Circolare 22 maggio 2000 n. 759470
Maschere uso medico: Conformità Direttiva MD o DPI
Con la Circolare 22 maggio 2000 n. 759470 sono stati precisati i limiti di applicazione della Direttiva DPI alle maschere ad uso medico che devono essere marcate CE in primis ai sensi della Direttiva MD.
[alert] Le maschere ad uso medico, disciplinate dalla direttiva 93/42/CEE e non atte a proteggere chi le indossa, devono recare una dicitura che riporti chiaramente:
- o che la protezione di chi indossa la maschera non e' in nessun modo garantita;
- o che indossare la maschera non garantisce una protezione;
che il marchio CE indica esclusivamente la conformita' ai requisiti della direttiva 93/42/CEEE sui dispositivi medici.
Nel caso in cui tali maschere svolgano anche una funzione di protezione di chi le indossa, recano la marcatura CE esclusivamente in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui "DPI" e ottemperano al disposto di quest'ultima.[/alert]
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Circolare 22 maggio 2000 n. 759470
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Circolare 22 maggio 2000 n. 759470
Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie respiratorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE.
Considerate le linee guida della Commissione europea del 17 dicembre 1999, prot. n. 60973, da applicare alle maschere di protezione delle vie respiratorie per disciplinare la commercializzazione di tali maschere volte ad ottenere un'applicazione uniforme della direttiva "DPI", nell'Unione europea;
Considerata la necessita' di fornire alle autorita' preposte alla sorveglianza indicazioni precise e di evitare turbative del mercato;
Si precisa quanto segue:
le maschere di protezione delle vie respiratorie (respiratori) sono disciplinate dalla direttiva "DPI". Si tratta di prodotti atti a proteggere chi li indossa da tutti gli agenti esterni che, se inalati, possono costituire un pericolo per la salute o la sicurezza;
esistono anche maschere che non svolgono funzioni di protezione delle vie respiratorie, ma che servono a evitare che la persona "contamini" l'ambiente circostante; e' questo il caso, ad esempio, del personale che lavora in camera controllata, degli assemblatori di chip (mascherine igieniche) o del personale chirurgico (mascherine chirurgiche) etc. Alcuni prodotti di questo tipo sono disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE (decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) in materia di dispositivi medici;
si e' constatato che a tutt'oggi un certo numero di respiratori e' commercializzato senza il marchio CE e non ottempera al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.
Quindi, considerate le linee guida della Commissione europea, il parere degli Stati membri e tutte le parti interessate, si e' giunto alle seguenti conclusioni:
1) tutte le maschere destinate a proteggere le vie respiratorie di chi le indossa, indipendentemente dalla loro denominazione, sono disciplinate dalla direttiva sui dispositivi "DPI" e sottostanno quindi alle pertinenti norme ivi contenute;
2) le maschere ad uso medico, disciplinate dalla direttiva 93/42/CEE e non atte a proteggere chi le indossa, devono recare una dicitura che riporti chiaramente:
o che la protezione di chi indossa la maschera non e' in nessun modo garantita;
o che indossare la maschera non garantisce una protezione;
che il marchio CE indica esclusivamente la conformita' ai requisiti della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.
Nel caso in cui tali maschere svolgano anche una funzione di protezione di chi le indossa, recano la marcatura CE esclusivamente in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui "DPI" e ottemperano al disposto di quest'ultima.
Le maschere di altro tipo, non disciplinate da direttive europee, non possono recare il marchio CE e devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa.
A tal fine:
tutte le maschere immesse in commercio per svolgere la funzione di protezione delle vie respiratorie siano conformi al disposto della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale cui sono assoggettate, e rechino il marchio CE;
gli organismi notificati in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale non rilascino attestati di esame CE del tipo e non espletino le procedure di cui all'art. 11 di detta direttiva (art. 7 del decreto legislativo n. 475/1992), per maschere che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezioni delle vie respiratorie;
le maschere recanti il marchio CE in virtu' della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, rechino una chiara avvertenza secondo cui non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie;
le maschere atte a impedire la contaminazione dell'ambiente non rechino il marchio CE e indichino chiaramente che non svolgono alcuna funzione di protezione delle vie respiratorie.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2000
Il direttore generale: Visconti
GU n. 150 del 29 giugno 2000
Collegati
[box-note]Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Decreto Legislativo N. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]
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Circolare 22 maggio 2000 n. 759470.pdf Maschere uso medico |
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RAPEX Report 14 del 06/04/2018 N.2 A12/0499/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 14 del 06/04/2018 N.2 A12/0499/18 Francia
Approfondimento tecnico: Giacca per bambini
Il prodotto, di marca KIPSTA, modelli 8364292 e 8364291, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica europea EN 14682:2015 - Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche.
La corda nell’area collo è troppo lunga ed il bambino potrebbe rimanere intrappolato con conseguente strangolamento.
Pagina di richiamo dell'azienda:
https://www.decathlon.fr/rainjackett500.html
EN 14682:2015 – Punto 3.3
I lacci non devono avere estremità libere.
I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana, alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti non deve essere di 15 cm.
Quando sono utilizzati dei fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento.
I cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7.5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici.
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RAPEX Report 14 del 06_04_2018 N. 2 A12_0499_18 Francia.pdf Giacca per bambini |
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Direttiva 90/396/CEE
Direttiva 90/396/CEE
ID 5906 | 26.04.2025
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15)
Testo consolidato 2010
[box-info]Recepimento
D.P.R. 15 Novembre 1996 n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas
.
(GU n. 302 del 27.12.1996 - S.O)[/box-info]
[box-warning]1. Direttiva 90/396/CEE abrogata da:
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
(GU L 330/10 del 16.12.2009)[/box-warning]
[box-warning]2. Direttiva 2009/142/CE abrogata da:
Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
(GU L 81/125 del 31.3.2016)[/box-warning]
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996[/box-note]
EN 547-X Aperture accesso corpo macchine
EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine
Documento allegato estratto norma EN 547-1 "Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario" con i dati antropometrici riportati nella parte 3 (EN 547-3).
Le norme della serie EN 547-X sono norme di ergonomia riguardanti la sicurezza del macchinario. La EN 614-1 "Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali" descrive i principi che i progettisti dovrebbero adottare per tenere conto dei fattori ergonomici.
Le norme della serie EN 547-X indicano in quale modo detti principi dovrebbero essere applicati nella progettazione delle aperture destinate a permettere l'accesso completo di un corpo umano.
Preview EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine
[panel]Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE sono:
EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
EN 547-2:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici[/panel]
La EN 547-1:1996+A1:2008 specifica le dimensioni delle aperture per l’accesso dell'intero corpo da applicarsi al macchinario come è definito nella EN ISO 12100. Essa indica le dimensioni alle quali sono applicabili i valori riportati nella EN 547-3. I valori per i requisiti degli spazi supplementari sono contenuti nell'appendice A. La presente norma europea è stata prioritariamente prevista per il macchinario fisso; per il macchinario mobile possono essere previsti requisiti specifici supplementari.
Le dimensioni delle aperture dei passaggi sono basate sui valori al 95° e al 99° percentile della popolazione interessata quale potenziale utilizzatrice. I valori al 99° percentile sono utilizzati per le uscite di emergenza.
I dati antropometrici riportati nella EN 547-3 traggono origine da misure statiche di persone nude e non tengono conto dei movimenti del corpo, nè degli indumenti, degli equipaggiamenti, delle condizioni di funzionamento del macchinario e delle condizioni ambientali.
La presente norma europea indica come integrare i dati antropometrici con gli spazi supplementari, che servono a tenere conto di questi fattori.
Un'apertura di passaggio è un'apertura che permette il movimento o l'entrata di tutto il corpo di una persona, dando la possibilità di effettuare operazioni quali l’azionamento di dispositivi di comando, la sorveglianza di processi e l'osservazione dei risultati del lavoro.
La EN 547-1 specifica le dimensioni minime, non quelle ottimali, per le aperture. Ovunque sia possibile dal punto di vista della sicurezza le dimensioni dovrebbero essere aumentate.
Inoltre le aperture di passaggio dovrebbero essere sufficientemente ampie da permettere una fuga rapida in caso di pericolo.
[panel]La EN 547-1 prevede i seguenti casi di accesso:
CASO I - Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta
CASO II - Apertura per un movimento laterale orizzontale in postura eretta per brevi distanze
CASO III - Movimento verticale in un condotto usando una scala
CASO IV - Passo d’uomo con necessità di effettuare movimenti rapidi
CASO V - Apertura per l’entrata in postura inginocchiata[/panel]
Gli spazi supplementari x e y di cui da 4.1 a 4.5 sono riportati nell'appendice A.
