Circolare ADM n.16 del 10 luglio 2025
Circolare ADM n.16 del 10 luglio 2025 / Istruzioni per i controlli doganali sicurezza generale dei prodotti
ID 24275 | 13.07.2025 / Prot. 0439725
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023 relativo alla Sicurezza generale dei prodotti - Istruzioni per i controlli doganali.
Premessa
Il Regolamento (UE) 2023/988 per la Sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - GPSR) - da ora in poi “Regolamento” - in vigore dal 13/12/2024 prevede rilevanti novità che ampliano quanto già in materia disciplinato con la direttiva 2001/95/CE (ora abrogata) e con le altre normative di settore.
Obiettivo del Regolamento in parola è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori con riguardo ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi il medesimo obiettivo.
In presenza, infatti, di norme unionali diverse dal Regolamento che assoggettano i prodotti a specifici requisiti di sicurezza, quest’ultimo si applica unicamente per aspetti e rischi o per categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
Il Regolamento fornisce, quindi, in relazione anche alla crescita esponenziale delle vendite online, un ulteriore strumento a disposizione dei Paesi unionali per prevenire e contrastare il commercio di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei cittadini.
Tra le novità più rilevanti, appare opportuno segnalare le maggiori responsabilità in capo agli operatori economici di tutta la supply chain, ai quali è stato attribuito l’obbligo di disporre di processi interni in grado di assicurare la sicurezza dei prodotti in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso.
Tanto premesso, la presente Circolare intende fornire una panoramica delle principali disposizioni della recente normativa e dare indicazioni sullo svolgimento dei controlli doganali.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda ad un’approfondita lettura dell’articolato.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, che siano nuovi, usati, riparati o ricondizionati.
Il Regolamento non si applica per i seguenti prodotti:
a) prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, chiaramente contrassegnati come tali;
b) medicinali per uso umano o veterinario;
c) alimenti;
d) mangimi;
e) piante, animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
f) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
g) prodotti fitosanitari;
h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se le stesse sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
i) aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2018/1139;
j) oggetti d’antiquariato.
Prodotto sicuro
L’articolo 3 del Regolamento definisce, con riguardo all’obbligo generale di sicurezza, il “prodotto sicuro” quale prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi, compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dalla lettera a) alla lettera h), gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della sicurezza, oltre a quelli indicati dall’articolo 8 relativi per lo più alla conformità alle vigenti disposizioni, sono:
- le caratteristiche del prodotto;
- l’effetto del prodotto su altri prodotti;
- l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare;
- la presentazione del prodotto;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
- l’aspetto del prodotto;
- le caratteristiche di cibersicurezza laddove lo imponga la natura del prodotto; • le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
...
segue allegato
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/988
Obblighi fabbricanti / Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)
Codice del Consumo
Regolamento (UE) 2019/1020
Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE[/box-note]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1324
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1324
ID 24239 | 08.07.2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1324 della Commissione, del 7 luglio 2025, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 per quanto riguarda determinati aspetti amministrativi relativi ai gruppi di esperti e la designazione di un ulteriore gruppo di esperti nel settore dei dispositivi medici
GU L 2025/1324 dell'8.7.2025
Entrata in vigore: 28.07.2025
[...]
Collegati
[box-note]Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
Decreto n. 371 del 25 giugno 2025
Decreto n. 371 del 25 giugno 2025 / Modifica contenuti corso di formazione acustica ambientale macchine per i controllori
ID 24208 | 02.07.2025
Decreto n. 371 del 25 giugno 2025
Modifica dell’Allegato 1 del Decreto 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”.
...
Art. 1 Modifica dell’Allegato 1 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”
1. L’allegato I del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262” è sostituito dall’allegato al presente decreto.
________
Allegato I
1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.
2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare la tabella seguente:
MODULO I Fondamenti di acustica 8 ore (1 credito formativo) |
• il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali; • l’equazione delle onde; • i livelli sonori; • lo spettro sonoro; • il sistema uditivo; • l’audiogramma normale; • la propagazione del rumore; • l’attenuazione del rumore; • curve di ponderazione; • bande di frequenza (in ottave e in 1/3 di ottave); • il rumore di fondo; • livello di pressione sonora Lp; • livello di potenza sonora Lw; • coefficiente di correzione K1 del rumore di fondo; • coefficiente di correzione K2 dell’ambiente di prova; • materiali fonoassorbenti; • l’isolamento acustico; • la legge della massa; • il potere fonoisolante; • strumenti di misura. |
MODULO II La normativa di riferimento 8 ore (1 credito formativo) |
• direttive, leggi e decreti sull’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 2) direttiva 2005/88/CE che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezza ture destinate a funzionare all’aperto; 3) regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 4) regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 5) decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato”; 6) regolamento (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023 che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 7) regolamento (UE) 2024/90290 di rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 8) d.lgs. n. 262/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 9) d.m. 24 luglio 2006 “Modifiche dell’allegato I - Parte b, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno”; 10) d.m. 4 ottobre 2011 “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 11) d.m. 26 aprile 2013 “Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 262/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 12) d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. • normativa di base sull’emissione acustica per la determinazione del Livello di Potenza Sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 1) UNI EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane; • introduzione alle norme specifiche relativamente ai metodi di prova dell’emissione acustica per ciascun tipo di macchina ed attrezzatura; • introduzione alle normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), di definizione dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità; • linee guida della Commissione europea sulla direttiva 2000/14/CE “Documento di sintesi sulle linee guida per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” (ISBN 92-894-3941-6); • l’incertezza di misura; • l’incertezza di produzione; • l’incertezza estesa K e cenni sui metodi statistici indicati dalle norme tecniche e dalla linea guida europea. |
MODULO III Esercitazioni pratiche 8 ore (1 credito formativo) |
• software per l’elaborazione delle misure; • organizzazione dell’Organismo di Certificazione; • procedure tecniche e check list relativi al d.lgs. n. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE); • dovranno essere effettuate almeno 4 prove complessive su almeno 2 diversi tipi di macchine tra le 57 elencate nell’allegato I, parte A, del d.lgs. n. 262/2002, di cui almeno una soggetta ai limiti di emissione acustica. Le prove, in affiancamento ad ispettori già qualificati o a tecnici competenti in acustica ambientale, devono prevedere: 1) l’uso degli strumenti e dei software per la determinazione del livello di potenza sonora e la rilevazione delle condizioni meteo; 2) le modalità per la valutazione dell’incertezza; 3) la predisposizione del rapporto di prova. |
______________
[panel]Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262
ALLEGATO IX (articolo 12)
PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle macchine o attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne' rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'.
Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.
3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
5. L'imparzialita'del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto. [/panel]
Fonte: MASE
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)
Decreto MATT 25 gennaio 2018
Decreto 25 marzo 2019 [/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234
ID 24170 | 26.06.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione, del 25 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per quanto riguarda i dispositivi medici le cui istruzioni per l’uso possono essere fornite in forma elettronica
GU L 2025/1234 del 26.6.2025
Entrata in vigore: 16.07.2025
[...]
