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RAPEX Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia

ID 8375 | | Visite: 1732 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Stufa a gas portatile

stufa a gas

Il prodotto, di marca ThermalPlus, mod. PO-E01, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/142/CE (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi) ed alla norma tecnica EN 449:2002+A1:2007 “ Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva).

La temperatura superficiale dell'apparecchio aumenta eccessivamente durante l'uso, con il rischio di ustioni per l'utilizzatore.

Direttiva 2009/142/CE
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI

3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.6. Temperature

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

Regolamento (UE) 2016/426
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.6. Temperatura

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate a essere installate o collocate in prossimità di superfici non devono raggiungere temperature tali da rappresentare un pericolo.

3.6.2. La temperatura superficiale delle parti degli apparecchi destinate a essere manovrate durante l'uso normale non deve rappresentare un pericolo per l'utente.

3.6.3. In condizioni di funzionamento, la temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio, escluse le superfici o le parti destinate a trasmettere il calore, non deve rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dell'utente, e in particolare per i bambini e gli anziani, per i quali occorrerà tener conto
di adeguati tempi di reazione.

In accordo al punto 5.17.1 della norma tecnica EN 449:2002+A1:2007, la temperatura delle parti della stufa che devono essere toccate per l’uso, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di:

- 35 K per i metalli ed i materiali equivalenti;
- 45 K per la porcellana ed i materiali equivalenti;
- 60 K per la plastica ed i materiali equivalenti.

Inoltre, la temperatura delle parti frontali e laterali, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di 80 K.

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Stufa a gas portatile
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FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND

ID 8318 | | Visite: 3807 | Documenti Riservati Marcatura CE

FEM OND

FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND

FEM, 06.05.2019

La FEM ha presentato il proprio contributo sulla revisione della direttiva sul rumore da esterno (OND) in previsione del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle sue conclusioni e valutazioni relative alla valutazione dell'OND.

La FEM riconosce la necessità di una revisione dell'OND per allinearla agli sviluppi tecnologici nel settore del rumore e ai requisiti in altri atti legislativi dell'UE.

La position paper descrive le opinioni di FEM sugli aspetti chiave dell'OND (ambito, limiti di rumore, codici di test, database e etichetta di rumore) e presenta alcune raccomandazioni relative a questi aspetti per il futuro regolamento sul rumore per esterni.

In breve, FEM ha sottolineato i seguenti messaggi:

[alert]- la necessità di un allineamento dell'OND con il nuovo quadro legislativo;
- compresa l'autocertificazione come procedura di valutazione della conformità per entrambe le apparecchiature negli articoli 12 e 13;
- mantenere l'attuale ambito dell'OND;
- consentire l'aggiornamento dei metodi di misurazione (ogni volta che le norme sono riviste) da fare riferimento in un atto delegato anziché nel regolamento stesso;
- ultimo ma non meno importante, mantenere l'etichetta del rumore corrente, ma rimuovere il database.[/alert]

La position paper include anche nelle tabelle specifiche dei prodotti allegati per descrivere i tipi di apparecchiature FEM influenzate dall'OND e fornire un'analisi degli impatti ambientali ed economici delle variazioni dei limiti di rumore, nonché le proposte FEM in termini sia di limiti e i codici di prova.

...

Fonte: FEM

Collegati:
[box-note]Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine 
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

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Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019

ID 8297 | | Visite: 3919 | Regolamento DMD Vitro

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017)

GU L 117/11 del 03.05.2019

_________

[panel]1. Pagina 183, considerando (66):
anziché: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 14155:2011 relativa alla buona pratica clinica per l'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi della prestazioni …»
leggasi: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 20916 sugli studi relativi alle prestazioni cliniche che utilizzano campioni provenienti dal corpo umano, attualmente in via di sviluppo, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi delle prestazioni …».
2. Pagina 198, articolo 10, paragrafo 14:
anziché: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.»
leggasi: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 26, paragrafo 3.».
3. Pagina 207, articolo 28, paragrafo 1
anziché: «… di cui all'articolo 30 le informazioni…»
leggasi: «… di cui all'articolo 27 le informazioni …».
4. Pagina 220, articolo 48, paragrafo 7, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di detto allegato, per almeno un …».
5. Pagina 221, articolo 48, paragrafo 9, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un dispositivo rappresentativo …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di tale allegato, per almeno un dispositivo rappresentativo…».
6. Pagina 234, articolo 70, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
7. Pagina 238, articolo 74, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica, fino al 27 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica fino al 25 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
8. Pagina 258, articolo 113, paragrafo 3, lettera g):
anziché: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;»
leggasi: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2029, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;».
9. Pagina 296, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante il periodo di validità del certificato,»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma di dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante il periodo di validità del certificato, e».
10. Pagina 308, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente alle disposizioni dei punti da 4.4. a 4.8.. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe B e C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
11. Pagina 308, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi C e D»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza».
12. Pagina 309, allegato IX, sezione 3.5:
anziché: «Nel caso dei dispositivi di classe C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione,
sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi di classe B e C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …».[/panel]

__________

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]

RAPEX Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo

ID 8257 | | Visite: 2734 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica

bambola

Il prodotto, di marca OUSDY, mod. SY0902-21, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della bambola contiene una quantità eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) (valori misurati: 18% in peso).

Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. a)  ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | b)  Dibutilftalato (DBP) | c)  Benzilbutilftalato (BBP)

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

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Bambola di plastica
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RAPEX Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania

ID 8215 | | Visite: 2659 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania

Approfondimento tecnico: Puleggia per arrampicata

puleggia da arrampicata

Il prodotto, di marca Edelrid, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) (oggi abrogata dal  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale).

L'asse che tiene il rullo e le due piastre laterali in posizione potrebbe non essere correttamente rivettato.

Una piastra laterale potrebbe di conseguenza staccarsi liberando così il cavo e causando la caduta dell’utilizzatore.

Allegato II

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI

I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

1.1.2 Livelli e classi di protezione

1.1.2.1. Livello di protezione ottimale

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio

Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

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Puleggia per arrampicata
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Direttiva 2007/45/CE

ID 8194 | | Visite: 7364 | Nuovo Approccio

Direttiva 2007/45/CE

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

GU L 247 del 21.9.2007

Direttiva recepita con ilDecreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Preimballaggi: Quadro normativo e controlli

ID 8192 | | Visite: 26904 | Documenti Riservati Marcatura CE

Preimballaggi Quadro normativo controlli

Preimballaggi Normativa e controlli: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 del 19.05.2025

ID 8192 | Update Rev. 1.0 del 19.05.2025 / In allegato Documento completo

Quadro normativo sui preimballaggi (imballaggi preconfezionati), con le indicazioni base delle principali norme di riferimento e altra Documentazione d'intesse allegata

Come è noto, ormai più del 90% delle merci vendute al dettaglio, sopratutto nel settore alimentare, sono commercializzate in imballaggi preconfezionati, i quali vengono prodotti secondo procedure tecniche di pesatura automatizzate, e in assenza dell’acquirente: ad esempio, pacchi di pasta, scatolette di tonno, bottiglie di olio, flaconi di detersivo etc..

La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività di propria competenza, demandate per la Regolazione del Mercato e per la tutela dei consumatori, vigila sul rispetto della normativa che impone al produttore di garantire che il contenuto effettivo dei preimballaggi, attraverso l’adozione di metodi di controllo, anche di tipo statistico, dei sistemi di pesatura e/o riempimento, corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.

[box-note]Update Rev. 1.0 del 19.05.2025
Aggiunti:
- Schema - Preimballaggio / Prepesato
-
Norme tecniche
-
Sanzioni preimballaggi CEE e nazionale art. 12 L. 25/10/1978 n. 690[/box-note]

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio s’intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato

Esistono due categorie di prodotti confezionati: preconfezionati e prepesati.

Un prodotto è preconfezionato, quando è:

1. contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente;
2. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato;
3. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio medesimo.

Un prodotto è prepesato, quando il suo peso differisce da confezione a confezione.

Schema - Preimballaggio / Prepesato

Schema   Preimballaggio   Prepesato

Gli imballaggi preconfezionati possono distinguersi fra quelli conformi alle direttive della Comunità Europea, i cosiddetti preimballaggi CEE, e quelli conformi a disposizioni normative nazionali.

Nell’ambito dei preimballaggi CEE esistono, inoltre, due diverse categorie: quelle per i liquidi alimentari e quelle per i prodotti diversi dai liquidi alimentari.

La massa o il volume nominale è la massa o il volume indicato sull’imballaggio (contenuto nominale Qn) e corrisponde alla quantità di prodotto che l’imballaggio si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo rappresenta la quantità di prodotto che l’imballaggio contiene realmente.

L’errore in meno è la quantità di cui differisce in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale.

L’errore in meno tollerato è la quantità di cui può differire in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale. Tali quantità sono riportate nella seguente tabella in valori assoluti e percentuali. Questi ultimi vanno arrotondati al decimo di grammo o millilitro.

Tabella degli errori massimi tollerati in meno

D.P.R. 26/5/1980 n. 391

Quantità nominale in g o in mL

 in % di Qn     

in g o mL     

da 5 a 50

9

 -

da 50 a 100

 -

4,5

da 100 a 200

4,5

 -

da 200 a 300

 -

9

da 300 a 500

3

 -

da 500 a 1.000

 -

15

da 1.000 a 10.000

1,5

 -

Gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. il contenuto effettivo non deve essere inferiore in media al contenuto nominale;
2. la percentuale di difettosi non deve superare il 2,5%;
3. nessun imballaggio preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore massimo tollerato.

La normativa sui preimballaggi si applica agli imballaggi il cui contenuto nominale è maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml) e minore o uguale a 10 kg (o 10 L).
Per gli imballaggi nazionali le norme si applicano a preconfezionati di contenuto nominale maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml), esclusi i prodotti per uso professionale.

Etichettatura

L’etichetta di un preimballaggio deve contenere tutte le informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile, che identificano il produttore o importatore, il prodotto e il contenuto dell’imballaggio preconfezionato. Deve potersi leggere nelle normali condizioni di presentazione dell’imballaggio preconfezionato (quando è esposto e pronto per la vendita).

Obbligatoriamente l’etichetta deve contenere:

1. il marchio o nome del produttore;
2. la quantità nominale (per gli alimenti in liquidi di governo deve essere espresso anche il peso sgocciolato);
3. l’unità di misura;
4. il marchio CE (se trattasi di imballaggi CE);
5. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per i prodotti alimentari).

Unità di misura:

1. per i volumi:  
litri     (L o l)
centilitri   (cL o cl)
millilitri  (mL o ml)
2. per le masse: 
chilogrammi   (kg)
grammi (g)

Il marchio CEE:

Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976

- forma normalizzata
- altezza minima 3 mm
- indelebile
- apposto nello stesso campo visivo della quantità nominale 

Marchio preimballaggi                              simbolo e
Marchio CEE per i preimballaggi CEE |    Contrassegno CEE per  le bottiglie recipienti-misura CEE

Tutte le iscrizioni devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella.

