Slide background




Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209

ID 2311 | | Visite: 5107 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209 - Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non vigili sul loro effettivo uso

"Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sui luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".

 

Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi

ID 2295 | | Visite: 21013 | Prevenzione Incendi

Decreto 3 febbraio 2016: Prevenzione Incendi depositi gas naturale e biogas

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.

Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 339, del 12 dicembre 1983, e successive modificazioni, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purche' non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.

Seveso III
Qualora il deposito rientri in attivita' a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", (SEVESO III) si applica anche la normativa vigente in tale materia.

ATEX lavoro
Ai fini del presente decreto, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ministero dell'Interno

(GU n.35 del  12 Febbraio 2016)

Decreto Ministero dell'Interno  213 del 13 Settembre 2018

Formazione personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale.

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0, 8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016

Correlati

Application of International Labour Standards 2016 - ILO

ID 2288 | | Visite: 4061 | Documenti Sicurezza Enti

Application of International Labour Standards 2016

Report of the Committee of Experts on the application of Conventions and Recommendations

The Report describes the manner in which the Committee of Experts undertakes its work, the extent to which member States have fulfilled their constitutional obligations in relation to international labour standards, and draws the attention to issues of general interest arising out of the Committee’s work.

It also includes observations concerning particular countries that cover the sending of reports, the application of ratified Conventions, and the obligation to submit instruments to the competent authorities.

ILO 2016

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Application International Labour Standards 2016.pdf
ILO 2016
7836 kB 13

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501

ID 2284 | | Visite: 4804 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501 - Mano nell'impastatrice. Dove sono i dispositivi di arresto?

"Anche volendo ipotizzare che il T.M. abbia deliberatamente infilato la mano nello sportello per controllare manualmente l'impasto, rimanendo conseguentemente ferito, giammai tale ricostruzione esimerebbe da responsabilità il L.C. in ordine all'omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza oggetto di addebito, atteso che per integrare il nesso causale riferibile a detta condotta omissiva non è rilevante il motivo per il quale il dipendente mise la mano destra all'interno del macchinario mentre esso era funzionante, ma unicamente il fatto che ciò sia potuto accadere".

Si soggiunge che, sempre ipotizzando che il T.M. abbia voluto mettere la mano nello sportello per controllare l'impasto, tale condotta -sicuramente imprudente, come riconosce la Corte territoriale- non potrebbe dirsi abnorme o imprevedibile, atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, altre fonti di prova (vds. testi LC.R. e F.F.) avevano riferito che spesso i lavoratori procedevano al controllo manuale dell'impasto inserendo le mani nell'impastatrice, senza spegnere la macchina, per espressa volontà del datore di lavoro, a causa del malfunzionamento delle sonde che avrebbero dovuto regolare umidità e densità dell'impasto stesso: dunque, trattavasi di prassi ben nota al L.C. e addirittura -secondo le dette fonti testimoniali- da lui stesso avallata.
A parte tale ultima considerazione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (vds. la recente Cass. Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015 - dep. 28/05/2015, Palazzolo, Rv. 263497)."

"Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche."

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro - INAIL

ID 590 | | Visite: 23110 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro

Il rischio biologico nei luoghi di lavoro

ID 590 | 19.09.2022 / In allegato

Schede tecnico-informative

Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività, il rischio da agenti biologici è spesso sottostimato in molti luoghi di lavoro. Le materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene o la cattiva gestione degli impianti aeraulici possono essere fonti di contaminazione biologica potenzialmente pericolosa.
Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali ...), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Secondo la definizione del D. Lgs. 81/08 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In un ambiente di lavoro però, possono essere presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie come alcuni artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari ecc.), alcuni mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini, peli e forfore).
Al fine di sottolineare l’importanza della valutazione e della prevenzione di tale rischio, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) dell’INAIL ha avviato un’intensa campagna informativa e formativa, che ha già visto la pubblicazione di una prima serie di quindici schede tecnico-informative aventi l’obiettivo di mettere in evidenza il rischio biologico nei più svariati ambienti di lavoro.

Questo volume segue e completa dunque la prima edizione e, con le sue trenta schede, spazia in settori molto diversi tra loro: dagli ambienti indoor non industriali (uffici, scuole), ai settori della filiera agroalimentare (allevamenti, trasfomazione di prodotti alimentari, mangimifici, ecc.), al comparto dei rifiuti solidi urbani e della depurazione di acque reflue civili, e così via, proprio a dimostrare che nessun ambiente può considerarsi esente dalla presenza di agenti biologici. Infatti, sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidi biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza di polvere, la scarsa igiene, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti aeraulici, la presenza ed il numero di occupanti, il microclima, ecc.

Il testo conferma dunque come il rischio biologico sia trasversale e presente tanto in attività lavorative in cui “tradizionalmente” è riconosciuta la presenza di agenti biologici quali allevamenti o macelli, quanto in attività caratterizzate sempre più spesso da rischi “emergenti” quali gli aeroporti e il trasporto aereo, o attività frutto della moda degli ultimi anni, come i centri che effettuano piercing e tatuaggi. A ciò va sicuramente aggiunto anche quel mondo professionale, in crescita esponenziale negli ultimi anni, che riguarda l’assistenza familiare ad anziani, disabili e malati.

Le schede forniscono indicazioni sulle principali fonti di pericolo, le modalità di esposizione, gli effetti sulla salute, le specifiche misure di prevenzione e protezione. Sono inoltre riportate alcune indicazioni tecniche per lo svolgimento del monitoraggio ambientale, rimandando per eventuali approfondimenti e analisi di dettaglio alle apposite linee guida o ai vari riferimenti bibliografici e normativi.

Oltre alle specifiche schede dedicate agli ambienti di lavoro, sono stati redatti un piccolo glossario per chiarire alcuni termini specialistici ivi utilizzati, e una tabella riportante un breve elenco di agenti biologici potenzialmente presenti negli ambienti oggetto dello studio, con le principali patologie da essi causate.

Il protagonista di queste schede è “BioRisk”, “l’agente biologico” che veste di volta in volta gli indumenti di lavoro dei diversi comparti e interessa vari punti critici del ciclo produttivo, ossia dove è maggiore la probabilità di esposizione ad agenti biologici. La sua presenza indica come gli agenti biologici siano presenti in tutti gli ambienti di vita e di lavoro; ciò che cambia è la concentrazione e la tipologia che può includere anche eventuali patogeni o patogeni opportunisti per l’uomo.

INAIL
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP)

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RischioBiologicoSchede_INAIL.pdf
INAIL
15740 kB 976

INAIL OT/24 2016: Allegare "documentazione probante" nella domanda

ID 2273 | | Visite: 15957 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Guida alla compilazione OT/24 2016

Disponibile in allegato alla notizia e sul sito di INAIL la Guida alla compilazione OT/24 2016.

Attenzione:
A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 29 febbraio 2016.
Inoltre i file devono essere codificati come da Allegato 1.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

Gennaio 2016

http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html

News Update 2017
________________

Vedi la Guida 2017:

Linea guida OT24 riduzione premio INAIL 2017

Direttive in materia di Diritto Penale del Lavoro

ID 2261 | | Visite: 7475 | Circolari Sicurezza lavoro

Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano

NUOVE DIRETTIVE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE DEL LAVORO

- Alle Unità Operative per la Tutela della Salute dei 

Luoghi di Lavoro delle ASL di

Milano Città

Milano n.1

Milano n.2

Milano n.3

- Al Servizio Ispezione del Lavoro –Ministero del Lavoro

- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco –Ministero degli Interni

- Al Direttore Regionale dell’INAIL

Ufficio Legale

- All’INPS

Ufficio Legale

Milano

e p.c.

- Al Sig. Procuratore f.f.

- Ai Sigg. Sostituti Procuratori

- Al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica 

della Regione Lombardia

- Al Responsabile del Servizio n.1 delle ASL

Milano

L'esperienza fatta ed i suggerimenti pervenuti da varie sedi, inducono ad integrare e modificare parti delle direttive a suo tempo emanate in materia.

Inoltre le recenti novità legislative impongono una parziale rivisitazione e modifica delle precedenti direttive.

L’organizzazione della Procura impone adeguamenti anche per quello che riguarda i rapporti con la PG.

La direttiva, nella presente versione integrale, è rivolta unicamente agli Organi di PG delle ASL, dei VVFF e del Servizio Ispezione della Direzione Regionale del Lavoro; la medesima direttiva, omessi i titoli secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo e nono, è stata inviata anche a tutte le restanti Organi di PG del circondario.

TITOLO PRIMO: INFORTUNI SUL LAVORO

1) In caso si apprenda o venga segnalato un infortunio sul lavoro con esiti mortali o gravi (con prognosi superiore ai 25 giorni o tale da determinare con probabilità l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) si procederà come segue.

Si segnalerà immediatamente il fatto al Sostituto Procuratore di turno se non risulta che la Procura presso la Pretura sia già informata e si invierà fax (al numero 02/55192145) o fonogramma (al numero 02/55193089) contenente:

a) generalità dell'infortunato;

b) ragione sociale e sede del datore di lavoro;

c) descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;

d) prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalità e domicilio dei familiari del defunto.

A ciò provvederà non solo l'Autorità di P.G. territoriale eventualmente informata del fatto, ma tutti i Posti di Polizia presso gli Ospedali che invieranno fax o fonogramma con i dati richiesti a questa Procura e, per conoscenza, al competente Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri e agli Ufficiali di P.G. dell'ASL, sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi.

1.1) Qualora l’infortunio si sia verificato nelle seguenti circostanze:

  • uso di macchine operatrici e varie (sega, tornio, trapano, pressa ecc.)
  • in cantiere edile (caduta da ponteggio o su ponteggio, caduta di oggetti dal ponteggio ecc.) o in occasione di lavori dello stesso tipo (imbiancatura, lavori di falegnameria ecc.)
  • mancato utilizzo di strumenti di protezione (guanti, occhiali cuffie ecc., quali ad esempio lesioni oculari, lesioni alle dita della mano per uso di attrezzi),

si svolgerà immediatamente l'intera indagine sul posto con il massimo carattere di concentrazione, immediatezza ed esaustività dell'indagine ovvero:

a) verranno identificati tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale del caso, a partire dal legale rappresentante e verificando altresì l'esistenza di eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (e possibilmente acquisendoli) che conferiscono ad altri soggetti (quali il direttore tecnico, di stabilimento, di cantiere dei lavori) tale responsabilità;

b) si provvederà ad acquisire e prendere rilievi fotografici di macchine, impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini;

c) qualora il Pubblico Ministero informi che intende intervenire sul luogo si assicurerà che lo stato dei luoghi non venga alterato e si provvederà a dare avviso a tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini che si procede per il reato di cui agli artt. 583-590 C.P. (se trattasi di lesioni) o dell'art.589 C.P. (se l'infortunio è mortale) in seguito all'incidente sul lavoro appena occorso e che possono farsi difendere da un legale di loro fiducia che ha facoltà di assistere all'ispezione, legale che andrà immediatamente avvisato telefonicamente.

d) si provvederà a sentire a verbale, possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto gli eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte lesa, in modo che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite nel fascicolo del giudizio;

e) verranno sentite comunque a verbale le persone presenti al fatto. Si rammenta che a tale esame non può presenziare il difensore.

f) si procederà al sequestro di macchine, ponteggi, impianti, quando ciò sia necessario o ad impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo provvedimento andrà portato alla Procura presso la Pretura entro 48 ore perché il P.M. provveda alla convalida;

g) si raccoglieranno dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma dell’art.350, 7° comma c.p.p.); si ricorda che non è possibile sentire altrimenti tale persona senza la presenza di un difensore. Si può, viceversa, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del difensore (a norma dell’art.350, 1°, 2° e 3° comma c.p.p.);

h) si esaminerà ed eventualmente si acquisirà -ove esistente- il documento di cui all’art. 4, D.L.vo.626/94, nonché gli atti relativi di cui agli adempimenti previsti dalla stessa normativa (ad es. nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione);

i) si procederà a rilievo dei luoghi.