I valori a1, h1, ecc. sono riportati nella EN 547-3.
CASO 1 - Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta:
A = h1 (P95) o P99) + Y
B = a1 (P95 o P99) + X
A Altezza dell’apertura
B Larghezza dell’apertura
h1 Statura
a1 Distanza tra i gomiti
Y Spazio supplementare in altezza
X Spazio supplementare in larghezza
X=a1-1 + a1-2
P95: 95° percentile della popolazione di utilizzatori prevista
P99: 99° percentile della popolazione di utilizzatori prevista
dove i valori di h1 e a1 sono estratti da EN 547-3:
h1 | statura P95 | 1 881 |
h1 | statura P99 | 1 944 |
a1 | distanza tra i gomiti P95 | 545 |
a1 | distanza tra i gomiti P99 | 576 |
con le seguenti misure per gli spazi supplementari X e Y (EN 547-1 A2.1)
Spazio supplementare in altezza X per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- indumenti da lavoro: 20 mm
- indumenti che possono essere danneggiati dal contatto con le pareti del passaggio: 100 mm
- indumenti pesanti invernali o indumenti di protezione individuale: 100 mm
- trasporto di persone infortunate: 200 mm
Spazio supplementare in larghezza Y per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- scarpe o calzature pesanti: 40 mm
- dispositivi di protezione individuale che innalzano la statura, per esempio elmetti: 60 mm
...
CASO III - Movimento verticale in un condotto usando una scala
...
Appendice ZB (Informativa)
Relazione tra questo standard europeo ed i Requisiti Essenziali della Direttiva macchine 2006/42/CE.
L’applicazione della norma EN 547-1 è Presunzione di Conformità ai RESS:
Tabella ZB.B.1- Corrispondenza tra la presente norma europea e la direttiva 2006/42/CE
[alert]RESS Allegato I Direttiva macchine 20006/42/CE "Presunzione Conformità"
1.1.6 - Ergonomia
1.6.1 - Manutenzione della macchina
1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
1.6.5 - Pulitura delle parti interne
3.2.1 - Posto di guida
3.4.5 - Mezzi di accesso[/alert]
_________
Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE:
EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-1-2009.html
EN 547-2:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-2-2009.html
EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-3-2009.html
Altre ergonomia:
EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-1-2009.html
EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-2-2009.html
CEM4
[box-note]EN 547-X Aperture accesso corpo macchine - File CEM
Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2018
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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Regolamento delegato (UE) 2015/2402
Regolamento delegato (UE) 2015/2402 / Testo consolidato 01.01.2024
Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione del 12 ottobre 2015 che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione
Articolo 1 Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati
I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
Articolo 2 Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.
3. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.
Articolo 3 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.
3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.
Articolo 4 Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
1. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.
Articolo 5 Ammodernamento di un'unità di cogenerazione
Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.
Articolo 6 Miscela di combustibili
Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.
_______
ALLEGATO I Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 1)
ALLEGATO II Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo 1)
ALLEGATO III Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 1)
ALLEGATO IV Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica (di cui all'articolo 2, paragrafo 2)
...
GUUE L 333/54 del 19.12.2015
Entrata in vigore: 1o gennaio 2016
Collegati:
[box-note]Direttiva 2012/27/UE[/box-note]
RAPEX Report 11 del 16/03/2018 N.19 A11/0022/18 Paesi Bassi

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 11 del 16/03/2018 N.19 A11/0022/18 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Kit per la riparazione di pneumatici per biciclette
Il prodotto, di marca W - De wauw factor, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla contiene benzene (valore misurato pari allo 0,8% in peso) e toluene (valore misurato pari allo 5,8% in peso). Il benzene può causare il cancro e difetti genetici, mentre il toluene può nuocere alla fertilità del nascituro.
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
5. Benzene
1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.
2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.
3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:
- come sostanza,
- come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:
a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;
b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.
48. Toluene
Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
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RAPEX Report 11 del 16_03_2018 N. 19 A11_0022_18 Paesi Bassi.pdf Kit per la riparazione di pneumatici per biciclette |
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Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori

Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori: Legislazione, normativa ed esempi
Allegati:
1. Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori
2. Norme tecniche ascensori
3. Verifica Requisiti Sicurezza EN 81-20
4. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice A
5. Tabella Manutenzione EN 13015 Appendice B
6. Facsimilie Modulo modifiche costruttive
7. Facsimile Modulo comunicazione messa in esercizio
- EN 81-20:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 81-50:2014 (armonizzata Direttiva ascensori)
- EN 13015:2008 (armonizzata Direttiva ascensori)
Ruolo primario nell'ambito degli ascensori è la figura dell'installatore definito come: "la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore", con gli obblighi di cui a seguire.
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante dove è istallato l'ascensore sono tenuti ad effettuare:
- regolari manutenzioni (cadenza semestrale) | Manutentore abilitato Prefetto
- verifica periodica (verifica periodica biennale) | Ingegnere incaricato da ON.
- verifica straordinaria (es. in caso di NC verifica periodica o a seguito di modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione) | Ingegnere incaricato da ON.
I verbali, esiti e documenti relativi a tali operazioni devono essere annotati nel libretto dell'ascensore.
Excursus
A. LA LEGISLAZIONE
Nella Direttiva Ascensori 2014/33/UE (D.P.R. 162/1999) è espressamente definita la figura e gli obblighi dell'installatore che è colui che firma la Dichiarazione UE di Conformità:
...
e) "immissione sul mercato":
1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
g) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
h) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
i) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
l) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
m) «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
...
cc) «modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione», in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.”;
...
ART. 4-bis Obblighi degli installatori
...
ART. 4-ter Obblighi dei fabbricanti
...
ART. 4-quinquies Obblighi degli importatori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 4-sexies Obblighi dei distributori
...
ART. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 bis, comma 2 del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui ai comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.
...
ART. 13. Verifiche Periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità' di cui all'allegato V o VIII;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
ART. 14. Verifiche Straordinarie
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.
...
ART. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Vedi:
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.
3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell‘impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
ART. 16. Libretto e Targa
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4 bis comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.
______
ALLEGATO I (articolo 2, comma 1, lettera c))
...
5. Marcatura
5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.
5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6. Istruzioni
6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:
a) il montaggio;
b) i collegamenti;
c) la regolazione;
d) la manutenzione.
6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:
a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;
b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
...
ALLEGATO II (articolo 6-ter, comma 2)
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
...
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI
...
ALLEGATO III (articolo 1, comma 2)
ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.
a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
....
[alert]Allegato II (art. 6-ter, comma 2)
...
B. Contenuto della dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori
La dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, e' redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l'ascensore e' installato;
d) anno di installazione dell'ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformita' dell'ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo degli ascensori di cui all'allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale per gli ascensori di cui all'allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualita' applicato dall'installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma. [/alert]
________
B. LA NORMA
Le norme principali di riferimento per gli ascensori sono le EN 81-20:2014 e EN 81-50:2014 che hanno sostituito le EN 81-1:2010 e EN 81-2:2010 con l'abrogazione delle stesse a partire dal 31 agosto 2017 dopo un periodo transitorio di 3 anni che è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme.
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici
Data entrata in vigore : 11 marzo 2010
Data ritiro: 31 agosto 2017
Sommario: La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 81-1:1998+A3 (edizione dicembre 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 6 gennaio 2010. La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione dei nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici per il trasporto di persone o persone e cose, sospesi per mezzo di funi o catene e che si muovono tra guide inclinate di non più di 15° sulla verticale.
Sostituite da:
________
EN 81-20:2014 Dettaglio dei contenuti di ogni documentazione
...
6 VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA E/0 DELLE MISURE PROTETTIVE
6.1 Documentazione tecnica di conformità
...
7.3 Libretto
...
APPENDICE C informativa)
CONTROLLI E PROVE PERIODICI, CONTROLLI E PROVE DOPO UNA MODIFICA IMPORTANTE O DOPO UN INCIDENTE
C1 Controlli e prove periodici
C2 Controlli e prove dopo una modifica importante o dopo un incidente
...
[alert]UNI EN 81-1 e 2 sostituite da UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014
Le norme europee EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori elettrici (parte 1) e idraulici (parte 2): dalla loro prima pubblicazione sono state più volte aggiornate e poste in linea con i requisiti della direttiva europea 95/16/CE.
Dopo la pubblicazione degli ultimi amendments nel 2009, il comitato europeo CEN/TC 10 “Lifts, escalators and moving walks” decise di avviare una revisione globale per entrambe le parti, istituendo una task force allo scopo di individuare gli aspetti da sottoporre a revisione e i nuovi elementi da inserire.
