Preimballaggi Normativa e controlli: Quadro normativo
ID 8192 | 18.04.2019
Quadro normativo sui preimballaggi (imballaggi preconfezionati), con le indicazioni base delle principali norme di riferimento e altra Documentazione d'intesse allegata
Come è noto, ormai più del 90% delle merci vendute al dettaglio, sopratutto nel settore alimentare, sono commercializzate in imballaggi preconfezionati, i quali vengono prodotti secondo procedure tecniche di pesatura automatizzate, e in assenza dell’acquirente: ad esempio, pacchi di pasta, scatolette di tonno, bottiglie di olio, flaconi di detersivo etc..
La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività di propria competenza, demandate per la Regolazione del Mercato e per la tutela dei consumatori, vigila sul rispetto della normativa che impone al produttore di garantire che il contenuto effettivo dei preimballaggi, attraverso l’adozione di metodi di controllo, anche di tipo statistico, dei sistemi di pesatura e/o riempimento, corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio s’intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.
Esistono due categorie di prodotti confezionati: preconfezionati e prepesati.
Un prodotto è preconfezionato, quando è:
1. contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente;
2. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato;
3. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio medesimo.
Un prodotto è prepesato, quando il suo peso differisce da confezione a confezione.
Gli imballaggi preconfezionati possono distinguersi fra quelli conformi alle direttive della Comunità Europea, i cosiddetti preimballaggi CEE, e quelli conformi a disposizioni normative nazionali.
Nell’ambito dei preimballaggi CEE esistono, inoltre, due diverse categorie: quelle per i liquidi alimentari e quelle per i prodotti diversi dai liquidi alimentari.
La massa o il volume nominale è la massa o il volume indicato sull’imballaggio (contenuto nominale Qn) e corrisponde alla quantità di prodotto che l’imballaggio si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo rappresenta la quantità di prodotto che l’imballaggio contiene realmente.
L’errore in meno è la quantità di cui differisce in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale.
L’errore in meno tollerato è la quantità di cui può differire in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale. Tali quantità sono riportate nella seguente tabella in valori assoluti e percentuali. Questi ultimi vanno arrotondati al decimo di grammo o millilitro.
Quantità nominale in g o in mL |
in % di Qn |
in g o mL |
---|---|---|
da 5 a 50 |
9 |
- |
da 50 a 100 |
- |
4,5 |
da 100 a 200 |
4,5 |
- |
da 200 a 300 |
- |
9 |
da 300 a 500 |
3 |
- |
da 500 a 1.000 |
- |
15 |
da 1.000 a 10.000 |
1,5 |
- |
Gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare le seguenti condizioni:
1. il contenuto effettivo non deve essere inferiore in media al contenuto nominale;
2. la percentuale di difettosi non deve superare il 2,5%;
3. nessun imballaggio preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore massimo tollerato.
La normativa sui preimballaggi si applica agli imballaggi il cui contenuto nominale è maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml) e minore o uguale a 10 kg (o 10 L).
Per gli imballaggi nazionali le norme si applicano a preconfezionati di contenuto nominale maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml), esclusi i prodotti per uso professionale.
Etichettatura
L’etichetta di un preimballaggio deve contenere tutte le informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile, che identificano il produttore o importatore, il prodotto e il contenuto dell’imballaggio preconfezionato. Deve potersi leggere nelle normali condizioni di presentazione dell’imballaggio preconfezionato (quando è esposto e pronto per la vendita).
Obbligatoriamente l’etichetta deve contenere:
1. il marchio o nome del produttore;
2. la quantità nominale (per gli alimenti in liquidi di governo deve essere espresso anche il peso sgocciolato);
3. l’unità di misura;
4. il marchio CE (se trattasi di imballaggi CE);
5. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per i prodotti alimentari).
Unità di misura:
1. per i volumi: | |
litri | (L o l) |
centilitri | (cL o cl) |
millilitri | (mL o ml) |
2. per le masse: | |
chilogrammi | (kg) |
grammi | (g) |
Il marchio CEE:
Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976
- forma normalizzata
- altezza minima 3 mm
- indelebile
- apposto nello stesso campo visivo della quantità nominale
Marchio CEE per i preimballaggi CEE | | Contrassegno CEE per le bottiglie recipienti-misura CEE |
Tutte le iscrizioni devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella.
