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Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS

ID 4594 | | Visite: 63711 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Strutture ROPS FOPS TOPS FOGS

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato / Rev. Marzo 2024

ID 4594 | Rev. 1.0 del 13.03.2024 | Documento di approfondimento in allegato

Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.

Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.

Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.
________

Direttiva 2006/42/CE

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).
________

Regolamento (UE) 2023/1230

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato II) e rientrano anche nell’Allegato I (categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3).
________

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2 Definizioni

[…]

c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

[…]

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

[…]

ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE

3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò accresce i rischi.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…]

ALLEGATO IV 
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO V 
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…][/box-info]

[box-info]Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

[…]

3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;

[…]

Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati

[…]

3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:

a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.

Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.

4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI

[…]

ALLEGATO I
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3

Parte B
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3:

18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO II
Elenco indicativo di componenti di sicurezza

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

Allegato III
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, tale macchina deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca i rischi.

Detta struttura deve essere tale da garantire alle persone trasportate, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di caduta di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…][/box-info]

Schematizzando:

S  1   Riferimenti Direttiva 2006 42 CE   Regolamento  UE  1230 2023

Schema 1 - Riferimenti Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 1230/2023

Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), dell’Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE / Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230, che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

DLV

La ROPS/FOPS deve:

-  resistere a forze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite del DLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).

Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.

Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.

Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:

- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).

Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.

Fig 1 ROPS

Figura 1 - ROPS

Fig 2 FOPS

Figura 2 - FOPS

[...]

Requisiti Allegato I Direttiva 2006/42/CE / Commenti Guida

[panel]Direttiva macchine 2006/42/CE

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.[/panel]

Il punto 3.4.3 tratta dei rischi residui di perdita di stabilità della macchina nel caso in cui, nonostante le misure adottate a norma dei punti 1.3.1 e 3.4.1 per garantire un’adeguata stabilità, vi sia un rischio residuo di ribaltamento o rovesciamento laterale della macchina. Il termine “ribaltamento” indica un completo capovolgimento con una rotazione di 180°. Il termine “rovesciamento laterale” indica la situazione in cui la macchina cade ma la sua forma o un suo elemento, come un albero o un braccio impediscono che questa subisca una rotazione superiore ai 90°. La macchina potrebbe ribaltarsi o rovesciarsi lateralmente o longitudinalmente, o in entrambe le direzioni. Il ribaltamento e il rovesciamento comportano sempre il rischio di essere sbalzati o schiacciati per il conducente o altre persone trasportate dalla macchina.

Il primo comma del punto 3.4.3 prescrive che la macchina che presenta tali rischi residui sia dotata di una struttura di protezione adeguata, vale a dire una struttura di protezione contro il ribaltamento o una struttura di protezione contro il rovesciamento laterale.

[...]

Norme principali

UNI EN ISO 3471:2008 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3471 (edizione agosto 2008). La norma specifica le prestazioni richieste per strutture di protezione metalliche per macchine movimento terra in caso di ribaltamento (ROPS), così come una metodologia idonea e riproducibile per la valutazione di tali requisiti mediante una prova di laboratorio che usi un procedimento di carico stazionario su un campione rappresentativo della stessa.

UNI EN ISO 3449:2009 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3449 (edizione settembre 2008). La norma specifica le prove di laboratorio per la misurazione delle caratteristiche strutturali, e i requisiti prestazionali in una prova rappresentativa di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) applicabile alle macchine movimento terra con operatore a bordo, come definite nella UNI EN ISO 6165.

UNI EN ISO 3164:2013 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3164 (edizione maggio 2013). La norma specifica il volume limite di deformazione (DLV, deflection-limiting volume) da utilizzare quando si effettuano valutazioni di laboratorio delle strutture destinate a proteggere l'operatore di una macchina movimento terra.

UNI ISO 6055:2007 - Carrelli industriali - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi ai tetti di protezione del guidatore alla protezione delle gambe e dei piedi del guidatore, la struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS), il rischio di caduta di oggetti (FOPS), di qualsiasi tipo di carrello industriale a grande altezza di sollevamento con guidatore a bordo e con altezza di sollevamento maggiore di 1800 mm.

[...]

Esempi illustrati di prove di laboratorio

UNI EN ISO 3471:2008

Si tratta di una prova distruttiva e richiede un procedimento di carico “quasi - statico” fino al raggiungimento di limiti prefissati in termini di forza applicata ed energia assorbita, evitando cedimenti strutturali e possibili interferenze con il volume destinato alla protezione dell’operatore DLV (Deflection Limiting Volume) (Vedi Figure 6 e 7).

Figura 6 Prova ROPS

Figura 6 - Prova ROPS

[...]

Marcatura CE

Le ROPS/FOPS devono avere una targhetta fissata in modo permanente che fornisca come minimo le seguenti informazioni:

-  nome ed indirizzo del costruttore,
- modello di macchina, o numeri di serie delle macchine per le quali la protezione è adatta,
- massa massima della macchina per cui la struttura soddisfa i requisiti della norma,
- riferimento allo standard di progettazione e prestazioni (ROPS: ISO 3471, FOPS: ISO 3449).

[...]

Figura 11 Targa marcatura CE ROPS FOPS

Figura 11 - Targa marcatura CE ROPS/FOPS

[...] segue in allegato

Fonti
Direttiva 2006/42/CE
Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Regolamento (UE) 2023/1230

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 13.03.2024 Aggiornati riferimenti normativi
Aggiornato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Aggiunti riferimenti Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 10.09.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Regolamento (UE) 2023/1230
Vademecum Sicurezza Carrelli elevatori
EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
UNI EN ISO 24134:2019 | Sicurezza dei carrelli industriali
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine
Tavola di concordanza estesa Direttiva/Regolamento Macchine[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
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Allegato riservato Strutture ROPS - FOPS - FOPS - FOGS Quadro normativo illustrato.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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RAPEX Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

ID 4587 | | Visite: 3659 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

Approfondimento tecnico: Custodia proteggi succhietto con clip

Il prodotto, di marca POUPY, proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 12586.

La custodia del succhietto ha dei bordi taglienti che potrebbero ferire il bambino durante l’uso.

In accordo al punto 5.1.3 della norma tecnica EN 12586 la custodia del succhietto, a seguito di una ispezione visiva, deve risultare priva di bordi o parti taglienti.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 36 del 08_09_2017 N.27 A11_0117_17 Cipro.pdf
Custodia proteggi succhietto con clip
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Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU)

ID 4565 | | Visite: 6418 | Direttiva macchine

Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU) Update 11.2018

Le Raccomandazioni per l'Uso (RFU) per la Valutazione di Conformità delle macchine da parte degli Organismi Notificati.

Le seguenti "Raccomandazioni per l'uso" riflettono la posizione comune degli organismi notificati nel settore delle macchine e sono state approvate dal gruppo di lavoro sulle macchine.

Il loro scopo è quello di aiutare gli organismi notificati nei loro compiti di valutazione della conformità delle macchine, soprattutto per la procedura di certificazione CE, in conformità con i termini della Direttiva Macchine.

Tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della direttiva dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni.

Le schede Raccomandazione per l'uso precedute da 00 sono di natura orizzontale, e si applicano a tutti i tipi di macchine di cui all'allegato IV della Direttiva Macchine.

La altre schede Raccomandazione per l'uso sono di natura verticale, e si applicano più specificamente ad una particolare categoria di macchine di cui all'allegato IV. Ad esempio, le schede precedute da 01 hanno a che fare con macchine per il legno e sono emessi da Gruppo Verticale N °1 del Coordinamento degli Organismi notificati.

- Horizontal RfU sheets are prefixed by 00 and apply to all types of machinery listed in Annex IV of the Machinery Directive

Horizontal RfUs (December 2016)

Horizontal RfUs (August 2017)

- Vertical RfU sheets apply more specifically to a particular category of machinery listed in Annex IV

Vertical RfUs (August 2017)

Vertical RfUs (November 2018)

Fonte: Commissione Europea

Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

ID 4555 | | Visite: 7347 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

Elenco delle Linee Guida CIG (in rosso nuove)

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione (Maggio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12 
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Luglio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 3.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Precedenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

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Certifico Srl. - Rev. 3.0 2017
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Allegato riservato Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017.pdf
Certifico Srl. - Rev. 3.0 2017
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FAQs Radio Equipment Directive (RE-D): Agosto 2017

ID 4540 | | Visite: 7463 | Guide Nuovo Approccio

FAQs - Radio Equipment Directive (RE-D)

Commissione Europea, 07 agosto 2017

FAQS RE-D:

What is the objective of the RE-D?
Which equipment will now fall within the scope of RE-D?
When does the RE-D start applying?
Why did you not postpone the application date?
What happens to the equipment which is already on the market but has not been sold to the end user yet?
What happens to mobile phones? Will people be able to buy them?
Will the EU withdraw radio equipment from the market because of the change of legislation from R&TTED to RE-D?
What are harmonised standards for?
Notified bodies are overloaded, what can manufacturers do to get their products assessed?
Can manufacturers apply draft standards or other specifications that have not been published as harmonised standards?
Is there any guidance on the application of the RE-D?
Who develops harmonised standards?
Why are some harmonised standards for the RE-D not available?
Can manufacturers use harmonised standards of the R&TTE to demonstrate compliance with the RE-D?
What has the Commission been doing to solve the problem and to avoid such situations in the future?
Why is the EU not helping the industry?
Was the standardisation request published too late?
...

La Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, è applicabile dal 13 giugno 2016 per regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la Marcatura CE.

Date ufficiali e periodo di transizione
I prodotti Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva potranno essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione Europea.

La direttiva RED è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 maggio 2014.
Gli stati membri recepiranno la direttiva entro il 12 giugno 2016 con un periodo di transizione di un anno (13 Giugno 2017) per adeguarsi alla nuova direttiva. 

Disposizioni transitorie 
Per quanto riguarda gli aspetti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017. 

Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016.

Abrogazione
La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016.

Fonte: Commissione Europea 2017

Normativa correlata:

NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/CE (GIÀ R&TTE)

GUIDA ALLA NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/UE 

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Allegato riservato RED FAQs 7 Agosto 2017.pdf
07 Agosto 2017
183 kB 23

PPE Guidelines 24.08.2017

ID 4533 | | Visite: 9689 | Guide Nuovo Approccio

PPE Guide to application of the PPE Directive 89/686/EEC

Version 24 August 2017

The objective of these guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Directive 89/686/EEC concerning Personal Protective Equipment (PPE). It provides a cross reference from the legal text of the Directive to explanations by EU sectorial experts.

The guidelines should be used in conjunction with the Directive and with the European Commission’s “The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”.

These guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.

First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the Directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union (see footnote 2). It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 89/686/EEC unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply (see Article 5 (6) (a)).

The PPE Directive is a “New Approach” Directive laying down Basic Health and Safety Requirements (BHSR) and leaving it to standards, primarily European harmonised standards, to give technical expression of the relevant requirements contained in the Directive.

Directive 89/686/EEC is a total harmonisation Directive, i.e. its provisions replace existing divergent national and European legislation which cover the same subjects as stipulated by Directive 89/686/EEC.