In caso di dubbi ci si rivolgerà al sostituto di turno (reperibile al numero 0348/9996379).

Una volta completata l'indagine si provvederà ad inviare, con la massima tempestività, tutti gli atti alla Procura presso la Pretura - Segreteria lavoro. Si rammenta che il termine di 48 ore contenuto nella formulazione originaria dell’art. 347 C.P.P. è stato modificato e le segnalazioni di reato vanno trasmesse "senza ritardo" e che il termine per lo svolgimento delle indagini è di sei mesi, termine che questo Ufficio deve rispettare.

2) Se l'incidente deriva con evidenza da fatto accidentale (ad esempio conseguente ad una semplice scivolata sul pavimento, storta, caduta da scala fissa, taglio dall’uso di coltelli da cucina o affettatrici ecc.), si invierà semplice comunicazione alla Procura della Repubblica.

3) Le denunce d’infortunio -con prognosi inferiore ai 25 gg- potranno essere consegnate settimanalmente, unendo ad esse eventuali certificati medici, referti ed indagini svolte (si veda comunque il titolo quinto della presente direttiva).

4) In caso di delega di indagini da parte di Questo Ufficio si prega di svolgere (indipendentemente dalla prognosi) tutte le indagini richieste ed in particolare di identificare con precisione i responsabili aziendali (come già precisato sopra al punto 1.1.a) e di effettuare rilievi fotografici.

Qualora si accerti -sulla base delle dichiarazioni dell’infortunato e\o di testimoni o a seguito del sopralluogo- che l’infortunio ha avuto una causa sicuramente accidentale, non si svolgeranno gli ulteriori accertamenti eventualmente delegati da Questa AG (ad es. identificazione legale rappresentante, rilievi fotografici ecc.).

TITOLO SECONDO: MALATTIE PROFESSIONALI

Le Unità Operative Tutela Salute Lavoro provvederanno a classificare le notizie raggruppandole per azienda e per lavoratore al fine di avere elementi per valutare la nocività e il tasso di sicurezza dell'azienda e di evitare doppie registrazioni nel caso di più notizie sul medesimo lavoratore.

Le notizie relative al lavoratore dovranno essere complete anche da un punto di vista anagrafico.

A tal fine tutte le segnalazioni pervenute o che perverranno a questo Ufficio con genericità tale da non farle immediatamente assurgere a notizia di reato verranno immediatamente trasmesse all'Unità Operativa onde consentire la classificazione di tali notizie di malattia.

Quando le notizie relative ad una azienda siano sufficientemente chiare ed univoche ed in numero tale da costituire un indizio circa la riferibilità delle malattie da lavoro ad un ambiente nocivo, l'U.O. invierà a questa Procura - Segreteria Lavoro la notizia con i nomi dei lavoratori ammalati corredati con le indagini che dovranno essere svolte.

Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori che hanno prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in cui risulterà impossibile un'indagine sul nesso di causalità si informerà questa Procura di tali referti con indicazione dei nomi dei lavoratori e delle ditte ed esprimendo le valutazioni circa l'inutilità o l'impossibilità di acquisire la prova del reato.

TITOLO TERZO: CONTRAVVENZIONI

Par. 1: Disposizioni di carattere generale

In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sarà attivata la procedura di cui all’art. 19, D. L.vo 758/94.

La procedura di definizione in via amministrativa introdotta dal D.L.vo trova applicazione nell'ambito dell'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 19 lett. a) D.L.vo citato con le nuove sanzioni previste dal successivo art. 26.

All'atto dell'accertamento, ed ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.

La descrizione della situazione di fatto accertata dovrà essere dettagliatamente riportata onde consentire al P.M. le opportune valutazioni anche ai sensi dell'art. 23, 3 comma.

A quest'ultimo proposito qualora l'A.G. notiziata dell'accertamento, ritenga, invece, di formulare al GIP richiesta di archiviazione del procedimento, sarà cura dell'Ufficio comunicare all'organo di vigilanza tale richiesta per le determinazioni conseguenti. 

Par. 1.1: (Segue) termini, proroghe, rateizzazione.

In relazione ai termini previsti dagli artt.20 e 21 del D. L.vo, si precisa che mentre sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni), sono meramente ordinatori i termini per il pagamento della sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede -comunque- al pagamento della somma dovuta). Il contravventore sarà quindi ammesso a pagare la somma anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2° comma.

Pertanto qualora la ASL accerti la rimozione delle violazioni entro il termine dalla stessa imposto o prorogato, ammetterà il contravventore al pagamento della somma nel termine di 30 gg. Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120° giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata a consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione.

Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la USSL riferirà dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma.

Questo Ufficio ritiene, inoltre, che sia possibile consentire la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, analogicamente a quanto stabilito, per le sanzioni amministrative, in via generale dalla Legge 689/91. Peraltro anche la pena pecuniaria, eventualmente inflitta in sede di condanna penale, in quanto prevista dalle disposizioni di legge violate, sarebbe rateizzabile a norma dell’art.133 ter c.p.; analogo principio opera anche –come detto- per quanto concerne le sanzioni amministrative di cui alla l.689/81 (la rateizzabilità è prevista dall’art.26). Potrebbe, quindi, apparire ingiustificato non consentire all’indagato di avvalersi delle richiamate disposizioni di legge finalizzate a consentire il pagamento della sanzione (amministrativa e\o penale) con dilazione temporale.

Par.2: L’accertamento dei fatti, la prescrizione, l’ammissione al pagamento.

La procedura amministrativa introdotta dovrà essere avviata anche in presenza di contravvenzioni accertate nell'ambito di indagini, siano esse delegate dall'A.G. o d'iniziativa dell'organo di vigilanza, relative ad infortuni sul lavoro e ad essi collegate causalmente. Si precisa, ove necessario, che l’attivazione della citata procedura non dipende dall’accertamento diretto della violazione da parte dell’organo di vigilanza, ma è sufficiente che risulti comunque come fatto storico (ad esempio per dichiarazioni testimoniali o perché accertata da altri organi).

Della violazione così riscontrata dovrà essere data notizia all'A.G. ex art. 20, 4° comma, separatamente dalla trasmissione degli atti compiuti in relazione all'infortunio. 

La procedura amministrativa deve comunque essere attivata anche se sia già intervenuta la rimozione delle violazioni (ivi compreso lo smantellamento del cantiere, il passaggio in desuetudine della macchina, ecc.) e quindi l’organo di vigilanza deve ammettere al pagamento della somma prevista dalla legge, senza dare alcuna prescrizione. Nessuna rilevanza ha, a tale proposito, la considerazione che non è possibile dare prescrizioni, non potendo tale evenienza incidere sulla possibilità per l’indagato di accedere allo speciale strumento di definizione amministrativa del reato contestato.

Tale procedura dovrà, pertanto, essere seguita anche per quei fatti che le Linee Guida Regionali definiscono "a condotta esaurita" (ad es. cessione di macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza); in particolare non può certo dirsi impossibile fornire delle prescrizioni al cedente o produttore: la prescrizione potrà consistere, in tale caso, nell’attivarsi presso tutti gli acquirenti –se noti- ovvero nel rendere conoscibile agli stessi –se ignoti- che debbono essere effettuati interventi sulla macchina per renderla aderente alle vigenti disposizioni prevenzionali. In mancanza di tale adempimento, non potrà dirsi che l’indagato abbia adempiuto la prescrizione e dunque non potrà farsi luogo al pagamento della sanzione amministrativa.

Deve comunque essere tenuto presente che, in tali casi, potrebbe essere maturato il termine di prescrizione del reato (tre anni dalla cessione o messa in commercio); tale evenienza impedisce di procedere all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l.vo 758/94: si deve quindi evidenziare il fatto all’AG allo scopo che questa possa valutare se richiedere l’archiviazione del procedimento per tale causa estintiva del reato.

Par.3: L’art.22 d.l.vo 758/94

Nel caso in cui il Pubblico Ministero prenda notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da Pubblici Ufficiali o da incaricati di un Pubblico Servizio diversi dall’organo di vigilanza, delegherà la ASL competente per territorio ai sensi dell’art. 22 del citato D. L.vo. per l’esperimento degli accertamenti di competenza: in questo caso il P.M. provvederà ad aprire un autonomo fascicolo processuale, inviando (modulo allegato A) copia degli atti alla ASL, la quale -come previsto dal 2° comma dell’art. 22- entro 60 gg. dalla data in cui ha ricevuto la Comunicazione di notizia di reato informerà il PM delegante dell’attività compiuta. Si tratta per lo più’ di fascicoli per contravvenzioni emerse nell’ambito di procedimenti per lesioni o omicidi, in cui le indagini state delegate a Uffici di P.G. diversi dalle ASL. Tali comunicazioni sono ovviamente le più’ urgenti. La delega in questo caso viene fatta alle A.S.L., non come autorità amministrativa preposta al controllo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ma come autorità di P.G. delegata dal P.M. nell’ambito di un procedimento penale, con il conseguente obbligo di attivarsi entro i termini fissati dalla legge e dall’A.G.

Qualora, invece, un’eventuale violazione alla normativa prevenzionale non emerga chiaramente dagli atti, ma sia solo astrattamente ipotizzabile, il PM non aprirà alcun fascicolo processuale, ma invierà semplice informativa (all. B) –priva di riferimento ad un numero di procedimento- alla ASL unitamente alla copia degli atti, per gli accertamenti del caso: in tale ipotesi l’Autorità Giudiziaria verrà informata solo ove vengano riscontrate violazioni. Si evidenzia che trattandosi di violazione solo astrattamente ipotizzata non si ritiene di dovere vincolare l’organo di vigilanza al rispetto dei termini di cui all’art. 22.

Qualora la ASL venga notiziata con il modulo (già allegato come B), non si è, dunque, nell’ambito dell’art. 22, bensi’ si tratta di una sollecitazione del PM a verificare una situazione aziendale che, dalla comunicazione di notizia di reato per infortunio (reato archiviato per difetto di querela), appare comunque sospetta, pur non essendovi ancora elementi per consentire al Pubblico Ministero di iscrivere uno specifico reato contravvenzionale.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla ASL per sollecitare quest’ultima a svolgere accertamenti (che sono amministrativi, fino a quando non emerga una specifica notizia di reato) in adempimento della funzione di vigilanza e con i poteri previsti dagli artt. 21 legge 833/78, 8 D.P.R. 520/55 richiamato e norme successive).

In relazione al problema delle priorità, gli accertamenti delle ASL, conseguenti a tali "sollecitazioni", si precisa che essi sono i meno urgenti rispetto alle notizie propriamente trasmesse ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 758/94.

Le vere e proprie notizie trasmesse ai sensi dell’art 22 in questione sono quelle che, come sopra detto, riportano un numero di registro del Pubblico ministero.

Par.3.1: (Segue) la possibile divergenza in merito alla contravvenzione segnalata ex art.22

Gli accertamenti conseguenti alla segnalazione ai sensi dell’art.22 d.l.vo 758/94, in caso di contemporanea esistenza di un fascicolo processuale per contravvenzioni, possono dare luogo a quattro situazioni differenti.