Contenuto nominale Qn (g) | Altezza caratteri (mm) |
---|---|
50 ≤ Qn | 2 |
50 < Qn ≤ 200 | 3 |
200 < Qn ≤ 1000 | 4 |
1000 < Qn | 6 |
Bottiglie recipienti-misura
I recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, sono definiti per legge “bottiglie recipienti-misura”, quando possiedono le seguenti proprietà:
- sono predisposti per una chiusura ermetica;
- sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 L e inferiore o uguale a 5 L;
- hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti fino ad un certo livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
Le seguenti iscrizioni obbligatorie sulle bottiglie recipienti-misura sono posizionate sul fondo o sulla superficie di raccordo tra il fondo e la superficie laterale:
- marchio del fabbricante approvato dall’autorità competente;
- indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millimetri, per mezzo di cifre seguite dal simbolo dell’unità di misura;
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl, oppure, la distanza in millimetri dal rasobordo seguita dal simbolo mm corrispondente alla capacità nominale.
Per capacità nominale s’intende il volume di liquido che si presume la bottiglia recipiente-misura contenga, quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.
Per capacità rasobordo s’intende il volume di liquido che la bottiglia recipiente-misura contiene quando è riempita fino al piano del bordo.
Per capacità effettiva s’intende il volume di liquido che essa contiene realmente, quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.
Le bottiglie recipienti-misura vengono riempite secondo due procedimenti :
1. riempimento a livello costante
2. riempimento a vuoto costante
La distanza tra il livello di riempimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale, chiamata volume di espansione o vuoto, devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello, vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.
Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, sono muniti di appositi contrassegni e quindi facilmente riconoscibili:
Capacità nominale Vn in mL | EMT in più o in meno in % di Vn | EMT in più o in meno in mL |
---|---|---|
da 50 a 100 | - | 3 |
da 100 a 200 | 3 | - |
da 200 a 300 | - | 6 |
da 300 a 500 | 2 | - |
da 500 a 1.000 | - | 10 |
da 1.000 a 5.000 | 1 | - |
Obblighi dei produttori e importatori di imballaggi preconfezionati
I produttori o importatori devono:
- Misurare o controllare il contenuto effettivo degli imballaggi;
- Essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria (certificazioni di organismi di stati membri, attestazioni dei controlli effettuati prima dell’ingresso nel territorio comunitario, attestazioni dei controlli effettuati dal produttore, ecc.);
- Sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
- Utilizzare strumentazione adeguata, di tipo legale se impiegata per misure e controlli statistici;
- Tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.
Compiti degli organi di controllo
-Verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
- Controllare l’etichettatura dei preimballaggi;
- Controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
- Verificare la presenza e correttezza delle registrazioni dei controlli effettuati;
- Eseguire prove per la verifica del contenuto effettivo.
La normativa e i controlli delle Camere di Commercio
Il contesto normativo storico
Preimballaggi CEE - Liquidi alimentari
Direttiva 75/106/CEE ‐ precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati | D.L. 3/7/1976 n.451 Convertito in legge da L. 19/8/1976 n. 614 |
Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura | |
Direttive 78/891, 79/1005/CEE modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati | D.M. 13/3/1979 D.P.R. 23/8/1982 n. 825 |
Direttiva 85/10/CEE – ulteriore modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati | L. 16/2/1987 n. 47 |
Preimballaggi CEE - Prodotti alimentari esclusi quelli della direttiva 75/106
Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati |
L. 25/10/1978 n. 690 |
Direttiva 78/891/CEE Direttiva 80/232/CEE Direttiva 86/96/CEE Direttiva 57/352/CEE gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati |
DM 27/2/1979 (*) D.P.R. 23/8/1982 n. 871 (*) D.M. 1/3/1988 n.131 (*) D.Lgs. 25/1/1992 n.75 (*) (*) hanno tutti modificato la legge n. 690/78 |
Preimballaggi IT
D.P.R. 26/5/1980 n. 391 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE |
D.M. 12/6/1985 ‐ modifica gamme quantità nominali D.M. 1/8/1985 – modalità di applicazione della sigla identificante il lotto di appartenenza |
Preimballaggi CE
Direttiva 2007/45/CE ‐ Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio | Direttiva 75/106/CEE ‐precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati | Abrogata |
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. |
Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura | --- | ||
Direttive 78/891, 79/1005, 85/10/CEE ‐ modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati | Abrogate | ||
Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Direttive 80/232, 86/96, 57/352 gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati relativi alla 76/211/CEE | Modificata |
Con la direttiva 2007/45/CE (recepita Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12) sono:
- stati unificati sotto una direttiva unica i preimballaggi liquidi alimentari con quelli della Direttiva 76/211/CEE
