ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2018
ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2018
Ed. 4.0 Dicembre 2018
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2018, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 9 di Dicembre 2018, in allegato:
- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Dicembre (Amd 9)
- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Marzo (Amd 8)
- Raccolta immagini segnaletica
[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A9:2018 Dicembre 2018
E026: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (left)
E030: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (right)[/box-info]
[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS
In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
- Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti[/box-info]
ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
UNI EN ISO 7010:2017 (in attesa di aggiornamento ad Amd 9)
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png
Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO
[box-note]Versioni precedenti:
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2017[/box-note]
Maggiori Info e acquisto Documento
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ISO 7010 + Amendment List of Signs Dicembre 2018.pdf Certifico Srl - Rev. Dicembre 2018 |
100 kB | 260 | |
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ISO 7010 2018.zip Certifico Srl - Rev. Dicembre 2018 |
12918 kB | 455 | |
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ISO 7010 + Amendment List of Signs Marzo 2018.pdf Certifico Srl - Rev. Marzo 2018 |
253 kB | 324 |
Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018
Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato 2018
Il D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica" Consolidato 2018 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2014 al 2018.
[box-warning]Tutte le edizioni 20XX
Vedi pagina: Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato[/box-warning]
Download Indice e aggiornamenti atto
Il D.Lgs. 102/2014 è il Decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE (Direttiva 27 Efficienza energetica), che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
Gli ambiti di applicazione sono:
- Edilizia
- Trasporti
- Prodotti
- Produzione
Il primo settore che dovrà garantire il risparmio energetico è quello dell’edilizia. La direttiva impone un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e di utilità pubblica del +1,5% all’anno. Si stima che la quota del settore edilizio garantisca un risparmio del 10-12% sul 20% totale.
Tutte le grandi imprese, inoltre, hanno l’obbligo di sottoporsi una volta ogni 4 anni a un audit energetico (obbligo che non è invece imposto alle PMI).
Deve, inoltre, essere promossa dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia.
Ed 1.0 Marzo 2018
Decreto Legislativo luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU n.165 del 18-7-2014)
Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.
Aggiornamenti dell'atto:
- Avviso di rettifica (in G.U. 24/07/2014, n.170)
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)
- Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (in G.U. 25/07/2016, n.172)
- Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in G.U. 30/12/2016, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n.49)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)
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Formato: pdf/epub
Pagine: +60/+150
Edizione: 1.0
Pubblicato: 10/03/2018
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-97-5
Abbonati: Ambiente/3Red/Full
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Collegati:
[box-note]Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2004
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2012/27/UE
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto 11 dicembre 2017 [/box-note]
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D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 Efficienza energetica Consolidato 2018.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Marzo 2018 |
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Regolamento delegato (UE) n. 626/2011
Regolamento delegato (UE) n. 626/2011
ID 5755 | 09.03.2018
GU L 178 del 6.7.2011
...
Modificato da:
- Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014
- Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016
- Regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 (Testo consolidato 09.08.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
Rettificato da:
Rettifica, GU L 178, 13.7.2023, pag. 10 (n. 626/2011)
Decreto 22 dicembre 2017
Decreto 22 dicembre 2017
Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.
(GU n.54 del 06-03-2018)
__________
Art. 1. Contenuti e finalità
1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.
[alert]Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
...
Art. 15. Fondo nazionale per l’efficienza energetica
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.
La dotazione del Fondo può essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modifiato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. [/alert]
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni:
a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni
b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) banche: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia;
i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
j) ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, è l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;
l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.
Art. 3. Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
1. All’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2. La dotazione del Fondo è incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell’art. 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.
4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformità al presente decreto, disciplinano le modalità di accesso ai benefici.
Art. 4. Gestione del Fondo
1. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo.
3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
Art. 5. Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 3:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.
2. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
3. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni. 4. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, nell’ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.
Art. 6. Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7.
2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Art. 7. Tipologie di intervento agevolabili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare; iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) , punto ii) , possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.
5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.
6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a) , punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’agevolazione di cui al presente decreto.
8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L’investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16, nel rispetto del regolamento de minimis .
segue in allegato
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2014
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Direttiva 2012/27/UE[/box-note]
RAPEX Report 09 del 02/03/2018 N.13 A12/0324/18 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 02/03/2018 N.13 A12/0324/18 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Isolante termico
Il prodotto, di marca ADEPLAST, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica armonizzata EN 13163.
La classe di reazione al fuoco reale è inferiore alla classe di reazione al fuoco dichiarata.
In caso di incendio, ciò potrebbe comportare un livello di sicurezza più basso del previsto.
Secondo la EN 16163, punto 4.2.6, la classificazione di reazione al fuoco del prodotto immesso sul mercato deve essere determinata in conformità alla EN 13501-1 ed alle regole di montaggio e fissaggio di base indicate nella EN 15715.
Questa classificazione è obbligatoria ed è sempre inclusa nell'etichetta riportante la marcatura CE.
Informazioni dettagliate sulle condizioni di prova e sul campo di applicazione della classificazione, come indicato nella relazione sulla classificazione di reazione al fuoco, devono essere fornite nella documentazione del fabbricante.
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RAPEX Report 9 del 02_03_2018 N. 13 A12_0324_18 Bulgaria.pdf Isolante termico |
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Decreto 17 gennaio 2005
Decreto 17 gennaio 2005
Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche (EA).
GU n.30 del 07.02.2005 - SO n. 15
_________
Art. 1. E' adottata la procedura operativa elaborata dall’ISPESL, per l’effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche, in allegato I al presente decreto.
Art. 2. I soggetti che desiderano essere abilitati all’attivita' di verifica debbono possedere i requisiti indicati nell’allegato II. L’abilitazione e' concessa, previa istruttoria, con decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive di concerto con il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute e con il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il parere dell’ISPESL.
...
Collegati
[box-note]Controllo periodico decennale serbatoi interrati GPL metodo EA
Verifiche periodiche attrezzature a pressione
Depositi GPL: Quadro normativo Prevenzione Incendi
Periodicità e metodi dei controlli sui serbatoi interrati[/box-note]
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Decreto 17 gennaio 2005.pdf Procedura operativa verifica decennale serbatoi interrati GPL |
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RAPEX Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia
Approfondimento tecnico: Fasciatoio
Il prodotto, di marca Bèaba, mod. 920.316, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 12221.
È presente uno spazio tra il fasciatoio ed il suo supporto dentro il quale un bambino potrebbe introdurre la testa e rimanere incastrato.
La norma tecnica EN 12221-1:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 1: Requisiti di sicurezza prevede, al punto 5.3, che nelle parti accessibili non ci devono essere fori, interstizi o aperture superiori a 65 mm ed inferiori a 223 mm.
Il fasciatoio deve essere testato secondo quanto previsto dalla norma tecnica EN 12221-2:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 2: Metodi di prova mediante l’uso di apposite sonde per la verifica delle dimensioni corrette delle aperture presenti.
Le norme EN 12221-1:2013 e EN 12221-2:2013 sono armonizzate per la Direttiva 2001/95/CE.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
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RAPEX Report 8 del 23_02_2018 N. 2 A12_0243_18 Francia.pdf Fasciatoio |
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RAPEX Report 07 del 16/02/2018 N.1 A12/0220/18 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 16/02/2018 N.1 A12/0220/18 Italia
Approfondimento tecnico: Neve spray
Il prodotto, di marca Nataluna Decorazioni, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercilizzazione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Lo spray contiene un colorante altamente infiammabile e non sono presenti pittogrammi che indicano "altamente infiammabile e irritante" sulla confezione.
Se prende fuoco, l'utente potrebbe subire delle ustioni.
Regolamento (CE) N. 1272/2008
Articolo 19 Pittogrammi di pericolo
1. Sull'etichetta figurano il pittogramma o i pittogrammi di pericolo pertinenti, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.
2. Fatto salvo l'articolo 33, i pittogrammi di pericolo sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2.1, e all'allegato V.
3. Il pittogramma di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportato nelle tabelle dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.
