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Decisione n. 676/2002/CE

ID 4515 | | Visite: 4324 | Direttiva R&TTE

Decisione n. 676/2002/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Decisione spettro radio

GUUE L108/1 24.04.2002

RAPEX Report 33 del 18/08/2017 N.12 A12/1115/17 Germania

ID 4509 | | Visite: 4307 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 18/08/2017 N.33 A12/1115/17 Germania

Approfondimento tecnico: Gioielli

Il prodotto, di marca Mottoland, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il gioiello contiene cadmio (valore misurato 9,2% in peso). Il cadmio è dannoso per la salute umana perché si accumula nel corpo e può danneggiare gli organi e causare il cancro.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

23. cadmio

[…]

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli,
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.

[…]

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 33 del 18_08_2017 N.12 A12_1115_17 Germania.pdf
Gioielli
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Roadmap attuazione Regolamento prodotti da costruzione (CPR)

ID 4495 | | Visite: 11751 | Guide Nuovo Approccio

Roadmap per l'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

Aggiornato il 21 Febbraio 2020

La tabella allegata fornisce una panoramica sui lavori che la Commissione ha intrapreso per l'attuazione del CPR, sia come Atti d'esecuzione o delegati e rapporti.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR) da mandato alla Commissione di adottare atti giuridici per attuare o completare il CPR, sia sotto forma di Atti d'esecuzione o delegati menzionati rispettivamente negli articoli 26, paragrafo 3 e 60 del CPR(1) e di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.

Sono già stati emanati diversi atti delegati ed esecutivi nonché relazioni adottate di conseguenza.(1) Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), nonché ai sensi del CPR, il processo seguito per l'adozione e l'entrata in vigore degli atti d'esecuzione o delegati variano: mentre gli atti esecutivi sono adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) per la loro entrata in vigore dopo la consultazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, gli atti delegati devono essere esaminati dai legislatori dell'UE (cioè il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea) dopo la loro adozione da parte della Commissione, prima che possano essere pubblicati nella OJEU.

European Commission
Document date: 12/06/2018

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Atti d'esecuzione / Atti delegati

Regolamento (UE) 305/2011
...
Articolo 26 Valutazione tecnica europea

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II. Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.

2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
...

Articolo 60 Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
...

Collegati

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

RAPEX Report 32 del 11/08/2017 N.29 A12/1074/17 Spagna

ID 4484 | | Visite: 4421 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 del 11/08/2017 N.29 A12/1074/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Giocattoli da spiaggia

Il prodotto, di marca YF – Yong Feng, è stato respinto alla frontiera perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il perno della maniglia del secchiello può rompersi facilmente. Un bambino potrebbe metterlo in bocca e soffocare.

In accordo alla norma tecnica EN 71-1, ogni giocattolo o suo componente deve superare la prova del cilindro per le piccole parti (rif. Paragrafo 8.2, EN 71-1).

Ogni giocattolo o componente non deve entrare completamente nel cilindro di prova previsto dalla norma.

Tutti i Report Rapex 2017

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Giocattoli da spiaggia
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Rettifica della direttiva 2014/33/UE

ID 4468 | | Visite: 4765 | Direttiva ascensori

Rettifica della direttiva 2014/33/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

1) Pagina 267, articolo 38, paragrafo 4, primo comma:

anziché: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.»
leggasi: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per richiamarlo dal mercato.»

2) Pagina 268, articolo 41, paragrafo 2:

anziché: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»
leggasi: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per richiamarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»

GUUE L205/91 08.08.2017

Normativa collegata:

Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE

Rettifica della direttiva 2014/33/UE

Impianti di refrigerazione e pompe di calore

ID 4450 | | Visite: 19676 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Impianti di refrigerazione e pompe di calore: Direttiva macchine e Direttiva PED

Nuova Ed. 2016 della norma armonizzata EN 378-2 che detta i requisiti di sicurezza ed ambientali degli Impianti di refrigerazione e pompe di calore (parte 2: progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione)

EN 378-2:2016 (UNI 2017) armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE (tipo C).

Nella comunicazione 2017/C 182/02 delle norme armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE del 09 Giugno 2017, armonizzata la norma tecnica EN 378-2 nell'edizione 2016 (solo parte 2) che sostituisce con periodo di coesistenza fino al 30.11.2017 la EN 378-2:2008+A2:2012.

La norma è anche armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE "PED".

Vedi le norme armonizzate PED



EN 378-2:2016: Documento sintesi

Documento sintesi allegato della norma con la Procedura di messa in servizio e le tabelle di relazione tra i requisiti della norma e la Direttiva 2006/42/CE Macchine e la Direttiva 2014/68/UE PED, in sintesi:

- Allegato J (Informativo): procedura di messa in servizio;
- Allegato ZA (Informativo): relazioni tra i requisiti della norma e la Direttiva 2014/68/UE PED;
Allegato ZB (Informativo): relazioni tra i requisiti della norma e la Direttiva 2006/42/CE Macchine;
...

Allegato J 
(Informativo) Procedura di messa in servizio

Durante la messa in servizio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

- verificare la tenuta dell'assemblaggio
- aspirazione e riempimento dell'assieme
- verifica delle perdite
....

Dovranno essere forniti i seguenti certificati, rilasciati da persona competente (secondo la norma EN 13313): 

- certificato di tenuta;
certificato per la procedura di vuoto e di riempimento.

Tali documenti devono essere consegnati con la documentazione di installazione-
...

Allegato ZA 
(Informativo)

Relazione tra questo standard europeo e i requisiti essenziali della direttiva UE 2014/68/UE

Questo standard europeo è stato predisposto in base a un mandato conferito a CEN dalla Commissione europea per fornire un mezzo per conformarsi ai requisiti essenziali della nuova direttiva 2014/68/UE PED.

Una volta che questo standard è citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in base a tale direttiva, il rispetto delle clausole di questo standard riportato nella tabella ZA1 conferisce, entro i limiti del campo di applicazione di questo standard, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di tale direttiva e ai regolamenti EFTA associati.

Tabella ZA1 - Corrispondenza tra questa norma europea e la direttiva 2014/68/UE


...

Allegato ZA 
(Informativo)

Relazione tra questo standard europeo e i requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE

Questo standard europeo è stato preparato con un mandato conferito a CEN dalla Commissione europea e dall'Associazione europea di libero scambio per fornire un mezzo per conformarsi ai requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 Macchine (rifusione).
Una volta che tale norma è citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della suddetta direttiva ed è stata attuata come uno standard nazionale in almeno uno Stato membro, il rispetto dei requisiti di questo standard indicato nella tabella ZB.1 conferisce, entro i limiti del campo di applicazione di questo standard, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di tale direttiva ed ai regolamenti EFTA associati.

Tabella ZB.1 - Corrispondenza tra questa norma europea e la direttiva 2006/42/CE


....

UNI EN 378-2:2017
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione

Data entrata in vigore: 13 aprile 2017
 
La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.

Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe di calore.

