Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021

ID 2233 | | Visite: 5244 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2233

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021 - Sega circolare inidonea per tagli obliqui e infortunio. Anche nel caso ci fosse stata una valida delega, il responsabile del totale disinteresse resta il datore di lavoro

I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica, nonché corretta in punto di diritto, hanno dato conto, in primis, dell'assenza di dubbi che l'amministratore unico della società, anche ove abbia conferito una valida delega a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta comunque responsabile della formazione dei propri dipendenti, in questo caso del tutto omessa. Egli resta altresì titolare dell'obbligo divigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all’incarico, e -come si rileva nella sentenza impugnata- anche tale obbligo risulta inadempiuto dal R.M., atteso che egli stesso ha ammesso di non aver frequentato i cantieri e di essersi disinteressato concretamente dell'andamento della società.
Gli stessi dipendenti sentiti - si ricorda- hanno affermato concordemente di aver visto il R.M. soltanto raramente e di esser stati lasciati da soli sui cantieri, in quanto il A.F. si faceva vedere circa un giorno su dieci, fornendo soltanto indicazioni telefoniche sul lavoro da svolgere.
Appare dunque corretta la conseguenza che i giudici del gravame di merito fanno discendere da tale stato di cose. E cioè che, se anche fosse stata effettivamente rilasciata una valida delega al A.F. in materia di sicurezza, vi sarebbe stato un sistematico inadempimento da parte del medesimo che il R.M. avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l'obbligo di ovviare.
Corretta è anche l'affermazione che è certamente responsabilità del R.M., quale amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea (come affermato dall'isp. G. nonché dai dipendenti) ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com'era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella sega, infatti - come si rileva nella sentenza impugnata- era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battipezzo conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l'operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra 'a morsa' e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l'evidente rischio - poi realizzatosi - di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento.
Con motivazione altrettanto logica la Corte fiorentina dà poi atto di come dagli elementi acquisiti in primo grado emergono forti dubbi sulla genuinità dell'atto di delega prodotto dalla difesa. Oltre ad evidenziare come questo sia inaspettatamente stato prodotto soltanto all'udienza del 14.5.2012, i giudici del gravame del merito sottolineano, infatti, come si tratti di un documento privo di data certa, che il A.F. riconosceva sì come proprio, ma di cui al tempo mostrava di non ricordarne neppure il contenuto.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 1021 del 13 gennaio 2016.pdf)n. 1021 del 13 gennaio 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT258 kB1102

Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Nov 20, 2024 49

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 52

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 110

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 178

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto
Infor MO   Integrazione dei sistemi Infor Mo e Pre Vi
Nov 18, 2024 105

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

Infor.MO - Integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S ID 22956 | 18.11.2024 / In allegato L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio (Scheda n. 25/2024) La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a… Leggi tutto
Infor MO   organizzazione degli spazi e viabilit
Nov 18, 2024 117

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità

Infor.MO - organizzazione degli spazi e viabilità / INAIL n. 24/2024 ID 22955 | 18.11.2024 / In allegato Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità (Scheda n. 24/2024) La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche… Leggi tutto

Più letti Sicurezza