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici (MD) 2017/745/UE
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 [/box-note]
Safety Gate Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 21 del 23/05/2025 N. 02 SR/01888/25 Italia
Approfondimento tecnico: Smalto per unghie
Il prodotto, di marca Em Milano, mod. 1001, 1003, 1004, 1005, 1010, 1012, 1024, 1056, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene trimetilolpropano triacrilato, il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici. Il trimetilolpropano triacrilato può causare irritazioni cutanee e oculari e potrebbe essere cancerogeno.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1718
Denominazione chimica 2-etil-2-[[(1-ossoallil)ossi]metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2 bis(acriloilossimetil)butil acrilato; trimetilolpropano triacrilato
Numero CAS 15625-89-5
Numero CE 239-701-3
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
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Safety Gate Report 21 del 23_05_2025 N. 02 SR_01888_25 Italia.pdf Smalto per unghie |
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Safety Gate Report 20 del 16/05/2025 N. 06 SR/01784/25 Austria
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 20 del 16/05/2025 N. 06 SR/01784/25 Austria
Approfondimento tecnico: Pistola per grasso senza fili
Il prodotto, di marca Makita, mod. DGP180RT e DGP180Z, venduto online, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Piegare ripetutamente l'ugello del tubo flessibile, per iniettare il grasso in spazi ristretti, può causare la formazione di un foro vicino alla punta del tubo. Il grasso può fuoriuscire da questo foro ad alta pressione, con il rischio di lesioni e danni alla vista.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
[…] 1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
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Safety Gate Report 20 del 16_05_2025 N. 06 SR_01784_25 Austria.pdf Pistola per grasso senza fili |
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Safety Gate Report 19 del 09/05/2025 N. 17 SR/01750/25 Estonia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 19 del 09/05/2025 N. 17 SR/01750/25 Estonia
Approfondimento tecnico: Giacca per bambini
Il prodotto, di marca Y.X.L. Yixinlong, mod. 3062, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla norma tecnica europea EN 14682:2015 “Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche”
La giacca ha i lacci del cappuccio troppo lunghi e con le estremità libere, pertanto, durante l’uso, potrebbero causare il soffocamento del bambino.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
EN 14682:2015 Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche
[…] 3.3 - Zona testa, collo e parte superiore del torace nei capi di abbigliamento per bambini più grandi e ragazzi (figura 1, zona A)
I lacci non devono avere estremità libere.
I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana, alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti non deve essere di 15 cm.
Quando sono utilizzati dei fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento.
I cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7.5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici. […]
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Safety Gate Report 19 del 09_05_2025 N. 17 SR_01750_25 Estonia.pdf Giacca per bambini |
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Safety Gate Report 17 del 25/04/2025 N. 01 SR/01586/25 Polonia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 17 del 25/04/2025 N. 01 SR/01586/25 Polonia
Approfondimento tecnico: Altalena in plastica
Il prodotto, di marca 4IQ group, mod. GAD000035, è stato sottoposta alle procedure di ritiro dal mercato e rimozione dai siti internet sui quali era venduto perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-8:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico”.
Il prodotto ha delle aperture e dei fori accessibili in cui i bambini potrebbero restare intrappolati.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
I. Proprietà fisico-meccaniche
[…] 11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso. […]
In accordo alla norma tecnica EN 71-8:2018 i giocattoli di attività devono essere progettati in modo da eliminare i rischi derivanti dall’intrappolamento di testa, collo, indumenti, capelli, piedi e dita. La norma fornisce le specifiche di progettazione da rispettare per la riduzione del rischio di intrappolamento.
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Safety Gate Report 17 del 25_04_2025 N. 01 SR_01586_25 Polonia.pdf Altalena in plastica |
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Safety Gate Report 16 del 18/04/2025 N. 37 SR/01491/25 Italia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 16 del 18/04/2025 N. 37 SR/01491/25 Italia
Approfondimento tecnico: Cera per capelli
Il prodotto, di marca Rasta Gum, barcode 8023047605078, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
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Safety Gate Report 16 del 18_04_2025 N. 37 SR_01491_25 Italia.pdf Cera per capelli |
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Rettifica regolamento (UE) 2024/1781 - 28.04.2025
Rettifica regolamento (UE) 2024/1781 - 28.04.2025
ID 23886 | 28.04.2025
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.
GU L 2025/90356 del 28.4.2025
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note[/box-note]
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
ID 23880 | 25.04.2025
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517
Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.
(GU n.306 del 31.12.1992 - SO. n. 138)
________
Aggiornamenti all'atto
06/03/1997
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 40 (in SO n.48, relativo alla G.U. 06/03/1997, n.54)
25/05/2016
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 83 (in SO n.16, relativo alla G.U. 25/05/2016, n.121) - Consolidato 2016
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/31/UE
Direttiva 2009/23/CE
Decreto Legislativo 83/2016 Strumenti per pesare non automatici[/box-note]
Guidance on Dock shelters
Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024)
ID 23864 | 23.04.2025 / Attached
Intention of this Guideline
To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.
A dock shelter is a device that is used in a loading dock area to seal the gap between the dock door opening and the truck during loading or unloading.
It is mounted on the outer perimeter of the dock door opening.
The dock door opening is only partly covered by the docked vehicle, leaving an unwanted gap. Sealing this gap may be done for the following reasons:
Ergonomics
- Reduction of temperature variations
- Reduction of wind, draughts, ingress of dust and airborne pollutants.
- Can help reducing outside noise getting in or vice versa.
Safety/Security
- Reduction of the ingress of water which can cause slippery wet floors
- Making unauthorised access through the loading area past a docked vehicle more difficult.
Hygiene
- Where handling food, helps keeping out dust, vermin and insects.
Saving energy
- Providing savings in energy, reducing whether heating or cooling costs.
- The climate change that we see occurring today and the resulting need to stop using fossil fuels and consume as little energy as possible, are a good reason to consider the use of dock shelters.
Cost Savings
- The ingress of the before mentioned matters can lead to damage of the goods that are transported, which may lead to high costs.
- Better ergonomics lead to higher efficiency and less sick-leave, both saving costs.
_________
Table of contents
Introduction
Intention of this Guideline
Nomenclature
What is a Dock Shelter
Why use a Dock Shelter
Dock Shelter Types
Type I Shelter - Compression Seal
Type II Shelter - Wipe Seal
Type III Shelter - Touch Seal
Type IV Shelter - Combined Seal Types
Additional Remarks
Water Ingress
Bottom Seals
Appendix
Shelter type Selection Flowchart
...
Fonte: FEM
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Guidance on Dock shelters.pdf FEM 2024 |
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Piano di lavoro 2025-2030 - Regolamento (ESPR) ed etichettatura energetica
Piano di lavoro 2025-2030 - Regolamento (ESPR) ed etichettatura energetica
ID 23480 | 18.04.2025 / In allegato (EN)
Il 16 Aprile 2025, la Commissione europea ha adottato il piano di lavoro 2025-2030 per il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) e il regolamento sull'etichettatura energetica.