Dimensioni rapportate al contenuto nominale

D.P.R. 26/5/1980 n. 391

Contenuto nominale Qn (g)Altezza caratteri (mm)
50 ≤ Qn 2
50 < Qn ≤ 200 3
200 < Q≤ 1000 4
1000 < Qn 6


[box-note]D.L. 3/7/1976 n.451

Bottiglie recipienti-misura

I recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, sono definiti per legge “bottiglie recipienti-misura”, quando possiedono le seguenti proprietà:

- sono predisposti per una chiusura ermetica;
- sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 L e inferiore o uguale a 5 L;
- hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti fino ad un certo livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le seguenti iscrizioni obbligatorie sulle bottiglie recipienti-misura sono posizionate sul fondo o sulla superficie di raccordo tra il fondo e la superficie laterale:

- marchio del fabbricante approvato dall’autorità competente;
- indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millimetri, per mezzo di cifre seguite dal simbolo dell’unità di misura;
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl, oppure, la distanza in millimetri dal rasobordo seguita dal simbolo mm corrispondente alla capacità nominale.

Per capacità nominale s’intende il volume di liquido che si presume la bottiglia recipiente-misura contenga, quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.

Per capacità rasobordo s’intende il volume di liquido che la bottiglia recipiente-misura contiene quando è riempita fino al piano del bordo.

Per capacità effettiva s’intende il volume di liquido che essa contiene realmente, quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le bottiglie recipienti-misura vengono riempite secondo due procedimenti :

1. riempimento a livello costante
2. riempimento a vuoto costante

La distanza tra il livello di riempimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale, chiamata volume di espansione o vuoto, devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello, vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, sono muniti di appositi contrassegni e quindi facilmente riconoscibili:

simbolo e

Tabella degli errori massimi tollerati in più o in meno tra la capacità effettiva e la capacità nominale Vn di una bottiglia recipiente-misura

Capacità nominale Vn in mLEMT in più o in meno in % di VEMT in più o in meno in mL
da 50 a 100  -  3
da 100 a 200 3  -
da 200 a 300  - 6
da 300 a 500 2  -
da 500 a 1.000  -  10
da 1.000 a 5.000 1  -

[/box-note]

[box-info]Le bottiglie recipienti-misura devono essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 centilitri, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta.[/box-info]

Obblighi dei produttori e importatori di imballaggi preconfezionati

I produttori o importatori devono:

- Misurare o controllare il contenuto effettivo degli imballaggi;
- Essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria (certificazioni di organismi di stati membri, attestazioni dei controlli effettuati prima dell’ingresso nel territorio comunitario, attestazioni dei controlli effettuati dal produttore, ecc.);
- Sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
- Utilizzare strumentazione adeguata, di tipo legale se impiegata per misure e controlli statistici;
- Tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.

Compiti degli organi di controllo

-Verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
- Controllare l’etichettatura dei preimballaggi;
- Controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
- Verificare la presenza e correttezza delle registrazioni dei controlli effettuati;
- Eseguire prove per la verifica del contenuto effettivo.

La normativa e i controlli delle Camere di Commercio

Il contesto normativo storico

Preimballaggi CEE - Liquidi alimentari

Direttiva 75/106/CEE ‐ precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati D.L. 3/7/1976 n.451 Convertito in legge da L. 19/8/1976 n. 614
Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura
Direttive 78/891, 79/1005/CEE  modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati D.M. 13/3/1979
D.P.R. 23/8/1982 n. 825
Direttiva 85/10/CEE – ulteriore modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati L. 16/2/1987 n. 47

Preimballaggi CEE - Prodotti alimentari esclusi quelli della direttiva 75/106

Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa
o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
L. 25/10/1978 n. 690
Direttiva 78/891/CEE
Direttiva 80/232/CEE
Direttiva 86/96/CEE
Direttiva 57/352/CEE
gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
DM 27/2/1979 (*)
D.P.R. 23/8/1982 n. 871 (*)
D.M. 1/3/1988 n.131 (*)
D.Lgs. 25/1/1992 n.75 (*)

(*) hanno tutti modificato
la legge n. 690/78

Preimballaggi IT

D.P.R. 26/5/1980 n. 391
Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE
D.M. 12/6/1985  ‐ modifica gamme quantità nominali

D.M. 1/8/1985 – modalità di applicazione della sigla identificante il lotto di appartenenza

Preimballaggi CE

Direttiva 2007/45/CE ‐ Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio Direttiva 75/106/CEE ‐precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati Abrogata

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.

Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura ---
Direttive 78/891, 79/1005, 85/10/CEE  ‐ modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati Abrogate
Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Direttive 80/232, 86/96, 57/352 gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati relativi alla 76/211/CEE Modificata

Con la direttiva 2007/45/CE (recepita Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12) sono:

- stati unificati sotto una direttiva unica i preimballaggi liquidi alimentari con quelli della Direttiva 76/211/CEE
- state eliminate le gamme dei valori delle quantità nominali per tutti i preimballaggi tranne che per alcuni tipi di vino e di bevande spiritose

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 ALLEGATO I (previsto dall’articolo 1, comma 2)
GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Vino tranquillo Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo gli 8 valori seguenti: ml 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino giallo Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo il valore: ml 620
Vino spumante Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 5 valori seguenti: ml 125 – 200 – 375 – 750 – 1500
Vino liquoroso Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino aromatizzato Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Bevande spiritose Nell’intervallo tra 100 ml e 2000 ml solo i 9 valori seguenti: ml 100 – 200 – 350 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 ‐ 2000

Definizione dei prodotti

Vino tranquillo Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999,
relativo all’organizzazione del mercato vinicolo (codice NC ex 2 204)
Vino giallo Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC ex 2 204)
con denominazione d’origine << Côtes du Jura>>, << Arbois>>, <<l’etoile>> e <<château chalon="">>, in bottiglie di
cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29/4/2002, che fissa talune modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Vino spumante  Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punti 15,16,17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio
del 17/5/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999
(codici NC 2 204 21 – 2204 29)
Vino aromatizzato  Vino aromatizzato di cui all’art. 2, par 1, lett. A) del regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio del 10/6/1991,
che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205)
Bevande spiritose Bevande spiritose di cui all’art. 1, par 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29/5/1989, che stabilisce
le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208)

...

C.M.  Prot. 453369  del 19/9/1995 n. 71/2 Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Considera come modalità di controllo ammesse o autorizzate quelle riferite a norme nazionali o internazionali in materia di controllo statistico e pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO,…)

C.M.  Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43 Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Precisa che controllo ammesso è anche quello definito nel DM 27/2/79.
- Ammette la conservazione dei dati su supporto informatico
- Definisce il periodo di conservazione della documentazione

Lettera prot. 551689 del 29/5/1996 Risposta ad un quesito della FEDERALIMENTARE ‐ Roma
- Modalità di formazione del lotto.
- Modalità di controllo sui multipack
- Precisazione del concetto di dispersione

C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110 Modalità di controllo alla produzione – controlli distruttivi
- Possibilità di applicare il metodo di controllo distruttivo di cui al DM 27/2/79 ma solo con autorizzazione Ministeriale

Preimballaggi CEE / IT: differenze

Preimballaggi CEE Preimballaggi nazionali
L. 25/10/1978 n. 690 D.P.R. 26/5/1980 n. 391
Marchio preimballaggi -----
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn:
5 g <= Qn <= 10 kg
5 ml <= Qn <= 10 l
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn:
Qn >= 5 g
Qn >= 5 ml
Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali
--- - Tolleranze per Qn oltre i 10 kg o i 10 l
- Obbligo di identificazione del lotto di appartenenza
- Definizione della divisione dello strumento di controllo in base alla quantità nominale misurata
- Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali quando la dispersione delle macchine confezionatrici sia troppo elevata

L’apposizione del marchio CEE, rappresenta una dichiarazione implicita, da parte del produttore, che, per il controllo del contenuto nominale, viene seguita la normativa europea L. 25/10/1978 n. 690. Di conseguenza la sua mancata apposizione rappresenta la dichiarazione di seguire la normativa nazionale D.P.R. 26/5/1980 n. 391.
....

[box-note]Comunicazione preconfezionati

I fabbricanti e gli importatori, solo per i preconfezionati di tipo diverso da quello CEE, hanno l'obbligo di comunicare prima dell'inizio della produzione o dell'importazione, anche tramite il proprio Ufficio Metrico, al:

Ministero Sviluppo Economico - Dip. Impresa ed Internazionalizzazione - Dir.Gen. per il Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Norm. Tecnica - Ufficio IV - Strumenti di Misura - Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA

il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Per modalità di controllo statistico ammesse o autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati e alle proprietà dei prodotti confezionati.

I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi devono altresì comunicare, oltre al luogo di applicazione della sigla, se in relazione alle modalità di confezionamento il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice oppure a parametri diversi.[/box-note]

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
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Matrice revisioni
 
Rev. Data Oggetto Autore
1.0 19.05.2025 Aggiunti:
- Schema - Preimballaggio / Prepesato
-
Norme tecniche
-
Sanzioni preimballaggi CEE e nazionale art. 12 L. 25/10/1978 n. 690
Certifico Srl
0.0 18.04.2019 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]
 

Direttiva 76/211/CEE

ID 8190 | | Visite: 10297 | Nuovo Approccio

Direttiva 76/211/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(GU n. L 046 del 21/02/1976)
_______

Testo consolidato aggiornato 20129 con le modifiche apportate dagli atti:

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 78/891/CEE del 28 settembre 1978 (GU L 311/21 del 4.11.1978)

DIRETTIVA 2007/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 settembre 2007 (GU L 247/17 del 21.9.2007)

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 del 25.7.2019)

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Direttiva (UE) 2016/2037

ID 8188 | | Visite: 3383 | Direttiva ADD

Direttiva (UE) 2016/2037

Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

GU L 314 del 22.11.2016

Collegati
[box-note]Direttiva 75/324/CEE
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Evaluation of the Aerosol Dispensers Directive | 2018[/box-note]

RAPEX Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia

ID 8181 | | Visite: 2268 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia

Approfondimento tecnico: Inchiostro per tatuaggio

inchiostro per tatuaggi

Il prodotto, di marca World Famous Tattoo Ink, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla Risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP(2008)1 sui requisiti e i criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.

Il prodotto contiene l'amina o-anisidina aromatica (valore misurato: 9 mg/kg). Questa ammina aromatica può causare cancro, mutazioni cellulari e influire sulla riproduzione.

La Risoluzione ResAP(2008)1 riporta in tabella 1 l’elenco delle amine aromatiche, con particolare riferimento alle proprietà carcinogene, mutagene, reprotossiche e sensibilizzanti , che non devono essere presenti nei tatuaggi e nei prodotti per il trucco permanente (PMU), né rilasciate da azocoloranti.