Vista l’importanza delle norme, ampiamente utilizzate in tutto il mondo, il CEN/TC 10 ha quindi deciso di lavorare in stretta collaborazione con la sua controparte internazionale, l’ISO/TC 178.
I lavori svolti dalla task force hanno identificato più di 700 modifiche da apportare e deciso di combinare i requisiti tecnici per gli ascensori elettrici e idraulici in un’unica norma, mantenendone un’altra separata contenente le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti. Le nuove norme, UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014, sono a disposizione dallo mese di agosto 2014.
Sono più semplici da usare rispetto alle “vecchie” EN 81-1 e EN 81-2 e hanno una struttura più chiara. I benefici riguardano miglioramenti in termini di accessibilità e di sicurezza sia per i passeggeri che per i tecnici degli ascensori e la garanzia di un alto livello di armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici.
Il recepimento delle norme EN 81-20 e EN 81-50 ha rixchiesto delle modifiche ad alcuni aspetti di progettazione degli ascensori e ai documenti rilasciati dai produttori e relativi certificati. Le “vecchie” norme (EN 81-1 e EN 81-2) sono state ritirate il 31 agosto 2017: il periodo transitorio di 3 anni è servito a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme. [Fonte UNI]
UNI EN 81-1:2010Sostituita da:
©Riproduzione vietata (autorizzata abbonati)
[box-note]ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Certificato di abilitazione ascensoristi: in arrivo il Regolamento
Verifiche periodiche ascensori
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori[/box-note]
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Norme tecniche ascensori.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
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Verifica dei requisiti di sicurezza Prospetto 18 EN 81-20.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
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Tabella Manutenzione Appendice B EN 13015.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
67 kB | 219 | |
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Tabella Manutenzione Appendice A EN 13015.pdf Certifico S.r.l. - Rev. 00 2018 |
98 kB | 220 | |
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Libretto e documenti della manutenzione e verifiche ascensori.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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ISO 7010 Raccolta Segnaletica sicurezza - Ed. 2018
ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2018
Ed. 4.0 Dicembre 2018
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2018, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 9 di Dicembre 2018, in allegato:
- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Dicembre (Amd 9)
- Prospetto della codifica di segnaletica Rev. Marzo (Amd 8)
- Raccolta immagini segnaletica
[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A9:2018 Dicembre 2018
E026: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (left)
E030: Emergency exit for people unable to walk or with walking impairment (right)[/box-info]
[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS
In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
- Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti[/box-info]
ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
UNI EN ISO 7010:2017 (in attesa di aggiornamento ad Amd 9)
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png
Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO
[box-note]Versioni precedenti:
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2017[/box-note]
Maggiori Info e acquisto Documento
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ISO 7010 + Amendment List of Signs Dicembre 2018.pdf Certifico Srl - Rev. Dicembre 2018 |
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ISO 7010 2018.zip Certifico Srl - Rev. Dicembre 2018 |
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ISO 7010 + Amendment List of Signs Marzo 2018.pdf Certifico Srl - Rev. Marzo 2018 |
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Efficienza energetica D.Lgs 102/2014 | Consolidato 2018
Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato 2018
Il D.Lgs. 102/2014 "Efficienza energetica" Consolidato 2018 tiene conto delle modifiche ed abrogazioni dal 2014 al 2018.
[box-warning]Tutte le edizioni 20XX
Vedi pagina: Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato[/box-warning]
Download Indice e aggiornamenti atto
Il D.Lgs. 102/2014 è il Decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE (Direttiva 27 Efficienza energetica), che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.
I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.
Gli ambiti di applicazione sono:
- Edilizia
- Trasporti
- Prodotti
- Produzione
Il primo settore che dovrà garantire il risparmio energetico è quello dell’edilizia. La direttiva impone un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e di utilità pubblica del +1,5% all’anno. Si stima che la quota del settore edilizio garantisca un risparmio del 10-12% sul 20% totale.
Tutte le grandi imprese, inoltre, hanno l’obbligo di sottoporsi una volta ogni 4 anni a un audit energetico (obbligo che non è invece imposto alle PMI).
Deve, inoltre, essere promossa dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia.
Ed 1.0 Marzo 2018
Decreto Legislativo luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU n.165 del 18-7-2014)
Disponibile il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.
Aggiornamenti dell'atto:
- Avviso di rettifica (in G.U. 24/07/2014, n.170)
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)
- Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (in G.U. 25/07/2016, n.172)
- Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in G.U. 30/12/2016, n.304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n.49)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302)
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Formato: pdf/epub
Pagine: +60/+150
Edizione: 1.0
Pubblicato: 10/03/2018
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-97-5
Abbonati: Ambiente/3Red/Full
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Collegati:
[box-note]Efficienza energetica D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 | Consolidato
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2004
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2010/30/UE
Direttiva 2012/27/UE
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto 11 dicembre 2017 [/box-note]
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D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 Efficienza energetica Consolidato 2018.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Marzo 2018 |
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Regolamento delegato (UE) n. 626/2011
Regolamento delegato (UE) n. 626/2011
ID 5755 | 09.03.2018
GU L 178 del 6.7.2011
...
Modificato da:
- Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014
- Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016
- Regolamento delegato (UE) 2020/1059 della Commissione del 27 aprile 2020 (Testo consolidato 09.08.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023
Rettificato da:
Rettifica, GU L 178, 13.7.2023, pag. 10 (n. 626/2011)
Decreto 22 dicembre 2017
Decreto 22 dicembre 2017
Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.
(GU n.54 del 06-03-2018)
__________
Art. 1. Contenuti e finalità
1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.
[alert]Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
...
Art. 15. Fondo nazionale per l’efficienza energetica
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015.
La dotazione del Fondo può essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modifiato dall’articolo 4 -ter , comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. [/alert]
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni:
a) regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni
b) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) banche: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia;
i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
j) ESL: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, è l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;
l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.
Art. 3. Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
1. All’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2. La dotazione del Fondo è incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell’art. 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.
4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformità al presente decreto, disciplinano le modalità di accesso ai benefici.
Art. 4. Gestione del Fondo
1. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo.
3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
Art. 5. Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 3:
a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
b) una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.
2. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b).
3. All’interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni. 4. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, nell’ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.
Art. 6. Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7.
2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell’operazione attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l’impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Art. 7. Tipologie di intervento agevolabili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica;
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO, a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
i. di miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
ii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare; iii. di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) , punto ii) , possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.
4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico.
5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) , punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.
6. Nell’ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a) , punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto i) , ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui all’art. 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’agevolazione di cui al presente decreto.
8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a) , punto ii, i costi agevolabili:
a) per l’impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L’investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;
b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L’importo dell’agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16, nel rispetto del regolamento de minimis .
segue in allegato
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Grande impresa: definizione e obblighi energetici D. Lgs. 102/2014
Esperti in Gestione dell’Energia e UNI CEI 11339
Direttiva 2012/27/UE[/box-note]
RAPEX Report 09 del 02/03/2018 N.13 A12/0324/18 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 02/03/2018 N.13 A12/0324/18 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Isolante termico
Il prodotto, di marca ADEPLAST, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica armonizzata EN 13163.
La classe di reazione al fuoco reale è inferiore alla classe di reazione al fuoco dichiarata.
In caso di incendio, ciò potrebbe comportare un livello di sicurezza più basso del previsto.
Secondo la EN 16163, punto 4.2.6, la classificazione di reazione al fuoco del prodotto immesso sul mercato deve essere determinata in conformità alla EN 13501-1 ed alle regole di montaggio e fissaggio di base indicate nella EN 15715.
Questa classificazione è obbligatoria ed è sempre inclusa nell'etichetta riportante la marcatura CE.
Informazioni dettagliate sulle condizioni di prova e sul campo di applicazione della classificazione, come indicato nella relazione sulla classificazione di reazione al fuoco, devono essere fornite nella documentazione del fabbricante.
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RAPEX Report 9 del 02_03_2018 N. 13 A12_0324_18 Bulgaria.pdf Isolante termico |
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Decreto 17 gennaio 2005
Decreto 17 gennaio 2005
Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche (EA).
GU n.30 del 07.02.2005 - SO n. 15
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Art. 1. E' adottata la procedura operativa elaborata dall’ISPESL, per l’effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche, in allegato I al presente decreto.
Art. 2. I soggetti che desiderano essere abilitati all’attivita' di verifica debbono possedere i requisiti indicati nell’allegato II. L’abilitazione e' concessa, previa istruttoria, con decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive di concerto con il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute e con il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il parere dell’ISPESL.
...
Collegati
[box-note]Controllo periodico decennale serbatoi interrati GPL metodo EA
Verifiche periodiche attrezzature a pressione
Depositi GPL: Quadro normativo Prevenzione Incendi
Periodicità e metodi dei controlli sui serbatoi interrati[/box-note]
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Decreto 17 gennaio 2005.pdf Procedura operativa verifica decennale serbatoi interrati GPL |
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RAPEX Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia
Approfondimento tecnico: Fasciatoio
Il prodotto, di marca Bèaba, mod. 920.316, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 12221.
È presente uno spazio tra il fasciatoio ed il suo supporto dentro il quale un bambino potrebbe introdurre la testa e rimanere incastrato.
La norma tecnica EN 12221-1:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 1: Requisiti di sicurezza prevede, al punto 5.3, che nelle parti accessibili non ci devono essere fori, interstizi o aperture superiori a 65 mm ed inferiori a 223 mm.
Il fasciatoio deve essere testato secondo quanto previsto dalla norma tecnica EN 12221-2:2013 - Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 2: Metodi di prova mediante l’uso di apposite sonde per la verifica delle dimensioni corrette delle aperture presenti.
Le norme EN 12221-1:2013 e EN 12221-2:2013 sono armonizzate per la Direttiva 2001/95/CE.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
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RAPEX Report 8 del 23_02_2018 N. 2 A12_0243_18 Francia.pdf Fasciatoio |
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RAPEX Report 07 del 16/02/2018 N.1 A12/0220/18 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 16/02/2018 N.1 A12/0220/18 Italia
Approfondimento tecnico: Neve spray
Il prodotto, di marca Nataluna Decorazioni, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercilizzazione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Lo spray contiene un colorante altamente infiammabile e non sono presenti pittogrammi che indicano "altamente infiammabile e irritante" sulla confezione.
Se prende fuoco, l'utente potrebbe subire delle ustioni.
Regolamento (CE) N. 1272/2008
Articolo 19 Pittogrammi di pericolo
1. Sull'etichetta figurano il pittogramma o i pittogrammi di pericolo pertinenti, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.
2. Fatto salvo l'articolo 33, i pittogrammi di pericolo sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2.1, e all'allegato V.
3. Il pittogramma di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportato nelle tabelle dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.
Regolamento (CE) N. 1272/2008
Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico
1. Quando un collo comprende un imballaggio esterno e uno interno nonché un eventuale imballaggio intermedio e l'imballaggio esterno è conforme alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, l'imballaggio interno e l'eventuale imballaggio intermedio sono etichettati in conformità del presente regolamento. Anche l'imballaggio esterno può essere etichettato conformemente al presente regolamento. Nei casi in cui il regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno.
2. Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato.
3. I colli unici conformi alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme in materia di trasporto di merci pericolose, il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare.
ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE
I pittogrammi di pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo, differenziazione di una classe di pericolo e categoria di pericolo sono conformi alle prescrizioni del presente allegato e dell’allegato I, punto 1.2, e riproducono simboli e formato generale dei modelli qui presentati.
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RAPEX Report 7 del 16_02_2018 N. 1 A12_0220_18 Italia.pdf Neve spray |
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Dispositivi movimentazione accoppiati carrelli elevatori
Dispositivi movimentazione accoppiati carrelli elevatori
Schema generale per l'inquadramento normativo dei dispositivi per movimentare dei carichi destinati all'accoppiamento con carrelli elevatori nell'ambito della direttiva 2006/42/CE.
Il tema della corretta classificazione dei dispositivi per movimentare carichi destinati all’accoppiamento con carrelli elevatori ha spesso generato dubbi interpretativi. Numerose sono state infatti le discussioni e le documentazioni prodotte sul tema dal Comitato Macchine della Commissione Europea. Con il presente documento AISEM intende proporre, sulla base delle documentazioni ad oggi disponibili e delle conoscenze tecniche dei propri associati (costruttori di carrelli elevatori e costruttori di dispositivi di movimentazione dei carichi), una corretta classificazione dei dispositivi in riferimento alla legislazione applicabile.
Il presente documento si riferisce soltanto ai carrelli industriali semoventi contemplati dalla norma UNI EN ISO 3691-1 (Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi) e non può dunque essere applicato ad altre tipologie di macchine che possono montare le medesime attrezzature ma eventualmente con modalità di gestione e accoppiamento differente.
AISEM/ANIMA 2017
Collegati
[box-note]Prolunghe forche carrelli elevatori: casi e comportamenti
EN ISO 3691-1:2015 Sicurezza Carrelli Industriali - CEM
Vademecum Sicurezza carrelli elevatori[/box-note]
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Decreto MATT 25 gennaio 2018 / Caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale
ID 5592 | 09.02.2018
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
(GU n.32 del 08.02.2018)
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[box-info]Modifica
Decreto n. 371 del 25 giugno 2025
Modifica dell’Allegato 1 del Decreto 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”. [/box-info]
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
Art. 2. Enti formatori
1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo n. 262/2002.
Art. 3. Durata dei corsi
1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.
Art. 4. Caratteristiche dei corsi e crediti formativi
1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.
2. L’allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell’ambito dei medesimi.
3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l’attribuzione di un credito formativo.
4. I programmi dei corsi devono consentire l’attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell’allegato I.
5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza ( e-learning ) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell’intera durata del corso.
Art. 5. Prova finale
1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all’art. 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell’apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.
2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.
3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell’organismo di certificazione che ha erogato il corso.
3 -bis . In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l’utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l’aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza».(N)
4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell’Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell’accreditamento.
GU n.32 del 08-02-2018
(N)
Art. 5 Comma 3 bis aggiunto dal Decreto 25 marzo 2019
....
Allegato I (N1)
1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.
2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare la tabella seguente:
MODULO I Fondamenti di acustica 8 ore (1 credito formativo) |
• il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali; • l’equazione delle onde; • i livelli sonori; • lo spettro sonoro; • il sistema uditivo; • l’audiogramma normale; • la propagazione del rumore; • l’attenuazione del rumore; • curve di ponderazione; • bande di frequenza (in ottave e in 1/3 di ottave); • il rumore di fondo; • livello di pressione sonora Lp; • livello di potenza sonora Lw; • coefficiente di correzione K1 del rumore di fondo; • coefficiente di correzione K2 dell’ambiente di prova; • materiali fonoassorbenti; • l’isolamento acustico; • la legge della massa; • il potere fonoisolante; • strumenti di misura. |
MODULO II La normativa di riferimento 8 ore (1 credito formativo) |
• direttive, leggi e decreti sull’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 2) direttiva 2005/88/CE che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezza ture destinate a funzionare all’aperto; 3) regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 4) regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 5) decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato”; 6) regolamento (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 7) regolamento (UE) 2024/90290 di rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 8) d.lgs. n. 262/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 9) d.m. 24 luglio 2006 “Modifiche dell’allegato I - Parte b, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno”; 10) d.m. 4 ottobre 2011 “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 11) d.m. 26 aprile 2013 “Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 262/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 12) d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. • normativa di base sull’emissione acustica per la determinazione del Livello di Potenza Sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) UNI EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane; • introduzione alle norme specifiche relativamente ai metodi di prova dell’emissione acustica per ciascun tipo di macchina ed attrezzatura; • introduzione alle normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), di definizione dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità; • linee guida della Commissione europea sulla direttiva 2000/14/CE “Documento di sintesi sulle linee guida per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” (ISBN 92-894-3941-6); • l’incertezza di misura; • l’incertezza di produzione; • l’incertezza estesa K e cenni sui metodi statistici indicati dalle norme tecniche e dalla linea guida europea. |
MODULO III Esercitazioni pratiche 8 ore (1 credito formativo) |
• software per l’elaborazione delle misure; • organizzazione dell’Organismo di Certificazione; • procedure tecniche e check list relativi al d.lgs. n. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE); • dovranno essere effettuate almeno 4 prove complessive su almeno 2 diversi tipi di macchine tra le 57 elencate nell’allegato I, parte A, del d.lgs. n. 262/2002, di cui almeno una soggetta ai limiti di emissione acustica. Le prove, in affiancamento ad ispettori già qualificati o a tecnici competenti in acustica ambientale, devono prevedere: 1) l’uso degli strumenti e dei software per la determinazione del livello di potenza sonora e la rilevazione delle condizioni meteo; 2) le modalità per la valutazione dell’incertezza; 3) la predisposizione del rapporto di prova. |
(N1) Allegato così sostituito dal Decreto n. 371 del 25 giugno 2025
______________
[panel]Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
ALLEGATO IX (articolo 12)
PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine o attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne' rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'.
Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.
3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
5. L'imparzialita'del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto. [/panel]
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Decreto 25 marzo 2019
Decreto n. 371 del 25 giugno 2025 [/box-note]
Anomalie attrezzature a pressione
Anomalie attrezzature a pressione | Regione ER Ed. 3 2016
La pubblicazione, giunta alla terza edizione, realizzata su mandato della Regione dal “Gruppo di lavoro regionale Attrezzature a pressione”, sintetizza i casi più significativi delle anomalie rilevate nel periodo dal 2001 al 2016.
L’attività pluriennale di verifica delle “attrezzature a pressione” svolta dei Settori Impiantistici della Regione Emilia Romagna, ha consentito di estrapolare dagli esiti delle verifiche una serie significativa di dati inerenti alle “anomalie delle attrezzature a pressione”.
La pubblicazione, giunta alla terza edizione, realizzata su mandato della Regione dal “Gruppo di lavoro regionale Attrezzature a pressione”, sintetizza i casi più significativi delle anomalie rilevate nel periodo dal 2001 al 2016.
Nella Regione Emilia Romagna sino al 20/08/13, entrata in vigore della L. 98/13 “Decreto del fare” risultavano sotto il controllo delle Unità / Settori Impiantistici Antinfortunistici circa 1.500 generatori di vapore e 35.000 recipienti di gas e vapori installate in luoghi di lavoro e vita, in scadenza di verifica ogni anno sul territorio.
Nell'arco temporale preso in considerazione sono pervenute schede di segnalazione, da queste sono stati estrapolati i dati relativi al tipo di anomalie più ricorrenti e relative cause rilevate durante le riqualificazioni periodiche.
La dispensa contiene 57 schede delle tipologie di anomalie più significative riscontrate anche ripetutamente su apparecchi di analoghe caratteristiche.
Il termine “anomalia” identifica sia difetti veri e propri, sia particolari condizioni dell’attrezzatura che si discostano da quelle prevedibili nel normale esercizio. La classificazione delle anomalie può essere ricondotta a due categorie principali: anomalie originarie e anomalie dovute alle condizioni di esercizio.
Nel caso delle anomalie originarie le strutture e i materiali che costituiscono l’attrezzatura possono già dalla loro origine avere difetti che in fase di costruzione possono essere ritenuti accettabili, o non rilevabili in quanto non ancora apprezzabili.
La caratteristica dei difetti definiti originari è quella di emergere durante l’esercizio anche a distanza di molto tempo dalla costruzione dell’apparecchio.
Le tipologie di anomalie originarie più significative riscontrate sono le seguenti:
- sfogliature delle lamiere
- inclusioni di materiali estranei
- non completa penetrazione della saldatura
- persistenza di tensioni nelle lamiere per non corretto trattamento termico di distensione.
Le tipologie di anomalie dovute alle condizioni di esercizio emerse nell’analisi dei dati sono le seguenti:
- cricche nei materiali
- cricche su saldature
- corrosioni di varia natura
- riduzioni di spessore nei materiali
- deformazioni permanenti
L’esperienza ha evidenziato che non esistono apparecchiature o attrezzature intrinsecamente sicure; il non corretto o improprio utilizzo o la non corretta manutenzione, costituiscono fattori di rischio rilevanti, che possono portare a incidenti anche gravi.
Per valutare adeguatamente le anomalie dovute all’esercizio, si è ritenuto opportuno separare l'esame dei generatori di vapore dai recipienti contenenti vapori e gas, in quanto i primi sono soggetti a fiamma diretta e pertanto sollecitati direttamente dall’energia termica.
E’ opportuno precisare che con il termine ANOMALIA ci si riferisce sia a difetti veri e propri, sia a situazioni che per qualche aspetto si discostano da quelle normalmente prevedibili in ragione del tipo di impianto.
Ad esempio, se si considera un generatore di vapore, dopo dieci anni di servizio, la presenza di modeste corrosioni uniformi sui tubi, dovute all’acqua, non sono da considerarsi ANOMALIA, in quanto sono conseguenze normali del funzionamento e dell’usura dell’impianto; se invece lo stesso fenomeno viene riscontrato dopo un solo anno d’esercizio, ciò e’ indice di una situazione che non e’ derivata dal normale funzionamento dell’impianto, bensì da cause particolari che devono essere individuate e che fanno considerare il fenomeno rilevato come ANOMALIA dell’apparecchio.
In passato l’A.N.C.C. (Associazione Nazionale Controllo Combustione) pubblicava periodicamente la statistica degli incidenti ed avarie occorsi agli apparecchi a pressione installati su tutto il territorio italiano; questo lavoro ha inteso proseguire nella stessa direzione, con riferimento al solo territorio della Regione Emilia Romagna, ma approfondendo l’analisi delle cause possibili e gli aspetti tecnici.
Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la Salute
Gruppo Regionale Attrezzature a Pressione
Terza Edizione 2016
Correlati:
[box-note]Procedure Verifiche periodiche Attrezzature
Decreto 1° dicembre 2004 n. 329
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Verifiche attrezzature e insiemi a pressione: UNI 11325-12:2018[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Anomalie Attrezzature a pressione Regione Emilia Romagna 2002.pdf Regione ER - Ed. 2a 2002 |
275 kB | 36 | |
![]() |
Anomalie Attrezzature a pressione Regione Emilia Romagna 2016.pdf Regione ER - Ed. 3a 2016 |
7981 kB | 103 |
Regolamento DPI: I compiti degli Organismi notificati (RfU)
Regolamento DPI: I compiti degli Organismi notificati (RfU)
Schede tecniche per il coordinamento riportanti la posizione comune degli organismi notificati - settore DPI - approvata dal gruppo di esperti "DPI "
Commissione Europea 06.04.2018
Horizontal recommendation for use sheets (rfus) of the european coordination of notified bodies in the field of PPE Regulation (EU) 2016/425
Number of RfU PPE-R/ |
Version |
Keywords |
Approved by Horizontal Committee |
Endorsed by PPE Working Group |
00.004 |
01 |
ModuleC2 testing |
30/03/17 |
23/01/18 |
00.005 |
01 |
Category III product |
30/03/17 |
23/01/18 |
00.010 |
01 |
Sample selection / production address(es) |
30/03/17 |
23/01/18 |
00.013 |
01 |
Sample selection / production address(es) |
30/03/17 |
23/01/18 |
00.014 |
01 |
ModuleD: Suspension, withdrawal or restriction of certificates |
30/03/17 |
23/01/18 |
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01 |
Quality assurance system |
30/03/17 |
23/01/18 |
00.025 |
01 |
Testing of materials |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.027 |
01 |
Componentsfrom differentmanufacturers |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.029 |
01 |
Use of pictograms |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.030 |
01 |
Test reports, designationof materials |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.031 |
01 |
Slip resistance, type examination certificate |
12/06/17 |
23/01/18 |
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01 |
Harmonised standards, essential requirements, EU type- examination |
12/06/17 |
23/01/18 |
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01 |
Technical documentation |
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Innocuousness of PPE |
12/06/17 |
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Conformity to standard |
12/06/17 |
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CE marking,separate items of PPE, technical documentation |
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01 |
Own brand certificates |
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Sizing |
12/06/17 |
23/01/18 |
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Traceability of technical documentation |
12/06/17 |
23/01/18 |
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01 |
ModuleC2 or D assessment, EU type-examination certificate |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.052 |
01 |
Product marking, referenceto standards |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.054 |
01 |
Modules C2 and D, non-conform product, unsafe design |
12/06/17 |
23/01/18 |
00.055 |
01 |
Control systems |
12/06/17 |
23/01/18 |
(1) : PPE-R/xx.xxx = Coordination of Notified Bodies/PPE-Regulation/Numbering ofthe RfUs
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
D.M. 2 maggio 2001
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
PPE horizontal rfu regolamento 2016 425.pdf |
682 kB | 7 |
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Apparecchi a gas in accordo con l'allegato IV del Regolamento 2016/426 GAR (Gas Appliance Regulation).
Rev. 1.0 2018
Regolamento (UE) 2016/426 | GAR
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
3. Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b) all'uso su aerei e ferrovie;
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.
4. Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.
5. Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
6. Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE.. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.
Art. 7 Obblighi dei costruttori
...
7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ai sensi dell'allegato I, punto 1.5, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità contenente, tra l'altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato.
Tuttavia, se un grande quantitativo di accessori è consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione UE di conformità.
...
Articolo 15 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura descritta all'allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato o messo a disposizione.
3. Per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti di cui all'allegato I, la dichiarazione UE di conformità dell'accessorio indica le caratteristiche dell'accessorio e contiene istruzioni su come l'accessorio dovrebbe essere incorporato in un apparecchio o montato per costituire un siffatto apparecchio. La dichiarazione UE di conformità deve essere in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti dell'apparecchio e delle autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
4. Se un apparecchio o un accessorio è soggetto a più atti giuridici dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità, è sufficiente redigere una sola dichiarazione UE di conformità che sarà valida per l'insieme di tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
5. Nel rilasciare la dichiarazione UE di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'apparecchio o dell'accessorio ai requisiti del presente regolamento. 6. Con l'accessorio è fornita una copia della dichiarazione UE di conformità.
Articolo 16 Principi generali del marchio CE
Il marchio CE è soggetto ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE
1. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio e sull'accessorio o eventualmente sulla targhetta che ne riporta i dati. Qualora la natura dell'apparecchio o dell'accessorio non lo consenta o non lo giustifichi, è apposto sull'imballaggio e sui documenti che accompagnano l'apparecchio o l'accessorio.
2. Il marchio CE va apposto prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato.
3. Al marchio CE deve seguire il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione dell'apparecchio o dell'accessorio e le ultime due cifre dell'anno in cui è stato apposto il marchio CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. Il marchio CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolari.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marchio.
Articolo 18 Diciture
1. Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla targhetta che ne riporta i dati nonché, eventualmente, sull'accessorio o sulla targhetta che ne riporta i dati.
2. Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato
...
ALLEGATO III PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER APPARECCHI E ACCESSORI
1. MODULO B: ESAME UE DEL TIPO / TIPO DI PRODUZIONE
2. MODULO C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SIA SU CONTROLLI INTERNI ALLA PRODUZIONE CHE SU PROVE UFFICIALI EFFETTUATE SUL PRODOTTO A INTERVALLI CASUALI
3. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
4. MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO
5. MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO
6. MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO ESEMPLARE
ALLEGATO IV ISCRIZIONI
1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.
ALLEGATO IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Apparecchio o accessorio/modello dell'apparecchio o dell'accessorio (numero del prodotto, del tipo, del lotto, o della serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio che ne consenta la tracciabilità. Se necessaria all'identificazione dell'apparecchio o dell'accessorio, si può accludere un'immagine): descrizione dell'apparecchio o dell'accessorio.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimento alle altre normative dell'Unione applicate).
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero)… ha effettuato (descrizione dell'intervento)… e ha rilasciato il/i certificato/i: … (informazioni dettagliate, inclusa la data e, ove opportuno, informazioni relative alla durata e alle condizioni della validità).
8. Nel caso degli accessori, le istruzioni sul modo in cui l'accessorio dovrebbe essere incorporato in un apparecchio o sul modo in cui dovrebbe essere assemblato per costituire un apparecchio affinché siano rispettati i requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti.
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
© Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2018 (Nuovo Regolamento 2016/426 GAR in vigore dal 21 Aprile 2018)
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas[/box-note]
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Dichiarazione UE di conformità GAR - Rev. 1.0 2018.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2018 |
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Dichiarazione UE di conformità GAR - Rev. 1.0 2018.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2018 |
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RAPEX Report 13 del 30/03/2018 N.2 A12/0448/18 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 13 del 30/03/2018 N.2 A12/0448/18 Francia
Approfondimento tecnico: Cappello per bambini
Il prodotto, di marca ELDYS, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto rilascia una quantità eccessiva di ammina aromatica 4-amminoazobenzene (valore misurato: 441,9 mg/kg).
Quando il prodotto è in contatto diretto e prolungato con la pelle, l'ammina aromatica può essere assorbita dalla pelle. Le ammine aromatiche possono causare reazioni allergiche, cancro, mutazioni cellulari ed influire sulla riproduzione.
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
43. Coloranti azoici
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:
- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
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RAPEX Report 13 del 30_03_2018 N. 2 A12_0448_18 Francia.pdf Cappello per bambini |
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RAPEX Report 12 del 23/03/2018 N.11 A12/0415/18 Malta

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 12 del 23/03/2018 N.11 A12/0415/18 Malta
Approfondimento tecnico: Laptop
Il prodotto, di marca Lenovo, mod. 20HQ-Z36JCN, S/N PF-0QQJQM, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
Una vite non avvitata potrebbe contribuire al surriscaldamento della batteria, rappresentando un potenziale rischio di incendio.
Pagina Lenovo di richiamo: https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL
Direttiva 2014/35/UE
Articolo 3
Requisiti essenziali
1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:
a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.
2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.
3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:
a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;
b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;
c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;
d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).
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RAPEX Report 12 del 23_03_2018 N. 11 A12_0415_18 Malta.pdf Laptop |
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Regolamento Delegato (UE) 2018/414
Etichetta elettronica equipaggiamento marittimo
Regolamento Delegato (UE) 2018/414
della Commissione del 9 gennaio 2018 che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica (Vedi Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / ndr)
GUUE L 75/3 del 19.03.2018
Entrata in vigore: 08.04.2018
Articolo 1
Agli elementi specifici di equipaggiamento marittimo elencati nell'allegato del presente regolamento può essere applicata l'etichetta elettronica.
[alert]
ALLEGATO
Agli elementi del presente elenco può essere applicata l'etichetta elettronica:[/alert]
1. Mezzi di salvataggio
MED/1.1
Salvagenti anulari
MED/1.2a
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,
b) per salvagenti anulari,
c) per giubbotti di salvataggio.
MED/1.3
Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari
MED/1.4
Giubbotti di salvataggio
MED/1.5
Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio
a) tute per immersione senza isolamento,
b) tuta per immersione con isolamento,
c) tute antiesposizione.
MED/1.6
Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio
a) tute per immersione senza isolamento,
b) tuta per immersione con isolamento,
c) tute antiesposizione.
...
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
MED/3.1
Sottofondo di rivestimento dei ponti
MED/3.2
Estintori portatili
MED/3.3
Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)
MED/3.4
Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali
MED/3.5
Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti
MED/3.6
Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco
MED/3.7
Autorespiratore ad aria compressa
MED/3.8
Respiratori ad aria compressa
MED/3.9
Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento).
[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono compresi in questa voce]
...
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse
8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.
...
Collegati:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS [/box-note]
RAPEX: Rapporto annuale 2017
RAPEX: Rapporto annuale 2017
Rapporto 2017 Sistema di allarme rapido dell'UE per prodotti non alimentari pericolosi
Nel 2017, il RAPEX è stato sempre più utilizzato dalle autorità nazionali con oltre 2.000 segnalazioni di prodotti pericolosi diffuse attraverso il sistema. I giocattoli, ad esempio diversi modelli di macchine e motociclette popolari, sono in cima alla lista dei prodotti pericolosi rilevati e rimossi dai mercati.
Il sistema di allarme è uno strumento importante per l'applicazione delle leggi sui consumatori dell'UE da parte delle autorità nazionali dei consumatori. Per migliorare ulteriormente l'applicazione, la Commissione presenterà in aprile il suo "New Deal per i consumatori", che mira a modernizzare le norme esistenti e a migliorare la protezione dei consumatori.
In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto è sicuro se soddisfa tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge europea o nazionale.
[box-info]È responsabilità delle imprese e delle autorità nazionali garantire che solo i prodotti sicuri siano venduti. Le aziende hanno la responsabilità di:
- immettere solo prodotti sicuri sul mercato;
- informare i consumatori di eventuali rischi associati al prodotti che forniscono;
- assicurarsi che tutti i prodotti pericolosi presenti il mercato possano essere rintracciati e rimossi rapidamente se necessario per evitare di mettere a rischio i consumatori.
Le autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato hanno la responsabilità di:
- verificare se i prodotti disponibili sul mercato siano sicuri;
- garantire che le leggi sulla sicurezza del prodotto siano applicate dai produttori;
- prendere le misure appropriate in caso di un prodotto pericoloso immesso sul mercato.[/box-info]
Quando viene identificato un prodotto pericoloso, autorità oppure operatore economico adottano delle misure, come il ritiro dal mercato, la distruzione o il richiamo presso i consumatori.
Le sfide per la sicurezza dei prodotti stanno diventando sempre più globali: come dimostrato dal numero di vendite online e dai richiami di prodotti internazionali. Per essere sicuri di non perdere nessuna informazione e per trovare le soluzioni migliori, la Commissione europea comunica e collabora con paesi come gli Stati Uniti, la Cina, il Canada, il Giappone e organizzazioni internazionali come l'OCSE.
Dalla creazione del Rapid Alert System, la Cina è stata identificata come il paese di origine di oltre il 50% di tutti gli avvisi registrati. Per affrontare questo specifico problema sono in atto accordi per cooperare con le autorità cinesi e ricevere feedback su casi identificati.
[box-info]Nel rapporto tutti i dati pubblicati fanno riferimento alle informazioni ricevute da autorità nazionali sulle misure adottate contro i prodotti non sicuri. I dati coprono tutti i rischi rilevati dalle autorità nazionali, i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o altri tipi di rischi.[/box-info]
Fonte
European Commission - Rapid Alert System
Collegati:
[box-note]RAPEX: Report annuale Certifico 2017[/box-note]
Direttiva RED: Requisiti linguistici
Direttiva RED: Requisiti linguistici
Update 28.07.2021 dell'elenco dei requisiti linguisti Direttiva RED
National language requirements of the national implementation of the Radio Equipment Directive (RED 2014/53/UE)
In allegato, l'elenco dei requisiti linguistici nei diversi Stati Membri, ai sensi della Direttiva RED, in ordine agli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, alla documentazione tecnica ed alla dichiarazione di conformità UE.
Requisiti linguistici:
Articolo 10 Obblighi dei fabbricanti
7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.
Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio alla presente direttiva, in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.
Articolo 12 Obblighi degli importatori
3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio
o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono senza indugio a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul mercato.
Articolo 18 Dichiarazione di conformità UE
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'apparecchiatura radio è immessa sul mercato o messa a disposizione sul mercato.
Articolo 21 Documentazione tecnica
3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.
Fonte: Commissione Europea
Correlati:
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)[/box-note]
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National language requirements for RED July 2021.pdf European Commission 26.07.2021 |
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National language requirements for RED_04.05.2020.pdf European Commission 04.05.2020 |
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National language requirements for RED.pdf European Commission 13.03.2018 |
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D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 | Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239 / Consolidato 04.2022
ID 5765 | Update news 24.04.2022
D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (GU n.58 del 10.03.2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018
_________
Modifiche/abrogazioni:
- D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171 - Consolidato 2020
- Decreto 18 febbraio 2022 - Consolidato 04.2022
_________
Art. 1. Finalità - Attuazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/90/UE
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.
Art. 2. Ambito di applicazione - Attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2014/90/UE
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all’equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all’articolo 1, l’equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.
Art. 8. Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE
1. L’equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell’articolo 4 reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull’equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L’equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformità è apposta sull’equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall’Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell’equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall’indicazione in cifre dell’anno in cui è apposta.
7. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
Art. 9. Etichetta elettronica - Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/90/UE
1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell’equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell’etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All’etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all’articolo 8, in quanto compatibili.
Art. 12. Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/90/UE
1. Con l’apposizione della marcatura di conformità di cui all’articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l’equipaggiamento marittimo è stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile secondo quanto disposto dall’articolo 17. Nel caso in cui la conformità dell’equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell’articolo 18 e appongono la marcatura di conformità secondo quanto previsto dall’articolo 8.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo interessato.
4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’equipaggiamento marittimo, nonché delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 4, comma 1, sulla base delle quali è dichiarata la conformità dell’equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformità dell’allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformità.
5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
6. I fabbricanti si accertano che l’equipaggiamento marittimo è corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l’installazione a bordo e l’utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d’uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonché l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
7. I fabbricanti indicano sull’equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l’indirizzo al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l’equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all’articolo 8 non è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l’equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Art. 38. Disposizioni abrogative e transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
2. All’equipaggiamento già installato a bordo di una nave all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
D.P.R. 18 Settembre 2020 n. 171[/box-note]
RAPEX Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Bicicletta
Il prodotto, di marca Specialized, modelli Allez (Base), Allez Sport e Allez Elite, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Pagina di richiamo dell'azienda:
https://www.specialized.com/gb/en/safety-notices
A causa di un difetto nella testa della forcella il ciclista potrebbe perdere il controllo della bici e cadere.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
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RAPEX Report 10 del 09_03_2018 N. 11 A12_0364_18 Regno Unito.pdf Bicicletta |
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Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
EC March 2018
These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the “new” Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD).
They assist in the interpretation of the Directive but do not substitute for it; they explain and clarify some of the most important aspects related to its application. The Guide is also intended to ensure the free movement of products in the EU Internal Market by agreement of these explanations and clarifications, reached by consensus amongst Member States and other stakeholders.
This Guide will be reviewed periodically to be kept up to date.
This Guide is publicly available but is not binding in the sense of a legal act adopted by any of the EU institutions, even if the word 'shall' is used in many parts of this Guide. In the event of any inconsistency between the provisions of the EMCD and this Guide, the provisions of the EMCD prevail.
The European Commission undertakes to maintain this Guide to ensure that the information is accurate and up to date. Errors brought to the Commission’s attention, will be corrected. However, the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this Guide. The information:
- is of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- is not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission has no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- does not constitute legal advice.
Finally, attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EU Declaration of Conformity relate to the EMCD only. A product only benefits from the free circulation in the Union market if the product complies with the provisions of all the applicable Union legislation. Reference is therefore made, whenever necessary but not always, to other EU legal acts.
_________
Table of contents
1 SCOPE
1.1 General
1.2 Geographic Application
1.2.1 Application in non-EU States, countries & territories
1.2.2 Mutual Recognition Agreements (MRAs)
1.2.3 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance (ACAAs)
1.3 Placing on the market/putting into service
1.3.1 Placing on the market
1.3.2 Putting into service
1.3.3 Special measures regarding equipment at trade fairs, etc
1.4 Equipment and products
1.4.1 Equipment without electrical and/or electronic parts
1.4.2 Explicit exclusions from the EMCD
1.4.4 Inherently benign equipment
1.4.5 Custom built evaluation kits
1.4.6 Classification as apparatus or fixed installation
1.5 Defining the scope of apparatus
1.5.1 Finished appliances
1.5.2 Combination of finished products
1.5.3 Components/Sub-assemblies
1.5.4 Mobile installations
1.6 Defining the scope for fixed installations
1.6.1 Fixed installations
1.6.2 Specific apparatus for fixed installations
1.7 Specific Case: Jammers
2 ESSENTIAL REQUIREMENTS
3 OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
4 CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
4.1 Introduction
4.2 Risk analyses and risk assessment
4.3 EMC Assessment
4.3.1 General Concept
4.3.3 An EMC assessment where no harmonised standards have been applied
4.4 Documentation required by the EMCD
4.4.1 Technical documentation
4.4.2 EU Declaration of Conformity
4.5 CE Marking and information
4.5.1 CE marking
4.5.2 Information on indentification
4.5.3 Information for traceability
4.5.4 Information concerning the use of apparatus
4.5.5 Information when compliance is not ensured with essential requirements in residential areas
5 FIXED INSTALLATIONS
5.1 Essential Requirements
5.2 Documentation
5.3 Responsible person for fixed installations
5.4 Requirements for specific apparatus for given fixed installations
5.4.1. Obligations when the exemption clause is used for specific apparatus
6 MARKET SURVEILLANCE OF THE EMCD
7 NOTIFIED BODIES
7.1 Introduction
7.2 Subcontracting
7.3 Information exchange
7.4 Coordination between Notified Bodies
7.5 Complaints regarding the service provided by NB
ANNEX 1 - Overall flowchart
ANNEX 2 - Guidance on using a harmonised standard
ANNEX 3 - EMC assessment where harmonised standards do not exist or are not fully (applied)
ANNEX 4 - Application of Directives 2014/53/EU, 2014/35/EU and 2014/30/EU
ANNEX 5 - Acronyms and abbreviations
ANNEX 6 - Organisations and Committees
Table of Flowcharts
FLOWCHART 1 – SCOPE
FLOWCHART 2 - CLASSIFICATION AS APPARATUS
FLOWCHART 3 - PROVISIONS APPLICABLE TO APPARATUS
FLOWCHART 4 - INSTALLATIONS
FLOWCHART 5 - CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE FOR APPARATUS
FLOWCHART 6 - OVERALL FLOWCHART
European Commission
Final, 07 March 2018
Collegati:
[box-note]Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU - December 2018
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click [/box-note]
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Guide for the EMCD Directive 2014 30 EU.pdf CE - Final March 2018 |
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Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma
Modello accordo di "riparazione" macchine non a norma
ID 5736 | 26.05.2024 / In allegato
L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 (menzionata nello stesso Interpello), hanno previsto come il divieto posto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 per la vendita di macchine non a norma possa subire “[...] un qualche temperamento in chiave derogatoria, laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.”
E' il caso di vendita di una macchina ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva della stessa macchina, mediata tramite il venditore all’origine.
Il Modello è stato redatto per la vendita di macchine non a norma per "riparazione" a ditta specializzata, in accordo con:
- Art. 23 - D.Lgs. 81/2008
- Art. 72 - D.Lgs.. 81/2008
- Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017
- Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590
L'Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall'Art. 23 del D.Lgs. 81/2008), "laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".
In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[...] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale [...] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”
"E' evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione" (Art. 23).
[alert]Art. 23 D.Lgs. 81/2008
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.[/alert]
[alert]Art. 72 D.Lgs.. 81/2008
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.[/alert]
[...]