- state eliminate le gamme dei valori delle quantità nominali per tutti i preimballaggi tranne che per alcuni tipi di vino e di bevande spiritose
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 ALLEGATO I (previsto dall’articolo 1, comma 2)
GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
Vino tranquillo | Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo gli 8 valori seguenti: | ml 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 |
Vino giallo | Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo il valore: | ml 620 |
Vino spumante | Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 5 valori seguenti: | ml 125 – 200 – 375 – 750 – 1500 |
Vino liquoroso | Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: | ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 |
Vino aromatizzato | Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: | ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500 |
Bevande spiritose | Nell’intervallo tra 100 ml e 2000 ml solo i 9 valori seguenti: | ml 100 – 200 – 350 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 ‐ 2000 |
Definizione dei prodotti
Vino tranquillo | Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999, relativo all’organizzazione del mercato vinicolo (codice NC ex 2 204) |
Vino giallo | Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC ex 2 204) con denominazione d’origine << Côtes du Jura>>, << Arbois>>, <<l’etoile>> e <<château chalon="">>, in bottiglie di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29/4/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli |
Vino spumante | Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punti 15,16,17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC 2 204 10) |
Vino liquoroso | Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codici NC 2 204 21 – 2204 29) |
Vino aromatizzato | Vino aromatizzato di cui all’art. 2, par 1, lett. A) del regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio del 10/6/1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205) |
Bevande spiritose | Bevande spiritose di cui all’art. 1, par 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29/5/1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208) |
...
C.M. Prot. 453369 del 19/9/1995 n. 71/2 Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Considera come modalità di controllo ammesse o autorizzate quelle riferite a norme nazionali o internazionali in materia di controllo statistico e pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO,…)
C.M. Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43 Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Precisa che controllo ammesso è anche quello definito nel DM 27/2/79.
- Ammette la conservazione dei dati su supporto informatico
- Definisce il periodo di conservazione della documentazione
Lettera prot. 551689 del 29/5/1996 Risposta ad un quesito della FEDERALIMENTARE ‐ Roma
- Modalità di formazione del lotto.
- Modalità di controllo sui multipack
- Precisazione del concetto di dispersione
C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110 Modalità di controllo alla produzione – controlli distruttivi
- Possibilità di applicare il metodo di controllo distruttivo di cui al DM 27/2/79 ma solo con autorizzazione Ministeriale
Preimballaggi CEE / IT: differenze
Preimballaggi CEE | Preimballaggi nazionali |
L. 25/10/1978 n. 690 | D.P.R. 26/5/1980 n. 391 |
----- | |
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn: 5 g <= Qn <= 10 kg 5 ml <= Qn <= 10 l |
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn: Qn >= 5 g Qn >= 5 ml Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali |
--- | - Tolleranze per Qn oltre i 10 kg o i 10 l - Obbligo di identificazione del lotto di appartenenza - Definizione della divisione dello strumento di controllo in base alla quantità nominale misurata - Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali quando la dispersione delle macchine confezionatrici sia troppo elevata |
L’apposizione del marchio CEE, rappresenta una dichiarazione implicita, da parte del produttore, che, per il controllo del contenuto nominale, viene seguita la normativa europea L. 25/10/1978 n. 690. Di conseguenza la sua mancata apposizione rappresenta la dichiarazione di seguire la normativa nazionale D.P.R. 26/5/1980 n. 391.
....
I fabbricanti e gli importatori, solo per i preconfezionati di tipo diverso da quello CEE, hanno l'obbligo di comunicare prima dell'inizio della produzione o dell'importazione, anche tramite il proprio Ufficio Metrico, al:
Ministero Sviluppo Economico - Dip. Impresa ed Internazionalizzazione - Dir.Gen. per il Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Norm. Tecnica - Ufficio IV - Strumenti di Misura - Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA
il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.
Per modalità di controllo statistico ammesse o autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati e alle proprietà dei prodotti confezionati.
I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi devono altresì comunicare, oltre al luogo di applicazione della sigla, se in relazione alle modalità di confezionamento il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice oppure a parametri diversi.
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451
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Circolare Prot. 453369 del 19.9.1995 n. 71 2.pdf |
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