La presente parte 2 della norma è applicabile alla progettazione, costruzione e installazione dei sistemi refrigeranti incluse le tubazioni, i componenti e i materiali. Include materiali supplementari non coperti dalle EN 378-1:2016, EN 378-3:2016 o EN 378-4:2016 che sono direttamente associati a questi sistemi. Specifica inoltre i requisiti per la prova, la messa in servizio, marcatura e documentazione. I requisiti per i circuiti secondari di trasferimento del calore sono esclusi ad eccezione dei requisiti di protezione associati ai sistemi di refrigerazione. I materiali supplementari includono, per esempio, ventole, motori, motori elettrici e insiemi di trasmissione per sistemi di compressione aperti.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati nell'appendice E della norma EN 378-1:2016 non sono coperti dalla presente norma.

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UNI EN 378-1:2017 (parte 1 non armonizzata Macchine e PED data notizia)
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione
 
Data entrata in vigore: 13 aprile 2017
 
Sommario: La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.
Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe di calore.
La presente parte della EN 378 specifica i criteri di classificazione e di selezione applicabili ai sistemi di refrigerazione. Questi criteri di classificazione e di selezione sono utilizzati nelle parti 2, 3 e 4.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati nell'appendice E della presente norma europea non sono coperti dalla presente norma.

Fonte UNI

UNI EN 378-2:2017 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-378-2-2017.html

UNI EN 378-1:2017 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-378-1-2017.html

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

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Allegato riservato EN 378-2 Impianti refrigerazione e pompe di calore - Scheda.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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DD 27.07.2017 Aggiornamento autorizzazione INAIL

ID 4424 | | Visite: 3739 | Documenti Marcatura CE ENTI

Decreto direttoriale 27 luglio 2017 - Aggiornamento autorizzazione INAIL

Certificazione CE di conformità direttiva PED

Il decreto direttoriale 27 luglio 2017 aggiorna il decreto del 16/06/2016 di autorizzazione a INAIL ad emettere certificazione CE di conformità ai sensi della Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.

Art. 1
1. L’elenco dei moduli di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto Direttoriale di autorizzazione del 16/06/2016 emanato a favore dell’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, deve intendersi comprensivo del seguente:

MODULO B: esame UE del tipo - tipo di progetto;

Art. 2
1. Il presente provvedimento di aggiornamento è notificato alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Art. 3
1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto del 16/06/2016 concernenti gli obblighi a carico dell’Organismo, nonché i termini di validità dell’autorizzazione stessa.

...

Decreto direttoriale 16.06.2016 autorizzazione INAIL

L’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi per i seguenti moduli contenuti nell’allegato III al citato decreto legislativo:

- MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali;
- MODULO B: esame UE del tipo — tipo di produzione;
- MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali;
- MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione;
- MODULO E1: garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite;
- MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
- MODULO G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
- MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
- MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

2. L’istituto di cui il comma 1 è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2, approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti, dell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

3. L’Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Fonte: MISE

Ministero dello Sviluppo Economico

Collegati:

D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Regolamento (UE) 2017/1369

ID 4419 | | Visite: 16504 | Direttiva Ecodesign

Regolamento quadro etichettatura energetica / Consolidato 05.2021

ID 4419 | 25.02.2022

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europea e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

(GU L198/1 del 28.07.2017)

[box-info]Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 177 1 5.6.2020) (Testo consolidato 05.2021)

- [...] Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023 (GU L 2023/2534 del 22.11.2023)[/box-info]

La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.

È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.

Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.

La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2017.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento si compone di 21 articoli e due allegati:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

Articolo 5 Obblighi dei distributori

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

Articolo 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Articolo 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Articolo 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

Articolo 13 Norme armonizzate

Articolo 14 Forum consultivo

Articolo 15 Piano di lavoro

Articolo 16 Atti delegati

Articolo 17 Esercizio della delega

Articolo 18 Procedura di comitato

Articolo 19 Valutazione e relazioni

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

ALLEGATO I
informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati

ALLEGATO II
Tavola di concordanza

Estratto:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1° agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

Articolo 5 Obblighi dei distributori

1. Il distributore:
a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e
b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.
2.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Il fornitore e il distributore:
a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.
Entro il 1° agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.
2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:
a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.
In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;
b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010 , (UE) n. 1062/2010 e (UE) n. 874/2012 della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:
a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure
b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.
7.   La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.
Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.
Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.
La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.
8.   Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.
9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.
10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.
11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.
13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:
a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.
In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;
b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.
In deroga al primo comma della presente lettera:
i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure
ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;
c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.
In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione;
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
d) i parametri tecnici misurati del modello;
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (20). In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 13 Norme armonizzate

1. Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.
5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

GUUE L198/1 del 28.07.2017

Entrata in vigore: 1° agosto 2017

Applicazione: 1° agosto 2017

_______

[box-hint]Banca dati dei prodotti

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.

La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria. Affinché la banca dati dei prodotti risulti utile il prima possibile, la registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i modelli, le cui unità sono immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono più commercializzate, la registrazione dovrebbe essere facoltativa. È opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio per lo sviluppo della banca dati e per permettere ai fornitori di ottemperare all'obbligo di registrazione. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo modello e il fornitore dovrebbe registrarlo nella banca dati dei prodotti. La Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e i fornitori, dovrebbe prestare particolare attenzione al processo transitorio fino alla completa attuazione della parte pubblica e della parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.

ALLEGATO I Informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
b) identificativo del modello;
c) etichetta in formato elettronico;
d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
a) informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;
b) piano di lavoro a norma dell'articolo 15;
c) verbali del forum consultivo;
d) un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.
3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
a) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
b) la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
a) ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;
b) ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
c) le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
d) è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.[/box-hint]

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Direttiva 2010/30/UE

Cavi Elettrici: Marcatura CE

ID 4405 | | Visite: 37184 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cavi elettrici: Marcatura CE

Un Documento di chiarimenti applicativi

Il Documento allegato all'articolo, intende fornire chiarimenti sulla Marcatura CE dei cavi elettrici e l'applicazione pratica in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE ed il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), casi illustrati.

Excursus
....

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), ma, obbligatoriamente, solo per le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dello stesso(*).

Dal 1° luglio 2017 i cavi elettrici rientranti nel campo di applicazione della norma EN 50575 dovranno essere marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP).

(*)


EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

La EN 50575 è stata redatta congiuntamente dal TC 20 “Cavi Elettrici”, TC 46X “Cavi per la comunicazione” e i suoi sotto comitati, e dal CT 86A CENELEC “Fibre ottiche e cavi per fibre ottiche” .

Sono state fissate le seguenti date:

- data  ultima entro la quale il presente documento deve essere recepito a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione: 11-08-2015

- data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con il presente documento devono essere ritirate: 11-08-2017

La norma è stata preparata su mandato accordato al CENELEC  dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio UE e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive UE (Reg. UE 305/2011).

Le caratteristiche di prestazione diverse da quelle descritte nella norma potrebbero essere soggette a prescrizioni di altre direttive e regolamenti  pertinenti, per esempio la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

...

3. Classi di reazione al fuoco e metodi di prova

4. Sistema AVPC = Assessment and Verification of Constancy of Performance (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione).


....