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 26.05.2024 | Aggiornamento link TUSSL/ Altro |
Certifico Srl |
0.0 | 06.03.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Macchine non a norma: è possibile la vendita per "riparazione"
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590
Interpello 13 dicembre 2017, n. 1
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 1.0 2024.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Modello Accordo di riparazione macchine non a norma Rev. 00 2018.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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Verifiche periodiche ascensori
Verifiche periodiche ascensori
Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99
Abilitazioni agli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per le verifiche periodiche degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria (abilitazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99).
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche
[box-info]DPR 162/99
...
Art. 13. Verifiche Periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;[/box-info]
Collegati
[box-note]D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999[/box-note]
Serbatoi GPL: Soggetti abilitati verifica decennale
Serbatoi GPL - Procedura EA
Soggetti abilitati a svolgere attività di controllo di serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo di Emissioni Acustiche ai fini della verifica decennale ai sensi del decreto 17 gennaio 2005.
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche
[box-note]Decreto 17 gennaio 2005 [/box-note]
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento DPI e NTA | Regolamento (UE) 2016/425 e Norme armonizzate Maggio 2025
Ed. 12.0 | 16.05.2025 / Testo completo allegato e Store segnalati
Testo completo di:
1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)
2. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio (G.U. n. 289 del 09.12.1992 S.O. n. 128)
3. Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Maggio 2025
Disponibile Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425 e norme armonizzate, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE
[box-note]Ed. 12.0 2025
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 16 Maggio 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione, del 14 maggio 2025.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/286 del 14.02.2025). Entrata in vigore: 14.2.2025
13. Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/895 del 16.5.2025). Entrata in vigore: 16.05.2025
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 11.0 2025
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 14 Febbraio 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2025/286 del 14.02.2025). Entrata in vigore: 14.2.2025
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 10.0 2024
- Testo consolidato 2024 Regolamento (UE) 2016/425 DPI contenente le modifiche di cui al:
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Modifiche:
Articolo 3 Definizioni. Inserita nota (N)
Articolo 41 bis Applicazione di procedure di emergenza. Inserita nota (N)
Articolo 41 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di DPI designati come beni rilevanti per la crisi. Inserita nota (N)
Articolo 41 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato. Inserita nota (N)
Articolo 41 quinquies Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni. Inserita nota (N)
Articolo 41 sexies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità. Inserita nota (N)
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'08 Novembre 2024 a seguito della pubblicazione della rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/90712 dell'8.11.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 9.0 2024
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'08 Ottobre 2024 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2024/2599 dell'8.10.2024). Entrata in vigore: 08.10.2024
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 8.0 2023
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Dicembre 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 (GU L 2023/2752 dell'11.12.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2752 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l’attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2752 del 11.12.2023). Entrata in vigore: 11.12.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 7.0 2023
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate all'11 Maggio 2023 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 (GU L 125/37 dell'11.5.2023).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018). N.B Comunicazione 2018/C 209/03. Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022). N.B. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 (GU L 125/37 dell'11.5.2023)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 125/37 dell'11.5.2023). Entrata in vigore: 11.5.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
[box-note]Ed. 6.0 2022
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 09 Dicembre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 (GU L 317/136 del 9.12.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi. (GU L 317/136 del 9.12.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 5.0 2022
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 07 Ottobre 2022 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 (GU L 261/60 del 7.10.2022).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento - aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori (GU L 261/60 del 7.10.2022)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 4.0 2021
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l' elenco consolidato Norme armonizzate al 21 Luglio a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 (GU L 259/8 del 21.07.2021).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni già pubblicate.[/box-note]
[box-note]Ed. 3.0 2021
- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
Inserito l'elenco consolidato Norme armonizzate al 05 Marzo 2021 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 (GU L 156/13 del 19.05.2020).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione[/box-note]
[box-note]Ed. 2.0 2019
- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)[/box-note]
[box-warning]Testo consolidato Regolamento DPI
Il testo del Regolamento DPI (UE) 2016/425 disponibile in allegato PDF e negli Store segnalati EPUB è strutturato per essere arricchito nel tempo a seguito di modifiche ed integrazioni, emanazione atti delegati e di esecuzione previsti capo VII, altri documenti inerenti i DPI.[/box-warning]
Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2016/425 sostituisce la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare un regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto ad una direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire.
Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.
L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:
[alert]Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.[/alert]
Formato: pdf
Pagine: +120
Ed.: 12.0 2025
Pubblicato: 16/05/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-93-7
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
EN 1090-1:2009+A1:2011: applicazione piastre di ancoraggio
Sentenza Corte di giustizia UE del 14.12.2017 - piastre di ancoraggio con funzione strutturale applicazione EN 1090-1:2009+A1:2011
In base alla Sentenza Corte di giustizia UE del 14 dicembre 2017 (causa C-630/16), i prodotti da costruzione come le piastre di ancoraggio e simili destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici rientrano, se hanno funzione strutturale, nell’ambito di applicazione della norma EN 1090-1:2009+A1:2011.
....
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017 (Causa C-630/16) - (2018/C 052/14)
((Rinvio pregiudiziale - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 - Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea - Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici))
Dispositivo
[alert]La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.[/alert]
GUUE C 52/11 del 12.02.2008
Collegati:
Linee guida attuazione norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
EN 1090 Marcatura CE Strutture Rev. 3.0 - 2017
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione
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Domanda di pronuncia pregiudiziale Causa C-630 16.pdf |
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Sentenza Corte VIII sezione 14.12.2017 Causa C 630-16.pdf |
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RAPEX Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Riscaldatore
Il prodotto, di marca Draper, mod. DSH-IR30 54046 è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
La combustione di gasolio incombusto può avvenire al di fuori della camera di combustione sulla piastra di riscaldamento.
Il carburante potrebbe divampare, creando un potenziale rischio di incendio.
https://www.drapertools.com/important-safety-notice.php
Allegato I Direttiva 2006/42/CE
1.5.6 Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio: ossigeno, carburante, fonte di innesco.
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi:
− evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
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RAPEX Report 6 del 09_02_2018 N. 18 A12_0160_18 Regno Unito.pdf Riscaldatore |
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RAPEX Report 05 del 02/02/2018 N.1 A12/0123/18 Estonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 02/02/2018 N.1 A12/0123/18 Estonia
Approfondimento tecnico: Compresse lavastoviglie
Il prodotto, di marca Minel, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori finali e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.
Le compresse della lavastoviglie contengono 1,7 g di fosforo nel dosaggio standard (limite 0,3 g).
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente in quanto, quando scaricato eccessivamente in acqua, fa crescere le alghe a scapito di altre forme di vita acquatica.
In base all’allegato VI bis del Regolamento (UE) N. 259/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004, il limite di fosforo che può essere presente in detergenti per lavastoviglie automatiche è 0,3 g per dosaggio standard.
Pagina di richiamo dell'azienda:
http://www.kaupmees.ee/index.php?route=information/news/newsDetails&news_id=236
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RAPEX Report 5 del 02_02_2018 N. 1 A12_0123_18 Estonia.pdf Compresse lavastoviglie |
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Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 / Nuovo codice della Nautica da diporto / Update 2023
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018
Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018
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Aggiornamenti all'atto
07/12/2020
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 (in G.U. 07/12/2020, n.304)
31/05/2021
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181)
30/07/2021
LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)
30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100)
16/06/2022
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182)
05/08/2022
LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) - Testo consolidato 05.2023
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[box-info]Nuovo Codice della Nautica da Diporto
Pubblicata il Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato con la revisione e le modifiche di cui al presente Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, disponibile download Riservato Abbonati:
- Allegato presente notizia
- Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2018
- Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (allegato)[/box-info]
Download Nuovo Codice della Nautica da Diporto
...
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità da diporto utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) , sono aggiunte le seguenti:
«c -bis ) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c -ter ) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis .
Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona » sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «timbrata e vistata dalla predetta autorità» sono sostituite dalle seguenti: «validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)».
[...]
Art. 59. Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all’estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell’istruttore e dell’insegnante validi per l’intero territorio nazionale;
f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unità da diporto e le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio e l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l’accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cuiì all’articolo 39 -bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell’articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
m) individuazione dei criteri per l’indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all’articolo 15 -ter , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell’atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell’unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l’individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l’elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all’articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell’imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l’applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all’articolo 36 -bis , comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 49 -quater , comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all’articolo 49 -sexies , comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all’articolo 19 -bis , comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall’articolo 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all’articolo 53 -bis , comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall’articolo 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.
[...]
Art. 61. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’adozione del decreto di cui all’articolo 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all’entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
_________
La Sezione normativa "Imbarcazioni da diporto"
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[box-note]Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Codice della Nautica da Diporto
Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016[/box-note]