Il piano fornisce un elenco di prodotti a cui dare priorità per l'introduzione di requisiti di ecodesign ed etichettatura energetica nei prossimi cinque anni. Ciò promuoverà prodotti sostenibili, riparabili, circolari ed efficienti dal punto di vista energetico in tutta Europa, in linea con il Clean Industrial Deal e la bussola della competitività.
I prodotti prioritari per i requisiti di ecodesign ed etichettatura energetica sono acciaio e alluminio, tessuti (con particolare attenzione all'abbigliamento), mobili, pneumatici e materassi. Questi sono stati selezionati in base al loro potenziale di contribuire all'economia circolare.
Requisiti armonizzati in materia di sostenibilità dei prodotti a livello dell'UE rafforzeranno il mercato unico, eviteranno gli ostacoli al commercio, miglioreranno la parità di condizioni, ridurranno gli oneri amministrativi e rafforzeranno la competitività globale delle imprese che offrono prodotti sostenibili.
Inoltre, la Commissione introdurrà misure orizzontali per i requisiti di riparabilità di prodotti come l'elettronica di consumo e i piccoli elettrodomestici. Ciò includerà l'introduzione di un punteggio di riparabilità per i prodotti con il potenziale maggiore e requisiti di riciclabilità per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La selezione dei prodotti inclusi nel presente piano di lavoro si basa su un processo inclusivo con le parti interessate e riflette sia i contributi delle stesse che degli Stati membri. Si basa su un'analisi tecnica approfondita e su criteri specificamente correlati agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, nonché su un ampio processo di consultazione, anche attraverso l' Ecodesign Forum.
I futuri requisiti di ecodesign ed etichettatura energetica per i prodotti selezionati riguarderanno due elementi:
- prestazioni del prodotto, come la durata minima, la minima efficienza energetica e delle risorse, la disponibilità di pezzi di ricambio o il minimo contenuto riciclato;
- e/o informazioni sul prodotto, comprese le caratteristiche chiave del prodotto, come l'impronta di carbonio e l'impatto ambientale. Le informazioni sul prodotto saranno rese disponibili principalmente tramite il Passaporto Digitale dei Prodotti o, per i prodotti con etichette energetiche, tramite il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica (EPREL).
Nell'elaborare i requisiti di ecodesign, la Commissione presterà attenzione alle esigenze delle PMI, in particolare delle microimprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione, e garantirà loro un sostegno personalizzato.
[....]
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): FAQ
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR
Ecodesign for Sustainable Products Regulation ESPR[/box-note]
Safety Gate Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania
Approfondimento tecnico: Lampada da tavolo
Il prodotto, di marca ELI, mod. CD8215, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perhè non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche:
- EN IEC 60598-1:2024 “Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove”;
- EN 60598-2-10:2003 “Apparecchi di illuminazione Parte 2: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione mobili per bambini”.
Il prodotto non è dotato di una spina con trasformatore/convertitore che fornisca una bassissima tensione di sicurezza inferiore a 24 V e sia collegato in modo permanente all'apparecchio di illuminazione tramite componenti isolati di classe III, come richiesto dalla classe di protezione II. Un utente può toccare parti sotto tensione accessibili (il portalampada o una lampadina difettosa) e ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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Safety Gate Report 12 del 21_03_2025 N. 04 SR_01045_25 Germania.pdf Lampada da tavolo |
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Safety Gate Report 11 del 14/03/2025 N. 68 SR/01293/25 Francia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 11 del 14/03/2025 N. 68 SR/01293/25 Francia
Approfondimento tecnico: Rilevatore di fumo
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. TK-358, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura rimozione dai siti internet, sui quali era venduto, perché non conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica armonizzata EN 14604:2005 “Rivelatori di fumo autonomi”.
L’emissione sonora del dispositivo è troppo bassa (valori misurati fino a 59,9 dB(A)) e, inoltre, non riesce a rilevare il fumo proveniente da qualsiasi direzione.
In accordo alla norma tecnica armonizzata EN 14604:2005, l’emissione sonora degli allarmi alimentati a batteria deve essere pari ad almeno 85 dB(A) a 3 metri di distanza dopo 1 minuto di funzionamento dell'allarme e almeno 82 dB(A) a 3 metri di distanza dopo 4 minuti di funzionamento dell'allarme. Invece, per gli allarmi alimentati da rete, l’emissione sonora deve essere almeno 85 dB(A) dopo 4 minuti di funzionamento.
Per entrambe le tipologie di rilevatori, l’emissione sonora massima deve essere 110 dB(A) a 3 metri dopo 1 minuto di funzionamento dell’allarme.
La frequenza massima nominale non deve essere maggiore di 3,5 kHz.
In accordo alla alla norma tecnica armonizzata EN 14604:2005, inoltre, il dispositivo deve essere sottoposto ad una serie di prove per verificare che il suo funzionamento sia indipendente dalla direzione dalla quale può provenire il fumo.
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Safety Gate Report 11 del 14_03_2025 N. 68 SR_01293_25 Francia.pdf Rilevatore di fumo |
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Safety Gate Report 10 del 07/03/2025 N. 01 SR/00818/25 Francia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 10 del 07/03/2025 N. 01 SR/00818/25 Francia
Approfondimento tecnico: Friggitrice
Il prodotto, di marca MANDINE, mod. MDF10-19, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
A causa di un errore di progettazione, il cavo di alimentazione ed il filo per la messa a terra potrebbero surriscaldarsi con conseguente rischio di incendio.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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Safety Gate Report 10 del 07_03_2025 N. 01 SR_00818_25 Francia.pdf Friggitrice |
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Safety Gate Report 09 del 28/02/2025 N. 22 SR/00781/25 Francia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 28/02/2025 N. 22 SR/00781/25 Francia
Approfondimento tecnico: Sollevatore per cartongesso
Il prodotto Lève-plaques LV3350, di marca Fartools, mod. 212010 è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Il volante del paranco della macchina non è adeguatamente progettato e costruito. Il volante potrebbe colpire l'utente durante la discesa del carico, in quanto la velocità di discesa è gestita direttamente dall’operatore e dalla forza usata per trattenere il carico. Se l’utente lascia il volante, lo stesso potrebbe cominciare a ruotare ad alta velocità in base al peso del carico.
Inoltre, i dispositivi di comando dei movimenti della macchina non funzionano correttamente.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata,
- fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione non è univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.
La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter leggere i suddetti indicatori.
Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.
Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati in una o più zone o posti prestabiliti.
Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza.
Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori.
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Safety Gate Report 09 del 28_02_2025 N. 22 SR_00781_25 Francia.pdf Sollevatore per cartongesso |
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Safety Gate Report 08 del 21/02/2025 N. 06 SR/00677/25 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 21/02/2025 N. 06 SR/00677/25 Svezia
Approfondimento tecnico: Fermacapelli
Il prodotto, di marca Ztiz Kids, mod. 15161, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.
Il materiale plastico del prodotto ha concentrazioni eccessive di bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) e di paraffine clorurate a catena corta (SCCPs) (valori misurati: 1,2% e 0,3% in peso, rispettivamente).
Gli ftalati sono pericolosi sia per la salute umana che per l'ambiente.
Le SCCP persistono nell'ambiente, sono tossiche per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si bioaccumulano nella fauna selvatica e nell'uomo. L'esposizione prolungata attraverso la pelle può causare il cancro.
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) […]
Allegato I
1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.
3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
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Safety Gate Report 08 del 21_02_2025 N. 06 SR_00677_25 Svezia.pdf Fermacapelli |
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Safety Gate Report 25 del 20/06/2025 N. 04 SR/022253/25 Regno Unito
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 25 del 20/06/2025 N. 04 SR/022253/25 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Friggitrice ad aria
Il prodotto, di marca Haden, mod. 11L Double Stack Air Fryer, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
L'elemento riscaldante supera il limite indicato (valore misurato fino a 163 °C). Dopo un uso prolungato alla massima potenza, le parti in plastica e metallo possono deformarsi e fondersi, con conseguente rischio di incendio.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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Safety Gate Report 25 del 20_06_2025 N. 04 SR_022253_25 Regno Unito.pdf Friggitrice ad aria |
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Safety Gate Report 24 del 13/06/2025 N. 08 SR/02140/25 Polonia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 24 del 13/06/2025 N. 08 SR/02140/25 Polonia
Approfondimento tecnico: Tagliaerba
Il prodotto, di marca NAC, mod. LP1928-SB, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN ISO 5395-2:2013 “Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - Parte 2: Tosaerba con conducente a piedi”.
Il tempo di arresto dell’organo di taglio è troppo lungo e, inoltre, lo stesso è accessibile mentre il tosaerba è in funzione, il che può causare lesioni ai piedi dell'utente in caso di contatto. La presenza di una protezione inadeguata può provocare l'espulsione di materiale da sotto il tosaerba durante il funzionamento della macchina, aumentando il rischio di lesioni.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
[…]
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori.
[…]
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.
[…]
1.4.2.1. Ripari fissi
Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
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Safety Gate Report 24 del 13_06_2025 N. 08 SR_02140_25 Polonia.pdf Tagliaerba |
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Safety Gate Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 23 del 06/06/2025 N. 02 OR/00108/25 Slovacchia
Approfondimento tecnico: Catena luminosa
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. DN-64, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN IEC 60598-1:2025 “Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove” e EN 60598-2-20:2015 “Apparecchi di illuminazione Parte 2-20: Prescrizioni particolari - Catene luminose”.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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Safety Gate Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 22 del 30/05/2025 N. 04 SR/01975/25 Italia
Approfondimento tecnico: Gel da barba
Il prodotto, di marca Collistar, barcode 8015150280242, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
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Safety Gate Report 22 del 30_05_2025 N. 04 SR_01975_25 Italia.pdf Gel da barba |
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Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA
Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA / Rev. 0.0 Giugno 2025
ID 24105 | 12.06.2025 / In allegato documento completo
Il presente documento illustra le disposizioni in merito alle macchine e prodotti correlati alimentari contenute nel Regolamento (UE) 2023/1230 e la disciplina MOCA.
Regolamento (UE) 2023/1230
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023.
Articolo 51 Abrogazioni
1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
I riferimenti alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 52 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.
2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027.
Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
In base al Regolamento (UE) 2023/1230le macchine e i prodotti correlati alimentari devono soddisfare tutti i RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) di cui all'Allegato III p. 1 e 2.1 prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio:
Figura 1 - Allegato III Reg. macchine
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine.
Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come "prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento".
Il Regolamento (UE) 2023/1230, per quanto riguarda i materiali da usare per la costruzione, riporta al RESS 2.1.1 a) “i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, acque destinate al consumo umano (Ndr. nella Direttiva 2006/42/CE non è presente il riferimento alle acque destinate al consumo umano) o prodotti cosmetici o farmaceutici devono soddisfare le condizioni stabilite nei pertinenti agli atti giuridici dell'Unione”.
Fra gli atti pertinenti giuridici dell'Unione di cui al punto 2.1.1, lettera a) si considerano:
- il regolamento (CE) n. 1935/2004 (Quadro MOCA) e DM e a tutti Regolamenti/Direttive collegate (si veda a proposito Disciplina igienica MOCA);
- al D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT).
- la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
- il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. (GU L 136/3 del 29.5.2007)
È opportuno, quindi, che il fabbricante della macchina e dei prodotti correlati ricevi e conservi nel FT le Dichiarazioni/Report MOCA dei materiali o di prodotti applicati ai materiali ed usati per la costruzione della stessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e D.M. 21 marzo 1973, a carattere non esaustivo:
- materiali usati per la costruzione macchina;
- vernici, colle, solventi applicate ai materiali;
- plastiche e resine applicate ai materiali / materiali usati;
- gomme, ceramica, ecc applicate ai materiali / materiali usati;
- elettrodi;
- viti;
- minuteria;
- sistemi di fissaggio;
- altro a contatto o potenziale contatto con alimenti.
[box-info]Le macchine o i prodotti correlati destinati ad essere utilizzati per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.[/box-info]
La macchina o il prodotto correlato devono essere progettati e costruiti in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione e, se ciò non è possibile, devono essere utilizzati elementi monouso.
Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, le acque destinate al consumo umano o i prodotti cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche; lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici;
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli;
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
- i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina o del prodotto correlato (se possibile in una posizione "pulizia");
- le macchine o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri viventi, in particolare insetti, o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
- le macchine o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari o l’acqua destinata al consumo umano, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina o i prodotti correlati devono essere progettati e costruiti per permettere di verificare regolarmente il rispetto di tale requisito.
[...]
Tabella raffronto tra il punto 2.1 Allegato I della Direttiva 2006/42/CE ed il punto 2.1 Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230 (in rosso le novità)
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 1935/2004
D.M. 21 marzo 1973
L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento (UE) 2023/1230
D.M. 21 Marzo 1973 MOCA IT | Consolidato 2019
Macchine alimentari: Direttiva macchine & MOCA[/box-note]
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Macchine alimentari Regolamento macchine e MOCA Rev. 0.0 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2025 |
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Direttiva 2000/14/CE (OND) Nuovi metodi di misurazione rumore dal 22.05.2025
Direttiva 2000/14/CE (OND) Nuovi metodi di misurazione rumore dal 22.05.2025
ID 24062 | 02.06.2025 / Scheda allegata
Con il Regolamento delegato (UE) 2024/1208 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024) in applicazione a decorrere dal 22.05.2025 è modificato il Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto con la sostituzione dell'Allegato III della direttiva 2000/14/CE (OND) che fino alla data riportava metodi di misurazione adottati nell'anno 2000.
Allegati nel documento PDF aggiornati:
- Art. 12 Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
- Art. 13 Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
- ALLEGATO I. DEFINIZIONI DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
- ALLEGATO III. METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO
[box-warning]Possibile verifica / aggiornamento valutazione esistente
Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.[/box-warning]
__________
Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(GU L 2024/1208 del 2.5.2024)
Entrata in vigore: 22.05.2024
Applicazione a decorrere dal 22.05.2025
_________
I livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE sono stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Se i livelli di potenza sonora garantiti delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 12 sono calcolati secondo i nuovi metodi di misurazione e i livelli di potenza sonora ammissibili non sono stati aggiornati di conseguenza, entrambi i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature.
Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili.
[box-note]Direttiva 2000/14/CE
...
Articolo 12. Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed sensi della presente direttiva e volto a limitare l’immissione in attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di commercio o la messa in servizio di macchine e attrezzature potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei oggetto della presente direttiva menziona le ragioni precise su valori limite:
...
Articolo 13. Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
Il livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità:
...
ALLEGATO I. DEFINIZIONI DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
...
Allegato III. METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO (Nuovo)[/box-note]
...
Vedi Testo consolidato
segue allegato
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2024/1208
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE[/box-note]
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Direttiva 2000 14 CE (OND) Nuovi metodi di misurazione rumore dal 22.05.2025.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2025 |
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Safety Gate Report 18 del 02/05/2025 N. 88 SR/01632/25 Francia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 18 del 02/05/2025 N. 88 SR/01632/25 Francia
Approfondimento tecnico: Slime
Il prodotto, di marca BUKI, mod. 2169, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione del boro dal giocattolo è troppo elevata (valore misurato: 11419 mg/kg). L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il loro sistema riproduttivo.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
III. Proprietà Chimiche
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Boro
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200
- mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300
- mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000
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Safety Gate Report 18 del 02_05_2025 N. 88 SR_01632_25 Francia.pdf Slime |
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Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005
Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005
ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato
Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.
...
Nel complesso delle misure recate dal Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.
Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.
Art. 7 - Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni.
- Disciplina della licenza.
L'articolo 7 del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore".
Con tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale", sicché la tassatività dell'esclusione implica che la licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.
Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I - Capo III), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo IV), e, particolarmente, l'art. 16 (controlli) e l'art. 17 (sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III - Capo II), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi di pubblica sicurezza);
e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 153).
In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1 , sarà corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero competente.
Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.
Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990).
Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.
Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.
Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli elementi addotti nella motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in ogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela, anche a mente dell' art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.
- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero (www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
- all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come specificato nel medesimo decreto.
Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7. In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..
- Disciplina dei controlli.
Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che l'accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.
Per completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui in commento.
Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura penale per l'interruzione delle attività costituenti reato.
Art. 8 - Integrazione della disciplina amministrativa in materia di esplosivi.
- Inquadramento normativo.
Con l'articolo 8 del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 si è inteso integrare e aggiornare la disciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:
a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto ministeriale, più avanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e l'impiego di alcuni tipi di detonatori o di esplosivi che possono meglio prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attività concernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;
b) con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina recata nell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di "fochino";
c) con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un art. 2-bis volto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".
Su quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattere interpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.
Per quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, si precisa quanto segue.
- Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.
Con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e l'impiego degli esplosivi.
In particolare:
1. l'art. 1 prescrive il temporaneo divieto - dal 1° settembre c.a. (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in confezioni portatili, fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi, addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono essere revocate o sospese, fatti salvi gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni inerenti a materiali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o di polizia.
Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità si intendono quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i quali, cioè, l'impulso di accensione è compreso fra 0,8 e 1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o, al massimo, infiammabili, commercializzati nelle dosi opportune in due o più contenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di tempo producono sostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati e non ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi civili, indipendentemente dalle caratteristiche di confezionamento.
Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile. Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno essere distrutte (con le modalità che saranno a suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. o di polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per le esigenze delle predette FF.AA. o di polizia.
A proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a domanda degli interessati che siano già titolari di una licenza di deposito di materiali esplodenti di 2^ e 3^ categoria, della speciale autorizzazione prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimi per i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi, oltre che dei requisiti di affidabilità del titolare della licenza.
L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno speciale registro delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione di annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei materiali, ditta interessata, data della presa in carico, estremi identificativi della persona che procede alla consegna e di quella che procede all'accettazione e relative sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo di quelle dovute per la custodia. L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere idonee prescrizioni per la sigillatura di sicurezza dei contenitori e per le misure anti-asporto degli stessi.
In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la massima diffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui riportate, e di predisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con gli organi di polizia competenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre a disposizione delle ditte interessate.
Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai detonatori elettrici a bassa e media intensità e agli altri prodotti riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpi armati dello Stato saranno consentite, per il periodo di vigenza delle limitazioni, solo agli operatori muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di P.S..
Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale prescrive che sui predetti detonatori, importati, prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle indicazioni di carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 - XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati potranno presentare documentata istanza di approvazione a questo Ministero.
Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i detonatori elettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.
[...] Segue in allegato
Collegati
[box-note]Il "fochino": Quadro normativo[/box-note]
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Circolare MI del 29 agosto 2005.pdf |
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Safety Gate Report 15 dell’11/04/2025 N. 03 SR/01323/25 Francia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 15 dell'11/04/2025 N. 03 SR/01323/25 Francia
Approfondimento tecnico: Piastrelle
Il prodotto, di marca MOSAIC FACTORY, mod. 1014, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE ed alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Le piastrelle hanno un'eccessiva concentrazione di piombo (valore misurato: 0,39% in peso) e, pertanto, c'è il rischio di avvelenamento da piombo per chiunque entri in contatto con esse (per esposizione dopo la posa, in particolare se la smaltatura è incompleta o irregolare, o per esposizione durante il taglio). Il piombo è pericoloso per la salute umana, si accumula nell'organismo, può causare neurotossicità nello sviluppo e può avere effetti sia sui bambini allattati al seno sia su quelli non ancora nati.
Regolamento (UE) N. 305/2011
Allegato I
Requisiti di base delle opere di costruzione
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
[…] 3. Igiene, salute e ambiente
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
a) sviluppo di gas tossici;
b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
c) emissioni di radiazioni pericolose;
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. […]
Direttiva 2001/95/CE
Capo II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
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Safety Gate Report 14 del 04/04/2025 N. 02 SR/01178/25 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 14 del 14/04/2025 N. 02 SR/01178/25 Germania
Approfondimento tecnico: Kit di conversione per smerigliatrice angolare
Il prodotto “12" ELECTRIC CHAIN SAW STAND, mod. VB-8401, è stato respinto mentre veniva importato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
L'adattatore per la smerigliatrice angolare consente di poterla usare come motosega, ma senza le protezioni necessarie. Di conseguenza, ciò potrebbe causare dei contraccolpi o la perdita di controllo dell'utensile, mettendo in pericolo l’utilizzatore. Una smerigliatrice angolare non è progettata per essere usata come motosega.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
Principi generali
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b). […]
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
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Safety Gate Report 14 del 04_04_2025 N. 02 SR_01178_25 Germania.pdf Kit di conversione per smerigliatrice angolare |
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Direttiva delegata (UE) 2015/13
Direttiva delegata (UE) 2015/13
ID 23879 | 25.04.2025
Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua.
(GU L 3 del 7.1.2015)
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/32/UE[/box-note]
UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note
UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note
ID 23861 | 24.04.2025 / Note complete in allegato
Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione”, in vigore dal 20 marzo 2025.
[box-info]EN ISO 3164:2013/A1:2024 (recepita in UNI EN ISO 3164:2025) è norma armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
La norma EN ISO 3164:2013/A1:2024 (recepita in UNI EN ISO 3164:2025) è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi tutte le norme armonizzate) e sua corretta applicazione è Presunzione di conformità per i relativi RESS elencati in allegato ZA della stessa.[/box-info]
In base a quanto stabilito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE (Direttiva macchine) e dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine) quando, per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento essa deve essere progettata e munita di una struttura di protezione contro tale rischio (ROPS / roll-over protective structure) mentre, quando esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo essa deve essere progettata e costruita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS / Falling Object Protective Structure).
Tali strutture (ROPS/FOPS) devono garantire alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfi i requisiti di legge, anche per questo dispositivo, il fabbricante o il deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
La ROPS/FOPS deve:
- resistere a forze;
- assorbire energia;
- deformarsi al limite del DLV.
Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
[box-info]La norma UNI EN ISO 3164:2025 specifica il volume limite di deformazione (DLV) da utilizzare durante l'esecuzione di valutazioni di laboratorio di strutture che forniscono protezione agli operatori di macchine movimento terra, come definito nella norma ISO 6165.[/box-info]
[panel]Direttiva 2006/42/CE
Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).
ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò accresce i rischi.
Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
________
Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato II) e rientrano anche nell’Allegato I (categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3).
ALLEGATO III
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, tale macchina deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca i rischi.
Detta struttura deve essere tale da garantire alle persone trasportate, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di caduta di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
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Estratto (EN)
EN ISO 3164:2013, EN ISO 3164:2013/A1:2024
Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for deflection-limiting volume
_______
Annex ZA (informative)
Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2006/42/EC aimed to be covered This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request “M/396 Mandate to CEN and CENELEC for Standardisation in the field of machinery" to provide one voluntary means of conforming to essential requirements of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements of that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZA.1 - Correspondence between this European Standard and Annex I of Directive 2006/42/EC
[...]
5 Location of DLV
5.1 The DLV shall be located using the SIP, as defined in ISO 5353, as the reference point (see Figures 1 and 2).
5.2 For machines which have multiple seat locations and therefore multiple SIPs (see ISO 5353:1995, 5.3.3), the SIP used by the operator to move the machine in the travel mode shall be used.
5.3 The DLV shall be positioned so that the locating axis (LA) shown in Figure 1 passes through the SIP location as determined in 5.2. The DLV shall be centred transversely in the seat location with its principal axes horizontal and vertical (axes X′ and Z′ as defined in ISO 5353:1995, Figure 2).
5.4 The location of the LA of the DLV shall remain coincidental with the SIP even though that line can move during any or all of the laboratory loadings.
NOTE Machine controls and their components normally positioned in the DLV are not considered to violate the DLV.
Key
A front boundary plane
B rear boundary plane
LA locating axis
SIP seat index point
a May be reduced to avoid interference with floor plates.
b Machine parts or controls can require additional separation of the feet and legs of the DLV.
c Feet may move 45 mm rearwards.
Figure 1 - Orthogonal DLV dimensions
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025
Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva 2006/42/CE
Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS
UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione[/box-note]
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UNI EN ISO 3164 2025 DLV strutture di protezione - Note Rev. 0.0 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2025 |
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Safety Gate Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Bagnoschiuma
Il prodotto, di marca Nivea, barcode 9005800222981, è stato sottoposto alla misura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2025
Facebook Safety Gate Certifico
Safety Gate European Commission
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Safety Gate Report 13 del 28_03_2025 N. 86 SR_01071_25 Repubblica Ceca.pdf Bagnoschiuma |
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Rapporto di vigilanza sui dispositivi medici | Anno 2023
Rapporto di vigilanza sui dispositivi medici | Anno 2023
ID 23801 | 11.04.2025 / In allegato
Il sistema di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745 e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), tutti di seguito denominati dispositivi, assume un ruolo di fondamentale importanza per assicurare un attento monitoraggio sulla sicurezza dei medesimi nella fase di post-commercializzazione. Infatti, anche se marcati CE e considerati sicuri, in quanto progettati e fabbricati secondo i requisiti essenziali di sicurezza e prestazione definiti dalle norme vigenti, i dispositivi devono continuare a garantire sicurezza per tutta la loro durata di vita sul mercato. In quest’ottica, il Ministero della salute si avvale del sistema di vigilanza per ottemperare, in qualità di Autorità competente (AC) sui dispositivi in Italia, a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale.
Il presente rapporto, quinto per i dispositivi medici e quarto per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, descrive il sistema di vigilanza così come organizzato a livello nazionale, sia a seguito del decreto ministeriale 31 marzo 2022, sia a seguito dei decreti legislativi 137/2022 e 138/2022, nonché sulla base delle novità introdotte dalla normativa europea. In relazione a queste ultime, si evidenzierà quanto la distinzione tra incidente e incidente grave abbia influito sulla definizione dei flussi e sull’organizzazione a livello nazionale del sistema di vigilanza; si mostrerà altresì quanto l’attenzione sollevata a livello europeo sul sistema di tracciabilità dei dispositivi abbia impattato sugli obblighi posti a carico degli operatori economici e delle strutture sanitarie italiane pubbliche e private, nonché degli operatori sanitari.
Nel documento si evidenzia come la rete nazionale della dispositivo-vigilanza, la rete comunitaria, i registri dei dispositivi medici, rappresentino tutti insieme importanti strumenti atti a garantire il funzionamento dell’intero sistema di vigilanza.
Il rapporto di vigilanza 2023 prevede un primo capitolo dedicato alla descrizione dell’organizzazione del sistema di vigilanza nel suo complesso, con un focus sulla normativa del settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; segue un capitolo dedicato alla metodologia utilizzata per l’analisi dei dati sugli incidenti occorsi in Italia e un ulteriore capitolo dedicato ai risultati delle analisi condotte. Una specifica sezione è stata dedicata alle azioni di sicurezza messe in campo dai fabbricanti dei dispositivi. Infine sono presenti approfondimenti su tematiche di rilievo quali la Banca dati EUDAMED (European Database on Medical Devices), la tracciabilità dei dispositivi e le linee guida europee su specifici dispositivi pubblicate nel 2023 sul sito della Commissione europea.
Vigilare significa “comportarsi e agire con grande circospezione e attenzione, controllare ed eventualmente correggere l’operato altrui” ed è proprio questo che gli Uffici preposti della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, costantemente attuano nello svolgere le proprie funzioni a tutela della salute pubblica.
Con il rapporto di vigilanza 2023, si intende continuare a divulgare, in maniera trasparente, le attività e i risultati di tutto il lavoro svolto dalla ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico in ambito di vigilanza sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, anche animati dalla convinzione che una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e consapevolezza di tutti gli attori coinvolti nel sistema di vigilanza possa migliorare il funzionamento del sistema stesso.
...
Fonte: Ministero della Salute
Collegati
[box-note]Rapporto attività di vigilanza sui dispositivi medici - Edizione 2023
Rapporto attività di vigilanza sui dispositivi medici Ed. 2020/1
Rapporto attività di vigilanza sui dispositivi medici Ed. 2020
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745[/box-note]
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Rapporto di vigilanza sui dispositivi medici - Anno 2023.pdf Ministero della Salute 2025 |
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Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025
Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025
ID 23718 | 31.03.2025
Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
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Collegati
[box-note]Decreto 10 maggio 2005 n. 121
Codice della Nautica da Diporto
Decreto 13 dicembre 2023 n. 227[/box-note]
Programma di lavoro annuale dell’Unione normazione europea 2025
Programma di lavoro annuale dell’Unione normazione europea 2025
ID 23692 | 27.03.2025
Comunicazione della Commissione - Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2025 (C/2025/1654)
GU C/2025/1818 del 27.3.2025
...
L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, stabilisce che la Commissione deve adottare un programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea. Conformemente alle rispettive norme, la presente comunicazione della Commissione individua le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende richiedere alle organizzazioni europee di normazione per il 2025 e gli obiettivi e le politiche specifici per tali norme e prodotti (cfr. allegato).
La comunicazione è stata redatta specificamente a supporto delle politiche e della normativa dell'UE, con l'obiettivo di contribuire a un mercato unico verde, digitale e resiliente e agli obiettivi internazionali dell'UE.
La questione del ruolo della normazione per le politiche dell'UE è stata affrontata nell'ambito di diversi documenti strategici della Commissione, in particolare in relazione alla strategia di normazione e alla strategia industriale dell'UE. Le norme sostengono le politiche dell'UE per fare in modo che i prodotti e i servizi dell'Unione siano competitivi in tutto il mondo e in linea con gli standard più avanzati in fatto di sicurezza, salute, società e ambiente. Costituiscono inoltre un importante strumento di valorizzazione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, fornendo una verifica concettuale e sfruttando lo sviluppo di catene del valore industriali completamente nuove nei settori verde e digitale.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione deve includere nel programma di lavoro annuale dell'Unione obiettivi per la dimensione internazionale.
Il ruolo della cooperazione internazionale in tema di ricerca e innovazione è importante per promuovere il ruolo guida dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale, come indicato nell'approccio globale alla ricerca e all'innovazione.
L'allegato della presente comunicazione contiene azioni intese all'elaborazione e alla revisione di norme europee e prodotti della normazione europea. Esse sono necessarie e adatte a sostenere le normative e le politiche dell'UE, e dunque a rafforzare il suo ruolo guida nella definizione di norme a livello globale.
Il programma di lavoro annuale dell'UE della Commissione prevede l'individuazione delle priorità strategiche della normazione europea. Dalla pubblicazione della strategia di normazione nel 2022, le comunicazioni della Commissione successive hanno individuato, tra gli elementi elencati nell'allegato, un elenco di azioni di priorità strategica. Tali prodotti della normazione prioritari, compresi quelli ottenuti con procedure accelerate, sostengono le politiche dell'UE più importanti ai fini della realizzazione di un mercato unico verde, digitale e resiliente e meritano un'attenzione particolare nell'ambito del sistema europeo di normazione.
In seguito alla sua decisione di dare vita al Forum ad alto livello sulla normazione europea, istituito nel gennaio 2023, la Commissione si avvale della consulenza di tale forum per le azioni prioritarie per il programma di lavoro annuale dell'Unione. Di tale consulenza si è tenuto conto nella comunicazione della Commissione di quest'anno.
In tale contesto, la Commissione ha individuato come priorità strategiche le azioni di normazione che seguono:
1. Biomateriali, prodotti a base biologica e derivati dal legno: questa priorità mira al miglioramento della sostenibilità, della circolarità e dell’efficienza delle risorse, preservando nel contempo la biodiversità e agevolando la modernizzazione e il rafforzamento della base industriale dell’UE.
2. Materie prime critiche per le batterie dei veicoli elettrici: questa priorità mira alla promozione di pratiche di approvvigionamento sostenibili nella catena del valore dei minerali e dei materiali utilizzati per la produzione delle batterie e ad agevolare l’efficienza dei mercati del riciclaggio, per un aumento della disponibilità di materie prime secondarie di qualità e il rafforzamento dell’autonomia strategica della nostra industria.
3. Qualificazione dei materiali per reattori modulari di piccole dimensioni: questa priorità mira al rafforzamento del settore dell’energia nucleare dell’UE con l’elaborazione di norme per i materiali e i refrigeranti nei reattori modulari di piccole dimensioni, il miglioramento della sicurezza, la promozione dell’innovazione e il sostegno al conseguimento degli obiettivi dell’UE di azzeramento delle emissioni nette.
4. Quadro dell’UE affidabile in materia di dati: la Commissione ribadisce la priorità strategica del 2024 relativa a un quadro affidabile in materia di dati, al fine di sostenere l’attuazione del regolamento sui dati.
5. Portafoglio europeo di identità digitale: a seguito della modifica del regolamento di riferimento, la Commissione ribadisce la priorità strategica del 2024 relativa all’istituzione di un quadro per un portafoglio europeo di identità digitale.
6. Norme che guidano lo sviluppo di tecnologie quantistiche e l’implementazione di protocolli di crittografia post-quantistica: questa azione mira a rendere l’UE un leader nel settore delle norme in tema di tecnologie quantistiche e crittografia post-quantistica attraverso il rafforzamento del suo ruolo internazionale, il riallineamento dei suoi sforzi frammentati e il consolidamento dei legami tra normazione, ricerca e innovazione, allo scopo di rafforzare la competitività e la sicurezza.
[panel]ALLEGATO
Riepilogo
Nel presente programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2025, tra le 78 azioni elencate di seguito sono state individuate le priorità strategiche seguenti:
- Biomateriali, prodotti a base biologica e derivati dal legno (azione 5)
- Materie prime critiche per le batterie dei veicoli elettrici (azione 3)
- Qualificazione dei materiali per reattori modulari di piccole dimensioni (azione 55)
- Portafoglio di identità digitale dell'UE (azione 14)
- Quadro dell'UE affidabile in materia di dati (azione 8)
- Norme che guidano lo sviluppo di tecnologie quantistiche e l'implementazione di protocolli di crittografia post-quantistica (azione 19)
L'elenco completo delle azioni previste dal programma di lavoro annuale dell'Unione per il 2025 è diviso in cinque categorie principali:
1) resilienza dell’industria europea;
2) transizione digitale;
3) transizione verde;
4) sistema satellitare europeo e infrastrutture spaziali europee;
5) mercato interno per i prodotti e i servizi.