“Use” Directives

The reader will want to be aware that where PPE is intended for use in a place of work, national and Union legislation intended to ensure the safety of employees will usually apply. Whereas “New Approach” Directives set the highest possible requirements given their overall objectives and hence do not allow for additional national provisions within scope, “Use” Directives (89/391/EEC3, 89/656/EEC4) set minimum requirements. In effectthis means that national authorities, following the agreement of other Member States by means of the notification procedure under Directive 98/34/EC, can put in place further requirements relating to “use” and selection so long as these do not constitute a barrier to trade.

Table of contents

DEFINITIONS
1.1 CHAPTER I - SCOPE, PLACING ON THE MARKET AND FREE MOVEMENT
1.1.1 Article 1
1.1.2 Article 2
1.1.3 Article 3
1.1.4 Article 4
1.1.5 Article 5
1.1.6 Article 6
1.1.7 Article 7
1.2 CHAPTER II - CERTIFICATION PROCEDURES
1.2.1 Article 8
1.2.2 Article 9
1.2.3 Article 10
1.2.4 Article 11
1.2.5 Article 12
1.3 CHAPTER III - CE MARKING
1.3.1 Article 13
1.4 CHAPTER IV
1.4.1 Article 14.
1.4.2 Article 15
1.4.3 Article 16
1.4.4 Article 17
1.5 ANNEX I
1.6 ANNEX II
1.7 ANNEX III
1.8 ANNEX IV
1.9 ANNEX V
1.10 ANNEX VI
1.11 APPENDIX: GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) .

European Commission
Agosto 2017

Direttiva 89/686/CEE DPI

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

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EU 24.08.2017
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Draft annual Union work programme for European standardisation for 2018

ID 4517 | | Visite: 3874 | Documenti Marcatura CE UE

Draft annual Union work programme for European standardisation for 2018

Commissione Europea 11.08.2017

The Commission supports the voluntary application of standards and industry’s leading role in their development. At the same time, it considers as essential, to secure a high level of acceptance, that the standardisation process should benefit from the technical knowledge of industrial, governmental and scientific representatives and other stakeholders. The regulator can establish requirements in legislation and ask the European Standardisation System (ESS) to develop voluntary European standards (to be published in the Official Journal), which can be used for indirect reference and as a basis for a presumption of conformity or safety. An efficient standardisation system must therefore be based on close partnership between the regulator, standardisation bodies and industry.

The Commission set out a strategic vision for European standardisation in its 2011 Communication on A strategic vision for European standards: moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European economy by 2020. This was givenlegal form in Regulation (EU) N° 1025/2012 on European standardisation, which has been in force since 1 January 2013.
The Regulation requires the Commission to identify strategic priorities for European standardisation. These priorities, which reflect the Commission’s policy objectives, are published in annual Union work programmes for European standardisation (AUWPs). The AUWPs indicate what standards and standardisation deliverables the Commission intends to request from the European standardisation organisations (ESOs), i.e. how it intends to use standardisation in support of new or existing legislation and policies and what formal standardisation requests (mandates) this may involve.

Standardisation requests are essential for the functioning of the single market, since standards enable the implementation of legislative acts. This generates legal certainty for manufacturers and facilitates the development and commercialisation of products and services.

The standardisation activity prioritised in this 2018 AUWP reflects a number of the current Commission’s policy priorities, and supports recently approved major legislation and policy documents. Further important elements include action to enhance the visibility of European standardisation in other countries and international organisations, and action to improve the functioning, performance and delivery of the ESS. The Commission welcomes the European Parliament resolution of 4 July 2017 on European standards for the 21st century ("hereinafter EP report on standardisation "), and acknowledges and underlines "the opinion that standards are an important tool for the operation of the Single Market, to enhance European competitiveness, growth and innovation, to support quality, performance and protection of consumers, business, workers, and environment and to develop interoperability of networks and system". In particular, the
AUWP addresses and echoes the challenges and considerations surrounding Standards Essential Patents, on ICT standardisation, the international dimension of standardisation and on autonomous vehicles. Furthermore, the report is crucial in support of the inter-institutional reporting and dialogue and has served as an important reference for this AUWP.

The AUWP also reflects the joint initiative on standardisation (JIS), which was proposed by the Commission in 2015 (as part of the single market strategy) and signed in June 2016. The JIS sets out a shared vision that supports the Commission’s 10 policy priorities, and specific actions to be delivered by 2019 to improve the European standardisation system mobilising the EU institutions and the European standardisation community. It has been widely recognised as the way forward for European standard-setting in the light of technological development, political priorities and global trends. To date, it has been signed and endorsed by a total of 109 participants, including EU and EFTA Member States and organisations, representing a high level of engagement throughout the ESS.

This work programme:

-  is addressed to all Member states, ESOs, national standardisation bodies (NSBs), AnnexIII organisations (SBS, ANEC, ETUC and ECOS) representing respectively SMEs, consumers, workers and environmental interests in standardisation, industry and other stakeholders involved in the standardisation process, and calls for their active participation in the priority actions;

-  seeks to make the ESS more effective by concentrating available resources on the sectors that enable it to deliver on Commission priorities; and

-  calls on ESOs to base their work programmes on implementation of the key strategies, actions and policies highlighted here.

The AUWP has no budgetary impact over and above what is already foreseen in the financial perspectives for 2018.

...

Estratto:

Draft working document on implementation of the foreseen actions

A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy

Policy/legislative reference Objective Aim /impact of the action Type of action
Ambient air quality
directives (Directive
2008/50/EC and
Directive 2004/107/EC)

Support for the local and regional
monitoring of air quality with mobile
and portable monitoring devices that
meet the data quality objectives in the
Ambient Air Quality
Directives. Support fot the
implementation of the Ambient Air
Quality Directives. In order to ensure
that the information collected on air
pollution is sufficiently representative
and comparable across the Community,
it is important that standardised
measurement techniques and common
criteria for the number and location of
measuring stations are used for the
assessment of ambient air quality.
Techniques other than measurements
can be used to assess ambient air
quality and it is therefore necessary to
define criteria for the use  and required
accuracy of such techniques.


The standards for air quality sensors would support for the local and regional monitoring of air quality with
mobile and portable monitoring devices and the statistical processing of data in a user-friendly way. The
problem to be solved is that the performance of the current generation of air quality sensors does not meet
the data quality objectives in the Ambient Air Quality Directives. The standard is necessary because Member
states S have identified problems with the relatively cheap sensors used by the public to measure air quality,
because these sensors do not meet the data quality objectives in the Ambient Air Quality Directives . All over
Europe, citizen scientists, NGOs, companies and administrations are increasingly monitoring local and
regional air quality. They often use mobile monitors,portable devices and biological tools. These ways are
claimed to be useful to perform measurements in or near hotspots and to establish air quality benefits near
infrastructure projects to compare the situation before and after, especially if no official monitoring station is
nearby. Such ways could also raise awareness of e.g. school pupils and provide support among citizens for air
quality measures. The developement of a standard for air quality sensors would promote innovation, increase the
quality of the portable devices and impact on jobs and competitiveness in the EU market of these sensors.
Development of a
standard for the
local and regional
monitoring of air
quality with mobile
and portable
monitoring devices
that meet meet the
data quality
objectives in the
Ambient Air Quality
Directives.
Directive 2010/75/EU on
industrial emissions
(IED)

The Directive 2010/75/EU on industrial
emissions (IED) and the Commission
Decisions establishing conclusions on
Best Available Technique (BAT), require
suitable monitoring of:
the emissions of ammonia (HN3) to the
air; the emissions of chlorine (and
chlorine dioxide) to the air; hydrogen
fluoride or total gaseous fluorides from
different industrial sectors
and refer to EN (or where EN standards
not available ISO, national or other
international equivalent) standards.
There is therefore a need to develop EN
standard where no EN and ISO standard
are currently available.

• The standard will be used for the continuous monitoring of ammonia (NH3) to air from the use of
SCR/SNCR (e.g. in large combustion plants) and for continuous and periodic monitoring of emissions of
ammonia from other industrial sectors, includingproduction of cement, lime and magnesium oxide, glass,
non-ferrous metals, pulp, paper and board, refining mineral oil and gas, intensive rearing of poultry and pigs
and organic chemicals. Standardised methods for monitoring will contribute to harmonised and better
compliance assessment.
• The standard will contribute to the quality of the measurement equipment and of the reported data. The
standard on emissions of chlorine (and chlorine dioxide) to the air will be used for the periodic monitoring of
chlorine from different industrial sectors like production of chlor-alkali, organic chemicals, non-ferrous metals and
(possibly) also for monitoring of chlorine dioxide from chlor-alkali production. Standardised methods for
monitoring will contribute to improved and harmonised compliance assessment. The standard will contribute to
the quality of the measurement equipment and of the reported data.
• The standard on fluorides will be used for the periodic or continuous monitoring of hydrogen fluoride or total
gaseous fluorides from different industrial sectors like production of iron and steel, glass, non-ferrous metals,
large combustion plants and waste incineration plants. Standardised methods for monitoring will ensure
reliable, representative and comparable data and contribute to improved and harmonised compliance
assessment. The standard will contribute to the quality ofthe measurement equipment and of the reported data.

Development of a
Standard to support
the implementation
of the Industrial
Emissions Directive
Directive 2009/125/EC
establishing a
framework for the
setting of ecodesign
requirements for
energy-related products
and associated
implementing
Regulations

Standards meeting the requirements
which the below listed energy-related
products covered by implementing
measures must fulfil in order to be
placed on the market and/or put into
service: computers, displays, servers and
data storage devices, commercial
refrigeration, electric motors, fans,
lighting products, household cold
appliances, standard air compressors,
machine tools and external power
supplies

The standards will decrease the energy consumption of the products thus reducing the environmental impacts
and achieving energy savings which also leads to economic savings for businesses and end-users

Development pf
standards

A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base

Policy/legislative reference Objective Aim /impact of the action Type of action
Directive 2006/42/EC of
the European Parliament
and of the Council of 17
May 2006 on machinery,
and amending Directive
95/16/EC (recast)
Mainly related to new (emerging)
technologies and machinery, standards
necessary for specific machinery below, as a
market need identified via the open public
consultation for the evaluation study of the
Directive on machinery: 1) Additive
manufacturing machinery (3D printing); 2)
Collaborative robots; 3)Automated machines
and vehicles; 4)Wind turbines; 5)Food
machines
New harmonised standards for specific types of machinery mentioned
hereafter will fill in the existing gap for such innovative products which are
developed at a fast pace and their spread on the European market
becomes increasingly wider. In order to overcome the current situation of selfcertification
conformity procedures and as such, availability of European
harmonised standards is highly important both for ensuring safety and
market access. Further to this, relevant international standardisation activities
should be taken into account.