Regolamento (CE) N. 1272/2008
Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico
1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.
2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.
3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.
ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE
I pittogrammi di pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo, differenziazione di una classe di pericolo e categoria di pericolo sono conformi alle prescrizioni del presente allegato e dell’allegato I, punto 1.2, e riproducono simboli e formato generale dei modelli qui presentati.
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RAPEX Report 7 del 16_02_2018 N. 1 A12_0220_18 Italia.pdf Neve spray |
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Dispositivi movimentazione accoppiati carrelli elevatori
Dispositivi movimentazione accoppiati carrelli elevatori
Schema generale per l'inquadramento normativo dei dispositivi per movimentare dei carichi destinati all'accoppiamento con carrelli elevatori nell'ambito della direttiva 2006/42/CE.
Il tema della corretta classificazione dei dispositivi per movimentare carichi destinati all’accoppiamento con carrelli elevatori ha spesso generato dubbi interpretativi. Numerose sono state infatti le discussioni e le documentazioni prodotte sul tema dal Comitato Macchine della Commissione Europea. Con il presente documento AISEM intende proporre, sulla base delle documentazioni ad oggi disponibili e delle conoscenze tecniche dei propri associati (costruttori di carrelli elevatori e costruttori di dispositivi di movimentazione dei carichi), una corretta classificazione dei dispositivi in riferimento alla legislazione applicabile.
Il presente documento si riferisce soltanto ai carrelli industriali semoventi contemplati dalla norma UNI EN ISO 3691-1 (Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi) e non può dunque essere applicato ad altre tipologie di macchine che possono montare le medesime attrezzature ma eventualmente con modalità di gestione e accoppiamento differente.
AISEM/ANIMA 2017
Collegati
[box-note]Prolunghe forche carrelli elevatori: casi e comportamenti
EN ISO 3691-1:2015 Sicurezza Carrelli Industriali - CEM
Vademecum Sicurezza carrelli elevatori[/box-note]
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
Art. 2. Enti formatori
1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo n. 262/2002.
Art. 3. Durata dei corsi
1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.
Art. 4. Caratteristiche dei corsi e crediti formativi
1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.
2. L’allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell’ambito dei medesimi.
3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l’attribuzione di un credito formativo.
4. I programmi dei corsi devono consentire l’attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell’allegato I.
5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza ( e-learning ) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell’intera durata del corso.
Art. 5. Prova finale
1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all’art. 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell’apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.
2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.
3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell’organismo di certificazione che ha erogato il corso.
3 -bis . In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l’utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l’aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’esame; i quiz a risposta multipla devono
essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza».(N)
4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell’Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell’accreditamento.
GU n.32 del 08-02-2018
(N)
Art. 5 Comma 3 bis aggiunto dal Decreto 25 marzo 2019
______________
[panel]ALLEGATO IX (articolo 12)
PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine o attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne' rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'.
Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.
3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
5. L'imparzialita'del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto. [/panel]
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Decreto 25 marzo 2019 [/box-note]
Anomalie attrezzature a pressione
Anomalie attrezzature a pressione | Regione ER Ed. 3 2016
La pubblicazione, giunta alla terza edizione, realizzata su mandato della Regione dal “Gruppo di lavoro regionale Attrezzature a pressione”, sintetizza i casi più significativi delle anomalie rilevate nel periodo dal 2001 al 2016.
L’attività pluriennale di verifica delle “attrezzature a pressione” svolta dei Settori Impiantistici della Regione Emilia Romagna, ha consentito di estrapolare dagli esiti delle verifiche una serie significativa di dati inerenti alle “anomalie delle attrezzature a pressione”.
La pubblicazione, giunta alla terza edizione, realizzata su mandato della Regione dal “Gruppo di lavoro regionale Attrezzature a pressione”, sintetizza i casi più significativi delle anomalie rilevate nel periodo dal 2001 al 2016.
Nella Regione Emilia Romagna sino al 20/08/13, entrata in vigore della L. 98/13 “Decreto del fare” risultavano sotto il controllo delle Unità / Settori Impiantistici Antinfortunistici circa 1.500 generatori di vapore e 35.000 recipienti di gas e vapori installate in luoghi di lavoro e vita, in scadenza di verifica ogni anno sul territorio.
Nell'arco temporale preso in considerazione sono pervenute schede di segnalazione, da queste sono stati estrapolati i dati relativi al tipo di anomalie più ricorrenti e relative cause rilevate durante le riqualificazioni periodiche.
La dispensa contiene 57 schede delle tipologie di anomalie più significative riscontrate anche ripetutamente su apparecchi di analoghe caratteristiche.
Il termine “anomalia” identifica sia difetti veri e propri, sia particolari condizioni dell’attrezzatura che si discostano da quelle prevedibili nel normale esercizio. La classificazione delle anomalie può essere ricondotta a due categorie principali: anomalie originarie e anomalie dovute alle condizioni di esercizio.
Nel caso delle anomalie originarie le strutture e i materiali che costituiscono l’attrezzatura possono già dalla loro origine avere difetti che in fase di costruzione possono essere ritenuti accettabili, o non rilevabili in quanto non ancora apprezzabili.
La caratteristica dei difetti definiti originari è quella di emergere durante l’esercizio anche a distanza di molto tempo dalla costruzione dell’apparecchio.
Le tipologie di anomalie originarie più significative riscontrate sono le seguenti:
- sfogliature delle lamiere
- inclusioni di materiali estranei
- non completa penetrazione della saldatura
- persistenza di tensioni nelle lamiere per non corretto trattamento termico di distensione.
Le tipologie di anomalie dovute alle condizioni di esercizio emerse nell’analisi dei dati sono le seguenti:
- cricche nei materiali
- cricche su saldature
- corrosioni di varia natura
- riduzioni di spessore nei materiali
- deformazioni permanenti
L’esperienza ha evidenziato che non esistono apparecchiature o attrezzature intrinsecamente sicure; il non corretto o improprio utilizzo o la non corretta manutenzione, costituiscono fattori di rischio rilevanti, che possono portare a incidenti anche gravi.
Per valutare adeguatamente le anomalie dovute all’esercizio, si è ritenuto opportuno separare l'esame dei generatori di vapore dai recipienti contenenti vapori e gas, in quanto i primi sono soggetti a fiamma diretta e pertanto sollecitati direttamente dall’energia termica.
E’ opportuno precisare che con il termine ANOMALIA ci si riferisce sia a difetti veri e propri, sia a situazioni che per qualche aspetto si discostano da quelle normalmente prevedibili in ragione del tipo di impianto.
Ad esempio, se si considera un generatore di vapore, dopo dieci anni di servizio, la presenza di modeste corrosioni uniformi sui tubi, dovute all’acqua, non sono da considerarsi ANOMALIA, in quanto sono conseguenze normali del funzionamento e dell’usura dell’impianto; se invece lo stesso fenomeno viene riscontrato dopo un solo anno d’esercizio, ciò e’ indice di una situazione che non e’ derivata dal normale funzionamento dell’impianto, bensì da cause particolari che devono essere individuate e che fanno considerare il fenomeno rilevato come ANOMALIA dell’apparecchio.
In passato l’A.N.C.C. (Associazione Nazionale Controllo Combustione) pubblicava periodicamente la statistica degli incidenti ed avarie occorsi agli apparecchi a pressione installati su tutto il territorio italiano; questo lavoro ha inteso proseguire nella stessa direzione, con riferimento al solo territorio della Regione Emilia Romagna, ma approfondendo l’analisi delle cause possibili e gli aspetti tecnici.
Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la Salute
Gruppo Regionale Attrezzature a Pressione
Terza Edizione 2016
Correlati:
[box-note]Procedure Verifiche periodiche Attrezzature
Decreto 1° dicembre 2004 n. 329
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Verifiche attrezzature e insiemi a pressione: UNI 11325-12:2018[/box-note]
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Anomalie Attrezzature a pressione Regione Emilia Romagna 2002.pdf Regione ER - Ed. 2a 2002 |
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Anomalie Attrezzature a pressione Regione Emilia Romagna 2016.pdf Regione ER - Ed. 3a 2016 |
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Codice del Consumo
Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 | Testo consolidato Dicembre 2024 / Legge n. 193/2024 / Legge annuale mercato e concorrenza 2023
ID 5521 | Ed. 10.1 del 18 Dicembre 2024 / Testo consolidato allegato
L'Ed. 10.1 2024 del 18 Dicembre 2024 è aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 16 dicembre 2024 n. 193 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (GU n.295 del 17.12.024).
Il testo consolidato 2024 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) tiene conto delle modifiche ed integrazioni avvenute a seguito delle disposizioni emanate successivamente al 2005 fino alla data ebook del 18 Dicembre 2024.
Download Indice Ed. 10.1 del 18 Dicembre 2024
Il Codice del Consumo è collegato, anche, alle Direttive di Prodotto ed in particolare alla Direttiva 2001/95/CE (Sicurezza Generale dei Prodotti), abrogando il precedente atto di recepimento (Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172), ha inglobato i requisiti della Direttiva 2001/95/CE (*) che tratta gli aspetti di Sicurezza e Salute dei Prodotti per i consumatori
(*) La Direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024 dal Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (GU L 135/1 del 23.5.2023)
[box-note]Ed. 10.1 Dicembre 2024
Legge 16 dicembre 2024 n. 193 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (GU n.295 del 17.12.024). Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2024
Modifica:
Art. 15-bis. Inserita nota (N)[/box-note]
[box-note]Ed. 10.0 Gennaio 2024
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023). Entrata in vigore 31 dicembre 2023.
Modifiche:
Art. 51 comma 6. Inserita nota (N1)
Art. 65-bis. Inserita nota (N)
- Legge 9 ottobre 2023 n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (GU n.236 del 09.10.2023) Entrata in vigore 10 ottobre 2023.
Modifica:
Art. 47 comma 1 lett. m). Inserita nota (N2)[/box-note]
[box-note]Ed. 9.0 Marzo 2023
- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (GU n. 70 del 23.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2023. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
Modifiche:
- Inserito Titolo II.1 Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Aggiunta nota
- Inserito Art. 140-ter Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quater Legittimazione ad agire. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quinquies Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-sexies Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-septies Azioni rappresentative. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-octies Provvedimenti inibitori. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-novies Provvedimenti compensativi. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-decies Accordi di natura transattiva e conciliativa. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-undecies Informazioni sulle azioni rappresentative. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-duodecies Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-terdecies Misure di coercizione indiretta. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quaterdecies Spese del procedimento. Inserita nota (N)
- Inserito Allegato II septies. Aggiunta nota[/box-note]
[box-note]Ed. 8.0 Marzo 2023
- Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (GU n.66 del 18.03.2023). Entrata in vigore 02 aprile 2023.
Modifiche:
- Rubrica parte II, titolo II, capo III. Inserita nota (N)
- Articolo 17-bis. Inserita nota (N)
- Articolo 18 comma 1. Inserite note (N) e (N1)
- Articolo 21 comma 2. Inserita nota (N)
- Articolo 22 comma 4. Inserite note (N) (N1) (N2) (N3)
- Articolo 23 comma 1. Inserita nota (N)
- Articolo 27. Inserite note (N2) (N3)
- Articolo 37-bis. Inserito nota (N1)
- Articolo 45. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 46. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 47. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 48. Inserita nota (N)
- Articolo 49. Inserite note (N) (N1) (N2)
- Articolo 49-bis. Inserita nota (N)
- Articolo 50. Inserita nota (N)
- Articolo 51. Inserita nota (N)
- Articolo 52. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 53. Inserita nota (N)
- Articolo 56. Inserita nota (N)
- Articolo 57. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 59. Inserite note (N) (N1)
- Allegato I. Inserita nota (N)
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (in G.U. 14/01/2023, n.11) convertito dalla Legge del 10 marzo 2023 n. 23 (in GU n.63 del 15.03.2023).
Modifica:
Articolo 17 comma 1. Inserita nota (N)[/box-note]
[box-warning]Codice del Consumo
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera o) l'abrogazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172 attuazione della Direttiva 2001/95/CE.
G.U. n.235 08/10/2005, SO n.162
...
Art. 146. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
...
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;[/box-warning]
[box-note]Parte IV SICUREZZA E QUALITA'
Articoli che recepiscono la Direttiva 2001/95/CE:
Art. 102. Finalita' e campo di applicazione
Art. 103. Definizioni
Art. 104. Obblighi del produttore e del distributore
Art. 105. Presunzione e valutazione di sicurezza
Art. 106. Procedure di consultazione e coordinamento
Art. 107. Controlli
Art. 108. Disposizioni procedurali
Art. 109. Sorveglianza del mercato
Art. 110. Notificazione e scambio di informazioni
Art. 111. Responsabilita' del produttore
Art. 112. Sanzioni
Art. 113. Rinvio
Allegato II
La direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024 dal Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (GU L 135/1 del 23.5.2023)[/box-note]
[box-info]SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. (GU L 135/1 del 23.5.2023). Entrata in vigore: 12.05.2023. Applicazione dal 13.12.2024
SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY
Articolo 25 Sistema di allarme rapido Safety Gate
1. La Commissione sviluppa ulteriormente, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi («sistema di allarme rapido Safety Gate») e ne migliora l’efficienza.
2. La Commissione e gli Stati membri hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e di trasmetterle perché siano convalidate dalla Commissione, nonché di comunicare con la Commissione in merito ai compiti di cui all’articolo 26, paragrafi da 1a 6.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.
Articolo 26 Notifica di prodotti pericolosi tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate
1. Gli Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base:
a) delle disposizioni del presente regolamento, in relazione ai prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori; e
b) dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Gli Stati membri possono inoltre notificare tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive previste in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, se lo ritengono necessario in considerazione dell’urgenza del rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del presente regolamento e la Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri possono notificare tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del presente regolamento, della normativa di armonizzazione dell’Unione e del regolamento (UE) 2019/1020, in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.
4. Le autorità nazionali trasmettono le notifiche di cui al paragrafo 1 tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate senza indugio e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione della misura correttiva.
5. Nei quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento di una notifica completa, la Commissione verifica se essa è conforme al presente articolo e ai requisiti relativi al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate definiti dalla Commissione sulla base del paragrafo 10. Se la notifica è conforme al presente articolo e soddisfa tali requisiti, la Commissione la trasmette agli altri Stati membri.
6. Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
7. Se uno Stato membro notifica le misure correttive adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, gli altri Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive o altre azioni adottate successivamente in relazione agli stessi prodotti e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione delle misure o azioni.
8. Se la Commissione identifica, anche sulla base delle informazioni ricevute dai consumatori o dalle organizzazioni dei consumatori, dei prodotti che possono presentare un rischio grave e per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso una notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, ne informa gli Stati membri. Gli Stati membri effettuano le opportune verifiche e, se adottano misure, le notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma del paragrafo 1.
9. La Commissione implementa l’interfaccia di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 di tale regolamento e il sistema di allarme rapido Safety Gate per consentire l’attivazione di una bozza di notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate da tale sistema di informazione e comunicazione, al fine di evitare il doppio inserimento di dati.
10. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento precisando, in particolare:
a) l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate;
b) il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;
c) le informazioni da inserire nel sistema di allarme rapido Safety Gate;
d) i requisiti che le notifiche devono soddisfare; e
e) i criteri per la valutazione del livello di rischio.
Articolo 27 Safety Business Gateway
1. La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di fornire, in modo semplice, alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 11, paragrafi 2 e 8, all’articolo 12, paragrafo 4, agli articoli 20 e 22 (Safety Business Gateway).
2. La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del Safety Business Gateway.[/box-info]
Testo nativo:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n.235 del 8 Ottobre 2005 S.0. n. 162)
Aggiornamenti:
Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G. U. 28/2/2006, n. 49)
Avviso di rettifica (in G.U. 03/01/2006, n.2)
Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151 (in G.U. 14/04/2006, n.88)
Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (in SO n.41, relativo alla G.U. 17/02/2007, n.40)
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (in G.U. 06/09/2007, n.207)
Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 (in G.U. 29/11/2007, n.278)
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300)
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140)
Legge 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161)
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176)
Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223), convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274)
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156)
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/09/2010, n.207)
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (in SO n.139, relativo alla G.U. 06/06/2011, n.129)
Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23/11/2011, n.273)
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300)
Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (in G.U. 02/01/2012, n.1)
Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189)
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202)
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294)
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (in G.U. 11/03/2014, n.58)
Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (in G.U. 19/08/2015, n.191)
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (in G.U. 25/11/2016, n.276)
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)
Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (in G.U. 29/05/2017, n.123)
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (in G.U. 06/06/2018, n.129)
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 (in G.U. 16/06/2018, n.138)
Legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18/04/2019, n.92)
Legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109)
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1/2006 DGAMTC
Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
Legge 17 luglio 2020 n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180), conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n. 128).
Legge 11 settembre 2020 n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228), conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n. 178)
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU n.269 del 28.10.2020)
Decreto-Legge 9 Novembre 2020 n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.279 del 09-11-2020)
Legge 18 Dicembre 2020 n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)
Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170 Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE. (GU n.281 del 25.11.2021)
Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173 Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (in GU n.282 del 26.11.2021) - Testo consolidato Ed. 7.0 2022
Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (in GU n.12 del 17.01.2022). Testo consolidato Ed. 7.0 2022
- Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (GU n.66 del 18.03.2023). Testo consolidato Ed. 8.0 2023
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (in G.U. 14/01/2023, n.11) convertito dalla Legge del 10 marzo 2023 n. 23 (in GU n.63 del 15.03.2023). Testo consolidato Ed. 8.0 2023
- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (GU n. 70 del 23.03.2023). Testo consolidato Ed. 9.0 2023
- Legge 9 ottobre 2023 n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (GU n.236 del 09.10.2023) Testo consolidato Ed. 10.0 2024
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023) Testo consolidato Ed. 10.0 2024
- Legge 16 dicembre 2024 n. 193 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (GU n.295 del 17.12.024). Testo consolidato Ed. 10.1 2024
______
Formato: epub/pdf
Pagine: +200/+100
Edizione: 10.1
Data: 18 Dicembre 2024
ISBN: 978-88-98550-92-0
Resp: Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504
della Commissione dell'11 marzo 2015 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento reca le misure di attuazione di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013 al fine di stabilire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni amministrative per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali nuovi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti progettati e costruiti per tali veicoli e per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.
Articolo 2 Modello di scheda tecnica e di documentazione informativa
I costruttori che chiedono l'omologazione UE presentano la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013, sulla base del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3 Modello di certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo
I costruttori interessati dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 che chiedono l'omologazione UE forniscono all'autorità di omologazione un certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo a norma dell'articolo 53, paragrafo 8, di tale regolamento, sulla base del modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4 Modelli di certificato di conformità
I costruttori rilasciano il certificato di conformità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 5 Modelli di targhetta regolamentare e di marchio di omologazione UE
I costruttori appongono la targhetta regolamentare e il marchio di omologazione UE di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6 Modelli di certificato di omologazione UE
Le autorità di omologazione rilasciano i certificati di omologazione UE di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 secondo i modelli di cui all'allegato V del presente regolamento.
_________
GUUE L 85/1 del 28.3.2015
Entrata in vigore: 17.04.2015
_________
Rettificato:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/128
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986[/box-note]
Correlati:
[box-note]Regolamento (UE) n. 167/2013[/box-note]
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Regolamento (UE) 2017/745 / Ed. 8.0 del 09 Luglio 2024
ID 5489 | Ed 8.0 Luglio 2024 (Rev. 10.0) | Testo consolidato 2024
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Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
(GU L117/1 del 05 maggio 2017)
Disponibile, in allegato, il testo del Regolamento Riservato Abbonati Marcatura CE in formato PDF navigabile e stampabile/copiabile e formato mobile Epub su Store Apple / Google.
[panel]Il Regolamento (UE) 2017/745, pubblicato in Gazzetta L 117/92 del 05 maggio 2017, relativo ai dispositivi medici, modifica:
- la direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano),
- il regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare)
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici)
e abroga:
- la direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
- la direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici)
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), è entrato in vigore il 25 Maggio 2017, con un primo step il 26 novembre 2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2021.
Novità rilevanti, rispetto alla precedente Direttiva, in sintesi:
- istituzione di una banca dati europea dispositivi medici (Eudamed)
- definizione e obblighi dettagliati di tutti gli operatori economici
- nuova figura del "Responsabile del rispetto della normativa"
- supervisione degli organismi notificati
- valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione e piano PMCF (Post-Market Clinical Follow-up)
- trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI)
- dispositivi che contengono/costituiti da nanomateriali[/panel]
Il testo consolidato 2024 "MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745" tiene conto della seguenti modifiche/rettifiche:
Ed. 8.0 Luglio 2024
- Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l’introduzione graduale di Eudamed, l’obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 2024/1860 del 9.7.2024). Entrata in vigore: 09.07.2024. L’articolo 1, punto 1), e l’articolo 2, punto 1), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2025.
Modifiche:
- Articolo 10 bis. Inserita nota (N)
- Articolo 34. Inserita nota (N)
- Articolo 78. Inserita nota (N)
- Articolo 120. Inserite note (N1) e (N2)
- Articolo 122. Inserita nota (N1)
- Articolo 123. Inserita nota (N1)
Ed. 7.0 Ottobre 2023
- Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle lenti a contatto. (GU L 2023/2197 del 20.10.2023). Entrata in vigore: 09.11.2023. Applicazione dal 09.11.2025
Modifiche:
- Allegato VI, parte C punto 6.6. Inserita nota (N)
Ed. 6.0 Marzo 2023
- Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 80/24 del 20.3.2023). Entrata in vigore: 20.03.2023
Modifiche:
- Art. 120. Inserita nota (N)
- Art. 122. Inserita nota (N)
- Art. 123. Inserita nota (N)
Ed. 5.0 Marzo 2023
- Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (GU L 70/1 del 8.3.2023)
Modifica:
- Art. 44 comma 10. Inserita nota (N)
Ed. 4.0 Dicembre 2022
- Inserito il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53. (GU n.214 del 13.09.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2022
- Inserite Note Allegato XVI Reg. (UE) 2017/745:
(N) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici. (GU L 311/60 del 02.12.2022)
(N1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riclassificazione di gruppi di determinati prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica. (GU L 311/94 del 02.12.2022)
Ed. 3.0 Luglio 2021
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L 241/7 del 8.7.2021)
Ed. 2.0 Aprile 2020
- Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. (GU L 130/18 del 24.04.2020)
Ed. 1.2 Dicembre 2019
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L 334/165 del 27.12.2019
Ed. 1.1 Maggio 2019
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017) - GU L 117/9 del 03.05.2019.
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Formato: pdf
Pagine: +300
Edizione: 8.0
Pubblicato: 09/07/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN:978-88-98550-91-3
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
RAPEX Report 03 del 19/01/2018 N.13 A12/0045/18 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 19/01/2018 N.13 A12/0045/18 Germania
Approfondimento tecnico: Veicolo
Il prodotto, di marca John Deere, modelli Gator XUV825, XUV825 S4, XUV855, XUV855 S4 Crossover è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
In alcuni casi la scatola dello sterzo potrebbe funzionare male e questo potrebbe rendere difficile il controllo del veicolo.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie antisdrucciolo ed essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote sterzanti.
Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in movimento.
Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi, si applica unicamente in caso di retromarcia.
I dispositivi di comando che azionano i movimenti della macchina e altre funzioni pericolose devono, in generale, essere del tipo ad azione mantenuta con ritorno alla posizione neutra una volta rilasciati, per consentire all’operatore di arrestare immediatamente il movimento delle funzioni pericolose se necessario.
Qualora sia necessario mantenere un parametro come, ad esempio, la velocità di spostamento di una macchina a un valore costante per un lungo periodo, è possibile installare dei dispositivi di comando dotati di posizioni predeterminate, ad esempio, con talune macchine agricole o con le macchine per le costruzioni stradali. In tal caso, il dispositivo di comando deve essere progettato in modo che possa ritornare facilmente e rapidamente in posizione neutra in caso d’emergenza.
Il requisito di cui al quarto paragrafo del punto 3.3.1 mira a prevenire il rischio di perdita di controllo e le lesioni che potrebbero essere causate dall’ingrippamento del dispositivo di sterzo quando le ruote motrici colpiscono un ostacolo sul terreno. Per soddisfare questo requisito, lo sterzo deve essere dotato di un’adeguata capacità di ammortizzazione delle sollecitazioni a carico delle ruote di guida e degli organi di sterzo.
Alcune macchine mobili sono dotate di un differenziale di blocco per migliorare la trazione ed evitare il pattinamento delle ruote su fondi cedevoli, scivolosi o irregolari.
Il quinto paragrafo del punto 3.3.1 prevede che i comandi di blocco del differenziale consentano di sbloccarlo quando la macchina è in movimento, per permettere al conducente di recuperare la piena capacità di sterzo, se necessario. Se del caso, per soddisfare questo requisito si può installare un differenziale autobloccante per l’eventuale blocco e lo sblocco del dispositivo, senza che sia necessario l’azionamento da parte del conducente.
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RAPEX Report 3 del 19_01_2018 N. 13 A12_0045_18 Germania.pdf Veicolo |
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RAPEX Report 02 del 12/01/2018 N.9 A12/0009/18 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 12/01/2018 N.9 A12/0009/18 Finlandia
Approfondimento tecnico: Minimoto
Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 16029:2012 - Minimoto per trasporto di persone non su strada pubblica - Veicoli a due ruote in linea - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
Il cavalletto della moto può toccare a terra durante la guida. Non ci sono dispositivi di limitazione della velocità ed il sistema di guida è inadeguato. Tutto ciò può far perdere il controllo della minimoto causando la caduta del motociclista.
Inoltre, sono presenti spigoli ed angoli vivi nei punti di fissaggio del cavalletto e dei poggiapiedi e delle superfici calde accessibili.
La norma tecnica EN 16029 stabilisce al punto 5.3.2.1 che in caso di un angolo di piega eccessivo la prima parte della moto a toccare il terreno deve essere il poggiapiedi e non il cavalletto.
In base alla categoria cui appartengono e che determina l’età del motociclista, le minimoto possono avere un dispositivo di limitazione della velocità. Se presente, non deve essere possibile regolarlo senza l’utilizzo di un attrezzo e durante la guida (punto 5.11.13 della norma tecnica EN 16029).
Il sistema di guida costituito da manubrio e freni deve rispondere ai requisiti della norma EN 16029, punto 5.11.14. In generale la progettazione del veicolo deve prevedere che non ci siano interferenze tra il sistema di guida e gli altri componenti e deve permettere la semplice ispezione dei punti critici, come ad esempio quelli con delle saldature.
Non devono essere presenti spigoli ed angoli vivi e superfici calde che possano essere pericolose per i motociclisti (rispettivamente punto 5.6 e 5.7 della norma EN 16029).
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RAPEX Report 2 del 12_01_2018 N. 9 A12_0009_18 Finlandia.pdf Minimoto |
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Decreto MIT 10 luglio 2017
Decreto 10 luglio 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.
GU Serie Generale n.190 del 16-08-2017
Correlati
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]
RAPEX 2018
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 / Consolidato 04.2022
ID 5765 | Update news 24.04.2022
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (GU n.58 del 10.03.2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018
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Modifiche/abrogazioni:
- D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171 - Consolidato 2020
- Decreto 18 febbraio 2022 - Consolidato 04.2022
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Art. 1. Finalità - Attuazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/90/UE
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.
Art. 2. Ambito di applicazione - Attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2014/90/UE
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all’articolo 1, l’equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.
Art. 8. Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE
1. L’equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell’articolo 4 reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull’equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L’equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformità è apposta sull’equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall’Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell’equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall’indicazione in cifre dell’anno in cui è apposta.
7. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
Art. 9. Etichetta elettronica - Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/90/UE
1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All’etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.
Art. 12. Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/90/UE
1. Con l’apposizione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo è stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile secondo quanto disposto dall’articolo 17. Nel caso in cui la conformità dell’equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell’articolo 18 e appongono la marcatura di conformità secondo quanto previsto dall’articolo 8.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.
4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo, nonché delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, comma 1, sulla base delle quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformità.
5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
6. I fabbricanti si accertano che l’equipaggiamento marittimo è corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d’uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
7. I fabbricanti indicano sull’equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l’indirizzo al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l’equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all’articolo 8 non è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l’equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Art. 38. Disposizioni abrogative e transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
2. All’equipaggiamento già installato a bordo di una nave all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171[/box-note]
RAPEX Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Bicicletta
Il prodotto, di marca Specialized, modelli Allez (Base), Allez Sport e Allez Elite, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Pagina di richiamo dell'azienda:
https://www.specialized.com/gb/en/safety-notices
A causa di un difetto nella testa della forcella il ciclista potrebbe perdere il controllo della bici e cadere.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
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RAPEX Report 10 del 09_03_2018 N. 11 A12_0364_18 Regno Unito.pdf Bicicletta |
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Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
EC March 2018
These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the “new” Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD).
They assist in the interpretation of the Directive but do not substitute for it; they explain and clarify some of the most important aspects related to its application. The Guide is also intended to ensure the free movement of products in the EU Internal Market by agreement of these explanations and clarifications, reached by consensus amongst Member States and other stakeholders.
This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.
This Guide is publicly available but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the EMCD and this Guide, the provisions of the EMCD prevail.
The European Commission undertakes to maintain this Guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this Guide. The information:
- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- is not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission has no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- does not constitute legal advice.
Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the EMCD only. A product only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.
_________
Table of contents
1 SCOPE
1.1 General
1.2 Geographic Application
1.2.1 Application in non-EU States, countries & territories
1.2.2 Mutual Recognition Agreements (MRAs)
1.2.3 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (ACAAs)
1.3 Placing on the market/putting into service
1.3.1 Placing on the market
1.3.2 Putting into service
1.3.3 Special measures regarding equipment at trade fairs, etc
1.4 Equipment and products
1.4.1 Equipment without electrical and/or electronic parts
1.4.2 Explicit exclusions from the EMCD
1.4.4 Inherently benign equipment
1.4.5 Custom built evaluation kits
1.4.6 Classification as apparatus or fixed installation
1.5 Defining the scope of apparatus
1.5.1 Finished appliances
1.5.2 Combination of finished products
1.5.3 Components/Sub-assemblies
1.5.4 Mobile installations
1.6 Defining the scope for fixed installations
1.6.1 Fixed installations
1.6.2 Specific apparatus for fixed installations
1.7 Specific Case: Jammers
2 ESSENTIAL REQUIREMENTS
3 OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
4 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
4.1 Introduction
4.2 Risk analyses and risk assessment
4.3 EMC Assessment
4.3.1 General Concept
4.3.3 An EMC assessment where no harmonised standards have been applied
4.4 Documentation required by the EMCD
4.4.1 Technical documentation
4.4.2 EU Declaration of Conformity
4.5 CE Marking and information
4.5.1 CE marking
4.5.2 Information on indentification
4.5.3 Information for traceability
4.5.4 Information concerning the use of apparatus
4.5.5 Information when compliance is not ensured with essential requirements in residential areas
5 FIXED INSTALLATIONS
5.1 Essential Requirements
5.2 Documentation
5.3 Responsible person for fixed installations
5.4 Requirements for specific apparatus for given fixed installations
5.4.1. Obligations when the exemption clause is used for specific apparatus
6 MARKET SURVEILLANCE OF THE EMCD
7 NOTIFIED BODIES
7.1 Introduction
7.2 Subcontracting
7.3 Information exchange
7.4 Coordination between Notified Bodies
7.5 Complaints regarding the service provided by NB
ANNEX 1 - Overall flowchart
ANNEX 2 - Guidance on using a harmonised standard
ANNEX 3 - EMC assessment where harmonised standards do not exist or are not fully (applied)
ANNEX 4 - Application of Directives 2014/53/EU, 2014/35/EU and 2014/30/EU
ANNEX 5 - Acronyms and abbreviations
ANNEX 6 - Organisations and Committees
Table of Flowcharts
FLOWCHART 1 – SCOPE
FLOWCHART 2 - CLASSIFICATION AS APPARATUS
FLOWCHART 3 - PROVISIONS APPLICABLE TO APPARATUS
FLOWCHART 4 - INSTALLATIONS
FLOWCHART 5 - CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
FLOWCHART 6 - OVERALL FLOWCHART
European Commission
Final, 07 March 2018
Collegati:
[box-note]Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU - December 2018
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click [/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide for the EMCD Directive 2014 30 EU.pdf CE - Final March 2018 |
1380 kB | 112 |
Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma
Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma
ID 5736 | 26.05.2024 / In allegato
L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 (menzionata nello stesso Interpello), hanno previsto come il divieto posto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 per la vendita di macchine non a norma possa subire “[...] un qualche temperamento in chiave derogatoria, laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.”
E' il caso di vendita di una macchina ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva della stessa macchina, mediata tramite il venditore all’origine.
Il Modello è stato redatto per la vendita di macchine non a norma per "riparazione" a ditta specializzata, in accordo con:
- Art. 23 - D.Lgs. 81/2008
- Art. 72 - D.Lgs.. 81/2008
- Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017
- Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590
L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall'Art. 23 del D.Lgs. 81/2008), "laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".
In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[...] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”
"E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione" (Art. 23).
[alert]Art. 23 D.Lgs. 81/2008
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.[/alert]
[alert]Art. 72 D.Lgs.. 81/2008
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.[/alert]
[...]
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 26.05.2024 | Aggiornamento link TUSSL/ Altro |
Certifico Srl |
0.0 | 06.03.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Macchine non a norma: è possibile la vendita per "riparazione"
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590
Interpello 13 dicembre 2017, n. 1
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 1.0 2024.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 00 2018.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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Verifiche periodiche ascensori
Verifiche periodiche ascensori
Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99
Abilitazioni agli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per le verifiche periodiche degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria (abilitazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99).
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche
[box-info]DPR 162/99
...
Art. 13. Verifiche Periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;[/box-info]
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999[/box-note]
Serbatoi GPL: Soggetti abilitati verifica decennale
Serbatoi GPL - Procedura EA
Soggetti abilitati a svolgere attività di controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale ai sensi del decreto 17 gennaio 2005.
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche
[box-note]Decreto 17 gennaio 2005 [/box-note]
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento DPI e NTA | Regolamento (UE) 2016/425 e Norme armonizzate Maggio 2025
Ed. 12.0 | 16.05.2025 / Testo completo allegato e Store segnalati
Testo completo di:
1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)
2. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio (G.U. n. 289 del 09.12.1992 S.O. n. 128)
3. Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Maggio 2025
Disponibile Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425 e norme armonizzate, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE
[box-note]Ed. 12.0 2025
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 16 Maggio 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione, del 14 maggio 2025.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/286 del 14.02.2025). Entrata in vigore: 14.2.2025
13. Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/895 del 16.5.2025). Entrata in vigore: 16.05.2025
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 11.0 2025
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 14 Febbraio 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/286 del 14.02.2025). Entrata in vigore: 14.2.2025
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 10.0 2024
- Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2016/425 DPI contenente le modifiche di cui al:
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Modifiche:
Articolo 3 Definizioni. Inserita nota (N)
Articolo 41 bis Applicazione di procedure di emergenza. Inserita nota (N)
Articolo 41 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di DPI designati come beni rilevanti per la crisi. Inserita nota (N)
Articolo 41 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. Inserita nota (N)
Articolo 41 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni. Inserita nota (N)
Articolo 41 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità. Inserita nota (N)
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'08 Novembre 2024 a seguito della pubblicazione della rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 9.0 2024
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'08 Ottobre 2024 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 8.0 2023
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Dicembre 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 (GU L 2023/2752 dell'11.12.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 7.0 2023
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Maggio 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 (GU L 125/37 dell'11.5.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 6.0 2022
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 09 Dicembre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 (GU L 317/136 del 9.12.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 5.0 2022
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 07 Ottobre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 (GU L 261/60 del 7.10.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 4.0 2021
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 21 Luglio a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 (GU L 259/8 del 21.07.2021).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 3.0 2021
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 05 Marzo 2021 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 (GU L 156/13 del 19.05.2020).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione[/box-note]
[box-note]Ed. 2.0 2019
- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)[/box-note]
[box-warning]Testo consolidato Regolamento DPI
Il testo del Regolamento DPI (UE) 2016/425 disponibile in allegato PDF e negli Store segnalati EPUB è strutturato per essere arricchito nel tempo a seguito di modifiche ed integrazioni, emanazione atti delegati e di esecuzione previsti capo VII, altri documenti inerenti i DPI.[/box-warning]
Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2016/425 sostituisce la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare un regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto ad una direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire.
Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.
L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:
[alert]Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.[/alert]
Formato: pdf
Pagine: +120
Ed.: 12.0 2025
Pubblicato: 16/05/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-93-7
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
EN 1090-1:2009+A1:2011: applicazione piastre di ancoraggio
Sentenza Corte di giustizia UE del 14.12.2017 - piastre di ancoraggio con funzione strutturale applicazione EN 1090-1:2009+A1:2011
In base alla Sentenza Corte di giustizia UE del 14 dicembre 2017 (causa C-630/16), i prodotti da costruzione come le piastre di ancoraggio e simili destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici rientrano, se hanno funzione strutturale, nell’ambito di applicazione della norma EN 1090-1:2009+A1:2011.
....
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017 (Causa C-630/16) - (2018/C 052/14)
((Rinvio pregiudiziale - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 - Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea - Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici))
Dispositivo
[alert]La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.[/alert]
GUUE C 52/11 del 12.02.2008
Collegati:
Linee guida attuazione norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
EN 1090 Marcatura CE Strutture Rev. 3.0 - 2017
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione
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Domanda di pronuncia pregiudiziale Causa C-630 16.pdf |
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Sentenza Corte VIII sezione 14.12.2017 Causa C 630-16.pdf |
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RAPEX Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Riscaldatore
Il prodotto, di marca Draper, mod. DSH-IR30 54046 è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
La combustione di gasolio incombusto può avvenire al di fuori della camera di combustione sulla piastra di riscaldamento.
Il carburante potrebbe divampare, creando un potenziale rischio di incendio.
https://www.drapertools.com/important-safety-notice.php
Allegato I Direttiva 2006/42/CE
1.5.6 Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio: ossigeno, carburante, fonte di innesco.
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi:
− evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
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RAPEX Report 6 del 09_02_2018 N. 18 A12_0160_18 Regno Unito.pdf Riscaldatore |
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RAPEX Report 05 del 02/02/2018 N.1 A12/0123/18 Estonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 02/02/2018 N.1 A12/0123/18 Estonia
Approfondimento tecnico: Compresse lavastoviglie
Il prodotto, di marca Minel, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori finali e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.
Le compresse della lavastoviglie contengono 1,7 g di fosforo nel dosaggio standard (limite 0,3 g).
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente in quanto, quando scaricato eccessivamente in acqua, fa crescere le alghe a scapito di altre forme di vita acquatica.
In base all’allegato VI bis del Regolamento (UE) N. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004, il limite di fosforo che può essere presente in detergenti per lavastoviglie automatiche è 0,3 g per dosaggio standard.
Pagina di richiamo dell'azienda:
http://www.kaupmees.ee/index.php?route=information/news/newsDetails&news_id=236
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RAPEX Report 5 del 02_02_2018 N. 1 A12_0123_18 Estonia.pdf Compresse lavastoviglie |
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Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 / Nuovo codice della Nautica da diporto / Update 2023
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018
Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018
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Aggiornamenti all'atto
07/12/2020
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 (in G.U. 07/12/2020, n.304)
31/05/2021
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181)
30/07/2021
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)
30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100)
16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182)
05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) - Testo consolidato 05.2023
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[box-info]Nuovo Codice della Nautica da Diporto
Pubblicata il Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato con la revisione e le modifiche di cui al presente Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, disponibile download Riservato Abbonati:
- Allegato presente notizia
- Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2018
- Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (allegato)[/box-info]
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Art. 1. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) , sono aggiunte le seguenti:
«c -bis ) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c -ter ) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis .
Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona » sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».
[...]
Art. 59. Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all’estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell’istruttore e dell’insegnante validi per l’intero territorio nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unità da diporto e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio e l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l’accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cuiì all’articolo 39 -bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell’articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
m) individuazione dei criteri per l’indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all’articolo 15 -ter , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell’atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell’unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l’individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l’elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell’imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l’applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all’articolo 36 -bis , comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 49 -quater , comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all’articolo 49 -sexies , comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all’articolo 19 -bis , comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall’articolo 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 53 -bis , comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.
[...]
Art. 61. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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La Sezione normativa "Imbarcazioni da diporto"
Correlati:
[box-note]Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della Nautica da Diporto
Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016[/box-note]
RAPEX Report 04 del 26/01/2018 N.12 A12/0086/18 Cipro

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 26/01/2018 N.12 A12/0086/18 Cipro
Approfondimento tecnico: Accendino
Il prodotto, di marca e provenienza sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 13869: Accendini - Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
Il prodotto è attraente per i bambini che potrebbero usarlo per giocare causando un incendio.
La norma tecnica EN 13869 stabilisce, al paragrafo 4.3, che nessun accendino debba essere attraente per i bambini.
Per accendini attraenti per bambini si intendono gli accendini, inclusi i supporti che possono essere incorporati in un secondo momento o qualsiasi altro accessorio che può essere fissato successivamente, che assomiglia in qualche modo a un altro oggetto comunemente riconosciuto o destinato ad essere usato dai bambini di età inferiore a 51 mesi, o che abbia effetti audio divertenti o effetti visivi animati.
Sono inclusi nella definizione gli accendini o i supporti la cui forma assomiglia a personaggi dei cartoni animati, giocattoli, pistole, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpo umano o parti del corpo umano, animali , cibi o bevande, o che suonano note musicali, o hanno luci lampeggianti o oggetti in movimento o altre caratteristiche divertenti. Sono esclusi, invece, gli accendini che sono stampati o decorati con loghi, etichette, decalcomanie, opere d'arte.
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RAPEX Report 4 del 26_01_2018 N. 12 A12_0086_18 Cipro.pdf Accendino |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/128
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/128
della Commissione del 25 gennaio 2018 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così rettificato:
1. (non riguarda la versione italiana)
2. (non riguarda la versione italiana)
3. (non riguarda la versione italiana)
4. (non riguarda la versione italiana)
5. Nell'allegato IV, il punto 4.2.1.3 è sostituito dal seguente:
«4.2.1.3. categoria del veicolo, compresi la sottocategoria e l'indice di velocità (*) e fase di omologazione (nel caso dei veicoli di base, questa identificazione della prima fase va omessa; nel caso delle fasi successive, è necessario indicare la fase: per esempio “STAGE 3” per la terza fase), ciascuna voce va separata da uno o più spazi;»
6. (non riguarda la versione italiana)
7. (non riguarda la versione italiana)
8. (non riguarda la versione italiana)
9. (non riguarda la versione italiana)
10. (non riguarda la versione italiana)
11. (non riguarda la versione italiana)
12. (non riguarda la versione italiana)
13. (non riguarda la versione italiana)
14. (non riguarda la versione italiana)
15. (non riguarda la versione italiana)
__________
GUUE L 22/16 del 26.01.2018
Entrata in vigore: 15.02.2018
Correlati:
[box-note]Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504[/box-note]
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
ID 54/87 | Rev. 1.0 Luglio 2021 Modello dichiarazione di Conformità Regolamento (UE) 2017/745 formato doc(*)
[box-warning]Modello Luglio 2021
Il Modello della dichiarazione di Conformità UE di cui al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), tiene conto della Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 241/7 del 8.7.2021)[/box-warning]
Il nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. ed è entrato in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2021.
Il Regolamento (UE) 2017/745 stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione. Il regolamento stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione. Il presente regolamento si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi accessori condotte nell'Unione.
Regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio
[box-note]Rev. 1.0 Luglio 2021
Rettifiche Allegato IV (articolo 19) Dichiarazione CE di conformità di cui alla Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. (GU L 241/7 del 8.7.2021) [/box-note]
Allegato IV (articolo 19) Dichiarazione CE di conformità
[panel]Articolo 19 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che le prescrizioni del presente regolamento sono state rispettate in relazione al dispositivo interessato. Il fabbricante aggiorna continuamente la dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione di conformità UE riporta come minimo le informazioni di cui all'allegato IV ed è tradotta in una lingua o nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste dallo Stato membro nel quale il dispositivo è messo a disposizione.
2. Se i dispositivi, per aspetti non contemplati dal presente regolamento, sono disciplinati da altri atti legislativi dell'Unione che richiedono anch'essi una dichiarazione di conformità UE del fabbricante attestante il rispetto delle prescrizioni ivi stabilite, è redatta un'unica dichiarazione di conformità UE relativa a tutti gli atti dell'Unione applicabili al dispositivo in questione. La dichiarazione contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa dell'Unione cui si riferisce la dichiarazione.
3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume la responsabilità per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e da ogni altro atto legislativo dell'Unione applicabile al dispositivo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 per modificare, alla luce del progresso tecnico, il contenuto minimo della dichiarazione di conformità UE stabilito all'allegato IV.[/panel]
[panel]Allegato IV DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
La dichiarazione di conformità UE riporta tutte le informazioni seguenti:
1. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e, se già rilasciato, numero di registrazione unico di cui all'articolo 31 del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, e indirizzo della sede legale dove possono essere contattati e dove sono stabiliti;
2. un'attestazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;
3. l'UDI-DI di base di cui all'allegato VI, parte C;
4. nome del prodotto e denominazione commerciale, codice del prodotto, numero di catalogo o altro riferimento non ambiguo, che consenta l'identificazione e la tracciabilità del dispositivo che è oggetto della dichiarazione di conformità UE, come ad esempio una fotografia, se appropriato, e relativa destinazione d'uso. Fatta eccezione per il nome del prodotto o la denominazione commerciale, le informazioni che permettono l'identificazione e la tracciabilità possono essere fornite mediante l'UDI-DI di base di cui al punto 3;
5. classe di rischio del dispositivo, conformemente alle regole di cui all'allegato VIII;
6. dichiarazione specificante che il dispositivo in questione è conforme al presente regolamento e, se del caso, a qualunque altro pertinente atto legislativo dell'Unione che preveda il rilascio di una dichiarazione di conformità UE;
7. riferimenti a eventuali SC utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
8. se del caso, nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, descrizione della procedura di valutazione della conformità applicata e identificazione del certificato o dei certificati rilasciati;
9. se pertinente, informazioni supplementari;
10. luogo e data di rilascio della dichiarazione, nome e funzione della persona che ha firmato la dichiarazione nonché indicazione della persona a nome e per conto della quale ha firmato, firma.[/panel]
(*) Modello elaborato in accordo con il Regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 08.07.2021 | Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | Certifico Srl |
0.0 | 23.01.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Rettifica regolamento (UE) 2017/745 | 08.07.2021
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
EN ISO 14971 Dispositivi medici: Gestione e Valutazione del rischio
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]
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Regolamento 2017 745 MDR -Dichiarazione di Conformita' Rev. 1.0 2021.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2021 |
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Regolamento 2017 745 MDR -Dichiarazione di Conformita' 2018.docx Certifico Srl - Rev. 00 2018 |
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Protection Public Exposure Indoors due to Radon
Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation
Requirements for the protection of people from harmful consequences of exposure to ionizing radiation, for the safety of radiation sources and for protection of the environment are established in the IAEA Safety Requirements for Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3).