Le azioni nell'ambito della resilienza mirano a sostenere gli obiettivi seguenti:
- Materie prime critiche, comprese quelle per le batterie dei veicoli elettrici e il riciclaggio di materie prime critiche da magneti permanenti (azioni 1-3)
- Tecniche di produzione additiva (azione 4)
- Biomateriali, prodotti a base biologica e derivati dal legno (azione 5)
Le azioni nell'ambito della transizione digitale mirano a sostenere gli obiettivi seguenti (1) :
- Requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (azione 6)
- Verifica online dell'età (azione 7)
- Quadro dell'UE affidabile in materia di dati (azione 8)
- Interoperabilità per i servizi di trattamento dei dati (azione 9)
- Ecosistema di realtà virtuale e aumentata sicuro e interoperabile ed economia virtuale (azione 10)
- Sostegno alla politica dell'UE in materia di intelligenza artificiale (azione 11)
- Servizi digitali intermediari (azione 12)
- Dizionari di dati nel settore ingegneristico (azione 13)
- Portafoglio di identità digitale dell'UE (azione 14)
- Digitalizzazione delle informazioni sui prodotti da costruzione (azione 15)
- Personalizzazione dell'offerta di media nei dispositivi e nelle interfacce utente (azione 16)
- Gemelli digitali locali e città intelligenti (azione 17)
- Servizi di biglietteria multimodali e multioperatore (azione 18)
- Norme che guidano lo sviluppo di tecnologie quantistiche e l'implementazione di protocolli di crittografia post-quantistica (azione 19)
Le azioni nell'ambito della transizione verde mirano a sostenere gli obiettivi seguenti:
- Tecnologie dell'idrogeno, componenti e trasporto e stoccaggio dell'idrogeno (azioni 20-21)
- Trasporto e stoccaggio permanente del diossido di carbonio (azione 22)
- Progettazione ecocompatibile e requisiti in materia di etichettatura energetica per ridurre il consumo energetico (azioni da 23 a 40)
- Riciclaggio e riutilizzo dei materiali dei veicoli fuori uso (azione 41)
- Misurazione della qualità dell'aria ambiente (azioni da 42 a 45)
- Emissioni industriali (azione 46)
- Emissioni di metano nel settore dell'energia (azione 47)
- Microplastiche (azione 48)
- Valutazione dei servizi ecosistemici (azione 49)
- Prodotti fertilizzanti (azione 50)
- Resilienza ai cambiamenti climatici e decarbonizzazione nelle infrastrutture di trasporto (azione 51)
- Collegamenti elettrici a terra per le imbarcazioni adibite alla navigazione interna (azione 52)
- Progettazione circolare e riciclaggio degli attrezzi da pesca (azione 53)
- Infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici (azione 54)
- Qualificazione dei materiali per reattori modulari di piccole dimensioni (azione 55)
- Monitoraggio della qualità dell'aria (azione 56)
- Documentazione tecnica in ambito elettronico (azione 57)
- Industria sostenibile delle alghe nell'UE (azione 58)
Le azioni nell'ambito del sistema satellitare europeo e delle infrastrutture spaziali europee sostengono gli obiettivi seguenti:
- Integrità e accuratezza dei dati spaziali (azione 59)
- Progettazione di aeromobili senza equipaggio a basso rischio (azione 60)
- Gestione del traffico spaziale (azione 61)
- Sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali (azione 62)
Le azioni nell'ambito del mercato interno per i prodotti e i servizi sostengono gli obiettivi seguenti:
- Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (azione 63)
- Strumenti di pesatura e di misura (azione 64)
- Interoperabilità del sistema ferroviario (azione 65)
- Bassa tensione (azione 66)
- Dizionario di dati per la segnalazione alle autorità di vigilanza del settore finanziario (azione 67)
- Considerazioni antropometriche per la sicurezza delle macchine (azione 68)
- Considerazioni antropometriche per i dispositivi di protezione individuale (azione 69)
- Dispositivi di protezione individuale (azione 70)
- Prodotti da costruzione (azione 71)
- Emissioni e radiazioni di sostanze pericolose provenienti da prodotti da costruzione (azione 72)
- Esposizione al fuoco di facciate di edifici (azione 73)
- Infrastrutture ciclistiche e pianificazione della mobilità (azione 74)
- Sicurezza dei giocattoli (azione 75)
- Compatibilità elettromagnetica (azione 76)
- Apparecchiature radio (azione 77)
- Sicurezza dei prodotti di consumo (azione 78)
... Segue[/panel]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) n. 1025/2012
Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 2022[/box-note]
Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
ID 23655 | 19.03.2025 / In allegato Testo nota
Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.
1. Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d.lgs. n. 81/2008
L’articolo 64, comma 1 lettera a) prescrive che: “Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”. Il richiamato articolo 63, comma 1 stabilisce che: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
La sanzione per le violazioni relative all’art. 64 comma 1 è prevista dall’art. 68 comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo riporta che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.
Al fine di procedere uniformemente e correttamente all’applicazione dell’art. 68 comma 2, risulta necessario chiarire il concetto di "violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea” e, dunque, all’applicazione di “una unica violazione” nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla già menzionata nozione di “categoria omogenea”.
Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti Vedasi Cassazione Penale, Sez. 3, 23 dicembre 2015, n. 50440 e Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342.
2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
...
Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025.pdf Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA Conformità macchine ante direttiva |
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Rapporto ISTISAN 24/39 - Difetti di qualità nei medicinali per uso umano
Rapporto ISTISAN 24/39 - Difetti di qualità nei medicinali per uso umano
ID 23590 | 10.03.2025
Il rapporto illustra cos’è un difetto di qualità di un medicinale e i difetti più comuni, sia evidenti (problemi di colore, forma, divisibilità, confezionamento) che non (difetti che causano mancanza di efficacia o reazioni avverse, per errato dosaggio del principio attivo o presenza di contaminanti).
Vengono riportate foto di casi reali incontrati, inclusi i corpi estranei, tra cui insetti, aggregati cristallini, inquinamenti batterici. Viene sottolineato come, in alcuni casi, i problemi riscontrati non sono dovuti ad un difetto di qualità, ma ad un’errata osservanza da parte degli utilizzatori, delle indicazioni presenti nel foglio illustrativo (errata modalità di preparazione o di conservazione).
Viene illustrato l’impianto normativo che regolamenta la segnalazione di un difetto alle autorità e l’iter tecnico e analitico seguito dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità dopo aver raccolto una segnalazione di difetto. Infine, vengono descritte brevemente le attività di laboratorio eseguite per individuare la causa dei difetti e stabilirne la pericolosità.
...
Fonte: ISS
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