5. Dichiarazione di prestazione DoP

Il produttore prepara la DoP e affigge la marcatura CE sulla base dei diversi sistemi AVCP definiti nell'allegato V della normativa (EU) n. 305/2011:

In caso di prodotti compresi nel sistema 1+:

–  il  controllo  di  produzione  di  fabbrica  e  il  successivo  collaudo  di  campioni  prelevati  in fabbrica in base al piano di collaudo previsto, eseguito dal produttore; e:

–  il  certificato  di  costanza  di  prestazione  pubblicato  dall’ente  notificato  certificatore  di prodotto sulla base delle prove di tipo (compresa la campionatura), calcolo di tipo, valori tabulati  o  la  documentazione  descrittiva  di  prodotto;  ispezione  iniziale  dell‘impianto  di produzione  e  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo;  sorveglianza  continua,  verifica  e valutazione  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo  e  collaudo  ispettivo  dei  campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 3:

 –  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  la determinazione del tipo di prodotto sulla base del collaudo di tipo (basato sul prelievo del campione eseguito dal produttore), calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto, eseguiti dal laboratorio di prova certificato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 4:

–  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  determinazione del tipo di prodotto da parte del produttore sulla base del collaudo di tipo, calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto.

Il modello della DoP è fornito nell'allegato III della normativa (EU) n. 305/2011.

In base a questa normativa, la DoP dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

–  il riferimento del tipo di prodotto per cui la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
–  il sistema o i sistemi AVCP del prodotto da costruzione, come descritto nell'allegato V del CPR;
–  il numero di riferimento e data di pubblicazione della norma armonizzata che è stata usata per la valutazione di ogni caratteristica essenziale.

La DoP dovrà inoltre contenere:

(a)  l’uso  o  gli  usi  previsti  del  prodotto,  ai  sensi  delle  specifiche  tecniche  armonizzate applicabili;
(b)  l’elenco delle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;
(c)  la prestazione o almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, pertinente all’uso o agli usi previsti dichiarati;
(d)  dove applicabile, la prestazione del prodotto da costruzione, per classi;
(e)  la prestazione di quelle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che sono relative all’uso o agli usi previsti, prendendo in considerazione le prescrizioni relative all’uso o agli usi previsti, dove il produttore intende rendere disponibile il prodotto sul mercato;
(f)  per  le  caratteristiche  essenziali  elencate  per  cui  non  è  stata  dichiarata  alcuna prestazione, le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).

Per  quanto  riguarda  la  fornitura  della  DoP,  si  applica  l’articolo  7  del  regolamento  (EU) n. 305/2011. Le informazioni a cui si fa riferimento nell’articolo 31 o, a seconda dei casi, nell’articolo 33 della normativa (EC) n. 1907/2006, (REACH) saranno fornite con la DoP.
...


...

segue

Fonte

CEI EN 50575:2014 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

Altre fonti

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Certifico Srl - Rev. 00 Luglio 2017

Collegati

[box-note]Sigle cavi CPR
Cavi elettrici CPR: cosa occorre al 01.07.2017
CEI 64-8: V4 Cavi elettrici CE ai sensi CPR
Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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RAPEX Report 29 del 21/07/2017 N.14 A12/0975/17 Finlandia

ID 4389 | | Visite: 4267 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 21/07/2017 N.14 A12/0975/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scooter elettrico autobilanciato

Il prodotto è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60335.

Il connettore delle batterie e l’involucro in plastica dello scooter non sono sufficientemente resistenti al fuoco.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.5.1 Energia Elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.

Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

Il punto 1.5.1 tratta i rischi dovuti all’uso dell’energia elettrica. L’energia elettrica può essere trasformata in energia meccanica da un motore elettrico o utilizzata, ad esempio, per generare calore o radiazioni per la lavorazione. L’elettricità statica è utilizzata anche in taluni processi quali, ad esempio, la verniciatura, la separazione di materiali o la precipitazione delle emissioni.

I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.

Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.5.6 Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Il punto 1.5.6 tratta i rischi derivanti da un incendio. Per ridurli è necessario, ad esempio, che vengano utilizzati materiali ignifughi nella costruzione della macchina e che si eviti il surriscaldamento della stessa.

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Scooter elettrico autobilanciato
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ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2017

ID 4386 | | Visite: 27161 | Documenti Riservati Marcatura CE



ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2017

Ed. 2.0 Luglio 2017

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017), con altri segnali inseriti nell'emendamento 7, in allegato:

- Prospetto della codifica di segnaletica
- Raccolta immagini segnaletica

[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS

In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.
[/box-info]

ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016

https://www.iso.org/standard/54432.html

UNI EN ISO 7010:2017
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza  - Segnali di sicurezza registrati

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
 

Dim.: 800 x 800 px
Formato: png

Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO/EVS

[box-note]La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012

La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015[/box-note]

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RAPEX Report 28 del 14/07/2017 N.11 A12/0919/17 Svezia

ID 4340 | | Visite: 4483 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 28 del 14/07/2017 N.11 A12/0919/17 Svezia

Approfondimento tecnico: Alimentatore

Il prodotto, di marca Foxlnk, mod. A5115W010A051, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione ed alla norma tecnica EN 60950.

L’isolamento elettrico dell’alimentatore è insufficiente e la custodia non sopporta il fuoco.

DIRETTIVA 2014/35/UE - ALLEGATO I

ELEMENTI PRINCIPALI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;

b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;

c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;

c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Alimentatore
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Regolamento delegato (UE) 2017/1227

ID 4306 | | Visite: 3615 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) 2017/1227

Regolamento delegato (UE) 2017/1227 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE.

Entrata in vigore: 28.07.2017

GU L 177/1 del 08.07.2017

RAPEX Report 27 del 07/07/2017 N.19 A12/0894/17 Finlandia

ID 4296 | | Visite: 4465 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 27 del 07/07/2017 N.19 A12/0894/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scala a gradini

Il prodotto, di marca SINI, modello 8973, è stata sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla norma tecnica EN 14183.

I gradini non sono sufficientemente resistenti e potrebbero deformarsi e rompersi durante l’uso.

Gli utilizzatori potrebbero perdere l’equilibrio e cadere.

Il punto 6.2 della norma tecnica EN 14183 prevede che ogni prodotto debba essere sottoposto ad un carico di prova di 2600 N per la durata di 1 min su ogni piattaforma o gradino.

Alla fine del test deve essere verificata la presenza di rotture o deformazioni permanenti. La massima deformazione permanente accettabile è pari allo 0,5 % della larghezza della piattaforma o del gradino sottoposto al test.

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Scala a gradini
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RAPEX Report 26 del 30/06/2017 N.4 A12/0869/17 Germania

ID 4256 | | Visite: 3987 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 26 del 30/06/2017 N.4 A12/0869/17 Germania

Approfondimento tecnico: Guanti in pelle

Il prodotto, di marca Polo Motorrad und Sportswear, è stato sottoposto alle procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato del prodotto perché non conforme al  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I guanti contengono cromo (VI) (valore misurato superiore a 19.1 mg/kg).

Il cromo VI può causare reazioni allergiche.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

47. Composti del cromo VI

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale prima del 1 maggio 2015.