Tabella 1 ResAP 2008 1

Tabella 1 ResAP(2008)1

Tutti i Report Rapex 2019

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 15 del 12_04_2019 N. 2 A12_0605_19 Italia.pdf
Inchiostro per tatuaggio
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Decreto 25 marzo 2019

ID 8152 | | Visite: 3850 | Direttiva emisione acustica macchine

Decreto 25 marzo 2019

Decreto 25 marzo 2019

Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

(GU Serie Generale n.85 del 10-04-2019)

...

Art. 1. Modifica dell’art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262»

All’art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3 -bis . In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l’utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l’aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza».

__________

Collegati:
[box-note]Decreto MATT 25 gennaio 2018
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

CEI EN 50321-1: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione

ID 8131 | | Visite: 23873 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID8131

CEI EN 50321-1: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione

ID 8131 | 08.04.2019

Le calzature di protezione per i lavori sotto tensione, devono rispondere ai requisiti della norma CEI EN 50321-1:2019 armonizzata Regolamento (UE) 2016/425 "DPI".
Il Documento ne illustra la Classificazione elettrica, codice colore, marcatura, requisiti con estratti dalla CEI EN 50321-1:2019.

Gli stivali o le scarpe isolanti proteggono l'utilizzatore contro le scosse elettriche impedendo il passaggio di corrente pericolosa attraverso i piedi.

Questi DPI devono soddisfare la norma EN 50321 che prevede classi di protezione e prove dielettriche sulla calzatura completa.

Esistono anche sopra-calzature (da indossare sopra le calzature da lavoro) che soddisfano la norma.

sovrativali

                                      Esempio sopra-calzature

CEI EN 50321-1 (CEI 78-20) 2018: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione

La norma specifica i requisiti e le prove per i dispositivi di protezione individuale utilizzati come calzature e sovrastivali isolanti per la protezione da elettrocuzione nei lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive di impianti fino a 36 000 V in corrente alternata o 25 000 V in corrente continua.

I dispositivi progettati e fabbricati nel rispetto della presente norma contribuiscono alla sicurezza degli utilizzatori a condizione che siano impiegati da personale qualificato, in conformità con i metodi di lavoro in sicurezza e le relative istruzioni per l'uso.

Le calzature antistatiche, resistenti agli shock elettrici e conduttive non sono coperte da questa Norma.

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50321:2000-04, che rimane applicabile fino al 12-01-2021. Questa Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli Enti Normatori internazionali.

Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la versione solo italiana; tale versione avrà la stessa validità della presente.

...

Excursus

Estratto CEI EN 50321-1 (CEI 78-20) 2018 (EN)

4 Requirements

4.1 Electrical classification

Electrical insulating footwear and overboots shall be classified by electrical classes, acc ording to their use on or near electrical installations of a defined nominal voltage,
as follows:

- Electrical class 00, for installations with nominal voltage up to 500 V AC or 750 V DC;
- Electrical class 0, for installations with nominal voltage up to 1 000 V AC or 1 500 V DC;
- Electrical class 1, for installations with nominal voltage up to 7 500 V AC or 11 250 V DC;
- Electrical class 2, for installations with nominal voltage up to 17 000 V AC or 25 500 V DC;
- Electrical class 3, for installations with nominal voltage up to 26 500 V AC;
- Electrical class 4, for installations with nominal voltage up to 36 000 V AC;

Guidance to the use of electrical insulating footwear and overbootsn is given in Annex

4.4 Marking

4.4.1 The electrical insulating footwear and overboots shall be first marked according to Clause 7 of EN ISO 20345:2011 or Clause 7 of EN ISO 20347:2012 or Clause 7 of EN ISO 20346:2014

Additional marking to comply with this standard shall be the following:

Each electrical insulating footwear or overboots which claims to comply with the requirements of this standard, shall bear a label and/or marking giving the following information:

- symbol IEC 60417-5216:2002-10 - Suitable for live working; double triangle (see Annex B);

NOTE The exact ratio of the height of the figure to the base of the triangle is 1,43. For the purpose of convenience,this ratio can be between the values of 1,4 and 1,5.

- number of EN 50321:201X standard immediately adjacent to thesymbol;
- electrical class;
- voltage current tested “AC” or “AC/DC” according to voltage testing applied.

 ...

4.4.2 If a colour code is used, the symbol (double triangle) shall correspond to the following:

[alert]- Class 00 - beige;
- Class 0 - red;
- Class 1 - white;
- Class 2 - yellow;
- Class 3 - green;
- Class 4 - orange.[/alert]

simbolo doppiotriangolo rosso

Annex B (normative)  Suitable for live working; double triangle

(IEC-60417-5216:2002-10)

double triangle

Annex ZZ (informative)

Relationship between this European Standard and the essential requirements of Regulation 425/2016/EEC aimed to be covered

This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request to provide one voluntary means of conforming to essential requirements of Regulation 425/2016/EEC on personal protective equipment. Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Regulation, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZZ.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive and associated EFTA regulations.

Table ZZ.1 - Correspondence between this European Standard and Annex II of the Regulation 425/2016/EEC Personal Protective Equipment

Tabella ZZ1

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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Fonte: CEI EN 50321-1: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione

 

Collegati:
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425[/box-note]

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Allegato riservato Lavori sotto tensione - Calzature di protezione CEI EN 50321-1 2018.pdf
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Manutenzione terminologia | UNI EN 13306:2018

ID 8102 | | Visite: 21087 | Documenti Riservati Marcatura CE

13306

Manutenzione terminologia | UNI EN 13306:2018

ID 8102 | 05.04.2019

La scheda allegata illustra i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche, amministrative e gestionali della manutenzione, propri della norma UNI EN 13306:2018. 

Lo scopo della norma europea è definire i termini generici utilizzati per tutti i tipi di manutenzione e di gestione della manutenzione indipendentemente dal tipo di entità considerato. Solo la manutenzione del software non è trattata nella presente norma. È tuttavia considerata la manutenzione di entità e sistemi contenenti software. I termini autosufficienti non sono definiti nella presente norma.

L'organizzazione della manutenzione ha la responsabilità di definire la strategia di manutenzione secondo gli obiettivi principali seguenti:

[alert]- assicurare la disponibilità dell'entità a funzionare come richiesto, al costo ottimale; considerare la sicurezza, le persone, l'ambiente e qualsiasi ulteriore requisito obbligatorio associato all'entità;

- considerare qualsiasi impatto sull'ambiente;

- migliorare la durabilità dell'entità e/o la qualità del prodotto o del servizio fornito prendendo in considerazione i costi.[/alert]

Nell'ambito dell'incarico assegnato al CEN/TC 319, è stato necessario produrre una norma generica strutturata ed esauriente riguardante il vocabolario della manutenzione e contenente i termini principali e le relative definizioni.

La manutenzione fornisce un contributo essenziale alla fidatezza di un'entità. Sono quindi richieste definizioni corrette e formali che forniscano all'utilizzatore di norme associate sulla manutenzione una più ampia comprensione dei termini utilizzati riguardanti la manutenzione. Tali termini possono rivestire un'importanza particolare nella formulazione di contratti di manutenzione.

I termini contenuti nella presente norma indicano che la manutenzione non è limitata ad azioni tecniche, bensì include altre attività quali la pianificazione, la gestione della documentazione, ecc.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13306-2018.html

________

Contenuti del documento:

[panel]Indice
Premessa
1. Termini principali
2. Termini relativi all’entità
3. Proprietà delle entità
4. Guasti ed eventi
5. Avarie e stati
6. Tipi di manutenzione
7. Attività di manutenzione
8. Termini relativi al tempo
9. Logistica e strumenti della manutenzione
10. Fattori economici e tecnici
Fonti[/panel]

 ...

Estratto illustrativo

1. Termini e definizioni

Tabella1

...segue in allegato

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Fonti: UNI EN 13306:2018

Collegati:
[box-note]Manutenzione: tutte le definizioni delle norme di riferimento
UNI - Norme generali sulla manutenzione
Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione[/box-note]

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Allegato riservato Manutenzione - Terminologia UNI EN 13306 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
267 kB 297

Ascensori: chiarimenti sostituzione componenti quadro manovra UNI 10411-1:2014

ID 8093 | | Visite: 11926 | News Marcatura CE

UNI 10411 1 2014

Ascensori: chiarimenti sostituzione componenti quadro manovra UNI 10411-1:2014

In occasione dell’installazione della sostituzione o aggiunta di componenti al quadro di manovra, con o senza variazioni dello schema (12.2.1 UNI 10411-1) la nuova situazione deve essere valutata dal punto di vista della sicurezza come previsto nel punto 12.2.2 della UNI 10411-1.

[box-note]UNI 10411-1:2014 | Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 2014/33/UE

12.2.1 In occasione di sostituzione o aggiunta di componenti del quadro di manovra con o senza variazioni di schema, devono essere utilizzati componenti conformità ai punti 12, 13 e 14 della UNI 81-1:2010, con l'eccezione del punto 13.1.1.3.

12.2.2 In occasione di sostituzione o aggiunta di componenti del quadro di manovra con variazioni dello schema (modifiche e/o integrazioni) la nuova situazione deve essere valutata da punto di vista della sicurezza rispetto alla situazione preesistente.[/box-note]

[box-warning]Attenzione la norma UNI 81-1:2010 non è più in vigore ed è stata sostituita da:

UNI EN 81-20:2014 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

UNI EN 81-50:2014 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori[/box-warning]

La norma UNI 10411-1:2014 tratta le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e intende fornire soluzioni in grado di garantire una sicurezza almeno equivalente a quella dell'ascensore prima della sua modifica. Soluzioni diverse da quelle indicate nel testo non danno presunzione di conformità alla norma. 

La norma non tratta le modifiche che comportano una variazione delle misure di protezione contro l'incendio.

[panel]L'analisi della norma porta a chiedersi se è opportuno verificare/aggiornare anche altre componenti dell’impianto (es: gruppo frenante del macchinario)  in relazione alle seguenti fattispecie di interventi su impianti ascensore elettrici:

a. installazione, come nuovo componente, di un variatore di frequenza (inverter) in aggiunta al quadro esistente,

b. sostituzione del quadro di manovra con altro nuovo che include il dispositivo variatore di frequenza (inverter).[/panel]

La risposta è affermativa:

[panel]a. in particolare se viene installato un nuovo dispositivo variatore di frequenza (inverter), in assenza di un dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina a porte aperte, tutti gli elementi meccanici del freno che contribuiscono a esercitare l'azione frenante sulla superficie di frenatura devono essere installati almeno in due esemplari. Qualora uno di detti elementi non agisca a causa di un guasto, deve continuare a essere esercitata un'azione frenante per rallentare, arrestare e tenere ferma la cabina che viaggia in discesa a velocità nominale con carico uguale alla portata nominale e in salita senza carico. La posizione di apertura e chiusura di tali elementi meccanici deve essere controllata elettricamente. Eventuali anomalie devono determinare il fermo dell'impianto.

b. in occasione della sostituzione del gruppo di manovra di un impianto, se esso è dotato del dispositivo variatore di frequenza (inverter), per analogia, si applica quanto già specificato nel precedente punto a.[/panel]

La norma tecnica UNI EN 81-20:2014 (punto 5.9.2.2 - Freno elettromeccanico) stabilisce:

[box-note]Questo freno deve essere capace di arrestare da solo il macchinario con la cabina che viaggia in discesa alla velocità nominale e con la portata nominale aumentata del 25%. In queste condizioni la decelerazione della cabina non deve essere maggiore di quella che si ha per intervento del paracadute o per urto sugli ammortizzatori.