1) Identità della valutazione della ASL e di quella del P.M..

Tale situazione non presenta alcun problema.

2) Difformita’ delle valutazioni, non in fatto, (la ASL valuta che esista la stessa condotta riscontrata dal P.M.) ma in diritto (la ASL qualifica diversamente: come violazione di un diverso precetto).

3) Difformità’ delle valutazioni in fatto che può consistere in:

a) la ASL valuta che la condotta contravvenzionale sia diversa da quella accertata dal P.M. e che quest’ultima non sussista;

b) la ASL valuta che la condotta contravvenzionale sussista, ma che vi siano anche altre contravvenzioni;

c) la ASL valuta che non sussista alcuna contravvenzione.

Questa Procura ritiene sulla base dell’art. 22, comma 2 ("L’organo di vigilanza informa il PM delle proprie determinazioni entro....") e dell’art. 23, comma 2 ("...l’organo di vigilanza informa il P.M. che non ritiene di dover impartire una prescrizione...") che la ASL delegata non sia obbligata a seguire pedissequamente l’ipotesi di reato emersa in prima battuta, ma possa legittimamente compiere le valutazioni di cui al punto 2 e ai punti 3a) e 3b), impartendo le prescrizioni che la stessa ritiene necessarie, ovvero non impartendo alcuna prescrizione (punto 3 c).

In tutti questi casi di difformi valutazioni è comunque indispensabile che la ASL motivi con particolare cura la relazione d’indagine che verrà restituita al P.M. immediatamente, nel caso del punto 3c), alla scadenza dei termini previsti dall’art. 21, negli altri casi.

Par.3.2. (Segue) L’art. 22 e la prova della contravvenzione.

Come rappresentato da varie ASL, puo’ accadere che la "prova" della contravvenzione, nel frattempo, sia venuta meno. Cio’ potrà accadere per svariate ragioni, quali ad. es. l’avvenuta regolarizzazione della macchina che aveva provocato l’infortunio, l’ultimazione dei lavori, la chiusura del cantiere etc.

Si chiede, in numerosi quesiti, se in questi casi sia possibile attivare, o meno, il procedimento di prescrizione fondandosi solo sul materiale di prova trasmesso dal P.M. (comunicazione di notizia di reato per l’infortunio, sommarie informazioni testimoniali, sopralluoghi, relazioni tecniche, rilievi fotoplanimetrici, etc).

La risposta è assolutamente negativa qualora si tratti di sollecitazioni alla vigilanza, senza numero di registro del PM.

In merito alle vere e proprie comunicazioni fatte ai sensi dell’art. 22, reputa questo Ufficio che l’accertamento della contravvenzione, qualora la constatazione sul posto e "diretta" da parte dell’ASL sia divenuta impossibile per cause sopravvenute, possa comunque essere fatto anche sulla base di fonti di prova acquisite dalla A.G. o da altri organi di polizia Giudiziaria, documentate dagli atti trasmessi dal PM insieme alla notizia ex art. 22.

In tali casi sarà quindi possibile procedere con l’ammissione al pagamento e successivi adempimenti.

Par.4: Osservazioni presentate dall’indagato

Relativamente al comportamento da tenere quando l’azienda e/o la società ritualmente contravvenzionata presenti osservazioni e/o controdeduzioni al verbale della ASL di ispezione, contravvenzione e prescrizione (che dovrà essere, comunque, trasmessa a questa A.G.) prima della verifica e della scadenza del termine concesso -con ciò manifestando chiaramente la volontà di non adempiere-, ritiene Questo Ufficio che non ci si trovi già nella condizione prevista dall’art. 21, 3° comma, ma che occorra comunque far decorrere il predetto termine, così come espressamente previsto dalla Legge, considerato tra l’altro che in quello stesso periodo i contravventori potrebbero cambiare idea ovvero potrebbe anche verificarsi una successione di soggetti responsabili.

Par.5: I soggetti.

E’ opportuno precisare che, in caso di mutamento della persona fisica responsabile della violazione riscontrata, la procedura amministrativa deve subire alcune variazioni.

Se il legale rappresentante cessa tale qualifica prima del decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse), lo stesso andrà ammesso al pagamento della somma dovuta, indipendentemente dalla successiva rimozione della violazione. Il nuovo rappresentante legale dovrà ricevere nuova prescrizione -e quindi nuovo termine- con integrale riattivazione della procedura amministrativa.

Se il legale rappresentante cessa la qualifica dopo il decorso del termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse) non potrà farsi luogo -nei suoi confronti- alla procedura amministrativa, permanendo la responsabilità penale in capo allo stesso. Se le violazioni comunque permangono, il nuovo legale rappresentante dovrà essere destinatario di nuove prescrizioni con attivazione ab origine della procedura amministrativa.

TITOLO QUARTO: DECRETO LEGISLATIVO N.277/91

Le indagini relative al D. L.vo n.277/91 vanno svolte, anzitutto, verificando e dando puntuale riscontro a tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto. Per la proficuità dell'intervento e per fornire elementi, sia pure iniziali e non esaustivi, circa l'insalubrità dell'ambiente lavorativo e il superamento dei valori soglia indicati nel decreto, è indispensabile che vengano svolti rilievi fonometrici e/o ambientali.

Si rammenta che il Lepd deve essere riferito al singolo lavoratore e non indistintamente ad una stessa categoria o gruppo di lavoratori, salvo che ciò risponda ad una puntuale e mirata ricostruzione dell’ambiente di lavoro, non unicamente basata sul concetto di mansione.

A tale proposito va sottolineato che deve essere puntualmente verificato il metodo impiegato dal datore di lavoro per la ricostruzione e determinazione del Lepd, qualora esso si appalesi diverso da quello effettuato secondo il metodo personalistico; di ciò va dato conto al PM nella segnalazione di reato o comunque nell’atto di ispezione amministrativa redatto nell’occasione.

Appare di assoluta necessità che vengano indicate dal datore di lavoro le misure di cui all’art.41, 1° comma e che di ciò si dia contezza al PM. 

Si vorrà verificare la corretta tenuta del registro di cui all’art.49. Detto articolo, al 1° comma, dispone: "I lavoratori che svolgono le attività di cui all’art. 41 sono iscritti nel registro di cui all’art 4, comma 1, lettera. q.". Nei commi successivi vengono indicati ulteriori obblighi consequenziali. Il rinvio all'art. 41 ha fatto sorgere dubbi interpretativi, in quanto in tale norma vi è il comma 1 (che, come è noto, ha carattere precettivo) il quale prescinde da valori limite e altri due commi che prescrivono una specifica tutela per il lavoratori nella fascia di maggior rischio.

Appaiono qundi comprensibili le divergenti interpretazioni prospettate dai commentatori:

a) la prima, più’ estensiva, è nel senso di ritenere che il richiamo all'art. 41, senza ulteriori specificazioni, debba essere inteso nel senso che tutti i lavoratori, qualunque sia il livello di esposizione, siano soggetti alle tutele dell'art. 49;

b) la seconda, più’ restrittiva, è nel senso di ritenere che solo i lavoratori esposti a un livello quotidiano superiore ai 90 dBA (o addetti a mansioni con pressione acustica istantanea superiore a 140 db) siano soggetti alle tutele dell'art. 49.

Ad avviso di questo ufficio sembra preferibile una soluzione mediana, che risolve il dubbio interpretativo secondo due criteri:

  • il riconoscimento che il rinvio operato dall’art 49 è a "tutto" l’art. 41 e non solo al secondo comma, con impossibilità di aderire alla soluzione restrittiva sub b);
  • la necessaria individuazione, comunque, di uno specifico livello di esposizione a rumore al di sotto del quale gli obblighi previsti dall’art.49 non sorgono.

Considerato, dunque, che la soglia di attivazione della prevenzione e protezione è quella degli 80 dBA (artt.40, comma 2, 42, comma 1), è ragionevole concludere che dal medesimo livello sorgano gli obblighi di registrazione e connessi.

Infine si rappresenta che, pur in assenza dei modelli previsti dall’art. 4, lett. q), del D.Lgs 277/91, l’obbligo di registrazione, di certo operante in ragione della natura meramente formale dell’emanando atto amministrativo, puo’ essere assolto con registri cartacei od informatici, indicanti per ciascun lavoratore i seguenti dati: generalità, data di assunzione, mansioni assegnate, livello di esposizione, mutamento delle mansioni, nuovo livello di esposizione, cessazione del rapporto di lavoro." 

TITOLO QUINTO: REFERTI

Si rammenta che chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, è tenuto a stilare referto.

Sempre in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali è opportuno che si riferisca all'Autorità giudiziaria competente in tutti i casi di malattie di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni (che presumibilmente daranno luogo ad una lesione perseguibile di ufficio).

Tali segnalazioni andranno tutte inviate all'Unità Operativa Tutela Salute Lavoro ove è avvenuto l'infortunio che a sua volta provvederà ad unirlo agli atti di indagine già esistenti e a inviarlo a questa Procura.

Si ricorda che l'art. 334 C.P.P. prescrive che il referto debba pervenire tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato. Ciò significa che è sempre necessario indicare anche l'azienda che ha alle dipendenze l'infortunato o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto, ovvero le aziende nelle quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con specificazione per ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle mansioni esercitate (dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta anamnesi professionale).

All’AG dovranno essere trasmessi anche i referti di prosecuzione della malattia accertata, evidenziando –ove noto- il numero di procedimento.

TITOLO SESTO: ACCERTAMENTI CIRCA DELEGHE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Si segnala, infine, la necessità di operare un maggiore approfondimento nello svolgimento delle indagini relative all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica. Il predetto accertamento, infatti, non può limitarsi soltanto all'acquisizione della documentazione relativa all'organigramma della società (ivi compresa la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e ad eventuali deleghe scritte, ma esso deve estendersi anche ad una verifica in fatto.

Per comodità di esposizione e per maggiore chiarezza occorre distinguere tra le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di delega scritta in materia di sicurezza del lavoro e le ipotesi in cui tale delega manchi.

1) Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda), ovvero se la delega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a persona non idonea o comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da responsabilità penali che gli sono proprie.

In quest'ultimo caso la responsabilità per eventuali violazioni alla normativa antinfortunistica non può che essere ricondotta al legale rappresentante.

Nel caso in cui, invece, la delega sia effettiva si rende necessario verificare se il delegato abbia un semplice potere di valutazione, cui corrisponde un obbligo di riferire al superiore, o se sia munito anche di potere di spesa e in quale misura.

Nella prima ipotesi il delegato risponde solo per l'omessa segnalazione al superiore della situazione di non conformità. Quando la segnalazione, invece, sia intervenuta, il legale rappresentante sarà chiamato a rispondere della non attuazione della misura che la situazione imponeva. 

Se, invece, il legale rappresentante ha conferito delega completa di poteri di valutazione e di spesa a persona idonea in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza da adottarsi, responsabile di eventuali violazioni sarà il soggetto delegato.

2) Nella variegata realtà aziendale possono presentarsi, poi, situazioni di effettivo esercizio di poteri di controllo, direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dell'attività produttiva non recepite formalmente e di cui è necessaria la segnalazione al fine della individuazione delle responsabilità penali. 

In altre parole, in assenza di una delega scritta, vi possono essere casi in cui il legale rappresentante non si occupa, di fatto, dell'aspetto della sicurezza del lavoro che, invece, viene seguito, anche con autonomia decisionale, da un preposto (direttore di stabilimento, capo officina, responsabile di cantiere o altro soggetto non rivestito di precisa qualifica).