Safety Standards Series No. GSR Part 3 is jointly sponsored by the European Commission, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Atomic Energy Agency (IAEA), the International Labour Organization (ILO), the OECD Nuclear Energy Agency (OECD/NEA), the Pan American Health Organization (PAHO), the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Health Organization (WHO).
The present Safety Guide provides recommendations and guidance on meeting the requirements of GSR Part 3 for protection of the public against exposure indoors due to natural sources of ionizing radiation. Recommendations and guidance are provided on application of the requirements for justification and for optimization of protection by national authorities in considering the control of natural sources of radiation indoors, such as radon gas and radionuclides of natural origin in building materials. Recommendations and guidance are also provided on the establishment by States of national ‘radon action plans’ for the control of exposure of the public indoors due to radon.
This Safety Guide is jointly sponsored by the IAEA and the WHO.
The IAEA gratefully acknowledges the contribution of experts from several States and from the WHO to the drafting and review of the text.
IAEA 2015
Direttiva macchine: Stato dell'arte
Direttiva macchine: Stato dell’arte
Applicazione del concetto di "Stato dell'Arte" alla Direttiva macchine con riferimenti.
Con la Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2.1 Luglio 2017, si precisa il concetto di "Stato dell’arte”, introdotto già con la Guida 2010, al momento della fabbricazione di una macchina, come requisito non assoluto, ma contestualizzato temporalmente e in modo realistico anche in base alle possibilità tecniche ed economiche del produttore.
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STATO DELL’ARTE - CONSIDERANDO 14
Al momento della fabbricazione, il produttore è obbligato a dotare la macchina delle misure di sicurezza più adeguate in base anche allo stato dell’arte della tecnologia. La nuova direttiva specifica che lo “stato dell’arte” non può essere inteso come requisito assoluto, ma contestualizzato temporalmente e in modo realistico, anche in base alle possibilità tecniche ed economiche del produttore.
L’approfondimento illustra quanto riportato in merito:
- dalla Guida alla Direttiva macchine 2010;
- dalla Guida alla Direttiva macchine 2017;
- dal Report EU - Methods of referencing standards in legislation with an emphasis on European legislation;
- dalla legislazione nazionale.
[box-info]Guide machinery Directive 2006/42/CE Ed. 2.1 July 2017
14) The essential health and safety requirements should be satisfied in order to ensure that machinery is safe; these requirements should be applied with discernment to take account of the state of the art at the time of construction and of technical and economic requirements.
Re
§16 The state of the art
Recital (14) introduces the concept of ‘the state of the art’ which shall be taken into account when applying the essential health and safety requirements (EHSRs) set out in Annex I.
This concept is very important as it means that the EHSRs are not absolute requirements irrespective of economic cost and technical possibilities available on the market for manufacturers – see §161 and §162: comments on General Principle 3, Annex I[/box-info]
segue
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
Collegati
[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Carrelli semoventi a braccio telescopico: Stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi
Regola dell'arte: i riferimenti normativi[/box-note]
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Direttiva macchine - Stato dell’arte.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2018 |
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RAPEX Report 01 del 05/01/2018 N.13 A12/1857/17 Norvegia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 05/01/2018 N.13 A12/1857/17 Norvegia
Approfondimento tecnico: Fascia da braccio portacellulare
Il prodotto, di marca Varde, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e s.m.i..
La plastica nera contiene paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato: 0,5 % in peso). I SCCP sono tossici per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si accumulano in natura e nell'uomo, presentando così un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
In accordo al Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione del 13 novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
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RAPEX Report 1 del 05_01_2018 N. 13 A12_1857_17 Norvegia.pdf Fascia da braccio portacellulare |
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Codice della Nautica da Diporto
Codice della Nautica da Diporto / D.Lgs. 171/2005 | Consolidato Ed. 10.0 del 31 Dicembre 2023
ID 5350 | 31.12.2023 Ed. 10.0 Dicembre 2023
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
(GU n. 202 del 31.8.2005 - SO n. 148)
Il testo consolidato 2023 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2005 al 31 Dicembre 2023, in particolare il testo è aggiornato con l’atto normativo di revisione “Nuovo Codice della Nautica da Diporto 2018” Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in GU n.23 del 29.01.2018, con il Decreto Legislativo 12 Novembre 2020 n. 160 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in GU n.304 del 07.12.2020, con la Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") in GU n. 134 del 10.06.2022, con il Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in GU n.139 del 16.06.2022, con il Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022, con la Legge 27 dicembre 2023 n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, in GU n. 300 del 27.12.2023 e la Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in GU n.303 del 30.12.2023.
Disponibile il Codice della Nautica da Diporto | D.Lgs. 171/2005 Consolidato 2023, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
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Ed. 10.0 Dicembre 2023
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (GU n.303 del 30.12.2023)
Modifiche:
Art. 49-ter. Aggiunte note (N) e (N1)
Art. 49-quater. Aggiunte note (N), (N1) e (N2)
Ed. 9.0 Dicembre 2023
- Legge 27 dicembre 2023 n. 206 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (GU n.300 del 27.12.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 11.01.2024
Modifiche:
Art. 58 comma 1-ter. Aggiunta Nota (N1)
Art. 27 comma 2. Aggiunta Nota (N)
Art. 27 comma 2-bis. Aggiunta Nota (N1)
Ed. 8.0 Febbraio 2023
- Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022.
Modifiche:
Art. 49-quinquies, comma 1. Aggiunta Nota (N1)
Art. 49-quinquies, comma 1-bis. Aggiunta Nota (N2)
Art. 49-sexies, comma 2, lettera f). Aggiunta Nota (N1)
Ed. 7.0 Settembre 2022:
- Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022)
Modifiche:
Art. 17, comma 2 - Aggiunta Nota (N)
Art. 24, comma 2 - Aggiunta Nota (N)
Art. 58, comma 1 - Aggiunta Nota (N)
Ed. 6.0 Giugno 2022:
- Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022
Ed. 5.0 Dicembre 2020:
- Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.304 del 07.12-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2020
Ed. 4.0 Giugno 2020:
- Legge 28 febbraio 2020, n. 8
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)
Ed. 3.0 Settembre 2019:
- Decreto 2 maggio 2019
Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.
(G.U. 10/06/2019, n.134)
- Legge 24 luglio 2019 n. 73
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
(G.U. 02/08/2019, n.180)
Ed. 2.1 Agosto 2018:
- Decreto 29 maggio 2018
Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto. (GU n.177 del 01-08-2018)
Ed. 2.0 Febbraio 2018:
- Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.23 del 29-01-2018)
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Il testo nativo:
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
GU n. 202 del 31-8-2005 - SO n. 148
Modifiche e abrogazioni:
- Errata Corrige (in G.U. 09/09/2005, n.210)
- Decreto - Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
- Decreto - Legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 3, comma 7)
- Decreto - Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71),
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202)
- Decreto - Legge 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)
- Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)
- Decreto 10 luglio 2017, (in G.U. 16/08/2017, n.190)
- Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018)
- Decreto 29 maggio 2018 (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2018)
- Decreto 2 maggio 2019 (G.U. 10/06/2019, n.134)
- Legge 24 luglio 2019 n. 73 (G.U. 02/08/2019, n.180)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305)
- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
- Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160 (GU n.304 del 07.12.2020)
- Legge 17 maggio 2022 n. 60 (GU n.134 del 10.06.2022)
- Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108 (GU n.139 del 16.06.2022)
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Formato: pdf
Pagine: +130
Edizione: 10.0
Pubblicato: 31/12/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-89-0
Abbonati: Marcatura CE/3X/4X/Full/Full Plus