Conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 47 del
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, riguardante i dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686 / CEE del Consiglio, gli Stati membri non impediscono disponibili sul mercato dei prodotti contemplati dalla
direttiva 89/686/CEE che sono conformi a tale direttiva e che sono stati immessi sul mercato prima del 21 aprile 2019. Di conseguenza, le norme armonizzate di cui i riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della
direttiva 89/686/CEE, quale elencata nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continua a conferire la presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2019.
Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 89/686/CEE cesserà a partire dal 21 aprile 2019.