Si può verificare, infatti, che il legale rappresentante svolga compiti prettamente amministrativi e commerciali, non intervenendo in alcun modo nell'aspetto tecnico, con la conseguenza che la responsabilità di eventuali violazioni ricadrà su chi in concreto si occupa di quest'ultimo aspetto.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi è una netta distinzione tra mansioni amministrative e mansioni tecniche, occorre distinguere a seconda del tipo di violazione accertata. Se essa attiene a carenze originarie di macchine, impianti o ambienti di lavoro, dovrà essere contestata al legale rappresentante; se, invece, attiene alle modalità di utilizzo di macchinari ecc., con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, l'obbligo di vigilanza incombe sul preposto, il tutto valutato anche in considerazione delle dimensioni dell'azienda.

TITOLO SETTIMO: CANTIERI MOBILI

In relazione al problema dell’entrata in vigore del d.l.vo in argomento, questa Procura ritiene doversi ripercorrere i temi che sono stati posti nel periodo successivo all’emanazione della norma. Come noto, il d.l.vo n.494/96 è entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 23/9/1996 e dunque la sua efficacia decorre dal 24/3/97. I problemi sono derivati dalla circostanza che, involgendo la normativa una serie di adempimenti necessariamente "procedimentali" e dunque non unisussistenti, non è agevole stabilire se le norme trovino applicazione indistintamente per tutti i cantieri aperti in data successiva a quella del 24/3/97. In relazione a questi, infatti, è stato posto il problema se la redazione dei progetti prima dell’entrata in vigore del d.l.vo in oggetto -e l’apertura del cantiere dopo tale data e dunque sotto la vigenza della norma-, faccia ricadere i lavori medesimi sotto l’imperio della nuova normativa con la conseguente necessità di regidere tutti i piani di sicurezza previsti, nonché di provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto medesimo. Nel silenzio della legge e nell’assenza di sicuri criteri interpretativi, come noto, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n.41/97, ritenendo che le norme citate trovino applicazione solo per quei cantieri "privati" in relazione ai quali vi sia stato l’affidamento dell’incarico di progettazione in data successiva all’entrata in vigore della normativa, mentre in relazione ai cantieri "pubblici" il criterio suggerito è quello della data di pubblicazione dle relativo bando, nel senso cioè che la normativa si applichi a tutti i lavori pubblici per i quali i bandi di gara siano stati pubblicati in data successiva al 24/3/97. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome ha ritenuto di fornire delle "Linee Guida", di carattere interpretativo, secondo le quali per determinare la data di entrata in vigore deve farsi riferimento, per gli appalti privati, all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, nel senso che la sola circostanza che questo sia avvenuto entro il 24/3/97, esoneri da tutti gli adempimenti di legge; ulteriormente sostenendo che, nell’incertezza di individuazione di tale momento storico, diventi rilevante quello -obiettivo- di apertura del cantiere. 

Questo Ufficio ritiene che debba essere fornita una interpretazione in parte diversa dalle precedenti, osservando che le citate argomentazioni sono tutte prive di concreta vincolatività, essendo contenute in atti amministrativi, privi di efficacia cogente in tema di interpretazione delle norme penali. Nondimeno i criteri che qui si proporranno, pur avendo natura unicamente interpretativa, costituiscono una linea giurisprudenziale adottata da questo Ufficio di Procura nel fornire indicazioni, senza pretesa di generalità, agli operatori cui ci si rivolge. 

Va preliminarmente sgombrato il campo dalla problematica relativa all’applicazione della "direttiva cantieri" agli appalti pubblici con l’aiuto delle recenti innovazioni legislative, contenute nella l. 18/11/1998 n.415, portante modificazioni della l. 11/2/1994 n.109 cd "Legge Merloni". In particolare, si osserva che il combinato disposto dei commi 1 bis lertt.c) e 3 dell’art.31 della citata legge statuisce l’annullabilità dei contratti di appalto pubblico in corso se non integrati dal piano operativo di sicurezza; il comma 1 bis lett.c) considera tale piano operativo come "piano complementare di dettaglio" del piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, previsti dal d.l.vo n.494/96: previsioni queste che inducono a ritenere, senza dubbio, che le norme della cd. direttiva cantieri si applichino a tutti gli appalti pubblici in corso (con cantiere aperto dopo il 27/3/97), indipendentemente dalla data di progettazione o di pubblicazione del bando, posto che il legislatore non ha in alcun modo circoscritto temporalmente l’efficacia di dette norme a specifiche fasi procedimentali.

Relativamente agli appalti privati, permane l’incertezza normativa che può essere risolta alla luce dei seguenti argomenti. La cd "direttiva cantieri" ha lo scopo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’attività edilizia, involgendo il committente e tutti i soggetti particolarmente qualificati di cui esso si avvale in un vero e proprio "procedimento di sicurezza", rischi che si concretizzano unicamente con l’effettivo inizio dell’attività di cantiere; attività che, inoltre, è forse l’unico momento obiettivamente accertabile e insuscettibile di artificiose immutazioni. Questo criterio sembra del resto essere suggerito anche dalle cd Linee Guida ove tuttavia viene utilizzato come principio residuale in mancanza di prova certa circa la data di affidamento della progettazione esecutiva, indicato -come detto- quale momento preclusivo dell’applicazione della norma, ove avvenuta entro il 24/3/97: il che evidentemente crea rischi di disparità di trattamento nell’applicazione della legge penale, legati alla presenza o meno di un dato formale, quale quello della data certa nell’affidamento dell’incarico di progettazione, che espone solo chi ne sia sprovvisto -ovvero incapace di documentarla- all’applicazione della legge penale; con il rischio evidente di suggerire prassi di retrodatazione degli incarichi di progettazione, con una conseguente elusione di fatto della normativa -teoricamente per sempre (ben potendosi retrodatare senza limiti atti interni tra privati)-. Ne consegue la necessità di individuare l’unico possibile momento certo, uguale per tutti ed obiettivo di applicazione della norma incriminatrice che non può non coincidere con quello di insorgenza del rischio e cioè quello sostanziale dell’apertura del cantiere che, anche quando non oggetto di formale notificazione all’autorità di vigilanza, può essere più facile oggetto di accertamento. La soluzione proposta sembra meglio accordarsi con quella prescelta dal legislatore per gli appalti pubblici, così evitandosi disparità di trattamento tra diversi settori della medesima attività economica.

Tale soluzione non impedisce tuttavia di tenere conto, ai fini di giustizia sostanziale sotto il profilo della consapevolezza dell’illiceità della condotta, delle diverse e contrasti indicazioni fornite agli operatori del settore (committenti, progettisti ecc.) dagli organi amministrativi sopra indicati, con la conseguente possibile applicazione del principio dettato dall’art.5 c.p., così come interpretato dalla Corte costituzionale (ignoranza scusabile della legge penale a causa dell’errore ingenerato nell’indiziato da contrastanti o contraddittorie indicazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione in materie di natura tecnica): con l’importante precisazione che tale accertamento ha carattere di peculiarità e personalità e che l’eventuale applicazione dell’art.5 c.p. non impedisce, comunque, l’imposizione di prescrizioni ai sensi del d.l.vo 758/94 circa l’adozione del d.l.vo 494/96 (in pratica: accertata la apertura del cantiere in data successiva al 27/3/97 e riscontrata la non applicazione dello stesso, andrà fatto il rapporto all’AG emettendo le prescrizioni di cui al d.l.vo 758/94; la violazione riscontrata potrebbe essere archiviata ai sensi dell’art.5 c.p. qualora l’indiziato dimostri di essere caduto in errore a causa delle indicazioni del Ministero del Lavoro, ma se, all’atto della verifica delle prescrizioni, dovesse permanere la violazione, tale fatto darà luogo all’accertamento del reato poichè l’indagato era stato reso edotto dal primo sopralluogo della ASL dell’assoggettabilità delle opere alle disposizioni della cd direttiva cantieri).

TITOLO OTTAVO: LAVORO INTERINALE

La legge sul lavoro interinale, n. 196 del 1997, in attuazione della specifica direttiva CEE, ha introdotto una disciplina del rapporto di lavoro "in affitto" in cui gli obblighi di protezione della salute dei lavoratori in missione (per evidenti ragioni lavoratori deboli, sia per la provvisorietà dei rapporti, sia per il continuo mutamento dei luoghi di lavoro) sono posti a carico dell’impresa utilizzatrice (art. 6, comma 1, secondo periodo).

La scelta del legislatore nazionale è coerente con la direttiva comunitaria e con lo stato delle cose: la disponibilita esclusiva in capo all’utilizzatrice dell’organizzazione aziendale in cui il lavoratore è inviato in missione.

Va sottolineato che l’imprenditore utilizzatore è debitore anche delle prestazioni di tutela sanitaria (il capo IV del D.L.vo 626/94 e le altre norme specifiche applicabili in considerazione di particolari rischi).

A carico dell’impresa fornitrice vi è solo un obbligo d’informazione, limitato al rischio per la salute connesso all’attività produttiva in generale (art. 3, comma 5, primo periodo) che è un obbligo delegabile all’utilizzatrice (norma da ultimo citata, ultimo periodo- anche se, a dire il vero, la lettera -utilizzo del singolare- e l’intuibile ragione della delega -l’indisponibilità da parte della fornitrice delle macchine con cui concretamente il lavoratore in missione sarà chiamato a svolgere le proprie mansioni- potrebbero fare pensare che solo l’obbligo di formazione, contemplato dalla stessa norma, sia delegabile). Ovviamente per quanto riguarda i lavoratori alle dipendenze, oltre che formali, anche sostanziali dell’impresa di fornitura (in altre parole quelli non in missione presso un utilizzatore), nessuna integrazione al sistema ordinario di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata prevista dalla Legge n.196/97.

Per quanto riguarda il contratto a tempo indeterminato (fra fornitrice e utilizzatore), le carenze del modello legislativo, costruito a misura del contratto a tempo determinato, sono state colmate in sede di contrattazione collettiva nazionale con il CCNL del 28 maggio 1998. Lo sguardo operativo deve soffermarsi sulla corretta decisione delle associazioni sindacali di prevedere piu’ atti: un contratto quadro, con cui il lavoratore diviene dipendente della fornitrice e una lettera di assegnazione per ogni singola missione (art. 17 lett. B). Il contenuto necessario del contratto temporaneo stipulato fra la fornitrice e il lavoratore è quindi ripartito fra il contratto quadro e le singole lettere di assegnazione: il punto 14 del paragrafo a) del CCNL (che riporta sinteticamente- anche con un’opzione in favore della delegabilità dell’obbligo d’informazione- i precetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. h, e all’art. 5 della L.196/97) deve essere contenuto nelle singole lettere di assegnazione formate per ciascuna missione. Tale lettera è comunque un accordo che interviene fra la fornitrice e il suo dipendente, sicché non v’è ragione per modificare le conclusioni, cui si è giunti per il contratto a tempo determinato, in merito al soggetto obbligato alla sorveglianza sanitaria, da identificarsi in ciascun utilizzatore.

L’assenza d’obblighi in capo alla fornitrice in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei sembra una conclusione necessitata, ma lascia qualche perplessità, soprattutto per i contratti a tempo indeterminato.

Si pensi a un lavoratore già esposto a piombo con superamento dei valori limite che sia nuovamente inviato dalla fornitrice presso un’altra impresa utilizzatrice per svolgere delle mansioni comportanti un’uguale, o maggiore, esposizione allo stesso agente. In tale caso parrebbe auspicabile che la fornitrice fosse sanzionata, pur se, in ipotesi, nessun danno ne sia derivato al lavoratore (altrimenti vi sarebbe una condotta con valore di concausa nella lesione) perchè l’utilizzatrice, ben osservante il precetto dell'art. 6, comma 1, primo periodo, della Legge n.196/97, ne abbia rifiutato l’utilizzazione.