Tutti gli elementi meccanici del freno che contribuiscono ad esercitare l'azione frenante sulla superficie di frenatura devono essere installati almeno in due esemplari. Qualora uno di detti elementi non agisca a causa di un guasto, deve continuare ad essere esercitata un'azione frenante per rallentare, arrestare e tenere ferma la cabina che viaggia in discesa a velocità nominale con carico eguale alla portata nominale e in salita senza carico (vuota).

Il nucleo del solenoide è considerato parte meccanica, mentre non è considerata tale la bobina del solenoide stesso.[/box-note]

Collegati:

[box-note]Regole di sicurezza Ascensori | Serie norme UNI EN 81-X:2019
UNI 10411-X:201X - La serie di norme modifiche ad ascensori
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE[/box-note]

1° EPERC international conference pressure equipment innovation and safety

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EPERC2019

Conference proceedings - 1° EPERC international conference pressure equipment innovation and safety

Il documento contiene relazioni che analizzano i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione.

Fornisce una panoramica delle soluzioni innovative, sviluppate dall’Istituto e da altri stakeholders nazionali ed internazionali, mirate al miglioramento dell’efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti.

...

These are the Proceedings of the first edition EPERC Conference 2019 on the theme of "Safety and innovation in the pressure equipment sector". EPERC is an organization active to support Innovation and Competitiveness of the European Pressure Equipment Industry. The objectives are: to identify the needs for research and innovation and to make pressure vessel industry safer, innovative and competitive through the exchange of industry experience and dedicated Technical Task Groups.

The major orientation is to work with the key Industry actors that used Pressure Equipment at the European level in one hand, and with International Cooperation (USA, Russia, Japan, Korea, China, India, and Middle East countries…) in the other hand.

EPERC has to be in touch with similar organization in the world (China, Japan, Korea, Indonesia, USA, Canada, South America, Middle East, Africa…), and in particular with ASME ST-LLC, Japanese PVRC, China...

All the Research and Development programs will be developed in close relation with European Standard Pressure Equipment Technical Committees and all the support of the European Community (EIT, JRC, DGs…).

The EU key actors in this domain include JRC "Joint Research Centre", EIT "European Institute of Innovation & Technology", CEN "European Committee for Standardisation", including all the Pressure Equipment Technical Committees.

Improvements of European Codes & Standards will be considered with European Pressure Equipment Standards Technical Committees, to develop R&D for the different standards and to guarantee knowledge transfer, to develop set of examples and training of users, on different innovations.

The EPERC mission is to coordinate, develop and promote the common technical interests and strategies of European industry with regard to pressure equipment industry innovation and competitiveness through:

[alert]a) Research in relation with the international context and European institutions;
b) Exchange of industry experience in design, materials, fabrication, surveillance, use, inspection, monitoring, safe life assessment;
c) Improvement of the Codes and Standards by providing industry and research information, data and competitive rules
d) International Cooperation with similar organisations around the word.[/alert]

The EPERC mission is also to safeguard and represent the technical and economic interests of industries in Europe that rely on pressure equipment; to facilitate the free trade of pressure equipment and common in-service requirements across borders at international and European level to assure safety and competitiveness through recognition of standards and recommended practices with associated background; to promote and encourage cooperation through research and exchange of industry experience among the EPERC Stakeholders (Members).

The EPERC strategy is:

[alert]- To consider all the Pressure Equipment actors: end users, designers, manufacturers, material organization, maintenance organization, professional institutes, R&D organization and Universities;
- To be in touch with all the EU organization involved in any particular aspect of Pressure Equipment;
- To remain closely in touch with EU organization: EC, EIT, JRC, CEN and all Pressure Equipment Technical Committees;
- To increase the number of topics to be considered for R&D programs and European Codes & Standards improvements.[/alert]

The participants, representing Industries, Utilities, Universities and Research Centres presented in this 1st EPERC Conference the last developments about:

[alert]- risk analysis and the application of the European directives;
- assessment methods for the suitability of pressure equipment (Fitness for Service, Risk Based Inspection);
- residual Life evaluation;
- creep, fatigue and corrosion for the different types of equipment and systems;
- role of diagnostics (non-destructive tests);
- natural hazards (NATECH);
- analyzing the safety during the starting operations of the Neutral Beam Test Facility (for the ITER project on nuclear fusion);
- evaluation of the standards for the management of the pressure equipment ageing in industrial facilities;
- investigation on the integrity of pressure tanks through acoustic emission test;
- Research on high-density polyethylene piping ageing, with the comparison to the ASME and ISO requirements for qualifications and quality checks of welds;
- Research for the design and optimization of metal flanges and leak tightness;
- Research to evaluate accelerated tests for the creep calculation of mechanical components.
- The Organizing Committee;
- The authors for their contributions;
- The referees for the continuous support and help they have provided;
- The EPERC Board of Directors.[/alert]

The organisers of the EPERC Conference and the editors of the Proceedings were paid rich tributes for bringing together, from so many countries, so many papers, data and findings in the field of Safety and Innovation in the pressure equipment sector.

_________

Fonte: INAIL

Collegati:
[box-note]Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

RAPEX Report 12 del 22/03/2019 N. 15 A12/0510/19 Finlandia

ID 8069 | | Visite: 2459 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 12 del 22/03/2019 N. 15 A12/0510/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Elevatore a forbice per veicoli

elevatore a forbice per veicoli

Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica “EN 1493:2010 – Sollevatori per veicoli”.

L’ingresso della tubazione idraulica è costituito da una superficie tagliente e può danneggiare la tubazione stessa.

Inoltre, la valvola limitatrice di pressione può essere inavvertitamente regolata innalzando in maniera eccessiva la pressione dell’impianto e causando così la fuoriuscita del fluido ad alta pressione.

La perdita di fluido idraulico o la regolazione impropria della valvola possono provocare una discesa troppo rapida del sollevatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.1.3 Materiali e prodotti

I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi dovuti al riempimento, all’utilizzazione, al recupero e all’evacuazione.

EN 1493:2010
5.8.4.2 Valvola di sovrapressione

Il sistema idrualico deve essere munito di una valvola di sovrapressione. Se il sistema idraulico comprende circuiti separati, con pressioni massime diverse, ciascun circuito deve essere dotato di una valvola di ciascun circuito. La regolazione della valvola di sovrapressione deve essere possibile soltanto con l’aiuto di attrezzi e devono essere impedite regolazioni non autorizzate.

Le valvole di sovrapressione devono essere regolate per agire a una pressione on maggiore del 10% oltre la pressione che i stabilisce durante il funzionamento con il carico nominale.

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Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23

ID 8061 | | Visite: 10641 | Regolamento apparecchi gas

Dlgs23 2019

Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23

Recepimento IT Regolamento GAR | regolamento (UE) 2016/426

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

(GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2019

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Art. 2. Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»;
b) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza) 
- 1. La vigilanza generale sull’applicazione della presente legge è demandata al Ministero
dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell’Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’interno, coordinando i propri servizi nell’ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’interno.»;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni) .
-1. Il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l’importatore o il mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l’obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.
4. L’operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».

Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Nei casi previsti dal comma l, l’autorità giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato.
Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
6. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
7. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti.
8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest’ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI del medesimo regolamento. 

 [...]

Disponibile il Testo consolidato della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.


Testo consolidato Legge 6 dicembre 1971, n. 1083

...

Collegati:
[box-note]Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083[/box-note]

RAPEX Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia

ID 8336 | | Visite: 1919 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Casco robot giocattolo

casco robot

Il prodotto, di marca Transformers, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.

Il livello di pressione sonora del casco è troppo elevato e potrebbe causare danni all’udito.

In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:

- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.

Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.

I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.

Categoria di esposizione 1

− giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
− giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
− giocattoli che usano cuffie o auricolari;
− altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.

Categoria di esposizione 2

- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.

Categoria di esposizione 3

- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.

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Decisione di esecuzione (UE) 2019/690

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Decisione di esecuzione (UE) 2019/690

Decisione di esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione del 30 aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato

[notificata con il numero C(2019) 3118]

 GU L 116/78 del 03.05.2019

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

[panel](1) La Svezia ha adottato una misura che vieta l'immissione sul mercato delle turbine eoliche del modello SWT-2.3-101 e ne ordina il ritiro se già commercializzate, dato che tale modello non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. A norma del punto 1.3.8.1, relativo agli elementi mobili di trasmissione, i ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1. Al punto 1.4.2.1 è specificato che il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o il loro smontaggio. A tale riguardo, la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore del modello SWT-2.3.-101 può essere aperto senza l'ausilio di un utensile separato, il che costituisce un'inosservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1.

(2) Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3.-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.

(3) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.

(4) La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

(5) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,[/panel]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

[panel]Le misure adottate dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato e ordinare il ritiro dal mercato delle turbine eoliche dei modelli SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113, fabbricati dalla Siemens Gamesa Renewable Energy AB, sono giustificate.[/panel]

_______

Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019

ID 8296 | | Visite: 5931 | Regolamento Dispositivi medici

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017)

GU L L 117/9 del 03.05.2019

_____

[panel]Pagina 25, articolo 10, paragrafo 15:
anziché: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 30, paragrafo 1.»
leggasi: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 29, paragrafo 4.».
Pagina 66, articolo 74, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76, 77 e dell'articolo 80, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76 e 77 e dell'articolo 80, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
Pagina 69, articolo 78, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 27 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 25 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
Pagina 90, articolo 120, paragrafo 10:
anziché: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettere f) e g), e sono stati …»
leggasi: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera g), e sono stati …».
Pagina 132, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante …»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma dei dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante …».
Pagina 140, allegato VIII, sezione 3.2:
anziché: «… Gli accessori per un dispositivo medico e per i prodotti elencati nell'allegato XVI sono classificati separatamente …»
leggasi: «… Gli accessori per un dispositivo medico sono classificati separatamente …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma, prima frase:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente ai punti da 4.4 a 4.8. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi IIa, IIb e III»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 3.5, primo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, secondo comma.»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, terzo comma.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 4.3:
anziché: «L'organismo notificato esamina la domanda avvalendosi di personale alle sue dipendenze in possesso di comprovate conoscenze …»
leggasi: «L'organismo notificato valuta la documentazione tecnica avvalendosi di personale in possesso di comprovate conoscenze …».
Pagina 169, allegato XV, capitolo II, sezione 2.5:
anziché: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti indesiderati, controindicazioni e avvertenze;»
leggasi: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti secondari indesiderati, controindicazioni e avvertenze;».[/panel]

______

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]

Guide to identify non-road mobile machinery and engines

ID 8240 | | Visite: 3912 | Documenti Marcatura CE ENTI

Guide NRMM FEM 2019

Guide to identify non-road mobile machinery and engines compliant with Reg. (EU) 2016/1628

FEM, April 2019

FEM, together with its partner industry associations CECE, CEMA, EUROMOT, EGMF and EUnited Municipal Equipment developed a joint Guidance document intended to support market surveillance authorities in verifying compliance with the requirements of the Stage V Regulation (EU) 2016/1628.