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Guanti in pelle
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Verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva Macchine 1997-2016

ID 4239 | | Visite: 5460 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Raccolta verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva Macchine 1997-2016

Update March 2017

Consolidated minutes from 1997-03-24 to 2016-11-09

Fonte: Commissione Europea

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European Commission - March 2017
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Decisione di esecuzione 2013/752/UE

ID 4514 | | Visite: 3552 | Direttiva R&TTE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

della Commissione dell'11 dicembre 2013 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

[notificata con il numero C(2013) 8776]

GUUE L 334/17  13.12.2013

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483

ID 4510 | | Visite: 4073 | Documenti Marcatura CE UE

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 

della Commissione dell'8 agosto 2017 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE

[notificata con il numero C(2017) 5464]

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/771/CE armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni.

(2) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT).

(3) Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5) Le decisioni della Commissione 2008/432/CE , 2009/381/CE, 2010/368/UE e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE e 2013/752/UE hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato.

(6) Nella relazione del luglio 2016, presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato.

(7) I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8) La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9) Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(10) Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione.

(11) Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 , la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE e includere i parametri rivisti nella presente decisione.

(12) In un addendum alla sua relazione del luglio 2016, presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione.

(13) I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione.

(14) Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15) Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2
La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

GUUE L214/3 del 18.08.2017

Collegati:

Decisione 2006/771/CE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

Decisione n. 676/2002/CE

Decisione 2008/432/CE

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

ID 4504 | | Visite: 4842 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

della Commissione del 26 gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 1

La prestazione delle tegole di laterizio destinate ad un uso esterno, in relazione alla caratteristica essenziale della resistenza al gelo, è classificata in conformità al sistema di classificazione di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO

Per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304 «Tegole di laterizio per coperture discontinue - Definizioni e specifiche di prodotto» e destinati ad un uso esterno, una nuova classificazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al gelo» è stabilita come segue.

Classe 1 (150 cicli): minimo 150 cicli. Se dopo 150 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 2 (90 cicli): da 90 a 149 cicli. Se dopo 90 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 3 (30 cicli): da 30 a 89 cicli. Se dopo 30 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.


GUUE L211/1 del 17.08.2017

Entrata in vigore: 06.09.2017

Correlazioni:

Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Tutti gli Elenchi delle norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR

Direttiva macchine: Modalità di funzionamento

ID 4475 | | Visite: 15035 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Direttiva macchine: Modalità di funzionamento (modi operativi)

Allegato alla notizia Documento estratto dalla norma tecnica armonizzata EN 12417 Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione, per la parte descrittiva delle "Modalità di funzionamento".

Modalità di funzionamento (operative) nella normazione

Nelle recenti norme EN ISO 11161 sistemi di fabbricazione integrati, EN 12417 centri di lavorazione, EN 13128 fresatrici, ISO 16090-1 (prossima norma per la sicurezza macchine utensili) sono "definite" le modalità di funzionamento di una macchina (es EN 12417):

modalità 1: Ciclo automatico (produzione automatica)
modalità 2: Modalità 2 - Messa a punto (regolazione)
modalità 3: Modalità 3 - Modalità facoltativa per l’intervento manuale (manuale)
modalità 3a: Modalità 3 ampliata - Monitoraggio processo (senza consenso)

(Esempi nell'allegato)

Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV, contenuti della proposta sono confluiti nella normazione, p. es. nella EN ISO 11161, allegato D per sistemi di fabbricazione integrati. Anche nelle norme C tuttora in vigore per i centri di lavorazione (EN 12417) e le fresatrici (EN 13128) è stata introdotta un’estensione del modo operativo 3.

Quest’ultima è mantenuta anche nella ISO 16090-1, destinata a sostituire i documenti innanzi citati.

[box-info]EN 12417:2009 Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione

1.1.6 - Modalità di funzionamento
p. 1.1.6.1 - Generalità
Ogni macchina deve avere almeno due modalità di funzionamento (cioè modalità 1 e 2) con l’opzione di una terza modalità (cioè modalità 3). La selezione della modalità di funzionamento deve avvenire mediante interruttore a chiave, codice di accesso o mezzi ugualmente sicuri e deve essere consentita solo dall’esterno della zona di lavoro.
La selezione della modalità non deve avviare situazioni pericolose.

1.1.6.4.h (Modalità 3a) Quando considerazioni ergonomiche associate all'applicazione della modalità 3 rendano non pratico l'utilizzo di un dispositivo di consenso (per esempio, quando la durata della necessaria osservazione/intervento sul processo supera un tempo di fatica accettabile per l'operatore della macchina per l'attuazione del dispositivo di consenso, oppure quando la manipolazione di dispositivi di controllo a parametri multipli impedisca il funzionamento continuo del dispositivo di consenso), allora deve essere utilizzata una combinazione di misure di controllo tecniche alternative al posto del dispositivo di consenso al fine di ridurre i rischi di impigliamento e di schiacciamento. [/box-info]

[box-info] EN ISO 11161:2007

Sistemi di fabbricazione integrati - Requisiti di base
---
Allegato D
L'osservazione del processo deve essere intesa come una combinazione di misure tecniche di sicurezza e requisiti per un comportamento sicuro che offre la massima protezione possibile all'operatore limitando le velocità ei percorsi trasversali e scollegando movimenti che non sono necessari. Occorre verificare temporaneamente i processi automatici, mentre le misure di protezione sono ridotte per quanto necessario, applicando misure di protezione alternative. Le misure tecniche di sicurezza devono essere effettuate in modo da impedire un prefissato uso improprio. Questo modo di azione dovrebbe essere oggetto di un intenso contatto tra l'integratore e il futuro utente per poter analizzare i requisiti per il comportamento dell'operatore e tradurli in azione. Se, secondo la tecnologia utilizzata, è necessaria un'osservazione temporanea del processo automatico del sistema o di parti del sistema e se, in via eccezionale, l'azionamento continuo di un dispositivo di abilitazione non è applicabile per ragioni ergonomiche, un concetto secondo Alla Figura D.1.[/box-info]

Monitoraggio processo (Modo operativo 3 ampliato)

Nei settori della fabbricazione di utensili e macchinari, della produzione di pezzi unici e dello sviluppo insorgono di continuo condizioni a fronte delle quali l’utilizzatore deve intervenire nel processo di lavorazione a ripari aperti. Un modo operativo supplementare, che permetta di monitorare il processo in condizioni di sicurezza, può prevenire pericolose manipolazioni. Ad esso si può tuttavia ricorrere solo laddove non sia possibile adottare altre soluzioni tecniche.

Ai sensi della Direttiva macchine UE, in casi eccezionali l’utilizzatore di un macchinario o impianto è autorizzato a monitorare il processo di lavorazione a ripari aperti, p. es. durante la regolazione (modo operativo 2) o il funzionamento manuale (modo operativo 3)(1). Il ricorso a tali modi operativi è consentito solo per periodi limitati nonché in corrispondenza di una velocità ridotta. Devono altresì essere attivi, a titolo sostitutivo, dei dispositivi di protezione come un interruttore di consenso.

Nella pratica, tuttavia, spesso queste possibilità non bastano, oppure non è ragionevolmente possibile azionare l'interruttore di consenso per un periodo prolungato. In questi casi si osserva di continuo come la ricerca di soluzioni sicure venga tralasciata e, semplicemente, vengano manipolati i ripari talvolta in maniera anche duratura, visto che la situazione particolare si ripresenta ripetutamente. Un aiuto a tal proposito può provenire dal modo operativo supplementare “Monitoraggio processo”(2). Questo può rendersi necessario p. es. laddove:

  • sia previsto un moto verso punti di riferimento nascosti;
  • vadano eseguite lunghe e complesse operazioni di lavorazione di pezzi costosi;
  • ai fini del monitoraggio della qualità e del controllo dei materiali d’esercizio, occorra aprire i ripari in fase di funzionamento, in quanto lo spegnimento inciderebbe sulla qualità del pezzo;
  • i necessari controlli non possano essere eseguiti con dispositivi tecnici, oppure occorra indagare degli errori per i quali non sono disponibili prove specifiche.

Se al momento dell’acquisto di una macchina l’utilizzatore di quest’ultima non era consapevole di queste particolari condizioni, il fabbricante non avrà potuto predisporre un adeguato modo operativo. L’utilizzatore dovrà pertanto definire delle misure organizzative che gli consentano di eseguire i compiti previsti senza esporre i suoi dipendenti a rischi maggiori. L’esperienza insegna che in questi frangenti è difficile trovare delle soluzioni conciliabili con il dovere di sollecitudine dell’azienda e con i requisiti di legge.

L’ideale è che, prima di procedere all’acquisto di una nuova macchina, l’azienda elabori – di concerto con il fabbricante, le autorità e l’ente assicurativo industriale per gli infortuni sul lavoro – uno schema tecnico sicuro. In questo modo si prospetta un maggior grado di accettazione, visto che si tiene conto sin dall'inizio di tutte le condizioni di produzione particolari e vengono predisposti i modi operativi del caso.

In molti casi si è potuto constatare come la richiesta, da parte dell'utilizzatore, del modo operativo "Monitoraggio processo" sia stata espressa in maniera frettolosa. Spesso è stato possibile individuare alternative tecniche in linea con le “normali” condizioni giuridiche e normative.

Ove ciò non riesca, nel quadro del monitoraggio del processo occorrerà tenere in particolare considerazione la sostituzione delle misure di protezione tecniche con misure di protezione organizzative, p. es. selezione e formazione del personale, istruzioni specifiche e più frequenti, rigoroso controllo delle chiavi del selettore del modo operativo. Un ruolo a tal proposito importante spetta ai dirigenti, visto che la sicurezza dei lavoratori è garantita solo laddove le misure organizzative vengano scrupolosamente rispettate e le violazioni sistematicamente punite. È indispensabile prendere pienamente atto di questo punto critico. Il modo operativo “Monitoraggio processo” va dunque considerato come ultima ratio e occorre farvi ricorso soltanto laddove dalla valutazione del rischio sia emerso in maniera inequivocabile che non vi è alcuna alternativa.

[box-hint] In un commento rivolto al Comitato macchine europeo l’autorità britannica per la sicurezza e la salute sul lavoro (Health and Safety Executive (HSE)) sostiene che l’intero modo operativo 3 non soddisfa la Direttiva macchine UE. Ciò viene motivato non da ultimo con il fatto che detto modo operativo non sfrutterebbe in pieno le soluzioni tecnologiche disponibili. Esso rappresenta tuttavia un’opzione normativa intermedia tra soluzioni molto individuali, concepite per l'utilizzatore, e requisiti più generici ma standardizzabili. Relativamente al ricorso al modo operativo 3 in centri di lavorazione o con altre macchine utensili non è noto alcun caso d'incidente e ciò è per noi (KAN ndr) un indizio del fatto che l’ulteriore elaborazione della EN 12417 nella ISO 16090-1 costituisce il giusto approccio per ridurre gli incentivi a eludere o manipolare i ripari.[/box-hint]

Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV3.

(1) Definizione dei modi operativi: p.e. EN 12417
(2) definito anche “Modo operativo 3 ampliato” o “Modo operativo 4 ampliato”
(3) Scheda informativa n. 2 della commissione tecnica [in lingua tedesca]Fachausschuss-Informationsblatt Nr. 2.

[box-hint] Direttiva macchine 2006/42/CE RESS Allegato I
...
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l'utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
...
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.

1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.[/box-hint]
 
Fonte
- KAN
- EN 12417
 
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Centri di lavorazione - Estratto
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Allegato riservato Documento informativo DGUV 2009.pdf
DGUV 2009
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RAPEX Report 31 del 04/08/2017 N.6 A12/1037/17 Spagna

ID 4452 | | Visite: 3738 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 31 del 04/08/2017 N.6 A12/1037/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Thermos

Il prodotto, di marca Honey, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La doppia parete del thermos contiene fibre d’amianto. Le fibre d’amianto sono cancerogene.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

6. Fibre d’amianto

1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1 luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.

(*) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1 giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 31 del 04_08_2017 N.6 A12_1037_17 Spagna.pdf
Thermos
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Orgalime position paper ecodesign - etichettatura energetica display elettronici

ID 4425 | | Visite: 3132 | Direttiva Ecodesign

Orgalime position paper ecodesign - etichettatura energetica display elettronici

Brussels, 28 July 2017

Comments following the Consultation Forum Meeting on 6 July 2017 on possible Ecodesign and Energy Labelling requirement for electronic displays

Orgalime ha contribuito alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea sul progetto di decreto ecocompatibile sulle esposizioni elettroniche nel gennaio 2017.

Successivamente la Commissione ha partecipato al Forum consultivo il 6 luglio.

Orgalime ha pubblicato questo documento di sintesi che riassume i suoi commenti sul possibile ecodesign e l'etichettatura energetica per i display elettronici.

A causa della mancanza di una valutazione d'impatto approfondita, Orgalime accoglie favorevolmente le modifiche previste al progetto di regolamento per i requisiti di progettazione ecocompatibile, come presentato nella riunione del Forum e vorrebbe vedere le seguenti proposte di esclusione della portata della Commissione confermate nel testo finale:

- Display per uso industriale (separato o da integrare).
- Display coperti da altri regolamenti (ad esempio prodotti medici).
- Disposizioni che non rientrano nella Direttiva 2012/19/UE (WEEE).

Orgalime sostiene l'inserimento di televisori e monitor per computer domestici e per ufficio.

Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica proposti, Orgalime accoglie con particolare favore le proposte di esclusione di cui alle lettere h), j), q), in quanto tali esposizioni particolari sono caratterizzate da un basso consumo energetico e quindi non contribuiscono all'obiettivo normativo dell'etichetta di efficienza energetica. Orgalime esorta la cautela a non sovraccaricare l'etichetta progettata con numerose e difficili da comprendere le icone.

Per quanto riguarda i requisiti di efficienza delle risorse proposti nel progetto di regolamento sull'ecosistema, sottolineiamo la necessità che tali requisiti siano misurabili, esecutivi e portino un vero vantaggio ambientale. Non può essere compromessa la funzionalità del prodotto, la sicurezza, la salute umana o i dati aziendali riservati e la proprietà intellettuale (IP).

Fonte: Orgalime

Collegati:

Direttiva 2010/30/UE

Regolamento (UE) 2017/1369

Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

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Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione e sugli obblighi del Fabbricante e degli operatori economici: importatore, distributore, mandatario; che, in determinate condizioni, possono essere considerati fabbricanti.

Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.

Download Diagramma Obblighi Fabbricante


Con il "pacchetto merci 2008", noto come, “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008, tra le diverse novità, sono definite in modo univoco le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario ed i loro obblighi in relazione alla Direttive di Prodotto CE / non CE (vedi in calce).


Tali figure, con gli obblighi relativi, sono state inserite, quindi, in modo puntuale, in tutte le Direttive di Prodotto 2014/XX/UE, a questo proposito vedasi l'articolo sul NQN "Nuovo Quadro Normativo".

La Direttiva macchine 2006/42/CE, non è stata rivista alla luce del “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), e quindi le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario e dei loro obblighi, non sono stati ridefiniti in modo puntuale. A tale proposito vedasi:

Consultazione pubblica UE per l'aggiornamento della Direttiva macchine 2006/42/CE
Refit Machinery Directive - Position Paper Orgalime


La nuova guida alla direttiva macchina precisa il compito di ognuno degli operatori economici del Nuovo Quadro Normativo, chiarendo quando questi possono o meno assumere il ruolo di fabbricante.

Con la nuova edizione 2.1 della Guida Ufficiale della Direttiva Macchine (Luglio 2017) la Commissione Europea ha ampliato la trattazione dell'articolo 2, lettera i della Direttiva macchine 2006/42/CE:

Articolo 2

i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

L'edizione 2.1 della guida vuole chiarire meglio quali sono gli operatori economici, coinvolti nell'immissione sul mercato di un macchinario, che possono essere considerati fabbricanti ed in quali condizioni questo avvenga.

A tal proposito è stato inserito un diagramma riassuntivo delle varie possibilità che possono presentarsi.

Difatti il capitolo della guida che tratta di tutti gli altri soggetti considerabili fabbricanti viene ampliato con importanti novità:

---

Excursus

La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di  macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.

In questo caso la persona che acquista macchinari marcati CE fuori dall’UE non si assume la responsabilità di “fabbricante”.

D’altro canto, la decisione di importare macchine non marcate CE nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca (come un sito di aste) ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE.

Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE potrebbe essere in grado di concordare con il fabbricante originario la soddisfazione degli obblighi della direttiva ed avere della macchine marcate CE.

Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5.

Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.

Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.

Un altro caso, in cui gli obblighi del “fabbricante” ricadono su una persona/azienda diversa da chi ha progettato e costruito la macchina, è quando viene commercializzata a fornita  con il nome o “marchio” del distributore. Questa è una situazione comune con le attrezzature elettriche e gli elettrodomestichi in un certo numero di punti vendita ed outlet con il nome “marchio” di proprietà del negozio.

---

All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.

Certifico Srl - IT Rev. 00 Luglio 2017

Traduzione non ufficiale

Fonte 

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE


[box-hint]Il "Nuovo Quadro Normativo" NQN (Pacchetto merci 2008)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218 del 13/08/2008 sono stati pubblicati tre provvedimenti (due Regolamenti e una Decisione) che hanno introdotto importanti novità riguardo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno:

Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.

Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE.

La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

Obiettivi generali del nuovo pacchetto legislativo sono:

a) per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione
- rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi
- armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione
- creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione
- rafforzare il ruolo del marchio CE

b) per i prodotti non armonizzati
- ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei paesi europei, rafforzando il principio del mutuo riconoscimento

Direttive in GUUE 29 Marzo 2014 adeguate al NQN:

Prodotto  Direttiva Recepimento IT
BT  Direttiva Bassa Tensione - 2014/35/UE D. Lgs. 86/2016
EMC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 2014/30/UE D. Lgs. 80/2016
ATEX Direttiva ATEX - 2014/34/UE D. Lgs. 85/2016
Ascensori Direttiva Ascensori - 2014/33/UE D.P.R. 23/2017
Recipienti SVP Direttiva Recipienti Semplici a Pressione - 2014/29/UE D. Lgs. 82/2016
Strumenti misura Direttiva Strumenti di misura - 2014/32/UE D. Lgs. 84/2016
Strumenti pesare Direttiva Strumenti per pesare non automatici - 2014/31/UE D. Lgs. 83/2016
Esplosivi uso civile Direttiva Esplosivi uso civile - 2014/28/UE D. Lgs. 81/2016
RED (già R&TTE) Direttiva RED - 2014/53/UE D. Lgs. 128/2016

[/box-hint]

Collegati

[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

 

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RAPEX Report 30 del 28/07/2017 N.4 A12/1006/17 Irlanda

ID 4416 | | Visite: 4642 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 28/07/2017 N.4 A12/1006/17 Irlanda

Approfondimento tecnico: Crema per bambini

Il prodotto, di marca Cotton Tree, destinato ad essere usato nella zona pannolino dei bambini piccoli,  è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

La crema contiene lo 0,1% di propilparabene. La sostanza può causare dei danni al sistema endocrino.

Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

Denominazione chimica/INN: 4-idrossibenzoato di butile e suoi Sali e 4-idrossibenzoato di propile e suoi Sali.

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti: butylparaben, propylparaben, sodium propylparaben sodium butylparaben, potassium butylparaben potassium propylparaben.

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 0,14 % (in acido) per la somma delle concentrazioni individuali 0,8 % (in acido) per le miscele di sostanze di cui ai numeri d'ordine 12 e 12a, nella misura in cui la somma delle concentrazioni individuali di propylparaben e butylparaben e dei loro sali non superi lo 0,14 %.

Altre: da non usare nei prodotti da non sciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a tre anni.

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze: per prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre anni: “Non utilizzare nell'area del pannolino”».

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Allegato riservato RAPEX Report 30 del 28_07_2017 N. 4 A12_1006_17 Irlanda.pdf
Crema per bambini
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Sistemi di CONTROLLO della PRESSIONE per SILI industriali di stoccaggio

ID 4396 | | Visite: 4463 | Documenti Riservati Marcatura CE

Sistemi di CONTROLLO della PRESSIONE per SILI industriali di stoccaggio

Analisi dei vantaggi per l’impresa e per l’ambiente

In questo lavoro di ricerca è stato preso in considerazione uno degli aspetti più importanti e complessi della sicurezza nell’ambito dello stoccaggio delle polveri nelle diverse forme e per comparti industriali differenti.

In particolare, sono stati studiati i gradi di rischio di sovra-pressione e depressione che possono verificarsi nei sili con o senza sistemi di filtrazione. A tal proposito, il lavoro è suddiviso in tre articoli collegati tra loro, nei quali vengono approfonditi i seguenti temi:

- Parte 1 - Aspetti tecnici ed impiantistici, relativi alle specifiche progettuali dei sistemi complementari di controllo e di sicurezza;
- Parte 2 - Aspetti normativi di inquadramento dei vincoli che l’imprenditore deve rispettare a livello europeo e nazionale;
- Parte 3 - Aspetti economici, per verificare quali siano i vantaggi in termini monetari nell’applicazione di distinti sistemi di sicurezza nei sili di stoccaggio di polveri.

Va premesso che il silo di stoccaggio è un recipiente, con capacità e dimensioni variabili secondo le esigenze, e che le materie prime possono essere di varia natura: organica oppure inorganica, a morfologia costante o variabile, tutte con pesi specifici molto differenti (figg. 1 e 2).