La deresponsabilizzazione della fornitrice in materia di sorveglianza sanitaria è resa ancor piu’ problematica dall’assenza del decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 4, lett. f), che vieterà il contratto di lavoro temporaneo per quelle lavorazioni particolarmente pericolose che saranno individuate dal Ministro. Infatti, in assenza di tale decreto e pur consapevoli di opinioni contrarie, si reputa che per nessun tipo di attività, per quanto rischiosa, sia vietato ricorrere al lavoro interinale.

Quanto sopra vale anche nel caso che la società fornitrice del lavoro temporaneo sia una cooperativa in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, della Legge 196/97, pur dubitandosi della concreta operatività di cooperative di produzione e lavoro fornitrici di lavoro temporaneo ai sensi della L.196/94, a causa del divieto di fornire come prestatori di lavoro i propri soci.

Interesserebbe, anzi, a quest’ufficio conoscere le indicazioni operative in merito alla mappatura delle cooperative fornitrici di lavoro temporaneo nei territori di competenza.

Quanto alla funzione di vigilanza, che l’art. 10, u.c., della L. 196/97 attribuisce al Ministero del Lavoro per mezzo dei suoi organi periferici, l’oggetto immediato della stessa non pare essere l’osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, quanto, piuttosto, l’osservanza delle norme che stabiliscono i presupposti e i limiti, soggettivi e oggettivi, della fornitura di lavoro temporaneo, oltre all’ulteriore divieto contemplato dallo stesso articolo al comma 4. Non vi è quindi nessun problema di coordinamento con l'art. 23 del D.Lgs 626/94.

TITOLO NONO: TUTELA DELLE LAVORATRICE MADRI

Così come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.373/97, le competenza delle ASL in materia di tutela delle lavoratrici madri non hanno subito un ridimensionamento ad opera del disposto dell’art.5 co.2 del D. L.vo 645/96.

Infatti, l’Ispettorato dovrà intervenire, su informazione scritta del datore di lavoro, solo nell’ipotesi in cui l’esito della valutazione dei rischi di cui all’art.4 co.1 del D. L.vo 626/94 abbia evidenziato un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, e l’esposizione a tale rischio non sia eliminabile, per cause organizzative o produttive, mediante una modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. In tale caso il datore di lavoro procederà allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente. Similmente il predetto Servizio dovrà essere informato dal datore di lavoro nel caso di impossibilità dello spostamento della lavoratrice ad altre mansioni e di conseguente adozione del provvedimento di astensione dal lavoro.

Pertanto l’esercizio del potere di vigilanza dell’Ispettorato è limitato a questioni che attengono all’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, esulando dalla sua competenza accertamenti medici, che, qualora si ravvisino necessari per adottare una forma di tutela nei confronti della lavoratrice madre (es. provvedimento di interdizione dal lavoro), comporteranno l’intervento in materia del servizio della ASL competente.

Va ribadito che la competenza ad adottare il provvedimento di allontanamento è attribuita dalla legge al Servizio Ispezione del Lavoro che provvederà a definire la pratica entro 7 gg dalla segnalazione. Il Servizio citato si attiverà in presenza di qualsivoglia segnalazione, sia essa proveniente dal datore di lavoro –come di regola-, sia dalla lavoratrice, sia dall’ASL sia da altro soggetto qualificato (sindacato ecc.).

Nell’ipotesi in cui sia la ASL a ricevere la segnalazione da parte della lavoratrice o del datore di lavoro, sarà compito di questa informare il Servizio Ispezione, con il mezzo più rapido, per l’istruzione della pratica. 

I compiti istituzionali della ASL consentono alla medesima di attivare le ispezioni amministrative all’interno dell’azienda ove la lavoratrice esposta presta la propria attività lavorativa; detta attività sarà svolta, generalmente, secondo i programmi di intervento che l’organo di vigilanza si sia dato o vorrà darsi, non apparendo comunque necessario un subitaneo intervento a seguito della segnalazione della lavoratrice. Tuttavia, nei casi di maggiore gravità ed urgenza, la ASL potrà opportunamente svolgere mirati accertamenti tesi alla verifica delle disposizioni di cui all’art.4 d.l.vo 626/94, come integrate dall’art. 5 d.l.vo 645/96, versandosi in un caso di competenza concorrente della ASL con il Servizio Ispezione del Lavoro. Infatti, se –come detto- la materia della tutela delle lavoratrici madri è attribuita al Servizio Ispezione e dunque si estende alla valutazione del documento ex art.4 d.l.vo 626/94 unicamente sotto il profilo della specifica materia che interessa, non può certo dubitarsi della competenza generale della ASL a sindacare il medesimo documento nella sua interezza e dunque anche per ciò che concerne la parte relativa alla tutela delle lavoratrici.

Diversamente il Servizio Ispezione dovrà segnalare alla ASL, nelle materie in cui non vi sia una competenza concorrente, le eventuali carenze riscontrate nel documento di cui all’art.4 citato che siano relative a materia diversa da quella delle lavoratrici madri.

Qualora la ASL intervenga in via d’urgenza a seguito della segnalazione della lavoratrice dovrà segnalare al Servizio Ispezione i risultati delle proprie valutazioni circa la compatibilità della mansione e circa la correttezza e compiutezza del documento di cui all’art. 4 d.l.vo 626/94, integrato dall’art.5 d.l.vo 645/96. Il Servizio, al quale comunque spetta la definitiva valutazione, adotterà i provvedimenti di competenza.

In ragione della particolare delicatezza della materia e dell’urgenza di provvedere, la ASL, nei casi di assoluta urgenza -previo contatto con il PM del Pool Lavoro di turno settimanale di reperibilità-, potrà emanare –qualora il datore di lavoro non disponga autonomamente l’allontanamento della lavoratrice a proprie spese- provvedimenti atipici a norma dell’art.55 c.p.p. disponendo che la lavoratrice sia allontanata dal luogo di lavoro ovvero avviata a mansioni diverse compatibili con lo stato di gravidanza, in attesa del provvedimento del Servizio Ispezione. In tale caso la ASL comunicherà al Servizio Ispezione l’adozione del provvedimento atipico suddetto; qualora il Servizio emetta provvedimento conforme esso spiegherà i propri effetti fin dal momento dell’emissione del provvedimento atipico.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.

Dott. Francesco DETTORI

Amianto: dall'UE la risoluzione inerente i luoghi di lavoro

ID 2252 | | Visite: 6137 | Legislazione Sicurezza UE

Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI))
(2016/C 036/16)

La risoluzione prevede:

- Censimento e registrazione dell'amianto
- Garantire qualifiche e formazione
- Elaborazione di programmi di rimozione
- Riconoscimento delle malattie legate all'amianto
- Sostegno alle associazioni di vittime dell'amianto
- Strategie per un divieto mondiale relativo all'amianto

Linee Guida Check List Testo Unico Sicurezza

ID 1528 | | Visite: 16753 | Documenti Riservati Sicurezza



Linee Guida Check List Testo Unico Sicurezza

LINEA GUIDA di Verifica della capacità di gestione della conformità Legislativa secondo il Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs n° 81, del 9 aprile 2008.

Il presente documento vuol essere una lista di riscontro utile per il Team di Audit dell’organizzazione, durante le Visite Ispettive, ai fini dell’autovalutazione della conformità legislativa interna sulla sicurezza in conformità del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

All’interno della Check List sono formulate delle domande utili da utilizzare al momento dell’Audit, ci teniamo a puntualizzare che le risposte non devono limitarsi nel barrare la casella di risposta corrispondente (vedere “Istruzioni per la compilazione della Linea Guida”) ma per ogni quesito posto, si deve dare l’evidenza oggettiva (attraverso le opportune verifiche effettuate dal Team di Audit).

Tale Linea Guida, costituisce un orientamento per eventuali verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure e controlli che interessano le aree ritenute prioritarie per identificare (sulla base della valutazione dell’analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti): criticità dei rischi (es.: produzione/gestione di sostanze tossiche, elevato rischio d’incendio, apparecchiature contenente sostanze tossiche) e tipologia del rischio in relazione all’attività dell’Organizzazione (es.: esposizione a cancerogeni). In ogni caso tale documento costituisce una guida e non è limitativa.

Attenzione: è possibile alcune parti non esaustive, controllare TUS.

Elaborato Certifico 
Agg. 2011 
Formato .doc

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Check List Sicurezza Agg. 2011.doc
Formato doc - Agg. 2011
1644 kB 342

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027

ID 2218 | | Visite: 5933 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027 - Mola in cattivo stato e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzione

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, R.G., con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado R.G. responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e 91 co. 1 DPR 547/55), N. quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, R.G. quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima ditta, cagionavano al dipendente T.L. lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

In particolare, omettevano di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 del 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così T.L., mentre stava operando la riduzione dello spessore di un pezzo detto "boccola" con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano sinistra, con la quale teneva la ’boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire nella durata complessiva. In Calenzano l'11.4.2007.

L'imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di € 1.140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Gestione e classificazione rifiuti contenenti amianto

ID 1402 | | Visite: 11491 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Gestione e classificazione rifiuti contenenti amianto

Istruzioni operative Inail ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita

L'Italia è stata fino agli anni '90 tra i maggiori produttori mondiali di amianto.

Nel 1992 è stata tra le prime nazioni a bandire tale sostanza a scala internazionale, stabilendo con la Legge n. 257 del 27/3/1992 il divieto di estrazione - importazione - esportazione - commercializzazione - produzione di amianto - di prodotti di amianto - di prodotti contenenti amianto.

Tale Legge non impone però l'obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la contengono.

Pertanto ancor oggi risultano numerosi i siti contaminati da bonificare con rilevanti quantitativi di Rifiuti Contenenti Amianto da smaltire.

L'Italia ha emanato numerose norme tecniche di settore tra cui le principali sono: D.Lgs. n. 277 del 15/8/91, L. n. 257 del 27/3/92, D.M. 6/9/94, D.P.R. 8/8/94, D.M. 26/10/95, D.M. 14/5/96, D.M. 20/8/99, L. n. 93 del 23/3/01, D.M. n. 101 del 18/3/03, D.M. n. 248 del 29/7/04, D.Lgs. n. 81 del 9/4/08, etc..

Dette norme consentono, in via generale, la tutela della sicurezza dei lavoratori esposti ad amianto, forniscono istruzioni in merito alla corretta mappatura su tutto il territorio nazionale dei siti contaminati da amianto e indicano come procedere alla gestione in sicurezza delle attività di bonifica dei siti inquinati da tale sostanza cancerogena.

L'Italia è, pertanto, considerata paese leader nelle tecniche di individuazione e prevenzione del rischio da esposizioni indebite all'amianto, sebbene si rilevino ancora significative lacune nella gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA), già evidenziate nell'ambito della II Conferenza Governativa sull'Amianto del novembre 2012 e ribadite nel Piano Nazionale Amianto, ad oggi in fase di approvazione. Per quanto attiene tale gestione dei RCA, l'INAIL DIT ha già provveduto, mediante precedenti pubblicazioni (Volume I: "Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future" - edizione 2013), a fornire dati in merito al loro smaltimento presso discariche autorizzate.

Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti contenenti Amianto

In particolare sono stati definiti il numero di impianti che accettano RCA, i volumi annualmente smaltiti, le volumetrie residue ed alcune valutazioni delle informazioni considerando i dati sia a scala regionale che nazionale.

