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Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI

ID 12984 | | Visite: 9464 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/12984

Asili nido esistenti con oltre 30 persone   Stato proroghe PI

Asili nido esistenti con oltre 30 persone: stato proroghe PI (Aggiornato Legge n. 15/2025 Conv. Decreto milleproroghe 2025)

ID 12984 | Rev. 2.0 del 25.02.2025 / Documento completo allegato

Timeline delle proroghe termini antincendio al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone (Attività 67 del DPR 151/2011) dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui alla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (GU n.302 del 27.12.2024) (Milleproroghe 2025).

Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone) (GU n.174 del 29-7-2014)

Entrata in vigore: 28 Agosto 2014

[panel]25.02.2025: Stato proroghe

Adeguamento asili esistenti stabilito dal Decreto 16 luglio 2014 come prorogato da:

Decreto di proroga Decreto 16 luglio 2014 (RT)

Scadenze

Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2027
31 dicembre 2029
31 dicembre 2032
D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2024
31 dicembre 2026
31 dicembre 2029
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2022
31 dicembre 2024
31 dicembre 2027
D.L. 28 giugno 2019, n. 59 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2019
31 dicembre 2021
31 dicembre 2024
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2018
31 dicembre 2020
31 dicembre 2023
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2017
31 dicembre 2019
31 dicembre 2022
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2016
7 ottobre 2018
7 ottobre 2021
Decreto 16 luglio 2014 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2014
7 ottobre 2018
7 ottobre 2019

25.02.2025: 7a Proroga al 31 dicembre 2027

La proroga disposta dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (GU n.302 del 27.12.2024)(Milleproroghe 2025) con l’articolo 5 comma 4-ter lettera b) è relativa solo ai requisiti dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2027

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2029)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2032)

30.12.2022: 6a Proroga al 31 dicembre 2024

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______

La proroga disposta dall'Art. 5 c.5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2024 (31  dicembre 2029)

02.03.2021: 5a Proroga al 31 dicembre 2022

La proroga disposta dall'Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2022

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31  dicembre 2027)

21.02.2021: Stato proroghe

La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2019

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)

- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31  dicembre 2024)

Decreto cultura 2019: 4a Proroga al 31 dicembre 2019

Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019. 

22 settembre 2018: 3a Proroga al 31 dicembre 2018

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) 
...
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

29 marzo 2018: Adeguamento programmatico prioritario

Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018

Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto..

 

30 Dicembre 2016: 2a Proroga al 31 dicembre 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.

2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

30 Dicembre 2014: 1a Proroga al 7 ottobre 2016

D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis:

"all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» (D.P.R. 151/2011 - 7 ottobre 2011), sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».

Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011)

Rientrando gli asili nido nuovi tra le  nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (con decreti susseguenti la proroga è stata portata dal 7 Ottobre 2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) al 7 Ottobre 2017.

Nuova attivit

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...

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 25.02.205 Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Certifico Srl
1.0 30.12.2022 D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 Certifico Srl
0.0 02.03.2021 --- Certifico Srl

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