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1. Il Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, con sentenza 6/12/2011 condannava L.R. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 3 in relazione all'art. 583 numero 1 c.p., commesso in Pontedera il 12 ottobre 2009 ai danni del lavoratore C.G.
In particolare, in imputazione, veniva contestato all'imputato di aver cagionato lesioni personali al lavoratore C.G. della durata superiore ai 40 giorni (e precisamente amputazione subtotale del secondo dito della mano destra, che il predetto si procurava per aver urtato con la lama troncatrice che era in movimento) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nel non aver fatto in modo che l'infortunato osservasse le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia che gli imponevano l'uso dei mezzi di protezione (quali la cuffia di protezione chiusa) e per non aver provveduto ad effettuare idonea manutenzione dell'attrezzatura di lavoro in uso all'infortunato al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 d. lgvo 81/80.
2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 17/04/2014 confermava la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato L.R., deducendo contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione.
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