Ad esempio, un impianto per la produzione di biscotti avrà sili per farina e zucchero, mentre uno per la produzione di vetro avrà la necessità di stoccare carbonato di sodio, feldspati, borace ed altri ancora; per la produzione di calcestruzzo, si devono immagazzinare cemento e ceneri. I sili sono normalmente di forma circolare, realizzati in acciaio al carbonio verniciato, in alluminio, ovvero in acciaio inox, qualora vi siano internamente prodotti per utilizzo alimentare o prodotti chimicamente aggressivi. Il riempimento può essere eseguito attravers

Pressure control systems for industrial silos. Part two - Analysis of the benefits for the company and the environment

Tecnica molitoria 2012

Regolamento di esecuzione UE 2017/1354

ID 4387 | | Visite: 4175 | Direttiva RED

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354

della Commissione del 20 luglio 2017 che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.

Articolo 2

1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o

b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018. Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l'8 agosto 2017 e conformi al presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Pittogramma

1. Il pittogramma figura sotto forma di tabella.

2. Il pittogramma include il segno seguente:

3. Il pittogramma menziona inoltre, sotto o accanto al segno di cui al paragrafo 2, le abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito all'allegato II, in cui esistono restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.

4. Il pittogramma e il suo contenuto possono variare (ad esempio possono essere di colori diversi, con forma vuota o piena, con linee di differente spessore) purché rimangano visibili e leggibili.

5. Esempi di pittogramma:




ES LU RO
CZ FR HU
SI DK HR

 

BG EE BE

ALLEGATO II

Abbreviazioni

Le abbreviazioni degli Stati membri sono le seguenti:

Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE,) Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).

GUUE L190/8 del 21.07.2017

Entrata in vigore: 09.08.2017

Applicazione dal: 09.08.2018

...

Articolo 10 parag. 10 Direttiva 2014/53/UE

In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.
Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Normativa di riferimento:

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

ID 4378 | | Visite: 26920 | Guide Nuovo Approccio



Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.1 - July 2017
(Update of 2nd Edition)

Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.

While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application. The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.

The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.1 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It will be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.

The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2 and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.

European Commission  2017

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Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA

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Allegato riservato Guide application Machinery Directive 2006 42 EC - Ed. 2.1 2017.pdf
European Commission 2017
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Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106

ID 4316 | | Visite: 43716 | Regolamento CPR

Armonizzazione normativa nazionale con il Regolamento (UE) 305/2011 Prodotti  da costruzione (CPR)

ID 4316 | Update news 04.05.2023

Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017

(GU n. 159 del 10 luglio 2017)

_________

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.
...

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.

3. Il fabbricante che viola l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a due mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della marcatura CE di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.

Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici

1. L’operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) , del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell’ambito di cui all’articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall’operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.

Art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione

1. Chiunque, nell’esercizio delle attività svolte dall’organismo notificato o dal laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Ferma restando l’applicazione del comma 1, l’organismo o il laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all’articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Art. 23. Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono definite con il decreto di cui all’articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

Il testo del D.Lgs. 106/2017 integrato nel Regolamento (UE) 305/2011

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019

Disponibile, in allegato, il Testo in formato PDF coordinato del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) con il D.Lgs. 106/2017 (Riservato Abbonati)

Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Norme armonizzate Regolamento CPR
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2017/1228

ID 4305 | | Visite: 3776 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) 2017/1228

Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione del 20 marzo 2017 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco.

Entrata in vigore: 28.07.2017

GU L 177/4 del 08.07.2017

Interruttori e sensori di prossimità induttivi/capacitivi esclusi RED

ID 4263 | | Visite: 5950 | Documenti Marcatura CE ENTI

Interruttori e sensori di prossimità induttivi/capacitivi dovrebbero rimanere esclusi dalla RED

Posizione Orgalime 29.06.2017

Il 13 Giugno 2017 è entrata pienamente in vigore la nuova Direttiva 2014/53/UE RED (recepita in Italia dal D.lgs. 22 giugno 2016 n. 128) che ha sostituito la Direttiva 1999/5/CE R&TTE.

Tuttavia, la Commissione europea, gli Stati membri ei rappresentanti del settore stanno discutrrensdo ancora problemi specifici di applicazione, che sono stati esaminati dalla prima versione della Guida RED e sono soggetti ad ulteriori analisi.

Tra questi temi, è stata posta la domanda se "interruttori e sensori di prossimità induttivi e capacitivi "dovrebbero rientrare nell'ambito della RED.

Fino ad ora, interruttori di prossimità e sensori erano coperti dalla direttiva EMC 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica (EMCD) e non dalla direttiva 1999/5/CE relativa alle apparecchiature terminali di radiotelefonia (R&TTE), in quanto essi  non soddisfacevano la definizione di "apparecchi radio".

Per gli interruttori e sensori di prossimità, gli standard di prodotto IEC/CENELEC 60947-5-2, 60947-5-3 e 60947-5-7 sui dispositivi a bassa tensione e sui dispositivi di controllo, hanno offerto la presunzione di conformità con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (OJEU) alla EMCD per circa 25 anni.

Gli interruttori e i sensori di prossimità utilizzano un campo magnetico per rilevare oggetti (interruttori induttivi) o un campo elettrico (sensori capacitivi). Gli interruttori e sensori sono stati usati per diversi decenni in un numero estremamente ampio di applicazioni industriali come per esempio nell'automazione industriale. Nel 2016 circa 30 milioni di interruttori di prossimità e sensori sono stati venduti da parte europea Produttori nel mercato europeo con un fatturato di circa 578 milioni di euro.

Orgalime ritiene che siano adeguatamente coperti dai requisiti della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMCD) e la loro tecnologia non li spinge a rientrare nell'ambito della direttiva sulle apparecchiature radio (RED).

Inductive and capacitive proximity switches and sensors should remain outside the scope of the Radio Equipment Directive
Orgalime comments to the European Commission on the implementation of Directive 2014/53/EU on the making available on the market of radio equipment

Brussels, 29 giugno 2017

Proximity switches and sensors either use a magnetic field to detect objects (inductive switches) or an electrical field (capacitive switches). The switches and sensors have been used for several decades in an extremely large number of industrial applications as for example in the automation industry. In 2016 approximately 30 million proximity switches and sensors were sold by European manufacturers into the European market with a turnover of approximately 578 million euros.
Orgalime believes that they are appropriately covered by the requirements of the electromagnetic compatibility directive (EMCD) and their technology does not cause them to fall under the scope of the Radio Equipment Directive (RED).

We believe the European Commission’s advice to Member States and European Standards Organisations should follow the interpretation and market practice that has supported a very dynamic sector successfully thriving for over 25 years without safety issues or problems for the radio spectrum.

Directive 2014/53/EU on Radio Equipment (RED) has been applicable since 13 June 2016. However, the European Commission, Member States and industry representatives are still discussing specific application issues that were left outside the first version of the RED Guide and are subject to further analysis.