The document is primarily focused on interpreting the main requirements of Regulation (EU) 2016/1628, to assist authorities in identifying compliant Stage V engines and transition engines, as well as compliant machines equipped with Stage V engines or transition engines. Moreover, the Guide provides details on the documentation required to demonstrate compliance (engine exhaust emissions statement of conformity, type-approval certificate), as well as the obligations of all economic operators involved in the supply chain of engines and machines.

This document reflects the common view of the associations involved in the drafting, with regard to the legal provisions of Regulation (EU) 2016/1628 and its supplementary legislation, and it must not be considered or intended as a legally binding text for any reason whatsoever.

This document is a living document; its content could be modified or updated by the associations involved without prior notification or approval, based on updates of the legislation and/or according to their understanding on the matter.

The associations accept no responsibility for the recommendations, advice, statements and conclusions expressed or implied in this document and give no warranty, representation or assurance with respect to the accuracy or validity of the same.

Only the text of the Regulation and of the relevant supplementing legislation is authentic in law. Accordingly, in case of discrepancies between the content and interpretation of this document and the text of the legislation (Regulation and the relevant supplementing legislation), the legislation shall be applied.

_____

INTRODUCTION
1. Scope of this guide
1.1 Engines and types of machinery covered by this guide
1.2 Agricultural and forestry tractors
2. What may be placed on the market?
2.1 Stage V engines and machines
2.2 Transition engines
2.3 Machines with transition engines
2.4 Separate shipment
2.5 Second-hand engines or second-hand machines imported in the European Union
2.6 Replacement engines
2.7 Other exempt engines
3. Typical engine applications
4. How to identify compliant Stage V and transition engines
4.1 Stage V engines
4.2 Transition engines
5. How to identify compliant machines
6. Documentation 18
6.1 Engine exhaust emission statement of conformity
6.2 Type-approval certificate
7. Obligations
8. List of market surveillance authorities, approval authorities and technical services
9. Bibliography
10. Contacts
Annex I – Placing on the market of an engine or machine 
Annex II – Replacement Engines
Annex III – Exemptions
Annex IV – Transition engines and machines
Annex V – In service fuel

Fonte: FEM

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) 1024/2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide [/box-note]

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Allegato riservato Guide on market surveillance and NRMM emissions.pdf
FEM April 2019
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Legge 12 aprile 2019 n. 31

ID 8210 | | Visite: 5609 | Documenti Marcatura CE

Legge 12 aprile 2019 n  31 azione di classe

Legge 12 aprile 2019 n. 31 

Disposizioni in materia di azione di classe

(GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2020

...

Art. 5 Abrogazioni

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6. Disposizioni di coordinamento

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d -bis ) controversie di cui al titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile».

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all’articolo 140 - bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile».

Art. 7. Entrata in vigore

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale .

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

________

Collegati:
[box-note]Codice del Consumo[/box-note]

D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391

ID 8199 | | Visite: 6469 | Nuovo Approccio

D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 

(GU n.211 del 2-8-1980 )
______

Testo vigente al 17-04-2019 aggiornato da:

20/06/1985
DECRETO 12 giugno 1985, (in G.U. 20/06/1985, n.144)
.
15/03/1995
DECRETO 16 gennaio 1995, n. 70 (in G.U. 15/03/1995, n.62)

23/08/1999
DECRETO 29 luglio 1999, (in G.U. 23/08/1999, n.197) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell' Allegato I.

18/06/2001
DECRETO 14 maggio 2001, (in G.U. 18/06/2001, n.139)

15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37)

08/02/2018
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 (in G.U. 08/02/2018, n.32)

Collegati
[box-note]Preimballaggi Normativa e controlli
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
Direttiva 76/211/CEE
D.L 03 Luglio 1976 n. 451
Direttiva 2007/45/CE[/box-note]

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

ID 8193 | | Visite: 10315 | Nuovo Approccio

Legge 25 ottobre 1978 n  690

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(GU n. 316 del 11 novembre 1978)

...

Art. 1. Campo di applicazione

La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti (. . .) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
- pari a valori prefissati dal produttore;
- espresse in unita' di massa o di volume;
- superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. 

Art. 2. Definizioni

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.

________

In allegato Testo consolidato con le Modifiche/abrogazioni:

16/03/1979
DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979, (in G.U. 16/03/1979, n.75)
15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37)

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

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Allegato riservato Legge 25.10.1978 n. 690 - Testo consolidato.pdf
Certifico Srl - Ed. 0.0 2019
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D.L. 03 Luglio 1976 n. 451

ID 8191 | | Visite: 5132 | Nuovo Approccio

D L 03 Luglio 1976 n  451

Decreto Legge 03 Luglio 1976 n. 451

ID 8191 | 03.04.2025

Decreto Legge 03 Luglio 1976 n. 451Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle
bottiglie impiegate come recipientimisura.

(GU n. 175 del 06 luglio 1976)

Convertito in Legge 19/8/1976 n. 614

[box-note]Aggiornamenti all'atto

02/09/1976
LEGGE 19 agosto 1976, n. 614 (in G.U. 02/09/1976, n.233)

12/11/1982
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 825 (in G.U. 12/11/1982, n.312)

18/02/1983
Avviso di rettifica (in G.U. 18/02/1983, n.48)

26/02/1987
LEGGE 16 febbraio 1987, n. 47 (in G.U. 26/02/1987, n.47).

17/02/1992
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 106 (in SO n.31, relativo alla G.U. 17/02/1992, n.39)

15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37) - Testo consolidato 04.2025[/box-note]

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Direttiva 75/107/CEE

ID 8189 | | Visite: 6315 | Nuovo Approccio

Direttiva 75/107/CEE

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

GU L 42 del 15.2.1975

Abrogato da: Direttiva 2007/45/CE

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Relazione annuale Safety Gate 2018

ID 8182 | | Visite: 2278 | RAPEX

safety gate report 2018

Relazione annuale Safety Gate 2018

La Commissione europea ha pubblicato la relazione sul sistema Safety Gate per i prodotti pericolosi (l'ex sistema di allarme rapido) relativa al 2018

La relazione indica che le autorità si sono scambiate 2 257 segnalazioni di prodotti pericolosi. Le categorie di prodotti più frequentemente segnalate sono i "giocattoli" (31 %), seguiti da "veicoli a motore" (19 %) e "abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda" (10 %), mentre i principali rischi segnalati sono il rischio chimico e le lesioni (entrambi al 25 %) seguiti dal rischio di soffocamento per i bambini (18 %).

notifiche

Il richiamo del prodotto è una delle misure più frequentemente adottate per ridurre i rischi rappresentati dai prodotti pericolosi, ma la percentuale di prodotti che vengono effettivamente restituiti dai consumatori rimane generalmente bassa. Secondo i risultati di un nuovo sondaggio su questo tema, un terzo degli intervistati continua consapevolmente a utilizzare prodotti richiamati, il che indica che gli avvisi di richiamo potrebbero non fare molto effetto sui consumatori e/o che il rischio potrebbe non essere comunicato con sufficiente chiarezza.

Oltre la metà di tutti i prodotti pericolosi individuati proviene dalla Cina. La cooperazione con le autorità cinesi nel campo della sicurezza dei prodotti resta una priorità, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti. La Commissione continua a collaborare con le competenti autorità cinesi in questo ambito, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione sulle norme di sicurezza dei prodotti che devono essere rispettate nelle vendite ai consumatori dell'UE.

provenienza

Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi ritirati dal commercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione europea. In questo modo può essere adottata in tutta l'UE l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali). Il sistema di allarme rapido è stato ribattezzato Safety Gate dalla Commissione europea.

Safety Gate ha un proprio sito web pubblico che dà accesso agli aggiornamenti settimanali delle segnalazioni effettuate dalle autorità nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e pubblicate sul web circa 50 segnalazioni.

Fonti
European Commission: Safety Gate

Collegati:
[box-note]RAPEX 2018
RAPEX 2019
RAPEX: Report annuale Certifico 2017[/box-note]

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Allegato riservato RAPEX_2018_Report_en.pdf
Report 2018
1364 kB 2

Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status April 2019

ID 8164 | | Visite: 4777 | Documenti Riservati Marcatura CE

Clarification sheets noted by ATEX Working group

Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status April 2019

ID 8164 | 13.04.2019

In allegato schede ATEX Working Group, riservate abbonati (Aprile 2019):

- ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC;

- ExNBG  DIRECTIVE 2014/34/EU.

__________

ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC

STATUS ON APRIL 2019

Number ExNB/CS/ DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

98/06/001

1.0

Certification of a torch according to EN 50020:1977 clauses 9 and 9.4.12 or EN 50020:1994 clauses 10 and 10.4.2

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/006

1.0

Conformity to type Notification Format (ATEX Directive Annex VI)

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/007

1.0

EN 50019:1994 - Internal contacts on zoned heating tapes

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/010

1.0

Minimum requirement for thread engagement/NPT cable entry holes in flameproof apparatus to EN 50018

17/06/98

07/08/98

01/12/05

99/06/014

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 7.4 - Voltage source of EEPROMs etc.