Develop harmonised
standards
Regulation (EU)
2017/745 of the
European Parliament
and of the Council of 5
April 2017 on medical
devices and;
Regulation (EU)
2017/746 of the
European Parliament
and of the Council of 5
April 2017 on in vitro
diagnostic medical
devices
The new Regulation reinforces safety and
performance requirements for medical
devices, to keep pace with technological and
scientific progress. It further harmonises and
clarifies the regulatory requirements to
support their uniform application by the
operators. Therefore, the review of the
existing standards is necessary in order to
align them to the requirements of the new
Regulation.
New standardisation requests may be
considered for new types of devices, new
regulated practices, or in view of the more
detailed safety and performance
requirements.
uniform application of the legal requirements for placing medical
devices on the market facilitation of the free movement of medical devices in
the internal market

review / update of all the
existing standards (in
particular, review of the
scope of each standard in
the light of the
requirements of the new
Regulation)
possible development of
new standards, in order
to cover such matters as:
(i) new types of devices;
(ii) new regulated
practices; (iii) more
detailed safety and
performance
requirements
Regulation 1907/2006
(REACH)
Harmonisation of an analytical method to
determine the migration of polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) from plastic
and rubber. The restriction in entry 50 of
Annex XVII will be reviewed in late 2017 and
may include a migration based derogation
from the content limit already established.
This standard will support the implementation of the restriction
defined in entry 50 of Annex XVII to REACH, relative to PAHs in consumer
articles containing plastic and rubber components
Development of a
harmonised standard. The
standard would rely on
initial method
development work
currently being
undertaken by DG JRC
Directorate D, which
should conclude in late
2017
Directive 2014/34/EU of
the European Parliament
and of the Council of 26
February 2014 on the
harmonisation of the
laws of the Member
States relating to
equipment and
protective systems
intended for use in
potentially explosive
atmospheres.
European harmonised standards in the ATEX
sector are currently developed under the
Mandates M/BC/CEN/92/46 and
M/BC/CEN/92/8 issued for the previous
Directive 94/9/EC. It is necessary to
consolidate and update the mandate for the
new Directive 2014/34/EU taking into
consideration the Standardisation Regulation
(EU) No 1025/2012

As for the other EU harmonisation legislation for products in the internal
market, referred to the "New Approach" and the "New Legislative
Framework", harmonised standards are a very useful mean to get presumption
of conformity with the essential requirements they aim to cover. A new
consolidated and updated mandate would improve the legal and technical
bases for the work to be developed by the European Standardisation
Organisations (CEN and CENELEC)
Development of
harmonised standards for
the ATEX legislation

Fonte: Commissione Europea

Decisione n. 676/2002/CE

ID 4515 | | Visite: 4424 | Direttiva R&TTE

Decisione n. 676/2002/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Decisione spettro radio

GUUE L108/1 24.04.2002

RAPEX Report 33 del 18/08/2017 N.12 A12/1115/17 Germania

ID 4509 | | Visite: 4405 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 18/08/2017 N.33 A12/1115/17 Germania

Approfondimento tecnico: Gioielli

Il prodotto, di marca Mottoland, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il gioiello contiene cadmio (valore misurato 9,2% in peso). Il cadmio è dannoso per la salute umana perché si accumula nel corpo e può danneggiare gli organi e causare il cancro.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

23. cadmio

[…]

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli,
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.

[…]

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 33 del 18_08_2017 N.12 A12_1115_17 Germania.pdf
Gioielli
319 kB 1

Roadmap attuazione Regolamento prodotti da costruzione (CPR)

ID 4495 | | Visite: 11922 | Guide Nuovo Approccio

Roadmap per l'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

Aggiornato il 21 Febbraio 2020

La tabella allegata fornisce una panoramica sui lavori che la Commissione ha intrapreso per l'attuazione del CPR, sia come Atti d'esecuzione o delegati e rapporti.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR) da mandato alla Commissione di adottare atti giuridici per attuare o completare il CPR, sia sotto forma di Atti d'esecuzione o delegati menzionati rispettivamente negli articoli 26, paragrafo 3 e 60 del CPR(1) e di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.

Sono già stati emanati diversi atti delegati ed esecutivi nonché relazioni adottate di conseguenza.(1) Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), nonché ai sensi del CPR, il processo seguito per l'adozione e l'entrata in vigore degli atti d'esecuzione o delegati variano: mentre gli atti esecutivi sono adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) per la loro entrata in vigore dopo la consultazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, gli atti delegati devono essere esaminati dai legislatori dell'UE (cioè il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea) dopo la loro adozione da parte della Commissione, prima che possano essere pubblicati nella OJEU.

European Commission
Document date: 12/06/2018

______

Atti d'esecuzione / Atti delegati

Regolamento (UE) 305/2011
...
Articolo 26 Valutazione tecnica europea

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II. Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.

2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
...

Articolo 60 Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
...

Collegati

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

RAPEX Report 32 del 11/08/2017 N.29 A12/1074/17 Spagna

ID 4484 | | Visite: 4516 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 del 11/08/2017 N.29 A12/1074/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Giocattoli da spiaggia

Il prodotto, di marca YF – Yong Feng, è stato respinto alla frontiera perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il perno della maniglia del secchiello può rompersi facilmente. Un bambino potrebbe metterlo in bocca e soffocare.

In accordo alla norma tecnica EN 71-1, ogni giocattolo o suo componente deve superare la prova del cilindro per le piccole parti (rif. Paragrafo 8.2, EN 71-1).

Ogni giocattolo o componente non deve entrare completamente nel cilindro di prova previsto dalla norma.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 32 del 11_08_2017 N.29 A12_1074_17 Spagna.pdf
Giocattoli da spiaggia
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Rettifica della direttiva 2014/33/UE

ID 4468 | | Visite: 4876 | Direttiva ascensori

Rettifica della direttiva 2014/33/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

1) Pagina 267, articolo 38, paragrafo 4, primo comma:

anziché: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.»
leggasi: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per richiamarlo dal mercato.»

2) Pagina 268, articolo 41, paragrafo 2:

anziché: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»
leggasi: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per richiamarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»

GUUE L205/91 08.08.2017

Normativa collegata:

Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE

Rettifica della direttiva 2014/33/UE

Impianti di refrigerazione e pompe di calore

ID 4450 | | Visite: 20035 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Impianti di refrigerazione e pompe di calore: Direttiva macchine e Direttiva PED

Nuova Ed. 2016 della norma armonizzata EN 378-2 che detta i requisiti di sicurezza ed ambientali degli Impianti di refrigerazione e pompe di calore (parte 2: progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione)

EN 378-2:2016 (UNI 2017) armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE (tipo C).

Nella comunicazione 2017/C 182/02 delle norme armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE del 09 Giugno 2017, armonizzata la norma tecnica EN 378-2 nell'edizione 2016 (solo parte 2) che sostituisce con periodo di coesistenza fino al 30.11.2017 la EN 378-2:2008+A2:2012.

La norma è anche armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE "PED".

Vedi le norme armonizzate PED



EN 378-2:2016: Documento sintesi

Documento sintesi allegato della norma con la Procedura di messa in servizio e le tabelle di relazione tra i requisiti della norma e la Direttiva 2006/42/CE Macchine e la Direttiva 2014/68/UE PED, in sintesi:

- Allegato J (Informativo): procedura di messa in servizio;
- Allegato ZA (Informativo): relazioni tra i requisiti della norma e la Direttiva 2014/68/UE PED;
Allegato ZB (Informativo): relazioni tra i requisiti della norma e la Direttiva 2006/42/CE Macchine;
...

Allegato J 
(Informativo) Procedura di messa in servizio

Durante la messa in servizio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

- verificare la tenuta dell'assemblaggio
- aspirazione e riempimento dell'assieme
- verifica delle perdite
....

Dovranno essere forniti i seguenti certificati, rilasciati da persona competente (secondo la norma EN 13313): 

- certificato di tenuta;
certificato per la procedura di vuoto e di riempimento.

Tali documenti devono essere consegnati con la documentazione di installazione-
...

Allegato ZA 
(Informativo)

Relazione tra questo standard europeo e i requisiti essenziali della direttiva UE 2014/68/UE

Questo standard europeo è stato predisposto in base a un mandato conferito a CEN dalla Commissione europea per fornire un mezzo per conformarsi ai requisiti essenziali della nuova direttiva 2014/68/UE PED.

Una volta che questo standard è citato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in base a tale direttiva, il rispetto delle clausole di questo standard riportato nella tabella ZA1 conferisce, entro i limiti del campo di applicazione di questo standard, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di tale direttiva e ai regolamenti EFTA associati.

Tabella ZA1 - Corrispondenza tra questa norma europea e la direttiva 2014/68/UE


...

Allegato ZA 
(Informativo)

Relazione tra questo standard europeo e i requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE

Questo standard europeo è stato preparato con un mandato conferito a CEN dalla Commissione europea e dall'Associazione europea di libero scambio per fornire un mezzo per conformarsi ai requisiti essenziali della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 Macchine (rifusione).
Una volta che tale norma è citata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della suddetta direttiva ed è stata attuata come uno standard nazionale in almeno uno Stato membro, il rispetto dei requisiti di questo standard indicato nella tabella ZB.1 conferisce, entro i limiti del campo di applicazione di questo standard, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di tale direttiva ed ai regolamenti EFTA associati.

Tabella ZB.1 - Corrispondenza tra questa norma europea e la direttiva 2006/42/CE


....

UNI EN 378-2:2017
Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione

Data entrata in vigore: 13 aprile 2017
 
La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.

Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe di calore.

La presente parte 2 della norma è applicabile alla progettazione, costruzione e installazione dei sistemi refrigeranti incluse le tubazioni, i componenti e i materiali. Include materiali supplementari non coperti dalle EN 378-1:2016, EN 378-3:2016 o EN 378-4:2016 che sono direttamente associati a questi sistemi. Specifica inoltre i requisiti per la prova, la messa in servizio, marcatura e documentazione. I requisiti per i circuiti secondari di trasferimento del calore sono esclusi ad eccezione dei requisiti di protezione associati ai sistemi di refrigerazione. I materiali supplementari includono, per esempio, ventole, motori, motori elettrici e insiemi di trasmissione per sistemi di compressione aperti.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati nell'appendice E della norma EN 378-1:2016 non sono coperti dalla presente norma.

________

UNI EN 378-1:2017 (parte 1 non armonizzata Macchine e PED data notizia)
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione
 
Data entrata in vigore: 13 aprile 2017
 
Sommario: La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.
Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe di calore.
La presente parte della EN 378 specifica i criteri di classificazione e di selezione applicabili ai sistemi di refrigerazione. Questi criteri di classificazione e di selezione sono utilizzati nelle parti 2, 3 e 4.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati nell'appendice E della presente norma europea non sono coperti dalla presente norma.

Fonte UNI

UNI EN 378-2:2017 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-378-2-2017.html

UNI EN 378-1:2017 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-378-1-2017.html

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DD 27.07.2017 Aggiornamento autorizzazione INAIL

ID 4424 | | Visite: 3832 | Documenti Marcatura CE ENTI

Decreto direttoriale 27 luglio 2017 - Aggiornamento autorizzazione INAIL

Certificazione CE di conformità direttiva PED

Il decreto direttoriale 27 luglio 2017 aggiorna il decreto del 16/06/2016 di autorizzazione a INAIL ad emettere certificazione CE di conformità ai sensi della Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.

Art. 1
1. L’elenco dei moduli di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto Direttoriale di autorizzazione del 16/06/2016 emanato a favore dell’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, deve intendersi comprensivo del seguente:

MODULO B: esame UE del tipo - tipo di progetto;

Art. 2
1. Il presente provvedimento di aggiornamento è notificato alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Art. 3
1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto del 16/06/2016 concernenti gli obblighi a carico dell’Organismo, nonché i termini di validità dell’autorizzazione stessa.

...