Infine, è stata effettuata un'analisi dei prezzi di smaltimento applicati sul territorio nazionale.

L'analisi dei dati finora acquisiti, ha tuttavia messo in luce incongruità significative tra quanto previsto dalla Norma europea e nazionale e quanto avviene con la sua applicazione reale. Pertanto nel presente lavoro, Volume II: "Classificazione e Gestione dei RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO: istruzioni operative INAIL ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita" sono stati integrati i dati con ulteriori informazioni in merito alla classificazione dei manufatti contenenti amianto ab-origine ed ai principali prodotti industriali e relativi settori di impiego.

I RCA generati dalle attività di bonifica sono stati dunque oggetto di una attenta classificazione con indicazione degli specifici codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) da utilizzare e segnalazione della tipologia di discarica in cui essi dovrebbero essere smaltiti. Ciò al fine di agevolare l'attività dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di tali rifiuti, ed evitare smaltimenti impropri o volutamente illegali in siti non idonei.

INAIL 2014

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Classificazione e gestione rifiuti - Istruzioni operative.pdf
Istruzioni operative
13756 kB 416

Convenzione ILO sul lavoro marittimo - MLC 2006

ID 2195 | | Visite: 31831 | Documenti Sicurezza Enti

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) (MLC, 2006)

Update 2019

La Convenzione ILO sul lavoro marittimo – Maritime labour convention MLC 2006, nota come la Carta dei diritti della gente di mare, legge vincolante nel diritto internazionale che stabilisce norme minime di lavoro e di vita per tutti i lavoratori marittimi.

La MLC 2006 è stata adottata nel corso della Conferenza internazionale del Lavoro del febbraio 2006. Stabilisce i diritti dei marittimi e introduce condizioni di vita e di lavoro dignitose intervenendo in merito a età minima, contratti di lavoro, ore di lavoro o di riposo, pagamento dei salari, ferie annuali retribuite, rimpatrio al termine del contratto, cure mediche a bordo, servizi di collocamento, vitto, alloggio e ristorazione, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni e gestione dei reclami.

Nel testo vengono descritti gli standard minimi internazionali che garantiscono il lavoro dignitoso per oltre 1,5 milioni di marittimi in tutto il mondo. In base alle sue prescrizioni, ogni marittimo ha il diritto di ottenere un luogo di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza, condizioni di lavoro eque, condizioni decenti di lavoro e di vita a bordo delle navi, tutela della salute, cure mediche, misure di welfare e altre forme di protezione sociale. Un volano inoltre, che mira a promuovere e garantire lo sviluppo di una concorrenza leale tra gli armatori.

La MLC 2006 riguarda tutte le navi di stazza superiore alle 500 tonnellate che operano su rotte nazionali e internazionali. Non si applica alle navi di acque interne, adiacenti alle acque protette o alle zone in cui vigono i regolamenti portuali. Non riguarda inoltre navi impegnate in attività di pesca e operazioni analoghe, navi di costruzione tradizionale quali dhow e giunche e alle navi da guerra o ausiliarie.

Oltre che sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del mare la Convenzione interviene in materia di ispezioni dello Stato di bandiera e di controllo nello Stato di approdo.

Da oggi tutte le navi che battono bandiera di uno dei Paesi che hanno ratificato, se operanti su rotte internazionali dovranno essere in possesso di due documenti specifici: il Certificato marittimo del lavoro (MLC) e la Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo (DMLC), documenti che provano che le navi sono in conformità con i requisiti della Convenzione.

Inoltre, anche le navi battenti bandiera di Paesi che non hanno ratificato, al momento dell’ingresso nei porti di Paesi in cui la MLC 2006 è in vigore, saranno soggetti a ispezione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita a bordo.

Al fine di facilitare le attività ispettive e di controllo, l’ILO ha sviluppato linee guida e attività formative per ispettori, funzionari e consulenti legali, che si svolgono regolarmente presso il centro di Formazione internazionale dell’ILO con sede a Torino.

La Convenzione è stata progettata per essere applicabile a livello globale, facile da capire, facilmente aggiornabile e applicata uniformemente.

L’Italia il 12 settembre 2013 ha approvato definitivamente il disegno di legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno.

MLC 2016 - ILO
Ginevra il 23 febbraio 2006

Ratificata IT

Legge 23 settembre 2013 n. 113

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.  

GU n. 237 del 9 ottobre 2013 - SO n. 68

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione internazionale lavoro marittimo 2006 - ILO Amd 2016.pdf
ILO 2019
1055 kB 8

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 29 Dicembre 2015

ID 2168 | | Visite: 6777 | Interpelli Sicurezza lavoro



Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 29 Dicembre 2015

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovi Interpelli pubblicati il 29 Dicembre 2015:

29/12/2015 - n. 16/2015 destinatario: Ance
Istanza: I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).

29/12/2015 - n. 15/2015 destinatario: Regione Marche
Istanza: La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo

29/12/2015 - n. 14/2015 destinatario: CNI
Istanza: La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

29/12/2015 - n. 13/2015 destinatario: INPS
Istanza: Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

29/12/2015 - n. 12/2015 destinatario: AISC - AISI
Istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo

29/12/2015 - n. 11/2015 destinatario: CNI
Istanza: Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore


Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio

Consulta tutti gli Interpelli

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato MLPS Raccolta tutte le Istanze Interpello 2013-2014-2015.pdf
2013 | 2014 | 2015
13787 kB 135

Rischio chimico laboratori

ID 2157 | | Visite: 6906 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Rischio chimico laboratori

Le sostanze chimiche possono essere una fonte di pericolo e i relativi rischi devono essere controllati in modo da aumentare la qualità e la sicurezza delle attività di laboratorio.

Gli effetti sulla salute che possono realizzarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dall’agente chimico e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; la peculiarità dell’utilizzo di agenti chimici in questo contesto lavorativo è di portare l’operatore in contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diverse, che sono spesso adoperate in miscela: si realizzano così esposizioni ad agenti multipli ma a basse dosi.

Lo scopo del presente volume è fornire al personale di laboratorio una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico.

INAIL 2015
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Rischio chimico laboratori.pdf
INAIL 2015
3756 kB 361

Guide operative per la sicurezza degli impianti elettrici

ID 2150 | | Visite: 7331 | Documenti Sicurezza Enti

Guide operativa per la sicurezza degli impianti elettrici

ID 2150 | 21.12.2015

Le Guide sono uno strumento di prevenzione rivolto a tutti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita sui possibili pericoli derivanti dall'utilizzo degli impianti elettrici.

Le Guide redatte da ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, sono rivolti a tutti soggetti (progettisti, responsabili della sicurezza, coordinatori, datori di lavoro e lavoratori) interessati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Guide operative per la sicurezza degli impianti elettrici sono suddivise in:

1. Norme generali
2. Cantieri
3. Locali bagni e docce

ITACA

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

ID 2143 | | Visite: 5810 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154 - Esposizione all'amianto e beneficio. Esposizione ultradecennale

L- Con sentenza emessa in data 16 maggio 2012, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da G.M., lavoratore alle dipendenze della Eridania s.p.a., avente ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8°, 1. n. 257/1992 e successive modifiche, in conseguenza dell'esposizione all'amianto subita durante l’attività lavorativa nei periodi indicati in ricorso.

2. - La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto che l’esposizione all’amianto accertata per il G.M. si era protratta per un periodo inferiore al decennio (circa tre anni e mezzo), coincidente con il periodo di svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla conduzione essiccatoio polpe, mentre per il periodo in cui egli era stato addetto alla conduzione impianti di depurazione delle acque, al servizio qualità ambiente e sicurezza e, poi, all’imballaggio dello zucchero e al magazzino, non vi era stata esposizione rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.

2. - Contro la sentenza, il lavoratore propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso l’INPS. Non svolgono attività difensiva l’INAIL e gli altri lavoratori, originari ricorrenti, Omissis.

Professionisti Antincendio: i nuovi corsi di formazione

ID 2297 | | Visite: 12393 | Prevenzione Incendi

Emanate le nuove disposizioni sui contenuti dei corsi di formazione di prevenzione incendi per i professionisti

Con nota n.1284 del 2 febbraio 2016, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata aggiornata l’articolazione del programma del corso base di prevenzione incendi da effettuarsi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011.

La nuova articolazione, che tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi, non ultima l’emanazione della c.d. Regola tecnica orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015, è stata elaborata a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza Tecnica, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni interessate.

Con tale nota è stata altresì disposta l’eliminazione del vincolo relativo al numero massimo di discenti degli eventi formativi in materia di prevenzione incendi, ferma restando la necessità di assicurare, da parte del soggetto organizzatore, l’efficacia dell’attività formativa erogata e l’interazione tra discenti e docenti.

Nota prot. 1284 del 2 febbraio 2016

Fonte: VVF

Pubblicate le nuove Linee Guida ERC 2015 Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare

ID 2095 | | Visite: 14942 | Documenti Sicurezza Enti

Pubblicate le nuove Linee Guida ERC 2015

Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare

Sono state pubblicate le Linee Guida ERC (European Resuscitation Council) Edizione 2015, precedente edizione 2010, con le nuove indicazioni per la Rianimazione Cardiopolmonare.

Le Linee Guida ALS ERC del 2015 presentano un cambiamento nel rilievo dato ad alcune raccomandazioni, dettato dalla necessità di stimolare progressi nel trattamento e nell’implementazione delle linee guida stesse al fine di raggiungere un miglioramento in determinati e selezionati aspetti della prognosi dei pazienti. Le Linee Guida ALS ERC del 2015 non contengono sostanziali cambiamenti rispetto alle precedenti linee guida ERC pubblicate nel 2010.

In allegato il documento riassuntivo dei principali cambiamenti introdotti con le Linee Guida 2015 realizzato dall'Italian Resuscitation Council che affronta il supporto di base e avanzato delle funzioni vitali nell’adulto e utilizzo di defibrillatori esterni automatici.

I capitoli delle Linee Guida 2015 di ERC comprendono:

1. Riassunto esecutivo
2. Supporto di base delle funzioni vitali nell’adulto e utilizzo di defibrillatori esterni automatici
3. Supporto avanzato delle funzioni vitali nell’adulto
4. Arresto cardiaco in circostanze speciali
5. Trattamento post rianimazione
6. Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica
7. Rianimazione e transizione assistita dei neonati alla nascita
8. Trattamento iniziale delle sindromi coronariche acute
9. Primo soccorso
10. Principi di formazione in rianimazione
11. Etica della rianimazione e delle decisioni di fine vita 

ERC 2015

Collegati

Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO

ID 2282 | | Visite: 6377 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione

Il volume è dedicato alla raccolta degli Atti del Convegno “Gli infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO: analisi delle cause e interventi di prevenzione”, svoltosi il 20 novembre 2013 a Roma.
 
Nella prima sessione si esaminano le potenzialità di alcune banche dati istituzionali, come quelle fornite dal Sistema Infor.MO e dai Flussi Informativi Inail-Regioni per programmare gli interventi di prevenzione sul territorio, in modo da migliorare la valutazione del rischio e la qualità della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo supporto e assistenza alle imprese.

La stessa problematica viene esaminata nella seconda sessione a livello europeo mediante relazioni presentate da esperti OSHA e ILO che illustrano alcune esperienze di strategie di intervento per la prevenzione degli infortuni sviluppate in alcuni paesi europei.

INAIL 2015
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Infortuni sul lavoro e il Sistema Infor.MO.pdf
INAIL 2015
3861 kB 127

ClaRaf V. 3.0: Classificazione di Resistenza fuoco costruzioni VVF

ID 2281 | | Visite: 18956 | Prevenzione Incendi

Pubblicato sul sito istituzionale il database VVF ClaRaf 3.0.