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/015

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 12.2 - "EEX ib"

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/016

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - Marking of apparatus with alternative protection "d" or "i"

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/017

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.6 - Calculation of multiple separation distances

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/018

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 5.5 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.1 - Separation for insulated components

16/06/99

10/02/00

29/06/01

00/06/020

1.0

EC-Type Examination for Category 3 products

29/09/00

03/11/00

27/11/09

00/06/023

1.0

Recommendations on the measurement of the maximum temperature of light transmitting parts of products intended for use in potentially explosive atmospheres using thermocouples

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/024

1.0

EN 50020:1994, clause 6.5 "Protection against polarity reversal"

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/025

1.0

Short temperature rise of Ex p motors during starting

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/026

1.0

Change of the standard wording of Article 11 of the EC-Type Examination Certificate

30/06/00

03/11/00

01/12/05

00/029

1.0

EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014:1992 clause 8, light alloys in Group I apparatus

09/03/04

 

01/12/05

00/031

1.0

EN 50018:1977 Clause 4.1.3 and EN 50018:1994 Clause 5.2.3, rectangular spigot joints

09/03/04

 

01/12/05

00/033

1.0

EN 50028:1987 Clause 4.1.2, internal voids

09/03/04

 

01/12/05

00/034

1.0

Procedural - Ex-components, indication of the temperature class in the marking

09/03/04

 

01/12/05

00/035

1.0

Certificate of Conformity of a flameproof enclosure containing different components

09/03/04

 

27/11/09

00/037

1.0

EN 50014:1977 Clause 13 and EN 50014:1992 Clause 15, earthing of traction batteries

09/03/04

 

01/12/05

00/038

1.0

Procedural - Group I component certificates marked with the epsilon-x in the same way as Group II

 

 

27/11/09

00/039

1.0

EN 50018:1977 Clause 14 and EN 50018:1994 Clause 15, heating cables

09/03/04

 

01/12/05

00/041

1.0

EN 50019:1977 Clause 4.6.1.5 and EN 50019:1994 Clauses 5.6.1.5 & 5.6.2.1, materials used inside battery containers

09/03/04

 

01/12/05

00/042

1.0

EN 50018:1977 Clause 6 and EN 50018:1994 Clause 7, wear-push rods and spindles in flameproof enclosures

09/03/04

 

01/12/05

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

00/045

1.0

EN 50018:1977 Clause 12.1 and EN 50018:1994 Annex C, cable entry seal under tension

09/03/04

 

01/12/05

00/046

1.0

EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 4, T Class for EEx d motors

09/03/04

 

01/12/05

00/047

1.0

EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014: 1994 Clause 8, light alloys

09/03/04

 

01/12/05

00/048

1.0

EN 50018:1977 Clause 10 and EN 50018:1994 Clause 11, non ISO threads

09/03/04

 

01/12/05

00/049

1.0

EN 50014:1992 Clause 13, interchangeablity of Group I and Group II components

09/03/04

 

01/12/05

00/051

1.0

EN 50019:1977, ventilation and IPX3 testing of batteries

09/03/04

 

01/12/05

00/052

1.0

EN 50019:1977, dielectric strength tests for junction boxes

09/03/04

 

01/12/05

00/053

1.0

EN 50014:1977 Clause 6.3 and EN 50014:1992 Clause 7.3.2, electrostatic hazard

09/03/04

 

01/12/05

00/054

1.0

EN 50014:1977 Clause 16 and EN 50014:1992 Clause 17, fans

09/03/04

 

01/12/05

00/055

1.0

Cables ends or cables between parts of apparatus for types of protection other than intrinsic safety

09/03/04

 

01/12/05

00/056

1.0

EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 14, frequency converters and EEx d motors

09/03/04

 

01/12/05

00/02/059

1.0

Temperature rise tests, flameproof motors, frequency converters, thermal protection, general methodology

21/02/00

10/02/00

29/06/01

99/11/060

1.0

Plastic parts, on which the safety of type of protection "Flameproof Enclosure" depends

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/06/061

1.0

EN 50018 - Flexible walls, flameproof enclosures

16/06/99

10/02/00

29/06/01

98/063

1.0

Test for cells and batteries; EN 50020:1994; 10.9

15/06/01

06/02

01/12/05

98/064

1.0

EN 50020:1994 - Rating of components related to associated apparatus with galvanic isolation. Reference HOTL (95)CESI/001

08/06/00

06/01

01/12/05

98/066

1.0

rev. 1

EN 50020:1994 sub-clause 6.4.7 and 6.4.8 -

Verification of CTI for 'i'

09/09/02

 

01/12/05

99/06/069

1.0

EN 50018:1994 - Gas analysis performed within a flameproof enclosure

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/01/071

1.0

Outcome of the assessment (Clause 3.3 of Annex IV and Annex VII)

15/04/99

28/05/99

01/12/05

99/11/074

1.0

Impact test of non metallic enclosures (or enclosure parts)

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/11/075

1.0

Marking of associated apparatus according to EN 50020

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/080

 

Proposal to modify the standard wording on EC-Type Examination Certificates

 

08/06/00

27/11/09

99/082

1.0

Instructions and EC-type examination

30/06/00

03/11/00

01/12/05

99/084

1.0

Apparatus with a measuring function for explosion protection where a part is situated in an explosive atmosphere

09/06/00

06/01

01/12/05

99/086

1.0

Handling and storage of the dossier for non- electrical equipment category M2 and 2 according to Annex VIII, paragraph 3

08/06/00

06/01

01/12/05

00/093

1.0

Flame arresters (autonomous protective systems), assessment of test results obtained under instable detonation conditions

15/06/01

14/12/01

01/12/05

00/095

1.0

Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates of flame arresters

15/06/01

14/12/01

01/12/05

01/101

1.0

Ex e temperature rise test according to EN 50014  and EN 50019 standards concerning electrical motors

15/01/01

06/02

01/12/05

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

01/105

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

15/01/01

14/10/01

01/12/05

01/106

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

15/01/01

14/12/01

01/12/05

01/107

1.0

Guidelines on the management of assessment and surveillance programmes for products covered by Annex IV and VII of the ATEX Directive 94/9/EC

15/01/01

14/12/01

01/12/05

02/110

1.0

Requirements and test procedure for heating equipment of explosion venting devices

10/09/02

07/03/03

27/03/02

02/111

1.0

Equipment with connections between areas covered by directive 94/9/EC and areas with high pressure

18/06/03

 

27/11/09

02/112

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

18/06/03

 

27/11/09

02/113

1.0

EC-type examination and supervision of production for gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

18/06/03

 

27/11/09

02/114

1.0

Distribution, availability and definition of the "Relevant information" to be "communicated" to other notified bodies following issue or withdrawal of EC-type Examination Certificates, Production QA Notification Certificates and Product QA Notification Certificates

18/06/03

 

27/11/09

00/124

1.0

EN 50019:1977 Ex "e" rated voltage windings

09/03/04

 

01/12/05

00/125

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - T-class for small coils

09/03/04

 

01/12/05

00/126

1.0

EN 50028:1987 Clause 6.2.1, rated voltage and external fault conditions

09/03/04

 

01/12/05

00/127

1.0

EN 50014:1977 Clause 22.4.3 and EN 50014:1992 Clause 23.4.3, guards for light transmitting parts

09/03/04

 

01/12/05

00/128

1.0

EN 50018:1977 Clause 8 and EN 50018:1994 Clause 9, glass windows directly fused into the metallic housing

09/03/04

 

01/12/05

00/129

1.0

EN 50019:1977, trace heating tapes

09/03/04

 

01/12/05

00/130

1.0

EN 50028:1987 Clause 8.1.4 Permitted Prospective Short Circuit Current

09/03/04

 

01/12/05

03/131

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, drop test for remote sensors of fixed apparatus

09/03/04

 

01/12/05

03/132

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, high gas concentrations above the measuring range

09/03/04

 

01/12/05

03/133

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, battery capacity

26/11/04

24/05/05

01/12/05

03/134

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, examination of catalytic sensors of portable multigas apparatus

09/03/04

 

01/12/05

04/160

 

Radio frequency power limitation

26/11/04

24/05/05

01/12/05

04/161

 

Instructions for high volume, low value equipment

25/11/04

24/05/05

27/11/09

04/170

 

Control units for gas warning equipment

26/11/04

24/05/05

01/12/05

05/190

 

Fluorescent lamps in Ex-luminaires

26/11/04

24/05/05

01/12/05

07/264

 

Content of technical documentation

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/265

 

Scope of EN 13980 in addressing Annex IV and VII

28/11/06

30/07/07

27/11/09

 

 

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

07/266

 

Application of the latest technical knowledge

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/267

 

Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates for flame arresters

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/268

 

Proposal for amendment to Annex of EN 13980

28/02/07

30/07/07

27/11/09

07/269

 

Proposal for amendment to Annex of EN 13980

28/02/07

30/07/07

27/11/09

07/282

 

Ex q faults and overloads

 

20/10/08

27/11/09

07/283

 

IP Testing of Enclosures with non-metallic parts (gaskets)

 

20/10/08

27/11/09

09/338

 

Instructions and year of manufacture

28/11/08

28/02/09

27/11/09

10/388

 

Significant changes between European Standards and the previous editions

 

20/05/11

26/01/12

10/397

 

A practical application of (the revised) 10.3 of the ATEX Guidelines

 

23/06/11

26/01/12

11/400

 

Content of an European standardised ATEX Test Report

 

23/06/11

26/01/12

ExNBG  DIRECTIVE 2014/34/EU

STATUS ON APRIL 2019

Number ExNB/CS/ DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

18/003

1.0

Change of documents related to quality system

01/02/2018

01/02/2018

05/07/2018

 

(1)    : ExNB / xx.xx.xxx / CS/DS = European ATEX Notified Bodies / Numbering of the Clarification/Decision Sheet /CS/DS

(2)    : ExNBG = European ATEX Notified BodiesGroup

(3)    : ATEX SC = ATEX Directive 94/9/EU Standing Committee or ATEX Directive 2014/34/EU WorkingGroup

...

Fonte: European Commission

Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Norme armonizzate Direttiva ATEX [/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Clarification sheets noted by ATEX Working group Status April 2019.pdf
CE - Status April 2019
6711 kB 12

RAPEX Report 14 del 05/04/2019 N. 3 A12/0554/19 Lussemburgo

ID 8141 | | Visite: 2276 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 14 del 05/04/2019 N. 3 A12/0554/19 Lussemburgo

Approfondimento tecnico: Bicicletta elettrica pieghevole

bicicletta pieghevole

Il prodotto, di marca Flebi, modello Jet 20”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro del mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica “EN ISO 4210-2:2015 - Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, mountain bike e biciclette da corsa”.

Il telaio e il manubrio non sono sufficientemente resistenti. Di conseguenza, potrebbero rompersi durante l’uso della bicicletta causando la caduta dell'utilizzatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.

I pericoli associati con la rottura durante il funzionamento possono essere dovuti, ad esempio, al crollo della macchina stessa o di suoi elementi, a movimenti incontrollati, o ancora alla proiezione di elementi della macchina a causa di un’avaria dei componenti o delle sottounità. A norma dei primi due paragrafi del punto 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all'impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività. In taluni casi, le norme armonizzate forniscono le specifiche relativamente ai materiali, alla progettazione, alla costruzione e alle prove di taluni elementi cruciali della macchina. In altri casi,questi requisiti possono essere soddisfatti attenendosi a pratiche e principi ingegneristici consolidati.

