Decisione di esecuzione (UE) 2025/286
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 / Norme armonizzate DPI Febbraio 2025
ID 23463 | 14.02.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/869
GU L 2025/286 del 14.2.2025
Entrata in vigore: 14.02.2025
Tuttavia, il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dall’11 novembre 2025 mentre il punto 2 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.
Elenco completo norme armonizzate DPI
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II di tale regolamento.
(3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione al fine di adeguare l’ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(4) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione: EN 352-6:2020 sulle cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza, EN 352-8:2020 sulle cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, EN 352-9:2020 sugli inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza, EN 352-10:2020 sugli inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro e EN 813:2008 sulle cinture con cosciali.
(5) Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme: EN 352-6:2020+A1:2024, EN 352-8:2020+A1:2024, EN 352-9:2020+A1:2024, EN 352-10:2020+A1:2024 e EN 813:2024.
(6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme e le relative modifiche siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(7) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425: EN 352-6:2020+A1:2024, EN 352-8:2020+A1:2024, EN 352-9:2020+A1:2024, EN 352-10:2020+A1:2024 e EN 813:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
(9) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-6:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020 e EN 813:2008 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state rivedute. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(10) È inoltre necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 175:1997 sugli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tale norma è stata ritirata dal CEN e sostituita dalla norma EN ISO 16321-2:2021, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 175:1997, EN 352-6:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020 e EN 813:2008.
(13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, il punto 1 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dall’11 novembre 2025 mentre il punto 2 dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.
...
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:
(1) la riga 14 è soppressa;
(2) le righe 25, 27, 28, 29 e 63 sono soppresse;
(3) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti
25 bis. |
EN 352-6:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza»; |
«27 bis. |
EN 352-8:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»; |
«28 bis. |
EN 352-9:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza»; |
«29 bis. |
EN 352-10:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»; |
«63 bis. |
EN 813:2024 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali». |
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