Classificazione di Resistenza al fuoco delle costruzioni secondo le norme tecniche di prevenzione incendi D.M. 3.8.2015

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3/8/2015 (cd. "Codice di Prevenzione Incendi") l'Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori (ex Area Protezione Passiva) della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto una nuova versione del database compatibile con il citato strumento normativo.

I progettisti antincendio che continueranno a progettare con il DM 9/3/2007 seguiranno il ClaRaf 2.0, mentre chi sceglierà, ove consentito, di utilizzare il "Codice", potrà riferirsi alla versione 3.0.
Entrambi i programmi sono reperibili nella sezione "Biblioteca Digitale" del sito istituzionale.

ClaRaf V. 3.0
VVF 
8 Febbraio 2016

Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)

Progetto di mappatura dell’amianto nelle scuole

ID 2275 | | Visite: 6592 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Progetto di mappatura dell’amianto nelle scuole

La monografia presenta i risultati di un progetto finanziato dall’Inail e realizzato in collaborazione con il CRA Lazio e l’ISS.

Sono stati contattati i dirigenti di 3.762 edifici scolastici ottenendo informazioni su 1.451 di questi e nel 15%, è stata rilevata la presenza di MCA ancora in uso.
I materiali più frequenti sono in matrice compatta quali, cassoni idrici, tubazioni, lastre di coperture e pavimenti vinilici.

L’indagine ha permesso di identificare alcune situazioni critiche, nei confronti delle quali sono state attivate azioni di controllo e gestione del rischio per il personale scolastico e per gli stessi studenti.

Inail 2015
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Progetto mappatura amianto nelle scuole.pdf
INAIL 2015
3096 kB 37

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513

ID 2267 | | Visite: 5956 | Cassazione Sicurezza lavoro



Cassazione: il DL è responsabile della conformità macchine alla normativa nel tempo

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513 - Rulliera girevole sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L'assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza problemi per 10 anni non esime da responsabilità

"L'art. 71 D.Lgs. 81/2008 -già in vigore al momento del fatto- fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Cass. Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013); e, nella specie, è pacifico che la rulliera girevole era sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L'assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre 10 anni non esime da responsabilità il L.G., atteso che l'utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell'ambito dell'impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro (si rinvia, in tal senso, a Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32128 del 06/05/2011 Ud. -dep. 17/08/2011- Rv. 251456); la giurisprudenza di questa Corte afferma inoltre che, ai fini dell'esclusione di responsabilità del datore di lavoro, è necessaria la compresenza dei due requisiti costituiti dalla conformità del macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel tempo delle condizioni di sicurezza del macchinario stesso (Cass. Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011 - dep. 19/12/2011, Lanfredi, Rv. 251620).

Oltre a ciò, la Corte di merito ha convenientemente osservato che il dipendente M.L., al momento dell'Infortunio, stava operando nelle mansioni affidategli e non vi è quindi spazio per ritenerne la condotta abnorme o esorbitante dai suoi compiti."

Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2016, n. 1247

ID 2253 | | Visite: 5326 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2016, n. 1247 - Malattia professionale (ipoacusia)

G.M. chiedeva nei confronti dell'lnail l'accertamento della natura professionale dell'ipoacusia bilaterale da lui sofferta; il Tribunale di Perugia con sentenza del 24.1.2008 riconosceva che lo stesso era affetto da malattia professionale con un grado di inabilità pari all'11% e condannava l'INAIL al pagamento di una rendita corrispondente. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 18.10.2010 accoglieva l'appello dell'INAIL e rigettava la domanda. La Corte di appello, alla stregua della nuova consulenza effettuata in appello, riteneva che effettivamente il G.M. fosse affetto da malattia professionale (ipoacusia) e valutava la sua incidenza invalidante nella sola misura del 3,5% , quindi al di sotto della soglia indennizzabile; dovendosi applicare il metodo concordato nel 1994 tra l'INAIL e le parti sociali (Patronati) e non il metodo Rossi aggiornato, non più utilizzato dall'INAIL da anni al momento in cui era stata denunciata la malattia professionale. 

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G.M. con due motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.

La Corte: rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.11.2015

Piani di controllo per gli apparecchi di sollevamento - INAIL

ID 984 | | Visite: 22603 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Piani di controllo per gli apparecchi di sollevamento

Elaborati dall’INAIL 3 documenti relativi alla definizione di piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali di tipo:

1. Fisso e relativi accessori di sollevamento



2. Mobile e relativi accessori di sollevamento


3. Trasferibile e relativi accessori di sollevamento


Allo scopo di fornire strumenti utili per definire linee di indirizzo per i datori di lavoro, per l’effettuazione dei controlli previsti dall'art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi di sollevamento di materiali di tipo trasferibile e i relativi accessori, l’INAIL ha realizzato, con rappresentanti di vari Enti (Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA), un Documento tecnico a carattere volontario, per definire gli interventi di controllo da condurre su dette attrezzature già in uso e sui relativi accessori di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante.

I documenti individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo, le principali figure coinvolte in tali attività e un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità.

Sono previste anche 3 Appendici, come strumenti pratici di supporto: delle check-list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta e un fac-simile di Registro di controllo.

INAIL 2014

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021

ID 2233 | | Visite: 5093 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021 - Sega circolare inidonea per tagli obliqui e infortunio. Anche nel caso ci fosse stata una valida delega, il responsabile del totale disinteresse resta il datore di lavoro

I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica, nonché corretta in punto di diritto, hanno dato conto, in primis, dell'assenza di dubbi che l'amministratore unico della società, anche ove abbia conferito una valida delega a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta comunque responsabile della formazione dei propri dipendenti, in questo caso del tutto omessa. Egli resta altresì titolare dell'obbligo divigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all’incarico, e -come si rileva nella sentenza impugnata- anche tale obbligo risulta inadempiuto dal R.M., atteso che egli stesso ha ammesso di non aver frequentato i cantieri e di essersi disinteressato concretamente dell'andamento della società.
Gli stessi dipendenti sentiti - si ricorda- hanno affermato concordemente di aver visto il R.M. soltanto raramente e di esser stati lasciati da soli sui cantieri, in quanto il A.F. si faceva vedere circa un giorno su dieci, fornendo soltanto indicazioni telefoniche sul lavoro da svolgere.
Appare dunque corretta la conseguenza che i giudici del gravame di merito fanno discendere da tale stato di cose. E cioè che, se anche fosse stata effettivamente rilasciata una valida delega al A.F. in materia di sicurezza, vi sarebbe stato un sistematico inadempimento da parte del medesimo che il R.M. avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l'obbligo di ovviare.
Corretta è anche l'affermazione che è certamente responsabilità del R.M., quale amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea (come affermato dall'isp. G. nonché dai dipendenti) ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com'era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella sega, infatti - come si rileva nella sentenza impugnata- era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battipezzo conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l'operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra 'a morsa' e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l'evidente rischio - poi realizzatosi - di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento.
Con motivazione altrettanto logica la Corte fiorentina dà poi atto di come dagli elementi acquisiti in primo grado emergono forti dubbi sulla genuinità dell'atto di delega prodotto dalla difesa. Oltre ad evidenziare come questo sia inaspettatamente stato prodotto soltanto all'udienza del 14.5.2012, i giudici del gravame del merito sottolineano, infatti, come si tratti di un documento privo di data certa, che il A.F. riconosceva sì come proprio, ma di cui al tempo mostrava di non ricordarne neppure il contenuto.

Guida Atmosfere Esplosive ATEX - INAIL 2013

ID 109 | | Visite: 28574 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Guida Atmosfere Esplosive ATEX

ID 109 | 11.01.2016

Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE

Il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive è regolamentato dalle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE. 

La Direttiva 94/9/CE è stata recepita in Italia con il DPR n. 126 del 23 marzo 1998 (in vigore dal 1° luglio 2003) ed è una direttiva di prodotto che si rivolge ai costruttori con lo scopo di garantire all’interno della Comunità Europea la libera circolazione dei prodotti fissandone i requisiti essenziali di sicurezza e salute. 

La Direttiva 99/92/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 233 del 12 giugno 2003 (in vigore dal 10 settembre 2003) ed è una direttiva sociale che integra il D.Lgs. 81/08 con il Titolo XI, fissando una serie di obblighi per il datore di lavoro, in relazione alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'applicazione di queste direttive richiede un notevole impegno sia per il costruttore che per il datore di lavoro in quanto comporta azioni e valutazioni sulle attrezzature e sui luoghi e, non ultima, la stesura di un “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

Se da un lato è presumibile che la grande industria (farmaceutica, petrolifera...) sia preparata a tali cambiamenti o se non altro in grado di fronteggiare, per disponibilità di mezzi, le difficoltà e la complessità della nuova situazione, dall’altro è altrettanto probabile che questo non sia vero per la piccola industria per la quale non è stato possibile adeguarsi allo spirito delle due direttive.

In considerazione proprio delle eventuali esigenze di piccole e medie imprese, nell’attuare quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia di protezione per la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, viene proposto un documento in cui si trattano i fenomeni, i parametri fisici ed i principi fondamentali della protezione contro le esplosioni, la cui conoscenza è essenziale per l’applicazione dei contenuti delle norme tecniche e di legge.

In questa dispensa viene trattato il rischio di esplosione connesso con la presenza di atmosfera esplosiva, così come definita all’interno delle Direttive Europee ATEX 94/9/CE e 99/92/CE cioè “miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata”.

Non si prendono in considerazione le sostanze esplosive o instabili il cui utilizzo è regolamentato dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18/06/1931 n. 773.

A scopo informativo e come spunto per ulteriori approfondimenti vengono dati alcuni cenni sintetici sulla procedura di classificazione delle aree, mentre per informazioni più dettagliate si rimanda alle pubblicazioni del CEI (Comitato Elettrotecnico italiano) o ad altre raccomandazioni del settore.

Il presente documento è il risultato di un’attività di ricerca che raccoglie i contenuti delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro le esplosioni e come tale può essere considerato un’introduzione alle problematiche relative ad ambienti ove possa verificarsi la presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e polveri.


INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.inail.it

INAIL 2013

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guida_ATEX_INAIL_2013.pdf
INAIL 2013
2821 kB 1109

Esposizione all’amianto: la raccolta di articoli scientifici sugli sviluppi della ricerca 2014

ID 1517 | | Visite: 6683 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Il Registro nazionale dei mesoteliomi - Dispensa bibliografica

Esposizione all’amianto, online una raccolta di articoli scientifici sugli sviluppi della ricerca

Il volume – curato dal dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail – riunisce studi di riviste internazionali di settore ed è consultabile sul portale dell’Istituto. Nella dispensa sono riportati gli approfondimenti più rilevanti sulle attività del Registro nazionale dei mesoteliomi

Il Registro nazionale dei mesoteliomi – Dispensa bibliografica, raccoglie una selezione di articoli realizzati a partire dal 2003 per approfondire specifici temi di ricerca legati all’associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto. I testi contenuti nel volume – curato dal dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - settore Ricerca Inail – sono stati pubblicati sulle principali riviste scientifiche internazionali di oncologia, epidemiologia e medicina del lavoro sottoposte a procedure di peer review.

Il V Rapporto pubblicato nel 2015. 