Decreto direttoriale 16.06.2016 autorizzazione INAIL

L’istituto INAIL – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici – Sezione Tecnico Scientifica Organismo Notificato per Direttive Europee con sede legale in Via IV Novembre 144, 00187 ROMA, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi per i seguenti moduli contenuti nell’allegato III al citato decreto legislativo:

- MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali;
- MODULO B: esame UE del tipo — tipo di produzione;
- MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali;
- MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
- MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione;
- MODULO E1: garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite;
- MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
- MODULO G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
- MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
- MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

2. L’istituto di cui il comma 1 è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2, approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti, dell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

3. L’Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Fonte: MISE

Ministero dello Sviluppo Economico

Collegati:

D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Regolamento (UE) 2017/1369

ID 4419 | | Visite: 16850 | Direttiva Ecodesign

Regolamento quadro etichettatura energetica / Consolidato 05.2021

ID 4419 | 25.02.2022

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europea e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

(GU L198/1 del 28.07.2017)

[box-info]Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 177 1 5.6.2020) (Testo consolidato 05.2021)

- [...] Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023 (GU L 2023/2534 del 22.11.2023)[/box-info]

La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.

È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.

Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.

La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2017.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento si compone di 21 articoli e due allegati:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

Articolo 5 Obblighi dei distributori

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

Articolo 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Articolo 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Articolo 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

Articolo 13 Norme armonizzate

Articolo 14 Forum consultivo

Articolo 15 Piano di lavoro

Articolo 16 Atti delegati

Articolo 17 Esercizio della delega

Articolo 18 Procedura di comitato

Articolo 19 Valutazione e relazioni

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

ALLEGATO I
informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati

ALLEGATO II
Tavola di concordanza

Estratto:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Articolo 3 Obblighi generali dei fornitori

1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Articolo 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1° agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

Articolo 5 Obblighi dei distributori

1. Il distributore:
a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e
b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.
2.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3.  Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

Articolo 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Il fornitore e il distributore:
a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.
Entro il 1° agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.
2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:
a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.
In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;
b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010 , (UE) n. 1062/2010 e (UE) n. 874/2012 della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:
a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure
b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.
7.   La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.
Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.
Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.
La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.
8.   Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.
9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.
10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.
11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.
13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:
a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.
In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;
b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.
In deroga al primo comma della presente lettera:
i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure
ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;
c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.
In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.

Articolo 12 Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione;
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
d) i parametri tecnici misurati del modello;
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (20). In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 13 Norme armonizzate

1. Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 20 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.
5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

GUUE L198/1 del 28.07.2017

Entrata in vigore: 1° agosto 2017

Applicazione: 1° agosto 2017

_______

[box-hint]Banca dati dei prodotti

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.

La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria. Affinché la banca dati dei prodotti risulti utile il prima possibile, la registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i modelli, le cui unità sono immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono più commercializzate, la registrazione dovrebbe essere facoltativa. È opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio per lo sviluppo della banca dati e per permettere ai fornitori di ottemperare all'obbligo di registrazione. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo modello e il fornitore dovrebbe registrarlo nella banca dati dei prodotti. La Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e i fornitori, dovrebbe prestare particolare attenzione al processo transitorio fino alla completa attuazione della parte pubblica e della parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.

ALLEGATO I Informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
b) identificativo del modello;
c) etichetta in formato elettronico;
d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
a) informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;
b) piano di lavoro a norma dell'articolo 15;
c) verbali del forum consultivo;
d) un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.
3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
a) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
b) la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
a) ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;
b) ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
c) le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
d) è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.[/box-hint]

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Cavi Elettrici: Marcatura CE

ID 4405 | | Visite: 37889 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cavi elettrici: Marcatura CE

Un Documento di chiarimenti applicativi

Il Documento allegato all'articolo, intende fornire chiarimenti sulla Marcatura CE dei cavi elettrici e l'applicazione pratica in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE ed il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), casi illustrati.

Excursus
....

Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), ma, obbligatoriamente, solo per le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dello stesso(*).

Dal 1° luglio 2017 i cavi elettrici rientranti nel campo di applicazione della norma EN 50575 dovranno essere marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP).

(*)


EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

La EN 50575 è stata redatta congiuntamente dal TC 20 “Cavi Elettrici”, TC 46X “Cavi per la comunicazione” e i suoi sotto comitati, e dal CT 86A CENELEC “Fibre ottiche e cavi per fibre ottiche” .

Sono state fissate le seguenti date:

- data  ultima entro la quale il presente documento deve essere recepito a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione: 11-08-2015

- data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con il presente documento devono essere ritirate: 11-08-2017

La norma è stata preparata su mandato accordato al CENELEC  dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio UE e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive UE (Reg. UE 305/2011).

Le caratteristiche di prestazione diverse da quelle descritte nella norma potrebbero essere soggette a prescrizioni di altre direttive e regolamenti  pertinenti, per esempio la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

...

3. Classi di reazione al fuoco e metodi di prova

4. Sistema AVPC = Assessment and Verification of Constancy of Performance (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione).


....

5. Dichiarazione di prestazione DoP

Il produttore prepara la DoP e affigge la marcatura CE sulla base dei diversi sistemi AVCP definiti nell'allegato V della normativa (EU) n. 305/2011:

In caso di prodotti compresi nel sistema 1+:

–  il  controllo  di  produzione  di  fabbrica  e  il  successivo  collaudo  di  campioni  prelevati  in fabbrica in base al piano di collaudo previsto, eseguito dal produttore; e:

–  il  certificato  di  costanza  di  prestazione  pubblicato  dall’ente  notificato  certificatore  di prodotto sulla base delle prove di tipo (compresa la campionatura), calcolo di tipo, valori tabulati  o  la  documentazione  descrittiva  di  prodotto;  ispezione  iniziale  dell‘impianto  di produzione  e  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo;  sorveglianza  continua,  verifica  e valutazione  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo  e  collaudo  ispettivo  dei  campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 3:

 –  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  la determinazione del tipo di prodotto sulla base del collaudo di tipo (basato sul prelievo del campione eseguito dal produttore), calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto, eseguiti dal laboratorio di prova certificato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 4:

–  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  determinazione del tipo di prodotto da parte del produttore sulla base del collaudo di tipo, calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto.

Il modello della DoP è fornito nell'allegato III della normativa (EU) n. 305/2011.

In base a questa normativa, la DoP dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

–  il riferimento del tipo di prodotto per cui la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
–  il sistema o i sistemi AVCP del prodotto da costruzione, come descritto nell'allegato V del CPR;
–  il numero di riferimento e data di pubblicazione della norma armonizzata che è stata usata per la valutazione di ogni caratteristica essenziale.

La DoP dovrà inoltre contenere:

(a)  l’uso  o  gli  usi  previsti  del  prodotto,  ai  sensi  delle  specifiche  tecniche  armonizzate applicabili;
(b)  l’elenco delle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;
(c)  la prestazione o almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, pertinente all’uso o agli usi previsti dichiarati;
(d)  dove applicabile, la prestazione del prodotto da costruzione, per classi;
(e)  la prestazione di quelle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che sono relative all’uso o agli usi previsti, prendendo in considerazione le prescrizioni relative all’uso o agli usi previsti, dove il produttore intende rendere disponibile il prodotto sul mercato;
(f)  per  le  caratteristiche  essenziali  elencate  per  cui  non  è  stata  dichiarata  alcuna prestazione, le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).

Per  quanto  riguarda  la  fornitura  della  DoP,  si  applica  l’articolo  7  del  regolamento  (EU) n. 305/2011. Le informazioni a cui si fa riferimento nell’articolo 31 o, a seconda dei casi, nell’articolo 33 della normativa (EC) n. 1907/2006, (REACH) saranno fornite con la DoP.
...


...

segue

Fonte

CEI EN 50575:2014 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

Altre fonti

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Certifico Srl - Rev. 00 Luglio 2017

Collegati

[box-note]Sigle cavi CPR
Cavi elettrici CPR: cosa occorre al 01.07.2017
CEI 64-8: V4 Cavi elettrici CE ai sensi CPR
Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017[/box-note]

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Allegato riservato Marcatura CE cavi elettrici.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
545 kB 181

RAPEX Report 29 del 21/07/2017 N.14 A12/0975/17 Finlandia

ID 4389 | | Visite: 4370 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 21/07/2017 N.14 A12/0975/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scooter elettrico autobilanciato

Il prodotto è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60335.

Il connettore delle batterie e l’involucro in plastica dello scooter non sono sufficientemente resistenti al fuoco.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.5.1 Energia Elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.

Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

Il punto 1.5.1 tratta i rischi dovuti all’uso dell’energia elettrica. L’energia elettrica può essere trasformata in energia meccanica da un motore elettrico o utilizzata, ad esempio, per generare calore o radiazioni per la lavorazione. L’elettricità statica è utilizzata anche in taluni processi quali, ad esempio, la verniciatura, la separazione di materiali o la precipitazione delle emissioni.

I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.

Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.5.6 Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Il punto 1.5.6 tratta i rischi derivanti da un incendio. Per ridurli è necessario, ad esempio, che vengano utilizzati materiali ignifughi nella costruzione della macchina e che si eviti il surriscaldamento della stessa.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 29 del 21_07_2017 N. 14 A12_0975_17 Finlandia.pdf
Scooter elettrico autobilanciato
341 kB 0

D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

ID 4590 | | Visite: 29570 | Direttiva macchine

D P R  24 Luglio 1996 n  459

D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE93/44/CEE93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Entrata in vigore del decreto: 21.09.1996

(GU 209 del 06 Settembre 1996 SO 146)

[box-info]Transitorio

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 fatta salva la residua applicabilita' delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 11.
..

Art. 11. Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza gia' immessi sul mercato o gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
...
3. Chiunque utilizzi macchine gia' soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.[/box-info]

Sostituito da:

Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 91/368/CEE
Direttiva 93/44/CEE
Direttiva 93/68/CEE[/box-note]

Machinery Directive Procedure

ID 4583 | | Visite: 6955 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Machinery Directive Procedure

In aggiornamento

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Diagram of the procedures for the placing on the market of machinery and partly completed machinery.

The following diagram summarises the procedures set out in Article 12 and 13:


[box-hint] Article 12 Procedures for assessing the conformity of machinery

1. The manufacturer or his authorised representative shall, in order to certify the conformity of machinery with the provisions of this Directive, apply one of the procedures for assessment of conformity described in paragraphs 2, 3 and 4.

2. Where the machinery is not referred to in Annex IV, the manufacturer or his authorised representative shall apply the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII.

3. Where the machinery is referred to in Annex IV and manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), and provided that those standards cover all of the relevant essential health and safety requirements, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery, provided for in Annex VIII;

(b) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(c) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.

4. Where the machinery is referred to in Annex IV and has not been manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), or only partly in accordance with such standards, or if the harmonised standards do not cover all the relevant essential health and safety requirements or if no harmonised standards exist for the machinery in question, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(b) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.[/box-hint]

[box-hint]Article 13 Procedure for partly completed machinery

1. The manufacturer of partly completed machinery or his authorised representative shall, before placing it on the market, ensure that:

(a) the relevant technical documentation described in Annex VII, part B is prepared;

(b) assembly instructions described in Annex VI are prepared;

(c) a declaration of incorporation described in Annex II, part 1, Section B has been drawn up.

2. The assembly instructions and the declaration of incorporation shall accompany the partly completed machinery until it is incorporated into the final machinery and shall then form part of the technical file for that machinery.[/box-hint]

Collegati

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE

RAPEX Report 35 del 01/09/2017 N.3 A12/1162/17 Finlandia

ID 4563 | | Visite: 3997 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 01/09/2017 N.35 A12/1162/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Felpa per bambini

Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 14682.