Among these issues, the question was raised whether “inductive and capacitive proximity switches and sensors” should fall within the scope of the RED. Until now, proximity switches and sensors were covered by the EMC Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility (EMCD) and not the Directive 1999/5/EC on Radio & Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE), since they did not satisfy the latter's definition of "radio equipment". For proximity switches and sensors, the product standards IEC/CENELEC 60947-5-2, 60947-5-3 and 60947-5-7 on low-voltage switchgear and control-gear has offered presumption of conformity further to its listing in the Official Journal of the European Union (OJEU) under the EMCD for approximately 25 years.

Inductive and capacitive proximity switches and sensors do not fall within the above definitions and consequently within the scope of the RED, since they do not intentionally transmit and/or receive electromagnetic waves but electrical magnetic fields. Note that electrical and magnetic fields are different in the nature from electromagnetic waves.

While the electromagnetic waves continue to propagate in space also after the transmitter is turned off, electrical and electromagnetic fields do not propagate in space and disappear immediately when the current or voltage that generates the fields are turned off. The inductive and capacitive sensors do intentionally generate magnetic or electrical fields, but do not intentionally generate or receive electromagnetic waves.

As a consequence, proximity switches and sensors cannot be qualified as radio equipment in the meaning of the RED. They remain within the scope of the EMCD.

...

1. INTRODUCTION
2. WHAT ARE INDUCTIVE AND CAPACITIVE SWITCHES AND SENSORS?
3. DEFINITIONS IN THE RED
4. CLASSIFICATION OF INDUCTIVE AND CAPACITIVE PROXIMITY SWITCHES AND SENSORS
5. CONCLUSION

Normativa correlata:

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE

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Allegato riservato Orgalime Position Paper on Proximity Switches and the RED.PDF
Direttiva RED
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Guidance Radio Equipment Directive 2014/53/EU

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Guidance Application of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and status of combined equipment

This publication is only for guidance and gives an overview regarding the assessment of the application of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and status of “combined equipment” (non-radio product functioning with radio equipment). It shall not be considered as a binding interpretation of the existing legal framework. It neither claims to cover any aspect of the matter, nor does it reflect all legal aspects in detail. It is not meant to, and cannot, replace own knowledge of the pertaining directives, laws and regulations. Furthermore, the specific characteristics of the individual products and the various possible applications have to be taken into account.

This is why, apart from the assessments and procedures addressed in this guide, many other scenarios may apply. Manufacturer’s instructions and manuals must always be respected. Apart from the Directive itself, this guidance is based on both the content of the European Commission’s Guidelines, as well as the discussions and drafts that led to their adoption. In particular, the interpretation of the regime applicable to combined equipment represents a plausible scenario in view of the discussions that took place prior to the adoption of the European Commission’s guidelines. The guidance may however be adapted once the European Commission’s guidelines are revised and notably once the part on combined equipment is completed.

FEM 2017

Collegati

Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC, 22 May 2014.

Orgalime Guide on the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

European Commission Guidelines on the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Blue Guide on the implementation of EU Product Rules, 26 July 2016.

Verbali del gruppo di lavoro UE DPI 2002-2016

ID 4240 | | Visite: 4765 | Documenti Riservati Marcatura CE

Verbali del gruppo di lavoro UE DPI 2002-2016

Update Maggio 2017

Minutes of the PPE Working Group - 2002 onwards

Working Group Of Committee 98/37/EC in relation to the Personal Protective Equipment (PPE) Directive 89/686/EEC

Meeting Report Of The PPE Working Group Of 5-6 December 2002
Meeting Report Of The Working Group “PPE” Of10-11th June 2003
Minutes Of The Meeting - Working Group “PPE” Of 13-14 January 2004
Minutes Of The Meeting - Working Group “PPE” Of 29-30 September 2004
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 18 November 2005
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 23 May 2006
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 20 November 2007
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 12 June 2008
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 5 November 2008
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 25-26 May 2009
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 29 April 2010
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 10 November 2010
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 4 October 2011 .
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 7 June 2012
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 24 October 2012
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 25 April 2013
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 11 November 2013
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 8 April 2014
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 18 September 2014
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 21 April 2015
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 18 November 2015
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 5 April 2016
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 15 November 2016

Fonte: Commissione Europea

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Decreto 7 aprile 2017 n. 101

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Decreto 7 aprile 2017 n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Il decreto ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (attuazione nuova Direttiva RE(D) 2014/53/UE).

Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017

G.U. n. 147 del 26.06.2017

[box-warning]Modifiche al Decreto 7 aprile 2017 n. 101

Decreto Legislativo 9 luglio 2024 n. 100 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. (GU n.160 del 10.07.2024). Entrata in vigore: 11.07.2024[/box-warning]

__________

Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
...
Art. 2. Attività di sorveglianza

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l’autorità di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:

a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;
b) cura il necessario coordinamento dell’intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;
c) coadiuva l’attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
d) individua i casi per i quali si richiede l’intervento di laboratori accreditati o, nell’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l’espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale;
e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all’occorrenza decide l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio;
g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicità;
i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorità di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva;
l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio;
m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalità di cui all’articolo 47 del decreto;
n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all’attività di sorveglianza, sfera di competenza e modalità di contatto;
o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualità.

2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti:
a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza;
b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio;
c) irroga le relative sanzioni.

3. Le attività ed i compiti di cui al presente articolo, nonché all’articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 3. Controlli

1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto.

2. Per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:

a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull’imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull’apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;

2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell’allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un’altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull’apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull’apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;

3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all’allegato VI del decreto e all’allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica che all’indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all’allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;

4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione;

5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l’indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;

6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell’apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l’imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell’importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;

7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all’articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all’allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell’apparecchiatura radio realizzata conformemente all’articolo 17 del decreto. L’eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell’apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;

8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l’uso dell’apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d’uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all’apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell’apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l’apparecchiatura radio;

9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l’uso, la disponibilità sull’imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all’interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l’uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all’apparecchiatura radio;

10) per ciascuna apparecchiatura l’operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all’operatore economico che gli abbia fornito l’apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l’abbia fornita;

11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;

12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti di cui all’articolo 3 del decreto;

13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;

14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell’apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;

15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell’individuazione della normativa applicabile ai sensi dell’articolo 48 del decreto;

16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;

17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto; 

b) presso l’importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
...

Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli di cui all’articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all’attività ispettiva attraverso l’espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva è compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.

2. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è altresì autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.

3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento.

4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformità dell’apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti.

5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate.

6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonché sequestra le apparecchiature ai sensi dell’articolo 46, comma 10, del decreto presso:
a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia;
b) l’importatore o comunque presso la persona responsabile dell’immissione dell’apparecchiatura radio sul mercato;
c) i distributori;
d) gli utilizzatori.

7. Gli organi di Polizia che, nell’ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale.

8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l’importatore, possono decidere il ritiro dell’apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l’eventuale accollo delle relative spese.

9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l’originale del verbale all’Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell’Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza già adottati.

10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all’Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza.

11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell’apparecchiatura radio di cui all’articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva.

12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa.

13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 
...

segue in allegato

 

Collegati

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

_____

Decreto Legislativo 22 giugno 2016 , n. 128. Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
...
Art. 39.
Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio

1. Il Ministero è l’autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all’articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modifi cazioni, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 46.

2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
...
GU  n. 163 del 14.6.2017

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