanti, rispetto alla precedente Direttiva, quali in sintesi:

- istituzione di una banca dati europea dispositivi medici (Eudamed)
- definizione e obblighi dettagliati di tutti gli operatori economici
- nuova figura del "Responsabile del rispetto della normativa"
- supervisione degli organismi notificati
- valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione e piano PMCF (Post-Market Clinical Follow-up)
- trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI)
- dispositivi che contengono/costituiti da nanomateriali

Pubblicato in Gazzetta L 117/92 del 05 maggio 2017, il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, modifica:

- la direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano),
- il regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare)
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici) 

e che abroga:

- la direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
- la 93/42/CEE (dispositivi medici)

Vedi ebook MDR | Reg. (UE) 2017/745

Un atto giuridico unico per dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici (Art. 1)

Per ragioni storiche, i dispositivi medici impiantabili attivi, disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE, e gli altri dispositivi medici, disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE, erano disciplinati da due strumenti giuridici distinti. A fini di semplificazione entrambe le direttive, già modificate a più riprese, si sostituiscono con un unico atto legislativo, il Regolamento (UE) 2017/745, applicabile a tutti i dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Persona responsabile del rispetto della normativa (Art. 15)

I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici.

Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche:
a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;
b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici (per le microimprese tale figura può essere esterna). 

Casi specifici (es medicinali e un dispositivo medico) (Art. 1)

I prodotti che combinano un medicinale o una sostanza e un dispositivo medico sono disciplinati dal presente regolamento o dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).
...

Obblighi di tutti gli operatori economici (Artt. 10, 11, 12, 13, 14, 16)

Sono definiti chiaramente gli obblighi generali dei diversi operatori economici:

- fabbricanti
- importatori
- distributori,
- operatore economico
- istituzione sanitaria
- utilizzatore
- utilizzatore profano

considerate anche le attività dei distributori come l'acquisizione, la detenzione e la fornitura di dispositivi.

Valutazione clinica e PMCF (Art. 61 e allegato XIV).

La valutazione clinica o le segnalazioni nell'ambito della vigilanza, che nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE erano definiti solo negli allegati, sono ora integrati nelle disposizioni del regolamento onde facilitarne l'attuazione.
I fabbricanti, quindi, devono effettuare una valutazione clinica ivi compreso un PMCF (Follow-up Clinico Post-Commercializzazione) (Art. 61 e allegato XIV).

Banca dati europea dispositivi medici: Eudamed (Art. 33 e 34)

Un aspetto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento è la creazione di una Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) che integri diversi sistemi elettronici al fine di raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti i dispositivi presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti della valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la vigilanza e la sorveglianza del mercato (Art. 33 e 34).

Gli obiettivi della banca dati sono: migliorare la trasparenza generale, anche grazie a un migliore accesso alle informazioni per il pubblico e gli operatori sanitari, evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione, rafforzare il coordinamento tra Stati membri e razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra operatori economici, organismi notificati o sponsor e Stati membri, come pure tra gli stessi Stati membri e tra Stati membri e Commissione. Nel mercato interno questi obiettivi possono essere realizzati in maniera efficace solo al livello dell'Unione e la Commissione dovrebbe pertanto continuare a sviluppare e gestire la banca dati europea dei dispositivi medici istituita dalla decisione 2010/227/UE della Commissione.

Tracciabilità e sistema UDI (Art. 28)

La tracciabilità dei dispositivi grazie a un sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI), basato su linee guida internazionali, dovrebbe rafforzare considerevolmente l'efficacia delle attività legate alla sicurezza dopo la commercializzazione per i dispositivi, grazie a una migliore segnalazione degli incidenti, ad azioni correttive mirate di sicurezza e a una migliore sorveglianza da parte delle autorità competenti (Art. 28).

Direttiva EMC e Direttiva macchine (Art. 1)

Gli aspetti della sicurezza trattati dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (EMC) sono parte integrante dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti dal presente regolamento per i dispositivi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere considerato una "lex specialis" rispetto a detta direttiva.

I dispositivi che sono anche macchine ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove esista un rischio pertinente ai sensi di detta direttiva, rispettano altresì i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I di tale direttiva, qualora detti requisiti siano più specifici dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell'allegato I, capo II, del presente regolamento (Art. 1).

Le Date (Artt. 122,123)

Tabella 1

(*) Regolamento (UE) 2020/561: rinvio di un anno applicazione regolamento (UE) 2017/745

(**) Fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34 (Funzionalità di Eudamed), qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2021, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3 (pubblicazione GU avviso Eudamed). 
...


Campo di applicazione (Art. 1)



...
Classificazione (All. VIII)



Segue

Indice
1. Premessa
2. Entrata in vigore e applicazione (Rev. 1.1 2020)
3. Oggetto e ambito di applicazione
4. Classificazione dei dispositivi
5. Obblighi attori MDR
5.1 Obblighi dei fabbricanti
5.2 Obblighi mandatario
5.3 Obblighi generali degli importatori
5.4 Obblighi generali dei distributori
5.5 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone
6. Persona responsabile del rispetto della normativa” (PR o PRRC da Person Responsible for Regulatory Compliance) (Rev. 1.0 2020)
7. Immissione sul mercato e messa in servizio
8. Requisiti generali di sicurezza e prestazione Allegato I
8.1 Requisiti generali
8.2 Requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione
8.2.1 Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
8.2.2 Infezione e contaminazione microbica
8.2.3 Dispositivi contenenti una sostanza considerata un prodotto medicinale e dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse
8.2.4 Dispositivi contenenti materiali di origine biologica
8.2.5 Fabbricazione dei dispositivi e interazione con il loro ambiente
8.2.6 Dispositivi con funzione diagnostica o di misura
8.2.7 Protezione contro le radiazioni
8.2.8 Sistemi elettronici programmabili - dispositivi contenenti sistemi elettronici programmabili e software che costituiscono dispositivi a sé stanti
8.2.9 Dispositivi attivi e dispositivi a essi collegati
9. Ricorso a norme armonizzate (Rev. 1.2 2023)
10. Specifiche comuni
11. Procedure di valutazione della conformità
11.1 Allegato IX Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica
11.2 Allegato X Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo
11.3 Allegato XI Valutazione della conformità basata sull'assicurazione di qualità della produzione
12. Valutazione clinica
13. Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF) (Rev. 1.0 2020)
14. Dichiarazione di conformità UE Allegato IV
15. Marcatura CE di conformità Allegato V
16. Registrazione degli operatori economici (Rev. 1.0 2020)
17. Organismi notificati (Rev. 1.0 2020)
17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati  (Rev. 1.2 2023)
18. Regole di classificazione e prodotti borderline (Rev. 1.0 2020)
19. Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Rev. 1.2 2023)
...

Vedi il testo consolidato del Regolamento MDR

Regolamento MDR 2023

Certifico Srl - IT Rev. 1.2. 2023
Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.2 15.03.2023 - Aggiunto paragrafo 19 Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346)
- Aggiunto paragrafo 17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati (art. 44 Regolamento DM modificato da Regolamento delegato (UE) 2023/502)
- Inserito riferimento/link Elenco Norme armonizzate MDR 2017/745/CE
Certifico Srl
1.1 24.04.2020 Regolamento (UE) 2020/561 Certifico Srl
1.0 20.03.2020 Aggiunti paragrafi:
- Persona responsabile del rispetto della normativa
- Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF)
- Registrazione degli operatori economici
- Organismi notificati
- Regole di classificazione e prodotti borderline
Certifico Srl
0.0 23.05.2017   Certifico Srl

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
Dichiarazione CE di conformità Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]

Qualificazione Gabbioni e reti metalliche ad uso strutturale

ID 4036 | | Visite: 31393 | Regolamento CPR

Qualificazione Gabbioni e reti metalliche ad uso strutturale

Con nota n. 3703 del 20 aprile 2017, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha trasmesso, alle stazioni appaltanti, agli organi di controllo territorialmente competenti ed alle amministrazioni competenti, una circolare inerente "Qualificazione di Gabbioni Metallici ad uso strutturale".
 
Nell'ultimo anno sono pervenute al Servizio Tecnico Centrale numerose segnalazioni riguardanti l'impiego a fini strutturali di gabbioni o reti metalliche non conformi alla normativa tecnica per le costruzioni attualmente in vigore.

Nella circolare  si ricorda tra l'altro che “l'impiego dei gabbioni e delle reti metalliche con finalità strutturali è consentito solo se si è in possesso del necessario Certificato di Idoneità Tecnica, così come previsto dalle NTC 08 cap. 11.1 lett. C) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a seguito dell'effettuazione delle procedure e delle prove previste nelle stesse Linee Guida.

È anche consentito l'impiego dei gabbioni e delle reti metalliche con finalità strutturali, se si è in possesso della necessaria marcatura CE rilasciata da un Organismo notificato per la specifica attività, che faccia riferimento ad un ETA (Valutazione Tecnica Europea o European Technical Assessment) rilasciato per il prodotto in questione sulla base di un all'EAD (Documento di Valutazione Europea o European Assessment Document), così come previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dalle Norme tecniche per le costruzioni, cap. 11.1 lett. C).”

Nota CSLLPP n. 3703 del 20 aprile 2017

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Allegato riservato Nota CSLLPP n. 3703-Gabbioni metallici 20 aprile 2017.pdf
CSLLPP n. 3703 20 Aprile 2017
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EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio

ID 4029 | | Visite: 27834 | Documenti Riservati Direttiva macchine

EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio applicazione Valutazione del rischio

Il Documento illustra, con un esempio pratico, il “metodo di procedere” alla VR Direttiva macchine in accordo con l'Appendice A dell'ISO/TR 14121-2 e la EN ISO 12100.

Il presente Documento, estratto da EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2 mette in evidenza l'applicazione congiunta delle due norme, l'esempio riportato nell'Appendice A dell’ISO/TR 14121-2 è analizzato anche in CEM4 con l’elaborazione del Report parallelo all'esempio della norma.

Con il Documento "ISO/TR 14121-2 Metodi per la Valutazione del Rischio", si è trattato il contesto del Rapporto Tecnico ISO, nel documento allegato si tratta l'applicazione pratica (Appendice A), con sviluppo parallelo del Report VR di CEM4.

Sono allegati:

01. Un Guida pratica di applicazione congiunta delle 2 norme
02. Modulo Identificazione pericoli
03. Modulo Valutazione del Rischio
04. Esempio della ISO/TR 14121-1 applicato in CEM4
05. File CEM esempio

I Documenti dovrebbero essere letti nello stesso contesto.

Certifico Srl  Rev. 00 2017

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Allegato riservato 00.Formatrice verticale.zip
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Allegato riservato 04. AR2 Report 1 CEM4.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Allegato riservato 03. Valutazione del rischio.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
17 kB 692
Allegato riservato 02. Scheda Identificazione dei Pericoli.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Allegato riservato 01 EN ISO 12100 e ISO TR 14121-2 Esempio Valutazione del Rischio Rev. 00 2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8

ID 4026 | | Visite: 8212 | Direttiva ascensori

Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio. 

GU n. 43 del 21 Febbraio 2015

D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999

ebook Decreto Ascensori 2017

Regolamento (UE) 2017/745

ID 3989 | | Visite: 118661 | Regolamento Dispositivi medici

Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivi medici / Consolidato 2023 Official / 2024 Certifico

ID 3989 | Update 09.07.2024

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Entrata in vigore: 25 Maggio 2017

(GU L 117/92 del 05.05.2017)

[box-warning]09.07.2024 / Introduzione graduale Eudamed

Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l’introduzione graduale di Eudamed, l’obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 2024/1860 del 9.7.2024)[/box-warning]

[box-warning]20.10.2023 / UDI-DI Lenti a contatto

Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle lenti a contatto. (GU L 2023/2197 del 20.10.2023)[/box-warning]

[box-warning]20.03.2023 / Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici

Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro [/box-warning]

[box-warning]08.03.2023 / Frequenza valutazioni degli organismi notificati

Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (GU L 70/1 del 8.3.2023)[/box-warning

[box-warning]02.12.2022 / Specifiche comuni per i gruppi di prodotti allegato XVI - Riferimento - non modifica

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici [/box-warning]

[box-warning]02.01.2022 / Deroga gruppi di prodotti allegato XVI - Riferimento - non modifica

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 che pone deroga all’allegato VIII, punto 6.5, del regolamento (UE) 2017/745 per determinati gruppi di prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI[/box-warning]

[box-warning]Proroga applicazione

Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/561 che rinvia di un anno l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 al 26 maggio 2021[/box-warning]

Testo allegato aggiornato:

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 117/9 del 03.05.2019) Testo allegato consolidato Ed. 1.1
Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 334/165 del 27.12.2019) Testo allegato consolidato Ed. 1.2
Regolamento (UE) 2020/561 (GU L 130/18 del 24.04.2020) Testo allegato consolidato Ed. 2.0
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 241/7 del 8.7.2021) Testo allegato consolidato Ed. 3.0
- Regolamento delegato (UE) 2023/502 (GU L 70/1 del 8.3.2023) Testo allegato consolidato Ed. 5.0
Regolamento (UE) 2023/607 (GU L 80/24 del 20.3.2023) Testo allegato consolidato Ed. 6.0
- Regolamento (UE) 2024/1860 (GU L 2024/1860 del 9.7.2024) [...]

______

Modifiche:

- direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), 
- regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare) 
- regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici) 

Abrogazioni:

- direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
- 93/42/CEE (dispositivi medici)

Vedi il Documento di sintesi schematico

Vedi il Testo consolidato

Regolamento MDR small 2023

Vedi il Testo Consolidato del Regolamento MDR

______

Articolo 123

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (25 Maggio 2017).

2. Esso si applica a decorrere al 26 maggio 2021.

3. In deroga al paragrafo 2:

a) gli articoli da 35 a 50 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017. Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2020, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 35 a 50 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 38;

b) gli articoli 101 e 103 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017;

c) l'articolo 102 si applica a decorrere dal 26 maggio 2018;

d) fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2020, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Le disposizioni di cui alla frase precedente sono le seguenti:

- articolo 29,
- articolo 31,
- articolo 32,
- articolo 33, paragrafo 4,
- articolo 40, paragrafo 2, seconda frase,
- articolo 42, paragrafo 10,
- articolo 43, paragrafo 2,
- articolo 44, paragrafo 12, secondo comma,
- articolo 46, paragrafo 7, lettere d) ed e),
- articolo 53, paragrafo 2,
- articolo 54, paragrafo 3,
- articolo 55, paragrafo 1,
- articoli da 70 a 77,
- articolo 78, paragrafi da 1 a 13,
- articoli da 79 a 82,
- articolo 86, paragrafo 2,
- articoli 87 e 88,
- articolo 89, paragrafi 5 e 7, e articolo 89, paragrafo 8, terzo comma,
- articolo 90,
- articolo 93, paragrafi 4, 7 e 8,
- articolo 95, paragrafi 2 e 4,
- articolo 97, paragrafo 2, ultima frase,
- articolo 99, paragrafo 4,
- articolo 120, paragrafo 3, primo comma, seconda frase.

Fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE continuano ad applicarsi al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, quelle riguardanti rapporti di vigilanza, indagini cliniche, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione.

e) gli articoli 29, paragrafo 4, e 56, paragrafo 5, si applicano a decorrere da 18 mesi dall'ultima delle date di cui alla lettera d);

f) per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenente alla classe III l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2021. Per i dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2023. Per i dispositivi appartenenti alla classe I l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2025;

g) per i dispositivi riutilizzabili che recano il vettore dell'UDI sul dispositivo stesso l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere da due anni dalla data di cui alla lettera f) del presente paragrafo per la rispettiva classe di dispositivi di cui a tale lettera;

h) la procedura di cui all'articolo 78 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 14;

i) l'articolo 120, paragrafo 12, si applica a decorrere dal 26 maggio 2019.

j) l’articolo 59 si applica a decorrere dal 24 aprile 2020.
______

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Orgalime comments on the evaluation of the Product Liability Directive

ID 4010 | | Visite: 4102 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Orgalime comments on the evaluation of the Product Liability Directive

Brusseles 25.04.2017

Orgalime welcomes the opportunity to comment on the evaluation of the Product Liability Directive (Directive 85/374/EEC). The Directive, thanks to its technology-neutral provisions, has created legal certainty while enabling technological development over the past years. Orgalime does not see a need to revise this Directive at this point in time.

The Product Liability Directive is fit for purpose and will continue to meet its objectives of striking the right balance, in terms of liability, for damage caused by a defective product in a fair way.

 The product liabilty directive - still fit for purpose

Under the Directive, in case a defective product causes damage to the property of consumers or personal injury or death, the producer has to provide compensation according to strict liability. Under the Directive, it remains the task of the injured party to prove the defect, the damage and the causality link between the damage and the defect.

As the Product Liability Directive does not require the injured party to establish negligence, it provides a level of ease for the damaged party to claim for damages. Meanwhile, the producer is provided certain safeguards under article 7 limiting liability in such events where damage arises or is related to obvious circumstances beyond the control of a producer exercising due care. Orgalime finds that the Product Liability Directive strikes an operative balance between the interests of the
producers and those of the consumers. The level of certainty provided by the Directive contributes to company risk management policies and also helps insurance valuation.

Orgalime further notes the importance of time period limitations, value thresholds for property damage and delimitation of property damage to private property set forth in the Directive. Orgalime
finds that for the purposes of maintaining a fair and balanced product liability regime, it is important to maintain these delimitations, noting however that the Directive may not affect any rights which an injured person may have according to the rules of the law of contractual or non-contractual liability or such special liability systems existing at the moment when the Directive was initially notified.

Orgalime finds that the Directive, as an essential and technology-neutral part of the framework of liability legislation, is fit for purpose. Orgalime however recognizes that Products are evolving and therefore finds the Commission's review of the Directive timely and appropriate.
It has to be noted that, already now, every specific case needs to be carefully analysed to decide who is liable vis-a-vis the consumer, for instance when different components are assembled. When necessary, it has been and will be always up to the judge, with the support of technical experts, to decide in the specific case.

Fonte: Orgalime

The European legal framework is a complex and comprehensive array of legislation based on both specific mandatory public order legislation and civil law. Besides the Product Liability Directive it includes product safety legislation such as the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC), the Low Voltage Directive (LVD) (Directive 2014/35/EU), the General Product Safety Directive (GPSD – Directive 2001/95/EC) and safety at work directives. Such legislation aims to ensure the safety of products used by workers and consumers by rendering the manufacturer liable for the safety of products placed on the market. In spite of an approach which is more intricate than the one used in similar economies such as the USA, Europe has, through its existing, finely tuned and stable regulatory framework, been successful in reducing accident rates to comparable levels, while still enabling European companies to remain competitive on global markets.

Conclusions

Given the complexity of future products and level of autonomy, the task of attributing a particular damage to a defect will become increasingly difficult. Orgalime finds that the answer to this problem
will not be resolved in legislation alone, but more in the supply chain of new innovative products and services. It is more and more important to consider contractual and non-contractual liability at the very beginning of each automation or IoT venture, and to find meaningful ways to cover them contractually by using existing regulations and applying relevant legal principles. In the world of complex devices and services, additional flexible contract solutions will be needed in case unpredictable circumstances arise. Orgalime emphasizes that product liability can also be based on the breach of an express or implied contractual term concerning the quality or safety of a product.

Orgalime finds that technical solutions are needed. In automated devices where risks that property or personal damage may occur, data recording and storage devices will most likely be installed in order to establish the chain of events that resulted in causing the damage. Sector specific standards will likely be needed to address what is the minimum set of data needed to establish liability.

In the past thirty years, the Product Liability Directive has ensured legal certainty while enabling technological development in Europe, enabling the European engineering industries to innovate and develop new technologies and remain competitive. Going forward, Orgalime would like the Directive to keep true to its aim of striking a fair balance between the different interests involved.

 

Interfaccia uomo-macchina: requisiti, illustrazioni e rif. normativi

ID 3934 | | Visite: 33778 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Interfaccia uomo-macchina: Tutti i principali requisiti illustrazioni e rif. normativi

Un Documento sull'Interfaccia uomo-macchina, comandi, pulsanti, segnalazioni, visibilità. ecc, con illustrazioni in accordo con la Direttiva macchine e alle norme tecniche di riferimento.

Excursus

A. PREMESSA

L’insieme dei dispositivi che permettono all’uomo di comunicare con la macchina viene definito “interfaccia uomo-macchina”.
L’interfaccia, oltre a comprendere i comandi e le segnalazioni relative all’uso normale della macchina, comprende l’insieme di avvertimenti/segnali per la segnalazione delle emergenze o dei guasti oltre ai comandi per la gestione di queste particolari condizioni.

I comandi devono essere sempre facilmente accessibili e chiari in modo da non indurre in errori l’operatore della macchina e devono essere facilmente comprensibili anche da costruttori o utilizzatori con diversa nazionalità.

Le caratteristiche dell’interfaccia uomo macchina sono trattate sia dalla Direttiva 2006/42/CE che da molte norme tecniche specifiche per l’argomento.
...

B. DIRETTIVA 2006/42/CE MACCHINE

Allegato I - RESS 1.1.6 Ergonomia

Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell’ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell’operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell’operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l’interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell’operatore.
...


...

I requisiti di cui al punto 1.1.6 fanno riferimento all’ergonomia.

La disciplina dell’ergonomia può essere definita come segue:
“L’ergonomia (o studio dei fattori umani) è la disciplina scientifica che studia l’interazione fra gli elementi di un sistema (umani e di altro tipo) e la professione che applica la teoria, i principi i dati e i metodi con cui questi vengono progettati con l’obiettivo di ottimizzare la soddisfazione dell’utente e le prestazioni del sistema stesso”.

Gli aspetti ergonomici di cui al punto 1.1.6 possono essere distinti in due gruppi.
Il primo gruppo include i fattori ergonomici da considerare in fase di progettazione della macchina.
I trattini del punto 1.1.6 elencano cinque fattori, ma occorre precisare che l’elenco non è esaustivo, avendo il solo scopo di attirare l’attenzione dei fabbricanti su taluni aspetti importanti dei principi ergonomici.
Il secondo gruppo, elencato nella prima frase del punto 1.1.6, include gli eventuali effetti negativi di tali fattori. Una buona progettazione ha come effetto la riduzione degli effetti negativi di questi fattori sulle persone, mentre una progettazione inadeguata può causare disagio, affaticamento o stress fisico o psicologico, che comportano a loro volta eventuali disturbi muscolo-scheletrici, ad esempio. Essi inoltre a far aumentare la probabilità di incidenti.
...

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
...
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
...


...

Allegato I - RESS 1.7.1.1 Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell’operatore.
Interfaccia uomo-macchina - Requisti illustrazioni e rif. normativi
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono essere di facile comprensione e impiego.
Il requisito di cui al punto 1.7.1.1 si applica a tutte le informazioni della macchina necessarie per aiutare gli operatori a impartire i comandi alla macchina. In particolare, esso si applica agli indicatori e ai dispositivi di informazione
Le specifiche per la progettazione delle informazioni, dei dispositivi di informazione, degli indicatori e dei sistemi di visualizzazione sono fornite dalle norme della serie EN 894 e della serie EN 61310.
...

Allegato I - RESS 1.7.1.2 Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all’operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
Il punto 1.7.1.2 tratta dei rischi per le persone dovuti alle avarie di una macchina o parti di essa progettate per funzionare senza vigilanza permanente degli operatori. I dispositivi di allarme devono essere tali da informare gli operatori o altre persone esposte delle avarie pericolose, al fine di consentire di approntare gli interventi necessari per proteggere le persone a rischio. Se del caso, i dispositivi di avvertenza possono essere montati sulla stessa macchina o attivati a distanza.
La norma EN 61310-1 fornisce delle specifiche per i segnali visivi e acustici.
Dei riferimenti all’interfaccia uomo-macchina fanno parte anche di ulteriori RESS dell’allegato I come ad esempio quelli relativi ai Dispositivi di Comando.
...

C. RIFERIMENTI NORMATIVI
EN 60447, Interfaccia uomo-macchina: principi di manovra
EN 60073, Codifica dei dispositivi indicatori e degli attuatori, con colori e mezzi supplementari
EN 61310-1, Sicurezza del macchinario: prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili
CEI 64-8, Norme per impianti elettrici utilizzatori
EN 60204-1, Sicurezza del macchinario: equipaggiamenti elettrici delle macchine
EN 60947-5-1, Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra
EN 61439-1 (CEI 17-13/1), Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
EN 894-1, Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell uomo con dispositivi di informazione e di comando
...

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

Focus correlati

Simbologia interfaccia uomo-macchina EN 61310-1:2008

EN 842:2008 Requisiti Segnali visivi di pericolo

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Allegato riservato Interfaccia uomo-macchina - Requisiti illustrazioni e rif. nornativi Rev. 00 2017.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
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RAPEX Report 18 del 05/05/2017 N.12 A12/0587/17 Germania

ID 3985 | | Visite: 3645 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 05/05/2017 N.17 A12/0587/17 Germania

Approfondimento tecnico: Guanti da equitazione


Il prodotto, di marca Uvex, modello Schwarz, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La quantità di cromo (VI) nel cuoio è troppo alta (valore misurato fino a 24 mg/kg). Il cromo (VI) può scatenare reazioni allergiche.

Regolamento (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

47. Composti del cromo VI

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1o maggio 2015. 

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

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Allegato riservato RAPEX Report 18 del 05_05_2017 N. 12 A12_0587_17 Germania.pdf
Guanti da equitazione
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D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

ID 2813 | | Visite: 41605 | Direttiva ascensori

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23 / Ascensori

ID 2813 | 03.05.2017

Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

(GU n.62 del 15 Marzo 2017)
______

Entrata in vigore: 30 Marzo 2017

Il titolo del nuovo Decreto 162/199 è modificato come:

D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162,
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)
______

Il nuovo "Decreto Ascensori 2017" è  emanato come regolamento di modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuazione della precedente Direttiva 95/16/CE (abrogata) ed è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4, 5 nuove disposizioni)

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE
...

Art. 2. Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
...

Art. 3. Disposizioni tariffarie


1. Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p) , nella parte in cui introduce l’articolo 9 -quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) , nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.

4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4. Disposizioni finali

1. È consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.

3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017

(GU n. 62 del 15 Marzo 2017)
_______

Direttive e Decreti integrativi e modificativi del D.P.R. 162/1999:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
(GU n. 41 del 19.022.2010 - SO n. 36)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori
(GU n. 292 del 15 dicembre 2010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.
(GU n. 43 del 21.02.2015)

REGOLAMENTO (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(GU L 218/30 del 13.08.2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 62 del 15.03.2017)

Testo consolidato

_____

DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
(GU L 213 del 7.9.1995)

DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
(GU L 157/24 del 09.06.2006)

DIRETTIVA 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
(GU L 96/251 del 29.03.2014)
______

Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Decreto Ascensori: testo consolidato 2016 (su Atto camera)
La sezione Direttiva ascensori[/box-note]

FAQs Radio Equipment Directive (RE-D)

ID 3971 | | Visite: 7815 | Guide Nuovo Approccio

FAQs - Radio Equipment Directive (RE-D)

Commissione Europea, 28 aprile 2017

FAQS RE-D:

What is the objective of the RE-D?
Which equipment will now fall within the scope of RE-D?
When does the RE-D start applying?
Are you planning to postpone the application date?
What happens to the equipment which is already on the market but has not been sold to the end user yet?
What happens to mobile phones? Will people be able to buy them?
Will the EU withdraw radio equipment from the market because of the change of legislation from R&TTED to RE-D?
What are harmonised standards for?
Notified bodies are overloaded, what can manufacturers do to get their products assessed?
Can manufacturers apply draft standards or other specifications that have not been published as harmonised standards?
Is there any guidance on the application of the RE-D?
Who develops harmonised standards?
Why are the harmonised standards for the RE-D not available yet?
Can manufacturers use harmonised standards of the R&TTE to demonstrate compliance with the RED?
What is the Commission doing to solve the problem?
Why is the EU not helping the industry?
Was the standardisation request published too late?
What is the Commission doing to avoid such situations in the future?

...

La Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, è applicabile dal 13 giugno 2016 per regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la Marcatura CE.

Date ufficiali e periodo di transizione
I prodotti Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva potranno essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione Europea.

La direttiva RED è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 maggio 2014.
Gli stati membri recepiranno la direttiva entro il 12 giugno 2016 con un periodo di transizione di un anno (13 Giugno 2017) per adeguarsi alla nuova direttiva.

Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda gli aspetti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016.

Abrogazione
La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016.

Fonte: Commissione Europea 2017

Normativa correlata:

NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/CE (GIÀ R&TTE)

GUIDA ALLA NUOVA DIRETTIVA RE 2014/53/UE - DRAFT

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Direttiva RED
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RAPEX Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi

ID 3947 | | Visite: 3863 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Trampolino giocattolo

Il prodotto, di marca EXIT, modello Bounzy, è stato sottoposto alla procedura che prevede il divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-14 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 14: Trampolini per uso domestico”.

La rete di sicurezza del prodotto risulta essere troppo bassa e, di conseguenza, i bambini potrebbero cadere.

La norma tecnica EN 71-14 divide i trampolini in 3 categorie in base alle dimensioni.

 CLASSIFICAZIONE Mini Medio Largo
 Dimensione telaio (mm)   < 1500       ≥ 1500 < 2500    ≥ 2500
 Altezza telaio (mm) < 350 ≥ 350 ≥ 350
 Peso massimo supportato (kg) 25 50    Stabilito dal fabbricante  

In accordo al punto 4.3.3.2 della norma tecnica EN 71-14, l’altezza della rete deve essere:

- 1,5 m per i trampolini con dimensioni del telaio inferiori a 2,5 m;

- almeno 1,8 per i trampolini con una dimensione del telaio superiore a 2,5 m.

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Trampolino giocattolo
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Decreto 16 settembre 2016

ID 4123 | | Visite: 5145 | Direttiva Ecodesign

Decreto 16 settembre 2016

Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

GU  n.262 del 09-11-2016

______

Update 16.11.2017

...

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
...

Art. 9 Approvazione ed esecuzione del programma

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria di cui all'art. 7, e' approvato il programma di cui all'art. 1, comma 1. Il suddetto programma e' pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 sono affidate ai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato per le opere pubbliche competente per territorio e la pubblica amministrazione proponente.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., all'Agenzia del demanio che li gestisce con i Provveditorati per le opere pubbliche, con le modalita' e gli strumenti previsti dal medesimo Sistema, previa assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa 3905 e 7753, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e' stipulata apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia del demanio.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, che non ricadano nell'ambito di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti, previa assegnazione sul pertinente capitolo di spesa, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e' stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. In ogni caso, per i progetti che prevedano la realizzazione dell'intervento tramite la stipula di un contratto EPC con una ESCO, limitatamente al finanziamento della quota indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m), e' stipulata apposita convenzione tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell'art. 10, comma 1, e l'Amministrazione proponente.
...

Collegati

[box-note]Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico edilizia | Consolidato 2018[/box-note]

RAPEX Report 22 del 02/06/2017 N.5 A12/0726/17 Paesi Bassi

ID 4107 | | Visite: 4114 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 22 del 02/06/2017 N.5 A12/0726/17 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Bastone da trekking


Il prodotto, di marca Wonder Walker, mod. 02100, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

La maniglia del bastone, se il peso viene applicato con un certo angolo, può scattare causando la caduta dell’utilizzatore.

CAPO I
Obiettivi — Ambito di applicazione — Definizioni
Articolo 1

1. La presente direttiva è intesa a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. […]

CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3

 1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

 2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.

Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:

a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.

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Decreto 9 marzo 2017 n. 68

ID 4086 | | Visite: 4975 | Direttiva RoHS II

Decreto 9 marzo 2017, n. 68

Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

G.U. n. 122 del 27 maggio 2017

Correlati:

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124

Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello

 

Codice dei contratti pubblici e CPR

ID 4083 | | Visite: 6994 | Documenti Riservati Marcatura CE

Codice dei contratti pubblici e CPR

Codice dei Contratti Pubblici e  Regolamento 305/2011 Prodotti da costruzione (CPR) Responsabilità DL

I soggetti delle stazioni appaltanti sono riportati all’articolo 101, del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017.

Precisamente, al comma 3 dell’articolo in parola, è previsto espressamente nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico proprie del direttore dei lavori, quella di accettazione dei materiali, da svolgersi “sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.

..
"Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti" .
...

1. Materiali e prodotti per uso strutturale e Regolamento (UE) 305/2011 - CPR

L’obbligo della Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP) con il rilascio ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), scatta nel caso che i Prodotti:

1) rientrino nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (EN)

Norme armonizzate

2) sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), richireta dal fabbricante su Documenti EAD.

Documenti EAD

I prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rientrano nel cosiddetto settore armonizzato. Per tali prodotti da costruzione il fabbricante, al quale è stata rilasciata un ETA, deve redigere una Dichiarazione di Prestazione.

Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata, su richiesta del fabbricante, da un organismo di valutazione tecnica (TAB) in base a un documento per la valutazione europea (EAD).

I materiali e prodotti per uso strutturale del Codice dei Contratti Pubblici devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

...
segue

1. Responsabilità accettazione materiali stazioni appaltanti - direttore dei lavori
2. Materiali e prodotti per uso strutturale
3. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3.1 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
4. La Marcatura CE
4.1 Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)
4.2 Marcatura CE obbligatoria
5. Riferimenti Articoli Codice

Riferimenti normativi

-  Codice dei contratti pubblici, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05-05-2017 (S.O. n. 22) il Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017, riguardante le disposizioni correttive al Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 (rubricato come Codice appalti e modificato in codice dei contratti pubblici).

-  Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. G.U.U.E L 88/10 04.04.2011.

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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Direttiva (UE) 2017/898

ID 4076 | | Visite: 5286 | Direttiva giocattoli

Direttiva (UE) 2017/898

Direttiva della Commissione del 24 maggio, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli

La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio . L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

Il valore limite specifico per il bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) è di 0,1 mg/l (limite di migrazione). Le norme europee EN 71-10:2005 (preparazione del campione) ed EN 71-11:2005 (misurazione) indicano i metodi di prova pertinenti.

La norma EN 71-10:2005 prescrive l'estrazione di 10 cm2 di materiale per giocattoli con 100 ml di acqua per un'ora. Il rispetto del valore limite specifico di 0,1 mg/l implica quindi che la quantità massima di bisfenolo A che può migrare dai materiali per giocattoli durante tale estrazione sia pari a 0,01 mg.

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente:

Bisfenolo A    80-05-7   0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2018. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

G.U.U.E L138/128 del 25.05.2017

Entrata in vigore: 14.06.2017

Normativa correlata:

Direttiva 2009/48/CE Giocattoli

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

Articoli correlati:

DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE: RACCOMANDAZIONI E PROTOCOLLI

GUIDA DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE

Vie di corsa ed elementi di fissaggio: DM e CPR

ID 4063 | | Visite: 4554 | Documenti Marcatura CE ENTI

Le vie di corsa e gli elementi di fissaggio: direttiva macchine e CPR

Fino alla pubblicazione della norma UNI EN 1090 non c’era ragione di considerare la possibilità che il regolamento CPR potesse trovare applicazione anche per l’installazione di apparecchi di sollevamento fissi. La pubblicazione di questa norma, ha costretto i fabbricanti ad un confronto con la disciplina prevista per i prodotti da costruzione e all’analisi delle situazioni in cui quest’ultima potrebbe trovare applicazione in questo settore. La norma UNI EN 1090-1 è una norma armonizzata che prevede i requisiti per la Marcatura CE, secondo il Regolamento 305/2011.

La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in acciaio e alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Questa parte rappresenta la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1, Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components, entrata in vigore, come EN armonizzata, il 1° gennaio 2011; il periodo di coesistenza con la normativa preesistente è scaduto il 1° luglio 2014.

Nonostante le vie di corsa degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, quando fornite successivamente alla costruzione dell’edificio, non possano essere considerate un componente strutturale dell’opera di costruzione, l’immissione sul mercato delle vie di corsa è talvolta accompagnata dalla DoP prevista dal regolamento 3015/2011. Lo stesso si può dire di altri elementi di fissaggio, quali tasselli, imbracature, tiranti di sospensione.

___

La ragione per rapportare le norme applicabili agli apparecchi di sollevamento di tipo fisso alla direttiva macchine è che questa disciplina catalizza i principali rischi relativi al prodotto specifico e, al contempo, anche le altre direttive applicabili in modo complementare, rispetto alla direttiva macchine, al prodotto di cui si parla. Considerate le ampie tipologie di rischio descritte dalla direttiva macchine e la sua ormai consolidata applicazione insieme con altre direttive di prodotto, occorre verificare quale sia, se esiste, una complementarietà tra direttiva macchine e regolamento 305/2011.

La tipologia di macchina di cui si parla è individuata dall’art. 2, comma 1, lettera a), terzo alinea: “macchina”:

...
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

Questa definizione evidenzia che la direttiva ha considerato la possibilità che l’attività di installazione in un edificio o una costruzione, in qualche modo, sia una condizione necessaria per il funzionamento di una macchina.

Il collegamento tra la macchina e l’edificio, quindi, ancor prima di costituire oggetto di applicazione del regolamento 305/2011, è un argomento affrontato dalla direttiva nei suoi primi articoli.

E’ fondamentale quindi verificare come sia sviluppato nell’ambito della direttiva. Non si può che concordare con un’affermazione contenuta nell’ultima guida alla direttiva macchine:

“Il fabbricante di macchine destinate all’installazione in un edificio o in una costruzione, come, ad esempio, gru a ponte, taluni ascensori o scale mobili, deve specificare le caratteristiche della struttura di sostegno della macchina, in particolare la resistenza al carico. Tuttavia, egli non è responsabile della costruzione dell’edificio o della struttura stessa.”

___

La direttiva macchine include nel proprio ambito di applicazione tutte le parti della macchina, comunque commercialmente denominate, che ne condizionano la sicurezza e l’uso.

Tutto ciò che condiziona la corretta progettazione della macchina, incluse le parti che ne consentono il collegamento con le parti strutturali dell’edificio in cui è destinata ad operare, sono da considerare nell’ambito di applicazione della direttiva e di responsabilità del fabbricante della macchine; la responsabilità del fabbricante tuttavia, nel caso di macchina che può funzionare solo dopo essere stata installata in un edificio o in una costruzione, non si estende alle operazioni di installazione, che può anche essere affidata ad un soggetto terzo rispetto al fabbricante o al utilizzatore. In questa ipotesi è il soggetto che installa la macchina in un edificio che chiede al cliente di attestare che la struttura dell’edificio sia idonea all’installazione.

L’applicazione del Regolamento (UE) N. 305/2011, e quindi della norma UNI EN 1090, alle vie di corsa e simili può essere ritenuta legittima unicamente nei casi in cui la via di corsa, dovesse essere considerata, dal costruttore dell’edificio o dell’opera di ingegneria civile, un elemento strutturale dell’opera stessa. In tutti gli altri casi, che sono i più frequenti, in cui la via di corsa è solo un elemento per l’installazione della macchina fissato sull’opera edile, non ne costituisce più un elemento strutturale, né è soggetta a specifica normativa di prodotto.

La via di corsa deve rispettare le prescrizioni del fabbricante della macchina, cui devono corrispondere le caratteristiche strutturali dell’opera edile. Per prassi commerciale, e per maggior tutela propria e dei propri clienti, i fabbricanti aderenti ad AISEM, qualora provvedano all’installazione di vie di corsa, accompagnano queste ultime con una DoP, conseguente all’applicazione del regolamento dei prodotti da costruzione. Fabbricante, installatore e utilizzatore devono documentare di aver ricevuto, esaminato, compreso e applicato le informazioni relative alla macchina e alle caratteristiche dell’opera di costruzione in cui la macchina deve essere installata. Infatti, in caso di inconvenienti, è necessario che ciascuno produca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare difetti di funzionamento della macchina e della installazione della stessa.

AISEM Position Paper 01/2017

Decreto 11 maggio 2017

ID 4061 | | Visite: 11034 | Regolamento impianti fune persone

Decreto 11 maggio 2017: esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto persone

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

Le disposizioni riportate nell’allegato tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme che regolano l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone.

Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della Direttiva 2000/9/CE (impianti a fune trasporto persone).

Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012.

Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all’esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.

G.U. n. 118 del 23 Maggio 2017

[box-info]Update 30.05.2019

Con il D.D. n. 166 del 13 maggio 2019 (GU n.125 del 30-05-2019) Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone, è prorogato il termine di scadenza di cui all’art. 9.1.1. del Decreto 11 maggio 2017 (Obbligo di adeguamento sull'esercizio di impianti esistenti, inizialmente termine di 24 mesi dal 31 Maggio 2019 al 30 Maggio 2019), al 30 Novembre 2019. [/box-info]

[box-info]Update 29.05.2019

D.D. n. 189 del 29 Maggio 2019: Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.

Decreto di approvazione dei modelli dei Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui al Decreto 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”.

(GU n.125 del 30-05-2019)[/box-info]

_____

Nota: La Direttiva Direttiva 2000/9/CE (impianti a fune trasporto persone) è sostituita e abrogata dal Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 2000/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018.

Vedi Note di lettura:

Esercizio/Manutenzione Impianti a fune

Collegati
[box-note]Capo Servizio Impianti a fune
Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]

RAPEX Report 20 del 19/05/2017 N.1 A12/0644/17 Paesi Bassi

ID 4042 | | Visite: 4157 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 20 del 19/05/2017 N.1 A12/0644/17 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Inchiostro per tatuaggi

Il prodotto, di marca Kokkai Sumi Ink, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Risoluzione ResAP(2008)1 del consiglio Europeo.

L’inchiostro contiene cadmio (valore misurato 0.53 mg/kg) e piombo (valore misurato 19.19 mg/kg). Il cadmio si accumula nel corpo e può causare danni alle ossa e ai reni e l'esposizione al piombo è dannosa per la salute umana, essendo neurotossico.

La risoluzione ResAP(2008)1 riporta le concentrazioni di impurezza massime consentite nei prodotti per tatuaggi e per il trucco permanente (PMU).

I livelli di piombo nei prodotti per tatuaggi, ed in quelli per il trucco permanente, non devono superare i 2 mg/kg, mentre il cadmio non deve superare i 0.2 mg/kg.

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Allegato riservato RAPEX Report 20 del 19_05_2017 N. 1 A12_0644_17 Paesi Bassi.pdf
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Roadmap for the implementation of the CPR

ID 4033 | | Visite: 2980 | Documenti Marcatura CE UE

Roadmap for the implementation of the Construction Products Regulation (CPR)

Commissione Europea, 15 Maggio 2017

Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) consente alla Commissione di adottare atti giuridici per l'attuazione o il completamento del CPR, sia sotto forma di atti di attuazione o delegazione di cui agli articoli 26 e 60 del CPR rispettivamente.
Inoltre, il CPR chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.

La tabella "Roadmap for the implementation of the Construction Products Regulation (CPR)" fornisce una panoramica sui compiti che la Commissione intende intraprendere per l'attuazione del CPR.

Sono già stati eseguiti diversi compiti, delegati e atti di attuazione nonché relazioni adottate di conseguenza.

Regolamento (UE) N. 305/2011

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

G.U.U.E L 88/10 04.04.2011

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Articoli correlati:

Regolamento (UE) N. 305/2011

CAVI ELETTRICI: OBBLIGO MARCATURA CE REGOLAMENTO CPR DAL 1° LUGLIO 2017

Manuale Quadro elettrico bordo macchina: EN 61439-1/2 e EN 60204-1*

ID 380 | | Visite: 113480 | Documenti Riservati Marcatura CE

Manuale quadro elettrico bordo macchina Ed  2024

Manuale quadro elettrico bordo macchina: EN IEC 61439-1/2 e EN 60204-1* / Ed. 2024

ID 380 | Rev. 9.0 2024 / Documento .docx in allegato

Disponibile la Rev. 9.0 Marzo 2024 del modello per la redazione del Manuale di Quadri elettrici bordo macchina in accordo con le Direttive BT ed EMC e norme tecniche armonizzate CEI EN IEC 61439-1, CEI EN IEC 61439-2 ed CEI EN 60204-1*.

Traduzione non ufficiale estratti norme tecniche.

In questa Revisione, il Modello è stato, in particolare:

- Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-1:2022
- Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-2:2021
- Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità
- Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione
- Aggiornati Riferimenti normativi

[box-info]Segnaliamo che le norme relative ai quadri elettrici BT:

CEI EN IEC 61439-1:2022 (Ed. 3a) e
CEI EN IEC 61439-2:2021 (Ed. 3a)

sostituiscono le rispettive edizioni 2012 che restano applicabili fino al 21.05.2024.

A partire dal 22.05.2024 sono in vigore solo le norme CEI EN IEC 61439-1:2022 (Ed. 3a) e CEI EN IEC 61439-2:2021 (Ed. 3a).[/box-info]

Download Preview Rev. 9.0 | 2024

Rev. 9.0 Marzo 2024 (Ed. 2024)

Il presente manuale è stato realizzato per fornire all’utilizzatore istruzioni per l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione di un QUADRO ELETTRICO BORDO MACCHINA e degli apparecchi in esso contenuti.

[box-info]*Progettazione Quadri elettrici equipaggiamenti bordo macchina EN 60204-1

Per la progettazione di Quadri elettrici equipaggiamenti di bordo macchina in accordo con la norma armonizzata CEI EN 60204-1, possono essere utilizzate le norme della serie CEI EN IEC 61439, vedasi EN 60204-1 Allegato F:

"4.2.2 Quadri 
Oltre ai requisiti IEC 60204-1, a seconda della macchina, il suo uso previsto e le apparecchiature elettriche, il progettista può selezionare le parti dell'impianto elettrico del macchina che sono in conformità con le parti rilevanti della serie CEI EN IEC 61439 (vedi anche Allegato F)"
[/box-info]

E’ dichiarata la conformità CE alle Direttive:

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (EMCD)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (LVD)

Sono applicate le nuove norme armonizzate BT ed EMC:

CEI EN IEC 61439-1:2022 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole Generali
CEI EN IEC 61439-2:2021 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Parte 2: Quadri di potenza
CEI EN 60204-1:2018 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali

L’equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza identificate dalla valutazione del rischio della macchina.

Sui quadri elettrici sono ammessi diversi livelli di intervento in base al livello di preparazione della persona incaricata o della sua funzione.

[panel]La norma tecnica CEI EN IEC 61439-1 fornisce varie definizioni delle figure che a vario titolo possono intervenire sul quadro:

PERSONA ESPERTA: persona in grado di valutare il lavoro assegnato e riconoscere i possibili pericoli sulla base della formazione professionale, dell'esperienza e della conoscenza delle relative apparecchiature

PERSONA AVVERTITA: Persona adeguatamente avvertita da persone esperte che le permettono di prevenire i rischi ed evitare i pericoli che possono insorgere con l’elettricità.

PERSONA COMUNE: Persona che non è né esperta né avvertita.

PERSONA AUTORIZZATA: Persona esperta o avvertita che è stata autorizzata ad eseguire un determinato lavoro.[/panel]

[panel]Si possono distinguere fondamentalmente tre diversi livelli di manutenzione:

1° LIVELLO (esercizio normale): consiste nell’eseguire le più semplici operazioni sugli interruttori e sui quadri elettrici, quali la sostituzione di accessori, contatti ausiliari, lampade di segnalazione, materiale di consumo.

2° LIVELLO (manutenzione preventiva)
: per garantire la massima affidabilità e sicurezza dei quadri e opportuno programmare azioni di manutenzione preventiva.

Questo permette di evitare di dover ricorrere alla manutenzione correttiva che rappresenta una condizione spesso gravosa per gli elevati costi che possono derivare dalle operazioni di riparazione e fermata dell’impianto.

3° LIVELLO (interventi di riparazione o di sostituzione): è la manutenzione di grado più elevato e va eseguita solo in casi eccezionali. In questi casi e sempre consigliabile affidare l‘intervento al costruttore.[/panel]

La MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI LAVORO, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro (Art. 71 c.4 D.Lgs. 81/2008).

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine ed attrezzature di lavoro (compreso quindi quadro ed equipaggiamento elettrico) devono essere annotate su APPOSITO REGISTRO (Art. 71 c.9 D.Lgs. 81/2008).

Formato: .docx
Pagine: 92
Elaborabile: SI
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus

___________

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Realizzato
Rev. 9.0 2024 1. Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-1:2022
2. Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-2:2021
3. Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità
4. Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione
5. Aggiornati Riferimenti normativi
Certifico Srl 
Rev. 8.0 2020 1. Aggiornato modello grafico
2. Aggiornato modello in accordo EN IEC/IEEE 82079-1:2020 
3. Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità
4. Aggiornato Capitolo 0.8 Grado di protezione IP
5. Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione
6. Aggiornati Riferimenti normativi
Certifico Srl
Rev. 7.0 2020 1. Aggiornato l’intero documento in riferimento a CEI 121-5
2. Nuova “Tabella Manutenzione programmata”
3. Inserito cartello e didascalia “Messa in sicurezza”
4. Inserita parte “Dispositivi di Protezione individuale” 
5. Aggiunto capitolo “Ambiente Elettromagnetico”
6. Precisazione su “Costruttore originale/Costruttore del quadro"
7. Aggiornati campi “Identificazione quadro”.
8. Aggiornato template grafico
9. Aggiornamento Cap. Riferimenti normativi
Certifico Srl
Rev. 6.0 2019 1. Aggiornato l’intero documento in riferimento CEI EN 60204-1:2018
2. Nuovo Cap. 4.9 Dispositivi di Sezionamento

3. Aggiornato template grafico
4. Inserito Cap. 17 Documentazione della CEI EN 60204-1:2018
5. Inserito Questionario Costruttore/Utilizzatore All. B CEI EN 60204-1:2018
6. Inserito Cap. Riferimenti normativi
7. Altre note S
Certifico Srl
Rev. 5.0 2018 1. Aggiornata parte relativa alle prove
2. Aggiornati riferimenti normativi
2. Aggiornato template grafico
Certifico Srl
Rev. 4.0 2017 1. Aggiornati riferimenti normativi
2. Aggiornata parte relativa dispositivi di comando
Certifico Srl
Rev. 3.0 2017 1. Aggiornati riferimenti normativi
2. Aggiunto elenco norme di riferimento
3. Aggiornata parte Grado di Protezione IP EN 60529/A2 (70-1)
Certifico Srl
Rev. 2.0 2016 1. Aggiornati i riferimenti alle nuove Direttive EMC e BT
2. Aggiunta sezione segnalazioni quadri e pulsanti EN 61310-1
Certifico Srl
Rev. 1.0 2014 --- Certifico Srl

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Maggiori Info e acquisto Documento

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
CEI EN 60204-1:2018
Certifico Quadri Elettrici
Guida pratica Organizzare la Documentazione Quadri elettrici | CEI 121-5
CEI EN IEC 61439-1:2022
CEI EN IEC 61439-2:2021
Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2
Guida realizzazione quadro elettrico secondo le Norme EN 61439-1 e 2
Manuale Quadro elettrico bordo macchina: EN 61439-1/2 e EN 60204-1*
EN 61439-3 Quadri di distribuzione utilizzati da persone ordinarie (DBO)
IEC 60204-1 Nuova Ed. 6 2016: Novità e cambiamenti
IEC 60204-1:2016 Allegato I: Documentazione equipaggiamenti elettrici macchine
IEC 60204-1:2016: le verifiche previste
IEC 60204-1:2016 Misure riduzione EMC (Annex H)
EN 60204-1 Ed. 2015 Documentazione Tecnica e Verifiche[/box-note]

Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 80 | | Visite: 370493 | Direttiva macchine



Scarica questo file (Direttiva Macchine 2006 42 CE - Testo Consolidato.pdf) Direttiva macchine 2006/42/CE (Testo Consolidato 2019 IT)

Scarica questo file (Direttiva Macchine 2006 42 CE - Testo Consolidato.pdf) Machinery Directive 2006/42/EC (Consolidate text 2019 EN)

Scarica questo file (Direttiva Macchine 2006 42 CE - Testo Consolidato.pdf) D.Lgs. 27 Gennaio 2019, n. 17 Attuazione IT (Decreto Attuazione IT)

Scarica questo file (Direttiva Macchine 2006 42 CE - Testo Consolidato.pdf) Direttiva macchine 2006/42/CE e Norme armonizzate (Testo Consolidato 2022 IT - Elaborato Certifico Srl)

Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(GU L 157/24 del 9.6.2006)

Entrata in vigore: 29 Giugno 2006

[box-warning]Abrogazione

Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 51 Abrogazioni
...
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.[/box-warning]

[box-hint]Attuazione

D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

(GU n.41 del 19-02-2010 - S.O. n. 36) 

Entrata in vigore: 06/03/2010[/box-hint]

[box-hint]Modifiche:

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 14 18.7.2009)
"Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose" 

Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 29 25.11.2009)
"Macchine pesticidi"

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60/1 del 2.3.2013)
"Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali"

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96/251 del 29.3.2014)
"Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori"

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (L 198 241 25.7.2019)
Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal  29 maggio 2026

Rettifiche:

Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE)[/box-hint]

Abrogazioni e attuazione

Articolo 25 Abrogazione
La direttiva 98/37/CE è abrogata con effetto dal 29 dicembre 2009.
I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 26 Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. Articolo 27 Deroga Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 28 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutto il testo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine [4], costituiva la codificazione della direttiva 89/392/CEE [5]. In occasione di nuove modifiche della direttiva 98/37/CE per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

(3) Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e dei consumatori e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso delle macchine.

(4) A fini di certezza del diritto è necessario definire il campo d'applicazione della presente direttiva e i concetti relativi all'applicazione della medesima con la maggiore precisione possibile.

(5) Le disposizioni cogenti degli Stati membri in materia di ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose, frequentemente completate da specifiche tecniche cogenti de facto e/o da altre norme applicate volontariamente, non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi ma, a motivo delle loro difformità, costituiscono degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunità. I sistemi nazionali di valutazione della conformità e di certificazione di queste macchine differiscono inoltre notevolmente. È pertanto opportuno non escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose.

(6) È opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco, che sono soggette alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi [6]; l'esclusione delle armi da fuoco non dovrebbe applicarsi agli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclusivamente a fini industriali o tecnici. È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli Stati membri di autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine costruite in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva, comprese quelle che attuano la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969. Tali disposizioni transitorie consentiranno inoltre agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che garantiscano un livello di sicurezza basato sullo stato dell'arte.

(7) La presente direttiva non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo. La presente disposizione lascia tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine, in conformità del trattato, ai fini dell'attuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [7].

(8) Nel caso dei trattori agricoli e forestali, le disposizioni della presente direttiva concernenti i rischi attualmente non coperti dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli [8], non dovrebbero più essere d'applicazione una volta che tali rischi saranno coperti da tale direttiva.

(9) La sorveglianza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce l'applicazione corretta ed uniforme della direttiva. Di conseguenza è opportuno istituire un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso.

(10) Gli Stati membri si assumono la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace della presente direttiva e, nella misura del possibile, un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine in conformità delle disposizioni della stessa. Essi dovrebbero adoperarsi per garantire un'effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione, ai fini di un'applicazione corretta e uniforme della presente direttiva.

(11) Nel quadro di tale sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilita una netta distinzione tra la contestazione di una norma armonizzata che conferisce una presunzione di conformità ad una macchina e la clausola di salvaguardia relativa ad una macchina.

(12) La messa in servizio di una macchina ai sensi della presente direttiva concerne soltanto l'impiego della macchina stessa per l'uso previsto o ragionevolmente prevedibile; ciò non impedisce la definizione di condizioni di utilizzo estranee alla macchina purché tali condizioni non comportino modifiche della macchina in modo non conforme alle disposizioni della presente direttiva.

(13) È altresì necessario prevedere un adeguato meccanismo che consenta l'adozione di specifiche misure a livello comunitario che impongano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano lo stesso rischio per la salute e la sicurezza delle persone a causa di lacune nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle loro caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine a condizioni speciali. Per garantire un'adeguata valutazione della necessità di tali misure esse dovrebbero essere adottate dalla Commissione, assistita da un comitato, alla luce delle consultazioni con gli Stati membri e le altre parti interessate. Poiché tali misure non sono direttamente applicabili agli operatori economici, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione.

(14) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici.

(15) Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori.

(16) Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una procedura specifica.

(17) In occasione di fiere, esposizioni e simili, dovrebbe essere possibile esporre macchine non conformi ai requisiti della presente direttiva. È comunque opportuno informare in modo adeguato gli interessati di questa mancanza di conformità e dell'impossibilità di acquistare le macchine nelle condizioni di presentazione.

(18) La presente direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori.

(19) Considerata la natura dei rischi che presenta l'utilizzo delle macchine oggetto della presente direttiva, è opportuno fissare le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Le procedure dovrebbero essere elaborate alla luce dell'entità dei pericoli che le macchine possono costituire. Di conseguenza, per ogni categoria di macchine dovrebbe essere prevista una procedura adeguata, conforme alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [9], tenendo conto, al contempo, della natura della verifica richiesta per tali macchine.

(20) È opportuno lasciare ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine alla presente direttiva. Tuttavia, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di certificazione più rigorosa.

(21) La marcatura "CE" dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa verosimilmente indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE".

(22) Per conferire la stessa qualità alla marcatura "CE" e al marchio del fabbricante è importante che essi vadano apposti utilizzando la stessa tecnica. Per poter distinguere le marcature "CE" che potrebbero eventualmente figurare su taluni componenti e la marcatura "CE" della macchina, è importante che quest'ultima sia apposta accanto al nome di chi ne assume la responsabilità, ovvero il fabbricante o il suo mandatario.

(23) Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe inoltre garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato. A tal fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti.

(24) È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiarazione "CE" di conformità, costituisca un fascicolo tecnico della costruzione. Tuttavia non è indispensabile che tutta la documentazione sia materialmente disponibile in permanenza: basta che sia disponibile su richiesta. Essa può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

(25) I destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti.

(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(27) L'applicazione della presente direttiva ad un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone rende necessaria una migliore delimitazione dei prodotti oggetto della presente direttiva in relazione alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascensori [10]. È stato quindi ritenuto necessario procedere ad una nuova definizione del campo d'applicazione di detta direttiva. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere modificata in conseguenza.

(28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [11], dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [13], escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote [14], escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione [15]:
- elettrodomestici destinati a uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici;
l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando,
- trasformatori.

Articolo 2 
Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si applicano le definizioni seguenti:
a) "macchina":
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c) "componente di sicurezza": componente
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell’allegato V;
d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;
g) "quasi-macchine": insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
h) "immissione sul mercato": prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) "fabbricante": persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;
j) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva;
k) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;
l) "norma armonizzata": specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [16], e non avente carattere vincolante.
m) «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute»: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.
n) “beni rilevanti per la crisi”: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio;
o) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.

Articolo 3
Direttive specifiche
Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive.

Articolo 4
Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della presente direttiva e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente
2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguardano.
3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri definiscono le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, comunicando loro anche qualsiasi ulteriore modifica.

Articolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

Articolo 6
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di quasi-macchine destinate, per dichiarazione d'incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, del fabbricante o del suo mandatario, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre quasi-macchine onde costituire una macchina.
3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Articolo 7
Presunzione di conformità e norme armonizzate
1. Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste della marcatura "CE" e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1, sezione A, rispettino le disposizioni della presente direttiva.
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate.
 
Articolo 8
Misure specifiche
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato V per aggiornare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza.
2. La Commissione, seguendo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l’applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 9
Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
1. Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che disciplina e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione può, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
2. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di esaminare la necessità di adottare le misure di cui al paragrafo 1.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altre parti interessate, indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.

Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 10
Procedura di contestazione di una norma armonizzata
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni o, qualora applicabile, dell’ambiente, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle suddette misure, motivandone le decisioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate.
La Commissione constata, dopo la consultazione, se le misure adottate dallo Stato membro sono giustificate o meno e comunica la sua decisione allo Stato membro promotore dell'iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario.
4. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate e ove lo Stato membro che ha preso le misure intenda mantenerle, la Commissione o lo Stato membro avviano la procedura di cui all'articolo 10.
5. Se una macchina non è conforme ed è munita della marcatura "CE", lo Stato membro competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.
6. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.

Articolo 12
Procedure di valutazione della conformità delle macchine
1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

Articolo 13
Procedura per le quasi-macchine
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Articolo 14
Organismi notificati
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, nonché le procedure specifiche per la valutazione della conformità e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano controllati periodicamente per accertare che soddisfino sempre i criteri di cui all'allegato XI. L'organismo notificato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, compresi i documenti relativi al bilancio, per consentire agli Stati membri di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.
3. Per la valutazione degli organismi da notificare e di quelli già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XI.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo della presente direttiva, rispondano ai criteri pertinenti.
6. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti della presente direttiva non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante. In caso di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali è sottoposto o nei casi in cui si rende necessario un intervento da parte dell'autorità competente, l'organismo notificato ne informa l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4. Lo Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Deve essere possibile una procedura di impugnazione.
7. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità responsabili della designazione, notificazione e controllo di organismi notificati negli Stati membri e gli organismi notificati, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca immediatamente la sua notifica, qualora constati che:
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure
b) l'organismo viene meno in modo grave alle sue responsabilità.
Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 15
Installazione e utilizzo delle macchine
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 16
Marcatura "CE"
1. La marcatura di conformità "CE" è costituita dalle iniziali "CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III.
2. La marcatura "CE" viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE". Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "CE".

Articolo 17
Non conformità della marcatura
1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:
a) l'apposizione della marcatura "CE" a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;
b) l'assenza della marcatura "CE" e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina;
c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura "CE" e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.
2. Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.
3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 18
Riservatezza
1. Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
3. Tutte le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione a norma degli articoli 9 e 11 sono pubblicate.

Articolo 19
Cooperazione tra gli Stati membri
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati affinché le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, cooperino fra di loro e con la Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva.
2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Articolo 20
Procedure di ricorso
Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di ogni macchina oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 21
Diffusione dell'informazione
La Commissione prende le misure necessarie affinché siano resi disponibili i dati utili riguardanti l'attuazione della presente direttiva.
 
Articolo 21 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
 
Articolo 21 ter
Applicazione di procedure di emergenza
 
1.Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine contemplate dalla presente direttiva.
2.Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3.Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
L’articolo 21 quinquies, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione.
4.La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio in conformità degli articoli 21 quinquies e 21 sexies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 21 quater
Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine designate come beni rilevanti per la crisi
 
1.Il presente articolo si applica alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.
2.Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità delle macchine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 21 ter.
3.L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.
4.Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati.

Articolo 21 quinquies
Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato
 
1.In deroga all’articolo 12, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di specifiche macchine elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, e per le quali non sono state eseguite le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato, ma la cui conformità a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti nella presente direttiva è stata dimostrata secondo le procedure indicate in tale autorizzazione.
2.Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Le macchine oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato o messe in servizio come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3.Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 4.
4.In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sul territorio di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione.
5.I fabbricanti di macchine soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le macchine interessate sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
6.Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue:
a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I;
b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine interessate;
c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747;
d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine interessate;
e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine interessate immesse sul mercato o messe in servizio.
paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica.
8.Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri.
9.L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 12 nel territorio dello Stato membro interessato.
 
Articolo 21 sexies
Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni
 
1.Laddove le macchine siano state designate come beni rilevanti per la crisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, per tali macchine, atti di esecuzione che elenchino le norme appropriate o che stabiliscano specifiche comuni riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nei casi seguenti:
a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o
b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.
5. Fatto salvo l’articolo 7, le macchine che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerate conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga all’articolo 21 ter, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che le macchine contemplate dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le macchine conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono state immesse sul mercato o messe in servizio si intendono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione.
 
Articolo 21 septies
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
 
1. Gli Stati membri conferiscono la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione delle priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1.

Articolo 22
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

Articolo 24
_________
 
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 98/37/CE è abrogata con effetto dal 29 dicembre 2009.
I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 26
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 27
Deroga
Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 28
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
 
Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. Borrell Fontelles
Per il Consiglio
Il presidente
H. Winkler
[1] GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 164.
[2] GU C 311 del 7.11.2001, pag. 1.
[3] Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 491), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 251 E dell'11.10.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.
[4] GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
[5] Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9).
[6] GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
[7] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).
[8] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17).
[9] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
[10] GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[11] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[13] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/28/CE della Commissione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27).
[14] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).
[15] GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
[16] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
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ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.4.

 

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) "zona pericolosa", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;
g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) "uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
La macchina deve essere fornita di un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone d'ombra che possano causare disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti all'illuminazione.
Gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:
- poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti.
Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento, oppure
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:
- facilmente spostabile, oppure
- munitO di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi.
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
1.1.7. Posti di lavoro
Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile.
Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.
1.1.8. Sedili
Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato alla macchina deve essere prevista l'installazione di sedili.
Se l'operatore è destinato a lavorare seduto e il posto è parte integrante della macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a quest'ultima.
Il sedile dell'operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile. Inoltre il sedile e la sua distanza dai dispositivi di comando devono potersi adattare all'operatore.
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all'operatore. Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell'operatore non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2. SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
- le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata,
- fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione non è univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.
La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter leggere i suddetti indicatori.
Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.
Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una o più zone o posti prestabiliti.
Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza.
Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per l'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia, purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di comando previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non produce situazioni pericolose.
Quando la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi mutuamente in pericolo, devono essere installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi. Se per ragioni di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza specifica, opportuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell'ordine corretto.
1.2.4. Arresto
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori.
1.2.4.2. Arresto operativo
Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
1.2.4.3. Arresto di emergenza
La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.
Il dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari,
- quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento.
I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse.
1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature collegate, qualora il loro mantenimento in funzione possa costituire un pericolo.
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l'utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della machina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto.
1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un rischio per le persone esposte.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione
I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.
1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire un pericolo.
1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili interbloccati devono:
- per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario.
I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e
- dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non è chiuso e bloccato, e
- tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della macchina.
1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso
I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire, e
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
1.5.2. Elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da tali fonti di energia.
1.5.4. Errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sui loro carter, qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali rischi.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sugli elementi da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere impossibili i raccordi errati.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7. Esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie.
1.5.8. Rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.9. Vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
1.5.11. Radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Radiazioni laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono essere tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte.
Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e sostanze pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace.
Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo effetto.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina
La macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità.
1.5.16. Fulmine
Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
1.6. MANUTENZIONE
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati, qualora la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi devono inoltre poter essere bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità d'intervento degli operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.
1.7. INFORMAZIONI
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2. Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un'avaria di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina,
- marcatura "CE" (cfr. allegato III),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.7.4.1. Principi generali di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura "Istruzioni originali".
b) Qualora non esistano "Istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali".
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.

2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l’applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4)
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.
2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO
2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
- a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire la stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste,
- tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un dispositivo di comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite di dispositivi di comando manuali per l'avviamento e/o l'arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli,
- essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo e/o al mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile, occorre prendere disposizioni compensative,
- consentire, all'occorrenza, l'osservazione visiva delle zone pericolose e dell'azione dell'utensile sul materiale lavorato.
Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.
2.2.1.1. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi i 2,5 m/s2. Se tale valore non supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata.
2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto
2.2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto devono essere progettate e costruite in modo da:
- effettuare la trasmissione dell'energia al pezzo propulso tramite un componente intermedio che non si separa dal dispositivo,
- impedire l'impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non è posizionata correttamente con una pressione adeguata sul materiale di base,
- impedire l'azionamento involontario; se del caso, per azionare l'impatto deve essere necessaria una sequenza appropriata di azioni sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando,
- impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di urto,
- poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in condizioni di sicurezza.
Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più ripari paraschegge ed i ripari appropriati devono essere forniti dal fabbricante della macchina.
2.2.2.2. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti:
- gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere impiegati con la macchina,
- gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare con la macchina,
- se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
Le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono rispettare i seguenti requisiti:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere posizionato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione di pezzi o loro parti, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione o, qualora ciò non sia possibile, in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi di infortuni alle persone.
2.4. MACCHINE PER L’APPLICAZIONE DI PESTICIDI
2.4.1. Definizione
Per «macchine per l’applicazione di pesticidi» s’intendono le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.
2.4.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite.
2.4.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilità e accuratezza, il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi dalle postazioni operative.
2.4.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.
2.4.5. Applicazione di pesticidi
2.4.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione.
2.4.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.
2.4.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.4.5.1 e 2.4.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.
2.4.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi.
2.4.6. Manutenzione
2.4.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell’ambiente.
2.4.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell’ambiente.
2.4.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilità alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse.
2.4.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente.
2.4.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in uso.
2.4.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;
b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;
g) l’indicazione che l’operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.4.9;
h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l’indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
j) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
k) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1.1. Definizioni
a) "Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità":
- macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o
- macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che può essere munita di mezzi che consentano di spostarla più facilmente da un luogo all'altro.
b) "Conducente": operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando.
3.2. POSTI DI LAVORO
3.2.1. Posto di guida
La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai pericoli dovuti ad insufficiente visibilità diretta.
La macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e costruita in modo che ai posti di guida non si presentino per il conducente rischi dovuti al contatto involontario con le ruote o con i cingoli.
Se le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne sono accresciuti, il posto di guida del conducente trasportato deve essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. La cabina deve comportare un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2. Sedili
Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, i sedili devono essere progettati o muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta non devono essere montati se accrescono i rischi.
3.2.3. Posti per altre persone
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che, oltre al conducente, siano saltuariamente o regolarmente trasportate sulla macchina o vi lavorino altre persone, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi.
Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche ai posti delle persone diverse dal conducente.
3.3. SISTEMI DI COMANDO
Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l'uso non autorizzato dei comandi.
Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unità di comando deve indicare chiaramente quali siano le macchine che essa è destinata a comandare.
Il sistema di telecomando deve essere progettato e costruito in modo da influenzare soltanto:
- la macchina in questione,
- le funzioni in questione.
Le macchine dotate di telecomando devono essere progettate e costruite in modo da rispondere unicamente ai segnali delle unità di comando previste.
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie antisdrucciolo ed essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote sterzanti.
Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in movimento.
Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi, si applica unicamente in caso di retromarcia.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina è attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad esempio stabilizzatore, freccia), è necessario che il conducente disponga di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che, per consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una posizione definita, se necessario bloccata.
Quando ciò non genera altri rischi, lo spostamento della macchina deve essere subordinato alla posizione sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento involontario della macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del motore.
3.3.3. Funzione di spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di caratteristiche del suolo e di pendenza previste.
Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo d'emergenza con un dispositivo di comando interamente indipendente e facilmente accessibile deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione che sia ad azione puramente meccanica.
Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente e immediatamente l'arresto e a prevenire il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti:
- quando il conducente ne ha perso il controllo,
- quando viene ricevuto un segnale di arresto,
- quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di controllo legato alla sicurezza,
- quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termine specificato.
Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione continua sul dispositivo di comando corrispondente. In particolare, nessuno spostamento deve essere possibile all'atto d'avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi:
- di schiacciamento,
- di lesioni provocate da utensili rotanti.
La velocità di spostamento della macchina deve essere compatibile con l'andatura del conducente.
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante, quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti dal movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso la velocità in retromarcia deve essere sufficientemente ridotta, in modo da non presentare rischi per il conducente.
3.3.5. Guasto del circuito di comando
In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter essere guidata per il tempo necessario ad arrestarla.
3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.1. Movimenti incontrollati
La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la stabilità né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di interblocco, a condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente chiusa con una serratura per impedire l'accesso non autorizzato.
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò accresce i rischi.
Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5. Mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non ricorrano ai dispositivi di comando per facilitare l'accesso.
3.4.6. Dispositivi di traino
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo sganciamento possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.
Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto con una superficie d'appoggio adattata al carico e al terreno.
3.4.7. Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e la macchina azionata
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica che collegano una macchina semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata devono essere progettati e costruiti in modo che tutte le parti in movimento durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla quale è collegato il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica deve essere protetta da un riparo fisso collegato alla macchina semovente (o trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Deve essere possibile aprire questo riparo per accedere al dispositivo amovibile di trasmissione. Una volta collocata, deve esservi abbastanza spazio per impedire all'albero motore di danneggiare il riparo quando la macchina (o il trattore) è in movimento.
Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter di protezione fissato sulla macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare sul dispositivo amovibile di trasmissione meccanica il senso del montaggio.
Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un dispositivo amovibile di trasmissione meccanica che la colleghi ad una macchina semovente (o a un trattore), deve possedere un sistema di aggancio del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica tale che, quando la macchina è staccata, il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica e il suo riparo non vengano danneggiati dal contatto con il suolo o con un elemento della macchina.
Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità delle ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica, essi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi possano servire da predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI
3.5.1. Batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e costruito in modo da impedire la proiezione dell'elettrolita sull'operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupati dagli operatori.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente accessibile previsto a tal fine.
3.5.2. Incendio
A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose
Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione principale della macchina è la polverizzazione di prodotti. Tuttavia l'operatore deve essere protetto dal rischio di esposizione a tali emissioni pericolose.
3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
Le macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione, ovunque necessario, per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili.
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone,
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste; quest'ultima condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione elettrica,
- all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il rimorchio e la macchina per l'azionamento dei segnali.
Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a rischi di urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere le persone contro tali rischi. Lo stesso vale per le macchine la cui utilizzazione implica la ripetizione sistematica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità posteriore diretta.
Il disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente all'operatore.
Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente pericoloso, devono essere previste indicazioni sulle macchine stesse che avvertano di non avvicinarsi alle macchine durante il lavoro; tali iscrizioni devono essere leggibili a distanza sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano nei pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
- la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),
- la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg),
e se del caso:
- lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in newton (N),
- lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).
3.6.3. Istruzioni
3.6.3.1. Vibrazioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto il corpo:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio, quando superi 2,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, deve essere indicato,
- il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è esposto tutto il corpo, quando superi 0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve essere indicato,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla.
3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata e le istruzioni delle attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza della macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono esservi montate.

4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1. Definizioni
a) "Operazione di sollevamento": operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello.
b) "Carico guidato": carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi.
c) "Coefficiente di utilizzazione": rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale un componente è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sul componente.
d) "Coefficiente di prova": rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche della macchina di sollevamento o di un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio marcato sulla macchina di sollevamento o sull'accessorio di sollevamento.
e) "Prova statica": verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento o un accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verificato alcun danno.
f) "Prova dinamica": verifica che consiste nel far funzionare la macchina di sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde verificarne il buon funzionamento.
g) "Supporto del carico": parte della macchina sulla quale o nella quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate.
4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di guasti prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.
4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento
La macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti.
Se, nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di deragliamento o di guasto di un organo di guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, di componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e l'invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il coefficiente di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; questo coefficiente è, in generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il circuito di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere muniti.
I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro estremità. Le impiombature sono tuttavia tollerate negli impianti destinati per progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione.
Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di fune utilizzato direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di fune.
4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti
Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo coefficiente deve essere scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In caso contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di un'imbracatura o utilizzati con un'imbracatura è scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo più debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l'ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da assicurare la più ampia visuale possibile delle traiettorie degli elementi in movimento, per evitare la possibilità di urtare persone, materiali o altre macchine che possono funzionare simultaneamente e quindi presentare un pericolo.
Le macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire lesioni alle persone dovute ai movimenti del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi.
4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico
Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani. Anche i sistemi a forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico
Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in particolare al momento del carico o dello scarico.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di inciampo.
4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento
Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7, secondo comma, il percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale.
Se, durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del carico.
4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire tale rischio.
4.1.2.8.5. Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in movimento o altre parti mobili.
Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando quest'ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del percorso del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e bloccati,
- l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato al piano corrispondente.
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di sollevamento pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
4.2.1. Comando dei movimenti
Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il comando della macchina o delle sue attrezzature. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti con arresti automatici a posizioni preselezionate senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.2. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1000 kg o il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso:
- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3. Impianti guidati da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensione.
4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA
4.3.1. Catene, funi e cinghie
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
b) descrizione della catena o della fune comprendente:
- dimensioni nominali,
- costruzione,
- materiale di fabbricazione, e
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c) metodo di prova impiegato;
d) carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
- identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo,
- carico massimo di utilizzazione.
Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio.
Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine di sollevamento
Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile sulla macchina. Questa marcatura deve essere leggibile, indelebile e chiara.
Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di lavoro sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione.
Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto del carico accessibile alle persone, devono recare un'avvertenza chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta avvertenza deve essere visibile da ciascun posto da cui è possibile l'accesso.
4.4. ISTRUZIONI
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione [in particolare per gli accessori di sollevamento quali ventose magnetiche o a vuoto che non soddisfano pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)];
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato.
4.4.2. Macchine di sollevamento
Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni seguenti:
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
- il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a quest'ultima;
c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.

5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2. CIRCOLAZIONE
Le armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza intralci.
5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO
I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere a pedale.
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati, costruiti e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. I dispositivi di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite di un dispositivo di consenso che agisca sul circuito di comando dello spostamento della macchina di modo che si arresti, se il conducente non è più in grado di comandarlo.
5.5. INCENDIO
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità.
Il sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei deve essere progettato e costruito in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori sotterranei devono essere dotate esclusivamente di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica.
5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO
I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere evacuati verso l'alto.

6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1. Resistenza meccanica
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione.
I coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.1.2.5 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento di persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Le macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico.
Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio.
6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia diversa dalla forza umana
I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico massimo di utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di rovesciamento.
6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO
Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del supporto del carico.
Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movimento salvo sui dispositivi di arresto di emergenza.
I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso.
6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O SOPRA DI ESSO
6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico
Le macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate, costruite e attrezzate in modo tale che le accelerazioni o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le persone.
6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico
Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti della macchina e del supporto del carico.
Se il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere prese disposizioni per garantirne la stabilità e impedire movimenti pericolosi.
Se le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti, i supporti del carico devono essere muniti di ancoraggi appropriati in numero adeguato al numero di persone consentito nel supporto del carico. I punti di ancoraggio devono essere sufficientemente resistenti per l'uso di attrezzature per la protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono essere progettati e costruiti in modo da impedire l'apertura involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura inopinata.
6.3.3. Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con conseguente pericolo per le persone, il supporto del carico deve essere munito di una copertura di protezione.
6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI
6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso
Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le cose, che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con elementi fissi o mobili. Se necessario, per soddisfare questo requisito, il supporto del carico stesso deve essere completamente chiuso e con porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del carico, se le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta tra i piani, qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico.
La macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo e di velocità massima prevedibile.
L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi condizione di carico.
6.4.2. Comandi ai piani
I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti del supporto del carico quando:
- i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati,
- il supporto del carico non si trova a un piano.
6.4.3. Accesso al supporto del carico
I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare.
6.5. MARCATURE
Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per garantire la sicurezza, inclusi:
- il numero di persone consentito nel supporto del carico,
- il carico di utilizzazione massimo.
--------------------------------------------------
ALLEGATO II
Dichiarazioni
1. CONTENUTO
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
2. CUSTODIA
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina.
Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.
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ALLEGATO III
Marcatura "CE"
La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
 
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), la marcatura "CE" deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.
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ALLEGATO IV
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
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ALLEGATO V
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e inclusi nel seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- a caratteristica non lineare, o
- con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
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ALLEGATO VI
Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute.
Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
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ALLEGATO VII
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazioone dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
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ALLEGATO VIII
Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva.
2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, e ai requisiti della presente direttiva.
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ALLEGATO IX
Esame CE del tipo
L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i requisiti della presente direttiva.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato,
- il fascicolo tecnico.
Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3. L'organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'applicazione sia effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari.
4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle condizioni di utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso può accettare.
9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo
9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi.
9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.
9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni.
Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la validità per altri cinque anni.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.
9.4. Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul mercato la macchina in questione.
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ALLEGATO X
Garanzia qualità totale
Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2. Sistema qualità
2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine,
- il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna categoria di macchina di cui all'allegato IV che intende fabbricare,
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro organismo notificato.
2.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine,
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione della macchina oggetto della presente direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità,
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto,
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
2.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2.
Gli elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono presunti conformi ai requisiti corrispondenti di cui al punto 2.2.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia della macchina. La procedura di valutazione deve comprendere un'ispezione negli impianti del fabbricante. Nel quadro della valutazione il gruppo di esperti procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui al punto 2.1, secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformità ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza e di tutela della salute.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Va prevista una procedura di ricorso.
2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità in merito a qualsiasi progetto di adeguamento del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
3.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
3.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla progettazione del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
- la documentazione prevista nella sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc.
3.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni.
3.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di tali visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in particolare gli elementi seguenti:
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
- all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o le tecniche.
Nel corso di tali visite l'organismo notificato, se necessario, può svolgere o far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulla prova stessa.
4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione:
- la documentazione di cui al punto 2.1,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 2.4, terzo e quarto comma, nonché ai punti 3.3 e 3.4.
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ALLEGATO XI
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore delle macchine che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di macchine per la quale è notificato, del personale avente le conoscenze tecniche e l'esperienza sufficiente e adeguata per poter effettuare la valutazione della conformità. L'organismo deve possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le operazioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato del controllo deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale,
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali prove,
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per stabilire la validità dei risultati delle prove.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità civile", a meno che detta responsabilità civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.
8. Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento. Essi partecipano inoltre direttamente alla normalizzazione europea, o vi sono rappresentati, o assicurano di conoscere la situazione delle norme pertinenti.
9. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure che ritengano necessarie per assicurare che, in caso di cessazione delle attività di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati ad un altro organismo o siano tenuti a disposizione dello Stato membro che lo ha notificato.
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ALLEGATO XII
Tavola di concordanza [1]
Direttiva 98/37/CE | Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 2, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 3 |
Articolo 1, paragrafo 5 | — |
Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 15 |
Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 3 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma | Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | — |
Articolo 4, paragrafo 3 | — |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma | Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma | — |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma | Articolo 7, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma | — |
Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 10 |
Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 22 |
Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 | Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 5, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 | — |
Articolo 8, paragrafo 4 | — |
Articolo 8, paragrafo 5 | — |
Articolo 8, paragrafo 6 | Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 7 | — |
Articolo 8, paragrafo 8 | — |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafi 3 e 5 |
Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 17 |
Articolo 11 | Articolo 20 |
Articolo 12 | Articolo 21 |
Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 | — |
Articolo 14 | — |
Articolo 15 | Articolo 28 |
Articolo 16 | Articolo 29 |
Allegato I, Osservazioni preliminari, punto 1 | Allegato I, Principi generali, punto 2 |
Allegato I, Osservazioni preliminari, punto 2 | Allegato I, Principi generali, punto 3 |
Allegato I, Osservazioni preliminari, punto 3 | Allegato I, Principi generali, punto 4 |
Allegato I, parte 1 | Allegato I, parte 1 |
Allegato I, punto 1.1 | Allegato I, punto 1.1 |
Allegato I, punto 1.1.1 | Allegato I, punto 1.1.1 |
Allegato I, punto 1.1.2 | Allegato I, punto 1.1.2 |
Allegato I, punto 1.1.2, lettera d) | Allegato I, punto 1.1.6 |
Allegato I, punto 1.1.3 | Allegato I, punto 1.1.3 |
Allegato I, punto 1.1.4 | Allegato I, punto 1.1.4 |
Allegato I, punto 1.1.5 | Allegato I, punto 1.1.5 |
Allegato I, punto 1.2 | Allegato I, punto 1.2 |
Allegato I, punto 1.2.1 | Allegato I, punto 1.2.1 |
Allegato I, punto 1.2.2 | Allegato I, punto 1.2.2 |
Allegato I, punto 1.2.3 | Allegato I, punto 1.2.3 |
Allegato I, punto 1.2.4 | Allegato I, punto 1.2.4 |
Allegato I, punto 1.2.4, paragrafi da 1 a 3 | Allegato I, punto 1.2.4.1 |
Allegato I, punto 1.2.4, paragrafi da 4 a 6 | Allegato I, punto 1.2.4.3 |
Allegato I, punto 1.2.4, paragrafo 7 | Allegato I, punto 1.2.4.4 |
Allegato I, punto 1.2.5 | Allegato I, punto 1.2.5 |
Allegato I, punto 1.2.6 | Allegato I, punto 1.2.6 |
Allegato I, punto 1.2.7 | Allegato I, punto 1.2.1 |
Allegato I, punto 1.2.8 | Allegato I, punto 1.1.6 |
Allegato I, punto 1.3 | Allegato I, punto 1.3 |
Allegato I, punto 1.3.1 | Allegato I, punto 1.3.1 |
Allegato I, punto 1.3.2 | Allegato I, punto 1.3.2 |
Allegato I, punto 1.3.3 | Allegato I, punto 1.3.3. |
Allegato I, punto 1.3.4 | Allegato I, punto 1.3.4 |
Allegato I, punto 1.3.5 | Allegato I, punto 1.3.5 |
Allegato I, punto 1.3.6 | Allegato I, punto 1.3.6 |
Allegato I, punto 1.3.7 | Allegato I, punto 1.3.7 |
Allegato I, punto 1.3.8 | Allegato I, punto 1.3.8 |
Allegato I, punto 1.3.8, A | Allegato I, punto 1.3.8.1 |
Allegato I, punto 1.3.8, B | Allegato I, punto 1.3.8.2 |
Allegato I, punto 1.4 | Allegato I, punto 1.4 |
Allegato I, punto 1.4.1 | Allegato I, punto 1.4.1 |
Allegato I, punto 1.4.2 | Allegato I, punto 1.4.2 |
Allegato I, punto 1.4.2.1 | Allegato I, punto 1.4.2.1 |
Allegato I, punto 1.4.2.2 | Allegato I, punto 1.4.2.2 |
Allegato I, punto 1.4.2.3 | Allegato I, punto 1.4.2.3 |
Allegato I, punto 1.4.3 | Allegato I, punto 1.4.3 |
Allegato I, punto 1.5 | Allegato I, punto 1.5 |
Allegato I, punto 1.5.1 | Allegato I, punto 1.5.1 |
Allegato I, punto 1.5.2 | Allegato I, punto 1.5.2 |
Allegato I, punto 1.5.3 | Allegato I, punto 1.5.3 |
Allegato I, punto 1.5.4 | Allegato I, punto 1.5.4 |
Allegato I, punto 1.5.5 | Allegato I, punto 1.5.5 |
Allegato I, punto 1.5.6 | Allegato I, punto 1.5.6 |
Allegato I, punto 1.5.7 | Allegato I, punto 1.5.7 |
Allegato I, punto 1.5.8 | Allegato I, punto 1.5.8 |
Allegato I, punto 1.5.9 | Allegato I, punto 1.5.9 |
Allegato I, punto 1.5.10 | Allegato I, punto 1.5.10 |
Allegato I, punto 1.5.11 | Allegato I, punto 1.5.11 |
Allegato I, punto 1.5.12 | Allegato I, punto 1.5.12 |
Allegato I, punto 1.5.13 | Allegato I, punto 1.5.13 |
Allegato I, punto 1.5.14 | Allegato I, punto 1.5.14 |
Allegato I, punto 1.5.15 | Allegato I, punto 1.5.15 |
Allegato I, punto 1.6 | Allegato I, punto 1.6 |
Allegato I, punto 1.6.1 | Allegato I, punto 1.6.1 |
Allegato I, punto 1.6.2 | Allegato I, punto 1.6.2 |
Allegato I, punto 1.6.3 | Allegato I, punto 1.6.3 |
Allegato I, punto 1.6.4 | Allegato I, punto 1.6.4 |
Allegato I, punto 1.6.5 | Allegato I, punto 1.6.5 |
Allegato I, punto 1.7 | Allegato I, punto 1.7 |
Allegato I, punto 1.7.0 | Allegato I, punto 1.7.1.1 |
Allegato I, punto 1.7.1 | Allegato I, punto 1.7.1.2 |
Allegato I, punto 1.7.2 | Allegato I, punto 1.7.2 |
Allegato I, punto 1.7.3 | Allegato I, punto 1.7.3 |
Allegato I, punto 1.7.4 | Allegato I, punto 1.7.4 |
Allegato I, punto 1.7.4, lettere b) e h) | Allegato I, punto 1.7.4.1 |
Allegato I, punto 1.7.4, lettere a), c), e), f) e g) | Allegato I, punto 1.7.4.2 |
Allegato I, punto 1.7.4, lettera d) | Allegato I, punto 1.7.4.3 |
Allegato I, parte 2 | Allegato I, parte 2 |
Allegato I, punto 2.1 | Allegato I, punto 2.1 |
Allegato I, punto 2.1, paragrafo 1 | Allegato I, punto 2.1.1 |
Allegato I, punto 2.1, paragrafo 2 | Allegato I, punto 2.1.2 |
Allegato I, punto 2.2 | Allegato I, punto 2.2 |
Allegato I, punto 2.2, paragrafo 1 | Allegato I, punto 2.2.1 |
Allegato I, punto 2.2, paragrafo 2 | Allegato I, punto 2.2.1.1 |
Allegato I, punto 2.3 | Allegato I, punto 2.3 |
Allegato I, parte 3 | Allegato I, parte 3 |
Allegato I, punto 3.1 | Allegato I, punto 3.1 |
Allegato I, punto 3.1.1 | Allegato I, punto 3.1.1 |
Allegato I, punto 3.1.2 | Allegato I, punto 1.1.4 |
Allegato I, punto 3.1.3 | Allegato I, punto 1.1.5 |
Allegato I, punto 3.2 | Allegato I, punto 3.2 |
Allegato I, punto 3.2.1 | Allegato I, punti 1.1.7 e 3.2.1 |
Allegato I, punto 3.2.2 | Allegato I, punti 1.1.8 e 3.2.2 |
Allegato I, punto 3.2.3 | Allegato I, punto 3.2.3 |
Allegato I, punto 3.3 | Allegato I, punto 3.3 |
Allegato I, punto 3.3.1 | Allegato I, punto 3.3.1 |
Allegato I, punto 3.3.2 | Allegato I, punto 3.3.2 |
Allegato I, punto 3.3.3 | Allegato I, punto 3.3.3 |
Allegato I, punto 3.3.4 | Allegato I, punto 3.3.4 |
Allegato I, punto 3.3.5 | Allegato I, punto 3.3.5 |
Allegato I, punto 3.4 | Allegato I, punto 3.4 |
Allegato I, punto 3.4.1, paragrafo 1 | Allegato I, punto 1.3.9 |
Allegato I, punto 3.4.1, paragrafo 2 | Allegato I, punto 3.4.1 |
Allegato I, punto 3.4.2 | Allegato I, punto 1.3.2 |
Allegato I, punto 3.4.3 | Allegato I, punto 3.4.3 |
Allegato I, punto 3.4.4 | Allegato I, punto 3.4.4 |
Allegato I, punto 3.4.5 | Allegato I, punto 3.4.5 |
Allegato I, punto 3.4.6 | Allegato I, punto 3.4.6 |
Allegato I, punto 3.4.7 | Allegato I, punto 3.4.7 |
Allegato I, punto 3.4.8 | Allegato I, punto 3.4.2 |
Allegato I, punto 3.5 | Allegato I, punto 3.5 |
Allegato I, punto 3.5.1 | Allegato I, punto 3.5.1 |
Allegato I, punto 3.5.2 | Allegato I, punto 3.5.2 |
Allegato I, punto 3.5.3 | Allegato I, punto 3.5.3 |
Allegato I, punto 3.6 | Allegato I, punto 3.6 |
Allegato I, punto 3.6.1 | Allegato I, punto 3.6.1 |
Allegato I, punto 3.6.2 | Allegato I, punto 3.6.2 |
Allegato I, punto 3.6.3 | Allegato I, punto 3.6.3 |
Allegato I, punto 3.6.3, lettera a) | Allegato I, punto 3.6.3.1 |
Allegato I, punto 3.6.3, lettera b) | Allegato I, punto 3.6.3.2 |
Allegato I, parte 4 | Allegato I, parte 4 |
Allegato I, punto 4.1 | Allegato I, punto 4.1 |
Allegato I, punto 4.1.1 | Allegato I, punto 4.1.1 |
Allegato I, punto 4.1.2 | Allegato I, punto 4.1.2 |
Allegato I, punto 4.1.2.1 | Allegato I, punto 4.1.2.1 |
Allegato I, punto 4.1.2.2 | Allegato I, punto 4.1.2.2 |
Allegato I, punto 4.1.2.3 | Allegato I, punto 4.1.2.3 |
Allegato I, punto 4.1.2.4 | Allegato I, punto 4.1.2.4 |
Allegato I, punto 4.1.2.5 | Allegato I, punto 4.1.2.5 |
Allegato I, punto 4.1.2.6 | Allegato I, punto 4.1.2.6 |
Allegato I, punto 4.1.2.7 | Allegato I, punto 4.1.2.7 |
Allegato I, punto 4.1.2.8 | Allegato I, punto 1.5.16 |
Allegato I, punto 4.2 | Allegato I, punto 4.2 |
Allegato I, punto 4.2.1 | — |
Allegato I, punto 4.2.1.1 | Allegato I, punto 1.1.7 |
Allegato I, punto 4.2.1.2 | Allegato I, punto 1.1.8 |
Allegato I, punto 4.2.1.3 | Allegato I, punto 4.2.1 |
Allegato I, punto 4.2.1.4 | Allegato I, punto 4.2.2 |
Allegato I, punto 4.2.2 | Allegato I, punto 4.2.3 |
Allegato I, punto 4.2.3 | Allegato I, punti 4.1.2.7 e 4.1.2.8.2 |
Allegato I, punto 4.2.4 | Allegato I, punto 4.1.3 |
Allegato I, punto 4.3 | Allegato I, punto 4.3 |
Allegato I, punto 4.3.1 | Allegato I, punto 4.3.1 |
Allegato I, punto 4.3.2 | Allegato I, punto 4.3.2 |
Allegato I, punto 4.3.3 | Allegato I, punto 4.3.3 |
Allegato I, punto 4.4 | Allegato I, punto 4.4 |
Allegato I, punto 4.4.1 | Allegato I, punto 4.4.1 |
Allegato I, punto 4.4.2 | Allegato I, punto 4.4.2 |
Allegato I, parte 5 | Allegato I, parte 5 |
Allegato I, punto 5.1 | Allegato I, punto 5.1 |
Allegato I, punto 5.2 | Allegato I, punto 5.2 |
Allegato I, punto 5.3 | — |
Allegato I, punto 5.4 | Allegato I, punto 5.3 |
Allegato I, punto 5.5 | Allegato I, punto 5.4 |
Allegato I, punto 5.6 | Allegato I, punto 5.5 |
Allegato I, punto 5.7 | Allegato I, punto 5.6 |
Allegato I, parte 6 | Allegato I, parte 6 |
Allegato I, punto 6.1 | Allegato I, punto 6.1 |
Allegato I, punto 6.1.1 | Allegato I, punto 4.1.1, lettera g) |
Allegato I, punto 6.1.2 | Allegato I, punto 6.1.1 |
Allegato I, punto 6.1.3 | Allegato I, punto 6.1.2 |
Allegato I, punto 6.2 | Allegato I, punto 6.2 |
Allegato I, punto 6.2.1 | Allegato I, punto 6.2 |
Allegato I, punto 6.2.2 | Allegato I, punto 6.2 |
Allegato I, punto 6.2.3 | Allegato I, punto 6.3.1 |
Allegato I, punto 6.3 | Allegato I, punto 6.3.2 |
Allegato I, punto 6.3.1 | Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 3 |
Allegato I, punto 6.3.2 | Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 4 |
Allegato I, punto 6.3.3 | Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 1 |
Allegato I, punto 6.4.1 | Allegato I, punti 4.1.2.1, 4.1.2.3 e 6.1.1 |
Allegato I, punto 6.4.2 | Allegato I, punto 6.3.1 |
Allegato I, punto 6.5 | Allegato I, punto 6.5 |
Allegato II, parti A e B | Allegato II, parte 1, sezione A |
Allegato II, parte C | — |
Allegato III | Allegato III |
Allegato IV.A.1, da 1.1 a 1.4 | Allegato IV.1, da 1.1 a 1.4 |
Allegato IV.A.2 | Allegato IV.2 |
Allegato IV.A.3 | Allegato IV.3 |
Allegato IV.A.4 | Allegato IV.4, 4.1 e 4.2 |
Allegato IV.A.5 | Allegato IV.5 |
Allegato IV.A.6 | Allegato IV.6 |
Allegato IV.A.7 | Allegato IV.7 |
Allegato IV.A.8 | Allegato IV.8 |
Allegato IV.A.9 | Allegato IV.9 |
Allegato IV.A.10 | Allegato IV.10 |
Allegato IV.A.11 | Allegato IV.11 |
Allegato IV.A.12, primo e secondo trattino | Allegato IV.12, 12.1 e 12.2 |
Allegato IV.A.12, terzo trattino | — |
Allegato IV.A.13 | Allegato IV.13 |
Allegato IV.A.14, prima parte | Allegato IV.15 |
Allegato IV.A.14, seconda parte | Allegato IV.14 |
Allegato IV.A.15 | Allegato IV.16 |
Allegato IV.A.16 | Allegato IV.17 |
Allegato IV.A.17 | — |
Allegato IV.B.1 | Allegato IV.19 |
Allegato IV.B.2 | Allegato IV.21 |
Allegato IV.B.3 | Allegato IV.20 |
Allegato IV.B.4 | Allegato IV.22 |
Allegato IV.B.5 | Allegato IV.23 |
Allegato V, punto 1 | — |
Allegato V, punto 2 | — |
Allegato V, punto 3, primo comma, lettera a) | Allegato VII, parte A, punto 1, primo comma, lettera a) |
Allegato V, punto 3, primo comma, lettera b) | Allegato VII, parte A, punto 1, primo comma, lettera b) |
Allegato V, punto 3, secondo comma | Allegato VII, parte A, punto 1, secondo comma |
Allegato V, punto 3, terzo comma | Allegato VII, parte A, punto 3 |
Allegato V, punto 4, lettera a) | Allegato VII, parte A, punto 2, secondo e terzo comma |
Allegato V, punto 4, lettera b) | Allegato VII, parte A, punto 2, primo comma |
Allegato V, punto 4, lettera c) | Allegato VII, parte A, introduzione |
Allegato VI, punto 1 | Allegato IX, Introduzione |
Allegato VI, punto 2 | Allegato IX, punti 1 e 2 |
Allegato VI, punto 3 | Allegato IX, punto 3 |
Allegato VI, punto 4, primo comma | Allegato IX, punto 4, primo comma |
Allegato VI, punto 4, secondo comma | Allegato IX, punto 7 |
Allegato VI, punto 5 | Allegato IX, punto 6 |
Allegato VI, punto 6, prima frase | Allegato IX, punto 5 |
Allegato VI, punto 6, seconda e terza frase | Articolo 14, paragrafo 6 |
Allegato VI, punto 7 | Allegato IX, punto 8 |
Allegato VII, punto 1 | Allegato XI, punto 1 |
Allegato VII, punto 2 | Allegato XI, punto 2 |
Allegato VII, punto 3 | Allegato XI, punto 3 |
Allegato VII, punto 4 | Allegato XI, punto 4 |
Allegato VII, punto 5 | Allegato XI, punto 5 |
Allegato VII, punto 6 | Allegato XI, punto 6 |
Allegato VII, punto 7 | Allegato XI, punto 7 |
Allegato VIII | — |
Allegato IX | — |

[1] La presente tabella indica il rapporto tra le parti della direttiva 98/37/CE e le parti della presente direttiva che trattano lo stesso soggetto. Tuttavia il contenuto delle parti correlate non è necessariamente identico.
--------------------------------------------------

RAPEX Report 19 del 12/05/2017 N.2 A12/0613/17 Germania

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 12/05/2017 N.2 A12/0613/17 Germania

Approfondimento tecnico: Sapone liquido

Il prodotto, di marca “dm Balea”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il sapone contiene un elevato quantitativo di Enterobacter gergoviae (valore misurato 2 x 106 cfu/g) che può causare reazioni cutanee localizzate o infezioni oculari, soprattutto nei consumatori con un sistema immunitario debole.

REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009
CAPO II
SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo  3
Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,

b) etichettatura,

c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione,

d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall’articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

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Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE

ID 4006 | | Visite: 6689 | Documenti Marcatura CE ENTI


Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE

Sul mercato dell’Unione Europea non è ammesso immettere prodotti non sicuri e non conformi alle basi giuridiche UE del caso. Onde impedire che ciò avvenga la Commissione europea ha stabilito una procedura di valutazione della conformità che, in determinati casi, prevede una prova da parte di un ente indipendente. Ma come funziona tale procedura nei casi in cui a voler immettere dei prodotti sul mercato UE siano fabbricanti di Paesi extra UE? Le disposizioni europee in materia di sicurezza dei prodotti stabiliscono che di regola i fabbricanti debbano provvedere, sotto la propria responsabilità, ad attestare la conformità dei rispettivi prodotti nonché ad apporvi la marcatura CE.

Nel caso di alcuni prodotti, tuttavia, le procedure di valutazione della conformità prevedono una prova da parte di un ente notificato indipendente. Gli organismi di valutazione della conformità vengono nominati (notificati) dagli Stati membri dell’UE e resi noti in un elenco della Commissione UE.

Allo stato attuale, per la totalità dei gruppi di prodotti esistono nell’UE 1429 enti notificati (205 dei quali si trovano in Germania). Le regole in materia di nomina e di requisiti degli enti notificati sono illustrate nella decisione 768/2008/CE, capitolo R4. Detti enti devono essere dei terzi indipendenti, imparziali e in alcun modo legati al prodotto da valutarsi. Non devono p. es. essere coinvolti nella sua ideazione, fabbricazione o commercializzazione. Sono inoltre tenuti a dimostrare di essere tecnicamente competenti e indipendenti dal punto di vista economico. Questi e molti altri requisiti vengono verificati e regolarmente monitorati dalle autorità di notifica. Gli enti notificati sono autorizzati a proporre servizi di valutazione della conformità a qualsiasi operatore economico all’interno e all’esterno dell’UE. I fabbricanti, dal canto loro, hanno la facoltà di scegliere liberamente un organismo di valutazione della conformità.

Notifica e valutazione della conformità in Paesi non facenti parte dell'UE

L‘accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) riunisce in un mercato comune interno gli Stati membri dell’UE e gli Stati EFTA (Svizzera esclusa) e garantisce ai Paesi aderenti i medesimi diritti e doveri, anche in fatto di notifica e valutazione della conformità. Altri Paesi (Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Israele) hanno siglato con l'UE un accordo bilaterale. Con i cosiddetti Mutual Recognition Agreements (accordi di riconoscimento reciproco o “ARR”), ai Paesi terzi – anch’essi ovviamente soggetti alle disposizioni giuridiche UE in materia di messa in circolazione di prodotti – viene garantito un accesso semplificato al mercato interno UE.

Questa possibilità potrebbe essere p. es. data anche alla Gran Bretagna dopo la Brexit. Gli ARR disciplinano non da ultimo il riconoscimento delle certificazioni di organismi di valutazione della conformità del Paese esportatore. Con ciò viene meno la necessità di altre valutazioni tecniche o di procedure amministrative all'interno dell'UE. Gli ARR – ciascuno dei quali si riferisce a un determinato gruppo di prodotti – prevedono che l’autorità competente del Paese terzo individui e nomini degli organismi di valutazione della conformità idonei. Criteri e procedure di nomina sono stabiliti all’interno degli ARR e sono il più affini possibile ai criteri valevoli per gli enti notificati degli Stati membri.

Per i fabbricanti di Stati che non aderiscono al SEE e che non hanno siglato alcun ARR con l’UE, laddove sia richiesta una prova da parte di terzi risulta decisamente più complicato importare dei prodotti nel mercato interno europeo. Poiché in questi Stati non vi sono enti notificati, infatti, ai fini della prova i prodotti andrebbero portati all’estero, oppure dovrebbero essere sottoposti a prova in loco da un ente straniero, con tutto il dispendio di risorse che ciò comporta. In questi casi è però anche possibile procedere all’assegnazione di subappalti a società affiliate o subappaltatori (decisione 768/2008/CE, articolo R20).

Questa regola fa sì che degli enti notificati dall'UE possano assegnare degli incarichi a organismi di valutazione della conformità in qualsiasi altro Paese. L’ente notificato delegante deve assicurarsi che il subappaltatore soddisfi i requisiti UE in materia di enti notificati. Deve inoltre informare l’autorità di notifica circa questa procedura e si assume piena responsabilità dell’incarico. Il cliente deve acconsentire al subappalto. Il vantaggio di cui gode è evidente: non dovrà adoperarsi affinché i suoi prodotti vengano sottoposti a prova al di fuori del Paese.

Cathrin Nimmesgern
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Decisione 768/2008/CE

Regolamento (UE) 2017/746

ID 3990 | | Visite: 30226 | Regolamento DMD Vitro

Regolamento (UE) 2017/746 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro / Consolidato Luglio 2024

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.

Entrata in vigore: 25 Maggio 2017

GU L117/258 del 05.05.2017

______

Articolo 113

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2022.

3. In deroga al paragrafo 2:

a) l'articolo 27, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 27 novembre 2023;

b) gli articoli da 31 a 46 e l'articolo 96 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017. Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2022, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 31 a 46 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 34;

c) l'articolo 97 si applica a decorrere dal 26 maggio 2018;

d) l'articolo 100 si applica a decorrere dal 25 novembre 2020;

e) per i dispositivi della classe D l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2023.Per i dispositivi delle classi B e C l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2025. Per i dispositivi della classe A l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2027;

f) fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/745, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2022, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento. Le disposizioni di cui alla frase precedente sono le seguenti:

- articolo 26,
- articolo 28,
- articolo 29,
- articolo 36, paragrafo 2, seconda frase,
- articolo 38, paragrafo 10,
- articolo 39, paragrafo 2,
- articolo 40, paragrafo 12, secondo comma,
- articolo 42, paragrafo 7, lettere d) ed e),
- articolo 49, paragrafo 2,
- articolo 50, paragrafo 1,
- articoli da 66 a 73,
- articolo 74, paragrafi da 1 a 13,
- articoli da 75 a 77,
- articolo 81, paragrafo 2,
- articoli 82 e 83,
- articolo 84, paragrafi 5 e 7, e articolo 84, paragrafo 8, terzo comma,
- articolo 85,
- articolo 88, paragrafi 4, 7 e 8,
- articolo 90, paragrafi 2 e 4,
- articolo 92, paragrafo 2, ultima frase,
- articolo 94, paragrafo 4,
- articolo 110, paragrafo 3, seconda frase.

Fino a quando Eudamed è pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni della direttiva 98/79/CE continuano ad applicarsi per ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, le informazioni relative a studi delle prestazioni, rapporti di vigilanza, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione;

g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;

h) l'articolo 110, paragrafo 10, si applica a decorrere dal 26 maggio 2019.

...

[box-note]Modifiche:

M1 - Regolamento (UE) 2022/112 - Testo consolidato Gennaio 2022
M2 - Regolamento delegato (UE) 2023/503 - Testo consolidato Marzo 2023
M3 - Regolamento (UE) 2023/607 - Testo consolidato Maggio 2023
M4 - Regolamento (UE) 2024/1860 - Testo consolidato Luglio 2024

Rettifiche:

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del 27.12.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 1.7.2021[/box-note]

Collegati
[box-note]Direttiva 98/79/CE
Direttiva click[/box-note]

Direttiva (UE) 2017/774

ID 3981 | | Visite: 4404 | Direttiva giocattoli

Direttiva (UE) 2017/774

Direttiva della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo

Il fenolo (numero CAS 108-95-2) è utilizzato come monomero per le resine fenoliche impiegate nella fabbricazione di legno compensato per giocattoli. La degradazione degli antiossidanti fenolici nei polimeri può essere un'ulteriore fonte di fenolo nei giocattoli . Il fenolo è stato individuato nelle emissioni delle console di
gioco, in una delle sei tende o tunnel da gioco per bambini analizzati e nella pellicola per imballaggio; è stato ricercato nei giocattoli da bagno e in altri giocattoli gonfiabili e la sua presenza è stata osservata nel cloruro di polivinile (PVC) . Il fenolo potrebbe inoltre essere utilizzato come conservante nei giocattoli liquidi a base acquosa come i prodotti per bolle di sapone o gli inchiostri liquidi a base acquosa (ad esempio penne a feltro).

Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2. In base all'allegato II, parte III, punto 5, della direttiva 2009/48/CE le sostanze mutagene di categoria 2 quali il fenolo possono essere presenti nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla pertinente concentrazione stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, vale a dire all'1 %, pari a 10 000 mg/kg (tenore limite). La direttiva 2009/48/CE attualmente non prevede un limite di migrazione per il fenolo.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.

Entrata in vigore: 24-05-2017

...

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza Numero CAS Valore limite
Fenolo 108-95-2
5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 novembre 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

G.U.U.E del 04-05-2017 L115/49

Normativa correlata:

Direttiva 2009/48/CE Giocattoli

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

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Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc

ID 983 | | Visite: 51386 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 983 Check list sicurezza macchine rischi meccanici

Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc

ID 983 | Rev. 4.0 del 14.09.2022 / Check list .docx allegata

Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, sulle 4 principali norme di tipo B armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE - in versione .docx.

I punti della check list sintetizzano i requisiti delle norme tecniche armonizzate:

- UNI EN ISO 13857:2020
- UNI EN ISO 13854:2020
- UNI EN ISO 14120:2015
- UNI EN ISO 14119:2013

I punti della check list non possono essere esaustivi sulle problematiche trattate, ma sono base di partenza da integrare con ulteriori soluzioni tecniche tratte dalle norme tecniche armonizzate/altro secondo la Valutazione dei Rischi macchina/attrezzatura.

Lingua: IT

[panel]UNI EN ISO 13857:2020 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza sia in ambienti industriali e non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario.

Data entrata in vigore: 05 Marzo 2020

UNI EN ISO 13854:2020 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

La norma consente all'utilizzatore di evitare i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi relativi a parti del corpo ed è applicabile quando una sicurezza adeguata può essere ottenuta mediante questo metodo. La norma si applica solo ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.

Data entrata in vigore: 16 Gennaio 2020

UNI EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

La norma specifica i requisiti generali per la progettazione, costruzione e selezione di ripari forniti per proteggere le persone dai pericoli meccanici.

Data entrata in vigore: 17 Dicembre 2015

UNI EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 14119 (edizione ottobre 2013). La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.

Data entrata in vigore: 21 Novembre 2013[/panel]

[...]

UNI EN ISO 13857:2020

1 Distanze di sicurezza

[...]

UNI EN ISO 13854:2020

2 Schiacciamento corpo

[...]

UNI EN ISO 14119:2013

4 Interblocchi

[...] Segue in allegato

Fonti
UNI EN ISO 13857:2020
UNI EN ISO 13854:2020
UNI EN ISO 14120:2015
UNI EN ISO 14119:2013

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 2022 Aggiunta UNI EN ISO 13857:2020
Aggiornata UNI EN ISO 13854:2020
Aggiornata UNI EN ISO 14120:2015
Aggiornata UNI EN ISO 14119:2013
Modifiche editoriali
Certifico Srl
3.0 2017 Aggiunta UNI EN ISO 14120:2015 - Ripari Certifico Srl
2.0 2015 Aggiunta UNI EN ISO 14119:2013 - Interblocchi Certifico Srl
1.0 2014 -- Certifico Srl

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Il file CEM importabile in CEM4 (link www.certifico.com) 

Il file CEM importabile in CEM4 (link www.cem4.eu)

Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13857:2020 Zone pericolose - Distanze sicurezza 
UNI EN ISO 13854:2020 (ISO 13854:2017) Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo: Note / Applicazione
EN ISO 14120 Ripari
EN ISO 14119:2013 Dispositivi di interblocco associati ai ripari
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2021: Note
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda
Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda[/box-note]

Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione

ID 618 | | Visite: 159683 | Documenti Riservati Marcatura CE

Manuale Istruzioni Direttiva macchine 2019

Manuale Istruzioni Direttiva macchine: Redazione e Validazione

ID 618 | 01.09.2019 | Rev. 4.0 Settembre 2019

Con la revisione 4.0 di Settembre 2019 vengono aggiunti i punti salienti della nuova norma ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (parte 6a).

La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.

La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.

Rev. 3.0 Maggio 2019

Con la revisione 3.0 di Maggio 2019 vengono aggiunti al documento allegato i metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso tratti dalla norma tecnica CEI EN 82079-1.

La IEC 82079-1 fornisce i principi generali e le prescrizioni dettagliate per la creazione e la formulazione di tutti i tipi di istruzioni per l'uso, che saranno necessarie o utili agli utilizzatori di prodotti di qualsiasi genere, dal barattolo di vernice sino a prodotti di grandi dimensioni o molto complessi, come i grandi macchinari industriali, gli impianti chiavi in mano o gli edifici.

La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni:

[alert]- del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE
- delle norme tecniche applicabili, tra le quali, a carattere non esaustivo, la UNI EN ISO 12100 e la CEI EN 82079-1.[/alert]

Eventuali indicazioni specifiche dovranno essere inserite secondo i RESS specifici punti 2,3,4 le norma tecniche di riferimento di Prodotto (tipo C), Gruppo di Prodotti (tipo B).

La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.

Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.

Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.

Excursus
...
1. Direttiva macchine: il punto 1.7.4 Istruzioni

1.1 Istruzioni per l’uso

1.7.4 Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

[panel]Il punto tratta di uno degli obblighi da soddisfare dal fabbricante prima che la macchina sia immessa sul mercato e/o messa in servizio. 

Il primo paragrafo del punto 1.7.4 prevede che ogni macchina sia accompagnata dalle istruzioni per l’uso. 
Pertanto, le istruzioni devono essere redatte prima che la macchina venga immessa sul mercato e/o messa in servizio e devono accompagnare la macchina fino al momento in cui giunge all’utilizzatore. Gli importatori o i distributori della macchina devono pertanto accertarsi che le istruzioni siano trasmesse all’utilizzatore.
Oltre ai requisiti generali relativi alle istruzioni di cui al punto 1.7.4, i requisiti supplementari concernenti le istruzioni sono indicati di seguito:
- ai punti 2.1.2, 2.2.1.1 e 2.2.2.2 - macchine alimentari, macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, macchine tenute e/o condotte a mano, macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- ai punti 3.6.3.1 e 3.6.3.2 - macchine mobili e macchine per usi molteplici;
- ai punti 4.4.1 e 4.4.2- accessori e macchine di sollevamento.[/panel]

...

1.7.6 Descrizione posti di lavoro

1.7.4.2.f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

[panel]Il punto 1.7.4.2, lettera f) concerne il posto di lavoro previsto per gli operatori. Gli aspetti da considerare comprendono, ad esempio:

- la posizione dei posti di lavoro;
- la regolazione dei sedili, dei poggiapiedi o di altre parti della macchina per  garantire una buona postura e ridurre le vibrazioni trasmesse all’operatore;
- la disposizione e l’individuazione dei dispositivi di comando e delle loro funzioni;
- i diversi modi di funzionamento o di comando e le misure di protezione e le precauzioni relative a ciascun modo;
- l’uso dei ripari e dei dispositivi di protezione installati sulla macchina;
- l’uso dell’attrezzatura installata per captare o aspirare le sostanze pericolose o per mantenere la macchina in buone condizioni di funzionamento.[/panel]

1.7.7 Descrizione uso previsto

1.7.4.2.g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;

La descrizione dell’uso previsto della macchina, di cui al punto 1.7.4.2, lettera g) deve comprendere un’indicazione precisa degli scopi cui è destinata la macchina. La descrizione dell’uso previsto della macchina deve specificare i limiti sulle condizioni d’uso considerate nella valutazione dei rischi del fabbricante e nella progettazione e costruzione della macchina.

[panel]La descrizione dell’uso previsto della macchina deve comprendere tutti i diversi modi di funzionamento e fasi d’uso della macchina e specificare i valori di sicurezza per i parametri da cui dipende la sicurezza d’utilizzo della macchina. Tali parametri possono comprendere, ad esempio:

- il carico massimo per le macchine di sollevamento;
- la pendenza massima su cui una macchina mobile può essere utilizzata senza perdere la stabilità;
- la massima velocità del vento ammessa per l’utilizzo della macchina all’esterno;
- le dimensioni massime dei pezzi;
- la velocità massima degli utensili rotanti nel caso in cui uno dei pericoli sia rappresentato dalla rottura dovuta a velocità eccessiva;
- il tipo di materiali che possono essere lavorati in sicurezza dalla macchina.[/panel]

1.7.8 Descrizione uso scorretto ragionevolmente prevedibile

1.7.4.2.h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi;

[panel]Il punto 1.7.4.2 lettera h) prevede che le istruzioni del fabbricante forniscano delle avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina.

Onde evitare l’uso scorretto, è utile indicare all’utilizzatore le comuni ragioni di tale uso scorretto e spiegare le possibili conseguenze. Le avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina devono tener conto del riscontro dato dagli utilizzatori e delle informazioni sugli infortuni o fatti accidentali che hanno riguardato macchine analoghe.[/panel]
...

2. EN ISO 12100: Il Manuale di Istruzioni conforme alla norma

2.1.1 Informazioni per l'uso

2.1.1.1 Requisiti generali

La redazione delle informazioni per l’uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere figura 1). 
Le informazioni per l’uso consistono in mezzi di comunicazione, come testi, parole, cartelli, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore. 

Le informazioni per l'uso sono previste per utilizzatori professionisti e/o non professionisti.

Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l'uso.

Devono essere fornite informazioni all’utilizzatore sull’uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
Le informazioni devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l’utilizzo sicuro e corretto della macchina. 
In questa ottica, devono informare e avvertire l'utilizzatore sul rischio residuo.
Le informazioni devono indicare, come appropriato:

- la necessità di formazione;
- la necessità di dispositivi di protezione individuale; e
- la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari 

(vedere figura 1)

Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Le informazioni per l’uso devono trattare, separatamente o in combinazione, trasporto, assemblaggio e installazione, messa in funzione, uso della macchina (messa a punto, addestramento/programmazione o cambio di processo, funzionamento, pulizia, ricerca delle avarie e manutenzione) e, se necessario, messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento.




Figura 1 | Rappresentazione schematica del processo di riduzione del rischio compreso il metodo iterativo dei tre stadi

...

Riduzione riduzioni del rischio a 3 fasi

Nel processo di riduzioni del rischio, sono previste 3 fasi conseguenti con priorità vincolata:

Fase 1: Riduzione del rischio mediante misure di protezione integrate nella progettazione
Fase 2: Riduzione del rischio mediante protezione (Implementazione di misure di protezioni complementari)
Fase 3: Riduzione del rischio mediante Informazioni per l'uso.
...

4. EN 82079-1: Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate

4.1 Termini e definizioni

4.1.1 etichetta di sicurezza del prodotto

etichetta posta su un prodotto, che informa l'osservatore relativamente ad uno o più pericoli potenziali e che descrive le precauzioni di sicurezza e/o le azioni richieste o per evitare tale(i) pericolo (i)

4.1.2 uso improprio ragionevolmente prevedibile

utilizzo di un prodotto in un modo non descritto come utilizzo previsto nelle istruzioni per ! 'usa, ma che può derivare da comportamenti umani facilmente prevedibili

4.1.3 riparazione

parte della manutenzione correttiva, durante la quale si eseguono azioni su un prodotto, compresa la sostituzione di componenti usurati e la riparazione di parti o funzioni difettose o danneggiate

4.14 rischio

combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua gravità

4.15 note relative alla sicurezza

informazioni riferite alla sicurezza, raccolte o raggruppate in un documento o in una sezione di un documento, in sistema organizzato in modo significativo , utilizzato per spiegare le misure di sicurezza , aumentare il livello di consapevolezza della stessa e fornire una base per l'addestramento di sicurezza degli utilizzatori

4.2 Principi

4.2.1 Garanzia del prodotto

La garanzia del prodotto deve includere tutti i termini e le condizioni importanti (per esempio la data di scadenza, le condizioni di assistenza, le modifiche ammesse , la disponibilità delle parti di ricambio) e deve essere fornita insieme alle istruzioni per l'uso.
Può essere opportune inserire la garanzia del prodotto in un documento separato, specialmente nei casi in cui i termini siano differenti per i diversi canali di vendita o Paesi.

4.2.2 Informazioni fornite successivamente alla vendita dei prodotti

Dopo che il prodotto è stato consegnato all'utilizzatore, può essere utile fornire, tramite scambio di messaggi via Internet o con altri mezzi di comunicazione, agli utilizzatori e alle categorie di destinazione, copie di riferimento delle istruzioni per l'uso (comprese eventuali aggiunte o revisioni successive) e altre informazioni utili all’utilizzatore. Quando, successivamente alla vendita dei prodotti siano fatte revisioni delle istruzioni per l'uso che siano critiche dal punta di vista della sicurezza - oltre al l'aggiornamento della versione attraverso il sito WEB - gli utilizzatori dovrebbero essere informati singolarmente o con mezzi di comunicazione di massa, questa allo scopo di rispettare le responsabilità del fornitore nel rispetto della legislazione locale sui richiami di sicurezza o per l'affidabilità del prodotto.

4.2.3 Contenimento al minimo dei rischi

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del funzionamento in sicurezza e della manutenzione di un prodotto. Esse devono fornire informazioni utili ad evitare un rischio inaccettabile per l'utilizzatore o per altri, il danneggiamento del prodotto stesso o di altri prodotti, il malfunzionamento o un funzionamento inefficiente. Le istruzioni per l'uso devono fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie per permettere loro di identificare ed evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile. Questa richiede che il fornitore del prodotto assicuri che si sia tenuto conto di quanto segue:

- la valutazione del rischio durante l'utilizzo, vale a dire l'analisi del processo, a partire dall’analisi dei rischi sino alla loro valutazione, deve essere effettuata al fornitore in conformità con la ISO 12100 e/o la IEC 60204-1, quando questa sia applicabile;

- il risultato della valutazione dei rischi, vale a dire il rischio residua, deve essere tenuto in considerazione all'interno del le istruzioni per l'uso, come nelle informazioni relative alla sicurezza conformi alla ISO/IEC Guide 51 ed a qualsiasi corrispondente Norma sulle informazioni relative alla sicurezza;

- devono essere considerati sia il caso di uso improprio ragionevolmente prevedibile che i rischi conseguenti all'uso del prodotto.

4.3 Considerazioni relative alla natura delle istruzioni per l'uso

4.3.1 Generalità

In funzione della natura delle istruzioni per l'uso, si deve tenere conto di quanta segue:

- lo stile di scrittura, per esempio evitando l'uso di un linguaggio discriminatorio o offensivo;
- le prescrizioni legali e le norme di riferimento;
- la tecnologia specializzata disponibile per la preparazione delle istruzioni per l'uso;
- le norme internazionali di riferimento che individuano le esigenze per le persone anziane, per quelle diversamente abili e gli aspetti di accessibilità. Si veda la ISO/IEC Guide 71.

4.3.2 Ubicazione

Le istruzioni per l'uso devono essere riportate, a seconda di come appropriato:

- all'interno dell'imballaggio insieme al prodotto;
- su o all'interno del prodotto stesso;
- sull'imballaggio, ma non solo su quello;
- sul sito Web dei fornitoti, ma non solo su di esso.

Tuttavia, quando non sia appropriate o pratico che le istruzioni per l'uso siano localizzate come sopra indicato, essere dovrebbero essere fornite come documentazione collaterale. 

Nel caso in cui le istruzioni per l'uso siano complesse, e utile che certi messaggi importanti siano anche indicati o riportati sul prodotto, per esempio per mezzo di brevi riferimenti o schede promemoria, adesivi, illustrazioni o etichette.

4.3.3 Disponibilità

Le istruzioni per l'uso devono riportare la dicitura: "CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI " o con un testo equivalente, a meno che sia evidente che non vi siano circostanze in futuro in cui esse siano richieste durante la normale vita operativa del prodotto.

Il fornitore del prodotto deve conservare copie sostitutive di tutte le istruzioni per l'uso disponibili, per tutta la vita prevista del prodotto. Le istruzioni per l'uso del prodotto dovrebbero inoltre, essere disponibili e facilmente rintracciabili sui siti Web da ogni consumatore.

Dato che l'imballaggio e spesso di tipo non durevole e può essere distrutto durante il disimballaggio, le istruzioni per l'uso che devono essere conservate per consultazioni future non dovrebbero essere apposte solo sull'imballaggio. Quando questo non può essere evitato (per esempio per ragioni pratiche), deve essere espressamente indicato di conservarle per consultazioni future. Se solo una parte dell'imballaggio riporta le istruzioni per l'uso, questa parte dovrebbe essere facilmente staccabile dal resto dell'imballaggio e deve avere forma e dimensioni adeguate ad essere conservata.

...

5. Metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso

[panel]Nella preparazione delle istruzioni per l’uso si può utilizzare una grande varietà di metodi empirici, tra cui:

- la raccolta delle opinioni (interviste scritte, colloqui, gruppi di discussione);
- le prove di usabilità;
- l’autovalutazione e le liste di controllo;
- la competenza sull’argomento, la revisione da parte di esperti e la certificazione;
- le valutazioni o schemi di merito indipendenti;
- la gestione dei reclami, la linea diretta e le informazioni fornite dall’assistenza.[/panel]

5.1 Raccolta delle opinioni

raccolta opinioni

 ...

6. ISO 20607 Principi di redazione del Manuale di Istruzioni

La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.

La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.

I riferimenti ai capitoli riportati, se non espressamente indicato, sono quella della norma ISO 20607 e non del presente documento.

6.1 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100 e le seguenti.

ISO e IEC gestiscono database terminologici da utilizzare nel processo di creazione delle norme tecniche ai seguenti indirizzi:

- Piattaforma di navigazione online ISO: disponibile su https://www.iso.org/obp 
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo http://www.electropedia.org/

MANUALE DI ISTRUZIONI – parte delle istruzioni per l’uso fornite da un Fabbricante di macchine all’utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l’uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Nota 1: il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l’uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla ISO 12100:2010, 6.4

INTEGRATORE – colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando.

Nota 1: l’integratore può essere un Fabbricante, un assemblatore, una società di ingegneria o l’utilizzatore.

MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – azioni o misure per l’eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio

Nota 1: la frase “misura per la riduzione del rischio” usata in questo documento corrisponde alla frase “misure di protezione” usata nella ISO 12100.

Esempio: misure di protezione integrate nella progettazione, dispositivi di protezione, dispositivi di protezione personale, informazioni per l’uso e l’installazione, organizzazione del lavoro, addestramento, uso di attrezzature, supervisione. UTENTE VULNERABILE – utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell’età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto.
Principi ed informazioni generali

Lo scopo del manuale di istruzioni è di fornire all'utente informazioni sulla macchina in modo che possa essere utilizzata in modo efficace e sicuro durante il suo ciclo di vita, considerando anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Quando viene preparato il manuale di istruzioni dovrebbe essere seguito il sistema di comunicazione "read - think - use", al fine di ottenere il massimo effetto sul lettore.

NOTA Per i principi generali di progettazione dei manuali di istruzioni, vedere anche IEC/IEEE 82079-1: 2019, 6.3.

Il manuale di istruzioni dovrà, a seconda dei casi, indicare in sequenza le operazioni da eseguire. Il manuale di istruzioni fornisce al/ai gruppo/i di riferimento informazioni su:

[panel]- uso previsto;
- la macchina stessa e, a seconda dei casi, le sue parti e componenti;
- fasi rilevanti del ciclo di vita della macchina secondo ISO 12100;
- i pericoli che sono stati identificati e le misure di riduzione del rischio che sono state applicate in congiunzione con le attività che l'utente deve eseguire (interazione uomo-macchina); e
- rischi residui, in quanto possono richiedere una riduzione del rischio da parte dell'utente della macchina.[/panel]

...

6.47 Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)

Questo allegato fornisce raccomandazioni ed esempi per:

- istruzioni (vedi Tabella 6.47-1);
- frasi (vedi Tabella 6.47-2);
- parole (vedi Tabella 6.47-3);
- verbi (vedi Tabella 6.47-4); e
- scrittura (vedi Tabella 6.47-5).

Tabella 6 47 3

Tabella 6.47-3 – Parole

Tabella 6 47 5

Tabella 6.47-5 – Scrittura

...

Il Focus raccoglie:

1. Focus Tecnico [pdf]

2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [pdf]

Matrice revisioni

Rev. Anno Oggetto Autore
Rev. 4.0 2019 6a parte estratto ISO 20607:2019 Certifico Srl
Rev. 3.0 2019 5a parte con metodi empirici EN 82079-1 Certifico Srl
Rev. 2.0 2017 4a parte con contenuti della EN 82079-1
Certifico Srl
Rev. 1.0 2013  --- Certifico Srl

 

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Certifico Srl IT | Rev. 4.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Fonti:
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE | Allegato I RESS p. 1.7.4 Commissione UE
UNI EN ISO 12100 Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio Edizione ITA 06.2012
CEI EN 82079-1 Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate Edizione ITA 04.2013
ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles 

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Matrice del rischio conforme EN ISO 12100
EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso
Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni
EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
EN ISO 12100: Tutte le definizioni
EN ISO 12100:2010 Appendice Informativa B
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]

EN 1127-1:2011 Prevenzione e Protezione contro l’esplosione ATEX - Testo Requisiti

ID 1421 | | Visite: 34453 | Documenti Riservati Marcatura CE



Atmosfere Esplosive: la norma di riferimento EN 1127-1

EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

[box-warning]UNI EN 1127-1:2019

Il 14 novembre 2019 è entrata in vigore la UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia che sostituisce la UNI EN 1127-1:2011 - Vedi Preview[/box-warning]

Testo requisiti punti 4,5,6

La norma EN 1127-1 elenca tutte le 13 sorgenti di accensione riconosciute:

1) Superfici calde
2) Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)
3) Scintille di origine meccanica
4) Materiale elettrico
5) Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
6) Elettricità statica
7) Fulmine
8) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10^4 a 3x10^12 Hz
9) Onde elettromagnetiche da 3x10^11 a 3x10^15 Hz
10) Radiazioni ionizzanti
11) Ultrasuoni
12) Compressione adiabatica e onde d'urto
13) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri

...

4. Valutazione del rischio

4.1 Generale
La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni singola situazione secondo la norma EN ISO 12100 e/o EN 15198 (vedi Documento), a meno che possa essere identificata con altre norme più appropriate:

a) Identificazione dei rischi di esplosione e la determinazione della probabilità di occorrenza di un'atmosfera esplosiva pericolosa (vedi 4.2);
b) Identificazione dei pericoli di accensione e la determinazione della probabilità del verificarsi di potenziali fonti di ignizione (vedi 4.3);
c) Stima dei possibili effetti di un'esplosione in caso di accensione (vedi 4.4);
d) Valutazione del rischio e verifica del livello di protezione raggiunto;
e) Esame di misure per ridurre i rischi (vedi punto 6).
...

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1127-1-2011.html

Sito EVS Ente normazione Estonia con consultazione immediata:

http://www.evs.ee/products/evs-en-1127-1-2011

Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4 nuovo sito cem4.eu

Documento Valutazione rischi EN 15198

Collegati
[box-note]UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere esplosive[/box-note]

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Allegato riservato EN 1127-1_2011 ATEX Testo requisiti p. 4.5.6.pdf
Testo Requisiti p.4.5.6
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