La felpa ha delle coulisse nel cappuccio che potrebbero, durante le varie attività del bambino, strangolarlo.

La norma tecnica EN 14682 al punto 3.3 indica quali debbano essere i requisiti per i capi di abbigliamento, per bambini più grandi e ragazzi, nella zona della testa, del collo e della parte superiore del torace:

1. i lacci passanti non devono avere estremità libere. I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti deve essere di 15 cm. Quando sono utilizzati fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità libere, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento;

2. i cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7,5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici;

3. i cordoncini decorativi non devono avere lunghezza maggiore di 7,5, cm incluse tutte le applicazioni o gli abbellimenti tridimensionali. I cordoncini decorativi devono essere realizzati con cordoncini elastici;

4. le linguette di regolazione sono ammesse purchè di lunghezza non maggiore di 7,5 cm, e non devono avere bottoni, fermacorda, fibbia sull’estremità libera che possano presentare pericolo di intrappolamento;

5. le spalline sono ammesse purchè tutte le estremità libere non superino la lunghezza di 14 cm dal punto in cui è prevista l’allacciatura e i passanti fissi abbiano circonferenza non maggiore di 7,5 cm;

6. i capi di abbigliamento all’americana devono essere senza estremità libere nella zona collo e gola. L’utilizzo di un fermaglio o l’allacciatura di due cordoncini è accettabile, sempre che questi non creino estremità libere dei cordoncini quando il capo è indossato.

Tutti i Report Rapex 2017

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Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord

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Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord: le Regole

Documenti e Panorama sulle "regole" per l'esportazione di macchine e Prodotti in America del Nord.

In calce all'articolo Documenti d'interesse.
_______

Leggi e Norme in USA

Le basi giuridiche negli USA vanno considerate una commistione di standard di prodotto, standards elettrici, norme antincendio ("Fire Codes"), e leggi nazionali.

Il rispetto di questi codici viene controllato da organismi di regolamentazione locali.

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

L'Occupational Safety and Health Administration negli USA è un'agenzia del Ministero del lavoro statunitense.

Secondo quanto previsto dall'OSH Act (legge per la sicurezza sul lavoro) i datori di lavoro sono responsabili della predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

L'OSHA ha il compito di garantire luoghi di lavoro sicuri stabilendo e promuovendo Norme, corsi di formazione, informazione, istruzione e supporto. I datori di lavoro devono soddisfare tutte le Norme OSHA che li riguardano.

Inoltre devono soddisfare la clausola generale dell'OSH Act che prevede che il datore di lavoro mantenga i luoghi di lavoro liberi da pericoli gravi.

In 22 stati federali US, ad esempio Michigan e California, il governo locale gestisce un programma per la sicurezza sul lavoro che riveste il ruolo dell'OSHA in questo stato federale e implementa requisiti equivalenti o a volte anche più severi. In altri 4 stati federali il piano statale riguarda unicamente i dipendenti del servizio pubblico.

Gli stati devono stabilire Norme per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute che siano efficaci almeno quanto le equivalenti Norme valide a livello nazionale (la maggior parte degli stati adottano queste Norme valide a livello nazionale). Gli stati federali possono emanare Norme riguardanti pericoli non presi in considerazione dalle Norme OSHA valide a livello nazionale.

In quanto prescrizioni ministeriali le Norme OSHA per certi aspetti sono paragonabili alle Direttive europee, sebbene i requisiti tecnici siano molto diversi.

L'OSHA si occupa più della descrizione di requisiti tecnici specifici prescritti obbligatoriamente piuttosto che di requisiti astratti. Un'ulteriore importante differenza è che le Direttive UE interessano in prima istanza fabbricanti di macchine e system integrator, mentre le Norme OSHA sono rivolte ai datori di lavoro che forniscono le macchine (di regola gli acquirenti o i proprietari delle macchine). Negli USA spetta quindi all'acquirente esigere il rispetto delle Norme OSHA.

Oltre che per le ispezioni pianificate e non, gli ispettori OSHA vengono chiamati in causa in caso di infortuni sul lavoro. Nel caso in cui si stabilisca che non sono stati rispettati gli "standard facoltativi", l'importo delle ammende pecuniarie comminate dall'OSHA sarà ancora più elevato. Anche nel caso di procedimenti civili l'importo delle multe sarà particolarmente elevato.

NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory

[box-warning] La marcatura CE non corrisponde ai requisiti per la sicurezza dei prodotti negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, secondo i requisiti NRTL di OSHA, il prodotto deve avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di prodotto.
Allo stesso modo, ad esempio, la certificazione ATEX (UE) è una certificazione di apparecchiature destinate all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nell'Unione europea. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive negli Stati Uniti devono avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di apparecchiature.[/box-warning]

L'OSHA esige che quasi tutti i dispositivi nei luoghi di lavoro siano conformi alle rispettive Norme e che vengano elencati e verificati da un laboratorio nazionale riconosciuto (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory).

OSHA ha creato il programma NRTL per garantire che certi tipi di apparecchiature siano testati e certificati per il loro uso sicuro sul posto di lavoro. Le regole NRTL di OSHA sono state stabilite nel 1988. La prima organizzazione è stata riconosciuta come un NRTL nel 1989.

Un laboratorio di test riconosciuto a livello nazionale (NRTL) è un'organizzazione privata che OSHA ha riconosciuto come soddisfare i requisiti legali in 29 CFR 1910.7 per eseguire test e certificazioni dei prodotti utilizzando test basati su standard.

Questi requisiti sono:

- La capacità di testare e valutare le apparecchiature per la conformità con gli standard di prova appropriati;
- Controlli adeguati per l'identificazione di prodotti certificati, effettuando controlli di follow-up della produzione effettiva;
- Completa indipendenza da datori di lavoro e da qualsiasi produttore o fornitore dei prodotti certificati;
- Procedure efficaci per testare e certificare i prodotti e per gestire reclami e controversie;
- L'organizzazione deve disporre della capacità tecncico-professionali necessarie sia come laboratorio per la sicurezza dei prodotti che come organismo di certificazione del prodotto per ricevere il riconoscimento NRTL da OSHA.

Un NRTL è un’organizzazione privata riconosciuta dall’OSHA che rispetta i requisiti, descritti nel 29 CFR 1910.7, per testare e certificare i prodotti secondo riconosciuti standard di prova.

Elenco dei NTRL riconosciuti dall'OSHA (Ottobre 2017 - n. 18):

Bay Area Compliance Laboratories
CSA Group Testing and Certification Inc.  
 Curtis-Straus LLC (CSL)  
 FM Approvals LLC (FM)  
 International Association of Plumbing and Mechanical Officials EGS (IAPMO)  
 Intertek Testing Services NA, Inc. (ITSNA)  
 MET Laboratories, Inc. (MET)  
 Nemko North America, Inc. (NNA)  
 NSF International (NSF)  
 QAI Laboratories, LTD (QAI)  
QPS Evaluation Services Inc.
SGS North America, Inc.
Southwest Research Institute
TUV Rheinland of North America, Inc.
TUV Rheinland PTL, LLC
TÜV SÜD America Inc.
TÜV SÜD Product Services GmbH
Underwriters Laboratories Inc.

Tipi di prodotti che richiedono l'approvazione NRTL

Gli standard OSHA contengono requisiti per il test e la certificazione dei prodotti NRTL per 39 tipi di prodotto. Ad esempio, in 29 CFR 1910.303, OSHA richiede l'approvazione NRTL per molti tipi di apparecchiature elettriche quando vengono utilizzati sul posto di lavoro.

Le seguenti categorie di materiali / apparecchiature (prodotti) devono essere approvati da un NRTL, in conformità alle Norme Generali dell'Industria (parte 1910 del Titolo 29, Codice del Regolamento Federale - 29 CFR Parte 1910). Materiali / apparecchiature simili nel tipo sono raggruppati.

1. Conduttori o apparecchiature elettriche ( vedi elenco di riferimenti specifici al di sotto dei 1910.303 e 1910.307).
2. Sistemi di irrigazione automatici.
3. Sistemi di estinzione fisso (chimica secca, spruzzo d'acqua, schiuma o agenti gassosi).
4. Componenti e agenti fissi di estinzione.
5. Dispositivo di rilevazione antincendio per l'azionamento automatico del sistema di allagamento totale.
6. Estintori portatili.
7. Apparecchi e dispositivi di rilevazione antincendio automatici.
8. Sistemi di allarme dipendenti.
9. Porte antincendio autoestinguenti (aperture all'interno di stoccaggio per liquidi infiammabili o combustibili).
10. Porte antincendio [1 ½ ora (B) nominale] (aperture, ad altre parti di un edificio, di locali di stoccaggio per gas di petrolio liquefatto).
11. Struttura in metallo delle finestre nelle partizioni delle stanze di generatore di acetilene all'interno utilizzate nella saldatura e taglio del combustibile ad ossigeno.
12. Dispositivi a caldo (chiusura) (serbatoi contenenti liquidi infiammabili o combustibili).
13. Porte antincendio autoestinguenti (compresi telai e ferramenta) utilizzati nelle aperture in un'uscita.
14. Separatori di fiamma, valvole di ritegno, tubi flessibili (stazioni di trasferimento), serbatoi portatili e lattine di sicurezza - (liquidi infiammabili / combustibili).
15. Pompe e rubinetti di chiusura automatica (per l'erogazione di liquidi di Classe I).
16. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - (liquidi infiammabili).
17. Unità di erogazione di stazioni di servizio (automotive, marine).
18. Sistemi di ventilazione meccanica o gravitazionale (area di erogazione della stazione di servizio automobilistico).
19. Dispositivi di chiusura a scatto per unità di erogazione.
20. Nuovi elettrodomestici commerciali e industriali che consumano GPL.
21. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - GPL.
22. Apparecchiatura di conversione a gas LPG industriale.
23. Sistemi di stoccaggio e movimentazione di GPL (contenitori DOT, cilindri).
24. Dispositivi di spegnimento automatici (caldaie a gas GPL incluse salamandre).
25. Contenitori contenitori LPG (non DOT) per installazione intercambiabile sopra o sotto terra.
26. Apparecchi e dispositivi elettrostatici fissi (operazioni di rivestimento).
27. Apparecchi e dispositivi elettrostatici a spruzzo a mano.
28. Letti fluidi elettrostatici e attrezzature associate.
29. Ogni componente (ad es., Pompe, compressori, dispositivi di sicurezza, dispositivi di dosaggio a livello di liquido, valvole e gabbie di pressione) per la conservazione e la gestione di ammoniaca anidra.
30. Gasolio, GPL, diesel o camion industriali elettrici utilizzati in atmosfere pericolose.
31. Apparecchi di acetilene (torce, regolatori o valvole di riduzione della pressione, generatori [stazionari e portatili], manifolds).
32. Compressori del generatore di acetilene o sistemi di riempimento.
33. Dispositivi di protezione delle tubazioni di acetilene.
34. Manifold (gas di combustibile o ossigeno) - separatamente per ogni componente o come unità assemblati.
35. Ponteggi e potenza o unità a comando manuale di ponteggi sospesi regolabili a singolo punto.
36. Macchina di sollevamento e supporti (impalcatura a sospensione regolabile a più punti).
37. Macchine di sollevamento (impalcature a sospensione a due punti; impalcatura a sospensione multifunzione regolabile da Masons.

