Verifiche periodiche ascensori
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Verifiche periodiche ascensori
Soggetti abilitati ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99
Abilitazioni agli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per le verifiche periodiche degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria (abilitazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99).
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche
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Art. 13. Verifiche Periodiche
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
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