Tutti i Report Rapex 2019

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 14 del 05_04_2019 N. 3 A12_0554_19 Lussemburgo.pdf
Bicicletta elettrica pieghevole
170 kB 2

Rettifica regolamento (UE) n. 1253/2014

ID 8103 | | Visite: 3416 | Direttiva Ecodesign

Rettifica regolamento (UE) n. 1253/2014

Rettifica del regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 25 novembre 2014 )

GU L 94/3 del 03.04.2019

______

Pagina 10, articolo 2, punto 3:

anziché:

«3) «unità di ventilazione non residenziale» (UVNR) : un'unità di ventilazione con portata massima dell'unità di ventilazione superiore a 250 m3/h e per la quale, qualora la portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;»,

leggasi:

«3) «unità di ventilazione non residenziale» (UVNR) : un'unità di ventilazione la cui portata massima sia superiore a 250 m3/h e per la quale, qualora la portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;».

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) N. 1253/2014
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]

Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve

ID 8099 | | Visite: 11731 | News Marcatura CE

Droni nuovo regolamento europeo

Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e la Marcatura CE

Update 17.07.2019

Pubblicati i regolamenti:

Regolamento delegato (UE) 2019/945
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

...

L'EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) ha dato il via libera sul nuovo regolamento dei droni dopo l'approvazione dello scorso anno da parte del Parlamento europeo. 

Il prossimo Regolamento delegato è in attuazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1139 "Regolamento Basico" (BR - Basic Regulation) aviazione civile.

La Commissione europea ha adottato il 12 marzo 2019 norme comuni a livello europeo che fissano requisiti tecnici per i droni. Stabiliranno caratteristiche e capacità che i droni devono avere per poter volare in sicurezza e, allo stesso tempo, contribuire a promuovere investimenti e innovazione in questo settore promettente. Le norme dell'UE si basano su norme nazionali in vigore e forniscono ora un quadro armonizzato in tutta l'Unione europea.

Il commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "La decisione odierna è vitale per l'ulteriore sviluppo del settore europeo dei droni. Sosteniamo con tutto il cuore lo sviluppo di queste nuove tecnologie e servizi, che sono essenziali per la digitalizzazione e la decarbonizzazione dell'economia europea. Tuttavia, soprattutto, dobbiamo garantire che siano sicuri per gli altri utenti dello spazio aereo e le persone sul terreno. Le regole adottate oggi rappresentano un primo tassello per una serie completa di regole, che garantiranno operazioni drone sicure, sicure e ecologiche in tutta l'Unione europea ".

L'approccio adottato dalla Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, consiste nell'applicare ai droni i più elevati standard di sicurezza raggiunti nel settore dell'aviazione presidiata. Le regole si basano su una valutazione del rischio operativo e stabiliscono un equilibrio tra gli obblighi dei produttori di droni e degli operatori in termini di sicurezza, rispetto della privacy, ambiente, protezione contro il rumore e sicurezza. Ad esempio, i nuovi droni dovranno essere individualmente identificabili, consentendo alle autorità di rintracciare un particolare drone se necessario. Oltre ai requisiti tecnici per i droni adottati oggi, la Commissione intende adottare disposizioni relative al funzionamento dei droni. Le regole copriranno ogni tipo di operazione, da quelle che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a quelle che coinvolgono velivoli e operatori certificati,

L'adozione odierna contribuisce a un risultato importante nell'ambito della strategia per l'aviazione della Commissione per l'Europa, il cui obiettivo principale è sostenere la competitività dell'industria aeronautica dell'UE e rafforzare la sua leadership mondiale.

Oltre ai requisiti tecnici per i droni adottati oggi, la Commissione intende adottare disposizioni relative al funzionamento dei droni. Le regole copriranno ogni tipo di operazione, da quelle che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a quelle che coinvolgono velivoli e operatori certificati, nonché requisiti minimi di addestramento del pilota a distanza. Queste norme tecniche e operative sostituiranno anche le eventuali norme nazionali sui droni che possono attualmente esistere nei vari Stati membri. Dal 2020, i droni dovranno essere registrati presso le autorità nazionali.

L'approccio dell'UE garantirà che gli operatori di droni, siano essi ricreativi o professionisti, avranno una chiara comprensione di ciò che è permesso o meno. Gli operatori saranno anche in grado di azionare i loro droni senza problemi quando viaggiano in tutta l'UE o quando si sviluppa un'attività che coinvolge droni in tutta Europa. Regole comuni contribuiranno a stimolare gli investimenti e l'innovazione in questo settore promettente.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di base sulla sicurezza aerea , la definizione di norme per gli aeromobili senza equipaggio, indipendentemente dal loro peso, sarà di competenza della Commissione. Il regolamento aggiornato autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati che stabiliscono norme dettagliate per quanto riguarda le caratteristiche e le funzionalità necessarie per gli aeromobili senza pilota.

[box-download]In allegato il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 12.3.2019 [/box-download]

_________

Il prossimo Regolamento delegato è in attuazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1139 "Regolamento Basico" (BR - Basic Regulation) aviazione civile.

[box-note]Regolamento (UE) 2018/1139
...
Articolo 55  Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio
Relativamente agli aeromobili senza equipaggio, le attività, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX, e, se previsto dagli atti delegati di cui all'articolo 58 e dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.

Articolo 56 Conformità degli aeromobili senza equipaggio
1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, delle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e delle caratteristiche dell'area operativa, un certificato può essere prescritto per la progettazione, la produzione, il mantenimento e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
[...]

Articolo 57 Atti di esecuzione riguardanti aeromobili senza equipaggio
Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 55, e la conformità agli stessi, relativamente agli aeromobili senza equipaggio, in merito all'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in dette attività, e in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:

a) le norme e le procedure specifiche in merito all'esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in tali operazioni;
b) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati, oppure per il rilascio di dichiarazioni, riguardanti l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nonché il personale e le organizzazioni coinvolte in dette attività, e per le situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni devono essere prescritti. Le norme e le procedure per il rilascio di tali certificati e di tali dichiarazioni possono basarsi sui requisiti dettagliati di cui alle sezioni I, II e III, o consistere negli stessi;
c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rilasciano dichiarazioni;
d) le norme e le procedure riguardanti l'immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio e dei loro operatori e la marcatura degli aeromobili senza equipaggio di cui all'allegato IX, sezione 4;
e) le norme e le procedure per l'istituzione dei sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili di cui all'articolo 56, paragrafo 7.[/box-note]

La pubblicazione de regolamento in Gazzetta Ufficiale Europea è previsto nel mese di giugno, disponibile:

Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems
Annex Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems
20190104 non-paper drones final
Draft final Delegated Act drones
Draft final Annex to Draft Delegated Act drones
Draft Delegated Act Drones v 4-6-2018 (OPEN)

Le norme saranno applicabili dopo un anno dall'entrata in vigore e riguarderanno tutti gli Stati Membri, ovviamente Italia compresa, prendendo il posto delle precedenti norme (nel nostro caso quelle dell'ENAC). E' naturalmente previsto un periodo di transizione di due anni, passati i quali si dovrà per forza applicare le nuove regole ed esserne a conoscenza.

Novità

Cade la distinzione tra droni a uso professionale e ludico, a favore di una differenziazione basata sul livello di rischio nel tipo di operazione da svolgere.

Vengono quindi introdotte tre macrocategorie (Classi):

Open (A),
Specific (B)
Certified (C).

Prevista l'installazione obbligatoria (per determinate categorie di droni) di sistemi come l'Electronic Identification e il Geo Awareness. Il primo permetterà di identificare il proprietario del velivolo, il secondo permetterà, sempre da remoto, di bloccare l'accesso del velivolo alle no-fly zone.

OPEN
La classe Open, che riguarda fondamentalmente tutti i droni di utilizzo consumer (A), comprende tre ulteriori sottocategorie, la A1 per operazioni di volo sopra assembramenti di persone, la A2 per operazioni di volo vicino ad assembramenti di persone, la A3 per le operazioni di volo lontano da assembramenti di persone. In tutti e tre i casi si potrà volare solamente in modalità VLOS ( a vista) a una altitudine massima di 120 mt. Infine, la categoria Open sarà l'unica delle 3 che non richiederà un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, né una dichiarazione dell'operatore del drone prima che l'operazione abbia luogo. Ciò naturalmente non esclude la necessità di dover ottenere un patentino come operatore per determinate categorie di droni, ma le procedure dovrebbero godere di uno snellimento.

I droni utilizzabili nella categoria Open si distingueranno in altre classi a seconda delle funzionalità e prestazioni, ma in ogni caso non potranno superare i 25 kg di peso. Viene inoltre introdotta la marcatuar CE che i produttori potranno ottenere presentando una dichiarazione di conformità. Queste regole saranno applicate anche ai produttori extra Unione Europea risultando così un requisito necessario per tutti.

SPECIFIC
La Classe Specific prevede la possibilità di volare anche in modalità BVLOS (non a vista) e viene in questo caso a mancare il limite massimo di peso e quota massima raggiungibile. Le certificazioni da richiedere varieranno in base alla modalità di volo e missione da svolgere, tuttavia è molto probabile che l'EASA possa dare vita a scenari standard per facilitare l'inquadramento dei singoli casi.

CERTIFIED
La Classe Certified contemplerà l'utilizzo di droni per operazioni più complesse, come il trasporto di merci pericolose e addirittura persone. In questo caso le certificazioni da richiedere riguarderanno non solo il drone, ma anche l'operatore o il pilota.

Il nuovo regolamento europeo è obbligatorio e vincolante per tutti gli Stati membri, che dovranno adottarlo senza eccezioni. Verrà concesso un periodo di transizione di due anni in cui allineare le norme nazionali con quelle europee.
Alcuni settori rimarranno comunque di competenza dell’autorità nazionale: le procedure di accesso ad uno spazio aereo, ad esempio, potranno cambiare da Stato a Stato. Anche le no drone zone ed in generale le aree regolamentate, proibite e pericolose verranno stabilite su base nazionale, così come le sanzioni per i trasgressori.

Note Direttive CE (Marcatura CE)

"Il pregolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS, che sono considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali UAS dovrebbero anche conformarsi alla direttiva 2009/48/CE. Tale requisito di conformità dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza ai sensi del presente regolamento.
Gli UAS che non sono giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti nella direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella misura in cui tali requisiti in materia di salute e sicurezza non sono intrinsecamente legati alla sicurezza del volo da parte della UAS.

Qualora tali requisiti di sicurezza e di salute siano intrinsecamente legati alla sicurezza del volo, si dovrebbe applicare solo il presente regolamento.

Gli aeromobili senza equipaggio ei loro motori, eliche e parti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e destinati esclusivamente all'uso aereo sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/30/UE e della direttiva 2014/53/UE del il Parlamento europeo e il Consiglio solo dal momento e nella misura in cui la progettazione dell'aeromobile senza pilota e dei loro motori, eliche e parti sono certificate conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e destinate a funzionare solo su frequenze assegnato dai regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per uso aeronautico protetto. Di conseguenza, la direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati alla categoria "aperto" e ai loro motori, eliche e parti che emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a fini di comunicazione radio e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3000 GHz.

La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" negli altri casi.

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali intese ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti alla pertinente legislazione settoriale. Al fine di garantire la coerenza con le altre normative settoriali sui prodotti, le disposizioni in materia di commercializzazione degli UAS destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" dovrebbero essere allineate al quadro stabilito dalla decisione 768/2008/CE.

La direttiva 2001/95/CE si applica ai rischi di sicurezza della UAS soggetti al presente regolamento nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo nelle norme di diritto dell'Unione che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di approvvigionamento, comprese le vendite a distanza.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che gli UAS siano resi disponibili sul mercato e messi in servizio solo se non compromettono la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, quando sono normalmente utilizzati.

[box-note]Abstract 20190104 non-paper drones final

The ‘open’ category would cover operations that present the lowest risks. It would include drones up to 25 kg, ranging from toys to more sophisticated
devices, operated mostly for leisure purposes, but also in limited cases for some commercial operations. The ‘open’ category would not require any
prior authorisation from the competent authority. This approach is in line with Article 56(1) of the new BR.
The “specific” category would cover operations that cannot take place in the 'open' category but may not necessarily warrant the application of the full certification and oversight mechanisms compulsory in the 'certified' category. Operations in the 'specific' category would require either an operational authorisation from the competent authority based on a risk assessment provided by the operator, possession by the operator of a Light UAS Certificate issued by the competent authority, or a declaration, on the operator’s part, of compliance with a published standard scenario. This approach is in line with Article 56(5) of the new BR.

The ‘certified’ category would concern mostly the professional use of drones for which a prior authorization by the national competent authority would always be required. Under the draft IA any operation involving a drone with any dimension above 3 m intended to be conducted over open assemblies of people, or for the transport of people or for the carriage of dangerous goods, if they result in high risk for third parties in case of accident would fall in the ‘certified’ category.
In addition, any drone operation would fall under the ‘certified’ category if, based on a risk assessment provided by an operator, the competent authority considers that the risk of the operation can be adequately mitigated only by the certification of the drone and of the drone operator and by the licensing of the remote pilot, where applicable. This approach is in line with Article 56(1)-(4) of the new BR.

Drones of more than 150 kg were already within the scope of the EASA Basic Regulation and will continue to be subject to the rules applicable to manned aircraft.[/box-note]

European Parliament

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2018/1139[/box-note]

RAPEX Report 13 del 29/03/2019 N. 40 A11/0017/19 Finlandia

ID 8092 | | Visite: 2634 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 29/03/2019 N. 40 A11/0017/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Carrozzina

carrozzina

Il prodotto, di marca Kunert, modello VIP, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica “EN 1888:2012 - Articoli per puericultura - Carrozzine e passeggini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.

Il sistema di trattenuta del bambino non è adeguato e il corpo della carrozzina non ha punti di attacco al telaio.

Di conseguenza, il bambino potrebbe cadere dalla carrozzina e farsi male.

In accordo al punto 8.1.3 della norma tecnica EN 1888:2012 i corpi carrozzina devono essere dotati di due punti di ancoraggio dell’imbracatura per ciascuna posizione che può essere occupata da un bambino. I punti di ancoraggio devono essere sottoposti a prova, in accordo alla norma EN 1888:2012, ed al termine della stessa devono continuare a funzionare come previsto.

Inoltre, in accordo al punto 8.3.3.4 della norma tecnica EN 1888:2012, i corpi carrozzina fissati al telaio devono soddisfare uno dei seguenti punti:

- deve essere necessaria una forza di 50 n o una torsione minima di 0,34 mm per rilasciare il dispositivo di fissaggio che collega il corpo carrozzina al telaio;
- devono essere necessarie almeno due azioni consecutive per il rilascio del corpo carrozzina dal telaio, la prima della quali deve essere mantenuta mentre si esegue la seconda;
- devono essere richieste due azioni simultanee indipendenti per il rilascio del corpo carrozzina dal telaio;
- devono essere necessarie più di due azioni indipendenti per il rilascio del corpo carrozzina dal telaio.

Tutti i Report Rapex 2019

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 13 del 29_03_2019 N. 40 A11_0017_19 Finlandia.pdf
Carrozzina
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Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 | Consolidato 2019

ID 8075 | | Visite: 8692 | Regolamento apparecchi gas

Legge 6 dicembre 1971 n  1083 small

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 | Consolidato 2019

Testo Consolidato 2019 - Ed. 1.0 28 Marzo 2019

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971)

Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019)

Disponibile la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 | Testo Consolidato 2019, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati.  

...

Modifiche alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083:

[panel]05/02/1996
La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1986, n. 15 (in G.U. 05/02/1986 n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.4.

26/03/2019
Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019). Entrata in vigore: 10 Aprile 2019.[/panel]

... 

Certifico Srl - IT | Ed. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati:
[box-note]Regolamento GAR | Regolamento (UE) 2016/426
Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23 [/box-note]

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Allegato riservato Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Consolidato 2019 Ed. 1.0 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.0 2019
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DPI Regolamento (UE) 2016/425: Prodotti in scorta dopo il 21 aprile 2019

ID 8063 | | Visite: 7371 | Documenti Marcatura CE UE

DPI in Scorta dopo Reg  UE 2016 425

DPI Regolamento (UE) 2016/425: Prodotti in scorta dopo il 21 aprile 2019 

In allegato Note dalla Commissione

Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI): transizione dalla direttiva 89/686 / CEE - Prodotti nelle scorte del costruttore prima del 21 aprile 2019

Il regolamento (UE) 2016/425 ("il regolamento PPE") è entrato pienamente in vigore il 21 aprile 2018 e, nello stesso giorno, la direttiva 89/686/CEE ("la direttiva DPI") è stata abrogata, conformemente all'articolo 46 del Regolamento DPI.

Le disposizioni transitorie specifiche dell'articolo 47 del regolamento DPI consentono l'immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati in conformità della direttiva DPI per un anno dalla data di abrogazione, vale a dire fino al 20 aprile 2019.

A partire dal 21 aprile 2019, possono essere immessi sul mercato solo dispositivi di protezione individuale conformi al regolamento DPI. I produttori e gli altri operatori economici hanno espresso preoccupazioni per i prodotti progettati e fabbricati conformemente alla direttiva DPI, che possono ancora essere presenti nelle scorte prima della fine del periodo transitorio il 20 aprile 2019.

In questo senso, i produttori hanno chiesto chiarimenti sul concetto di " immissione sul mercato "rispetto a tali prodotti, trovare soluzioni pratiche per affrontarli in modo appropriato e prevenire inutili oneri tecnici e amministrativi connessi alla transizione legislativa.

Fonte: CE

[box-info]Immissione sul mercato dopo il 20 Aprile 2019 di DPI conformi Direttiva 89/686/CEE

Regolamento (UE) 2016/425
...
Articolo 47 Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.


2. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.[/box-info]

[panel]Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE): Transition from Directive 89/686/EEC – Products in the stocks of the manufacturer before 21 April 2019

Regulation (EU) 2016/425 (“the PPE Regulation”) became fully applicable on 21 April 2018, and on the same day, Directive 89/686/EEC (“the PPE Directive”) was repealed, according to Article 46 of the PPE Regulation.

The specific transitional provisions of Article 47 of the PPE Regulation allow the placing on the market of personal protective equipment designed and manufactured in conformity with the PPE Directive during one year after the repeal date, it is to say, until 20 April 2019.

As from 21 April 2019, only personal protective equipment in conformity with the PPE Regulation can be placed on the market. Manufacturers and other economic operators expressed concerns about products designed and manufactured according to the PPE Directive, which can still be in the stocks before the end of the transitional period on 20 April 2019. In this sense, manufacturers asked for clarification on the concept of “placing on the market” with respect to such products, to find practical solutions to deal with them in an appropriate manner and to prevent unnecessary technical and administrative burdens related to the legislative transition.

Fonte: EC[/panel]

Collegati
[box-note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato PPE Transition - Placing on the market and products in stocks.pdf
EC 2019
125 kB 20

Validity EC type-examination certificate/revision of harmonised standards

ID 8054 | | Visite: 8425 | Documenti Marcatura CE UE

Validity of an EC type-examination certificate and revision of harmonised standards

Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment

Commissione Europea, 25.03.2019

[alert]In the case of the revision of harmonised standards and the subsequent citing of their references in the OJEU, market surveillance authorities and customs authorities in the Member States had different interpretations regarding the placing on the market of PPE with a valid EC type-examination certificate, based on a previous version of a harmonised standard, after the end of the transition period given in the OJEU for the superseded standard.[/alert]

The "Blue Guide" and Regulation (EU) 2016/425

The issue of the revision of harmonised standards is a horizontal one in EU product legislation.

The "Blue Guide on the implementation of EU product rules"1, in point 4.1.2.6. 'Revision of harmonised standards', provides useful guidance on the implications on already issued certificates of the removal of old references of harmonised standards from the OJEU and the subsequent citing of their new versions in the OJEU.

According to the "Blue Guide", 'the removal of the reference of a harmonised standard from the Official Journal after its revision does not automatically invalidate existing certificates issued by notified bodies’. In fact, the revision of the harmonised standards per se does not have by default impact on the validity of the EC type-examination certificate, and ‘products produced according to the old certificate may still benefit from the continuing conformity with the essential requirements and may continue to be placed on the market until the end of validity of the relevant certificates issued by notified bodies’.

Then, the "Blue Guide" clarifies that 'however, manufacturers must assess the extent of the changes to the superseded version of the standard. The kind of action to be taken by the manufacturer depends on the nature of the changes in the harmonised standards, in particular whether these changes are material with regard to the coverage of the essential requirements and whether they concern the product in question'.

This is reflected in Article 8 and of the PPE Regulation which requires manufacturers to ensure that PPE ‘has been designed and manufactured in accordance with the applicable
essential health and safety requirements’, and ‘series production’ must ‘remain in conformity with the Regulation’. The manufacturers shall therefore assess changes in the harmonised
standards by reference to which the conformity of the PPE is declared and shall adequately take
them into account.

Furthermore, concerning EU type-examination, Annex V, point 7.3 of the Regulation sets down that ‘the manufacturer shall ensure that the PPE continues to fulfil the applicable essential health and safety requirements in light of the state of the art’. Additionally, point 7.2 requires that the ‘The manufacturer shall inform the notified body that holds the technical documentation relating to the EU type-examination certificate of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the
conditions for validity of that certificate. Such modifications shall require additional approval in the form of an addition to the original EU type-examination certificate’. The “Blue Guide” also clarifies that ‘the notified body shall keep itself appraised of any changes in the generally acknowledged state of the art which indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements, and shall determine whether such changes require further investigation. If so, the notified body shall inform the manufacturer accordingly’.

This obligation of the notified bodies is also reflected in PPE Regulation, in particular in Annex V, point 7.1.

[...] segue in allegato

Fonte; EC

Collegati:
[box/note]Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Norme armonizzate direttiva DPI Agosto 2018[/box/note]

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Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

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