Gli organismi pubblicano anche un elenco di prodotti conformi, pertanto questi dispositivi valgono in quanto "presenti in elenco". Gli ispettori nel settore elettrotecnico negli USA verificano la presenza dei marchi di controllo (UL, CSA, ecc.) sul dispositivo. I dispositivi che ne sono sprovvisti normalmente non vengono certificati. La maggior parte di questi laboratori sono accreditati per diversi Paesi. Viene accettato solo il loro marchio di controllo "US". (Ad esempio un marchio di controllo TÜV per l'Europa o la Cina negli USA non ha alcuna rilevanza.)

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI è un'organizzazione privata senza fini di lucro che definisce standard industriali per gli Stati Uniti. È membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale degli Standard) e dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).

Lo sviluppo delle Norme ANSI avviene tramite organismi privati, che formalmente godono dello status di "standard industriali facoltativi".

Spesso tuttavia le norme ANSI vengono riportate come parti integranti dei contratti. Molte Norme OSHA si basano su Norme ANSI. In molti casi la Norma OSHA vincolante si basa su una vecchia versione di una Norma ANSI facoltativa. In questo caso si consiglia l'applicazione di entrambe le Norme.

Underwriters Laboratories (UL)

L'UL emana Norme di sicurezza. Queste contengono principalmente requisiti per dispositivi e componenti elettrici. Alcune Norme UL sono state riprese da ANSI e sono ora anche Norme ANSI. Le Norme UL trattano perlopiù dei rischi di incendi ed elettrici.

Le Norme UL sono spesso molto diverse se non in completa antitesi con le Norme IEC (International Electrotechnical Commission) e le Norme europee (EN). La conformità alle Norme UL è attestata dalla presenza del marchio di controllo dell'NRTL sul dispositivo.

National Fire Protection Association (NFPA)

Il National Electrical Code (NEC) è stato emanato dalla NFPA (National Fire Protection Association) come ANSI/NFPA 70.

La conformità al NEC viene verificata da ispettori di organismi locali (tipicamente comunali), in particolar modo per quanto riguarda nuovi edifici e grandi opere.

[box-hint]L'NFPA ha emanato anche lo standard ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Questo regolamenta gli stessi punti della Norma EN/IEC 60204-1, ma non è identico ad essa. Il rispetto dello standard ANSI/NFPA 79 è fondamentalmente facoltativo, ma è richiesto da alcuni stati federali ed organismi locali statunitensi.[/box-hint]

Leggi e Norme in Canada

Alcuni luoghi di lavoro in Canada rientrano sotto la legislazione federale, regolamentata dal Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). La maggioranza però viene regolamentata dalla provincia o tramite prescrizioni locali.

In Canada le Norme elettriche vengono emanate dalla:

CSA (Canadian Standards Association)

Queste Norme spesso sono simili ai requisiti statunitensi. Alcune Norme elettriche CSA possono essere accostate a Norme IEC che sono state adattate alle necessità canadesi, altre vengono sviluppate in collaborazione con l'UL o con la NFPA. La certificazione della sicurezza elettrica viene eseguita da laboratori accreditati SCC (Standards Council of Canada). Questi comprendono ad esempio CSA e UL, ma anche molti altri.

[box-hint] Nota bene: la marcatura CE è un requisito europeo e negli USA non viene riconosciuto né possiede alcuna rilevanza o significato.

A differenza dell'Europa, la Dichiarazione di Conformità CE in Nord America non ha alcuna rilevanza. Negli USA e in Canada diverse Norme, prescrizioni e Direttive prescrivono come garantire la sicurezza delle macchine.

Negli USA sono particolarmente rilevanti gli standard di prodotto, le prescrizioni antincendio ("Fire Codes" NFPA) le Direttive elettriche e le leggi nazionali. Inoltre, negli USA la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regolamenta la predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

In Canada il Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) regolamenta la sicurezza dei luoghi di lavoro, integrato da numerose prescrizioni locali nelle diverse province [/box-hint]

...

Accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA)  - Protocollo sullla valutazione di conformità

CETA è un nuovo accordo commerciale tra l'UE e il Canada che rende più facile esportare beni e servizi, beneficiando di persone e di imprese sia nell'UE che nel Canada.

Secondo il protocollo CETA sulla valutazione della conformità (di seguito: protocollo CETA), l'UE e il Canada accettano di accettare i certificati di valutazione della conformità per settori specifici.

Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità designato nell'UE può testare i prodotti dell'UE per essere esportati in Canada secondo le regole canadesi e viceversa. Questo è particolarmente utile per le aziende più piccole poiché non pagano due volte per lo stesso test e il tempo per il mercato è ridotto perché i prodotti non sono testati e certificati nel paese di destinazione.

Il protocollo CETA è entrato in applicazione provvisoriamente a decorrere dal 21 settembre 2017.

Con l'introduzione nell'applicazione provvisoria del protocollo CETA, l'UE e il Canada possono designare i propri organismi di valutazione della conformità per valutare e certificare i prodotti esportati verso l'altro paese in conformità del paese - per i seguenti settori:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le installazioni e gli apparecchi elettrici e relativi componenti
- Apparecchiature terminali per radio e telecomunicazioni
- giocattoli
- Prodotti da costruzione
- Macchine, comprese parti, componenti, compresi i componenti di sicurezza, attrezzature intercambiabili e gruppi di macchine
- Strumenti di misura
- Caldaie ad acqua calda, compresi gli apparecchi collegati
- Apparecchiatura, macchine, apparecchiature, dispositivi, componenti di comando, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione, nonché relativi strumenti di strumentazione e di prevenzione e rilevazione per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (apparecchiature ATEX)
- Attrezzature per l'uso all'aperto per quanto riguarda l'emissione di rumore nell'ambiente
- Imbarcazioni da diporto e loro componenti

Fonti:

United States
Department of Labor
Occupational Safety and Health Administration

https://www.osha.gov/

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US OSHA
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Allegato riservato NFPA Standards Directory 2017.pdf
NFPA - 2017
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Allegato riservato List Nationally Recognized Testing Laboratory.pdf
US OSHA - October 2017
557 kB 145
Allegato riservato UL Schemes and Certification Bodies.pdf
UL - October 2017
1292 kB 179

RAPEX Report 34 del 25/08/2017 N.1 A12/1117/17 Francia

ID 4537 | | Visite: 4204 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 34 del 25/08/2017 N.34 A12/1117/17 Francia

Approfondimento tecnico: Candeggina

Il prodotto, di marca SUPRA, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il liquido è corrosivo, irritante per gli occhi e la pelle ma è privo degli appropriati pittogrammi ed avvertenze di sicurezza. La chiusura del flacone non è a prova di bambino. I consumatori non hanno, pertanto, informazioni su come usare in sicurezza il prodotto e su come comportarsi in caso venga in contatto con la pelle o venga ingerito.

TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA

CAPO I
Contenuto dell'etichetta

Articolo 17
Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

TITOLO IV
IMBALLAGGIO

Articolo 35
Imballaggio

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 34 del 25_08_2017 N.1 A12_1117_17 Francia.pdf
Candeggina
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Quasi Macchine e Insiemi: Guida DM 2017

ID 4525 | | Visite: 24236 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Quasi Macchine e Insiemi: precisazioni Guida Direttiva macchine 2017

Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione di "quasi macchine" e di "insiemi".

Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.

Direttiva 2006/42/CE

Articolo 2, lettera a) – quarto trattino [INSIEMI]

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

Articolo 2, lettera g) [QUASI MACCHINE]

“quasi-macchine”: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

---

Excursus

2. INSIEMI DI MACCHINE

Il quarto trattino tratta degli insiemi di macchine composti da due o più macchine o quasi-macchine montate insieme per un’applicazione specifica. Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due unità quali, ad esempio, una macchina per imballaggio ed una etichettatrice, o da varie unità montate insieme, ad esempio, in una catena di montaggio.

La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti , tutti i criteri che seguono:

- le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
- le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

La definizione di insieme di macchine non si applica ad un impianto industriale completo composto da un certo numero di linee di produzione ognuna composta da un certo numero di macchine, assemblaggi di macchine ed altre attrezzature, persino se sono tutte controllate da un unico sistema di comando. Solo se l’impianto (che può essere una combinazione di macchine, quasi-macchine ed altre attrezzature rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine) forma una singola integrata linea, allora è soggetto alla Direttiva Macchine come un insieme. Così, ai fini dell’applicazione della Direttiva Macchine, molti impianti industriali possono essere divisi in sezioni, ognuna delle quali può essere considerata un insieme (di macchine) o persino una macchine indipendente (come ad esempio un serbatoio di miscelazione).

Tuttavia, dove i rischi sono creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto, questi devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.

[...]

3. QUASI MACCHINE

Le quasi-macchine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g) sono definite all’articolo 2, lettera g). Si fa osservare che le quasi-macchine non sono annoverate fra i prodotti designati con il termine “macchina” in senso lato. Le quasi-macchine non possono essere considerate attrezzature intercambiabili.

L’immissione sul mercato di quasi-macchine è soggetta a specifiche procedure.

Le quasi-macchine oggetto della direttiva macchine sono prodotti destinati a costituire una macchina disciplinata dalla direttiva dopo l’incorporazione.

L’espressione “insiemi che costituiscono quasi una macchina” significa che la quasimacchina è un prodotto simile alla macchina nel senso stretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1 lettera a), vale a dire un insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata. Le quasi-macchine devono essere sottoposte ad ulteriori fasi di costruzione per diventare la macchina finale ed assolvere alla loro funzione. Ad esempio, i robot industriali sono di solito progettati senza una funzione determinata fino all’incorporazione nella macchina finale. Il Fabbrincante della macchina finale adotta tutte le misure necessarie affinchè il robot possa svolgere la sua funzione in sicurezza dopo l’assemblaggio. In pratica, solo un robot con una funzionalità indipendente e dotato di un sistema di comando e controllo che gli permetta di eseguirla da solo può essere considerato una macchina completa secondo la Direttiva Macchine.

[...]

---

All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.

Certifico Srl - IT Rev. 00 Agosto 2017

Traduzione non ufficiale

Fonte 

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE

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Allegato riservato Quasi-macchine e Insiemi 2017.pdf
Certifico Srl - Rev. 00 2017
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Decisione 2008/432/CE

ID 4516 | | Visite: 3384 | Direttiva R&TTE

Decisione 2008/432/CE

della Commissione del 23 maggio 2008 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2008) 1937]

GUUE L151/49 11.06.2008

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

ID 4514 | | Visite: 3650 | Direttiva R&TTE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

della Commissione dell'11 dicembre 2013 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

[notificata con il numero C(2013) 8776]

GUUE L 334/17  13.12.2013

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483

ID 4510 | | Visite: 4132 | Documenti Marcatura CE UE

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 

della Commissione dell'8 agosto 2017 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE

[notificata con il numero C(2017) 5464]

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/771/CE armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni.

(2) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT).

(3) Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5) Le decisioni della Commissione 2008/432/CE , 2009/381/CE, 2010/368/UE e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE e 2013/752/UE hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato.

(6) Nella relazione del luglio 2016, presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato.

(7) I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8) La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9) Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(10) Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione.

(11) Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 , la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE e includere i parametri rivisti nella presente decisione.

(12) In un addendum alla sua relazione del luglio 2016, presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione.

(13) I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione.

(14) Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15) Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2
La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

GUUE L214/3 del 18.08.2017

Collegati:

Decisione 2006/771/CE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

Decisione n. 676/2002/CE

Decisione 2008/432/CE

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

ID 4504 | | Visite: 4954 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

della Commissione del 26 gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 1

La prestazione delle tegole di laterizio destinate ad un uso esterno, in relazione alla caratteristica essenziale della resistenza al gelo, è classificata in conformità al sistema di classificazione di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO

Per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304 «Tegole di laterizio per coperture discontinue - Definizioni e specifiche di prodotto» e destinati ad un uso esterno, una nuova classificazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al gelo» è stabilita come segue.

Classe 1 (150 cicli): minimo 150 cicli. Se dopo 150 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 2 (90 cicli): da 90 a 149 cicli. Se dopo 90 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 3 (30 cicli): da 30 a 89 cicli. Se dopo 30 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.


GUUE L211/1 del 17.08.2017

Entrata in vigore: 06.09.2017

Correlazioni:

Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Tutti gli Elenchi delle norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR

Direttiva macchine: Modalità di funzionamento

ID 4475 | | Visite: 15407 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Direttiva macchine: Modalità di funzionamento (modi operativi)

Allegato alla notizia Documento estratto dalla norma tecnica armonizzata EN 12417 Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione, per la parte descrittiva delle "Modalità di funzionamento".

Modalità di funzionamento (operative) nella normazione

Nelle recenti norme EN ISO 11161 sistemi di fabbricazione integrati, EN 12417 centri di lavorazione, EN 13128 fresatrici, ISO 16090-1 (prossima norma per la sicurezza macchine utensili) sono "definite" le modalità di funzionamento di una macchina (es EN 12417):

modalità 1: Ciclo automatico (produzione automatica)
modalità 2: Modalità 2 - Messa a punto (regolazione)
modalità 3: Modalità 3 - Modalità facoltativa per l’intervento manuale (manuale)
modalità 3a: Modalità 3 ampliata - Monitoraggio processo (senza consenso)

(Esempi nell'allegato)

Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV, contenuti della proposta sono confluiti nella normazione, p. es. nella EN ISO 11161, allegato D per sistemi di fabbricazione integrati. Anche nelle norme C tuttora in vigore per i centri di lavorazione (EN 12417) e le fresatrici (EN 13128) è stata introdotta un’estensione del modo operativo 3.

Quest’ultima è mantenuta anche nella ISO 16090-1, destinata a sostituire i documenti innanzi citati.

[box-info]EN 12417:2009 Sicurezza Macchine utensili - Centri di lavorazione

1.1.6 - Modalità di funzionamento
p. 1.1.6.1 - Generalità
Ogni macchina deve avere almeno due modalità di funzionamento (cioè modalità 1 e 2) con l’opzione di una terza modalità (cioè modalità 3). La selezione della modalità di funzionamento deve avvenire mediante interruttore a chiave, codice di accesso o mezzi ugualmente sicuri e deve essere consentita solo dall’esterno della zona di lavoro.
La selezione della modalità non deve avviare situazioni pericolose.

1.1.6.4.h (Modalità 3a) Quando considerazioni ergonomiche associate all'applicazione della modalità 3 rendano non pratico l'utilizzo di un dispositivo di consenso (per esempio, quando la durata della necessaria osservazione/intervento sul processo supera un tempo di fatica accettabile per l'operatore della macchina per l'attuazione del dispositivo di consenso, oppure quando la manipolazione di dispositivi di controllo a parametri multipli impedisca il funzionamento continuo del dispositivo di consenso), allora deve essere utilizzata una combinazione di misure di controllo tecniche alternative al posto del dispositivo di consenso al fine di ridurre i rischi di impigliamento e di schiacciamento. [/box-info]

[box-info] EN ISO 11161:2007

Sistemi di fabbricazione integrati - Requisiti di base
---
Allegato D
L'osservazione del processo deve essere intesa come una combinazione di misure tecniche di sicurezza e requisiti per un comportamento sicuro che offre la massima protezione possibile all'operatore limitando le velocità ei percorsi trasversali e scollegando movimenti che non sono necessari. Occorre verificare temporaneamente i processi automatici, mentre le misure di protezione sono ridotte per quanto necessario, applicando misure di protezione alternative. Le misure tecniche di sicurezza devono essere effettuate in modo da impedire un prefissato uso improprio. Questo modo di azione dovrebbe essere oggetto di un intenso contatto tra l'integratore e il futuro utente per poter analizzare i requisiti per il comportamento dell'operatore e tradurli in azione. Se, secondo la tecnologia utilizzata, è necessaria un'osservazione temporanea del processo automatico del sistema o di parti del sistema e se, in via eccezionale, l'azionamento continuo di un dispositivo di abilitazione non è applicabile per ragioni ergonomiche, un concetto secondo Alla Figura D.1.[/box-info]

Monitoraggio processo (Modo operativo 3 ampliato)

Nei settori della fabbricazione di utensili e macchinari, della produzione di pezzi unici e dello sviluppo insorgono di continuo condizioni a fronte delle quali l’utilizzatore deve intervenire nel processo di lavorazione a ripari aperti. Un modo operativo supplementare, che permetta di monitorare il processo in condizioni di sicurezza, può prevenire pericolose manipolazioni. Ad esso si può tuttavia ricorrere solo laddove non sia possibile adottare altre soluzioni tecniche.

Ai sensi della Direttiva macchine UE, in casi eccezionali l’utilizzatore di un macchinario o impianto è autorizzato a monitorare il processo di lavorazione a ripari aperti, p. es. durante la regolazione (modo operativo 2) o il funzionamento manuale (modo operativo 3)(1). Il ricorso a tali modi operativi è consentito solo per periodi limitati nonché in corrispondenza di una velocità ridotta. Devono altresì essere attivi, a titolo sostitutivo, dei dispositivi di protezione come un interruttore di consenso.

Nella pratica, tuttavia, spesso queste possibilità non bastano, oppure non è ragionevolmente possibile azionare l'interruttore di consenso per un periodo prolungato. In questi casi si osserva di continuo come la ricerca di soluzioni sicure venga tralasciata e, semplicemente, vengano manipolati i ripari talvolta in maniera anche duratura, visto che la situazione particolare si ripresenta ripetutamente. Un aiuto a tal proposito può provenire dal modo operativo supplementare “Monitoraggio processo”(2). Questo può rendersi necessario p. es. laddove:

  • sia previsto un moto verso punti di riferimento nascosti;
  • vadano eseguite lunghe e complesse operazioni di lavorazione di pezzi costosi;
  • ai fini del monitoraggio della qualità e del controllo dei materiali d’esercizio, occorra aprire i ripari in fase di funzionamento, in quanto lo spegnimento inciderebbe sulla qualità del pezzo;
  • i necessari controlli non possano essere eseguiti con dispositivi tecnici, oppure occorra indagare degli errori per i quali non sono disponibili prove specifiche.

Se al momento dell’acquisto di una macchina l’utilizzatore di quest’ultima non era consapevole di queste particolari condizioni, il fabbricante non avrà potuto predisporre un adeguato modo operativo. L’utilizzatore dovrà pertanto definire delle misure organizzative che gli consentano di eseguire i compiti previsti senza esporre i suoi dipendenti a rischi maggiori. L’esperienza insegna che in questi frangenti è difficile trovare delle soluzioni conciliabili con il dovere di sollecitudine dell’azienda e con i requisiti di legge.

L’ideale è che, prima di procedere all’acquisto di una nuova macchina, l’azienda elabori – di concerto con il fabbricante, le autorità e l’ente assicurativo industriale per gli infortuni sul lavoro – uno schema tecnico sicuro. In questo modo si prospetta un maggior grado di accettazione, visto che si tiene conto sin dall'inizio di tutte le condizioni di produzione particolari e vengono predisposti i modi operativi del caso.

In molti casi si è potuto constatare come la richiesta, da parte dell'utilizzatore, del modo operativo "Monitoraggio processo" sia stata espressa in maniera frettolosa. Spesso è stato possibile individuare alternative tecniche in linea con le “normali” condizioni giuridiche e normative.

Ove ciò non riesca, nel quadro del monitoraggio del processo occorrerà tenere in particolare considerazione la sostituzione delle misure di protezione tecniche con misure di protezione organizzative, p. es. selezione e formazione del personale, istruzioni specifiche e più frequenti, rigoroso controllo delle chiavi del selettore del modo operativo. Un ruolo a tal proposito importante spetta ai dirigenti, visto che la sicurezza dei lavoratori è garantita solo laddove le misure organizzative vengano scrupolosamente rispettate e le violazioni sistematicamente punite. È indispensabile prendere pienamente atto di questo punto critico. Il modo operativo “Monitoraggio processo” va dunque considerato come ultima ratio e occorre farvi ricorso soltanto laddove dalla valutazione del rischio sia emerso in maniera inequivocabile che non vi è alcuna alternativa.

[box-hint] In un commento rivolto al Comitato macchine europeo l’autorità britannica per la sicurezza e la salute sul lavoro (Health and Safety Executive (HSE)) sostiene che l’intero modo operativo 3 non soddisfa la Direttiva macchine UE. Ciò viene motivato non da ultimo con il fatto che detto modo operativo non sfrutterebbe in pieno le soluzioni tecnologiche disponibili. Esso rappresenta tuttavia un’opzione normativa intermedia tra soluzioni molto individuali, concepite per l'utilizzatore, e requisiti più generici ma standardizzabili. Relativamente al ricorso al modo operativo 3 in centri di lavorazione o con altre macchine utensili non è noto alcun caso d'incidente e ciò è per noi (KAN ndr) un indizio del fatto che l’ulteriore elaborazione della EN 12417 nella ISO 16090-1 costituisce il giusto approccio per ridurre gli incentivi a eludere o manipolare i ripari.[/box-hint]

Dei criteri per l’approntamento del modo operativo “Monitoraggio processo” nelle macchine sono già stati descritti nel 2009 in un documento informativo della DGUV3.

(1) Definizione dei modi operativi: p.e. EN 12417
(2) definito anche “Modo operativo 3 ampliato” o “Modo operativo 4 ampliato”
(3) Scheda informativa n. 2 della commissione tecnica [in lingua tedesca]Fachausschuss-Informationsblatt Nr. 2.

[box-hint] Direttiva macchine 2006/42/CE RESS Allegato I
...
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l'utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
...
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.

1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.[/box-hint]
 
Fonte
- KAN
- EN 12417
 
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Centri di lavorazione - Estratto
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Allegato riservato Documento informativo DGUV 2009.pdf
DGUV 2009
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RAPEX Report 31 del 04/08/2017 N.6 A12/1037/17 Spagna

ID 4452 | | Visite: 3824 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 31 del 04/08/2017 N.6 A12/1037/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Thermos

Il prodotto, di marca Honey, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La doppia parete del thermos contiene fibre d’amianto. Le fibre d’amianto sono cancerogene.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

6. Fibre d’amianto

1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1 luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.

(*) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1 giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

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Orgalime position paper ecodesign - etichettatura energetica display elettronici

ID 4425 | | Visite: 3208 | Direttiva Ecodesign

Orgalime position paper ecodesign - etichettatura energetica display elettronici

Brussels, 28 July 2017

Comments following the Consultation Forum Meeting on 6 July 2017 on possible Ecodesign and Energy Labelling requirement for electronic displays

Orgalime ha contribuito alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione europea sul progetto di decreto ecocompatibile sulle esposizioni elettroniche nel gennaio 2017.

Successivamente la Commissione ha partecipato al Forum consultivo il 6 luglio.

Orgalime ha pubblicato questo documento di sintesi che riassume i suoi commenti sul possibile ecodesign e l'etichettatura energetica per i display elettronici.

A causa della mancanza di una valutazione d'impatto approfondita, Orgalime accoglie favorevolmente le modifiche previste al progetto di regolamento per i requisiti di progettazione ecocompatibile, come presentato nella riunione del Forum e vorrebbe vedere le seguenti proposte di esclusione della portata della Commissione confermate nel testo finale:

- Display per uso industriale (separato o da integrare).
- Display coperti da altri regolamenti (ad esempio prodotti medici).
- Disposizioni che non rientrano nella Direttiva 2012/19/UE (WEEE).

Orgalime sostiene l'inserimento di televisori e monitor per computer domestici e per ufficio.

Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica proposti, Orgalime accoglie con particolare favore le proposte di esclusione di cui alle lettere h), j), q), in quanto tali esposizioni particolari sono caratterizzate da un basso consumo energetico e quindi non contribuiscono all'obiettivo normativo dell'etichetta di efficienza energetica. Orgalime esorta la cautela a non sovraccaricare l'etichetta progettata con numerose e difficili da comprendere le icone.

Per quanto riguarda i requisiti di efficienza delle risorse proposti nel progetto di regolamento sull'ecosistema, sottolineiamo la necessità che tali requisiti siano misurabili, esecutivi e portino un vero vantaggio ambientale. Non può essere compromessa la funzionalità del prodotto, la sicurezza, la salute umana o i dati aziendali riservati e la proprietà intellettuale (IP).

Fonte: Orgalime

Collegati:

Direttiva 2010/30/UE

Regolamento (UE) 2017/1369

Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

ID 4421 | | Visite: 38447 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"

Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione e sugli obblighi del Fabbricante e degli operatori economici: importatore, distributore, mandatario; che, in determinate condizioni, possono essere considerati fabbricanti.

Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.

Download Diagramma Obblighi Fabbricante


Con il "pacchetto merci 2008", noto come, “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008, tra le diverse novità, sono definite in modo univoco le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario ed i loro obblighi in relazione alla Direttive di Prodotto CE / non CE (vedi in calce).


Tali figure, con gli obblighi relativi, sono state inserite, quindi, in modo puntuale, in tutte le Direttive di Prodotto 2014/XX/UE, a questo proposito vedasi l'articolo sul NQN "Nuovo Quadro Normativo".

La Direttiva macchine 2006/42/CE, non è stata rivista alla luce del “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), e quindi le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario e dei loro obblighi, non sono stati ridefiniti in modo puntuale. A tale proposito vedasi:

Consultazione pubblica UE per l'aggiornamento della Direttiva macchine 2006/42/CE
Refit Machinery Directive - Position Paper Orgalime


La nuova guida alla direttiva macchina precisa il compito di ognuno degli operatori economici del Nuovo Quadro Normativo, chiarendo quando questi possono o meno assumere il ruolo di fabbricante.

Con la nuova edizione 2.1 della Guida Ufficiale della Direttiva Macchine (Luglio 2017) la Commissione Europea ha ampliato la trattazione dell'articolo 2, lettera i della Direttiva macchine 2006/42/CE:

Articolo 2

i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

L'edizione 2.1 della guida vuole chiarire meglio quali sono gli operatori economici, coinvolti nell'immissione sul mercato di un macchinario, che possono essere considerati fabbricanti ed in quali condizioni questo avvenga.

A tal proposito è stato inserito un diagramma riassuntivo delle varie possibilità che possono presentarsi.

Difatti il capitolo della guida che tratta di tutti gli altri soggetti considerabili fabbricanti viene ampliato con importanti novità:

---

Excursus

La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di  macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.

In questo caso la persona che acquista macchinari marcati CE fuori dall’UE non si assume la responsabilità di “fabbricante”.

D’altro canto, la decisione di importare macchine non marcate CE nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca (come un sito di aste) ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE.

Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE potrebbe essere in grado di concordare con il fabbricante originario la soddisfazione degli obblighi della direttiva ed avere della macchine marcate CE.

Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5.

Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.

Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.

Un altro caso, in cui gli obblighi del “fabbricante” ricadono su una persona/azienda diversa da chi ha progettato e costruito la macchina, è quando viene commercializzata a fornita  con il nome o “marchio” del distributore. Questa è una situazione comune con le attrezzature elettriche e gli elettrodomestichi in un certo numero di punti vendita ed outlet con il nome “marchio” di proprietà del negozio.

---

All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.

Certifico Srl - IT Rev. 00 Luglio 2017

Traduzione non ufficiale

Fonte 

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE


[box-hint]Il "Nuovo Quadro Normativo" NQN (Pacchetto merci 2008)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218 del 13/08/2008 sono stati pubblicati tre provvedimenti (due Regolamenti e una Decisione) che hanno introdotto importanti novità riguardo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno:

Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.

Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE.

La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

Obiettivi generali del nuovo pacchetto legislativo sono:

a) per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione
- rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi
- armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione
- creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione
- rafforzare il ruolo del marchio CE

b) per i prodotti non armonizzati
- ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei paesi europei, rafforzando il principio del mutuo riconoscimento

Direttive in GUUE 29 Marzo 2014 adeguate al NQN:

Prodotto  Direttiva Recepimento IT
BT  Direttiva Bassa Tensione - 2014/35/UE D. Lgs. 86/2016
EMC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 2014/30/UE D. Lgs. 80/2016
ATEX Direttiva ATEX - 2014/34/UE D. Lgs. 85/2016
Ascensori Direttiva Ascensori - 2014/33/UE D.P.R. 23/2017
Recipienti SVP Direttiva Recipienti Semplici a Pressione - 2014/29/UE D. Lgs. 82/2016
Strumenti misura Direttiva Strumenti di misura - 2014/32/UE D. Lgs. 84/2016
Strumenti pesare Direttiva Strumenti per pesare non automatici - 2014/31/UE D. Lgs. 83/2016
Esplosivi uso civile Direttiva Esplosivi uso civile - 2014/28/UE D. Lgs. 81/2016
RED (già R&TTE) Direttiva RED - 2014/53/UE D. Lgs. 128/2016

[/box-hint]

Collegati

[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

 

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RAPEX Report 30 del 28/07/2017 N.4 A12/1006/17 Irlanda

ID 4416 | | Visite: 4731 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 28/07/2017 N.4 A12/1006/17 Irlanda

Approfondimento tecnico: Crema per bambini

Il prodotto, di marca Cotton Tree, destinato ad essere usato nella zona pannolino dei bambini piccoli,  è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

La crema contiene lo 0,1% di propilparabene. La sostanza può causare dei danni al sistema endocrino.

Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

Denominazione chimica/INN: 4-idrossibenzoato di butile e suoi Sali e 4-idrossibenzoato di propile e suoi Sali.

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti: butylparaben, propylparaben, sodium propylparaben sodium butylparaben, potassium butylparaben potassium propylparaben.

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 0,14 % (in acido) per la somma delle concentrazioni individuali 0,8 % (in acido) per le miscele di sostanze di cui ai numeri d'ordine 12 e 12a, nella misura in cui la somma delle concentrazioni individuali di propylparaben e butylparaben e dei loro sali non superi lo 0,14 %.

Altre: da non usare nei prodotti da non sciacquare destinati a essere applicati nell'area del pannolino di bambini di età inferiore a tre anni.

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze: per prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre anni: “Non utilizzare nell'area del pannolino”».

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

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Crema per bambini
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Sistemi di CONTROLLO della PRESSIONE per SILI industriali di stoccaggio

ID 4396 | | Visite: 4582 | Documenti Riservati Marcatura CE

Sistemi di CONTROLLO della PRESSIONE per SILI industriali di stoccaggio

Analisi dei vantaggi per l’impresa e per l’ambiente

In questo lavoro di ricerca è stato preso in considerazione uno degli aspetti più importanti e complessi della sicurezza nell’ambito dello stoccaggio delle polveri nelle diverse forme e per comparti industriali differenti.

In particolare, sono stati studiati i gradi di rischio di sovra-pressione e depressione che possono verificarsi nei sili con o senza sistemi di filtrazione. A tal proposito, il lavoro è suddiviso in tre articoli collegati tra loro, nei quali vengono approfonditi i seguenti temi:

- Parte 1 - Aspetti tecnici ed impiantistici, relativi alle specifiche progettuali dei sistemi complementari di controllo e di sicurezza;
- Parte 2 - Aspetti normativi di inquadramento dei vincoli che l’imprenditore deve rispettare a livello europeo e nazionale;
- Parte 3 - Aspetti economici, per verificare quali siano i vantaggi in termini monetari nell’applicazione di distinti sistemi di sicurezza nei sili di stoccaggio di polveri.

Va premesso che il silo di stoccaggio è un recipiente, con capacità e dimensioni variabili secondo le esigenze, e che le materie prime possono essere di varia natura: organica oppure inorganica, a morfologia costante o variabile, tutte con pesi specifici molto differenti (figg. 1 e 2).

Ad esempio, un impianto per la produzione di biscotti avrà sili per farina e zucchero, mentre uno per la produzione di vetro avrà la necessità di stoccare carbonato di sodio, feldspati, borace ed altri ancora; per la produzione di calcestruzzo, si devono immagazzinare cemento e ceneri. I sili sono normalmente di forma circolare, realizzati in acciaio al carbonio verniciato, in alluminio, ovvero in acciaio inox, qualora vi siano internamente prodotti per utilizzo alimentare o prodotti chimicamente aggressivi. Il riempimento può essere eseguito attravers

Pressure control systems for industrial silos. Part two - Analysis of the benefits for the company and the environment

Tecnica molitoria 2012

Regolamento di esecuzione UE 2017/1354

ID 4387 | | Visite: 4268 | Direttiva RED

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354

della Commissione del 20 luglio 2017 che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.

Articolo 2

1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o

b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018. Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l'8 agosto 2017 e conformi al presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Pittogramma

1. Il pittogramma figura sotto forma di tabella.

2. Il pittogramma include il segno seguente:

3. Il pittogramma menziona inoltre, sotto o accanto al segno di cui al paragrafo 2, le abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito all'allegato II, in cui esistono restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.

4. Il pittogramma e il suo contenuto possono variare (ad esempio possono essere di colori diversi, con forma vuota o piena, con linee di differente spessore) purché rimangano visibili e leggibili.

5. Esempi di pittogramma:




ES LU RO
CZ FR HU
SI DK HR

 

BG EE BE

ALLEGATO II

Abbreviazioni

Le abbreviazioni degli Stati membri sono le seguenti:

Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE,) Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).

GUUE L190/8 del 21.07.2017

Entrata in vigore: 09.08.2017

Applicazione dal: 09.08.2018

...

Articolo 10 parag. 10 Direttiva 2014/53/UE

In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.
Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Normativa di riferimento:

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

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