Al ReNaM – istituito presso l’Inail, dipartimento Medicina del lavoro e strutturato come un network ad articolazione regionale – il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 308/2002 ha affidato la sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma. Oltre a realizzare una serie di approfondimenti su temi specifici di ricerca, tra cui quelli contenuti nella dispensa, in attuazione della norma il registro produce periodici rapporti scientifici di sintesi che riportano, in maniera aggregata, le analisi epidemiologiche relative alle caratteristiche della neoplasia. Attualmente è in preparazione il V rapporto ReNaM che sarà pubblicato nel 2015: comprenderà i casi con diagnosi fino al 2012 e riferirà di circa 20.000 casi di mesotelioma rilevati dalla rete dei Centri operativi regionali (Cor).

In decrescita la quota di soggetti esposti nei settori economici più noti. 
Uno dei temi approfonditi nel volume è dedicato ai settori di attività economica coinvolti nell’esposizione all’amianto. “Gli studi del ReNaM hanno dimostrato che oltre ai settori già noti della cantieristica navale e della lavorazione di manufatti in cemento amianto lo spettro di settori implicati per la presenza di amianto nei cicli produttivi o in ambienti di lavoro, è amplissimo – spiega Alessandro Marinaccio responsabile del ReNaM e tra i curatori della pubblicazione – E, mentre la quota di soggetti esposti nei settori più conosciuti, per studi pubblicati e sensibilità diffusa, è decrescente negli anni più recenti, è in corso una frammentazione dei settori coinvolti con l’emersione di ambiti di attività via via meno noti e per i quali sono meno disponibili informazioni nella letteratura scientifica”.

Ricostruite le quantità di amianto consumate pro capite in Italia.
Inoltre, sulla base di un’analisi dei dati di consumo (produzione nazionale ed importazioni) sviluppata con criterio epidemiologico per la prima volta nel nostro Paese, il registro ha ricostruito la quantità di amianto consumata pro capite in Italia e dimostrato che da noi i consumi rimangono molto elevati fino al bando del ’92, mentre molti Stati industrializzati hanno smesso di consumare amianto intorno agli anni ’80. “C’è un’associazione diretta tra le quantità consumate e l’insorgenza, negli anni successivi, di malattie amianto correlate – sottolinea Marinaccio – Nella letteratura scientifica è stato dimostrato che esiste una relazione statistico-epidemiologica molto solida tra la curva dei consumi di amianto e la curva dell’incidenza di mesoteliomi a distanza di circa 30-40 anni”.

“Un valore aggiunto dal punto di vista conoscitivo”. 
Un altro dato interessante riportato in uno degli articoli riguarda l’esposizione non professionale. “Il ReNaM ha ripetutamente mostrato che tra l’8% e il 10% dei casi di mesotelioma intervistati e quindi definiti, presenta un’esposizione di tipo non professionale, prevalentemente o ambientale, cioè dovuta alla residenza nei pressi dei siti contaminati, o familiare ovvero dovuta alla convivenza con soggetti esposti significativamente – aggiunge Marinaccio – Dunque, un sistema come quello del Registro, che ricerca attivamente tutti i casi sul territorio nazionale a prescindere da ogni caratteristica professionale, è un valore aggiunto da un punto di vista conoscitivo perché si tratta di dati che si riferiscono all’intera popolazione e non solo alla platea degli assicurati”.

Auspicabile uno scambio di informazioni più strutturato con la rete Airtum. 
Infine, è stata svolta un’analisi delle concordanza fra dati di incidenza rilevati dalla rete dei Cor, i Centri operativi regionali in cui si struttura il ReNaM e quelli dei Registri tumori di popolazioni afferenti all’Airtum, l’Associazione italiana dei registri tumori, nei territori dove insistono entrambi i sistemi (i registri tumori non sono presenti in tutte le regioni italiane come avviene per i Cor). L’analisi ha misurato una concordanza soddisfacente, ma con ampia variabilità territoriale, ponendo il tema della necessità di uno scambio di informazioni più strutturato e sistematico. Secondo Marinaccio “sarebbe auspicabile una collaborazione tra Inail e Airtum per i casi in cui la componente di rischio professionale nei tumori non è così marcata come per il mesotelioma”.

Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi - IV rapporto

INAIL 2014

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Il Registro nazionale dei mesoteliomi 2014.pdf
INAIL 2014
68629 kB 120

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2016, n. 34

ID 2194 | | Visite: 4924 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2016, n. 34 - Rapina del casellante e infarto dopo due mesi e mezzo: obbligo di risarcimento

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 maggio 2012) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da I.C. avverso la sentenza n. 17439/2006 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza: 1) condanna la TANGENZIALE DI NAPOLI s.p.a. al risarcimento del danno biologico, "che quantifica all'attualità, in complessivi euro 18.705,00 oltre interessi"; 2) rigetta l'appello incidentale condizionato della società, che condanna al pagamento delle spese legali del doppio grado oltre che delle spese per la CTU disposta in appello.

La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) deve essere, in primo luogo, sottolineato che la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente - risarcimento del danno per infarto del miocardio contratto il 26 febbraio 1993 e per la conseguente patologia cardiaca, a seguito della rapina subita il 16 dicembre 1992 durante l'attività lavorativa - va sussunta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2087 cod. civ.;
b) infatti, il lavoratore, nel formulare tale domanda, ha denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta della datrice di lavoro, che non aveva approntato le "giuste cautele" per preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'esazione del pedaggio, facendolo risalire allo stress lavorativo protrattosi nel tempo dopo la rapina;
c) la giurisprudenza di legittimità ha, fra l'altro, evidenziato che il citato art. 2087 cod. civ. - che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro - deve essere interpretato in conformità con l'art. 32 Cost. (sulla tutela dei diritto alla salute) e con l'art. 41 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana);
d) ne consegue che, in questo ambito, per la configurabilità della responsabilità datoriale, il lavoratore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, l'esistenza del danno nonché la derivazione causale dell'evento dannoso dal comportamento del datore di lavoro, mentre grava sul quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza;
e) nella specie, il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha individuato come comportamento causativo dell'evento infartuale la circostanza di aver subito una rapina nel proprio turno di lavoro, nel corso della quale è stato anche minacciato con un'arma da fuoco;
f) dalla CTU disposta in appello si rileva che il denunciato e provato comportamento datoriale e lo stress che ne è derivato hanno avuto una incidenza sulla produzione del danno biologico richiesto pari al 10%, cui corrisponde la suindicata liquidazione:
g) va, invece, respinto l'appello incidentale, in quanto, diversamente da quel che sostiene la società, non si è verificata alcuna prescrizione del diritto azionato;
h) infatti, per esperire l'azione - di natura contrattuale - di cui all'art. 2087 cod. civ., la prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile; poiché nella specie l'infarto si è verificato il 26 febbraio 1993 il suddetto termine non era ancora decorso quando il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato (22 febbraio 2002).

2.- Il ricorso della TANGENZIALE DI NAPOLI s.p.a., illustrato da memnoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, I.C..

Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015: Cruscotto infortuni

ID 2172 | | Visite: 37991 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015

Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.

[...] In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.
Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni - già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). [...]

Rischio Atmosfere Explosive ATEX: Raccolta Documenti 2015

ID 1357 | | Visite: 14520 | Documenti Riservati Sicurezza



Rischio Atmosfere Explosive ATEX: Raccolta Documenti Canale INAIL

Un portfolio Raccolta Documentazione Fonte INAIL

Rel. 0.0 - 19.01.2015

Si intende per "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri (art. 288 del D.Lgs. 81/08).

La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, da due direttive comunemente denominate ATEX. Tale acronimo sta per “Atmosphères EXplosibles”.

Il rischio da atmosfere esplosive è ritenuto peculiare dell’industria chimica o energetica, per la presenza di numerosi materiali (gas, vapori, nebbie o polveri) notoriamente riconosciuti come infiammabili o instabili.

Nella realtà, materiali di uso comune, addirittura domestico, in condizioni sfavorevoli possono dar luogo a esplosioni: farina, segatura, zucchero, polveri di rifiuti domestici, per non parlare dei combustibili di largo uso, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale e carburanti per autotrazione.

INDICE

01 - INTRODUZIONE

02 - ESPLOSIONI E COMBUSTIONI
Introduzione
1 Sostanze termodinamicamente instabili
2 Stabilità dei sistemi chimici
3 Esplosioni e combustioni
4 Esplosioni fisiche
5 Incompabilità tra sostanze

3 - MISCELE ESPLODIBILI
Introduzione
Miscele esplodibili

04 - DINAMICA DEI FENOMENI ESPLOSIVI
Introduzione
Dinamica dei fenomeni esplosivi

05 - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE
Valutazione delle conseguenze

06 - VALUTAZIONE DELLA SOVRAPPRESSIONE DI ESPLOSIONE
Introduzione
1 Nubi non confinate
2 Nubi parzialmente confinate

07 - EFFETTI DELLE ESPLOSIONI SUGLI EDIFICI
Introduzione
Effetti delle esplosioni sugli edifici

08 - NORMATIVA
Introduzione
1 CEI EN 60079
2 Direttive Atex

09 - PREVENZIONE E PROTEZIONE
Introduzione
1 Apparecchi e sistemi di protezione
2 Misure di prevenzione
3 Misure di protezione

10 - STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Elaborato Certifico S.r.l.
2015

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Raccolta Rischio Atmosfere esplosive ATEX 2015.pdf
Ed. 2015 Raccolta Documenti
6310 kB 320

Compiti del Medico Competente: una scheda sintesi

ID 2149 | | Visite: 58649 | Documenti Sicurezza ASL



Compiti del Medico Competente: una scheda sintesi

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi
- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
- Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- La cartella va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” del D.Lgs 81/08)
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, coppia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
- L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
- Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti
- Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipa il medico competente, ove nominato
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione del documento di valutazione dei rischi

5. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6)
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; □ visita medica preventiva in fase preassuntiva
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica 
- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08
- Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
- Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici i indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente
- Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti - Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53
- Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
- Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
- Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
- Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

7. TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL’ISPESL
- Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
- I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno.

SPISAL VR 2015

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Compiti Medico Competente - Spisal Verona.pdf
Spisal Verona
92 kB 385

Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili

ID 1989 | | Visite: 6537 | Documenti Sicurezza ASL

Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili

Il documento denominato “Guida al sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico”, elaborato dal laboratorio ‘metalmeccanica’ nell’ambito dei piani di indirizzo della Regione Lombardia, è costituito da una check list per la conduzione di un sopralluogo di vigilanza nelle aziende del comparto metalmeccanico da parte degli operatori delle ASL.

Il lavoro è stato promosso dalla Regione anche verso le aziende del comparto metalmeccanico come compendio nella stesura delle valutazioni dei rischi aziendali.

Essendo rivolta espressamente ad esperti del settore, la linea guida è volutamente riassuntiva degli aspetti tecnici di sicurezza, per cui il rischio è indurre i datori di lavoro a ritenere, erroneamente, che l’impiego di tale guida sia di fatto sufficiente ad assolvere il compito di valutazione della sicurezza delle proprie macchine ed attrezzature.

Per esempio, con riferimento alla prima scheda relativa alle presse e trance (che riguarda indistintamente sia le macchine con innesto meccanico sia quelle di tipo idraulico), è pericoloso ritenere sufficiente
la semplice presenza di uno degli apprestamenti indicati per ritenere la macchina adeguata ai fini della sicurezza.

La finalità del presente lavoro è soprattutto richiamare l’attenzione sulla obiettiva complessità della materia, non facilmente riconducibile ad una semplice check list, la quale va considerata come mera esemplificazione dei rischi principali della specifica tipologia di macchina.

ASL BS
2012
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cenni sulle problematiche di sicurezza di alcune macchine utensili ASL BS.pdf
ASL BS Ed. 2012
2008 kB 309

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza