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MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo

ID 4113 | | Visite: 6351 | Direttiva MEDPermalink: https://www.certifico.com/id/4113

MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo

Circolare 15 maggio 2017, n°2/2017 (Prot. 31549) Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE. Regolamento 2017/306/UE

La circolare fornisce chiarimenti per garantire l’omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di collaudo e di ispezione a stazioni radio, installate a bordo di unità navali, costituite da apparati conformi alla Direttiva 2014/90/UE.

La direttiva 2014/90/UE, entrata in vigore a far data dal 17 settembre 2016, ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni al sistema sviluppato dalla precedente direttiva 96/98/CE.

L’emanazione del Regolamento di esecuzione 2017/306 della Commissione, in vigore a partire dal 16 marzo 2017, rappresenta una delle sopra accennate innovazioni.
Esso infatti contiene un nuovo quadro di riferimento, sia per la definizione e l’applicazione dei requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sia per l’individuazione delle rispettive norme di prova, necessarie per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi e per la loro commercializzazione e messa in servizio (installazione a bordo).

La direttiva 2014/90/UE al riguardo, infatti, prevede che i requisiti e le norme di prova siano indicati e resi obbligatori attraverso lo strumento normativo del “Regolamento di esecuzione della Commissione europea” (il Regolamento 2017/306 rappresenta la prima emanazione), immediatamente efficace, quindi, nella legislazione di tutti gli Stati membri, attraverso un elenco di items contenente tutte quelle informazioni utili per meglio indirizzare gli operatori economici e le autorità di controllo per una più corretta individuazione dei requisiti applicabili all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle unità soggette al campo di applicazione della direttiva.

Tale nuova impostazione, supera il precedente processo di recepimento delle direttive europee per l’adozione dell’Allegato A.1 e risolve l’incertezza applicativa delle specifiche tecniche dovuta alla non sempre puntuale trasposizione delle stesse all’interno delle legislazioni nazionali.
L’allegato A.2, invece, dedicato agli equipaggiamenti in attesa di definizione di standard internazionalmente riconosciuti, non è e non sarà più riproposto nei regolamenti emanati dalla Commissione e dal Consiglio europeo.

Disposizione applicative:

In ragione delle innovazioni introdotte e dell’esigenza di fornire le prime ed immediate indicazioni in merito alla corretta attuazione della nuova direttiva MED, si riportano di seguito gli elementi innovativi di particolare interesse, contenuti nel Regolamento di esecuzione 2017/306:

- Installazione a bordo di equipaggiamenti a far data dall’entrata in vigore della direttiva UE 2014/90
- Versione, edizione o emendamento delle norme contenute all’interno della lista equipaggiamenti
- Equipaggiamenti già installati a bordo
- Validità delle certificazioni rilasciate in accordo alla direttiva 96/98/CE e prodotti immessi sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE.

Fonte: MISE

Articoli correlati:

DIRETTIVA 2014/90/UE E DIRETTIVA 2014/93/UE EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306

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Tags: Marcatura CE Direttiva MED

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